Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India /* COM/2013/0573 final - 2013/0275 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del
regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti
da paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base")
nel procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati fili
di acciaio inossidabile originari dell'India. · Contesto generale La presente proposta è presentata nel contesto
dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta
svolta in conformità alle norme sostanziali e procedurali di cui al regolamento
di base. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Con il regolamento (UE) n. 419/2013 la Commissione
europea ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di
determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. Consultazione delle parti
interessate e valutazione d'impatto · Consultazione delle parti interessate Conformemente alle disposizioni del regolamento di
base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la
possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. · Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. · Valutazione d'impatto La presente proposta discende dall'attuazione del
regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione
generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che
devono essere oggetto di valutazione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte L'allegata proposta di regolamento del Consiglio
si basa sulle conclusioni definitive riguardanti le sovvenzioni, il
pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Si propone quindi
che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare
entro il 7 settembre 2013. · Base giuridica Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio,
dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le ragioni illustrate di seguito. Il tipo di intervento è descritto nel già citato
regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al
minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e
amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e
regionali, degli operatori economici e dei cittadini. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
motivo esposto di seguito. Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto
il regolamento di base non prevede opzioni alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0275 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio compensativo
definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito
sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari
dell'India IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del
Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di
base"), in particolare l'articolo 15, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("la Commissione") previa consultazione del comitato
consultivo, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Misure provvisorie (1) La Commissione ha istituito
un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di
acciaio inossidabile originari dell'India con il regolamento (UE)
n. 419/2013[2]
("il regolamento provvisorio"). (2) L'inchiesta è stata aperta in
seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall'Associazione
europea della siderurgia (Eurofer) ("il denunciante") per conto di
produttori dell'UE che rappresentavano più del 50% della produzione totale
dell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile. (3) Nel parallelo procedimento
antidumping, la Commissione ha – con il regolamento (UE) n. 418/2013[3] – istituito un dazio
antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio
inossidabile originari dell'India. 1.2. Parti
interessate dall'inchiesta (4) Durante la fase provvisoria
dell'inchiesta la tecnica del campionamento è stata applicata ai produttori
esportatori indiani, ai produttori dell'Unione e agli importatori indipendenti.
Tuttavia, dato che due degli importatori scelti per l'inserimento nel campione
non hanno fatto pervenire le risposte al questionario, non è stato più
possibile procedere con il campionamento degli importatori. Tutte le
informazioni disponibili concernenti gli importatori che hanno collaborato sono
state utilizzate per formulare le conclusioni definitive, in particolare in
relazione all'interesse dell'Unione. (5) Sette produttori esportatori
indiani non inclusi nel campione hanno chiesto l'esame individuale: due di essi
hanno risposto al questionario, cinque non hanno risposto al questionario e dei
due che hanno risposto uno ha ritirato la domanda di esame individuale. Di
conseguenza la Commissione ha esaminato la richiesta di un produttore
esportatore indiano non incluso nel campione: – KEI Industries Limited, New Delhi (KEI). (6) A parte quanto precede, si
confermano i considerando da 5 a 8, da 10 a 12 e 14 del regolamento
provvisorio. 1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (7) Come indicato al considerando
20 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al
pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º aprile 2011 e
il 31 marzo 2012 ("periodo dell'inchiesta" o "PI").
L'esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato
il periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 marzo 2012
("periodo in esame"). 1.4. Fase
successiva del procedimento (8) Dopo la comunicazione dei
fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato deciso di
istituire le misure compensative provvisorie ("comunicazione delle
informazioni provvisorie"), diverse parti interessate, segnatamente due
produttori esportatori, il denunciante e 11 utilizzatori, hanno presentato osservazioni.
Sono state sentite le parti che ne hanno fatto richiesta. La Commissione ha
continuato a raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini delle
conclusioni definitive. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e
prese in considerazione, ove opportuno. (9) Le parti interessate sono
state informate dalla Commissione dei fatti e delle considerazioni principali
in base ai quali intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo
definitivo sulle importazioni di determinati fili d'acciaio inossidabile
originari dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a
titolo del dazio provvisorio ("comunicazione delle informazioni
definitive"). Alle parti è stato anche concesso un termine entro il quale
presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive.
Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e prese in considerazione,
ove opportuno. 2. Prodotto in esame e prodotto simile (10) Come
indicato al considerando 21 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è
definito come filo di acciaio inossidabile contenente, in peso: –
- una percentuale di nichel pari o superiore al
2,5%, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o
superiore al 28% ma non superiore al 31% e una percentuale di cromo pari o
superiore al 20% ma non superiore al 22%, –
- una percentuale di nichel inferiore al 2,5%,
diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore
al 13% ma non superiore al 25% e una percentuale di alluminio pari o superiore
al 3,5% ma non superiore al 6%, attualmente classificato ai codici NC 7223 00
19 e 7223 00 99 e originario dell'India. (11) Alcuni utilizzatori hanno
espresso preoccupazioni in merito all'apparente assenza di differenziazione tra
i vari tipi del prodotto in esame e del prodotto simile, visto che esiste un
ampio mix di prodotti a livello di tutti i tipi del prodotto. Una
preoccupazione particolare ha riguardato la possibilità di garantire –
nell'inchiesta – un confronto equo tra tutti i tipi del prodotto. Come avviene
nella maggior parte delle inchieste, la definizione del prodotto in esame copre
un'ampia varietà di tipi di prodotto che presentano caratteristiche fisiche,
tecniche e chimiche di base identiche o simili. Il fatto che tali
caratteristiche possano variare da un tipo di prodotto a un altro può in
effetti far sì che venga trattata una vasta gamma di tipi di prodotto. Ciò vale
per la presente inchiesta. La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra
i tipi di prodotto e garantito un confronto equo. Un codice di controllo del
prodotto (CCP) univoco è stato assegnato a ogni tipo di prodotto fabbricato e
venduto dai produttori esportatori indiani e a ciascun tipo di prodotto
fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione. L'assegnazione del codice è
avvenuta in funzione delle principali caratteristiche del prodotto che in
questo caso sono: il grado acciaio, la resistenza alla trazione, il
rivestimento, la superficie, il diametro e la forma. I diversi tipi di fili
esportati nell'Unione sono stati pertanto confrontati – in base al CCP – con i
prodotti fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione che presentano
caratteristiche identiche o simili. Tutti questi tipi rientravano nella
definizione del prodotto in esame e del prodotto simile di cui all'avviso di
apertura[4]
e al regolamento provvisorio. (12) Una
parte ha ribadito la sua tesi relativa alla diversità dei tipi di prodotto
"ad elevato profilo tecnico", a suo avviso non intercambiabili con
altri tipi del prodotto in esame: motivo questo che ne dovrebbe determinare
l'esclusione dalla definizione del prodotto. In base alla giurisprudenza, per
determinare se i prodotti sono simili tanto da rientrare nello stesso prodotto,
occorre valutare se sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e
fisiche, dalle stesse destinazioni d'uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tale riguardo,
occorre parimenti valutare l'intercambiabilità e la concorrenza tra tali
prodotti[5]. Dall'inchiesta è emerso che i tipi di prodotto "ad elevato
profilo tecnico" cui la parte ha fatto riferimento presentano le
caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base proprie degli altri
prodotti oggetto dell'inchiesta. Si tratta di prodotti in acciaio inossidabile
e segnatamente di fili. Essi costituiscono un prodotto semilavorato
dell'acciaio (che nella maggior parte dei casi è successivamente sottoposto a
ulteriori trasformazioni in vista della fabbricazione di un'ampia gamma di
prodotti finiti); il processo di produzione è simile e si fonda sull'uso di
macchine simili, tanto che i produttori possono passare da una variante del
prodotto a un'altra, a seconda della domanda. Di conseguenza, sebbene vari tipi
di fili non siano direttamente intercambiabili e in diretta concorrenza tra
loro, i produttori sono in concorrenza per assicurarsi contratti che coprono
un'ampia gamma di fili di acciaio inossidabile. Inoltre, questi tipi di
prodotto sono fabbricati e venduti sia dall'industria dell'Unione sia dai
produttori esportatori indiani sulla base di un metodo di produzione simile. Ne
consegue che l'argomentazione in questione non può essere accolta. (13) In risposta alla comunicazione
delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che l'analisi condotta
dalla Commissione per stabilire se i tipi di prodotto "ad elevato profilo
tecnico" dovessero essere inclusi all'inchiesta era insufficiente. Questa
argomentazione è respinta. L'inchiesta ha stabilito che il tipo di prodotto
"ad elevato profilo tecnico" rientra nella definizione del prodotto,
come indicato al considerando (12). La parte sostiene, a torto, che tutti i
criteri cui fa riferimento la giurisprudenza debbano essere contemporaneamente
soddisfatti: ciò non è esatto. Secondo la giurisprudenza, la Commissione
dispone di un ampio potere discrezionale nel definire il prodotto[6] e deve basare la sua
valutazione sull'insieme dei criteri elaborati dalla Corte. Spesso, come nel
caso di specie, alcuni criteri possono far propendere in una direzione e altri
criteri in un'altra: in tali circostanze la Commissione deve effettuare una
valutazione complessiva, come è avvenuto nel caso in esame. È pertanto erronea
la tesi sostenuta da questa parte interessata secondo cui i tipi di prodotto
devono condividere tutte le caratteristiche per poter rientrare nella stessa
definizione del prodotto. (14) Alcuni utilizzatori hanno
affermato che i fili di acciaio inossidabile della cosiddetta "serie
200" avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione del prodotto.
