52013PC0586

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente l’adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate /* COM/2013/0586 final - 2013/ () */


RELAZIONE

L’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione della Croazia all’Unione europea del 2011 prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli di cui all’allegato I dell’atto di adesione e che tali convenzioni e protocolli entrino in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio. In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, dell’atto di adesione il Consiglio, deliberando all’unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione della Croazia a tali convenzioni e protocolli e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

L’elenco di convenzioni e protocolli di cui all’allegato I dell’atto di adesione comprende la convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (“la convenzione sull’arbitrato”), la convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sull’arbitrato, il protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione sull’arbitrato e la convenzione dell’8 dicembre 2004 sull’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia alla convenzione sull’arbitrato. La convenzione sull’arbitrato è stata modificata dal protocollo del 25 maggio 1999 e dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell’8 dicembre 2004.

La Bulgaria e la Romania hanno aderito alla convenzione sull’arbitrato in virtù dell’atto di adesione del 2005. La decisione 2008/492/CE del 23 giugno 2008 ha apportato gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sull’arbitrato e ha determinato la data della sua entrata in vigore, modificata, per questi due paesi.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare alla convenzione di arbitrato tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione della Croazia e determinare la data di entrata in vigore della convenzione stessa, modificata, per la Croazia, in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 3, paragrafo 5, dell’atto di adesione del 2011.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l’adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 5,

vista la raccomandazione della Commissione europea[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1)       La convenzione 90/436/CEE[3] (di seguito: “la convenzione sull’arbitrato”) è stata firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1995.

(2)       La convenzione sull’arbitrato è stata modificata da un protocollo[4] firmato il 25 maggio 1999, da una convenzione firmata il 21 dicembre 1995[5], da una convenzione firmata l’8 dicembre 2004[6] nonché dalla decisione 2008/492/CE del 23 giugno 2008[7].

(3)       L’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione del 2011[8] dispone che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli conclusi tra gli Stati membri che figurano nell’allegato I del medesimo. Dette convenzioni e protocolli entreranno in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio.

(4)       In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, dell’atto di adesione del 2011 il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione a tali convenzioni e protocolli e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione sull’arbitrato è così modificata:

1) all’articolo 2, paragrafo 2, le lettere da i) a xxvii) sono sostituite dalle seguenti:

“i) in Belgio:

a) impôt des personnes physiques/personenbelasting

b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

ii) in Bulgaria:

a) данък върху доходите на физическите лица

b) корпоративен данък

iii) nella Repubblica ceca:

a) daň z přijmů fyzických osob

b) daň z přijmů právnických osob

iv) in Danimarca:

a) indkomstskat til staten

b) den kommunale indkomstskat

c) den amtskommunale indkomstskat

v) in Germania:

a) Einkommensteuer

b) Koerperschaftsteuer

c) Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili di esercizio

vi) in Estonia:

a) tulumaks

vii) in Irlanda:

a) Cáin Ioncaim

b) Cáin Chorparáide

viii) in Grecia:

a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

ix) in Spagna:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

b) Impuesto sobre Sociedades

c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

x) in Francia:

a) impôt sur le revenu

b) impôt sur les sociétés

xi) in Croazia:

a) porez na dohodak

b) porez na dobit

xii) in Italia:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche

b) imposta sul reddito delle società

c) imposta regionale sulle attività produttive

xiii) a Cipro:

a) Φόρος Εισοδήματος

b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας

xiv) in Lettonia:

a) uzħēmumu ienākuma nodoklis

b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis

xv) in Lituania:

a) Gyventojų pajamų mokestis

b) Pelno mokestis

xvi) in Lussemburgo:

a) impôt sur le revenu des personnes physiques

b) impôt sur le revenu des collectivités

c) impôt commercial, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili di esercizio

xvii) in Ungheria:

a) személyi jövedelemadó

b) társasági adó

c) osztalékadó

xviii) a Malta:

a) taxxa fuq l-income

xix) nei Paesi Bassi:

a) inkomstenbelasting

b) vennootschapsbelasting

xx) in Austria:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

xxi) in Polonia:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

b) podatek dochodowy od osób prawnych

xxii) in Portogallo:

a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

b) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

xxiii) in Romania:

a) impozitul pe venit

b) impozitul pe profit

c) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

xxiv) in Slovenia:

a) dohodnina

b) davek od dobička pravnih oseb

xxv) in Slovacchia:

a) daň z príjmov právnických osôb

b) daň z príjmov fyzických osôb

xxvi) in Finlandia:

a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

c) kunnallisvero/kommunalskatten

d) kirkollisvero/kyrkoskatten

e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst

f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

xxvii) in Svezia:

a) statlig inkomstskatt

b) kupongskatt

c) kommunal inkomstskatt

xxviii) nel Regno Unito:

a) Income Tax

b) Corporation Tax.”;

2) all’articolo 3, paragrafo 1, l’elenco è sostituito dal seguente:

“– in Belgio:

De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,

Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,

– in Bulgaria:

Министъра на финансите или негов упълномощен

представител,

– nella Repubblica ceca:

Ministr financí o un rappresentante autorizzato,

– in Danimarca:

Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,

– in Germania:

Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato,

– in Estonia:

Rahandusminister o un rappresentante autorizzato,

– in Irlanda:

The Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato,

– in Grecia:

Ο Υπουργός των Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,

– in Spagna:

El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato,

– in Francia:

Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato,

– in Croazia:

Ministar financija o un rappresentante autorizzato,

– in Italia:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato,

– a Cipro:

Ο Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,

– in Lettonia:

Valsts ieņēmumu dienests,

– in Lituania:

Finansu ministras o un rappresentante autorizzato,

– in Lussemburgo:

Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,

– in Ungheria:

a pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato,

– a Malta:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi o un rappresentante autorizzato,

– nei Paesi Bassi:

De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,

– in Austria:

Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato,

– in Polonia:

Minister Finansów o un rappresentante autorizzato,

– in Portogallo:

O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato,

– in Romania:

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat,

– in Slovenia:

Ministrstvo za finance o un rappresentante autorizzato,

– in Slovacchia:

Minister financií o un rappresentante autorizzato,

– in Finlandia:

Valtiovarainministeriö o un rappresentante autorizzato,

Finansministeriet o un rappresentante autorizzato,

– in Svezia:

Finansministern o un rappresentante autorizzato,

– nel Regno Unito:

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato.”

Articolo 2

I testi della convenzione sull’arbitrato e del protocollo del 25 maggio 1999, nonché delle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell’8 dicembre 2004 e della decisione 2008/492/CE, redatti in lingua croata[9], fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche di tali testi.

Articolo 3

La convenzione sull’arbitrato, quale modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell’8 dicembre 2004, dalla decisione 2008/492/CE e dalla presente decisione, entra in vigore il XXX[data] tra la Croazia e ciascuno degli altri Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L [...] del [...], pag. [...].

[2]               GU L [...] del [...], pag. [...].

[3]               Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10).

[4]               Protocollo di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1).

[5]               Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1).

[6]               Convenzione relativa all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 160, del 30.6.2005, pag. 1).

[7]               Decisione del Consiglio del 23 giugno 2008 concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 174 del 3.7.2008, pag. 1).

[8]               Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

[9]               I testi in lingua croata delle convenzioni e dei protocolli e della decisione 2008/492/CE saranno pubblicati a una data successiva in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.