Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE /* COM/2013/0547 final - 2013/0264 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta Motivazione e obiettivi della proposta Il mercato dei
pagamenti elettronici in Europa offre grandi opportunità di innovazione. Negli
ultimi anni i consumatori hanno già modificato in maniera significativa le loro
abitudini di pagamento. Insieme alla crescita costante del numero di pagamenti
con carta di credito e con carta di debito, l'affermarsi del commercio
elettronico e la popolarità sempre maggiore degli smartphone hanno
spianato la strada alla diffusione di nuovi mezzi di pagamento. I vantaggi di
una migliore integrazione dei mercati e di una minore frammentazione in questo
campo a livello europeo sono notevoli. La
presente iniziativa consentirà ai consumatori e agli esercenti di beneficiare
pienamente del mercato interno, in particolare del commercio elettronico. L'obiettivo
della proposta è contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i
pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di
mercato potranno godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno dell'UE,
in linea con la strategia Europa 2020 e con l'agenda digitale. La maggiore
integrazione del mercato sta assumendo un'importanza sempre maggiore ora che l'economia
digitale sta poco a poco soppiantando il commercio tradizionale. A
tal fine e nell'ottica di promuovere una maggiore concorrenza, efficienza e
innovazione nel settore dei pagamenti elettronici, è opportuno creare chiarezza
giuridica e condizioni di parità, che si traducano in una convergenza verso il
basso dei costi e dei prezzi a carico degli utenti di servizi di pagamento, che
creino una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento, che
agevolino la prestazione di servizi di pagamento innovativi, sicuri e
trasparenti e che garantiscano la sicurezza e la trasparenza dei servizi di
pagamento. Questi
obiettivi saranno conseguiti grazie all'aggiornamento e all'integrazione del
vigente quadro in materia di servizi di pagamento, all'introduzione di norme
che rafforzino la trasparenza, l'innovazione e la sicurezza nel settore dei
pagamenti al dettaglio e a una maggiore uniformità tra le norme nazionali, con
un occhio di riguardo per le legittime esigenze dei consumatori. Con le misure
proposte si intende realizzare questi propositi con modalità neutre sul piano
tecnologico, che manterranno la propria validità a prescindere dall'ulteriore
evoluzione dei servizi di pagamento. Inoltre,
la proposta, che ingloba e abroga la direttiva 2007/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (la cosiddetta direttiva sui servizi di pagamento)[1], che ha gettato le basi del
quadro giuridico armonizzato per la creazione del mercato integrato dei
pagamenti, crea condizioni di parità e accresce l'accessibilità del vigente
quadro in materia di pagamenti per tutti i portatori di interesse. In
un'epoca in cui la distinzione tra istituti di pagamento (soggetti alla
direttiva sui servizi di pagamento) e istituti di moneta elettronica (soggetti
alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2], ovvero la seconda direttiva
sulla moneta elettronica) è sempre meno netta e si assiste alla convergenza
delle tecnologie e dei modelli commerciali, è opportuno mirare alla piena
modernizzazione del quadro dei pagamenti digitali con una fusione delle due
categorie di operatori e delle rispettive normative. Tuttavia tale proposito è
subordinato al riesame della direttiva sulla moneta elettronica nell'ottica di
garantire un quadro regolamentare uniforme. Purtroppo il ritardo con cui molti
Stati membri hanno proceduto all'attuazione della direttiva sulla moneta
elettronica non ha consentito di maturare un'esperienza sufficiente della
direttiva per procedere ad una sua valutazione assieme alla direttiva sui
servizi di pagamento e per considerare possibili sinergie nell'ambito del
riesame. Per il 2014 è previsto un riesame della direttiva 2009/110/CE. Contesto generale Negli
ultimi 12 anni l'integrazione dei pagamenti al dettaglio nell'UE ha registrato
considerevoli progressi, con il vigente acquis legislativo e
regolamentare in materia di pagamenti. Il
quadro giuridico istituito dalla direttiva sui servizi di pagamento, dal
regolamento (CE) n. 924/2009 sui pagamenti transfrontalieri[3] e dalla seconda direttiva sulla
moneta elettronica ha già consentito significativi progressi sul piano dell'integrazione
dei mercati dei pagamenti al dettaglio. Il regolamento (UE) n. 260/2012[4], che fissa i termini per la
migrazione all'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), ha costituito un
ulteriore passo in avanti stabilendo delle scadenze per la migrazione ai
bonifici e agli addebiti diretti paneuropei e sostituendo i programmi nazionali
in materia di pagamenti domestici e transfrontalieri in euro nell'Unione
europea (il regolamento entrerà in vigore dal 1º febbraio 2014 in tutta la zona
euro). Tale quadro regolamentare è integrato dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle decisioni della Commissione nell'ambito
del diritto della concorrenza in materia di pagamenti al dettaglio. Il
mercato dei pagamenti al dettaglio è molto dinamico e si è innovato a ritmi
serrati negli ultimi anni. Al contempo, settori importanti di questo mercato,
soprattutto pagamenti effettuati con carte e nuovi mezzi di pagamento, come
internet e dispositivo mobile, sono spesso ancora frammentati lungo i confini
nazionali così che diventa difficile sviluppare efficacemente servizi di
pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo e offrire a consumatori e
dettaglianti metodi di pagamento comodi e sicuri (con l'eventuale eccezione
delle carte di credito) a livello paneuropeo per l'acquisto di una crescente
varietà di beni e servizi. I recenti sviluppi di questi mercati hanno anche
evidenziato alcune lacune nel vigente quadro giuridico che disciplina i
pagamenti e fallimenti del mercato sui mercati dei pagamenti con carta, via
internet e tramite dispositivo mobile oggetto della presente iniziativa. Dal
riesame del quadro europeo e in particolare della direttiva sui servizi di
pagamento e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione del 2012
intitolato "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite
carte, Internet e telefono mobile"[5]
è emersa la necessità di adottare ulteriori misure e di apportare adeguamenti
alla regolamentazione vigente, in particolare alla direttiva sui servizi di
pagamento, affinché il quadro dei pagamenti possa rispondere meglio alle
esigenze di un vero e proprio mercato europeo dei pagamenti e contribuire a
tutti gli effetti a un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione
e la sicurezza. Nella
comunicazione della Commissione del 2012 dal titolo "L'Atto per il mercato
unico II – Insieme per una nuova crescita"[6],
l'ammodernamento del quadro legislativo per i pagamenti al dettaglio è indicato
come una priorità chiave in considerazione del suo potenziale per nuovi impulsi
di crescita e per l'innovazione. La revisione della direttiva sui servizi di
pagamento e l'elaborazione di una proposta legislativa sulle commissioni
interbancarie multilaterali per i pagamenti tramite carta figurano tra le
principali azioni della Commissione per il 2013. Disposizioni
vigenti nel settore della proposta La
presente iniziativa è parte integrante di un più ampio pacchetto di misure
legislative in materia di servizi di pagamento e andrà ad integrare e aggiornare
il quadro giuridico vigente in materia di servizi di pagamento nell'UE, in
particolare: –
la direttiva 2007/64/CE, che istituisce un quadro
giuridico armonizzato per pagamenti più rapidi e semplici in tutta l'UE,
creando maggiore concorrenza nei sistemi di pagamento e favorendo le economie
di scala. La direttiva ha reso più agevole l'attuazione operativa dell'area
unica dei pagamenti in euro; –
il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai
pagamenti transfrontalieri, che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 e che
estende agli addebiti diretti l'ambito di applicazione del regolamento. Il
regolamento elimina le differenze nelle commissioni applicate agli utenti di
servizi di pagamento per i pagamenti nazionali e per i pagamenti
transfrontalieri in euro all'interno dell'Unione europea e si applica a tutti i
pagamenti elaborati elettronicamente; –
il regolamento (UE) n. 260/2012, che stabilisce dei
termini per la migrazione di bonifici e addebiti diretti paneuropei e
sostituisce i programmi nazionali per i pagamenti nazionali e transfrontalieri
in euro all'interno dell'Unione europea; –
la direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica,
che istituisce il quadro giuridico per l'emissione e il rimborso di moneta
elettronica e allinea il regime prudenziale per gli istituti di moneta
elettronica ai requisiti applicabili agli istituti di pagamento ai sensi della
direttiva sui servizi di pagamento; –
il regolamento (CE) n. 1781/2006, che dispone che i
prestatori di servizi di pagamento comunichino i dati informativi relativi all'ordinante
lungo tutta la catena di pagamento al fine di prevenire, investigare e
individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Oltre
al quadro legislativo, anche un certo numero di procedimenti in materia di
concorrenza condotti a livello europeo e a livello nazionale ha affrontato le
pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei pagamenti. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Gli
obiettivi della proposta sono pienamente in linea con le politiche e gli obiettivi
dell'Unione. In primo luogo, la presente proposta contribuirà a
migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento e, in
senso più ampio, di tutti i beni e servizi, tenuto conto della necessità di
mezzi di pagamento innovativi, efficienti e sicuri. Agevolando le
operazioni economiche all'interno dell'UE essa contribuirà anche al
raggiungimento dei più ampi obiettivi stabiliti nella strategia Europa 2020 e
alla promozione di nuovi impulsi per la crescita. In secondo luogo, l'iniziativa
in oggetto sostiene le politiche dell'UE in altri settori, come la protezione
dei dati, le sanzioni amministrative, l'antiriciclaggio e il finanziamento del
terrorismo, e più in particolare: –
le iniziative legislative della Commissione
relative all'agenda digitale europea[7],
in particolare la proposta della Commissione di un quadro giuridico in materia
di identificazione elettronica e servizi di amministrazione fiduciaria per
transazioni elettroniche[8],
la proposta concernente misure volte a garantire un elevato livello di
sicurezza delle reti e dell'informazione in tutta l'Unione[9] nonché le priorità strategiche
individuate nella comunicazione sul commercio elettronico e dei servizi on-line[10], che mirano a realizzare un
mercato unico digitale; –
gli sforzi della Commissione per aumentare la
concorrenza stabilendo pari condizioni in termini di obblighi, diritti e
opportunità per gli operatori del mercato e agevolando la prestazione
transfrontaliera di servizi di pagamento; –
la proposta legislativa della Commissione sulle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta e sull'applicazione
di alcune regole e pratiche commerciali restrittive, elaborata parallelamente e
in stretto coordinamento con la presente proposta; –
la direttiva 2011/83/CE sui diritti dei consumatori[11], che mira a promuovere un vero
e proprio mercato interno tra imprese e consumatori e a trovare il giusto
equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività
delle imprese, limitando pertanto ai costi effettivamente sostenuti la
discrezionalità degli esercenti di fatturare spese per l'utilizzo di strumenti
di pagamento. 2. Consultazione delle parti
interessate e valutazione d'impatto Consultazione delle parti interessate L'11 gennaio 2012 la
Commissione europea ha pubblicato il Libro verde intitolato "Verso un
mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono
mobile"[12],
seguito da un'ampia consultazione pubblica. La Commissione ha ricevuto oltre 300
risposte da autorità, da organizzazioni della società civile, dalle
associazioni di imprese e da imprese di vari settori, ossia una vasta
rappresentanza dei portatori di interesse. Ulteriori osservazioni, documenti di
sintesi e contributi sono pervenuti al di fuori della consultazione. Il contributo
circostanziato dei portatori di interesse[13]
ha fornito informazioni pertinenti su alcuni recenti sviluppi e su possibili
esigenze di modifica del vigente quadro dei pagamenti. Il 4 maggio 2012 si è
inoltre tenuta un'audizione pubblica sul tema, cui hanno partecipato circa 350
portatori di interesse. Il
20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione dal titolo "Verso
un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono
mobile"[14].
La risoluzione riconosce gli obiettivi e gli ostacoli all'integrazione
individuati nel Libro verde e invoca un'azione legislativa su diversi aspetti
relativi ai pagamenti con carta, suggerendo al contempo più prudenza in materia
di pagamenti su internet e tramite dispositivo mobile in considerazione della
minore maturità di tali mercati. La risoluzione richiede inoltre una riforma
del modello di governance dell'area unica dei pagamenti in euro. Dalla consultazione è
emersa l'esigenza di importanti adeguamenti normativi del quadro vigente, al
fine di rafforzare l'efficacia del mercato europeo dei pagamenti e contribuire
a un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la
sicurezza. Consulenza di esperti Per
quanto riguarda il riesame della direttiva sui servizi di pagamento e del
regolamento sui pagamenti transfrontalieri nel mercato interno, e l'eventuale
necessità di rivedere entrambi i testi giuridici, la Commissione si è attivata
per ottenere prove sul campo e per garantire il pieno coinvolgimento dei vari
portatori di interesse. Il
processo di riesame della Commissione sull'impatto della direttiva sui servizi
di pagamento e del regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri nel
mercato interno si è basato su due appositi studi esterni. Questi studi hanno
fornito alla Commissione un quadro complessivo degli effetti economici e
giuridici derivanti dalla direttiva sui servizi di pagamento. Il primo studio,
condotto dai consulenti esterni dell'agenzia di comunicazione Tipik nel 2011,
fornisce una valutazione della conformità giuridica dell'attuazione della
direttiva sui servizi di pagamento nei 27 Stati membri[15]. Nel corso del 2012 un secondo
studio, svolto da London Economics e IFF in associazione con PaySys, ha
analizzato l'impatto della direttiva sui servizi di pagamento sul mercato
interno e l'applicazione del regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri
nell'Unione. Il contributo degli Stati membri e degli operatori del mercato
interessati sono stati raccolti tramite i comitati consultivi della Commissione
nel settore dei pagamenti, ossia il comitato dei pagamenti (composto di
rappresentanti dei paesi dell'UE) e il gruppo di esperti del mercato dei
sistemi di pagamento (composto di rappresentanti sul fronte dell'offerta e
della domanda). La Commissione ha altresì consultato ulteriori portatori di
interesse su questioni particolari, a seconda dei casi. Valutazione d'impatto La
Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto[16], in cui ha analizzato le
possibili conseguenze dell'assenza di un mercato dei pagamenti integrato
europeo. Sono state esaminate soprattutto le seguenti fonti di problemi: –
l'applicazione non uniforme delle norme vigenti
negli Stati membri, a causa delle numerose opzioni e di criteri di applicazione
spesso molto generici; in particolare, alcune esenzioni stabilite nella
direttiva sui servizi di pagamento appaiono troppo generiche o non al passo con
gli sviluppi del mercato e sono soggette a interpretazioni molto divergenti; le
lacune dell'ambito di applicazione si manifestano anche in caso di operazioni
di pagamento in cui una parte dell'operazione è situata al di fuori del SEE e
operazioni in valute non-UE, che si traducono in una costante frammentazione
dei mercati, nell'arbitraggio regolamentare e in distorsioni della concorrenza;
–
il vuoto giuridico in cui operano taluni nuovi
prestatori di servizi internet, ad esempio terzi prestatori di servizi che
offrono servizi di ordine di pagamento basati sull'online banking;
questi servizi rappresentano un'alternativa di pagamento valida e spesso meno
costosa rispetto ai pagamenti con carta, che può essere di interesse anche per
i consumatori che non dispongono di carte; La maggior parte di detti prestatori
al momento non è soggetta al vigente quadro normativo, poiché non detiene fondi
in qualsiasi momento. Il vuoto giuridico rischia di costituire un pregiudizio
all'innovazione e ad adeguate condizioni di accesso al mercato; –
l'assenza di standardizzazione e interoperabilità
tra le diverse soluzioni di pagamento (pagamenti tramite carta, internet e
dispositivo mobile), sotto diversi aspetti e a vari livelli, soprattutto sul
piano transfrontaliero, aggravata da accordi di governance carenti nel
mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE; –
le pratiche di tariffazione eterogenee e non
coordinate (applicate dagli esercenti per l'utilizzo di uno specifico strumento
di pagamento) tra Stati membri (laddove circa la metà degli Stati membri dell'UE
consente e l'altra metà vieta l'applicazione di maggiorazioni), che determinano
incertezza tra i consumatori che fanno acquisti all'estero o in internet e
creano condizioni di disparità; –
nel settore delle carte di pagamento, diverse
regole e pratiche commerciali restrittive, che si traducono in distorsioni
della concorrenza (per quando riguarda le commissioni interbancarie
multilaterali e le regole in materia di discrezionalità e flessibilità degli
esercenti nell'accettazione delle carte). I problemi
individuati e qui sopra esposti hanno comportato conseguenze per i consumatori,
gli esercenti, i nuovi prestatori di servizi di pagamento e l'intero mercato
dei servizi di pagamento. Nella valutazione d'impatto si giunge alla
conclusione che, per quanto riguarda la direttiva sui servizi di pagamento, le
opzioni migliori per migliorare la situazione attuale al fine di i) favorire lo
sviluppo di pari condizioni di concorrenza tra prestatori storici e nuovi
prestatori di servizi di pagamento tramite carta, internet e dispositivo
mobile, ii) migliorare l'efficienza, la trasparenza e ampliare la scelta di strumenti
di pagamento per gli utenti di servizi di pagamento (consumatori ed esercenti)
e iii) garantire un livello elevato di tutela per questi ultimi sarebbero: –
rafforzare il progetto dell'area unica dei
pagamenti in euro e consentire a tutti i portatori di interesse di partecipare
più attivamente alla formulazione e alla realizzazione della politica dei
pagamenti al dettaglio (governance); –
favorire la standardizzazione mediante un adeguato
quadro di governance e un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni
europee di standardizzazione (standardizzazione); –
garantire la certezza del diritto in materia di
commissioni interbancarie per pagamenti basati su carta e fornire indicazioni
chiare su un modello commerciale accettabile per le attuali e future iniziative
in materia di pagamenti basati su carta (commissioni interbancarie); –
abolire le regole commerciali restrittive per i
pagamenti tramite carta che causano distorsioni del mercato (misure di
accompagnamento relative alle commissioni interbancarie); –
armonizzare le politiche degli Stati membri in
materia di maggiorazioni, in linea con le decisioni di natura regolamentare
sulle commissioni interbancarie (misure di accompagnamento relative alle
commissioni interbancarie); –
definire condizioni d'accesso alle informazioni
sulla disponibilità di fondi per terzi prestatori, inclusi i servizi di ordine
di pagamento (ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento);
–
adeguare l'ambito di applicazione e migliorare la
coerenza del quadro legislativo (ambito di applicazione della direttiva sui
servizi di pagamento); –
migliorare l'applicazione della direttiva sui
servizi di pagamento (misure di perfezionamento della direttiva sui servizi di
pagamento); –
rafforzare i diritti degli utenti di servizi di
pagamento e tutelare i diritti dei consumatori alla luce delle modifiche
normative (ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento,
misure di accompagnamento relative alle commissioni interbancarie). La valutazione d'impatto è stata accolta con favore
dal comitato per la valutazione d'impatto nel corso dell'audizione del 20 marzo
2013. Dando seguito alle raccomandazioni del suddetto comitato sono state
apportate diverse modifiche al documento, in particolare: –
è stata argomentata meglio l'urgenza di procedere
alla revisione della direttiva sui servizi di pagamento e sono state illustrate
meglio le ragioni a favore di una regolamentazione delle commissioni
interbancarie multilaterali mediante atto legislativo; –
è stata semplificata la presentazione degli
impatti, descrivendo l'impatto delle opzioni più importanti nel testo
principale e trattando aspetti meno rilevanti negli allegati; –
sono state illustrate in maniera più chiara le
interdipendenze tra le diverse opzioni e pacchetti di misure. La maggior parte delle misure di politica
prospettate è oggetto della presente proposta. Ciò vale soprattutto per i
settori già disciplinati dalle vigenti disposizioni della direttiva sui servizi
di pagamento, ad esempio l'accesso al mercato per i terzi prestatori, le
maggiorazioni e le norme per gli istituti di pagamento. Altre misure, in
particolare le disposizioni in materia di commissioni interbancarie
multilaterali e le misure di sostegno, saranno oggetto di un'apposita proposta
legislativa, presentata in parallelo. Occorre che alcune misure di cui sopra siano
realizzate con strumenti non legislativi, ad esempio questioni relative al
coinvolgimento delle organizzazioni europee di standardizzazione e alla governance
dell'area unica dei pagamenti in euro. Occorre rafforzare la governance dell'area
unica dei pagamenti in euro, compreso il ruolo dell'attuale Consiglio SEPA, un
organo direttivo ad-hoc di alto livello istituito sotto la presidenza
congiunta della Commissione e della Banca centrale europea per un periodo
iniziale di tre anni con l'obiettivo di migliorare il coinvolgimento dei
portatori di interesse nell'area unica dei pagamenti in euro. A tal fine è
necessario chiarire il mandato del Consiglio SEPA, riesaminarne la composizione
e bilanciare meglio gli interessi del lato dell'offerta e del lato della
domanda, al fine di garantire un'efficace consulenza alla Commissione e alla
Banca centrale europea sul futuro orientamento del progetto SEPA e di favorire
la creazione di un mercato integrato, competitivo e innovativo per i pagamenti
al dettaglio, in particolare nella zona euro. La Commissione collaborerà con la
Banca centrale europea al fine di definire metodi appropriati per delineare i
compiti, la composizione, la presidenza e il funzionamento dei meccanismi di governance
che riguardano l'area unica dei pagamenti in euro. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Base giuridica La presente proposta è basata sull'articolo 114
del TFUE. Sussidiarietà e proporzionalità La realizzazione di
un mercato integrato dell'UE per i pagamenti elettronici al dettaglio
contribuisce all'obiettivo di un mercato interno sancito dall'articolo 3 del
trattato sull'Unione europea. L'integrazione dei mercati è necessaria per
concretizzare pienamente una serie di vantaggi per i cittadini europei, tra cui
una maggiore concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e una
maggiore scelta, innovazione e sicurezza per gli utenti di servizi di
pagamento, in particolare i consumatori. Infine, un mercato integrato dei
pagamenti agevola l'offerta transfrontaliera di beni e servizi e contribuisce
in tal modo a realizzare un vero e proprio mercato unico. La portata della
revisione della direttiva sui servizi di pagamento è proporzionata ai vari
aspetti emersi ad oggi. La direttiva rimane globalmente adeguata al suo fine;
al contempo è necessario che il quadro giuridico dell'Unione europea evolva per
tenere debitamente conto dei più recenti sviluppi tecnologici e commerciali nel
settore dei pagamenti al dettaglio. Per
sua natura, un mercato dei pagamenti integrato, basato su reti che si estendono
al di là delle frontiere nazionali, richiede un approccio a livello di Unione,
poiché i principi, le norme, le procedure e gli standard applicabili devono
essere uniformi in tutti gli Stati membri, in modo da garantire la certezza del
diritto e condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato. Data l'attuale
frammentazione del mercato, con un intervento individuale a livello di Stati
membri non sarebbe possibile conseguire l'obiettivo di un mercato dei pagamenti
integrato ed efficiente per i beni e i servizi offerti sia a livello nazionale
sia transfrontaliero. L'approccio
sostiene l'obiettivo di un ulteriore rafforzamento dell'area unica dei
pagamenti in euro ed è in linea con l'agenda digitale, in particolare con la
creazione di un mercato unico del digitale. Esso favorirà l'innovazione
tecnologica e contribuirà a realizzare nuovi impulsi di crescita e a creare
posti di lavoro, in particolare nei settori del commercio elettronico e del
commercio mobile. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La
direttiva ha un'incidenza finanziaria indicata nella scheda finanziaria
legislativa allegata alla presente proposta. 5. Informazioni supplementari Spazio economico europeo L'atto
proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno
estenderlo allo Spazio economico europeo. Documenti esplicativi La
nuova direttiva proposta contiene numerosi adeguamenti della direttiva vigente
e taluni nuovi obblighi a carico degli Stati membri, con un giusto margine di
discrezionalità per quanto riguarda le modalità di attuazione nell'ordinamento
nazionale, ad esempio per quando riguarda le nuove disposizioni in materia di
sicurezza. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a fornire documenti
esplicativi sulle misure di attuazione che intendono adottare per consentire
alla Commissione di avere un quadro più esatto delle pertinenti misure
nazionali e assicurarsi della corretta attuazione della direttiva. Illustrazione dettagliata della proposta La seguente breve sintesi mira a facilitare il processo
decisionale illustrando brevemente le principali modifiche rispetto alla
direttiva sui servizi di pagamento da abrogare: Articolo 2 – Ambito di applicazione: si
propone di estendere l'ambito di applicazione in termini sia geografici che di
valute considerate. Articolo 2, paragrafo 1: le disposizioni della
direttiva sui servizi di pagamento in materia di trasparenza e requisiti
informativi si applicheranno anche alle operazioni di pagamento verso paesi
terzi nelle quali solo uno dei prestatori di servizi di pagamento è situato
nell'Unione europea (le cosiddette operazioni "one leg"),
relativamente alle parti delle operazioni di pagamento eseguite nell'Unione. Articolo 2, paragrafo 2: le disposizioni della
direttiva sui servizi di pagamento in materia di trasparenza e requisiti
informativi sono estese a tutte le valute e non si applicheranno più solo alle
valute dell'UE. Articolo 3 –
Esclusione dall'ambito di applicazione: questa
disposizione chiarisce e aggiorna i casi di esclusione dall'ambito di
applicazione, previsti dalla vigente direttiva sui servizi di pagamento, per
una serie di operazioni di pagamento (e di attività correlate). Articolo 3,
lettera b): l'esenzione relativa agli agenti