Hanno, in particolare, sostenuto che in pratica l'industria dell'Unione non
fabbrica questo tipo di prodotto. Si tratta tuttavia di una tesi infondata. In
primo luogo, il fatto che un determinato tipo di prodotto non sia fabbricato
dall'industria dell'Unione non costituisce un motivo sufficiente per escluderlo
dall'ambito dell'inchiesta qualora il processo di produzione sia tale da
consentire ai produttori dell'Unione di iniziare a fabbricare il tipo di
prodotto in questione. In secondo luogo, come per già per i fili "ad
elevato profilo tecnico" (cfr. considerando (12)), è stato rilevato che
questi tipi del prodotto in esame presentano caratteristiche fisiche, chimiche
e tecniche di base identiche o simili ad altri tipi del prodotto simile
fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione. Ne consegue che
l'argomentazione in questione non può essere accolta. (15) Hanno, in subordine, sostenuto
che nella definizione del prodotto in esame debba essere inclusa la vergella.
Quest'ultima è la materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in
esame, ma può essere usata anche per la fabbricazione di prodotti diversi,
quali elementi di fissaggio e chiodi. Pertanto, contrariamente al prodotto
oggetto dell'inchiesta, la vergella non costituisce un prodotto finito in
acciaio. La vergella può, mediante il processo di formatura a freddo, essere
trasformata, tra l'altro, nel prodotto in esame o nel prodotto simile. Per
questo motivo la vergella non può essere inclusa nella definizione del prodotto
ai sensi del regolamento di base. (16) Stante quanto precede, si
conferma la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile contenuta
nei considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio. 3. SOVVENZIONI 3.1. Introduzione (17) Il
considerando 25 del regolamento provvisorio contiene un riferimento ai seguenti
regimi che configurerebbero la concessione di sovvenzioni compensabili: a) regime di credito di dazi di importazione
(Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPBS); b) regime di restituzione dei dazi (Duty
Drawback Scheme - DDS); c) regime di autorizzazione preventiva
(Advance Authorization Scheme - AAS); d) regime di esenzione totale o parziale dal
dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods
Scheme - EPCGS); e) regime di crediti all'esportazione
(Export Credit Scheme - ECS); f) regime di crediti sui dazi
all'esportazione (Focus Market Scheme - FMS); g) regime delle zone economiche speciali e
delle unità orientate all'esportazione (Special Economic Zones/Export Oriented
Units - SEZ/EOU). (18) L'industria dell'Unione ha obiettato
che la Commissione avrebbe omesso di considerare una serie di regimi di
sovvenzione, soprattutto quelli regionali, e a suo avviso ciò avrebbe
determinato una sottostima delle sovvenzioni effettivamente percepite
dall'industria indiana. Tale argomentazione è priva di fondamento. La
Commissione ha esaminato tutti i regimi di sovvenzione nazionali e locali
richiamati nella denuncia. Ha tuttavia accertato che durante il periodo
dell'inchiesta i produttori esportatori inclusi nel campione avevano ricevuto
sovvenzioni solo per i regimi elencati al considerando 14. (19) L'industria dell'Unione ha
sostenuto anche che, dal momento che nella parallela inchiesta antidumping i
dati presentati dai produttori indiani inclusi nel campione erano stati
giudicati inattendibili ed era stato applicato l'articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della
Comunità europea[7],
nell'ambito della presente inchiesta si sarebbe dovuto analogamente applicare
il corrispondente articolo 28 del regolamento di base. L'articolo 28 del
regolamento di base si applica, però, solo se sono soddisfatte le condizioni da
esso previste – condizioni non soddisfatte in relazione alle informazioni
fornite dai produttori indiani inclusi nel campione. Ne consegue che
l'argomentazione in questione non può essere accolta. (20) L'inchiesta
ha dimostrato che il DEPBS, il DDS e l'AAS fanno tutti parte di un unico
meccanismo di sovvenzione, che costituisce un meccanismo di restituzione del
dazio (drawback). L'India utilizza da molto tempo varie tipologie di
questo sistema, modificando frequentemente i singoli sottosistemi. L'inchiesta
ha dimostrato che è opportuno analizzare insieme questi sottosistemi, poiché
gli esportatori devono in genere sceglierne uno (dato che si escludono a
vicenda) e passare a un altro sottosistema qualora uno di essi venga soppresso. (21) In assenza di altre
osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 25 a 28 del
regolamento provvisorio. 3.2. Regime
di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme – DEPBS) (22) Uno dei produttori esportatori
indiani inclusi nel campione ha sostenuto che il DEPBS non deve essere considerato
una sovvenzione compensabile, dato che lo scopo del regime è compensare i dazi
doganali applicati alle importazioni. È stato inoltre sostenuto che, data la
mancanza di una produzione nazionale dei fattori produttivi che entrano nel
prodotto oggetto dell'inchiesta, si può ragionevolmente presumere che a tutte
le importazioni sia stata applicata un'aliquota impositiva del 5% e che il
valore massimo stabilito dall'amministrazione pubblica indiana dia la garanzia
che non si verifichi una sovracompensazione. Come spiegato al considerando 38
del regolamento provvisorio, questo regime non può essere considerato un
sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria
sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni
dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e
disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III
(definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del
regolamento di base. In particolare, l'esportatore che beneficia del regime
DEPBS non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in
esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è
calcolato in funzione del valore effettivo dei fattori produttivi utilizzati.
L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del regime DEPBS
indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i
vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti ad esportare le merci, senza
che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione.
