Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari /* COM/2013/0641 final - 2013/0314 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale,
motivazione e obiettivi della proposta Un indice è una misura, solitamente di prezzo
o di quantità, determinata di volta in volta partendo da un insieme
rappresentativo di dati sottostanti. Quando un indice
è utilizzato come prezzo di riferimento per uno strumento o un contratto
finanziario diventa un valore di riferimento. Attualmente diversi fornitori,
tra cui figurano enti pubblici e fornitori di valori di riferimento dedicati
indipendenti, producono un’ampia varietà di valori di riferimento utilizzando
varie metodologie. Gli accordi transattivi
raggiunti da diverse autorità competenti con una serie di banche in relazione
alla manipolazione del LIBOR e dell’EURIBOR, i valori di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse, hanno posto in evidenza l’importanza e i
punti deboli dei valori di riferimento. Presunti tentativi di manipolazione
delle valutazioni dei prezzi delle merci fornite da agenzie di rilevazione dei
prezzi sono attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti
e la IOSCO ha condotto una revisione delle valutazioni dei prezzi petroliferi
delle agenzie di rilevazione dei prezzi. L’integrità dei valori di riferimento
è cruciale ai fini della determinazione dei prezzi di molti strumenti
finanziari, quali swap su tassi di interesse e contratti commerciali e non
commerciali, quali i crediti ipotecari. L’eventuale manipolazione di un valore
di riferimento causa notevoli perdite ad alcuni investitori che possiedono
strumenti finanziari il cui valore è determinato in base al valore di
riferimento. L’invio di dati ingannevoli sulla situazione di un mercato
sottostante può distorcere l’economia reale. Più in generale, le preoccupazioni
relative al rischio di manipolazione dei valori di riferimento minano la
fiducia del mercato. I valori di riferimento sono suscettibili di manipolazione
quando nel processo di determinazione sono presenti conflitti di interesse e
discrezionalità non soggetti a governance e controlli adeguati. La prima parte della
risposta della Commissione alla presunta manipolazione del LIBOR e dell’EURIBOR
è stata la modifica delle proposte esistenti di regolamento sugli abusi di
mercato (Market Abuse Regulation - MAR) e di direttiva sulle sanzioni penali
per gli abusi di mercato (Criminal Sanctions for Market Abuse Directive -
CSMAD) allo scopo di chiarire che qualunque manipolazione dei valori di
riferimento è chiaramente e inequivocabilmente illegale e passibile di sanzioni
amministrative o penali. Tuttavia, la sola modifica
del regime sanzionatorio non migliorerà le modalità di produzione e uso dei
valori di riferimento; le sanzioni non eliminano i rischi di manipolazione
derivanti da una governance inadeguata del processo di produzione del valore di
riferimento caratterizzata da conflitti d’interesse e discrezionalità. In
secondo luogo, al fine di tutelare investitori e consumatori, è necessario che
i valori di riferimento siano solidi, affidabili e adatti allo scopo. Alla luce
di tali considerazioni, la presente proposta di regolamento ha quattro
obiettivi principali finalizzati a migliorare il quadro nell’ambito del quale
ha luogo la fornitura, il contributo e l’uso dei valori di riferimento: –
migliorare la governance e i controlli sul processo
di produzione del valore di riferimento e in particolare assicurare che gli
amministratori evitino i conflitti d’interesse o quanto meno li gestiscano
adeguatamente; –
migliorare la qualità dei dati e le metodologie
usate dagli amministratori dei valori di riferimento e in particolare
assicurare l’uso di dati sufficienti e accurati per la determinazione dei
valori di riferimento; –
assicurare che i fornitori di dati per i valori di
riferimento siano soggetti a controlli adeguati, volti soprattutto a evitare conflitti
di interesse, e che i loro contributi ai valori di riferimento siano sottoposti
a controlli adeguati. Se necessario, l’autorità
competente pertinente deve avere il potere di obbligare i fornitori di dati a
continuare a contribuire al valore di riferimento; e –
assicurare un’adeguata tutela di consumatori e
investitori che utilizzano i valori di riferimento aumentando la trasparenza,
assicurando adeguati diritti di risarcimento e la valutazione dell’idoneità, se
necessario. 1.2. Disposizioni vigenti nel
settore della proposta Il diritto dell’Unione affronta determinati
aspetti dell’uso dei valori di riferimento: –
la proposta di regolamento sugli abusi di mercato
(Market Abuse Regulation - MAR)[1]
all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera
d) e la proposta di direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato
(Criminal Sanctions for Market Abuse Directive - CSMAD)[2] (il MAR è stato oggetto di un
accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel mese di
giugno 2013) chiariscono che qualunque manipolazione dei valori di riferimento
è chiaramente e inequivocabilmente illegale e passibile di sanzioni
amministrative o penali. –
Il regolamento concernente l’integrità e la
trasparenza del mercato dell’energia (Regulation on Energy Market Integrity and
Transparency - REMIT)[3]
stabilisce l’illegalità della manipolazione dei valori di riferimento usati per
i prodotti energetici all’ingrosso. –
La direttiva relativa ai mercati degli strumenti
finanziari[4]
prescrive che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. Il regolamento di esecuzione[5] di detta direttiva specifica
inoltre che il prezzo o altra misura del valore del sottostante deve essere
affidabile e accessibile al pubblico. –
L’articolo 30 della proposta di regolamento sui
mercati degli strumenti finanziari (Market in Financial Instruments Regulation
- MiFIR) della Commissione europea[6]
(attualmente in corso di negoziazione da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio) contiene una disposizione che prescrive la concessione in licenza
non esclusiva dei valori di riferimento ai fini di compensazione e
negoziazione. –
La direttiva sul prospetto e il regolamento di esecuzione[7] dispongono che laddove un
prospetto contenga un riferimento a un indice, l’emittente deve indicare il
tipo di sottostante e i dati per reperire informazioni sul sottostante, la
fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura
del sottostante e sulla sua volatilità, nonché il nome dell’indice. Qualora l’indice
in questione sia composto dall’emittente, questi deve includerne anche una
descrizione. Se l’indice non è composto dall’emittente, quest’ultimo deve
chiarire la fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni sull’indice e,
nel caso in cui il sottostante sia un tasso di interesse, l’emittente deve
fornire una descrizione del tasso di interesse. –
La direttiva sugli organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari[8]
stabilisce che i fondi OICVM possono detenere in portafoglio solo una quota
massima di strumenti emessi dallo stesso organismo. Gli Stati membri possono
elevare fino a un massimo del 20% i limiti stabiliti per gli investimenti in
azioni o obbligazioni di uno stesso emittente, quando si tratta di un indice
che l’OICVM intende replicare, a condizione che la composizione dell’indice sia
sufficientemente diversificata, rappresenti un valore di riferimento adeguato
per il mercato al quale si riferisce e sia reso pubblico in modo adeguato. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazioni Il 3 settembre è stata avviata una
consultazione pubblica durata tre mesi che si è conclusa il 29 novembre
2012. Sono pervenuti 84 contributi da fornitori di dati, fornitori di valori di
riferimento e utenti, ivi inclusi borse valori, banche, investitori, gruppi di
consumatori, organismi commerciali ed enti pubblici. Le
parti interessate hanno preso atto dei punti deboli che caratterizzano la
produzione e l’uso dei valori di riferimento e hanno garantito ampio sostegno a
un’azione a livello dell’UE. I rispondenti hanno inoltre sottolineato la
necessità di un coordinamento internazionale e di un’attenta calibrazione dell’ambito
di applicazione di eventuali iniziative. L’AESFEM e l’ABE hanno condotto un’indagine
congiunta sulle lacune della fornitura dell’EURIBOR da parte di EURIBOR FBE e l’11
gennaio 2013 hanno avviato una consultazione su “Principles for
Benchmarks-Setting Processes in the EU” (Principi per i processi di
determinazione dei tassi di riferimento nell’UE)[9].
In una lettera datata 7 marzo 2013 l’ABE, l’AESFEM
e l’AEAP hanno fornito un parere sul contenuto della normativa proposta alla
luce di questo lavoro. I servizi della Commissione hanno partecipato a un’audizione
pubblica tenuta il 13 febbraio 2013 da AESFEM e ABE[10].
sui suddetti principi per i processi di determinazione dei tassi di
riferimento. Inoltre, i servizi della Commissione
hanno partecipato all’audizione pubblica sulla lotta alla “cultura” della
manipolazione del mercato - azione globale dopo lo scandalo LIBOR/EURIBOR
tenutasi il 29 settembre 2012 al Parlamento europeo. 2.2. Valutazione d’impatto In linea con l’azione volta a migliorare la
regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto
delle alternative strategiche. Le opzioni strategiche comprendono opzioni volte
a limitare gli incentivi alla manipolazione, a ridurre al minimo la
discrezionalità e ad assicurare che i valori di riferimento siano basati su
dati sufficienti, affidabili e rappresentativi, ad assicurare che governance e
controlli interni facciano fronte ai rischi, ad assicurare una vigilanza
efficace sui valori di riferimento e ad aumentare la trasparenza e la
protezione degli investitori. Ogni opzione strategica è stata valutata sulla
base dei seguenti criteri: impatto sulle parti interessate, efficacia ed
efficienza. Particolare importanza rivestono i seguenti
diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea: il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione
dei dati personali e la libertà di espressione e di informazione. Le limitazioni di tali diritti sono ammesse in
conformità all’articolo 52 della Carta. Gli obiettivi
succitati sono compatibili con l’obbligo dell’UE di rispettare i diritti
fondamentali. Tuttavia, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e
libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui. Nel caso dei valori di riferimento, la finalità di interesse generale
che giustifica determinate limitazioni dei diritti fondamentali è quella di
assicurare l’integrità del mercato. Talune limitazioni dei diritti fondamentali
sono inoltre giustificate dalla necessità di tutelare il diritto alla proprietà
(articolo 17 della Carta), dato che la protezione del valore delle proprietà
(per es. crediti, derivati) da perdite causate da distorsioni del mercato è un
diritto degli investitori. Il diritto alla libertà di espressione e di
informazione richiede il rispetto della libertà dei mezzi di comunicazione. Il
presente regolamento va interpretato e applicato in conformità a tale diritto
fondamentale. Pertanto, laddove una persona, nell’ambito delle proprie attività
giornalistiche, semplicemente pubblichi o si riferisca a un valore di
riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta
persona non è soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente regolamento.
Di conseguenza, nello svolgimento delle attività giornalistiche, i giornalisti
sono liberi di fornire informazioni sui mercati finanziari e delle merci. La
definizione di amministratore dei valori di riferimento è stata quindi
rigorosamente formulata in modo da assicurare che comprenda la fornitura di
valori di riferimento senza far rientrare le attività giornalistiche nel suo
ambito di applicazione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si basa sull’articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”). 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità La proposta della Commissione per la
regolamentazione dei valori di riferimento è conforme al principio di
sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione
europea (TUE), che prescrive l’intervento dell’Unione soltanto se e in quanto
gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Sebbene molti valori di riferimento siano
nazionali, il settore dei valori di riferimento nella sua totalità è
internazionale, sia in termini di produzione che di uso. Nonostante l’azione a livello dei singoli paesi in
relazione agli indici nazionali possa assicurare a livello nazionale un
intervento adeguato ai problemi, essa potrebbe determinare un coacervo di
norme, creare disparità di condizioni nel mercato unico e un approccio incoerente
e non coordinato. I valori di riferimento sono usati ai fini della
determinazione del prezzo in una vasta gamma di operazioni transfrontaliere, in
particolare nel mercato dei finanziamenti interbancari e nei derivati. Un
coacervo di norme nazionali ostacolerebbe la creazione di valori di riferimento
transfrontalieri impedendo quindi le suddette operazioni transfrontaliere. Il
G20 e l’FSB hanno preso atto di tale problema e hanno incaricato la IOSCO di
elaborare una serie di principi globali da applicare ai valori di riferimento
finanziari. Un’iniziativa dell’UE contribuirà a migliorare il mercato unico
creando un quadro comune per valori di riferimento affidabili e per un loro
corretto uso nei diversi Stati membri. Sebbene attualmente nella maggior parte degli
Stati membri non esista una normativa a livello nazionale sulla produzione dei
valori di riferimento, due Stati membri hanno già adottato una legislazione
nazionale sulla determinazione dei tassi di riferimento per le rispettive
valute. Inoltre, la IOSCO ha di recente concordato
dei principi sui valori di riferimento che verranno attuati dai suoi membri.
Tuttavia, tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda l’ambito
di applicazione e le modalità di attuazione, nonché in relazione a determinati
termini. In mancanza di un quadro europeo armonizzato per i valori di
riferimento, è probabile che alcuni Stati membri adottino legislazioni
nazionali divergenti. Per esempio, allo stato attuale, l’ambito di applicazione
della legislazione di uno Stato membro sembrerebbe ampio quanto quello della
IOSCO, mentre la legislazione dell’altro Stato membro che ha introdotto norme
concernenti i valori di riferimento disciplina esclusivamente i tassi di
riferimento. Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del
mercato interno dato che amministratori e utenti dei valori di riferimento
sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri. In assenza di un
quadro legislativo dell’Unione, anche le azioni dei singoli paesi sarebbero
inefficaci poiché non vi è alcun obbligo o incentivo alla reciproca
collaborazione per gli Stati membri e l’assenza di tale collaborazione lascia
un margine per l’arbitraggio normativo. Determinati aspetti della protezione degli
investitori in questo campo sono in generale disciplinati dalla MiFID che, in
particolare, prevede per le imprese l’obbligo della valutazione dell’appropriatezza.
La valutazione determina se il cliente dispone o meno dell’esperienza e delle
conoscenze necessarie a comprendere i rischi che il prodotto o l’investimento
offerto comporta, fornendo in tal modo un livello sufficiente di protezione
degli investitori. Per quanto concerne tutela dei consumatori, la
direttiva sul credito ai consumatori contiene norme sulla comunicazione di
informazioni adeguate, così come la direttiva sul credito ipotecario di
prossima adozione, che prevede l’obbligo di raccomandare contratti di credito
adeguati. Tuttavia, dette norme dell’Unione in materia di tutela dei
consumatori non affrontano il particolare problema dell’idoneità dei valori di
riferimento per i contratti finanziari. Inoltre, la disparità del potere
contrattuale e l’uso di condizioni standard indicano che i consumatori
potrebbero avere una scelta limitata in relazione al valore di riferimento
utilizzato. I consumatori non dispongono delle conoscenze o dell’esperienza
necessarie a valutare adeguatamente l’idoneità del valore di riferimento.
Pertanto, occorre che la presente proposta integri la normativa vigente dell’Unione
in materia, assicurando che la responsabilità di valutare l’idoneità dei valori
di riferimento per i contratti al dettaglio ricada sui mutuanti o sui
creditori. Ciò inoltre assicurerà nell’UE norme armonizzate a tutela del
consumatore per la regolamentazione dell’uso dei valori di riferimento nei
contratti finanziari. È inoltre necessario un quadro
normativo comune per consumatori e creditori in relazione ai contratti
finanziari volto a consentire l’uso di valori di riferimento transfrontalieri
piuttosto che un approccio nazionale frammentario. A seguito dei reclami dei
consumatori e delle controversie in relazione all’uso di valori di riferimento
non idonei in diversi Stati membri, è probabile che vengano adottate misure di
tutela del consumatore a livello nazionale. Ciò potrebbe determinare la
frammentazione del mercato interno. La proposta di regolamento
è inoltre proporzionata, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 4, del TUE.
Essa si riferisce esclusivamente agli indici usati come riferimento per
strumenti finanziari o contratti finanziari, come i crediti ipotecari, poiché
si tratta di valori di riferimento che possono avere un impatto economico
diretto e certo in caso di manipolazione. Inoltre, la proposta di regolamento
contiene disposizioni per adeguarne i requisiti ai diversi settori e alle
diverse tipologie di valori di riferimento, come quelli per merci, per il tasso
di interesse interbancario e valori di riferimento che usano dati sugli scambi.
La proporzionalità dell’approccio è assicurata, dato che la maggior parte degli
obblighi è a carico dell’amministratore del valore di riferimento. Molti
amministratori dei valori di riferimento adempiono già ad alcuni di detti
obblighi, di conseguenza l’onere amministrativo non dovrebbe aumentare in
maniera sproporzionata. Inoltre, i processi interni di governance e controllo
sono richiesti esclusivamente per i fornitori di dati sottoposti a vigilanza,
per cui l’impatto sui fornitori di dati per valori di riferimento non
sottoposti a vigilanza non sarà rilevante. Infine, in tutte le parti
importanti, il presente regolamento è in linea con i principi per i valori di
riferimento finanziari della IOSCO (Principles for Financial Benchmarks)
concordati a livello internazionale e pubblicati il 17 luglio 2013, dopo ampie
consultazioni con le parti interessate. Ciò conterrà i costi di adattamento. In tale contesto l’iniziativa dell’UE appare
appropriata secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità. 3.3. Scelta dello strumento Si ritiene che il regolamento sia lo strumento
giuridico più idoneo per introdurre norme uniformi in materia di fornitura dei
valori di riferimento, fornitura di dati per i suddetti valori di riferimento e
uso dei valori di riferimento stessi nell’Unione. Le
disposizioni della presente proposta stabiliscono determinati requisiti per
amministratori, fornitori di dati e utenti dei valori di riferimento. La natura
transfrontaliera di molti valori di riferimento determina la necessità della
massima armonizzazione di detti requisiti. Poiché la regolamentazione dei
valori di riferimento comporta misure che specifichino requisiti precisi in
relazione a dati e metodologie, divergenze anche minime nell’approccio adottato
possono costituire un grosso ostacolo alla fornitura transfrontaliera dei
valori di riferimento. L’uso di un regolamento, che è applicabile direttamente
senza necessità di una normativa nazionale, limiterà la possibile adozione di
misure divergenti da parte delle autorità competenti a livello nazionale e
assicurerà un approccio coerente nonché una maggiore certezza del diritto in
tutta l’Unione. 3.4. Spiegazione dettagliata della
proposta 3.4.1. Ambito di applicazione
(articolo 2) La proposta di regolamento si applica a tutti
i valori di riferimento pubblicati che vengono utilizzati come riferimento per
strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione su sedi
regolamentate o per contratti finanziari (quali i crediti ipotecari) nonché ai
valori di riferimento che misurano la performance di un fondo di investimento. In presenza di discrezionalità nel processo di
determinazione dei valori di riferimento soggetto a conflitto di interessi, vi
è il rischio di manipolazione in assenza di governance e controlli adeguati.
Pertanto, occorre che gli indici che implicano discrezionalità siano soggetti a
misure normative. Tutti gli indici comportano un certo grado di
discrezionalità, sebbene in misura variabile. Di conseguenza, è necessario
includere nell’ambito di applicazione tutti i valori di riferimento,
indipendentemente dal metodo di calcolo o dalla natura dei dati forniti. L’ambito di applicazione deve comprendere
tutti gli indici, ivi inclusi quelli pubblicati, dato che eventuali dubbi sulla
loro accuratezza e affidabilità probabilmente danneggerebbe un maggior numero
di persone rispetto agli indici non pubblici. Quando i valori di
riferimento sono utilizzati come prezzo di riferimento per uno strumento o un
contratto finanziario, eventuali manipolazioni determinano perdite economiche.
Nel caso in cui anche il fornitore di dati utilizzi lo strumento finanziario
che vi fa riferimento sussiste un conflitto di interesse intrinseco e vi è l’incentivo
alla manipolazione. Inoltre, laddove i valori di riferimento vengono utilizzati
per misurare la performance degli strumenti finanziari, possono essere soggetti
a conflitti di interesse e la loro manipolazione determina scelte di
investimento non ottimali da parte degli investitori. È importante quindi
individuare tutti i valori di riferimento che determinano il prezzo di
strumenti finanziari, di contratti stipulati con i consumatori o che misurano
la performance di fondi di investimento. Nei valori di riferimento
ampiamente utilizzati, anche una manipolazione minima può avere un impatto
significativo ma la vulnerabilità e l’importanza di un valore di riferimento
variano nel tempo. Circoscrivere l’ambito di applicazione mediante il
riferimento a indici importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che
qualunque valore di riferimento può comportare in futuro. Alla luce di tutte queste
considerazioni e al fine di assicurare un’applicazione chiara e completa del
regolamento, l’ambito di applicazione non dipende inoltre dalla natura dei dati
forniti, ossia se i dati forniti siano una cifra o un valore economico (es. un
corso azionario) o non economico (es. un parametro meteorologico). Questo
perché l’elemento critico ai fini della determinazione dell’ambito di
applicazione è il modo in cui il valore ottenuto determina il valore di uno
strumento finanziario o di un contratto finanziario, oppure misura la performance
di un fondo di investimento. In tale contesto, una volta utilizzato un valore
come riferimento per un contratto finanziario o uno strumento finanziario, la
sua precedente natura non economica diventa irrilevante. Per quanto concerne gli
amministratori dei valori di riferimento, tutti sono potenzialmente soggetti a
conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono disporre di
sistemi di governance e controllo inadeguati. Di conseguenza, è necessario
assoggettarli a una adeguata regolamentazione. Inoltre, poiché controllano il
processo di determinazione dei valori di riferimento, a tutti gli
amministratori di valori di riferimento è imposto l’obbligo di autorizzazione
dato che la vigilanza costituisce il mezzo più efficace per assicurare l’integrità
dei valori di riferimento. Per quanto riguarda i
fornitori di dati per i valori di riferimento, anch’essi sono potenzialmente
soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono quindi
essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per valori di riferimento è
un’attività volontaria. Nel caso in cui un’iniziativa richieda ai fornitori di
dati di modificare in maniera significativa i propri modelli commerciali, essi
possono cessare la fornitura di dati per il valore di riferimento in questione.