commerciale è stata modificata e si applica solamente agli agenti commerciali
che agiscono per conto o del pagatore o del beneficiario, ma non per conto di
entrambi. L'esenzione prevista dalla vigente direttiva sui servizi di pagamento
è sempre più utilizzata per operazioni di pagamento gestite da piattaforme di
commercio elettronico per conto sia del venditore (il beneficiario) che dell'acquirente
(il pagatore). Poiché tale utilizzo non rientra nella finalità dell'esenzione,
è pertanto opportuno limitarne ulteriormente l'applicazione. Articolo 3,
lettera k): l'esenzione relativa alle reti limitate è
sempre più spesso applicata alle grandi reti che registrano elevati volumi di
pagamenti e hanno ampie gamme di prodotti e servizi. Una tale applicazione va
chiaramente al di là della finalità iniziale di questa esenzione e fa sì che
elevati volumi di pagamento non siano soggetti al quadro normativo, creando uno
svantaggio competitivo per gli operatori dei mercati regolamentati. La nuova
definizione di reti limitate, che è in linea con la definizione di cui alla
direttiva 2009/110/CE, dovrebbe contribuire a ridurre questi rischi. Articolo 3,
lettera l): l'attuale esenzione relativa ai contenuti
digitali (o esenzione "telecomunicazioni") è ridefinita al fine di
limitarne l'applicazione esclusivamente ai servizi di pagamento accessori
prestati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, come
ad esempio gli operatori di telecomunicazione. L'esenzione sarà applicabile
alla fornitura di contenuti digitali da parte di terzi, nel rispetto di
determinate soglie stabilite dalla presente proposta di direttiva. La nuova
definizione mira a garantire condizioni di parità tra i vari prestatori e a
tutelare più efficacemente i consumatori in materia di pagamenti. Soppressione del
vigente articolo 3, lettera o): l'esclusione dall'ambito
di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento dei servizi di
prelievo di contante tramite sportelli automatici di prestatori indipendenti ha
determinato la creazione di reti di distributori automatici che addebitano ai
consumatori commissioni elevate sui prelievi. Sembrerebbe che questa
disposizione abbia incentivato le reti di sportelli automatici esistenti di
proprietà delle banche ad annullare i rapporti contrattuali che intrattengono
con altri prestatori di servizi di pagamento per poter addebitare direttamente
commissioni più elevate ai consumatori. Di conseguenza, è opportuno sopprimere
tale esenzione. Articolo 9 –
Requisiti in materia di tutela: i requisiti in materia
di tutela saranno semplificati e quelli applicabili agli istituti di pagamento
autorizzati a norma della direttiva sui servizi di pagamento saranno
ulteriormente armonizzati. In particolare sarà limitata la possibilità per gli
Stati membri di abbassare tali requisiti e verrà ridotto il numero di metodi
possibili di tutela ai fini di una maggiore parità di condizioni e certezza del
diritto. Articolo 14 –
Punto di accesso elettronico europeo presso l'ABE:
questo articolo prevede l'istituzione di un punto di accesso elettronico unico,
che collega fra loro i registri pubblici nazionali a livello dell'Unione, allo
scopo di migliorare la trasparenza degli istituti di pagamento autorizzati e
registrati. Articolo 27 –
Condizioni: la possibilità di applicare un regime
agevolato ai piccoli istituti di pagamento sarà estesa a un numero più elevato
di tali istituti, poiché alcuni Stati membri hanno avuto esperienze negative
(ad esempio l'insolvenza) con piccoli prestatori di servizi di pagamento il cui
volume di attività superava la soglia vigente per il regime di deroga. L'obiettivo
è conseguire il giusto equilibrio, da un lato, evitando a istituti di
dimensione molto ridotta oneri normativi inutili e, dall'altro, garantendo agli
utenti di servizi di pagamento un adeguato livello di tutela. Articolo 29 –
Accesso ai sistemi di pagamento: questo articolo
perfeziona le norme relative all'accesso ai sistemi di pagamento, precisando le
condizioni per l'accesso indiretto degli istituti di pagamento ai sistemi di
pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere
definitivo del regolamento); l'accesso previsto è paragonabile a quello
utilizzato dagli enti creditizi di dimensioni più ridotte. Articolo 55,
paragrafi 3 e 4 – Spese applicabili: queste
disposizioni armonizzeranno ulteriormente la pratica delle maggiorazioni,
tenendo debitamente conto della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori e della proposta della Commissione di regolamento (UE) n. xxx del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento tramite carta, che è presentata contemporaneamente alla
presente proposta. La flessibilità accordata dalla vigente direttiva sui
servizi di pagamento, che consente agli esercenti di imporre una spesa o di
offrire una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di
mezzi di pagamento più efficienti, cui si aggiunge la possibilità per gli Stati
membri di vietare o limitare tali maggiorazioni nel loro territorio, ha portato
a un'estrema eterogeneità sul mercato. Tredici Stati membri si sono avvalsi
della facoltà di vietare le maggiorazioni in virtù della vigente direttiva sui
servizi di pagamento. I diversi regimi in vigore negli Stati membri creano
problemi e confusione sia per gli esercenti e che per i consumatori, in
particolare in vendite o acquisti transfrontalieri di beni e servizi via
internet. La proposta di vietare le maggiorazioni è direttamente legata all'applicazione
di massimali alle commissioni interbancarie, prevista dalla succitata proposta
di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni tramite
carta. Data la notevole riduzione delle commissioni che gli esercenti dovranno
pagare alla loro banca, le maggiorazioni non sono più giustificate per le carte
soggette a commissione interbancaria multilaterale regolamentata, che
rappresenteranno oltre il 95% del mercato delle carte ad uso dei privati.
Pertanto le norme proposte contribuiranno a migliorare l'esperienza dei
consumatori che pagano mediante carta nell'Unione e a incrementare l'uso delle
carte di pagamento in sostituzione del contante.
Per quanto riguarda
le carte non soggette al regolamento sulle commissioni interbancarie di cui
alla suddetta proposta, cioè le carte aziendali e le carte dei circuiti a tre parti,
gli esercenti saranno ancora autorizzati ad applicare delle maggiorazioni, a
condizione che corrispondano ai costi reali sostenuti, tenendo debitamente
conto della direttiva 2011/83/UE. Articoli 65 e 66 – Responsabilità del prestatore di servizi
di pagamento e responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non
autorizzate: le modifiche proposte
intendono semplificare e armonizzare le norme in materia di responsabilità in
caso di operazioni non autorizzate, migliorando la tutela degli interessi
legittimi degli utenti dei servizi di pagamento. Eccetto in caso di frode e
negligenza grave, l'importo massimo che, in qualsiasi circostanza, un utente
dei servizi di pagamento può essere obbligato a pagare in caso di operazione di
pagamento non autorizzata sarà ridotto da 150 EUR a 50 EUR. Verrà
inoltre precisato che un ritardo di pagamento non dà necessariamente luogo a
rimborso. Articolo 67 –
Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo
tramite: questa
disposizione precisa il diritto di rimborso nel caso di addebiti diretti,
allineandolo al sistema principale di addebito diretto SEPA (SEPA Core
Direct Debit Rulebook), a condizione che il bene o il servizio pagato non
sia stato ancora utilizzato. Ai sensi della normativa vigente, agli addebiti
diretti si applicano regimi di rimborso differenti, a seconda che sia stata
data o meno un'autorizzazione preventiva, che l'importo superi l'importo atteso
o che, in alternativa, sia stato concordato un altro diritto. Articolo 85 –
Misure di sicurezza: le norme proposte disciplinano
gli aspetti relativi alla sicurezza e all'autenticazione in linea con la
proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. Titoli da I a V e
allegato I, punto 7 – Inclusione di nuovi servizi e di nuovi prestatori di
servizi che consentono l'accesso a conti di pagamento:
l'ambito di applicazione della vigente direttiva sui servizi di pagamento non
comprende questi operatori, in quanto non sono mai in possesso dei fondi del
pagatore o del beneficiario. Il fatto che questi terzi prestatori non siano
attualmente soggetti alla normativa, almeno in alcuni Stati membri, ha
suscitato preoccupazioni in materia di sicurezza, protezione dei dati e
responsabilità, nonostante i potenziali benefici generati da tali servizi e
prestatori di servizi. La proposta estende l'ambito di applicazione della
direttiva sui servizi di pagamento ai terzi prestatori che offrono servizi di
ordine di pagamento basati sull'on-line banking (allegato I, punto 7).
Questa disposizione dovrebbe favorire lo sviluppo di nuove soluzioni di
pagamento elettronico a basso costo su internet, garantendo al tempo stesso
norme appropriate in materia di sicurezza, protezione dei dati e
responsabilità. Per poter prestare servizi di ordine di pagamento, i terzi
prestatori saranno tenuti a ottenere l'autorizzazione o l'iscrizione e a essere
soggetti a vigilanza come gli istituti di pagamento (titolo II). Analogamente
agli altri prestatori di servizi di pagamento, saranno soggetti a diritti e
obblighi armonizzati, e in particolare a obblighi in materia di sicurezza
(articoli 85 e 86). Le norme previste riguarderanno in particolare le
condizioni di accesso alle informazioni sui conti di pagamento (articolo 58),
gli obblighi in materia di autenticazione (articolo 87) e di rettifica delle
operazioni (articoli 63 e 64) e una ripartizione equilibrata delle
responsabilità (articoli 65 e 66). I nuovi prestatori di servizi di pagamento
usufruiranno di questo nuovo regime, a prescindere dal fatto che siano o meno
in possesso dei fondi del pagatore o del beneficiario in un qualsiasi momento. Capo 6 – Procedure
di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie: queste disposizioni rafforzeranno il
rispetto effettivo della direttiva Le nuove misure aggiornano l'obbligo di
predisporre procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali e di applicare
sanzioni adeguate. Articolo 92 – Sanzioni: conformemente ad altre proposte recenti nel settore dei servizi
finanziari, gli Stati membri saranno tenuti ad uniformare le sanzioni
amministrative, a predisporre opportune misure e sanzioni amministrative per i
casi di violazione della direttiva e a garantire che le sanzioni siano debitamente
applicate. Autorità bancaria europea: la proposta di direttiva prevede in vari ambiti l'intervento dell'ABE,
che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei
meccanismi di vigilanza (in virtù del regolamento (UE) n. 1093/2010). In
particolare, l'ABE sarà invitata a emanare orientamenti e progetti di norme
tecniche di regolamentazione in vari settori, ad esempio al fine di chiarire le
norme in materia di «passaporto» per gli istituti di pagamento che operano in
diversi Stati membri, o di garantire la messa in atto di adeguati requisiti di
sicurezza. 2013/0264 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE
e che abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[17],
visto il parere della Banca centrale europea[18], sentito il garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Negli ultimi anni sono stati
compiuti notevoli progressi nell'integrazione del mercato dei pagamenti al
dettaglio nell'Unione, in particolare con l'adozione della normativa dell'Unione
in materia di pagamenti, segnatamente della direttiva 2007/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[19],
del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], della direttiva 2009/110/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[21]
e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]. La direttiva 2011/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[23]
ha ulteriormente integrato il quadro giuridico per i servizi di pagamento
fissando un limite specifico alla possibilità per i dettaglianti di applicare
una maggiorazione ai propri clienti per l'uso di un dato mezzo di pagamento. (2) La direttiva 2007/64/CE è
stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione
del dicembre 2005. Da allora con la rapida crescita del numero di pagamenti
elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi
tipi di servizi di pagamento il mercato dei pagamenti al dettaglio ha
registrato considerevoli innovazioni tecniche. (3) Dal riesame del quadro
giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi
dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde
della Commissione "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti
tramite carte, Internet e telefono mobile"[24] è emerso che gli sviluppi
hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare.
Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti
tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora
frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento
innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di
applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di
applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso
esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse
dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o
semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione
ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della
catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni
settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione
dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi e
di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. (4) Visto lo sviluppo dell'economia
digitale, la creazione di un mercato unico integrato per i pagamenti
elettronici è essenziale per garantire che i consumatori, gli esercenti e le
imprese possano trarre il massimo vantaggio dal mercato interno. (5) È opportuno elaborare nuove
norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore
chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta
l'Unione. Occorre che gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori
beneficino delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più
ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di
protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in
tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una diminuzione dei costi e delle
tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una
maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento. (6) Negli ultimi anni i rischi di
sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della
maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento
del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento
di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di
pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo
mercato, occorre che gli utenti di tali servizi godano di un'adeguata
protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il
mantenimento di attività economiche e sociali cruciali e pertanto i prestatori
di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli
"operatori del mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8, della
direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio[25]. (7) Oltre che con le misure
generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire
il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una
volta adottata], occorre che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni
di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento.
È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di
pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere
in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di
servizi di pagamento forniscano annualmente alle autorità competenti
informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle
misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i
danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di
pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché
agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi
di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i
principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea. (8) Il quadro regolamentare per i
servizi di pagamento rivisto è integrato dal regolamento (UE) [XX/XX/XX] del
Parlamento europeo e del Consiglio[26].
Tale regolamento introduce norme relative all'applicazione di commissioni
interbancarie multilaterali e bilaterali a tutte le operazioni effettuate dai
consumatori con carta di credito e con carta di debito e a tutti i pagamenti
elettronici e tramite dispositivo mobile basati su tali carte e limita l'applicazione
di determinate regole commerciali in materia di operazioni tramite carta. Il
regolamento in oggetto mira inoltre ad accelerare ulteriormente la
realizzazione di un vero e proprio mercato integrato dei pagamenti basati su
carta. (9) Al fine di evitare approcci
divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le
disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei
prestatori di servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si
applichino anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento
del pagatore o del beneficiario sono situati nello Spazio economico europeo (in
appresso "SEE") e l'altro prestatore di servizi di pagamento è
situato al di fuori del SEE. Occorre inoltre estendere l'applicazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e requisiti informativi alle operazioni
effettuate in tutte le valute tra i prestatori di servizi di pagamento situati
all'interno del SEE. (10) La definizione dei servizi di
pagamento deve essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire l'ulteriore
sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni
operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi
prestatori. (11) L'esenzione delle operazioni
di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o
del beneficiario, prevista dalla direttiva 2007/64/CE, viene applicata con
modalità diverse negli Stati membri. Alcuni Stati membri consentono di
applicare l'esenzione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono
come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori
senza un reale margine decisionale nella negoziazione o conclusione della
vendita o dell'acquisto di beni o servizi. Ciò va al di là dell'ambito di
applicazione dell'esenzione e può far aumentare i rischi per i consumatori,
poiché tali prestatori non sono soggetti alle norme sulla protezione garantita
dal quadro giuridico. Le diverse pratiche nell'applicazione producono inoltre
un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato dei pagamenti. È pertanto
necessario che la definizione sia formulata in maniera più precisa e chiara al
fine di rispondere a queste preoccupazioni. (12) Le informazioni provenienti
dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione
relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento
notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi,
ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle
reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori
rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli
operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è
necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea
con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento
sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere
utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi,
indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti
potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di
membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni
per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di
diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per
raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale
strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è
opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva
non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione
della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per
effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che
tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in
continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo
di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività
rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". (13) La direttiva 2007/64/CE
esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento
eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia
dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale
intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il
dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o
servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore
(operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi
SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali
basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni
provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i
consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia
diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a
causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa
disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri.
Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i
consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione
di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE.
È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione della direttiva.
Occorre che l'esenzione riguardi specificamente i micropagamenti per i
contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o
applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di
pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione
elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato). (14) Analogamente, la direttiva 2007/64/CE
esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da
gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) indipendenti
dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. Originariamente la
disposizione era volta a incentivare l'installazione di ATM di tipo stand-alone
in aree remote e scarsamente popolate, consentendo ai gestori di applicare
spese in aggiunta alle commissioni versate ai prestatori di servizi di
pagamento emittenti della carta, ma non era destinata ad essere utilizzata da
gestori di ATM che dispongono di centinaia o addirittura migliaia di apparecchi
installati in uno o più Stati membri. Questa situazione si traduce in una
mancata applicazione di tale direttiva a una parte crescente del mercato degli
ATM, con effetti negativi sulla tutela dei consumatori. Questa situazione
incentiva inoltre i gestori di ATM presenti sul mercato a ridefinire il proprio
modello commerciale e a porre termine al tradizionale rapporto contrattuale con
i prestatori di servizi di pagamento per poter applicare commissioni più
elevate direttamente ai consumatori. Di conseguenza, è necessario abolire tale
esenzione. (15) I prestatori di servizi che
intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso
non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno
nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle
proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state
utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in
modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di
pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di
pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento
nel mercato interno. Occorre pertanto che i prestatori di servizi siano tenuti
a notificare determinate attività alle autorità competenti al fine di garantire
un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. (16) È importante introdurre l'obbligo
a carico dei potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare l'intenzione
di svolgere attività nel quadro di una rete limitata se il volume delle
operazioni di pagamento è superiore a una determinata soglia. È opportuno che le
autorità competenti esaminino se le attività possano essere considerate
attività prestate nel quadro di una rete limitata e prendano una decisione
motivata in materia sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, lettera k). (17) Occorre che le nuove norme
seguano l'approccio adottato nella direttiva 2007/64/CE applicandosi a tutti i
tipi di servizi di pagamento elettronici. Pertanto non è ancora opportuno che
le nuove norme si applichino ai servizi nell'ambito dei quali il trasferimento
di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito
esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni
cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher
su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad
un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a
disposizione del beneficiario. (18) Successivamente all'adozione
della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in
particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi
prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi
di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in
possesso dei fondi da trasferire. Tali servizi incentivano il commercio
elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente
e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre
pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi
prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli
esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line
anche senza carta di credito. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente
non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla
vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE.
Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della
tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della
concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Occorre quindi
che le nuove disposizioni affrontino questi aspetti. (19) Le rimesse di denaro sono un
servizio di pagamento semplice generalmente basato su contante consegnato da un
pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l'importo
corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un
beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per
conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, esercenti
e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che
consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. È opportuno
che questi servizi di pagamento delle fatture siano trattati alla stregua di
una rimessa di denaro, a meno che le competenti autorità non ritengano che l'attività
rientri in un altro servizio di pagamento. (20) È necessario specificare le
categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente
prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione: si tratta di enti creditizi
che raccolgono depositi da utenti che possono essere utilizzati per il
finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere
soggetti ai requisiti prudenziali fissati dalla direttiva 2013/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[27],
degli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che può
servire per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad
essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2009/110/CE,
degli istituti di pagamento e degli uffici postali che sono autorizzati dal
diritto nazionale. (21) È opportuno che la presente
direttiva stabilisca norme relative all'esecuzione delle operazioni di
pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita dalla
direttiva 2009/110/CE. Occorre tuttavia che la presente direttiva non
regolamenti l'emissione di moneta elettronica né modifichi la regolamentazione
prudenziale degli istituti di moneta elettronica di cui alla stessa direttiva.
