52013PC0539

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco, per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea /* COM/2013/0539 final - 2013/0260 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel 2003 l'Assemblea mondiale della sanità ha adottato la convenzione quadro sul controllo del tabacco (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), che mira a ridurre in tutto il mondo, attraverso un approccio globale, le malattie e i decessi dovuti al tabagismo. Ad oggi la convenzione è stata ratificata da 176 parti contraenti. L'Unione europea ha provveduto alla conclusione della FCTC con la decisione 2004/513/CE del Consiglio del 2 giugno 2004[1].

Al suo articolo 15, la FCTC riconosce che l'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco, compresi il contrabbando, la produzione illegale e la contraffazione, costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga le parti contraenti ad adottare e applicare misure efficaci per eliminare il commercio illegale. L'articolo 33 della FCTC prevede la possibilità per la conferenza delle parti di adottare protocolli alla convenzione. Sulla base degli articoli citati, la conferenza delle parti (COP) alla FCTC, nella sua seconda sessione, svoltasi nel giugno-luglio 2007, ha deciso di istituire un organo negoziale intergovernativo (INB) con il compito di negoziare e redigere un protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco (in appresso "il protocollo").

Con decisione del 20 dicembre 2007, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare il protocollo per conto dell'UE. Tale decisione ha modificato con riferimento al protocollo le direttive di negoziato della FCTC adottate dal Consiglio il 22 ottobre 1999 e rivedute il 21 aprile 2001. Dopo la sua quinta sessione, l'INB ha deciso di raccomandare che il progetto di protocollo su cui era stato raggiunto un consenso fosse esaminato in occasione della quinta COP della FCTC. La quinta COP, tenutasi a Seoul (Repubblica di Corea), ha pertanto adottato il protocollo il 12 novembre 2012.

A norma dell'articolo 43, il protocollo è aperto alla firma delle parti contraenti della FCTC a New York fino al 9 gennaio 2014. È opportuno che l'UE lo firmi quanto prima possibile.

Il protocollo contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione (parte III: Controllo della catena di approvvigionamento) e prevede che un'autorità competente adotti un sistema di licenze, di autorizzazioni equivalenti o di controllo nei confronti di qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, coinvolto nella produzione e nell'importazione ed esportazione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione (articolo 6 – Licenze). Il protocollo stabilisce altresì che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione adottino la dovuta diligenza nei confronti dei loro clienti (articolo 7 – Dovuta diligenza) e prevede l'istituzione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del protocollo, di un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità formato dai sistemi nazionali di tracciabilità e rintracciabilità, controllati dalle parti, di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati o importati nel rispettivo territorio (articolo 8 – Tracciabilità e rintracciabilità).

Gli articoli citati sono integrati da disposizioni sulla tenuta di registrazioni e la sicurezza, nonché da misure preventive, comprese misure antiriciclaggio, e dalla segnalazione di operazioni sospette (articoli 9 e 10). Altre disposizioni riguardano le vendite online o mediante mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione (articolo 11), le vendite dei prodotti derivati dal tabacco in franchigia fiscale e l'obbligo di attuare controlli efficaci sul tabacco e i suoi derivati nelle zone franche, compreso l'obbligo di non mescolare i prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco al momento della loro rimozione da una zona franca (articolo 12).

La parte IV del protocollo stabilisce quali comportamenti sono da ritenere illegali ai sensi della legislazione delle parti contraenti (articolo 14) e obbliga queste ultime a garantire che le persone fisiche e giuridiche siano chiamate a rispondere dei loro comportamenti illegali, compresi i reati penali (articoli 15 e 16). Altre disposizioni riguardano i pagamenti in caso di confisca (articolo 17), la gestione del tabacco confiscato (articolo 18) e speciali tecniche investigative (articolo 19). La parte V del protocollo contiene disposizioni sullo scambio di informazioni pertinenti tra le parti (articoli da 20 a 22), sulla cooperazione e l'assistenza reciproca (in ambito sia amministrativo che giuridico in materia penale – articoli 23 e 24 e da 27 a 29), sulla giurisdizione (articolo 26) e sull'estradizione (articoli 30 e 31).

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Nel corso dei negoziati, il coordinamento con gli Stati membri ha avuto luogo nel gruppo di lavoro del Consiglio sull'unione doganale e in riunioni locali di coordinamento durante le sessioni dell'organo negoziale intergovernativo e dei gruppi di lavoro intersessionali.

Il Parlamento europeo è stato informato dell'esito dei negoziati.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il protocollo comprende una serie di misure e norme complesse e ha come obiettivo precipuo quello di contribuire all'impegno complessivo per il controllo del tabacco contrastando ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso numerosi pacchetti di misure, tutte parimenti importanti e complementari tra loro, che riguardano aree differenti dell'attività dell'UE e possono essere così suddivise:

a)         produzione, presentazione e vendita di prodotti derivati dal tabacco,

b)         tassazione armonizzata e relative norme,

c)         controlli doganali e collaborazione anche mediante assistenza amministrativa reciproca nelle questioni doganali,

d)         ravvicinamento in materia penale, cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia.

Di norma le singole disposizioni rientrano nell'ambito di applicazione di uno soltanto di questi capitoli; solo in alcuni casi rientrano in più capitoli. Ne consegue che l'UE ha la competenza esterna di occuparsi di queste materie. In alcuni casi tale competenza è di natura esclusiva, in conformità dell'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Riguardo al punto a), il protocollo contiene disposizioni soggette alla legislazione dell'UE in virtù dell'articolo 114 del TFUE concernenti il tracciamento e rintracciamento nonché le vendite online, mediante mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione.

Riguardo al punto b), il protocollo contiene disposizioni soggette alla legislazione dell'UE concernenti la tassazione indiretta, nello specifico il rilascio di licenze, la tenuta di registrazioni, le vendite in franchigia fiscale e la cooperazione amministrativa sulla base dell'articolo 113 del TFUE.

Riguardo al punto c), il protocollo contiene disposizioni soggette alla vigente legislazione dell'UE in virtù degli articoli 33 e 207 del TFUE concernenti le misure di controllo e verifica applicabili al transito internazionale o al trasbordo di prodotti derivati dal tabacco e di attrezzature di produzione, nonché la cooperazione internazionale, compresa l'assistenza amministrativa reciproca.

Il protocollo contiene altresì disposizioni sulla definizione di "comportamento illegale", ossia i comportamenti che le parti contraenti possono considerare o come un illecito non penale o come un reato. Gli illeciti non penali rientrano nella competenza dell'UE nei settori descritti ai punti da a) a c).

Le materie di cui sopra rientrano nei titoli II e VII della parte quarta e nel titolo II della parte quinta del TFUE. Pertanto, in riferimento alle disposizioni del protocollo che non rientrano nel titolo V della parte terza del TFUE, il protocollo deve essere sottoscritto, per conto dell'Unione, mediante una decisione separata del Consiglio, che è oggetto di una proposta separata.

Riguardo al punto d), il protocollo contiene disposizioni soggette alla vigente legislazione dell'UE in materia di ravvicinamento in materia penale, cooperazione per l'applicazione della legge e cooperazione giudiziaria in materia penale (rispettivamente capi 4 e 5 del titolo V della parte terza del TFUE). Il titolo V della parte terza del TFUE è disciplinato da un regime speciale perché Danimarca, Regno Unito e Irlanda non aderiscono alle misure oggetto del titolo in questione. Regno Unito e Irlanda hanno tuttavia la possibilità di partecipare all'adozione e applicazione delle misure.

Il protocollo contiene disposizioni sulla definizione di "comportamento illegale", ossia i comportamenti che le parti contraenti possono considerare come un illecito non penale o come un reato, compresa la responsabilità delle persone sia fisiche che giuridiche. Per quanto riguarda i reati, l'UE è competente in virtù dell'articolo 83 del TFUE. L'elenco dei comportamenti contrari alla legge comprende anche il riciclaggio dei profitti dei comportamenti illegali, che è considerato un reato. In conformità della decisione quadro 2001/500/GAI[2] del Consiglio, del 26 giugno 2001, sul riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, gli Stati membri assicurano che determinate infrazioni correlate al riciclaggio di denaro siano punite con sanzioni penali.

Il protocollo contiene misure riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale (assistenza giuridica reciproca ed estradizione). La competenza dell'UE a tale riguardo si fonda sull'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE. In conformità della decisione quadro 2002/584/GAI[3] del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, questi possono emettere un mandato d'arresto per determinati reati citati nella decisione, quali frode e partecipazione a un'organizzazione criminale, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio[4], stabilisce le norme in virtù delle quali gli Stati membri riconoscono ed eseguono nel rispettivo territorio un provvedimento di blocco dei beni emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di procedimenti penali al fine di mettere al sicuro materiale probatorio o consentire la successiva confisca di proprietà. La decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca[5], stabilisce le norme in base alle quali gli Stati membri riconoscono ed eseguono nel proprio territorio un ordine di confisca emesso da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La convenzione istituita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[6], integra le disposizioni e facilita l'applicazione degli strumenti già esistenti di cui all'articolo 1 della convenzione stessa. L'assistenza reciproca può essere accordata in procedimenti relativi ad atti che, in base al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto, o di entrambi, sono punibili a titolo di infrazioni a norme di diritto, promossi da autorità amministrative e contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale. L'assistenza reciproca è prestata anche per quanto concerne i procedimenti penali e gli altri procedimenti relativi a reati o infrazioni per i quali la responsabilità di una persona giuridica può essere fatta valere nello Stato membro richiedente.

Il protocollo prevede misure per la cooperazione doganale e di polizia in materia penale che rientrano nella competenza dell'UE in base all'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE. La decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009[7], sull'uso dell'informatica nel settore doganale, costituisce la base giuridica per la definizione e l'uso del sistema informativo doganale, che ha lo scopo di facilitare la prevenzione, la ricerca e l'azione penale da parte degli Stati membri rispetto a gravi infrazioni alle leggi nazionali. Ai sensi dell'atto del Consiglio 98/C 24/01, del 18 dicembre 1997, che stabilisce la convenzione, in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali[8], gli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza e cooperazione attraverso le rispettive amministrazioni doganali, al fine di prevenire e accertare violazioni delle disposizioni doganali nazionali e di perseguire e punire violazioni delle disposizioni doganali nazionali e dell'UE. A norma della convenzione è consentito svolgere attività di cooperazione a livello transfrontaliero allo scopo di prevenire, accertare e perseguire violazioni nei casi di commercio transfrontaliero illecito di merci soggette a imposta, con evasione degli obblighi tributari, o allo scopo di ottenere illegalmente prestazioni finanziarie pubbliche collegate all'importazione o all'esportazione delle merci in questione, qualora, in considerazione dell'entità delle transazioni e del rischio connesso all'aspetto tributario e alla sovvenzione, rischino di derivarne gravosi oneri finanziari a carico del bilancio delle Comunità europee o degli Stati membri (articolo 19).