Tuttavia, per le entità già soggette a regolamentazione e vigilanza (cosiddetti
fornitori di dati sottoposti a vigilanza), non si prevede che la richiesta di
validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri
amministrativi sproporzionati. È quindi opportuno che tutti i fornitori di dati
sottoposti a vigilanza rientrino nell’ambito di applicazione del presente
Regolamento. Per i fornitori di dati
non soggetti a regolamentazione e vigilanza (fornitori di dati non sottoposti a
vigilanza), l’autorizzazione o comunque l’assoggettamento alle norme potrebbe
imporre costi ed oneri amministrativi di entità notevole. Inoltre, le autorità
di regolamentazione non vigilerebbero efficacemente su imprese per le quali non
dispongono di competenze. Imporre la vigilanza su entità che attualmente non vi
sono sottoposte imporrebbe pertanto costi notevoli a fronte di benefici minimi.
Tuttavia, alcune parti del presente regolamento, quali per esempio la necessità
di fornire dati accurati e affidabili, sono indirettamente pertinenti per tutti
i fornitori di dati, che restano soggetti al regolamento sugli abusi di mercato
e contrattualmente vincolati ad adempiere ai requisiti del codice di condotta
dell’amministratore di cui al presente regolamento. Nell’ambito di applicazione della proposta non
rientrano le banche centrali appartenenti al Sistema europeo di banche
centrali. Infine, in alcuni casi una
persona può produrre un indice senza essere a conoscenza del fatto che si
tratta di un valore di riferimento perché, per esempio, viene utilizzato come
riferimento per uno strumento finanziario senza che il produttore ne sia stato
informato. Il regolamento quindi stabilisce un meccanismo per notificare ai
produttori che il loro indice è o può diventare un valore di riferimento
consentendo loro in tal modo di opporsi a tale uso. In caso di consenso del
produttore, questi sarà soggetto alla proposta di regolamento in relazione a
detto valore di riferimento. In caso di rifiuto, l’indice non può essere usato
come valore di riferimento e gli obblighi degli amministratori di cui al
presente regolamento non saranno applicati. 3.4.2. Governance e controllo degli
amministratori (articoli 5-6) La proposta assicura che vengano evitati i
conflitti di interesse nonché l’efficacia della governance e dei controlli, disciplinati dai requisiti sulla governance e sui
controlli, descritti in maniera più dettagliata nell’allegato, per assicurare
un approccio proporzionato. 3.4.3. Dati e metodologia (articolo
7) La proposta stabilisce tre requisiti,
descritti dettagliatamente nell’allegato, in relazione ai dati e alla
metodologia usati per produrre un valore di riferimento, ridurre la
discrezionalità e aumentare l’integrità e l’affidabilità: –
i dati devono essere sufficienti e accurati in modo
tale da rappresentare il mercato effettivo o la realtà economica che il valore
di riferimento intende misurare; –
i dati devono provenire da un panel o campione
affidabile e rappresentativo di fornitori di dati; –
l’amministratore deve utilizzare una metodologia
solida e affidabile per la determinazione del valore di riferimento. 3.4.4. Requisiti dei fornitori di
dati (articoli 9 e 11) L’amministratore è tenuto a redigere un codice
di condotta per i fornitori di dati che ne specifichi chiaramente gli obblighi
e le responsabilità ai fini della fornitura dei dati usati nella determinazione
del valore di riferimento. Laddove i fornitori di
dati siano già entità regolamentate sono altresì tenuti a evitare conflitti di
interesse e ad attuare controlli adeguati. 3.4.5. Requisiti settoriali (articoli
10 e 12-14) Allo scopo di assicurare la proporzionalità e
di assicurare che la proposta venga opportunamente modulata alle diverse
tipologie e settori dei valori di riferimento, gli allegati II e III contengono
disposizioni più dettagliate sui valori di riferimento per le merci e i tassi d’interesse.
Ulteriori requisiti sono previsti per i valori di
riferimento critici, ivi incluso il potere per l’autorità competente pertinente
di rendere obbligatoria la fornitura di dati. Anche i valori di riferimento i
cui dati vengono forniti da sedi regolamentate sono esenti da determinati
obblighi per evitare una doppia regolamentazione. 3.4.6. Trasparenza e tutela dei
consumatori (articoli 15-18) La protezione degli investitori viene
accresciuta da disposizioni sulla trasparenza. Gli
amministratori sono tenuti a fornire una dichiarazione che indichi il valore
misurato dal valore di riferimento e i suoi punti deboli, nonché a pubblicare i
dati sottostanti per consentire agli utenti di scegliere il valore di
riferimento più appropriato e opportuno. La dichiarazione inoltre informa gli
utenti affinché provvedano adeguatamente qualora l’amministratore cessi di
fornire il valore di riferimento. Infine le banche sono sottoposte a una
valutazione di idoneità per le operazioni di contratti finanziari con i
consumatori, quali i prestiti garantiti da ipoteca. 3.4.7. Vigilanza e procedura di
autorizzazione degli amministratori (articoli 22-37) L’attività di fornitura di valori di
riferimento sarà soggetta ad autorizzazione preventiva e vigilanza costante. La proposta stabilisce le condizioni e la procedura che gli
amministratori dei valori di riferimento ubicati nell’Unione europea devono
adottare per ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti pertinenti. La
proposta crea un meccanismo volto ad assicurare l’effettiva applicazione del
regolamento. Essa conferisce alle autorità competenti i poteri necessari ad
assicurare il rispetto del regolamento da parte degli amministratori. Per i valori di
riferimento critici occorre istituire collegi di autorità di vigilanza allo
scopo di migliorare lo scambio di informazioni e assicurare l’uniformità di
autorizzazione e vigilanza. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta incide sul bilancio dell’Unione. Le incidenze specifiche di bilancio della
proposta riguardano la mansione assegnata all’AESFEM, come indicato nelle
schede finanziarie legislative che corredano la presente proposta. I nuovi compiti verranno svolti con le risorse umane
disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel rispetto dei
vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi dell’UE ed in
linea con la programmazione finanziaria per le agenzie. In particolare, le risorse
necessarie all’agenzia per lo svolgimento delle nuove mansioni saranno coerenti
e compatibili con la programmazione finanziaria e delle risorse umane dell’AESFEM
stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione
delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo
2014-2020” (COM(2013)519). L’incidenza specifica di bilancio per la
Commissione è valutata anch’essa nella scheda finanziaria che accompagna la
presente proposta. In sintesi, le principali conseguenze della proposta sul
bilancio sono: a) Personale della DG MARKT: 1 funzionario AD
(a tempo pieno) per la redazione degli atti delegati, nonché per la
valutazione, il monitoraggio dell’esecuzione e il potenziale riesame dell’iniziativa.
I costi totali previsti ammontano a 0,141 milioni di euro annualmente. b) AESFEM: (i) Costi del personale:
due agenti temporanei per la partecipazione e la mediazione nei collegi delle
autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici, la consulenza
tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente regolamento, il
coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, l’elaborazione
di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale
dei regimi sanzionatori e la tenuta dei registri delle notifiche dell’uso dei
valori di riferimento nonché di un elenco degli amministratori dei valori di
riferimento. Il costo annuale totale
dei suddetti 2 agenti temporanei sarebbe di 0,326 milioni di euro, che la
Commissione finanzierebbe per il 40% (0,130 milioni di euro) e gli Stati membri
per il 60% (0,196 milioni di euro) annualmente. (ii) Costi operativi e di infrastruttura: è
altresì prevista una spesa iniziale di 0,25 milioni di euro per l’AESFEM, che la Commissione finanzierebbe per il 40% (0,1
milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,15 milioni di euro) nel 2015.
Tale spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM
ai fini dell’adempimento dei seguenti obblighi: - tenere un elenco degli
amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese
di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea; - ricevere le notifiche
dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto finanziario
nell’ambito dell’Unione, nonché tenere un registro e assicurare che gli
amministratori siano a conoscenza di tale uso. Inoltre l’AESFEM redigerà una relazione sull’applicazione
del presente regolamento entro il 1° gennaio 2018, il cui costo totale di
0,3 milioni di euro sarà finanziato dalla Commissione per il 40% (0,12 milioni
di euro) e dagli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di euro) nel 2017. 2013/0314 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sugli indici usati come valori di riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della
Commissione europea, previa trasmissione del
progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[11],
visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La determinazione del prezzo
di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall’accuratezza e
dall’integrità dei valori di riferimento. I casi di manipolazione dei valori di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR e l’EURIBOR,
nonché le presunte manipolazioni dei valori di riferimento per l’energia, il
petrolio e le valute, hanno dimostrato che i valori di riferimento i cui
processi di determinazione condividono determinate caratteristiche quali l’essere
soggetti a conflitti di interesse, l’uso di discrezionalità e una governance
poco solida possono risultare vulnerabili alla manipolazione. Problemi o dubbi
relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come valori di
riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a
consumatori e investitori e distorcere l’economia reale. Si rende quindi
necessario assicurare l’accuratezza, solidità e integrità dei valori di
riferimento e del loro processo di determinazione. (2) La direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari[12]
contiene determinati requisiti in materia di affidabilità dei valori di
riferimento usati ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti
finanziari quotati. La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari[13] contiene determinati requisiti
sui valori di riferimento usati dagli emittenti. La direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM)[14] contiene alcuni requisiti sull’uso dei valori di riferimento da parte
dei fondi di investimento OICVM. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la
trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso[15] contiene disposizioni che
proibiscono la manipolazione dei valori di riferimento usati per i prodotti
energetici all’ingrosso. Tuttavia, tali atti legislativi disciplinano solo
determinati aspetti di alcuni valori di riferimento e non affrontano la
totalità dei punti deboli presenti nel processo di elaborazione di tutti i
valori di riferimento. (3) I valori di riferimento sono
fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere
e quindi agevolano l’efficienza e l’efficacia del mercato unico in una vasta
gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti valori di riferimento usati come
tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti
ipotecari, vengono prodotti in uno Stato membro ma vengono usati da enti
creditizi e consumatori di altri Stati membri. Inoltre, tali enti creditizi
spesso coprono i loro rischi od ottengono i finanziamenti per la concessione
dei suddetti contratti finanziari nel mercato interbancario transfrontaliero.
Solo due Stati membri hanno adottato una normativa nazionale sui valori di
riferimento, ma i rispettivi quadri giuridici evidenziano già divergenze in relazione
ad aspetti quali l’ambito di applicazione. Inoltre, l’International
Organisation of Securities Commissions (IOSCO) di recente ha concordato dei
principi sui valori di riferimento e poiché tali principi prevedono una certa
flessibilità per quanto riguarda precisamente l’ambito di applicazione e le
modalità di attuazione, nonché in relazione a determinati termini, è probabile
che gli Stati membri adottino legislazioni nazionali che attuerebbero detti
principi in maniera divergente. (4) Tali approcci divergenti
determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori
e utenti dei valori di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari
Stati membri ed è possibile che in alcuni Stati membri venga proibito l’uso di
valori di riferimento prodotti in altri Stati membri. In assenza di un quadro
armonizzato che assicuri nell’Unione l’accuratezza e l’integrità dei valori di
riferimento usati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, è
probabile che le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri ostacolino
il corretto funzionamento del mercato interno per la fornitura dei valori di
riferimento. (5) Le norme dell’Unione in
materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell’idoneità
dei valori di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei
consumatori e delle controversie in relazione all’uso di valori di riferimento
non idonei in diversi Stati membri, è probabile che a livello nazionale vengano
adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di
tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del
mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza
associate a gradi diversi di tutela dei consumatori. (6) Pertanto, per assicurare il
corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di
funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per
garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è quindi
opportuno definire un quadro normativo per i valori di riferimento a livello
unionale. (7) È opportuno e necessario che
tali norme assumano la forma legislativa di un regolamento allo scopo di
assicurare l’applicazione uniforme nell’intera Unione delle disposizioni che
impongono in maniera diretta obblighi alle persone coinvolte nella produzione
dei valori di riferimento, la fornitura di dati per i valori di riferimento e l’uso
dei valori di riferimento. Poiché un quadro giuridico per la fornitura dei valori
di riferimento comporta necessariamente misure che specifichino requisiti
precisi in relazione a tutti gli aspetti inerenti alla fornitura dei valori di
riferimento, divergenze anche minime nell’approccio adottato in relazione a uno
di detti aspetti possono costituire un grosso ostacolo alla fornitura
transfrontaliera dei valori di riferimento. Pertanto, è necessario, mediante l’uso
di un regolamento, che è applicabile direttamente senza necessità di una
normativa nazionale, limitare la possibile adozione di misure divergenti a
livello nazionale e assicurare un approccio coerente, una maggiore certezza del
diritto ed evitare l’insorgere di impedimenti significativi alla fornitura
transfrontaliera dei valori di riferimento. (8) Occorre che l’ambito di applicazione
del presente regolamento sia sufficientemente ampio da creare un quadro
normativo preventivo. La produzione di valori di riferimento implica
discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a
determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l’esistenza di
possibilità e incentivi per la manipolazione dei valori di riferimento. Tali
fattori di rischio sono comuni a tutti i valori di riferimento e occorre quindi
che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. Poiché
la vulnerabilità e l’importanza di un valore di riferimento variano nel tempo,
circoscrivere l’ambito di applicazione mediante il riferimento a indici
correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque
valore di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, è
possibile che valori di riferimento non largamente utilizzati attualmente lo
siano in futuro, per cui, in relazione ad essi, una manipolazione anche minima
può avere un impatto notevole. (9) È necessario che la
determinante critica dell’ambito di applicazione del presente regolamento sia
se il risultato ottenuto per il valore di riferimento determini o meno il
valore di uno strumento finanziario, di un contratto finanziario oppure misuri
la performance di un fondo di investimento. Pertanto, occorre che l’ambito di
applicazione non dipenda dalla natura dei dati. Di conseguenza è necessario
includervi i valori di riferimento calcolati da dati economici, quali i corsi
azionari, e da dati o valori non economici, quali i parametri meteorologici. È
necessario quindi che il quadro disciplini i valori di riferimento soggetti a
tali rischi, ma che fornisca anche una risposta proporzionata ai rischi che i
diversi valori di riferimento comportano. Occorre pertanto che il presente
regolamento disciplini tutti i valori di riferimento usati per la
determinazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o negoziati in sedi
regolamentate. (10) Un gran numero di consumatori
è parte contraente di contratti finanziari, in particolare contratti di credito
al consumo garantiti da ipoteca, legati a valori di riferimento soggetti agli
stessi rischi. È necessario quindi che il presente regolamento disciplini gli
indici o i tassi di riferimento di cui alla [direttiva 2013/…/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito al consumo relativi a
immobili residenziali e che modifica la direttiva 2008/48/CE]. (11) Molti indici di investimento
comportano notevoli conflitti di interesse e vengono utilizzati per misurare la
performance di fondi quali i fondi OICVM. Alcuni di tali valori di riferimento
sono pubblicati e altri resi disponibili, gratuitamente o a pagamento, al
pubblico o a una parte di esso e la loro manipolazione può arrecare danni agli
investitori. Occorre quindi che il presente regolamento disciplini indici o
tassi di riferimento usati per misurare la performance dei fondi di
investimento. (12) Tutti gli amministratori dei
valori di riferimento sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse,
esercitano discrezionalità e possono disporre di sistemi di governance e
controllo inadeguati. Inoltre, poiché gli amministratori controllano il
processo di determinazione dei valori di riferimento, prescrivere l’autorizzazione
e sottoporli a vigilanza è il modo più efficace di assicurare l’integrità dei
valori di riferimento. (13) I fornitori di dati sono
potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e
possono quindi essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per valori
di riferimento è un’attività volontaria. Nel caso in cui un’iniziativa richieda
ai fornitori di dati di modificare in maniera significativa i propri modelli
commerciali, essi possono cessare la fornitura di dati. Tuttavia, per le entità
già soggette a regolamentazione e vigilanza non si prevede che la richiesta di
validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri
amministrativi sproporzionati. Di conseguenza il presente regolamento impone
determinati obblighi ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza. (14) L’amministratore è la persona
fisica o giuridica che controlla la fornitura di un valore di riferimento e, in
particolare, che amministra il valore di riferimento, raccoglie e analizza i
dati, determina il valore di riferimento e in alcuni casi lo pubblica.
Tuttavia, laddove una persona, nell’ambito delle proprie attività
giornalistiche, semplicemente pubblichi o si riferisca a un valore di
riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta
persona non è soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente
regolamento. (15) Gli indici vengono calcolati
mediante una formula o con altri metodi in base a valori sottostanti. Nell’elaborazione
della formula, nell’esecuzione del calcolo o nella determinazione dei dati
viene esercitata una certa discrezionalità. Tale discrezionalità comporta un
rischio di manipolazione e occorre pertanto che tutti i valori di riferimento
che condividono questa caratteristica siano disciplinati dal presente
regolamento. Tuttavia, laddove venga utilizzato un solo prezzo o valore come
riferimento per uno strumento finanziario, per esempio nel caso in cui il
prezzo di un solo titolo costituisce il prezzo di riferimento di un’opzione,
non vi è alcun calcolo, dato o discrezionalità. Di conseguenza, un singolo
prezzo o prezzi riferiti a un unico valore non devono essere considerati valori
di riferimento ai fini del presente regolamento. I prezzi di riferimento o i
prezzi di regolamento prodotti dalle controparti centrali non devono essere
considerati valori di riferimento perché utilizzati ai fini di regolamento,
margini e gestione del rischio e non determinano quindi l’importo da
corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento
finanziario. (16) I valori di riferimento
forniti dalle banche centrali dell’Unione sono soggetti al controllo da parte
di autorità pubbliche e soddisfano principi, norme e procedure che assicurano l’accuratezza,
l’integrità e l’indipendenza dei rispettivi valori di riferimento, secondo
quanto disposto dal presente regolamento. Pertanto, non è necessario che tali
valori di riferimento siano assoggettati al presente regolamento. Tuttavia,
anche le banche centrali di paesi terzi possono fornire valori di riferimento
usati nell’Unione. Occorre stabilire che solo le banche centrali dei paesi
terzi che producono valori di riferimento e sono soggette a norme analoghe a
quelle stabilite dal presente regolamento sono esentate dagli obblighi di cui
al regolamento stesso. (17) I punti deboli del processo di
fornitura dei valori di riferimento non soggetti a una governance adeguata
creano l’opportunità di una manipolazione del valore di riferimento. Qualora i
valori di riferimento siano accessibili al pubblico, è possibile che non
vengano presi in considerazione tutti i suddetti rischi e quindi potrebbero
essere implementati controlli e governance insufficienti. Al fine di assicurare
l’integrità dei valori di riferimento, è necessario che i rispettivi
amministratori siano tenuti ad attuare una governance adeguata per controllare
i conflitti di interesse e salvaguardare la fiducia nell’integrità dei valori
di riferimento. Anche in caso di gestione efficace, gran parte degli
amministratori sono soggetti ad alcuni conflitti d’interesse e potrebbero dover
effettuare valutazioni e prendere decisioni riguardanti un gruppo diversificato
di parti interessate. È quindi necessario che gli amministratori dispongano di
una funzione indipendente che controlli l’attuazione e l’efficacia della
governance e che vigili in maniera efficace. (18) La manipolazione o l’inaffidabilità
dei valori di riferimento possono causare danni a investitori e consumatori.
Pertanto, occorre che il presente regolamento istituisca un quadro per la
conservazione delle registrazioni da parte di amministratori e fornitori di
dati, oltre a prescrivere la trasparenza sullo scopo dei valori di riferimento
e sui dati per agevolare una più equa ed efficiente risoluzione di eventuali
reclami in conformità al diritto nazionale o unionale. (19) La revisione e l’effettiva
applicazione del presente regolamento richiedono analisi e prove a posteriori
ed è quindi necessario che gli amministratori dei valori di riferimento
conservino le debite registrazioni relative al calcolo del valore di
riferimento per un periodo di tempo sufficiente. È probabile che la realtà che
un valore di riferimento cerca di misurare e il contesto in cui avviene la
misurazione mutino nel tempo. Pertanto è necessario che il processo e la
metodologia di fornitura dei valori di riferimento vengano periodicamente
sottoposti a controllo o revisione al fine di individuare lacune e possibili
miglioramenti. Molte delle parti interessate possono subire l’impatto di
problemi nella fornitura del valore di riferimento e possono contribuire a
individuare tali lacune. È quindi necessario istituire una procedura
indipendente per i reclami volta a garantire che dette parti interessate siano
in grado di notificare i reclami all’amministratore del valore di riferimento e
che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi. (20) La fornitura dei valori di
riferimento spesso comporta l’esternalizzazione di importanti funzioni, quali
il calcolo del valore di riferimento, la raccolta dei dati e la diffusione del
valore di riferimento. Al fine di assicurare l’efficacia delle misure di
governance, è necessario garantire che l’eventuale esternalizzazione non esenti
l’amministratore del valore di riferimento dai propri obblighi e
responsabilità, e che avvenga in modo tale da non interferire con la capacità
degli amministratori di adempiere a detti obblighi o responsabilità o con le
capacità di vigilanza dell’autorità competente pertinente. (21) L’amministratore del valore di
riferimento è il destinatario centrale dei dati ed è in grado di valutarne l’integrità
e l’accuratezza su base omogenea. Occorre quindi che l’amministratore del
valore di riferimento disponga di controlli adeguati per valutare l’accuratezza
dei dati e che segnali all’autorità competente pertinente eventuali dati
sospetti. (22) I dipendenti dell’amministratore
possono individuare possibili violazioni del presente regolamento o potenziali
punti deboli in grado di determinare manipolazioni o tentativi di
manipolazione. Occorre quindi che il presente regolamento assicuri che siano
poste in essere misure adeguate tali da consentire ai dipendenti la
segnalazione confidenziale agli amministratori di possibili violazioni del
presente regolamento. (23) Qualunque discrezionalità
esercitabile nel fornire i dati crea un’opportunità di manipolazione del valore
di riferimento. Laddove i dati forniti siano basati sulle operazioni vi è
minore discrezionalità e quindi minori possibilità di manipolazione dei dati.
