52013PC0529

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) /* COM/2013/0529 final - 2013/0251 (NLE) */


RELAZIONE

La normativa canadese autorizza l'Agenzia canadese dei servizi di frontiera (Canada Border Services Agency — CBSA) a esigere che tutti i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto passeggeri verso il Canada e dal Canada le forniscano l'accesso elettronico ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) prima che i passeggeri arrivino in Canada o ne lascino il territorio. Gli obblighi imposti dalle autorità canadesi si fondano sulla sezione 107.1 della legge sulle dogane (Customs Act), sul regolamento sulle informazioni riguardanti i passeggeri (dogane) (Passenger Information (Customs) Regulations), sull'articolo 148, paragrafo 1, lettera d), della Legge sull'immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Act), e sull'articolo 269 del Regolamento sull'immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection Regulations).

Il presente atto normativo mira a consentire il ricevimento elettronico dei dati PNR in anticipo sull'arrivo del volo e di conseguenza rafforza notevolmente la capacità dell'Agenzia canadese dei servizi di frontiera di svolgere una valutazione anticipata efficiente ed efficace dei rischi presentati dai passeggeri e di facilitare i viaggi in buona fede, aumentando così la sicurezza del Canada. Nel cooperare con il Canada nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi di natura transnazionale, l'Unione europea ritiene che il trasferimento di dati PNR verso tale paese promuoverà la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso lo scambio d'informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti dal Canada con le autorità di polizia e giudiziarie competenti degli Stati membri e con Europol ed Eurojust nell'ambito delle rispettive competenze.

Con "PNR" si fa riferimento alle informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei.

I vettori aerei hanno l'obbligo di consentire l'accesso dell'Agenzia canadese per i servizi di frontiera a certi dati PNR, purché questi siano raccolti e conservati nei loro sistemi automatizzati di prenotazione e di controllo delle partenze.

Le norme di protezione dei dati vigenti nell'UE vietano ai vettori aerei europei e di paesi terzi che effettuano voli in partenza dall'Unione di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali, senza che siano addotte salvaguardie appropriate. È necessaria una soluzione che costituisca la base giuridica per il trasferimento dei dati PNR dall'UE al Canada quale riconoscimento della necessità e dell'importanza dell'uso del PNR nella lotta al terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, e assicuri nel contempo certezza giuridica ai vettori aerei. Per realizzare questo obiettivo e per garantire ai cittadini il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e l'incolumità, tale soluzione dovrebbe inoltre applicarsi uniformemente in tutta l'Unione europea.

Nel 2005 l'Unione europea ha concluso un accordo[1] con il Canada sul trattamento dei dati PNR basato su una dichiarazione d'intenti dell'Agenzia canadese per i servizi di frontiera riguardante l'applicazione del suo programma PNR. La dichiarazione è stata allegata a una decisione della Commissione che constata il livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nei PNR (Passenger Name Record) dei passeggeri aerei trasferiti all'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency — CBSA)[2]. Allo scadere nel 2009 della decisione della Commissione, l'Agenzia canadese ha unilateralmente provveduto a garantire all'Unione europea che la dichiarazione sarebbe stata mantenuta pienamente in vigore sino all'attuazione di un nuovo accordo.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione[3] in cui chiedeva la riapertura dei negoziati dell'accordo sulla base di determinati criteri.

Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha ricevuto una raccomandazione della Commissione affinché l'autorizzasse ad avviare i negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

L'11 novembre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione[4] sulla richiamata raccomandazione.

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea. A seguito dei negoziati, il 6 maggio 2013 le parti hanno siglato l'accordo.

L'accordo tiene conto e rispetta i criteri generali contenuti nella comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi[5] e le direttive di negoziato del Consiglio.

