52013PC0641

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari /* COM/2013/0641 final - 2013/0314 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Contesto generale, motivazione e obiettivi della proposta

Un indice è una misura, solitamente di prezzo o di quantità, determinata di volta in volta partendo da un insieme rappresentativo di dati sottostanti. Quando un indice è utilizzato come prezzo di riferimento per uno strumento o un contratto finanziario diventa un valore di riferimento. Attualmente diversi fornitori, tra cui figurano enti pubblici e fornitori di valori di riferimento dedicati indipendenti, producono un’ampia varietà di valori di riferimento utilizzando varie metodologie.

Gli accordi transattivi raggiunti da diverse autorità competenti con una serie di banche in relazione alla manipolazione del LIBOR e dell’EURIBOR, i valori di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, hanno posto in evidenza l’importanza e i punti deboli dei valori di riferimento. Presunti tentativi di manipolazione delle valutazioni dei prezzi delle merci fornite da agenzie di rilevazione dei prezzi sono attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti e la IOSCO ha condotto una revisione delle valutazioni dei prezzi petroliferi delle agenzie di rilevazione dei prezzi. L’integrità dei valori di riferimento è cruciale ai fini della determinazione dei prezzi di molti strumenti finanziari, quali swap su tassi di interesse e contratti commerciali e non commerciali, quali i crediti ipotecari. L’eventuale manipolazione di un valore di riferimento causa notevoli perdite ad alcuni investitori che possiedono strumenti finanziari il cui valore è determinato in base al valore di riferimento. L’invio di dati ingannevoli sulla situazione di un mercato sottostante può distorcere l’economia reale. Più in generale, le preoccupazioni relative al rischio di manipolazione dei valori di riferimento minano la fiducia del mercato. I valori di riferimento sono suscettibili di manipolazione quando nel processo di determinazione sono presenti conflitti di interesse e discrezionalità non soggetti a governance e controlli adeguati.

La prima parte della risposta della Commissione alla presunta manipolazione del LIBOR e dell’EURIBOR è stata la modifica delle proposte esistenti di regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR) e di direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato (Criminal Sanctions for Market Abuse Directive - CSMAD) allo scopo di chiarire che qualunque manipolazione dei valori di riferimento è chiaramente e inequivocabilmente illegale e passibile di sanzioni amministrative o penali.

Tuttavia, la sola modifica del regime sanzionatorio non migliorerà le modalità di produzione e uso dei valori di riferimento; le sanzioni non eliminano i rischi di manipolazione derivanti da una governance inadeguata del processo di produzione del valore di riferimento caratterizzata da conflitti d’interesse e discrezionalità. In secondo luogo, al fine di tutelare investitori e consumatori, è necessario che i valori di riferimento siano solidi, affidabili e adatti allo scopo. Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di regolamento ha quattro obiettivi principali finalizzati a migliorare il quadro nell’ambito del quale ha luogo la fornitura, il contributo e l’uso dei valori di riferimento:

– migliorare la governance e i controlli sul processo di produzione del valore di riferimento e in particolare assicurare che gli amministratori evitino i conflitti d’interesse o quanto meno li gestiscano adeguatamente;

– migliorare la qualità dei dati e le metodologie usate dagli amministratori dei valori di riferimento e in particolare assicurare l’uso di dati sufficienti e accurati per la determinazione dei valori di riferimento;

– assicurare che i fornitori di dati per i valori di riferimento siano soggetti a controlli adeguati, volti soprattutto a evitare conflitti di interesse, e che i loro contributi ai valori di riferimento siano sottoposti a controlli adeguati. Se necessario, l’autorità competente pertinente deve avere il potere di obbligare i fornitori di dati a continuare a contribuire al valore di riferimento; e

– assicurare un’adeguata tutela di consumatori e investitori che utilizzano i valori di riferimento aumentando la trasparenza, assicurando adeguati diritti di risarcimento e la valutazione dell’idoneità, se necessario.

1.2.        Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il diritto dell’Unione affronta determinati aspetti dell’uso dei valori di riferimento:

– la proposta di regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR)[1] all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d) e la proposta di direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato (Criminal Sanctions for Market Abuse Directive - CSMAD)[2] (il MAR è stato oggetto di un accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel mese di giugno 2013) chiariscono che qualunque manipolazione dei valori di riferimento è chiaramente e inequivocabilmente illegale e passibile di sanzioni amministrative o penali.

– Il regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency - REMIT)[3] stabilisce l’illegalità della manipolazione dei valori di riferimento usati per i prodotti energetici all’ingrosso.

– La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari[4] prescrive che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. Il regolamento di esecuzione[5] di detta direttiva specifica inoltre che il prezzo o altra misura del valore del sottostante deve essere affidabile e accessibile al pubblico.

– L’articolo 30 della proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (Market in Financial Instruments Regulation - MiFIR) della Commissione europea[6] (attualmente in corso di negoziazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio) contiene una disposizione che prescrive la concessione in licenza non esclusiva dei valori di riferimento ai fini di compensazione e negoziazione.

– La direttiva sul prospetto e il regolamento di esecuzione[7] dispongono che laddove un prospetto contenga un riferimento a un indice, l’emittente deve indicare il tipo di sottostante e i dati per reperire informazioni sul sottostante, la fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità, nonché il nome dell’indice. Qualora l’indice in questione sia composto dall’emittente, questi deve includerne anche una descrizione. Se l’indice non è composto dall’emittente, quest’ultimo deve chiarire la fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni sull’indice e, nel caso in cui il sottostante sia un tasso di interesse, l’emittente deve fornire una descrizione del tasso di interesse.

– La direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari[8] stabilisce che i fondi OICVM possono detenere in portafoglio solo una quota massima di strumenti emessi dallo stesso organismo. Gli Stati membri possono elevare fino a un massimo del 20% i limiti stabiliti per gli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente, quando si tratta di un indice che l’OICVM intende replicare, a condizione che la composizione dell’indice sia sufficientemente diversificata, rappresenti un valore di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce e sia reso pubblico in modo adeguato.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

2.1.        Consultazioni

Il 3 settembre è stata avviata una consultazione pubblica durata tre mesi che si è conclusa il 29 novembre 2012. Sono pervenuti 84 contributi da fornitori di dati, fornitori di valori di riferimento e utenti, ivi inclusi borse valori, banche, investitori, gruppi di consumatori, organismi commerciali ed enti pubblici. Le parti interessate hanno preso atto dei punti deboli che caratterizzano la produzione e l’uso dei valori di riferimento e hanno garantito ampio sostegno a un’azione a livello dell’UE. I rispondenti hanno inoltre sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale e di un’attenta calibrazione dell’ambito di applicazione di eventuali iniziative.

L’AESFEM e l’ABE hanno condotto un’indagine congiunta sulle lacune della fornitura dell’EURIBOR da parte di EURIBOR FBE e l’11 gennaio 2013 hanno avviato una consultazione su “Principles for Benchmarks-Setting Processes in the EU” (Principi per i processi di determinazione dei tassi di riferimento nell’UE)[9]. In una lettera datata 7 marzo 2013 l’ABE, l’AESFEM e l’AEAP hanno fornito un parere sul contenuto della normativa proposta alla luce di questo lavoro. I servizi della Commissione hanno partecipato a un’audizione pubblica tenuta il 13 febbraio 2013 da AESFEM e ABE[10]. sui suddetti principi per i processi di determinazione dei tassi di riferimento. Inoltre, i servizi della Commissione hanno partecipato all’audizione pubblica sulla lotta alla “cultura” della manipolazione del mercato - azione globale dopo lo scandalo LIBOR/EURIBOR tenutasi il 29 settembre 2012 al Parlamento europeo.

2.2.        Valutazione d’impatto

In linea con l’azione volta a migliorare la regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto delle alternative strategiche. Le opzioni strategiche comprendono opzioni volte a limitare gli incentivi alla manipolazione, a ridurre al minimo la discrezionalità e ad assicurare che i valori di riferimento siano basati su dati sufficienti, affidabili e rappresentativi, ad assicurare che governance e controlli interni facciano fronte ai rischi, ad assicurare una vigilanza efficace sui valori di riferimento e ad aumentare la trasparenza e la protezione degli investitori. Ogni opzione strategica è stata valutata sulla base dei seguenti criteri: impatto sulle parti interessate, efficacia ed efficienza.

Particolare importanza rivestono i seguenti diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali e la libertà di espressione e di informazione.

Le limitazioni di tali diritti sono ammesse in conformità all’articolo 52 della Carta. Gli obiettivi succitati sono compatibili con l’obbligo dell’UE di rispettare i diritti fondamentali. Tuttavia, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Nel caso dei valori di riferimento, la finalità di interesse generale che giustifica determinate limitazioni dei diritti fondamentali è quella di assicurare l’integrità del mercato. Talune limitazioni dei diritti fondamentali sono inoltre giustificate dalla necessità di tutelare il diritto alla proprietà (articolo 17 della Carta), dato che la protezione del valore delle proprietà (per es. crediti, derivati) da perdite causate da distorsioni del mercato è un diritto degli investitori.

Il diritto alla libertà di espressione e di informazione richiede il rispetto della libertà dei mezzi di comunicazione. Il presente regolamento va interpretato e applicato in conformità a tale diritto fondamentale. Pertanto, laddove una persona, nell’ambito delle proprie attività giornalistiche, semplicemente pubblichi o si riferisca a un valore di riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta persona non è soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente regolamento. Di conseguenza, nello svolgimento delle attività giornalistiche, i giornalisti sono liberi di fornire informazioni sui mercati finanziari e delle merci. La definizione di amministratore dei valori di riferimento è stata quindi rigorosamente formulata in modo da assicurare che comprenda la fornitura di valori di riferimento senza far rientrare le attività giornalistiche nel suo ambito di applicazione.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta della Commissione per la regolamentazione dei valori di riferimento è conforme al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), che prescrive l’intervento dell’Unione soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Sebbene molti valori di riferimento siano nazionali, il settore dei valori di riferimento nella sua totalità è internazionale, sia in termini di produzione che di uso. Nonostante l’azione a livello dei singoli paesi in relazione agli indici nazionali possa assicurare a livello nazionale un intervento adeguato ai problemi, essa potrebbe determinare un coacervo di norme, creare disparità di condizioni nel mercato unico e un approccio incoerente e non coordinato. I valori di riferimento sono usati ai fini della determinazione del prezzo in una vasta gamma di operazioni transfrontaliere, in particolare nel mercato dei finanziamenti interbancari e nei derivati. Un coacervo di norme nazionali ostacolerebbe la creazione di valori di riferimento transfrontalieri impedendo quindi le suddette operazioni transfrontaliere. Il G20 e l’FSB hanno preso atto di tale problema e hanno incaricato la IOSCO di elaborare una serie di principi globali da applicare ai valori di riferimento finanziari. Un’iniziativa dell’UE contribuirà a migliorare il mercato unico creando un quadro comune per valori di riferimento affidabili e per un loro corretto uso nei diversi Stati membri.

Sebbene attualmente nella maggior parte degli Stati membri non esista una normativa a livello nazionale sulla produzione dei valori di riferimento, due Stati membri hanno già adottato una legislazione nazionale sulla determinazione dei tassi di riferimento per le rispettive valute. Inoltre, la IOSCO ha di recente concordato dei principi sui valori di riferimento che verranno attuati dai suoi membri. Tuttavia, tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione, nonché in relazione a determinati termini. In mancanza di un quadro europeo armonizzato per i valori di riferimento, è probabile che alcuni Stati membri adottino legislazioni nazionali divergenti. Per esempio, allo stato attuale, l’ambito di applicazione della legislazione di uno Stato membro sembrerebbe ampio quanto quello della IOSCO, mentre la legislazione dell’altro Stato membro che ha introdotto norme concernenti i valori di riferimento disciplina esclusivamente i tassi di riferimento. Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori e utenti dei valori di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri. In assenza di un quadro legislativo dell’Unione, anche le azioni dei singoli paesi sarebbero inefficaci poiché non vi è alcun obbligo o incentivo alla reciproca collaborazione per gli Stati membri e l’assenza di tale collaborazione lascia un margine per l’arbitraggio normativo.

Determinati aspetti della protezione degli investitori in questo campo sono in generale disciplinati dalla MiFID che, in particolare, prevede per le imprese l’obbligo della valutazione dell’appropriatezza. La valutazione determina se il cliente dispone o meno dell’esperienza e delle conoscenze necessarie a comprendere i rischi che il prodotto o l’investimento offerto comporta, fornendo in tal modo un livello sufficiente di protezione degli investitori.

Per quanto concerne tutela dei consumatori, la direttiva sul credito ai consumatori contiene norme sulla comunicazione di informazioni adeguate, così come la direttiva sul credito ipotecario di prossima adozione, che prevede l’obbligo di raccomandare contratti di credito adeguati. Tuttavia, dette norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori non affrontano il particolare problema dell’idoneità dei valori di riferimento per i contratti finanziari. Inoltre, la disparità del potere contrattuale e l’uso di condizioni standard indicano che i consumatori potrebbero avere una scelta limitata in relazione al valore di riferimento utilizzato. I consumatori non dispongono delle conoscenze o dell’esperienza necessarie a valutare adeguatamente l’idoneità del valore di riferimento. Pertanto, occorre che la presente proposta integri la normativa vigente dell’Unione in materia, assicurando che la responsabilità di valutare l’idoneità dei valori di riferimento per i contratti al dettaglio ricada sui mutuanti o sui creditori. Ciò inoltre assicurerà nell’UE norme armonizzate a tutela del consumatore per la regolamentazione dell’uso dei valori di riferimento nei contratti finanziari. È inoltre necessario un quadro normativo comune per consumatori e creditori in relazione ai contratti finanziari volto a consentire l’uso di valori di riferimento transfrontalieri piuttosto che un approccio nazionale frammentario. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all’uso di valori di riferimento non idonei in diversi Stati membri, è probabile che vengano adottate misure di tutela del consumatore a livello nazionale. Ciò potrebbe determinare la frammentazione del mercato interno.

La proposta di regolamento è inoltre proporzionata, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 4, del TUE. Essa si riferisce esclusivamente agli indici usati come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari, come i crediti ipotecari, poiché si tratta di valori di riferimento che possono avere un impatto economico diretto e certo in caso di manipolazione. Inoltre, la proposta di regolamento contiene disposizioni per adeguarne i requisiti ai diversi settori e alle diverse tipologie di valori di riferimento, come quelli per merci, per il tasso di interesse interbancario e valori di riferimento che usano dati sugli scambi. La proporzionalità dell’approccio è assicurata, dato che la maggior parte degli obblighi è a carico dell’amministratore del valore di riferimento. Molti amministratori dei valori di riferimento adempiono già ad alcuni di detti obblighi, di conseguenza l’onere amministrativo non dovrebbe aumentare in maniera sproporzionata. Inoltre, i processi interni di governance e controllo sono richiesti esclusivamente per i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, per cui l’impatto sui fornitori di dati per valori di riferimento non sottoposti a vigilanza non sarà rilevante. Infine, in tutte le parti importanti, il presente regolamento è in linea con i principi per i valori di riferimento finanziari della IOSCO (Principles for Financial Benchmarks) concordati a livello internazionale e pubblicati il 17 luglio 2013, dopo ampie consultazioni con le parti interessate. Ciò conterrà i costi di adattamento.

In tale contesto l’iniziativa dell’UE appare appropriata secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

3.3.        Scelta dello strumento

Si ritiene che il regolamento sia lo strumento giuridico più idoneo per introdurre norme uniformi in materia di fornitura dei valori di riferimento, fornitura di dati per i suddetti valori di riferimento e uso dei valori di riferimento stessi nell’Unione. Le disposizioni della presente proposta stabiliscono determinati requisiti per amministratori, fornitori di dati e utenti dei valori di riferimento. La natura transfrontaliera di molti valori di riferimento determina la necessità della massima armonizzazione di detti requisiti. Poiché la regolamentazione dei valori di riferimento comporta misure che specifichino requisiti precisi in relazione a dati e metodologie, divergenze anche minime nell’approccio adottato possono costituire un grosso ostacolo alla fornitura transfrontaliera dei valori di riferimento. L’uso di un regolamento, che è applicabile direttamente senza necessità di una normativa nazionale, limiterà la possibile adozione di misure divergenti da parte delle autorità competenti a livello nazionale e assicurerà un approccio coerente nonché una maggiore certezza del diritto in tutta l’Unione.

3.4.        Spiegazione dettagliata della proposta

3.4.1.     Ambito di applicazione (articolo 2)

La proposta di regolamento si applica a tutti i valori di riferimento pubblicati che vengono utilizzati come riferimento per strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione su sedi regolamentate o per contratti finanziari (quali i crediti ipotecari) nonché ai valori di riferimento che misurano la performance di un fondo di investimento.

In presenza di discrezionalità nel processo di determinazione dei valori di riferimento soggetto a conflitto di interessi, vi è il rischio di manipolazione in assenza di governance e controlli adeguati. Pertanto, occorre che gli indici che implicano discrezionalità siano soggetti a misure normative. Tutti gli indici comportano un certo grado di discrezionalità, sebbene in misura variabile. Di conseguenza, è necessario includere nell’ambito di applicazione tutti i valori di riferimento, indipendentemente dal metodo di calcolo o dalla natura dei dati forniti.

L’ambito di applicazione deve comprendere tutti gli indici, ivi inclusi quelli pubblicati, dato che eventuali dubbi sulla loro accuratezza e affidabilità probabilmente danneggerebbe un maggior numero di persone rispetto agli indici non pubblici.

Quando i valori di riferimento sono utilizzati come prezzo di riferimento per uno strumento o un contratto finanziario, eventuali manipolazioni determinano perdite economiche. Nel caso in cui anche il fornitore di dati utilizzi lo strumento finanziario che vi fa riferimento sussiste un conflitto di interesse intrinseco e vi è l’incentivo alla manipolazione. Inoltre, laddove i valori di riferimento vengono utilizzati per misurare la performance degli strumenti finanziari, possono essere soggetti a conflitti di interesse e la loro manipolazione determina scelte di investimento non ottimali da parte degli investitori. È importante quindi individuare tutti i valori di riferimento che determinano il prezzo di strumenti finanziari, di contratti stipulati con i consumatori o che misurano la performance di fondi di investimento.

Nei valori di riferimento ampiamente utilizzati, anche una manipolazione minima può avere un impatto significativo ma la vulnerabilità e l’importanza di un valore di riferimento variano nel tempo. Circoscrivere l’ambito di applicazione mediante il riferimento a indici importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque valore di riferimento può comportare in futuro.

Alla luce di tutte queste considerazioni e al fine di assicurare un’applicazione chiara e completa del regolamento, l’ambito di applicazione non dipende inoltre dalla natura dei dati forniti, ossia se i dati forniti siano una cifra o un valore economico (es. un corso azionario) o non economico (es. un parametro meteorologico). Questo perché l’elemento critico ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione è il modo in cui il valore ottenuto determina il valore di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, oppure misura la performance di un fondo di investimento. In tale contesto, una volta utilizzato un valore come riferimento per un contratto finanziario o uno strumento finanziario, la sua precedente natura non economica diventa irrilevante.