In linea generale è necessario quindi che gli amministratori dei valori di
riferimento usino dati effettivi sulle operazioni, se possibile, ma in caso i
dati basati sulle operazioni siano insufficienti è possibile usare altri dati
per assicurare l’integrità e l’accuratezza del valore di riferimento. (24) L’accuratezza e l’affidabilità
di un valore di riferimento nella misurazione della realtà economica che
intende rappresentare dipendono dalla metodologia e dai dati usati. Occorre
quindi adottare una metodologia che garantisca l’affidabilità e l’accuratezza
del valore di riferimento. (25) Potrebbe essere necessario
cambiare la metodologia per garantire la costante accuratezza del valore di
riferimento, ma eventuali cambi di metodo hanno un impatto sulle parti
interessate e sugli utenti del valore di riferimento. È necessario quindi
specificare le procedure da seguire in caso di cambio di metodologia per il
valore di riferimento, ivi inclusa la necessità di consultazione, in modo tale
che utenti e parti interessate possano intraprendere le azioni necessarie in
vista di detti cambiamenti o notificare all’amministratore eventuali dubbi
relativi alle modifiche. (26) L’integrità e l’accuratezza
dei valori di riferimento dipendono dall’integrità e accuratezza dei dati
forniti. È essenziale che gli obblighi dei fornitori di dati in relazione ai
dati stessi siano chiaramente specificati e che siano affidabili e compatibili
con i controlli e la metodologia adottati dall’amministratore del valore di
riferimento. È quindi necessario che l’amministratore del valore di riferimento
rediga un codice di condotta che specifichi detti requisiti e che tale codice
sia vincolante per i fornitori di dati. (27) Molti valori di riferimento
sono determinati sulla base di dati forniti da sedi regolamentate, borse dell’energia
e aste delle quote di emissioni. Tali sedi sono soggette a regolamentazione e
vigilanza che assicurano l’integrità dei dati, stabiliscono requisiti di
governance e procedure per la notifica delle violazioni. Pertanto, tali valori
di riferimento sono esentati da alcuni obblighi allo scopo di evitare la doppia
regolamentazione e poiché la vigilanza a cui sono sottoposti garantisce l’integrità
dei dati usati. (28) I fornitori di dati potrebbero
essere soggetti a conflitti di interesse ed esercitare discrezionalità nella
determinazione dei dati. Occorre quindi sottoporre i fornitori di dati a misure
di governance volte a garantire la gestione dei conflitti e l’accuratezza dei
dati, la loro conformità con i requisiti degli amministratori, nonché la loro
convalida. (29) Tipologie e settori diversi
dei valori di riferimento hanno caratteristiche, punti deboli e rischi diversi.
Occorre un’ulteriore specificazione delle disposizioni del presente regolamento
per determinati settori e tipologie di valori di riferimento. I tassi di
riferimento interbancari sono valori di riferimento che svolgono un ruolo
importante nella trasmissione della politica monetaria e quindi è necessario
specificare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente
regolamento a detti valori di riferimento. Poiché i valori di riferimento di
merci sono largamente usati e sono dotati di caratteristiche settoriali
specifiche, è necessario specificare le modalità di applicazione delle
disposizioni del presente regolamento a detti valori di riferimento. (30) Poiché gli errori di taluni
valori di riferimento critici possono avere un impatto notevole sulla stabilità
finanziaria, sul corretto funzionamento del mercato o sugli investitori, è
necessaria l’applicazione di requisiti aggiuntivi per garantire l’integrità e la
solidità dei valori di riferimento critici. Laddove un valore di riferimento
sia legato a un valore significativo di strumenti finanziari avrà tale impatto.
Occorre quindi che la Commissione determini i valori di riferimento associati a
strumenti finanziari che superano una certa soglia affinché vengano considerati
valori di riferimento critici. (31) Un fornitore che cessa di
fornire dati può minare la credibilità dei valori di riferimento critici. Al
fine di far fronte a tale vulnerabilità, occorre quindi conferire all’autorità
competente pertinente il potere di richiedere la fornitura obbligatoria dei
dati per i valori di riferimento critici. (32) Affinché gli utenti dei valori
di riferimento possano sceglierli opportunamente e comprenderne i rischi, è
necessario che siano a conoscenza del valore misurato dai valori di riferimento
e dei loro punti deboli. Pertanto occorre che l’amministratore del valore di
riferimento pubblichi una dichiarazione che specifichi tali elementi e che
pubblichi i dati usati per determinare il valore di riferimento. (33) I consumatori possono
stipulare contratti finanziari, in particolare contratti di mutuo e di credito
al consumo, legati a valori di riferimento, ma la disparità del potere
contrattuale e l’uso di condizioni standard indicano che potrebbero avere una
scelta limitata in relazione al valore di riferimento utilizzato. È quindi
necessario assicurare che la responsabilità di valutare l’adeguatezza del
valore di riferimento per il consumatore ricada sui mutuanti o sui creditori
che sono entità sottoposte a vigilanza, poiché dispongono di maggiori
possibilità di scelta del valore di riferimento. Tuttavia non è necessario che
il presente regolamento prescriva la valutazione dell’idoneità per gli
strumenti finanziari legati a valori di riferimento in quanto già prevista
dalla direttiva [MiFID]. (34) Occorre che il presente
regolamento tenga conto dei principi per i valori di riferimento finanziari
emessi dalla International Organization of Securities Commissions (in appresso “principi
della IOSCO”) il 17 luglio 2013, che costituiscono una norma globale relativa
ai requisiti regolamentari per i valori di riferimento. Ai fini della
protezione degli investitori occorre accertare che la vigilanza e
regolamentazione del paese terzo siano equivalenti alla vigilanza e
regolamentazione applicate ai valori di riferimento nell’Unione prima di poter
utilizzare nell’UE eventuali valori di riferimento forniti dal paese terzo in
questione. (35) È necessario che l’amministratore
sia autorizzato e sottoposto a vigilanza da parte dell’autorità competente dello
Stato membro in cui è ubicato l’amministratore. (36) In talune circostanze una
persona può fornire un indice ma non essere a conoscenza del fatto che esso
viene utilizzato come riferimento per strumenti finanziari. Ciò in particolare
può verificarsi quando gli utenti e l’amministratore del valore di riferimento
sono ubicati in Stati membri diversi. Pertanto occorre che le autorità
competenti, ogniqualvolta vengano a conoscenza dell’uso di un valore di
riferimento in uno strumento finanziario, lo comunichino all’autorità centrale
di coordinamento, per esempio l’AESFEM, la quale a sua volta deve notificarlo
all’amministratore. (37) Il conferimento alle autorità
competenti degli Stati membri di una serie di strumenti, poteri e risorse
adeguati garantisce l’efficacia della loro opera di vigilanza. È necessario che
il presente regolamento pertanto disponga in particolare il conferimento di un
minimo di poteri di vigilanza e indagine alle autorità competenti degli Stati
membri, in conformità al diritto nazionale. Nell’esercizio dei rispettivi
poteri in conformità al presente regolamento, le autorità competenti e l’AESFEM
devono agire in modo obiettivo e imparziale e restare autonome nel processo
decisionale. (38) Allo scopo di rilevare
violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti
abbiano accesso, in conformità al diritto nazionale, a locali di persone
fisiche e giuridiche per sequestrare documenti. L’accesso ai locali è
necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o
altri dati relativi all’oggetto di un’ispezione o indagine e che possano essere
rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Inoltre, l’accesso
ai locali è necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione
non ha dato seguito a tale richiesta; oppure quando vi sono buone ragioni di
ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non
verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta
si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria
la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in
questione, in conformità al diritto nazionale, il potere di accesso ai locali
verrà utilizzato dopo l’ottenimento della preventiva autorizzazione
giudiziaria. (39) Le registrazioni esistenti di
conversazioni telefoniche e le registrazioni relative allo scambio di dati in
possesso di entità sottoposte a vigilanza possono costituire elementi di prova
indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per
individuare e dimostrare violazioni del presente regolamento, in particolare il
soddisfacimento dei requisiti di governance e controllo. Dette registrazioni
possono contribuire alla verifica dell’identità dei responsabili dell’invio e
dei responsabili dell’approvazione e ad accertare se la separazione fisica dei
dipendenti venga attuata o meno. Pertanto, è necessario che le autorità
competenti possano richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni
telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli
scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza, nei casi in cui
esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all’oggetto dell’ispezione
o dell’indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del
presente regolamento. (40) Alcune delle disposizioni del
presente regolamento si applicano a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi
che possono utilizzare i valori di riferimento o essere fornitori di dati, o
comunque coinvolte nel processo di determinazione del valore di riferimento.
Pertanto, occorre che le autorità competenti sottoscrivano accordi con le
autorità di vigilanza dei paesi terzi. L’AESFEM dovrebbe coordinare l’elaborazione
di detti accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle
informazioni ricevute dai paesi terzi. (41) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dal trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto alla
libertà di espressione e informazione, la libertà d’impresa, il diritto di
proprietà, il diritto alla tutela dei consumatori, il diritto a un ricorso
effettivo, i diritti della difesa. Pertanto, il presente regolamento va
interpretato e applicato in conformità ai suddetti diritti e principi. (42) Occorre che i diritti della
difesa delle persone coinvolte vengano pienamente rispettati. In particolare,
le persone soggette a procedimenti hanno accesso ai risultati delle indagini su
cui le autorità competenti hanno basato la decisione e hanno diritto al
contraddittorio. (43) La trasparenza dei valori di
riferimento è necessaria ai fini della stabilità dei mercati finanziari e della
protezione degli investitori. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra
autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei
dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati[16].
Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell’AESFEM dovrebbe
essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[17]. (44) Gli Stati membri, considerati
i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento
dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici
dell’Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme
sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e
assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. (45) Pertanto, occorre predisporre
una serie di misure, sanzioni e ammende amministrative volte ad assicurare un
approccio comune negli Stati membri e a migliorarne l’effetto deterrente. Le
sanzioni da applicare nei casi specifici vanno determinate tenendo conto, ove
del caso, di fattori adeguati quali il rimborso di eventuali benefici
finanziari rilevati, la gravità e la durata della violazione, circostanze
aggravanti o attenuanti, la necessità di ammende come deterrente e, ove del
caso, devono prevedere una riduzione a fronte della collaborazione con le
autorità competenti. In particolare, l’importo effettivo delle ammende
amministrative inflitte in un caso specifico può raggiungere il livello massimo
previsto dal presente regolamento, o il livello più elevato previsto dalla
legislazione nazionale, per le violazioni molto gravi, mentre è possibile
imporre ammende notevolmente inferiori all’importo massimo per violazioni
minori o in caso di conciliazione. Occorre che l’autorità competente disponga
della facoltà di interdizione temporanea dalle funzioni di gestione nell’ambito
degli amministratori dei valori di riferimento o dei fornitori di dati. Il
presente regolamento non deve limitare la capacità degli Stati membri di
infliggere sanzioni amministrative più elevate. (46) Allo scopo di assicurare che
le decisioni adottate dalle autorità competenti abbiano un effetto deterrente
sul pubblico in generale, occorre in generale pubblicarle. La pubblicazione
delle decisioni costituisce altresì per le autorità competenti uno strumento
importante per informare gli operatori di mercato dei comportamenti che sono
considerati violazioni del presente regolamento e per promuovere la diffusione
dei comportamenti corretti tra gli operatori di mercato. Qualora la
pubblicazione rischi di arrecare un danno sproporzionato alle persone
coinvolte, metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in
corso, è necessario che le autorità competenti pubblichino le sanzioni e le
misure in forma anonima o che la pubblicazione venga rinviata. Occorre che le
autorità competenti abbiano l’opzione di non pubblicare le sanzioni laddove la
pubblicazione in forma anonima o il rinvio siano ritenuti insufficienti ad
assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio.
Inoltre, le autorità competenti sono tenute a non pubblicare misure ritenute
minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata. (47) I valori di riferimento
critici possono coinvolgere fornitori di dati, amministratori e utenti di
diversi Stati membri. Di conseguenza, la cessazione della fornitura di un siffatto
valore di riferimento o qualunque evento in grado di minarne notevolmente l’integrità
può avere effetti in diversi Stati membri, il che significa che la vigilanza su
detto valore di riferimento esclusivamente da parte dell’autorità competente
dello Stato membro in cui è ubicato non sarà efficiente ed efficace nel far
fronte ai rischi associati al valore di riferimento critico. Per assicurare un
efficace scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità
competenti, il coordinamento delle loro attività e misure di vigilanza,
occorrere costituire collegi di autorità competenti. È necessario che le
attività dei collegi contribuiscano all’applicazione armonizzata delle norme di
cui al presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza. Il
ruolo giuridicamente vincolante di mediazione dell’AESFEM è un elemento chiave
della promozione del coordinamento, della coerenza e della convergenza delle
prassi di materia di vigilanza. I valori di riferimento possono essere usati in
strumenti finanziari e contratti finanziari a lunga durata. In taluni casi tali
valori di riferimento non potranno più essere ammessi dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento poiché dotati di caratteristiche che non possono
essere adeguate ai requisiti del regolamento stesso. Tuttavia, proibire la
continuità della fornitura di tali valori di riferimento potrebbe determinare
la risoluzione o rendere impossibile l’esecuzione degli strumenti finanziari o
contratti finanziari, arrecando danni agli investitori. È quindi necessario
adottare provvedimenti volti a consentire la continuità della fornitura di
detti valori di riferimento per un periodo di transizione. (48) Per garantire condizioni
uniformi di attuazione del presente regolamento e specificare ulteriormente elementi
tecnici della proposta, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare
atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’elenco delle banche
centrali dei paesi terzi da esentare dal presente regolamento, i dettagli
relativi a elementi tecnici delle definizioni, requisiti di governance e
controllo applicati agli amministratori e ai fornitori di dati sottoposti a
vigilanza, i requisiti relativi a esternalizzazione, dati e metodologia, codice
di condotta, i requisiti specifici delle diverse tipologie di valori di
riferimento e dei diversi settori, nonché le informazioni da fornire nelle
domande di autorizzazione degli amministratori. (49) È necessario che la
Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati
dall’AESFEM che stabiliscano il contenuto minimo degli accordi di cooperazione
con le autorità dei paesi terzi, mediante atti delegati conformemente all’articolo
290 del TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (50) Al fine di assicurare
condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in relazione ad
alcuni suoi aspetti occorre conferire alla Commissione competenze di
esecuzione. Detti aspetti riguardano l’accertamento dell’equivalenza del quadro
giuridico a cui sono soggetti le banche centrali e i fornitori di valori di
riferimento dei paesi terzi, nonché della natura critica del valore di
riferimento. Occorre che tali competenze siano esercitate in conformità al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011[18],
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione. (51) Occorre delegare alla
Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’AESFEM
che stabiliscano procedure e formulari per lo scambio di informazioni tra le
autorità competenti e l’AESFEM stessa, mediante atti di esecuzione
conformemente all’articolo 291 del TFUE e all’articolo 15 del regolamento (UE)
n. 1095/2010. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in
particolare la definizione di un regime coerente ed efficace che faccia fronte
ai punti deboli dei valori di riferimento, non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, dato che l’impatto complessivo dei
problemi relativi ai valori di riferimento può essere pienamente percepito
esclusivamente nel contesto dell’Unione, e possono dunque essere conseguiti
meglio a livello unionale, l’Unione può adottare misure in conformità al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. In conformità al principio di proporzionalità, sancito nel suddetto
articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO 1
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento introduce un quadro
comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come
valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari
nell’Unione. Il regolamento contribuisce in tal modo
al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un
elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori. Articolo 2
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica alla fornitura dei valori di riferimento, alla fornitura di dati per i
valori di riferimento e all’uso dei valori di riferimento nell’Unione europea. 2. Il
presente regolamento non si applica: (a)
ai membri del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC); (b)
alle banche centrali di paesi terzi il cui quadro
giuridico è riconosciuto dalla Commissione come equivalente, in termini di
principi, norme e procedure, ai requisiti di accuratezza, integrità e
indipendenza per la fornitura dei valori di riferimento disposti dal presente
regolamento. 3. La
Commissione redige un elenco delle banche centrali dei paesi terzi di cui al
paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione vengono adottati in
conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2. Articolo 3
Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per: (1)
“indice”, qualunque cifra: (a)
pubblicata o messa a
disposizione del pubblico; (b)
periodicamente determinata, per
intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o
mediante una valutazione; (c)
la cui determinazione si basa sul valore di una o
più attività sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, o altri valori; (2)
“valore di riferimento”, un indice in riferimento
al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento
finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento
finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di
investimento; (3)
“fornitura di un valore di riferimento”, (a)
la gestione del regime per la determinazione del
valore di riferimento; e (b)
la raccolta, l’analisi o il
trattamento di dati ai fini della determinazione del valore di riferimento; e (c)
la determinazione di un valore
di riferimento mediante l’applicazione di una formula o altro metodo di calcolo
o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine; (4)
“amministratore”, la persona fisica o giuridica che
controlla la fornitura di un valore di riferimento; (5)
“utente del valore di
riferimento”, la persona che emette o detiene uno strumento finanziario o che è
parte contraente di un contratto finanziario legato a un valore di riferimento; (6)
“fornitura di dati”, la
fornitura a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un
amministratore, dei dati necessari alla determinazione del valore di
riferimento, che vengono forniti a tale scopo; (7)
“fornitore di dati”, la persona
fisica o giuridica che fornisce dati; (8)
“fornitore di dati sottoposto a
vigilanza”, un’entità sottoposta a vigilanza che fornisce dati a un
amministratore ubicato nell’Unione; (9)
“notificatore”, la persona
fisica alle dipendenze del fornitore di dati e preposta alla fornitura dei
dati; (10) “dati”, i dati relativi al valore di una o più attività
sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, o altri valori, usati dall’amministratore
per determinare il valore di riferimento; (11)
“dati regolamentati”, i dati
forniti direttamente da una sede di negoziazione di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, punto 25) del [MiFIR] o da un dispositivo di pubblicazione
autorizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18) del [MiFIR] o da un
meccanismo di segnalazione autorizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
punto 20) del [MiFIR] conformemente ai requisiti obbligatori dei dati
post-negoziazione, o forniti da una borsa dell’energia elettrica di cui all’articolo
37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE[19] o da una
borsa del gas naturale di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2009/73/CE[20] o da una piattaforma d’asta di
cui all’articolo 26 o all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio; (12) “dati sulle operazioni”, prezzi osservabili, tassi, indici o valori
rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato
attivo soggetto a domanda e offerta competitive; (13) “strumento finanziario”, qualsiasi strumento di cui
alla sezione C dell’allegato I alla direttiva 2004/39/CE per il quale è stata
presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di
negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione; (14) “entità sottoposta a vigilanza”, le seguenti
entità: (a)
gli enti creditizi di cui all’articolo 3, punto 1)
della direttiva 2013/36/UE[21];
(b)
le imprese di investimento di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, punto 1) del [MiFIR]; (c)
le imprese di assicurazione di cui all’articolo 13,
punto 1) della direttiva 2009/138/CE[22]; (d)
le imprese di riassicurazione di cui all’articolo
13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE; (e)
gli organismi d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/UE[23]; (f)
i gestori di fondi di investimento alternativi
(GEFIA) di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24]; (g)
le controparti centrali di cui all’articolo 2, punto
1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio[25]; (h)
i repertori di dati di cui all’articolo 2, punto 2,
del regolamento (UE) n. 648/2012; (i)
gli amministratori; (15)
“contratto finanziario”: (a)
qualunque contratto di credito di cui all’articolo
3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[26];
(b)
qualunque contratto di credito di cui all’articolo
3, punto 3 della [direttiva [2013/…/] del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali]; (16)
“fondi di investimento”, i FIA di cui all’articolo
4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, o gli organismi di investimento collettivo che rientrano nell’ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio; (17)
“organo di gestione”, l’organo direttivo, ivi
comprese le funzioni di sorveglianza e manageriali, che ha il potere di
prendere le decisioni finali e di definire la strategia, gli obiettivi e la
direzione generale dell’entità; (18)
“consumatore”, qualsiasi
persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente
regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività
professionale; (19)
“tasso di riferimento interbancario”, un valore di
riferimento in cui l’attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del
presente articolo è costituita dal tasso al quale le banche possono accendere o
concedere prestiti presso o ad altre banche; (20)
“valore di riferimento di merci”, un valore di
riferimento in cui l’attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del
presente articolo è costituita da una merce ai sensi dell’articolo 2, punto 2
del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione[27]; le quote di emissioni di cui
all’allegato I, sezione C, punto 11) della [MiFID] non sono considerate merci
ai fini del presente regolamento; (21)
“valore di riferimento critico”, un valore di
riferimento per il quale la maggior parte dei fornitori di dati sono entità
sottoposte a vigilanza e che sono associati a strumenti finanziari aventi un
valore nozionale di almeno 500 miliardi di euro; (22)
“ubicato”, riferito a una persona giuridica, lo
Stato membro o il paese terzo in cui è situata la sede legale o altro indirizzo
ufficiale della persona; in relazione a una persona fisica, lo Stato membro o
il paese terzo in cui la persona è residente ai fini fiscali. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di
specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel
paragrafo 1, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione
del pubblico ai fini della definizione di indice, e al fine di tener conto dei
progressi tecnologici e dell’evoluzione del mercato. Ove del caso, la Commissione tiene conto della
convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello
internazionale. Articolo 4
Esclusione degli amministratori che non sono a conoscenza
dell’uso dei valori di riferimento da essi forniti e degli amministratori non
consenzienti 1. Il presente regolamento non
si applica agli amministratori quando, in relazione ai valori di riferimento
forniti, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del
loro uso ai fini di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 2). 2. Il presente regolamento non
si applica agli amministratori dei valori di riferimento di cui all’articolo
25, paragrafo 3, in relazione ai suddetti valori di riferimento. TITOLO II
INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DEI VALORI DI RIFERIMENTO Capo
1
Governance e controllo degli amministratori Articolo 5
Requisiti di governance 1. I seguenti requisiti di
governance si applicano all’amministratore: (a)
l’amministratore dispone di solidi meccanismi di
governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e
responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone
coinvolte nella fornitura di un valore di riferimento. L’amministratore adotta tutte le misure necessarie
ad assicurare che la fornitura dei valori di riferimento non subisca gli
effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si
richiedano discrezionalità e valutazione nel processo di determinazione del
valore di riferimento, queste vengano esercitate in maniera indipendente e
onesta (“Governance e conflitti di interesse”); (b)
l’amministratore istituisce una funzione di
sorveglianza per tutti gli aspetti della fornitura dei suoi valori di
riferimento (“Sorveglianza”); (c)
l’amministratore si dota di un quadro di controlli
che assicura che il valore di riferimento venga fornito e pubblicato o messo a
disposizione conformemente al presente regolamento (“Controlli”); (d)
l’amministratore si dota di un
quadro di responsabilità riguardante la conservazione della documentazione, l'audit,
il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell’adempimento dei
requisiti del presente regolamento (“Responsabilità”). 2. Gli amministratori si attengono
ai requisiti di governance e controllo di cui alla sezione A dell’allegato 1. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di
specificare ulteriormente i requisiti di governance e controllo di cui alla
sezione A dell’allegato 1. La Commissione tiene
conto: (a)
dell’evoluzione dei valori di riferimento e dei
mercati finanziari, in considerazione della convergenza delle pratiche di
vigilanza a livello internazionale in relazione ai requisiti di governance dei
valori di riferimento; (b)
delle specifiche caratteristiche delle diverse
tipologie di valori di riferimento e degli amministratori; (c)
dei conflitti di interesse, potenziali o esistenti,
della fornitura dei valori di riferimento, della loro vulnerabilità alla
manipolazione e dell’importanza dei valori di riferimento per la stabilità
finanziaria, i mercati e gli investitori. Articolo 6
Esternalizzazione 1. Gli amministratori non
esternalizzano le funzioni della fornitura di un valore di riferimento in modo
tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall’amministratore
sulla fornitura del valore di riferimento o la capacità dell’autorità
competente pertinente di vigilare sul valore di riferimento. 2. Laddove abbia luogo l’esternalizzazione,
gli amministratori assicurano il soddisfacimento dei requisiti per l’esternalizzazione
di cui alla sezione B dell’allegato 1. 3. Qualora
un amministratore esternalizzi le funzioni o i servizi e le attività relativi
alla fornitura di un valore di riferimento a un prestatore di servizi, resta
pienamente responsabile dell’adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al
presente regolamento. Capo
2
Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni Articolo 7
Dati e metodologia 1. La fornitura di un valore di
riferimento è disciplinata dai seguenti requisiti relativi ai dati e alla
metodologia: (a)
I dati devono essere sufficienti a rappresentare
accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che il
valore di riferimento intende misurare (“Dati sufficienti ed accurati”). I dati devono essere dati sulle operazioni.
