Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico /* COM/2013/0598 final - 2013/0286 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca, sarebbe opportuno adottare misure intese a garantire lo
sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto
di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito
è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma
di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo
di pesca. Scopo della presente proposta è stabilire, per
il 2014, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock
ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di
semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali,
a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un
regolamento distinto. · Contesto generale La comunicazione della Commissione concernente
una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2014 (COM(2013) 319
definitivo) delinea il contesto della proposta. Il parere scientifico sugli stock del Mar
Baltico per il 2014 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione
del mare (CIEM) nel maggio 2013 e dal Comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2013. La proposta si articola in due sezioni
rilevanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2014
mediante possibilità di pesca: una prima sezione che fissa i TAC e i
contingenti e una seconda che regolamenta lo sforzo di pesca imponendo limiti
alle attività dei pescherecci (numero di giorni in mare). · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le possibilità di pesca e le modalità di
ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo
strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) n. 1088/2012 del
Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel
Mar Baltico. Anche il regolamento (CE) n. 2187/2005
del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse
della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund,
che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n.
88/98, è rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico. Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del
Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli
stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano
questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE)
n. 779/97, definisce le necessarie misure di controllo e di monitoraggio da
applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme
per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di
merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea Le misure proposte sono conformi agli
obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione
in materia di sviluppo sostenibile. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO · Ricorso al parere di esperti Principali organizzazioni/esperti
consultati Le organizzazioni scientifiche consultate sono
il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato
scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Ogni anno l'Unione chiede il parere
scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti.
Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono
proposti TAC. · Consultazione delle parti interessate Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il
Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di
lavoro congiunto "Stock demersali e pelagici" nel giugno 2013,
sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di
pesca. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo
CSTEP. Nell'ambito di tale riunione sono state indicate le norme per la
fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2014 sulla base della
comunicazione. I pareri preliminari espressi con riguardo a tutti gli stock
ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione per quanto
possibile nell'elaborazione della proposta, nella misura in cui non erano in
contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello
stato delle risorse vulnerabili. In determinati casi, il CCR per il Mar Baltico
appoggia i tentativi della Commissione di fissare TAC più coerenti con i pareri
scientifici, nonché l'applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco
con riguardo alla fissazione dei TAC. Tuttavia, è contrario alla riduzione del
numero di giorni in mare destinati alla pesca del merluzzo bianco. · Valutazione dell'impatto I TAC per gli stock occidentali di merluzzo
bianco sono stati ridotti del 15%, mentre per quelli orientali sono aumentati
del 7%. Nell'ambito della proposta, tre dei cinque TAC pelagici aumenteranno e
gli altri due subiranno una riduzione. In generale, l'attuazione delle misure
proposte comporterà un aumento complessivo del 10% per i pescherecci dell'Unione
nel Mar Baltico, pari a possibilità di pesca fino a 644 000 tonnellate,
per tutte le specie in questione ad eccezione degli stock di salmone. Le
possibilità di pesca per gli stock di salmone diminuiranno di circa il 7% e
ammonteranno a 116 000 salmoni. Sulla base dei prezzi medi del pesce sbarcato,
osservati nel 2011 in otto paesi del Mar Baltico, il valore delle possibilità
di pesca per il 2014 aumenterà in ragione di 12 milioni di euro fino a
raggiungere un valore complessivo di 412 milioni di euro. La proposta non rispecchia solo preoccupazioni
legate al breve periodo ma rientra in una strategia più ampia volta a
ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo
termine. A medio e lungo termine l'approccio, in linea con la proposta,
consentirà di mantenere stabile lo sforzo di pesca e di aumentare i
contingenti. Gli effetti a lungo termine della strategia dovrebbero consistere
in attività di pesca più sostenibili e maggiori sbarchi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte La proposta è volta a fissare i limiti di
cattura e di sforzo applicabili alla pesca dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo
della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca
sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. · Base giuridica Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). · Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella competenza esclusiva
dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità
per i motivi elencati di seguito. La politica comune della pesca è una politica
comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e
ripartizione delle possibilità di pesca. Il regolamento del Consiglio in questione
assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo
20, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di
ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come
ritengono. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle
decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per
sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate. La proposta non ha alcuna nuova implicazione
finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento specifico è adottato ogni anno
dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono
già stati predisposti. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Si tratta di una proposta di gestione della
pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20
del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. 4. INCIDENZE SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI · Semplificazione La proposta continua a prevedere la
semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione
o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe al regolamento del 2013
sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico. · Riesame/revisione/clausola di caducità La proposta riguarda un regolamento annuale
per il 2014 e non comprende pertanto una clausola di revisione. · Illustrazione dettagliata della proposta La proposta stabilisce per il 2014 le
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati
membri operanti nel Mar Baltico. I valori proposti tengono conto del parere
