Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2013/0564 final - 2013/0272 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo
alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri della Comunità europea ("il regolamento di base")
nell'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping adottate con il
regolamento (UE) n. 511/2010 in merito alle importazioni di cavi di molibdeno
contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione
trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore
a 4,0 mm ("il prodotto in esame"), originari della Repubblica
popolare cinese, tramite l'importazione di cavi di molibdeno leggermente
modificati, contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al
97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della Repubblica
popolare cinese. Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 13 del medesimo. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure sono state adottate con il regolamento (UE) n. 511/2010 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm ("il prodotto in esame"), originari della Repubblica popolare cinese. Coerenza con le altre politiche e gli obiettivi dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione d'impatto La presente proposta discende dall'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere oggetto di valutazione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte L'allegata proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio si basa sui risultati dell'inchiesta, i quali confermano che le misure vengono eluse e che sono soddisfatti tutti gli altri criteri per accertare l'elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di estendere le misure antidumping previste per i cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento del Consiglio in oggetto va pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 19 settembre 2013. Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13 del medesimo. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il suddetto regolamento di base non prevede altre opzioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio
dell'Unione. 2013/0272 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo
istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di
cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno,
con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e
uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese,
alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il
97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima
superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della
Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea[1]
("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: 1. Procedura 1.1. Misure in vigore (1) Nel dicembre 2009 la
Commissione europea ("la Commissione"), con il regolamento (UE) n.
1247/2009[2]
("il regolamento antidumping provvisorio"), ha istituito un dazio
antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in
peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione
massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari
della Repubblica popolare cinese ("la RPC"). (2) Nel giugno 2010 il Consiglio,
con il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010[3], ha istituito un dazio
antidumping definitivo del 64,3 % sulle medesime importazioni. Dette
disposizioni sono denominate in appresso "le misure in vigore" e
l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure in vigore è di seguito
denominata "l'inchiesta iniziale". (3) Nel gennaio 2012, a seguito
di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base,
con il regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012[4]
il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni del prodotto in
esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o
no originario della Malaysia. 1.2. Richiesta (4) Nel
novembre 2012 è stata fatta richiesta alla Commissione, conformemente
all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento
di base, di aprire un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure
antidumping applicate per determinati cavi di molibdeno originari della RPC
tramite l'importazione di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati,
contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma
inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della RPC, e di assoggettare
a registrazione dette importazioni. (5) La richiesta è stata
presentata da Plansee SE ("Plansee"), un produttore dell'Unione che
fabbrica determinati cavi di molibdeno e che ha partecipato all'inchiesta
iniziale. (6) La domanda conteneva elementi
di prova sufficienti a far ritenere, a prima vista, che le misure antidumping
applicate per le importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della
RPC fossero eluse mediante l'importazione di determinati cavi di molibdeno
leggermente modificati, contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore
al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della RPC. 1.3. Apertura di un'inchiesta (7) Avendo
accertata l'esistenza, dopo aver sentito il comitato consultivo, di elementi di
prova sufficienti a far ritenere giustificata, a prima vista, l'apertura di
un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14,
paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto, con il
regolamento (UE) n. 1236/2012[5] ("il
regolamento di apertura"), un'inchiesta sull'eventuale elusione delle
misure antidumping adottate per le importazioni di determinati cavi di
molibdeno originari della RPC e ha inoltre invitato le autorità doganali a
registrare le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in
peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al
99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima
superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente
classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC
8102 96 00 30), originari della Repubblica popolare cinese, a
decorrere dal 21 dicembre 2012. 1.4. Prodotto in esame e prodotto