Il PNR si è rivelato uno strumento molto importante nella lotta al terrorismo e ai reati gravi. L'accordo contiene importanti salvaguardie per coloro i cui dati saranno trasferiti e trattati. In particolare, la finalità del trattamento dei dati PNR è strettamente limitata alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. Il periodo di conservazione dei dati PNR è limitato e dopo 30 giorni i dati saranno resi anonimi. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica, ricorso e informazione. I dati verranno trasferiti unicamente mediante il metodo "push", con cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'Agenzia canadese per i servizi di frontiera, mantenendo il controllo dei dati forniti. L'uso di dati sensibili è limitato a casi assolutamente eccezionali e purché siano rispettate severe condizioni ed effettive salvaguardie, tra cui il consenso del presidente dell'Agenzia canadese per i servizi di frontiera e la cancellazione dei dati dopo un brevissimo periodo. Il controllo del rispetto da parte del Canada di tali norme è esercitato dal Commissario del Canada per la tutela della vita privata (Privacy Commissioner of Canada) e dalla Direzione Ricorsi dell'Agenzia canadese per i servizi di frontiera.

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio autorizza la firma degli accordi internazionali.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione che autorizza la firma dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR).

2013/0251 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea con il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

(2)       L'accordo è stato negoziato e i negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.

(3)       È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(4)       L'accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità a tali diritti e principi.

(5)       [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione della presente decisione.]

(6)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati relativi al codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR), con riserva della sua conclusione in data successiva.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL CANADA E L'UNIONE EUROPEA SUL TRASFERIMENTO E SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PASSENGER NAME RECORD — PNR)

IL CANADA

e

L'UNIONE EUROPEA,

(di seguito "le parti")

DESIDEROSE di prevenire, combattere, reprimere ed eliminare il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni per promuovere la sicurezza e lo Stato di diritto;

RICONOSCENDO l'importanza di prevenire, combattere, reprimere ed eliminare il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi di natura transnazionale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato tra l'Unione europea e il Canada;

RICONOSCENDO che lo scambio d'informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati ad esso connessi nonché ad altri reati gravi di natura transnazionale e che, in tale contesto, l'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) costituisce uno strumento cruciale per il raggiungimento di tali obiettivi;

RICONOSCENDO che, ai fini di salvaguardia della sicurezza pubblica e di contrasto, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione da parte dei vettori aerei al Canada;

RICONOSCENDO che le parti condividono valori comuni riguardo alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata, che si riflettono nelle loro rispettive legislazioni;

TENENDO PRESENTE gli impegni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTE le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti e delle libertà del Canada e della normativa canadese sulla vita privata;

CONSTATANDO l'impegno dell'Unione europea a provvedere affinché ai vettori aerei non sia impedito conformarsi al diritto canadese sul trasferimento verso il Canada di dati del codice di prenotazione originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo;

PRENDENDO ATTO dell'esito positivo della revisione congiunta del 2008 dell'accordo concluso nel 2006 tra le parti sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione;

RICONOSCENDO che il presente accordo non è destinato ad applicarsi alle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information — API) raccolte e trasmesse dai vettori aerei al Canada ai fini del controllo di frontiera;

RICONOSCENDO altresì che il presente accordo non osta a che il Canada continui a trattare le informazioni provenienti dai vettori aerei in circostanze eccezionali, ove sia necessario contrastare minacce gravi ed immediate al trasporto aereo o alla sicurezza nazionale, nel rispetto dei limiti precisi disposti dal diritto canadese e in ogni caso senza oltrepassare i limiti previsti dal presente accordo;

PRESO ATTO dell'interesse delle parti, nonché degli Stati membri dell'Unione europea, a scambiare informazioni relative al metodo di trasmissione dei dati del codice di prenotazione e alla loro comunicazione al di fuori del Canada, come previsto dai pertinenti articoli del presente accordo, e preso altresì atto dell'interesse dell'Unione europea a che tale aspetto sia affrontato nell'ambito del processo di consultazione e verifica previsto dal presente accordo;

CONSTATANDO che le parti hanno la facoltà di esaminare la necessità e fattibilità di un accordo analogo per il trattamento dei dati del codice di prenotazione nel trasporto marittimo;

CONSTATANDO l'impegno del Canada a che l'autorità canadese competente tratti i dati del codice di prenotazione per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale nel rispetto assoluto delle salvaguardie per la vita privata e la protezione dei dati personali previste dal presente accordo;

SOTTOLINEANDO l'importanza che il Canada scambi i dati del codice di prenotazione e le informazioni analitiche pertinenti e appropriate che contengono dati del codice di prenotazione ottenuti ai sensi del presente accordo con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri, Europol ed Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra il Canada e l'Unione europea o tra una delle due parti e un'altra parte in materia di trattamento e trasferimento di dati del codice di prenotazione ovvero in materia di protezione dei dati;

VISTO il reciproco impegno delle parti ad applicare e sviluppare ulteriormente norme internazionali per il trattamento dei dati del codice di prenotazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo dell'accordo

Nel presente accordo le parti definiscono le condizioni per il trasferimento e l'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e di stabilire i mezzi con cui i dati devono essere protetti.

