Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra /* COM/2013/0551 final - 2013/0267 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico per la conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra. –
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra. Le relazioni tra l’Unione europea e la
Repubblica di Corea si fondano attualmente sull’accordo quadro di commercio e
di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Corea, dall’altra, entrato in vigore nel 2001. Il 7 maggio 2008 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione europea a negoziare un nuovo accordo quadro con la Repubblica di
Corea (in appresso “Corea”). I negoziati con la Corea si sono conclusi e il
testo del progetto di accordo è stato siglato il 14 ottobre 2009. L’accordo è
stato firmato dalle parti il 10 maggio 2010 a Seoul. 2. ESITO DEI NEGOZIATI Il nuovo accordo quadro dimostra l’importanza
dei legami tra l’UE e la Corea e apre una nuova era nelle relazioni bilaterali
basata su principi condivisi quali l’uguaglianza, il rispetto reciproco, il
reciproco vantaggio, nonché il rispetto della democrazia, dello Stato di
diritto e dei diritti umani. L’accordo rafforza la cooperazione politica,
economica e settoriale in un’ampia gamma di settori, tra cui: pace e sicurezza,
prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi, commercio, ambiente, energia,
scienza e tecnologia, buon governo, nonché turismo e cultura, migrazioni,
misure antiterrorismo e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.
Esso promuoverà ulteriormente la cooperazione in termini di risposta alle sfide
mondiali, nell’ambito della quale sia la Corea che l’UE svolgono un ruolo
sempre più importante, ad esempio in sede di G20. Il nuovo accordo quadro consentirà all’UE di
assumersi maggiori responsabilità e di esercitare una maggiore influenza nella
penisola coreana. Per mezzo del nuovo accordo quadro, l’UE promuoverà i valori
europei e rafforzerà la cooperazione concreta in svariati ambiti di reciproco
interesse. La conclusione del nuovo accordo quadro è conforme all’obiettivo
dell’UE di creare un contesto economico e politico completo e coerente per le
relazioni tra l’UE e i paesi dell’ASEAN. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Per quanto riguarda l’Unione, le basi
giuridiche dell’accordo sono gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con
l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE. Alla luce di quanto precede, la Commissione
propone al Consiglio di concludere l’accordo a nome dell’Unione europea, previa
approvazione del Parlamento europeo. 2013/0267 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo quadro
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Corea, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione
del Consiglio del 7 maggio 2008, l’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, è stato
firmato il 10 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data
successiva. (2) L’accordo deve essere
approvato a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È approvato a
nome dell’Unione l’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra. 2. Il testo
dell’accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 L’Alta
rappresentante dell’Unione/vicepresidente della Commissione o un suo
rappresentante presiedono il comitato misto di cui all’articolo 44
dell’accordo. Articolo 3 Il presidente del
Consiglio nomina la persona abilitata a effettuare, a nome dell’Unione europea,
la notifica di cui all’articolo 49, paragrafo 1, dell’accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente Allegato ACCORDO
QUADRO TRA
L’UNIONE EUROPEA E I SUOI
STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA
REPUBBLICA DI COREA, DALL’ALTRA L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, Parti contraenti del trattato sull’Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso “gli
Stati membri”, da una parte, e LA REPUBBLICA DI COREA, dall’altra, in appresso denominate congiuntamente “le
Parti”, CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di
amicizia e i legami storici, politici ed economici che le uniscono; RAMMENTANDO l’accordo quadro di commercio e di
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996
ed entrato in vigore il 1° aprile 2001; TENENDO CONTO del rapido processo mediante il
quale l’Unione europea sta acquisendo la propria identità nella politica estera
e nei settori della sicurezza e della giustizia; CONSAPEVOLI del ruolo e delle responsabilità
sempre maggiori che la Repubblica di Corea assume in seno alla comunità
internazionale; SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro
relazioni e l’importanza di un impegno costante per preservarne la coerenza
generale; CONFERMANDO il loro desiderio di mantenere e
sviluppare il loro regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni
comuni; ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro
relazioni al livello di partenariato rafforzato, in particolare in campo
politico, economico, sociale e culturale; DETERMINATE, a questo riguardo, a consolidare,
approfondire e diversificare le relazioni in settori di reciproco interesse a
livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base dell’uguaglianza, del
rispetto della sovranità, della non discriminazione e del vantaggio reciproco; RIBADENDO il loro fermo attaccamento ai
principi democratici e ai diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali in materia di diritti
dell’uomo, e ai principi dello Stato di diritto e del buon governo; RIBADENDO la loro determinazione a lottare
contro i crimini gravi, di rilevanza internazionale, e la convinzione che si
debbano perseguire efficacemente tali crimini adottando provvedimenti a livello
nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale; CONSIDERANDO che il terrorismo è una minaccia
per la sicurezza mondiale e desiderando intensificare il dialogo e la
cooperazione nella lotta contro il terrorismo conformemente agli strumenti
internazionali pertinenti, in particolare la risoluzione 1373 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, e riaffermando che il rispetto dei diritti umani
e lo Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il
terrorismo; CONCORDANDO nel ritenere che la proliferazione
delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisca una grave
minaccia per la sicurezza internazionale, riconoscendo l’impegno della comunità
internazionale nella lotta contro tale proliferazione, espresso nell’adozione
delle convenzioni e delle risoluzioni internazionali pertinenti del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1540, e
desiderose di rafforzare il dialogo e la cooperazione in questo settore; RICONOSCENDO l’esigenza di una maggiore
cooperazione nel campo della giustizia, della libertà e della sicurezza; RAMMENTANDO a
tale riguardo che le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di
applicazione della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda in quanto parti
contraenti distinte e non in quanto facenti parte dell’Unione europea, fino al
momento in cui l’Unione europea notifichi alla Repubblica di Corea che l’uno o
l’altro di tali Stati è vincolato in tal senso in quanto membro dell’Unione
europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e che ciò vale anche per la Danimarca,
conformemente al pertinente protocollo allegato ai suddetti trattati; RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere
lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; ESPRIMENDO il loro impegno a garantire un alto
livello di tutela ambientale e la loro determinazione a cooperare nella lotta
contro il cambiamento climatico; RAMMENTANDO il loro sostegno a un’equa
globalizzazione e agli obiettivi di un’occupazione piena e produttiva e di un
lavoro dignitoso per tutti; RICONOSCENDO che gli scambi e i flussi
d’investimenti fra le Parti hanno prosperato sulla base di un sistema
commerciale mondiale disciplinato da regole sotto l’egida dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC); DESIDEROSE di assicurare le condizioni
necessarie e di promuovere l’incremento e lo sviluppo sostenibili degli scambi
e degli investimenti fra le Parti a reciproco vantaggio, tra l’altro istituendo
una zona di libero scambio; CONCORDI sull’esigenza di profondere sforzi
collettivi in risposta a questioni di portata mondiale come il terrorismo, i
crimini gravi di rilevanza internazionale, la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei loro vettori, il cambiamento climatico,
l’insicurezza in materia di energia e risorse, la povertà e la crisi
finanziaria; DETERMINATE a rafforzare la cooperazione nei
