Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) /* COM/2013/0529 final - 2013/0251 (NLE) */
RELAZIONE La normativa canadese autorizza l'Agenzia
canadese dei servizi di frontiera (Canada Border Services Agency — CBSA)
a esigere che tutti i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto
passeggeri verso il Canada e dal Canada le forniscano l'accesso elettronico ai
dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) prima che
i passeggeri arrivino in Canada o ne lascino il territorio. Gli obblighi
imposti dalle autorità canadesi si fondano sulla sezione 107.1 della legge
sulle dogane (Customs Act), sul regolamento sulle informazioni
riguardanti i passeggeri (dogane) (Passenger Information (Customs)
Regulations), sull'articolo 148, paragrafo 1, lettera d), della Legge
sull'immigrazione e sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee
Protection Act), e sull'articolo 269 del Regolamento sull'immigrazione e
sulla protezione dei rifugiati (Immigration and Refugee Protection
Regulations). Il presente atto normativo mira a consentire
il ricevimento elettronico dei dati PNR in anticipo sull'arrivo del volo e di
conseguenza rafforza notevolmente la capacità dell'Agenzia canadese dei servizi
di frontiera di svolgere una valutazione anticipata efficiente ed efficace dei
rischi presentati dai passeggeri e di facilitare i viaggi in buona fede,
aumentando così la sicurezza del Canada. Nel cooperare con il Canada nella
lotta al terrorismo e ad altri reati gravi di natura transnazionale, l'Unione
europea ritiene che il trasferimento di dati PNR verso tale paese promuoverà la
cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale. Tale obiettivo sarà
realizzato attraverso lo scambio d'informazioni analitiche contenenti dati PNR
ottenuti dal Canada con le autorità di polizia e giudiziarie competenti degli
Stati membri e con Europol ed Eurojust nell'ambito delle rispettive competenze. Con "PNR" si fa riferimento alle
informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i
dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei
vettori aerei. I vettori aerei hanno l'obbligo di consentire
l'accesso dell'Agenzia canadese per i servizi di frontiera a certi dati PNR,
purché questi siano raccolti e conservati nei loro sistemi automatizzati di
prenotazione e di controllo delle partenze. Le norme di protezione dei dati vigenti nell'UE
vietano ai vettori aerei europei e di paesi terzi che effettuano voli in
partenza dall'Unione di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi
terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati
personali, senza che siano addotte salvaguardie appropriate. È necessaria una
soluzione che costituisca la base giuridica per il trasferimento dei dati PNR
dall'UE al Canada quale riconoscimento della necessità e dell'importanza dell'uso
del PNR nella lotta al terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale,
e assicuri nel contempo certezza giuridica ai vettori aerei. Per realizzare
questo obiettivo e per garantire ai cittadini il rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali e l'incolumità, tale soluzione dovrebbe inoltre
applicarsi uniformemente in tutta l'Unione europea. Nel 2005 l'Unione europea ha concluso un
accordo[1]
con il Canada sul trattamento dei dati PNR basato su una dichiarazione d'intenti
dell'Agenzia canadese per i servizi di frontiera riguardante l'applicazione del
suo programma PNR. La dichiarazione è stata allegata a una decisione della
Commissione che constata il livello di protezione adeguato dei dati personali
contenuti nei PNR (Passenger Name Record) dei passeggeri aerei trasferiti all'Agenzia
dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency —
CBSA)[2].
Allo scadere nel 2009 della decisione della Commissione, l'Agenzia
canadese ha unilateralmente provveduto a garantire all'Unione europea che la
dichiarazione sarebbe stata mantenuta pienamente in vigore sino all'attuazione
di un nuovo accordo. A seguito dell'entrata in vigore del trattato
di Lisbona, il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione[3] in cui chiedeva la riapertura
dei negoziati dell'accordo sulla base di determinati criteri. Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha ricevuto
una raccomandazione della Commissione affinché l'autorizzasse ad avviare i
negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e
sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record,
PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura
transnazionale. L'11 novembre 2010 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione[4]
sulla richiamata raccomandazione. Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato
una decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la
Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea. A seguito dei
negoziati, il 6 maggio 2013 le parti hanno siglato l'accordo. L'accordo tiene conto e rispetta i criteri
generali contenuti nella comunicazione della Commissione sull'approccio globale
al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record,
PNR) verso paesi terzi[5]
e le direttive di negoziato del Consiglio. Il PNR si è rivelato uno strumento molto
importante nella lotta al terrorismo e ai reati gravi. L'accordo contiene
importanti salvaguardie per coloro i cui dati saranno trasferiti e trattati. In particolare,
la finalità del trattamento dei dati PNR è strettamente limitata alla
prevenzione, all'accertamento, all'indagine e all'azione penale nei confronti
dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. Il periodo
di conservazione dei dati PNR è limitato e dopo 30 giorni i dati saranno
resi anonimi. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica,
ricorso e informazione. I dati verranno trasferiti unicamente mediante il
metodo "push", con cui i vettori aerei trasferiscono ("push")
i dati richiesti all'Agenzia canadese per i servizi di frontiera, mantenendo il
controllo dei dati forniti. L'uso di dati sensibili è limitato a casi
assolutamente eccezionali e purché siano rispettate severe condizioni ed
effettive salvaguardie, tra cui il consenso del presidente dell'Agenzia
canadese per i servizi di frontiera e la cancellazione dei dati dopo un
brevissimo periodo. Il controllo del rispetto da parte del Canada di tali norme
è esercitato dal Commissario del Canada per la tutela della vita privata (Privacy
Commissioner of Canada) e dalla Direzione Ricorsi dell'Agenzia canadese per
i servizi di frontiera. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio autorizza la firma
degli accordi internazionali. La Commissione propone pertanto al Consiglio
di adottare una decisione che autorizza la firma dell'accordo tra il Canada e l'Unione
europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione
(Passenger Name Record — PNR). 2013/0251 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra il
Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del
codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),
e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 2 dicembre 2010 il
Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che
autorizza la Commissione ad avviare i negoziati a nome dell'Unione europea con
il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati
gravi di natura transnazionale. (2) L'accordo è stato negoziato e
i negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo. (3) È opportuno firmare l'accordo,
fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (4) L'accordo rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto
della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto
alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47.