Articolo 2

Definizioni

Nel presente accordo si intende per:

(a) "vettore aereo", una società commerciale di trasporto che utilizza aeromobili per trasportare passeggeri che viaggiano tra il Canada e l'Unione europea;

(b) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni create da un vettore aereo per ciascun viaggio prenotato da un passeggero o per suo conto, necessarie al trattamento e al controllo delle prenotazioni. In particolare, ai sensi del presente accordo, i dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell'allegato dell'accordo stesso;

(c) "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati PNR, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, richiamo, estrazione, consultazione, uso, trasferimento, diffusione, comunicazione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, mascheratura, cancellazione o distruzione;

(d) "autorità canadese competente", l'autorità canadese responsabile del ricevimento e trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo;

(e) "dati sensibili", informazioni che rivelano l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale di una persona.

Articolo 3

Uso dei PNR

1.           Il Canada assicura che l'autorità canadese competente tratti i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale.

2.           Ai fini del presente accordo, rientrano nel "reato di terrorismo":

(a) l'azione od omissione commessa per un fine, un obiettivo o una causa di natura politica, religiosa o ideologica, con l'intento di intimidire la popolazione rispetto alla sua sicurezza, anche economica, o di costringere una persona, un governo o un'organizzazione nazionale o internazionale a compiere o a non compiere una determinata azione, e che intenzionalmente

i)           è causa di morte o di gravi danni fisici,

ii)          mette a repentaglio la vita di una persona,

iii)         provoca un rischio grave per la salute o l'incolumità della popolazione,

iv)         provoca ingenti danni materiali da cui possono derivare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure

v)          provoca una grave interferenza o interruzione di un servizio, impianto o sistema essenziale, diversa da quella risultante da attività lecite o illecite di sostegno, protesta, dissenso o interruzione dell'attività lavorativa, come uno sciopero, il cui esito non è volto a causare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure

(b) le attività che configurano un reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo; oppure

(c) partecipare o contribuire intenzionalmente a un'attività finalizzata a rafforzare la capacità di un'entità terroristica di facilitare o compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure istruire una persona, un gruppo o un'organizzazione a tal fine; oppure

(d) commettere un reato perseguibile, ove l'azione od omissione che lo sostanzia è commessa a beneficio di un'entità terroristica, sotto la sua direzione o in associazione con essa; oppure

(e) raccogliere beni o sollecitare una persona, un gruppo o un'organizzazione a fornirli oppure fornire beni, servizi finanziari o altri servizi connessi o renderli disponibili al fine di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); usare o possedere beni al fine di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); oppure

(f) tentare o minacciare di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); cospirare, facilitare, istruire o consigliare riguardo ad un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); essere complice dopo il fatto, dare rifugio o nascondere al fine di permettere ad un'entità terroristica di facilitare o di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b).

(g) Ai fini del presente articolo, per "entità terroristica" si intende:

i)           una persona, un gruppo o un'organizzazione tra le cui finalità o attività rientra la facilitazione o il compimento di un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure

ii)          una persona, un gruppo o un'organizzazione che agisce intenzionalmente per conto o sotto la direzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione di cui al punto i) o in associazione con essi.

3.           Per "reati gravi di natura transnazionale" si intendono i reati punibili in Canada con una pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più severa e quali definiti dal diritto canadese, se di natura transnazionale.

Ai fini del presente accordo, un reato è considerato di natura transnazionale se:

(a) è commesso in più di uno Stato;

(b) è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;

(c) è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato; oppure

(e) è commesso in uno Stato e l'autore del reato si trova o intende recarsi in un altro Stato.

