52013PC0630

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2013/0630 final - 2013/0310 (NLE) */


RELAZIONE

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare, a nome dell'Unione europea e suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, negoziati con l'Albania finalizzati alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione (del 1° aprile 2009) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

I negoziati si sono svolti il 19 novembre 2012 e il 10 gennaio 2013. Dopo ulteriori chiarimenti tecnici e scambi di corrispondenza, le autorità albanesi hanno espresso il loro accordo sul progetto di protocollo proposto dalla Commissione il 18 giugno 2013, il cui testo è riportato in allegato.

La Commissione invita il Consiglio a decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e a concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e suoi Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione invita il Consiglio a dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

Il testo di seguito è una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo. La Commissione invita il Consiglio a:

– decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea.

2013/0310 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1)       Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare, a nome dell'Unione e suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, negoziati con l'Albania finalizzati alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

(2)       Visto l'esito positivo dei negoziati, è opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua eventuale conclusione in data successiva.

(3)       La firma e la conclusione del protocollo sono soggette a una procedura separata per le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(4)       È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo") è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

In attesa dell'entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

PROTOCOLLO

all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in seguito denominati "Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in seguito denominate "Unione europea",

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ALBANIA, in seguito denominata "Albania",

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia (in seguito denominata "Croazia") all'Unione europea il 1º luglio 2013,

CONSIDERANDO che:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra (in seguito denominato "ASA") è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2009.

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in seguito denominato "trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

(3) Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(4) In forza dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo.

(5) In forza dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e dell'Albania sanciti dell'accordo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti:

Sezione I

Parti contraenti

Articolo 1

La Croazia è parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'accordo, delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA E DEI RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Sezione II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Prodotti agricoli stricto sensu

1.           L'allegato II c) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente protocollo.

Sezione III

Norme di origine

Articolo 3

L'allegato IV del protocollo 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sezione IV

Articolo 4

OMC

L'Albania si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.           Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate dall'Albania o dalla Croazia o compilate nel contesto di un accordo preferenziale tra loro applicato sono reciprocamente accettate purché:

(a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

(b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data dell'adesione;

(c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Albania o in Croazia prima della data di adesione, la prova dell'origine rilasciata o compilata nel quadro di un accordo preferenziale può essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.           L'Albania e la Croazia possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di un accordo preferenziale tra loro applicato purché:

(a) tale disposizione figuri anche nell'ASA concluso fra l'Albania e l'Unione europea prima della data di adesione della Croazia e

(b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

(c) Entro un anno dalla data di adesione della Croazia, tali autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3.           Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro dell'accordo preferenziale di cui al paragrafo 1 sono accettate dalle competenti autorità doganali albanesi o croate nei tre anni successivi al rilascio della prova in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 6

Merci in transito

1.           Le disposizioni dell'ASA sono applicabili alle merci esportate dall'Albania in Croazia o dalla Croazia in Albania che rispettino le disposizioni del protocollo 4 dell'ASA e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in Albania o in Croazia.

2.           In casi simili il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione.

Articolo 7

Contingenti per il 2013

Per il 2013 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° luglio 2013.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Sezione V

Articolo 8

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 9

1.           Le comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica d'Albania procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.           Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 10

1.           Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2.           Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1° luglio 2013, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° luglio 2013.

Articolo 11

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 12

Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati in lingua croata e fanno fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede alla loro approvazione.

ALLEGATO I

Allegato II c)

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))

Codice NC || Descrizione || Contingente annuo (in tonnellate) || Aliquota del dazio contingentale

0401 10 10 || Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse < = 1%, in imballaggi immediati < = 2 l || 790 || 0%

0401 20 11 || Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse <= 3% ma > 1%, in imballaggi immediati < = 2 l

0401 20 91 || Latte e crema di latte (non concentrati) (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3% ma <= 6%, in imballaggi immediati < = 2 l

1001 91 20 (ex 1001 90 91) || FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA || 42 000 || 0%

1001 99 00 (ex 1001 90 99) || SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1005 90 00 || Granturco (escl. quello da semina) || 10 000 || 0%

 

ALLEGATO II

Allegato IV

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina, che non vanno però riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1[2])) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … ( 2 ).

............................................................................................................................................. (3)

(Luogo e data)

............................................................................................................................................. (4)

(Firma dell'esportatore. Indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]              

(1)           Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore va indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2)           Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3)           Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)           Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.