È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità a tali diritti e
principi. (5) [A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione della presente
decisione.] (6) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata
dall'accordo né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma dell'accordo tra l'Unione
europea e il Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati relativi al
codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR), con riserva della
sua conclusione in data successiva. Il testo dell'accordo da firmare è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva
della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore
dell'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO TRA IL CANADA E L'UNIONE EUROPEA
SUL TRASFERIMENTO E SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PASSENGER
NAME RECORD — PNR) IL CANADA e L'UNIONE EUROPEA, (di seguito "le parti") DESIDEROSE di prevenire, combattere, reprimere
ed eliminare il terrorismo e i reati ad esso connessi nonché altri reati gravi
di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche
e i valori comuni per promuovere la sicurezza e lo Stato di diritto; RICONOSCENDO l'importanza di prevenire,
combattere, reprimere ed eliminare il terrorismo e i reati ad esso connessi
nonché altri reati gravi di natura transnazionale, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, in particolare il rispetto della vita privata e la
protezione dei dati di carattere personale; NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la
cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato tra l'Unione europea e
il Canada; RICONOSCENDO che lo scambio d'informazioni è
una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati ad esso
connessi nonché ad altri reati gravi di natura transnazionale e che, in tale
contesto, l'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record
— PNR) costituisce uno strumento cruciale per il raggiungimento di tali
obiettivi; RICONOSCENDO che, ai fini di salvaguardia
della sicurezza pubblica e di contrasto, dovrebbero essere stabilite norme sul
trasferimento dei dati del codice di prenotazione da parte dei vettori aerei al
Canada; RICONOSCENDO che le parti condividono valori
comuni riguardo alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata, che
si riflettono nelle loro rispettive legislazioni; TENENDO PRESENTE gli impegni dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea relativo al
rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ai sensi dell'articolo
16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di
proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita
privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione
dei dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 8 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e
relativo protocollo addizionale n. 181, nonché gli articoli 7 e 8 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; VISTE le pertinenti disposizioni della Carta
dei diritti e delle libertà del Canada e della normativa canadese sulla vita
privata; CONSTATANDO l'impegno dell'Unione europea a
provvedere affinché ai vettori aerei non sia impedito conformarsi al diritto
canadese sul trasferimento verso il Canada di dati del codice di prenotazione
originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo; PRENDENDO ATTO dell'esito positivo della
revisione congiunta del 2008 dell'accordo concluso nel 2006 tra le parti sul
trasferimento dei dati del codice di prenotazione; RICONOSCENDO che il presente accordo non è
destinato ad applicarsi alle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance
Passenger Information — API) raccolte e trasmesse dai vettori aerei al
Canada ai fini del controllo di frontiera; RICONOSCENDO altresì che il presente accordo
non osta a che il Canada continui a trattare le informazioni provenienti dai
vettori aerei in circostanze eccezionali, ove sia necessario contrastare
minacce gravi ed immediate al trasporto aereo o alla sicurezza nazionale, nel
rispetto dei limiti precisi disposti dal diritto canadese e in ogni caso senza
oltrepassare i limiti previsti dal presente accordo; PRESO ATTO dell'interesse delle parti, nonché
degli Stati membri dell'Unione europea, a scambiare informazioni relative al
metodo di trasmissione dei dati del codice di prenotazione e alla loro
comunicazione al di fuori del Canada, come previsto dai pertinenti articoli del
presente accordo, e preso altresì atto dell'interesse dell'Unione europea a che
tale aspetto sia affrontato nell'ambito del processo di consultazione e
verifica previsto dal presente accordo; CONSTATANDO che le parti hanno la facoltà di
esaminare la necessità e fattibilità di un accordo analogo per il trattamento
dei dati del codice di prenotazione nel trasporto marittimo; CONSTATANDO l'impegno del Canada a che l'autorità
canadese competente tratti i dati del codice di prenotazione per prevenire,
accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di
natura transnazionale nel rispetto assoluto delle salvaguardie per la vita
privata e la protezione dei dati personali previste dal presente accordo; SOTTOLINEANDO l'importanza che il Canada
scambi i dati del codice di prenotazione e le informazioni analitiche
pertinenti e appropriate che contengono dati del codice di prenotazione
ottenuti ai sensi del presente accordo con le competenti autorità di polizia e
giudiziarie degli Stati membri, Europol ed Eurojust, quale strumento per
promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale; AFFERMANDO che il presente accordo non
costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra il Canada e l'Unione
europea o tra una delle due parti e un'altra parte in materia di trattamento e
trasferimento di dati del codice di prenotazione ovvero in materia di
protezione dei dati; VISTO il reciproco impegno delle parti ad
applicare e sviluppare ulteriormente norme internazionali per il trattamento
dei dati del codice di prenotazione, HANNO CONVENUTO
QUANTO SEGUE: Disposizioni
generali Articolo 1 Scopo dell'accordo Nel presente accordo le parti definiscono le
condizioni per il trasferimento e l'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record — PNR) al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle
persone e di stabilire i mezzi con cui i dati devono essere protetti. Articolo 2 Definizioni Nel presente accordo si intende per: (a)
"vettore aereo", una società commerciale
di trasporto che utilizza aeromobili per trasportare passeggeri che viaggiano
tra il Canada e l'Unione europea; (b)
"dati del codice di prenotazione" o "dati
PNR", le informazioni create da un vettore aereo per ciascun viaggio
prenotato da un passeggero o per suo conto, necessarie al trattamento e al
controllo delle prenotazioni. In particolare, ai sensi del presente accordo, i
dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell'allegato dell'accordo stesso; (c)
"trattamento", qualsiasi operazione o
insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati PNR, come raccolta, registrazione, organizzazione,
memorizzazione, adattamento o modifica, richiamo, estrazione, consultazione,
uso, trasferimento, diffusione, comunicazione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, mascheratura,
cancellazione o distruzione; (d)
"autorità canadese competente", l'autorità
canadese responsabile del ricevimento e trattamento dei dati PNR ai sensi del
presente accordo; (e)
"dati sensibili", informazioni che
rivelano l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento
sessuale di una persona. Articolo 3 Uso dei PNR 1. Il Canada assicura che l'autorità
canadese competente tratti i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo
esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati
di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale. 2. Ai fini del presente accordo,
rientrano nel "reato di terrorismo": (a)
l'azione od omissione commessa per un fine, un
obiettivo o una causa di natura politica, religiosa o ideologica, con l'intento
di intimidire la popolazione rispetto alla sua sicurezza, anche economica, o di
costringere una persona, un governo o un'organizzazione nazionale o
internazionale a compiere o a non compiere una determinata azione, e che
intenzionalmente i) è causa di morte o di gravi danni
fisici, ii) mette a repentaglio la vita di una
persona, iii) provoca un rischio grave per la
salute o l'incolumità della popolazione, iv) provoca ingenti danni materiali da cui
possono derivare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure v) provoca una grave interferenza o
interruzione di un servizio, impianto o sistema essenziale, diversa da quella
risultante da attività lecite o illecite di sostegno, protesta, dissenso o
interruzione dell'attività lavorativa, come uno sciopero, il cui esito non è
volto a causare i danni di cui ai punti da i) a iii); oppure (b)
le attività che configurano un reato ai sensi e
secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali
applicabili relativi al terrorismo; oppure (c)
partecipare o contribuire intenzionalmente a un'attività
finalizzata a rafforzare la capacità di un'entità terroristica di facilitare o
compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure
istruire una persona, un gruppo o un'organizzazione a tal fine; oppure (d)
commettere un reato perseguibile, ove l'azione od
omissione che lo sostanzia è commessa a beneficio di un'entità terroristica,
sotto la sua direzione o in associazione con essa; oppure (e)
raccogliere beni o sollecitare una persona, un
gruppo o un'organizzazione a fornirli oppure fornire beni, servizi finanziari o
altri servizi connessi o renderli disponibili al fine di compiere un'azione od
omissione di cui alle lettere a) o b); usare o possedere beni al fine
di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b);
oppure (f)
tentare o minacciare di compiere un'azione od
omissione di cui alle lettere a) o b); cospirare, facilitare,
istruire o consigliare riguardo ad un'azione od omissione di cui alle
lettere a) o b); essere complice dopo il fatto, dare rifugio o
nascondere al fine di permettere ad un'entità terroristica di facilitare o di
compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b). (g)
Ai fini del presente articolo, per "entità
terroristica" si intende: i) una persona, un gruppo o un'organizzazione
tra le cui finalità o attività rientra la facilitazione o il compimento di un'azione
od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure ii) una persona, un gruppo o un'organizzazione
che agisce intenzionalmente per conto o sotto la direzione di una persona, un
gruppo o un'organizzazione di cui al punto i) o in associazione con essi. 3. Per "reati gravi di
natura transnazionale" si intendono i reati punibili in Canada con una
pena privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una
pena più severa e quali definiti dal diritto canadese, se di natura
transnazionale. Ai fini del presente accordo, un reato è
considerato di natura transnazionale se: (a)