La decisione quadro 2006/960/GAI[9] del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ("iniziativa svedese"), stabilisce le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.

L'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83 e l'articolo 87, paragrafo 2, costituiscono pertanto, a norma del titolo V della parte terza del TFUE, la base giuridica per la firma del protocollo da parte dell'Unione europea.

2013/0260 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco, per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 83 e l'articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 22 ottobre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nel contesto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), una convenzione quadro sul controllo del tabacco (FCTC) e i relativi protocolli. Tale autorizzazione è stata modificata dal Consiglio il 21 aprile 2001 e, in riferimento al protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco (in appresso "il protocollo"), il 20 dicembre 2007. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e si sono positivamente conclusi con l'adozione del protocollo in occasione della quinta conferenza delle parti contraenti della FCTC dell'OMS il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea).

(2)       La conclusione della FCTC è stata approvata per conto della Comunità con la decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo[10]; tale approvazione è necessaria affinché l'Unione europea possa diventare parte contraente del protocollo.

(3)       Il protocollo rappresenta un importante contributo agli sforzi internazionali mirati all'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, che costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo.

(4)       [In conformità degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha manifestato la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è ad essa vincolato né rientra nel suo ambito di applicazione.]

(5)       [In conformità degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha manifestato la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è ad essa vincolata né rientra nel suo ambito di applicazione.]

(6)       In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è ad essa vincolata né rientra nel suo ambito di applicazione.

(7)       Il protocollo deve essere sottoscritto per conto dell'Unione europea per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8)       Per quanto attiene alle disposizioni del protocollo non soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il protocollo deve essere sottoscritto per conto dell'Unione europea sulla base di una decisione separata del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma per conto dell'Unione europea del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, fatta salva la conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica alla parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

Fatta salva la conclusione del protocollo, il segretariato generale del Consiglio stabilisce lo strumento che attribuirà pieni poteri di firma del protocollo alla persona indicata dal negoziatore del protocollo stesso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

Allegato

PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DI PRODOTTI DERIVATI DAL TABACCO

Preambolo

Le parti al presente protocollo,

considerando che il 21 maggio 2003 la 56a Assemblea mondiale della sanità ha adottato all'unanimità la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, entrata in vigore il 27 febbraio 2005;

riconoscendo che la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco è uno dei trattati delle Nazioni Unite ratificati più rapidamente, nonché uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità;

ricordando il preambolo della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui si dichiara che il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale;

determinate altresì a dare priorità al loro diritto di tutelare la salute pubblica;

profondamente preoccupate per il fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco contribuisce alla diffusione del tabagismo, un problema globale con gravi ripercussioni sulla salute pubblica che richiede risposte efficaci, adeguate e complessive, a livello sia nazionale che internazionale;

riconoscendo inoltre che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le misure in materia di prezzi e tassazione mirate a rafforzare il controllo del tabacco, favorendo in tal modo l'accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco;

gravemente preoccupate per gli effetti nocivi che la maggiore accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco commerciati illegalmente comporta per la salute pubblica e il benessere in particolare dei giovani, dei poveri e di altri gruppi vulnerabili;

gravemente preoccupate per le sproporzionate implicazioni economiche e sociali che il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco ha sui paesi in via di sviluppo e sui paesi in fase di transizione economica;

consapevoli della necessità di sviluppare capacità scientifiche, tecniche e istituzionali per progettare e attuare idonee misure nazionali, regionali e internazionali mirate all'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

riconoscendo che l'accesso a risorse e alle tecnologie rilevanti è di grande importanza per accrescere la capacità delle parti, particolarmente dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in fase di transizione economica, di eliminare tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

riconoscendo altresì che le zone franche, pur essendo state istituite per promuovere il commercio legale, sono state utilizzate per facilitare la globalizzazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, sia per il transito illegale di prodotti di contrabbando sia per la fabbricazione illegale di prodotti derivati dal tabacco;

riconoscendo anche che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le economie delle parti contraenti e ne compromette la stabilità e la sicurezza;

consapevoli altresì del fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco genera profitti finanziari utilizzati per finanziare attività criminali transnazionali che interferiscono con gli obiettivi dei governi;

riconoscendo che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina gli obiettivi relativi alla salute e comporta un carico di lavoro aggiuntivo per i sistemi sanitari nonché minori entrate per le economie delle parti contraenti;

alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti concordano di adoperarsi, in sede di definizione e attuazione delle rispettive politiche di sanità pubblica per la lotta al tabagismo, affinché tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altri tipo dell'industria del tabacco, conformemente al diritto nazionale;

sottolineando la necessità di vigilare per individuare ogni tentativo dell'industria del tabacco di minare o sovvertire le strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, nonché la necessità di essere informati sulle attività dell'industria del tabacco che hanno ripercussioni negative sulle strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

alla luce dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che sollecita le parti a vietare o limitare, ove opportuno, le vendite ai viaggiatori internazionali e/o l'importazione da parte di essi di prodotti derivati dal tabacco in franchigia fiscale e doganale;

riconoscendo inoltre che il transito e il trasbordo internazionali di tabacco e dei suoi derivati trovano canali per il commercio illegale;

tenendo conto del fatto che un'azione efficace di prevenzione e contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco necessita un approccio internazionale di tipo globale e una stretta collaborazione su tutti gli aspetti del commercio illegale, compresi, ove opportuno, il commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione;

ricordando e sottolineando l'importanza di altri accordi internazionali in materia, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché l'obbligo assunto dalle parti contraenti di dette convenzioni di applicare, ove opportuno, le pertinenti disposizioni delle convenzioni stesse al commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; incoraggiando inoltre le parti che non hanno ancora aderito a questi accordi a prendere in considerazione l'adesione;

riconoscendo la necessità di costruire una cooperazione rafforzata tra il segretariato della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'Organizzazione mondiale delle dogane e altri organismi, ove opportuno;

alla luce dell'articolo 15 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti riconoscono, tra l'altro, che l'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, compresi il contrabbando e la produzione illegale, costituisce un elemento essenziale della lotta al tabagismo;

considerando che il presente protocollo non ha la finalità di affrontare questioni correlate ai diritti di proprietà intellettuale e

convinte che l'integrazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco con un protocollo esauriente la renderà uno strumento forte ed efficace, in grado di contrastare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e le sue pesanti conseguenze,

convengono quanto segue.

PARTE I: INTRODUZIONE

Articolo 1

Significato dei termini utilizzati

1 "Brokering" significa operare in qualità di agenti per conto di altri soggetti, ad esempio nella negoziazione di contratti, acquisti o vendite, dietro pagamento di un compenso o una commissione.

2. "Sigaretta" significa un rotolo di tabacco trinciato da fumo, avvolto in carta da sigarette. Questa definizione esclude specifici prodotti regionali, quali bidis, ang hoon o altri prodotti simili che possono essere avvolti in carta o foglie. Ai fini dell'articolo 8, il significato di "sigaretta" comprende anche il tabacco da fumo trinciato fine per sigarette fatte a mano.

3. "Confisca", che comprende, ove applicabile, anche il sequestro, significa l'espropriazione permanente su ordine del tribunale o di un'altra autorità competente.

4. "Consegna controllata" significa la tecnica di permettere l'esecuzione di consegne illegali o sospette dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto la vigilanza delle loro autorità competenti, al fine di compiere indagini su un reato e identificare le persone coinvolte nel compimento dello stesso.

5. "Zona franca" significa un'area del territorio di una parte contraente; di norma, tutte le merci introdotte in tale area sono considerate come se si trovassero al di fuori del territorio doganale per quanto riguarda il pagamento di dazi d'importazione e tasse.

6. "Commercio illegale" significa qualsiasi pratica o comportamento vietati dalla legge correlati ad attività di produzione, spedizione, ricevimento, possesso, distribuzione, vendita o acquisto, compresi le pratiche e i comportamenti mirati a facilitare tali attività.

7. "Licenza" significa il permesso rilasciato da un'autorità competente dietro presentazione alla stessa della domanda prevista o di altra documentazione.

8. a) "Attrezzature di produzione" significa i macchinari progettati o adattati per essere utilizzati unicamente per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco e che formano parte integrante del processo produttivo[11].

b) "Ogni loro parte" significa, in relazione alle attrezzature di produzione, ogni parte individuabile e dotata di caratteristiche di unicità che è compresa nelle attrezzature di produzione utilizzate per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco.

9. "Parte contraente", se non diversamente indicato dal contesto, significa una delle parti contraenti del presente protocollo.

10. "Dati personali" significa qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

11. "Organizzazione regionale per l'integrazione economica" significa un'organizzazione formata da una pluralità di Stati sovrani alla quale i suoi Stati membri hanno attribuito competenze in una serie di materie, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri riguardo a tali materie[12].

12. La "catena di approvvigionamento" comprende la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco e le relative attrezzature di produzione, nonché l'importazione o l'esportazione di prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; ove pertinente, può includere anche una o più delle seguenti attività, se così stabilito da una parte contraente:

a) la vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco;

b) la coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, agricoltori e produttori tradizionali operanti su piccola scala;

c) il trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e

d) la vendita all'ingrosso, il brokering, l'immagazzinamento o la distribuzione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione.

13. "Prodotti derivati dal tabacco" significa i prodotti fatti interamente o parzialmente di tabacco in foglia come materiale grezzo e che sono destinati a essere fumati, inalati, masticati o fiutati.

14. "Tracciamento e rintracciamento" significa il monitoraggio e la riproduzione sistematici, da parte delle autorità competenti o di qualsiasi altro soggetto operante per loro conto, del percorso o dei movimenti dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento, come indicato nell'articolo 8.

Articolo 2

Rapporti tra il presente protocollo e altri accordi e strumenti giuridici

1. Le disposizioni della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco che valgono per i suoi protocolli si applicano anche al presente protocollo.

2. Le parti contraenti che hanno sottoscritto accordi del tipo di quelli indicati all'articolo 2 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco lo comunicheranno all'assemblea delle parti contraenti tramite il segretariato della convenzione.

3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi in capo alle parti contraenti in virtù di altre convenzioni internazionali, trattati e accordi internazionali da esse sottoscritti e che le parti reputino più idonei al conseguimento dell'obiettivo di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco.

4. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli altri diritti, obblighi e responsabilità in capo alle parti contraenti in virtù del diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 3

Obiettivo

Il presente protocollo persegue l'obiettivo di eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, in conformità dell'articolo 15 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco.

PARTE II: OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 4

Obblighi di carattere generale

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 5 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti:

a) adottano e attuano misure efficaci volte a controllare o regolamentare la catena di approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente protocollo, al fine di prevenire, dissuadere, individuare, investigare e perseguire il commercio illegale di detti prodotti, e collaborano reciprocamente a tale scopo;

b) adottano tutte le misure necessarie, in conformità della rispettiva legislazione nazionale, per rendere più efficace l'opera delle loro autorità e servizi competenti, comprese le autorità doganali e di polizia responsabili della prevenzione, dissuasione, individuazione, investigazione e del perseguimento di ogni forma di commercio illegale dei prodotti oggetto del presente protocollo;

c) adottano misure efficaci volte a facilitare o ottenere assistenza tecnica e sostegno finanziario, creazione di capacità e cooperazione internazionale, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e garantire alle autorità competenti, attraverso uno scambio sicuro, la disponibilità delle informazioni da scambiare ai sensi del presente protocollo;

d) cooperano strettamente, in conformità dei rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, per rendere più efficace l'applicazione delle norme di contrasto dei comportamenti illegali, compresi i reati così come definiti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo;

e) cooperano e comunicano, ove opportuno, con le competenti organizzazioni intergovernative regionali e internazionali per garantire uno scambio sicuro[13] delle informazioni oggetto del presente protocollo, al fine di promuoverne un'applicazione efficace, e

f) contribuiscono, entro i limiti dei mezzi e delle risorse a loro disposizione, alla raccolta di risorse finanziarie per un'applicazione efficace del presente protocollo, mediante meccanismi di finanziamento bilaterali e multilaterali.

2. Nell'adempiere gli obblighi previsti dal presente protocollo, le parti contraenti garantiscono la massima trasparenza possibile riguardo a tutte le loro eventuali interazioni con l'industria del tabacco.

Articolo 5

Protezione dei dati personali

In sede di applicazione del presente protocollo, le parti contraenti tutelano i dati personali delle persone soggette al diritto nazionale, a prescindere dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza, tenendo conto delle norme internazionali sulla tutela dei dati personali.

PARTE III: CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 6

Licenza, autorizzazione equivalente o sistema di controllo

1. Per conseguire gli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e al fine di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, ciascuna parte contraente vieta alle persone fisiche o giuridiche lo svolgimento delle seguenti attività, a meno che un'autorità competente ai sensi del diritto nazionale abbia concesso una licenza o un'autorizzazione equivalente (in appresso "licenza") o attuato un sistema di controllo:

a) produzione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, e

b) importazione o esportazione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione.

2. Ciascuna parte contraente rilascia licenze a persone fisiche e giuridiche, nella misura ritenuta adeguata, per le seguenti attività, purché le stesse non siano vietate dal diritto nazionale:

a) vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco;

b) coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, degli agricoltori e dei produttori tradizionali su piccola scala;

c) trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e

d) vendita all'ingrosso, brokering, immagazzinamento o distribuzione di tabacco e dei suoi derivati o di attrezzature di produzione.

3. Per garantire l'attuazione di un efficace sistema di licenze ciascuna parte contraente:

a) istituisce o nomina, ai sensi delle disposizioni del presente protocollo e in conformità del diritto nazionale, una o più autorità competenti con il compito di rilasciare, rinnovare, sospendere, revocare e/o annullare licenze, affinché svolgano le attività di cui al paragrafo 1;

b) stabilisce che le domande di licenza contengano tutte le informazioni previste riguardanti il richiedente; tali informazioni devono comprendere, ove applicabile:

i) se il richiedente è una persona fisica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, l'eventuale numero di registrazione dell'attività, eventuali codici fiscali applicabili e ogni altra informazione atta a consentire l'identificazione;

ii) se il richiedente è una persona giuridica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, il numero di registrazione dell'impresa, la data e il luogo di costituzione, la sede sociale e il luogo principale dell'attività, i codici fiscali applicabili, copie degli articoli dell'atto costitutivo o di documenti analoghi, le società affiliate, i nomi dei direttori e di tutti i rappresentanti legali designati, compresa ogni altra informazione atta a consentire l'identificazione;

iii) l'ubicazione precisa della o delle unità di produzione, l'ubicazione dei magazzini e le capacità produttive dell'impresa gestita dal richiedente;

iv) informazioni dettagliate sui prodotti derivati dal tabacco e sulle attrezzature di produzione oggetto della domanda, quali la descrizione dei prodotti, il nome, l'eventuale marchio registrato, il disegno o modello, la marca, il modello o tipo e il numero di serie delle attrezzature di produzione;

v) una descrizione del luogo di installazione e utilizzo delle attrezzature di produzione;

vi) la documentazione o una dichiarazione relative a eventuali precedenti penali;

vii) l'individuazione completa dei conti bancari destinati a essere usati per le operazioni pertinenti, nonché altri dettagli di pagamento rilevanti, e

viii) una descrizione dell'utilizzo previsto e del previsto mercato di vendita dei prodotti derivati dal tabacco, in particolare al fine di garantire che la loro produzione o fornitura siano proporzionate alla domanda ragionevolmente prevedibile;

c) controlla e riscuote, ove applicabili, le tasse di licenza applicabili e considera il loro impiego ai fini di un'efficace gestione e attuazione del sistema di licenze, oppure per scopi di salute pubblica o ogni altra attività correlata, in conformità del diritto nazionale;

d) adotta adeguate misure di prevenzione, individuazione e investigazione di qualsiasi prassi irregolare o fraudolenta nel funzionamento del sistema di licenze;

e) adotta, ove opportuno, misure quali una revisione periodica, il rinnovo, l'ispezione o il controllo delle licenze;

f) stabilisce, ove opportuno, un periodo di tempo per la scadenza delle licenze e per la successiva ripresentazione obbligatoria della relativa domanda o l'aggiornamento delle informazioni in essa contenute;

g) obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare preventivamente all'autorità competente eventuali spostamenti della sede della loro impresa o modifiche significative delle informazioni pertinenti alle attività oggetto della licenza;

h) obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare all'autorità competente, affinché adotti misure idonee, eventuali acquisizioni o cessioni di attrezzature di produzione, e

i) garantisce che l'eventuale distruzione di dette attrezzature o loro parti avvenga sotto la sorveglianza dell'autorità competente.

4. Ciascuna parte contraente garantisce che le licenze siano rilasciate e/o trasferite soltanto dopo che il licenziatario proposto ha fornito idonee informazioni, specificate al paragrafo 3, e l'autorità competente ha rilasciato la relativa autorizzazione.

5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti, nella sua prima sessione utile, assicura che saranno condotte ricerche basate sulle prove, al fine di accertare se sussistano input essenziali per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco, se siano individuabili e se possano essere sottoposti a un efficace meccanismo di controllo. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori adeguati interventi.

Articolo 7

Dovuta diligenza

1. Ciascuna parte contraente chiede, in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, a tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione:

a) di esercitare la dovuta diligenza prima di avviare una relazione d'affari nonché durante il suo svolgimento;

b) di monitorare le vendite ai clienti, per garantire che le quantità siano proporzionate alla domanda dei prodotti in questione nel mercato di vendita o di utilizzo considerato, e

c) di segnalare alle autorità competenti qualsiasi prova del coinvolgimento del cliente in attività contrarie ai propri obblighi derivanti dal presente protocollo.

2. La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 deve essere conforme, ove opportuno, al diritto nazionale e agli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, compresi, tra gli altri, i requisiti per l'identificazione dei clienti, quali la consegna e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:

a) informazioni atte ad accertare se la persone fisica o giuridica è titolare di una licenza a norma dell'articolo 6;

b) se il cliente è una persona fisica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, l'eventuale numero di registrazione dell'attività, eventuali codici fiscali applicabili e la verifica della sua identificazione ufficiale;

c) se il cliente è una persona giuridica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, il numero di registrazione dell'impresa, la data e il luogo di costituzione, la sede sociale e il luogo principale dell'attività, i codici fiscali applicabili, copie degli articoli dell'atto costitutivo o di documenti analoghi, le società affiliate, i nomi dei direttori e di tutti i rappresentanti legali designati e la verifica della loro identificazione ufficiale;

d) una descrizione dell'utilizzo previsto e del previsto mercato di vendita del tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, e

e) una descrizione del luogo in cui le attrezzature di produzione saranno installate e utilizzate.

3. La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 può comprendere requisiti di identificazione dei clienti, ad esempio la consegna e l'aggiornamento di informazioni quali:

a) la documentazione o una dichiarazione relative a eventuali precedenti penali, e

b) l'identificazione completa dei conti bancari destinati a essere utilizzati per le operazioni pertinenti.

4. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ciascuna parte contraente adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente protocollo, tra cui quello di definire come cliente bloccato, nell'accezione del diritto nazionale, un cliente operante nella giurisdizione della parte contraente.

Articolo 8

Tracciamento e rintracciamento

1. Al fine di rendere più sicura la catena di approvvigionamento e di sostenere le indagini sul commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, le parti contraenti decidono di istituire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, un sistema globale di tracciamento e rintracciamento che comprenda i sistemi di tracciamento e rintracciamento nazionali e/o regionali e un punto focale globale per la condivisione di informazioni, da istituire presso il segretariato della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco e che sia accessibile a tutte le parti contraenti e consenta loro di presentare interrogazioni e ricevere informazioni pertinenti.

2. Ciascuna parte contraente istituisce sotto il proprio controllo, ai sensi del presente articolo, un sistema di tracciamento e rintracciamento di tutti i prodotti derivati dal tabacco che sono fabbricati o importati nel suo territorio, tenendo conto delle specifiche esigenze nazionali o regionali e delle buone prassi disponibili.

3. Per garantire un tracciamento e rintracciamento efficaci, ciascuna parte contraente stabilisce l'obbligo di applicare o inserire come parte integrante su tutti i pacchetti e le confezioni singole e tutti gli imballaggi esterni di sigarette contrassegni di identificazione univoci, sicuri e non asportabili (in appresso "contrassegni univoci di identificazione"), quali codici o timbri, entro cinque anni e, per quanto riguarda altri prodotti derivati dal tabacco, entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte contraente in questione.

