52013PC0551

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra /* COM/2013/0551 final - 2013/0267 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

– Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

Le relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea si fondano attualmente sull’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, entrato in vigore nel 2001.

Il 7 maggio 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un nuovo accordo quadro con la Repubblica di Corea (in appresso “Corea”). I negoziati con la Corea si sono conclusi e il testo del progetto di accordo è stato siglato il 14 ottobre 2009. L’accordo è stato firmato dalle parti il 10 maggio 2010 a Seoul.

2.           ESITO DEI NEGOZIATI

Il nuovo accordo quadro dimostra l’importanza dei legami tra l’UE e la Corea e apre una nuova era nelle relazioni bilaterali basata su principi condivisi quali l’uguaglianza, il rispetto reciproco, il reciproco vantaggio, nonché il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

L’accordo rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale in un’ampia gamma di settori, tra cui: pace e sicurezza, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi, commercio, ambiente, energia, scienza e tecnologia, buon governo, nonché turismo e cultura, migrazioni, misure antiterrorismo e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Esso promuoverà ulteriormente la cooperazione in termini di risposta alle sfide mondiali, nell’ambito della quale sia la Corea che l’UE svolgono un ruolo sempre più importante, ad esempio in sede di G20.

Il nuovo accordo quadro consentirà all’UE di assumersi maggiori responsabilità e di esercitare una maggiore influenza nella penisola coreana. Per mezzo del nuovo accordo quadro, l’UE promuoverà i valori europei e rafforzerà la cooperazione concreta in svariati ambiti di reciproco interesse. La conclusione del nuovo accordo quadro è conforme all’obiettivo dell’UE di creare un contesto economico e politico completo e coerente per le relazioni tra l’UE e i paesi dell’ASEAN.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l’Unione, le basi giuridiche dell’accordo sono gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di concludere l’accordo a nome dell’Unione europea, previa approvazione del Parlamento europeo.

2013/0267 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       In conformità della decisione del Consiglio del 7 maggio 2008, l’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, è stato firmato il 10 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)       L’accordo deve essere approvato a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato a nome dell’Unione l’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L’Alta rappresentante dell’Unione/vicepresidente della Commissione o un suo rappresentante presiedono il comitato misto di cui all’articolo 44 dell’accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a effettuare, a nome dell’Unione europea, la notifica di cui all’articolo 49, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

Allegato

ACCORDO QUADRO

TRA L’UNIONE EUROPEA E

I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL’ALTRA

L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso “gli Stati membri”,

            da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

            dall’altra,

in appresso denominate congiuntamente “le Parti”,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e i legami storici, politici ed economici che le uniscono;

RAMMENTANDO l’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001;

TENENDO CONTO del rapido processo mediante il quale l’Unione europea sta acquisendo la propria identità nella politica estera e nei settori della sicurezza e della giustizia;

CONSAPEVOLI del ruolo e delle responsabilità sempre maggiori che la Repubblica di Corea assume in seno alla comunità internazionale;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l’importanza di un impegno costante per preservarne la coerenza generale;

CONFERMANDO il loro desiderio di mantenere e sviluppare il loro regolare dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni;

ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di partenariato rafforzato, in particolare in campo politico, economico, sociale e culturale;

DETERMINATE, a questo riguardo, a consolidare, approfondire e diversificare le relazioni in settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base dell’uguaglianza, del rispetto della sovranità, della non discriminazione e del vantaggio reciproco;

RIBADENDO il loro fermo attaccamento ai principi democratici e ai diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo, e ai principi dello Stato di diritto e del buon governo;

RIBADENDO la loro determinazione a lottare contro i crimini gravi, di rilevanza internazionale, e la convinzione che si debbano perseguire efficacemente tali crimini adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che il terrorismo è una minaccia per la sicurezza mondiale e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e riaffermando che il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto costituiscono le basi fondamentali della lotta contro il terrorismo;

CONCORDANDO nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori costituisca una grave minaccia per la sicurezza internazionale, riconoscendo l’impegno della comunità internazionale nella lotta contro tale proliferazione, espresso nell’adozione delle convenzioni e delle risoluzioni internazionali pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1540, e desiderose di rafforzare il dialogo e la cooperazione in questo settore;

RICONOSCENDO l’esigenza di una maggiore cooperazione nel campo della giustizia, della libertà e della sicurezza;

RAMMENTANDO a tale riguardo che le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto facenti parte dell’Unione europea, fino al momento in cui l’Unione europea notifichi alla Repubblica di Corea che l’uno o l’altro di tali Stati è vincolato in tal senso in quanto membro dell’Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e che ciò vale anche per la Danimarca, conformemente al pertinente protocollo allegato ai suddetti trattati;

RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

ESPRIMENDO il loro impegno a garantire un alto livello di tutela ambientale e la loro determinazione a cooperare nella lotta contro il cambiamento climatico;

RAMMENTANDO il loro sostegno a un’equa globalizzazione e agli obiettivi di un’occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti;

RICONOSCENDO che gli scambi e i flussi d’investimenti fra le Parti hanno prosperato sulla base di un sistema commerciale mondiale disciplinato da regole sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

DESIDEROSE di assicurare le condizioni necessarie e di promuovere l’incremento e lo sviluppo sostenibili degli scambi e degli investimenti fra le Parti a reciproco vantaggio, tra l’altro istituendo una zona di libero scambio;