oggetto dell'inchiesta (8) Il prodotto in esame è quello
definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale: cavi di molibdeno contenenti, in
peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di
dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm
("molibdeno puro"), originari della RPC, attualmente classificati con
il codice NC ex 8102 96 00. (9) Il
prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia il prodotto che è asserito eludere le
misure, è quello definito nel considerando (7), contenente, in peso, una
percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di
molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a
1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della RPC. 1.5. Inchiesta e parti interessate (10) La
Commissione ha ufficialmente notificato alle autorità della RPC l'apertura
dell'inchiesta e ha inviato questionari ai produttori esportatori nella RPC e
agli importatori nell'Unione notoriamente interessati. Le parti interessate
hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di
chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione
avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base
e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili. (11) Due
produttori esportatori hanno restituito il questionario debitamente compilato
alla Commissione. Uno di essi, che ha cooperato anche durante l'inchiesta
iniziale, è un reale produttore esportatore del prodotto oggetto
dell'inchiesta. L'altro produttore esportatore, invece, non ha dichiarato
alcuna vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le sue risposte non sono
state pertanto prese in considerazione. (12) Quattro importatori hanno
restituito il questionario debitamente compilato alla Commissione. Uno di essi
non ha riferito di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta ed è
risultato essere un utilizzatore di cavi di molibdeno. (13) La Commissione ha effettuato
verifiche in loco presso le due sedi del produttore esportatore cinese che ha
collaborato: --- Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.,
No88, Jinye 1st Road, Hi-Tech Industry Developing Zone, Xi'an,
Shaanxi Province, RPC ("JDC"); --- Jinduicheng GuangMing Co., Ltd.,
No104 Mihe Road, Zhoucun District, Zibo City, RPC; e nelle sedi del seguente importatore
dell'Unione: --- GTV Verschleißschutz GmbH, Vor der
Neuwiese 7, D-57629 Luckenbach, Germania ("GTV"). (14) Presso gli altri tre
importatori non sono state effettuate visite, ma le informazioni da essi
fornite sono state debitamente prese in considerazione nel corso
dell'inchiesta. 1.6. Inchiesta e periodi di
riferimento (15) Il periodo dell'inchiesta
("PI"), compreso tra il 1° gennaio 2008 e il
30 settembre 2012, è stato stabilito per esaminare la presunta
modificazione della configurazione degli scambi. Il periodo di riferimento
("PR"), compreso tra il 1° ottobre 2011 e il
30 settembre 2012, è stato fissato per esaminare se le importazioni
siano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito
nell'inchiesta che ha determinato l'adozione delle misure in vigore, nonché per
accertare l'esistenza di pratiche di dumping. 2. Risultati dell'inchiesta 2.1. Osservazioni generali (16) La valutazione relativa alla possibile
esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando: 1) se si fosse verificata una
modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione; 2) se
tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di
una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione
del dazio; 3) se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o
dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o
di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; 4) se vi fossero prove
dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali
precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle
disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base. 2.2. Lieve modifica e
caratteristiche essenziali (17) Dall'inchiesta
è emerso che il prodotto oggetto dell'inchiesta è un cavo contenente molibdeno
(tra il 99,6 % e il 99,7 %) e, di norma, lantanio ("La")
(tra lo 0,25 % e lo 0,35 %). Questa lega contiene anche altri
elementi chimici ed è nota come "molibdeno drogato" o
"MoLa" o "ML". Sia il prodotto in esame sia il prodotto
oggetto dell'inchiesta sono attualmente classificati con il codice NC
8102 96 00. Come precisato di seguito, dall'inchiesta non è emersa
alcuna differenza nel processo di produzione del prodotto oggetto
dell'inchiesta e del prodotto in esame, ad eccezione dell'aggiunta di una
minima percentuale di lantanio al molibdeno puro nella fase di produzione della
lega. Inoltre, il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha
confermato che il costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è
simile al costo del prodotto in esame. Ciò implica che il produttore esportatore
non trae alcun beneficio economico dalla fabbricazione del prodotto oggetto
dell'inchiesta, se non quello di eludere le misure in vigore. Si è accertato
inoltre che gli utilizzatori del prodotto in esame si sono orientati verso il
prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'applicazione delle misure provvisorie, il che implica che per gli utilizzatori non vi è differenza tra il
prodotto in esame ed il prodotto oggetto dell'inchiesta. (18) Come
indicato nel considerando 15 del regolamento antidumping provvisorio, il
prodotto in esame è utilizzato principalmente come rivestimento nella
fabbricazione di componenti per automobili (scatole del cambio), parti di
aeromobili o come contatti elettrici. Il prodotto in esame è prevalentemente
commercializzato con diametri di 2,31 mm e 3,17 mm, utilizzati per la
spruzzatura ad arco o termica. (19) Tre
parti interessate hanno sostenuto che il prodotto oggetto dell'inchiesta e il
prodotto in esame presentano caratteristiche essenziali differenti. Su
richiesta di due di queste parti, si è svolta nell'aprile 2013 un'audizione,
presieduta dal consigliere-auditore, cui hanno preso parte GTV, JDC e Plansee.