4.1 Ai fini del paragrafo 3, ciascuna parte contraente stabilisce che, in quanto parte del citato sistema globale di tracciamento e rintracciamento, le seguenti informazioni siano rese direttamente disponibili o accessibili attraverso un link, per aiutare le parti contraenti a determinare l'origine dei prodotti derivati dal tabacco e il punto di diversione, ove del caso, nonché a monitorare e controllare il movimento dei prodotti derivati dal tabacco e il loro status giuridico:

a) data e luogo di fabbricazione;

b) stabilimento di produzione;

c) macchinario utilizzato per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco; d) turno o ora di produzione;

e) nome, fattura, numero d'ordine e registrazioni di pagamento del primo cliente non affiliato al fabbricante;

f) mercato previsto per la vendita al minuto; g) descrizione del prodotto;

h) qualsiasi operazione di immagazzinaggio e spedizione;

i) identità di tutti gli acquirenti successivi noti, e

j) rotta prevista, data e destinazione della spedizione, punto di partenza e destinatario.

4.2 Le informazioni di cui ai commi a), b), g) e, ove disponibili, f) sono inserite nei contrassegni univoci di identificazione.

4.3 Se le informazioni di cui al comma f) non sono disponibili al momento dell'apposizione del contrassegno, le parti contraenti ne chiedono l'inserimento in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

5. Ciascuna parte contraente chiede, entro le scadenze fissate dal presente articolo, che le informazioni di cui al paragrafo 4 siano registrate dal fabbricante al momento della produzione o della prima spedizione oppure al momento dell'importazione nel territorio della parte in questione.

6. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate ai sensi del paragrafo 5 siano accessibili a tutte le parti contraenti mediante un link ai contrassegni univoci di identificazione previsti dai paragrafi 3 e 4.

7. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 e i contrassegni univoci di identificazione che le rendono disponibili in conformità del paragrafo 6 siano inseriti in un formato stabilito o autorizzato dalla parte stessa e dalle sue autorità competenti.

8. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 siano accessibili, su richiesta, al punto focale globale per la condivisione di informazioni, alle condizioni di cui al paragrafo 9, attraverso un'interfaccia elettronica standard di sicurezza con il suo punto centrale nazionale e/o regionale. Il punto focale globale per la condivisione di informazioni stila un elenco delle autorità competenti delle parti contraenti e lo mette a disposizione di tutte le parti.

9. Ciascuna parte contraente o la sua autorità competente:

a) accede alle informazioni specificate nel paragrafo 4 in tempi ragionevoli previa presentazione di apposita domanda al punto focale globale di condivisione di informazioni;

b) richiede dette informazioni soltanto qualora ciò sia necessario per individuare o investigare il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco;

c) non trattiene informazioni presso di sé senza motivo;

d) risponde alle richieste di informazioni di cui al paragrafo 4, in conformità del diritto nazionale, e

e) tutela e tratta confidenzialmente, come concordato tra le parti, qualsiasi informazione scambiata.

10. Ciascuna parte contraente chiede che l'ambito di applicazione del sistema di tracciamento e rintracciamento applicabile sia ulteriormente sviluppato e ampliato e comprenda anche il momento in cui tutti i doveri, il pagamento delle tasse dovute e, ove opportuno, altri obblighi sono stati adempiuti nel luogo di fabbricazione, importazione o rilascio dal controllo doganale o fiscale.

11. Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali, come stabilito di comune intesa, per condividere e sviluppare le migliori pratiche relativamente ai sistemi di tracciamento e rintracciamento, compresi:

a) le attività volte a favorire lo sviluppo, il trasferimento e l'acquisizione di tecnologie di tracciamento e rintracciamento migliorate, ivi incluse le conoscenze, qualifiche, capacità e competenze in materia;

b) il sostegno a programmi di formazione e creazione di capacità per le parti contraenti che manifestano tale esigenza, e

c) l'ulteriore sviluppo della tecnologia per contrassegnare e scansionare i pacchetti e le confezioni singoli dei prodotti derivati dal tabacco, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui al paragrafo 4.

12. Gli obblighi attribuiti a una parte contraente non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco né le possono essere delegati.

13. Ciascuna parte contraente garantisce che le proprie autorità competenti che partecipano al sistema di tracciamento e rintracciamento interagiscano con l'industria del tabacco e con coloro che ne rappresentano gli interessi solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del presente articolo.

14. Ciascuna parte contraente può chiedere all'industria del tabacco di sostenere i costi derivanti dagli obblighi imposti alla parte in questione in forza del presente articolo.

Articolo 9

Registrazioni

1. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione tenga registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti. Tali registrazioni devono consentire la rendicontazione totale dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco.

2. Ove opportuno, ciascuna parte contraente chiede ai soggetti licenziatari ai sensi dell'articolo 6 di fornire, su richiesta, alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a) informazioni di carattere generale sui volumi, sulle tendenze e sulle previsioni di mercato, nonché altre informazioni rilevanti al riguardo, e

b) le quantità dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione che, alla data della richiesta di informazioni, sono in possesso, in custodia o sotto il controllo del licenziatario e sono conservate in magazzini, in depositi fiscali o doganali in regime di transito o trasbordo o sospensione doganale.

3. Per quanto riguarda i prodotti derivati dal tabacco e le attrezzature di produzione venduti o fabbricati nel territorio di una parte contraente a fini di esportazione, o che sono oggetto di transito o trasbordo in sospensione di dazio nel territorio di detta parte, ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, ai licenziatari di cui all'articolo 6 di fornire alle autorità competenti nel paese di partenza, su richiesta e in modalità elettroniche (laddove esistano le necessarie infrastrutture), al momento dell'uscita dei prodotti o delle attrezzature dal loro ambito di controllo, le seguenti informazioni:

a) data della spedizione dall'ultimo punto di controllo fisico dei prodotti;

b) dettagli sui prodotti spediti (compresi marca, quantità, magazzino);

c) rotta e destinazione previste della spedizione;

d) identità della o delle persone fisiche o giuridiche alle quali i prodotti vengono spediti; e) modalità di trasporto, compresa l'identità del trasportatore;

f) data prevista di arrivo della spedizione alla destinazione prevista, e

g) previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo.

4. Ove praticabile, ciascuna parte contraente chiede che i venditori al minuto e i coltivatori di tabacco, ad eccezione dei coltivatori tradizionali operanti su base non commerciale, tengano registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti cui partecipano, in conformità del diritto nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte contraente adotta efficaci misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo per chiedere che tutte le registrazioni siano:

a) conservate per un periodo di almeno quattro anni;

b) messe a disposizione delle autorità competenti, e

c) conservate in un determinato formato, come richiesto dalle autorità competenti.

6. Ciascuna parte contraente istituisce, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale, un sistema per la condivisione con le altre parti delle informazioni particolareggiate contenute in tutte le registrazioni tenute in conformità del presente articolo.

7. Le parti si impegnano a collaborare tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti per condividere e sviluppare progressivamente sistemi migliorati di tenuta delle registrazioni.

Articolo 10

Misure di sicurezza e di prevenzione

1. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che tutte le persone fisiche e giuridiche cui si applica l'articolo 6 adottino le misure necessarie per prevenire la diversione dei prodotti derivati dal tabacco verso canali commerciali illegali, ivi comprese, tra l'altro:

a) la segnalazione alle autorità competenti:

i) di trasferimenti transfrontalieri di contanti in quantità stabilite dalle norme nazionali o di pagamenti transfrontalieri in natura, e

ii) di tutte le "operazioni sospette", e

b) la fornitura di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione soltanto in quantità proporzionate alla domanda dei prodotti e delle attrezzature nel previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo.

2. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che i pagamenti relativi a operazioni eseguite da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di rimessa alternativi.

3. Una parte contraente può chiedere che i pagamenti eseguiti da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 relativi a materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco nella sua giurisdizione siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di rimessa alternativi.

4. Ciascuna parte contraente garantisce che qualsiasi violazione dei requisiti di cui al presente articolo sia sottoposta ad adeguati procedimenti penali, civili o amministrativi e a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, compresa, ove opportuno, la sospensione o la revoca di una licenza.

Articolo 11

Vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione

1. Ciascuna parte contraente chiede che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte in operazioni riguardanti la vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione di prodotti derivati dal tabacco adempiano tutti i relativi obblighi derivanti dal presente protocollo.

2. Ciascuna parte contraente valuta la possibilità di vietare la vendita al minuto di prodotti derivati dal tabacco in modalità online, con mezzi di telecomunicazione o con altre tecnologie in evoluzione.

Articolo 12

Zone franche e transito internazionale

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata, ciascuna parte attua controlli efficaci di tutte le produzioni e operazioni relative al tabacco e ai suoi derivati nelle zone franche, ricorrendo a tutte le misure pertinenti previste dal presente protocollo.

2. È vietata, inoltre, la commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco nello stesso container o in altre unità di trasporto simili al momento dell'uscita dei prodotti da zone franche.

3. Ciascuna parte contraente adotta e applica, in conformità del diritto nazionale, misure di controllo e verifica del transito o trasbordo internazionale, all'interno del proprio territorio, di prodotti derivati dal tabacco e di attrezzature di produzione ai sensi delle disposizioni del presente protocollo, al fine di prevenire il commercio illegale di tali prodotti.

Articolo 13

Vendite in franchigia doganale

1. Ciascuna parte contraente attua misure efficaci per sottoporre le vendite in franchigia doganale a tutte le pertinenti disposizioni del presente protocollo, tenendo conto dell'articolo 6 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

2. Entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti garantisce, nella sua prima sessione utile, che saranno condotte ricerche basate sulle prove al fine di determinare le dimensioni del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco correlato alle vendite di tali prodotti in franchigia doganale. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori interventi adeguati.