Pertanto agli istituti di pagamento non è consentito emettere moneta
elettronica. (22) La direttiva 2007/64/CE ha
istituito un regime prudenziale introducendo un'autorizzazione unica per tutti
i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di
depositi o all'emissione di moneta elettronica. A tal fine la direttiva 2007/64/CE
ha introdotto una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati
di seguito "istituti di pagamento", autorizzando persone giuridiche
che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in
tutta l'Unione, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad
ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse
condizioni in tutta l'Unione. (23) Le condizioni per la
concessione e il mantenimento dell'autorizzazione ad operare in qualità di
istituti di pagamento sono rimaste sostanzialmente invariate. Come nella direttiva
2007/64/CE, le condizioni includono requisiti prudenziali proporzionati ai
rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della
loro attività. In questo contesto è necessario un efficace regime comprendente
capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere
elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del
mercato. A motivo della varietà di scelta esistente nel settore dei servizi di
pagamento, occorre che la direttiva consenta l'applicazione di vari metodi
combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di
assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i
prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che i requisiti per gli
istituti di pagamento riflettano il fatto che gli istituti di pagamento
esercitano attività più specializzate e limitate, che generano pertanto rischi
molto più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli
derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In
particolare, occorre che agli istituti di pagamento sia vietato raccogliere
depositi da utenti e sia consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo
per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre che le norme prudenziali
richieste, compreso il capitale iniziale, siano adeguate al rischio correlato
ai rispettivi servizi di pagamento forniti dall'istituto di pagamento. È
opportuno che i servizi che permettono unicamente di accedere ai conti di
pagamento, senza fornire un conto, siano considerati a rischio medio per quanto
concerne il capitale iniziale. (24) Occorre prevedere che i fondi
dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall'istituto di pagamento
per altre attività commerciali. Tuttavia gli obblighi di tutela appaiono
necessari solo quando un istituto di pagamento è in possesso dei fondi dei
clienti. Occorre inoltre che gli istituti di pagamento siano soggetti a
requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività
illecite e al finanziamento del terrorismo. (25) È opportuno che la presente
direttiva non modifichi gli obblighi degli istituti di pagamento in materia di
documenti contabili e di revisione dei conti annuali e consolidati. Occorre che
gli istituti di pagamento redigano i conti annuali e consolidati in conformità
della direttiva del Consiglio 78/660/CEE[28]
nonché, se del caso, della direttiva 83/349/CEE[29] e della direttiva 86/635/CEE[30]. È opportuno che i conti
annuali e i conti consolidati formino oggetto di revisione, a meno che l'istituto
di pagamento non sia esonerato da tale obbligo in virtù della direttiva 78/660/CEE
e, se del caso, delle direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE. (26) Gli sviluppi tecnologici negli
ultimi anni hanno portato anche alla nascita di una serie di servizi accessori,
ad esempio servizi di informazioni sui conti e di analisi aggregata degli
investimenti (account aggregation). Occorre che tali servizi siano
trattati anche nella presente direttiva al fine di garantire ai consumatori una
protezione adeguata e la certezza del diritto quanto al loro status. (27) È opportuno che quanto
prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente
direttiva i prestatori di servizi di pagamento detengano sempre conti di
pagamento riservati esclusivamente alle operazioni di pagamento; Per poter
prestare servizi di pagamento è indispensabile che gli istituti di pagamento
abbiano accesso ai conti di pagamento. Occorre che gli Stati membri
garantiscano che tale accesso sia fornito in modo proporzionato all'obiettivo
legittimo che intende servire. (28) Occorre che la presente
direttiva disciplini la concessione di crediti da parte degli istituti di
pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di
credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un
credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di
un credito a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a 12
mesi, anche su base revolving, è opportuno che gli istituti di pagamento siano
autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività transfrontaliere, a
condizione che per il suo rifinanziamento vengano principalmente utilizzati i
fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai
mercati dei capitali, ma non i fondi detenuti per conto dei clienti per
effettuare operazioni di pagamento. È opportuno che tali regole lascino
impregiudicata la direttiva del Consiglio 2008/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[31],
nonché altre pertinenti normative dell'Unione o nazionali relative alle
condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla
presente direttiva. (29) Nel complesso, la cooperazione
tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli
istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca
di tali autorizzazioni ha dato prova di funzionare adeguatamente. Occorre
tuttavia che la cooperazione tra le autorità competenti venga rafforzata, sia
in termini di informazioni scambiate, sia di un'applicazione e interpretazione
uniformi della direttiva, nei casi in cui l'istituto di pagamento autorizzato
intenda fornire servizi di pagamento anche in uno Stato membro diverso dal suo
Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera
prestazione dei servizi ("passaporto"). È opportuno incaricare l'Autorità
bancaria europea (ABE) di elaborare una serie di orientamenti sulla
cooperazione e lo scambio di dati. (30) Per rafforzare la trasparenza
degli istituti di pagamento autorizzati dalle autorità competenti o registrati
presso di esse, compresi gli agenti e le succursali, occorre predisporre un
portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo con l'ABE e che
colleghi i registri nazionali. Occorre che tali misure contribuiscano a
rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti. (31) Occorre aumentare la
disponibilità di informazioni precise e aggiornate imponendo agli istituti di
pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato
membro d'origine qualsiasi modifica che incida sull'accuratezza delle
informazioni e delle prove fornite in relazione all'autorizzazione, compresi
ulteriori agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività. È
inoltre opportuno che le autorità competenti verifichino, in caso di dubbio,
che le informazioni pervenute siano esatte. (32) Sebbene la presente direttiva
definisca i poteri minimi delle autorità competenti nell'ambito del controllo
dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è
necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti
fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Per i casi in cui l'esercizio
di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in atto misure di
salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad
esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità
giudiziaria dello Stato membro interessato. (33) È importante garantire che
tutti i prestatori di servizi di rimessa di denaro siano soggetti a obblighi
minimi di natura giuridica e regolamentare. Pertanto, è auspicabile richiedere
la registrazione dell'identità e della sede operativa di tutti i prestatori di
servizi di rimessa di denaro, anche di persone che non sono in grado di
soddisfare tutte le condizioni per l'autorizzazione come istituti di pagamento.
Questo approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI
del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali,
che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento
che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella
raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A
tal fine occorre che gli Stati membri inseriscano tali persone nel registro
degli istituti di pagamento senza applicare loro tutte o alcune condizioni
richieste per l'autorizzazione. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di
deroga sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al volume delle operazioni di
pagamento. È opportuno che gli istituti di pagamento beneficiari di una deroga
non abbiano il diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e
che non esercitino indirettamente tali diritti in quanto membri di un sistema
di pagamento. (34) Per qualsiasi prestatore di
servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle
infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Occorre tuttavia che tale
accesso sia soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l'integrità e
la stabilità di tali sistemi. È opportuno che ciascun prestatore di servizi di
pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento fornisca ai
partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono
sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi
di pagamento includono di norma, ad esempio, i circuiti di carte a quattro
parti nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli
addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le
diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in
funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le
regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di
accesso ai sistemi di pagamento. (35) Occorre prevedere che gli
istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati
in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato
interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di
tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un
trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati
e quelli che beneficiano di una deroga a norma della presente direttiva nonché
di una deroga a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE in
considerazione delle differenze nel loro quadro prudenziale. In ogni caso le
differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se
motivate da differenze nei costi sostenuti dai prestatori di servizi di
pagamento. Occorre che rimangano impregiudicati sia il diritto degli Stati
membri di limitare l'accesso a sistemi di importanza sistemica a norma della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32], sia le competenze della Banca
centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in materia di
accesso ai sistemi di pagamento. (36) In alcuni casi gli Stati
membri hanno concesso l'accesso indiretto a specifici sistemi di pagamento a
determinati prestatori di servizi di pagamento, analogamente alle disposizioni
della direttiva 98/26/CE. Tale decisione è a discrezione dello Stato membro
interessato. Tuttavia, per garantire eque condizioni di concorrenza tra i
prestatori di servizi di pagamento, occorre che la presente direttiva disponga
che lo Stato membro che ha concesso a un prestatore di servizi di pagamento l'accesso
indiretto a tali sistemi, agisca in maniera non discriminatoria riservando lo
stesso trattamento a tutti i prestatori di servizi di pagamento che sono nella
stessa situazione. (37) Negli ultimi anni alcuni
sistemi di pagamento a tre parti in cui il sistema agisce come prestatore di
servizi di pagamento unico sia per il pagatore che per il beneficiario, sono
diventati operatori a pieno titolo nel mercato del trattamento dei pagamenti.
Di conseguenza non è più giustificato consentire a tali sistemi di beneficiare
di un'esenzione in materia di concessione dell'accesso ai servizi di pagamento
ad altri prestatori di servizi di pagamento laddove altri sistemi di pagamento
non possono beneficiare di tale esenzione. (38) Occorre porre in essere una
serie di regole per assicurare la trasparenza delle condizioni e dei requisiti
informativi applicati ai servizi di pagamento. (39) È opportuno che la presente
direttiva non si applichi alle operazioni di pagamento effettuate in contante
dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Occorre
inoltre che essa non si applichi alle operazioni di pagamento tramite assegni
cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento
altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che
le buone pratiche in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente
direttiva. (40) Dato che i consumatori e le
imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso
livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori
con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì
che le imprese e le organizzazioni stabiliscano diversamente quando non hanno a
che fare con i consumatori. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri possano
stabilire che le microimprese, quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione[33]
debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso è opportuno che
alcune disposizioni di base della presente direttiva siano sempre applicabili a
prescindere dallo status dell'utente. (41) Occorre che la presente
direttiva specifichi gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento
in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento;
per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'Unione, gli
utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata,
sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la
presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire
il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di
pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le
operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del
mercato unico dei servizi di pagamento, occorre che gli Stati membri possano
adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella
presente direttiva. (42) È opportuno che i consumatori
siano protetti contro le pratiche sleali e ingannevoli, in linea con la
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[34], con la direttiva 2000/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[35]
e con la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[36]. Le ulteriori disposizioni di
queste direttive sono ancora applicabili. Tuttavia, occorre in particolare
chiarire la relazione tra la presente direttiva e la direttiva 2002/65/CE in
materia di obblighi di informazione precontrattuale.. (43) Occorre che le informazioni da
fornire siano proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un
formato standard. Tuttavia è opportuno che i requisiti di informazione
riguardanti le singole operazioni di pagamento siano diversi da quelli
applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di
pagamento. (44) In pratica, i contratti quadro
e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più
comuni ed economicamente rilevanti delle singole operazioni di pagamento. In
presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è
necessario un contratto quadro. Pertanto, occorre che i requisiti di
informazione preventiva sui contratti quadro siano abbastanza ampie e le
informazioni siano sempre fornite su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole, quali gli estratti conto stampati dagli sportelli automatici, i
CD-ROM, i DVD e i dischi rigidi dei personal computer in cui possono essere memorizzati
i messaggi di posta elettronica, nonché i siti internet, sempre che tali siti
consentano di recuperarle agevolmente durante un periodo di tempo adeguato ai
fini informativi e consentano la riproduzione immutata delle informazioni
memorizzate. Tuttavia, è opportuno che il modo in cui sono fornite le
successive informazioni sulle operazioni di pagamento effettuate possa essere
deciso nell'ambito del contratto quadro tra i prestatori di servizi di
pagamento e gli utenti di servizi di pagamento, come ad esempio che nel
servizio di internet banking tutte le informazioni sul conto di
pagamento siano rese accessibili on-line. (45) Occorre che nelle singole
operazioni di pagamento siano sempre fornite solo le informazioni essenziali su
iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di
norma presente quando dà l'ordine di pagamento, non è necessario esigere che le
informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un
altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire
informazioni oralmente allo sportello o rendere queste facilmente accessibili
in altro modo, per esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni.
È inoltre opportuno che siano fornite informazioni su dove reperire altre
informazioni più dettagliate (per esempio l'indirizzo del sito web). Tuttavia,
qualora richiesto dal consumatore, occorre che le informazioni essenziali siano
fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. (46) È opportuno che la presente
direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni
importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di
servizi di pagamento. Occorre inoltre che il consumatore possa esigere
informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a
titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da
consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di
pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi
diritti e obblighi contrattuali. È opportuno che tali disposizioni rispettino
la direttiva 2002/65/CE. Occorre che le disposizioni esplicite sulla libera
informazione nella presente direttiva non abbiano l'effetto di permettere l'imposizione
di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle
altre direttive applicabili. (47) È opportuno che il modo in cui
l'informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all'utente
di servizi di pagamento tenga conto delle esigenze di quest'ultimo nonché degli
aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della
situazione per quanto riguarda l'accordo previsto nel rispettivo contratto di
servizi di pagamento. Occorre che la direttiva distingua così tra due modi in
cui il prestatore di servizi di pagamento può dare informazioni all'utente: o l'informazione
è fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come
richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte
dell'utente; o l'informazione è messa a disposizione dell'utente tenendo conto
delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In quest'ultimo caso è
opportuno che l'utente prenda un'iniziativa attiva per ottenere le informazioni,
ad esempio chiedendole espressamente al prestatore, accedendo alla casella
postale elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei
terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine occorre che il prestatore
di servizi di pagamento provveda affinché l'accesso all'informazione sia
possibile e le informazioni siano disponibili per l'utente. (48) Inoltre è opportuno che il
consumatore riceva senza spese aggiuntive le informazioni di base sulle
operazioni di pagamento effettuate. In caso di un'operazione di pagamento
singola, occorre che il prestatore di servizi di pagamento non addebiti
separatamente le spese di informazione. In modo analogo è opportuno che le
successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell'ambito di
un contratto quadro siano date a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza
della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del
cliente, occorre che le parti possano concordare l'addebito di spese per
informazioni aggiuntive o più frequenti. Al fine di tenere conto delle diverse
pratiche nazionali, occorre consentire agli Stati membri di stabilire che l'estratto
conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo sia sempre fornito
gratuitamente. (49) Per agevolare la mobilità dei
clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un
contratto quadro dopo un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori
occorre che il termine di preavviso non sia superiore a un mese e per i
prestatori di servizi di pagamento non sia inferiore a due mesi. Occorre che la
presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di
pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze
eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad
esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del
terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche
legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini. (50) È opportuno che gli strumenti
di pagamento di importo ridotto siano un'alternativa economica e di agevole uso
in caso di beni e servizi a basso prezzo e non siano oggetto di requisiti
eccessivi. Occorre pertanto limitare all'essenziale i requisiti informativi e
le relative regole di esecuzione tenendo conto anche delle capacità
tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di
importo ridotto. Nonostante il sistema semplificato occorre che gli utenti di
servizi di pagamento siano adeguatamente tutelati considerati i rischi limitati
posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione agli strumenti
di pagamento prepagati. (51) È necessario stabilire i
criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni
relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di
pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In
particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi
di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento
soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di
sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli
orientamenti dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al
terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere
adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per
garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di
pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti
creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il
pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al
prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento. (52) Occorre che i diritti e gli
obblighi degli utenti di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di
pagamento siano opportunamente adeguati al fine di tenere conto del
coinvolgimento del terzo prestatore nell'operazione ogniqualvolta si ricorra al
servizio di ordine di pagamento. In particolare, è opportuno che una
ripartizione equilibrata delle responsabilità tra il prestatore di servizi di
pagamento che amministra il conto e il terzo prestatore coinvolto nell'operazione
induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell'operazione
sotto il loro controllo e indichi chiaramente la parte responsabile in caso di
incidenti. In caso di frode o di controversia, occorre che i terzi prestatori
siano soggetti all'obbligo specifico di fornire al pagatore e al prestatore di
servizi pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le
informazioni dell'autorizzazione relativa all'operazione in questione. (53) Al fine di ridurre i rischi e
le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo
inesatto, occorre che l'utente di servizi di pagamento informi il prestatore di
servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali
contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o
effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli
obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se questo termine per
la notifica è rispettato dall'utente, è opportuno che questi si possa rivolgere
al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale.
Occorre che la presente direttiva lasci impregiudicate altre rivendicazioni tra
utenti e prestatori di servizi di pagamento. (54) Nel caso di operazioni di
pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente
rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il
pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del
rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al
fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza
indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di
pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non
autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un
importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con
grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al
fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione
degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha
notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento
del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali
perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La
presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di
servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti. (55) Per valutare l'eventuale
negligenza dell'utente di servizi di pagamento occorre prendere in
considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il
grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto
nazionale. Occorre che le clausole e le condizioni contrattuali per la
fornitura e l'uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello
di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della
prova per l'emittente, siano considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, in
situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è
disponibile nel punto vendita, come nel caso dei pagamenti on-line via
internet, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a
fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a
disposizione del pagatore sono molto limitati. (56) Occorre prevedere delle
disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di
pagamento non autorizzate. Fatta eccezione per casi di frode e negligenza
grave, è opportuno che il consumatore non debba mai pagare più di 50 EUR nel
caso di un'operazione non autorizzata dal suo conto. Disposizioni diverse
possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano
utenti professionali, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di
valutare il rischio di frode e di adottare contromisure. (57) È opportuno che la presente
direttiva stabilisca norme per il rimborso a tutela del consumatore quando l'importo
dell'operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva
ragionevolmente prevedere. Al fine di prevenire un danno finanziario per il
pagatore, è necessario garantire che la data valuta dell'accredito di qualsiasi
rimborso non sia successiva alla data di addebito del relativo importo. Nel
caso di addebiti diretti occorre che i prestatori di servizi di pagamento
possano stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti, che
dovrebbero avere il diritto incondizionato al rimborso di qualsiasi operazione
di pagamento controversa. Tuttavia, tale diritto di rimborso incondizionato che
garantisce il massimo livello di protezione dei consumatori non è giustificato
nel caso in cui l'esercente abbia già adempiuto il contratto e il consumatore
abbia già usufruito del bene o del servizio corrispondente. Nei casi in cui l'utente
presenti una richiesta di rimborso di un'operazione di pagamento, è opportuno
che il diritto di rimborso non influisca né sulla responsabilità del pagatore
nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio
per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul
diritto dell'utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento. (58) Per la pianificazione
finanziaria e l'adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, i
consumatori e le imprese devono avere la certezza circa il tempo necessario per
eseguire l'ordine di pagamento. Pertanto, occorre che la presente direttiva
preveda il momento in cui diritti e obblighi diventano effettivi, in
particolare quello in cui il prestatore di servizi di pagamento riceve l'ordine
di pagamento, anche quando abbia avuto la possibilità di riceverlo tramite gli
strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi di pagamento,
nonostante un eventuale precedente coinvolgimento nel processo di creazione e
trasmissione dell'ordine di pagamento, ad esempio controlli di sicurezza e
della disponibilità dei fondi, informazioni sull'uso del PIN (il codice di
identificazione personale), rilascio di una promessa di pagamento. Inoltre, è
opportuno che la ricezione di un ordine di pagamento abbia luogo quando il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l'ordine di pagamento da
addebitare sul conto del pagatore. Il giorno o il momento in cui un
beneficiario trasmette al prestatore di servizi ordini di pagamento per la
riscossione, ad esempio di un pagamento con carta o di addebiti diretti, o in
cui il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un
prefinanziamento sugli importi in questione (mediante un credito contingente
sul conto) non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. Occorre che gli
utenti possano fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di
pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha
alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo. Nei casi in cui il
prestatore di servizi di pagamento rifiuti l'ordine di pagamento, occorre che
il rifiuto e il relativo motivo siano comunicati all'utente dei servizi di
pagamento quanto prima, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione e
nazionale. (59) Alla luce della velocità con
la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le
operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini
di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento
manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento.
Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell'ordine di pagamento
il momento può variare per accordo tra le parti. Occorre che la revoca in
questo contesto sia applicabile solo al rapporto tra utente dei servizi di
pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l'irrevocabilità
e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di
pagamento. (60) È opportuno che tale
irrevocabilità non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di
servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri,
derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per quanto riguarda il
rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso
di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Occorre che tale rimborso
sia considerato come un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali
casi, è opportuno che le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla
base dell'ordine di pagamento siano risolte esclusivamente fra il pagatore e il
beneficiario. (61) È essenziale, per il
trattamento completamente integrato e automatizzato dell'operazione e per la
certezza giuridica rispetto all'adempimento di eventuali obblighi sottostanti
tra gli utenti di servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito
dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, è
opportuno che nessuno degli intermediari partecipanti all'esecuzione delle
operazioni di pagamento abbia la possibilità di effettuare deduzioni dall'importo
trasferito. Tuttavia, occorre che il beneficiario abbia la possibilità di
concludere un accordo con il prestatore di servizi di pagamento in base al
quale quest'ultimo possa dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di
consentire al beneficiario di verificare che l'importo dovuto sia stato
correttamente pagato, è opportuno che le informazioni successive fornite sull'operazione
di pagamento riportino non solo l'importo totale dei fondi trasferiti ma anche
l'importo di eventuali spese. (62) Per quanto riguarda le spese,
l'esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il
beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento
completamente automatizzato dei pagamenti. Occorre pertanto prevedere che, di
norma, le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai
rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Occorre tuttavia che ciò si
applichi solo quando l'operazione di pagamento non richiede un cambio di
valuta. L'importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in
quanto è opportuno che le disposizioni della presente direttiva non influiscano
sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non addebita ai
consumatori l'accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei
termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare
solo al beneficiario (esercente) le spese di utilizzo del servizio di
pagamento, da cui consegue che non vengono imposte spese al pagatore. L'addebito
di spese da parte dei sistemi di pagamento può assumere la forma di una
commissione di sottoscrizione. Le disposizioni sull'importo trasferito o su
eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulle tariffe tra i
prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari. (63) Diverse pratiche nazionali in
materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento
(di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità
del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in
particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito
applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui
ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre,
la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata
dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia
di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché
le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso
così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai
pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni
interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle
maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli
strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i
prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di
addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento
specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE.
Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una
maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le
commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da
meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. (64) Per migliorare l'efficienza
dei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento
disposti dal pagatore denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro
non appartenente alla zona euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro,
siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli
altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo
tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di
un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore
che preveda un periodo di tempo più lungo, occorre che si applichi lo stesso
tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è impartito su
supporto cartaceo, è opportuno che detti periodi siano prorogati di un'ulteriore
giornata operativa, consentendo così la continuità nella fornitura dei servizi
di pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei. In caso di
ricorso a un sistema di addebito diretto, occorre che il prestatore di servizi
di pagamento del beneficiario trasmetta l'ordine di riscossione entro il
termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento,
consentendo in tal modo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le
infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per
impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, è opportuno che gli
Stati membri possano mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un
tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa. (65) Occorre che le disposizioni
relative all'esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione
costituiscano la buona pratica nei casi in cui uno dei prestatori di servizi
non sia situato nell'Unione. (66) È essenziale che gli utenti di
servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei
servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, è
opportuno che non sia ammesso l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti,
in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente
difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento.
In particolare, occorre che l'uso di date valuta che svantaggiano l'utente non
sia consentito. (67) Il buon funzionamento e l'efficienza
del sistema di pagamento dipende dal fatto che l'utente possa confidare che il
prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo
corretto ed entro i tempi stabiliti. In generale il prestatore è in grado di
valutare i rischi inerenti all'operazione di pagamento. È il prestatore che
gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi
erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in
merito agli intermediari che partecipano all'esecuzione di un'operazione di
pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente
appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di
servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto
all'esecuzione di un'operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su
richiesta dell'utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente
al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel
caso (poco probabile) in cui non sia appurato (non liquet) se l'importo
del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario o meno, occorre che il corrispondente onere della
prova incomba al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si
può prevedere che l'istituzione intermediaria, solitamente un organismo
«neutrale» quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che
trasferisce l'importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che
effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente
archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario.
Quando l'importo dal pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di
servizi di pagamento ricevente, occorre che il beneficiario disponga
immediatamente di un credito nei confronti del prestatore di servizi di
pagamento come per un credito sul conto. (68) È opportuno che il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore assuma la responsabilità della corretta
esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo
integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la
piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del
pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa
responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, occorre che
il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rettifichi l'operazione di
pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al
pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della
legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento,
occorre che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i
costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di
esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, occorre che gli Stati
membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei
prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa
all'esecuzione corretta. (69) La presente direttiva dovrebbe
riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l'utente dei
servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. Tuttavia, ai fini del
corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario
che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, quali i
responsabili del trattamento, abbiano contratti in cui siano convenuti diritti
e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono
parte essenziale di questi contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia
tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un'operazione
di pagamento, è necessaria la certezza giuridica che un prestatore di servizi
di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli
importi pagati in virtù delle disposizioni della presente direttiva relative
alla responsabilità. Occorre che ulteriori diritti e dettagli concernenti l'oggetto
del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del
prestatore dei servizi di pagamento o dell'intermediario a seguito di un'operazione
di pagamento eseguita in modo inesatto siano lasciati all'autonomia
contrattuale. (70) È opportuno che il prestatore
di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare senza ambiguità le
informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D'altro
canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la
creazione di sistemi di pagamento integrati nell'Unione, occorre che non sia
consentito agli Stati membri d'imporre l'uso di un particolare identificativo
per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati
membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di
agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e
senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell'identificativo
unico e, qualora si rilevi l'incoerenza dell'identificativo unico, di rifiutare
l'ordine di pagamento ed informarne il pagatore. È opportuno che la
responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all'esecuzione
corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento
dell'utente di servizi di pagamento. (71) Per agevolare l'effettiva
prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta l'Unione,
occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di
pagamento, i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e
scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di
frodi. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[37], le norme nazionali che danno
attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio[38]
si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente
direttiva. (72) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita
privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà
d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di non essere
giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. La presente direttiva deve
essere applicata conformemente a tali diritti e principi. (73) È necessario assicurare l'effettiva
osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della
presente direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le
quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di
pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, laddove
appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Al
fine di garantire l'effettivo rispetto della presente direttiva, è opportuno
che gli Stati membri designino le autorità competenti che soddisfano le
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio[39]
e che agiscono in modo indipendente dai prestatori di servizi di pagamento. Per
motivi di trasparenza, occorre che gli Stati membri notifichino alla
Commissione quali autorità sono state designate, con una descrizione chiara dei
compiti conferiti a norma della presente direttiva. (74) Senza pregiudizio per il
diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati
membri assicurino una composizione extragiudiziale accessibile e efficace sotto
il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi
di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente
direttiva. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio[40]
prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione
obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non può
essere compromessa da nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile.