è commesso in più di uno Stato; (b)
è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato,
diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato; (c)
è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d)
è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali
in un altro Stato; oppure (e)
è commesso in uno Stato e l'autore del reato si
trova o intende recarsi in un altro Stato. 4. In circostanze eccezionali l'autorità
canadese competente può trattare i dati PNR, se necessario, per salvaguardare l'interesse
vitale di una persona, come in caso di: (a)
rischio di morte o lesione grave, oppure (b)
rischio grave per la salute pubblica, in
particolare secondo quanto previsto da norme internazionalmente riconosciute. 5. Il Canada può inoltre
trattare i dati PNR, caso per caso, al fine di: (a)
garantire il controllo o la responsabilità della
pubblica amministrazione, oppure (b)
conformarsi ad una citazione in giudizio, un
mandato di arresto o un ordine emesso da un'autorità giudiziaria. Articolo 4 Trasmissione dei dati PNR 1. L'Unione europea provvede
affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire i dati PNR all'autorità
canadese competente ai sensi del presente accordo. 2. Il Canada non richiede a un
vettore aereo di trasmettere elementi del PNR che non sono già raccolti o
detenuti dallo stesso a fini di prenotazione. 3. Se un dato trasferito da un
vettore aereo ai sensi del presente accordo non figura nell'elenco dell'allegato,
il Canada lo cancella non appena lo riceve. 4. Le parti provvedono affinché
i vettori aerei possano trasferire i dati PNR all'autorità canadese competente
attraverso agenti autorizzati, che intervengono per conto e sotto la
responsabilità del vettore, ai fini del presente accordo e alle condizioni in
esso stabilite. Articolo 5 Adeguatezza Fatta salva la conformità al presente accordo,
si presume che l'autorità canadese competente assicuri, ai sensi della
pertinente legislazione dell'Unione europea in materia di protezione dei dati,
un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all'uso dei
dati PNR. Si presume che un vettore aereo che trasferisce dati PNR al
Canada in conformità del presente accordo rispetti i requisiti giuridici
previsti dal diritto dell'Unione in materia di trasferimento dei dati dall'Unione
europea al Canada. Articolo 6 Cooperazione di polizia e giudiziaria 1. Non appena possibile, il
Canada scambia con Europol ed Eurojust, nell'ambito delle rispettive
competenze, o con le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro, le
informazioni analitiche pertinenti e appropriate contenenti dati PNR ottenuti
ai sensi del presente accordo. Il Canada provvede affinché tali informazioni
siano scambiate nel rispetto degli accordi e tenuto debito conto delle intese
in materia di contrasto o scambio d'informazioni tra il Canada ed Europol,
Eurojust o tale Stato membro. 2. In casi specifici al fine di
prevenire, accertare, indagare o perseguire nell'Unione europea reati di
terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, il Canada, su richiesta di
Europol o Eurojust, nell'ambito delle rispettive competenze, o delle autorità
di polizia o giudiziarie di uno Stato membro, scambia i dati PNR o le
informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente
accordo. Il Canada mette a disposizione tali informazioni nel rispetto
degli accordi e tenuto debito conto delle intese in materia di contrasto,
cooperazione giudiziaria o scambio d'informazioni tra il Canada ed Europol,
Eurojust o tale Stato membro. Salvaguardie applicabili al trattamento dei
dati PNR Articolo 7 Non discriminazione Il Canada provvede affinché le salvaguardie
applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutti i passeggeri su
base paritaria senza discriminazioni illegittime. Articolo 8 Uso di dati sensibili 1. Qualora nel PNR di un
passeggero siano compresi dati sensibili, il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente li mascheri per mezzo di sistemi automatizzati. Il Canada
si adopera affinché l'autorità canadese competente non sottoponga tali dati ad
ulteriore trattamento, salvo quanto previsto ai paragrafi da 3 a 5. 2. Il Canada trasmette alla
Commissione europea un elenco dei codici e dei termini che identificano i dati
sensibili che il Canada è tenuto a mascherare. Il Canada fornisce tale elenco
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Canada può trattare dati
sensibili caso per caso in circostanze eccezionali, ove tale trattamento sia
indispensabile perché la vita di una persona è in pericolo o sussiste il
rischio di lesione grave. 4. Il Canada provvede affinché i
dati sensibili siano trattati conformemente al paragrafo 3, esclusivamente
nell'ambito di severe misure procedurali, in particolare: (a)
il trattamento dei dati sensibili è approvato dal
capo dell'autorità canadese competente; (b)
i dati sensibili sono trattati esclusivamente da un
funzionario specificamente e personalmente autorizzato; e (c)
una volta privati del mascheramento, i dati
sensibili non sono sottoposti a trattamento mediante sistemi automatizzati. 5. Il Canada cancella i dati
sensibili entro 15 giorni dalla data in cui li riceve, salvo che li conservi
conformemente all'articolo 16, paragrafo 5. 6. Qualora, in virtù dei
paragrafi 3, 4 e 5, l'autorità canadese competente tratti i dati sensibili di
un cittadino di uno Stato membro, il Canada provvede affinché tale autorità dia
quanto prima comunicazione del trattamento alle autorità di detto Stato membro.