4.           In circostanze eccezionali l'autorità canadese competente può trattare i dati PNR, se necessario, per salvaguardare l'interesse vitale di una persona, come in caso di:

(a) rischio di morte o lesione grave, oppure

(b) rischio grave per la salute pubblica, in particolare secondo quanto previsto da norme internazionalmente riconosciute.

5.           Il Canada può inoltre trattare i dati PNR, caso per caso, al fine di:

(a) garantire il controllo o la responsabilità della pubblica amministrazione, oppure

(b) conformarsi ad una citazione in giudizio, un mandato di arresto o un ordine emesso da un'autorità giudiziaria.

Articolo 4

Trasmissione dei dati PNR

1.           L'Unione europea provvede affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire i dati PNR all'autorità canadese competente ai sensi del presente accordo.

2.           Il Canada non richiede a un vettore aereo di trasmettere elementi del PNR che non sono già raccolti o detenuti dallo stesso a fini di prenotazione.

3.           Se un dato trasferito da un vettore aereo ai sensi del presente accordo non figura nell'elenco dell'allegato, il Canada lo cancella non appena lo riceve.

4.           Le parti provvedono affinché i vettori aerei possano trasferire i dati PNR all'autorità canadese competente attraverso agenti autorizzati, che intervengono per conto e sotto la responsabilità del vettore, ai fini del presente accordo e alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 5

Adeguatezza

Fatta salva la conformità al presente accordo, si presume che l'autorità canadese competente assicuri, ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all'uso dei dati PNR. Si presume che un vettore aereo che trasferisce dati PNR al Canada in conformità del presente accordo rispetti i requisiti giuridici previsti dal diritto dell'Unione in materia di trasferimento dei dati dall'Unione europea al Canada.

Articolo 6

Cooperazione di polizia e giudiziaria

1.           Non appena possibile, il Canada scambia con Europol ed Eurojust, nell'ambito delle rispettive competenze, o con le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo. Il Canada provvede affinché tali informazioni siano scambiate nel rispetto degli accordi e tenuto debito conto delle intese in materia di contrasto o scambio d'informazioni tra il Canada ed Europol, Eurojust o tale Stato membro.

2.           In casi specifici al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire nell'Unione europea reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, il Canada, su richiesta di Europol o Eurojust, nell'ambito delle rispettive competenze, o delle autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro, scambia i dati PNR o le informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo. Il Canada mette a disposizione tali informazioni nel rispetto degli accordi e tenuto debito conto delle intese in materia di contrasto, cooperazione giudiziaria o scambio d'informazioni tra il Canada ed Europol, Eurojust o tale Stato membro.

Salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR

Articolo 7

Non discriminazione

Il Canada provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutti i passeggeri su base paritaria senza discriminazioni illegittime.

Articolo 8

Uso di dati sensibili

1.           Qualora nel PNR di un passeggero siano compresi dati sensibili, il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente li mascheri per mezzo di sistemi automatizzati. Il Canada si adopera affinché l'autorità canadese competente non sottoponga tali dati ad ulteriore trattamento, salvo quanto previsto ai paragrafi da 3 a 5.

2.           Il Canada trasmette alla Commissione europea un elenco dei codici e dei termini che identificano i dati sensibili che il Canada è tenuto a mascherare. Il Canada fornisce tale elenco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

3.           Il Canada può trattare dati sensibili caso per caso in circostanze eccezionali, ove tale trattamento sia indispensabile perché la vita di una persona è in pericolo o sussiste il rischio di lesione grave.

4.           Il Canada provvede affinché i dati sensibili siano trattati conformemente al paragrafo 3, esclusivamente nell'ambito di severe misure procedurali, in particolare:

(a) il trattamento dei dati sensibili è approvato dal capo dell'autorità canadese competente;

(b) i dati sensibili sono trattati esclusivamente da un funzionario specificamente e personalmente autorizzato; e

(c) una volta privati del mascheramento, i dati sensibili non sono sottoposti a trattamento mediante sistemi automatizzati.

5.           Il Canada cancella i dati sensibili entro 15 giorni dalla data in cui li riceve, salvo che li conservi conformemente all'articolo 16, paragrafo 5.