PARTE IV: INFRAZIONI

Articolo 14

Comportamenti illegali, reati compresi

1. Ciascuna parte contraente adotta, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, le misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dichiarare illegali ai sensi del diritto nazionale tutti i comportamenti indicati di seguito:

a) fabbricazione, vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione in violazione delle disposizioni del presente protocollo;

b)       i) fabbricazione, vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione senza il pagamento di dazi, tasse e altri oneri applicabili oppure senza l'apposizione di marche da bollo, contrassegni univoci di identificazione o d'altro tipo, o di altri contrassegni o etichette obbligatori;

ii) qualsiasi altro atto di contrabbando o tentato contrabbando di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione non previsto dal paragrafo b) i);

c)       i) qualsiasi altra forma di fabbricazione illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, o applicazione agli imballaggi di tabacco di marche da bollo, contrassegni univoci di identificazione o altri contrassegni o etichette obbligatori contraffatti;

ii) vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco di fabbricazione illegale, di prodotti derivati dal tabacco illegali, di prodotti muniti di marche da bollo e/o altri contrassegni o etichette obbligatori contraffatti o di attrezzature di produzione illegali;

d) commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco lungo la catena di approvvigionamento, al fine di nascondere o camuffare prodotti derivati dal tabacco;

e) commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco in violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo;

f) utilizzo di modalità online, mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione per la vendita di prodotti derivati dal tabacco, in violazione del presente protocollo;

g) ottenimento, da parte di un licenziatario ai sensi dell'articolo 6, di tabacco, di suoi derivati o di attrezzature di produzione forniti da un soggetto non in possesso della prescritta licenza a norma dell'articolo 6;

h) ostruzione di un pubblico ufficiale o di un funzionario autorizzato nell'adempimento di doveri correlati alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione;

i) i) rilascio di dichiarazioni materiali false, fuorvianti o incomplete, o mancata consegna di informazioni richieste a pubblici ufficiali o funzionari autorizzati nell'adempimento di doveri correlati alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, ove non in contrasto con il diritto di non autoincriminarsi;

ii) indicazione errata, in moduli ufficiali, della descrizione, quantità o del valore di tabacco, dei suoi derivati o di attrezzature di produzione, oppure di altre informazioni specificate nel protocollo, al fine di:

a) evadere il pagamento di dazi, tasse e altri oneri applicabili, oppure

b) pregiudicare misure di controllo volte alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;

iii) non creare o non tenere le registrazioni previste dal presente protocollo, oppure tenere registrazioni false, e

j) riciclare proventi di comportamenti illegali considerati reati in base al paragrafo 2.

2. Ciascuna parte contrattuale determina, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, quale dei comportamenti illegali indicati nel paragrafo 1 o altri comportamenti correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione contrari alle disposizioni del presente protocollo saranno considerati reati, e adotta misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dare attuazione a tale determinazione.

3. Ciascuna parte contraente notifica al segretariato del presente protocollo i comportamenti illegali, tra quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, che ha deciso di considerare reati in conformità del paragrafo 2, e fornisce al segretariato copie o una descrizione delle proprie leggi, nonché di loro eventuali modifiche successive, che danno attuazione al paragrafo 2.

4. Per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro i reati correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le parti contraenti sono invitate a rivedere la rispettiva normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, assistenza giuridica reciproca ed estradizione, tenendo conto delle pertinenti convenzioni internazionali da loro sottoscritte, al fine di garantirne l'efficacia nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie, nel rispetto dei propri principi giuridici, per accertare la responsabilità di persone giuridiche riguardo a comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.

2. In linea con i principi giuridici di ciascuna parte contraente, la responsabilità delle persone giuridiche può essere di tipo penale, civile o amministrativo.

3. Detta responsabilità non comporta conseguenze per la responsabilità delle persone fisiche che sono coinvolte in comportamenti illegali o hanno commesso i reati stabiliti in conformità delle norme e dei regolamenti nazionali nonché dell'articolo 14 del presente protocollo.

Articolo 16

Perseguimento e sanzioni

1. Ciascuna parte contraente adotta, in conformità del diritto nazionale, le misure eventualmente necessarie per garantire che le persone fisiche e giuridiche considerate responsabili di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, siano sottoposte a sanzioni penali o civili efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie.

2. Ciascuna parte contraente si impegna a garantire che l'esercizio di qualsiasi potere giudiziario discrezionale previsto dal proprio diritto nazionale in merito al perseguimento di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, sia finalizzato a massimizzare l'efficacia delle misure di applicazione della legge relativamente a detti comportamenti illegali, reati compresi, tenendo nel debito conto la necessaria opera di deterrenza di tali comportamenti illegali, reati compresi.

3. Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica il principio in base al quale la definizione dei comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità del presente protocollo, e delle difese legali applicabili o di altri principi giuridici di controllo della liceità dei comportamenti è riservata al diritto nazionale della parte contraente, e tali comportamenti illegali, reati compresi, sono perseguiti e sanzionati ai sensi di quel diritto.

Articolo 17

Pagamenti in caso di confisca

In conformità del diritto nazionale, le parti contraenti devono valutare l'opportunità di adottare misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per autorizzare le autorità competenti a imporre il pagamento di un importo proporzionato alle tasse e ai dazi non riscossi dovuti dal produttore, fabbricante, distributore, importatore o esportatore del tabacco, dei suoi derivati e/o delle attrezzature di produzione confiscati.

Articolo 18

Smaltimento o distruzione

Tutto il tabacco, i suoi derivati e le attrezzature di produzione confiscati saranno distrutti, secondo metodi ecocompatibili, in misura quanto più ampia possibile, o saranno smaltiti in conformità del diritto nazionale.

Articolo 19

Tecniche investigative speciali

1. Ove conforme ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali, le misure necessarie per consentire un corretto utilizzo della consegna controllata nonché, qualora lo reputi opportuno, il ricorso ad altre tecniche investigative speciali, quali la sorveglianza elettronica o d'altro tipo nonché operazioni sotto copertura da parte delle proprie autorità competenti nel proprio territorio, al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione.

2. Per investigare i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14, le parti contraenti sono invitate a concludere, ove necessario, idonei accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'impiego delle tecniche di cui al paragrafo 1 nell'ambito della cooperazione a livello internazionale.

3. In mancanza di un accordo o di un'intesa ai sensi del paragrafo 2, le decisioni di ricorrere a tecniche investigative speciali a livello internazionale sono adottate caso per caso e, ove necessario, possono prendere in considerazione intese e accordi informali di carattere finanziario sull'esercizio della giurisdizione da parte delle parti contraenti interessate.

4. Le parti contraenti riconoscono l'importanza e la necessità della cooperazione e dell'assistenza internazionale in quest'area e collaborano tra loro e con le organizzazioni internazionali per sviluppare le capacità necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

PARTE V: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 20

Condivisione di informazioni di carattere generale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e nel contesto dello strumento di rendicontazione della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti trasmettono informazioni rilevanti, nel rispetto del diritto nazionale, nonché, ove opportuno, informazioni riguardanti tra l'altro questioni quali quelle indicate di seguito:

a) in forma aggregata, informazioni particolareggiate su operazioni di confisca di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, quantità, valore dei beni confiscati, descrizioni dei prodotti, date e luoghi di fabbricazione e tasse evase;

b) importazione, esportazione, transito, vendite senza franchigia fiscale e in franchigia di dazio, quantità o valore della produzione di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione;

c) tendenze, metodi di occultamento e modus operandi utilizzati nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, e

d) altre informazioni rilevanti concordate dalle parti.

2. Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali al fine di dotarsi delle capacità necessarie per raccogliere e scambiare informazioni.

3. Le parti contraenti considerano le suddette informazioni riservate e destinate ad uso esclusivo delle parti, ove non diversamente stabilito dalla parte che le trasmette.

Articolo 21

Condivisione di informazioni sull'applicazione della legge

1. In conformità del diritto nazionale o di trattati internazionali applicabili, ove opportuno le parti contraenti scambiano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, previa idonea giustificazione della necessità di tali informazioni ai fini dell'individuazione o investigazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le seguenti informazioni:

a) registrazioni di licenze concesse alle persone fisiche e giuridiche interessate;

b) informazioni utili per l'identificazione, il monitoraggio e il perseguimento delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;

c) registrazioni di indagini e azioni penali avviate;

d) registrazioni di pagamenti relativi a importazione, esportazione e vendita in franchigia di dazio di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione, e

e) informazioni particolareggiate relative a confische di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (incluse, ove opportuno, informazioni caso-controllo, quantità, valore dei beni confiscati, descrizione dei prodotti, soggetti interessati, data e luogo di fabbricazione) e modus operandi (inclusi mezzi di trasporto, occultamento, itinerario e individuazione).

2. Le informazioni ricevute dalle parti contraenti a norma del presente articolo sono utilizzate esclusivamente per conseguire gli obiettivi del protocollo. Le parti possono specificare che tali informazioni non possono essere comunicate ad altri soggetti senza il consenso della parte che le ha fornite.

Articolo 22

Condivisione di informazioni: riservatezza e tutela delle informazioni

1. Ciascuna parte contraente designa le autorità nazionali competenti alle quali devono essere trasmessi i dati di cui agli articoli 20, 21 e 24 e notifica tale designazione alle altre parti attraverso il segretariato della convenzione.

2. Lo scambio di informazioni in conformità del presente protocollo è disciplinato dalle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate che vengono scambiate.

Articolo 23

Assistenza e cooperazione: formazione, assistenza tecnica e cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico

1. Le parti contraenti collaborano tra loro e/o attraverso organizzazioni internazionali e regionali competenti per quanto riguarda la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, come stabilito di comune intesa. Detta assistenza può comprendere il trasferimento di competenze o tecnologia adeguata nelle seguenti aree: raccolta di informazioni, applicazione della legge, tracciamento e rintracciamento, gestione delle informazioni, tutela dei dati personali, interdizione, sorveglianza elettronica, analisi forense, assistenza giuridica reciproca ed estradizione.

2. Le parti contraenti possono aderire, ove opportuno, ad accordi o intese bilaterali, multilaterali o d'altro tipo per promuovere la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico, tenendo conto delle esigenze delle parti in via di sviluppo e delle parti in fase di transizione economica.

3. Le parti contraenti collaborano, ove opportuno, per sviluppare e ricercare modalità di individuazione dell'esatta origine geografica del tabacco e dei suoi derivati confiscati.

Articolo 24

Assistenza e cooperazione: investigazione e perseguimento di illeciti

1. In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti adottano, ove opportuno, misure atte a rafforzare la cooperazione attraverso intese multilaterali, regionali o bilaterali per la prevenzione, individuazione, investigazione, il perseguimento e la punizione di persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione.

2. Ciascuna parte contraente garantisce che le autorità amministrative, di controllo, di applicazione della legge e d'altro tipo incaricate del contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (comprese le autorità giudiziarie, ove ciò sia conforme al diritto nazionale) collaborino e scambino informazioni pertinenti a livello nazionale e internazionale alle condizioni previste dalle rispettive norme nazionali.

Articolo 25

Tutela della sovranità

1. Le parti contraenti adempiono gli obblighi previsti dal presente protocollo conformemente ai principi di pari sovranità e integrità territoriale degli Stati e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

2. Nessuna disposizione del presente protocollo autorizza una delle parti contraenti a esercitare giurisdizione né a svolgere nel territorio di un altro Stato funzioni che sono di esclusiva competenza delle autorità di detto Stato in virtù del suo diritto nazionale.