settori di reciproco interesse, in particolare la promozione dei principi
democratici e il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la proliferazione
delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito di
armi leggere e di piccolo calibro, l’adozione di provvedimenti contro i crimini
più gravi di rilevanza internazionale, la lotta contro il terrorismo, la
cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, gli scambi
commerciali e gli investimenti, il dialogo sulla politica economica, la
cooperazione fra le imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della
concorrenza, la società dell’informazione, la scienza e la tecnologia,
l’energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi, la politica dei
consumatori, la salute, l’occupazione e gli affari sociali, l’ambiente e le
risorse naturali, il cambiamento climatico, l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la silvicoltura, le risorse marine e la pesca, gli aiuti allo sviluppo, la
cultura, l’informazione, la comunicazione, i mezzi audiovisivi e i media,
l’istruzione, lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei
dati personali, le migrazioni, la lotta contro le droghe illecite, la lotta
contro la criminalità organizzata e la corruzione, la lotta contro il
riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la
criminalità informatica, le attività di contrasto, il turismo, la società
civile, la pubblica amministrazione e le statistiche; CONSAPEVOLI dell’importanza di agevolare la
partecipazione alla cooperazione dei singoli e delle entità direttamente
interessati, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li
rappresentano; RICONOSCENDO l’opportunità che ciascuna delle
Parti promuova il ruolo e il profilo dell’altra nella propria regione e che
siano promossi i contatti personali fra le popolazioni di entrambe le Parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I FONDAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Fondamenti della cooperazione 1. Le Parti confermano il loro
attaccamento ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà
fondamentali e allo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e negli altri strumenti
internazionali in materia di diritti dell’uomo, che riflettono il principio
dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interne ed estere di
entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano la loro
fedeltà alla Carta delle Nazioni Unite e il loro sostegno ai valori condivisi
ivi espressi. 3. Le Parti ribadiscono il
proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni
e la crescita economica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di
sviluppo concordati a livello internazionale e collaborando per affrontare le
sfide ambientali mondiali, in particolar modo il cambiamento climatico. 4. Le Parti riaffermano il
proprio attaccamento ai principi di buon governo e di lotta contro la
corruzione, in particolare tenendo conto degli obblighi assunti a livello
internazionale. 5. Le Parti sottolineano la
comune fedeltà alla natura globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento
della coerenza generale a tale riguardo. 6. Le Parti convengono
d’innalzare il livello delle loro relazioni verso un partenariato rafforzato e
di sviluppare le aree di cooperazione a livello bilaterale, regionale e
mondiale. 7. L’attuazione del presente
accordo fra Parti animate da rispetto e valori comuni si basa pertanto sui
principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato egualitario, del
multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale. Articolo
2 Obiettivi
della cooperazione 1. Per promuovere la
cooperazione, le Parti s’impegnano a intensificare il dialogo politico e a
rafforzare ulteriormente le loro relazioni economiche. Indirizzano in
particolare i loro sforzi a: a) definire una visione futura comune per il
rafforzamento del partenariato e sviluppare progetti comuni volti a tradurre in
realtà tale visione; b) condurre un regolare dialogo politico; c) promuovere gli sforzi collettivi in tutti
i consessi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti per dare
risposta alle problematiche globali; d) promuovere la cooperazione economica nei
settori di reciproco interesse, ivi inclusa la cooperazione scientifica e
tecnologica, allo scopo di diversificare gli scambi con reciproci vantaggi; e) incentivare la cooperazione tra operatori
commerciali facilitando gli investimenti da entrambi i lati e promuovendo una
migliore comprensione reciproca; f) rafforzare la partecipazione di ciascuna
Parte ai programmi di cooperazione dell’altra che le sono accessibili; g) accentuare il ruolo e la visibilità
dell’altra Parte nella propria regione tramite vari mezzi, compresi gli scambi
culturali, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e l’istruzione; h) promuovere i contatti personali e la
comprensione reciproca. 2. Sulla base di un partenariato
consolidato e di valori condivisi, le Parti convengono di sviluppare la
cooperazione e il dialogo su tutte le questioni d’interesse comune, puntando in
particolare a: a) rafforzare il dialogo politico e la
cooperazione, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la non
proliferazione delle armi di distruzione di massa, le armi leggere e di piccolo
calibro, i crimini più gravi di rilevanza internazionale e la lotta contro il
terrorismo; b) rafforzare la cooperazione in tutti i
settori di reciproco interesse concernenti gli scambi e gli investimenti e
garantire le condizioni per un aumento sostenibile degli scambi e degli
investimenti fra le Parti, a vantaggio di entrambe; c) rafforzare la cooperazione economica, in
particolar modo il dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le
imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della concorrenza, la società
dell’informazione, la scienza e la tecnologia, l’energia, i trasporti, la
politica dei trasporti marittimi e la politica dei consumatori; d) rafforzare la cooperazione nel settore
dello sviluppo sostenibile, in particolare la salute, l’occupazione e gli
affari sociali, l’ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico,
l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l’ambiente marino e la
pesca e gli aiuti allo sviluppo; e) rafforzare la cooperazione in materia di
cultura, informazione, comunicazione, mezzi audiovisivi e media e nel campo
dell’istruzione; f) rafforzare la cooperazione nei seguenti
settori: giustizia, libertà e sicurezza, in particolare lo Stato di diritto,
cooperazione giuridica, protezione dei dati personali, migrazioni, lotta contro
le droghe illecite, lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione,
lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, lotta
contro la criminalità informatica e attività di contrasto; g) intensificare la cooperazione in altri
settori d’interesse comune, in particolare il turismo, la società civile, la
pubblica amministrazione e le statistiche. TITOLO II DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE Articolo 3 Dialogo politico 1. La
Repubblica di Corea e l’Unione europea instaurano un regolare dialogo politico
basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le
procedure concordate fra la Repubblica di Corea e l’Unione europea. 2. Il
dialogo politico ha l’obiettivo di: a) sottolineare l’impegno delle Parti nei
confronti della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali; b) promuovere soluzioni pacifiche dei
conflitti internazionali o regionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite e
di altre organizzazioni internazionali; c) far progredire le consultazioni politiche
su questioni di sicurezza internazionale come il controllo degli armamenti e il
disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il
commercio internazionale delle armi convenzionali; d) riflettere sulle principali questioni
internazionali d’interesse comune, intensificando lo scambio d’informazioni
pertinenti fra le Parti e nei consessi internazionali; e) intensificare le consultazioni su
questioni d’interesse particolare per i paesi delle regioni Asia-Pacifico ed
Europa, onde promuovere la pace, la stabilità e la prosperità in entrambe le
regioni. 3. Il dialogo fra le Parti
avviene tramite contatti, scambi e consultazioni, in particolar modo con le
seguenti modalità: a) incontri al vertice a livello di capi di
Stato e di governo ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario; b) consultazioni annuali a livello
ministeriale in sedi da concordarsi tra le Parti; c) incontri informativi sui principali
sviluppi a livello internazionale e nazionale a livello di alti funzionari; d) dialoghi settoriali su questioni
d’interesse comune; e) scambi di delegazioni fra il Parlamento
europeo e l’Assemblea nazionale della Repubblica di Corea. Articolo
4 Lotta
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le Parti ritengono che la
proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a
livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi
minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono pertanto
di cooperare per contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi vettori, tramite la piena applicazione dei
rispettivi obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e di non proliferazione
e di altri strumenti pertinenti concordati dalle Parti. Le Parti concordano che
tale disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 3. Le Parti convengono inoltre
di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l’adozione delle misure necessarie per
firmare, ratificare o aderire, a seconda dei casi, e applicare integralmente
tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) l’instaurazione di un sistema di efficaci
controlli delle esportazioni a livello nazionale, allo scopo di prevenire la
proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad
esse correlati, incluso il controllo degli utilizzatori finali di tali armi,
introducendo appropriate sanzioni civili e penali in caso di violazione dei
controlli all’esportazione. 4. Le Parti convengono che il
dialogo politico accompagni e consolidi i suddetti elementi. Articolo
5 Armi
leggere e di piccolo calibro 1. Le Parti riconoscono che la
produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di
piccolo calibro, incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione
inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione
incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la
sicurezza internazionale. 2. Le Parti convengono di
attuare i rispettivi impegni di contrastare il commercio illegale di armi
leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, nell’ambito degli strumenti
internazionali, incluso il programma d’azione dell’ONU volto a prevenire,
combattere ed eliminare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo
calibro in tutti i suoi aspetti e lo strumento internazionale volto a consentire
agli Stati d’identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi
leggere e di piccolo calibro (ITI) illecite; convengono inoltre di attuare i
propri obblighi ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite. 3. Le Parti s’impegnano a
cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia
delle proprie azioni di contrasto del commercio illegale di armi leggere e di
piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale
e nazionale. Articolo
6 I
crimini più gravi di rilevanza internazionale 1. Le Parti ribadiscono che i
crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, non
devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti efficacemente adottando
misure a livello nazionale e migliorando opportunamente la cooperazione
internazionale, inclusa l’attività della Corte penale internazionale. Le Parti
convengono di sostenere pienamente l’universalità e l’integrità dello statuto
di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti. 2. Le Parti convengono che
sarebbe estremamente proficuo un dialogo tra di esse a tale riguardo. Articolo 7 Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 1. Ribadendo
l’importanza della lotta contro il terrorismo, e nel rispetto delle vigenti
convenzioni internazionali, compreso il diritto internazionale umanitario e
quello relativo ai diritti umani e ai rifugiati e le rispettive legislazioni e
normative, tenendo conto inoltre della strategia globale contro il terrorismo
che figura nella risoluzione 60/288 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
dell’8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e
nella repressione degli atti di terrorismo. 2. In particolare, le Parti
s’impegnano ad agire in tal senso: a) nel quadro dell’attuazione delle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei rispettivi
obblighi nell’ambito di altre convenzioni e strumenti internazionali
pertinenti; b) mediante scambi d’informazioni sui gruppi
terroristici e sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e
nazionale; c) mediante scambi di pareri sui mezzi e sui
metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista
tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione
del terrorismo; d) mediante una cooperazione volta a
rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, inclusa
l’opportuna definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in
particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il
terrorismo internazionale; e) tramite la condivisione delle migliori
pratiche nel settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il
terrorismo. TITOLO
III COOPERAZIONE
NELL’AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E INTERNAZIONALI Articolo
8 Cooperazione
nell’ambito delle organizzazioni regionali e internazionali Le Parti s’impegnano a cooperare e a scambiare
opinioni nell’ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali
quali le Nazioni Unite, l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il dialogo Asia‑Europa
(ASEM) e il forum regionale dell’ASEAN. TITOLO
IV COOPERAZIONE
IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO Articolo
9 Commercio
e investimenti 1. Le Parti s’impegnano a
cooperare per creare condizioni favorevoli all’incremento e allo sviluppo
sostenibili del commercio e degli investimenti, con reciproci vantaggi. Le Parti
s’impegnano ad avviare il dialogo e a rafforzare la cooperazione in tutti i
settori di reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti, allo
scopo di agevolare scambi e flussi d’investimento duraturi, di prevenire ed
eliminare gli eventuali ostacoli al commercio e agli investimenti e di far
progredire il sistema commerciale multilaterale. 2. A tal fine, le Parti attuano
la cooperazione nel settore commerciale e degli investimenti tramite l’accordo
che istituisce una zona di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un
accordo specifico, in applicazione delle disposizioni del presente accordo
relative agli scambi, a norma dell’articolo 43. 3. Le Parti s’impegnano a
tenersi reciprocamente informate e a scambiare opinioni sullo sviluppo del
commercio bilaterale e internazionale, degli investimenti e delle relative
politiche e questioni. Articolo
10 Dialogo
in materia di politica economica 1. Le Parti convengono di
rafforzare il dialogo fra le rispettive autorità e di promuovere lo scambio
d’informazioni e la condivisione di conoscenze sulle politiche e le tendenze
macroeconomiche. 2. Le Parti convengono di
rafforzare il dialogo e la cooperazione al fine di migliorare i sistemi
contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e le regolamentazioni nei
settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. Articolo
11 Cooperazione
fra le imprese 1. Le Parti decidono di
promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto
delle rispettive strategie e finalità economiche, in tutti i settori ritenuti
opportuni, allo scopo di migliorare, in particolare, la competitività delle
piccole e medie imprese (PMI) mediante: a) scambi d’informazioni e di conoscenze
sulla creazione di un contesto favorevole allo sviluppo della competitività
delle PMI e sulle procedure per la costituzione di tali imprese; b) la promozione di contatti tra operatori
economici, stimolando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di
reti d’informazione, in particolare mediante i programmi già adottati; c) un più agevole accesso ai finanziamenti e
ai mercati, fornendo informazioni e promuovendo l’innovazione; d) l’agevolazione delle attività avviate
dalle PMI di entrambe le Parti; e) la promozione della responsabilità sociale
delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la
produzione sostenibili. 2. Le Parti agevolano le
pertinenti attività di cooperazione del settore privato di entrambe. Articolo
12 Fiscalità Al fine di rafforzare e incentivare le
attività economiche, tenendo conto anche dell’esigenza di sviluppare un quadro
normativo adeguato, le Parti riconoscono e s’impegnano ad attuare nel settore
della fiscalità i principi di trasparenza, scambio d’informazioni e leale
concorrenza fiscale. A tal fine, nell’ambito delle rispettive competenze, le
Parti s’impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia
fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a
sviluppare misure volte a un’effettiva attuazione dei suddetti principi. Articolo
13 Dogane Le Parti intendono cooperare nel settore