L'amministrazione pubblica indiana non è riuscita a istituire un sistema che
colleghi l'importo dell'esenzione daziaria sui fattori produttivi importati al
loro impiego nella fabbricazione dei prodotti esportati. Da parte loro, neppure
le società beneficiarie di tale regime disponevano di un meccanismo per
dimostrare di non aver percepito una remissione eccessiva. Inoltre la società
non è riuscita a dimostrare che non si sia verificata alcuna sovracompensazione
in questo caso specifico: potrebbe in effetti aver usufruito di una
compensazione su altri beni importati o su fattori produttivi importati senza
averli impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Va inoltre
osservato che non è esatta l'affermazione secondo cui non vi sarebbe alcuna
produzione nazionale dei fattori produttivi, giacché almeno una delle società
oggetto dell'inchiesta li ha prodotti sul mercato nazionale, mentre le altre
due società oggetto dell'inchiesta li hanno acquistati da un produttore
nazionale e non da un importatore nazionale. Tali argomentazioni non possono
pertanto essere accolte. (23) Una parte ha sostenuto che il
prezzo di vendita effettivo della licenza DEPBS è stato inferiore al suo valore
e che pertanto il vantaggio compensabile è stato inferiore a quello stabilito
nella fase provvisoria. Il beneficio risultante dal regime in esame è stato,
però, calcolato in base all'importo del credito concesso con la licenza
indipendentemente dal fatto che la licenza sia stata usata per compensare dazi
doganali all'importazione o che essa sia stata in effetti venduta. La vendita
di una licenza a un prezzo inferiore al valore nominale costituisce una mera
decisione commerciale che non modifica l'importo del beneficio ricevuto in
virtù del regime. La tesi sostenuta non può perciò essere accolta. (24) L'amministrazione pubblica
indiana ha sostenuto che il DEPBS non deve essere oggetto di compensazione
essendo stato revocato durante il PI. Ha inoltre aggiunto che il DEPBS non
possa essere compensato in quanto il regime di restituzione del dazio non è un
meccanismo che ne abbia preso il posto. Il DEPBS ha realmente cessato di
esistere il 30 settembre 2011, durante il PI, ma le sovvenzioni hanno
continuato a essere concesse. È risultato che, invece che attraverso il DEPBS,
gli esportatori hanno ricevuto benefici nel quadro dell'AAS e in particolare
del DDS. Come descritto nei considerando da 42 a 44 del regolamento
provvisorio, i regimi AAS e DDS sono stati adeguati in modo da consentire una
transizione armoniosa dal DEPBS. È inoltre identica la natura dei benefici
previsti nell'ambito dei tre regimi, ossia agevolazioni attraverso l'esenzione
dai dazi doganali. Le società hanno quindi la possibilità di scegliere il
regime attraverso il quale compensare i dazi doganali. Pertanto, nonostante la
cessazione del DEPBS a metà del periodo dell'inchiesta, le sovvenzioni concesse
dall'amministrazione pubblica indiana nel corso del PI andrebbero compensate in
quanto il sistema complessivo dei vantaggi ha continuato ad esistere, visto che
– per i motivi esposti al considerando 20 – tutti i regimi di restituzione del
dazio costituiscono un unico meccanismo sovvenzionatorio che si articola in
vari sottosistemi, a loro volta frequentemente modificati. Questa
argomentazione non può pertanto essere accolta. (25) Nel rispondere alla
comunicazione delle conclusioni definitive, l'amministrazione pubblica indiana
ha ribadito le sue argomentazioni relative alla revoca del DEPBS intervenuta
successivamente alla suddetta comunicazione delle conclusioni definitive.
Questa tesi non può però essere accolta: ciò in quanto non sono stati
presentati nuovi elementi in grado di determinare una modifica delle
conclusioni relative al fatto che un regime DDS modificato sia subentrato al
soppresso regime di sovvenzione rappresentato dal DEPBS. (26) In assenza di altre
osservazioni, si confermano i considerando da 29 a 47 del regolamento
provvisorio. (27) È stato inoltre accertato che
durante il PI il produttore esportatore indiano KEI ha utilizzato il DEPBS. Il
tasso di sovvenzione è stato pari allo 0,50%. 3.3. Regime
di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme - DDS) (28) L'amministrazione pubblica
indiana ha sostenuto che il DDS non deve essere considerato una sovvenzione
compensabile giacché lo scopo del regime è quello di compensare i dazi
all'importazione e le accise sui fattori produttivi. Come illustrato nei
considerando da 58 a 60 del regolamento provvisorio, tale sistema non può
essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di
restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle
disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e
disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e
disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base.
Non esiste, in particolare, alcun sistema o procedura che consenta di
verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo
del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi
all'importazione a termini dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e
III del regolamento di base. Inoltre un esportatore può beneficiare dei
vantaggi del DDS indipendentemente dal fatto che importi o no i fattori
produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore si limiti a
esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun
materiale per la loro produzione. Ciò trova conferma nei dati acquisiti presso
le società visitate e nella pertinente legislazione, ossia nella circolare n.
24/2001 dell'amministrazione pubblica indiana richiamata al considerando 60 del
regolamento provvisorio. Inoltre, nelle sue osservazioni, la stessa
amministrazione pubblica indiana ha ammesso, al paragrafo 32, che il DDB può
tradursi in una remissione eccessiva. L'argomentazione addotta non può perciò
essere accolta. (29) L'amministrazione pubblica
indiana ha inoltre sostenuto che si deve accettare il sistema di verifica del
consumo dei fattori produttivi esistente, basato sul campionamento, pur
riconoscendone il carattere incompleto dovuto in particolare all'elevato numero
di beneficiari e all'onere amministrativo che il controllo di tutti questi
soggetti comporta. Questa tesi non può tuttavia essere accolta, in quanto ciò
non è previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) punto ii),
dall'allegato I, lettera i), dall'allegato II (definizione e disposizioni sulla
restituzione del dazio) e dall'allegato III (definizione e disposizioni sulla
restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. (30) In assenza di altre
osservazioni, si confermano i considerando da 48 a 64 del regolamento
provvisorio. (31) È stato inoltre accertato che
durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries ha utilizzato il
DDS. Il tasso di sovvenzione è stato pari allo 0,29%. 3.4. Regime
di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme – AAS) (32) Uno dei produttori esportatori
indiani inclusi nel campione ha sostenuto che l'AAS deve essere considerato un
sistema di restituzione del dazio perché i materiali importati vengono
impiegati per la produzione di beni destinati all'esportazione. Come illustrato
al considerando 76 del regolamento provvisorio, il sottosistema usato nel caso
in esame non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del
dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non
è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), dell'allegato
II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato
III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del
regolamento di base. L'amministrazione pubblica indiana non ha applicato in
modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica per stabilire se siano
stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato
(cfr. l'allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso
dei sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, l'allegato III, parte II,
paragrafo 2, del regolamento di base), e in quale quantità. Inoltre, le norme
SION ("Standard Input/Output Norms") per il prodotto in esame non
sono risultate sufficientemente precise e non possono costituire un sistema di
verifica del consumo effettivo. La struttura di tali norme non consente
all'amministrazione pubblica indiana di verificare con sufficiente precisione
la quantità di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto
esportato. Infine, secondo quanto enunciato al considerando 73 del regolamento
provvisorio, l'amministrazione pubblica indiana non ha effettuato ulteriori
esami basati sui fattori produttivi effettivamente impiegati, anche se in
assenza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II,
parte II, paragrafo 5 e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di
base) tale esame sarebbe di norma necessario. Il sottosistema è perciò
compensabile e l'argomentazione addotta è respinta. (33) In assenza di altre
osservazioni, si confermano i considerando da 65 a 80 del regolamento
provvisorio. (34) È risultato che durante il PI
il produttore esportatore indiano KEI Industries non si è avvalso dell'AAS. 3.5. Regime
di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali
(Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS) (35) Dopo la comunicazione delle
conclusioni definitive, un produttore esportatore indiano ha presentato
osservazioni, parzialmente giustificate, relative a un errore di calcolo; di
ciò è stato tenuto conto nel calcolo dell'importo della sovvenzione. Dato che
già prima dell'applicazione della rettifica il margine di sovvenzione per la
società in questione era inferiore al limite di irrilevanza, l'adeguamento non
comporta alcuna modifica del livello definitivo del dazio compensativo
applicato alla società né incide sul margine di sovvenzione medio calcolato per
le società che hanno collaborato non incluse nel campione o sul margine di
sovvenzione per l'intero paese. (36) A parte ciò, si confermano i
considerando da 81 a 91 del regolamento provvisorio. (37) È risultato che durante il PI
il produttore esportatore indiano KEI Industries non ha usufruito dell'EPCGS
per il prodotto in esame. 3.6. Regime
di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme – ECS) (38) L'amministrazione
pubblica indiana, nell'obiettare che la Commissione avrebbe citato in modo
errato la base giuridica dell'ECS al considerando 92 del regolamento
provvisorio, ha fatto presente che la Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC
01/04.02.02/2007-2008 ("MC 07-08") e la Master Circular DBOD n.
DIR(Exp.) BC 09/04.02.02/2008-09 ("MC 08-09") sono state aggiornate e
che la base giuridica dell'ECS durante il PI risiede nella Master Circular DBOD
n. DIR(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 ("MC 10-11") e nella Master
Circular DBOD n. DIR.(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012 ("MC 11-12").