Per quanto concerne gli amministratori dei valori di riferimento, tutti sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono disporre di sistemi di governance e controllo inadeguati. Di conseguenza, è necessario assoggettarli a una adeguata regolamentazione. Inoltre, poiché controllano il processo di determinazione dei valori di riferimento, a tutti gli amministratori di valori di riferimento è imposto l’obbligo di autorizzazione dato che la vigilanza costituisce il mezzo più efficace per assicurare l’integrità dei valori di riferimento.

Per quanto riguarda i fornitori di dati per i valori di riferimento, anch’essi sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono quindi essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per valori di riferimento è un’attività volontaria. Nel caso in cui un’iniziativa richieda ai fornitori di dati di modificare in maniera significativa i propri modelli commerciali, essi possono cessare la fornitura di dati per il valore di riferimento in questione. Tuttavia, per le entità già soggette a regolamentazione e vigilanza (cosiddetti fornitori di dati sottoposti a vigilanza), non si prevede che la richiesta di validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri amministrativi sproporzionati. È quindi opportuno che tutti i fornitori di dati sottoposti a vigilanza rientrino nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.

Per i fornitori di dati non soggetti a regolamentazione e vigilanza (fornitori di dati non sottoposti a vigilanza), l’autorizzazione o comunque l’assoggettamento alle norme potrebbe imporre costi ed oneri amministrativi di entità notevole. Inoltre, le autorità di regolamentazione non vigilerebbero efficacemente su imprese per le quali non dispongono di competenze. Imporre la vigilanza su entità che attualmente non vi sono sottoposte imporrebbe pertanto costi notevoli a fronte di benefici minimi. Tuttavia, alcune parti del presente regolamento, quali per esempio la necessità di fornire dati accurati e affidabili, sono indirettamente pertinenti per tutti i fornitori di dati, che restano soggetti al regolamento sugli abusi di mercato e contrattualmente vincolati ad adempiere ai requisiti del codice di condotta dell’amministratore di cui al presente regolamento.

Nell’ambito di applicazione della proposta non rientrano le banche centrali appartenenti al Sistema europeo di banche centrali.

Infine, in alcuni casi una persona può produrre un indice senza essere a conoscenza del fatto che si tratta di un valore di riferimento perché, per esempio, viene utilizzato come riferimento per uno strumento finanziario senza che il produttore ne sia stato informato. Il regolamento quindi stabilisce un meccanismo per notificare ai produttori che il loro indice è o può diventare un valore di riferimento consentendo loro in tal modo di opporsi a tale uso. In caso di consenso del produttore, questi sarà soggetto alla proposta di regolamento in relazione a detto valore di riferimento. In caso di rifiuto, l’indice non può essere usato come valore di riferimento e gli obblighi degli amministratori di cui al presente regolamento non saranno applicati.

3.4.2.     Governance e controllo degli amministratori (articoli 5-6)

La proposta assicura che vengano evitati i conflitti di interesse nonché l’efficacia della governance e dei controlli, disciplinati dai requisiti sulla governance e sui controlli, descritti in maniera più dettagliata nell’allegato, per assicurare un approccio proporzionato.

3.4.3.     Dati e metodologia (articolo 7)

La proposta stabilisce tre requisiti, descritti dettagliatamente nell’allegato, in relazione ai dati e alla metodologia usati per produrre un valore di riferimento, ridurre la discrezionalità e aumentare l’integrità e l’affidabilità:

– i dati devono essere sufficienti e accurati in modo tale da rappresentare il mercato effettivo o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare;

– i dati devono provenire da un panel o campione affidabile e rappresentativo di fornitori di dati;

– l’amministratore deve utilizzare una metodologia solida e affidabile per la determinazione del valore di riferimento.

3.4.4.     Requisiti dei fornitori di dati (articoli 9 e 11)

L’amministratore è tenuto a redigere un codice di condotta per i fornitori di dati che ne specifichi chiaramente gli obblighi e le responsabilità ai fini della fornitura dei dati usati nella determinazione del valore di riferimento. Laddove i fornitori di dati siano già entità regolamentate sono altresì tenuti a evitare conflitti di interesse e ad attuare controlli adeguati.

3.4.5.     Requisiti settoriali (articoli 10 e 12-14)

Allo scopo di assicurare la proporzionalità e di assicurare che la proposta venga opportunamente modulata alle diverse tipologie e settori dei valori di riferimento, gli allegati II e III contengono disposizioni più dettagliate sui valori di riferimento per le merci e i tassi d’interesse. Ulteriori requisiti sono previsti per i valori di riferimento critici, ivi incluso il potere per l’autorità competente pertinente di rendere obbligatoria la fornitura di dati. Anche i valori di riferimento i cui dati vengono forniti da sedi regolamentate sono esenti da determinati obblighi per evitare una doppia regolamentazione.

3.4.6.     Trasparenza e tutela dei consumatori (articoli 15-18)

La protezione degli investitori viene accresciuta da disposizioni sulla trasparenza. Gli amministratori sono tenuti a fornire una dichiarazione che indichi il valore misurato dal valore di riferimento e i suoi punti deboli, nonché a pubblicare i dati sottostanti per consentire agli utenti di scegliere il valore di riferimento più appropriato e opportuno. La dichiarazione inoltre informa gli utenti affinché provvedano adeguatamente qualora l’amministratore cessi di fornire il valore di riferimento. Infine le banche sono sottoposte a una valutazione di idoneità per le operazioni di contratti finanziari con i consumatori, quali i prestiti garantiti da ipoteca.

3.4.7.     Vigilanza e procedura di autorizzazione degli amministratori (articoli 22-37)

L’attività di fornitura di valori di riferimento sarà soggetta ad autorizzazione preventiva e vigilanza costante. La proposta stabilisce le condizioni e la procedura che gli amministratori dei valori di riferimento ubicati nell’Unione europea devono adottare per ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti pertinenti. La proposta crea un meccanismo volto ad assicurare l’effettiva applicazione del regolamento. Essa conferisce alle autorità competenti i poteri necessari ad assicurare il rispetto del regolamento da parte degli amministratori.

Per i valori di riferimento critici occorre istituire collegi di autorità di vigilanza allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni e assicurare l’uniformità di autorizzazione e vigilanza.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta incide sul bilancio dell’Unione.

Le incidenze specifiche di bilancio della proposta riguardano la mansione assegnata all’AESFEM, come indicato nelle schede finanziarie legislative che corredano la presente proposta. I nuovi compiti verranno svolti con le risorse umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi dell’UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie.

In particolare, le risorse necessarie all’agenzia per lo svolgimento delle nuove mansioni saranno coerenti e compatibili con la programmazione finanziaria e delle risorse umane dell’AESFEM stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013)519).

L’incidenza specifica di bilancio per la Commissione è valutata anch’essa nella scheda finanziaria che accompagna la presente proposta. In sintesi, le principali conseguenze della proposta sul bilancio sono:

a) Personale della DG MARKT: 1 funzionario AD (a tempo pieno) per la redazione degli atti delegati, nonché per la valutazione, il monitoraggio dell’esecuzione e il potenziale riesame dell’iniziativa. I costi totali previsti ammontano a 0,141 milioni di euro annualmente.

b) AESFEM:

(i) Costi del personale: due agenti temporanei per la partecipazione e la mediazione nei collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici, la consulenza tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente regolamento, il coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, l’elaborazione di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori e la tenuta dei registri delle notifiche dell’uso dei valori di riferimento nonché di un elenco degli amministratori dei valori di riferimento.

Il costo annuale totale dei suddetti 2 agenti temporanei sarebbe di 0,326 milioni di euro, che la Commissione finanzierebbe per il 40% (0,130 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,196 milioni di euro) annualmente.

(ii) Costi operativi e di infrastruttura: è altresì prevista una spesa iniziale di 0,25 milioni di euro per l’AESFEM, che la Commissione finanzierebbe per il 40% (0,1 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,15 milioni di euro) nel 2015. Tale spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai fini dell’adempimento dei seguenti obblighi:

- tenere un elenco degli amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea;

- ricevere le notifiche dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto finanziario nell’ambito dell’Unione, nonché tenere un registro e assicurare che gli amministratori siano a conoscenza di tale uso.

Inoltre l’AESFEM redigerà una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2018, il cui costo totale di 0,3 milioni di euro sarà finanziato dalla Commissione per il 40% (0,12 milioni di euro) e dagli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di euro) nel 2017.

2013/0314 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall’accuratezza e dall’integrità dei valori di riferimento. I casi di manipolazione dei valori di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR e l’EURIBOR, nonché le presunte manipolazioni dei valori di riferimento per l’energia, il petrolio e le valute, hanno dimostrato che i valori di riferimento i cui processi di determinazione condividono determinate caratteristiche quali l’essere soggetti a conflitti di interesse, l’uso di discrezionalità e una governance poco solida possono risultare vulnerabili alla manipolazione. Problemi o dubbi relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come valori di riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a consumatori e investitori e distorcere l’economia reale. Si rende quindi necessario assicurare l’accuratezza, solidità e integrità dei valori di riferimento e del loro processo di determinazione.

(2)       La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[12] contiene determinati requisiti in materia di affidabilità dei valori di riferimento usati ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati. La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari[13] contiene determinati requisiti sui valori di riferimento usati dagli emittenti. La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[14] contiene alcuni requisiti sull’uso dei valori di riferimento da parte dei fondi di investimento OICVM. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso[15] contiene disposizioni che proibiscono la manipolazione dei valori di riferimento usati per i prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, tali atti legislativi disciplinano solo determinati aspetti di alcuni valori di riferimento e non affrontano la totalità dei punti deboli presenti nel processo di elaborazione di tutti i valori di riferimento.

(3)       I valori di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere e quindi agevolano l’efficienza e l’efficacia del mercato unico in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti valori di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari, vengono prodotti in uno Stato membro ma vengono usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri. Inoltre, tali enti creditizi spesso coprono i loro rischi od ottengono i finanziamenti per la concessione dei suddetti contratti finanziari nel mercato interbancario transfrontaliero. Solo due Stati membri hanno adottato una normativa nazionale sui valori di riferimento, ma i rispettivi quadri giuridici evidenziano già divergenze in relazione ad aspetti quali l’ambito di applicazione. Inoltre, l’International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) di recente ha concordato dei principi sui valori di riferimento e poiché tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda precisamente l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione, nonché in relazione a determinati termini, è probabile che gli Stati membri adottino legislazioni nazionali che attuerebbero detti principi in maniera divergente.

(4)       Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori e utenti dei valori di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri ed è possibile che in alcuni Stati membri venga proibito l’uso di valori di riferimento prodotti in altri Stati membri. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri nell’Unione l’accuratezza e l’integrità dei valori di riferimento usati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, è probabile che le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno per la fornitura dei valori di riferimento.

(5)       Le norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell’idoneità dei valori di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all’uso di valori di riferimento non idonei in diversi Stati membri, è probabile che a livello nazionale vengano adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza associate a gradi diversi di tutela dei consumatori.

(6)       Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è quindi opportuno definire un quadro normativo per i valori di riferimento a livello unionale.

(7)       È opportuno e necessario che tali norme assumano la forma legislativa di un regolamento allo scopo di assicurare l’applicazione uniforme nell’intera Unione delle disposizioni che impongono in maniera diretta obblighi alle persone coinvolte nella produzione dei valori di riferimento, la fornitura di dati per i valori di riferimento e l’uso dei valori di riferimento. Poiché un quadro giuridico per la fornitura dei valori di riferimento comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione a tutti gli aspetti inerenti alla fornitura dei valori di riferimento, divergenze anche minime nell’approccio adottato in relazione a uno di detti aspetti possono costituire un grosso ostacolo alla fornitura transfrontaliera dei valori di riferimento. Pertanto, è necessario, mediante l’uso di un regolamento, che è applicabile direttamente senza necessità di una normativa nazionale, limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale e assicurare un approccio coerente, una maggiore certezza del diritto ed evitare l’insorgere di impedimenti significativi alla fornitura transfrontaliera dei valori di riferimento.

(8)       Occorre che l’ambito di applicazione del presente regolamento sia sufficientemente ampio da creare un quadro normativo preventivo. La produzione di valori di riferimento implica discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l’esistenza di possibilità e incentivi per la manipolazione dei valori di riferimento. Tali fattori di rischio sono comuni a tutti i valori di riferimento e occorre quindi che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. Poiché la vulnerabilità e l’importanza di un valore di riferimento variano nel tempo, circoscrivere l’ambito di applicazione mediante il riferimento a indici correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque valore di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, è possibile che valori di riferimento non largamente utilizzati attualmente lo siano in futuro, per cui, in relazione ad essi, una manipolazione anche minima può avere un impatto notevole.

(9)       È necessario che la determinante critica dell’ambito di applicazione del presente regolamento sia se il risultato ottenuto per il valore di riferimento determini o meno il valore di uno strumento finanziario, di un contratto finanziario oppure misuri la performance di un fondo di investimento. Pertanto, occorre che l’ambito di applicazione non dipenda dalla natura dei dati. Di conseguenza è necessario includervi i valori di riferimento calcolati da dati economici, quali i corsi azionari, e da dati o valori non economici, quali i parametri meteorologici. È necessario quindi che il quadro disciplini i valori di riferimento soggetti a tali rischi, ma che fornisca anche una risposta proporzionata ai rischi che i diversi valori di riferimento comportano. Occorre pertanto che il presente regolamento disciplini tutti i valori di riferimento usati per la determinazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o negoziati in sedi regolamentate.

(10)     Un gran numero di consumatori è parte contraente di contratti finanziari, in particolare contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca, legati a valori di riferimento soggetti agli stessi rischi. È necessario quindi che il presente regolamento disciplini gli indici o i tassi di riferimento di cui alla [direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito al consumo relativi a immobili residenziali e che modifica la direttiva 2008/48/CE].

(11)     Molti indici di investimento comportano notevoli conflitti di interesse e vengono utilizzati per misurare la performance di fondi quali i fondi OICVM. Alcuni di tali valori di riferimento sono pubblicati e altri resi disponibili, gratuitamente o a pagamento, al pubblico o a una parte di esso e la loro manipolazione può arrecare danni agli investitori. Occorre quindi che il presente regolamento disciplini indici o tassi di riferimento usati per misurare la performance dei fondi di investimento.

(12)     Tutti gli amministratori dei valori di riferimento sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono disporre di sistemi di governance e controllo inadeguati. Inoltre, poiché gli amministratori controllano il processo di determinazione dei valori di riferimento, prescrivere l’autorizzazione e sottoporli a vigilanza è il modo più efficace di assicurare l’integrità dei valori di riferimento.

(13)     I fornitori di dati sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono quindi essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per valori di riferimento è un’attività volontaria. Nel caso in cui un’iniziativa richieda ai fornitori di dati di modificare in maniera significativa i propri modelli commerciali, essi possono cessare la fornitura di dati. Tuttavia, per le entità già soggette a regolamentazione e vigilanza non si prevede che la richiesta di validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri amministrativi sproporzionati. Di conseguenza il presente regolamento impone determinati obblighi ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza.

(14)     L’amministratore è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un valore di riferimento e, in particolare, che amministra il valore di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina il valore di riferimento e in alcuni casi lo pubblica. Tuttavia, laddove una persona, nell’ambito delle proprie attività giornalistiche, semplicemente pubblichi o si riferisca a un valore di riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta persona non è soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente regolamento.

(15)     Gli indici vengono calcolati mediante una formula o con altri metodi in base a valori sottostanti. Nell’elaborazione della formula, nell’esecuzione del calcolo o nella determinazione dei dati viene esercitata una certa discrezionalità. Tale discrezionalità comporta un rischio di manipolazione e occorre pertanto che tutti i valori di riferimento che condividono questa caratteristica siano disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, laddove venga utilizzato un solo prezzo o valore come riferimento per uno strumento finanziario, per esempio nel caso in cui il prezzo di un solo titolo costituisce il prezzo di riferimento di un’opzione, non vi è alcun calcolo, dato o discrezionalità. Di conseguenza, un singolo prezzo o prezzi riferiti a un unico valore non devono essere considerati valori di riferimento ai fini del presente regolamento. I prezzi di riferimento o i prezzi di regolamento prodotti dalle controparti centrali non devono essere considerati valori di riferimento perché utilizzati ai fini di regolamento, margini e gestione del rischio e non determinano quindi l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario.

(16)     I valori di riferimento forniti dalle banche centrali dell’Unione sono soggetti al controllo da parte di autorità pubbliche e soddisfano principi, norme e procedure che assicurano l’accuratezza, l’integrità e l’indipendenza dei rispettivi valori di riferimento, secondo quanto disposto dal presente regolamento. Pertanto, non è necessario che tali valori di riferimento siano assoggettati al presente regolamento. Tuttavia, anche le banche centrali di paesi terzi possono fornire valori di riferimento usati nell’Unione. Occorre stabilire che solo le banche centrali dei paesi terzi che producono valori di riferimento e sono soggette a norme analoghe a quelle stabilite dal presente regolamento sono esentate dagli obblighi di cui al regolamento stesso.

(17)     I punti deboli del processo di fornitura dei valori di riferimento non soggetti a una governance adeguata creano l’opportunità di una manipolazione del valore di riferimento. Qualora i valori di riferimento siano accessibili al pubblico, è possibile che non vengano presi in considerazione tutti i suddetti rischi e quindi potrebbero essere implementati controlli e governance insufficienti. Al fine di assicurare l’integrità dei valori di riferimento, è necessario che i rispettivi amministratori siano tenuti ad attuare una governance adeguata per controllare i conflitti di interesse e salvaguardare la fiducia nell’integrità dei valori di riferimento. Anche in caso di gestione efficace, gran parte degli amministratori sono soggetti ad alcuni conflitti d’interesse e potrebbero dover effettuare valutazioni e prendere decisioni riguardanti un gruppo diversificato di parti interessate. È quindi necessario che gli amministratori dispongano di una funzione indipendente che controlli l’attuazione e l’efficacia della governance e che vigili in maniera efficace.

(18)     La manipolazione o l’inaffidabilità dei valori di riferimento possono causare danni a investitori e consumatori. Pertanto, occorre che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione delle registrazioni da parte di amministratori e fornitori di dati, oltre a prescrivere la trasparenza sullo scopo dei valori di riferimento e sui dati per agevolare una più equa ed efficiente risoluzione di eventuali reclami in conformità al diritto nazionale o unionale.