Il Canada effettua tale comunicazione nel rispetto degli accordi e tenuto
debito conto delle intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra
il Canada e tale Stato membro. Articolo 9 Sicurezza e integrità dei dati 1. Il Canada attua misure
regolamentari, procedurali o tecniche per proteggere i dati PNR dall'accesso,
dal trattamento o dalla perdita accidentali, illeciti o non autorizzati. 2. Il Canada garantisce la
verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità
dei dati. Il Canada: (a)
applica ai dati PNR procedure di cifratura,
autorizzazione e documentazione; (b)
limita l'accesso ai dati PNR ai funzionari
autorizzati; (c)
conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro,
protetto con controlli di accesso; e (d)
istituisce un meccanismo per garantire che le
interrogazioni dei PNR siano condotte in conformità all'articolo 3. 3. Qualora l'accesso ai dati PNR
di una persona o la loro comunicazione avvengano senza autorizzazione, il
Canada prende misure per informare l'interessato, mitigare il rischio di danno
e rimediare alla situazione. 4. Il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente informi tempestivamente la Commissione europea di qualunque
incidente significativo riguardante l'accesso, il trattamento o la perdita
accidentali, illeciti o non autorizzati di dati PNR. 5. Qualunque violazione della
sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o
illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non
autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, è soggetta a
misure correttive effettive e dissuasive, che possono includere sanzioni. Articolo 10 Supervisione 1. Le salvaguardie dei dati per
il trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo saranno soggette alla
supervisione di un'autorità pubblica indipendente o di un'autorità istituita
con mezzi amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e
disponga di una comprovata autonomia. Tale autorità ha poteri effettivi per
indagare sul rispetto delle norme sulla raccolta, l'uso, la comunicazione, la
conservazione o l'eliminazione dei dati PNR. Essa può condurre controlli ed
indagini di conformità, riferire sui risultati ed emettere raccomandazioni all'autorità
canadese competente. L'autorità di supervisione ha il potere di segnalare le
violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione
giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi. 2. L'autorità appropriata
garantisce che siano ricevuti i reclami relativi all'inosservanza del presente
accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un
rimedio adeguato. Articolo 11 Trasparenza 1. Il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente renda disponibile sul suo sito web: (a)
un elenco delle norme che autorizzano la raccolta
dei dati PNR; (b)
il motivo della raccolta dei dati PNR; (c)
le modalità di protezione dei dati PNR; (d)
le modalità e i limiti secondo cui i dati possono
essere comunicati; (e)
informazioni sull'accesso, la rettifica, l'annotazione
e le procedure di ricorso, e (f)
i recapiti per eventuali richieste d'informazioni. 2. Le parti lavorano con i
soggetti interessati, tra cui l'industria del trasporto aereo, per promuovere
la trasparenza, preferibilmente nella fase di prenotazione, fornendo ai
passeggeri le seguenti informazioni: (a)
i motivi della raccolta dei dati PNR; (b)
l'uso di dati PNR; (c)
la procedura per chiedere l'accesso ai dati PNR; e (d)
la procedura per chiedere la rettifica dei dati
PNR. Articolo 12 Accesso dell'interessato 1. Il Canada provvede affinché
chiunque possa accedere ai propri dati PNR. 2. Il Canada provvede affinché,
entro un termine ragionevole, l'autorità canadese competente: (a)
fornisca all'interessato che ne faccia richiesta
per iscritto, una copia dei suoi dati PNR; (b)
risponda per iscritto a qualunque richiesta; (c)
fornisca all'interessato che ne faccia richiesta, l'accesso
alle informazioni registrate che confermano che i suoi dati PNR sono stati
comunicati; (d)
espliciti i motivi di fatto o di diritto che
giustificano l'eventuale rifiuto di consentire l'accesso ai dati PNR dell'interessato; (e)
informi l'interessato dell'assenza di dati PNR; (f)
informi l'interessato quanto alla facoltà di
presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire. 3. Il Canada ha la facoltà di
subordinare la comunicazione d'informazioni a condizioni e limitazioni
giuridiche ragionevoli, comprese le limitazioni necessarie a prevenire,
accertare, indagare e perseguire reati, o a tutelare la sicurezza pubblica o
nazionale, tenuto debito conto del legittimo interesse dell'interessato. Articolo 13 Rettifica o annotazione richiesta dall'interessato 1. Il Canada provvede affinché
chiunque possa chiedere la rettifica dei propri dati PNR. 2. Il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente esamini tutte le richieste scritte di rettifica ed entro un
termine ragionevole: (a)
rettifichi i dati PNR e informi l'interessato che