Articolo 26

Giurisdizione

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando:

a) l'infrazione è commessa nel territorio della parte in questione, oppure

b) l'infrazione è commessa a bordo di un'imbarcazione battente bandiera della parte in questione o a bordo di un velivolo registrato in base alle norme della parte in questione nel momento in cui l'infrazione è commessa.

2. Fatto salvo l'articolo 25, una parte contraente può altresì affermare la propria giurisdizione su detti reati quando:

a) l'infrazione è commessa contro la parte in questione;

b) l'infrazione è commessa da un cittadino della parte in questione o da un apolide con residenza abituale nel territorio di detta parte, oppure

c) l'infrazione rientra tra quelle stabilite in conformità dell'articolo 14 ed è stata commessa al di fuori del territorio della parte in questione al fine di compiere una delle infrazioni stabilite in conformità dell'articolo 14 all'interno di detto territorio.

3. Ai fini dell'articolo 30, ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada per il solo motivo che questi è un suo cittadino.

4. Ciascuna parte contraente può adottare le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada.

5. Se una parte contraente che esercita la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 o 2 riceve la notifica o apprende in altro modo che una o più delle altre parti contraenti stanno investigando o perseguendo o hanno avviato un procedimento giudiziario in merito alla medesima fattispecie, le autorità competenti delle parti interessate si consultano, ove opportuno, al fine di coordinare le proprie azioni.

6. Fatte salve le norme del diritto internazionale generale, il presente protocollo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale affermata da una parte contraente in conformità del proprio diritto nazionale.

Articolo 27

Cooperazione per l'applicazione della legge

1. Ciascuna parte adotta, coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, misure efficaci al fine di:

a) rafforzare e, se necessario, istituire canali di comunicazione tra le autorità, agenzie e i servizi competenti, per facilitare uno scambio rapido e sicuro di informazioni su tutti gli aspetti dei reati stabiliti in conformità dell'articolo 14;

b) garantire una cooperazione efficace tra le competenti autorità, agenzie, dogane, polizie e altre autorità incaricate del rispetto della legge;

c) cooperare con altre parti contraenti nella conduzione di indagini su casi specifici riguardanti i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 concernenti:

i) l'identità, i luoghi di permanenza e le attività di persone sospettate di essere coinvolte in detti reati, o i luoghi in cui si trovano altre persone interessate;

ii) i movimenti di proventi di reati o di proprietà derivanti dal compimento di detti reati, e

iii) i movimenti di proprietà, attrezzature o altri dispositivi utilizzati o destinati a essere utilizzati per il compimento di detti reati;

d) fornire, ove opportuno, prodotti o quantità di sostanze necessari a fini di analisi o investigazione;

e) facilitare un efficace coordinamento tra le proprie autorità, agenzie e servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e altri esperti, compresa la nomina di funzionari di collegamento, fatti salvi accordi o intese bilaterali tra le parti interessate;

f) scambiare informazioni pertinenti con le altre parti contraenti su strumenti e metodi specifici utilizzati da persone fisiche o giuridiche nel compimento di detti reati, inclusi, ove applicabile, le rotte e i mezzi di trasporto e l'utilizzo di identità false, documenti falsi o contraffatti o altri mezzi atti a occultare le loro attività, e

g) scambiare informazioni pertinenti e coordinare le misure amministrative e d'altro tipo adottate in quanto ritenute adeguate per individuare rapidamente i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14.

2. Per dare attuazione al presente protocollo, le parti contraenti valutano la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sulla cooperazione diretta tra le rispettive autorità incaricate dell'applicazione della legge, nonché, ove simili accordi o intese esistano già, di modificarli di conseguenza. In mancanza di detti accordi o intese tra le parti interessate, le parti possono considerare il protocollo stesso come base per la reciproca cooperazione ai fini dell'applicazione della legge riguardo ai reati oggetto del presente protocollo. Ove opportuno, le parti contraenti daranno piena applicazione ad accordi o intese, comprese le organizzazioni internazionali o regionali, per rafforzare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

3. Le parti contraenti si adoperano per collaborare, secondo i propri mezzi, per contrastare il commercio illegale transnazionale di prodotti derivati dal tabacco attuato mediante ricorso alle tecnologie moderne.

Articolo 28

Assistenza amministrativa reciproca

Coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni atte a garantire una corretta applicazione di consuetudini e altre norme pertinenti a fini di prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione. Le parti considerano dette informazioni come riservate e destinate a un uso limitato, ove non diversamente previsto dalla parte che le trasmette. Tali informazioni possono riguardare:

a) nuove consuetudini e altre tecniche di applicazione della legge di provata efficacia;

b) tendenze, mezzi o metodi nuovi di coinvolgimento nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;

c) beni notoriamente oggetto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, nonché informazioni particolareggiate relative alla descrizione, all'imballaggio, al trasporto e all'immagazzinamento di tali beni e ai metodi utilizzati a tale riguardo;

d) persone fisiche o giuridiche che notoriamente hanno commesso o sono state complici di un reato stabilito in conformità dell'articolo 14, e

e) ogni altro dato che possa aiutare le autorità incaricate di valutare il rischio nei loro controlli nonché per altri fini collegati all'applicazione della legge.

Articolo 29

Assistenza giuridica reciproca

1. Le parti contraenti si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giuridica nell'ambito di indagini, esecuzione di azioni penali e procedimenti giudiziari correlati ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.

2. L'assistenza giuridica reciproca è concessa nella misura più completa possibile ai sensi di leggi, trattati, accordi e intese pertinenti e vincolanti per la parte contraente interpellata in materia di indagini, esecuzione dell'azione penale e procedimenti giudiziari correlati a reati di cui persone giuridiche possono essere considerate responsabili nel territorio della parte richiedente in forza dell'articolo 15 del presente protocollo.

3. L'assistenza giuridica reciproca concessa in conformità del presente articolo può essere richiesta per i seguenti scopi:

a) ottenere da persone prove o dichiarazioni;

b) notificare documenti giudiziari;

c) compiere ricerche e confische e congelare beni;

d) esaminare oggetti e luoghi;

e) fornire informazioni, materiale probatorio e valutazioni di esperti;

f) fornire originali o copie certificate di documenti e registrazioni rilevanti, comprese registrazioni governative, bancarie, finanziarie, sociali o aziendali;

g) individuare o rintracciare proventi di crimini, proprietà, attrezzature o altri oggetti a fini probatori;

h) facilitare la presentazione spontanea di persone nel territorio della parte richiedente, e

i) ogni altro tipo di assistenza non in contrasto con il diritto nazionale della parte contraente interpellata.

4. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di altri trattati, bilaterali o multilaterali, che disciplinano o disciplineranno, del tutto o in parte, l'assistenza giuridica reciproca.

5. I paragrafi da 6 a 24 si applicano, secondo il principio di reciprocità, a richieste presentate in conformità del presente articolo se le parti contraenti in questione non sono vincolate da un trattato o da un accordo intergovernativo di assistenza giuridica reciproca. Qualora le parti siano vincolate da un simile trattato o accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di detto trattato o accordo intergovernativo, a meno che le parti non abbiano concordato di applicare in loro vece i paragrafi da 6 a 24. Si invitano vivamente le parti contraenti ad applicare i paragrafi del presente articolo, se gli stessi facilitano la cooperazione.

6. Le parti contraenti designano un'autorità centrale che avrà la responsabilità e il potere di accogliere richieste di assistenza giuridica reciproca e di dar loro esecuzione o di trasmetterle a tal fine alle rispettive autorità competenti. Se una parte contraente ha una regione o un territorio a statuto speciale, con un sistema separato di assistenza giuridica reciproca, può designare un'autorità centrale distinta affinché questa svolga la medesima funzione in detta regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono un'esecuzione o trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Quando trasmette la richiesta a un'autorità competente affinché vi dia esecuzione, l'autorità centrale la sollecita a farlo celermente e correttamente. Ciascuna parte contraente notifica al direttore del segretariato della convenzione, al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo, qual è l'autorità centrale designata a tal fine. La trasmissione delle domande di assistenza giuridica reciproca e di qualsiasi comunicazione al riguardo avviene tra le autorità centrali designate dalle parti. Questo requisito non pregiudica il diritto di una parte contraente di chiedere che tali richieste e comunicazioni le vengano indirizzate attraverso i canali diplomatici e, in casi urgenti e previo consenso delle parti, attraverso idonee organizzazioni internazionali, ove possibile.

7. Le richieste devono essere presentate per iscritto oppure, se possibile, con qualsiasi mezzo in grado di produrre un testo scritto, in una lingua accettabile per la parte interpellata, in modalità tali da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità. La o le lingue accettabili per ciascuna parte contraente sono comunicate al direttore del segretariato della convenzione al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo. In casi urgenti e previo consenso delle parti, le richieste possono essere presentate oralmente, a condizione che siano seguite da un'immediata conferma scritta.

8. Una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve indicare:

a) l'identità dell'autorità richiedente;

b) l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta fa riferimento, nonché il nome e le funzioni dell'autorità responsabile delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario;

c) una sintesi delle circostanze rilevanti, ad eccezione delle richieste di notifica di documenti giudiziari;

d) una descrizione dell'assistenza richiesta e informazioni particolareggiate su eventuali procedure speciali che la parte richiedente vuole che siano seguite;

e) se possibile, l'identità, l'ubicazione e la nazionalità di tutte le persone interessate;

f) gli scopi della ricerca di prove, di informazioni o dell'azione, e

g) le disposizioni del diritto nazionale applicabili al reato e le relative sanzioni.

9. La parte interpellata può chiedere informazioni aggiuntive qualora ciò sia necessario o utile per dare esecuzione alla richiesta in conformità del proprio diritto nazionale.

10. Alle richieste viene data esecuzione in conformità del diritto nazionale della parte interpellata e, ove possibile e nella misura in cui ciò non sia in contrasto con il diritto nazionale della parte interpellata, secondo le procedure specificate nella richiesta.

11. La parte richiedente non trasmette né utilizza informazioni o prove fornite dalla parte interpellata nel corso di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli specificati nella richiesta senza il preventivo consenso della parte interpellata. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla parte richiedente di rivelare nei propri procedimenti informazioni o prove in grado di discolpare una persona accusata. In tali casi la parte richiedente informa la parte interpellata prima della rivelazione e, su richiesta, si consulta con essa. Qualora, in casi eccezionali, la comunicazione preventiva della rivelazione non sia possibile, la parte richiedente informa la parte interpellata senza indugio.

12. La parte richiedente può chiedere alla parte interpellata di mantenere riservata la presentazione della richiesta e i suoi contenuti, ad eccezione di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta. Se la parte interpellata non può soddisfare il requisito di riservatezza, ne dà immediata comunicazione alla parte richiedente.

13. Se una persona si trova nel territorio di una parte contraente e deve essere ascoltata in qualità di testimone o esperto da parte delle autorità giudiziarie di un'altra parte contraente, la prima parte contraente può autorizzare, su richiesta della seconda, che la persona venga ascoltata in videoconferenza qualora non sia possibile o auspicabile che si presenti personalmente nel territorio della parte richiedente, ove ciò sia fattibile e conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale. Le parti possono concordare che l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria della parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria della parte interpellata.

14. L'assistenza giuridica reciproca può essere negata:

a) se la richiesta non è presentata in conformità del presente articolo;

b) se la parte interpellata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali;

c) se, in forza delle norme nazionali della parte interpellata, le autorità di detta parte non sono autorizzate a compiere le azioni richieste in relazione al reato in questione qualora lo stesso fosse oggetto di indagine, azione penale o procedimento giudiziario nella loro giurisdizione;

d) se la richiesta riguarda un illecito per il quale la pena massima prevista nella parte interpellata è inferiore a due anni di detenzione o di altre forme privative della libertà, oppure se, a giudizio della parte interpellata, la concessione dell'assistenza comporterebbe per le sue risorse un onere sproporzionato alla gravità dell'illecito;

e) se l'accoglimento della richiesta è in contrasto con il sistema giuridico della parte interpellata per quanto attiene all'assistenza giuridica reciproca.

15. Il rigetto di una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve essere motivato.

16. Una parte contraente non può rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo per motivi di rispetto del segreto bancario.

17. Le parti non possono respingere una richiesta di assistenza giuridica reciproca unicamente perché si ritiene che l'illecito riguardi anche questioni fiscali.

18. Le parti contraenti possono rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo in caso di assenza di doppia incriminazione. Tuttavia, ove lo reputi opportuno, la parte interpellata può fornire assistenza a propria discrezione, a prescindere dal fatto che il comportamento in questione costituisca o meno un illecito ai sensi del suo diritto nazionale.

19. La parte interpellata dà esecuzione alla richiesta di assistenza giuridica reciproca quanto prima possibile e tenendo conto nella misura del possibile di eventuali scadenze proposte e motivate dalla parte richiedente, preferibilmente nella richiesta stessa. La parte interpellata risponde a interrogazioni ragionevoli della parte richiedente sui progressi compiuti nella gestione della richiesta. La parte richiedente informa prontamente la parte interpellata quando l'assistenza richiesta non è più necessaria.

20. L'assistenza giuridica reciproca può essere rinviata dalla parte richiedente qualora interferisca con un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in corso.

21. Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 14 o di rinviare la sua esecuzione ai sensi del paragrafo 20, la parte interpellata si consulta con la parte richiedente per valutare la possibilità di concedere l'assistenza nei termini e alle condizioni che ritiene necessari. Se la parte richiedente accetta che l'assistenza sia concessa a queste condizioni, provvederà a soddisfarle.

22. I costi ordinari dell'esecuzione di una richiesta sono a carico della parte richiedente, ove non diversamente concordato tra le parti interessate. Se per dare esecuzione alla richiesta è o sarà necessario sostenere spese straordinarie o di importo ragguardevole, le parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali dare esecuzione alla richiesta, nonché le modalità di attribuzione dei costi.

23. Quando viene presentata una richiesta, la parte interpellata:

a) fornisce alla parte richiedente copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, possono essere divulgati al grande pubblico;

b) può, a propria discrezione, fornire alla parte richiedente del tutto, in parte o alle condizioni che reputa necessarie copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, non possono essere divulgati al grande pubblico.

24. Le parti contraenti valutano, ove necessario, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali utili a conseguire le finalità del presente articolo o ad attuare o rafforzare le sue disposizioni.

Articolo 30

Estradizione

1.         Il presente articolo si applica ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo se:

a) la persona oggetto della richiesta di estradizione si trova nel territorio della parte interpellata;

b) il reato riguardo al quale è chiesta l'estradizione è punibile ai sensi del diritto nazionale sia della parte richiedente sia della parte interpellata, e

c) se il reato in questione è punibile con un periodo massimo di detenzione o di altra forma di privazione della libertà pari o superiore a quattro anni, oppure con una detenzione di durata inferiore stabilita dalle parti contraenti interessate in forza di trattati bilaterali e multilaterali o di altri accordi internazionali.

2. Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo sarà considerato un illecito da inserire in tutti i trattati sull'estradizione esistenti tra le parti contraenti a titolo di infrazione per la quale è ammessa l'estradizione. Le parti si impegnano a inserire tali illeciti come infrazioni per le quali è ammessa l'estradizione in tutti i trattati in materia che concluderanno tra loro.

3. Se una parte contraente che subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra parte contraente alla quale non è legata da un trattato di estradizione, può considerare il presente protocollo come la base giuridica per l'estradizione relativamente a tutti i reati ai quali si applica il presente articolo.

4. Le parti contraenti che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato considerano i reati ai quali si applica il presente articolo come illeciti per i quali è ammessa l'estradizione reciproca.

5. L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto nazionale della parte interpellata o da trattati di estradizione applicabili, comprese, tra l'altro, le condizioni relative al requisito della pena minima per l'estradizione e i motivi per cui la parte interpellata può negare l'estradizione.

6. In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti si impegnano ad accelerare le procedure di estradizione e a semplificare i relativi requisiti probatori nel caso dei reati ai quali si applica il presente articolo.

7. Se una parte contraente non estrada un presunto reo, che si trova nel suo territorio, per un reato soggetto al presente articolo per il solo motivo che tale persona è suo cittadino, è obbligata, previa richiesta della parte richiedente l'estradizione, a sottoporre il caso senza indebiti ritardi alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Dette autorità conducono i procedimenti e deliberano in merito allo stesso modo di altri illeciti simili, ai sensi del diritto nazionale della parte contraente in questione. Le parti interessate collaborano tra loro, in particolare sotto il profilo procedurale e probatorio, al fine di garantire l'efficienza dell'azione penale.

8. Qualora una parte contraente, a norma del proprio diritto nazionale, possa estradare o consegnare in altro modo un proprio cittadino unicamente a condizione che egli le sarà restituito per scontare la pena comminata a seguito del processo o del procedimento per il quale è stata chiesta l'estradizione o la consegna, e qualora detta parte contraente e la parte richiedente l'estradizione dichiarino di accettare tale opzione nonché altre condizioni che reputino opportune, tale estradizione o consegna condizionate sono sufficienti per considerate adempiuto l'obbligo di cui al paragrafo 7.

9. Se un'estradizione richiesta per applicare una sentenza è negata perché la persona da estradare è cittadino della parte interpellata, questa, ove permesso dal suo diritto nazionale e in conformità dei requisiti da esso previsti, previa domanda della parte richiedente valuta la possibilità di far scontare presso di sé la pena comminata ai sensi della legislazione della parte richiedente, o il periodo di pena restante.

10. A tutte le persone oggetto di procedimenti avviati in relazione a uno dei reati ai quali si applica il presente articolo è garantito un trattamento equo in tutte le fasi procedurali, compreso il godimento di tutti i diritti e tutte le garanzie previsti dal diritto nazionale della parte contraente nel cui territorio si trova la persona in questione.

11. Nessuna disposizione del presente protocollo può essere interpretata come un obbligo di estradizione qualora la parte interpellata possa ragionevolmente ritenere che la relativa richiesta è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche di tale persona, o che l'accoglimento della richiesta possa danneggiare la posizione di tale persona per uno dei motivi testé elencati.

12. Le parti contraenti non possono respingere una richiesta di estradizione unicamente perché si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.

13. Prima di negare l'estradizione, la parte interpellata consulta, ove opportuno, la parte richiedente e le concede ampie opportunità di illustrare le proprie opinioni e fornire informazioni pertinenti alle accuse da essa formulate.

14. Le parti contraenti si adoperano per concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali per dare esecuzione o maggiore efficacia all'estradizione. Se le parti contraenti sono vincolate da un trattato esistente o da un accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del trattato o dell'accordo intergovernativo, a meno che le parti non concordino di applicare in loro vece i paragrafi da 1 a 13.

Articolo 31

Misure per garantire l'estradizione

1. Fatti salvi il diritto nazionale e i trattati sull'estradizione da essa sottoscritti, la parte interpellata può, su richiesta della parte richiedente, assumere la custodia o adottare misure idonee a garantire la presenza nel procedimento di estradizione di una persona di cui viene chiesta l'estradizione e che è presente nel suo territorio, previo accertamento che le circostanze siano giustificate e sussistano ragioni di urgenza.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 sono notificate alla parte richiedente in conformità del diritto nazionale, in modalità idonee e senza ritardi.

3. Chiunque sia oggetto di misure adottate ai sensi del paragrafo 1 ha diritto di:

a) comunicare senza ritardi con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino oppure, qualora sia apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente, e

b) ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

PARTE VI: RENDICONTAZIONE

Articolo 32

Rendicontazione e scambio di informazioni

1. Ciascuna parte contraente sottopone all'assemblea delle parti contraenti, attraverso il segretariato della convenzione, relazioni periodiche sull'applicazione del presente protocollo.

2. Il formato e i contenuti di tali relazioni sono decisi dall'assemblea delle parti contraenti. Le relazioni faranno parte dello strumento regolare di rendicontazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

3. I contenuti delle relazioni periodiche di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto tra l'altro:

a) di informazioni sulle misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo adottate per attuare il presente protocollo;

b) ove opportuno, di informazioni su eventuali restrizioni o ostacoli incontrati nell'attuazione del presente protocollo e sulle misure adottate per superarli;

c) ove opportuno, di informazioni sull'assistenza finanziaria e tecnica fornita, ricevuta o richiesta per attività correlate all'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco, e

d) delle informazioni specificate all'articolo 20.

Qualora dati pertinenti vengano già raccolti nell'ambito del meccanismo di rendicontazione della conferenza delle parti contraenti, l'assemblea delle parti contraenti si asterrà dal replicare azioni già intraprese.

4. Ai sensi degli articoli 33 e 36, nel valutare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo da parte delle parti contraenti in via di sviluppo e di quelle in fase di transizione economica, l'assemblea delle parti contraenti tiene conto delle intese relative all'assistenza a dette parti, su loro richiesta.

5. La comunicazione di informazioni ai sensi degli articoli citati è soggetta alle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate oggetto di segnalazione o scambio.