(19)     La revisione e l’effettiva applicazione del presente regolamento richiedono analisi e prove a posteriori ed è quindi necessario che gli amministratori dei valori di riferimento conservino le debite registrazioni relative al calcolo del valore di riferimento per un periodo di tempo sufficiente. È probabile che la realtà che un valore di riferimento cerca di misurare e il contesto in cui avviene la misurazione mutino nel tempo. Pertanto è necessario che il processo e la metodologia di fornitura dei valori di riferimento vengano periodicamente sottoposti a controllo o revisione al fine di individuare lacune e possibili miglioramenti. Molte delle parti interessate possono subire l’impatto di problemi nella fornitura del valore di riferimento e possono contribuire a individuare tali lacune. È quindi necessario istituire una procedura indipendente per i reclami volta a garantire che dette parti interessate siano in grado di notificare i reclami all’amministratore del valore di riferimento e che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi.

(20)     La fornitura dei valori di riferimento spesso comporta l’esternalizzazione di importanti funzioni, quali il calcolo del valore di riferimento, la raccolta dei dati e la diffusione del valore di riferimento. Al fine di assicurare l’efficacia delle misure di governance, è necessario garantire che l’eventuale esternalizzazione non esenti l’amministratore del valore di riferimento dai propri obblighi e responsabilità, e che avvenga in modo tale da non interferire con la capacità degli amministratori di adempiere a detti obblighi o responsabilità o con le capacità di vigilanza dell’autorità competente pertinente.

(21)     L’amministratore del valore di riferimento è il destinatario centrale dei dati ed è in grado di valutarne l’integrità e l’accuratezza su base omogenea. Occorre quindi che l’amministratore del valore di riferimento disponga di controlli adeguati per valutare l’accuratezza dei dati e che segnali all’autorità competente pertinente eventuali dati sospetti.

(22)     I dipendenti dell’amministratore possono individuare possibili violazioni del presente regolamento o potenziali punti deboli in grado di determinare manipolazioni o tentativi di manipolazione. Occorre quindi che il presente regolamento assicuri che siano poste in essere misure adeguate tali da consentire ai dipendenti la segnalazione confidenziale agli amministratori di possibili violazioni del presente regolamento.

(23)     Qualunque discrezionalità esercitabile nel fornire i dati crea un’opportunità di manipolazione del valore di riferimento. Laddove i dati forniti siano basati sulle operazioni vi è minore discrezionalità e quindi minori possibilità di manipolazione dei dati. In linea generale è necessario quindi che gli amministratori dei valori di riferimento usino dati effettivi sulle operazioni, se possibile, ma in caso i dati basati sulle operazioni siano insufficienti è possibile usare altri dati per assicurare l’integrità e l’accuratezza del valore di riferimento.

(24)     L’accuratezza e l’affidabilità di un valore di riferimento nella misurazione della realtà economica che intende rappresentare dipendono dalla metodologia e dai dati usati. Occorre quindi adottare una metodologia che garantisca l’affidabilità e l’accuratezza del valore di riferimento.

(25)     Potrebbe essere necessario cambiare la metodologia per garantire la costante accuratezza del valore di riferimento, ma eventuali cambi di metodo hanno un impatto sulle parti interessate e sugli utenti del valore di riferimento. È necessario quindi specificare le procedure da seguire in caso di cambio di metodologia per il valore di riferimento, ivi inclusa la necessità di consultazione, in modo tale che utenti e parti interessate possano intraprendere le azioni necessarie in vista di detti cambiamenti o notificare all’amministratore eventuali dubbi relativi alle modifiche.

(26)     L’integrità e l’accuratezza dei valori di riferimento dipendono dall’integrità e accuratezza dei dati forniti. È essenziale che gli obblighi dei fornitori di dati in relazione ai dati stessi siano chiaramente specificati e che siano affidabili e compatibili con i controlli e la metodologia adottati dall’amministratore del valore di riferimento. È quindi necessario che l’amministratore del valore di riferimento rediga un codice di condotta che specifichi detti requisiti e che tale codice sia vincolante per i fornitori di dati.

(27)     Molti valori di riferimento sono determinati sulla base di dati forniti da sedi regolamentate, borse dell’energia e aste delle quote di emissioni. Tali sedi sono soggette a regolamentazione e vigilanza che assicurano l’integrità dei dati, stabiliscono requisiti di governance e procedure per la notifica delle violazioni. Pertanto, tali valori di riferimento sono esentati da alcuni obblighi allo scopo di evitare la doppia regolamentazione e poiché la vigilanza a cui sono sottoposti garantisce l’integrità dei dati usati.

(28)     I fornitori di dati potrebbero essere soggetti a conflitti di interesse ed esercitare discrezionalità nella determinazione dei dati. Occorre quindi sottoporre i fornitori di dati a misure di governance volte a garantire la gestione dei conflitti e l’accuratezza dei dati, la loro conformità con i requisiti degli amministratori, nonché la loro convalida.

(29)     Tipologie e settori diversi dei valori di riferimento hanno caratteristiche, punti deboli e rischi diversi. Occorre un’ulteriore specificazione delle disposizioni del presente regolamento per determinati settori e tipologie di valori di riferimento. I tassi di riferimento interbancari sono valori di riferimento che svolgono un ruolo importante nella trasmissione della politica monetaria e quindi è necessario specificare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento a detti valori di riferimento. Poiché i valori di riferimento di merci sono largamente usati e sono dotati di caratteristiche settoriali specifiche, è necessario specificare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento a detti valori di riferimento.

(30)     Poiché gli errori di taluni valori di riferimento critici possono avere un impatto notevole sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento del mercato o sugli investitori, è necessaria l’applicazione di requisiti aggiuntivi per garantire l’integrità e la solidità dei valori di riferimento critici. Laddove un valore di riferimento sia legato a un valore significativo di strumenti finanziari avrà tale impatto. Occorre quindi che la Commissione determini i valori di riferimento associati a strumenti finanziari che superano una certa soglia affinché vengano considerati valori di riferimento critici.

(31)     Un fornitore che cessa di fornire dati può minare la credibilità dei valori di riferimento critici. Al fine di far fronte a tale vulnerabilità, occorre quindi conferire all’autorità competente pertinente il potere di richiedere la fornitura obbligatoria dei dati per i valori di riferimento critici.

(32)     Affinché gli utenti dei valori di riferimento possano sceglierli opportunamente e comprenderne i rischi, è necessario che siano a conoscenza del valore misurato dai valori di riferimento e dei loro punti deboli. Pertanto occorre che l’amministratore del valore di riferimento pubblichi una dichiarazione che specifichi tali elementi e che pubblichi i dati usati per determinare il valore di riferimento.

(33)     I consumatori possono stipulare contratti finanziari, in particolare contratti di mutuo e di credito al consumo, legati a valori di riferimento, ma la disparità del potere contrattuale e l’uso di condizioni standard indicano che potrebbero avere una scelta limitata in relazione al valore di riferimento utilizzato. È quindi necessario assicurare che la responsabilità di valutare l’adeguatezza del valore di riferimento per il consumatore ricada sui mutuanti o sui creditori che sono entità sottoposte a vigilanza, poiché dispongono di maggiori possibilità di scelta del valore di riferimento. Tuttavia non è necessario che il presente regolamento prescriva la valutazione dell’idoneità per gli strumenti finanziari legati a valori di riferimento in quanto già prevista dalla direttiva [MiFID].

(34)     Occorre che il presente regolamento tenga conto dei principi per i valori di riferimento finanziari emessi dalla International Organization of Securities Commissions (in appresso “principi della IOSCO”) il 17 luglio 2013, che costituiscono una norma globale relativa ai requisiti regolamentari per i valori di riferimento. Ai fini della protezione degli investitori occorre accertare che la vigilanza e regolamentazione del paese terzo siano equivalenti alla vigilanza e regolamentazione applicate ai valori di riferimento nell’Unione prima di poter utilizzare nell’UE eventuali valori di riferimento forniti dal paese terzo in questione.

(35)     È necessario che l’amministratore sia autorizzato e sottoposto a vigilanza da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’amministratore.

(36)     In talune circostanze una persona può fornire un indice ma non essere a conoscenza del fatto che esso viene utilizzato come riferimento per strumenti finanziari. Ciò in particolare può verificarsi quando gli utenti e l’amministratore del valore di riferimento sono ubicati in Stati membri diversi. Pertanto occorre che le autorità competenti, ogniqualvolta vengano a conoscenza dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento finanziario, lo comunichino all’autorità centrale di coordinamento, per esempio l’AESFEM, la quale a sua volta deve notificarlo all’amministratore.

(37)     Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantisce l’efficacia della loro opera di vigilanza. È necessario che il presente regolamento pertanto disponga in particolare il conferimento di un minimo di poteri di vigilanza e indagine alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità al diritto nazionale. Nell’esercizio dei rispettivi poteri in conformità al presente regolamento, le autorità competenti e l’AESFEM devono agire in modo obiettivo e imparziale e restare autonome nel processo decisionale.

(38)     Allo scopo di rilevare violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti abbiano accesso, in conformità al diritto nazionale, a locali di persone fisiche e giuridiche per sequestrare documenti. L’accesso ai locali è necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o altri dati relativi all’oggetto di un’ispezione o indagine e che possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Inoltre, l’accesso ai locali è necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha dato seguito a tale richiesta; oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, in conformità al diritto nazionale, il potere di accesso ai locali verrà utilizzato dopo l’ottenimento della preventiva autorizzazione giudiziaria.

(39)     Le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e le registrazioni relative allo scambio di dati in possesso di entità sottoposte a vigilanza possono costituire elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare violazioni del presente regolamento, in particolare il soddisfacimento dei requisiti di governance e controllo. Dette registrazioni possono contribuire alla verifica dell’identità dei responsabili dell’invio e dei responsabili dell’approvazione e ad accertare se la separazione fisica dei dipendenti venga attuata o meno. Pertanto, è necessario che le autorità competenti possano richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza, nei casi in cui esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento.

(40)     Alcune delle disposizioni del presente regolamento si applicano a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi che possono utilizzare i valori di riferimento o essere fornitori di dati, o comunque coinvolte nel processo di determinazione del valore di riferimento. Pertanto, occorre che le autorità competenti sottoscrivano accordi con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. L’AESFEM dovrebbe coordinare l’elaborazione di detti accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi.

(41)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e informazione, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto alla tutela dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa. Pertanto, il presente regolamento va interpretato e applicato in conformità ai suddetti diritti e principi.

(42)     Occorre che i diritti della difesa delle persone coinvolte vengano pienamente rispettati. In particolare, le persone soggette a procedimenti hanno accesso ai risultati delle indagini su cui le autorità competenti hanno basato la decisione e hanno diritto al contraddittorio.

(43)     La trasparenza dei valori di riferimento è necessaria ai fini della stabilità dei mercati finanziari e della protezione degli investitori. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[16]. Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell’AESFEM dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[17].

(44)     Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell’Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(45)     Pertanto, occorre predisporre una serie di misure, sanzioni e ammende amministrative volte ad assicurare un approccio comune negli Stati membri e a migliorarne l’effetto deterrente. Le sanzioni da applicare nei casi specifici vanno determinate tenendo conto, ove del caso, di fattori adeguati quali il rimborso di eventuali benefici finanziari rilevati, la gravità e la durata della violazione, circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità di ammende come deterrente e, ove del caso, devono prevedere una riduzione a fronte della collaborazione con le autorità competenti. In particolare, l’importo effettivo delle ammende amministrative inflitte in un caso specifico può raggiungere il livello massimo previsto dal presente regolamento, o il livello più elevato previsto dalla legislazione nazionale, per le violazioni molto gravi, mentre è possibile imporre ammende notevolmente inferiori all’importo massimo per violazioni minori o in caso di conciliazione. Occorre che l’autorità competente disponga della facoltà di interdizione temporanea dalle funzioni di gestione nell’ambito degli amministratori dei valori di riferimento o dei fornitori di dati. Il presente regolamento non deve limitare la capacità degli Stati membri di infliggere sanzioni amministrative più elevate.

(46)     Allo scopo di assicurare che le decisioni adottate dalle autorità competenti abbiano un effetto deterrente sul pubblico in generale, occorre in generale pubblicarle. La pubblicazione delle decisioni costituisce altresì per le autorità competenti uno strumento importante per informare gli operatori di mercato dei comportamenti che sono considerati violazioni del presente regolamento e per promuovere la diffusione dei comportamenti corretti tra gli operatori di mercato. Qualora la pubblicazione rischi di arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte, metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, è necessario che le autorità competenti pubblichino le sanzioni e le misure in forma anonima o che la pubblicazione venga rinviata. Occorre che le autorità competenti abbiano l’opzione di non pubblicare le sanzioni laddove la pubblicazione in forma anonima o il rinvio siano ritenuti insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio. Inoltre, le autorità competenti sono tenute a non pubblicare misure ritenute minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata.

(47)     I valori di riferimento critici possono coinvolgere fornitori di dati, amministratori e utenti di diversi Stati membri. Di conseguenza, la cessazione della fornitura di un siffatto valore di riferimento o qualunque evento in grado di minarne notevolmente l’integrità può avere effetti in diversi Stati membri, il che significa che la vigilanza su detto valore di riferimento esclusivamente da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato non sarà efficiente ed efficace nel far fronte ai rischi associati al valore di riferimento critico. Per assicurare un efficace scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti, il coordinamento delle loro attività e misure di vigilanza, occorrere costituire collegi di autorità competenti. È necessario che le attività dei collegi contribuiscano all’applicazione armonizzata delle norme di cui al presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza. Il ruolo giuridicamente vincolante di mediazione dell’AESFEM è un elemento chiave della promozione del coordinamento, della coerenza e della convergenza delle prassi di materia di vigilanza. I valori di riferimento possono essere usati in strumenti finanziari e contratti finanziari a lunga durata. In taluni casi tali valori di riferimento non potranno più essere ammessi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento poiché dotati di caratteristiche che non possono essere adeguate ai requisiti del regolamento stesso. Tuttavia, proibire la continuità della fornitura di tali valori di riferimento potrebbe determinare la risoluzione o rendere impossibile l’esecuzione degli strumenti finanziari o contratti finanziari, arrecando danni agli investitori. È quindi necessario adottare provvedimenti volti a consentire la continuità della fornitura di detti valori di riferimento per un periodo di transizione.

(48)     Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento e specificare ulteriormente elementi tecnici della proposta, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’elenco delle banche centrali dei paesi terzi da esentare dal presente regolamento, i dettagli relativi a elementi tecnici delle definizioni, requisiti di governance e controllo applicati agli amministratori e ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza, i requisiti relativi a esternalizzazione, dati e metodologia, codice di condotta, i requisiti specifici delle diverse tipologie di valori di riferimento e dei diversi settori, nonché le informazioni da fornire nelle domande di autorizzazione degli amministratori.

(49)     È necessario che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’AESFEM che stabiliscano il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(50)     Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in relazione ad alcuni suoi aspetti occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Detti aspetti riguardano l’accertamento dell’equivalenza del quadro giuridico a cui sono soggetti le banche centrali e i fornitori di valori di riferimento dei paesi terzi, nonché della natura critica del valore di riferimento. Occorre che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011[18], che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(51)     Occorre delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’AESFEM che stabiliscano procedure e formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’AESFEM stessa, mediante atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 del TFUE e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione di un regime coerente ed efficace che faccia fronte ai punti deboli dei valori di riferimento, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che l’impatto complessivo dei problemi relativi ai valori di riferimento può essere pienamente percepito esclusivamente nel contesto dell’Unione, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale, l’Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità, sancito nel suddetto articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari nell’Unione. Il regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.

Articolo 2  Ambito di applicazione

1.           Il presente regolamento si applica alla fornitura dei valori di riferimento, alla fornitura di dati per i valori di riferimento e all’uso dei valori di riferimento nell’Unione europea.

2.           Il presente regolamento non si applica:

(a) ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC);

(b) alle banche centrali di paesi terzi il cui quadro giuridico è riconosciuto dalla Commissione come equivalente, in termini di principi, norme e procedure, ai requisiti di accuratezza, integrità e indipendenza per la fornitura dei valori di riferimento disposti dal presente regolamento.

3.           La Commissione redige un elenco delle banche centrali dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, lettera b).

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 3 Definizioni

1.           Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) “indice”, qualunque cifra:

(a) pubblicata o messa a disposizione del pubblico;

(b) periodicamente determinata, per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione;

(c) la cui determinazione si basa sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, o altri valori;

(2) “valore di riferimento”, un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento;

(3) “fornitura di un valore di riferimento”,

(a) la gestione del regime per la determinazione del valore di riferimento; e

(b) la raccolta, l’analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione del valore di riferimento; e

(c) la determinazione di un valore di riferimento mediante l’applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine;

(4) “amministratore”, la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un valore di riferimento;

(5) “utente del valore di riferimento”, la persona che emette o detiene uno strumento finanziario o che è parte contraente di un contratto finanziario legato a un valore di riferimento;

(6) “fornitura di dati”, la fornitura a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati necessari alla determinazione del valore di riferimento, che vengono forniti a tale scopo;

(7) “fornitore di dati”, la persona fisica o giuridica che fornisce dati;

(8) “fornitore di dati sottoposto a vigilanza”, un’entità sottoposta a vigilanza che fornisce dati a un amministratore ubicato nell’Unione;

(9) “notificatore”, la persona fisica alle dipendenze del fornitore di dati e preposta alla fornitura dei dati;

(10) “dati”, i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, o altri valori, usati dall’amministratore per determinare il valore di riferimento;

(11) “dati regolamentati”, i dati forniti direttamente da una sede di negoziazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 25) del [MiFIR] o da un dispositivo di pubblicazione autorizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18) del [MiFIR] o da un meccanismo di segnalazione autorizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 20) del [MiFIR] conformemente ai requisiti obbligatori dei dati post-negoziazione, o forniti da una borsa dell’energia elettrica di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE[19] o da una borsa del gas naturale di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2009/73/CE[20] o da una piattaforma d’asta di cui all’articolo 26 o all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(12) “dati sulle operazioni”, prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive;

(13) “strumento finanziario”, qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell’allegato I alla direttiva 2004/39/CE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione;

(14) “entità sottoposta a vigilanza”, le seguenti entità:

(a) gli enti creditizi di cui all’articolo 3, punto 1) della direttiva 2013/36/UE[21];

(b) le imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1) del [MiFIR];

(c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 13, punto 1) della direttiva 2009/138/CE[22];

(d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;

(e) gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/UE[23];

(f) i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24];

(g) le controparti centrali di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[25];

(h) i repertori di dati di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(i) gli amministratori;

(15) “contratto finanziario”:

(a) qualunque contratto di credito di cui all’articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26];

(b) qualunque contratto di credito di cui all’articolo 3, punto 3 della [direttiva [2013/…/] del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali];

(16) “fondi di investimento”, i FIA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o gli organismi di investimento collettivo che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(17) “organo di gestione”, l’organo direttivo, ivi comprese le funzioni di sorveglianza e manageriali, che ha il potere di prendere le decisioni finali e di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell’entità;

(18) “consumatore”, qualsiasi persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

(19) “tasso di riferimento interbancario”, un valore di riferimento in cui l’attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del presente articolo è costituita dal tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti presso o ad altre banche;

(20) “valore di riferimento di merci”, un valore di riferimento in cui l’attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del presente articolo è costituita da una merce ai sensi dell’articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione[27]; le quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11) della [MiFID] non sono considerate merci ai fini del presente regolamento;

(21) “valore di riferimento critico”, un valore di riferimento per il quale la maggior parte dei fornitori di dati sono entità sottoposte a vigilanza e che sono associati a strumenti finanziari aventi un valore nozionale di almeno 500 miliardi di euro;

(22) “ubicato”, riferito a una persona giuridica, lo Stato membro o il paese terzo in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; in relazione a una persona fisica, lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona è residente ai fini fiscali.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione del pubblico ai fini della definizione di indice, e al fine di tener conto dei progressi tecnologici e dell’evoluzione del mercato.