la rettifica è stata eseguita; oppure (b)
rifiuti in tutto o in parte la rettifica e i) alleghi un'annotazione ai dati PNR
che riporti ogni rettifica richiesta e rifiutata; ii) informi l'interessato che: i. la richiesta di rettifica è rifiutata e
specifichi i motivi di diritto o di fatto del rifiuto; ii. l'annotazione di cui al punto i) è allegata ai
dati PNR; e (c)
informi l'interessato quanto alla facoltà di
presentare un reclamo e alla relativa procedura da seguire. Articolo 14 Ricorso amministrativo e giudiziario 1. Il Canada provvede affinché
un'autorità pubblica indipendente, o un'autorità istituita con mezzi
amministrativi che eserciti le proprie funzioni in modo imparziale e disponga
di una comprovata autonomia, riceva, indaghi e risponda ai reclami presentati
dagli interessati relativi alle richieste di accesso, rettifica o annotazione
dei loro dati PNR. Il Canada provvede affinché l'autorità appropriata comunichi
al reclamante i mezzi di ricorso giudiziario di cui al paragrafo 2. 2. Il Canada provvede affinché
chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati da una decisione o
azione riguardo ai propri dati PNR abbia diritto a un ricorso effettivo in sede
giudiziaria ai sensi del diritto canadese, mediante controllo giurisdizionale o
qualunque altro rimedio che consenta il risarcimento dei danni. Articolo 15 Decisioni fondate sul trattamento automatizzato Il Canada non può prendere decisioni che
danneggino in modo significativo un passeggero, soltanto sulla base del
trattamento automatizzato dei dati PNR. Articolo 16 Conservazione dei dati PNR 1. Il Canada non conserva dati
PNR per più di cinque anni a partire dalla data in cui li riceve. 2. Il Canada limita l'accesso a
un numero ridotto di funzionari da esso espressamente autorizzati. 3. a) Trenta giorni dopo
aver ricevuto i dati PNR, il Canada li rende anonimi mascherando i nomi di tutti
i passeggeri. b) Due anni dopo aver ricevuto i dati PNR, il
Canada li rende ulteriormente anonimi mascherando: i) gli altri nomi figuranti nel PNR,
compreso il numero dei viaggiatori ivi inseriti; ii) tutte le informazioni di contatto
disponibili (incluse quelle sull'originatore); iii) le osservazioni generali, comprese le
informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special
Service Information) e SSR (Special Service Request), nella misura
in cui contengono informazioni che consentano l'identificazione di una persona
fisica, e iv) i dati API (Advance passenger
Information) raccolti a fini di prenotazione, nella misura in cui
contengono informazioni che consentano l'identificazione di una persona fisica.
4. Il Canada può privare del
mascheramento i dati PNR solo qualora, sulla base delle informazioni
disponibili, sia necessario svolgere indagini nell'ambito dell'articolo 3,
secondo le seguenti modalità: (a)
ad opera di un numero limitato di funzionari
espressamente autorizzati, da 30 giorni a due anni dopo il ricevimento
iniziale; e (b)
solo previa autorizzazione del capo dell'autorità
canadese competente o di un funzionario di grado superiore da questo espressamente
demandato, da due a cinque anni dopo il ricevimento iniziale. 5. Nonostante quanto disposto
dal paragrafo 1: (a)
il Canada può conservare i dati PNR richiesti per
una determinata azione, revisione, indagine, esecuzione specifica, un
procedimento giudiziario, un'azione penale o applicazione di sanzioni, fino
alla loro conclusione; (b)
il Canada conserva i dati PNR di cui alla lettera a)
per un ulteriore periodo di due anni al solo fine di assicurare la
responsabilità o il controllo della pubblica amministrazione cosicché tali dati
possano essere comunicati al passeggero su sua richiesta. 6. Il Canada distrugge i dati
PNR al termine del loro periodo di conservazione. Articolo 17 Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR Il Canada registra tutti i trattamenti di dati
PNR. Il Canada utilizza i registri o la documentazione esclusivamente per: (a)
autocontrollo e verifica della legittimità del
trattamento dei dati; (b)
garantire l'integrità dei dati; (c)
garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e (d)
garantire il controllo e la responsabilità della
pubblica amministrazione. Articolo 18 Comunicazione all'interno del Canada 1. Il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente comunichi i dati PNR ad altre autorità governative canadesi
se: (a)
le mansioni svolte dalle autorità governative a cui
sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse all'ambito di
applicazione dell'articolo 3; (b)
i dati PNR sono comunicati solo caso per caso; (c)
in circostanze particolari la comunicazione è
necessaria ai fini stabiliti dall'articolo 3; (d)
è comunicato solo il numero minimo di dati PNR
necessari; (e)
l'autorità governativa ricevente offre una
protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente accordo; e (f)
l'autorità governativa ricevente non comunica i
dati PNR ad altre entità, salvo che ciò sia autorizzato dall'autorità canadese
competente nel rispetto delle condizioni previste dal presente paragrafo. 2. Nel trasferire informazioni
analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono
rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente
articolo. Articolo 19 Comunicazione al di fuori del Canada 1. Il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente possa comunicare i dati PNR ad autorità governative di
paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea solo se sono rispettate le
seguenti condizioni: (a)
le mansioni svolte dalle autorità governative a cui
sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse all'ambito di
applicazione dell'articolo 3; (b)
i dati PNR sono comunicati solo caso per caso; (c)
i dati PNR sono comunicati solo se necessario ai
fini stabiliti dall'articolo 3; (d)
è comunicato solo il numero minimo necessario di
dati PNR; (e)
l'autorità canadese competente ha accertato che: i) l'autorità straniera che riceve i
dati PNR applica norme di protezione equivalenti a quelle disposte dal presente
accordo, conformemente agli accordi e tenuto debito conto delle intese che
contengono dette norme, oppure ii) l'autorità straniera applica le norme
di protezione dei dati PNR concordate con l'Unione europea. 2. Qualora, in virtù del
paragrafo 1, l'autorità canadese competente comunichi i dati PNR di un
cittadino di uno Stato membro, il Canada provvede affinché tale autorità
informi quanto prima le autorità di detto Stato membro dell'avvenuta
comunicazione. Il Canada effettua tale comunicazione nel rispetto degli accordi
e tenuto debito conto delle intese in materia di contrasto o scambio di
informazioni tra il Canada e tale Stato membro. 3. Nel trasferire informazioni
analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono
rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente
articolo. Articolo 20 Metodo di trasferimento Le parti provvedono affinché i vettori aerei
trasferiscano all'autorità canadese competente i dati PNR esclusivamente sulla
base del metodo "push" e in conformità alle seguenti procedure
obbligatorie per i vettori aerei: (a)
trasferimento dei dati PNR con mezzi elettronici
conformemente ai requisiti tecnici dell'autorità canadese competente o, se
tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un
livello adeguato di sicurezza dei dati; (b)
trasferimento dei dati PNR nel formato di
messaggistica concordato; (c)
trasferimento dei dati PNR in modo sicuro usando i
protocolli comuni richiesti dall'autorità canadese competente. Articolo 21 Frequenza del trasferimento 1. Il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR: (a)
su base programmata, a partire da non più di 72 ore
prima della partenza prevista; e (b)
non più di cinque volte per volo. 2. Il Canada provvede affinché l'autorità
canadese competente comunichi ai vettori aerei le precise fasi del
trasferimento. 3. In casi specifici, quando vi
siano indicazioni per cui è necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per
rispondere a una minaccia specifica connessa al campo d'applicazione dell'articolo
3, l'autorità canadese competente può esigere che il vettore aereo fornisca i
dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o
successivamente ad essi. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, il
Canada agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa il metodo di
trasferimento descritto all'articolo 20. Disposizioni esecutive e finali Articolo 22 Dati PNR pervenuti prima dell'entrata in vigore del presente accordo Il Canada applica le disposizioni del presente
accordo a tutti i dati PNR da esso detenuti al momento dell'entrata in vigore
dell'accordo. Articolo 23 Reciprocità 1. Qualora l'Unione europea
adotti un regime di trattamento dei dati PNR per l'Unione, le parti si consultano
per stabilire se il presente accordo debba essere modificato per garantire la
piena reciprocità. 2. Le autorità del Canada e dell'Unione europea
cooperano al fine di garantire la coerenza dei loro rispettivi regimi di
trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza dei
cittadini del Canada, dell'Unione europea e degli altri paesi. Articolo 24 Inderogabilità Il presente accordo non va inteso nel senso
che deroga agli obblighi vigenti tra il Canada e gli Stati membri dell'Unione europea
o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di
assistenza reciproca. Articolo 25 Risoluzione delle controversie e sospensione dell'accordo 1. Le parti risolvono le
controversie sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente
accordo per via diplomatica al fine di giungere a una soluzione reciprocamente
accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna parte di conformarsi entro
un termine ragionevole. 2. Qualora le parti non siano in
grado di risolvere la controversia, ciascuna può sospendere l'applicazione del
presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica all'altra parte.
La sospensione ha effetto decorsi 120 giorni dalla data della notifica, salvo
altrimenti convenuto. 3. La parte che sospende l'applicazione
del presente accordo pone termine alla sospensione non appena la controversia è
risolta in modo soddisfacente per entrambe le parti. Essa notifica per iscritto
all'altra parte la data alla quale l'applicazione riprende effetto. 4. Il Canada continua ad
applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso
ottenuti prima della sospensione del medesimo. Articolo 26 Consultazione, verifica e modifiche 1. Le parti si informano
reciprocamente in merito ad ogni misura di cui è prevista l'adozione e che può
avere ripercussioni sul presente accordo. 2. Un anno dopo l'entrata in
vigore del presente accordo e periodicamente durante la sua vigenza, nonché ad
ogni richiesta di parte e su decisione comune, le parti procedono a una
verifica congiunta dell'attuazione del presente accordo. 3. Quattro anni dopo l'entrata
in vigore del presente accordo le parti procedono congiuntamente a una sua
valutazione. 4. Le parti convengono in
anticipo le modalità di tale valutazione e si comunicano la composizione dei
rispettivi gruppi. Ai fini della verifica, l'Unione europea è rappresentata
dalla Commissione europea. I gruppi comprendono esperti in materia di
protezione dei dati e contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, i
partecipanti alla verifica devono rispettare la riservatezza delle discussioni
ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini della verifica, il
Canada assicura l'accesso alla documentazione, ai sistemi pertinenti e al
personale competente. 5. In seguito alla verifica
congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo
e al Consiglio. Il Canada può formulare osservazioni scritte da allegare alla
relazione. 6. La parte che intende proporre
una modifica al presente accordo procede per iscritto. Articolo 27 Denuncia 1. Ciascuna parte può denunciare
il presente accordo in qualsiasi momento, notificando all'altra Parte la
propria intenzione per via diplomatica. Il presente accordo termina 120 giorni
dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica. 2. Il Canada continua ad
applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso
ottenuti prima della denuncia del medesimo. Articolo 28 Durata 1. Fatto salvo il paragrafo 2,
il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 2. Al termine di ciascun
periodo, l'accordo si rinnova automaticamente per un altro periodo di sette
anni, salvo che una parte informi l'altra parte della propria intenzione di non
rinnovare l'accordo. La parte deve darne notifica all'altra parte per iscritto
per via diplomatica almeno sei mesi prima della scadenza del periodo. 3. Il Canada continua ad
applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da esso
ottenuti prima della cessazione del medesimo. Articolo 29 Applicazione territoriale 1. Fatti salvi i paragrafi da 2
a 4, il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il
trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e al territorio del Canada. 2. Il presente accordo si
applica al territorio della Danimarca, del Regno Unito o dell'Irlanda solo
se l'Unione europea, tramite la Commissione europea, ne dà relativa
notifica al Canada. 3. Se prima dell'entrata in
vigore del presente accordo l'Unione europea, tramite la Commissione europea,
notifica al Canada che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito
o Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a
decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell'Unione europea
obbligati dal presente accordo. 4. Se dopo l'entrata in vigore
del presente accordo l'Unione europea, tramite la Commissione europea,
notifica al Canada che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito
o Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati cinque
giorni dopo la data della notifica. Articolo 30 Disposizioni finali 1. Ciascuna parte notifica per
iscritto all'altra parte l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata
in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data
della seconda di tali notifiche. 2. Prima dell'entrata in vigore
dell'accordo, il Canada notifica alla Commissione europea per via diplomatica l'identità
delle seguenti autorità: (a)
l'autorità canadese competente di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera d); e (b)
l'autorità pubblica indipendente e l'autorità
istituita con mezzi amministrativi, di cui all'articolo 10 e all'articolo 14,
paragrafo 1. Il Canada notifica senza indugio ogni modifica al
riguardo. 3. L'Unione europea pubblica le
informazioni di cui al paragrafo 2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. Il presente accordo
sostituisce ogni precedente accordo sul trattamento dei dati API e PNR,
compreso l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul
trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle
pratiche passeggeri, del 22 marzo 2006. Fatto in duplice esemplare a xyz, il xyz,
nelle lingue inglese e francese. Il presente accordo è redatto anche in lingua
bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana,
maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese. Previa approvazione di entrambe le parti mediante
scambio di note, ciascun testo è considerato facente ugualmente fede. In caso
di divergenza, prevalgono le versioni inglese e francese. PER IL CANADA ………………………………………….. PER L'UNIONE EUROPEA ………………………………………….. ALLEGATO Elementi del PNR 1. codice PNR d'identificazione; 2. data di prenotazione/emissione del
biglietto; 3. data o date previste di viaggio; 4. nome o nomi; 5. informazioni sui viaggiatori abituali "frequent
flyer" e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc.); 6. altri nomi che compaiono nel PNR, incluso
il numero di viaggiatori ivi inseriti; 7. tutte le informazioni di contatto
disponibili (incluse quelle sull'originatore); 8. tutte le informazioni disponibili su
pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione
connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla
transazione stessa); 9. itinerario per specifico PNR; 10. agenzia/agente di viaggio; 11. informazioni sul code share (codici
comuni); 12. informazioni scisse/divise; 13. status di viaggio del passeggero (incluse
conferme e check-in); 14. dati sull'emissione del biglietto,
compresi numero, biglietti di sola andata e dati ATFQ (Automated Ticket Fare
Quote); 15. tutte le informazioni relative al
bagaglio; 16. informazioni sul posto, compreso il numero
di posto assegnato; 17. osservazioni generali, comprese le
informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special
Service Information) e SSR (Special Service Request); 18. informazioni API (Advance Passenger
Information — informazione anticipata sui passeggeri) eventualmente assunte
a fini di prenotazione; 19. cronistoria delle modifiche dei dati PNR
di cui ai numeri da 1) a 18). [1] GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15. [2] GU L 91 del 29.3.2006, pag. 49. [3] GU C 81E del 15.3.2011, pag. 70. [4] GU C 74E del 13.3.2012, pag. 8. [5] COM(2010) 492 definitivo, del 21.9.2010.