CONCORDI sull’esigenza di profondere sforzi collettivi in risposta a questioni di portata mondiale come il terrorismo, i crimini gravi di rilevanza internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, il cambiamento climatico, l’insicurezza in materia di energia e risorse, la povertà e la crisi finanziaria;

DETERMINATE a rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco interesse, in particolare la promozione dei principi democratici e il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, l’adozione di provvedimenti contro i crimini più gravi di rilevanza internazionale, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, gli scambi commerciali e gli investimenti, il dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della concorrenza, la società dell’informazione, la scienza e la tecnologia, l’energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi, la politica dei consumatori, la salute, l’occupazione e gli affari sociali, l’ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, le risorse marine e la pesca, gli aiuti allo sviluppo, la cultura, l’informazione, la comunicazione, i mezzi audiovisivi e i media, l’istruzione, lo Stato di diritto, la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, le migrazioni, la lotta contro le droghe illecite, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, la lotta contro la criminalità informatica, le attività di contrasto, il turismo, la società civile, la pubblica amministrazione e le statistiche;

CONSAPEVOLI dell’importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e delle entità direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;

RICONOSCENDO l’opportunità che ciascuna delle Parti promuova il ruolo e il profilo dell’altra nella propria regione e che siano promossi i contatti personali fra le popolazioni di entrambe le Parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

FONDAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Fondamenti della cooperazione

1.           Le Parti confermano il loro attaccamento ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà fondamentali e allo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo, che riflettono il principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2.           Le Parti confermano la loro fedeltà alla Carta delle Nazioni Unite e il loro sostegno ai valori condivisi ivi espressi.

3.           Le Parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e la crescita economica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e collaborando per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolar modo il cambiamento climatico.

4.           Le Parti riaffermano il proprio attaccamento ai principi di buon governo e di lotta contro la corruzione, in particolare tenendo conto degli obblighi assunti a livello internazionale.

5.           Le Parti sottolineano la comune fedeltà alla natura globale delle relazioni bilaterali e al mantenimento della coerenza generale a tale riguardo.

6.           Le Parti convengono d’innalzare il livello delle loro relazioni verso un partenariato rafforzato e di sviluppare le aree di cooperazione a livello bilaterale, regionale e mondiale.

7.           L’attuazione del presente accordo fra Parti animate da rispetto e valori comuni si basa pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato egualitario, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Articolo 2

Obiettivi della cooperazione

1.           Per promuovere la cooperazione, le Parti s’impegnano a intensificare il dialogo politico e a rafforzare ulteriormente le loro relazioni economiche. Indirizzano in particolare i loro sforzi a:

a)      definire una visione futura comune per il rafforzamento del partenariato e sviluppare progetti comuni volti a tradurre in realtà tale visione;

b)      condurre un regolare dialogo politico;

c)      promuovere gli sforzi collettivi in tutti i consessi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti per dare risposta alle problematiche globali;

d)      promuovere la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, ivi inclusa la cooperazione scientifica e tecnologica, allo scopo di diversificare gli scambi con reciproci vantaggi;

e)      incentivare la cooperazione tra operatori commerciali facilitando gli investimenti da entrambi i lati e promuovendo una migliore comprensione reciproca;

f)       rafforzare la partecipazione di ciascuna Parte ai programmi di cooperazione dell’altra che le sono accessibili;

g)      accentuare il ruolo e la visibilità dell’altra Parte nella propria regione tramite vari mezzi, compresi gli scambi culturali, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e l’istruzione;

h)      promuovere i contatti personali e la comprensione reciproca.

2.           Sulla base di un partenariato consolidato e di valori condivisi, le Parti convengono di sviluppare la cooperazione e il dialogo su tutte le questioni d’interesse comune, puntando in particolare a:

a)      rafforzare il dialogo politico e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le armi leggere e di piccolo calibro, i crimini più gravi di rilevanza internazionale e la lotta contro il terrorismo;

b)      rafforzare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse concernenti gli scambi e gli investimenti e garantire le condizioni per un aumento sostenibile degli scambi e degli investimenti fra le Parti, a vantaggio di entrambe;

c)      rafforzare la cooperazione economica, in particolar modo il dialogo sulla politica economica, la cooperazione fra le imprese, la fiscalità, le dogane, la politica della concorrenza, la società dell’informazione, la scienza e la tecnologia, l’energia, i trasporti, la politica dei trasporti marittimi e la politica dei consumatori;

d)      rafforzare la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile, in particolare la salute, l’occupazione e gli affari sociali, l’ambiente e le risorse naturali, il cambiamento climatico, l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura, l’ambiente marino e la pesca e gli aiuti allo sviluppo;

e)      rafforzare la cooperazione in materia di cultura, informazione, comunicazione, mezzi audiovisivi e media e nel campo dell’istruzione;

f)       rafforzare la cooperazione nei seguenti settori: giustizia, libertà e sicurezza, in particolare lo Stato di diritto, cooperazione giuridica, protezione dei dati personali, migrazioni, lotta contro le droghe illecite, lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, lotta contro la criminalità informatica e attività di contrasto;

g)      intensificare la cooperazione in altri settori d’interesse comune, in particolare il turismo, la società civile, la pubblica amministrazione e le statistiche.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

Articolo 3

Dialogo politico

1.           La Repubblica di Corea e l’Unione europea instaurano un regolare dialogo politico basato su valori e aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate fra la Repubblica di Corea e l’Unione europea.

2.           Il dialogo politico ha l’obiettivo di:

a)      sottolineare l’impegno delle Parti nei confronti della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

b)      promuovere soluzioni pacifiche dei conflitti internazionali o regionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;

c)      far progredire le consultazioni politiche su questioni di sicurezza internazionale come il controllo degli armamenti e il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio internazionale delle armi convenzionali;

d)      riflettere sulle principali questioni internazionali d’interesse comune, intensificando lo scambio d’informazioni pertinenti fra le Parti e nei consessi internazionali;

e)      intensificare le consultazioni su questioni d’interesse particolare per i paesi delle regioni Asia-Pacifico ed Europa, onde promuovere la pace, la stabilità e la prosperità in entrambe le regioni.

3.           Il dialogo fra le Parti avviene tramite contatti, scambi e consultazioni, in particolar modo con le seguenti modalità:

a)      incontri al vertice a livello di capi di Stato e di governo ogniqualvolta le Parti lo ritengano necessario;

b)      consultazioni annuali a livello ministeriale in sedi da concordarsi tra le Parti;

c)      incontri informativi sui principali sviluppi a livello internazionale e nazionale a livello di alti funzionari;

d)      dialoghi settoriali su questioni d’interesse comune;

e)      scambi di delegazioni fra il Parlamento europeo e l’Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.

Articolo 4

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.           Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2.           Le Parti convengono pertanto di cooperare per contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, tramite la piena applicazione dei rispettivi obblighi giuridici vigenti in materia di disarmo e di non proliferazione e di altri strumenti pertinenti concordati dalle Parti. Le Parti concordano che tale disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

3.           Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)      l’adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, a seconda dei casi, e applicare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b)      l’instaurazione di un sistema di efficaci controlli delle esportazioni a livello nazionale, allo scopo di prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad esse correlati, incluso il controllo degli utilizzatori finali di tali armi, introducendo appropriate sanzioni civili e penali in caso di violazione dei controlli all’esportazione.

4.           Le Parti convengono che il dialogo politico accompagni e consolidi i suddetti elementi.

Articolo 5

Armi leggere e di piccolo calibro

1.           Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

2.           Le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni di contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, nell’ambito degli strumenti internazionali, incluso il programma d’azione dell’ONU volto a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati d’identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (ITI) illecite; convengono inoltre di attuare i propri obblighi ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.           Le Parti s’impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia delle proprie azioni di contrasto del commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.

Articolo 6

I crimini più gravi di rilevanza internazionale

1.           Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti efficacemente adottando misure a livello nazionale e migliorando opportunamente la cooperazione internazionale, inclusa l’attività della Corte penale internazionale. Le Parti convengono di sostenere pienamente l’universalità e l’integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti.

2.           Le Parti convengono che sarebbe estremamente proficuo un dialogo tra di esse a tale riguardo.

Articolo 7

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1.           Ribadendo l’importanza della lotta contro il terrorismo, e nel rispetto delle vigenti convenzioni internazionali, compreso il diritto internazionale umanitario e quello relativo ai diritti umani e ai rifugiati e le rispettive legislazioni e normative, tenendo conto inoltre della strategia globale contro il terrorismo che figura nella risoluzione 60/288 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella repressione degli atti di terrorismo.

2.           In particolare, le Parti s’impegnano ad agire in tal senso:

a)      nel quadro dell’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei rispettivi obblighi nell’ambito di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti;

b)      mediante scambi d’informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno a norma del diritto internazionale e nazionale;

c)      mediante scambi di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

d)      mediante una cooperazione volta a rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, inclusa l’opportuna definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;

e)      tramite la condivisione delle migliori pratiche nel settore della tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

TITOLO III

COOPERAZIONE NELL’AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 8

Cooperazione nell’ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le Parti s’impegnano a cooperare e a scambiare opinioni nell’ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il dialogo Asia‑Europa (ASEM) e il forum regionale dell’ASEAN.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 9

Commercio e investimenti

1.           Le Parti s’impegnano a cooperare per creare condizioni favorevoli all’incremento e allo sviluppo sostenibili del commercio e degli investimenti, con reciproci vantaggi. Le Parti s’impegnano ad avviare il dialogo e a rafforzare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare scambi e flussi d’investimento duraturi, di prevenire ed eliminare gli eventuali ostacoli al commercio e agli investimenti e di far progredire il sistema commerciale multilaterale.

2.           A tal fine, le Parti attuano la cooperazione nel settore commerciale e degli investimenti tramite l’accordo che istituisce una zona di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo specifico, in applicazione delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi, a norma dell’articolo 43.

3.           Le Parti s’impegnano a tenersi reciprocamente informate e a scambiare opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, degli investimenti e delle relative politiche e questioni.

Articolo 10

Dialogo in materia di politica economica

1.           Le Parti convengono di rafforzare il dialogo fra le rispettive autorità e di promuovere lo scambio d’informazioni e la condivisione di conoscenze sulle politiche e le tendenze macroeconomiche.

2.           Le Parti convengono di rafforzare il dialogo e la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e le regolamentazioni nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

Articolo 11

Cooperazione fra le imprese

1.           Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) mediante:

a)      scambi d’informazioni e di conoscenze sulla creazione di un contesto favorevole allo sviluppo della competitività delle PMI e sulle procedure per la costituzione di tali imprese;

b)      la promozione di contatti tra operatori economici, stimolando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d’informazione, in particolare mediante i programmi già adottati;

c)      un più agevole accesso ai finanziamenti e ai mercati, fornendo informazioni e promuovendo l’innovazione;

d)      l’agevolazione delle attività avviate dalle PMI di entrambe le Parti;

e)      la promozione della responsabilità sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili.

2.           Le Parti agevolano le pertinenti attività di cooperazione del settore privato di entrambe.

Articolo 12

Fiscalità

Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto anche dell’esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s’impegnano ad attuare nel settore della fiscalità i principi di trasparenza, scambio d’informazioni e leale concorrenza fiscale. A tal fine, nell’ambito delle rispettive competenze, le Parti s’impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un’effettiva attuazione dei suddetti principi.

Articolo 13

Dogane

Le Parti intendono cooperare nel settore doganale su base bilaterale e multilaterale. A tal fine, condividono in particolare le conoscenze ed esaminano le possibilità di semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre una convergenza di opinioni e un’azione comune nei pertinenti consessi internazionali.

Articolo 14

Politica della concorrenza

1.         Le Parti promuovono la concorrenza leale nelle attività economiche applicando integralmente la propria normativa in materia di concorrenza.

2.         Nel perseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e conformemente all’accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali, le Parti s’impegnano a cooperare per:

a)         riconoscere l’importanza del diritto della concorrenza e delle autorità preposte alla concorrenza e adoperarsi per applicare in modo proattivo la legge e creare un clima di concorrenza leale;

b)         condividere informazioni e migliorare la cooperazione fra le autorità preposte alla concorrenza.

Articolo 15

Società dell’informazione

1.           Riconoscendo che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono un elemento chiave della vita moderna e sono di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2.           La cooperazione in questo settore si incentra fra l’altro:

a)      sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell’informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e dei dati personali, l’indipendenza e l’efficienza dell’ente normativo;

b)      sull’interconnessione e sull’interoperabilità delle reti di ricerca e dei servizi, anche a livello regionale;

c)      sulla standardizzazione e sulla diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

d)      sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

e)      sulle questioni e sugli aspetti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione correlati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalità informatica e l’uso improprio delle tecnologie dell’informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

3.           È incoraggiata la cooperazione tra le imprese.

Articolo 16

Scienza e tecnologia

Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano le attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia a scopo pacifico, conformemente all’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea.

Articolo 17

Energia

1.           Le Parti riconoscono l’importanza del settore dell’energia per lo sviluppo socioeconomico e si prodigano, nell’ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

a)      diversificare gli approvvigionamenti energetici per migliorare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovatrici e rinnovabili, compresi, fra l’altro, i biocarburanti e le biomasse, l’energia eolica, solare e idroelettrica;

b)      sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitività delle energie rinnovabili;

c)      conseguire un utilizzo razionale dell’energia grazie al contributo non soltanto della domanda ma anche dell’offerta, promuovendo l’efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nel consumo finale dell’energia;

d)      incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione sostenibile di energia e all’efficienza energetica;

e)      migliorare lo sviluppo delle capacità e il sostegno agli investimenti nel settore energetico, tenendo conto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di compatibilità con il mercato;

f)       promuovere la concorrenza nel mercato dell’energia;

g)      procedere a uno scambio d’opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali dell’energia, inclusa l’incidenza sui paesi in via di sviluppo.

2.           A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per promuovere, in particolare mediante gli ordinamenti regionali e internazionali vigenti, le seguenti attività di cooperazione:

a)      cooperazione nell’elaborazione delle politiche energetiche e nello scambio d’informazioni attinenti alle politiche energetiche:

b)      scambi d’informazioni sulla situazione e sulle tendenze del mercato, dell’industria e della tecnologia nel settore dell’energia;

c)      realizzazione di studi e ricerche comuni;

d)      aumento degli scambi e degli investimenti nel settore dell’energia.

Articolo 18

Trasporti

1.           Le Parti si adoperano per collaborare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, inclusa una politica dei trasporti integrata, nell’intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri e di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell’ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

2.           La cooperazione fra le Parti in questo settore è volta a promuovere:

a)      gli scambi d’informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, compreso l’aspetto logistico, e l’interconnessione e interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;

b)      un dialogo e azioni comuni nel settore del trasporto aereo in ambiti di reciproco interesse, tra cui l’accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei e l’esame delle possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in materia di sicurezza e protezione nel settore aereo, l’ambiente, la gestione del traffico aereo, l’applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica dell’industria del trasporto aereo, nell’intento di promuovere la convergenza in ambito legislativo e di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle attività economiche. Su questa base, le Parti valutano la possibilità di ampliare la cooperazione nel settore dell’aviazione civile;

c)      la cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti;

d)      la cooperazione nei consessi internazionali in materia di trasporti;

e)      l’attuazione delle norme anti-inquinamento e di sicurezza e protezione, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e l’aviazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti cui aderiscono entrambe le Parti, inclusa la cooperazione nei consessi internazionali competenti per garantire una migliore applicazione delle normative internazionali.

3.           Per quanto riguarda la navigazione satellitare civile mondiale, le Parti cooperano a norma dell’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

Articolo 19

Politica dei trasporti marittimi

1.           Le Parti s’impegnano a perseguire l’obiettivo dell’accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base commerciale, a norma del disposto del presente articolo.

2.           Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:

a)      si astengono dall’introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o solide e i trasporti di linea, e dall’applicare tali clausole di ripartizione del carico se esse figurano in precedenti accordi bilaterali;

b)      si astengono dall’applicare, dall’entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative tali da creare discriminazioni tra i propri cittadini o imprese e quelli dell’altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale;

c)      concedono alle navi gestite da cittadini o da società dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi per quanto riguarda l’accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico;

d)      autorizzano la presenza commerciale di società di navigazione dell’altra Parte sul proprio territorio applicando, per l’insediamento e le attività di tali società, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie società oppure alle consociate e alle filiali di società di paesi terzi, nel caso che a queste siano concesse condizioni migliori.

3.           Ai fini del presente articolo, l’accesso al mercato marittimo internazionale comprende tra l’altro il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare i servizi di trasporto comprendenti una tratta marittima dal luogo di partenza al luogo di destinazione e di concludere contratti direttamente, a tale scopo, con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell’altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e di passeggeri con i suddetti altri modi di trasporto.

4.           Il disposto del presente articolo si applica alle società dell’Unione europea e della Corea ed anche alle società di navigazione aventi sede fuori dell’Unione europea e della Repubblica di Corea, controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.

5.           Se del caso, si concluderanno accordi specifici per le attività delle società di navigazione nell’Unione europea e nella Repubblica di Corea.

6.           Le Parti perseguono il dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi.

Articolo 20

Politica dei consumatori

Le Parti si adoperano per cooperare nel settore della politica dei consumatori al fine di assicurare un alto livello di protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto possibile, la cooperazione in questo settore può mirare a:

a)      accrescere la compatibilità tra le normative di protezione dei consumatori, per evitare barriere commerciali assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori;

b)      promuovere lo scambio d’informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, incluse le leggi a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, l’applicazione delle leggi, l’educazione e il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e i mezzi di ricorso a loro disposizione;

c)      favorire lo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 21

Salute

1.           Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d’informazioni nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

2.           Le Parti s’impegnano a promuovere gli scambi d’informazioni e la cooperazione reciproca tramite:

a)      lo scambio d’informazioni sulla sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull’allarme precoce e le contromisure;

b)      lo scambio d’informazioni sulle strategie sanitarie e sui piani di salute pubblica;

c)      lo scambio d’informazioni sulle politiche di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione dell’obesità e il controllo delle malattie;

d)      lo scambio d’informazioni, ove possibile, nel settore della sicurezza e dell’approvazione dei farmaci;

e)      lo scambio d’informazioni, ove possibile, e la ricerca comune nel campo della sicurezza degli alimenti, tra l’altro nel settore delle leggi e regolamenti in materia di alimenti, dei sistemi di allarme relativi agli alimenti, ecc.;

f)       la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, ad esempio sulle terapie avanzate e sui medicinali orfani e innovativi;

g)      lo scambio d’informazioni e la cooperazione sulla politica di servizi sanitari online.

3.           Le Parti si adoperano per promuovere l’applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.

Articolo 22

Occupazione e affari sociali

1.           Le Parti convengono di migliorare la cooperazione nel settore dell’occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell’evoluzione demografica. Esse si adoperano per promuovere la cooperazione e gli scambi d’informazioni e di conoscenze sui temi dell’occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere la coesione regionale e sociale, l’integrazione sociale, i regimi di previdenza sociale, l’acquisizione di competenze lungo tutto l’arco della vita, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, le pari opportunità e un lavoro dignitoso.

2.           Le Parti ribadiscono l’esigenza di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà.

3.           Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente, sancite in particolare dalla dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro.

4.           Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l’altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d’interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Articolo 23

Ambiente e risorse naturali

1.           Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2.           Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell’ambiente, anche nel contesto regionale, in particolare per quanto concerne:

a)      il cambiamento climatico e l’efficienza energetica;

b)      la consapevolezza ambientale;

c)      l’adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, e la loro attuazione;

d)      la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l’etichettatura ambientale;

e)      la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, residui pericolosi e altri tipi di rifiuti;

f)       il controllo della conservazione dell’ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;

g)      la partecipazione a livello locale alla protezione del’ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;

h)      la gestione dei suoli e dei terreni;

i)       lo scambio d’informazioni, di conoscenze e di pratiche.

3.           Si tiene conto, se pertinenti, dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell’applicazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente.

Articolo 24

Cambiamento climatico

1.           Le Parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessità di adottare misure per la riduzione delle emissioni, al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell’ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in altri consessi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le Parti s’impegnano a rafforzare la cooperazione in questo settore. Tale cooperazione ha come scopo:

a)      la lotta contro il cambiamento climatico, con l’obiettivo generale di una rapida transizione verso società a basse emissioni di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di attenuazione e adattamento;

b)      la promozione dell’impiego efficiente delle risorse, anche mediante la diffusa applicazione delle migliori tecnologie a basse emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti, e delle norme per l’attenuazione e l’adattamento;

c)      lo scambio di conoscenze e informazioni sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione;

d)      il miglioramento degli strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e i partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente all’azione intesa a combattere il cambiamento climatico;

e)      la collaborazione nella ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di attenuare le emissioni di gas a effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica;

f)       lo scambio di esperienze e di conoscenze, se del caso, nel controllo e nell’analisi degli effetti dei gas a effetto serra e nello sviluppo di programmi di attenuazione e adattamento;

g)      il sostegno, se del caso, alle azioni di attenuazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche mediante i meccanismi di flessibilità del Protocollo di Kyoto.

2.           A tal fine, le Parti convengono d’intensificare il dialogo e la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.

Articolo 25

Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei seguenti campi:

a)      la politica agricola e forestale e le prospettive dell’agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in generale;

b)      la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche;

c)      la produzione biologica;

d)      la ricerca nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura;

e)      la politica di sviluppo delle zone rurali e in particolare la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;

f)       l’agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l’integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola;

g)      i nessi fra l’agricoltura, la silvicoltura e l’ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali;

h)      le attività di promozione dei prodotti agro-alimentari;

i)       la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d’impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo esportatori di legname.

Articolo 26

Ambiente marino e pesca

Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La cooperazione può comprendere:

a)      lo scambio di informazioni;

b)      il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine, e

c)      la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

Articolo 27

Aiuti allo sviluppo

1.           Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo, per instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuti allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilità di una cooperazione più sostanziale conformemente alla rispettiva legislazione e alle condizioni previste per l’attuazione di tali programmi.

2.           Le Parti ribadiscono l’impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti e concordano d’intensificare la cooperazione, allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.

TITOLO VI

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Articolo 28

Cooperazione nei settori della cultura, dell’informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisivi e dei media

1.           Le Parti concordano di promuovere la cooperazione volta ad accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2.           Le Parti si adoperano per adottare misure adeguate intese a promuovere gli scambi culturali e per realizzare iniziative comuni in questo settore.

3.           Le Parti convengono di attuare una stretta collaborazione in seno ai pertinenti consessi internazionali, quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e l’ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, nel rispetto delle disposizioni della convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

4.           Le Parti valuteranno le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo fra le pertinenti istituzioni nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media.

Articolo 29

Istruzione

1.           Le Parti riconoscono il contributo determinante dell’istruzione e della formazione per lo sviluppo di risorse umane in grado di partecipare all’economia mondiale basata sulla conoscenza e riconoscono di avere un interesse comune per la cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione.

2.           Conformemente agli interessi comuni e agli scopi delle proprie politiche in materia d’istruzione, le Parti s’impegnano a sostenere congiuntamente le opportune attività di cooperazione nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù, con particolare riguardo all’istruzione superiore. In particolare, questa cooperazione può attuarsi in forma di:

a)      sostegno a progetti comuni di cooperazione fra istituti d’istruzione e di formazione nell’Unione europea e nella Repubblica di Corea, nell’intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, programmi di studio comuni e la mobilità degli studenti;

b)      dialogo, studi e scambi d’informazioni e di conoscenze nel settore della politica dell’istruzione;

c)      promozione di scambi di studenti, docenti e personale amministrativo degli istituti d’istruzione superiore e di animatori giovanili, anche mediante l’attuazione del programma Erasmus Mundus;

d)      cooperazione in ambiti dell’istruzione d’interesse comune.

TITOLO VII

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 30

Stato di diritto

Nella cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresi l’indipendenza della magistratura, l’accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.

Articolo 31

Cooperazione giuridica

1.           Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la ratifica e l’attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato nel settore della cooperazione giuridica e delle controversie a livello internazionale e sulla protezione dei minori.

2.           Le Parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all’arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private ove lo consentano gli strumenti internazionali applicabili.

3.           Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull’assistenza legale reciproca e sull’estradizione, il che comprende eventualmente l’adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, compreso lo statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all’articolo 6 del presente accordo, e l’applicazione di tali strumenti.

Articolo 32

Protezione dei dati personali

1.           Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990).

2.           Nella cooperazione in materia di protezione dei dati personali possono rientrare, tra l’altro, scambi d’informazioni e di conoscenze.

Articolo 33

Migrazioni

1.           Le Parti convengono di rafforzare e intensificare la cooperazione nelle questioni connesse con l’immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e d’includere le questioni relative alle migrazioni nelle strategie nazionali per lo sviluppo socioeconomico delle regioni da cui provengono i migranti.

2.           Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e controllare l’immigrazione illegale, le Parti convengono di riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nel territorio dell’altra Parte. A tal fine, le Parti forniscono ai propri cittadini gli opportuni documenti d’identità. In caso di dubbi circa la cittadinanza, le Parti convengono d’identificare i loro presunti cittadini.

3.           Le Parti si adoperano per concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei propri cittadini. Tale accordo preciserà altresì le condizioni applicabili ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.

Articolo 34

Lotta contro le droghe illecite

1.           Nel rispetto delle proprie leggi e dei propri regolamenti, le Parti mirano a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la loro incidenza sui consumatori di droga e sulla società nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la deviazione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Nell’ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano un’impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di questo obiettivo, tramite la regolamentazione del mercato legale e un’azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche nei settori della sanità, dell’istruzione, dell’applicazione della legge e della giustizia.

2.           Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi, basando le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione ad hoc sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Articolo 35

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite, mediante il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, tra cui una cooperazione efficace per il recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e dei suoi protocolli aggiuntivi, e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Articolo 36

Lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo

1.           Le Parti convengono sulla necessità di agire e cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, compresi il traffico di droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti criminali.

2.           Le Parti possono scambiarsi informazioni pertinenti nell’ambito delle rispettive disposizioni di legge e applicare le opportune norme per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organi internazionali competenti attivi in tale settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).

Articolo 37

Lotta contro la criminalità informatica

1.           Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità nei settori ad alta tecnologia, nello spazio cibernetico e nell’informatica e la diffusione di contenuti terroristici su internet, mediante lo scambio d’informazioni e di esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive disposizioni di legge e nei limiti delle proprie responsabilità.

2.           Le Parti si scambiano informazioni nei settori dell’istruzione e della formazione d’investigatori specializzati in criminalità informatica, delle indagini sui crimini informatici e dell’informatica forense.

Articolo 38

Cooperazione tra le autorità di contrasto

Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e annientare le minacce per entrambe le Parti costituite dalla criminalità transnazionale. La cooperazione fra autorità, agenzie e servizi di contrasto può attuarsi in forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di organizzazione di corsi di formazione e di addestramento comuni per il personale di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunte e di assistenza che possa essere concordato fra le Parti.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Articolo 39

Turismo

Le Parti s’impegnano a cooperare nel settore del turismo al fine di accrescere e migliorare la comprensione reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

In particolare, questa cooperazione può attuarsi in forma di:

a)      scambio d’informazioni su questioni d’interesse comune concernenti il turismo;

b)      organizzazione di eventi turistici;

c)      scambi turistici;

d)      cooperazione per la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale;

e)      cooperazione nella gestione del turismo.

Articolo 40

Società civile

Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo di una società civile organizzata nel processo di dialogo e di cooperazione previsto nel presente accordo e convengono di promuovere un dialogo effettivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta.

Articolo 41

Pubblica amministrazione

Le Parti convengono di cooperare, mediante lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche e sulla base d’iniziative già in atto, per rendere più moderna la pubblica amministrazione sotto i seguenti aspetti:

a)      miglioramento dell’efficienza organizzativa;

b)      maggiore efficienza delle istituzioni nella prestazione di servizi;

c)      gestione trasparente delle risorse pubbliche e responsabilizzazione;

d)      miglioramento del quadro legislativo e istituzionale;

e)      progettazione e attuazione delle politiche.

Articolo 42

Statistiche

1.           Le Parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all’obiettivo a lungo termine di fornire tempestivamente dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che sistemi statistici sostenibili, efficienti e prodotti da organismi professionali indipendenti forniranno ai cittadini, alle imprese e ai decisori di entrambe le Parti informazioni pertinenti che permettano loro di adottare decisioni con cognizione di causa. Le Parti, si scambiano fra l’altro informazioni e competenze e sviluppano una cooperazione tenendo conto dell’esperienza già acquisita.

Tale cooperazione ha come scopo:

a)      la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle Parti;

b)      il perfezionamento dello scambio di dati tra le Parti, tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello internazionale;

c)      il miglioramento delle capacità professionali degli operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard statistici pertinenti;

d)      la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo delle competenze in materia di statistiche.

2.           Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l’altro, programmi e progetti specifici definiti congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d’interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

TITOLO IX

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 43

Altri accordi

1.           È abrogato l’accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001.

2.           Il presente accordo aggiorna e sostituisce il suddetto accordo. I riferimenti a tale accordo in tutti gli altri accordi tra le Parti s’intendono come riferimenti al presente accordo.

3.           Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in ogni settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici formano parte integrante delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

4.           Allo stesso modo, gli accordi in vigore concernenti settori specifici di cooperazione rientranti nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e rientranti nel quadro istituzionale comune.

Articolo 44

Comitato misto

1.           Nell’ambito del presente accordo, le Parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall’altra.

2.           In sede di comitato misto si tengono consultazioni per agevolare l’attuazione del presente accordo e conseguirne gli obiettivi generali e per mantenere la coerenza generale delle relazioni e assicurare l’adeguata applicazione di ogni altro accordo tra le Parti.

3.           Il comitato misto ha il compito di:

a)      assicurare il corretto funzionamento dell’accordo;

b)      controllare lo sviluppo di tutte le relazioni tra le Parti;

c)      chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nel’ambito di altri accordi rientranti nel quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da questi presentate;

d)      scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d’interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;

e)      stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

f)       cercare metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell’accordo;

g)      comporre per consenso, a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, eventuali controversie sorte nell’applicare o nell’interpretare il presente accordo;

h)      esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti l’inadempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l’altra Parte per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti, a norma dell’articolo 45, paragrafo 3.

4.           Il comitato misto si riunisce di norma una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. A richiesta di una delle Parti vengono indette riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto, a turno, da ciascuna delle Parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

Articolo 45

Modalità di applicazione

1.           Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere agli obblighi previsti nel presente accordo e assicurano che esse rispettino gli obiettivi in esso stabiliti.

2.           L’attuazione è governata dal consenso e dal dialogo. Tuttavia, in caso di divergenze di opinioni riguardo all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, l’una o l’altra Parte sottopone la questione al comitato misto.

3.           Se una Parte ritiene che l’altra non abbia adempiuto ai suoi obblighi ai sensi del presente accordo, può adottare le misure del caso a norma del diritto internazionale. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Le Parti tengono consultazioni in seno al comitato misto e, se entrambe lo accettano, tali consultazioni possono essere agevolate da un mediatore nominato dal comitato misto.

4.           In casi particolarmente urgenti, la misura è immediatamente notificata all’altra Parte. A richiesta dell’altra Parte, le consultazioni si tengono per un periodo al massimo di venti (20) giorni. Dopo questo periodo, la misura viene applicata. In tal caso l’altra Parte può chiedere una procedura arbitrale a norma dell’articolo 46, perché venga esaminato ogni aspetto della misura o il suo fondamento.

Articolo 46

Procedura di arbitrato

1.           Il collegio arbitrale è composto da tre (3) arbitri. Ciascuna Parte nomina un arbitro e il comitato misto nomina il terzo arbitro entro quattordici (14) giorni, a seconda dei casi, con decorrenza dalla richiesta di arbitrato presentata da una delle Parti. La nomina dell’arbitro scelto da una delle Parti è notificata immediatamente all’altra Parte per iscritto, tramite i canali diplomatici. La decisione arbitrale è presa a maggioranza. Gli arbitri cercano di giungere alla decisione nei tempi più brevi e, in ogni caso, non oltre tre (3) mesi dalla loro nomina. Il comitato misto concorda le procedure particolareggiate per un sollecito svolgimento della procedura arbitrale.

2.           Ciascuna Parte in causa deve compiere i passi necessari per attuare la decisione arbitrale. Su richiesta, gli arbitri formulano raccomandazioni sulle modalità di attuazione della loro decisione, al fine di ripristinare l’equilibrio di diritti e obblighi nell’ambito del presente accordo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Definizione

Ai fini del presente accordo, per “Parti” si intendono l’Unione europea o i suoi Stati membri oppure l’Unione europea e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

Articolo 48

Sicurezza nazionale e divulgazione delle informazioni

Nessuna clausola del presente accordo può essere interpretata nel senso di chiedere a una delle Parti di fornire un’informazione la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.

Articolo 49

Entrata in vigore, durata e risoluzione

1.           Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche.

2.           Fatto salvo il paragrafo 1, in attesa dell’entrata in vigore il presente accordo è applicato in via provvisoria. L’applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure necessarie.

3.           Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può comunicare per iscritto all’altra la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Articolo 50

Notifiche

Le notifiche a norma dell’articolo 49 vengono inviate rispettivamente al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della Repubblica di Corea.

Articolo 51

Dichiarazioni e allegati

Le dichiarazioni e gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 52

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato sull’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e al territorio della Repubblica di Corea.

Articolo 53

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali rispettivamente in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’INTERPRETAZIONE

DEGLI ARTICOLI 45 E 46

Le Parti sono Stati democratici. Esse desiderano lavorare insieme per promuovere nel mondo i valori che condividono. Il loro accordo è un segnale della comune determinazione a promuovere la democrazia, i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo in tutto il mondo. L’attuazione del presente accordo fra Parti che condividono gli stessi valori si basa pertanto sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato egualitario, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica dell’accordo, le Parti convengono che per “misure del caso” di cui all’articolo 45 paragrafo 3, si intendono misure proporzionate all’inadempimento degli obblighi previsti nel presente accordo. Le misure possono essere adottate per quanto riguarda il presente accordo oppure un accordo specifico rientrante nel quadro istituzionale comune. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno inficiano il funzionamento degli accordi, prendendo in considerazione l’eventuale ricorso a rimedi a livello nazionale, ove disponibili.

Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica del presente accordo, per “casi particolarmente urgenti” di cui all’articolo 45, paragrafo 4, si intendono i casi di sostanziale violazione dell’accordo ad opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale dell’accordo consiste o in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell’inosservanza particolarmente grave e sostanziale di un elemento essenziale dell’accordo. Le Parti valutano un’eventuale violazione sostanziale dell’articolo 4, paragrafo 2, prendendo in considerazione l’eventuale posizione ufficiale delle agenzie internazionali pertinenti.

Per quanto attiene all’articolo 46, se sono state adottate misure relative a uno specifico accordo rientrante nel quadro istituzionale comune, per l’attuazione della decisione del collegio arbitrale nei casi in cui gli arbitri decidano che la misura in questione non era giustificata o proporzionata, si applicano le pertinenti procedure di composizione delle controversie definite nell’accordo specifico.

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DICHIARAZIONE UNILATERALE

DELL’UNIONE EUROPEA

RELATIVA ALL’ARTICOLO 12

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario della Repubblica di Corea prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale.

L’Unione europea dichiara che gli Stati membri s’impegnano a norma dell’articolo 12 soltanto se hanno sottoscritto tali principi di buon governo in materia fiscale a livello di Unione europea.

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