Ove del caso, la Commissione tiene conto della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale.

Articolo 4 Esclusione degli amministratori che non sono a conoscenza dell’uso dei valori di riferimento da essi forniti e degli amministratori non consenzienti

1.           Il presente regolamento non si applica agli amministratori quando, in relazione ai valori di riferimento forniti, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del loro uso ai fini di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2).

2.           Il presente regolamento non si applica agli amministratori dei valori di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 3, in relazione ai suddetti valori di riferimento.

TITOLO II  INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DEI VALORI DI RIFERIMENTO

Capo 1 Governance e controllo degli amministratori

Articolo 5 Requisiti di governance

1.           I seguenti requisiti di governance si applicano all’amministratore:

(a) l’amministratore dispone di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un valore di riferimento.

L’amministratore adotta tutte le misure necessarie ad assicurare che la fornitura dei valori di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richiedano discrezionalità e valutazione nel processo di determinazione del valore di riferimento, queste vengano esercitate in maniera indipendente e onesta (“Governance e conflitti di interesse”);

(b) l’amministratore istituisce una funzione di sorveglianza per tutti gli aspetti della fornitura dei suoi valori di riferimento (“Sorveglianza”);

(c) l’amministratore si dota di un quadro di controlli che assicura che il valore di riferimento venga fornito e pubblicato o messo a disposizione conformemente al presente regolamento (“Controlli”);

(d) l’amministratore si dota di un quadro di responsabilità riguardante la conservazione della documentazione, l'audit, il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell’adempimento dei requisiti del presente regolamento (“Responsabilità”).

2.           Gli amministratori si attengono ai requisiti di governance e controllo di cui alla sezione A dell’allegato 1.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di specificare ulteriormente i requisiti di governance e controllo di cui alla sezione A dell’allegato 1. La Commissione tiene conto:

(a) dell’evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari, in considerazione della convergenza delle pratiche di vigilanza a livello internazionale in relazione ai requisiti di governance dei valori di riferimento;

(b) delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di valori di riferimento e degli amministratori;

(c) dei conflitti di interesse, potenziali o esistenti, della fornitura dei valori di riferimento, della loro vulnerabilità alla manipolazione e dell’importanza dei valori di riferimento per la stabilità finanziaria, i mercati e gli investitori.

Articolo 6 Esternalizzazione

1.           Gli amministratori non esternalizzano le funzioni della fornitura di un valore di riferimento in modo tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall’amministratore sulla fornitura del valore di riferimento o la capacità dell’autorità competente pertinente di vigilare sul valore di riferimento.

2.           Laddove abbia luogo l’esternalizzazione, gli amministratori assicurano il soddisfacimento dei requisiti per l’esternalizzazione di cui alla sezione B dell’allegato 1.

3.           Qualora un amministratore esternalizzi le funzioni o i servizi e le attività relativi alla fornitura di un valore di riferimento a un prestatore di servizi, resta pienamente responsabile dell’adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al presente regolamento.

             

Capo 2 Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni

Articolo 7 Dati e metodologia

1.           La fornitura di un valore di riferimento è disciplinata dai seguenti requisiti relativi ai dati e alla metodologia:

(a) I dati devono essere sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare (“Dati sufficienti ed accurati”).

I dati devono essere dati sulle operazioni. Qualora i dati sulle operazioni disponibili non siano sufficienti a rappresentare in maniera accurata ed affidabile il mercato o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare, è possibile usare dati non relativi alle operazioni, purché siano verificabili.

(b) L’amministratore deve ottenere i dati da un panel o campione rappresentativo ed affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che il valore di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che il valore di riferimento intende misurare (“Fornitori di dati rappresentativi”).

(c) Qualora i dati forniti per un valore di riferimento non siano dati sulle operazioni e uno dei fornitori di dati sia parte contraente di oltre il 50% del valore delle operazioni sul mercato che il valore di riferimento intende misurare, l’amministratore deve verificare che i dati siano rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta competitive. Nel caso in cui l’amministratore verifichi che i dati non rappresentano un mercato soggetto a domanda e offerta competitive, cambia i dati, il fornitore di dati o la metodologia per garantire dati rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta competitive, oppure cessa la fornitura del valore di riferimento (“Impatto sul mercato”).

(d) L’amministratore deve applicare una metodologia solida e affidabile per la determinazione del valore di riferimento, contenente norme chiare che individuano come e quando è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione del valore di riferimento (“Metodologia solida e affidabile”).

(e) L’amministratore sviluppa, applica e amministra i dati e la metodologia del valore di riferimento in maniera trasparente (“Trasparenza”).

2.           Gli amministratori si attengono ai requisiti relativi a dati e metodologia di cui alla sezione C dell’allegato I.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a misure intese a specificare i controlli relativi ai dati, le circostanze in cui i dati sulle operazioni possono essere insufficienti e le modalità per dimostrarlo alle autorità di vigilanza, nonché i requisiti per lo sviluppo delle metodologie. La Commissione tiene conto:

(a) dell’evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari, in considerazione della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale;

(b) delle specifiche caratteristiche dei diversi valori di riferimento e delle diverse tipologie di valori di riferimento; e

(c) della vulnerabilità dei valori di riferimento alla manipolazione in considerazione delle metodologie e dei dati utilizzati.

Articolo 8 Segnalazione delle violazioni

1.           L’amministratore assicura sistemi adeguati e controlli efficaci volti a garantire l’integrità dei dati ai fini del paragrafo 2.

2.           L’amministratore effettua il monitoraggio dei dati e dei fornitori di dati allo scopo di individuare violazioni del [regolamento sugli abusi di mercato] e condotte che possono comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione del valore di riferimento e informa l’autorità competente pertinente conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del [regolamento sugli abusi di mercato] e fornisce tutte le informazioni pertinenti laddove, in relazione al valore di riferimento, sospetti:

(a) una violazione sostanziale del [regolamento sugli abusi di mercato];

(b) una condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un valore di riferimento; o

(c) la collusione finalizzata alla manipolazione o al tentativo di manipolazione di un valore di riferimento.

3.           L’amministratore si dota di procedure per consentire a dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo di segnalare internamente attraverso un canale specifico e autonomo le violazioni del presente regolamento.

Capo 3 Codice di condotta e requisiti dei fornitori di dati

Articolo 9 Codice di condotta

1.           L’amministratore adotta per ciascun valore di riferimento un codice di condotta che specifica chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell’amministratore e dei fornitori di dati in relazione alla fornitura del valore di riferimento e che contiene una chiara descrizione dei dati da fornire e quanto meno gli elementi di cui alla sezione D dell’allegato I.

2.           Il codice di condotta è sottoscritto dall’amministratore e dai fornitori di dati ed è legalmente vincolante per tutte le parti.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente i termini del codice di condotta di cui alla sezione D dell’allegato I per le diverse tipologie di valori di riferimento e per tener conto dell’evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari.

La Commissione tiene conto delle diverse caratteristiche dei valori di riferimento e dei fornitori di dati, in particolare in termini di differenze di dati e metodologie, dei rischi di manipolazione dei dati, nonché della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale.

Articolo 10 Dati regolamentati

1.           Quando i dati forniti per un valore di riferimento sono dati regolamentati, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 9 non si applicano.

2.           L’amministratore stipula un contratto con il fornitore dei dati regolamentati che indichi chiaramente a quest’ultimo i valori di riferimento determinati dall’amministratore con i dati regolamentati e assicura l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 11  Governance e controlli

1.           I seguenti requisiti di governance e controllo si applicano ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza:

(a) Il fornitore di dati sottoposto a vigilanza assicura che la fornitura dei dati per i valori di riferimento non subisca gli effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si richieda discrezionalità, questa venga esercitata in maniera indipendente e onesta sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di condotta (“Conflitti di interesse”).

(b) Il fornitore dei dati sottoposto a vigilanza si dota di un quadro di controlli che assicura l’integrità, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati nonché la loro fornitura conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del codice di condotta (“Controlli adeguati”).

2.           I fornitori di dati sottoposti a vigilanza si attengono ai requisiti relativi ai sistemi e controlli contenuti nella sezione E dell’allegato I.

3.           I fornitori di dati sottoposti a vigilanza cooperano pienamente con l’amministratore e l’autorità competente pertinente ai fini della revisione e vigilanza della fornitura dei valori di riferimento e rendono disponibili le informazioni e le registrazioni conformemente alla sezione E dell’allegato 1.

4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente i requisiti relativi ai sistemi e controlli contenuti nella sezione E dell’allegato I per le diverse tipologie di valori di riferimento.

La Commissione tiene conto delle diverse caratteristiche dei valori di riferimento e dei fornitori di dati sottoposti a vigilanza, in particolare in termini di differenze di dati forniti e metodologie usate, dei rischi di manipolazione dei dati e della natura delle attività svolte dai fornitori di dati sottoposti a vigilanza, nonché dell’evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari in considerazione della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale.

TITOLO III REQUISITI SETTORIALI E VALORI DI RIFERIMENTO CRITICI

Capo 1 Settori dei valori di riferimento

Articolo 12 Requisiti specifici per le diverse tipologie di valori di riferimento e per i diversi settori

1.           In aggiunta ai requisiti contenuti nel Titolo II, ai tassi di riferimento interbancari si applicano i requisiti specifici contenuti nell’allegato II.

2.           In aggiunta ai requisiti contenuti nel Titolo II, ai valori di riferimento di merci si applicano i requisiti specifici contenuti nell’allegato III.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 39 per specificare o rettificare, in considerazione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie e degli sviluppi internazionali, i seguenti elementi degli allegati II e III:

(a) Il termine dopo il quale vengono pubblicati i dati (Allegato II, punto 6)

(b) Le procedure per l’elezione e la nomina del comitato di sorveglianza e le sue responsabilità (Allegato II, punti 8), 9) e 10))

(c) La frequenza degli audit (Allegato II, punto 12))

(d) I processi di fornitura dei dati da specificare nel codice di condotta (allegato II, punto 13))

(e) I sistemi e i controlli dei fornitori di dati (allegato II, punto 16)

(f) Le registrazioni che i fornitori di dati sono tenuti a conservare e il supporto su cui devono essere conservate (allegato II, punti 17) e 18))

(g) I risultati che la funzione di controllo della conformità del fornitore di dati deve segnalare alla dirigenza (allegato II, punto 19))

(h) La frequenza dei riesami interni dei dati e delle procedure (Allegato II, punto 20))

(i) La frequenza dei riesami esterni dei dati del fornitore (Allegato II, punto 21))

(j) I criteri e le procedure per la formulazione del valore di riferimento (allegato III, punto 1), lettera a))

(k) Gli elementi da includere nella metodologia e la sua descrizione (allegato III, punti 1) e 2))

(l) I requisiti dell’amministratore relativi alla qualità e all’integrità del calcolo dei valori di riferimento, nonché il contenuto della descrizione allegata a ciascun calcolo (allegato III, punti 5) e 6))

Capo 2 Valori di riferimento critici

Articolo 13 Valori di riferimento critici

1.           La Commissione adotta un elenco di valori di riferimento ubicati nell’Unione che sono valori di riferimento critici secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 21.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

2.           Entro 5 giorni lavorativi dalla data di applicazione della decisione di includere un valore di riferimento critico nell’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’amministratore del valore di riferimento critico in questione notifica il codice di condotta all’autorità competente pertinente. L’autorità competente pertinente verifica entro 30 giorni se il contenuto del codice di condotta è conforme ai requisiti del presente regolamento. Qualora l’autorità competente pertinente riscontri elementi non conformi ai requisiti del presente regolamento, ne informa l’amministratore. Questi modifica il codice di condotta per assicurarne la conformità con i requisiti del presente regolamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 14 Fornitura di dati obbligatoria

1.           Se, in qualunque anno, almeno il 20% dei fornitori di dati di un valore di riferimento critico cessa la fornitura, o vi sono sufficienti motivi per ritenere che almeno il 20% dei fornitori di dati cesserà la fornitura, l’autorità competente dell’amministratore di un valore di riferimento critico ha il potere di:

(a) richiedere alle entità sottoposte a vigilanza, selezionate ai sensi del paragrafo 2, di fornire dati all’amministratore in conformità alla metodologia, al codice di condotta o ad altre norme;

(b) determinare le modalità e le tempistiche per la fornitura dei dati;

(c) modificare il codice di condotta, la metodologia o le altre norme del valore di riferimento critico.

2.           Per i valori di riferimento critici, le entità sottoposte a vigilanza che sono tenute a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 vengono determinate dall’autorità competente dell’amministratore sulla base dei seguenti criteri:

(a) la portata della partecipazione, effettiva e potenziale, dell’entità sottoposta a vigilanza al mercato che il valore di riferimento intende misurare;

(b) le competenze dell’entità sottoposta a vigilanza e la capacità di fornire dati della qualità richiesta.

3.           L’autorità competente di un fornitore di dati sottoposto a vigilanza cui è stato richiesto di fornire dati per un valore di riferimento in forza delle misure adottate in conformità al paragrafo 1, lettere a) e b), assiste l’autorità competente dell’amministratore nell’applicazione di dette misure.

4.           L’autorità competente dell’amministratore riesamina ciascuna delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 un anno dopo la loro adozione. Procede alla revoca delle misure se:

(a) in caso di tale revoca, ritiene probabile che i fornitori di dati proseguano la fornitura per almeno 1 anno, il che deve essere dimostrato almeno da:

(1) un impegno scritto del fornitore di dati nei confronti dell’amministratore e dell’autorità competente a proseguire la fornitura dei dati per il valore di riferimento critico per un periodo minimo di un anno in caso di revoca del potere di rendere obbligatoria la fornitura di dati;

(2) una relazione scritta dell’amministratore all’autorità competente attestante la sua valutazione che la continuità del valore di riferimento critico può essere assicurata una volta revocata la partecipazione obbligatoria;

(b) ritiene che sia disponibile un valore di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti del valore di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi minimi, cosa che dovrà essere dimostrata almeno da una relazione scritta dell’amministratore che descriva le modalità di transizione a un valore di riferimento sostitutivo, la capacità degli utenti di passare a detto valore di riferimento e i costi a loro carico per il passaggio.

5.           L’amministratore notifica all’autorità competente pertinente, non appena tecnicamente possibile, eventuali violazioni da parte dei fornitori di dati dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

TITOLO IV TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 15 Dichiarazione sul valore di riferimento

1.           Per ciascun valore di riferimento gli amministratori pubblicano una dichiarazione che:

(a) definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dal valore di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;

(b) descrive o elenca gli scopi per i quali l’uso del valore di riferimento risulta adeguato e le circostanze in cui può non essere adeguato a tali scopi;

(c) contiene specifiche tecniche che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all’esercizio della discrezionalità e le persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità;

(d) informa della possibilità che alcuni fattori, ivi inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell’amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione del valore di riferimento; e

(e) raccomanda che i contratti finanziari o altri strumenti finanziari legati al valore di riferimento siano in grado di sopportare o comunque far fronte alla possibilità di variazioni o cessazione del valore di riferimento.

2.           Al fine di assicurare l’osservanza del paragrafo 1, gli amministratori si attengono ai requisiti dettagliati di cui alla sezione F dell’allegato 1.

Articolo 16 Trasparenza dei dati

1.           Gli amministratori pubblicano i dati usati per determinare il valore di riferimento immediatamente dopo la pubblicazione del valore di riferimento, salvo i casi in cui la pubblicazione produca gravi conseguenze negative per i fornitori dei dati o pregiudichi l’affidabilità o integrità del valore di riferimento. In tali casi la pubblicazione può essere rinviata per un periodo tale da ridurre notevolmente tali conseguenze. Eventuali dati personali contenuti nei dati non vengono pubblicati.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a misure intese a specificare le informazioni da divulgare di cui al paragrafo 1, i mezzi di pubblicazione, nonché le circostanze in cui la pubblicazione può essere rinviata e i mezzi di trasmissione.

Articolo 17 Cessazione dei valori di riferimento

1.           Gli amministratori pubblicano una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di modifiche o cessazione di un valore di riferimento.

2.           Le entità sottoposte a vigilanza che emettono o possiedono strumenti finanziari o che sono parti contraenti di contratti finanziari legati a un valore di riferimento redigono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali modifiche di un valore di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere prodotto. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani all’autorità competente pertinente dietro richiesta di quest’ultima.

Articolo 18 Valutazione dell’idoneità

1.           Se un’entità sottoposta a vigilanza intende stipulare un contratto finanziario con un consumatore, detta entità sottoposta a vigilanza deve prima ottenere le necessarie informazioni sulle conoscenze e l’esperienza del consumatore in relazione al valore di riferimento, sulla sua situazione finanziaria e i suoi obiettivi rispetto al contratto finanziario in questione e la dichiarazione sul valore di riferimento pubblicata in conformità all’articolo 15, e valutare se sia opportuno o meno per il consumatore collegare il contratto finanziario a detto valore di riferimento.

2.           Se l’entità sottoposta a vigilanza ritiene, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, che il valore di riferimento non sia adatto al consumatore, gliene comunica per iscritto le ragioni.

TITOLO V USO DI VALORI DI RIFERIMENTO FORNITI DA AMMINISTRATORI AUTORIZZATI O DA AMMINISTRATORI DI PAESI TERZI

Articolo 19 Uso di valori di riferimento solidi

Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell’Unione valori di riferimento in rapporto ad uno strumento finanziario o a un contratto finanziario, o per misurare la performance di un fondo di investimento se forniti da un amministratore autorizzato in conformità all’articolo 23 o da un amministratore ubicato in un paese terzo registrato in conformità all’articolo 21.

Articolo 20 Equivalenza

1.           Le entità sottoposte a vigilanza dell’Unione possono utilizzare valori di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2, riconoscendo il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti ai requisiti del presente regolamento;

(b) l’amministratore è autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;

(c) l’amministratore ha comunicato all’AESFEM il proprio consenso all’uso dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, l’elenco dei valori di riferimento che possono essere usati nell’Unione e l’autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo;

(d) l’amministratore è debitamente registrato ai sensi dell’articolo 21; e

(e) gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono operativi.