6.           Qualora, in virtù dei paragrafi 3, 4 e 5, l'autorità canadese competente tratti i dati sensibili di un cittadino di uno Stato membro, il Canada provvede affinché tale autorità dia quanto prima comunicazione del trattamento alle autorità di detto Stato membro. Il Canada effettua tale comunicazione nel rispetto degli accordi e tenuto debito conto delle intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Canada e tale Stato membro.

Articolo 9

Sicurezza e integrità dei dati

1.           Il Canada attua misure regolamentari, procedurali o tecniche per proteggere i dati PNR dall'accesso, dal trattamento o dalla perdita accidentali, illeciti o non autorizzati.

2.           Il Canada garantisce la verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità dei dati. Il Canada:

(a) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;

(b) limita l'accesso ai dati PNR ai funzionari autorizzati;

(c) conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso; e

(d) istituisce un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei PNR siano condotte in conformità all'articolo 3.

3.           Qualora l'accesso ai dati PNR di una persona o la loro comunicazione avvengano senza autorizzazione, il Canada prende misure per informare l'interessato, mitigare il rischio di danno e rimediare alla situazione.

4.           Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente informi tempestivamente la Commissione europea di qualunque incidente significativo riguardante l'accesso, il trattamento o la perdita accidentali, illeciti o non autorizzati di dati PNR.

5.           Qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, è soggetta a misure correttive effettive e dissuasive, che possono includere sanzioni.

Articolo 10

Supervisione

1.           Le salvaguardie dei dati per il trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo saranno soggette alla supervisione di un'autorità pubblica indipendente o di un'autorità istituita con mezzi amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e disponga di una comprovata autonomia. Tale autorità ha poteri effettivi per indagare sul rispetto delle norme sulla raccolta, l'uso, la comunicazione, la conservazione o l'eliminazione dei dati PNR. Essa può condurre controlli ed indagini di conformità, riferire sui risultati ed emettere raccomandazioni all'autorità canadese competente. L'autorità di supervisione ha il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

2.           L'autorità appropriata garantisce che siano ricevuti i reclami relativi all'inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato.

Articolo 11

Trasparenza

1.           Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente renda disponibile sul suo sito web:

(a) un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati PNR;

(b) il motivo della raccolta dei dati PNR;

(c) le modalità di protezione dei dati PNR;

(d) le modalità e i limiti secondo cui i dati possono essere comunicati;

(e) informazioni sull'accesso, la rettifica, l'annotazione e le procedure di ricorso, e

(f) i recapiti per eventuali richieste d'informazioni.

2.           Le parti lavorano con i soggetti interessati, tra cui l'industria del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, preferibilmente nella fase di prenotazione, fornendo ai passeggeri le seguenti informazioni:

(a) i motivi della raccolta dei dati PNR;

(b) l'uso di dati PNR;

(c) la procedura per chiedere l'accesso ai dati PNR; e

(d) la procedura per chiedere la rettifica dei dati PNR.

Articolo 12

Accesso dell'interessato

1.           Il Canada provvede affinché chiunque possa accedere ai propri dati PNR.

2.           Il Canada provvede affinché, entro un termine ragionevole, l'autorità canadese competente:

(a) fornisca all'interessato che ne faccia richiesta per iscritto, una copia dei suoi dati PNR;

(b) risponda per iscritto a qualunque richiesta;

(c) fornisca all'interessato che ne faccia richiesta, l'accesso alle informazioni registrate che confermano che i suoi dati PNR sono stati comunicati;

(d) espliciti i motivi di fatto o di diritto che giustificano l'eventuale rifiuto di consentire l'accesso ai dati PNR dell'interessato;

(e) informi l'interessato dell'assenza di dati PNR;

(f) informi l'interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

3.           Il Canada ha la facoltà di subordinare la comunicazione d'informazioni a condizioni e limitazioni giuridiche ragionevoli, comprese le limitazioni necessarie a prevenire, accertare, indagare e perseguire reati, o a tutelare la sicurezza pubblica o nazionale, tenuto debito conto del legittimo interesse dell'interessato.