Come descritto dettagliatamente in appresso, nel corso dell'audizione sono
state discusse principalmente le asserite differenze tecniche tra il prodotto
in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta, nonché la giustificazione
economica dell'importazione di quest'ultimo nel mercato dell'Unione. (20) GTV e
JDC hanno sostenuto nel corso dell'audizione e per iscritto che il prodotto
oggetto dell'inchiesta presenta caratteristiche fisiche essenziali differenti,
che si discostano notevolmente da quelle del prodotto in esame. Più in
particolare, essi hanno affermato che la duttilità, ossia la capacità del
materiale di allungarsi sotto l'azione di una forza di tensione, subendo una
riduzione della sezione in senso longitudinale senza giungere alla rottura, i
parametri di allungamento e le proprietà di rivestimento del prodotto oggetto
dell'inchiesta sono notevolmente superiori a quelli del prodotto in esame. (21) Per suffragare tale
affermazione le due parti hanno presentato vari articoli e studi intesi a
dimostrare che la lega di lantanio e di molibdeno permette di ottenere un
prodotto con una migliore resistenza alla rottura fragile e una migliore
capacità di allungamento rispetto al prodotto in esame. Esse hanno inoltre
sostenuto che le informazioni pubblicate sul sito Internet di Plansee
dimostrano che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta proprietà superiori
rispetto al prodotto in esame. (22) Per quanto riguarda le
caratteristiche del prodotto, al fine di valutare se il prodotto oggetto
dell'inchiesta e il prodotto in esame presentano caratteristiche essenziali
differenti, Plansee ha proposto di incaricare un istituto indipendente di
confrontare il prodotto oggetto dell'inchiesta e il prodotto in esame. (23) Dopo
l'audizione, la richiesta di cui sopra è stata valutata sulla base dei dati
raccolti durante l'inchiesta e, in particolare, degli ordini di acquisto
trasmessi dagli importatori al produttore esportatore, delle informazioni
fornite dal produttore esportatore sul suo processo di produzione, del
contenuto in termini chimici e delle caratteristiche di allungamento e
duttilità menzionate nei certificati di qualità, delle fatture emesse dal
produttore esportatore e dell'assenza di qualsiasi informazione commerciale
trasmessa ai clienti diretta a indicare che il prodotto oggetto dell'inchiesta
possiede caratteristiche superiori rispetto al prodotto in esame. Tutte le informazioni
raccolte hanno confermato che proprietà superiori non erano richieste dai
clienti né fornite dal produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Si è
pertanto concluso che il parere di un esperto non era necessario. Di
conseguenza, la richiesta è stata respinta. (24) Sotto questo aspetto, l'inchiesta ha confermato che il
miglioramento della qualità del prodotto di cui al considerando (20) dipende
dal contenuto di lantanio, nonché dall'eventuale utilizzo di processi di
produzione ottimizzati. Tuttavia, il produttore esportatore che ha collaborato
all'inchiesta non ha dimostrato di aver utilizzato processi di produzione
ottimizzati per il prodotto oggetto dell'inchiesta esportato nell'UE durante il
PI. L'argomentazione è stata quindi respinta perché infondata. (25) Una parte ha sostenuto che il
prodotto oggetto dell'inchiesta presenta proprietà di rivestimento superiori, senza
tuttavia fornire prove sufficienti a dimostrare quanto asserito.