Qualora i dati sulle operazioni disponibili non siano sufficienti a
rappresentare in maniera accurata ed affidabile il mercato o la realtà
economica che il valore di riferimento intende misurare, è possibile usare dati
non relativi alle operazioni, purché siano verificabili. (b)
L’amministratore deve ottenere i dati da un panel o
campione rappresentativo ed affidabile di fornitori di dati in modo tale da
assicurare che il valore di riferimento ottenuto sia affidabile e
rappresentativo del mercato o della realtà economica che il valore di
riferimento intende misurare (“Fornitori di dati rappresentativi”). (c)
Qualora i dati forniti per un valore di riferimento
non siano dati sulle operazioni e uno dei fornitori di dati sia parte
contraente di oltre il 50% del valore delle operazioni sul mercato che il
valore di riferimento intende misurare, l’amministratore deve verificare che i
dati siano rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta
competitive. Nel caso in cui l’amministratore
verifichi che i dati non rappresentano un mercato soggetto a domanda e offerta
competitive, cambia i dati, il fornitore di dati o la metodologia per garantire
dati rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta competitive,
oppure cessa la fornitura del valore di riferimento (“Impatto sul mercato”). (d)
L’amministratore deve applicare una metodologia
solida e affidabile per la determinazione del valore di riferimento, contenente
norme chiare che individuano come e quando è possibile esercitare
discrezionalità nella determinazione del valore di riferimento (“Metodologia
solida e affidabile”). (e)
L’amministratore sviluppa, applica e amministra i
dati e la metodologia del valore di riferimento in maniera trasparente (“Trasparenza”).
2. Gli amministratori si
attengono ai requisiti relativi a dati e metodologia di cui alla sezione C dell’allegato
I. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a
misure intese a specificare i controlli relativi ai dati, le circostanze in cui
i dati sulle operazioni possono essere insufficienti e le modalità per
dimostrarlo alle autorità di vigilanza, nonché i requisiti per lo sviluppo
delle metodologie. La Commissione tiene conto: (a)
dell’evoluzione dei valori di riferimento e dei
mercati finanziari, in considerazione della convergenza delle pratiche di
vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale; (b)
delle specifiche caratteristiche dei diversi valori
di riferimento e delle diverse tipologie di valori di riferimento; e (c)
della vulnerabilità dei valori di riferimento alla
manipolazione in considerazione delle metodologie e dei dati utilizzati. Articolo 8
Segnalazione delle violazioni 1. L’amministratore assicura
sistemi adeguati e controlli efficaci volti a garantire l’integrità dei dati ai
fini del paragrafo 2. 2. L’amministratore
effettua il monitoraggio dei dati e dei fornitori di dati allo scopo di
individuare violazioni del [regolamento sugli abusi di mercato] e condotte che
possono comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione del valore
di riferimento e informa l’autorità competente pertinente conformemente all’articolo
11, paragrafo 2, del [regolamento sugli abusi di mercato] e fornisce tutte le
informazioni pertinenti laddove, in relazione al valore di riferimento,
sospetti: (a)
una violazione sostanziale del [regolamento sugli
abusi di mercato]; (b)
una condotta che possa comportare la manipolazione
o il tentativo di manipolazione di un valore di riferimento; o (c)
la collusione finalizzata alla
manipolazione o al tentativo di manipolazione di un valore di riferimento. 3. L’amministratore si dota di
procedure per consentire a dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui
servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo di
segnalare internamente attraverso un canale specifico e autonomo le violazioni
del presente regolamento. Capo 3
Codice di condotta e requisiti dei fornitori di dati Articolo 9
Codice di condotta 1. L’amministratore adotta per
ciascun valore di riferimento un codice di condotta che specifica chiaramente
le responsabilità e gli obblighi dell’amministratore e dei fornitori di dati in
relazione alla fornitura del valore di riferimento e che contiene una chiara
descrizione dei dati da fornire e quanto meno gli elementi di cui alla sezione
D dell’allegato I. 2. Il codice
di condotta è sottoscritto dall’amministratore e dai fornitori di dati ed è
legalmente vincolante per tutte le parti. 3. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo
37 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente i termini del codice di
condotta di cui alla sezione D dell’allegato I per le diverse tipologie di
valori di riferimento e per tener conto dell’evoluzione dei valori di
riferimento e dei mercati finanziari. La Commissione tiene conto delle diverse
caratteristiche dei valori di riferimento e dei fornitori di dati, in
particolare in termini di differenze di dati e metodologie, dei rischi di
manipolazione dei dati, nonché della convergenza delle pratiche di vigilanza sui
valori di riferimento a livello internazionale. Articolo 10
Dati regolamentati 1. Quando i dati forniti per un
valore di riferimento sono dati regolamentati, l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 9 non si applicano. 2. L’amministratore stipula un
contratto con il fornitore dei dati regolamentati che indichi chiaramente a
quest’ultimo i valori di riferimento determinati dall’amministratore con i dati
regolamentati e assicura l’osservanza del presente regolamento. Articolo 11
Governance e controlli 1. I seguenti requisiti di
governance e controllo si applicano ai fornitori di dati sottoposti a
vigilanza: (a)
Il fornitore di dati sottoposto a vigilanza
assicura che la fornitura dei dati per i valori di riferimento non subisca gli
effetti di conflitti di interesse potenziali o esistenti e che, laddove si
richieda discrezionalità, questa venga esercitata in maniera indipendente e
onesta sulla base di informazioni pertinenti, conformemente al codice di
condotta (“Conflitti di interesse”). (b)
Il fornitore dei dati sottoposto a vigilanza si
dota di un quadro di controlli che assicura l’integrità, l’accuratezza e l’affidabilità
dei dati nonché la loro fornitura conformemente alle disposizioni del presente
regolamento e del codice di condotta (“Controlli adeguati”). 2. I fornitori di dati
sottoposti a vigilanza si attengono ai requisiti relativi ai sistemi e
controlli contenuti nella sezione E dell’allegato I. 3. I
fornitori di dati sottoposti a vigilanza cooperano pienamente con l’amministratore
e l’autorità competente pertinente ai fini della revisione e vigilanza della
fornitura dei valori di riferimento e rendono disponibili le informazioni e le
registrazioni conformemente alla sezione E dell’allegato 1. 4. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo
37 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente i requisiti relativi ai
sistemi e controlli contenuti nella sezione E dell’allegato I per le diverse
tipologie di valori di riferimento. La Commissione tiene conto delle diverse
caratteristiche dei valori di riferimento e dei fornitori di dati sottoposti a
vigilanza, in particolare in termini di differenze di dati forniti e
metodologie usate, dei rischi di manipolazione dei dati e della natura delle
attività svolte dai fornitori di dati sottoposti a vigilanza, nonché dell’evoluzione
dei valori di riferimento e dei mercati finanziari in considerazione della
convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello
internazionale. TITOLO III
REQUISITI SETTORIALI E VALORI DI RIFERIMENTO CRITICI Capo
1
Settori dei valori di riferimento Articolo 12
Requisiti specifici per le diverse
tipologie di valori di riferimento e per i diversi settori 1. In aggiunta ai requisiti
contenuti nel Titolo II, ai tassi di riferimento interbancari si applicano i
requisiti specifici contenuti nell’allegato II. 2. In
aggiunta ai requisiti contenuti nel Titolo II, ai valori di riferimento di
merci si applicano i requisiti specifici contenuti nell’allegato III. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 39 per
specificare o rettificare, in considerazione dell'evoluzione dei mercati e
delle tecnologie e degli sviluppi internazionali, i seguenti elementi degli
allegati II e III: (a)
Il termine dopo il quale vengono pubblicati i dati
(Allegato II, punto 6) (b)
Le procedure per l’elezione e la nomina del comitato
di sorveglianza e le sue responsabilità (Allegato II, punti 8), 9) e 10)) (c)
La frequenza degli audit
(Allegato II, punto 12)) (d)
I processi di fornitura dei
dati da specificare nel codice di condotta (allegato II, punto 13)) (e)
I sistemi e i controlli dei
fornitori di dati (allegato II, punto 16) (f)
Le registrazioni che i
fornitori di dati sono tenuti a conservare e il supporto su cui devono essere
conservate (allegato II, punti 17) e 18)) (g)
I risultati che la funzione di
controllo della conformità del fornitore di dati deve segnalare alla dirigenza
(allegato II, punto 19)) (h)
La frequenza dei riesami
interni dei dati e delle procedure (Allegato II, punto 20)) (i)
La frequenza dei riesami
esterni dei dati del fornitore (Allegato II, punto 21)) (j)
I criteri e le procedure per la
formulazione del valore di riferimento (allegato III, punto 1), lettera a)) (k)
Gli elementi da includere nella
metodologia e la sua descrizione (allegato III, punti 1) e 2)) (l)
I requisiti dell’amministratore
relativi alla qualità e all’integrità del calcolo dei valori di riferimento,
nonché il contenuto della descrizione allegata a ciascun calcolo (allegato III,
punti 5) e 6)) Capo
2
Valori di riferimento critici Articolo 13
Valori di riferimento critici 1. La Commissione adotta un
elenco di valori di riferimento ubicati nell’Unione che sono valori di
riferimento critici secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto
21. Tali atti di esecuzione vengono adottati in
conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 2. Entro 5 giorni lavorativi
dalla data di applicazione della decisione di includere un valore di
riferimento critico nell’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’amministratore
del valore di riferimento critico in questione notifica il codice di condotta
all’autorità competente pertinente. L’autorità
competente pertinente verifica entro 30 giorni se il contenuto del codice di
condotta è conforme ai requisiti del presente regolamento. Qualora l’autorità
competente pertinente riscontri elementi non conformi ai requisiti del presente
regolamento, ne informa l’amministratore. Questi modifica il codice di condotta
per assicurarne la conformità con i requisiti del presente regolamento entro 30
giorni dalla richiesta. Articolo 14
Fornitura di dati obbligatoria 1. Se, in qualunque anno, almeno
il 20% dei fornitori di dati di un valore di riferimento critico cessa la
fornitura, o vi sono sufficienti motivi per ritenere che almeno il 20% dei
fornitori di dati cesserà la fornitura, l’autorità competente dell’amministratore
di un valore di riferimento critico ha il potere di: (a)
richiedere alle entità sottoposte a vigilanza,
selezionate ai sensi del paragrafo 2, di fornire dati all’amministratore in
conformità alla metodologia, al codice di condotta o ad altre norme; (b)
determinare le modalità e le tempistiche per la
fornitura dei dati; (c)
modificare il codice di condotta, la metodologia o
le altre norme del valore di riferimento critico. 2. Per i valori di riferimento
critici, le entità sottoposte a vigilanza che sono tenute a fornire dati ai
sensi del paragrafo 1 vengono determinate dall’autorità competente dell’amministratore
sulla base dei seguenti criteri: (a)
la portata della partecipazione, effettiva e
potenziale, dell’entità sottoposta a vigilanza al mercato che il valore di
riferimento intende misurare; (b)
le competenze dell’entità sottoposta a vigilanza e
la capacità di fornire dati della qualità richiesta. 3. L’autorità competente di un
fornitore di dati sottoposto a vigilanza cui è stato richiesto di fornire dati
per un valore di riferimento in forza delle misure adottate in conformità al
paragrafo 1, lettere a) e b), assiste l’autorità competente dell’amministratore
nell’applicazione di dette misure. 4. L’autorità
competente dell’amministratore riesamina ciascuna delle misure adottate ai
sensi del paragrafo 1 un anno dopo la loro adozione. Procede alla revoca delle
misure se: (a)
in caso di tale revoca, ritiene probabile che i
fornitori di dati proseguano la fornitura per almeno 1 anno, il che deve
essere dimostrato almeno da: (1)
un impegno scritto del
fornitore di dati nei confronti dell’amministratore e dell’autorità competente
a proseguire la fornitura dei dati per il valore di riferimento critico per un
periodo minimo di un anno in caso di revoca del potere di rendere obbligatoria
la fornitura di dati; (2)
una relazione scritta dell’amministratore
all’autorità competente attestante la sua valutazione che la continuità del
valore di riferimento critico può essere assicurata una volta revocata la
partecipazione obbligatoria; (b)
ritiene che sia disponibile un valore di
riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti del valore di riferimento
critico possano passare a detto sostituto a costi minimi, cosa che dovrà essere
dimostrata almeno da una relazione scritta dell’amministratore che descriva le
modalità di transizione a un valore di riferimento sostitutivo, la capacità
degli utenti di passare a detto valore di riferimento e i costi a loro carico
per il passaggio. 5. L’amministratore
notifica all’autorità competente pertinente, non appena tecnicamente possibile,
eventuali violazioni da parte dei fornitori di dati dei requisiti di cui al
paragrafo 1 del presente articolo. TITOLO IV
TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI Articolo 15
Dichiarazione sul valore di
riferimento 1. Per ciascun valore di
riferimento gli amministratori pubblicano una dichiarazione che: (a)
definisce in maniera chiara e inequivocabile il
mercato o la realtà economica misurati dal valore di riferimento e le
circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile; (b)
descrive o elenca gli scopi per i quali l’uso del
valore di riferimento risulta adeguato e le circostanze in cui può non essere
adeguato a tali scopi; (c)
contiene specifiche tecniche
che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo in
relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri
applicabili all’esercizio della discrezionalità e le persone dalle quali può
essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della
discrezionalità; (d)
informa della possibilità che
alcuni fattori, ivi inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell’amministratore,
possono richiedere variazioni o la cessazione del valore di riferimento; e (e)
raccomanda che i contratti
finanziari o altri strumenti finanziari legati al valore di riferimento siano
in grado di sopportare o comunque far fronte alla possibilità di variazioni o
cessazione del valore di riferimento. 2. Al fine di assicurare l’osservanza
del paragrafo 1, gli amministratori si attengono ai requisiti dettagliati di
cui alla sezione F dell’allegato 1. Articolo 16
Trasparenza dei dati 1. Gli amministratori pubblicano
i dati usati per determinare il valore di riferimento immediatamente dopo la
pubblicazione del valore di riferimento, salvo i casi in cui la pubblicazione
produca gravi conseguenze negative per i fornitori dei dati o pregiudichi l’affidabilità
o integrità del valore di riferimento. In tali casi
la pubblicazione può essere rinviata per un periodo tale da ridurre
notevolmente tali conseguenze. Eventuali dati personali contenuti nei dati non
vengono pubblicati. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a
misure intese a specificare le informazioni da divulgare di cui al paragrafo 1,
i mezzi di pubblicazione, nonché le circostanze in cui la pubblicazione può
essere rinviata e i mezzi di trasmissione. Articolo 17
Cessazione dei valori di riferimento 1. Gli amministratori pubblicano
una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di modifiche o
cessazione di un valore di riferimento. 2. Le entità
sottoposte a vigilanza che emettono o possiedono strumenti finanziari o che
sono parti contraenti di contratti finanziari legati a un valore di riferimento
redigono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono
intraprendere in caso di sostanziali modifiche di un valore di riferimento o
qualora lo stesso cessi di essere prodotto. Le entità sottoposte a vigilanza
forniscono i suddetti piani all’autorità competente pertinente dietro richiesta
di quest’ultima. Articolo 18
Valutazione dell’idoneità 1. Se un’entità sottoposta a
vigilanza intende stipulare un contratto finanziario con un consumatore, detta
entità sottoposta a vigilanza deve prima ottenere le necessarie informazioni
sulle conoscenze e l’esperienza del consumatore in relazione al valore di
riferimento, sulla sua situazione finanziaria e i suoi obiettivi rispetto al
contratto finanziario in questione e la dichiarazione sul valore di riferimento
pubblicata in conformità all’articolo 15, e valutare se sia opportuno o meno
per il consumatore collegare il contratto finanziario a detto valore di
riferimento. 2. Se l’entità sottoposta a
vigilanza ritiene, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, che il
valore di riferimento non sia adatto al consumatore, gliene comunica per
iscritto le ragioni. TITOLO V
USO DI VALORI DI RIFERIMENTO FORNITI DA AMMINISTRATORI AUTORIZZATI O DA
AMMINISTRATORI DI PAESI TERZI Articolo 19
Uso di valori di riferimento solidi Le entità sottoposte a vigilanza possono usare
nell’Unione valori di riferimento in rapporto ad uno strumento finanziario o a
un contratto finanziario, o per misurare la performance di un fondo di
investimento se forniti da un amministratore autorizzato in conformità all’articolo
23 o da un amministratore ubicato in un paese terzo registrato in conformità
all’articolo 21. Articolo 20
Equivalenza
1. Le entità sottoposte a
vigilanza dell’Unione possono utilizzare valori di riferimento forniti da
amministratori ubicati in un paese terzo purché risultino soddisfatte le
seguenti condizioni: (a)
la Commissione ha adottato una decisione di
equivalenza conformemente al paragrafo 2, riconoscendo il quadro giuridico e la
prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti ai requisiti del presente
regolamento; (b)
l’amministratore è autorizzato o registrato, e
soggetto a vigilanza, in detto paese terzo; (c)
l’amministratore ha comunicato all’AESFEM il
proprio consenso all’uso dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe
fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, l’elenco dei
valori di riferimento che possono essere usati nell’Unione e l’autorità
competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo; (d)
l’amministratore è debitamente registrato ai sensi
dell’articolo 21; e (e)
gli accordi di cooperazione di
cui al paragrafo 3 del presente articolo sono operativi. 2. La Commissione può adottare
una decisione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di
un paese terzo assicurano che: (a)
gli amministratori autorizzati o registrati in
detto paese terzo ottemperano a requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai
requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il
quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l’adempimento
dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari pubblicati il 17
luglio 2013; e (b)
i requisiti vincolanti sono soggetti ad effettiva
vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo. Tali atti di esecuzione vengono adottati in
conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 3. L’AESFEM istituisce accordi
di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro
giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti
conformemente al paragrafo 2. Detti accordi
specificano quanto meno: (a)
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM
e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, ivi incluso l’accesso a
tutte le informazioni riguardanti l’amministratore autorizzato del paese terzo
richieste dall’AESFEM; (b)
il meccanismo per la notifica immediata all’AESFEM
laddove l’autorità competente di un paese terzo consideri uno degli
amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione
delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale; (c)
le procedure relative al coordinamento delle
attività di vigilanza, ivi incluse le ispezioni in loco. 4. L’AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli
accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3, in modo da assicurare che le
autorità competenti e l’AESFEM siano in grado di esercitare tutti i poteri di
vigilanza previsti dal presente regolamento. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con
la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 21
Registrazione 1. L’AESFEM registra gli
amministratori che le abbiano notificato il consenso come previsto all’articolo
20, paragrafo 1, lettera c). Il registro è
pubblicamente accessibile sul sito internet dell’AESFEM e contiene le
informazioni sui valori di riferimento che gli amministratori pertinenti sono
autorizzati a fornire, nonché l’autorità competente responsabile della loro
vigilanza nel paese terzo. 2. L’AESFEM cancella
l’iscrizione di un amministratore di cui al paragrafo 1 dal registro di cui al
paragrafo 1 se: (a)
ha fondati motivi, basati su elementi documentati,
per ritenere che l’amministratore agisca in modo tale da mettere chiaramente in
pericolo gli interessi degli utenti dei suoi valori di riferimento o l’ordinato
funzionamento dei mercati; o (b)
ha fondati motivi, basati su elementi documentati,
per ritenere che l’amministratore abbia commesso una grave violazione della
normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo,
sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 2. 3. L’AESFEM adotta una decisione
a norma del paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a)
l’AESFEM ha investito della questione l’autorità
competente del paese terzo, ma quest’ultima non ha adottato misure appropriate
per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione
o non è stata in grado di dimostrare che l’amministratore in questione si
conforma ai requisiti applicabili in quel paese; (b)
l’AESFEM ha informato l’autorità competente del
paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell’amministratore
almeno 30 giorni prima della cancellazione. 4. L’AESFEM informa senza
indugio le altre autorità competenti in merito a qualsiasi misura adottata
conformemente al paragrafo 2 e pubblica la decisione sul proprio sito internet. TITOLO VI
AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEGLI AMMINISTRATORI Capo
1
Autorizzazione Articolo 22
Obbligo di autorizzazione 1. Gli amministratori presentano
domanda di autorizzazione a fornire valori di riferimento se forniscono indici
usati o destinati a essere usati come riferimenti per strumenti finanziari o
contratti finanziari o a misurare la performance di fondi di investimento. 2. Gli amministratori
autorizzati rispettano costantemente le condizioni dell’autorizzazione e
notificano all’autorità competente qualunque variazione rilevante delle
condizioni dell’autorizzazione iniziale. Articolo 23
Domanda di autorizzazione 1. Gli amministratori presentano
domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui
sono ubicati. 2. In conformità al paragrafo 1,
la domanda di autorizzazione viene presentata: (a)
entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da
parte di un’entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l’uso di un indice
fornito dall’amministratore come riferimento per strumenti finanziari o
contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di
investimento; (b)
entro 30 giorni lavorativi dal consenso fornito
dall’amministratore, in conformità all’articolo 25, paragrafo 2, all’uso dell’indice
come riferimento in strumenti finanziari di cui all’articolo 25, paragrafo 1. 3. L’amministratore richiedente
fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all’autorità competente
di aver adottato, alla data dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie a
soddisfare i requisiti contenuti nel presente regolamento. 4. Entro 15 giorni lavorativi
dal ricevimento della domanda, l’autorità competente pertinente valuta se la
domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le
informazioni aggiuntive richieste dall’autorità competente pertinente. 5. Entro 45 giorni lavorativi
dal ricevimento della domanda completa, l’autorità competente pertinente la
esamina e adotta la decisione di concedere o negare l’autorizzazione dell’amministratore
richiedente. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione
della decisione di concedere o negare l’autorizzazione, l’autorità competente
informa l’amministratore interessato. Se l’autorità competente rifiuta di
autorizzare l’amministratore richiedente, fornisce le motivazioni della sua
decisione. 6. L’autorità competente
notifica all’AESFEM qualunque decisione di concedere o negare l’autorizzazione
a un amministratore richiedente e l'AESFEM pubblica un elenco degli
amministratori autorizzati ai sensi del presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro 7 giorni lavorativi da
eventuali notifiche di cui al presente paragrafo. 7. Alla
Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo
39 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente le informazioni da
fornire nella domanda di autorizzazione tenendo conto del principio di proporzionalità
e dei costi per gli amministratori e le autorità competenti. Articolo 24
Revoca o sospensione dell’autorizzazione 1. L’autorità competente revoca
o sospende l’autorizzazione qualora l’amministratore: (a)
rinunci espressamente all’autorizzazione o non
abbia fornito valori di riferimento negli ultimi dodici mesi; (b)
abbia ottenuto l’autorizzazione rendendo false
dichiarazioni o con altri mezzi illeciti; (c)
non soddisfi più le condizioni in base alle quali è
stato autorizzato; o (d)
abbia gravemente e ripetutamente
violato le disposizioni del presente regolamento. 2. L’autorità competente
notifica la propria decisione all’AESFEM entro cinque giorni lavorativi. Capo 2 Notifica
dei valori di riferimento Articolo 25
Notifica all’AESFEM dell’uso di un
indice in uno strumento finanziario 1. Ogniqualvolta un’autorità
competente venga a conoscenza che un indice viene utilizzato come riferimento
per uno strumento finanziario, o che è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione presso una sede di negoziazione posta sotto la
vigilanza di detta autorità competente in relazione a uno strumento finanziario
collegato a un indice, l’autorità competente informa l’AESFEM entro 10 giorni
lavorativi. 2. Entro 10
giorni lavorativi dalla comunicazione, l’AESFEM informa l’amministratore del
valore di riferimento fornendo i dettagli completi sul suo utilizzo e chiedendo
all’amministratore di confermare il suo consenso a tale uso del valore di
riferimento entro 10 giorni lavorativi. 3. Fatto
salvo l’articolo 30 del [MiFIR], se l’amministratore non conferma all’AESFEM il
proprio consenso entro il termine indicato al paragrafo 2, quest’ultima informa
l’autorità competente pertinente, la quale richiede alla sede di negoziazione
di ritirare dalla quotazione lo strumento finanziario o di rifiutarne l’ammissione
alla negoziazione entro 10 giorni lavorativi. 4. L’AESFEM
pubblica sul proprio sito internet un elenco di tutte le notifiche di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma entro il [XXXX]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma in conformità all’articolo
15 del regolamento n. 1095/2010. Capo 3 Cooperazione
ai fini della vigilanza Articolo 26
Delega di compiti fra autorità competenti 1. In conformità all’articolo 28
del regolamento (UE) n. 1095/2010 un’autorità competente può delegare i
suoi compiti ai sensi del presente regolamento all’autorità competente di un
altro Stato membro. La delega di compiti non modifica
la responsabilità dell’autorità competente delegante e le autorità competenti
notificano all’AESFEM qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell’entrata
in vigore della stessa. 2. Un’autorità competente può
delegare una parte dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento all’AESFEM,
previa accettazione di quest’ultima. La delega di
compiti non modifica la responsabilità dell’autorità competente delegante. 3. L’AESFEM notifica agli Stati
membri le proposte di delega entro sette giorni lavorativi. L’AESFEM pubblica i dettagli di eventuali deleghe accettate
entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. Articolo 27
Diffusione di informazioni di un altro Stato membro 1. L’autorità competente può
divulgare le informazioni ricevute da un’altra autorità competente soltanto se:
(a)
ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità
competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità
per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o (b)
qualora tale divulgazione sia necessaria in
relazione ad azioni giudiziarie. Articolo 28
Cooperazione in caso di richiesta ai fini di ispezioni o
indagini in loco 1. L’autorità competente
pertinente può chiedere l’assistenza di un’altra autorità competente ai fini di
ispezioni o indagini in loco. 2. L’autorità
competente che presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l’AESFEM.
Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità
competenti possono chiedere all’AESFEM di assumere il coordinamento delle
indagini o ispezioni in loco. 3. Quando un’autorità
competente riceve da un’altra autorità competente la richiesta di eseguire un’ispezione
o indagine in loco, può: (a)
effettuare l’ispezione o l’indagine in loco
direttamente; (b)
consentire all’autorità competente che ha
presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco; (c)
nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione
o l’indagine in loco. Capo
4
Ruolo delle autorità competenti Articolo 29
Autorità competenti 1. Per gli amministratori e i
fornitori di dati sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l’autorità
competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti derivanti dal
presente regolamento e ne informa la Commissione e l’AESFEM. 2. Quando
uno Stato membro designa più di una autorità competente ne stabilisce chiaramente
i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del
coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la
Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri. 3. L’AESFEM
pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti
designate in conformità al paragrafo 1. Articolo 30
Poteri delle autorità competenti 1. Ai fini dello svolgimento dei
loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti
dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di
vigilanza e di indagine: (a)
possono avere accesso a qualsiasi documento e altri
dati in qualunque forma, e possono riceverne o farne copia; (b)
possono richiedere o esigere informazioni da qualsiasi
persona, compresi coloro che sono successivamente coinvolti nella trasmissione
degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché dai
loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per
ottenere informazioni; (c)
in relazione ai valori di
riferimento i cui dati sono relativi a merci, possono chiedere informazioni
agli operatori di mercato sui relativi mercati a pronti in base a formati
standard, ottenere relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi
dei trader; (d)
possono effettuare ispezioni o
indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone
fisiche; (e)
possono accedere ai locali di persone fisiche e
giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma,
laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi
all’oggetto dell’ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una
violazione del presente regolamento. Qualora sia
necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria dello Stato
membro in questione, in conformità alla legislazione nazionale, tale potere
verrà esercitato solo dopo l’ottenimento della preventiva autorizzazione; (f)
possono esigere le
registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni
elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da
entità sottoposte a vigilanza; (g)
possono chiedere il
congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose; (h)
possono sospendere la
negoziazione dello strumento finanziario in questione collegato al valore di
riferimento; (i)
possono chiedere la cessazione
temporanea di qualunque prassi che l’autorità competente consideri contraria al
presente regolamento; (j)
possono imporre un divieto temporaneo all’esercizio
dell’attività professionale; (k)
possono adottare tutte le misure necessarie ad
assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura dei valori
di riferimento, anche imponendo a una persona che ha pubblicato o diffuso il
valore di riferimento di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a
dati forniti precedentemente o a cifre del valore di riferimento. 2. Le autorità competenti
esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1, attraverso
le seguenti modalità: (a)
direttamente; (b)
in collaborazione con altre autorità o con imprese
che operano sul mercato; (c)
sotto la loro responsabilità mediante delega a tali
autorità o a imprese che operano sul mercato; (d)
rivolgendosi alle competenti
autorità giudiziarie. Per l’esercizio di tali poteri, le autorità
competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti
della difesa e dei diritti fondamentali. 3. Gli Stati membri provvedono
all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di
disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo
svolgimento dei loro compiti. 4. Una
persona non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla
divulgazione di informazioni imposte da un contratto o da una disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa se rende disponibili le
informazioni conformemente al paragrafo 2. Articolo 31
Misure e sanzioni amministrative 1. Fatti salvi i poteri di
vigilanza delle autorità competenti in conformità all’articolo 34, gli Stati
membri, in conformità alla legislazione nazionale, dispongono che le autorità
competenti abbiano il potere di adottare misure amministrative adeguate e di
applicare misure amministrative e sanzioni quanto meno: (a)
in caso di violazione dell’articolo 5, paragrafo 1,
dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 del presente regolamento; e (b)
per mancata cooperazione o mancato adempimento in
caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall’articolo 30. 2. In presenza delle violazioni
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità alla legislazione
nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno
le seguenti misure e sanzioni amministrative: (a)
l'ordine diretto al soggetto responsabile della
violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo; (b)
la restituzione dei guadagni ottenuti o delle
perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; (c)
una dichiarazione pubblica che indica il responsabile
e la natura della violazione; (d)
la revoca o sospensione dell’autorizzazione di un’entità
regolamentata; (e)
l’interdizione temporanea, che
proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo
svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o fornitori di dati; (f)
l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
massime pari ad almeno il triplo dell’importo dei guadagni ottenuti o delle
perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o (1)
nel caso di una persona fisica, sanzioni
amministrative pecuniarie massime pari ad almeno: (i) 500 000 EUR per violazioni dell’articolo
5, paragrafo 1, dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23, o, negli Stati membri la cui
moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento; o (ii) 100 000 EUR per violazioni dell’articolo
7, paragrafo 1, lettere b) o c), o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale
non è l’euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento; (2)
nel caso di una persona giuridica, sanzioni
amministrative pecuniarie massime pari ad almeno: (i) l’importo maggiore tra 1 000 000 EUR
o il 10% del fatturato totale annuo che risulta dall’ultimo bilancio disponibile
approvato dall’organo di gestione, per violazioni dell’articolo 5, paragrafo 1,
dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Se la persona
giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta
all’obbligo di redigere i conti consolidati in conformità alla direttiva
2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il
tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CE per le
banche e alla direttiva 91/674/CE per le imprese di assicurazioni che risulta
nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione
dell’impresa madre capogruppo o, se si tratta di un’associazione, il 10% dei
fatturati aggregati dei membri; o (ii) l’importo maggiore tra
250 000 EUR o il 2% del fatturato totale annuo risultante dall’ultimo
bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, per violazioni dell’articolo
6, paragrafo 1, lettere b) e c); se la persona giuridica è un’impresa madre o
un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio
consolidato in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato
totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in
base alla direttiva 86/635/CE per le banche e alla direttiva 91/674/CE per le
imprese di assicurazioni che risulta nell’ultimo bilancio consolidato
disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo o,
se si tratta di un’associazione, il 10% dei fatturati aggregati dei membri. 3. Entro [12 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione
e all’AESFEM le norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Essi
ne comunicano senza indugio alla Commissione e all’AESFEM ogni successiva
modifica. 4. Gli Stati membri possono
conferire alle autorità competenti, in conformità alla legislazione nazionale,
altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 1 e possono
prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite nel suddetto paragrafo. Articolo 32
Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza 1. Gli Stati membri assicurano
che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative, le
autorità competenti prendono in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui,
ove del caso: (a)
la gravità e la durata della violazione; (b)
il grado di responsabilità dell’autore della
violazione; (c)
la solidità finanziaria della persona responsabile,
indicata in particolare dal fatturato totale della persona giuridica
responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile; (d)
il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite
evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati; (e)
il livello di collaborazione
della persona responsabile con l’autorità competente, fatta salva la necessità
di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate
dalla persona stessa; (f)
precedenti violazioni della
persona in questione; (g)
le misure adottate,
successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare
il reiterarsi della violazione. 2. Nell’esercizio dei loro
poteri sanzionatori nelle circostanze di cui all’articolo 31, le autorità
competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e
di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati dal
presente regolamento. Inoltre, esse coordinano le
loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione
dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni amministrative e
delle ammende nei casi transfrontalieri. Articolo 33
Pubblicazione delle decisioni 1. Le autorità competenti
pubblicano le decisioni che impongono una sanzione o misura amministrativa per
violazioni del presente regolamento sul loro sito internet ufficiale subito
dopo aver comunicato la decisione alla persona sottoposta a sanzione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul
tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili.
Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura
investigativa. 2. Laddove,
a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della
pubblicazione dei suddetti dati, l’autorità competente ritenga sproporzionata
la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali
delle persone fisiche o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità
dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti agiscono
in uno dei seguenti modi: (a)
rinviano la pubblicazione della decisione di imporre
una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni che impediscono
la pubblicazione vengano meno; (b)
pubblicano la decisione di imporre una sanzione o
una misura in forma anonima in ottemperanza alla normativa nazionale, se la
pubblicazione anonima assicura un’efficace protezione dei dati personali in
questione. Nel caso si decida di pubblicare una sanzione o misura in forma
anonima, è possibile posticipare la pubblicazione dei dati per un periodo di
tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni della
pubblicazione in forma anonima verranno meno; (c)
non pubblicano affatto la decisione di imporre una
sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano
ritenute insufficienti ad assicurare: (1)
che la stabilità dei mercati finanziari non venga
messa a rischio; o (2)
la proporzionalità della pubblicazione delle
decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore. 3. Laddove la decisione di imporre
una sanzione o misura sia subordinata a un ricorso dinnanzi alle pertinenti
autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì,
immediatamente, sul loro sito internet ufficiale, tali informazioni nonché
eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Inoltre, vengono
pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre
una sanzione o misura. 4. Le
autorità competenti assicurano che la pubblicazione, in conformità al presente
articolo, resti sul loro sito internet ufficiale per un periodo di almeno
cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione restano sul sito
internet ufficiale dell’autorità competente solo per il periodo necessario ai
sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Articolo 34
Collegi di autorità competenti 1. Entro 30 giorni lavorativi
dall’entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, che
definisce come critico un valore di riferimento, l’autorità competente
istituisce un collegio di autorità competenti. 2. Il collegio è composto dall’autorità
competente dell’amministratore, dall’AESFEM e dalle autorità competenti dei
fornitori di dati. 3. Le autorità competenti di
altri Stati membri hanno il diritto di far parte del collegio laddove l’eventuale
cessazione della fornitura del valore di riferimento critico provocherebbe un
impatto negativo rilevante sulla stabilità finanziaria, sul corretto
funzionamento dei mercati, sui consumatori o sull’economia reale di detti Stati
membri. Laddove un’autorità competente intenda entrare a
far parte del collegio ai sensi del primo comma presenta una richiesta all’autorità
competente dell’amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti previsti.
L’autorità competente pertinente dell’amministratore esamina la richiesta e
notifica all’autorità richiedente entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora
non consideri soddisfatti i requisiti, l’autorità richiedente può rinviare la
questione all’AESFEM, in conformità al paragrafo 10. 4. L’AESFEM contribuisce a
promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei
collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo, in conformità
all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. A tal fine, l’AESFEM
partecipa ove del caso ed è considerata un’autorità competente. 5. L’autorità competente dell’amministratore
presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e assicura un efficace
scambio di informazioni tra i suoi membri. 6. L’autorità competente dell’amministratore
stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti
punti: (a)
le informazioni che le autorità competenti sono
tenute a scambiarsi; (b)
il processo decisionale tra le autorità competenti; (c)
i casi in cui le autorità competenti sono tenute a
consultarsi; (d)
l’assistenza da fornire ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 3, ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 14,
paragrafo 1, lettere a) e b). Se l’amministratore fornisce più di un valore di
riferimento, l’autorità competente dell’amministratore può istituire un unico
collegio in relazione a tutti i valori di riferimento forniti dall’amministratore
in questione. 7. In assenza di accordo
riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 6, qualsiasi membro del collegio
diverso dall’AESFEM può rinviare la questione all’AESFEM stessa. L’autorità competente dell’amministratore tiene
opportunamente conto del parere espresso dall’AESFEM sulle disposizioni scritte
di coordinamento prima di concordarne il testo finale. Le disposizioni scritte
di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione
esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso
dall’AESFEM. L’autorità competente dell’amministratore trasmette le
disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e all’AESFEM. 8. Prima di adottare le misure
di cui agli articoli 14, 23, 24 e 31, l’autorità competente dell’amministratore
consulta i membri del collegio. I membri del collegio fanno quanto
ragionevolmente in loro potere per giungere a un accordo. L’eventuale decisione dell’autorità competente
dell’amministratore di adottare dette misure tiene conto dell’impatto sulle
altre autorità competenti e sui rispettivi Stati membri, in particolare del
potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati
membri interessati. 9. In assenza di accordo tra i
membri del collegio sull’adozione o meno delle misure di cui al paragrafo 8,
entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della questione al
collegio, l’autorità competente dell’amministratore può adottare una decisione.