PARTE VII: ACCORDI ISTITUZIONALI E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 33

Assemblea delle parti contraenti

1. È qui costituita l'assemblea delle parti contraenti. La sua prima sessione è convocata dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo la prima sessione ordinaria della conferenza delle parti contraenti successiva all'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Successivamente, assemblee ordinarie delle parti contraenti saranno convocate dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo sessioni ordinarie della conferenza delle parti contraenti.

3. Sessioni straordinarie dell'assemblea delle parti contraenti si terranno ogniqualvolta l'assemblea lo riterrà necessario, oppure su richiesta scritta di una parte, purché tale richiesta riceva il sostegno di almeno un terzo delle parti contraenti entro sei mesi dalla sua comunicazione alle altre parti contraenti da parte del segretariato della convenzione.

4. Il regolamento e le regole finanziarie della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco si applicano, mutatis mutandis, all'assemblea delle parti contraenti, ove la stessa non decida diversamente.

5. L'assemblea delle parti contraenti vigilerà regolarmente sull'attuazione del protocollo e adotterà le decisioni necessarie per promuoverne un'applicazione efficace.

6. L'assemblea delle parti decide in merito all'ammontare e alle modalità di funzionamento dei contributi fissati su base volontaria, versati dalle parti contraenti al presente protocollo per garantirne l'operatività, nonché su altre possibili risorse per la sua applicazione.

7. Durante ciascuna sessione ordinaria l'assemblea delle parti contraenti adotta all'unanimità un bilancio e un programma di lavoro validi per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria, che saranno distinti dal bilancio e dal programma di lavoro della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

Articolo 34

Segretariato

1. Il segretariato della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.

2. Le funzioni che il segretariato della convenzione esplica nel suo ruolo di segretariato del presente protocollo sono le seguenti:

a) preparare le sessioni dell'assemblea delle parti contraenti e di altri organi ausiliari nonché dei gruppi di lavoro e di altri organi istituiti dall'assemblea delle parti contraenti, e fornire loro eventuali servizi richiesti;

b) ricevere, analizzare, trasmettere e fornire riscontri alle parti interessate, ove necessario, e all'assemblea delle parti contraenti riguardo alle relazioni ricevute in conformità del presente protocollo, e facilitare lo scambio di informazioni tra le parti contraenti;

c) sostenere, su richiesta, le parti contraenti, in particolare quelle in via di sviluppo o in fase di transizione economica, nella raccolta, comunicazione e nello scambio di informazioni richieste in conformità delle disposizioni del presente protocollo, e fornire assistenza per l'individuazione di risorse disponibili atte a facilitare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo;

d) stilare, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, relazioni sulle proprie attività ai sensi del presente protocollo, da sottoporre all'assemblea stessa;

e) garantire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, il necessario coordinamento con le competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e con altri organi;

f) aderire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, ad accordi amministrativi o contrattuali, ove necessario per un efficace adempimento dei propri compiti in qualità di segretariato del presente protocollo;

g) ricevere e controllare domande di organizzazioni intergovernative e non governative che desiderino essere accreditate come osservatori presso l'assemblea delle parti contraenti, garantendo la loro non affiliazione all'industria del tabacco, e sottoporre le domande vagliate all'assemblea delle parti contraenti affinché le valuti, e

h) svolgere altre funzioni di segretariato specificate dal presente protocollo, nonché altre funzioni eventualmente decise dall'assemblea delle parti contraenti.

Articolo 35

Rapporti tra l'assemblea delle parti contraenti e organizzazioni intergovernative

Per fornire la cooperazione tecnica e finanziaria finalizzata al conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo, l'assemblea delle parti può chiedere la collaborazione di competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie e per lo sviluppo.

Articolo 36

Risorse finanziarie

1. Le parti contraenti riconoscono il ruolo importante delle risorse finanziarie ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo; riconoscono altresì l'importanza dell'articolo 26 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione.

2. Ciascuna parte contraente fornisce sostegno finanziario per le rispettive attività nazionali mirate a conseguire l'obiettivo del presente protocollo, in conformità dei piani, delle priorità e dei programmi nazionali.

3. Le parti contraenti promuovono, ove opportuno, il ricorso a canali bilaterali, regionali, subregionali e altri canali multilaterali per finanziare il rafforzamento delle capacità delle parti contraenti in via di sviluppo o quelle in fase di transizione economica, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo.

4. Fatto salvo l'articolo 18, le parti contraenti sono invitate, nel rispetto della normativa e delle politiche nazionali e ove opportuno, a utilizzare tutti i proventi confiscati di crimini correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione per conseguire gli obiettivi del presente protocollo.

5. Le parti contraenti rappresentate in organizzazioni intergovernative regionali e internazionali rilevanti e in istituzioni finanziarie e per lo sviluppo sollecitano tali soggetti a fornire assistenza finanziaria alle parti in via di sviluppo e a quelle in fase di transizione economica per aiutarle ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, senza limitare i diritti di partecipazione all'interno di dette organizzazioni.

6. Le parti contraenti pattuiscono quanto segue:

a) per aiutare le parti contraenti ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, tutte le pertinenti risorse potenziali ed effettive disponibili per attività correlate all'obiettivo del presente protocollo devono essere mobilitate e utilizzate a vantaggio di tutte le parti contraenti, specialmente nelle parti contraenti in via di sviluppo e quelle in fase di transizione economica, e

b) il segretariato della convenzione fornisce consulenza alle parti contraenti in via di sviluppo e a quelle con le economie in transizione, su loro richiesta, in merito alle fonti di finanziamento disponibili, per facilitare l'adempimento dei loro obblighi ai sensi del protocollo.

7. Le parti contraenti possono chiedere all'industria del tabacco di sostenere tutti i costi associati agli obblighi di una parte di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

8. Le parti contraenti si impegnano, nel rispetto del diritto nazionale, ad autofinanziare l'applicazione del presente protocollo anche imponendo tributi e altri tipi di oneri sui prodotti derivati dal tabacco.

PARTE VIII: COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE

Articolo 37

Composizione di controversie

La composizione di controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo è disciplinata dall'articolo 27 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

PARTE IX: MODIFICHE DEL PROTOCOLLO

Articolo 38

Modifiche del presente protocollo

1. Ogni parte contraente può proporre modifiche del presente protocollo.

2. Le modifiche del presente protocollo sono valutate e adottate dall'assemblea delle parti contraenti. Il testo delle modifiche proposte è trasmesso dal segretariato della convenzione alle parti contraenti almeno sei mesi prima della sessione nella quale sarà proposta l'adozione. Il segretariato della convenzione trasmette le modifiche proposte anche ai firmatari del presente protocollo e, per conoscenza, al depositario.

3. Le parti contraenti si impegnano al massimo per raggiungere un accordo unanime su tutte le modifiche del presente protocollo che sono state proposte. Qualora tutti gli sforzi compiuti per trovare l'unanimità dei consensi si concludano senza esito, le modifiche sono adottate, in ultima istanza, con la maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti durante la sessione. Ai fini del presente articolo, per "parti presenti e votanti" s'intendono le parti contraenti che sono presenti ed esprimono un voto, sia esso favorevole o contrario. Tutte le modifiche adottate sono comunicate dal segretariato della convenzione al depositario, che le trasmette a tutte le parti contraenti per accettazione.

4. Gli strumenti di accettazione di una modifica vengono depositati presso il depositario. Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 3 entrano in vigore per le parti contraenti che le hanno approvate il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno due terzi delle parti.

5. Nel caso delle altre parti contraenti, una modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la parte deposita presso il depositario il proprio strumento di accettazione della modifica in questione.

Articolo 39

Adozione e modifica di allegati al presente protocollo

1. Tutte le parti possono proporre allegati e modifiche degli allegati al presente protocollo.

2. Gli allegati devono essere limitati a elenchi, moduli e altro materiale descrittivo riguardante questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3. Gli allegati al presente protocollo e le relative modifiche sono proposti e adottati ed entrano in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 38.

PARTE X: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente protocollo.

Articolo 41

Recesso

1. Due anni dopo la data in cui il presente protocollo è entrato in vigore per una parte contraente, questa può in qualsiasi momento recedere dal protocollo mediante notifica scritta al depositario.

2. Il recesso diventa efficace un anno dopo la data di ricevimento della relativa notifica da parte del depositario, oppure in una data successiva specificata nella notifica del recesso.

3. Si considera che tutte le parti che recedono dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco recedono parimenti dal presente protocollo, con effetto alla data del recesso dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

Articolo 42

Diritto di voto

1. Ciascuna parte contraente del presente protocollo dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti del presente protocollo. Dette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

Articolo 43

Firma

Il protocollo sarà aperto alla firma di tutte le parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco presso la sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra dal 10 all'11 gennaio 2013 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 9 gennaio 2014.

Articolo 44

Ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione

1. Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati e di conferma formale o adesione da parte delle organizzazioni regionali per l'integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco. Adesioni successive saranno ammesse a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della firma del protocollo. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione devono essere depositati presso il depositario.

2. Tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica che diventano parte contraente e i cui Stati membri non sono parti contraenti sono vincolate al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente protocollo. Nel caso di organizzazioni di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo. In questi casi l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare diritti in concorrenza tra loro ai sensi del presente protocollo.

3. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica dichiarano, negli strumenti di conferma formale o di adesione, il loro ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Dette organizzazioni comunicano inoltre al depositario, che a sua volta ne informa le parti contraenti, eventuali modifiche sostanziali del loro ambito di competenza.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione presso il depositario.

2. Per quanto riguarda le parti contraenti della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco che ratificano, accettano, approvano o confermano formalmente il presente protocollo o vi aderiscono dopo che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 sull'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o conferma formale.

3. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica deve essere considerato come aggiuntivo rispetto a quelli già depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Articolo 46

Depositario

Depositario del presente protocollo è il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 47

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

[1]               GU L 312 del 15.6.2004, pag. 8.

[2]               GU L 172 del 5.7.2001, pag. 1.

[3]               GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

[4]               GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

[5]               GU L 328 del 2.11.2006, pag. 59.

[6]               Atto del Consiglio 2000/C 197/01, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag.1.

[7]               GU L 323 del 10.7.2009, pag. 20.

[8]               GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1.

[9]               GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

[10]             GU L 312 del 15.6.2004, pag. 8.

[11]             Le parti possono comprendere a tal fine riferimenti al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ove applicabile.

[12]             Ove opportuno, i termini "nazionale" o "interno" sono riferiti anche alle organizzazioni regionali per l'integrazione economica.

[13]             Uno scambio di informazioni tra due parti contraenti si considera sicuro quando non è passibile di essere intercettato né manomesso (falsificato). In altri termini, le informazioni scambiate tra le due parti non possono essere lette né modificate da terzi.