L'argomentazione è stata quindi respinta perché infondata. (26) Due parti hanno sostenuto che
il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta una maggiore tenacità alla
frattura, ossia che il cavo non si rompe mai quando srotolato all'interno di un
dispositivo di spruzzatura. Tali parti non hanno fornito tuttavia la documentazione
giustificativa che era stata loro richiesta. In mancanza di elementi in grado
di suffragarla, tale argomentazione è stata respinta. (27) Alla luce di quanto precede,
si è concluso che il prodotto oggetto dell'inchiesta non presenta alcuna proprietà
differente rispetto al prodotto in esame. (28) Inoltre,
dagli elementi di prova raccolti durante le visite di verifica risulta che, al
momento di trasmettere i loro ordini, gli utilizzatori/importatori non hanno
esplicitamente chiesto il prodotto con le asserite caratteristiche fisiche
superiori descritte nel considerando (20). Nessuno di essi ha chiesto un
contenuto specifico di lantanio, bensì un contenuto di almeno il 99 % di
molibdeno puro. Un solo cliente ha chiesto specifiche caratteristiche fisiche
per i parametri di allungamento e duttilità. Nel caso specifico, il produttore
esportatore ha testato questi parametri e ha fornito al cliente certificati di
qualità. Poiché tali certificati sono stati rilasciati anche per il prodotto in
esame, è stato possibile confrontare i due prodotti con riferimento a tali
parametri. Dal confronto è emerso che i requisiti di allungamento e duttilità
erano identici per entrambi i prodotti. (29) E'
emerso inoltre dall'inchiesta che il produttore esportatore non ha informato i
possibili acquirenti o i suoi clienti in merito ai presunti vantaggi del
prodotto oggetto dell'inchiesta rispetto al prodotto in esame e non ha
commercializzato i cavi in MoLa leggermente modificati come un prodotto nuovo o
differente. (30) Una parte ha sostenuto che, in
virtù di un brevetto depositato da Plansee nel gennaio 1996, il prodotto in
esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta sono prodotti differenti. Dall'esame
di tale asserzione è risultato che il brevetto non riguarda il prodotto oggetto
dell'inchiesta, bensì l'uso di una lega di molibdeno come conduttore per
lampadine, tubi elettronici e analoghi componenti. Il diametro dei prodotti di
questo tipo è peraltro inferiore al diametro definito per il prodotto oggetto
dell'inchiesta. Inoltre, come indicato nel considerando (24), l'asserita
superiore qualità della lega MoLa rispetto al prodotto in esame dipende
dall'uso di un processo di produzione ottimizzato. L'argomentazione viene
quindi respinta. (31) Di conseguenza, si deve
concludere che, dal punto di vista del cliente, il prodotto in esame e il
prodotto oggetto dell'inchiesta sono molto simili. (32) Una
parte ha asserito che le offerte commerciali pubblicate sul sito Internet di
Plansee dimostrano che il prodotto oggetto dell'inchiesta viene proposto non
soltanto nel settore della spruzzatura termica ma anche in diversi altri
settori (componenti di dispositivi di illuminazione, taglio a filo). Plansee ha
tuttavia osservato che le informazioni commerciali pubblicate sul suo sito Internet
indicano i diametri che essa è in grado di fornire. Dall'inchiesta è emerso
inoltre che le vendite di Plansee in altri settori sono molto modeste
(quantitativamente inferiori al 2 % rispetto alle vendite del prodotto in
esame) e che erano utilizzati processi di produzione ottimizzati. Tale
argomentazione è stata pertanto respinta. (33) Una parte ha sostenuto che
Plansee fabbricava già il prodotto oggetto dell'inchiesta quando ha presentato
la denuncia che ha portato all'apertura dell'inchiesta iniziale e che, poiché
Plansee ritiene che il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta
presentano le stesse caratteristiche essenziali, quest'ultimo prodotto avrebbe
dovuto essere preso in considerazione nell'inchiesta iniziale. Tuttavia, come
indicato nel considerando (32), l'inchiesta ha confermato che questo
particolare prodotto in MoLa è differente dal prodotto oggetto dell'inchiesta,
avendo un diametro generalmente inferiore a 1 mm ed essendo utilizzato
principalmente nell'industria dell'illuminazione. Inoltre, come risulta dalla
tabella 1, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto
inizio soltanto successivamente all'applicazione delle misure provvisorie per
il prodotto in esame. Di conseguenza, in assenza di importazioni del prodotto
oggetto dell'inchiesta durante il PI dell'inchiesta iniziale, non vi era alcun
motivo per includere tale prodotto nella definizione del prodotto.