Eventuali divergenze rispetto al parere espresso
dagli altri membri del collegio e, ove del caso, dall’AESFEM, vengono
esaustivamente motivate. L’autorità competente dell’amministratore notifica
prontamente la propria decisione al collegio e all’AESFEM. 10. Le autorità competenti diverse
dall’AESFEM possono rinviare a quest’ultima le seguenti situazioni: (a)
un’autorità competente non ha comunicato
informazioni essenziali; (b)
a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo
3, l’autorità competente dell’amministratore ha notificato all’autorità
richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non
ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole; (c)
le autorità competenti non hanno concordato le
questioni di cui al paragrafo 6; (d)
il valore di riferimento è un valore di riferimento
critico e vi è disaccordo circa la misura adottata in conformità agli articoli
14, 23, 24 e 31. Fatto salvo l’articolo 258 del TFUE, l’AESFEM può
agire in conformità ai poteri conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1095/2010. L’AESFEM può anche prestare assistenza, di propria
iniziativa, alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di
cooperazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale
regolamento. Articolo 35
Cooperazione con l’AESFEM 1. Le autorità competenti
collaborano con l’AESFEM ai fini del presente regolamento, in conformità al
regolamento (UE) n. 1095/2010. 2. Le
autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni
necessarie per l’espletamento dei suoi compiti, in conformità all’articolo 35
del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3. L’AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo
scambio di informazioni di cui al paragrafo 2. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [XXXX]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma in conformità all’articolo
15 del regolamento n. 1095/2010. Articolo 36
Segreto professionale 1. Tutte le informazioni
riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento
sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui al paragrafo 2. 2. Il segreto professionale si
applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità
competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona
fisica o giuridica cui l’autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui
revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato da detta autorità. 3. Le informazioni coperte dal
segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o
autorità se non in forza di disposizioni di legge. 4. Tutte le informazioni
scambiate tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento,
relative a condizioni commerciali od operative e ad altre questioni economiche
o personali, sono considerate riservate e soggette agli obblighi del segreto
professionale, salvo il caso in cui l’autorità competente dichiari al momento
della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora
tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie. TITOLO VII
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE Articolo 37
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere
di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo
5, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo
11, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 16, paragrafo 2, e
all’articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato
a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. 3. La delega
di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo
7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo
12, paragrafo 3, all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 7,
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore. 4. Non
appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica
al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto
delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 5,
paragrafo 3, dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 3,
dell’articolo 11, paragrafo 4, dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 16,
paragrafo 2, e dell’articolo 23, paragrafo 7, entra in vigore solo se né
il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il
termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato
o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio. Articolo 38
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato europeo dei valori mobiliari. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi
in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo
8 dello stesso. TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali Articolo 39
Disposizioni transitorie 1. Gli amministratori che forniscono
valori di riferimento al [data di entrata in vigore del presente regolamento]
presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 entro il [24
mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda]. 2. Gli
amministratori che hanno presentato domanda di autorizzazione in conformità al
paragrafo 1 possono continuare a produrre i valori di riferimento esistenti
salvo e fino all’eventuale rifiuto dell’autorizzazione. 3. Se un
valore di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente
regolamento ma la sua modifica per renderlo conforme a tali requisiti
determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque
violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario
collegato a detto valore di riferimento, il paragrafo 4 non si applica. 4. L’uso di
un valore di riferimento è consentito dall’autorità competente dello Stato
membro in cui è ubicato l’amministratore finché tale valore è associato a
strumenti finanziari e contratti finanziari con valore non superiore al 5% di
quello degli strumenti finanziari e contratti finanziari associati al valore di
riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nessuno
strumento finanziario o contratto finanziario è associato a un valore di
riferimento esistente dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento. Articolo 40
Riesame Entro il 1° luglio 2018 la Commissione riesamina
il presente regolamento e presenta in merito una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare: (a)
sul funzionamento e l’efficacia del regime dei
valori di riferimento critici e della partecipazione obbligatoria di cui all’articolo
13 e all’articolo 14, nonché sulla definizione di valore di riferimento critico
di cui all’articolo 3; (b)
sull’efficacia del regime di vigilanza, di cui al
titolo VI, e dei collegi, di cui all’articolo 34, nonché sull’adeguatezza della
vigilanza su taluni valori di riferimento da parte degli organismi dell’Unione;
e (c)
sul valore del requisito di
idoneità di cui all’articolo 18. Articolo 41
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere
dal [12 mesi dopo la data di entrata in vigore]. Tuttavia, l’articolo 13,
paragrafo 1, e l’articolo 34 si applicano dal [6 mesi dopo la data di entrata
in vigore]. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Sezione A Requisiti di governance e controllo
volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1 I. Requisiti in materia di governance e
conflitti di interesse volti ad assicurare la conformità all’articolo 5,
paragrafo 1, lettera a) 1. L’attività di fornitura dei
valori di riferimento è operativamente e funzionalmente separata da altre parti
dell’attività dell’amministratore che possono creare potenziali o effettivi
conflitti di interesse. Se impossibilitato a gestire tali conflitti, l’operatore
del valore di riferimento cessa qualunque attività o rapporto che crea i
conflitti o cessa di produrre il valore di riferimento. 2. L’amministratore
pubblica o divulga tutti i conflitti di interesse, potenziali o esistenti, ai
fornitori di dati e agli utenti del valore di riferimento, nonché all’autorità
competente pertinente, ivi inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla
proprietà o dal controllo dell’amministratore. 3. L’amministratore istituisce
adeguate politiche e procedure per l’individuazione, divulgazione, gestione o
attenuazione e prevenzione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l’integrità
e l’indipendenza della determinazione dei valori di riferimento. Le politiche e
procedure vanno riesaminate periodicamente e
aggiornate. Esse prendono in esame e affrontano il livello dei conflitti di
interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di
determinazione del valore di riferimento e i rischi ad esso associati, e
assicurano: (a)
la riservatezza delle informazioni fornite all’amministratore
o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e
trasparenza del presente regolamento; e (b)
attenuano in particolare i
conflitti causati dalla proprietà o controllo dell’amministratore, o dovuti ad
altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall’influenza o dal controllo
esercitato da altre persone sull’amministratore in relazione alla
determinazione del valore di riferimento. 4. L’amministratore assicura che
i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua
disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolti nella
fornitura di un valore di riferimento: (a)
abbiano le competenze, conoscenze ed esperienza necessarie
per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un’efficace gestione e
vigilanza; (b)
non siano soggetti a indebita influenza o conflitti
di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali
persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull’integrità
del processo di determinazione dei valori di riferimento; (c)
i loro interessi e relazioni commerciali non
compromettano le funzioni dell’amministratore; (d)
siano soggetti al divieto di contribuire
alla determinazione di valori di riferimento mediante offerte di acquisto o di
vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato; e (e)
siano soggetti a efficaci
procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti,
altre persone coinvolte in attività che possono creare un rischio di conflitti
di interesse o laddove le informazioni possano influire sul valore di
riferimento. 5. L’amministratore istituisce
specifiche procedure di controllo interno per assicurare l’integrità e affidabilità
del dipendente o della persona che determina il valore di riferimento, ivi
inclusa almeno una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza
prima della diffusione del valore di riferimento. 6. I punti 7
e 8 della presente sezione si applicano nei casi in cui i dati sono forniti da
funzioni di front office, ossia reparti, divisioni, gruppi o personale dei
fornitori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di
prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione
e collocamento, strutturazione o intermediazione. 7. Laddove gli amministratori
ricevano dati dai dipendenti di una funzione di front office, si procurano
presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti. 8. L’amministratore non accetta
dati da funzioni di front office salvo in presenza di adeguate procedure
interne di sorveglianza e di verifica dei dati di funzioni di front office che
soddisfino i seguenti requisiti: (a)
convalida dei dati prima del loro uso nella determinazione
dei valori di riferimento, ivi incluse procedure per molteplici riesami da
parte degli alti dirigenti per il controllo dei dati forniti e procedure di
approvazione interna da parte della dirigenza per l’invio dei dati; (b)
separazione fisica dei dipendenti della funzione di
front office e delle linee gerarchiche; (c)
massima attenzione per le misure di gestione
dei conflitti per individuare, rendere noti, attenuare ed evitare incentivi,
effettivi e potenziali, a manipolare o comunque a influenzare i dati, anche
attraverso politiche retributive, e per i conflitti di interesse tra le
attività di fornitura dei dati e qualunque altra attività del fornitore di dati
o delle sue consociate o dei rispettivi clienti. II. Requisiti in materia di sorveglianza
volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) 9. L’amministratore istituisce e
mantiene una funzione di sorveglianza permanente ed effettiva che opera
indipendentemente ed è preposta ad alcune, o tutte, le seguenti responsabilità,
che saranno adeguate in base alla complessità, all’uso e alla vulnerabilità del
valore di riferimento: (a)
il riesame della definizione e metodologia del
valore di riferimento; (b)
la sorveglianza sulle modifiche della metodologia
del valore di riferimento e l’autorizzazione dell’amministratore per l’avvio di
una consultazione su dette modifiche; (c)
la sorveglianza sul quadro di controllo dell’amministratore
e sul codice di condotta, la gestione e il funzionamento del valore di
riferimento; (d)
riesame e approvazione delle
procedure per la cessazione del valore di riferimento, ivi inclusa la
consultazione sulla cessazione; (e)
sorveglianza su eventuali terzi
coinvolti nella fornitura del valore di riferimento, ivi inclusi gli agenti di
calcolo o di diffusione; (f)
valutazione di audit o riesami
interni ed esterni, e monitoraggio dell’attuazione delle azioni individuate; (g)
monitoraggio dei dati, dei
fornitori di dati e delle azioni dell’amministratore nel confutare o
convalidare i dati; (h)
adozione di misure efficaci in
relazione alle violazioni del codice di condotta; e (i)
la segnalazione alle autorità
competenti pertinenti di qualunque negligenza dei fornitori di dati o degli
amministratori di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, nonché di
dati anomali o sospetti. 10. La funzione di sorveglianza è
costituita da: (a)
se l’amministratore è di proprietà o controllato
dai fornitori di dati o dagli utenti, un consiglio o comitato separato, la cui
composizione ne assicuri l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. Se l’amministratore è di proprietà o controllato dai
fornitori di dati, la maggioranza del comitato non deve essere costituita dai
fornitori di dati. Se l’amministratore è di proprietà o controllato dagli
utenti, la maggioranza del comitato non deve essere costituita dagli utenti; (b)
se l’amministratore non è di proprietà o
controllato dai fornitori di dati o dagli utenti, un consiglio o comitato
interno. I membri del consiglio o comitato interno
non sono coinvolti nella fornitura di nessuno dei valori di riferimento soggetti
alla loro sorveglianza; (c)
se l’amministratore è in grado di dimostrare che,
in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua
attività di fornitura del valore di riferimento, nonché del rischio e dell’impatto
dello stesso, i requisiti di cui alle lettere a) e b) non sono proporzionati, la
funzione di sorveglianza può essere esercitata da una persona fisica. Il funzionario di sorveglianza non deve essere coinvolto
nella fornitura di nessuno dei valori di riferimento soggetti alla sua
sorveglianza. 11. La funzione di sorveglianza
può esercitare il controllo su più di uno dei valori di riferimento forniti da
un amministratore, purché altrimenti rispetti gli altri requisiti della
presente sezione. III. Requisiti di controllo volti ad
assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) 12. L’amministratore assicura che
sia posto in essere un adeguato quadro di controllo per la fornitura del valore
di riferimento. Il quadro di controllo è
proporzionato al livello dei conflitti rilevati, all’entità della
discrezionalità del processo di determinazione del valore di riferimento e alla
natura dei dati per il valore di riferimento, e comprende: (a)
la gestione del rischio operativo; (b)
adeguati ed efficaci piani di continuità operativa
e ripristino in caso di eventi catastrofici. 13. Se i dati non sono dati sulle
operazioni, l’amministratore: (a)
definisce le misure volte ad assicurare che i
fornitori di dati si attengano al codice di condotta e alle norme applicabili
relative ai dati; (b)
definisce misure per il monitoraggio dei dati, ivi
incluso il monitoraggio prima della pubblicazione del valore di riferimento e
la convalida dei dati dopo la pubblicazione per rilevare errori ed anomalie. 14. Il quadro di controllo è
opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e, su richiesta, messo a
disposizione degli utenti e dell’autorità competente pertinente. IV. Requisiti in materia di responsabilità
volti ad assicurare la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d) 15. L’amministratore nomina una
funzione interna, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire
sull’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia del valore di
riferimento e sul rispetto del presente regolamento. 16. Per i
valori di riferimento critici, l’amministratore nomina un revisore esterno
indipendente che riesamina e riferisce sull’applicazione da parte dell’amministratore
della metodologia del valore di riferimento e sul rispetto del presente
regolamento, qualora l’entità e la complessità delle operazioni dell’amministratore
relative al valore di riferimento comportino un notevole rischio per la
stabilità finanziaria. 17. Su richiesta dell’autorità
competente pertinente o di qualunque utente del valore di riferimento, l’amministratore
fornisce o pubblica i dettagli dei riesami di cui al punto 15 o degli
audit di cui al punto 16. 18. Gli
amministratori tengono registrazioni di: (a)
tutti i dati; (b)
uso di tali dati ai fini della determinazione del
valore di riferimento e della metodologia utilizzata; (c)
qualunque esercizio di valutazioni o
discrezionalità da parte dell’amministratore nella determinazione del valore di
riferimento, ivi incluse le motivazioni complete della valutazione o della
discrezionalità, le registrazioni relative a eventuali dati ignorati, in
particolare se in conformità ai requisiti della metodologia del valore di
riferimento, e la relativa motivazione; (d)
notificatori e persone fisiche
alle dipendenze dell’amministratore ai fini della determinazione dei valori di
riferimento; (e)
tutti i documenti relativi a eventuali reclami, ivi
inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo, nonché le registrazioni
dell’amministratore; e (f)
le registrazioni di conversazioni telefoniche o
comunicazioni elettroniche tra le persone alle dipendenze dell’amministratore e
i fornitori di dati in relazione al valore di riferimento. 19. L’amministratore conserva le
registrazioni di cui al punto 1 per almeno cinque anni, in forma tale da
consentire di replicare e comprendere appieno i calcoli del valore di riferimento
e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle
valutazioni e della discrezionalità. La
documentazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni
elettroniche registrate conformemente al punto 18, lettera f), viene fornita su
richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e viene
conservata per un periodo di tre anni. 20. L’amministratore
stabilisce e pubblica procedure per la comunicazione, gestione e tempestiva
risoluzione dei reclami relativi ai valori di riferimento da parte di una o più
persone indipendenti dalle persone connesse al reclamo. Sezione B Requisiti in materia di
esternalizzazione volti ad assicurare la conformità all’articolo 6 1. Laddove abbia luogo l’esternalizzazione,
gli amministratori assicurano il rispetto delle seguenti condizioni: (a)
il fornitore di servizi dispone della competenza,
della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per
esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo
affidabile e professionale; (b)
l’amministratore adotta misure idonee se risulta
che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni in maniera
efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; (c)
l’amministratore conserva la competenza richiesta
per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi
connessi all’esternalizzazione; (d)
il fornitore di servizi informa l’amministratore di
qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità
di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con
la normativa e i requisiti vigenti; (e)
il fornitore di servizi
collabora con l’autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività
esternalizzate, e l’amministratore e l’autorità competente pertinente hanno
effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in
cui opera il fornitore di servizi, e l’autorità competente pertinente è in
grado di esercitare i predetti diritti di accesso; (f)
l’amministratore può porre termine, se necessario,
agli accordi. Sezione C Requisiti in materia di dati e
metodologia volti ad assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 1 I. Requisiti in materia di dati
sufficienti, accurati e per i fornitori di dati rappresentativi volti ad
assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) 1. Gli amministratori assicurano
che i controlli relativi ai dati includano: (a)
criteri che definiscono chi può inviare i dati all’amministratore
e un processo per la selezione dei fornitori di dati; (b)
un processo per la valutazione dei dati del
fornitore e per fermare la fornitura dei dati da parte del fornitore, o per
applicare altre sanzioni per non conformità al fornitore di dati, se del caso;
e (c)
un processo per la convalida
dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l’integrità
e accuratezza. II. Requisiti in materia di metodologia
solida e affidabile volti ad assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo
1, lettera d) 2. Nello sviluppo della metodologia,
l’amministratore del valore di riferimento: (a)
tiene conto di fattori, tra cui l’entità e la
normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni
degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato,
nonché l’adeguatezza dei campioni a rappresentare la realtà economica che il
valore di riferimento intende misurare; (b)
determina cosa si intende per mercato attivo ai
fini del valore di riferimento; e (c)
stabilisce la priorità assegnata alle diverse
tipologie di dati. 3. Per i valori di riferimento l’amministratore
usa metodologie: (a)
rigorose, continuative e convalidabili, ivi inclusi
i test a posteriori; e (b)
resilienti, che assicurano che il valore di
riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia
possibile. 4. L’amministratore adotta e
pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità
o qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia
di determinazione del valore di riferimento in modo accurato e affidabile e che
descrivono se e in che modo il valore di riferimento viene calcolato in tali
circostanze. III. Requisiti in materia di trasparenza
volti ad assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e) 5. Gli amministratori
specificano le modalità di consultazione sulle modifiche della metodologia. Gli
amministratori pubblicano le procedure e la motivazione di qualunque modifica
metodologica rilevante proposta, ivi inclusa una definizione di cosa si intende
per modifica rilevante e quando comunicare le modifiche agli utenti. Tali
procedure: (a)
forniscono un preavviso, con un intervallo di tempo
ben definito, che consente di analizzare e commentare l’impatto delle
modifiche; e (b)
dispongono che, dopo qualunque consultazione, le
osservazioni, nonché la risposta dell’amministratore a dette osservazioni,
siano accessibili, salvo richiesta di riservatezza. Sezione D Requisiti del codice di condotta
volti ad assicurare la conformità all’articolo 9 1. Il codice di condotta elaborato
ai sensi dell’articolo 9 include almeno i seguenti elementi: (a)
i requisiti necessari ad assicurare la fornitura
dei dati in conformità agli articoli 7 e 8; i soggetti che possono fornire dati
all’amministratore e le procedure per valutare l’identità di un fornitore di
dati e di eventuali notificatori, nonché l’autorizzazione dei notificatori; (b)
politiche volte ad assicurare l’invio di tutti i
dati pertinenti da parte dei fornitori di dati; e (c)
i sistemi e controlli che il fornitore di dati è
tenuto a istituire, ivi inclusi: –
procedure per l’invio dei dati, compreso l’obbligo
per il fornitore di dati di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e
se sono conformi ai requisiti dell’amministratore; –
politiche sull’uso di discrezionalità nella
fornitura dei dati; –
eventuali requisiti per la convalida dei dati prima
che vengano forniti all’amministratore; –
politiche sulla conservazione delle registrazioni; –
obblighi di segnalazione dei dati sospetti; –
requisiti di gestione dei conflitti. 2. L’amministratore assicura che
il codice di condotta sia conforme al presente regolamento. Sezione E Requisiti di governance e
controllo dei fornitori di dati applicati ai fornitori di dati sottoposti a
vigilanza volti ad assicurare la conformità all’articolo 11 1. I fornitori di dati
sottoposti a vigilanza dispongono di sistemi e controlli efficaci per garantire
l’integrità e l’affidabilità di tutti i dati forniti all’amministratore, ivi
inclusi: (a)
controlli relativi a chi può inviare i dati a un
amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da
parte di una persona fisica superiore del notificatore; (b)
una formazione adeguata per i
notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il [regolamento
sugli abusi di mercato]; (c)
misure per la gestione dei
conflitti, ivi inclusa la separazione fisica dei dipendenti, se opportuno, e
considerazioni su come eliminare gli incentivi alla manipolazione dei valori di
riferimento creati da politiche retributive; (d)
la conservazione delle
registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati per un
periodo di tempo adeguato. 2. Se i dati non sono dati sulle
operazioni, i fornitori di dati sottoposti a vigilanza istituiscono, in
aggiunta ai sistemi e controlli di cui al punto 1), politiche sull’uso di valutazioni
o discrezionalità e conservano le registrazioni dei motivi di tali valutazioni
o discrezionalità, tenendo conto, se proporzionato, della natura del valore di
riferimento e dei dati. Sezione F Requisiti della dichiarazione sul
valore di riferimento volti ad assicurare la conformità all’articolo 15 La dichiarazione sul
valore di riferimento contiene almeno: (a)
le definizioni di tutti i termini fondamentali
relativi al valore di riferimento; (b)
il motivo dell’adozione della metodologia e le
procedure per il riesame e l’approvazione della stessa; (c)
i criteri e le procedure usati per determinare il
valore di riferimento, ivi inclusa una descrizione dei dati, la priorità
conferita ai diversi tipi di dati, l’uso di modelli o metodi di estrapolazione
ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell’indice di un
valore di riferimento; (d)
i controlli e le norme che
disciplinano l’esercizio della discrezionalità o delle valutazioni da parte
dell’amministratore o dei fornitori di dati, per assicurarne la coerenza; (e)
le procedure che disciplinano
la determinazione del valore di riferimento in periodi di tensione, o in
periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti,
inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti del valore di riferimento in
detti periodi; e (f)
le procedure per trattare gli
errori nei dati o nella determinazione del valore di riferimento, anche quando
è necessario determinare nuovamente il valore di riferimento. ALLEGATO II Tassi d'interesse di riferimento 1. Il presente allegato si
applica ai tassi di riferimento interbancari. 2. I
seguenti requisiti si applicano in aggiunta o in sostituzione a quelli di cui
all’allegato I. Dati accurati e sufficienti 3. I punti 4 e 5 si applicano ai
tassi di riferimento interbancari laddove i dati siano stime o quotazioni. 4. Ai fini
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i dati sulle operazioni riguardano: (a)
le operazioni dei fornitori di dati che
corrispondono ai requisiti dei dati di cui al codice di condotta relative a: –
il mercato dei depositi interbancari non garantiti; –
altri mercati dei depositi non garantiti, ivi
inclusi i certificati di deposito e le commercial paper (cambiali finanziarie);
e –
altri mercati collegati di swap su indici
overnight, pronti contro termine, forward in valuta, futures e opzioni su tassi
di interesse, operazioni di banca centrale; (b)
le operazioni di terzi descritte al paragrafo 2,
lettera a) osservate da un fornitore di dati. 5. In assenza di sufficienti
dati sulle operazioni di cui al paragrafo 1, in conformità all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), per determinare i dati è possibile utilizzare le
quotazioni di terzi per i fornitori di dati relative agli stessi mercati nonché
le valutazioni di esperti. I dati possono essere
altresì rettificati allo scopo di assicurarne la rappresentatività e la
coerenza con il mercato interbancario. In particolare, i dati di cui al
paragrafo 1 possono essere rettificati applicando i seguenti criteri: (a)
prossimità delle operazioni alla data della
fornitura dei dati e impatto di eventuali eventi del mercato tra la data delle
operazioni e la data della fornitura dei dati; (b)
interpolazione o estrapolazione da dati sulle
operazioni; e (c)