Articolo 13

Rettifica o annotazione richiesta dall'interessato

1.           Il Canada provvede affinché chiunque possa chiedere la rettifica dei propri dati PNR.

2.           Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente esamini tutte le richieste scritte di rettifica ed entro un termine ragionevole:

(a) rettifichi i dati PNR e informi l'interessato che la rettifica è stata eseguita; oppure

(b) rifiuti in tutto o in parte la rettifica e

i)           alleghi un'annotazione ai dati PNR che riporti ogni rettifica richiesta e rifiutata;

ii)          informi l'interessato che:

i. la richiesta di rettifica è rifiutata e specifichi i motivi di diritto o di fatto del rifiuto;

ii. l'annotazione di cui al punto i) è allegata ai dati PNR; e

(c) informi l'interessato quanto alla facoltà di presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire.

Articolo 14

Ricorso amministrativo e giudiziario

1.           Il Canada provvede affinché un'autorità pubblica indipendente, o un'autorità istituita con mezzi amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e disponga di una comprovata autonomia, riceva, indaghi e risponda ai reclami presentati dagli interessati relativi alle richieste di accesso, rettifica o annotazione dei loro dati PNR. Il Canada provvede affinché l'autorità appropriata comunichi al reclamante i mezzi di ricorso giudiziario di cui al paragrafo 2.

2.           Il Canada provvede affinché chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati da una decisione o azione riguardo ai propri dati PNR abbia diritto a un ricorso effettivo in sede giudiziaria ai sensi del diritto canadese, mediante controllo giurisdizionale o qualunque altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni.

Articolo 15

Decisioni fondate sul trattamento automatizzato

Il Canada non può prendere decisioni che danneggino in modo significativo un passeggero, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR.

Articolo 16

Conservazione dei dati PNR

1.           Il Canada non conserva dati PNR per più di cinque anni a partire dalla data in cui li riceve.

2.           Il Canada limita l'accesso a un numero ridotto di funzionari da esso espressamente autorizzati.

3.           a) Trenta giorni dopo aver ricevuto i dati PNR, il Canada li rende anonimi mascherando i nomi di tutti i passeggeri.

b) Due anni dopo aver ricevuto i dati PNR, il Canada li rende ulteriormente anonimi mascherando:

i)           gli altri nomi figuranti nel PNR, compreso il numero dei viaggiatori ivi inseriti;

ii)          tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull'originatore);

iii)         le osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request), nella misura in cui contengono informazioni che consentano l'identificazione di una persona fisica, e

iv)         i dati API (Advance passenger Information) raccolti a fini di prenotazione, nella misura in cui contengono informazioni che consentano l'identificazione di una persona fisica.

4.           Il Canada può privare del mascheramento i dati PNR solo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, sia necessario svolgere indagini nell'ambito dell'articolo 3, secondo le seguenti modalità:

(a) ad opera di un numero limitato di funzionari espressamente autorizzati, da 30 giorni a due anni dopo il ricevimento iniziale; e

(b) solo previa autorizzazione del capo dell'autorità canadese competente o di un funzionario di grado superiore da questo espressamente demandato, da due a cinque anni dopo il ricevimento iniziale.

5.           Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1:

(a) il Canada può conservare i dati PNR richiesti per una determinata azione, revisione, indagine, esecuzione specifica, un procedimento giudiziario, un'azione penale o applicazione di sanzioni, fino alla loro conclusione;

(b) il Canada conserva i dati PNR di cui alla lettera a) per un ulteriore periodo di due anni al solo fine di assicurare la responsabilità o il controllo della pubblica amministrazione cosicché tali dati possano essere comunicati al passeggero su sua richiesta.

6.           Il Canada distrugge i dati PNR al termine del loro periodo di conservazione.

Articolo 17

Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR

Il Canada registra tutti i trattamenti di dati PNR. Il Canada utilizza i registri o la documentazione esclusivamente per:

(a) autocontrollo e verifica della legittimità del trattamento dei dati;

(b) garantire l'integrità dei dati;

(c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e

(d) garantire il controllo e la responsabilità della pubblica amministrazione.

Articolo 18

Comunicazione all'interno del Canada

1.           Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente comunichi i dati PNR ad altre autorità governative canadesi se:

(a) le mansioni svolte dalle autorità governative a cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse all'ambito di applicazione dell'articolo 3;

(b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

(c) in circostanze particolari la comunicazione è necessaria ai fini stabiliti dall'articolo 3;

(d) è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari;

(e) l'autorità governativa ricevente offre una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente accordo; e

(f) l'autorità governativa ricevente non comunica i dati PNR ad altre entità, salvo che ciò sia autorizzato dall'autorità canadese competente nel rispetto delle condizioni previste dal presente paragrafo.