L'argomentazione è stata quindi respinta perché infondata. (34) Una
parte ha sostenuto che l'estensione della gamma dal 99,95 % al 97 %
coprirebbe le leghe di molibdeno di qualunque tipo e, di conseguenza, questi
prodotti non sarebbero disponibili sul mercato dell'UE (ad esempio per il
mercato della ritrafilatura). Innanzitutto, la parte interessata non ha
presentato elementi di prova a sostegno di tale affermazione. In secondo luogo,
dall'inchiesta è emerso che un solo produttore esportatore aveva esportato la
lega MoLa verso l'Unione durante il PI e nessun'altra lega che avrebbe potuto
rientrare nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. In terzo
luogo, l'inchiesta ha evidenziato che il mercato della ritrafilatura e di
vendita di leghe di molibdeno nell'UE è molto circoscritto. Infine,
l'estensione delle misure non renderà impossibile importare il prodotto oggetto
dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (35) Quanto alla possibilità che la
modificazione menzionata nel considerando (19) abbia alterato le
caratteristiche essenziali del prodotto in esame, dalle informazioni fornite
dalle parti che hanno collaborato analizzate nei considerando (24)-(34) risulta
che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche
fisiche di base ed è destinato agli stessi usi del prodotto in esame. (36) Di conseguenza, si è accertato
che non esistono differenze significative quanto alle caratteristiche fisiche
tra il prodotto oggetto dell'inchiesta e il prodotto in esame. Si è pertanto
concluso che il prodotto oggetto dell'inchiesta si configura come un prodotto
simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. (37) Di
conseguenza, si deve concludere che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta
soltanto leggere modifiche rispetto al prodotto in esame ed è importato senza
altra giustificazione economica che non sia l'elusione dei dazi antidumping in
vigore. 2.3. Modificazione della
configurazione degli scambi 2.3.1. Importazioni di cavi di
molibdeno nell'Unione (38) Non è
stato possibile ottenere informazioni in merito alle importazioni nell'Unione
direttamente dai dati Eurostat, considerato che il codice NC con il quale viene
dichiarato il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende anche prodotti diversi
da tale prodotto. In mancanza di statistiche specifiche sulle importazioni del
prodotto oggetto dell'inchiesta, i dati di Eurostat sono stati pertanto
rettificati applicando il metodo indicato nella richiesta. Di conseguenza, il
volume delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta è
stato calcolato sulla base di una stima dei consumi UE di cavi di molibdeno,
rettificata per tener conto della produzione totale dell'UE del prodotto in
esame. Tale metodo è stato ritenuto affidabile per ottenere dati in merito al
prodotto oggetto dell'inchiesta. (39) Come
indicato nel considerando (11), soltanto un produttore esportatore della RPC ha
collaborato all'inchiesta. Tuttavia, in base al raffronto delle informazioni
fornite da questo produttore esportatore con i dati rettificati di Eurostat di
cui al precedente considerando, si è constatato che tale società ha fornito la
maggior parte delle importazioni totali dell'UE del prodotto oggetto
dell'inchiesta durante il PI ed è stata quindi considerata rappresentativa
delle importazioni totali dell'UE di cavi di molibdeno. (40) Come risulta dalla tabella in
appresso, le importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono completamente
cessate dopo l'applicazione delle misure definitive nel giugno 2010, venendo
immediatamente sostituite dalle importazioni del prodotto oggetto
dell'inchiesta. Tabella
1 - Evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto oggetto
dell'inchiesta originari della RPC Importazioni nell'UE || 2008 || 2009 || 01/01/2010* - 16/06/2010 || 17/06/2010** - 31/12/2010 || 2010 || 2011 || PR*** (1) Totale importazioni – (tonnellate indicizzate) || 100 || 31 || 10 || 17 || 27 || 128 || 99 Totale importazioni || 100% || 100% || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % Prodotto in esame || 100% || 100 % || 20 % || 0 % || 7 % || 0 % || 0 % Prodotto oggetto dell'inchiesta || 0 % || 0 % || 80 % || 100 % || 93 % || 100 % || 100 % (1) Indicizzato sulla base del volume in kg indicato dal produttore esportatore che ha collaborato. (2008=100). Cfr. considerando (39). Importazioni = Prodotto in esame + Prodotto oggetto dell'inchiesta * periodo corrispondente all'applicazione delle misure provvisorie ** periodo corrispondente all'applicazione delle misure definitive *** PR = periodo di riferimento dal 1º ottobre 2011 al 30 settembre 2012 Fonte: Comunicazioni JDC (41) L'inchiesta ha confermato che