Per quanto riguarda la creazione di un'efficiente ed efficace procedura di
risoluzione delle controversie, occorre che gli Stati membri facciano sì che i
prestatori di servizi di pagamento istituiscano un'efficace procedura di esame
dei reclami dei consumatori che possa essere intrapresa dai consumatori prima
che la controversia venga deferita a qualsiasi istanza per la risoluzione
giudiziale o extragiudiziale. È opportuno che la procedura preveda termini
brevi e chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di
pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo. (75) È opportuno che gli Stati
membri stabiliscano se le autorità competenti designate per rilasciare l'autorizzazione
agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la
procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale. (76) Occorre che la presente direttiva
lasci impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le
conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza
nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione. (77) È opportuno che la presente
direttiva si applichi fatte salve le disposizioni relative al trattamento IVA
dei servizi di pagamento nella direttiva 2006/112/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio[41]. (78) Nell'interesse della certezza
giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie che consentano alle
persone che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente
al diritto nazionale che recepiva la direttiva 2007/64/CE prima dell'entrata in
vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato
membro in questione per un determinato periodo. (79) È opportuno che il potere di
adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda il
riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE laddove tale raccomandazione è
modificata e per quanto riguarda l'aggiornamento, in caso di inflazione e di
significativi sviluppi del mercato, dell'importo medio delle operazioni di
pagamento eseguite dal prestatore di servizi di pagamento utilizzato come
soglia per gli Stati membri che applicano la possibilità di derogare a (parte)
degli obblighi in materia di autorizzazione per i piccoli istituti di
pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (80) Al fine di garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere
alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il
compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in
merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla
cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello
stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri.
Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di
regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il
ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010,
con il quale l'Autorità è stata istituita. (81) Poiché l'obiettivo della
presente direttiva, vale a dire l'ulteriore integrazione di un mercato unico
dei servizi di pagamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli
Stati membri, in quanto richiede l'armonizzazione di una moltitudine di norme
diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri
e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'UE può
intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (82) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[42],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la
notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti che
chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata. (83) Dato il numero di modifiche
che devono essere apportate alla direttiva 2007/64/CE è opportuno abrogarla e
sostituirla, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1
Oggetto 1. La presente direttiva
stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le
seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento: (a)
gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio[43], comprese le succursali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17,
dello stesso regolamento, situate nell'Unione, di enti creditizi aventi la
propria sede sociale all'interno o, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE,
all'esterno dell'Unione; (b)
gli istituti di moneta elettronica ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE; (c)
gli uffici postali che hanno il diritto di
prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale; (d)
gli istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 4, della presente direttiva; (e)
la Banca centrale europea e le banche centrali
nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità
pubbliche; (f)
gli Stati membri o le rispettive autorità
regionali e locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche. 2. La presente direttiva
stabilisce le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i requisiti
informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e obblighi degli
utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione
di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività
commerciale regolare. Articolo 2
Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si
applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione, laddove il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi
di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione. L'articolo
78 e il titolo III si applicano alle operazioni di pagamento anche qualora solo
uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell'Unione,
relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite nell'Unione. 2. Il titolo III della presente
direttiva si applica ai servizi di pagamento in qualsiasi valuta. Il titolo IV
della presente direttiva si applica ai servizi di pagamento effettuati in euro
o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente alla zona euro. 3. Gli Stati membri possono
derogare all'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni
della presente direttiva agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da
2) a 23), della direttiva 2013/36/UE, ad eccezione di quelli di cui al
paragrafo 5, punti 2) e 3) dello stesso articolo.. Articolo 3
Esclusione dall'ambito di applicazione La presente direttiva non si applica: (a)
alle operazioni di pagamento effettuate
esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza
alcuna intermediazione; (b)
alle operazioni di pagamento dal pagatore al
beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o
a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto o del pagatore
o del beneficiario; (c)
al trasporto materiale, a titolo professionale, di
banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna; (d)
alle operazioni di pagamento consistenti nella
raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro
di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza; (e)
ai servizi in cui il beneficiario fornisce
contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di
una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente
precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento attraverso un pagamento
destinato all'acquisto di beni o servizi; (f)
alle operazioni di cambio di contante contro
contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di
pagamento; (g)
alle operazioni di pagamento basate su uno dei
seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi
di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: i. assegni cartacei disciplinati dalla
Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme
sull'assegno bancario (chèque); ii. assegni cartacei analoghi a quelli di
cui al punto i) e disciplinati dal diritto degli Stati membri che non sono
parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge
uniforme sull'assegno bancario (chèque); iii. titoli cambiari su supporto cartaceo ai
sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge
uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario; iv. titoli cambiari su supporto cartaceo
analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli
Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930,
che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; v. voucher su supporto cartaceo; vi. traveller's cheque su supporto cartaceo;
vii. vaglia postali su supporto cartaceo
conformemente alla definizione dell'Unione postale universale; (h)
alle operazioni di pagamento realizzate all'interno
di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti
di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche
centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento,
fatto salvo l'articolo 29; (i)
alle operazioni di pagamento collegate all'amministrazione
degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre
distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone
di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi,
organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che
prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la
custodia di strumenti finanziari; (j)
ai servizi forniti dai prestatori di servizi
tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai
entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la
registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione
dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione,
la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i
servizi di pagamento, ad esclusione dei servizi di ordine di pagamento e dei
servizi di informazione sui conti; (k)
ai servizi basati su strumenti specifici volti a
rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi
permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede
dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi
direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale,
o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata
di beni o servizi; (l)
alle operazioni di pagamento eseguite da un
fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è
realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti
digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica,
indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo
del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; (m)
alle operazioni di pagamento realizzate tra
prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio
conto; (n)
alle operazioni di pagamento tra un'impresa madre e
la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza
alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento
diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. Articolo 4
Definizioni Ai fini della
presente direttiva, si intende per: 1. «Stato membro di origine»,
uno dei seguenti: i. lo Stato membro
nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o ii. se il prestatore
di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede
legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa; 2. «Stato membro ospitante»: lo
Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di
servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di
pagamento; 3. «servizi di pagamento»: le
attività commerciali di cui all'allegato I; 4. «istituto di pagamento»: una persona
giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'articolo 10, a prestare ed
eseguire servizi di pagamento in tutta l'Unione; 5. «operazione di pagamento»: l'atto,
disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare,
trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi
sottostanti tra il pagatore e il beneficiario; 6. «sistema di pagamento»: un
sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e
standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il
regolamento di operazioni di pagamento; 7. «pagatore»: una persona
fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine
di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di
pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento; 8. «beneficiario»: una persona
fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati
oggetto di un'operazione di pagamento; 9. «prestatore di servizi di
pagamento»: organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e
giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 27; 10. «prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto»: un prestatore di servizi di pagamento che
fornisce e amministra conti di pagamento per un pagatore; 11. «terzo prestatore di servizi
di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l'attività di
cui al punto 7 dell'allegato I; 12. «utente di servizi di
pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di
pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi; 13. «consumatore»: una persona
fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente
direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o
professionale; 14. «contratto quadro»: un
contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle
operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo
di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni; 15. «rimessa di denaro»: un
servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che
siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario,
unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o
a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e
resi disponibili a quest'ultimo; 16. «conto di pagamento»: un conto
detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato
per l'esecuzione delle operazioni di pagamento; 17. «fondi»: banconote e monete,
moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,
della direttiva 2009/110/CE; 18. «ordine di pagamento»: l'istruzione
da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di
pagamento di eseguire un'operazione di pagamento; 19. «data valuta»: la data di
riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli
interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento; 20. «tasso di cambio di
riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un
cambio di valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di
pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico; 21. «autenticazione»: una
procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità
di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità
personalizzati; 22. «autenticazione a due fattori
del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona
fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle
categorie conoscenza, possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza
di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo
tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; 23. «tasso di interesse di
riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse
da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere
verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento; 24. «identificativo unico»: la
combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di
pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve
fornire per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento
e/o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione
di pagamento; 25. «agente»: una persona fisica o
giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di
pagamento; 26. «strumento di pagamento»:
qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente
di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate
per disporre un ordine di pagamento; 27. «tecnica di comunicazione a
distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del
prestatore e dell'utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per
la conclusione di un contratto di servizi di pagamento; 28. «supporto durevole»: qualsiasi
strumento che permetta all'utente di servizi di pagamento di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate
per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e
che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; 29. «microimpresa»: un'impresa che
al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un'impresa
quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato
della raccomandazione 2003/361/CE, nella versione del 6 maggio 2003; 30. «giornata operativa»: il
giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o
del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è
operativo in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione di
pagamento; 31. «addebito diretto»: un
servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in
cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso
dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso; 32. «servizio di ordine di
pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di
pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito
del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al
software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale
il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento
per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto; 33. «servizio di informazione sui
conti»: un servizio di pagamento che fornisce all'utente di servizi di
pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti
di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di
pagamento di radicamento del conto; 34. «succursale»: una sede di
attività, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un
istituto di pagamento, che è sprovvista di personalità giuridica e che effettua
direttamente alcune operazioni, o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività
di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività create nello stesso
Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede amministrativa in un
altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale; 35. «gruppo»: un gruppo di imprese
composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa
madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese
legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della
direttiva 83/349/CEE. 36. «rete di comunicazione
elettronica»: una rete quale definita all'articolo 2, lettera a), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[44]; 37. «servizio di comunicazione
elettronica»: un servizio quale definito all'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE; 38. «contenuto digitale»: i beni e
i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2011/83/UE. TITOLO II
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO CAPO 1
Istituti di
pagamento Sezione 1
Disposizioni generali Articolo 5
Domanda di autorizzazione L'autorizzazione a
svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione
alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di una domanda corredata
dalle informazioni seguenti: (a)
un programma di attività, nel quale sono indicati
in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti; (b)
un piano aziendale
comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi
finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi,
le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana
gestione; (c)
prove attestanti che l'istituto di pagamento
detiene il capitale iniziale di cui all'articolo 6; (d)
per gli istituti di pagamento di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli
utenti di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 9; (e)
una descrizione dei dispositivi di governo
societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure
amministrative, di gestione del rischio e contabili del richiedente, che
dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e
procedure sono proporzionati, validi e adeguati; (f)
una descrizione della procedura esistente per
monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei
clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di
notifica degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica dell'istituto
di pagamento di cui all'articolo 86; (g)
una descrizione della procedura esistente per
monitorare, registrare e limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai
pagamenti e alle risorse logiche e fisiche essenziali; (h)
una descrizione delle disposizioni in materia di
continuità operativa, compresa l'individuazione chiara delle operazioni
essenziali, dei piani di emergenza adeguati e di una procedura per testare
periodicamente tali piani e riesaminarne l'adeguatezza e l'efficacia; (i)
una descrizione dei principi e delle definizioni
applicati per la raccolta dei dati statistici relativi ai risultati, alle
operazioni e alla frode; (j)
un documento relativo alla politica di sicurezza,
una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento offerti
e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per
tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi
individuati in materia di sicurezza, compresi la frode e l'uso illegale di dati
sensibili e personali; (k)
una descrizione dei meccanismi di controllo interno
predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di
lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[45] e dal regolamento (CE) n. 1781/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio[46];
(l)
una descrizione dell'organizzazione strutturale del
richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell'impiego previsto degli
agenti e delle succursali e una descrizione degli accordi di esternalizzazione
e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o
internazionale; (m)
l'identità delle persone che, direttamente o indirettamente,
detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2013/36/CE, l'entità della loro
partecipazione effettiva, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando
la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di
pagamento; (n)
l'identità degli amministratori e delle persone
responsabili della gestione dell'istituto di pagamento e, se del caso, delle
persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell'istituto
di pagamento, e prove attestanti la loro onorabilità, nonché in possesso di
conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento
come definito dallo Stato membro d'origine dell'istituto di pagamento; (o)
se del caso, l'identità dei revisori legali dei
conti o delle imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[47]; (p)
lo stato giuridico del richiedente e lo statuto; (q)
l'indirizzo della sede amministrativa del
richiedente. Ai fini delle lettere d), e), f) e l), il
richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi organizzativi e di audit
previsti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli
interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l'affidabilità della
prestazione di servizi di pagamento. Le misure di controllo e di mitigazione in
materia di sicurezza di cui alla lettera j), devono indicare come dette misure
garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica, anche per i sistemi
software e informatici utilizzati dal richiedente o dalle imprese alle quali
subappalta la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono
anche le misure di sicurezza previste all'articolo 86, paragrafo 1. Tali misure
tengono conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) relativi
alle misure di sicurezza, previsti all'articolo 86, paragrafo 2, una volta
adottati. Articolo 6
Capitale iniziale Gli Stati membri
richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all'atto dell'autorizzazione,
un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all'articolo 12 della
direttiva 2013/36/UE, secondo le modalità seguenti: (a)
quando l'istituto di pagamento presta solo i
servizi di pagamento di cui al punto 6 dell'allegato I, il suo capitale non è
mai inferiore a 20 000 EUR; (b)
quando l'istituto di pagamento presta i servizi di
pagamento di cui al punto 7 dell'allegato I, il suo capitale non è mai
inferiore a 50 000 EUR; (c)
quando l'istituto di pagamento presta i servizi di
pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato I, il suo capitale non è mai
inferiore a 125 000 EUR. Articolo 7
Fondi propri 1. I fondi propri degli istituti
di pagamento non sono inferiori all'importo più elevato indicato agli articoli 6
o 8 della presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili
per i fondi propri quando l'istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo
di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento,
società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente
paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido
e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento. 3. Qualora siano soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati
membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l'articolo
8 della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella
supervisione consolidata dell'ente creditizio impresa madre ai sensi della
direttiva 2013/36/UE Articolo 8 Computo dei fondi propri 1. Fatto salvo il rispetto dei
requisiti patrimoniali iniziali di cui all'articolo 6, gli Stati membri
prescrivono agli istituti di pagamento di detenere in qualsiasi momento fondi
propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale
deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale Metodo A L'ammontare dei fondi propri degli istituti di
pagamento è pari almeno al 10% delle spese fisse generali dell'anno precedente.
Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di
modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'anno precedente.
Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell'istituto
di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10% delle
corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo
eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti. Metodo B L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari
alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione
k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un
dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall'istituto
di pagamento nell'anno precedente: (a)
4% della quota di VP fino a 5 milioni di EUR; più (b)
2,5% della quota di VP al di sopra di 5 milioni di
EUR e fino a 10 milioni di EUR; più (c)
1% della quota di VP al di sopra di 10 milioni di
EUR e fino a 100 milioni di EUR; più (d)
0,5% della quota di VP al di sopra di 100 milioni
di EUR e fino a 250 milioni di EUR; più (e)
0,25% della quota di VP al di sopra di 250 milioni
di EUR. Metodo C L'ammontare dei fondi propri degli istituti di
pagamento è pari almeno al prodotto dell'indicatore rilevante di cui alla
lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b),
successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al
paragrafo 2 in appresso. (a)
L'indicatore rilevante è la somma dei seguenti
elementi: –
proventi da interessi, –
spese per interessi, –
proventi per commissioni e provvigioni, e –
altri proventi di gestione. Ogni elemento sarà incluso nella somma con il
proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o
irregolari non possono essere utilizzati nel calcolo dell'indicatore rilevante.
Le spese relative all'esternalizzazione di servizi resi da terzi possono
ridurre l'indicatore rilevante se sono sostenute da un'impresa sottoposta a
vigilanza ai sensi della presente direttiva. L'indicatore rilevante è calcolato
sulla base dell'ultima osservazione su base annuale effettuata alla fine dell'esercizio
precedente. L'indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio.
Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non possono essere
inferiori all'80% del valore medio dell'indicatore rilevante relativo ai tre
esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione
contabile, possono essere utilizzate stime aziendali. (b)
Il fattore di moltiplicazione è pari: i. al 10% della quota
dell'indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR; ii. all'8% della quota dell'indicatore
rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR; iii. al 6% della quota dell'indicatore
rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR; iv. al 3% della quota dell'indicatore
rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR; v. all'1,5% al di sopra di 50 milioni di
EUR. 2. Il fattore di graduazione k
da utilizzare nei metodi B e C è pari: (a)
a 0,5 quando l'istituto di pagamento presta solo i
servizi di pagamento di cui al punto 6 dell'allegato I; (b)
a 1 quando l'istituto di pagamento presta uno o più
dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 o 7 dell'allegato I. 3. Le autorità competenti,
basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base
dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto
di pagamento, possono prescrivere all'istituto di pagamento di detenere fondi
propri superiori fino al 20% rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione
del metodo scelto a norma del paragrafo 1, ovvero consentire all'istituto di
pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20% rispetto all'importo
che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1. Articolo 9
Requisiti in materia di tutela 1. Gli Stati membri o le
autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi
di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli
utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di
pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle
modalità esposte in prosieguo. (a)
i fondi non sono mai confusi con i fondi di una
qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di
pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto
di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro
prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva
al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto
distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a
basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di
origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse dell'utente
di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto
di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza; (b)
i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o
da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione
o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto
di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato
in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile,
pagabile qualora l'istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi
obblighi finanziari. 2. Se ad un istituto di
pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una
percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e
l'importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di
pagamento, i requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tale
percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale
percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri
consentono agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in
base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i
servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere
ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle
autorità competenti. Articolo 10
Rilascio dell'autorizzazione 1. Gli Stati membri richiedono
agli istituti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a),
b), c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano
della deroga di cui all'articolo 27, che intendono prestare servizi di
pagamento, un'autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento
prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L'autorizzazione è concessa
unicamente ad una persona giuridica stabilita nello Stato membro. 2. Un'autorizzazione è concessa
se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i
requisiti di cui all'articolo 5 e se, dopo la verifica della domanda, le
autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di
concedere un'autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del
caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti. 3. Un istituto di pagamento che,
a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è
tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede amministrativa
nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale. 4. Le autorità competenti concedono
l'autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la
gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest'ultimo è dotato di
solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di
pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di
responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per
l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai
quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo
interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali
dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura,
all'ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall'istituto
di pagamento. 5. Qualora un istituto di
pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui all'allegato I e nello
stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono
esigere la creazione di un'entità separata per l'attività di servizi di
pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell'istituto di
pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di
quest'ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l'osservanza
da parte dell'istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla
presente direttiva. 6. Le autorità competenti
rifiutano di concedere l'autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità
di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non
siano convinte dell'idoneità degli azionisti o dei membri che detengono
partecipazioni qualificate. 7. Se, ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'istituto di
pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le
autorità competenti concedono l'autorizzazione solo a condizione che tali
legami non ostacolino l'effettivo esercizio dei loro compiti di vigilanza. 8. L'autorità competente concede
l'autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o
giuridiche con le quali l'impresa di investimento ha stretti legami, o le
difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di
esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza. 9. L'autorizzazione è valida in
tutti gli Stati membri e consente all'istituto di pagamento di cui trattasi di
prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione, in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, a condizione
che tali servizi siano coperti dall'autorizzazione stessa. Articolo 11
Comunicazione della decisione Entro tre mesi dal
ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni complete necessarie ai fini della
decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l'autorizzazione
è stata concessa o respinta. Ogni diniego di autorizzazione è motivato. Articolo 12
Revoca dell'autorizzazione 1. Le autorità competenti
possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando
tale istituto: (a)
non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi,
vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un
periodo superiore a sei mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda
che in tali casi l'autorizzazione decada; o (b)
ha ottenuto l'autorizzazione presentando false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; o (c)
non soddisfa più le condizioni previste per la
concessione dell'autorizzazione o non informa l'autorità competente di
importanti cambiamenti a tale riguardo; (d)
costituirebbe una minaccia per la stabilità del
sistema di pagamento o per la fiducia in esso, portando avanti la sua attività
di servizi di pagamento; (e)
ricade in uno degli altri casi in cui la revoca
dell'autorizzazione è prevista dal diritto nazionale. 2. La revoca dell'autorizzazione
deve essere motivata e comunicata agli interessati. 3. La revoca dell'autorizzazione
è resa pubblica, anche nei registri di cui agli articoli 13 e 14. Articolo 13
Iscrizione nello Stato membro d'origine Gli Stati membri
istituiscono un registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati,
relativi agenti e succursali, nonché delle persone fisiche e giuridiche,
relativi agenti e succursali per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo
27, nonché degli istituti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che hanno il
diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale. Essi
sono iscritti nel registro dello Stato membro di origine. Nel registro sono
specificati i servizi di pagamento per i quali l'istituto di pagamento è
autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli
istituti di pagamento sono elencati nel registro separatamente dalle persone
fisiche e giuridiche che sono state registrate conformemente all'articolo 27.
Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line e aggiornato
periodicamente. Articolo 14
Portale web dell'ABE 1. L'ABE istituisce un portale
web che funge da punto di accesso elettronico europeo e che collega fra di loro
i registri pubblici di cui all'articolo 13. L'ABE realizza e gestisce il punto
di accesso. 2. Il sistema di
interconnessione dei registri pubblici si compone degli elementi seguenti: (a)
i registri centrali degli Stati membri; (b)
il portale, che funge da punto di accesso
elettronico europeo. 3. Gli Stati membri garantiscono
l'accesso ai loro registri pubblici tramite il punto d'accesso. 4. L'ABE elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso
alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a
livello dell'Unione. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro [... due anni dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 15
Mantenimento dell'autorizzazione Qualora
intervengano cambiamenti che incidono sull'accuratezza delle informazioni e
delle prove di cui all'articolo 5, l'istituto di pagamento ne informa senza
indugio le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Articolo 16
Contabilità e revisione legale 1. La direttiva 78/660/CEE e,
ove applicabile, le direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio[48] si applicano
mutatis mutandis agli istituti di pagamento. 2. A meno che non siano
esonerati ai sensi della direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, della
direttiva 83/349/CEE e della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti
consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o
da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE. 3. Per fini di vigilanza, gli
Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni
contabili separate per i servizi di pagamento e per le attività di cui all'articolo
17, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale
relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un'impresa di
revisione contabile. 4. Gli obblighi stabiliti all'articolo
63 della direttiva 2013/36/UE si applicano mutatis mutandis ai revisori legali
o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto
riguarda le attività di servizi di pagamento. Articolo 17
Attività 1. Oltre alla prestazione di
servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare
le seguenti attività: (a)
prestazione di servizi operativi e servizi
accessori strettamente connessi, come garanzia dell'esecuzione di operazioni di
pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e
trattamento di dati; (b)
gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l'articolo
29; (c)
attività commerciali diverse dalla prestazione di
servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e dell'Unione
applicabili. 2. Gli istituti di pagamento,
nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto
conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento;
gli Stati membri provvedono a che l'accesso a tali conti di pagamento sia
proporzionato. 3. I fondi che gli istituti di
pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della
prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi
rimborsabili ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta
elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE. 4. Gli istituti di pagamento
possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui ai punti 4 o 5
dell'allegato I soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
il credito è accessorio e concesso esclusivamente
in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento; (b)
fatte salve le norme nazionali sulla concessione di
crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un
pagamento ed eseguito conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, e all'articolo
26 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a dodici
mesi; (c)
tale credito non è concesso utilizzando fondi
ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento; (d)
i fondi propri dell'istituto di pagamento sono,
secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre
adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso. 5. Gli istituti di pagamento non
effettuano l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai
sensi dell'articolo 9 della direttiva 2013/36/UE. 6. La presente direttiva lascia
impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[49], nonché le altre pertinenti normative dell'Unione o le misure
nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori
non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione. Sezione 2
Altre condizioni Articolo 18
Ricorso ad agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività 1. Quando un istituto di
pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le
seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d'origine: (a)
il nome e l'indirizzo dell'agente; (b)
una descrizione dei meccanismi di controllo interno
a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia
di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla
direttiva 2005/60/CE; (c)
l'identità degli amministratori e delle persone
responsabili della gestione dell'agente cui è fatto ricorso per la prestazione
dei servizi di pagamento e prove attestanti la loro competenza e correttezza. 2. Una volta ricevute le
informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti iscrivono l'agente
nel registro di cui all'articolo 13. 3. Prima di iscrivere l'agente
nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite
non sono corrette, dispongono l'ulteriore accertamento delle stesse. 4. Se, in seguito all'accertamento
delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le
informazioni loro fornite a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l'iscrizione
dell'agente nel registro di cui all'articolo 13. 5. L'istituto di pagamento che
intende prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l'impiego
di un agente, segue le procedure di cui all'articolo 26. In tal caso, prima che
l'agente possa essere registrato a norma del presente articolo, le autorità
competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello
Stato membro ospitante che intendono registrare l'agente e tengono conto del
suo parere. 6. Se le autorità competenti
dello Stato membro ospitante hanno ragionevoli motivi per sospettare che,
relativamente al previsto impiego di un agente o allo stabilimento di una
succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE
ovvero che l'impiego di tale agente o lo stabilimento di tale succursale
possano aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine, le quali possono
rifiutare di registrare l'agente o la succursale o possono revocare l'iscrizione,
se già avvenuta, dell'agente o della succursale. 7. L'istituto di pagamento che
intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne
informa le autorità competenti dello Stato membro d'origine. L'esternalizzazione di funzioni operative
importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo
interno dell'istituto di pagamento né impedire alle autorità competenti di
controllare che gli istituti di pagamento adempiano a tutti gli obblighi
definiti dalla presente direttiva. Ai fini del secondo comma una funzione operativa
viene considerata importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua
mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell'istituto di
pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua
autorizzazione come richiesto dal presente titolo o agli altri obblighi imposti
dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati
finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli
Stati membri assicurano il rispetto delle condizioni seguenti da parte degli
istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti: (a)
l'esternalizzazione non determina la delega della
responsabilità da parte dell'alta dirigenza; (b)
non vengono alterati il rapporto e gli obblighi
dell'istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di
pagamento ai sensi della presente direttiva; (c)
non viene messo a repentaglio il rispetto delle
condizioni che l'istituto di pagamento deve soddisfare per poter essere
autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente
titolo; (d)
non viene soppressa o
modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione
dell'istituto di pagamento. 8. Gli istituti di pagamento
assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne
informino gli utenti di servizi di pagamento. 9. Gli istituti di pagamento
comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di
origine qualsiasi modifica nell'impiego degli agenti, compresi nuovi agenti,
succursali o entità ai quali vengono esternalizzate attività, e aggiornano le
informazioni di cui al paragrafo 1. Articolo 19
Responsabilità 1. Gli Stati membri assicurano
che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni
operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto dei requisiti
della presente direttiva. 2. Gli Stati membri esigono che
gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti
compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui
vengono esternalizzate attività. Articolo 20
Registrazioni Gli Stati membri
esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate
ai fini del presente titolo per un periodo di almeno cinque anni, ferme
restando la direttiva 2005/60/CE o altre pertinenti disposizioni del diritto
dell'Unione Sezione 3
Autorità competenti e vigilanza Articolo 21
Designazione delle autorità competenti 1. Gli Stati membri designano
come autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza
prudenziale degli istituti di pagamento competenti per lo svolgimento delle
funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti
dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a
tal fine dall'ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali Le autorità competenti garantiscono l'indipendenza
dagli enti economici e evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo
comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta
elettronica o gli uffici postali non possono essere designati come autorità
competenti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
autorità designate. 2. Gli Stati membri assicurano
che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di
tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni. 3. Gli Stati membri che contino sul
loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente
titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera
tale da svolgere efficacemente le loro funzioni. Lo stesso vale per i casi in
cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono
le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi. 4. I compiti delle autorità
competenti di cui al paragrafo 1 spettano alle autorità competenti dello Stato
membro di origine. 5. Il paragrafo 1 non implica
che le autorità competenti designate debbano esercitare la vigilanza sulle
attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei
servizi di pagamento e dalle attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1,
lettera a). Articolo 22
Vigilanza 1. Gli Stati membri assicurano
che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto
permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai
rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento. Al fine di verificare il rispetto del presente
titolo, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare le misure seguenti,
in particolare: (a)
esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte
le informazioni necessarie a tal fine; (b)
effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di
pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto
la responsabilità dell'istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano
esternalizzate attività; (c)
emettere raccomandazioni, linee guida e, se del
caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti; (d)
sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi di
cui all'articolo 12. 2. Ferme restando le procedure
per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli
Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare
sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento, o dei dirigenti
responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di
esercizio dell'attività in materia di servizi di pagamento, o adottare
provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni
accertate o a rimuoverne le cause. 3. Fatte salve le condizioni di
cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, gli
Stati membri assicurano che le autorità competenti siano autorizzate ad
adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo per garantire
un capitale sufficiente per i servizi di pagamento, soprattutto qualora le
attività diverse dai servizi di pagamento dell'istituto di pagamento danneggino
o rischino di danneggiare la solidità finanziaria di quest'ultimo. Articolo 23
Segreto d'ufficio 1. Gli Stati membri impongono a
tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle
autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti,
l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per
il diritto penale. 2. Nello scambio di informazioni
di cui all'articolo 25, il segreto d'ufficio si applica in maniera rigorosa per
garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese. 3. Gli Stati membri possono
applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli
da 53 a 61 della direttiva 2013/36/UE. Articolo 24
Ricorso in sede giurisdizionale 1. Gli Stati membri assicurano
che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un
istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva,
sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale. 2. Il paragrafo 1 si applica
anche in caso di silenzio. Articolo 25
Scambio d'informazioni 1. Le autorità competenti dei
diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca
centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e
con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni
legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di
pagamento. 2. Gli Stati membri autorizzano
inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e: (a)
le autorità competenti di altri Stati membri
responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di
pagamento; (b)
la Banca centrale europea e le banche centrali
nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza,
e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui
sistemi di pagamento e di regolamento; (c)
altre autorità designate ai sensi della presente
direttiva, della direttiva 2005/60/CE e di altre disposizioni del diritto dell'Unione
applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni
applicabili al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; (d)
l'ABE, che ha il compito di contribuire al
funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell'articolo
1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 26
Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi 1. Qualsiasi istituto di
pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di
pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in virtù
del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, ne informa
le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Entro un mese dal ricevimento di tali
informazioni, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano
alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome e l'indirizzo
dell'istituto di pagamento, i nomi dei responsabili della gestione della
succursale, la sua struttura organizzativa e il tipo di servizi di pagamento
che intende prestare nel territorio dello Stato membro ospitante. Al fine di effettuare i controlli e adottare le
misure necessarie di cui all'articolo 22 in relazione ad un agente, ad una
succursale, o ad un'entità cui sono esternalizzate attività di un istituto di
pagamento stabilito sul territorio di un altro Stato membro, l'autorità
competente dello Stato membro d'origine collabora con le autorità competenti
dello Stato membro ospitante. 2. Nell'ambito della
cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato
membro d'origine notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante
la sua intenzione di effettuare un'ispezione in loco sul territorio di quest'ultimo. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato membro
d'origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il
compito di effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di cui trattasi. 3. Le autorità competenti si
scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in
particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una
succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività.
A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le
informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. 4. I paragrafi da 1 a 4 lasciano
impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2005/60/CE
e del regolamento (CE) n. 1781/2006, sulla scorta in particolare dell'articolo 37,
paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE e dell'articolo 15, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1781/2006 di sorvegliare o controllare l'osservanza dei
requisiti stabiliti nella direttiva e nel regolamento suddetti. 5. L'ABE emana, conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti
indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in
considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha
comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1
del presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o
della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro [...
due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. 6. L'ABE elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la
cooperazione e lo scambio di informazioni, conformemente al presente articolo e
all'articolo 18, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine di cui
al paragrafo 1 del presente articolo e quelle dello Stato membro ospitante.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i
mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di notifica degli
istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera,
e in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare,
e comprendono una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati al
fine di garantire una procedura di notifica uniforme ed efficiente. L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche
di regolamentazione alla Commissione entro (inserire la data) [... due
anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. 7. L'ABE elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione
e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine
e quelle dello Stato membro ospitante, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del
presente articolo e all'articolo 22. Tali progetti di norme tecniche di
regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della
cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che esercitano
la loro attività su base transfrontaliera, e in particolare la portata e il
trattamento delle informazioni da scambiare al fine di assicurare una vigilanza
uniforme ed efficiente degli istituti di pagamento che prestano servizi di
pagamento su base transfrontaliera L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche
di regolamentazione alla Commissione entro (inserire la data) [... due anni
dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].. 8. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi
6 e 7 conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1093/2010. Sezione 4
Deroga Articolo 27
Condizionis 1. Fatto salvo l'articolo 13,
gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a
derogare all'applicazione di tutta o di parte della procedura e delle
condizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 ad eccezione degli articoli 21, 23, 24
e 25 e autorizzare l'iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di
cui all'articolo 13, qualora: (a)
la media mensile, calcolata sui precedenti dodici
mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla
persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente
responsabile, non superi 1 milione di EUR; questa condizione è valutata in base
all'importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano
aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di
tale piano; (b)
nessuna delle persone fisiche responsabili della
gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per crimini
legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o altri reati
finanziari. 2. Tutte le persone fisiche o
giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede
amministrativa o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano
effettivamente. 3. Le persone di cui al
paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento,
anche se l'articolo 10, paragrafo 9, e l'articolo 26 non si applicano a tali
persone. 4. Gli Stati membri possono
inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità
del paragrafo 1 del presente articolo possano svolgere solo alcune delle
attività elencate all'articolo 17. 5. Le persone di cui al
paragrafo 1 del presente articolo notificano alle autorità competenti qualsiasi
cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al
paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che,
qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più rispettate,
la persona interessata richieda un'autorizzazione entro 30 giorni di
calendario, secondo la procedura di cui all'articolo 10. 6. I paragrafi da 1 a 5 del
presente articolo non si applicano alle disposizioni stabilite nella direttiva 2005/60/CE
né alle disposizioni antiriciclaggio nazionali. Articolo 28
Notifica e informazione Se uno Stato
membro si avvale della deroga di cui all'articolo 27, lo notifica alla
Commissione entro il [inserire data (termine per l'attuazione)] e notifica
successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa
inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate
e, su base annua, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento
eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 1, lettera a). CAPO 2
Disposizioni
comuni Articolo 29
Accesso ai sistemi di pagamento 1. Gli Stati membri assicurano
che le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento di prestatori
di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche,
siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l'accesso
più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi
specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa,
e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa. I sistemi di pagamento non possono imporre nessuno
dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di
servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: (a)
regole restrittive in materia di partecipazione
effettiva ad altri sistemi di pagamento; (b)
una norma che discrimini tra prestatori di servizi
di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in
relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti; (c)
restrizioni sulla base dello status istituzionale. 2. Il paragrafo 1 non si applica: (a)
ai sistemi di pagamento designati ai sensi della
direttiva 98/26/CE; (b)
ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente
da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da
entità aventi legami di capitale ove una delle entità collegate eserciti un
controllo effettivo sulle altre. Ai fini della lettera a) del primo comma del
presente paragrafo, gli Stati membri assicurano che, se un sistema di pagamento
designato consente a un prestatore di servizi di pagamento di trasmettere
ordini di trasferimento mediante il sistema stesso per il tramite di un
partecipante diretto, tale accesso indiretto ai servizi del sistema sia
offerto, conformemente al paragrafo 1, anche ad altri prestatori di servizi di
pagamento autorizzati o registrati che ne fanno richiesta.
Articolo 30
Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai
prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica 1. Gli Stati membri vietano alle
persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento,
né siano espressamente escluse dall'ambito di applicazione della presente
direttiva, di prestare servizi di pagamento. 2. Gli Stati membri dispongono
che, prima di intraprendere un'attività di cui all'articolo 3, lettera k), per
la quale il volume delle operazioni di pagamento calcolato in conformità dell'articolo
27, paragrafo 1, lettera a), è superiore alla soglia ivi indicata, i prestatori
di servizi notifichino la loro intenzione alle autorità competenti e presentino
una domanda per essere riconosciuti come rete limitata. Entro un mese dalla data di ricevimento della
domanda di riconoscimento, l'autorità competente adotta una decisione motivata
sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, lettera k), con la quale
riconosce o meno l'attività come rete limitata e la notifica al prestatore di
servizi. Una sintesi della decisione è resa disponibile nel registro pubblico
di cui all'articolo 13. Le autorità competenti informano la Commissione
delle decisioni adottate in conformità del secondo comma. TITOLO III
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO CAPO 1
Disposizioni generali Articolo 31
Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica
alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di
pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si
applica, interamente o parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è
un consumatore. 2. Gli Stati membri possono
prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle
microimprese così come ai consumatori. 3. La presente direttiva lascia
impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, nonché le altre pertinenti normative
dell'Unione o le misure nazionali relative alle condizioni per la concessione
di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi
al diritto dell'Unione. Articolo 32
Altre disposizioni del diritto dell'Unione Le disposizioni
del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto
dell'Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione
preliminare. Tuttavia, ove sia
anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all'articolo
3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g),
il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo,
sono sostituiti dagli articoli 37, 38, 44 e 45 della presente direttiva. Articolo 33
Spese inerenti all'informazione 1. Il prestatore di servizi di
pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti
alla messa a disposizione dell'informazione ai sensi del presente titolo. 2. Il prestatore di servizi di
pagamento e l'utente di servizi di pagamento possono concordare le spese
relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con
strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su
richiesta all'utente di servizi di pagamento. 3. Laddove il prestatore di
servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in
ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai
costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Articolo 34
Onere della prova in relazione alle informazioni richieste Gli Stati membri
possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere
di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al
presente titolo Articolo 35
Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di
basso valore e la moneta elettronica 1. Nel caso di strumenti di
pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole
operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno
un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che
non supera in alcun momento 150 EUR: (a)
in deroga agli articoli 44, 45 e 49 il prestatore
di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle
principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per
l'utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l'ammontare delle
spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per prendere una
decisone consapevole, nonché un'indicazione su come accedere facilmente alle
altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell'articolo 45; (b)
può essere convenuto che, in deroga all'articolo 47,
il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche delle
condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all'articolo 44,
paragrafo 1; (c)
può essere convenuto che, in deroga agli articoli 50
e 51, dopo l'esecuzione di una operazione di pagamento: (i) il prestatore di
servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che
consenta all'utente di servizi di pagamento di identificare l'operazione di
pagamento, l'ammontare dell'operazione di pagamento e le spese relative e/o nel
caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso
beneficiario, solo le informazioni sul totale dell'importo e delle spese
afferenti a tali operazioni di pagamento; (ii) il prestatore di
servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le
informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in
modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi
tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di
pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l'importo dei fondi
caricati. 2. Per operazioni di pagamento a
livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti,
possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati
membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di
pagamento prepagati. CAPO 2
Singole
operazioni di pagamento Articolo 36
Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a
singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro. 2. Se un ordine di pagamento per
una singola operazione di pagamento è trasmesso con uno strumento di pagamento
contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è
obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all'utente
di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore
di servizi di pagamento o che gli saranno fornite conformemente al medesimo
contratto. Articolo 37
Informazioni generali preliminari 1. Gli Stati membri esigono che
prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o
offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento
renda disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente
accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Su
richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di
pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro
supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di
facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale
dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in
qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. 2. Se, su richiesta dell'utente
di servizi di pagamento, il contratto riguardante un singolo servizio di
pagamento è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza
che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al
paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui
a tale paragrafo immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. 3. Gli obblighi di cui al
paragrafo 1 del presente articolo sono assolti anche fornendo una copia della
bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell'ordine di
pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Articolo 38
Informazioni e condizioni 1. Gli Stati membri assicurano
che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili all'utente
di servizi di pagamento: (a)
la specificazione delle informazioni o dell'identificativo
unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di
pagamento sia disposto o eseguito correttamente; (b)
il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi
di pagamento da prestare; (c)
tutte le spese dovute dall'utente di servizi di
pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la
suddivisione delle spese; (d)
se del caso, il tasso di cambio effettivo o di
riferimento da applicare all'operazione di pagamento. 2. Gli Stati membri assicurano
che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore
di servizi di pagamento comunichi al pagatore le informazioni relative al
servizio offerto e alle persone da contattare presso questo terzo prestatore. 3. Se del caso, tutte le altre
informazioni e condizioni pertinenti specificate all'articolo 42 sono rese
disponibili all'utente di servizi di pagamento in una forma facilmente
accessibile. Articolo 39
Informazioni per il pagatore e per il beneficiario in caso di servizio di
ordine di pagamento Immediatamente
dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo
prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo o mette a sua
disposizione le seguenti informazioni e, se del caso, fa lo stesso per il
beneficiario: (a)
la conferma del buon esito della trasmissione dell'ordine
di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del
pagatore; (b)
il riferimento che consente al pagatore e al
beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il
pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento; (c)
l'importo dell'operazione di pagamento; (d)
se del caso, l'importo di tutte le spese relative
all'operazione di pagamento ed eventualmente la suddivisione delle stesse. Articolo 40
Informazioni per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del
conto del pagatore in caso di servizio di ordine di pagamento Qualora un ordine
di pagamento sia disposto dal sistema del terzo prestatore di servizi di
pagamento, quest'ultimo, in caso di frode o di controversia, mette a
disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento
del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni relative all'autorizzazione. Articolo 41
Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento Immediatamente
dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione,
secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti
informazioni: (a)
un riferimento che consenta al pagatore di
individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative
al beneficiario; (b)
l'importo dell'operazione di pagamento espresso
nella valuta dell'ordine di pagamento; (c)
l'importo di tutte le spese relative all'operazione
di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse; (d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione
di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un
riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera d), e l'importo dell'operazione di pagamento dopo detta conversione in
valuta; (e)
la data di ricevimento dell'ordine di pagamento. Articolo 42
Informazioni per il beneficiario dopo l'esecuzione Immediatamente
dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione,
secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti
informazioni: (a)
il riferimento che consente al beneficiario di
individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le
informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento; (b)
l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta
in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario; (c)
l'importo di tutte le spese per l'operazione di
pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione di tali
spese; (d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo
dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria; (e)
la data valuta dell'accredito. CAPO 3
Contratti
quadro Articolo 43
Ambito di applicazione Il presente capo
si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro. Articolo 44
Informazioni generali preliminari 1. Gli Stati membri esigono che,
in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un
contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli
fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le
condizioni di cui all'articolo 45. Le informazioni e le condizioni sono redatte
in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua
ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento
o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. 2. Se, su richiesta dell'utente
di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato concluso utilizzando una
tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi
di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di
pagamento adempie all'obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la
conclusione del contratto quadro. 3. Gli obblighi di cui al
paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del
contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45. Articolo 45
Informazioni e condizioni Gli Stati membri
assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all'utente
di servizi di pagamento: 1. relativamente al prestatore
di servizi di pagamento: (a)
il nome del prestatore di servizi di pagamento, l'indirizzo
geografico della sua sede amministrativa e, se del caso, l'indirizzo geografico
dell'agente o della succursale con sede nello Stato membro in cui viene
prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l'indirizzo
di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di
pagamento; (b)
gli estremi della competente autorità di controllo
e del registro di cui all'articolo 13 o di altro pertinente registro pubblico
di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di
iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro; 2. relativamente all'utilizzazione
del servizio di pagamento: (a)
una descrizione delle caratteristiche principali
del servizio di pagamento da prestare; (b)
la specificazione delle informazioni o dell'identificativo
unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di
pagamento sia disposto o eseguito correttamente; (c)
la forma e la procedura per dare il consenso a
disporre o eseguire un'operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in
conformità degli articoli 57 e 71; (d)
un riferimento al momento del ricevimento di un
ordine di pagamento, quale definito all'articolo 69 e all'eventuale momento
limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento; (e)
il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi
di pagamento da prestare; (f)
l'eventuale possibilità di concordare i limiti di
spesa per l'utilizzazione dello strumento di pagamento in conformità dell'articolo
60, paragrafo 1; 3. relativamente a spese, tassi
di interesse e di cambio: (a)
tutte le spese dovute dall'utente di servizi di
pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione
delle spese; (b)
se del caso, i tassi di interesse e di cambio
applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il
metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la
base presi in considerazione per determinare tale tasso d'interesse o di cambio
di riferimento; (c)
se concordata, l'immediata applicazione delle
modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti
relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell'articolo 47,
paragrafo 2; 4. relativamente alla
comunicazione: (a)
se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i
requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell'utente di
servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni
o notifiche ai sensi della presente direttiva; (b)
le modalità e la frequenza con cui le informazioni
di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili; (c)
la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è
concluso ed è effettuata la comunicazione durante questo rapporto contrattuale; (d)
il diritto dell'utente di servizi di pagamento di
ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e
le condizioni conformemente all'articolo 46; 5. relativamente alle misure di
tutela e correttive: (a)
se applicabile, una descrizione delle misure che l'utente
di servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli
strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi
di pagamento ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b); e la procedura
sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica al
cliente in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza; (b)
se concordate, le condizioni alle quali il
prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno
strumento di pagamento in conformità dell'articolo 60; (c)
la responsabilità del pagatore in conformità dell'articolo
66, comprese le informazioni sull'importo pertinente; (d)
in che modo ed entro quale termine l'utente di
servizi di pagamento deve notificare, a norma dell'articolo 63, al prestatore
di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o
effettuate in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi
di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell'articolo
65; (e)
la responsabilità del prestatore di servizi di
pagamento per l'ordine o l'esecuzione delle operazioni di pagamento in
conformità dell'articolo 80; (f)
le condizioni per il rimborso in conformità degli
articoli 67 e 68; 6. relativamente a modifiche e
recesso dal contratto quadro: (a)
se così convenuto, l'informazione che le modifiche
delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento
conformemente all'articolo 47 a meno che questi non notifichi al prestatore di
servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro
entrata in vigore; (b)
la durata del contratto; (c)
il diritto dell'utente di servizi di pagamento di
recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in
conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 48; 7. relativamente al ricorso: (a)
le clausole contrattuali sul diritto applicabile al
contratto quadro e/o la giurisdizione competente; (b)
le procedure di reclamo e di ricorso
extragiudiziale a disposizione dell'utente di servizi di pagamento in
conformità degli articoli da 88 a 91. Articolo 46
Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro In qualsiasi
momento della relazione contrattuale l'utente di servizi di pagamento ha il
diritto, su sua richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto
quadro nonché le informazioni e le condizioni specificate all'articolo 45 su
supporto cartaceo o altro supporto durevole. Articolo 47
Modifiche delle condizioni del contratto quadro 1. Qualsiasi modifica del
contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo
45, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di
cui all'articolo 44, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla
data di applicazione prevista. Se applicabile in conformità dell'articolo 45,
punto 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente che
le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest'ultimo non
abbia notificato al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima della
data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso, il prestatore di
servizi di pagamento specifica che l'utente di servizi di pagamento ha diritto
di porre termine immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della
data proposta per l'applicazione delle modifiche. 2. Le modifiche dei tassi d'interesse
o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a
condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le
modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti
in conformità dell'articolo 45, punto 3, lettere b) e c). L'utente di servizi
di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto
prima e secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1, a meno che
le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo
cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le
modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti
di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso. 3. Le modifiche dei tassi d'interesse
o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate
in forma neutra, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di
servizi di pagamento. Articolo 48
Recesso 1. I contratti quadro possono
essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente di servizi di pagamento, salvo
qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non
può essere superiore a un mese. 2. Il recesso da un contratto
quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita
non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi.