2.           La Commissione può adottare una decisione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

(a) gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo ottemperano a requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l’adempimento dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari pubblicati il 17 luglio 2013; e

(b) i requisiti vincolanti sono soggetti ad effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

3.           L’AESFEM istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2. Detti accordi specificano quanto meno:

(a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, ivi incluso l’accesso a tutte le informazioni riguardanti l’amministratore autorizzato del paese terzo richieste dall’AESFEM;

(b) il meccanismo per la notifica immediata all’AESFEM laddove l’autorità competente di un paese terzo consideri uno degli amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale;

(c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, ivi incluse le ispezioni in loco.

4.           L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3, in modo da assicurare che le autorità competenti e l’AESFEM siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 Registrazione

1.           L’AESFEM registra gli amministratori che le abbiano notificato il consenso come previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c). Il registro è pubblicamente accessibile sul sito internet dell’AESFEM e contiene le informazioni sui valori di riferimento che gli amministratori pertinenti sono autorizzati a fornire, nonché l’autorità competente responsabile della loro vigilanza nel paese terzo.

2.           L’AESFEM cancella l’iscrizione di un amministratore di cui al paragrafo 1 dal registro di cui al paragrafo 1 se:

(a) ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l’amministratore agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi valori di riferimento o l’ordinato funzionamento dei mercati; o

(b) ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l’amministratore abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

3.           L’AESFEM adotta una decisione a norma del paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l’AESFEM ha investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione o non è stata in grado di dimostrare che l’amministratore in questione si conforma ai requisiti applicabili in quel paese;

(b) l’AESFEM ha informato l’autorità competente del paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell’amministratore almeno 30 giorni prima della cancellazione.

4.           L’AESFEM informa senza indugio le altre autorità competenti in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 2 e pubblica la decisione sul proprio sito internet.

TITOLO VI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEGLI AMMINISTRATORI

Capo 1 Autorizzazione

Articolo 22 Obbligo di autorizzazione

1.           Gli amministratori presentano domanda di autorizzazione a fornire valori di riferimento se forniscono indici usati o destinati a essere usati come riferimenti per strumenti finanziari o contratti finanziari o a misurare la performance di fondi di investimento.

2.           Gli amministratori autorizzati rispettano costantemente le condizioni dell’autorizzazione e notificano all’autorità competente qualunque variazione rilevante delle condizioni dell’autorizzazione iniziale.

Articolo 23 Domanda di autorizzazione

1.           Gli amministratori presentano domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati.

2.           In conformità al paragrafo 1, la domanda di autorizzazione viene presentata:

(a) entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte di un’entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l’uso di un indice fornito dall’amministratore come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento;

(b) entro 30 giorni lavorativi dal consenso fornito dall’amministratore, in conformità all’articolo 25, paragrafo 2, all’uso dell’indice come riferimento in strumenti finanziari di cui all’articolo 25, paragrafo 1.

3.           L’amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all’autorità competente di aver adottato, alla data dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti contenuti nel presente regolamento.

4.           Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall’autorità competente pertinente.

5.           Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, l’autorità competente pertinente la esamina e adotta la decisione di concedere o negare l’autorizzazione dell’amministratore richiedente. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di concedere o negare l’autorizzazione, l’autorità competente informa l’amministratore interessato. Se l’autorità competente rifiuta di autorizzare l’amministratore richiedente, fornisce le motivazioni della sua decisione.

6.           L’autorità competente notifica all’AESFEM qualunque decisione di concedere o negare l’autorizzazione a un amministratore richiedente e l'AESFEM pubblica un elenco degli amministratori autorizzati ai sensi del presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro 7 giorni lavorativi da eventuali notifiche di cui al presente paragrafo.

7.           Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 39 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione tenendo conto del principio di proporzionalità e dei costi per gli amministratori e le autorità competenti.

Articolo 24 Revoca o sospensione dell’autorizzazione

1.           L’autorità competente revoca o sospende l’autorizzazione qualora l’amministratore:

(a) rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia fornito valori di riferimento negli ultimi dodici mesi;

(b) abbia ottenuto l’autorizzazione rendendo false dichiarazioni o con altri mezzi illeciti;

(c) non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato; o

(d) abbia gravemente e ripetutamente violato le disposizioni del presente regolamento.

2.           L’autorità competente notifica la propria decisione all’AESFEM entro cinque giorni lavorativi.

Capo 2

Notifica dei valori di riferimento

Articolo 25 Notifica all’AESFEM dell’uso di un indice in uno strumento finanziario

1.           Ogniqualvolta un’autorità competente venga a conoscenza che un indice viene utilizzato come riferimento per uno strumento finanziario, o che è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione presso una sede di negoziazione posta sotto la vigilanza di detta autorità competente in relazione a uno strumento finanziario collegato a un indice, l’autorità competente informa l’AESFEM entro 10 giorni lavorativi.

2.           Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, l’AESFEM informa l’amministratore del valore di riferimento fornendo i dettagli completi sul suo utilizzo e chiedendo all’amministratore di confermare il suo consenso a tale uso del valore di riferimento entro 10 giorni lavorativi.

3.           Fatto salvo l’articolo 30 del [MiFIR], se l’amministratore non conferma all’AESFEM il proprio consenso entro il termine indicato al paragrafo 2, quest’ultima informa l’autorità competente pertinente, la quale richiede alla sede di negoziazione di ritirare dalla quotazione lo strumento finanziario o di rifiutarne l’ammissione alla negoziazione entro 10 giorni lavorativi.

4.           L’AESFEM pubblica sul proprio sito internet un elenco di tutte le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma entro il [XXXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma in conformità all’articolo 15 del regolamento n. 1095/2010.

Capo 3

Cooperazione ai fini della vigilanza

Articolo 26  Delega di compiti fra autorità competenti

1.           In conformità all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 un’autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all’autorità competente di un altro Stato membro. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’autorità competente delegante e le autorità competenti notificano all’AESFEM qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell’entrata in vigore della stessa.

2.           Un’autorità competente può delegare una parte dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento all’AESFEM, previa accettazione di quest’ultima. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’autorità competente delegante.

3.           L’AESFEM notifica agli Stati membri le proposte di delega entro sette giorni lavorativi. L’AESFEM pubblica i dettagli di eventuali deleghe accettate entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 27 Diffusione di informazioni di un altro Stato membro

1.           L’autorità competente può divulgare le informazioni ricevute da un’altra autorità competente soltanto se:

(a) ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o

(b) qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

Articolo 28 Cooperazione in caso di richiesta ai fini di ispezioni o indagini in loco

1.           L’autorità competente pertinente può chiedere l’assistenza di un’altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco.

2.           L’autorità competente che presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l’AESFEM. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all’AESFEM di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco.

3.           Quando un’autorità competente riceve da un’altra autorità competente la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può:

(a) effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;

(b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

(c) nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco.

Capo 4 Ruolo delle autorità competenti

Articolo 29 Autorità competenti

1.           Per gli amministratori e i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l’autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione e l’AESFEM.

2.           Quando uno Stato membro designa più di una autorità competente ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3.           L’AESFEM pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti designate in conformità al paragrafo 1.

Articolo 30 Poteri delle autorità competenti

1.           Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:

(a) possono avere accesso a qualsiasi documento e altri dati in qualunque forma, e possono riceverne o farne copia;

(b) possono richiedere o esigere informazioni da qualsiasi persona, compresi coloro che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché dai loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

(c) in relazione ai valori di riferimento i cui dati sono relativi a merci, possono chiedere informazioni agli operatori di mercato sui relativi mercati a pronti in base a formati standard, ottenere relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi dei trader;

(d) possono effettuare ispezioni o indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone fisiche;

(e) possono accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi all’oggetto dell’ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, in conformità alla legislazione nazionale, tale potere verrà esercitato solo dopo l’ottenimento della preventiva autorizzazione;

(f) possono esigere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza;

(g) possono chiedere il congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose;

(h) possono sospendere la negoziazione dello strumento finanziario in questione collegato al valore di riferimento;

(i) possono chiedere la cessazione temporanea di qualunque prassi che l’autorità competente consideri contraria al presente regolamento;

(j) possono imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale;

(k) possono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura dei valori di riferimento, anche imponendo a una persona che ha pubblicato o diffuso il valore di riferimento di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a dati forniti precedentemente o a cifre del valore di riferimento.

2.           Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1, attraverso le seguenti modalità:

(a) direttamente;

(b) in collaborazione con altre autorità o con imprese che operano sul mercato;

(c) sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che operano sul mercato;

(d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Per l’esercizio di tali poteri, le autorità competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti della difesa e dei diritti fondamentali.

3.           Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4.           Una persona non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte da un contratto o da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa se rende disponibili le informazioni conformemente al paragrafo 2.

Articolo 31 Misure e sanzioni amministrative

1.           Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità all’articolo 34, gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di adottare misure amministrative adeguate e di applicare misure amministrative e sanzioni quanto meno:

(a) in caso di violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 del presente regolamento; e

(b) per mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall’articolo 30.

2.           In presenza delle violazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

(a) l'ordine diretto al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

(b) la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

(c) una dichiarazione pubblica che indica il responsabile e la natura della violazione;

(d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di un’entità regolamentata;

(e) l’interdizione temporanea, che proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o fornitori di dati;

(f) l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o

(1) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

(i) 500 000 EUR per violazioni dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; o

(ii) 100 000 EUR per violazioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o c), o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(2) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

(i) l’importo maggiore tra 1 000 000 EUR o il 10% del fatturato totale annuo che risulta dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, per violazioni dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i conti consolidati in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CE per le banche e alla direttiva 91/674/CE per le imprese di assicurazioni che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo o, se si tratta di un’associazione, il 10% dei fatturati aggregati dei membri; o

(ii) l’importo maggiore tra 250 000 EUR o il 2% del fatturato totale annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, per violazioni dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c); se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CE per le banche e alla direttiva 91/674/CE per le imprese di assicurazioni che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo o, se si tratta di un’associazione, il 10% dei fatturati aggregati dei membri.

3.           Entro [12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’AESFEM le norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all’AESFEM ogni successiva modifica.

4.           Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità alla legislazione nazionale, altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 1 e possono prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite nel suddetto paragrafo.

Articolo 32 Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza

1.           Gli Stati membri assicurano che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative, le autorità competenti prendono in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:

(a) la gravità e la durata della violazione;

(b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;

(c) la solidità finanziaria della persona responsabile, indicata in particolare dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

(d) il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati;

(e) il livello di collaborazione della persona responsabile con l’autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

(f) precedenti violazioni della persona in questione;

(g) le misure adottate, successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione.

2.           Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze di cui all’articolo 31, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati dal presente regolamento. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni amministrative e delle ammende nei casi transfrontalieri.

Articolo 33 Pubblicazione delle decisioni

1.           Le autorità competenti pubblicano le decisioni che impongono una sanzione o misura amministrativa per violazioni del presente regolamento sul loro sito internet ufficiale subito dopo aver comunicato la decisione alla persona sottoposta a sanzione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2.           Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, l’autorità competente ritenga sproporzionata la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti agiscono in uno dei seguenti modi:

(a) rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni che impediscono la pubblicazione vengano meno;

(b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in ottemperanza alla normativa nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un’efficace protezione dei dati personali in questione. Nel caso si decida di pubblicare una sanzione o misura in forma anonima, è possibile posticipare la pubblicazione dei dati per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni della pubblicazione in forma anonima verranno meno;

(c) non pubblicano affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

(1) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o

(2) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

3.           Laddove la decisione di imporre una sanzione o misura sia subordinata a un ricorso dinnanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Inoltre, vengono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

4.           Le autorità competenti assicurano che la pubblicazione, in conformità al presente articolo, resti sul loro sito internet ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione restano sul sito internet ufficiale dell’autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 34 Collegi di autorità competenti

1.           Entro 30 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, che definisce come critico un valore di riferimento, l’autorità competente istituisce un collegio di autorità competenti.

2.           Il collegio è composto dall’autorità competente dell’amministratore, dall’AESFEM e dalle autorità competenti dei fornitori di dati.

3.           Le autorità competenti di altri Stati membri hanno il diritto di far parte del collegio laddove l’eventuale cessazione della fornitura del valore di riferimento critico provocherebbe un impatto negativo rilevante sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento dei mercati, sui consumatori o sull’economia reale di detti Stati membri.

Laddove un’autorità competente intenda entrare a far parte del collegio ai sensi del primo comma presenta una richiesta all’autorità competente dell’amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti previsti. L’autorità competente pertinente dell’amministratore esamina la richiesta e notifica all’autorità richiedente entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora non consideri soddisfatti i requisiti, l’autorità richiedente può rinviare la questione all’AESFEM, in conformità al paragrafo 10.

4.           L’AESFEM contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo, in conformità all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. A tal fine, l’AESFEM partecipa ove del caso ed è considerata un’autorità competente.

5.           L’autorità competente dell’amministratore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e assicura un efficace scambio di informazioni tra i suoi membri.

6.           L’autorità competente dell’amministratore stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti punti:

(a) le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;

(b) il processo decisionale tra le autorità competenti;

(c) i casi in cui le autorità competenti sono tenute a consultarsi;

(d) l’assistenza da fornire ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b).

Se l’amministratore fornisce più di un valore di riferimento, l’autorità competente dell’amministratore può istituire un unico collegio in relazione a tutti i valori di riferimento forniti dall’amministratore in questione.

7.           In assenza di accordo riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 6, qualsiasi membro del collegio diverso dall’AESFEM può rinviare la questione all’AESFEM stessa. L’autorità competente dell’amministratore tiene opportunamente conto del parere espresso dall’AESFEM sulle disposizioni scritte di coordinamento prima di concordarne il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dall’AESFEM. L’autorità competente dell’amministratore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e all’AESFEM.

8.           Prima di adottare le misure di cui agli articoli 14, 23, 24 e 31, l’autorità competente dell’amministratore consulta i membri del collegio. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per giungere a un accordo.

L’eventuale decisione dell’autorità competente dell’amministratore di adottare dette misure tiene conto dell’impatto sulle altre autorità competenti e sui rispettivi Stati membri, in particolare del potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

9.           In assenza di accordo tra i membri del collegio sull’adozione o meno delle misure di cui al paragrafo 8, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della questione al collegio, l’autorità competente dell’amministratore può adottare una decisione. Eventuali divergenze rispetto al parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove del caso, dall’AESFEM, vengono esaustivamente motivate. L’autorità competente dell’amministratore notifica prontamente la propria decisione al collegio e all’AESFEM.

10.         Le autorità competenti diverse dall’AESFEM possono rinviare a quest’ultima le seguenti situazioni:

(a) un’autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;

(b) a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, l’autorità competente dell’amministratore ha notificato all’autorità richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole;

(c) le autorità competenti non hanno concordato le questioni di cui al paragrafo 6;

(d) il valore di riferimento è un valore di riferimento critico e vi è disaccordo circa la misura adottata in conformità agli articoli 14, 23, 24 e 31.

Fatto salvo l’articolo 258 del TFUE, l’AESFEM può agire in conformità ai poteri conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM può anche prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Articolo 35 Cooperazione con l’AESFEM

1.           Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini del presente regolamento, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.           Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti, in conformità all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.           L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [XXXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma in conformità all’articolo 15 del regolamento n. 1095/2010.

Articolo 36 Segreto professionale

1.           Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui al paragrafo 2.

2.           Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l’autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato da detta autorità.

3.           Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge.

4.           Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, relative a condizioni commerciali od operative e ad altre questioni economiche o personali, sono considerate riservate e soggette agli obblighi del segreto professionale, salvo il caso in cui l’autorità competente dichiari al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

TITOLO VII ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 37 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.           La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 4, dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 23, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 dello stesso.

TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39 Disposizioni transitorie

1.           Gli amministratori che forniscono valori di riferimento al [data di entrata in vigore del presente regolamento] presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 entro il [24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda].

2.           Gli amministratori che hanno presentato domanda di autorizzazione in conformità al paragrafo 1 possono continuare a produrre i valori di riferimento esistenti salvo e fino all’eventuale rifiuto dell’autorizzazione.

3.           Se un valore di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente regolamento ma la sua modifica per renderlo conforme a tali requisiti determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario collegato a detto valore di riferimento, il paragrafo 4 non si applica.

4.           L’uso di un valore di riferimento è consentito dall’autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l’amministratore finché tale valore è associato a strumenti finanziari e contratti finanziari con valore non superiore al 5% di quello degli strumenti finanziari e contratti finanziari associati al valore di riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nessuno strumento finanziario o contratto finanziario è associato a un valore di riferimento esistente dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 40 Riesame

Entro il 1° luglio 2018 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

(a) sul funzionamento e l’efficacia del regime dei valori di riferimento critici e della partecipazione obbligatoria di cui all’articolo 13 e all’articolo 14, nonché sulla definizione di valore di riferimento critico di cui all’articolo 3;

(b) sull’efficacia del regime di vigilanza, di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all’articolo 34, nonché sull’adeguatezza della vigilanza su taluni valori di riferimento da parte degli organismi dell’Unione; e

(c) sul valore del requisito di idoneità di cui all’articolo 18.

Articolo 41  Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Tuttavia, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 34 si applicano dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

Sezione A Requisiti di governance e controllo volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1

I. Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

1.           L’attività di fornitura dei valori di riferimento è operativamente e funzionalmente separata da altre parti dell’attività dell’amministratore che possono creare potenziali o effettivi conflitti di interesse. Se impossibilitato a gestire tali conflitti, l’operatore del valore di riferimento cessa qualunque attività o rapporto che crea i conflitti o cessa di produrre il valore di riferimento.

2.           L’amministratore pubblica o divulga tutti i conflitti di interesse, potenziali o esistenti, ai fornitori di dati e agli utenti del valore di riferimento, nonché all’autorità competente pertinente, ivi inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla proprietà o dal controllo dell’amministratore.

3.           L’amministratore istituisce adeguate politiche e procedure per l’individuazione, divulgazione, gestione o attenuazione e prevenzione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l’integrità e l’indipendenza della determinazione dei valori di riferimento. Le politiche e procedure vanno riesaminate periodicamente e aggiornate. Esse prendono in esame e affrontano il livello dei conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione del valore di riferimento e i rischi ad esso associati, e assicurano:

(a) la riservatezza delle informazioni fornite all’amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza del presente regolamento; e

(b) attenuano in particolare i conflitti causati dalla proprietà o controllo dell’amministratore, o dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall’influenza o dal controllo esercitato da altre persone sull’amministratore in relazione alla determinazione del valore di riferimento.

4.           L’amministratore assicura che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un valore di riferimento:

(a) abbiano le competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un’efficace gestione e vigilanza;

(b) non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull’integrità del processo di determinazione dei valori di riferimento;

(c) i loro interessi e relazioni commerciali non compromettano le funzioni dell’amministratore;

(d) siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di valori di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato; e

(e) siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti, altre persone coinvolte in attività che possono creare un rischio di conflitti di interesse o laddove le informazioni possano influire sul valore di riferimento.

5.           L’amministratore istituisce specifiche procedure di controllo interno per assicurare l’integrità e affidabilità del dipendente o della persona che determina il valore di riferimento, ivi inclusa almeno una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione del valore di riferimento.