adeguamenti volti a rispecchiare le variazioni dell’affidabilità
creditizia dei fornitori di dati e di altri operatori di mercato. Trasparenza dei dati 6. Se i dati sono stime, l’amministratore
li pubblica tre mesi dopo la fornitura, altrimenti i dati vengono pubblicati in
conformità all’articolo 16. Funzione di sorveglianza 7. I punti 7, 8 e 9 della
sezione A, dell’allegato I, non si applicano. 8. Gli
amministratori si dotano di un comitato di sorveglianza indipendente. I
fornitori di dati costituiscono una minoranza del membri del comitato di
sorveglianza. I dati dei membri vengono resi pubblici, unitamente alle
dichiarazioni sui conflitti di interesse e ai processi per l’elezione e la
nomina dei membri del comitato di sorveglianza. 9. Il
comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni due mesi e subito
dopo pubblica verbali trasparenti. 10. Le
responsabilità della funzione di sorveglianza comprendono: (a)
il riesame della definizione e metodologia del
valore di riferimento; (b)
la sorveglianza sulle modifiche della metodologia
del valore di riferimento e l’autorizzazione dell’amministratore per l’avvio di
una consultazione su dette modifiche; (c)
la sorveglianza sul quadro di controllo dell’amministratore
e sul codice di condotta, la gestione e il funzionamento del valore di
riferimento; (d)
il riesame e l’approvazione delle procedure per la
cessazione del valore di riferimento, ivi inclusa la consultazione sulla
cessazione; (e)
la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella
fornitura del valore di riferimento, quali gli agenti di calcolo o di
diffusione; (f)
la valutazione di audit o riesami interni ed esterni,
e il monitoraggio dell’attuazione delle azioni individuate; (g)
il monitoraggio dei dati, dei fornitori di dati e
delle azioni dell’amministratore nel confutare o convalidare i dati; (h)
l’imposizione di sanzioni in relazione a violazioni
del codice di condotta, ove del caso; e (i)
la segnalazione alle autorità competenti pertinenti
di qualunque negligenza dei fornitori di dati o degli amministratori di cui
venga a conoscenza, nonché di dati anomali o sospetti. Revisione 11. I punti 15 e 16, della sezione
A, dell’allegato I, non si applicano. 12. Ogni due
anni viene condotto un audit esterno degli amministratori, il primo sei mesi
dopo l’introduzione del codice di condotta e successivamente ogni due anni. Il
comitato di sorveglianza può richiedere un audit esterno delle imprese che
forniscono dati se insoddisfatto di qualunque aspetto della loro condotta. Codice di condotta 13. Il codice di condotta
specifica in dettaglio il processo mediante il quale vengono forniti i dati,
ivi inclusi, oltre ai requisiti di cui alla Sezione D dell’allegato I: (a)
l’uso di dati sulle operazioni interbancarie e di
dati su altre operazioni ed altri mercati pertinenti e collegati che possono
essere usati per sviluppare una precisa valutazione del mercato dei
finanziamenti interbancari; (b)
un requisito relativo alla conservazione di
registrazioni interne accurate di tutte le operazioni del mercato interbancario
e di altri mercati pertinenti, unitamente all’obbligo di fornire tali
registrazioni all’amministratore del valore di riferimento e al suo comitato di
sorveglianza periodicamente e su richiesta; (c)
procedure per la convalida dei dati forniti prima
della pubblicazione e per la loro conferma dopo la pubblicazione; (d)
politiche per la formazione di eventuali
notificatori, compresi i dati da considerare nella determinazione dei dati da
fornire e le modalità di utilizzo delle valutazioni degli esperti, ivi incluse
le rispettive responsabilità regolamentari; (e)
un requisito relativo alla formazione dei trader
che eseguono operazioni su derivati associati ai valori di riferimento in
questione, che ne descriva dettagliatamente il ruolo nell’ambito del processo
di determinazione e i contatti non ammessi con i notificatori; e (f)
un obbligo per tutti i
fornitori di dati di dotarsi di procedure per la segnalazione dei dati sospetti
all’amministratore del valore di riferimento e al comitato di sorveglianza per
il riesame. Sistemi e controlli dei fornitori di dati 14. Il seguente requisito si
applica ai fornitori di dati in aggiunta ai requisiti di cui alla sezione E
dell’allegato I. 15. Ciascun
notificatore del fornitore di dati e i rispettivi diretti superiori riconoscono
per iscritto di aver letto il codice di condotta e dichiarano di rispettarlo. 16. I sistemi
e controlli dei fornitori di dati comprendono: (a)
una sintesi delle responsabilità nell’ambito di
ciascuna impresa, ivi incluse linee gerarchiche e livelli di responsabilità, la
sede dei notificatori e dei dirigenti e i nomi dei soggetti pertinenti e dei
sostituti; (b)
procedure interne per l’approvazione dei dati
forniti; (c)
procedure disciplinari relative ai tentativi di
manipolazione, o alla mancata segnalazione di effettive o tentate manipolazioni
ad opera di parti esterne al processo di fornitura dei dati; (d)
efficaci procedure di gestione
dei conflitti di interesse e controlli delle comunicazioni, sia interni ai
fornitori di dati sia tra i fornitori di dati e terzi, volti ad evitare
influenze esterne improprie sui responsabili dell’invio dei tassi. I
notificatori lavorano in sedi fisicamente separate da quelle dei trader di
derivati su tassi di interesse; (e)
efficaci procedure per
prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone che svolgono
attività associate a un rischio di conflitto di interesse in cui lo scambio di
informazioni può compromettere i dati dei valori di riferimento forniti; (f)
norme volte a evitare la
collusione tra i fornitori di dati e tra i fornitori di dati e gli
amministratori dei valori di riferimento; (g)
misure volte a prevenire o
limitare l’influenza impropria da parte di chiunque sulla modalità con cui le
persone coinvolte nella fornitura dei dati svolgono tali attività; (h)
l’eliminazione di eventuali
collegamenti diretti tra la retribuzione dei dipendenti coinvolti nella
fornitura dei dati e la retribuzione di persone impegnate in altre attività, o
i ricavi da esse generati, laddove in relazione a tali attività possa insorgere
un conflitto di interesse; (i)
controlli volti a individuare
eventuali operazioni temporanee successive alla fornitura dei dati. 17. I
fornitori di dati tengono registrazioni dettagliate di: (a)
tutti gli aspetti relativi alla fornitura di dati; (b)
il processo che disciplina la determinazione e l’approvazione
dei dati forniti; (c)
i nomi dei notificatori e le rispettive
responsabilità; (d)
eventuali comunicazioni tra i notificatori e altre
persone, ivi inclusi trader e broker interni ed esterni, in relazione alla
determinazione o alla fornitura dei dati; (e)
eventuali interazioni dei notificatori con l’amministratore
o con eventuali agenti di calcolo; (f)
eventuali richieste di informazioni relative ai
dati e relativo esito; (g)
relazioni sulla sensibilità dei portafogli di
negoziazione di swap su tassi di interesse e di qualunque altro portafoglio di
negoziazione di derivati con un’esposizione significativa alla fissazione dei
tassi di interesse interbancari in relazione ai dati; e (h)
i risultati di eventuali revisioni interne ed
esterne. 18. Le registrazioni sono tenute
su un supporto che consente di memorizzare le informazioni in modo da renderle
accessibili per la futura consultazione con una pista di controllo documentata. 19. La funzione di controllo della
conformità del fornitore di dati segnala regolarmente alla dirigenza le sue
conclusioni, anche per quanto riguarda le operazioni temporanee. 20. I dati e
le procedure sono soggetti a riesami interni periodici. 21. Ogni due
anni i fornitori di dati vengono sottoposti a un audit esterno dei dati forniti
e della conformità al codice di condotta e alle disposizioni del presente
regolamento, il primo sei mesi dopo l’introduzione del codice di condotta e
successivamente ogni due anni. ALLEGATO III Valori di riferimento di merci Il presente allegato si applica ai “valori di
riferimento di merci”, ossia ai valori di riferimento in cui l’attività
sottostante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), è costituita da
una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 1287/2006
della Commissione[28]. Metodologia 1. Ai fini degli articoli 8, 9 e
16, la metodologia e la sua descrizione nella dichiarazione sul valore di
riferimento comprendono i seguenti elementi: (a)
tutti i criteri e le procedure usati per elaborare
il valore di riferimento, ivi incluse le modalità d’uso dei dati forniti da
parte dell’amministratore, il volume specifico, le operazioni concluse e
segnalate, le offerte d’acquisto e di vendita e qualunque altra informazione di
mercato, nella sua valutazione e/o nei periodi o finestre temporali della
valutazione, il motivo per cui viene utilizzata una data unità di riferimento,
le modalità di raccolta dei dati forniti da parte dell’amministratore, gli
orientamenti che controllano l’esercizio delle valutazioni da parte dei
valutatori e qualunque altra informazione, quali ipotesi, modelli e/o
estrapolazioni dai dati raccolti che vengono prese in considerazione nella
valutazione; (b)
le sue procedure e prassi volte ad assicurare la
coerenza nell’esercizio della valutazione da parte dei valutatori; (c)
l’importanza relativa assegnata a ciascun criterio
usato nel calcolo del valore di riferimento, in particolare il tipo di dati di
mercato usati e il tipo di criterio usato nella valutazione, in modo tale da
assicurare la qualità e l’integrità del calcolo del valore di riferimento; (d)
i criteri che individuano la quantità minima di
dati sulle operazioni richiesta per il calcolo di un particolare valore di
riferimento. Se tale soglia non è indicata, vengono spiegate le ragioni per le
quali non è stabilita la soglia minima, indicando anche le procedure da seguire
in assenza di dati sulle operazioni; (e)
i criteri relativi ai periodi di valutazione in cui
i dati scendono al di sotto della soglia raccomandata dalla metodologia per i
dati sulle operazioni o dalle norme sulla qualità prescritte per gli
amministratori, ivi inclusi eventuali metodi alternativi di valutazione come i
modelli di stima teorica; (f)
i criteri per la puntuale fornitura di dati e i
relativi mezzi, elettronici, telefonici o di altro tipo; (g)
i criteri e le procedure relativi ai periodi di
valutazione in cui uno o più fornitori di dati inviano dati che costituiscono
una quota significativa del totale dei dati forniti per il valore di
riferimento. L’amministratore definisce nei suoi
criteri e procedure anche cosa si intende per quota significativa ai fini del
calcolo di ciascun valore di riferimento; (h)
i criteri in base ai quali i
dati sulle operazioni possono essere esclusi dal calcolo di un valore di
riferimento. 2. L’amministratore pubblica: (a)
il motivo dell’adozione di una particolare
metodologia, ivi incluse eventuali tecniche di rettifica dei prezzi e una
giustificazione del motivo per cui l’intervallo o la finestra temporale di
accettazione dei dati forniti costituisce un indicatore affidabile dei valori
del mercato fisico; (b)
la procedura per il riesame e l’approvazione
interna di una data metodologia, nonché la frequenza del riesame; e (c)
la procedura per il riesame esterno di una data
metodologia, ivi incluse le procedure per acquisire l’accettazione da parte del
mercato della metodologia attraverso la consultazione con gli utenti su
importanti modifiche dei processi di calcolo dei valori di riferimento. Modifiche metodologiche 3. In conformità all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera e) gli amministratori adottano e rendono pubbliche agli
utenti procedure esplicite nonché la motivazione di eventuali modifiche
metodologiche proposte. Tali procedure sono coerenti
con l’obiettivo preminente che l’amministratore assicuri la costante integrità
dei propri calcoli del valore di riferimento e attui le modifiche per il
corretto funzionamento del particolare mercato al quale si riferiscono le
modifiche. Dette procedure stabiliscono: (a)
un preavviso, con un intervallo di tempo ben
definito, che consente agli utenti di analizzare e commentare sufficientemente
l’impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze
complessive da parte dell’amministratore; (b)
che le osservazioni degli utenti, nonché la
risposta dell’amministratore a dette osservazioni, siano accessibili agli
utenti del mercato dopo un dato periodo di consultazione, salvo richiesta di
riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni. 4. Gli amministratori esaminano
regolarmente le metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera
affidabile il mercato fisico sottoposto a valutazione e includono un processo
per tener conto delle opinioni degli utenti pertinenti. Qualità e integrità dei calcoli del valore
di riferimento 5. In conformità agli articoli 8
e 9, l’amministratore: (a)
specifica i criteri che definiscono le merci
fisiche soggette a una data metodologia; (b)
assegna la priorità ai dati forniti nel seguente
ordine, compatibilmente con le metodologie degli amministratori: (1)
operazioni concluse e segnalate; (2)
offerte di acquisto e offerte di vendita; (3)
altre informazioni. se alle operazioni concluse e segnalate non viene
assegnata la priorità, ne vengono fornite le motivazioni come disposto al punto
6, lettera b); (c)
adotta misure sufficienti volte all’utilizzo di
dati di mercato forniti e presi in considerazione in buona fede nel calcolo di
un valore di riferimento, il che significa che le parti che inviano i dati di
mercato hanno eseguito, o sono preparate ad eseguire, operazioni che generano
tali dati di mercato e che le operazioni concluse sono state eseguite in base
al principio di libera concorrenza, con particolare attenzione alle operazioni
tra consociate; (d)
definisce e impiega procedure per individuare dati
anomali o sospetti sulle operazioni e conserva le registrazioni delle decisioni
di esclusione di dati sulle operazioni dal processo di calcolo del valore di
riferimento dell’amministratore; (e)
incoraggia i fornitori di dati a inviare tutti i
dati di mercato di cui dispongono che rientrano nei criteri fissati
dall'amministratore per il calcolo. Gli amministratori cercano, per quanto
ragionevolmente possibile, di assicurare che i dati inviati siano
rappresentativi delle operazioni effettivamente concluse dai fornitori di dati;
e (f)
utilizza un sistema di misure adeguate in modo tale
da assicurare che i fornitori di dati si conformino alle sue norme di qualità e
integrità per i dati di mercato. 6. Gli amministratori descrivono
e pubblicano con ciascun calcolo, per quanto possibile senza pregiudicare la
debita pubblicazione del valore di riferimento: (a)
una spiegazione concisa, sufficiente a favorire la
comprensione, da parte di un sottoscrittore o dell’autorità competente del
valore di riferimento, della modalità di sviluppo del calcolo, ivi inclusi,
quanto meno, l’entità e la liquidità del mercato fisico valutato (in termini di
numero e volume delle operazioni inviate), l’intervallo e la media di volume e
prezzo, nonché le percentuali indicative di ciascun tipo di dati di mercato
considerati nel calcolo; sono inclusi i termini riferiti alla metodologia di
determinazione del prezzo, quali “basati sulle operazioni”, “basati sullo
spread” o “interpolati o estrapolati”; (b)
una spiegazione concisa della misura in cui e dei
fondamenti in base ai quali nel calcolo si è fatto uso di valutazioni, ivi
inclusi i dati esclusi che altrimenti sarebbero stati conformi ai requisiti
della pertinente metodologia di calcolo, i prezzi sono stati stimati in base a spread,
interpolazioni o estrapolazioni, o alle offerte di acquisto o di vendita sono
state assegnate ponderazioni superiori a quelle delle operazioni concluse, se
presenti. Integrità del processo di comunicazione 7. In conformità all’articolo 5,
l’amministratore: (a)
specifica i criteri che definiscono chi può inviare
i dati di mercato all’amministratore; (b)
dispone di procedure di controllo qualità per
valutare l’identità dei fornitori di dati e dei dipendenti di un fornitore di
dati che comunicano i dati, nonché l’autorizzazione di dette persone a
comunicare i dati per conto del fornitore; (c)
specifica i criteri applicati ai dipendenti dei
fornitori di dati ai quali è consentito inviare dati agli amministratori per
conto del fornitore di dati; incoraggia i fornitori di dati a inviare dati
sulle operazioni dalle funzioni di back office e a reperire dati di conferma
presso altre fonti laddove i dati sulle operazioni provengano direttamente da
un trader; e (d)
implementa controlli interni e procedure scritte
per rilevare comunicazioni tra fornitori di dati e valutatori che cerchino di
influenzare un calcolo a beneficio di una posizione di negoziazione (del
fornitore di dati, dei suoi dipendenti o di terzi), di indurre un valutatore a
violare le norme o gli orientamenti dell’amministratore, o per individuare
fornitori di dati coinvolti nell’invio di dati sospetti o anomali sulle
operazioni. Tali procedure includono disposizioni che consentono all’amministratore
di svolgere indagini più approfondite all’interno della società del fornitore
di dati. I controlli includono controlli incrociati
degli indicatori di mercato per la convalida delle informazioni inviate. Valutatori 8. In conformità all’articolo 5,
l’amministratore: (a)
adotta e si dota di esplicite norme e orientamenti interni
per la selezione dei valutatori, ivi incluso il livello minimo di formazione,
esperienza e competenze, nonché di un processo per il riesame periodico delle
loro competenze; (b)
mantiene la continuità e la programmazione dell’avvicendamento
in relazione ai valutatori, per assicurare che i calcoli vengano effettuati in
maniera coerente e da dipendenti in possesso di pertinenti livelli di
esperienza; (c)
istituisce procedure di controllo interno per
assicurare l’integrità e l’affidabilità dei calcoli. Detti controlli e
procedure interni richiedono quanto meno la costante supervisione dei
valutatori per assicurare la corretta applicazione della metodologia. Piste di controllo 9. In conformità all’articolo 5,
l’amministratore si dota di norme e procedure per documentare
contemporaneamente informazioni rilevanti, ivi inclusi: (a)
tutti i dati di mercato; (b)
le valutazioni effettuate dai valutatori nel
calcolo del valore di riferimento; (c)
l'esclusione, nel quadro di un calcolo, di una
particolare operazione che diversamente sarebbe stata conforme ai requisiti
della metodologia di calcolo pertinente, e la motivazione dell’esclusione; (d)
l’identità di ciascun valutatore e di chiunque
altro abbia inviato o comunque prodotto le informazioni di cui alle lettere a),
b) o c). 10. In conformità all’articolo 5,
l’amministratore si dota di norme e procedure per assicurare che la pista di
controllo delle informazioni pertinenti sia conservata per almeno cinque anni
allo scopo di documentare l’elaborazione dei calcoli. Conflitti di interesse 11. In conformità all’articolo 5,
le politiche e procedure in materia di conflitti di interesse dell’amministratore: (a)
assicurano che i calcoli del valore di riferimento
non siano influenzati da interessi o rapporti d’affari commerciali o personali,
effettivi o potenziali, tra l’amministratore o le sue consociate, il suo
personale, i clienti, gli operatori di mercato o persone ad essi connesse; (b)
assicurano che gli interessi personali e le
relazioni commerciali dei dipendenti dell’amministratore non compromettano le
funzioni dell’amministratore, ivi inclusi duplice attività, viaggi e
accettazione di intrattenimento, omaggi e ospitalità forniti dai clienti dell’amministratore
o da altri operatori dei mercati delle merci; (c)
assicurano, in relazione ai conflitti individuati,
l’opportuna segregazione delle funzioni interne dell’amministratore in termini
di sorveglianza, remunerazione, accesso ai sistemi e flussi informativi; (d)
proteggono la riservatezza delle informazioni
fornite o prodotte dall’amministratore, subordinatamente agli obblighi di
divulgazione dell’amministratore stesso; (e)
proibiscono a dirigenti, valutatori e altri
dipendenti dell’amministratore di contribuire al calcolo di valori di
riferimento mediante offerte d’acquisto o di vendita, transazioni, per proprio
conto o per conto di operatori di mercato; (f)
affrontano efficacemente i possibili conflitti di
interesse individuati tra l'attività di fornitura dei valori di riferimento
(ivi inclusi tutti i dipendenti che svolgono o che sono comunque coinvolti
nelle responsabilità di calcolo dei valori di riferimento) e qualunque altra
attività. 12. Gli amministratori assicurano
che le loro altre attività commerciali dispongano di procedure e meccanismi
volti a ridurre al minimo la probabilità che l’integrità dei calcoli dei valori
di riferimento venga compromessa da conflitti di interesse. 13. Gli
amministratori assicurano di essere dotati di linee gerarchiche separate tra
dirigenti, valutatori e altri dipendenti, nonché dai dirigenti competenti ai
più alti dirigenti dell’amministratore e al suo consiglio di amministrazione per
assicurare: (a)
che l’amministratore rispetti in maniera
soddisfacente i requisiti del regolamento; e (b)
che le responsabilità siano chiaramente definite e
non siano in conflitto né causino la percezione di un conflitto. 14. Gli amministratori segnalano
agli utenti i conflitti di interesse derivanti dalla loro proprietà non appena
ne vengono a conoscenza. Reclami 15. In conformità all’articolo 5,
gli amministratori adottano e pubblicano procedure scritte per il ricevimento,
l’indagine e le registrazioni dei reclami presentati in merito al processo di
calcolo degli amministratori. Detto meccanismo di
reclamo assicura che: (a)
gli amministratori dispongano di un meccanismo
descritto dettagliatamente in una politica scritta di gestione dei reclami,
mediante cui i suoi sottoscrittori possono presentare reclami per contestare la
rappresentatività del calcolo di uno specifico valore di riferimento rispetto
al valore di mercato, le modifiche proposte al calcolo dei valori di
riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione al calcolo di
specifici valori di riferimento e altre decisioni editoriali relative ai
processi di calcolo dei valori di riferimento; (b)
gli amministratori garantiscano che la loro
politica scritta di gestione dei reclami include, tra l’altro, il processo e le
tempistiche per la gestione dei reclami; (c)
i reclami formali presentati nei confronti di un
amministratore e del suo personale vengano sottoposti a indagine da parte dell’amministratore
in modo tempestivo ed equo; (d)
l’indagine venga condotta indipendentemente dal
personale coinvolto nell’oggetto del reclamo; (e)
l’obiettivo degli amministratori sia quello di
portare a termine l’indagine senza indugio: (f)
gli amministratori informino per iscritto chi
presenta il reclamo ed eventuali altre parti dell’esito delle indagini entro un
intervallo di tempo ragionevole; (g)
vi sia possibilità di ricorso a un terzo
indipendente nominato dall’amministratore se chi presenta il reclamo non è
soddisfatto della modalità di gestione del reclamo da parte dell’amministratore
pertinente o della decisione dell’amministratore sulla situazione non oltre sei
mesi dalla data del reclamo iniziale; e (h)
tutti i documenti relativi ai
reclami, ivi inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo, nonché le
registrazioni dell’amministratore vengano conservati per almeno cinque anni. 16. Le controversie in relazione
alle determinazioni dei prezzi giornalieri, che non sono reclami formali,
vengono risolte dall’amministratore facendo riferimento alle sue procedure
standard appropriate. Se un reclamo determina una variazione di prezzo, questa
viene comunicata al mercato quanto prima. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB[29] Mercato
interno - mercati finanziari Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨
La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[30] ¨
La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨
La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione Obiettivi Obiettivo/obiettivi
strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Rafforzare la fiducia degli investitori; ridurre i
rischi di un funzionamento non corretto del mercato; ridurre i rischi
sistemici. Obiettivo/obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivi
specifici: - Ridurre il
rischio di manipolazione dei valori di riferimento - Assicurare
il corretto uso di valori di riferimento solidi e rappresentativi Attività ABM/ABB interessate I predetti obiettivi specifici richiedono il conseguimento
dei seguenti obiettivi operativi: - Limitare gli incentivi e le opportunità di manipolazione
dei valori di riferimento - Ridurre al minimo la discrezionalità – assicurare che i
valori di riferimento siano basati su dati sufficienti e rappresentativi - Assicurare una solida governance e controlli per far
fronte al rischio - Migliorare la trasparenza e assicurare che l’uso dei
valori di riferimento sia basato sull’idoneità - Assicurare un’efficace sorveglianza Risultati e
incidenza previsti Precisare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
interessati. La proposta mira a: - regolamentare la fornitura dei valori di riferimento e la fornitura
di dati per i valori di riferimento; - assicurare l’applicazione
di governance e controlli adeguati alla fornitura di valori di riferimento ed
evitare i conflitti di interesse; - assicurare
la solidità e l’affidabilità delle metodologie dei valori di riferimento e dei
dati forniti; - assicurare
che l’attività di fornitura di dati per i valori di riferimento sia soggetta a
controlli adeguati ed evitare i conflitti di interesse; - assicurare
la trasparenza della fornitura dei valori di riferimento; - assicurare
che venga condotta una valutazione dell’idoneità quando i valori di riferimento
vengono usati in relazione a contratti finanziari con i consumatori. Indicatori
di risultato e di incidenza 1. Ridurre il rischio di manipolazione dei valori di
riferimento - Numero di violazioni del regolamento sugli abusi
di mercato in relazione ai valori di riferimento - Numero di sanzioni imposte - Numero di ispezioni in loco - Numero delle misure di vigilanza 2. Assicurare il corretto uso di valori di
riferimento solidi e rappresentativi - Numero di violazioni del regolamento - Numero di sanzioni imposte - Numero di ispezioni in loco - Numero delle misure di vigilanza - Numero di azioni civili promosse dagli utenti dei
valori di riferimento nei confronti degli amministratori e dei fornitori di
dati per mancato rispetto del presente regolamento. - Numero di reclami pervenuti alla Commissione dagli
utenti dei valori di riferimento Motivazione
della proposta/iniziativa Necessità da
coprire nel breve e lungo termine A seguito dell’applicazione
del regolamento negli Stati membri: - verrà
ridotto il rischio di manipolazione dei valori di riferimento; - verrà
assicurato l’uso di valori di riferimento solidi e idonei. Valore
aggiunto dell’intervento dell’Unione europea I valori di riferimento sono transfrontalieri in termini di uso e
fornitura. In assenza di un quadro legislativo dell’Unione europea, le azioni
dei singoli Stati membri sarebbero inefficaci poiché non vi è alcun obbligo o
incentivo alla reciproca collaborazione per gli Stati membri e l’assenza di
tale collaborazione lascia un margine per l’arbitraggio normativo. Il
coinvolgimento dell’UE assicura una risposta coerente e coordinata che riduce
al minimo le inefficienze che si creerebbero con approcci divergenti e le
possibilità di arbitraggio normativo che altrimenti sussisterebbero. Insegnamenti
tratti da esperienze analoghe I valori di riferimento sono simili ai rating del
credito poiché costituiscono entrambi punti di riferimento per investimenti o
contratti finanziari. In entrambi i casi la crisi finanziaria ha rivelato che i
dubbi relativi alla loro integrità e accuratezza possono minare i mercati e
causare danni sia all’economia reale sia agli investitori. La presente proposta
si basa sull’esperienza acquisita mediante la regolamentazione delle agenzie di
rating del credito, in particolare rispetto alla strutture regolamentari e di
vigilanza e ai requisiti di governance più efficaci ed efficienti. Compatibilità
ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti La presente proposta crea sinergie con la proposta
di regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR) di cui
agli articoli 2, paragrafo 3, lettera d) e 8, paragrafo 1, lettera d), e
con la proposta di direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato
(Criminal Sanctions for Market Abuse Directive - CSMAD) che chiariscono che
qualunque manipolazione dei valori di riferimento è chiaramente e
inequivocabilmente illegale e passibile di sanzioni amministrative o penali.