In effetti l'osservazione dell'amministrazione pubblica indiana su questo punto
è corretta. (39) Sempre secondo
l'amministrazione pubblica indiana, applicando la corretta base giuridica
aggiornata la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che, per i crediti
all'esportazione in rupie, i tassi di interesse massimi applicabili ai crediti
all'esportazione, in precedenza imposti dalla Banca centrale dell'India (RBI –
Reserve Bank of India) alle banche commerciali, avevano cessato di esistere
prima del PI. Di conseguenza, tale regime non può più essere considerato una
sovvenzione in relazione ai crediti in rupie. L'inchiesta ha dimostrato che in
pratica due società inserite nel campione hanno beneficiato di crediti
all'esportazione concessi da banche private a tassi inferiori al tasso di
riferimento fissato dalla Banca centrale dell'India. Dall'inchiesta non è
emersa una ragione commerciale che giustificasse la concessione di crediti da
parte di queste banche private a tassi agevolati e apparentemente in perdita.
Le pratiche seguite dalle banche nella concessione di prestiti potrebbero far
pensare che sussista ancora un coinvolgimento della pubblica amministrazione.
Tuttavia dall'inchiesta non sono emerse prove – del grado di intensità
richiesto dalle norme dell'OMC – che dimostrino che nei confronti delle banche
commerciali continui a essere esercitato un potere di delega o di comando.
Vista l'assenza di prove sufficienti a dimostrare il potere di delega o di
comando dell'amministrazione pubblica indiana e/o il suo contributo
finanziario, la Commissione ha pertanto deciso di non considerare una
sovvenzione il vantaggio che, nell'ambito di questo sottosistema, deriva dai
tassi agevolati. (40) L'amministrazione pubblica
indiana ha infine sostenuto che l'ultimo aggiornamento della Master Circular
DBOD n. DIR(Exp.) BC. 06/04.02.002/2012-13 ("MC 12-13"), entrato in
vigore due mesi dopo la fine del PI, aveva soppresso i tassi di interesse
massimi applicati ai crediti all'esportazione anche per i crediti in valuta
estera. Richiamandosi all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento
antisovvenzioni di base, l'amministrazione pubblica indiana sostiene che in tal
caso neppure questo elemento del regime di crediti all'esportazione deve essere
compensato, essendo venuto meno il potere di comando esercitato
dall'amministrazione pubblica indiana sulle banche. Sebbene nella MC 12-13 che
è stata prodotta vi sia una disposizione che consente alle banche commerciali
di stabilire liberamente i tassi di interesse sui crediti all'esportazione in
valuta estera a decorrere dal maggio 2012, come sostenuto
dall'amministrazione pubblica indiana, questa modifica del potere di comando
della RBI sulle banche private durante l'inchiesta non sarebbe di per sé
sufficiente all'esclusione di questo regime, in quanto il potere di comando
dell'amministrazione pubblica potrebbe continuare a essere esercitato con
modalità informali che richiederebbero un ulteriore approfondimento
d'inchiesta. Tuttavia, stante la conclusione sul sottosistema dei crediti all'esportazione
in rupie, la Commissione ha deciso, in questa fase, di non compensare il
sottosistema di crediti in valuta estera. (41) Alla
luce di quanto precede, si procederà, se del caso, a un adeguamento delle
aliquote del dazio. 3.7. Regime
di crediti sui dazi all'esportazione (Focus Market Scheme - FMS) (42) Dopo la comunicazione delle
conclusioni definitive, l'amministrazione pubblica indiana ha presentato
osservazioni sull'FMS, sostenendo che il regime è legato, da un punto di vista
geografico, a paesi non appartenenti all'UE e di conseguenza non può essere
compensato dall'UE. L'amministrazione pubblica indiana non è stata, però, in
grado di contestare né l'applicazione pratica del regime né il fatto che il
vantaggio offerto dall'FMS potesse essere usato per il prodotto in esame,
segnatamente il fatto che i crediti sui dazi concessi nell'ambito dell'FMS
fossero liberamente trasferibili e potessero essere utilizzati per il pagamento
dei dazi doganali su successive importazioni di qualsiasi fattore di produzione
o qualsiasi bene, compresi i beni strumentali. Si è dovuto quindi respingere la
richiesta, dal momento che dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame può
beneficiare e di fatto beneficia di questo regime all'atto dell'esportazione
nell'UE. (43) In assenza di altre
osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 101 a 111 del
regolamento provvisorio. (44) È risultato che durante il PI
il produttore esportatore indiano KEI Industries non si è avvalso dell'FMS. 3.8. Regime
per le unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units Scheme – EOUS) (45) Dopo la comunicazione delle
conclusioni definitive, l'unico produttore esportatore oggetto dell'inchiesta
ad aver utilizzato il regime EOUS ha presentato osservazioni in merito. Secondo
la società, la Commissione dovrebbe utilizzare un altro metodo per calcolare il
vantaggio derivante dall'EOUS. La società ha sostenuto che alcuni dei vantaggi
ottenuti attraverso il regime EOUS dovevano essere considerati come un sistema
ammissibile di restituzione del dazio a termini degli allegati II e III al
regolamento di base e che pertanto non dovevano essere oggetto di
compensazione. (46) È stato comunque riscontrato
che, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, il tasso di sovvenzione
per questo regime non sarebbe superiore allo 0,95%, il che significa che il
margine di sovvenzione complessivo relativo alla società resterebbe al di sotto
del limite di irrilevanza. Di conseguenza non è stato ritenuto necessario un
ulteriore esame di questa argomentazione nel contesto della presente inchiesta. (47) In assenza di altre
osservazioni, si conferma il considerando 112 del regolamento provvisorio. (48) È risultato che durante il PI
il produttore esportatore indiano KEI Industries non ha usufruito dell'EOUS. 3.9. Importo
delle sovvenzioni compensabili (49) Alla
luce della decisione di non considerare come sovvenzione i vantaggi ottenuti
attraverso l'ESC – decisione per cui si rinvia ai considerando da (38) a (41) –
e tenuto conto della rettifica – di cui al considerando 35 – del calcolo del
vantaggio derivante dall'EPCGS per una delle società, si è provveduto, se del
caso, all'adeguamento delle aliquote del dazio. L'importo ad valorem definitivo
delle sovvenzioni compensabili, determinato in conformità alle disposizioni del
regolamento di base, risulta ora compreso tra lo 0,79% e il 3,72%. Regime || Società || Raajratna || Gruppo Venus || Viraj || KEI DEPBS (*) || 0,58% || 0,93%, 1,04%, 1,32%, 2,04% || - || 0,50% DDS (*) || 0,61% || 1,14%, 1,77%, 1,68%, 1,91% || - || 0,29% AAS (*) || 2,43% || 0,15%, 0%, 0%, 0% || - || - EPCGS (*) || 0,09% || 0,02%, 0%, 0%, 0% || 0,03% || - ECS (*) || - || - || - || - FMS (*) || - || 0,13%, 0,71%, 0,07%, 0% || - || - EOU (*) || - || - || 0,95% || - TOTALE || 3,72% || 3,03% (**) || 0,98% (***) || 0,79% (***) (*) Le sovvenzioni contrassegnate da un asterisco
sono sovvenzioni all'esportazione. (**) Margine di sovvenzione totale in base al
calcolo consolidato per il gruppo. (***) Limite di irrilevanza. (50) A seguito del ricalcolo, il
margine di sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel
campione risulta pari al 3,41%. (51) A seguito del ricalcolo, il
margine di sovvenzione per l'intero paese è pari al 3,72%. 4. Industria dell'Unione 4.1. Industria
dell'Unione (52) Alcuni utilizzatori hanno
espresso dubbi circa il numero dei produttori dell'Unione indicato al
considerando 116 del regolamento provvisorio. A loro avviso la valutazione del
numero dei produttori risulta errata e in realtà sul mercato dell'Unione
sarebbe presente un minor numero di produttori. (53) La Commissione rileva che la
tesi addotta non è stata sufficientemente suffragata e, avendole verificate,
conferma le informazioni di cui al considerando 116 del regolamento
provvisorio, ossia che durante il PI ventisette produttori dell'Unione
fabbricavano il prodotto in esame. Questo è il numero accertato sulla base
della denuncia, nella fase precedente l'apertura e durante l'inchiesta. La
Commissione ha contattato tutti i produttori noti dell'Unione e ha ricevuto i
dati utilizzati nell'ambito della presente inchiesta. 4.2. Produzione
dell'Unione e campionamento dei produttori dell'Unione (54) In assenza di osservazioni, si
confermano i considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Consumo
nell'Unione (55) Alcuni utilizzatori hanno
affermato che le analisi del pregiudizio avrebbero dovuto ignorare i dati
relativi al 2009, visti gli effetti distorsivi che la crisi finanziaria di
quell'anno ha prodotto, in particolare, sul consumo dell'Unione. Tuttavia,
anche escludendo il 2009 dall'analisi, si confermerebbe comunque un trend in
crescita dei consumi (+ 5%), indice questo di un miglioramento delle
condizioni di mercato. Gli effetti negativi della crisi finanziaria sono, tra
l'altro, riconosciuti nel considerando 120 del regolamento provvisorio,
che conclude tuttavia rilevando il miglioramento della situazione del mercato.
In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 120 del
regolamento provvisorio. 5.2. Importazioni
nell'Unione provenienti dal paese in esame (56) Il margine di sovvenzione stabilito
per la società KEI Industries è inferiore al limite di irrilevanza di cui
all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (cfr. il considerando (49)).
Si ritiene pertanto che questo produttore esportatore non abbia beneficiato di
regimi di sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nel corso
del periodo dell'inchiesta. I volumi delle importazioni di tale produttore
esportatore sono stati quindi esclusi dal volume delle importazioni
sovvenzionate provenienti dall'India. Un produttore esportatore, vale a dire il
gruppo Venus, ha osservato che una serie di transazioni è stata, per errore,
conteggiata due volte. La Commissione concorda con il produttore esportatore:
perciò queste operazioni sono state eliminate dal volume totale delle
importazioni sovvenzionate provenienti dall'India. Il volume, la quota di
mercato e il prezzo medio delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono stati
rivisti di conseguenza. (57) Volume e quota di mercato
delle importazioni sovvenzionate: || 2009 || 2010 || 2011 || PI Volume (tonnellate metriche) || 11 620 || 20 038 || 25 326 || 24 415 Indice (2009 = 100) || 100 || 172 || 218 || 210 Quota di mercato || 8,8% || 10,7% || 12,9% || 12,4% Indice (2009 = 100) || 100 || 121 || 146 || 140 Fonte: Eurostat e risposte al questionario. (58) Durante il PI la società KEI
Industries ha esportato quantitativi ridotti del prodotto in esame e anche le
operazioni commerciali del gruppo Venus (cui si è fatto in precedenza
riferimento) hanno riguardato quantitativi ridotti. Di conseguenza lo scomputo
di tali importazioni dal volume totale delle importazioni sovvenzionate
provenienti dall'India non determina modifiche a livello delle tendenze
descritte ai considerando 123 e 124 del regolamento provvisorio, che vengono
pertanto confermati. (59) Prezzo medio delle
importazioni sovvenzionate || 2009 || 2010 || 2011 || PI Prezzo medio (EUR/tonnellata metrica) || 2 419 || 2 856 || 3 311 || 3 259 Indice (2009 = 100) || 100 || 118 || 137 || 135 Fonte: Eurostat e risposte al questionario. (60) Come in precedenza illustrato,
la società KEI Industries ha esportato quantitativi ridotti durante il PI e la
detrazione di alcune operazioni commerciali del gruppo Venus ha riguardato solo
quantitativi limitati. L'esclusione delle importazioni della società KEI
Industries e delle citate operazioni commerciali del gruppo Venus dal volume
totale delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India non determina,
quindi, alcuna modifica sostanziale del prezzo medio delle importazioni indiane
oggetto di sovvenzioni o dei calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi (undercutting).
A seguito del ricalcolo, il margine di sottoquotazione dei prezzi è pari
all'11,7%. Per il resto si confermano le conclusioni tratte da quanto descritto
ai considerando da 128 a 130 del regolamento provvisorio. (61) In esito alla comunicazione
delle conclusioni finali, l'amministrazione pubblica indiana ha sostenuto che
la Commissione aveva calcolato la riduzione proporzionale delle importazioni
sovvenzionate solo in rapporto ai volumi delle importazioni dei produttori
esportatori che hanno collaborato, in modo da tener conto del limite di
irrilevanza accertato per la società KEI e dell'esclusione di alcune operazioni
commerciali del gruppo Venus che erano state per errore conteggiate due volte.
La tesi si fonda su un equivoco. La Commissione ha calcolato la riduzione
proporzionale in rapporto all'intero volume delle importazioni, anche di quelle
degli importatori che non hanno collaborato. La tesi addotta deve essere
pertanto respinta. 5.3. Situazione
economica dell'industria dell'Unione (62) Alcune
parti hanno sostenuto che i risultati ottenuti dall'industria dell'Unione
dovevano essere considerati ragionevolmente positivi nel contesto della crisi
economica mondiale e che, tranne per un indicatore di pregiudizio, ossia per la
quota di mercato, tutti gli altri indicatori non lasciassero intendere
l'esistenza di un pregiudizio. (63) Una
parte ha sostenuto che in media i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione
avevano registrato un incremento del 34% circa, ossia molto superiore a quello
dei costi di produzione, aumentati nello stesso periodo del 13%. A questo
proposito va rilevato che all'inizio del periodo in esame, vale a dire nel
2009, l'industria dell'Unione effettuava le sue vendite a un prezzo inferiore
al costo di produzione e solo a partire dal 2011 è riuscita a realizzare
vendite al di sopra del costo di produzione. (64) L'inchiesta ha dimostrato che,
nonostante la tendenza positiva di alcuni indicatori di pregiudizio, come i
volumi di produzione e l'utilizzazione degli impianti, o la stabilità di altri
indicatori di pregiudizio, come l'occupazione, per una serie di altri
indicatori relativi alla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, in
particolare per la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile
sul capitale investito, non si è registrato un andamento soddisfacente nel
periodo in esame. L'indicatore relativo agli investimenti, dopo un
miglioramento nel 2010, è diminuito nel 2011 e nel periodo dell'inchiesta,
attestandosi al di sotto del livello del 2009. L'utile sul capitale investito,
pur essendo realmente aumentato dal 2009 al 2011 fino a raggiungere il 6,7%, è
poi calato di nuovo allo 0,8% nel periodo dell'inchiesta. Analogamente, al miglioramento
degli indicatori relativi alla redditività e al flusso di cassa fino al 2011 è
subentrato un loro nuovo peggioramento nel corso del PI. Si può pertanto
concludere che il miglioramento della situazione dell'industria dell'Unione sia
iniziato dopo il 2009, ma il recupero è stato poi rallentato dalle importazioni
sovvenzionate provenienti dall'India. (65) Su richiesta di una parte
interessata si conferma che il livello delle scorte di cui al considerando 153
del regolamento provvisorio riguarda l'attività delle società dell'Unione
incluse nel campione. (66) L'industria dell'Unione ha
sostenuto che il margine di utile di riferimento, fissato al 5% nella fase
provvisoria del procedimento, è troppo basso. Tale parte non ha però
sufficientemente dimostrato la fondatezza della sua obiezione. Il
considerando 148 del regolamento provvisorio illustra i motivi alla base
della scelta di questo margine di profitto e dall'inchiesta non sono emerse
ragioni per modificarlo. Il margine di profitto di riferimento del 5% è perciò
mantenuto ai fini delle conclusioni definitive. (67) Un produttore esportatore ha
sostenuto che le difficoltà dell'industria dell'Unione sono in gran parte
dovute a problemi strutturali. Da qui anche il carattere irrealistico del
margine di utile di riferimento fissato al 5%. (68) Si ricorda che, secondo la
giurisprudenza[8],
le istituzioni devono stabilire il margine di profitto che l'industria
comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di
concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nel caso di
specie si è rivelato impossibile, per i motivi di seguito esposti, effettuare
questa analisi per l'industria dell'Unione che fabbrica il prodotto in esame.
Informazioni sufficienti per il calcolo dei margini di profitto per il prodotto
in esame sono disponibili solo a partire dal 2007, quando il margine di
profitto è stato del 3,7%. Dal 2008, a causa della crisi economica e
finanziaria, il margine è diventato negativo. Secondo la denuncia, che ha trovato
conferma nell'inchiesta, le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno iniziato
ad affluire sul mercato dell'Unione nel 2007, quando il volume delle
importazioni è aumentato passando dalle 17 727 tonnellate del 2006 a
24 811,3 tonnellate. Le istituzioni hanno pertanto fissato i margini di
utile di riferimento sulla base degli utili effettivi registrati in altri
comparti del settore siderurgico, che non sono stati interessati da
importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni[9]. 5.4. Conclusioni
relative al pregiudizio (69) La Commissione conclude
pertanto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio grave durante il
PI. 6. Nesso di causalità 6.1. Effetti
delle importazioni sovvenzionate (70) Un produttore esportatore ha
sostenuto che il regolamento provvisorio avrebbe ignorato il fatto che
l'industria dell'Unione ha potuto beneficiare, dal 2009, dell'aumento dei
consumi, precisando tra l'altro che la Commissione non può partire dall'ipotesi
che l'industria dell'Unione possa riuscire all'infinito a conservare la propria
quota di mercato. (71) In risposta a tali
argomentazioni va osservato che dall'inchiesta è emerso che la quota di mercato
delle importazioni indiane sovvenzionate è cresciuta più rapidamente del
consumo sul mercato dell'Unione. Il volume delle importazioni indiane oggetto
di sovvenzioni è cresciuto del 110%, mentre nel corso dello stesso periodo il
consumo è aumentato del 50%. Inoltre l'inchiesta ha anche dimostrato che il
prezzo medio indiano è rimasto nello stesso periodo costantemente al di sotto
del prezzo medio dell'industria dell'Unione: la differenza media di prezzo è
stata dell'11,7% durante il PI. Di conseguenza l'industria dell'Unione, per
quanto abbia effettivamente beneficiato, in una certa misura, della crescita
dei consumi e abbia anche potuto aumentare i suoi volumi di vendite del 40%,
non è però riuscita a mantenere la sua quota di mercato come si sarebbe potuto
prevedere a fronte del miglioramento delle condizioni del mercato e tenuto
conto della capacità produttiva disponibile dell'industria dell'Unione. 6.2. Effetto
di altri fattori 6.2.1. Importazioni non oggetto di
sovvenzioni (72) Alcune parti interessate hanno
sostenuto la necessità di una nuova valutazione degli effetti delle
importazioni non oggetto di sovvenzioni per due motivi: il limite di
irrilevanza del margine di sovvenzione stabilito per la società KEI Industries
e l'esclusione dall'analisi di alcune operazioni del gruppo Venus che erano
state, per errore, conteggiate due volte. Hanno inoltre sostenuto che i prezzi
delle importazioni non oggetto di sovvenzioni sono stati inferiori rispetto a
quelli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. (73) La tabella che segue mostra
l'andamento del volume e dei prezzi delle esportazioni non sovvenzionate
durante il periodo in esame. Il loro volume, corrispondente a circa un terzo
delle esportazioni indiane durante il PI, ha seguito la stessa evoluzione delle
importazioni oggetto di sovvenzioni. || 2009 || 2010 || 2011 || PI Volume (tonnellate metriche) || 5 227 || 9 015 || 11 394 || 10 938 Volume (Indice) || 100 || 172 || 218 || 210 Prezzo medio || 2 268 || 2 678 || 3 105 || 3 056 Prezzo medio (Indice) || 100 || 118 || 137 || 135 Fonte: risposte al questionario ed Eurostat. (74) È pertanto corretto affermare
che i prezzi delle importazioni non oggetto di sovvenzioni siano stati
inferiori ai prezzi delle importazioni sovvenzionate. Tuttavia, il volume delle
importazioni non oggetto di sovvenzioni è solo un terzo del volume delle
importazioni oggetto di sovvenzioni. Ne consegue che il pregiudizio causato
dalle importazioni non oggetto di sovvenzioni non è tale da annullare il nesso
di causalità tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall'India e il
pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione durante il PI. 6.2.2. Importazioni da paesi terzi (75) Un produttore esportatore
indiano e l'amministrazione pubblica indiana hanno ribadito la tesi secondo cui
la Repubblica popolare cinese avrebbe dovuto essere inclusa nell'inchiesta,
confermando anche che a loro avviso sarebbe stato sottovalutato l'impatto delle
importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese sul mercato
dell'Unione e sull'industria dell'Unione. (76) Come indicato al considerando
170 del regolamento provvisorio, né a livello di fase di apertura né a livello
di fase definitiva esistono prove dell'esistenza di sovvenzioni tali da poter
giustificare l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle
importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. È quindi infondata e
viene respinta la tesi secondo cui la Repubblica popolare cinese avrebbe dovuto
essere inclusa nell'inchiesta. (77) Tuttavia, nel corso del
periodo in esame le importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno
registrato un andamento crescente, raggiungendo una quota di mercato dell'8,3%
nel PI, come indicato al considerando 168 del regolamento provvisorio. Inoltre
i prezzi delle importazioni cinesi sono risultati inferiori ai prezzi
dell'industria dell'Unione e a quelli praticati dai produttori esportatori
indiani sul mercato dell'Unione. La Commissione ha quindi ulteriormente
esaminato se le importazioni dalla Repubblica popolare cinese possano aver
contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e possano aver
annullato il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni
sovvenzionate dall'India. (78) Secondo le informazioni
disponibili nella fase provvisoria del procedimento, il mix di prodotti
compresi nelle importazioni cinesi era diverso e la gamma di prodotti in cui la
Cina è presente è diversa dai prodotti venduti dall'industria dell'Unione o
anche dai prodotti di origine indiana venduti sul mercato dell'Unione. (79) Successivamente
alla pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto diverse
obiezioni che prospettavano l'ipotesi che il nesso di causalità tra le importazioni
indiane in dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione
sarebbe stato annullato durante il PI dalle importazioni a basso prezzo dalla
Cina. (80) Dall'analisi svolta sulla base
delle statistiche sulle importazioni relative ai due codici NC oggetto
dell'inchiesta è emerso che il 29% delle importazioni cinesi si è concentrato
nel segmento più basso del mercato (codice NC 7223 00 99). Questo spiega in parte perché, in media, i prezzi cinesi
siano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e dei produttori
esportatori indiani. Dalle statistiche relative al codice NC 7223 00 99 è
risultato inoltre che i clienti dei produttori cinesi erano concentrati nel
Regno Unito, dove l'industria dell'Unione era sostanzialmente assente. Volume (tonnellate metriche) || 2009 || 2010 || 2011 || PI 7223 00 19 || 2 974 || 3 286 || 3 436 || 2 995 7223 00 99 || 765 || 1 458 || 1 472 || 1 320 Fonte: Eurostat. (81) Per quanto riguarda il codice
NC 7223 00 19, le analisi per numero di codice di prodotto (NCP) hanno rivelato
che la concorrenza tra l'industria dell'Unione e i produttori indiani si
concentrava prevalentemente nel segmento più alto del mercato caratterizzato da
prezzi fino a quattro volte superiori a quelli del segmento più basso
classificati con lo stesso codice NC[10].
L'inchiesta ha inoltre dimostrato che, in linea generale, le variazioni di
prezzo sono connesse al tipo di prodotto e al tenore di nichel. Dall'inchiesta
è emerso inoltre che sul mercato dell'Unione gli esportatori cinesi vendono
prevalentemente i tipi di prodotto di qualità inferiore classificati nel
suddetto codice NC. Il mix dei prodotti diventa quindi un fattore prevalente
nella valutazione delle importazioni cinesi. (82) Per quanto riguarda il livello
dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese,
occorre rilevare che dal 2009 fino al PI il prezzo medio delle importazioni
cinesi è rimasto al di sopra dei prezzi dei produttori esportatori indiani che
hanno beneficiato di sovvenzioni, come si evince dalla tabella seguente, che
riporta il prezzo medio delle esportazioni indiane sovvenzionate classificate
al codice NC 7223 00 19. Prezzo medio (EUR/tonnellata metrica) || 2009 || 2010 || 2011 || PI || PI + 1 7332 00 19 || 2 974 || 3 286 || 3 436 || 2 995 || 3 093 Fonte: Eurostat. (83) Durante il periodo
dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni cinesi è sceso, per la prima
volta, al di sotto del prezzo delle importazioni indiane oggetto di
sovvenzioni. Questo dato si è rivelato però transitorio, in quanto il livello
dei prezzi cinesi nell'anno successivo al PI è aumentato, risultando di nuovo
superiore ai prezzi indiani. (84) Dal confronto tra il volume
delle importazioni provenienti dall'India e dalla Repubblica popolare cinese è
emerso inoltre che, durante l'intero periodo in esame e in particolare durante
il PI, il livello delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è
risultato molto inferiore rispetto a quello delle importazioni dall'India. Per
quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il volume delle importazioni è
stato sostanzialmente pari a meno della metà del totale delle importazioni
dall'India. (85) Stante quanto precede, si
conferma che una percentuale significativa delle importazioni cinesi durante il
PI è stata costituita da prodotti diversi dal mix di prodotti dell'industria
dell'Unione e che l'eventuale concorrenza diretta con i prodotti fabbricati e
venduti dall'industria dell'Unione è limitata. (86) Le importazioni dalla
Repubblica popolare cinese non avrebbero quindi potuto influenzare la
situazione dell'industria dell'Unione in misura tale da annullare il nesso di
causalità tra le importazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio subito
dall'industria dell'Unione. Si conferma pertanto il considerando 168 del
regolamento provvisorio. 6.2.3. Concorrenza di altri produttori
dell'Unione (87) Una parte ha sostenuto che a
causare i modesti risultati finanziari dei produttori dell'Unione potrebbe
essere stata la concorrenza degli altri produttori dell'Unione che non hanno
presentato denuncia o che non si sono espressi a sostegno dell'inchiesta nella
fase di apertura del procedimento. (88) La quota di mercato degli
altri produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento: || 2009 || 2010 || 2011 || PI Volume (tonnellate metriche) || 34 926 || 55 740 || 55 124 || 55 124 Indice (2009 = 100) || 100 || 160 || 158 || 158 Quota di mercato degli altri produttori dell'Unione || 26,6% || 29,8% || 28,1% || 27,9% Fonte: denuncia. (89) I produttori dell'Unione che
non hanno presentato denuncia e che non si sono specificamente espressi a
sostegno dell'inchiesta rappresentano il 44% del totale delle vendite
nell'Unione di cui al considerando 139 del regolamento provvisorio. Il volume
delle loro vendite è cresciuto del 58%, passando dalle 34 926 tonnellate
stimate nel 2009 a 55 124 tonnellate nel periodo in esame. Si tratta,
tuttavia, di una crescita relativamente modesta rispetto alla crescita,
registrata nello stesso periodo, delle importazioni sovvenzionate dall'India
(+ 110%). Inoltre, la quota di mercato di tali produttori dell'Unione è
rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame e non è emersa alcuna
indicazione che i loro prezzi fossero inferiori a quelli dei produttori
dell'Unione inclusi nel campione. Di conseguenza si conclude che le loro
vendite sul mercato dell'Unione non hanno contribuito al pregiudizio subito
dall'industria dell'Unione. 6.3. Conclusioni
relative al nesso di causalità (90) In assenza di osservazioni, si
confermano i considerando da 176 a 179 del regolamento provvisorio. 7. Interesse dell'Unione 7.1. Considerazioni
generali (91) In mancanza di osservazioni,
si conferma il considerando 180 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse
dell'industria dell'Unione (92) In assenza di osservazioni, si
confermano i considerando da 181 a 188 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse
degli utilizzatori (93) Successivamente
all'istituzione delle misure provvisorie, sette utilizzatori e un'associazione
di utilizzatori hanno contattato la Commissione mostrando interesse a
collaborare all'inchiesta. Vista tale richiesta, nell'aprile 2013 si è proceduto
all'invio dei questionari, ma solo due utilizzatori hanno risposto presentando
il questionario compilato e nel complesso gli utilizzatori che hanno
collaborato hanno rappresentato il 12% del totale delle importazioni dall'India
durante il PI e il 2,5% del totale del consumo dell'UE. L'impatto economico
delle misure sugli utilizzatori è stato nuovamente valutato sulla base dei
nuovi dati contenuti nelle risposte al questionario e sono state effettuate
visite presso due utilizzatori per la verifica delle informazioni fornite. (94) Gli utilizzatori hanno
sostenuto che il livello di redditività del 9%, indicato al considerando 191
del regolamento provvisorio, era troppo elevato e non era rappresentativo in
rapporto all'industria degli utilizzatori. Alla luce delle ulteriori risposte
al questionario, la redditività media di tutti gli utilizzatori che hanno
collaborato è stata ricalcolata e fissata al 2% del fatturato. (95) Si è inoltre constatato che
gli acquisti dall'India hanno costituito, in media, il 44% del totale degli
acquisti del prodotto in esame per quanto riguarda gli utilizzatori che hanno
collaborato e che l'India ha rappresentato l'unica fonte di approvvigionamento
di due utilizzatori che hanno collaborato. Durante il PI il fatturato della
produzione che incorpora il prodotto in esame ha rappresentato, in media, il
14% del fatturato totale degli utilizzatori che hanno collaborato. (96) Considerando lo scenario
peggiore per il mercato dell'Unione, ossia nell'ipotesi in cui non fosse
possibile trasferire alcun potenziale aumento dei prezzi sulla catena della
distribuzione e che gli utilizzatori continuassero ad acquistare dall'India gli
stessi volumi che in passato, il dazio avrebbe come conseguenza per gli
utilizzatori quella di far diminuire, in media, di 0,25 punti percentuali –
portandola all'1,75% – la redditività derivante dalle attività che comportano
l'impiego o l'inclusione del prodotto in esame. (97) La Commissione riconosce che
l'incidenza sarà maggiore, singolarmente, per gli utilizzatori che importano
esclusivamente dall'India. Tuttavia il loro numero è relativamente ridotto (si
tratta di due degli utilizzatori che hanno collaborato). Inoltre, purché il
produttore indiano collabori, essi hanno la possibilità di chiedere la restituzione
dei dazi a norma dell'articolo 21 del regolamento di base qualora siano
soddisfatte tutte le condizioni per il rimborso. (98) Alcuni utilizzatori hanno
nuovamente espresso il timore che le misure finirebbero per colpire determinati
tipi di fili che non sono fabbricati in Europa, in particolare quelli compresi
nella cosiddetta "serie 200", secondo quanto enunciato al
considerando 194 del regolamento provvisorio. Per gli utilizzatori, la mancata
produzione nell'Unione è dovuta alla scarsa domanda e alla specificità del
processo di produzione. (99) L'inchiesta ha tuttavia
dimostrato che l'industria dell'Unione produce questo tipo di fili di acciaio
inossidabile e che essi rappresentano una quota limitata del mercato
dell'Unione. Gli utilizzatori hanno poi a disposizione fonti di
approvvigionamento alternative da paesi non soggetti a misure antidumping o
antisovvenzioni. Va aggiunto che a due produttori esportatori indiani è stata
applicata un'aliquota del dazio compensativo dello 0% e quindi l'istituzione
delle misure non avrà alcun effetto significativo su tale fonte di
approvvigionamento. Inoltre, per gli stessi scopi possono essere utilizzati,
come fili di acciaio inossidabile, altri tipi di prodotto. Di conseguenza
l'istituzione delle misure non può produrre effetti rilevanti sul mercato
dell'Unione e su questi utilizzatori. L'obiezione è pertanto respinta. (100) Alcuni utilizzatori hanno
osservato che i tempi di consegna del prodotto simile da parte dei produttori
dell'Unione sono più lunghi rispetto ai tempi consegna del prodotto in esame
provenienti dall'India. Comunque il fatto che i grossisti e gli operatori
commerciali possano costituire scorte dei prodotti e renderli quindi
disponibili in tempi brevi non inficia gli elementi di prova relativi agli effetti
negativi delle importazioni oggetto di sovvenzioni. L'argomentazione deve
essere pertanto respinta. (101) Tenuto conto di quanto precede,
anche se è probabile che alcuni utilizzatori subiscano più di altri gli effetti
negativi delle misure sulle importazioni provenienti dall'India, si ritiene che
nel complesso il mercato dell'Unione trarrà beneficio dall'istituzione delle
misure. In particolare, si reputa che il ripristino di condizioni commerciali
eque sul mercato dell'Unione consentirebbe all'industria dell'Unione di
allineare i propri prezzi al costo di produzione, di salvaguardare la
produzione e l'occupazione, di riconquistare la quota di mercato
precedentemente persa e di usufruire di maggiori economie di scala. In tal modo
l'industria potrebbe conseguire margini di profitto ragionevoli che le
permetterebbero di operare in modo efficiente nel medio e nel lungo periodo.