In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono
essere adeguate e in linea con i costi sostenuti. 3. Se concordato nel contratto
quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto
quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi
secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1 4. Le spese per i servizi di
pagamento fatturate periodicamente sono dovute, dall'utente dei servizi di
pagamento, solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo
scioglimento del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono
rimborsate in misura proporzionale. 5. Il presente articolo lascia
impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri
che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro
inefficace o nullo. 6. Gli Stati membri possono
prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti di servizi di pagamento. Articolo 49
Informazioni da fornire prima dell'esecuzione di una singola operazione di
pagamento Nel caso di una
singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell'ambito di un
contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta
del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, informazioni
esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve
corrispondere e, se del caso, la suddivisione delle spese. Articolo 50
Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento 1. Dopo che l'importo di una
singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se
il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione
dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore
fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo
44, paragrafo 1, le seguenti informazioni: (a)
un riferimento che consenta al pagatore di
individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni
relative al beneficiario; (b)
l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta
in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella
utilizzata per l'ordine di pagamento; (c)
l'importo di tutte le spese relative all'operazione
di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli
interessi che il pagatore deve corrispondere; (d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo
dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria; (e)
la data valuta dell'addebito o la data di ricezione
dell'ordine di pagamento. 2. Un contratto quadro può
includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano
essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e
secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e
riprodurre le informazioni immutate. 3. Tuttavia, gli Stati membri
possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni
su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. Articolo 51
Informazioni per il beneficiario in merito a una singola operazione di
pagamento 1. Successivamente all'esecuzione
di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento
del beneficiario fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse
modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, le seguenti informazioni: (a)
il riferimento che consente al beneficiario di
individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le
informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento; (b)
l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta
in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario; (c)
l'importo di tutte le spese relative all'operazione
di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli
interessi che il beneficiario deve corrispondere; (d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo
dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria; (e)
la data valuta dell'accredito. 2. Un contratto quadro può
includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano
essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e
secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e
riprodurre le informazioni immutate. 3. Tuttavia, gli Stati membri
possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni
su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. CAPO 4
Disposizioni
comuni Articolo 52
Valuta e conversione 1. I pagamenti sono effettuati
nella valuta concordata dalle parti. 2. Se un servizio di conversione
valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale
servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che
propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo
tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la
conversione. Il pagatore accetta il servizio di conversione
valutaria su tale base. Articolo 53
Informazioni su ulteriori spese o riduzioni 1. Qualora, per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga una spesa o
proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il pagatore prima
di disporre l'operazione di pagamento. 2. Qualora, per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un
terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di
pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento. TITOLO IV
DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL'USO DI SERVIZI DI
PAGAMENTO CAPO 1
Disposizioni comuni Articolo 54
Ambito di applicazione 1. Se l'utente di servizi di
pagamento non è un consumatore, l'utente di servizi di pagamento e il
prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 55,
paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 3, gli articoli 64, 66, 67, 68, 71 e 80
non siano in tutto o in parte applicati. L'utente di servizi di pagamento e il
prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un periodo di
tempo diverso da quello di cui all'articolo 63. 2. Gli Stati membri possono
prevedere che l'articolo 91 non si applica se l'utente di servizi di pagamento
non è un consumatore. 3. Gli Stati membri possono
prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le
stesse modalità previste per i consumatori. 4. La presente direttiva lascia
impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, nonché le altre pertinenti normative
dell'Unione o le disposizioni nazionali relative alle condizioni per la
concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva
e conformi al diritto dell'Unione. Articolo 55
Spese applicabili 1. Il prestatore di servizi di
pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento
dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e
preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo
70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2.
Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e
sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di
pagamento. 2. Se un'operazione di pagamento
non comporta conversioni valutarie, gli Stati membri esigono che il
beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal
rispettivo prestatore di servizi di pagamento. 3. Il prestatore di servizi di
pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una
riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni
caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo
dello specifico strumento di pagamento. 4. Tuttavia, gli Stati membri
provvedono affinché il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti
di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE)
n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato]. Articolo 56
Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica 1. Nel caso di strumenti di
pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole
operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno
un limite di spesa di 150 EUR o sono avvalorati per un importo che non supera
in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono
convenire con i propri utenti: (a)
che l'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), l'articolo
62, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché l'articolo 66, paragrafo 2, non si
applicano se lo strumento di pagamento non consente di bloccare o impedire il
suo utilizzo ulteriore; (b)
che gli articoli 64 e 65 e l'articolo 66, paragrafi
1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo
anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di
dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l'operazione
di pagamento era autorizzata; (c)
in deroga all'articolo 70, paragrafo 1, che il
prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l'utente di servizi
di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione
risulta evidente dal contesto; (d)
in deroga all'articolo 71, che il pagatore non può
revocare l'ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l'ordine di
pagamento o dopo avergli dato il proprio consenso ad effettuare l'operazione di
pagamento; (e)
in deroga agli articoli 74 e 75, che si applicano
altri periodi di esecuzione. 2. Per operazioni di pagamento a
livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti,
possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono
aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR. 3. Gli articoli 65 e 66 della
presente direttiva si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE, a meno che il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o di
bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale
deroga ai conti di pagamento o agli strumenti di pagamento di un certo valore. CAPO 2
Autorizzazione
di operazioni di pagamento Articolo 57
Consenso e revoca del consenso 1. Gli Stati membri assicurano
che un'operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore
ha dato il suo consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Un'operazione di
pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal
pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione della
stessa. 2. Il consenso ad eseguire un'operazione
di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma
convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso
può anche essere dato direttamente o indirettamente tramite il beneficiario. Il
consenso ad eseguire un'operazione di pagamento si ritiene accordato anche
qualora il pagatore autorizzi un terzo prestatore di servizi di pagamento a
disporre l'operazione di pagamento con il prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto. In mancanza di consenso, un'operazione di
pagamento è considerata come non autorizzata. 3. Il consenso può essere
revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di
irrevocabilità di cui all'articolo 71. Il consenso ad eseguire una serie di
operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che
qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non
autorizzata. 4. La procedura per dare il
consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore o i prestatori di servizi
di pagamento interessati. Articolo 58
Accesso del terzo prestatore di servizi di pagamento alle informazioni sui
conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono
affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo prestatore di
servizi di pagamento per ottenere servizi di pagamento che consentano di
accedere a conti di pagamento a norma del punto 7 dell'allegato I. 2. Se è stato autorizzato dal
pagatore a prestare servizi di pagamento a norma del paragrafo 1, il terzo
prestatore di servizi di pagamento rispetta gli obblighi seguenti: (a)
assicurare che le caratteristiche di sicurezza
personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad
altri; (b)
autenticarsi in modo inequivocabile presso il
prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto del
titolare del conto. (c)
non conservare dati sensibili relativi ai pagamenti
o alle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di
pagamento. 3. Ove per un servizio di ordine
di pagamento abbia ricevuto l'ordine di pagamento del pagatore tramite i
servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente quest'ultimo
del ricevimento dell'ordine di pagamento e fornisce informazioni sulla
disponibilità di fondi sufficienti per la specifica operazione di pagamento. 4. I prestatori di servizi di
pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi
mediante i servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento senza
discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal
pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità. Articolo 59
Accesso del terzo emittente di strumenti di pagamento alle informazioni sui
conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono
affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo emittente di
strumenti di pagamento per ottenere servizi di carte di pagamento. 2. Se il pagatore ha dato il
consenso affinché un terzo emittente di strumenti di pagamento che gli ha
fornito uno strumento di pagamento ottenga informazioni sulla disponibilità di
fondi sufficienti per una determinata operazione di pagamento su un conto di
pagamento specifico detenuto dal pagatore, il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento di tale conto fornirà dette informazioni al terzo
emittente di strumenti di pagamento non appena ricevuto l'ordine di pagamento
del pagatore. 3. I prestatori di servizi di
pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi
mediante i servizi di un terzo emittente di strumenti di pagamento senza
discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal
pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità. Articolo 60
Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento 1. Qualora per dare il consenso
venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore
di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per i servizi di
pagamento. 2. Se previsto nel contratto
quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di
bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento per motivi obiettivamente
giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di
un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure,
nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo
aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri
obblighi di pagamento. 3. In tali casi il prestatore di
servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del
blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima
del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo,
salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di
sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti
disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione. 4. Il prestatore di servizi di
pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una
volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco. Articolo 61
Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento in relazione agli
strumenti di pagamento 1. L'utente di servizi di
pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma agli
obblighi seguenti: (a)
utilizzare lo strumento di pagamento conformemente
alle condizioni obiettive, non discriminatorie e proporzionate che ne
disciplinano l'emissione e l'uso; (b)
notificare senza indugio al prestatore dei servizi
di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia
conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello
strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento. 2. Ai fini del paragrafo 1,
lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi
di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne
le caratteristiche di sicurezza personalizzate. Gli obblighi di diligenza degli
utenti di servizi di pagamento non devono ostacolare l'uso degli strumenti e
dei servizi di pagamento autorizzati ai sensi della presente direttiva. Articolo 62
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli
strumenti di pagamento 1. Il prestatore di servizi di
pagamento che rilascia lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi
seguenti: (a)
assicurare che le caratteristiche di sicurezza
personalizzate di uno strumento di pagamento siano accessibili solo all'utente
di servizi di pagamento abilitato ad utilizzare lo strumento stesso, salvi
restando gli obblighi imposti all'utente di servizi di pagamento di cui all'articolo
61; (b)
astenersi dall'inviare uno strumento di pagamento
non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall'utente
debba essere sostituito; (c)
assicurare che siano sempre disponibili strumenti
adeguati affinché l'utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla
notificazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo
sblocco ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di
servizi di pagamento fornisce all'utente gli strumenti per provare l'avvenuta
notifica nei 18 mesi successivi alla stessa; (d)
dare al pagatore la possibilità di procedere alla
notifica a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), a titolo gratuito e
far pagare, eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti
allo strumento di pagamento; (e)
impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di
pagamento una volta espletato l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 61,
paragrafo 1, lettera b). 2. Il prestatore di servizi di
pagamento sostiene il rischio dell'invio al pagatore di uno strumento di
pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate del
medesimo. Articolo 63
Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. L'utente dei servizi di
pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di
pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad
una richiesta, ivi compresi i casi di cui all'articolo 80, ne informa il
prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di
addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia
omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale
operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III. 2. Se è coinvolto un terzo
prestatore di servizi di pagamento, l'utente dei servizi di pagamento ottiene
la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto
anche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 65,
paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 1. Articolo 64
Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento 1. Gli Stati membri dispongono
che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione
di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata
correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento e, se
coinvolto e a seconda dei casi, al terzo prestatore di servizi di pagamento
fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze
di guasti tecnici o altri inconvenienti. Se l'operazione di pagamento è stata disposta
mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento spetta a quest'ultimo
dimostrare che l'operazione di pagamento non ha subito le conseguenze di guasti
tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento di cui è
incaricato. 2. Quando l'utente di un
servizio di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento
eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di
servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di
pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione
di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in
modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o
intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61. Articolo 65
Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di
pagamento non autorizzate 1. Gli Stati membri assicurano
che, fatto salvo l'articolo 63, nel caso di un'operazione di pagamento non
autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al
pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso,
riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato
se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Essi
assicurano inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del
pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo 2. Se è coinvolto un terzo
prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto rimborsa l'importo dell'operazione di pagamento non
autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello
stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata
non avesse avuto luogo. Può essere applicata una compensazione finanziaria del
prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto da parte del terzo
prestatore di servizi di pagamento. 3. Un'ulteriore compensazione
finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al
contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento o,
se del caso, al contratto stipulato fra il pagatore e il terzo prestatore di
servizi di pagamento. Articolo 66
Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. In deroga all'articolo 65 il
pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la
perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso
di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita
di uno strumento di pagamento. Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad
operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non
adempiendo uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61 intenzionalmente o
con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del
presente articolo non si applica. Per i pagamenti eseguiti tramite una tecnica
di comunicazione a distanza, se il prestatore di servizi di pagamento non esige
un autenticazione a due fattori del cliente, il pagatore non sopporta alcuna
conseguenza finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Qualora
non accettino un'autenticazione a due fattori del cliente, il beneficiario o il
suo prestatore di servizi di pagamento rimborsano il danno finanziario causato
al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. 2. Salvo qualora abbia agito in
modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria
derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di
appropriazione indebita, intervenuta dopo la notifica ai sensi dell'articolo 61,
paragrafo 1, lettera b). Se il prestatore di servizi di pagamento non ha
fornito strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello
smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di
pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 1, lettera c),
il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall'uso
dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Articolo 67
Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo
tramite 1. Gli Stati membri assicurano
che un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del suo prestatore di
servizi di pagamento, di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal
beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte le
condizioni seguenti: (a)
l'autorizzazione non specifica, quando viene data,
l'importo esatto dell'operazione di pagamento (b)
l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo
che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in
considerazione il precedente modello di spesa, le condizioni del contratto
quadro e le pertinenti circostanze del caso. Su richiesta del prestatore di servizi di
pagamento, è a carico del pagatore l'onere di dimostrare il rispetto di tali
condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione
di pagamento eseguita. Ciò implica che la data valuta dell'accredito sul conto
di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. Nel caso di addebiti diretti il pagatore gode di
un diritto di rimborso incondizionato entro i termini stabiliti all'articolo 68,
salvo se il beneficiario abbia già adempiuto agli obblighi contrattuali e il
pagatore abbia già ricevuto i servizi o consumato i beni. Su richiesta del
prestatore di servizi di pagamento, spetta al beneficiario provare che sono
soddisfatte le condizioni di cui al terzo comma. 2. Ai fini del paragrafo 1,
primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni
legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento
concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo
38, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 45, punto 3, lettera b). 3. Il contratto quadro tra il
pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore
non abbia diritto al rimborso se ha dato il consenso ad eseguire l'operazione
di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento e, ove
applicabile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state
fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro
settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal
beneficiario. Articolo 68
Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario
o per il suo tramite 1. Gli Stati membri assicurano
che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all'articolo 67 di un'operazione
di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante
un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. 2. Entro dieci giornate
operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di
servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento,
ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando gli
enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 88
a 91, qualora non accetti la giustificazione fornita. Il diritto di cui al primo comma del prestatore di
servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non si applica nel caso di cui
all'articolo 67, paragrafo 1, quarto comma. CAPO 3
Esecuzione di
un'operazione di pagamento Sezione 1
Ordini di pagamento e importi trasferiti Articolo 69
Ricezione degli ordini di pagamento 1. Gli Stati membri assicurano
che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento
disposto direttamente dal pagatore o per suo conto da un terzo prestatore di
servizi di pagamento o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è
ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se il momento
della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la
giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può
stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale
gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative
successive. 2. Se l'utente di servizi di
pagamento che dispone un ordine di pagamento e il prestatore concordano che l'esecuzione
dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un
determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a
disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il
momento della ricezione ai sensi dell'articolo 74 coincida con il giorno
convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il
prestatore di servizi di pagamento, l'ordine di pagamento ricevuto è
considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Articolo 70
Rifiuto degli ordini di pagamento 1. Qualora il prestatore di
servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e,
se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali
errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all'utente di
servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di
diritto nazionale o dell'Unione. Il prestatore di servizi di pagamento, secondo
modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima
sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo
74. Il contratto quadro può comprendere la previsione
che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per detta
notifica qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato. 2. Nei casi in cui tutte le
condizioni stabilite nel contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di
dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal
fatto che l'ordine di pagamento sia disposto da un pagatore, per suo conto da
un terzo prestatore di servizi di pagamento o da un beneficiario o per il suo
tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale
o dell'Unione. 3. Ai fini degli articoli 74 e 80
un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione non è
considerato ricevuto. Articolo 71
Irrevocabilità di un ordine di pagamento 1. Gli Stati membri assicurano
che l'utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento
una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento
del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo. 2. Se l'operazione di pagamento
è disposta da un terzo prestatore di servizi di pagamento per conto del
pagatore o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare
l'ordine di pagamento dopo aver dato al terzo prestatore di servizi di
pagamento il proprio consenso a disporre l'operazione di pagamento o dopo aver
trasmesso al beneficiario l'ordine di pagamento o avergli dato il suo consenso
ad eseguire l'operazione di pagamento. 3. Tuttavia, nel caso di
addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l'ordine
di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il
giorno concordato per l'addebito dei fondi. 4. Nel caso di cui all'articolo 69,
paragrafo 2, l'utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di
pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il
giorno concordato. 5. Decorsi i termini di cui ai
paragrafi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se, e nella
misura in cui, è stato concordato tra l'utente di servizi di pagamento e il
prestatore di servizi di pagamento interessato. Nel caso di cui ai paragrafi 2
e 3 è richiesto anche l'accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto
quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le
spese in caso di revoca. Articolo 72
Importi trasferiti e importi ricevuti 1. Gli Stati membri esigono che
il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del pagatore, il
prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali
intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità
dell'importo dell'operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese
sull'importo trasferito. 2. Tuttavia, il beneficiario e
il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di
servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull'importo
trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso la totalità dell'importo
dell'operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni
fornite al beneficiario. 3. Qualora dall'importo
trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario
riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal
pagatore. Nei casi in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario
o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento garantisce che la
totalità dell'importo dell'operazione di pagamento sia ricevuta dal
beneficiario. Sezione 2
Tempi di esecuzione e data valuta Articolo 73
Ambito di applicazione 1. La presente sezione si
applica: (a)
alle operazioni di pagamento in euro; (b)
alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta
dello Stato membro non appartenente alla zona euro; (c)
alle operazioni di pagamento che comportano un'unica
conversione fra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non
appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta
richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla
zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, queste
ultime abbiano luogo in euro. 2. La presente sezione è
applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato
convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di
servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 78 che non è a disposizione
delle parti. Tuttavia, quando l'utente di servizi di pagamento e il prestatore
di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all'articolo
74, per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione tale termine non può
essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione
conformemente all'articolo 69. Articolo 74
Operazioni di pagamento su un conto di pagamento 1. Gli Stati membri esigono che
il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento
della ricezione ai sensi dell'articolo 69, l'importo dell'operazione di
pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva.
Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per
operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. 2. Gli Stati membri esigono che
il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e
renda disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento
del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i
fondi, conformemente all'articolo 78. 3. Gli Stati membri esigono che
il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di
pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di
servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il
beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il
regolamento, per quanto riguarda l'addebito diretto, alla data di scadenza
convenuta. Articolo 75
Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di
servizi di pagamento Se il beneficiario
non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di
pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del
prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro
il termine specificato all'articolo 74. Articolo 76
Depositi versati in un conto di pagamento Qualora un
consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di
servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento assicura che l'importo sia reso disponibile e la valuta
datata immediatamente dopo il momento della ricezione dei fondi. Qualora l'utente
di servizi di pagamento non sia un consumatore, l'importo è reso disponibile e
la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione
dei fondi. Articolo 77
Operazioni di pagamento nazionali Per le operazioni
di pagamento a livello nazionale, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi
di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione. Articolo 78
Data valuta e disponibilità dei fondi 1. Gli Stati membri provvedono
affinché la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario
non sia successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di
pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a
disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio
conto, anche per i pagamenti che avvengono in seno al medesimo prestatore di
servizi di pagamento. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché la data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non
preceda il momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene
addebitato su tale conto di pagamento. Sezione 3
Responsabilità Articolo 79
Identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è
eseguito conformemente all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si
ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato
dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico
fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è
responsabile, a norma dell'articolo 80, della mancata esecuzione o dell'esecuzione
inesatta dell'operazione di pagamento. 3. Il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i
fondi oggetto dell'operazione di pagamento. 4. Se concordato nell'ambito del
contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese
all'utente per il recupero. 5. Se l'utente di servizi di
pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo
38, paragrafo 1, lettera a), o dall'articolo 45, punto 2, lettera b), il
prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione delle
operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico indicato dall'utente. Articolo 80
Mancata esecuzione o esecuzione inesatta o tardiva 1. Qualora un ordine di
pagamento sia direttamente disposto dal pagatore, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo
79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è
responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell'operazione
di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di
pagamento conformemente all'articolo 74, paragrafo 1. In tal caso il prestatore
di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del
beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal
pagatore mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento, questo terzo
prestatore è responsabile, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2
e 3, e l'articolo 83, della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento
nei confronti del pagatore, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se
del caso, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del
pagatore che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del
pagatore ha ricevuto l'ordine di pagamento conformemente all'articolo 69. In
tal caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del
pagatore è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione
dell'operazione di pagamento. Quando il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore o un terzo prestatore di servizi di pagamento è responsabile ai sensi
del primo o del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento
interessato risarcisce senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di
pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina
per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la
situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento eseguita in modo
inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di
pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo. In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il
pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa
operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data
valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario sia responsabile ai sensi del primo comma, egli mette senza
indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario
ed accredita eventualmente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del
medesimo. La data valuta attribuita all'importo non è successiva alla data
valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta
di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal
pagatore, il prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla
responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su
richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il pagatore
del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore. 2. Qualora un'operazione di
pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo
63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi
di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta
trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore conformemente all'articolo 74, paragrafo 3. Qualora il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente
comma, egli trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al
prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In caso di trasmissione
tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di
questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla
data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Inoltre, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79,
paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario,
è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione
di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 78. Qualora il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi
del presente comma, egli assicura che l'importo dell'operazione di pagamento
sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul
conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta
attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del
beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita
in caso di esecuzione corretta. In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta
di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo
comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei
confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore
è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell'importo
dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta
il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione
di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio. La
data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva
alla data di addebito dell'importo. In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il
pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa
operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data
valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta
di un'operazione di pagamento qualora l'ordine di pagamento sia disposto dal
beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento,
indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si
adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento
ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il
beneficiario. 3. I prestatori di servizi di
pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di
servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi
cui è soggetto l'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata
esecuzione o dell'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento. Articolo 81
Compensazione finanziaria ulteriore Qualsiasi
compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente
sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al
contratto stipulato fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento. Articolo 82
Diritto di regresso 1. Qualora la responsabilità di
un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 80 sia
attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un
intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario
risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di
importi versati ai sensi dell'articolo 80. È altresì prevista una compensazione
qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un'autenticazione
a due fattori del cliente. 2. Ulteriori compensazioni
finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i
prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione
applicabile all'accordo concluso tra di essi.. Articolo 83
Esclusione della responsabilità La responsabilità
di cui ai capi 2 e 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le
adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute
evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di
servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla
normativa nazionale o dell'Unione. CAPO 4
Protezione dei dati Articolo 84
Protezione dei dati Qualsiasi
trattamento di dati di carattere personale ai fini della presente direttiva è
effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di
attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. CAPO 5
Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione Articolo 85
Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti 1. I prestatori di servizi di
pagamento sono soggetti alla direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata]
e in particolare agli obblighi di attuazione della gestione del rischio e di
notifica degli incidenti di cui agli articoli 14 e 15. 2. L'autorità designata ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle
reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta
adottata] trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine
e all'ABE le notifiche degli incidenti relativi alla sicurezza delle reti e
dell'informazione ricevute da prestatori di servizi di pagamento. 3. Al ricevimento della
notifica, e se necessario, l'ABE informa le autorità competenti degli altri
Stati membri 4. In aggiunta alle disposizioni
dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle
reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta
adottata], qualora l'incidente di sicurezza possa incidere sugli interessi
finanziari degli utenti dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di
pagamento, quest'ultimo notifica senza indugio l'incidente agli utenti dei
servizi di pagamento e li informa delle possibili misure che possono adottare
per attenuare gli effetti negativi dell'incidente. Articolo 86
Attuazione e comunicazione 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano su base annua all'autorità
designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva
sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della
direttiva una volta adottata] informazioni aggiornate sulla valutazione dei
rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento che essi
forniscono e sull'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di
controllo messi in atto per affrontarli. L'autorità designata ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione
] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] trasmette senza
indugio copia di tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro
di origine. 2. Fatti salvi gli articoli 14 e
15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ]
[OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l'ABE elabora, in
stretta collaborazione con la BCE, orientamenti relativi alla definizione, all'attuazione
e al controllo delle misure di sicurezza, comprese se del caso le procedure di
certificazione. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle norme e/o delle
specifiche pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ]
[OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata]. 3. L'ABE, in stretta
cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti periodicamente e almeno ogni
due anni. 4. Fatti salvi gli articoli 14 e
15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ]
[OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l'ABE emana degli
orientamenti volti ad agevolare l'individuazione degli incidenti gravi da parte
dei prestatori di servizi di pagamento e a precisare le circostanze in cui un
istituto di pagamento è tenuto a notificare un incidente di sicurezza. Tali
orientamenti sono emanati entro [inserire la data - due anni dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva]. Articolo 87
Autenticazione 1. Gli Stati membri provvedono a
che un prestatore di servizi di pagamento applichi l'autenticazione a due
fattori del cliente quando il pagatore dispone un'operazione di pagamento
elettronico, salvo deroghe specifiche previste dagli orientamenti dell'ABE
sulla base del rischio connesso al servizio di pagamento prestato. Lo stesso
obbligo si applica anche al terzo prestatore di servizi di pagamento che
dispone un'operazione di pagamento per conto del pagatore. Il prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del conto consente il ricorso ai propri
metodi di autenticazione al terzo prestatore di servizi di pagamento che agisce
per conto dell'utente di servizi di pagamento. 2. Laddove un prestatore di
servizi di pagamento presta i servizi di cui al punto 7 dell'allegato I, si
autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto
del titolare del conto. 3. In stretta cooperazione con
la BCE, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010,
orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo
1, paragrafo 1, della presente direttiva, riguardanti le tecniche più avanzate
di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione
a due fattori del cliente. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la
data - due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e, se
necessario, sono aggiornati periodicamente. CAPO 6
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la
risoluzione delle controversie Sezione 1
Procedure per i reclami Articolo 88
Reclami 1. Gli Stati membri assicurano
che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di
pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei
consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a
presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento della
presente direttiva. 2. Se del caso e fatto salvo il
diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della
legislazione nazionale in materia di procedure, la risposta dell'autorità
competente informa il reclamante dell'esistenza delle procedure di reclamo e di
ricorso extragiudiziali ai sensi dell'articolo 91. Articolo 89
Autorità competenti 1. Gli Stati membri designano le
autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza
della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure
necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di
pagamento. Esse sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del
regolamento (UE) n. 1093/2010. 2. Alle autorità di cui al
paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio delle loro
funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di
sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri
assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace
esercizio delle rispettive funzioni.. 3. In caso di violazione o di
sospetta violazione delle disposizioni della legislazione nazionale adottata ai
sensi dei titoli III e IV della presente direttiva, quale autorità competente
di cui al paragrafo 1 del presente articolo è costituita quella dello Stato
membro d'origine del prestatore di servizi di pagamento, ad eccezione degli
agenti o delle succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui
autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante. 4. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1 al più tardi
entro [... un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi
informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette
autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva
modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze. Sezione 2
Procedure di ricorso extragiudiziale e sanzioni Articolo 90
Risoluzione interna delle controversie 1. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento predispongano procedure adeguate ed
efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento
aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri dispongono
che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere,
per iscritto, ai reclami degli utenti di servizi di pagamento, affrontando
tutte le questioni sollevate, entro un termine adeguato e al più tardi entro
quindici giornate operative. In situazioni eccezionali, se il prestatore di
servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per
motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta
interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al
reclamo e specificando il termine entro il quale il consumatore otterrà una
risposta definitiva. Tale termine non può in nessun caso superare 30 giornate
operative supplementari. 3. Il prestatore di servizi di
pagamento comunica all'utente di servizi di pagamento gli organismi di ricorso
extragiudiziale che sono competenti a redimere le controversie aventi come
oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva. 4. Le informazioni di cui al
paragrafo 2 vanno formulate in modo accessibile facile, diretto, visibile e
permanente sul sito web del prestatore di servizi di pagamento, se esistente,
nelle condizioni generali dei contratti fra il prestatore di servizi di pagamento
e l'utente di servizi di pagamento nonché sulle fatture e sulle ricevute
relative ai suddetti contratti. Devono altresì precisare come ottenere maggiori
informazioni sull'organismo di ricorso extragiudiziale pertinente e sulle
condizioni per tale ricorso. Articolo 91
Ricorso extragiudiziale 1. Gli Stati membri vigilano
affinché siano istituite, in conformità della pertinente legislazione nazionale
e dell'Unione, procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed
efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di
servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla
presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad
organismi esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure si
applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività
dei rappresentanti designati. 2. Gli Stati membri dispongono
che i soggetti di cui al paragrafo 1 collaborino per la risoluzione delle
controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti
dalla presente direttiva. Articolo 92
Sanzioni 1. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento e i terzi prestatori di servizi di
pagamento possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle
disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. 2. Fatto salvo il diritto degli
Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono affinché
le autorità competenti possano adottare misure amministrative adeguate e
comminare sanzioni amministrative nei casi in cui i prestatori di servizi di
pagamento e i terzi prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1,
violino le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva
e assicurano che siano applicate. Tali misure sono
effettive, proporzionate e dissuasive. TITOLO V
ATTI DELEGATI Articolo 93
Atti delegati Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardanti: (a)
l'adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE
all'articolo 4, punto 29), della presente direttiva, in caso di modifica della
raccomandazione; (b)
l'aggiornamento degli importi di cui all'articolo 27,
paragrafo 1, e all'articolo 66, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell'inflazione
e di significativi sviluppi del mercato. Articolo 94
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di poteri di cui
all'articolo 93 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a
decorrere dal [data di entrata in vigore dell'atto legislativo]. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 93 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri
specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva specificata nella decisione. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 93 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. TITOLO VI
DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 95
Piena armonizzazione 1. Fatti salvi l'articolo 31,
paragrafo 2, l'articolo 34, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 48,
paragrafo 6, l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo
54, paragrafo 2, l'articolo 56, paragrafo 2, e gli articoli 77 e 96, nella
misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli
Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle
stabilite nella presente direttiva. 2. Uno Stato membro che si
avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di
ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l'informazione
in uno sito web o in un altro modo facilmente accessibile. 3. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli
utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni
della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora
esplicitamente previsto dalla direttiva. I prestatori di
servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più
favorevoli agli utenti. Articolo 96
Clausola di revisione Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e
alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della
presente direttiva, e in particolare sull'adeguatezza e sull'impatto delle
norme relative alle spese stabilite dall'articolo 55, paragrafi 3 e 4. Articolo 97
Disposizioni transitorie 1. Gli Stati membri autorizzano
le persone giuridiche che hanno iniziato ad esercitare l'attività di istituto
di pagamento prima del [OP: inserire il termine per l'attuazione], in
conformità della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2007/64/CE,
a proseguire tale attività nel rispetto delle condizioni fissate dalla
direttiva 2007/64/CE, senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione a norma
dell'articolo 5 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni
di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire il
termine per l'attuazione + 6 mesi]. Gli Stati membri impongono alle persone giuridiche
di cui al paragrafo 1 di presentare alle autorità competenti tutte le
informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro [OP: inserire
il termine per l'attuazione + 6 mesi], se tali persone giuridiche
soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario,
di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia
opportuno revocare l'autorizzazione. Le persone giuridiche di cui al primo comma che, a
seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano conformi
ai requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva ricevono l'autorizzazione
e sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine e nel registro dell'ABE
di cui agli articoli 13 e 14 della presente direttiva. Alle persone giuridiche
che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro
[OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi] è fatto
divieto, ai sensi dell'articolo 30 della presente direttiva, di prestare
servizi di pagamento. 2. Gli Stati membri possono
decidere di autorizzare e iscrivere automaticamente le persone giuridiche di
cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo nel registro nazionale
dello Stato membro di origine e nel registro dell'ABE di cui agli articoli 13 e
14 se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei
requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 10. Le autorità competenti informano le
entità interessate prima della concessione dell'autorizzazione. 3. Gli Stati membri autorizzano
le persone fisiche o giuridiche che hanno iniziato prima del [OP: inserire
il termine per l'attuazione] ad esercitare l'attività di istituto di
pagamento ai sensi della presente direttiva e alle quali è stata concessa una
deroga a norma dell'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, a proseguire tale
attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2007/64/CE
fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 12 mesi] senza
essere tenute a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo
27 della presente direttiva, o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al
titolo II della presente direttiva. Alle persone cui, entro tale periodo, non è
stata accordata l'autorizzazione o non è stata concessa una deroga ai sensi
della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di pagamento
conformemente all'articolo 30 della presente direttiva. Articolo 98
Modifiche alla direttiva 2002/65/CE All'articolo 4
della direttiva 2002/65/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: '5. Qualora sia applicabile anche la direttiva
[OP: inserire il numero della presente direttiva] del Parlamento europeo e del
Consiglio*, le disposizioni in materia di informazione di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere
da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono
sostituite dagli articoli 37, 38, 44 e 45 di tale direttiva'. * Direttiva ... del Parlamento europeo e del
Consiglio del [inserire il titolo completo] (OJ L ..). Articolo 99
Modifica della direttiva 2013/36/UE Nell'allegato I
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[50], il punto 4 è sostituito dal
seguente: '(4) Servizi
di pagamento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/XX/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: inserire il nome e il numero
della presente direttiva una volta adottata] * Direttiva ... del Parlamento europeo e
del Consiglio del... Articolo 100
Modifiche alla direttiva 2009/110/CE All'articolo 18 della direttiva 2009/110/CE è
aggiunto il seguente paragrafo 4: '4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta
elettronica che abbiano avviato, prima dell'adozione della direttiva [OP:
inserire il numero della presente direttiva] del Parlamento europeo e del
Consiglio*, attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE
nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tale
attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti
a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o
a rispettare le altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva
fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi]. Gli Stati membri impongono alle persone giuridiche di cui
al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni
pertinenti per permettere loro di valutare, [OP: inserire il termine per l'attuazione
+ 6 mesi], se tali persone giuridiche soddisfano i requisiti fissati dal
titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure
da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l'autorizzazione. Le persone giuridiche di cui al primo comma, che dalla
verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti
previsti nel titolo II della presente direttiva, ricevono l'autorizzazione e
sono iscritte nel registro. Alle persone giuridiche che non soddisfano i
requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro [OP: inserire
il termine per l'attuazione+ 6 mesi] è fatto divieto di emettere moneta
elettronica.' * Direttiva... del Parlamento europeo e del Consiglio,
del... [inserire il titolo completo] (GU L...) ** Articolo 101
Abrogazione La direttiva 2007/64/CE è abrogata a decorrere dal [OP:
inserire la data – giorno successivo alla data stabilita dall'articolo 102,
paragrafo 2, primo comma]. I riferimenti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. Articolo 102
Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, al più tardi [due anni dopo l'adozione], le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni. 2. Essi applicano tali
disposizioni a decorrere dal […]. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva Articolo 103 La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 104 Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
SERVIZI DI PAGAMENTO
(DEFINIZIONE ALL'ARTICOLO 4, PUNTO 3) 1. Servizi che permettono di
depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento. 2. Servizi che permettono
prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento. 3. Esecuzione di ordini di
pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore
di servizi di pagamento: (a)
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti
diretti una tantum, (b)
esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi, (c)
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. 4. Esecuzione di operazioni di
pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utente di servizi di pagamento: (a)
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti
diretti una tantum, (b)
esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi, (c)
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. 5. Emissione di strumenti di
pagamento e/o convenzionamento (acquiring) di operazioni di pagamento. 6. Rimessa di denaro. 7. Servizi basati sull'accesso
ai conti di pagamento forniti da un prestatore di servizi di pagamento che non
è il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, in forma di: (a)
servizi di ordine di pagamento; (b)