2.           Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

Articolo 19

Comunicazione al di fuori del Canada

1.           Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente possa comunicare i dati PNR ad autorità governative di paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

(a) le mansioni svolte dalle autorità governative a cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse all'ambito di applicazione dell'articolo 3;

(b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

(c) i dati PNR sono comunicati solo se necessario ai fini stabiliti dall'articolo 3;

(d) è comunicato solo il numero minimo necessario di dati PNR;

(e) l'autorità canadese competente ha accertato che:

i)           l'autorità straniera che riceve i dati PNR applica norme di protezione equivalenti a quelle disposte dal presente accordo, conformemente agli accordi e tenuto debito conto delle intese che contengono dette norme, oppure

ii)          l'autorità straniera applica le norme di protezione dei dati PNR concordate con l'Unione europea.

2.           Qualora, in virtù del paragrafo 1, l'autorità canadese competente comunichi i dati PNR di un cittadino di uno Stato membro, il Canada provvede affinché tale autorità informi quanto prima le autorità di detto Stato membro dell'avvenuta comunicazione. Il Canada effettua tale comunicazione nel rispetto degli accordi e tenuto debito conto delle intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Canada e tale Stato membro.

3.           Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

Articolo 20

Metodo di trasferimento

Le parti provvedono affinché i vettori aerei trasferiscano all'autorità canadese competente i dati PNR esclusivamente sulla base del metodo "push" e in conformità alle seguenti procedure obbligatorie per i vettori aerei:

(a) trasferimento dei dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'autorità canadese competente o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;

(b) trasferimento dei dati PNR nel formato di messaggistica concordato;

(c) trasferimento dei dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall'autorità canadese competente.

Articolo 21

Frequenza del trasferimento

1.           Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:

(a) su base programmata, a partire da non più di 72 ore prima della partenza prevista; e

(b) non più di cinque volte per volo.

2.           Il Canada provvede affinché l'autorità canadese competente comunichi ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.

3.           In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa al campo d'applicazione dell'articolo 3, l'autorità canadese competente può esigere che il vettore aereo fornisca i dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o successivamente ad essi. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, il Canada agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa il metodo di trasferimento descritto all'articolo 20.

Disposizioni esecutive e finali

Articolo 22

Dati PNR pervenuti prima dell'entrata in vigore del presente accordo

Il Canada applica le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso detenuti al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 23

Reciprocità

1.           Qualora l'Unione europea adotti un regime di trattamento dei dati PNR per l'Unione, le parti si consultano per stabilire se il presente accordo debba essere modificato per garantire la piena reciprocità.

2.           Le autorità del Canada e dell'Unione europea cooperano al fine di garantire la coerenza dei loro rispettivi regimi di trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza dei cittadini del Canada, dell'Unione europea e degli altri paesi.

Articolo 24

Inderogabilità

Il presente accordo non va inteso nel senso che deroga agli obblighi vigenti tra il Canada e gli Stati membri dell'Unione europea o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di assistenza reciproca.

Articolo 25

Risoluzione delle controversie e sospensione dell'accordo

1.           Le parti risolvono le controversie sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo per via diplomatica al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna parte di conformarsi entro un termine ragionevole.

2.           Qualora le parti non siano in grado di risolvere la controversia, ciascuna può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica all'altra parte. La sospensione ha effetto decorsi 120 giorni dalla data della notifica, salvo altrimenti convenuto.

3.           La parte che sospende l'applicazione del presente accordo pone termine alla sospensione non appena la controversia è risolta in modo soddisfacente per entrambe le parti. Essa notifica per iscritto all'altra parte la data alla quale l'applicazione riprende effetto.

4.           Il Canada continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso ottenuti prima della sospensione del medesimo.

Articolo 26

Consultazione, verifica e modifiche

1.           Le parti si informano reciprocamente in merito ad ogni misura di cui è prevista l'adozione e che può avere ripercussioni sul presente accordo.

2.           Un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e periodicamente durante la sua vigenza, nonché ad ogni richiesta di parte e su decisione comune, le parti procedono a una verifica congiunta dell'attuazione del presente accordo.

3.           Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti procedono congiuntamente a una sua valutazione.

4.           Le parti convengono in anticipo le modalità di tale valutazione e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini della verifica, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea. I gruppi comprendono esperti in materia di protezione dei dati e contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla verifica devono rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini della verifica, il Canada assicura l'accesso alla documentazione, ai sistemi pertinenti e al personale competente.

5.           In seguito alla verifica congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Canada può formulare osservazioni scritte da allegare alla relazione.

6.           La parte che intende proporre una modifica al presente accordo procede per iscritto.

Articolo 27

Denuncia

1.           Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, notificando all'altra Parte la propria intenzione per via diplomatica. Il presente accordo termina 120 giorni dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.

2.           Il Canada continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso ottenuti prima della denuncia del medesimo.

Articolo 28

Durata

1.           Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2.           Al termine di ciascun periodo, l'accordo si rinnova automaticamente per un altro periodo di sette anni, salvo che una parte informi l'altra parte della propria intenzione di non rinnovare l'accordo. La parte deve darne notifica all'altra parte per iscritto per via diplomatica almeno sei mesi prima della scadenza del periodo.

3.           Il Canada continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso ottenuti prima della cessazione del medesimo.

Articolo 29

Applicazione territoriale

1.           Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al territorio del Canada.

2.           Il presente accordo si applica al territorio della Danimarca, del Regno Unito o dell'Irlanda solo se l'Unione europea, tramite la Commissione europea, ne dà relativa notifica al Canada.

3.           Se prima dell'entrata in vigore del presente accordo l'Unione europea, tramite la Commissione europea, notifica al Canada che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell'Unione europea obbligati dal presente accordo.

4.           Se dopo l'entrata in vigore del presente accordo l'Unione europea, tramite la Commissione europea, notifica al Canada che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati cinque giorni dopo la data della notifica.

Articolo 30

Disposizioni finali

1.           Ciascuna parte notifica per iscritto all'altra parte l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data della seconda di tali notifiche.

2.           Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, il Canada notifica alla Commissione europea per via diplomatica l'identità delle seguenti autorità:

(a) l'autorità canadese competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d); e

(b) l'autorità pubblica indipendente e l'autorità istituita con mezzi amministrativi, di cui all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1.

Il Canada notifica senza indugio ogni modifica al riguardo.

3.           L'Unione europea pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.           Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo sul trattamento dei dati API e PNR, compreso l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri, del 22 marzo 2006.

Fatto in duplice esemplare a xyz, il xyz, nelle lingue inglese e francese. Il presente accordo è redatto anche in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Previa approvazione di entrambe le parti mediante scambio di note, ciascun testo è considerato facente ugualmente fede. In caso di divergenza, prevalgono le versioni inglese e francese.

PER IL CANADA

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PER L'UNIONE EUROPEA

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ALLEGATO

Elementi del PNR

1. codice PNR d'identificazione;

2. data di prenotazione/emissione del biglietto;

3. data o date previste di viaggio;

4. nome o nomi;

5. informazioni sui viaggiatori abituali "frequent flyer" e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc.);

6. altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti;

7. tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull'originatore);

8. tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);

9. itinerario per specifico PNR;

10. agenzia/agente di viaggio;

11. informazioni sul code share (codici comuni);

12. informazioni scisse/divise;

13. status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in);

14. dati sull'emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di sola andata e dati ATFQ (Automated Ticket Fare Quote);

15. tutte le informazioni relative al bagaglio;

16. informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;

17. osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request);

18. informazioni API (Advance Passenger Information — informazione anticipata sui passeggeri) eventualmente assunte a fini di prenotazione;

19. cronistoria delle modifiche dei dati PNR di cui ai numeri da 1) a 18).

[1]               GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15.

[2]               GU L 91 del 29.3.2006, pag. 49.

[3]               GU C 81E del 15.3.2011, pag. 70.

[4]               GU C 74E del 13.3.2012, pag. 8.

[5]               COM(2010) 492 definitivo, del 21.9.2010.