le parti che hanno acquistato il prodotto oggetto dell'inchiesta dopo
l'istituzione del dazio provvisorio acquistavano il prodotto in esame prima
dell'applicazione delle misure. Tali parti hanno acquistato il 99,8 % del
quantitativo totale del prodotto oggetto dell'inchiesta nel corso del PR. (42) Due parti interessate hanno
sostenuto che già nel 2007 avevano avviato un progetto per sviluppare il
prodotto oggetto dell'inchiesta nella RPC e che le esportazioni di tale
prodotto non sono correlate all'applicazione delle misure per il prodotto in
esame. L'inchiesta, tuttavia, non ha confermato l'esistenza di un siffatto
progetto. Nel complesso sono stati forniti a fini di ulteriore analisi una
e-mail, il verbale di una conferenza telefonica e l'esportazione di un campione
del prodotto oggetto dell'inchiesta. Il progetto in parola non ha peraltro
portato ad alcuna vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'UE prima
dell'applicazione nell'ottobre 2010 delle misure provvisorie per il prodotto in
esame. Tuttavia, il fatto che un progetto sarebbe stato avviato nel 2007 non
modifica la conclusione secondo cui il prodotto in esame e il prodotto oggetto
dell'inchiesta sono simili. Resta inoltre valida la conclusione cui è pervenuta
l'inchiesta secondo cui non vi è alcuna motivazione economica che giustifichi
l'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta se non l'applicazione delle
misure sul prodotto in esame. (43) L'inchiesta ha inoltre
evidenziato che nessuna vendita del prodotto oggetto
dell'inchiesta è stata effettuata in altri paesi diversi dall'UE e che solo
quantitativi limitati sono stati venduti sul mercato cinese durante il PI, come
risulta dalla seguente tabella 2. Tabella
2 - Mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta || 2008 || 2009 || 01/01/2010-16/06/2010 || 17/06/2010-31/12/2010 || 2010 || 2011 || 01/10/2011-30/09/2012 (1) Totale fatturato (indicizzato) || 100 || 96 || 863 || 1529 || 2393 || 11168 || 8123 Totale fatturato || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % || 100 % Vendite nazionali (RPC) || 100 % || 100 % || 5 % || 4 % || 4 % || 0,4 % || 2 % Vendite nell'UE || 0 % || 0 % || 95 % || 96 % || 95 % || 99,6 % || 98 % Vendite in altri paesi || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % || 0 % (1) stessa metodologia impiegata per la tabella 1. Fonte: Comunicazioni JDC (44) Stante quanto precede,
l'argomentazione è respinta. 2.3.2. Conclusioni sulla modificazione
della configurazione degli scambi (45) L'aumento
complessivo delle esportazioni verso l'UE del prodotto oggetto dell'inchiesta
in provenienza dalla RPC dopo l'applicazione delle misure provvisorie e
definitive e la parallela contrazione delle importazioni del prodotto in esame
costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e
l'Unione. 2.4. Forma di elusione e
insufficiente motivazione o giustificazione economica (46) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base, la modificazione della configurazione
degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni privi di una
sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del
dazio. (47) Come indicato nel considerando
(45), si è giunti alla conclusione che vi sia stata una modificazione della
configurazione degli scambi. (48) Come indicato nel considerando
(28) e nel considerando (29), si è concluso che né il produttore esportatore né
gli importatori hanno informato i possibili acquirenti o i rispettivi clienti
in merito ai presunti vantaggi del prodotto oggetto dell'inchiesta rispetto al
prodotto in esame e non hanno commercializzato il prodotto oggetto
dell'inchiesta come un prodotto nuovo o differente. (49) Inoltre, sia il prodotto in
esame sia il prodotto oggetto dell'inchiesta sono usati principalmente per la
spruzzatura nell'industria automobilistica e gli utilizzatori finali di
entrambi i prodotti sono gli stessi. (50) Una
parte ha sostenuto che il prodotto oggetto dell'inchiesta offre notevoli
vantaggi se utilizzato per la spruzzatura. Tali vantaggi hanno un'incidenza
sulla produttività del rivestimento di componenti degli ingranaggi, riducendo
al minimo le interruzioni della produzione a causa di rotture fragili dei cavi.
L'inchiesta, tuttavia, ha confermato che tale parte non ha commercializzato il
prodotto oggetto dell'inchiesta, né ha informato i propri clienti in merito
alle presunte caratteristiche tecniche differenti o ai vantaggi offerti dal
prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre, i clienti non hanno esplicitamente
richiesto miglioramenti. L'argomentazione è stata
quindi respinta perché infondata. (51) Una
parte ha sostenuto che un utilizzatore ha preferito passare al prodotto oggetto
dell'inchiesta a causa dei problemi tecnici creati dal prodotto in esame, ma
non ha fornito la documentazione giustificativa che le era stata richiesta. In
mancanza di elementi in grado di suffragarla, tale argomentazione è stata
respinta. (52) GTV ha
sostenuto che la lega MoLa utilizzata per il rivestimento a spruzzo offre
migliori risultati se si considera la microdurezza del rivestimento. Ciò
permette di evitare l'usura dovuta al trasferimento di materiale dalla
superficie di un componente quando questo viene sfregato contro un altro. Tale
parte ha presentato i risultati delle prove effettuate da un laboratorio
indipendente che dimostrano che la microdurezza può essere migliorata con
l'impiego della lega MoLa. La metodologia utilizzata dal laboratorio
indipendente, tuttavia, non ha garantito i risultati dato che le prove sono
state realizzate su una sola partita di prodotto, mentre la parte ha sostenuto
che ulteriori prove dovevano coprire molteplici lotti. Inoltre, la composizione
chimica del campione esaminato non è stata analizzata, il che significa che non
vi è alcuna garanzia che la partita oggetto di analisi sia effettivamente del
prodotto oggetto dell'inchiesta. L'argomentazione è stata quindi respinta
perché infondata. (53) Dall'inchiesta non sono emerse
altre motivazioni o giustificazioni economiche per l'importazione del prodotto
oggetto dell'inchiesta se non l'elusione del pagamento del dazio in vigore. (54) Si è pertanto giunti alla
conclusione che, in mancanza di qualsiasi altra motivazione o giustificazione
economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del
regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi tra la
RPC e l'Unione è conseguenza dell'applicazione delle misure in vigore. 2.5. Indebolimento degli effetti
riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto
simile (55) Per valutare se le
importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in termini di quantitativi e
di prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore,
sono stati utilizzati i dati forniti da un produttore esportatore che ha collaborato
all'inchiesta, come indicato nel considerando (39). (56) L'incremento delle
importazioni dalla RPC del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire
dall'applicazione delle misure provvisorie è stato considerevole in termini
quantitativi. Il livello delle importazioni dalla RPC nell'UE durante il PR
corrisponde al livello delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame
originario della RPC nel 2008, prima dell'applicazione delle misure. (57) Il confronto tra il livello di
eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media
ponderata del prezzo all'esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di
underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è
quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono
compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. 2.6. Elementi di prova del dumping
rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile (58) I prezzi all'esportazione del
prodotto oggetto dell'inchiesta sono stati stabiliti sulla base delle
informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore esportatore che ha
collaborato. (59) Tali
prezzi sono risultati leggermente inferiori ai prezzi all'esportazione del
prodotto in esame stabiliti nell'inchiesta iniziale. Due parti interessate
hanno confermato che non vi è praticamente alcuna differenza di prezzo tra il
prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta. (60) Pertanto, ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno
confrontare il valore normale precedentemente stabilito nell'inchiesta iniziale
con il prezzo all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. (61) Come
indicato nei considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio, gli Stati Uniti
sono stati considerati un paese ad economia di mercato di riferimento adeguato.