servizi di informazione sui conti. ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA Presente direttiva || Direttiva 2007/64/CE || Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 3 Lettera o) soppressa || Articolo 3 || Articolo 4 Aggiunte definizioni || Articolo 4 || || || Articolo 5 — aggiunte disposizioni relative alle domande di autorizzazione || Articolo 5 Articolo 6 || Articolo 6 || Articolo 7, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1 || || || Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafi 3 e 4 soppressi || Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 10, paragrafo 5 || Articolo 10, paragrafo 5 || Articolo 10, paragrafo 6 || Articolo 10, paragrafo 6 || Articolo 10, paragrafo 7 || Articolo 10, paragrafo 7 || Articolo 10, paragrafo 8 || Articolo 10, paragrafo 8 || Articolo 10, paragrafo 9 || Articolo 10, paragrafo 9 || Articolo 11 || Articolo 11 || Articolo 12, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafo 3 || Articolo 12, paragrafo 3 || Articolo 13 || Articolo 13 || Articolo 14, paragrafo 1 || || Articolo 14, paragrafo 2 || || Articolo 14, paragrafo 3 || || Articolo 14, paragrafo 4 || || Articolo 15 || Articolo 14 || Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 16, paragrafo 2 || Articolo 15, paragrafo 2 || Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 15, paragrafo 3 || Articolo 16, paragrafo 4 || Articolo 15, paragrafo 4 || Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 16, paragrafo 2 || Articolo 17, paragrafo 3 || || Articolo 17, paragrafo 4 || Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 17, paragrafo 5 || Articolo 16, paragrafo 4 || Articolo 17, paragrafo 6 || Articolo 16, paragrafo 5 || Articolo 18, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 18, paragrafo 2 || Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 18, paragrafo 3 || Articolo 17, paragrafo 3 || Articolo 18, paragrafo 4 || Articolo 17, paragrafo 4 || Articolo 18, paragrafo 5 || Articolo 17, paragrafo 5 || Articolo 18, paragrafo 6 || Articolo 17, paragrafo 6 || Articolo 18, paragrafo 7 || Articolo 17, paragrafo 7 || Articolo 18, paragrafo 8 || Articolo 17, paragrafo 8 || Articolo 18, paragrafo 9 || || Articolo 19, paragrafo 1 || Articolo 18, paragrafo 1 || Articolo 19, paragrafo 2 || Articolo 18, paragrafo 2 || Articolo 20 || Articolo 19 || Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 20, paragrafo 1 || Articolo 21, paragrafo 2 || Articolo 20, paragrafo 2 || Articolo 21, paragrafo 3 || Articolo 20, paragrafo 3 || Articolo 21, paragrafo 4 || Articolo 20, paragrafo 4 || Articolo 21, paragrafo 5 || Articolo 20, paragrafo 5 || Articolo 22, paragrafo 1 || Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 22, paragrafo 2 || Articolo 21, paragrafo 2 || Articolo 22, paragrafo 3 || Articolo 21, paragrafo 3 || Articolo 23, paragrafo 1 || Articolo 22, paragrafo 1 || Articolo 23, paragrafo 2 || Articolo 22, paragrafo 2 || Articolo 23, paragrafo 3 || Articolo 22, paragrafo 3 || Articolo 24, paragrafo 1 || Articolo 23, paragrafo 1 || Articolo 24, paragrafo 2 || Articolo 23, paragrafo 2 || Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 24, paragrafo 1 || Articolo 25, paragrafo 2 —lettera d) soppressa || Articolo 24, paragrafo 2 || Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 26, paragrafo 2 || Articolo 25, paragrafo 2 || Articolo 26, paragrafo 3 || Articolo 25, paragrafo 3 || Articolo 26, paragrafo 4 || Articolo 25, paragrafo 4 || Articolo 26, paragrafo 5 || Articolo 25, paragrafo 5 || Articolo 26, paragrafo 6 || || Articolo 26, paragrafo 7 || || Articolo 26, paragrafo 8 || || Articolo 26, paragrafo 9 || || Articolo 27, paragrafo 1 || Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 27, paragrafo 2 || Articolo 26, paragrafo 2 || Articolo 27, paragrafo 3 || Articolo 26, paragrafo 3 || Articolo 27, paragrafo 4 || Articolo 26, paragrafo 4 || Articolo 27, paragrafo 5 || Articolo 26, paragrafo 5 || Articolo 27, paragrafo 6 || Articolo 26, paragrafo 6 || Articolo 28 || Articolo 27 || Articolo 29, paragrafo 1 || Articolo 28, paragrafo 1 || Articolo 29, paragrafo 2 — lettera c) soppressa || Articolo 28, paragrafo 2 || Articolo 30, paragrafo 1 || Articolo 29 || Articolo 30, paragrafo 2 || || Articolo 31, paragrafo 1 || Articolo 30, paragrafo 1 || Articolo 31, paragrafo 2 || Articolo 30, paragrafo 2 || Articolo 31, paragrafo 3 || Articolo 30, paragrafo 3 || Articolo 32 || Articolo 31 || Articolo 33, paragrafo 1 || Articolo 32, paragrafo 1 || Articolo 33, paragrafo 2 || Articolo 32, paragrafo 2 || Articolo 33, paragrafo 3 || Articolo 32, paragrafo 3 || Articolo 34 || Articolo 33 || Articolo 35, paragrafo 1 || Articolo 34, paragrafo 1 || Articolo 35, paragrafo 2 || Articolo 34, paragrafo 2 || Articolo 36, paragrafo 1 || Articolo 35, paragrafo 1 || Articolo 36, paragrafo 2 || Articolo 35, paragrafo 2 || Articolo 37, paragrafo 1 || Articolo 36, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 2 || Articolo 36, paragrafo 2 || Articolo 37, paragrafo 3 || Articolo 36, paragrafo 3 || Articolo 38, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1 || Articolo 38, paragrafo 2 || || Articolo 38, paragrafo 3 || Articolo 37, paragrafo 2 || Articolo 39 || || Articolo 40 || || Articolo 41 || Articolo 38 || Articolo 42 || Articolo 39 || Articolo 43 || Articolo 40 || Articolo 44, paragrafo 1 || Articolo 41, paragrafo 1 || Articolo 44, paragrafo 2 || Articolo 41, paragrafo 2 || Articolo 44, paragrafo 3 || Articolo 41, paragrafo 3 || Articolo 45, paragrafo 1 || Articolo 42, paragrafo 1 || Articolo 45, paragrafo 2 || Articolo 42, paragrafo 2 || Articolo 45, paragrafo 3 || Articolo 42, paragrafo 3 || Articolo 45, paragrafo 4 || Articolo 42, paragrafo 4 || Articolo 45, paragrafo 5 || Articolo 42, paragrafo 5 || Articolo 45, paragrafo 6 || Articolo 42, paragrafo 6 || Articolo 45, paragrafo 7 || Articolo 42, paragrafo 7 || Articolo 46 || Articolo 43 || Articolo 47, paragrafo 1 || Articolo 44, paragrafo 1 || Articolo 47, paragrafo 2 || Articolo 44, paragrafo 2 || Articolo 47, paragrafo 3 || Articolo 44, paragrafo 3 || Articolo 48, paragrafo 1 || Articolo 45, paragrafo 1 || Articolo 48, paragrafo 2 || Articolo 45, paragrafo 2 || Articolo 48, paragrafo 3 || Articolo 45, paragrafo 3 || Articolo 48, paragrafo 4 || Articolo 45, paragrafo 4 || Articolo 48, paragrafo 5 || Articolo 45, paragrafo 5 || Articolo 48, paragrafo 6 || Articolo 45, paragrafo 6 || Articolo 49 || Articolo 46 || Articolo 50, paragrafo 1 || Articolo 47, paragrafo 1 || Articolo 50, paragrafo 2 || Articolo 47, paragrafo 2 || Articolo 50, paragrafo 3 || Articolo 47, paragrafo 3 || Articolo 51, paragrafo 1 || Articolo 48, paragrafo 1 || Articolo 51, paragrafo 2 || Articolo 48, paragrafo 2 || Articolo 51, paragrafo 3 || Articolo 48, paragrafo 3 || Articolo 52, paragrafo 1 || Articolo 49, paragrafo 1 || Articolo 52, paragrafo 2 || Articolo 49, paragrafo 2 || Articolo 53, paragrafo 1 || Articolo 50, paragrafo 1 || Articolo 53, paragrafo 2 || Articolo 50, paragrafo 2 || Articolo 54, paragrafo 1 || Articolo 51, paragrafo 1 || Articolo 54, paragrafo 2 || Articolo 51, paragrafo 2 || Articolo 54, paragrafo 3 || Articolo 51, paragrafo 3 || Articolo 54, paragrafo 4 || Articolo 51, paragrafo 4 || Articolo 55, paragrafo 1 || Articolo 52, paragrafo 1 || Articolo 55, paragrafo 2 || Articolo 52, paragrafo 2 || Articolo 55, paragrafo 3 || Articolo 52, paragrafo 3 || Articolo 55, paragrafo 4 || || Articolo 56, paragrafo 1 || Articolo 53, paragrafo 1 || Articolo 56, paragrafo 2 || Articolo 53, paragrafo 2 || Articolo 56, paragrafo 3 || Articolo 53, paragrafo 3 || Articolo 57, paragrafo 1 || Articolo 54, paragrafo 1 || Articolo 57, paragrafo 2 || Articolo 54, paragrafo 2 || Articolo 57, paragrafo 3 || Articolo 54, paragrafo 3 || Articolo 57, paragrafo 4 || Articolo 54, paragrafo 4 || Articolo 58, paragrafo 1 || || Articolo 58, paragrafo 2 || || Articolo 58, paragrafo 3 || || Articolo 58, paragrafo 4 || || Articolo 59, paragrafo 1 || || Articolo 59, paragrafo 2 || || Articolo 59, paragrafo 3 || || Articolo 60, paragrafo 1 || Articolo 55, paragrafo 1 || Articolo 60, paragrafo 2 || Articolo 55, paragrafo 2 || Articolo 60, paragrafo 3 || Articolo 55, paragrafo 3 || Articolo 60, paragrafo 4 || Articolo 55, paragrafo 4 || Articolo 61, paragrafo 1 || Articolo 56, paragrafo 1 || Articolo 61, paragrafo 2 || Articolo 56, paragrafo 2 || Articolo 62, paragrafo 1 || Articolo 57, paragrafo 1 || Articolo 62, paragrafo 2 || Articolo 57, paragrafo 2 || Articolo 63, paragrafo 1 || Articolo 58 || Articolo 63, paragrafo 2 || || Articolo 64, paragrafo 1 || Articolo 59, paragrafo 1 || Articolo 64, paragrafo 2 || Articolo 59, paragrafo 2 || Articolo 65, paragrafo 1 || Articolo 60, paragrafo 1 || Articolo 65, paragrafo 2 || || Articolo 65, paragrafo 3 || Articolo 60, paragrafo 2 || Articolo 66, paragrafo 1 || Articolo 61, paragrafo 1 e 2 || Articolo 66, paragrafo 2 || Articolo 61, paragrafo 4 e 5 || Articolo 67, paragrafo 1 || Articolo 62, paragrafo 1 || Articolo 67, paragrafo 2 || Articolo 62, paragrafo 2 || Articolo 67, paragrafo 3 || Articolo 62, paragrafo 3 || Articolo 68, paragrafo 1 || Articolo 63, paragrafo 1 || Articolo 68, paragrafo 2 || Articolo 63, paragrafo 2 || Articolo 69, paragrafo 1 || Articolo 64, paragrafo 1 || Articolo 69, paragrafo 2 || Articolo 64, paragrafo 2 || Articolo 70, paragrafo 1 || Articolo 65, paragrafo 1 || Articolo 70, paragrafo 2 || Articolo 65, paragrafo 2 || Articolo 70, paragrafo 3 || Articolo 65, paragrafo 3 || Articolo 71, paragrafo 1 || Articolo 66, paragrafo 1 || Articolo 71, paragrafo 2 || Articolo 66, paragrafo 2 || Articolo 71, paragrafo 3 || Articolo 66, paragrafo 3 || Articolo 71, paragrafo 4 || Articolo 66, paragrafo 4 || Articolo 71, paragrafo 5 || Articolo 66, paragrafo 5 || Articolo 72, paragrafo 1 || Articolo 67, paragrafo 1 || Articolo 72, paragrafo 2 || Articolo 67, paragrafo 2 || Articolo 72, paragrafo 3 || Articolo 67, paragrafo 3 || Articolo 73, paragrafo 1 || Articolo 68, paragrafo 1 || Articolo 73, paragrafo 2 || Articolo 68, paragrafo 2 || Articolo 74, paragrafo 1 || Articolo 69, paragrafo 1 || Articolo 74, paragrafo 2 || Articolo 69, paragrafo 2 || Articolo 74, paragrafo 3 || Articolo 69, paragrafo 3 || Articolo 75 || Articolo 70 || Articolo 76 || Articolo 71 || Articolo 77 || Articolo 72 || Articolo 78, paragrafo 1 || Articolo 73, paragrafo 1 || Articolo 78, paragrafo 2 || Articolo 73, paragrafo 2 || Articolo 79, paragrafo 1 || Articolo 74, paragrafo 1 || Articolo 79, paragrafo 2 || Articolo 74, paragrafo 2 || Articolo 79, paragrafo 3 || Articolo 74, paragrafo 2 || Articolo 79, paragrafo 4 || Articolo 74, paragrafo 2 || Articolo 79, paragrafo 5 || Articolo 74, paragrafo 3 || Articolo 80, paragrafo 1 || Articolo 75, paragrafo 1 || Articolo 80, paragrafo 2 || Articolo 75, paragrafo 2 || Articolo 80, paragrafo 3 || Articolo 75, paragrafo 3 || Articolo 81 || Articolo 76 || Articolo 82, paragrafo 1 || Articolo 77, paragrafo 1 || Articolo 82, paragrafo 2 || Articolo 77, paragrafo 2 || Articolo 83 || Articolo 78 || Articolo 84 || Articolo 79 || Articolo 85, paragrafo 1 || || Articolo 85, paragrafo 2 || || Articolo 85, paragrafo 3 || || Articolo 85, paragrafo 4 || || Articolo 86, paragrafo 1 || || Articolo 86, paragrafo 2 || || Articolo 86, paragrafo 3 || || Articolo 86, paragrafo 4 || || Articolo 87, paragrafo 1 || || Articolo 87, paragrafo 2 || || Articolo 87, paragrafo 3 || || Articolo 88, paragrafo 1 || Articolo 80, paragrafo 1 || Articolo 88, paragrafo 2 || Articolo 80, paragrafo 2 || Articolo 89, paragrafo 1 || || Articolo 89, paragrafo 2 || || Articolo 89, paragrafo 3 || Articolo 82, paragrafo 2 || Articolo 89, paragrafo 4 || || Articolo 90, paragrafo 1 || || Articolo 90, paragrafo 2 || || Articolo 90, paragrafo 3 || || Articolo 91, paragrafo 1 || Articolo 83, paragrafo 1 || Articolo 91, paragrafo 2 || Articolo 83, paragrafo 2 || Articolo 92, paragrafo 1 || || Articolo 92, paragrafo 2 || || Articolo 93 || Articolo 84 || Articolo 94, paragrafo 1 || || Articolo 94, paragrafo 2 || || Articolo 94, paragrafo 3 || || Articolo 94, paragrafo 4 || || Articolo 94, paragrafo 5 || || Articolo 95, paragrafo 1 || Articolo 86, paragrafo 1 || Articolo 95, paragrafo 2 || Articolo 86, paragrafo 2 || Articolo 95, paragrafo 3 || Articolo 86, paragrafo 3 || Articolo 96 || Articolo 87 || Articolo 97 || Articolo 88 || Articolo 98, paragrafo 1 || || Articolo 98, paragrafo 2 || || Articolo 99, paragrafo 1 || || Articolo 99, paragrafo 2 || || || || Articolo 101 || || Articolo 102, paragrafo 1 || Articolo 94, paragrafo 1 || Articolo 102, paragrafo 2 || Articolo 94, paragrafo 1 || Articolo 102, paragrafo 3 || Articolo 94, paragrafo 2 || Articolo 103 || Articolo 95 || Articolo 104 || Articolo 96 || Allegato I || Allegato || ALLEGATO III
Scheda finanziaria legislativa "Agenzie" 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della
proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza
finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste
2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[51] Mercato
interno — servizi finanziari al dettaglio Protezione dei
consumatori — servizi finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Promuovere la
crescita intelligente e inclusiva. Rafforzare la
coesione economica, sociale e territoriale. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Sviluppare un
mercato unico dell'UE per i pagamenti elettronici, che consentirà ai
consumatori, ai dettaglianti e ad altri operatori del mercato di beneficiare
pienamente dei vantaggi del mercato interno dell'UE Colmare le
lacune in materia di standardizzazione e interoperabilità dei pagamenti tramite
carta, internet e dispositivo mobile. Eliminare gli
ostacoli alla concorrenza, in particolare per i pagamenti con carta o tramite
Internet. Allineare le
pratiche di tariffazione e di orientamento in relazione ai servizi di pagamento
nell'UE. Garantire che
le nuove tipologie di servizi e strumenti di pagamento siano disciplinati dal
quadro regolamentare per i pagamenti al dettaglio nell'UE. Garantire un'applicazione
uniforme del quadro legislativo (direttiva sui servizi di pagamento) nonché
allineare il funzionamento pratico delle norme sulla concessione delle
autorizzazioni e sulla vigilanza in materia di servizi di pagamento tra gli
Stati membri. Garantire una
tutela adeguata e uniforme degli interessi dei consumatori nel contesto delle
operazioni di pagamento, tra cui l'estensione della tutela regolamentare ai
servizi di pagamento nuovi e innovativi. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
interessati. Le modifiche
proposte porteranno una maggiore chiarezza giuridica e condizioni di parità che
si tradurranno in una convergenza verso il basso dei costi e dei prezzi a
carico degli utenti di servizi di pagamento, creeranno una maggiore scelta e
trasparenza dei servizi di pagamento, agevoleranno la prestazione di servizi di
pagamento innovativi, sicuri e trasparenti e garantiranno la sicurezza e la
trasparenza dei servizi di pagamento. Con le misure proposte si intende
realizzare questi propositi con modalità neutre sul piano tecnologico, che
manterranno la propria validità a prescindere dall'ulteriore evoluzione dei
servizi di pagamento. Questi obiettivi saranno conseguiti grazie all'aggiornamento
e all'integrazione del vigente quadro in materia di servizi di pagamento, all'introduzione
di norme che rafforzino la trasparenza, l'innovazione e la sicurezza nel
settore dei pagamenti al dettaglio e a una maggiore uniformità tra le norme
nazionali, con un occhio di riguardo per le legittime esigenze dei consumatori.
1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Una volta che
la direttiva sarà stata attuata almeno da un'ampia maggioranza degli Stati
membri, la Commissione analizzerà l'attuazione e l'impatto sulla base di una
valutazione della conformità delle misure nazionali di attuazione e di uno
studio sull'impatto della direttiva sul mercato. La Commissione presenterà i
risultati e una proposta di follow-up al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla BCE. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine La direttiva
contribuirà a migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di
pagamento e, in senso più ampio, di tutti i beni e servizi, tenuto conto della
necessità di mezzi di pagamento innovativi, efficienti e sicuri. Essa è intesa
in particolare a: ¨ garantire
condizioni di parità nella concorrenza tra tutte le categorie di prestatori di
servizi di pagamento, compresi i nuovi prestatori, il che a sua volta aumenta
la scelta, l'efficienza, la trasparenza e la sicurezza dei pagamenti al
dettaglio; ¨ agevolare la
prestazione di servizi di pagamento innovativi tramite carta, internet e
dispositivo mobile al di là delle frontiere, garantendo la realizzazione di un
mercato unico per tutti i pagamenti al dettaglio. Inoltre, la
direttiva consentirà di trovare il giusto equilibrio tra un elevato livello di
tutela dei consumatori e la competitività delle imprese limitando pertanto ai
costi effettivamente sostenuti la discrezionalità degli esercenti di fatturare
spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento La direttiva
agevolerà inoltre le operazioni economiche all'interno dell'UE, contribuendo
così al raggiungimento dei più ampi obiettivi stabiliti nella strategia Europa 2020
e alla promozione di nuovi impulsi per la crescita. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea In base ai
principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, gli
obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente
dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.
La realizzazione di un mercato integrato dell'UE per i pagamenti elettronici al
dettaglio contribuisce all'obiettivo di un mercato interno sancito dall'articolo
3 del trattato sull'Unione europea. I vantaggi di un'integrazione dei mercati
si traducono, tra l'altro, in una maggiore concorrenza tra i prestatori di
servizi di pagamento e una maggiore scelta, innovazione e sicurezza per gli
utenti di servizi di pagamento, in particolare i consumatori. Per sua natura,
un mercato dei pagamenti integrato, basato su reti che si estendono al di là
delle frontiere nazionali, richiede un approccio a livello di Unione, poiché i
principi, le norme, le procedure e gli standard applicabili devono essere
uniformi in tutti gli Stati membri, in modo da garantire la certezza del
diritto e condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato. L'alternativa
a un intervento a livello UE sarebbe un sistema di accordi multilaterali o
bilaterali, la cui complessità e il cui costo sarebbero proibitivi rispetto a
una normativa a livello europeo. Pertanto, un eventuale intervento a livello UE
rispetterebbe il principio di sussidiarietà. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe L'analisi dell'attuale
quadro regolamentare e, in particolare, della direttiva sui servizi di
pagamento ha messo in luce i seguenti aspetti: un'applicazione
non uniforme delle norme vigenti negli Stati membri, a causa delle numerose
opzioni e di criteri di applicazione spesso molto generici; in particolare,
alcune esenzioni stabilite nella direttiva sui servizi di pagamento appaiono
troppo generiche o non al passo con gli sviluppi del mercato e sono soggette
interpretazioni molto divergenti;le lacune nell'ambito di applicazione si
manifestano anche in caso di operazioni di pagamento in cui una parte dell'operazione
è situata al di fuori del SEE e operazioni in valute non-UE, che si traducono
in una costante frammentazione dei mercati, nell'arbitraggio regolamentare e in
distorsioni della concorrenza; il vuoto
giuridico in cui operano taluni nuovi prestatori di servizi internet, ad
esempio terzi prestatori di servizi che offrono servizi di ordine di pagamento
basati sull'online banking;questi servizi rappresentano un'alternativa
di pagamento valida e spesso meno costosa rispetto ai pagamenti con carta, che
può essere di interesse anche per i consumatori che non dispongono di carte;
tuttavia, gli attuali modelli commerciali destano alcune preoccupazioni tra le
banche e certi Stati membri poiché questi prestatori attualmente non rientrano
nell'ambito di applicazione del quadro giuridico vigente;Il vuoto giuridico
rischia di pregiudicare l'innovazione e adeguate condizioni di accesso al
mercato; l'assenza di
standardizzazione e interoperabilità tra le diverse soluzioni di pagamento
(pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile), sotto diversi aspetti
e a vari livelli, soprattutto sul piano transfrontaliero, aggravata da accordi
di governance carenti nel mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE; le pratiche di
tariffazione eterogenee e non coordinate (applicate dagli esercenti per l'utilizzo
di uno specifico strumento di pagamento) tra Stati membri (laddove circa la
metà degli Stati membri dell'UE consente e l'altra metà vieta l'applicazione di
maggiorazioni), che determinano incertezza tra i consumatori che fanno acquisti
all'estero o in internet e creano condizioni di disparità; nel settore
delle carte di pagamento, diverse regole e pratiche commerciali restrittive,
che si traducono in distorsioni della concorrenza (per quando riguarda le
commissioni interbancarie multilaterali e le regole in materia di
discrezionalità e flessibilità degli esercenti nell'accettazione delle carte). Dal riesame del quadro europeo e in particolare
della direttiva sui servizi di pagamento e dalla consultazione sul Libro verde
della Commissione del 2012 intitolato "Verso un mercato europeo integrato
dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile" è emersa la
necessità di adottare ulteriori misure e di apportare adeguamenti alla
regolamentazione vigente, in particolare alla direttiva sui servizi di
pagamento, affinché il quadro dei pagamenti possa rispondere meglio alle
esigenze di un vero e proprio mercato europeo dei pagamenti e contribuire a
tutti gli effetti a un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione
e la sicurezza. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Il quadro
giuridico istituito dalla direttiva sui servizi di pagamento, dal regolamento
(CE) n. 924/2009 e dalla seconda direttiva sulla moneta elettronica (direttiva 2009/110/CE)
hanno già consentito significativi progressi sul piano dell'integrazione dei
mercati dei pagamenti al dettaglio. Il regolamento (UE) n.
260/2012, che fissa i termini per la migrazione all'area unica dei pagamenti in
euro (SEPA), ha stabilito delle scadenze per la migrazione ai bonifici e agli
addebiti diretti paneuropei e dal 2014 sostituirà a pieno titolo i programmi
nazionali in materia di pagamenti domestici e transfrontalieri in euro nell'Unione
europea. Il quadro regolamentare è integrato dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea e dalle decisioni della Commissione nell'ambito
del diritto della concorrenza in materia di pagamenti al dettaglio. Tuttavia il
mercato dei pagamenti al dettaglio è molto dinamico e si è innovato a ritmi
serrati negli ultimi anni. Settori importanti di questo mercato, soprattutto
pagamenti effettuati con carte e nuovi mezzi di pagamento, come internet e
dispositivo mobile, sono spesso ancora frammentati lungo i confini nazionali
così che diventa difficile sviluppare efficacemente servizi di pagamento
digitali innovativi e di facile utilizzo e offrire a consumatori e dettaglianti
metodi di pagamento comodi e sicuri (con l'eventuale eccezione delle carte di
credito) a livello paneuropeo per l'acquisto di una crescente varietà di beni e
servizi I recenti sviluppi di questi mercati hanno anche evidenziato alcune
lacune nel vigente quadro giuridico che disciplina i pagamenti e fallimenti del
mercato sui mercati dei pagamenti con carta, via internet e tramite dispositivo
mobile oggetto della presente iniziativa. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA ¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata 1.7. Modalità di gestione previste[52] Per il bilancio 2015 ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: ¨ agenzie esecutive ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta, affidando funzioni di esecuzione del
bilancio a: ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); ¨alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; ¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209; ¨ a organismi di diritto pubblico; ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. 2. Misure di gestione 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare
frequenza e condizioni. L'articolo 81
del regolamento che istituisce l'Autorità bancaria europea (ABE) prescrive alla
Commissione di presentare, entro il 2 gennaio 2014 e successivamente ogni tre
anni, una relazione generale sull'esperienza acquisita a seguito del
funzionamento dell'ABE. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione
generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Sistema di
gestione e di controllo 2.1.1. Rischi individuati Per quanto
riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti
derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determini nuovi rischi che
non siano già coperti dall'attuale quadro di controllo interno dell'ABE. 2.1.2. Modalità di controllo previste
Si applicano i
sistemi di gestione e controllo previsti dal regolamento che istituisce l'Autorità
bancaria europea (regolamento n. 1093/2010). 2.2. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le
misure di prevenzione e tutela in vigore o previste. Ai fini della
lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'ABE
saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE)
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L'ABE aderisce
all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo,
il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee,
relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si
applicano a tutto il personale dell'ABE. Le decisioni
di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano
prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario,
effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ABE e
presso il personale responsabile dell'allocazione dei predetti fondi. Gli articoli 64
e 65 del regolamento che istituisce l'ABE contengono le disposizioni in materia
di esecuzione e controllo del bilancio dell'ABE e le disposizioni finanziarie
applicabili. 3. Incidenza finanziaria
prevista della proposta/iniziativa 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del
quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione]............................................. || Diss./Non diss. ([53]) || di paesi EFTA[54] || di paesi EFTA[55] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis), del regolamento finanziario 1.a || 12.03.02 Autorità bancaria europea. || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese I nuovi compiti verranno svolti con le risorse
umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel
rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi
dell'UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie. 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1.a || Competitività per la crescita e l'occupazione DG MARKT || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 12.03.02 || Impegni || (1) || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Pagamenti || (2) || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Totale degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3a || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Pagamenti || =2+2a +3b || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2015[56] || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Pagamenti || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti [dell'organismo] ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi 3.2.3. Incidenza prevista sulle
risorse umane [dell'organismo] 3.2.3.1. Sintesi ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane per la DG di riferimento ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse
umane 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale ¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento La proposta/iniziativa prevede il
cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Stati membri || 0,240 || 0,225 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,913 TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,240 || 0,225 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,913 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate ¨ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle
entrate. Allegato 1 Nell'ambito del riesame della direttiva sui
servizi di pagamento, per l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal
regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono
stati definiti le seguenti responsabilità e i seguenti compiti specifici. Articolo 14 — realizzare e gestire un
portale web: - realizzare e gestisce un portale
web che funga da punto di accesso elettronico europeo per l'interconnessione
dei registri pubblici nazionali di cui all'articolo 13 ed elaborare progetti di
norme tecniche di regolamentazione per l'accesso alle informazioni contenute in
tali registri pubblici. Articolo 26 — obblighi dell'ABE nel quadro
della procedura di "passaporto" –
elaborare orientamenti che consentano di
determinare se l'avvio di attività in un altro Stato membro nel quadro del
sistema di "passaporto" costituisce un esercizio del diritto di
stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tali orientamenti sono emanati
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva; –
elaborare progetti di norme tecniche di
regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni, conformemente
all'articolo 26 e all'articolo 18, tra le autorità competenti dello Stato
membro di origine di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e quelle dello Stato
membro ospitante. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano
il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di
notifica degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base
transfrontaliera, e in particolare la portata e il trattamento delle
informazioni da presentare, e comprendono una terminologia comune e modelli di
notifica standardizzati al fine di garantire una procedura di notifica uniforme
ed efficiente. L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva; –
elaborare progetti di norme tecniche di
regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le
autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro
ospitante, conformemente all'articolo 26, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 22.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i
mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di vigilanza
degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base
transfrontaliera, e in particolare la portata e il trattamento delle
informazioni da scambiare al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed
efficiente degli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su
base transfrontaliera L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva. Articolo 86
e 87 — elaborazione di orientamenti in materia di sicurezza ed emanazione di
orientamenti sulla gestione dei principali incidenti relativi alla sicurezza da
parte dei prestatori di servizi di pagamento: –
elaborare orientamenti relativi alla definizione,
all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza di cui all'articolo 85,
comprese, se del caso, le procedure di certificazione, in linea con i principi
di cui all'articolo 85, paragrafo 3. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle
norme e/o delle specifiche pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. L'ABE,
in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti periodicamente e
almeno ogni due anni; –
emanare orientamenti volti ad agevolare l'individuazione
degli incidenti gravi da parte dei prestatori di servizi di pagamento e a
precisare le circostanze in cui un istituto di pagamento è tenuto a notificare
un incidente di sicurezza. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente direttiva; –
emanare, in stretta collaborazione con la BCE, a
norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti
indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, della presente direttiva, , riguardanti le tecniche più avanzate
di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione
a due fattori del cliente. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente direttiva e, se necessario, sono
aggiornati periodicamente. [1] Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). [2] Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che
modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
(GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). [3] Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri
nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009,
pag. 11). [4] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il
regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). [5] Libro verde della Commissione europea "Verso un
mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono
mobile", COM(2011) 941 definitivo. [6] Comunicazione della Commissione "L'atto per il
mercato unico II - Insieme per una nuova crescita", COM(2012) 573 final. [7] Comunicazione della Commissione europea: "Un'agenda
digitale europea", COM(2010) 245 definitivo. [8] Commissione europea, "Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'identificazione elettronica e sui
servizi di amministrazione fiduciaria per transazioni elettroniche nel mercato
interno, COM(2012) 238 final. [9] Commissione europea, "Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte ad garantire un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione",
COM(2013) 48 final. [10] Comunicazione della Commissione europea: "Un quadro
coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio
elettronico e dei servizi on-line", COM(2011) 942. [11] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). [12] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF. [13] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf. [14] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012
sul Libro verde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite
carte, internet e telefono mobile" (2012/2040(INI)). [15] Lo
studio è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/transposition/index_en.htm. [16] Le varie opzioni di politica e le relative ripercussioni
vengono esaminate in dettaglio nella valutazione d'impatto, disponibile all'indirizzo:
[inserire il link]. [17] GU C [….] del [….], pag. [….]. [18] GU C [….] del [….], pag. [….]. [19] Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). [20] Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella
Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009,
pag. 11). [21] Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che
modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
(GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). [22] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento
(CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). [23] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,
recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
304 del 22.11.2011, pag. 64). [24] COM(2012) 941 final. [25] Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune elevato
di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x). [26] Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e
del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni
di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x). [27] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48CE
e 2006/49/CE (GU L 176 del 27. 6.2013, pag. 338). [28] Direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,
relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978,
pag. 11). [29] Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983,
relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). [30] Direttiva
86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). [31] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori
e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66). [32] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 1998, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU
L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). [33] Raccomandazione della Commissione 2003/261/CE, del 6
maggio 2003, relative alla definizione delle microimprese, piccolo e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). [34] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11. 6.2005, pag. 22). [35] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). [36] Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza
di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16). [37] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [38] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001,
pag. 1). [39] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
(Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la
decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 3331 del
15.12.2010, pag. 12). [40] Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). [41] Direttiva 2006/112/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). [42] Dichiarazione politica comune del 28
settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14). [43] Regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag.1). [44] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del
24.4.2002, pag. 33). [45] Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). [46] Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante
che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1). [47] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006,
pag. 87). [48] Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili
internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1). [49] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori
e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66). [50] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [51] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [52] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [53] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [54] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [55] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [56] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa.