52013PC0598

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico /* COM/2013/0598 final - 2013/0286 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, sarebbe opportuno adottare misure intese a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2014, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.

· Contesto generale

La comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2014 (COM(2013) 319 definitivo) delinea il contesto della proposta.

Il parere scientifico sugli stock del Mar Baltico per il 2014 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2013 e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2013.

La proposta si articola in due sezioni rilevanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2014 mediante possibilità di pesca: una prima sezione che fissa i TAC e i contingenti e una seconda che regolamenta lo sforzo di pesca imponendo limiti alle attività dei pescherecci (numero di giorni in mare).

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico.

Anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98, è rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico.

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le necessarie misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

· Ricorso al parere di esperti

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono proposti TAC.

· Consultazione delle parti interessate

Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di lavoro congiunto "Stock demersali e pelagici" nel giugno 2013, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP. Nell'ambito di tale riunione sono state indicate le norme per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2014 sulla base della comunicazione. I pareri preliminari espressi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione per quanto possibile nell'elaborazione della proposta, nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

In determinati casi, il CCR per il Mar Baltico appoggia i tentativi della Commissione di fissare TAC più coerenti con i pareri scientifici, nonché l'applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco con riguardo alla fissazione dei TAC. Tuttavia, è contrario alla riduzione del numero di giorni in mare destinati alla pesca del merluzzo bianco.

· Valutazione dell'impatto

I TAC per gli stock occidentali di merluzzo bianco sono stati ridotti del 15%, mentre per quelli orientali sono aumentati del 7%. Nell'ambito della proposta, tre dei cinque TAC pelagici aumenteranno e gli altri due subiranno una riduzione. In generale, l'attuazione delle misure proposte comporterà un aumento complessivo del 10% per i pescherecci dell'Unione nel Mar Baltico, pari a possibilità di pesca fino a 644 000 tonnellate, per tutte le specie in questione ad eccezione degli stock di salmone. Le possibilità di pesca per gli stock di salmone diminuiranno di circa il 7% e ammonteranno a 116 000 salmoni.

Sulla base dei prezzi medi del pesce sbarcato, osservati nel 2011 in otto paesi del Mar Baltico, il valore delle possibilità di pesca per il 2014 aumenterà in ragione di 12 milioni di euro fino a raggiungere un valore complessivo di 412 milioni di euro.

La proposta non rispecchia solo preoccupazioni legate al breve periodo ma rientra in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. A medio e lungo termine l'approccio, in linea con la proposta, consentirà di mantenere stabile lo sforzo di pesca e di aumentare i contingenti. Gli effetti a lungo termine della strategia dovrebbero consistere in attività di pesca più sostenibili e maggiori sbarchi.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta è volta a fissare i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

· Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

· Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi elencati di seguito.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come ritengono. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento specifico è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

4.           INCIDENZE SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

· Semplificazione

La proposta continua a prevedere la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe al regolamento del 2013 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico.

· Riesame/revisione/clausola di caducità

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2014 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

· Illustrazione dettagliata della proposta

La proposta stabilisce per il 2014 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

I valori proposti tengono conto del parere scientifico attuale, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca. Ove del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC consigliati dal CIEM.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato I del regolamento e i limiti dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

I TAC e le limitazioni dello sforzo proposti per gli stock di merluzzo bianco sono conformi al piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione della mortalità per pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo al fine di consentire la ricostituzione degli stock e garantire rese stabili ed elevate. A seguito di una revisione dei dati e dei metodi utilizzati per gli stock di merluzzo bianco, sono stati riesaminati e opportunamente modificati i valori pertinenti al tasso reale di mortalità per pesca e al tasso di mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile. Tenendo conto di queste nuove informazioni, vi è la necessità di ridurre lo sforzo di pesca esercitato su entrambi gli stock, rispettivamente del 10% per lo stock occidentale e dell'8,5% per quello orientale.

Tutti gli stock pelagici nel Mar Baltico, escluse le aringhe della parte occidentale, potrebbero essere pescati a livelli di rendimento massimo sostenibile nel 2014, pertanto il TAC proposto corrisponde al tasso di mortalità per pesca che garantisce tale rendimento.

2013/0286 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio[1] prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.

(2)       Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3)       È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con i consigli consultivi regionali interessati.

(4)       Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici devono essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[2] (Piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico).

(5)       Alla luce dei pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera dei giorni supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera.

(6)       L'utilizzo delle possibilità di pesca, quali stabilite a norma del presente regolamento, è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009[3], in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(7)       Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96[4], è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(8)       Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2014.

Articolo 2 Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio[5];

(b) "Mar Baltico": sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

(c) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

(d) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

(e) "contingente": la quota TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

(f) "giorno di assenza dal porto": qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave è fuori dal porto.

Capo II Possibilità di pesca

Articolo 4 TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti, e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.           La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

(a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

(b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

(d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

(e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.           Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico.

Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture e le catture accessorie sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7 Limitazioni dello sforzo di pesca

1.           Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

2.           Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.

3.           Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

Capo III Disposizioni finali

Articolo 8 Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO I TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico || Codice alfa a 3 lettere || Nome comune

Clupea harengus || HER || Aringa

Gadus morhua || COD || Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa || PLE || Passera di mare

Salmo salar || SAL || Salmone atlantico

Sprattus sprattus || SPR || Spratto

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 30-31 || ||

|| Clupea harengus || || HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia || 116 963 || ||

Svezia || 25 699 || ||

|| || ||

Unione || 142 662 || ||

|| || ||

TAC || 142 662 || || TAC analitico

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 22-24

|| Clupea harengus || || HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. ||

Danimarca || 2 769 || ||

Germania || 10 900 ||

Finlandia || 1 || ||

Polonia || 2 570 ||

Svezia || 3 514 || ||

|| ||

Unione || 19 754 || ||

|| ||

TAC || 19 754 || || TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

|| ||

|| || ||

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'Unione)

|| Clupea harengus || || HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca || 3 157 || ||

Germania || 837 || ||

Estonia || 16 122 || ||

Finlandia || 31 469 || ||

Lettonia || 3 979 || ||

Lituania || 4 189 || ||

Polonia || 35 752 || ||

Svezia || 47 995 || ||

|| || ||

Unione || 143 500 || ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC analitico

Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisione 28.1

|| Clupea harengus || || HER/03D.RG || || ||

Estonia || 14 186 || ||

Lettonia || 16 534 || ||

|| || ||

Unione || 30 720 || ||

|| || ||

TAC || 30 720 || || TAC analitico

|| || ||

Specie || Merluzzo bianco || Zona: || Sottodivisioni 25-32 (acque dell'Unione)

|| Gadus morhua || || COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca || 15 147 || ||

Germania || 6 025 || ||

Estonia || 1 476 || ||

Finlandia || 1 159 || ||

Lettonia || 5 632 || ||

Lituania || 3 710 || ||

Polonia || 17 440 || ||

Svezia || 15 345 ||   ||

|| || ||

Unione || 65 934 || ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC analitico

|| || ||

Specie: || Merluzzo bianco || || Zona: || Sottodivisioni 22-24 ||

|| Gadus morhua || || COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca || 7 436 || ||

Germania || 3 636 || ||

Estonia || 165 || ||

Finlandia || 146 || ||

Lettonia || 615 || ||

Lituania || 399 || ||

Polonia || 1 990 || ||

Svezia || 2 650 || ||

|| || ||

Unione || 17 037 || ||

|| || ||

TAC || 17 037 || || TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

|| || ||

Specie: || Passera di mare || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) ||

|| Pleuronectes platessa || || PLE/3C22.; PLE/3B23.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca || 2 151 || ||

Germania || 239 || ||

Polonia || 450 || ||

Svezia || 162 || ||

|| || ||

Unione || 3 002 || ||

|| || ||

TAC || 3 002 || || TAC precauzionale

Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisioni 22-31 (acque dell'Unione)

|| Salmo salar || || SAL/3C22.; SAL/3B23.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca || 22 467 || (1) ||

Germania || 2 500 || (1) ||

Estonia || 2 283 || (1) ||

Finlandia || 28 015 || (1) ||

Lettonia || 14 290 || (1) ||

Lituania || 1 680 || (1) ||

Polonia || 6 816 || (1) ||

Svezia || 30 370 || (1) ||

|| || ||

Unione || 108 421 || (1) ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

__________ || || ||

(1)           Numero di individui.

Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisione 32 (acque dell'Unione)

|| Salmo salar || || SAL/3D32. || || ||

Estonia || 744 || (1) ||

Finlandia || 6 512 || (1) ||

|| || ||

Unione || 7 256 || (1) ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || TAC precauzionale

__________ || || ||

(1)           Numero di individui.

Specie: || Spratto || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) ||

|| Sprattus sprattus || || SPR/3C22.; SPR/3B23.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca || 21 909 || (1) ||

Germania || 13 880 || (1) ||

Estonia || 25 441 || (1) ||

Finlandia || 11 469 || (1) ||

Lettonia || 30 727 || (1) ||

Lituania || 11 115 || (1) ||

Polonia || 65 207 || (1) ||

Svezia || 42 354 || (1) ||

|| || ||

Unione || 222 102 || ||

|| || ||

TAC || Non pertinente || || TAC analitico

__________ (1)           Almeno il 92% degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8% del contingente (HER/*3BCDC).

ALLEGATO II LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.           Gli Stati membri assegnano alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:

(a) 147 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, a eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, nonché

(b) 146 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, a eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.           Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.           In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10% del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.

[1]               Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

[2]               Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'18 settembre 2007 che istituisce un piano pluriennale (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

[3]               Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

[4]               Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

[5]               Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).