scientifico attuale, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del
quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione
della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca. Ove
del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con
la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti
dai TAC consigliati dal CIEM. Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo
sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e
gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di
pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile
tenendo conto dello stato di ciascuno stock. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati
membri sono indicati nell'allegato I del regolamento e i limiti dello sforzo di
pesca figurano nell'allegato II. I TAC e le limitazioni dello sforzo proposti
per gli stock di merluzzo bianco sono conformi al piano pluriennale per gli
stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano
tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione della mortalità
per pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo al
fine di consentire la ricostituzione degli stock e garantire rese stabili ed
elevate. A seguito di una revisione dei dati e dei metodi utilizzati per gli
stock di merluzzo bianco, sono stati riesaminati e opportunamente modificati i
valori pertinenti al tasso reale di mortalità per pesca e al tasso di mortalità
per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile. Tenendo conto di
queste nuove informazioni, vi è la necessità di ridurre lo sforzo di pesca
esercitato su entrambi gli stock, rispettivamente del 10% per lo stock
occidentale e dell'8,5% per quello orientale. Tutti gli stock pelagici nel Mar Baltico,
escluse le aringhe della parte occidentale, potrebbero essere pescati a livelli
di rendimento massimo sostenibile nel 2014, pertanto il TAC proposto
corrisponde al tasso di mortalità per pesca che garantisce tale rendimento. 2013/0286 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2014, le possibilità
di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002
del Consiglio[1] prevede che le misure che
disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile
delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici,
tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato
scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di
eventuali pareri dei consigli consultivi regionali. (2) Spetta al Consiglio adottare
le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di
pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso,
alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca
devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a
ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno
stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della
politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. (3) È opportuno che i totali
ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici
disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e
garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché
alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in
particolare durante le riunioni con i consigli consultivi regionali
interessati. (4) Le possibilità di pesca
applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici devono essere
fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i
limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco
nel Mar Baltico devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite
nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007,
che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar
Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[2]
(Piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico). (5) Alla luce dei pareri
scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock
di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere
gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare
un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una
gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non
fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe
reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto
avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera dei giorni
supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza
dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera. (6) L'utilizzo delle possibilità
di pesca, quali stabilite a norma del presente regolamento, è soggetto al
regolamento (CE) n. 1224/2009[3], in particolare agli
articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture
e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle
possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli
sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono
utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione. (7) Ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 847/96[4], è necessario individuare
gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. (8) Al fine di evitare un'interruzione
delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione
è importante che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento
vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è
opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la
pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce le
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico
per il 2014. Articolo 2
Ambito d'applicazione Il presente regolamento si applica ai
pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano
le seguenti definizioni: (a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione
del mare (CIEM)": zone geografiche specificate nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio[5]; (b) "Mar Baltico": sottodivisioni CIEM
da 22 a 32; (c) "peschereccio dell'Unione": un
peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; (d) "totale ammissibile di catture"
(TAC): il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; (e) "contingente": la quota TAC
assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; (f) "giorno di assenza dal porto":
qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una
nave è fuori dal porto. Capo II
Possibilità di pesca Articolo 4
TAC e loro ripartizione I TAC, i contingenti, e, se del caso, le
condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I. Articolo 5
Disposizioni speciali in
materia di ripartizione 1. La ripartizione tra gli Stati
membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non
pregiudica: (a) gli scambi a norma dell'articolo 20,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; (b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo
37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; (c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma
dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; (d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo
4 del regolamento (CE) n. 847/96; (e) le detrazioni effettuate a norma degli
articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2. Salvo se diversamente
specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3
del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC
precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto
regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico. Articolo 6
Condizioni per lo sbarco
delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci
provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono
consentiti unicamente se le catture e le catture accessorie sono state
effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora
esaurito. Articolo 7
Limitazioni dello sforzo di
pesca 1. Le limitazioni dello sforzo
di pesca figurano nell'allegato II. 2. Le limitazioni di cui al
paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno
che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle
restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5,
nonché all'articolo 13 di detto regolamento. 3. Le limitazioni di cui al
paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la
Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE)
n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione. Capo III
Disposizioni finali Articolo 8
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati
relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock, ai sensi degli
articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si
avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 9
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I
TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC
PER SPECIE E PER ZONA Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC
e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa
indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate. I riferimenti alle zone di pesca si intendono
fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. Gli stock ittici figurano secondo l'ordine
alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista
la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni. Nome scientifico || Codice alfa a 3 lettere || Nome comune Clupea harengus || HER || Aringa Gadus morhua || COD || Merluzzo bianco Pleuronectes platessa || PLE || Passera di mare Salmo salar || SAL || Salmone atlantico Sprattus sprattus || SPR || Spratto Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 30-31 || || || Clupea harengus || || HER/3D30.; HER/3D31. Finlandia || 116 963 || || Svezia || 25 699 || || || || || Unione || 142 662 || || || || || TAC || 142 662 || || TAC analitico Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 22-24 || Clupea harengus || || HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. || Danimarca || 2 769 || || Germania || 10 900 || Finlandia || 1 || || Polonia || 2 570 || Svezia || 3 514 || || || || Unione || 19 754 || || || || TAC || 19 754 || || TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || || || || || Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'Unione) || Clupea harengus || || HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32. Danimarca || 3 157 || || Germania || 837 || || Estonia || 16 122 || || Finlandia || 31 469 || || Lettonia || 3 979 || || Lituania || 4 189 || || Polonia || 35 752 || || Svezia || 47 995 || || || || || Unione || 143 500 || || || || || TAC || Non pertinente || TAC analitico Specie: || Aringa || || Zona: || Sottodivisione 28.1 || Clupea harengus || || HER/03D.RG || || || Estonia || 14 186 || || Lettonia || 16 534 || || || || || Unione || 30 720 || || || || || TAC || 30 720 || || TAC analitico || || || Specie || Merluzzo bianco || Zona: || Sottodivisioni 25-32 (acque dell'Unione) || Gadus morhua || || COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. Danimarca || 15 147 || || Germania || 6 025 || || Estonia || 1 476 || || Finlandia || 1 159 || || Lettonia || 5 632 || || Lituania || 3 710 || || Polonia || 17 440 || || Svezia || 15 345 || || || || || Unione || 65 934 || || || || || TAC || Non pertinente || TAC analitico || || || Specie: || Merluzzo bianco || || Zona: || Sottodivisioni 22-24 || || Gadus morhua || || COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. Danimarca || 7 436 || || Germania || 3 636 || || Estonia || 165 || || Finlandia || 146 || || Lettonia || 615 || || Lituania || 399 || || Polonia || 1 990 || || Svezia || 2 650 || || || || || Unione || 17 037 || || || || || TAC || 17 037 || || TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || || || Specie: || Passera di mare || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) || || Pleuronectes platessa || || PLE/3C22.; PLE/3B23.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. Danimarca || 2 151 || || Germania || 239 || || Polonia || 450 || || Svezia || 162 || || || || || Unione || 3 002 || || || || || TAC || 3 002 || || TAC precauzionale Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisioni 22-31 (acque dell'Unione) || Salmo salar || || SAL/3C22.; SAL/3B23.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. Danimarca || 22 467 || (1) || Germania || 2 500 || (1) || Estonia || 2 283 || (1) || Finlandia || 28 015 || (1) || Lettonia || 14 290 || (1) || Lituania || 1 680 || (1) || Polonia || 6 816 || (1) || Svezia || 30 370 || (1) || || || || Unione || 108 421 || (1) || || || || TAC || Non pertinente || TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. __________ || || || (1) Numero di individui. Specie: || Salmone atlantico || Zona: || Sottodivisione 32 (acque dell'Unione) || Salmo salar || || SAL/3D32. || || || Estonia || 744 || (1) || Finlandia || 6 512 || (1) || || || || Unione || 7 256 || (1) || || || || TAC || Non pertinente || TAC precauzionale __________ || || || (1) Numero di individui. Specie: || Spratto || || Zona: || Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) || || Sprattus sprattus || || SPR/3C22.; SPR/3B23.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. Danimarca || 21 909 || (1) || Germania || 13 880 || (1) || Estonia || 25 441 || (1) || Finlandia || 11 469 || (1) || Lettonia || 30 727 || (1) || Lituania || 11 115 || (1) || Polonia || 65 207 || (1) || Svezia || 42 354 || (1) || || || || Unione || 222 102 || || || || || TAC || Non pertinente || || TAC analitico __________ (1) Almeno il 92% degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8% del contingente (HER/*3BCDC). ALLEGATO II
LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA 1. Gli Stati membri assegnano
alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino,
sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o
superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e
tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con
palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e
attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di: (a) 147 giorni di assenza dal porto nelle
sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, a eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile,
in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1098/2007, nonché (b) 146 giorni di assenza dal porto nelle
sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, a eccezione del periodo dal 1° luglio
al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007. 2. Il numero massimo annuo di
giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle
due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli
attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni
di assenza dal porto assegnato per una delle due zone. 3. In deroga ai punti 1 e 2, e
ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato
membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a
giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di
assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che
sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la
capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o
superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci
riceventi non può superare il 10% del numero totale di pescherecci dello Stato
membro interessato, come indicato al punto 1. [1] Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59). [2] Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'18 settembre 2007 che istituisce un piano
pluriennale (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1). [3] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009,
pag. 1). [4] Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996,
che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei
contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3). [5] Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre
2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (GU L 349
del 31.12.2005, pag. 1).