Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva Progetto presentato, per parere, al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’articolo 31 del trattato Euratom /* COM/2013/0576 final - 2013/ () */
RELAZIONE 1. Il 1°
aprile 1987 la Commissione ha deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti
gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un
requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i
testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la
chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 2. La
Commissione ha avviato la codificazione[2]
del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987,
che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti
alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di
radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di
emergenza radioattiva, del regolamento (Euratom) n. 944/89, del 12 aprile 1989,
che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i
prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi
altro caso di emergenza radioattiva e del regolamento (Euratom) n. 770/90, del 29
marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti
per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di
emergenza da radiazione ed è stata presentata una proposta pertinente all’autorità
legislativa[3].
Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati[4]. 3. Il
gruppo consultivo dei servizi giuridici, previsto dall’accordo
interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi[5], ha ritenuto, con parere del 27.9.2007,
che la suddetta proposta si limitava effettivamente ad una mera codificazione,
senza modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto. 4. Nel
corso del procedimento legislativo relativo alla proposta iniziale di
codificazione, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di
codificazione prevedeva a favore del Consiglio una riserva di esercizio di
competenze di esecuzione, che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87. In ragione della sentenza della Corte di giustizia
del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06, si è ritenuto necessario
inserire un nuovo considerando nel nuovo atto che sostituisce e abroga tale
regolamento, per motivare la riserva di esercizio di competenze di esecuzione.
Poiché l’inserimento di tale considerando avrebbe rappresentato una
modifica sostanziale e sarebbe pertanto andato oltre la mera codificazione, è
stato ritenuto necessario applicare il punto 8[6]
dell’Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 “Metodo di lavoro
accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi” alla
luce della dichiarazione congiunta su questo punto[7]. 5. La
codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del
regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90
è stata pertanto trasformata in una rifusione, al fine di introdurvi la
modifica in questione ed è stata trasmessa all’autorità legislativa la relativa
proposta[8]. 6. Nel
suo parere del 4.6.2010, il gruppo di lavoro consultivo dei servizi giuridici,
in conformità al punto 9 dell’Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001,
ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti
normativi[9],
ha dichiarato che la proposta di cui al punto 5 non conteneva modifiche
sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali e che, per
quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti
con queste modifiche sostanziali, la proposta conteneva una mera codificazione
dei testi esistenti, senza modifiche di sostanza. 7. Nel
corso della procedura legislativa relativa a tale proposta di rifusione, è
emerso che alcune disposizioni vigenti contenute nel regolamento (Euratom) n. 3954/87,
sono ora diventate incompatibili con il nuovo sistema di “comitatologia” di cui
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione. È stato pertanto deciso di ritirare la proposta
di rifusione e di redigere una proposta riveduta del regolamento (Euratom) n. 3954/87,
che comprende il suo consolidamento e l’attuazione del nuovo sistema di “comitatologia”. 8. Sulla
base dell’esperienza acquisita con gli incidenti nucleari di Cernobyl e, in
particolare, di Fukushima, la proposta rivista stabilisce che la Commissione è
assistita dalla “Sezione del comitato permanente per la catena alimentare e la
salute animale – Sicurezza tossicologica della catena alimentare che si occupa
della contaminazione radioattiva degli alimenti e dei mangimi” di cui all’articolo
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[10]. 9. Tenendo
in considerazione l’evoluzione del diritto primario e derivato negli ultimi
decenni, in particolare per quanto attiene alla sicurezza alimentare nell’ambito
del TFUE, e al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza di tutte
le misure legislative dell’UE per quanto riguarda le condizioni d’importazione
di alimenti e mangimi da paesi terzi colpiti da un incidente nucleare o un’emergenza
radiologica, le misure che sono state elaborate nel contesto post-Cernobyl
dovranno essere allineate con il regime dei poteri di esecuzione e delle
procedure definiti nel presente regolamento. Ciò potrebbe anche comportare, se
necessario, una modifica della base giuridica. 10. Va
osservato che il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom
ha confermato nel suo parere del 21 novembre 2012 la conclusione cui era giunto
nel 1998 (pubblicazione radioprotezione 105), ossia che i livelli massimi
ammissibili prestabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 in caso di
incidenti futuri sono ancora validi. Tuttavia gli esperti hanno ritenuto che
sarebbe stato opportuno riesaminare questi livelli in vista di un’eventuale
modifica, non appena l’ICRP avesse pubblicato nuovi dati scientifici sulle dosi
e i rischi. Pertanto, nella sua proposta riveduta, la Commissione non ha
modificato i livelli massimi ammissibili[11]. 11. Secondo la procedura in due
fasi di cui all’articolo 31 del trattato Euratom, la Commissione deve anzitutto
ottenere il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla presente
proposta prima di presentare una proposta al Consiglio. Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa i livelli massimi
ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per
animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente
nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva
Progetto presentato, per parere, al
Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’articolo 31 del trattato
Euratom IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, vista la proposta della Commissione europea,
elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico
e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri[12], visto il parere del Parlamento europeo[13], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14],
considerando quanto segue: (1)
L’articolo 31 del trattato Euratom stabilisce una
procedura in due fasi secondo la quale la Commissione deve anzitutto ottenere
il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla presente proposta
prima di presentare una proposta al Consiglio. (2)
La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13
maggio 1996, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti[15].
(3)
A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986
nell’impianto nucleare di Cernobyl, sono stati immesse nell’atmosfera notevoli
quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno
contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello
significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure[16] al fine di garantire che
taluni prodotti agricoli siano introdotti nell’Unione soltanto secondo modalità
comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l’unicità del mercato
e impediscano deviazioni di traffico. (4)
Il regolamento (Euratom) n. 3954/87[17] del Consiglio fissa livelli
massimi consentiti di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un
incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa
dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti
alimentari e degli alimenti per animali. Questi livelli massimi ammissibili
sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello
internazionale. (5)
Dopo l’incidente verificatosi nella centrale
nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i
livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone
superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone.
Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e
degli animali nell’Unione e per questo sono state adottate misure che
imponevano condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e
prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, conformemente
al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali. (6)
È necessario istituire un sistema che consenta alla
Comunità europea dell’energia atomica, in caso di incidente nucleare o di altro
evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei
prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi
ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione. (7)
I livelli massimi ammissibili di contaminazione
radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per
animali originari dell’Unione o importati da paesi terzi, in funzione dell’ubicazione
e delle circostanze dell’incidente nucleare o dell’emergenza radiologica. (8)
La Commissione deve essere informata di ogni
incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di
radioattività in virtù della decisione del Consiglio 87/600/Euratom, del 14
dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d’informazioni
in caso di emergenza radioattiva[18]
o in applicazione della convenzione dell’AIEA sulla rapida notificazione di un
incidente nucleare, del 26 settembre 1986. (9)
Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione
del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione. Queste competenze devono essere esercitate in conformità del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[19]. (10)
La procedura d’esame va utilizzata per l’adozione
di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili prestabiliti di
contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per
animali. (11)
È opportuno che la Commissione adotti atti di
esecuzione immediatamente applicabili qualora imperativi motivi di urgenza lo
richiedano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di
emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa
contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per
animali. (12)
Per tener conto del fatto che le abitudini
alimentari dei lattanti durante i primi sei mesi di vita possono variare
notevolmente e delle incertezze nel metabolismo dei lattanti durante il secondo
semestre di vita, è opportuno prorogare l’applicazione dei livelli massimi
consentiti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti ai primi 12 mesi di
età. (13)
Per facilitare l’adeguamento dei livelli massimi
ammissibili, in particolare per quanto attiene alle conoscenze scientifiche, è
opportuno che le procedure per la fissazione dei livelli massimi consentiti
prevedano la consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del
trattato. (14)
Occorre che il rispetto dei livelli massimi
ammissibili sia sottoposto ad adeguati controlli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce i livelli
massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, come
specificato nell’allegato I, i livelli massimi ammissibili nei prodotti
alimentari secondari come specificato nell’allegato II e i livelli massimi
ammissibili di contaminazione radioattiva degli alimenti per animali, come
specificato all’allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito
di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che
possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei
prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e le modalità per rendere
applicabili questi livelli massimi consentiti. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano
le seguenti definizioni: 1. “prodotto alimentare”, qualsiasi
sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani, incluse le bevande, le gomme da masticare e
qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, volutamente incorporata nei prodotti
alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento,
i “prodotti alimentari” non comprendono: (a)
gli alimenti per animali; (b)
gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione
sul mercato ai fini del consumo umano; (c)
i vegetali prima della raccolta; (d)
