Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2013/0630 final - 2013/0310 (NLE) */
RELAZIONE Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha
autorizzato la Commissione a avviare, a nome dell'Unione europea e suoi Stati
membri e della Repubblica di Croazia, negoziati con l'Albania finalizzati alla
conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione
(del 1° aprile 2009) tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea. I negoziati si sono svolti il 19 novembre 2012
e il 10 gennaio 2013. Dopo ulteriori chiarimenti tecnici e scambi di
corrispondenza, le autorità albanesi hanno espresso il loro accordo sul
progetto di protocollo proposto dalla Commissione il 18 giugno 2013, il cui
testo è riportato in allegato. La Commissione invita il Consiglio a decidere
in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione
europea e a concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e suoi Stati
membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea
dell'energia atomica, la Commissione invita il Consiglio a dare la sua
approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che
istituisce la CEEA. Il testo di seguito è una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del
protocollo. La Commissione invita il Consiglio a: –
decidere in merito alla firma e all'applicazione
provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea. 2013/0310 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione
provvisoria di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, visto l'atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica di Croazia, allegato al trattato di adesione, in
particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) Il 24 settembre 2012 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare, a nome dell'Unione e suoi
Stati membri e della Repubblica di Croazia, negoziati con l'Albania finalizzati
alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea. (2) Visto l'esito positivo dei
negoziati, è opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione europea, con
riserva della sua eventuale conclusione in data successiva. (3) La firma e la conclusione del
protocollo sono soggette a una procedura separata per le questioni di
competenza della Comunità europea dell'energia atomica. (4) È opportuno applicare il
protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2013, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma del protocollo all'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il
protocollo") è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della
conclusione di tale protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con
riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal
negoziatore del protocollo. Articolo 3 In attesa dell'entrata
in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio dal
1° luglio 2013. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente PROTOCOLLO all'accordo
di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per
tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL REGNO DEL
BELGIO, LA REPUBBLICA DI
BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI
DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI
ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI
CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI
CIPRO, LA REPUBBLICA DI
LETTONIA, LA REPUBBLICA DI
LITUANIA, IL GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI
MALTA, IL REGNO DEI
PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI
POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI
SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI
FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato sull'Unione
europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in seguito denominati
"Stati membri", e L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA, in seguito denominate "Unione europea", da una parte, e LA REPUBBLICA D'ALBANIA, in seguito denominata
"Albania", dall'altra, vista l'adesione della Repubblica di Croazia
(in seguito denominata "Croazia") all'Unione europea il 1º
luglio 2013, CONSIDERANDO che: (1)
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania,
dall'altra (in seguito denominato "ASA") è stato firmato a
Lussemburgo il 12 giugno 2006 ed è entrato in vigore il 1° aprile
2009. (2)
Il trattato relativo all'adesione della Repubblica
di Croazia all'Unione europea (in seguito denominato "trattato di adesione")
è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011. (3)
Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione
europea. (4)
In forza dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di
adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata tramite un
protocollo al medesimo. (5)
In forza dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'ASA,
si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione
europea e dell'Albania sanciti dell'accordo, HANNO CONVENUTO
le disposizioni seguenti: Sezione I Parti contraenti Articolo
1 La Croazia è parte dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, firmato a
Lussemburgo il 12 giugno 2006, e adotta e prende atto, alla stregua degli altri
Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'accordo, delle dichiarazioni
comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo
stesso giorno. ADEGUAMENTI
DEL TESTO DELL'ASA E DEI RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI Sezione II PRODOTTI AGRICOLI Articolo
2 Prodotti
agricoli stricto sensu 1. L'allegato II c)
dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente
protocollo. Sezione III Norme di origine Articolo
3 L'allegato IV del protocollo 4 dell'ASA è
sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo. DISPOSIZIONI
TRANSITORIE Sezione IV Articolo
4 OMC L'Albania si impegna a non formulare
richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna
concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con
riferimento al presente allargamento dell'Unione europea. Articolo
5 Prova
dell'origine e cooperazione amministrativa 1. Fatta salva l'applicazione di
misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine
debitamente rilasciate dall'Albania o dalla Croazia o compilate nel contesto di
un accordo preferenziale tra loro applicato sono reciprocamente accettate
purché: (a)
l'acquisizione di tale origine conferisca il
diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie
preferenziali contenute nell'ASA; (b)
la prova dell'origine e i documenti di trasporto
siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data
dell'adesione; (c)
la prova dell'origine sia presentata alle autorità
doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione
in Albania o in Croazia prima della data di adesione, la prova dell'origine
rilasciata o compilata nel quadro di un accordo preferenziale può essere
accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi
dalla data dell'adesione. 2. L'Albania e la Croazia
possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di "esportatore
autorizzato" nel quadro di un accordo preferenziale tra loro applicato
purché: (a)
tale disposizione figuri anche nell'ASA concluso
fra l'Albania e l'Unione europea prima della data di adesione della Croazia e (b)
gli esportatori autorizzati applichino le norme di
origine in vigore nel quadro di tale accordo. (c)
Entro un anno dalla data di adesione della Croazia,
tali autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle
condizioni dell'ASA. 3. Le richieste di controllo a
posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro dell'accordo
preferenziale di cui al paragrafo 1 sono accettate dalle competenti autorità
doganali albanesi o croate nei tre anni successivi al rilascio della prova in
questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi
all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della
dichiarazione di importazione. Articolo
6 Merci
in transito 1. Le disposizioni dell'ASA sono
applicabili alle merci esportate dall'Albania in Croazia o dalla Croazia in
Albania che rispettino le disposizioni del protocollo 4 dell'ASA e che,
alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea
presso un deposito doganale o in zona franca in Albania o in Croazia. 2. In casi simili il trattamento
preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data di
adesione della Croazia, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle
autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità
doganali del paese di importazione. Articolo
7 Contingenti
per il 2013 Per il 2013 i volumi dei nuovi contingenti
tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono
calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del
periodo trascorsa prima del 1° luglio 2013. DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI Sezione V Articolo
8 Il presente protocollo e i relativi allegati
formano parte integrante dell'ASA. Articolo
9 1. Le comunità europee e i loro Stati
membri e la Repubblica d'Albania procedono all'approvazione del presente
protocollo secondo le rispettive procedure. 2. Le Parti si notificano
reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al
paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 10 1. Il presente protocollo entra
in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo
strumento di approvazione. 2. Qualora non tutti gli
strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro
il 1° luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con
effetto dal 1° luglio 2013. Articolo
11 Il presente protocollo è redatto in duplice
esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese,
neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
tedesca, ungherese e nella lingua albanese, tutti i testi facenti ugualmente
fede. Articolo
12 Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli
che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso
allegate sono stilati in lingua croata e fanno fede alla stregua dei testi
originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede alla loro
approvazione. ALLEGATO I Allegato II c) Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai
prodotti agricoli trasformati originari della Comunità (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)) Codice NC || Descrizione || Contingente annuo (in tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale 0401 10 10 || Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse < = 1%, in imballaggi immediati < = 2 l || 790 || 0% 0401 20 11 || Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse <= 3% ma > 1%, in imballaggi immediati < = 2 l 0401 20 91 || Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3% ma <= 6%, in imballaggi immediati < = 2 l 1001 91 20 (ex 1001 90 91) || FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA || 42 000 || 0% 1001 99 00 (ex 1001 90 99) || SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) 1005 90 00 || Granturco (escl. quello da semina) || 10 000 || 0% ALLEGATO II Allegato IV TESTO DELLA
DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve
essere redatta conformemente alle note a piè di pagina,
che non vanno però riprodotte. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този
документ (митническо разрешение № … (1[2]))
декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2)
преференциален произход. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el
presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial … (2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo
povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky
preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende
dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne,
medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer;
Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte
… (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija
(tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το
παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this
document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent
document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire
du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom
(carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente
documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā
dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas
(muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai
yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre
(vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument
(awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod
ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document
van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …
oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem
(upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to
wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo-assinado, exportador dos produtos
abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara
que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem
preferencial … (2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui
document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în
mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …
(2). Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo
povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky
preferenčný pôvod v … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom
(pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä
(tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta
dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Versione albanese Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë
dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet
qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … ( 2 ). .............................................................................................................................................
(3) (Luogo e data) .............................................................................................................................................
(4) (Firma
dell'esportatore. Indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della
persona che firma la dichiarazione.) [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] (1) Se la dichiarazione su
fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero
dell'autorizzazione dell'esportatore va indicato in questo spazio. Se la
dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le
parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco. (2) Indicazione dell'origine
dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in
parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a
indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono
essere omesse se contenute nel documento stesso. (4) Nei casi in cui
l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma
implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.