6.           I punti 7 e 8 della presente sezione si applicano nei casi in cui i dati sono forniti da funzioni di front office, ossia reparti, divisioni, gruppi o personale dei fornitori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione.

7.           Laddove gli amministratori ricevano dati dai dipendenti di una funzione di front office, si procurano presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti.

8.           L’amministratore non accetta dati da funzioni di front office salvo in presenza di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica dei dati di funzioni di front office che soddisfino i seguenti requisiti:

(a) convalida dei dati prima del loro uso nella determinazione dei valori di riferimento, ivi incluse procedure per molteplici riesami da parte degli alti dirigenti per il controllo dei dati forniti e procedure di approvazione interna da parte della dirigenza per l’invio dei dati;

(b) separazione fisica dei dipendenti della funzione di front office e delle linee gerarchiche;

(c) massima attenzione per le misure di gestione dei conflitti per individuare, rendere noti, attenuare ed evitare incentivi, effettivi e potenziali, a manipolare o comunque a influenzare i dati, anche attraverso politiche retributive, e per i conflitti di interesse tra le attività di fornitura dei dati e qualunque altra attività del fornitore di dati o delle sue consociate o dei rispettivi clienti.

II. Requisiti in materia di sorveglianza volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

9.           L’amministratore istituisce e mantiene una funzione di sorveglianza permanente ed effettiva che opera indipendentemente ed è preposta ad alcune, o tutte, le seguenti responsabilità, che saranno adeguate in base alla complessità, all’uso e alla vulnerabilità del valore di riferimento:

(a) il riesame della definizione e metodologia del valore di riferimento;

(b) la sorveglianza sulle modifiche della metodologia del valore di riferimento e l’autorizzazione dell’amministratore per l’avvio di una consultazione su dette modifiche;

(c) la sorveglianza sul quadro di controllo dell’amministratore e sul codice di condotta, la gestione e il funzionamento del valore di riferimento;

(d) riesame e approvazione delle procedure per la cessazione del valore di riferimento, ivi inclusa la consultazione sulla cessazione;

(e) sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura del valore di riferimento, ivi inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;

(f) valutazione di audit o riesami interni ed esterni, e monitoraggio dell’attuazione delle azioni individuate;

(g) monitoraggio dei dati, dei fornitori di dati e delle azioni dell’amministratore nel confutare o convalidare i dati;

(h) adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta; e

(i) la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza dei fornitori di dati o degli amministratori di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, nonché di dati anomali o sospetti.

10.         La funzione di sorveglianza è costituita da:

(a) se l’amministratore è di proprietà o controllato dai fornitori di dati o dagli utenti, un consiglio o comitato separato, la cui composizione ne assicuri l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. Se l’amministratore è di proprietà o controllato dai fornitori di dati, la maggioranza del comitato non deve essere costituita dai fornitori di dati. Se l’amministratore è di proprietà o controllato dagli utenti, la maggioranza del comitato non deve essere costituita dagli utenti;

(b) se l’amministratore non è di proprietà o controllato dai fornitori di dati o dagli utenti, un consiglio o comitato interno. I membri del consiglio o comitato interno non sono coinvolti nella fornitura di nessuno dei valori di riferimento soggetti alla loro sorveglianza;

(c) se l’amministratore è in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività di fornitura del valore di riferimento, nonché del rischio e dell’impatto dello stesso, i requisiti di cui alle lettere a) e b) non sono proporzionati, la funzione di sorveglianza può essere esercitata da una persona fisica. Il funzionario di sorveglianza non deve essere coinvolto nella fornitura di nessuno dei valori di riferimento soggetti alla sua sorveglianza.

11.         La funzione di sorveglianza può esercitare il controllo su più di uno dei valori di riferimento forniti da un amministratore, purché altrimenti rispetti gli altri requisiti della presente sezione.

III. Requisiti di controllo volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

12.         L’amministratore assicura che sia posto in essere un adeguato quadro di controllo per la fornitura del valore di riferimento. Il quadro di controllo è proporzionato al livello dei conflitti rilevati, all’entità della discrezionalità del processo di determinazione del valore di riferimento e alla natura dei dati per il valore di riferimento, e comprende:

(a) la gestione del rischio operativo;

(b) adeguati ed efficaci piani di continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici.

13.         Se i dati non sono dati sulle operazioni, l’amministratore:

(a) definisce le misure volte ad assicurare che i fornitori di dati si attengano al codice di condotta e alle norme applicabili relative ai dati;

(b) definisce misure per il monitoraggio dei dati, ivi incluso il monitoraggio prima della pubblicazione del valore di riferimento e la convalida dei dati dopo la pubblicazione per rilevare errori ed anomalie.

14.         Il quadro di controllo è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione degli utenti e dell’autorità competente pertinente.

IV. Requisiti in materia di responsabilità volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

15.         L’amministratore nomina una funzione interna, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire sull’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia del valore di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

16.         Per i valori di riferimento critici, l’amministratore nomina un revisore esterno indipendente che riesamina e riferisce sull’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia del valore di riferimento e sul rispetto del presente regolamento, qualora l’entità e la complessità delle operazioni dell’amministratore relative al valore di riferimento comportino un notevole rischio per la stabilità finanziaria.

17.         Su richiesta dell’autorità competente pertinente o di qualunque utente del valore di riferimento, l’amministratore fornisce o pubblica i dettagli dei riesami di cui al punto 15 o degli audit di cui al punto 16.

18.         Gli amministratori tengono registrazioni di:

(a) tutti i dati;

(b) uso di tali dati ai fini della determinazione del valore di riferimento e della metodologia utilizzata;

(c) qualunque esercizio di valutazioni o discrezionalità da parte dell’amministratore nella determinazione del valore di riferimento, ivi incluse le motivazioni complete della valutazione o della discrezionalità, le registrazioni relative a eventuali dati ignorati, in particolare se in conformità ai requisiti della metodologia del valore di riferimento, e la relativa motivazione;

(d) notificatori e persone fisiche alle dipendenze dell’amministratore ai fini della determinazione dei valori di riferimento;

(e) tutti i documenti relativi a eventuali reclami, ivi inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo, nonché le registrazioni dell’amministratore; e

(f) le registrazioni di conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche tra le persone alle dipendenze dell’amministratore e i fornitori di dati in relazione al valore di riferimento.

19.         L’amministratore conserva le registrazioni di cui al punto 1 per almeno cinque anni, in forma tale da consentire di replicare e comprendere appieno i calcoli del valore di riferimento e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle valutazioni e della discrezionalità. La documentazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche registrate conformemente al punto 18, lettera f), viene fornita su richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e viene conservata per un periodo di tre anni.

20.         L’amministratore stabilisce e pubblica procedure per la comunicazione, gestione e tempestiva risoluzione dei reclami relativi ai valori di riferimento da parte di una o più persone indipendenti dalle persone connesse al reclamo.

Sezione B Requisiti in materia di esternalizzazione volti ad assicurare la conformità all’articolo 6

1.         Laddove abbia luogo l’esternalizzazione, gli amministratori assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:

(a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;

(b) l’amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

(c) l’amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione;

(d) il fornitore di servizi informa l’amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

(e) il fornitore di servizi collabora con l’autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l’amministratore e l’autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l’autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

(f) l’amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi.

Sezione C Requisiti in materia di dati e metodologia volti ad assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 1

I. Requisiti in materia di dati sufficienti, accurati e per i fornitori di dati rappresentativi volti ad assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)

1.           Gli amministratori assicurano che i controlli relativi ai dati includano:

(a) criteri che definiscono chi può inviare i dati all’amministratore e un processo per la selezione dei fornitori di dati;

(b) un processo per la valutazione dei dati del fornitore e per fermare la fornitura dei dati da parte del fornitore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al fornitore di dati, se del caso; e

(c) un processo per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l’integrità e accuratezza.

II. Requisiti in materia di metodologia solida e affidabile volti ad assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

2.           Nello sviluppo della metodologia, l’amministratore del valore di riferimento:

(a) tiene conto di fattori, tra cui l’entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l’adeguatezza dei campioni a rappresentare la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare;

(b) determina cosa si intende per mercato attivo ai fini del valore di riferimento; e

(c) stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati.

3.           Per i valori di riferimento l’amministratore usa metodologie:

(a) rigorose, continuative e convalidabili, ivi inclusi i test a posteriori; e

(b) resilienti, che assicurano che il valore di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile.

4.           L’amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione del valore di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo il valore di riferimento viene calcolato in tali circostanze.

III. Requisiti in materia di trasparenza volti ad assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

5.           Gli amministratori specificano le modalità di consultazione sulle modifiche della metodologia. Gli amministratori pubblicano le procedure e la motivazione di qualunque modifica metodologica rilevante proposta, ivi inclusa una definizione di cosa si intende per modifica rilevante e quando comunicare le modifiche agli utenti. Tali procedure:

(a) forniscono un preavviso, con un intervallo di tempo ben definito, che consente di analizzare e commentare l’impatto delle modifiche; e

(b) dispongono che, dopo qualunque consultazione, le osservazioni, nonché la risposta dell’amministratore a dette osservazioni, siano accessibili, salvo richiesta di riservatezza.

Sezione D Requisiti del codice di condotta volti ad assicurare la conformità all’articolo 9

1.           Il codice di condotta elaborato ai sensi dell’articolo 9 include almeno i seguenti elementi:

(a) i requisiti necessari ad assicurare la fornitura dei dati in conformità agli articoli 7 e 8; i soggetti che possono fornire dati all’amministratore e le procedure per valutare l’identità di un fornitore di dati e di eventuali notificatori, nonché l’autorizzazione dei notificatori;

(b) politiche volte ad assicurare l’invio di tutti i dati pertinenti da parte dei fornitori di dati; e

(c) i sistemi e controlli che il fornitore di dati è tenuto a istituire, ivi inclusi:

– procedure per l’invio dei dati, compreso l’obbligo per il fornitore di dati di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se sono conformi ai requisiti dell’amministratore;

– politiche sull’uso di discrezionalità nella fornitura dei dati;

– eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che vengano forniti all’amministratore;

– politiche sulla conservazione delle registrazioni;

– obblighi di segnalazione dei dati sospetti;

– requisiti di gestione dei conflitti.

2.           L’amministratore assicura che il codice di condotta sia conforme al presente regolamento.

Sezione E Requisiti di governance e controllo dei fornitori di dati applicati ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza volti ad assicurare la conformità all’articolo 11

1.           I fornitori di dati sottoposti a vigilanza dispongono di sistemi e controlli efficaci per garantire l’integrità e l’affidabilità di tutti i dati forniti all’amministratore, ivi inclusi:

(a) controlli relativi a chi può inviare i dati a un amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da parte di una persona fisica superiore del notificatore;

(b) una formazione adeguata per i notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il [regolamento sugli abusi di mercato];

(c) misure per la gestione dei conflitti, ivi inclusa la separazione fisica dei dipendenti, se opportuno, e considerazioni su come eliminare gli incentivi alla manipolazione dei valori di riferimento creati da politiche retributive;

(d) la conservazione delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati per un periodo di tempo adeguato.

2.           Se i dati non sono dati sulle operazioni, i fornitori di dati sottoposti a vigilanza istituiscono, in aggiunta ai sistemi e controlli di cui al punto 1), politiche sull’uso di valutazioni o discrezionalità e conservano le registrazioni dei motivi di tali valutazioni o discrezionalità, tenendo conto, se proporzionato, della natura del valore di riferimento e dei dati.

Sezione F Requisiti della dichiarazione sul valore di riferimento volti ad assicurare la conformità all’articolo 15

La dichiarazione sul valore di riferimento contiene almeno:

(a) le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi al valore di riferimento;

(b) il motivo dell’adozione della metodologia e le procedure per il riesame e l’approvazione della stessa;

(c) i criteri e le procedure usati per determinare il valore di riferimento, ivi inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, l’uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell’indice di un valore di riferimento;

(d) i controlli e le norme che disciplinano l’esercizio della discrezionalità o delle valutazioni da parte dell’amministratore o dei fornitori di dati, per assicurarne la coerenza;

(e) le procedure che disciplinano la determinazione del valore di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti del valore di riferimento in detti periodi; e

(f) le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione del valore di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente il valore di riferimento.

ALLEGATO II

Tassi d'interesse di riferimento

1.           Il presente allegato si applica ai tassi di riferimento interbancari.

2.           I seguenti requisiti si applicano in aggiunta o in sostituzione a quelli di cui all’allegato I.

Dati accurati e sufficienti

3.           I punti 4 e 5 si applicano ai tassi di riferimento interbancari laddove i dati siano stime o quotazioni.

4.           Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i dati sulle operazioni riguardano:

(a) le operazioni dei fornitori di dati che corrispondono ai requisiti dei dati di cui al codice di condotta relative a:

– il mercato dei depositi interbancari non garantiti;

– altri mercati dei depositi non garantiti, ivi inclusi i certificati di deposito e le commercial paper (cambiali finanziarie); e

– altri mercati collegati di swap su indici overnight, pronti contro termine, forward in valuta, futures e opzioni su tassi di interesse, operazioni di banca centrale;

(b) le operazioni di terzi descritte al paragrafo 2, lettera a) osservate da un fornitore di dati.

5.           In assenza di sufficienti dati sulle operazioni di cui al paragrafo 1, in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), per determinare i dati è possibile utilizzare le quotazioni di terzi per i fornitori di dati relative agli stessi mercati nonché le valutazioni di esperti. I dati possono essere altresì rettificati allo scopo di assicurarne la rappresentatività e la coerenza con il mercato interbancario. In particolare, i dati di cui al paragrafo 1 possono essere rettificati applicando i seguenti criteri:

(a) prossimità delle operazioni alla data della fornitura dei dati e impatto di eventuali eventi del mercato tra la data delle operazioni e la data della fornitura dei dati;

(b) interpolazione o estrapolazione da dati sulle operazioni; e

(c) adeguamenti volti a rispecchiare le variazioni dell’affidabilità creditizia dei fornitori di dati e di altri operatori di mercato.

Trasparenza dei dati

6.           Se i dati sono stime, l’amministratore li pubblica tre mesi dopo la fornitura, altrimenti i dati vengono pubblicati in conformità all’articolo 16.

Funzione di sorveglianza

7.           I punti 7, 8 e 9 della sezione A, dell’allegato I, non si applicano.

8.           Gli amministratori si dotano di un comitato di sorveglianza indipendente. I fornitori di dati costituiscono una minoranza del membri del comitato di sorveglianza. I dati dei membri vengono resi pubblici, unitamente alle dichiarazioni sui conflitti di interesse e ai processi per l’elezione e la nomina dei membri del comitato di sorveglianza.

9.           Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni due mesi e subito dopo pubblica verbali trasparenti.

10.         Le responsabilità della funzione di sorveglianza comprendono:

(a) il riesame della definizione e metodologia del valore di riferimento;

(b) la sorveglianza sulle modifiche della metodologia del valore di riferimento e l’autorizzazione dell’amministratore per l’avvio di una consultazione su dette modifiche;

(c) la sorveglianza sul quadro di controllo dell’amministratore e sul codice di condotta, la gestione e il funzionamento del valore di riferimento;

(d) il riesame e l’approvazione delle procedure per la cessazione del valore di riferimento, ivi inclusa la consultazione sulla cessazione;

(e) la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura del valore di riferimento, quali gli agenti di calcolo o di diffusione;

(f) la valutazione di audit o riesami interni ed esterni, e il monitoraggio dell’attuazione delle azioni individuate;

(g) il monitoraggio dei dati, dei fornitori di dati e delle azioni dell’amministratore nel confutare o convalidare i dati;

(h) l’imposizione di sanzioni in relazione a violazioni del codice di condotta, ove del caso; e

(i) la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza dei fornitori di dati o degli amministratori di cui venga a conoscenza, nonché di dati anomali o sospetti.

Revisione

11.         I punti 15 e 16, della sezione A, dell’allegato I, non si applicano.

12.         Ogni due anni viene condotto un audit esterno degli amministratori, il primo sei mesi dopo l’introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni. Il comitato di sorveglianza può richiedere un audit esterno delle imprese che forniscono dati se insoddisfatto di qualunque aspetto della loro condotta.

Codice di condotta

13.         Il codice di condotta specifica in dettaglio il processo mediante il quale vengono forniti i dati, ivi inclusi, oltre ai requisiti di cui alla Sezione D dell’allegato I:

(a) l’uso di dati sulle operazioni interbancarie e di dati su altre operazioni ed altri mercati pertinenti e collegati che possono essere usati per sviluppare una precisa valutazione del mercato dei finanziamenti interbancari;

(b) un requisito relativo alla conservazione di registrazioni interne accurate di tutte le operazioni del mercato interbancario e di altri mercati pertinenti, unitamente all’obbligo di fornire tali registrazioni all’amministratore del valore di riferimento e al suo comitato di sorveglianza periodicamente e su richiesta;

(c) procedure per la convalida dei dati forniti prima della pubblicazione e per la loro conferma dopo la pubblicazione;

(d) politiche per la formazione di eventuali notificatori, compresi i dati da considerare nella determinazione dei dati da fornire e le modalità di utilizzo delle valutazioni degli esperti, ivi incluse le rispettive responsabilità regolamentari;

(e) un requisito relativo alla formazione dei trader che eseguono operazioni su derivati associati ai valori di riferimento in questione, che ne descriva dettagliatamente il ruolo nell’ambito del processo di determinazione e i contatti non ammessi con i notificatori; e

(f) un obbligo per tutti i fornitori di dati di dotarsi di procedure per la segnalazione dei dati sospetti all’amministratore del valore di riferimento e al comitato di sorveglianza per il riesame.

Sistemi e controlli dei fornitori di dati

14.         Il seguente requisito si applica ai fornitori di dati in aggiunta ai requisiti di cui alla sezione E dell’allegato I.

15.         Ciascun notificatore del fornitore di dati e i rispettivi diretti superiori riconoscono per iscritto di aver letto il codice di condotta e dichiarano di rispettarlo.

16.         I sistemi e controlli dei fornitori di dati comprendono:

(a) una sintesi delle responsabilità nell’ambito di ciascuna impresa, ivi incluse linee gerarchiche e livelli di responsabilità, la sede dei notificatori e dei dirigenti e i nomi dei soggetti pertinenti e dei sostituti;

(b) procedure interne per l’approvazione dei dati forniti;

(c) procedure disciplinari relative ai tentativi di manipolazione, o alla mancata segnalazione di effettive o tentate manipolazioni ad opera di parti esterne al processo di fornitura dei dati;

(d) efficaci procedure di gestione dei conflitti di interesse e controlli delle comunicazioni, sia interni ai fornitori di dati sia tra i fornitori di dati e terzi, volti ad evitare influenze esterne improprie sui responsabili dell’invio dei tassi. I notificatori lavorano in sedi fisicamente separate da quelle dei trader di derivati su tassi di interesse;

(e) efficaci procedure per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone che svolgono attività associate a un rischio di conflitto di interesse in cui lo scambio di informazioni può compromettere i dati dei valori di riferimento forniti;

(f) norme volte a evitare la collusione tra i fornitori di dati e tra i fornitori di dati e gli amministratori dei valori di riferimento;

(g) misure volte a prevenire o limitare l’influenza impropria da parte di chiunque sulla modalità con cui le persone coinvolte nella fornitura dei dati svolgono tali attività;

(h) l’eliminazione di eventuali collegamenti diretti tra la retribuzione dei dipendenti coinvolti nella fornitura dei dati e la retribuzione di persone impegnate in altre attività, o i ricavi da esse generati, laddove in relazione a tali attività possa insorgere un conflitto di interesse;

(i) controlli volti a individuare eventuali operazioni temporanee successive alla fornitura dei dati.