Parallelamente migliorerebbe la situazione finanziaria complessiva
dell'industria. L'inchiesta ha inoltre stabilito che le misure avranno un
impatto complessivo limitato sugli utilizzatori e sugli importatori
indipendenti. Pertanto la conclusione è che il vantaggio complessivo delle
misure sembra essere superiore agli effetti sugli utilizzatori del prodotto in
esame sul mercato dell'Unione. 7.4. Interessi
degli importatori indipendenti (102) In assenza di osservazioni, si
confermano i considerando da 197 a 199 del regolamento provvisorio. 7.5. Conclusioni
relative all'interesse dell'Unione (103) Stante quanto precede, si
conferma la valutazione di cui ai considerando 200 e 201 del regolamento
provvisorio. 8. Misure compensative
definitive 8.1. Livello
di eliminazione del pregiudizio (104) In assenza di osservazioni, si
confermano i considerando da 203 a 206 del regolamento provvisorio. 8.2. Conclusioni
sul livello di eliminazione del pregiudizio (105) Non è stato calcolato un
margine di pregiudizio individuale per la società KEI Industries, visto che il
suo margine di sovvenzione definitivo è risultato inferiore al limite di irrilevanza,
come precedentemente indicato al considerando 49. (106) Il metodo usato nel regolamento
provvisorio viene confermato. 8.3. Misure
definitive (107) Alla luce di quanto precede e
in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è
opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente a
eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che
venga superato il margine di sovvenzione accertato. (108) Le aliquote del dazio
compensativo sono state quindi fissate confrontando i margini di pregiudizio e
i margini di sovvenzione. Di conseguenza, vengono proposte le seguenti aliquote
del dazio compensativo: Società || Margine di sovvenzione || Margine di pregiudizio || Aliquota del dazio compensativo Raajratna Metal Industries || 3,7% || 17,2% || 3,7% Gruppo Venus || 3,0% || 23,4% || 3,0% Viraj Profiles Vpl. Ltd. || 0,9% || non applicabile || 0,0% KEI Industries Limited || 0,7% || non applicabile || 0,0% Società che hanno collaborato non incluse nel campione || 3,4% || 19,3% || 3,4% Tutte le altre società || 3,7% || 23,4% || 3,7% (109) Le aliquote individuali del
dazio compensativo indicate nel presente documento di lavoro sono state
stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Rispecchiano
quindi la situazione delle società interessate constatata durante l'inchiesta.
Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per l'intero paese applicabile
a "tutte le altre società") sono applicabili esclusivamente alle
importazioni di prodotti originari dell'India e fabbricati dalle società
specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi
altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente
documento di lavoro, comprese le entità collegate alle società espressamente
citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota
del dazio applicabile a "tutte le altre società". (110) Le richieste di applicazione di
un'aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un
cambiamento della denominazione della società o alla creazione di nuove entità
produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione[11] corredate di tutte le
opportune informazioni, in particolare in merito a modifiche delle attività
societarie – riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e
all'esportazione – che siano collegate, ad esempio, al cambiamento di
denominazione o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita. Se del
caso, il regolamento che istituisce i dazi compensativi definitivi sarà
modificato di conseguenza mediante un aggiornamento dell'elenco delle società
che beneficiano di aliquote del dazio individuali. 8.4. Riscossione
definitiva dei dazi compensativi provvisori (111) Data l'entità dei margini di
sovvenzione accertati e tenuto conto del livello di pregiudizio subito
dall'industria dell'Unione, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva,
fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti, gli importi
depositati a titolo del dazio antisovvenzione provvisorio istituito dal regolamento
provvisorio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio
compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile
contenente, in peso: - una percentuale di nichel pari o superiore
al 2,5%, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o
superiore al 28% ma non superiore al 31% e una percentuale di cromo pari o
superiore al 20% ma non superiore al 22%, - una percentuale di nichel inferiore al 2,5%,
diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore
al 13% ma non superiore al 25% e una percentuale di alluminio pari o superiore
al 3,5% ma non superiore al 6%, attualmente classificato ai codici NC 7223 00
19 e 7223 00 99 e originario dell'India. 2. Le aliquote del dazio
compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera
dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e
fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società || Dazio (%) || Codice addizionale TARIC Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat || 3,7 || B775 Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra || 3,0 || B776 Precision Metals, Mumbai, Maharashtra || 3,0 || B777 Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra || 3,0 || B778 Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra || 3,0 || B779 Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra || 0,0 || B780 KEI Industries Limited, New Delhi || 0,0 || B925 Società elencate nell'allegato || 3,4 || B781 Tutte le altre società || 3,7 || B999 3. Salvo disposizioni contrarie,
si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazi
compensativi provvisori, a norma del regolamento (UE) n. 419/2013, sulle
importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso: - una percentuale di nichel pari o superiore
al 2,5%, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o
superiore al 28% ma non superiore al 31% e una percentuale di cromo pari o
superiore al 20% ma non superiore al 22%, - una percentuale di nichel inferiore al 2,5%,
diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore
al 13% ma non superiore al 25% e una percentuale di alluminio pari o superiore
al 3,5% ma non superiore al 6%, attualmente classificato ai codici NC 7223 00
19 e 7223 00 99 e originario dell'India, sono riscossi in via definitiva. Gli importi
depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio
antisovvenzioni definitivo. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO: Produttori
esportatori indiani che hanno collaborato, non inclusi nel campione Codice addizionale TARIC B781 Nome della società || Città Bekaert Mukand Wire Industries || Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd. || Mumbai, Maharashtra Bhansali Stainless Wire || Mumbai, Maharashtra Chandan Steel || Mumbai, Maharashtra Drawmet Wires || Bhiwadi, Rajastan Garg Inox Ltd || Bahadurgarh, Haryana Jyoti Steel Industries Ltd. || Mumbai, Maharashtra Macro Bars and Wires || Mumbai, Maharashtra Mukand Ltd. || Thane Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd. || Mumbai, Maharashtra Panchmahal Steel Ltd. || Dist. Panchmahals, Gujarat [1] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. [2] GU L 126 dell'8.5.2013, pag. 19. [3] GU L 126 dell'8.5.2013, pag. 1. [4] GU C 240 del 10.8.2012, pag. 6. [5] Causa C-595/11, Steinel [2013], non ancora pubblicata,
punto 44. [6] Causa T- 170/94, Shanghai Bicycle Corporation [1997],
Racc. II-1383, punto 64. [7] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [8] Causa T-210/95, European Fertilizer Manufacturers'
Association (EFMA) contro Consiglio, Racc. 1999, pag. II-3291, punto 60. [9] Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del
5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di
alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato
precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L
118 del 13.5.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1071/2012 della
Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping
provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa
malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU L
318 del 15.11.2012, pag. 10); regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione,
del 18 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle
importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico
originari della Repubblica popolare cinese (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33). [10] Va tuttavia osservato che, seppur in misura minore,
l'industria dell'Unione e i produttori esportatori indiani sono presenti anche
nel segmento più basso del mercato. [11] Commissione europea, Direzione generale del Commercio,
Direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.