i prodotti medicinali ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20]; (e)
i prodotti cosmetici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio[21]; (f)
il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della
direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[22]; (g)
le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della
convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; (h)
residui e contaminanti. 2. Per “prodotti alimentari
secondari” si intendono i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica
che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della
popolazione. 3. Per “alimenti per animali”,
si intende qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all’alimentazione per via
orale degli animali. 4. Per “immissione in commercio”
si intende la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a
fini di vendita, compresa l’offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione,
a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme
di cessione. Articolo 3 1. La Commissione, qualora
riceva – in particolare in virtù del sistema della Comunità europea
dell’energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza
radioattiva o in base alla convenzione dell’AIEA del 26 settembre 1986 sulla
notifica tempestiva di un incidente nucleare – comunicazione
ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva
comprovante che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari, i
prodotti alimentari secondari e gli alimenti per animali possono essere
raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo
esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi
ammissibili. L’atto di esecuzione in questione è adottato conformemente alla
procedura di esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2. 2. Per imperativi motivi di
urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell’incidente
nucleare o dell’emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di
esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all’articolo
5, paragrafo 3. 3. Nell’elaborazione della
proposta dell’atto di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e nel corso delle
discussioni con il comitato di cui all’articolo 5, la Commissione prende in
considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e
31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono
essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile, tenendo conto
dell’esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e
sociali. Articolo 4 1. Non appena la Commissione
adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi
ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a
tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato. Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da
paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel
territorio doganale dell’Unione, di una procedura doganale diversa da quella
del transito. 2. Ciascuno Stato membro
comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del
presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi
ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati
membri. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali
istituito a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio[23].
Tale comitato è considerato un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5. Articolo 6 Al fine di garantire che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli
allegati I, II e III tengano conto di tutti i nuovi dati importanti
disponibili, in particolare per quanto riguarda le conoscenze scientifiche, la
Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti di cui all’articolo 31
del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, propone
di adattare gli allegati in questione. Articolo 7 Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del
Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della
Commissione sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza dell’allegato V. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente […] ALLEGATO I LIVELLI MASSIMI CONSENTITI DI
CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Qui di
seguito sono riportati i livelli massimi applicabili ai prodotti alimentari: || Prodotti alimentari (Bq/kg)[24] Alimenti per lattanti[25] || Latte e derivati del latte[26] || Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari[27] || Prodotti alimentari liquidi[28] Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 || 75 || 125 || 750 || 125 Isotopi dello iodio, in particolare I-131 || 150 || 500 || 2 000 || 500 Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 || 1 || 20 || 80 || 20 Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137[29] || 400 || 1 000 || 1 250 || 1 000 _____________ ALLEGATO II LIVELLI MASSIMI CONSENTITI DI
CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI 1. Elenco
dei prodotti alimentari secondari Codice NC || Designazione 0703 20 00 || Agli (freschi e refrigerati) 0709 59 50 || Tartufi (freschi e refrigerati) 0709 99 40 || Capperi (freschi e refrigerati) 0711 90 70 || Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati) ex 0712 39 00 || Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati) 0714 || Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago 0814 00 00 || Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 0903 00 00 || Matè 0904 || Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati 0905 00 00 || Vaniglia 0906 || Cannella e fiori di cinnamomo 0907 00 00 || Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0908 || Noci moscate, macis, amomi e cardamomi 0909 || Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro 0910 || Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie 1106 20 || Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714 1108 14 00 || Fecola di manioca 1210 || Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina 1211 || Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati 1301 || Gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali 1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati 1504 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1604 31 00 || Caviale 1604 32 00 || Succedanei del caviale 1801 00 00 || Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto 1802 00 00 || Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao 1803 || Pasta di cacao, anche sgrassata 2003 90 10 || Tartufi (preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico) 2006 00 || Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) 2102 || Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati 2936 || Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione 3301 || Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali _____________ 2. I livelli
massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al
paragrafo 1, sono i seguenti: || (Bq/kg) Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 || 7 500 Isotopi dello iodio, in particolare I-131 || 20 000 Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Am-241 || 800 Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs‑137[30] || 12 500 ALLEGATO III livelli massimi ammissibili di contaminazione
radioattiva negli alimenti per animali I livelli massimi
consentiti per il cesio-134 e il cesio-137 sono i seguenti: Animali || Bq/kg[31], [32] Suini || 1 250 Pollame, agnelli, vitelli || 2 500 Altri || 5 000 _____________ ALLEGATO IV Regolamenti abrogati Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio || (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11) || Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio || (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1) || Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione || (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17) || Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione || (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78) _____________ ALLEGATO V Tavola di concordanza Regolamento (Euratom) n. 3954/87 || Regolamento (Euratom) n. 944/89 || Regolamento (Euratom) n. 770/90 || Il presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 || || || Articolo 1 || Articolo 1 || || Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 2 || || || Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1 || || || Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 2 || || || - Articolo 3, paragrafo 1 || || || - Articolo 3, paragrafo 2 || || || Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafi 3 e 4 || || || - Articolo 4 || || || - Articolo 5, paragrafo 1 || || || Articolo 6 Articolo 5, paragrafo 2 || || || - Articolo 6, paragrafo 1 || || || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 || || || Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 2 || || Allegato II, punto 2 --- || --- || Articolo 1 --- || Allegato III Articolo 5 Articolo 7 || || || - --- || --- || --- || Articolo 7 Articolo 8 || || || Articolo 8 Allegato || || || Allegato I || Allegato || || Allegato II, punto 1 || || Allegato || Allegato III --- || --- || --- || Allegato IV --- || --- || --- || Allegato V [1] COM(87) 868 PV. [2] Eseguita ai sensi della
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio – Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo [3] COM(2007) 302 definitiva. [4] Cfr. allegato IV della presente proposta. [5] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. [6] “Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si
ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a
modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso,
la proposta o le proposte necessarie.” [7] “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la
mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione
potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o
quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospeso la
proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una
volta adottata, la modificazione sostanziale.” [8] COM(2010) 184 definitivo. [9] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1. [10] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. [11] http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_31_en.htm [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. [16] Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146
del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell’1.10.1986,
pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101)
e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 14). [17] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. [18] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76. [19] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [20] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. [21] GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59. [22] GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26. [23] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. [24] Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati
è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati
membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione
per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente
regolamento. [25] Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti
alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di
vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che
vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente
identificabili ed etichettate con una delle seguenti denominazioni: “alimento
per lattanti”, “alimento di proseguimento” e “latte di proseguimento”, a norma
degli articoli 11 e 12 della direttiva 2006/141/CE della Commissione. [26] Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di
cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che
potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11). [27] I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli
applicabili sono stabiliti all’allegato II. [28] Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice 2009 e
al capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto
del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili alle
forniture di acqua potabile. [29] Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono
compresi in questo gruppo. [30] Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono
compresi in questo gruppo. [31] Questi livelli dovrebbero contribuire all’osservanza dei
massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di
per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la
necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali
destinati al consumo umano. [32] Questi livelli si applicano agli alimenti per animali
pronti per il consumo.