Anche il regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
(Regulation on Energy Market Integrity and Transparency - REMIT) stabilisce l’illegalità
della manipolazione dei valori di riferimento usati per i prodotti energetici
all’ingrosso. Tali strumenti quindi trattano il comportamento dei soggetti in
relazione alla manipolazione dei valori di riferimento, mentre la presente
proposta riguarda i punti deboli del quadro per la produzione di valori di
riferimento che ne favoriscono la manipolazione. La direttiva relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e il relativo regolamento di esecuzione, la direttiva sul prospetto
e il relativo regolamento di esecuzione e la direttiva sugli organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari regolamentano tutti l’uso e la trasparenza dei
valori di riferimento, integrando quindi le azioni di cui alla presente
proposta. Durata e
incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata Proposta/iniziativa in
vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA Incidenza finanziaria dal
AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata
illimitata Modalità di
gestione previste[31] X Gestione centralizzata diretta da
parte della Commissione X Gestione
centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: agenzie esecutive X organismi creati
dalle Comunità[32] organismi pubblici nazionali/organismi
investiti di attribuzioni di servizio pubblico persone incaricate di attuare azioni
specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono
essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del
regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Se è
indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Combinazione di gestione centralizzata diretta (DG MARKT) e gestione
centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a un organismo
creato dalla CE (AESFEM) MISURE DI GESTIONE Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni Precisare
frequenza e condizioni. L’articolo 81,
del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati prevede la valutazione dell’esperienza acquisita grazie all’operato
dell’autorità ogni tre anni a partire dall’inizio effettivo delle sue attività.
In conformità all’articolo 35 del regolamento, entro il 1° gennaio 2019 verrà
prodotta una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Sistema di
gestione e di controllo Rischi
individuati È stata
realizzata una valutazione d’impatto per la proposta di riforma del sistema di
vigilanza finanziaria dell’UE a corredo dei progetti di regolamento istitutivo
dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Le risorse
aggiuntive da assegnare all’AESFEM previste a seguito della presente proposta
sono necessarie al fine di consentire all’AESFEM di svolgere i propri compiti,
in particolare per: - partecipare
ai collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici ed
istituire un meccanismo di mediazione, ivi inclusa la mediazione vincolante su
questioni importanti indicate nel presente regolamento, al fine di assistere le
autorità competenti nel raggiungere un’intesa in caso di disaccordo
relativamente al presente regolamento; - coordinare
lo sviluppo di accordi di cooperazione con paesi terzi e lo scambio tra le
autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi; - elaborare
orientamenti volti a promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale
dei regimi sanzionatori relativi alle violazioni del presente regolamento; - tenere un
elenco degli amministratori registrati in conformità al presente regolamento e
delle imprese di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione
europea; - ricevere le
notifiche dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto
finanziario nell’ambito dell’Unione, tenere un registro e assicurare che gli
amministratori siano a conoscenza di tale uso. La mancanza
delle risorse necessarie potrebbe non garantire lo svolgimento tempestivo ed
efficiente del ruolo dell’autorità. Modalità di
controllo previste I sistemi di
gestione e controllo previsti nel regolamento sull’AESFEM si applicano anche al
ruolo dell’AESFEM nell’ambito della presente proposta. L’insieme
definitivo di indicatori per valutare le prestazioni dell’AESFEM sarà deciso
dalla Commissione al momento in cui si dovrà procedere alla prima valutazione
richiesta. Per la valutazione definitiva, gli indicatori quantitativi saranno
altrettanto importanti degli elementi qualitativi raccolti nel corso delle
consultazioni. La valutazione sarà ripetuta ogni tre anni. Costi e
benefici dei controlli e probabile tasso di non conformità La stima dei costi è contenuta nella sezione 3. I
benefici principali comprendono: - la riduzione del rischio di manipolazione e quindi
il miglioramento della stabilità del mercato e il ripristino della fiducia nei
mercati finanziari; - il miglioramento dell’affidabilità dei valori di
riferimento e quindi dell’equità, integrità ed efficienza dei mercati
finanziari; - l’assicurazione del corretto uso di valori di
riferimento solidi e rappresentativi e quindi il miglioramento della
protezione di consumatori e investitori; Di conseguenza, la presente proposta contribuirebbe
a migliorare l’equità del mercato e ad assicurare la protezione di consumatori
ed investitori. Tali benefici sono difficili da quantificare. Tuttavia, data l’importanza
globale che valori di riferimento solidi ed affidabili rivestono ai fini del
mantenimento della stabilità del mercato e del ripristino della fiducia nei
mercati, i benefici in rapporto ai costi sono notevoli. Si prevede un basso tasso di non conformità, poiché
l’iniziativa propone norme chiare e applicabili con incentivi volti ad
assicurare la conformità. Misure di
prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e tutela in
vigore o previste. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e
qualsiasi altra attività illegale, all’AESFEM saranno applicate senza
restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini
svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L’autorità aderisce all’accordo interistituzionale
del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea
e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne
effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta
immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale
dell’autorità. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli
strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se
necessario, la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare un controllo in loco
presso i beneficiari degli stanziamenti dell’autorità e presso gli agenti
responsabili della loro allocazione. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate Linee di bilancio esistenti Secondo l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione] || Diss. || di paesi EFTA[33] || di paesi candidati[34] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || 12.03.04 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) || Diss. || SI || SI || NO || NO La presente iniziativa legislativa avrà la
seguente incidenza sulle spese: a) DG MARKT per la
redazione degli atti delegati, nonché per la valutazione, il monitoraggio dell’esecuzione
e il potenziale riesame dell’iniziativa: 1 funzionario AD (a tempo pieno) e relativi
costi; costi annuali previsti pari a 0,142 milioni di euro all’anno. b) AESFEM: (i) Costi delle risorse umane: due agenti temporanei per la partecipazione e la mediazione nei
collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento critici, la
consulenza tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente regolamento,
il coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione con i paesi
terzi, l’elaborazione di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la
coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori e la tenuta dei registri delle
notifiche dell’uso dei valori di riferimento nonché di un elenco degli
amministratori dei valori di riferimento. Il costo annuale totale dei suddetti 2 agenti
temporanei sarebbe di 0,326 milioni di euro, che la Commissione finanzierebbe
per il 40% (0,130 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,196 milioni
di euro). Non è previsto che il personale assegnato all’AESFEM
possa essere ridotto in futuro (dopo il 2020) dato che appare
improbabile che il numero dei valori di riferimento, ivi inclusi i valori di
riferimento critici, diminuisca, piuttosto aumenterà e l’AESFEM sarà tenuta a
partecipare e a svolgere attività di mediazione nei collegi delle autorità di
vigilanza per i valori di riferimento critici, nonché gli altri compiti
pertinenti di cui sopra. (ii) Costi operativi e di infrastruttura: è altresì prevista una spesa iniziale di 0,25 milioni di euro per l’AESFEM, che la Commissione finanzierebbe per il 40% (0,1
milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,15 milioni di euro). Tale
spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai
fini dell’adempimento dei seguenti obblighi: - tenere un elenco degli
amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese
di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea; - ricevere le notifiche
dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto finanziario
nell’ambito dell’Unione, nonché tenere un registro e assicurare che gli
amministratori siano a conoscenza di tale uso. Inoltre l’AESFEM sarà
tenuta a redigere una relazione sull’applicazione del presente regolamento
entro il 1° gennaio 2018. Il costo
totale di 0,3 milioni di euro, che la Commissione finanzierà per il 40% (0,12
milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di euro) nel
2017. Incidenza
prevista sulle spese I nuovi compiti verranno svolti con le
risorse umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione,
nel rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi
dell’UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie. In particolare, le risorse necessarie all’agenzia
per lo svolgimento delle nuove mansioni e indicate nella presente scheda
finanziaria saranno coerenti e compatibili con la programmazione finanziaria e
delle risorse umane dell’AESFEM stabilita dalla recente comunicazione al
Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e
finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013)519). Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1A || Competitività per la crescita e l’occupazione DG: MARKT || || || Anno 2015[35] || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || 12.03.04 - Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) || Impegni || (1) || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Pagamenti || (2) || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[36] || || || || || || || Numero della linea di bilancio || 12.03.04 || (3) || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Pagamenti || (5) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Pagamenti || =5+ 6 || 0,240 || 0,130 || 0,250 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 1,010 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: MARKT || || Risorse umane (della DG MARKT) || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,792 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 TOTALE PER LA DG MARKT || Stanziamenti || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,382 || 0,272 || 0,392 || 0,272 || 0,272 || 0,272 || 1,862 Pagamenti || 0,382 || 0,272 || 0,392 || 0,272 || 0,272 || 0,272 || 1,862 Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Gran parte degli stanziamenti operativi della Commissione
riguarderebbero l’aumento dei finanziamenti per l’AESFEM derivante dai
requisiti di cui al presente regolamento. In particolare, l’AESFEM avrà bisogno
di 2 membri del personale aggiuntivi (agenti temporanei) per un costo totale
annuale di 0,326 milioni di euro, che sarebbe cofinanziato dalla Commissione
(0,130 milioni di euro) e dagli Stati membri (0,196 milioni di euro). Essi svolgerebbero le seguenti attività: Partecipazione e mediazione nei collegi delle autorità di vigilanza per
i valori di riferimento Consulenza tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente
regolamento Coordinamento dello sviluppo di accordi di cooperazione con paesi terzi Elaborazione di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la
coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori Tenuta di registri delle notifiche dell’uso dei valori di riferimento e
di un elenco degli amministratori di valori di riferimento registrati Inoltre è prevista una spesa operativa iniziale di 0,25 milioni di euro
per l’AESFEM che la Commissione finanzierà per il 40% (0,1 milioni di euro) e
gli Stati membri per il 60% (0,15 milioni di euro). Tale spesa riguarda
principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai fini dell’adempimento
dei seguenti obblighi: Tenere un elenco degli amministratori registrati in conformità al
presente regolamento e delle imprese di paesi terzi che forniscono valori di
riferimento nell’Unione europea. Ricevere le notifiche dell’uso di un valore di riferimento in uno
strumento finanziario o contratto finanziario nell’ambito dell’Unione, nonché
tenere un registro. La presente iniziativa richiede altresì l’aumento del finanziamento
dell’AESFEM nel 2017 per coprire i costi per l’elaborazione di una relazione
sull’applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2018. Il costo
totale per l’elaborazione della relazione sarà di 0,3 milioni di euro (da
stanziare e trasferire all’AESFEM nel 2017), che la Commissione finanzierà per
il 40% (0,12 milioni di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di
euro) nel 2017. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa Sintesi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
di natura amministrativa X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo
di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2015[37] || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 Risorse umane || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,132 || 0,792 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,142 || 0,141 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 TOTALE || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,142 || 0,852 Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle
risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione
dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale
dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della
procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Ipotesi: - sulla base di un funzionario di grado AD che
lavori a tempo pieno per la presente iniziativa presso la DG MARKT (costo medio
132 000 EUR all’anno); - gli oneri salariali
annuali medi per il personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG; - spese per missioni pari
a 10 000 EUR all’anno, stimate in base al progetto di bilancio per il 2012, per persona. Fabbisogno
previsto di risorse umane ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse
umane. X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo
di 1 funzionario di grado AD della Commissione presso la sede di quest’ultima
(DG MARKT), come spiegato di seguito: MARKT è il settore o il titolo di
bilancio interessato. Il funzionario di grado AD della Commissione verrà
finanziato mediante riassegnazione. Descrizione dei compiti da svolgere: adozione
di atti delegati intesi a specificare la legislazione, ivi inclusi ulteriori
atti delegati che specifichino i diversi settori dei valori di riferimento in
considerazione dei progressi tecnologici e dell’evoluzione del mercato. Designazione dei valori di riferimento critici
transfrontalieri e ulteriori indicazioni delle rispettive condizioni. Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[38] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || XX 01 04 yy[39] || - in sede || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta) || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || TOTALE || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno
della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla
DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo
conto dei vincoli di bilancio. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale X La proposta/iniziativa è compatibile con il
nuovo quadro finanziario pluriennale. ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Na ¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento
di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[40]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Na Partecipazione
di terzi al finanziamento ¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte
di terzi X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri || Stati membri TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,361 || 0,196 || 0,376 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 1,521
La partecipazione di terzi al finanziamento per il 2015 si riferisce al
cofinanziamento dell’AESFEM da parte degli Stati membri. I costi finanziati
riguardano principalmente: a) Costi del personale: gli Stati membri parteciperanno per il 60%
al finanziamento dei 2 agenti temporanei necessari presso la sede dell’AESFEM
per l’attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento. Ciò implicherà
un contributo annuale da parte degli Stati membri di 0,196 milioni di euro. b) Spesa operativa
iniziale: Gli Stati membri saranno
inoltre tenuti a partecipare per il 60% alla spesa operativa iniziale di 0,25
milioni di euro a carico dell’AESFEM nel 2015, per un totale di 0,15 milioni di
euro. Tale spesa riguarda principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM
ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. c) Relazione sull’attuazione: Gli Stati membri inoltre partecipano al finanziamento
di una relazione dell’AESFEM sull’applicazione del presente regolamento entro
il 1° gennaio 2018. I costi totali previsti della relazione sono pari
a 0,3 milioni di euro[41] Gli Stati membri vi parteciperanno per il 60% (0,18 milioni di euro)
nel 2017. Incidenza prevista sulle entrate X La proposta/iniziativa non ha
incidenza finanziaria sulle entrate. ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ALLEGATO
alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento concernente
i valori di riferimento sui costi previsti per l’AESFEM in base ai requisiti
della proposta I costi relativi ai compiti svolti dall’AESFEM
sono stati stimati in base a tre categorie: costi del personale, costi di
infrastruttura e costi operativi, conformemente alla classificazione del
progetto generale del bilancio dell’AESFEM. a) Costi del personale: la necessità di aumentare l’organico rispecchia i nuovi compiti dell’AESFEM
derivanti dal presente regolamento. Essi afferiscono alla partecipazione e all’attività di
mediazione nei collegi delle autorità di vigilanza per i valori di riferimento
dell’AESFEM . Riguardano inoltre la fornitura di
consulenza tecnica alla Commissione sull’attuazione del presente regolamento,
il coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione con i paesi
terzi, l’elaborazione di orientamenti volti a promuovere la convergenza e la
coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori e la tenuta dei registri delle
notifiche dell’uso dei valori di riferimento nonché di un elenco degli
amministratori dei valori di riferimento. Sulla base delle previsioni attuali derivanti
dalle stime della Commissione e dell’AESFEM le attività richiederanno 2 agenti
temporanei. Ciò in aggiunta ai membri del personale attualmente assegnati ai
valori di riferimento presso l’AESFEM. I costi del personale aggiuntivi
previsti per l’AESFEM sono di 0,326 milioni di euro all’anno, che la
Commissione finanzierà per il 40% (0,130 milioni di euro) e gli Stati membri
per il 60% (0,196 milioni di euro). b) Costi operativi e di
infrastruttura: è altresì prevista
una spesa operativa iniziale di 0,25 milioni di euro per l’AESFEM, che la
Commissione finanzierebbe per il 40% (0,1 milioni di euro) e gli Stati
membri per il 60% (0,15 milioni di euro) nel 2015. Tale spesa riguarda
principalmente i sistemi informatici necessari all’AESFEM ai fini dell’adempimento
dei seguenti obblighi: - tenere un elenco degli
amministratori registrati in conformità al presente regolamento e delle imprese
di paesi terzi che forniscono valori di riferimento nell’Unione europea; - ricevere le notifiche
dell’uso di un valore di riferimento in uno strumento o contratto finanziario
nell’ambito dell’Unione, nonché tenere un registro e assicurare che gli
amministratori siano a conoscenza di tale uso. La presente iniziativa richiede altresì l’aumento
del finanziamento dell’AESFEM di 0,3 milioni di euro nel 2017 per coprire i
costi per l’elaborazione di una relazione sull’applicazione del presente
regolamento entro il 1° gennaio 2018. Il costo totale per
l’elaborazione della relazione è stimato in 0,3 milioni di euro (da stanziare e
pagare nel 2017), che la Commissione finanzierà per il 40% (0,12 milioni
di euro) e gli Stati membri per il 60% (0,18 milioni di euro). Questi costi
sono stati stimati sulla base dei costi medi sostenuti dalla DG MARKT per
elaborare relazioni analoghe, corretti per tener conto dell’effetto dell’inflazione. La proposta NON ha incidenza finanziarie sulle entrate dell’AESFEM. La tabella 1 seguente presenta una ripartizione dettagliata delle stime
di personale per varie categorie. Altre ipotesi: - in base alla distribuzione degli ETP nel
progetto di bilancio per il 2012, i 2 ETP aggiuntivi dovrebbero consistere in 2
agenti temporanei, con un costo totale annuale di 0,326 milioni di euro, che
sarà cofinanziato dalla Commissione (0,130 milioni di euro) e dagli Stati membri
(0,196 milioni di euro) annualmente. - gli oneri salariali
annuali medi per le diverse categorie del personale si basano sugli
orientamenti della DG BUDG di 132 000 EUR all’anno; - coefficiente correttore
del salario per Parigi pari all’1,161; - spese per missioni pari
a 10 000 EUR, stimate sulla base del progetto di bilancio per il 2012, per
persona; - costi relativi alle
assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, costi di insediamento e altre
indennità, costi di trasferimento, ecc.) pari a 12 700 EUR, in base alle stime
del progetto di bilancio per il 2012 per l’assunzione di ogni nuova persona. COSTI DEL PERSONALE DELL’AESFEM || || || || EUR (Mio, al terzo decimale) || || Tipologia di costo || Numero || Costo medio || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Titolo 1: Spese per il personale || || || || || || || || || di cui agenti temporanei || 2 || 0,153 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 0,306 || 1,836 || || || || || || || || || Spese relative all’assunzione || || 0,025 || || || || || || 0,025 || || || || || || || || || Spese per missioni || || || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,020 || 0,120 || || || || || || || || || Totale titolo 1: Spese per il personale || || 0,351 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 1,981 || || || || || || || || || di cui contributo dell’Unione (40%) || || 0,140 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,130 || 0,790 di cui contributo per Stato membro (60%) || || 0,211 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 0,196 || 1,191 [1] COM(2011) 651 definitivo 2011/0295 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0651:FIN:IT:PDF [2] Bruxelles, 20.10.2011 COM(2011) 654 definitivo 2011/0297
(COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0654:FIN:IT:PDF [3] Regolamento REMIT:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:01:IT:HTML [4] MIFID, articolo 40, paragrafo 1: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm [5] Regolamento di esecuzione MiFID, articolo 37, paragrafo 1,
lettera b) http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid2_en.htm [6] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0652:FIN:IT:PDF [7] Direttiva 2003/71/CE e regolamento (CE) n. 809/2004,
Allegato XII, punto 4.2.2 [8] Direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in
valori mobiliari (2009/65/CE), articolo 53 [9] http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Principles-Benchmarks-Setting-Processes-EU [10] http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-150.pdf [11] [ xxx] [12] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [13] GU L 345, del 31.12.2003, pag. 64. [14] GU L 302, del 17.11.2009, pag. 32 [15] GU L 326 , dell’8.12.2011, pag. 1. [16] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [17] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [18] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [19] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55. [20] GU L 9 del 14.8.2009, pag. 112. [21] GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338. [22] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [23] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [24] GU L 174, del 1.7.2011, pag. 1. [25] GU L 174, del 1.7.2011, pag. 1. [26] GU L 133 del 22.5.2008,
pag. 66. [27] GU L 241, del 2.9.2006, pag. 1. [28] GU L 241, del 2.9.2006, pag. 1. [29] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [30] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [31] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [32] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [33] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [34] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [35] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [36] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [37] [38] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [39] Sottomassimale per il personale
esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [40] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [41] Questi costi sono stati stimati sulla base dei costi medi
sostenuti dalla DG MARKT per elaborare relazioni analoghe, corretti per tener
conto dell’effetto dell’inflazione.