17.         I fornitori di dati tengono registrazioni dettagliate di:

(a) tutti gli aspetti relativi alla fornitura di dati;

(b) il processo che disciplina la determinazione e l’approvazione dei dati forniti;

(c) i nomi dei notificatori e le rispettive responsabilità;

(d) eventuali comunicazioni tra i notificatori e altre persone, ivi inclusi trader e broker interni ed esterni, in relazione alla determinazione o alla fornitura dei dati;

(e) eventuali interazioni dei notificatori con l’amministratore o con eventuali agenti di calcolo;

(f) eventuali richieste di informazioni relative ai dati e relativo esito;

(g) relazioni sulla sensibilità dei portafogli di negoziazione di swap su tassi di interesse e di qualunque altro portafoglio di negoziazione di derivati con un’esposizione significativa alla fissazione dei tassi di interesse interbancari in relazione ai dati; e

(h) i risultati di eventuali revisioni interne ed esterne.

18.         Le registrazioni sono tenute su un supporto che consente di memorizzare le informazioni in modo da renderle accessibili per la futura consultazione con una pista di controllo documentata.

19.         La funzione di controllo della conformità del fornitore di dati segnala regolarmente alla dirigenza le sue conclusioni, anche per quanto riguarda le operazioni temporanee.

20.         I dati e le procedure sono soggetti a riesami interni periodici.

21.         Ogni due anni i fornitori di dati vengono sottoposti a un audit esterno dei dati forniti e della conformità al codice di condotta e alle disposizioni del presente regolamento, il primo sei mesi dopo l’introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni.

ALLEGATO III

Valori di riferimento di merci

Il presente allegato si applica ai “valori di riferimento di merci”, ossia ai valori di riferimento in cui l’attività sottostante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), è costituita da una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione[28].

Metodologia

1.           Ai fini degli articoli 8, 9 e 16, la metodologia e la sua descrizione nella dichiarazione sul valore di riferimento comprendono i seguenti elementi:

(a) tutti i criteri e le procedure usati per elaborare il valore di riferimento, ivi incluse le modalità d’uso dei dati forniti da parte dell’amministratore, il volume specifico, le operazioni concluse e segnalate, le offerte d’acquisto e di vendita e qualunque altra informazione di mercato, nella sua valutazione e/o nei periodi o finestre temporali della valutazione, il motivo per cui viene utilizzata una data unità di riferimento, le modalità di raccolta dei dati forniti da parte dell’amministratore, gli orientamenti che controllano l’esercizio delle valutazioni da parte dei valutatori e qualunque altra informazione, quali ipotesi, modelli e/o estrapolazioni dai dati raccolti che vengono prese in considerazione nella valutazione;

(b) le sue procedure e prassi volte ad assicurare la coerenza nell’esercizio della valutazione da parte dei valutatori;

(c) l’importanza relativa assegnata a ciascun criterio usato nel calcolo del valore di riferimento, in particolare il tipo di dati di mercato usati e il tipo di criterio usato nella valutazione, in modo tale da assicurare la qualità e l’integrità del calcolo del valore di riferimento;

(d) i criteri che individuano la quantità minima di dati sulle operazioni richiesta per il calcolo di un particolare valore di riferimento. Se tale soglia non è indicata, vengono spiegate le ragioni per le quali non è stabilita la soglia minima, indicando anche le procedure da seguire in assenza di dati sulle operazioni;

(e) i criteri relativi ai periodi di valutazione in cui i dati scendono al di sotto della soglia raccomandata dalla metodologia per i dati sulle operazioni o dalle norme sulla qualità prescritte per gli amministratori, ivi inclusi eventuali metodi alternativi di valutazione come i modelli di stima teorica;

(f) i criteri per la puntuale fornitura di dati e i relativi mezzi, elettronici, telefonici o di altro tipo;

(g) i criteri e le procedure relativi ai periodi di valutazione in cui uno o più fornitori di dati inviano dati che costituiscono una quota significativa del totale dei dati forniti per il valore di riferimento. L’amministratore definisce nei suoi criteri e procedure anche cosa si intende per quota significativa ai fini del calcolo di ciascun valore di riferimento;

(h) i criteri in base ai quali i dati sulle operazioni possono essere esclusi dal calcolo di un valore di riferimento.

2.           L’amministratore pubblica:

(a) il motivo dell’adozione di una particolare metodologia, ivi incluse eventuali tecniche di rettifica dei prezzi e una giustificazione del motivo per cui l’intervallo o la finestra temporale di accettazione dei dati forniti costituisce un indicatore affidabile dei valori del mercato fisico;

(b) la procedura per il riesame e l’approvazione interna di una data metodologia, nonché la frequenza del riesame; e

(c) la procedura per il riesame esterno di una data metodologia, ivi incluse le procedure per acquisire l’accettazione da parte del mercato della metodologia attraverso la consultazione con gli utenti su importanti modifiche dei processi di calcolo dei valori di riferimento.

Modifiche metodologiche

3.           In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e) gli amministratori adottano e rendono pubbliche agli utenti procedure esplicite nonché la motivazione di eventuali modifiche metodologiche proposte. Tali procedure sono coerenti con l’obiettivo preminente che l’amministratore assicuri la costante integrità dei propri calcoli del valore di riferimento e attui le modifiche per il corretto funzionamento del particolare mercato al quale si riferiscono le modifiche. Dette procedure stabiliscono:

(a) un preavviso, con un intervallo di tempo ben definito, che consente agli utenti di analizzare e commentare sufficientemente l’impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte dell’amministratore;

(b) che le osservazioni degli utenti, nonché la risposta dell’amministratore a dette osservazioni, siano accessibili agli utenti del mercato dopo un dato periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.

4.           Gli amministratori esaminano regolarmente le metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile il mercato fisico sottoposto a valutazione e includono un processo per tener conto delle opinioni degli utenti pertinenti.

Qualità e integrità dei calcoli del valore di riferimento

5.           In conformità agli articoli 8 e 9, l’amministratore:

(a) specifica i criteri che definiscono le merci fisiche soggette a una data metodologia;

(b) assegna la priorità ai dati forniti nel seguente ordine, compatibilmente con le metodologie degli amministratori:

(1) operazioni concluse e segnalate;

(2) offerte di acquisto e offerte di vendita;

(3) altre informazioni.

se alle operazioni concluse e segnalate non viene assegnata la priorità, ne vengono fornite le motivazioni come disposto al punto 6, lettera b);

(c) adotta misure sufficienti volte all’utilizzo di dati di mercato forniti e presi in considerazione in buona fede nel calcolo di un valore di riferimento, il che significa che le parti che inviano i dati di mercato hanno eseguito, o sono preparate ad eseguire, operazioni che generano tali dati di mercato e che le operazioni concluse sono state eseguite in base al principio di libera concorrenza, con particolare attenzione alle operazioni tra consociate;

(d) definisce e impiega procedure per individuare dati anomali o sospetti sulle operazioni e conserva le registrazioni delle decisioni di esclusione di dati sulle operazioni dal processo di calcolo del valore di riferimento dell’amministratore;

(e) incoraggia i fornitori di dati a inviare tutti i dati di mercato di cui dispongono che rientrano nei criteri fissati dall'amministratore per il calcolo. Gli amministratori cercano, per quanto ragionevolmente possibile, di assicurare che i dati inviati siano rappresentativi delle operazioni effettivamente concluse dai fornitori di dati; e

(f) utilizza un sistema di misure adeguate in modo tale da assicurare che i fornitori di dati si conformino alle sue norme di qualità e integrità per i dati di mercato.

6.           Gli amministratori descrivono e pubblicano con ciascun calcolo, per quanto possibile senza pregiudicare la debita pubblicazione del valore di riferimento:

(a) una spiegazione concisa, sufficiente a favorire la comprensione, da parte di un sottoscrittore o dell’autorità competente del valore di riferimento, della modalità di sviluppo del calcolo, ivi inclusi, quanto meno, l’entità e la liquidità del mercato fisico valutato (in termini di numero e volume delle operazioni inviate), l’intervallo e la media di volume e prezzo, nonché le percentuali indicative di ciascun tipo di dati di mercato considerati nel calcolo; sono inclusi i termini riferiti alla metodologia di determinazione del prezzo, quali “basati sulle operazioni”, “basati sullo spread” o “interpolati o estrapolati”;

(b) una spiegazione concisa della misura in cui e dei fondamenti in base ai quali nel calcolo si è fatto uso di valutazioni, ivi inclusi i dati esclusi che altrimenti sarebbero stati conformi ai requisiti della pertinente metodologia di calcolo, i prezzi sono stati stimati in base a spread, interpolazioni o estrapolazioni, o alle offerte di acquisto o di vendita sono state assegnate ponderazioni superiori a quelle delle operazioni concluse, se presenti.

Integrità del processo di comunicazione

7.           In conformità all’articolo 5, l’amministratore:

(a) specifica i criteri che definiscono chi può inviare i dati di mercato all’amministratore;

(b) dispone di procedure di controllo qualità per valutare l’identità dei fornitori di dati e dei dipendenti di un fornitore di dati che comunicano i dati, nonché l’autorizzazione di dette persone a comunicare i dati per conto del fornitore;

(c) specifica i criteri applicati ai dipendenti dei fornitori di dati ai quali è consentito inviare dati agli amministratori per conto del fornitore di dati; incoraggia i fornitori di dati a inviare dati sulle operazioni dalle funzioni di back office e a reperire dati di conferma presso altre fonti laddove i dati sulle operazioni provengano direttamente da un trader; e

(d) implementa controlli interni e procedure scritte per rilevare comunicazioni tra fornitori di dati e valutatori che cerchino di influenzare un calcolo a beneficio di una posizione di negoziazione (del fornitore di dati, dei suoi dipendenti o di terzi), di indurre un valutatore a violare le norme o gli orientamenti dell’amministratore, o per individuare fornitori di dati coinvolti nell’invio di dati sospetti o anomali sulle operazioni. Tali procedure includono disposizioni che consentono all’amministratore di svolgere indagini più approfondite all’interno della società del fornitore di dati. I controlli includono controlli incrociati degli indicatori di mercato per la convalida delle informazioni inviate.

Valutatori

8.           In conformità all’articolo 5, l’amministratore:

(a) adotta e si dota di esplicite norme e orientamenti interni per la selezione dei valutatori, ivi incluso il livello minimo di formazione, esperienza e competenze, nonché di un processo per il riesame periodico delle loro competenze;

(b) mantiene la continuità e la programmazione dell’avvicendamento in relazione ai valutatori, per assicurare che i calcoli vengano effettuati in maniera coerente e da dipendenti in possesso di pertinenti livelli di esperienza;

(c) istituisce procedure di controllo interno per assicurare l’integrità e l’affidabilità dei calcoli. Detti controlli e procedure interni richiedono quanto meno la costante supervisione dei valutatori per assicurare la corretta applicazione della metodologia.

Piste di controllo

9.           In conformità all’articolo 5, l’amministratore si dota di norme e procedure per documentare contemporaneamente informazioni rilevanti, ivi inclusi:

(a) tutti i dati di mercato;

(b) le valutazioni effettuate dai valutatori nel calcolo del valore di riferimento;

(c) l'esclusione, nel quadro di un calcolo, di una particolare operazione che diversamente sarebbe stata conforme ai requisiti della metodologia di calcolo pertinente, e la motivazione dell’esclusione;

(d) l’identità di ciascun valutatore e di chiunque altro abbia inviato o comunque prodotto le informazioni di cui alle lettere a), b) o c).

10.         In conformità all’articolo 5, l’amministratore si dota di norme e procedure per assicurare che la pista di controllo delle informazioni pertinenti sia conservata per almeno cinque anni allo scopo di documentare l’elaborazione dei calcoli.

Conflitti di interesse

11.         In conformità all’articolo 5, le politiche e procedure in materia di conflitti di interesse dell’amministratore:

(a) assicurano che i calcoli del valore di riferimento non siano influenzati da interessi o rapporti d’affari commerciali o personali, effettivi o potenziali, tra l’amministratore o le sue consociate, il suo personale, i clienti, gli operatori di mercato o persone ad essi connesse;

(b) assicurano che gli interessi personali e le relazioni commerciali dei dipendenti dell’amministratore non compromettano le funzioni dell’amministratore, ivi inclusi duplice attività, viaggi e accettazione di intrattenimento, omaggi e ospitalità forniti dai clienti dell’amministratore o da altri operatori dei mercati delle merci;

(c) assicurano, in relazione ai conflitti individuati, l’opportuna segregazione delle funzioni interne dell’amministratore in termini di sorveglianza, remunerazione, accesso ai sistemi e flussi informativi;

(d) proteggono la riservatezza delle informazioni fornite o prodotte dall’amministratore, subordinatamente agli obblighi di divulgazione dell’amministratore stesso;

(e) proibiscono a dirigenti, valutatori e altri dipendenti dell’amministratore di contribuire al calcolo di valori di riferimento mediante offerte d’acquisto o di vendita, transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato;

(f) affrontano efficacemente i possibili conflitti di interesse individuati tra l'attività di fornitura dei valori di riferimento (ivi inclusi tutti i dipendenti che svolgono o che sono comunque coinvolti nelle responsabilità di calcolo dei valori di riferimento) e qualunque altra attività.

12.         Gli amministratori assicurano che le loro altre attività commerciali dispongano di procedure e meccanismi volti a ridurre al minimo la probabilità che l’integrità dei calcoli dei valori di riferimento venga compromessa da conflitti di interesse.

13.         Gli amministratori assicurano di essere dotati di linee gerarchiche separate tra dirigenti, valutatori e altri dipendenti, nonché dai dirigenti competenti ai più alti dirigenti dell’amministratore e al suo consiglio di amministrazione per assicurare:

(a) che l’amministratore rispetti in maniera soddisfacente i requisiti del regolamento; e

(b) che le responsabilità siano chiaramente definite e non siano in conflitto né causino la percezione di un conflitto.

14.         Gli amministratori segnalano agli utenti i conflitti di interesse derivanti dalla loro proprietà non appena ne vengono a conoscenza.

Reclami

15.         In conformità all’articolo 5, gli amministratori adottano e pubblicano procedure scritte per il ricevimento, l’indagine e le registrazioni dei reclami presentati in merito al processo di calcolo degli amministratori. Detto meccanismo di reclamo assicura che:

(a) gli amministratori dispongano di un meccanismo descritto dettagliatamente in una politica scritta di gestione dei reclami, mediante cui i suoi sottoscrittori possono presentare reclami per contestare la rappresentatività del calcolo di uno specifico valore di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al calcolo dei valori di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione al calcolo di specifici valori di riferimento e altre decisioni editoriali relative ai processi di calcolo dei valori di riferimento;

(b) gli amministratori garantiscano che la loro politica scritta di gestione dei reclami include, tra l’altro, il processo e le tempistiche per la gestione dei reclami;

(c) i reclami formali presentati nei confronti di un amministratore e del suo personale vengano sottoposti a indagine da parte dell’amministratore in modo tempestivo ed equo;

(d) l’indagine venga condotta indipendentemente dal personale coinvolto nell’oggetto del reclamo;

(e) l’obiettivo degli amministratori sia quello di portare a termine l’indagine senza indugio:

(f) gli amministratori informino per iscritto chi presenta il reclamo ed eventuali altre parti dell’esito delle indagini entro un intervallo di tempo ragionevole;

(g) vi sia possibilità di ricorso a un terzo indipendente nominato dall’amministratore se chi presenta il reclamo non è soddisfatto della modalità di gestione del reclamo da parte dell’amministratore pertinente o della decisione dell’amministratore sulla situazione non oltre sei mesi dalla data del reclamo iniziale; e

(h) tutti i documenti relativi ai reclami, ivi inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo, nonché le registrazioni dell’amministratore vengano conservati per almeno cinque anni.

16.         Le controversie in relazione alle determinazioni dei prezzi giornalieri, che non sono reclami formali, vengono risolte dall’amministratore facendo riferimento alle sue procedure standard appropriate. Se un reclamo determina una variazione di prezzo, questa viene comunicata al mercato quanto prima.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari

Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[29]

Mercato interno - mercati finanziari

Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[30]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

Obiettivi

Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Rafforzare la fiducia degli investitori; ridurre i rischi di un funzionamento non corretto del mercato; ridurre i rischi sistemici.

Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici:

- Ridurre il rischio di manipolazione dei valori di riferimento

- Assicurare il corretto uso di valori di riferimento solidi e rappresentativi

Attività ABM/ABB interessate

I predetti obiettivi specifici richiedono il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- Limitare gli incentivi e le opportunità di manipolazione dei valori di riferimento

- Ridurre al minimo la discrezionalità – assicurare che i valori di riferimento siano basati su dati sufficienti e rappresentativi

- Assicurare una solida governance e controlli per far fronte al rischio

- Migliorare la trasparenza e assicurare che l’uso dei valori di riferimento sia basato sull’idoneità

- Assicurare un’efficace sorveglianza

Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta mira a:

- regolamentare la fornitura dei valori di riferimento e la fornitura di dati per i valori di riferimento;

- assicurare l’applicazione di governance e controlli adeguati alla fornitura di valori di riferimento ed evitare i conflitti di interesse;

- assicurare la solidità e l’affidabilità delle metodologie dei valori di riferimento e dei dati forniti;

- assicurare che l’attività di fornitura di dati per i valori di riferimento sia soggetta a controlli adeguati ed evitare i conflitti di interesse;

- assicurare la trasparenza della fornitura dei valori di riferimento;

- assicurare che venga condotta una valutazione dell’idoneità quando i valori di riferimento vengono usati in relazione a contratti finanziari con i consumatori.

Indicatori di risultato e di incidenza

1. Ridurre il rischio di manipolazione dei valori di riferimento

- Numero di violazioni del regolamento sugli abusi di mercato in relazione ai valori di riferimento

- Numero di sanzioni imposte

- Numero di ispezioni in loco

- Numero delle misure di vigilanza

2. Assicurare il corretto uso di valori di riferimento solidi e rappresentativi

- Numero di violazioni del regolamento

- Numero di sanzioni imposte

- Numero di ispezioni in loco

- Numero delle misure di vigilanza

- Numero di azioni civili promosse dagli utenti dei valori di riferimento nei confronti degli amministratori e dei fornitori di dati per mancato rispetto del presente regolamento.