doganale su base bilaterale e multilaterale. A tal fine, condividono in
particolare le conoscenze ed esaminano le possibilità di semplificare le
procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse
ricercano inoltre una convergenza di opinioni e un’azione comune nei pertinenti
consessi internazionali. Articolo
14 Politica
della concorrenza 1. Le Parti promuovono la concorrenza
leale nelle attività economiche applicando integralmente la propria normativa
in materia di concorrenza. 2. Nel perseguire l’obiettivo di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, e conformemente all’accordo tra il
governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione
in merito ad attività anticoncorrenziali, le Parti s’impegnano a cooperare per: a) riconoscere l’importanza del
diritto della concorrenza e delle autorità preposte alla concorrenza e
adoperarsi per applicare in modo proattivo la legge e creare un clima di
concorrenza leale; b) condividere informazioni e
migliorare la cooperazione fra le autorità preposte alla concorrenza. Articolo
15 Società
dell’informazione 1. Riconoscendo che le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono un elemento
chiave della vita moderna e sono di fondamentale importanza per lo sviluppo
economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive
politiche in questo settore. 2. La cooperazione in questo
settore si incentra fra l’altro: a) sugli scambi di opinioni in merito ai
diversi aspetti della società dell’informazione, in particolare le politiche e
le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio
universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita
privata e dei dati personali, l’indipendenza e l’efficienza dell’ente
normativo; b) sull’interconnessione e
sull’interoperabilità delle reti di ricerca e dei servizi, anche a livello
regionale; c) sulla standardizzazione e sulla
diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; d) sulla promozione della cooperazione tra
le Parti nella ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione; e) sulle questioni e sugli aspetti delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione correlati alla sicurezza,
inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalità
informatica e l’uso improprio delle tecnologie dell’informazione e di tutti i
mezzi di comunicazione elettronica. 3. È incoraggiata la
cooperazione tra le imprese. Articolo
16 Scienza
e tecnologia Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano le
attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia a scopo
pacifico, conformemente all’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea. Articolo
17 Energia 1. Le Parti riconoscono
l’importanza del settore dell’energia per lo sviluppo socioeconomico e si
prodigano, nell’ambito delle rispettive competenze, per migliorare la
cooperazione in questo settore al fine di: a) diversificare gli approvvigionamenti
energetici per migliorare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia
nuove, sostenibili, innovatrici e rinnovabili, compresi, fra l’altro, i
biocarburanti e le biomasse, l’energia eolica, solare e idroelettrica; b) sostenere lo sviluppo di politiche volte
ad accrescere la competitività delle energie rinnovabili; c) conseguire un utilizzo razionale
dell’energia grazie al contributo non soltanto della domanda ma anche
dell’offerta, promuovendo l’efficienza energetica nella produzione, nel
trasporto, nella distribuzione e nel consumo finale dell’energia; d) incentivare i trasferimenti di tecnologia
finalizzati alla produzione sostenibile di energia e all’efficienza energetica; e) migliorare lo sviluppo delle capacità e
il sostegno agli investimenti nel settore energetico, tenendo conto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di compatibilità con il
mercato; f) promuovere la concorrenza nel mercato
dell’energia; g) procedere a uno scambio d’opinioni sugli
sviluppi nei mercati mondiali dell’energia, inclusa l’incidenza sui paesi in
via di sviluppo. 2. A tal fine, le Parti prendono
le opportune iniziative per promuovere, in particolare mediante gli ordinamenti
regionali e internazionali vigenti, le seguenti attività di cooperazione: a) cooperazione nell’elaborazione delle
politiche energetiche e nello scambio d’informazioni attinenti alle politiche
energetiche: b) scambi d’informazioni sulla situazione e
sulle tendenze del mercato, dell’industria e della tecnologia nel settore
dell’energia; c) realizzazione di studi e ricerche comuni; d) aumento degli scambi e degli investimenti
nel settore dell’energia. Articolo 18 Trasporti 1. Le
Parti si adoperano per collaborare in tutti i settori pertinenti della politica
dei trasporti, inclusa una politica dei trasporti integrata, nell’intento di
migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri e di promuovere la
sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell’ambiente e di
rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le Parti
in questo settore è volta a promuovere: a) gli scambi d’informazioni sulle
rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per
quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi,
compreso l’aspetto logistico, e l’interconnessione e interoperabilità delle
reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie,
dei porti e degli aeroporti; b) un dialogo e azioni comuni nel settore
del trasporto aereo in ambiti di reciproco interesse, tra cui l’accordo su
alcuni aspetti dei servizi aerei e l’esame delle possibilità di sviluppare
ulteriormente le relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in materia di
sicurezza e protezione nel settore aereo, l’ambiente, la gestione del traffico
aereo, l’applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione
economica dell’industria del trasporto aereo, nell’intento di promuovere la
convergenza in ambito legislativo e di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo
delle attività economiche. Su questa base, le Parti valutano la possibilità di
ampliare la cooperazione nel settore dell’aviazione civile; c) la cooperazione per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti; d) la cooperazione nei consessi
internazionali in materia di trasporti; e) l’attuazione delle norme
anti-inquinamento e di sicurezza e protezione, in particolare per quanto concerne
i trasporti marittimi e l’aviazione, nel rispetto delle convenzioni
internazionali pertinenti cui aderiscono entrambe le Parti, inclusa la
cooperazione nei consessi internazionali competenti per garantire una migliore
applicazione delle normative internazionali. 3. Per quanto riguarda la
navigazione satellitare civile mondiale, le Parti cooperano a norma
dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra. Articolo
19 Politica
dei trasporti marittimi 1. Le Parti s’impegnano a
perseguire l’obiettivo dell’accesso illimitato al mercato e al traffico
marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base
commerciale, a norma del disposto del presente articolo. 2. Per conseguire l’obiettivo di
cui al paragrafo 1, le Parti: a) si astengono dall’introdurre clausole di
ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui
servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o
solide e i trasporti di linea, e dall’applicare tali clausole di ripartizione
del carico se esse figurano in precedenti accordi bilaterali; b) si astengono dall’applicare, dall’entrata
in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative
tali da creare discriminazioni tra i propri cittadini o imprese e quelli
dell’altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo
internazionale; c) concedono alle navi gestite da cittadini
o da società dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello
riservato alle loro navi per quanto riguarda l’accesso ai porti aperti al
commercio internazionale, l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni
doganali e l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo
scarico; d) autorizzano la presenza commerciale di
società di navigazione dell’altra Parte sul proprio territorio applicando, per
l’insediamento e le attività di tali società, condizioni non meno favorevoli di
quelle concesse alle proprie società oppure alle consociate e alle filiali di
società di paesi terzi, nel caso che a queste siano concesse condizioni
migliori. 3. Ai fini del presente
articolo, l’accesso al mercato marittimo internazionale comprende tra l’altro
il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di
organizzare i servizi di trasporto comprendenti una tratta marittima dal luogo
di partenza al luogo di destinazione e di concludere contratti direttamente, a
tale scopo, con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello
marittimo sul territorio dell’altra Parte, fatte salve le restrizioni in
materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e di passeggeri con
i suddetti altri modi di trasporto. 4. Il disposto del presente
articolo si applica alle società dell’Unione europea e della Corea ed anche
alle società di navigazione aventi sede fuori dell’Unione europea e della
Repubblica di Corea, controllate da cittadini di uno Stato membro o della
Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o
nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge. 5. Se del caso, si concluderanno
accordi specifici per le attività delle società di navigazione nell’Unione
europea e nella Repubblica di Corea. 6. Le Parti perseguono il
dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi. Articolo
20 Politica
dei consumatori Le Parti si adoperano per cooperare nel
settore della politica dei consumatori al fine di assicurare un alto livello di
protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto possibile, la
cooperazione in questo settore può mirare a: a) accrescere la compatibilità tra le
normative di protezione dei consumatori, per evitare barriere commerciali
assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori; b) promuovere lo scambio d’informazioni sui
sistemi di protezione dei consumatori, incluse le leggi a tutela dei consumatori,
la sicurezza dei prodotti di consumo, l’applicazione delle leggi, l’educazione
e il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e i mezzi di ricorso a
loro disposizione; c) favorire lo sviluppo di associazioni
indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori. TITOLO V COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Articolo 21 Salute 1. Le Parti convengono di
promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d’informazioni nei settori
della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere
transfrontaliero. 2. Le Parti s’impegnano a
promuovere gli scambi d’informazioni e la cooperazione reciproca tramite: a) lo scambio d’informazioni sulla
sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e
sull’allarme precoce e le contromisure; b) lo scambio d’informazioni sulle strategie
sanitarie e sui piani di salute pubblica; c) lo scambio d’informazioni sulle politiche
di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione
dell’obesità e il controllo delle malattie; d) lo scambio d’informazioni, ove possibile,
nel settore della sicurezza e dell’approvazione dei farmaci; e) lo scambio d’informazioni, ove possibile,
e la ricerca comune nel campo della sicurezza degli alimenti, tra l’altro nel
settore delle leggi e regolamenti in materia di alimenti, dei sistemi di
allarme relativi agli alimenti, ecc.; f) la cooperazione nel settore della
ricerca e sviluppo, ad esempio sulle terapie avanzate e sui medicinali orfani e
innovativi; g) lo scambio d’informazioni e la
cooperazione sulla politica di servizi sanitari online. 3. Le Parti si adoperano per
promuovere l’applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i
regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo
del tabacco. Articolo
22 Occupazione
e affari sociali 1. Le Parti convengono di
migliorare la cooperazione nel settore dell’occupazione e degli affari sociali,
anche nel contesto della globalizzazione e dell’evoluzione demografica. Esse si
adoperano per promuovere la cooperazione e gli scambi d’informazioni e di
conoscenze sui temi dell’occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione
possono comprendere la coesione regionale e sociale, l’integrazione sociale, i
regimi di previdenza sociale, l’acquisizione di competenze lungo tutto l’arco
della vita, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, le pari opportunità e
un lavoro dignitoso. 2. Le Parti ribadiscono
l’esigenza di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e
di promuovere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso quali
elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. 3. Le Parti ribadiscono il loro
impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro
riconosciute internazionalmente, sancite in particolare dalla dichiarazione
dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro. 4. Le forme di cooperazione
possono comprendere, tra l’altro, programmi e progetti specifici concordati
congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d’interesse
comune a livello bilaterale o multilaterale. Articolo
23 Ambiente
e risorse naturali 1. Le Parti convengono che è
necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la
diversità biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e
future. 2. Le Parti si adoperano per
proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell’ambiente,
anche nel contesto regionale, in particolare per quanto concerne: a) il cambiamento climatico e l’efficienza
energetica; b) la consapevolezza ambientale; c) l’adesione agli accordi ambientali
multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza e
la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna
selvatiche minacciate di estinzione, e la loro attuazione; d) la promozione di tecnologie, prodotti e
servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l’etichettatura
ambientale; e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri
illeciti di sostanze pericolose, residui pericolosi e altri tipi di rifiuti; f) il controllo della conservazione
dell’ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e
degrado; g) la partecipazione a livello locale alla
protezione del’ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile; h) la gestione dei suoli e dei terreni; i) lo scambio d’informazioni, di conoscenze
e di pratiche. 3. Si tiene conto, se
pertinenti, dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e
dell’applicazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente. Articolo
24 Cambiamento
climatico 1. Le Parti riconoscono la
minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la
necessità di adottare misure per la riduzione delle emissioni, al fine di
stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un
livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema
climatico. Nell’ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le
discussioni sul cambiamento climatico in altri consessi, quali la convenzione
quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le Parti
s’impegnano a rafforzare la cooperazione in questo settore. Tale cooperazione
ha come scopo: a) la lotta contro il cambiamento climatico,
con l’obiettivo generale di una rapida transizione verso società a basse
emissioni di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di attenuazione e
adattamento; b) la promozione dell’impiego efficiente
delle risorse, anche mediante la diffusa applicazione delle migliori tecnologie
a basse emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti, e
delle norme per l’attenuazione e l’adattamento; c) lo scambio di conoscenze e informazioni
sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione; d) il miglioramento degli strumenti di
finanziamento del settore pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e
i partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente all’azione
intesa a combattere il cambiamento climatico; e) la collaborazione nella ricerca,
sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse
emissioni di carbonio, allo scopo di attenuare le emissioni di gas a effetto
serra preservando, nel contempo, la crescita economica; f) lo scambio di esperienze e di
conoscenze, se del caso, nel controllo e nell’analisi degli effetti dei gas a
effetto serra e nello sviluppo di programmi di attenuazione e adattamento; g) il sostegno, se del caso, alle azioni di
attenuazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche mediante i
meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto. 2. A tal fine, le Parti
convengono d’intensificare il dialogo e la cooperazione a livello politico,
strategico e tecnico. Articolo
25 Agricoltura,
sviluppo rurale e silvicoltura Le Parti convengono di favorire la
cooperazione nei settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la
cooperazione nei seguenti campi: a) la politica agricola e forestale e le
prospettive dell’agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in
generale; b) la registrazione e la tutela delle
indicazioni geografiche; c) la produzione biologica; d) la ricerca nei settori dell’agricoltura e
della silvicoltura; e) la politica di sviluppo delle zone rurali
e in particolare la diversificazione e la ristrutturazione dei settori
agricoli; f) l’agricoltura sostenibile, la
silvicoltura e l’integrazione delle esigenze ambientali nella politica