Poiché il produttore del paese di riferimento effettua solo vendite marginali
sul mercato interno statunitense, non si è ritenuto ragionevole utilizzare i
dati relativi a dette vendite per determinare o costruire il valore normale. Il
valore normale per la RPC è stato pertanto stabilito sulla base dei prezzi
all'esportazione dagli Stati Uniti verso altri paesi terzi, compresa l'Unione. (62) Una parte ha sostenuto che il
valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale deve essere rettificato perché
il prezzo dell'ossido di molibdeno, che costituisce un fattore determinante per
la fissazione del prezzo sia del prodotto in esame sia del prodotto oggetto
dell'inchiesta, ha registrato un netto calo nel corso del periodo di
riferimento della presente inchiesta. Come indicato nel considerando (61), il
valore normale nell'inchiesta iniziale è stato fissato sulla base dei prezzi
praticati per l'esportazione da un produttore avente sede negli Stati Uniti e
non sulla base dei suoi costi. Pertanto, qualsiasi rettifica basata sui costi
non sembra adeguata in questo caso. Il forte calo del prezzo della principale
materia prima rende ancora più evidente che dovrebbero essere utilizzati gli
elementi di prezzo per stabilire il valore normale pertinente nel caso di
specie. (63) La rettifica del valore
normale è stata quindi calcolata in base all'andamento dei prezzi del prodotto
in esame. Dato che il produttore statunitense ha cessato la sua attività e che
non erano disponibili informazioni per il paese di riferimento, la rettifica è
stata calcolata sulla base dei prezzi comunicati da Plansee nell'inchiesta
iniziale e durante il PR. Ciò ha comportato una rettifica al ribasso di circa
il 20 % del valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale. (64) Conformemente
all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il
dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata rettificata
del valore normale, come stabilito nell'inchiesta iniziale, e la media
ponderata dei prezzi all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta
stabilito durante il PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del
prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. (65) Il confronto tra la media
ponderata rettificata del valore normale e la media ponderata dei prezzi
all'esportazione ha dimostrato l'esistenza del dumping. 3. RICHIESTE DI ESENZIONE (66) Un produttore esportatore
della RPC ha chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a
norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e ha fatto
pervenire il questionario compilato. (67) Poiché l'inchiesta ha
confermato che questo produttore ha eluso le misure in vigore, si è deciso di
respingere la richiesta. 4. MISURE (68) Alla luce dei risultati di cui
sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle
importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC è stato eluso mediante
l'importazione di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati
originari della RPC. (69) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in
vigore adottate per le importazioni del prodotto in esame originario della RPC
vanno estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. (70) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che
stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni registrate
a partire dalla data di registrazione, è opportuno che il dazio antidumping sia
riscosso su tutte le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti,
in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al
99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima
superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente
classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC
8102 96 00 30), entrati nell'Unione in regime di registrazione
imposto dal regolamento di apertura. 5. COMUNICAZIONE DELLE
CONCLUSIONI (71) Tutte le parti interessate
sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno
determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le
loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle
parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto
modifiche delle risultanze definitive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio antidumping definitivo istituito dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di
molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una
sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o
inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso
alle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno
il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima
superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della
Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex
8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 30). Articolo 2 Il dazio è riscosso sulle importazioni
nell'Unione registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 1236/2012 e dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 di cavi di molibdeno contenenti,
in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al
99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima
superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente
classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC
8102 96 00 30), originari della Repubblica popolare cinese. Articolo 3 Le autorità doganali sono invitate a
sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 1236/2012. Articolo 4 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
Stato membro. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16. [3] GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17. [4] GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22. [5] GU L 350 del 20.12.2012, pag. 51.