- Numero di reclami pervenuti alla Commissione dagli utenti dei valori di riferimento

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità da coprire nel breve e lungo termine

A seguito dell’applicazione del regolamento negli Stati membri:

- verrà ridotto il rischio di manipolazione dei valori di riferimento;

- verrà assicurato l’uso di valori di riferimento solidi e idonei.

Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

I valori di riferimento sono transfrontalieri in termini di uso e fornitura. In assenza di un quadro legislativo dell’Unione europea, le azioni dei singoli Stati membri sarebbero inefficaci poiché non vi è alcun obbligo o incentivo alla reciproca collaborazione per gli Stati membri e l’assenza di tale collaborazione lascia un margine per l’arbitraggio normativo. Il coinvolgimento dell’UE assicura una risposta coerente e coordinata che riduce al minimo le inefficienze che si creerebbero con approcci divergenti e le possibilità di arbitraggio normativo che altrimenti sussisterebbero.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I valori di riferimento sono simili ai rating del credito poiché costituiscono entrambi punti di riferimento per investimenti o contratti finanziari. In entrambi i casi la crisi finanziaria ha rivelato che i dubbi relativi alla loro integrità e accuratezza possono minare i mercati e causare danni sia all’economia reale sia agli investitori. La presente proposta si basa sull’esperienza acquisita mediante la regolamentazione delle agenzie di rating del credito, in particolare rispetto alla strutture regolamentari e di vigilanza e ai requisiti di governance più efficaci ed efficienti.

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta crea sinergie con la proposta di regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR) di cui agli articoli 2, paragrafo 3, lettera d) e 8, paragrafo 1, lettera d), e con la proposta di direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato (Criminal Sanctions for Market Abuse Directive - CSMAD) che chiariscono che qualunque manipolazione dei valori di riferimento è chiaramente e inequivocabilmente illegale e passibile di sanzioni amministrative o penali. Anche il regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency - REMIT) stabilisce l’illegalità della manipolazione dei valori di riferimento usati per i prodotti energetici all’ingrosso. Tali strumenti quindi trattano il comportamento dei soggetti in relazione alla manipolazione dei valori di riferimento, mentre la presente proposta riguarda i punti deboli del quadro per la produzione di valori di riferimento che ne favoriscono la manipolazione.

La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e il relativo regolamento di esecuzione, la direttiva sul prospetto e il relativo regolamento di esecuzione e la direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari regolamentano tutti l’uso e la trasparenza dei valori di riferimento, integrando quindi le azioni di cui alla presente proposta.

Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

Modalità di gestione previste[31]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

X Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

agenzie esecutive

X         organismi creati dalle Comunità[32]

organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Combinazione di gestione centralizzata diretta (DG MARKT) e gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a un organismo creato dalla CE (AESFEM)

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L’articolo 81, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prevede la valutazione dell’esperienza acquisita grazie all’operato dell’autorità ogni tre anni a partire dall’inizio effettivo delle sue attività. In conformità all’articolo 35 del regolamento, entro il 1° gennaio 2019 verrà prodotta una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

È stata realizzata una valutazione d’impatto per la proposta di riforma del sistema di vigilanza finanziaria dell’UE a corredo dei progetti di regolamento istitutivo dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

Le risorse aggiuntive da assegnare all’AESFEM previste a seguito della presente proposta sono necessarie al fine di consentire all’AESFEM di svolgere i propri compiti, in particolare per:

- partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici ed istituire un meccanismo di mediazione, ivi inclusa la mediazione vincolante su questioni importanti indicate nel presente regolamento, al fine di assistere le autorità competenti nel raggiungere un’intesa in caso di disaccordo relativamente al presente regolamento;

- coordinare lo sviluppo di accordi di cooperazione con paesi terzi e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi;

- elaborare orientamenti volti a promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori relativi alle violazioni del presente regolamento;

- tenere un elenco degli amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea;

- ricevere le notifiche dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto finanziario nell’ambito dell’Unione, tenere un registro e assicurare che gli amministratori siano a conoscenza di tale uso.

La mancanza delle risorse necessarie potrebbe non garantire lo svolgimento tempestivo ed efficiente del ruolo dell’autorità.

Modalità di controllo previste

I sistemi di gestione e controllo previsti nel regolamento sull’AESFEM si applicano anche al ruolo dell’AESFEM nell’ambito della presente proposta.

L’insieme definitivo di indicatori per valutare le prestazioni dell’AESFEM sarà deciso dalla Commissione al momento in cui si dovrà procedere alla prima valutazione richiesta. Per la valutazione definitiva, gli indicatori quantitativi saranno altrettanto importanti degli elementi qualitativi raccolti nel corso delle consultazioni. La valutazione sarà ripetuta ogni tre anni.

Costi e benefici dei controlli e probabile tasso di non conformità

La stima dei costi è contenuta nella sezione 3. I benefici principali comprendono:

- la riduzione del rischio di manipolazione e quindi il miglioramento della stabilità del mercato e il ripristino della fiducia nei mercati finanziari;

- il miglioramento dell’affidabilità dei valori di riferimento e quindi dell’equità, integrità ed efficienza dei mercati finanziari;

- l’assicurazione del corretto uso di valori di riferimento solidi e rappresentativi   e quindi il miglioramento della protezione di consumatori e investitori;

Di conseguenza, la presente proposta contribuirebbe a migliorare l’equità del mercato e ad assicurare la protezione di consumatori ed investitori. Tali benefici sono difficili da quantificare. Tuttavia, data l’importanza globale che valori di riferimento solidi ed affidabili rivestono ai fini del mantenimento della stabilità del mercato e del ripristino della fiducia nei mercati, i benefici in rapporto ai costi sono notevoli.

Si prevede un basso tasso di non conformità, poiché l’iniziativa propone norme chiare e applicabili con incentivi volti ad assicurare la conformità.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all’AESFEM saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L’autorità aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’autorità.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione] || Diss. || di paesi EFTA[33] || di paesi candidati[34] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| 12.03.04 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) || Diss. || SI || SI || NO || NO

La presente iniziativa legislativa avrà la seguente incidenza sulle spese:

a) DG MARKT per la redazione degli atti delegati, nonché per la valutazione, il monitoraggio dell’esecuzione e il potenziale riesame dell’iniziativa:

1 funzionario AD (a tempo pieno) e relativi costi; costi annuali previsti pari a 0,142 milioni di euro all’anno.

b) AESFEM:

(i) Costi delle risorse umane: due agenti temporanei per la partecipazione e la mediazione nei collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici, la consulenza tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente regolamento, il coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, l’elaborazione di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori e la tenuta dei registri delle notifiche dell’uso dei valori di riferimento nonché di un elenco degli amministratori dei valori di riferimento.

Il costo annuale totale dei suddetti 2 agenti temporanei sarebbe di 0,326 milioni di euro, che la Commissione finanzierebbe per il 40% (0,130 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,196 milioni di euro).

Non è previsto che il personale assegnato all’AESFEM possa essere ridotto in futuro (dopo il 2020) dato che appare improbabile che il numero dei valori di riferimento, ivi inclusi i valori di riferimento critici, diminuisca, piuttosto aumenterà e l’AESFEM sarà tenuta a partecipare e a svolgere attività di mediazione nei collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici, nonché gli altri compiti pertinenti di cui sopra.

(ii) Costi operativi e di infrastruttura: è altresì prevista una spesa iniziale di 0,25 milioni di euro per l’AESFEM, che la Commissione finanzierebbe per il 40% (0,1 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,15 milioni di euro). Tale spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai fini dell’adempimento dei seguenti obblighi:

- tenere un elenco degli amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea;

- ricevere le notifiche dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto finanziario nell’ambito dell’Unione, nonché tenere un registro e assicurare che gli amministratori siano a conoscenza di tale uso.

Inoltre l’AESFEM sarà tenuta a redigere una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2018. Il costo totale di 0,3 milioni di euro, che la Commissione finanzierà per il 40% (0,12 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di euro) nel 2017.

Incidenza prevista sulle spese

I nuovi compiti verranno svolti con le risorse umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi dell’UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie. In particolare, le risorse necessarie all’agenzia per lo svolgimento delle nuove mansioni e indicate nella presente scheda finanziaria saranno coerenti e compatibili con la programmazione finanziaria e delle risorse umane dell’AESFEM stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013)519).

Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1A || Competitività per la crescita e l’occupazione

DG: MARKT || || || Anno 2015[35] || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || ||

12.03.04 - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) || Impegni || (1) || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010

Pagamenti || (2) || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[36] || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || 12.03.04 || (3) || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Pagamenti || (5) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010

Pagamenti || =5+ 6 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010

 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: MARKT || ||

Ÿ Risorse umane (della DG MARKT) || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,792

Ÿ Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060

TOTALE PER LA DG MARKT || Stanziamenti || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,382 || 0,272 || 0,392 || 0,272 || 0,272 || 0,272 || 1,862

Pagamenti || 0,382 || 0,272 || 0,392 || 0,272 || 0,272 || 0,272 || 1,862

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

¨         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

X         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Gran parte degli stanziamenti operativi della Commissione riguarderebbero l’aumento dei finanziamenti per l’AESFEM derivante dai requisiti di cui al presente regolamento. In particolare, l’AESFEM avrà bisogno di 2 membri del personale aggiuntivi (agenti temporanei) per un costo totale annuale di 0,326 milioni di euro, che sarebbe cofinanziato dalla Commissione (0,130 milioni di euro) e dagli Stati membri (0,196 milioni di euro). Essi svolgerebbero le seguenti attività:

Partecipazione e mediazione nei collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento

Consulenza tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente regolamento

Coordinamento dello sviluppo di accordi di cooperazione con paesi terzi

Elaborazione di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori

Tenuta di registri delle notifiche dell’uso dei valori di riferimento e di un elenco degli amministratori di valori di riferimento registrati

Inoltre è prevista una spesa operativa iniziale di 0,25 milioni di euro per l’AESFEM che la Commissione finanzierà per il 40% (0,1 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,15 milioni di euro). Tale spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai fini dell’adempimento dei seguenti obblighi:

Tenere un elenco degli amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea.

Ricevere le notifiche dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento finanziario o contratto finanziario nell’ambito dell’Unione, nonché tenere un registro.

La presente iniziativa richiede altresì l’aumento del finanziamento dell’AESFEM nel 2017 per coprire i costi per l’elaborazione di una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2018. Il costo totale per l’elaborazione della relazione sarà di 0,3 milioni di euro (da stanziare e trasferire all’AESFEM nel 2017), che la Commissione finanzierà per il 40% (0,12 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di euro) nel 2017.

Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

Sintesi

¨         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

X         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2015[37] || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852

Risorse umane || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,792

Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,142 || 0,141 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852

TOTALE || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Ipotesi:

- sulla base di un funzionario di grado AD che lavori a tempo pieno per la presente iniziativa presso la DG MARKT (costo medio 132 000 EUR all’anno);

- gli oneri salariali annuali medi per il personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG;

- spese per missioni pari a 10 000 EUR all’anno, stimate in base al progetto di bilancio per il 2012, per persona.

 Fabbisogno previsto di risorse umane

¨         La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

X         La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di 1 funzionario di grado AD della Commissione presso la sede di quest’ultima (DG MARKT), come spiegato di seguito: MARKT è il settore o il titolo di bilancio interessato. Il funzionario di grado AD della Commissione verrà finanziato mediante riassegnazione.

Descrizione dei compiti da svolgere: adozione di atti delegati intesi a specificare la legislazione, ivi inclusi ulteriori atti delegati che specifichino i diversi settori dei valori di riferimento in considerazione dei progressi tecnologici e dell’evoluzione del mercato. Designazione dei valori di riferimento critici transfrontalieri e ulteriori indicazioni delle rispettive condizioni.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

|| Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[38]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || ||

XX 01 04 yy[39] || - in sede || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta) || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || ||

TOTALE || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X La proposta/iniziativa è compatibile con il nuovo quadro finanziario pluriennale.

¨         La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Na

¨         La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[40].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Na

Partecipazione di terzi al finanziamento

¨         La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri

TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,361 || 0,196 || 0,376 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 1,521

La partecipazione di terzi al finanziamento per il 2015 si riferisce al cofinanziamento dell’AESFEM da parte degli Stati membri. I costi finanziati riguardano principalmente:

a) Costi del personale: gli Stati membri parteciperanno per il 60% al finanziamento dei 2 agenti temporanei necessari presso la sede dell’AESFEM per l’attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento. Ciò implicherà un contributo annuale da parte degli Stati membri di 0,196 milioni di euro.

b) Spesa operativa iniziale: Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a partecipare per il 60% alla spesa operativa iniziale di 0,25 milioni di euro a carico dell’AESFEM nel 2015, per un totale di 0,15 milioni di euro. Tale spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.

c) Relazione sull’attuazione: Gli Stati membri inoltre partecipano al finanziamento di una relazione dell’AESFEM sull’applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2018. I costi totali previsti della relazione sono pari a 0,3 milioni di euro[41] Gli Stati membri vi parteciperanno per il 60% (0,18 milioni di euro) nel 2017.

Incidenza prevista sulle entrate

X         La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

¨         La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

ALLEGATO alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento concernente i valori di riferimento sui costi previsti per l’AESFEM in base ai requisiti della proposta

I costi relativi ai compiti svolti dall’AESFEM sono stati stimati in base a tre categorie: costi del personale, costi di infrastruttura e costi operativi, conformemente alla classificazione del progetto generale del bilancio dell’AESFEM.

a) Costi del personale: la necessità di aumentare l’organico rispecchia i nuovi compiti dell’AESFEM derivanti dal presente regolamento. Essi afferiscono alla partecipazione e all’attività di mediazione nei collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento dell’AESFEM . Riguardano inoltre la fornitura di consulenza tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente regolamento, il coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, l’elaborazione di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori e la tenuta dei registri delle notifiche dell’uso dei valori di riferimento nonché di un elenco degli amministratori dei valori di riferimento.

Sulla base delle previsioni attuali derivanti dalle stime della Commissione e dell’AESFEM le attività richiederanno 2 agenti temporanei. Ciò in aggiunta ai membri del personale attualmente assegnati ai valori di riferimento presso l’AESFEM. I costi del personale aggiuntivi previsti per l’AESFEM sono di 0,326 milioni di euro all’anno, che la Commissione finanzierà per il 40% (0,130 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,196 milioni di euro).

b) Costi operativi e di infrastruttura: è altresì prevista una spesa operativa iniziale di 0,25 milioni di euro per l’AESFEM, che la Commissione finanzierebbe per il 40% (0,1 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,15 milioni di euro) nel 2015. Tale spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai fini dell’adempimento dei seguenti obblighi:

- tenere un elenco degli amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea;

- ricevere le notifiche dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto finanziario nell’ambito dell’Unione, nonché tenere un registro e assicurare che gli amministratori siano a conoscenza di tale uso.

La presente iniziativa richiede altresì l’aumento del finanziamento dell’AESFEM di 0,3 milioni di euro nel 2017 per coprire i costi per l’elaborazione di una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2018. Il costo totale per l’elaborazione della relazione è stimato in 0,3 milioni di euro (da stanziare e pagare nel 2017), che la Commissione finanzierà per il 40% (0,12 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di euro). Questi costi sono stati stimati sulla base dei costi medi sostenuti dalla DG MARKT per elaborare relazioni analoghe, corretti per tener conto dell’effetto dell’inflazione.

La proposta NON ha incidenza finanziarie sulle entrate dell’AESFEM.

La tabella 1 seguente presenta una ripartizione dettagliata delle stime di personale per varie categorie.

Altre ipotesi:

- in base alla distribuzione degli ETP nel progetto di bilancio per il 2012, i 2 ETP aggiuntivi dovrebbero consistere in 2 agenti temporanei, con un costo totale annuale di 0,326 milioni di euro, che sarà cofinanziato dalla Commissione (0,130 milioni di euro) e dagli Stati membri (0,196 milioni di euro) annualmente.

- gli oneri salariali annuali medi per le diverse categorie del personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG di 132 000 EUR all’anno;

- coefficiente correttore del salario per Parigi pari all’1,161;

- spese per missioni pari a 10 000 EUR, stimate sulla base del progetto di bilancio per il 2012, per persona;

- costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, costi di insediamento e altre indennità, costi di trasferimento, ecc.) pari a 12 700 EUR, in base alle stime del progetto di bilancio per il 2012 per l’assunzione di ogni nuova persona.

COSTI DEL PERSONALE DELL’AESFEM || || || || EUR (Mio, al terzo decimale) || ||

Tipologia di costo || Numero || Costo medio || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale || || || || || || || || ||

di cui agenti temporanei || 2 || 0,153 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 1,836

|| || || || || || || || ||

Spese relative all’assunzione || || 0,025 || || || || || || 0,025

|| || || || || || || || ||

Spese per missioni || || || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,120

|| || || || || || || || ||

Totale titolo 1: Spese per il personale || || 0,351 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 1,981

|| || || || || || || || ||

di cui contributo dell’Unione (40%) || || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,790

di cui contributo per Stato membro (60%) || || 0,211 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 1,191

[1]               COM(2011) 651 definitivo 2011/0295 (COD) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0651:FIN:IT:PDF

[2]               Bruxelles, 20.10.2011 COM(2011) 654 definitivo 2011/0297 (COD) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0654:FIN:IT:PDF

[3]               Regolamento REMIT: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:01:IT:HTML

[4]               MIFID, articolo 40, paragrafo 1: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm

[5]               Regolamento di esecuzione MiFID, articolo 37, paragrafo 1, lettera b) http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid2_en.htm

[6]               http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0652:FIN:IT:PDF

[7]               Direttiva 2003/71/CE e regolamento (CE) n. 809/2004, Allegato XII, punto 4.2.2

[8]               Direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (2009/65/CE), articolo 53

[9]               http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Principles-Benchmarks-Setting-Processes-EU

[10]             http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-150.pdf

[11]             [ xxx]

[12]             GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[13]             GU L 345, del 31.12.2003, pag. 64.

[14]             GU L 302, del 17.11.2009, pag. 32

[15]             GU L 326 , dell’8.12.2011, pag. 1.

[16]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[17]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[18]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[19]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

[20]             GU L 9 del 14.8.2009, pag. 112.

[21]             GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

[22]             GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

[23]             GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

[24]             GU L 174, del 1.7.2011, pag. 1.

[25]             GU L 174, del 1.7.2011, pag. 1.

[26]             GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

[27]             GU L 241, del 2.9.2006, pag. 1.

[28]             GU L 241, del 2.9.2006, pag. 1.

[29]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[30]             A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[31]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[32]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[33]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[34]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[35]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[36]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[37]            

[38]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[39]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[40]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[41]             Questi costi sono stati stimati sulla base dei costi medi sostenuti dalla DG MARKT per elaborare relazioni analoghe, corretti per tener conto dell’effetto dell’inflazione.