agricola; g) i nessi fra l’agricoltura, la
silvicoltura e l’ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali; h) le attività di promozione dei prodotti
agro-alimentari; i) la gestione sostenibile delle foreste,
allo scopo d’impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove
aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via
di sviluppo esportatori di legname. Articolo
26 Ambiente
marino e pesca Le Parti favoriscono la cooperazione, a
livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca,
allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e
responsabili. La cooperazione può comprendere: a) lo scambio di informazioni; b) il sostegno a una politica a lungo termine
sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese
la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine, e c) la promozione della lotta contro le
attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate. Articolo
27 Aiuti
allo sviluppo 1. Le Parti convengono di
scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo, per
instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui
rispettivi programmi di aiuti allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la
fattibilità di una cooperazione più sostanziale conformemente alla rispettiva
legislazione e alle condizioni previste per l’attuazione di tali programmi. 2. Le Parti ribadiscono
l’impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli
aiuti e concordano d’intensificare la cooperazione, allo scopo di migliorare
ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo. TITOLO
VI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE E DELLA CULTURA Articolo
28 Cooperazione
nei settori della cultura, dell’informazione, della comunicazione, dei mezzi
audiovisivi e dei media 1. Le Parti concordano di
promuovere la cooperazione volta ad accrescere la comprensione reciproca e la
conoscenza delle rispettive culture. 2. Le Parti si adoperano per
adottare misure adeguate intese a promuovere gli scambi culturali e per
realizzare iniziative comuni in questo settore. 3. Le Parti convengono di
attuare una stretta collaborazione in seno ai pertinenti consessi
internazionali, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) e l’ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni
e promuovere la diversità culturale, nel rispetto delle disposizioni della
convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle
espressioni culturali. 4. Le Parti valuteranno le
modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo fra le
pertinenti istituzioni nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media. Articolo 29 Istruzione 1. Le Parti riconoscono il
contributo determinante dell’istruzione e della formazione per lo sviluppo di
risorse umane in grado di partecipare all’economia mondiale basata sulla
conoscenza e riconoscono di avere un interesse comune per la cooperazione nel
settore dell’istruzione e della formazione. 2. Conformemente agli interessi
comuni e agli scopi delle proprie politiche in materia d’istruzione, le Parti
s’impegnano a sostenere congiuntamente le opportune attività di cooperazione
nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù, con particolare
riguardo all’istruzione superiore. In particolare, questa cooperazione può
attuarsi in forma di: a) sostegno a progetti comuni di
cooperazione fra istituti d’istruzione e di formazione nell’Unione europea e
nella Repubblica di Corea, nell’intento di promuovere lo sviluppo dei piani di
studio, programmi di studio comuni e la mobilità degli studenti; b) dialogo, studi e scambi d’informazioni e
di conoscenze nel settore della politica dell’istruzione; c) promozione di scambi di studenti, docenti
e personale amministrativo degli istituti d’istruzione superiore e di animatori
giovanili, anche mediante l’attuazione del programma Erasmus Mundus; d) cooperazione in ambiti dell’istruzione
d’interesse comune. TITOLO
VII COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA Articolo
30 Stato
di diritto Nella cooperazione nel settore della
giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla
promozione dello Stato di diritto, compresi l’indipendenza della magistratura,
l’accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo. Articolo
31 Cooperazione
giuridica 1. Le Parti convengono di
sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in
particolare per quanto concerne la ratifica e l’attuazione di convenzioni
multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le
convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato nel
settore della cooperazione giuridica e delle controversie a livello internazionale
e sulla protezione dei minori. 2. Le Parti convengono di
agevolare e incoraggiare il ricorso all’arbitrato per comporre le controversie
civili e commerciali private ove lo consentano gli strumenti internazionali
applicabili. 3. Per quanto concerne la
cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si adoperano per
migliorare gli accordi sull’assistenza legale reciproca e sull’estradizione, il
che comprende eventualmente l’adesione ai pertinenti strumenti internazionali
delle Nazioni Unite, compreso lo statuto di Roma della Corte penale
internazionale di cui all’articolo 6 del presente accordo, e l’applicazione di
tali strumenti. Articolo
32 Protezione
dei dati personali 1. Le Parti convengono di
cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in
conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute negli
orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali
(risoluzione 45/95 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre
1990). 2. Nella cooperazione in materia
di protezione dei dati personali possono rientrare, tra l’altro, scambi
d’informazioni e di conoscenze. Articolo
33 Migrazioni 1. Le Parti convengono di
rafforzare e intensificare la cooperazione nelle questioni connesse con
l’immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e
d’includere le questioni relative alle migrazioni nelle strategie nazionali per
lo sviluppo socioeconomico delle regioni da cui provengono i migranti. 2. Nel quadro della cooperazione
volta a prevenire e controllare l’immigrazione illegale, le Parti convengono di
riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nel territorio
dell’altra Parte. A tal fine, le Parti forniscono ai propri cittadini gli
opportuni documenti d’identità. In caso di dubbi circa la cittadinanza, le
Parti convengono d’identificare i loro presunti cittadini. 3. Le Parti si adoperano per
concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi specifici di
riammissione dei propri cittadini. Tale accordo preciserà altresì le condizioni
applicabili ai cittadini di altri paesi e agli apolidi. Articolo
34 Lotta
contro le droghe illecite 1. Nel rispetto delle proprie
leggi e dei propri regolamenti, le Parti mirano a ridurre l’offerta, il traffico
e la domanda di droghe illecite e la loro incidenza sui consumatori di droga e
sulla società nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la
deviazione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di
stupefacenti e di sostanze psicotrope. Nell’ambito di tale cooperazione, le
Parti assicurano un’impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento
di questo obiettivo, tramite la regolamentazione del mercato legale e un’azione
e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche nei settori della
sanità, dell’istruzione, dell’applicazione della legge e della giustizia. 2. Le Parti concordano i metodi
di cooperazione per conseguire tali obiettivi, basando le loro azioni su
principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti,
alla dichiarazione politica e alla dichiarazione ad hoc sugli orientamenti per
ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998. Articolo 35 Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione Le Parti
convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalità
organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le
operazioni illecite, mediante il totale adempimento dei loro obblighi
internazionali reciproci in tale settore, tra cui una cooperazione efficace per
il recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti
promuovono l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale e dei suoi protocolli aggiuntivi, e della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Articolo
36 Lotta
contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le Parti convengono sulla
necessità di agire e cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari
siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, compresi
il traffico di droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo.
Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti
criminali. 2. Le Parti possono scambiarsi
informazioni pertinenti nell’ambito delle rispettive disposizioni di legge e
applicare le opportune norme per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il
finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organi
internazionali competenti attivi in tale settore, come il gruppo di azione
finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF). Articolo
37 Lotta
contro la criminalità informatica 1. Le Parti rafforzano la
cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità nei settori ad
alta tecnologia, nello spazio cibernetico e nell’informatica e la diffusione di
contenuti terroristici su internet, mediante lo scambio d’informazioni e di
esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive disposizioni di legge e nei
limiti delle proprie responsabilità. 2. Le Parti si scambiano
informazioni nei settori dell’istruzione e della formazione d’investigatori
specializzati in criminalità informatica, delle indagini sui crimini
informatici e dell’informatica forense. Articolo
38 Cooperazione
tra le autorità di contrasto Le Parti convengono di sviluppare la
cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di
contribuire a sventare e annientare le minacce per entrambe le Parti costituite
dalla criminalità transnazionale. La cooperazione fra autorità, agenzie e
servizi di contrasto può attuarsi in forma di assistenza reciproca nelle
indagini, di condivisione di tecniche investigative, di organizzazione di corsi
di formazione e di addestramento comuni per il personale di contrasto e di ogni
altro tipo di attività congiunte e di assistenza che possa essere concordato
fra le Parti. TITOLO VIII COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI Articolo 39 Turismo Le Parti
s’impegnano a cooperare nel settore del turismo al fine di accrescere e
migliorare la comprensione reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e
sostenibile del turismo. In particolare,
questa cooperazione può attuarsi in forma di: a) scambio d’informazioni su questioni
d’interesse comune concernenti il turismo; b) organizzazione di eventi turistici; c) scambi turistici; d) cooperazione per la salvaguardia e la
gestione del patrimonio culturale; e) cooperazione nella gestione del turismo. Articolo
40 Società
civile Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale
contributo di una società civile organizzata nel processo di dialogo e di
cooperazione previsto nel presente accordo e convengono di promuovere un
dialogo effettivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione
concreta. Articolo
41 Pubblica
amministrazione Le Parti convengono di cooperare, mediante lo
scambio di esperienze e delle migliori pratiche e sulla base d’iniziative già
in atto, per rendere più moderna la pubblica amministrazione sotto i seguenti
aspetti: a) miglioramento dell’efficienza
organizzativa; b) maggiore efficienza delle istituzioni
nella prestazione di servizi; c) gestione trasparente delle risorse
pubbliche e responsabilizzazione; d) miglioramento del quadro legislativo e
istituzionale; e) progettazione e attuazione delle
politiche. Articolo
42 Statistiche 1. Le Parti sviluppano e
rafforzano la loro cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in
tal modo all’obiettivo a lungo termine di fornire tempestivamente dati
statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che
sistemi statistici sostenibili, efficienti e prodotti da organismi
professionali indipendenti forniranno ai cittadini, alle imprese e ai decisori
di entrambe le Parti informazioni pertinenti che permettano loro di adottare
decisioni con cognizione di causa. Le Parti, si scambiano fra l’altro
informazioni e competenze e sviluppano una cooperazione tenendo conto
dell’esperienza già acquisita. Tale cooperazione ha come scopo: a) la progressiva armonizzazione dei sistemi
statistici delle Parti; b) il perfezionamento dello scambio di dati
tra le Parti, tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello
internazionale; c) il miglioramento delle capacità professionali
degli operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard
statistici pertinenti; d) la promozione dello scambio di esperienze
tra le Parti sullo sviluppo delle competenze in materia di statistiche. 2. Le forme di cooperazione possono
comprendere, tra l’altro, programmi e progetti specifici definiti
congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d’interesse
comune a livello bilaterale o multilaterale. TITOLO
IX QUADRO
ISTITUZIONALE Articolo
43 Altri
accordi 1. È abrogato l’accordo quadro
di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre
1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001. 2. Il presente accordo aggiorna
e sostituisce il suddetto accordo. I riferimenti a tale accordo in tutti gli
altri accordi tra le Parti s’intendono come riferimenti al presente accordo. 3. Le Parti possono integrare il
presente accordo concludendo accordi specifici in ogni settore di cooperazione
rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici formano parte
integrante delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente
accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune. 4. Allo stesso modo, gli accordi
in vigore concernenti settori specifici di cooperazione rientranti nel campo di
applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni
bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e rientranti nel
quadro istituzionale comune. Articolo
44 Comitato
misto 1. Nell’ambito del presente
accordo, le Parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti dei
membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, da una
parte, e della Repubblica di Corea, dall’altra. 2. In sede di comitato misto si
tengono consultazioni per agevolare l’attuazione del presente accordo e
conseguirne gli obiettivi generali e per mantenere la coerenza generale delle
relazioni e assicurare l’adeguata applicazione di ogni altro accordo tra le
Parti. 3. Il comitato misto ha il
compito di: a) assicurare il corretto funzionamento
dell’accordo; b) controllare lo sviluppo di tutte le
relazioni tra le Parti; c) chiedere, se del caso, informazioni ai
comitati o ad altri organismi istituiti nel’ambito di altri accordi rientranti
nel quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da questi presentate; d) scambiare opinioni e formulare
suggerimenti sulle questioni d’interesse comune, comprese le azioni future e le
risorse disponibili per realizzarle; e) stabilire priorità in relazione agli
obiettivi del presente accordo; f) cercare metodi adatti per prevenire
eventuali problemi nei settori oggetto dell’accordo; g) comporre per consenso, a norma
dell’articolo 45, paragrafo 3, eventuali controversie sorte nell’applicare o
nell’interpretare il presente accordo; h) esaminare tutte le informazioni
presentate da una Parte concernenti l’inadempimento degli obblighi e tenere
consultazioni con l’altra Parte per trovare una soluzione accettabile per
entrambe le Parti, a norma dell’articolo 45, paragrafo 3. 4. Il comitato misto si riunisce
di norma una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. A
richiesta di una delle Parti vengono indette riunioni straordinarie. Il
comitato misto è presieduto, a turno, da ciascuna delle Parti e si riunisce, di
norma, a livello di alti funzionari. Articolo
45 Modalità
di applicazione 1. Le Parti adottano tutte le
misure generali o specifiche necessarie per adempiere agli obblighi previsti
nel presente accordo e assicurano che esse rispettino gli obiettivi in esso
stabiliti. 2. L’attuazione è governata dal
consenso e dal dialogo. Tuttavia, in caso di divergenze di opinioni riguardo
all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, l’una o l’altra
Parte sottopone la questione al comitato misto. 3. Se una Parte ritiene che
l’altra non abbia adempiuto ai suoi obblighi ai sensi del presente accordo, può
adottare le misure del caso a norma del diritto internazionale. Prima di
procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al
comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della
situazione. Le Parti tengono consultazioni in seno al comitato misto e, se
entrambe lo accettano, tali consultazioni possono essere agevolate da un
mediatore nominato dal comitato misto. 4. In casi particolarmente
urgenti, la misura è immediatamente notificata all’altra Parte. A richiesta
dell’altra Parte, le consultazioni si tengono per un periodo al massimo di
venti (20) giorni. Dopo questo periodo, la misura viene applicata. In tal
caso l’altra Parte può chiedere una procedura arbitrale a norma dell’articolo 46,
perché venga esaminato ogni aspetto della misura o il suo fondamento. Articolo
46 Procedura
di arbitrato 1. Il collegio arbitrale è
composto da tre (3) arbitri. Ciascuna Parte nomina un arbitro e il comitato
misto nomina il terzo arbitro entro quattordici (14) giorni, a seconda dei
casi, con decorrenza dalla richiesta di arbitrato presentata da una delle Parti.
La nomina dell’arbitro scelto da una delle Parti è notificata immediatamente
all’altra Parte per iscritto, tramite i canali diplomatici. La decisione
arbitrale è presa a maggioranza. Gli arbitri cercano di giungere alla decisione
nei tempi più brevi e, in ogni caso, non oltre tre (3) mesi dalla loro nomina.
Il comitato misto concorda le procedure particolareggiate per un sollecito
svolgimento della procedura arbitrale. 2. Ciascuna Parte in causa deve
compiere i passi necessari per attuare la decisione arbitrale. Su richiesta,
gli arbitri formulano raccomandazioni sulle modalità di attuazione della loro
decisione, al fine di ripristinare l’equilibrio di diritti e obblighi
nell’ambito del presente accordo. TITOLO
X DISPOSIZIONI
FINALI Articolo
47 Definizione Ai fini del presente accordo, per “Parti” si
intendono l’Unione europea o i suoi Stati membri oppure l’Unione europea e i
suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall’altra. Articolo
48 Sicurezza
nazionale e divulgazione delle informazioni Nessuna clausola del presente accordo può
essere interpretata nel senso di chiedere a una delle Parti di fornire
un’informazione la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi
essenziali di sicurezza. Articolo
49 Entrata
in vigore, durata e risoluzione 1. Il presente accordo entra in
vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono
notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle necessarie procedure
giuridiche. 2. Fatto salvo il paragrafo 1,
in attesa dell’entrata in vigore il presente accordo è applicato in via
provvisoria. L’applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo
mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il
completamento delle procedure necessarie. 3. Il presente accordo è
concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può comunicare per
iscritto all’altra la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende
effetto sei mesi dopo la notifica. Articolo
50 Notifiche Le notifiche a norma dell’articolo 49
vengono inviate rispettivamente al Segretario generale del Consiglio
dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della
Repubblica di Corea. Articolo
51 Dichiarazioni
e allegati Le dichiarazioni e gli allegati del presente
accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 52 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica ai territori in
cui si applica il trattato sull’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e
al territorio della Repubblica di Corea. Articolo
53 Testi
facenti fede Il presente accordo è redatto in due originali
rispettivamente in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone,
greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese,
neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese,
svedese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA
ALL’INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 45 E 46 Le Parti sono Stati democratici. Esse
desiderano lavorare insieme per promuovere nel mondo i valori che condividono.
Il loro accordo è un segnale della comune determinazione a promuovere la
democrazia, i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il
terrorismo in tutto il mondo. L’attuazione del presente accordo fra Parti che
condividono gli stessi valori si basa pertanto sui principi del dialogo, del
rispetto reciproco, del partenariato egualitario, del multilateralismo, del
consenso e del rispetto del diritto internazionale. Ai fini della corretta interpretazione e
dell’applicazione pratica dell’accordo, le Parti convengono che per “misure del
caso” di cui all’articolo 45 paragrafo 3, si intendono misure
proporzionate all’inadempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.
Le misure possono essere adottate per quanto riguarda il presente accordo
oppure un accordo specifico rientrante nel quadro istituzionale comune. Nella
scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno inficiano il funzionamento
degli accordi, prendendo in considerazione l’eventuale ricorso a rimedi a
livello nazionale, ove disponibili. Le Parti convengono che, ai fini della
corretta interpretazione e dell’applicazione pratica del presente accordo, per
“casi particolarmente urgenti” di cui all’articolo 45, paragrafo 4, si
intendono i casi di sostanziale violazione dell’accordo ad opera di una delle
Parti. Una violazione sostanziale dell’accordo consiste o in una denuncia
dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o
nell’inosservanza particolarmente grave e sostanziale di un elemento essenziale
dell’accordo. Le Parti valutano un’eventuale violazione sostanziale
dell’articolo 4, paragrafo 2, prendendo in considerazione l’eventuale posizione
ufficiale delle agenzie internazionali pertinenti. Per quanto attiene all’articolo 46, se sono
state adottate misure relative a uno specifico accordo rientrante nel quadro
istituzionale comune, per l’attuazione della decisione del collegio arbitrale
nei casi in cui gli arbitri decidano che la misura in questione non era
giustificata o proporzionata, si applicano le pertinenti procedure di
composizione delle controversie definite nell’accordo specifico. _________________ DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 12 I plenipotenziari degli Stati membri e il
plenipotenziario della Repubblica di Corea prendono atto della seguente
dichiarazione unilaterale. L’Unione europea dichiara che gli Stati membri
s’impegnano a norma dell’articolo 12 soltanto se hanno sottoscritto tali
principi di buon governo in materia fiscale a livello di Unione europea. _________________