52013PC0520

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 /* COM/2013/0520 final - 2013/0253 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Come indicato nel 2012 nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria"[1], nella comunicazione della Commissione "Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Avvio del dibattito europeo"[2] e nella relazione dei quattro presidenti dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria"[3], un quadro finanziario integrato, ovvero l'"Unione bancaria", è parte essenziale delle misure adottate nell'ambito delle politiche per riportare l’Europa sulla via della ripresa economica e della crescita.

Progressi rapidi verso l'Unione bancaria sono indispensabili per garantire la stabilità finanziaria e la crescita nella zona euro e in tutto il mercato interno. Si tratta di un passo fondamentale per superare la frammentazione finanziaria e l’incertezza attuali, per allentare le condizioni di finanziamento per emittenti sovrani e banche vulnerabili, per spezzare il legame che li lega e per rilanciare le attività bancarie transfrontaliere nel mercato interno a beneficio sia degli Stati membri della zona euro che degli Stati membri che non vi appartengono. Pertanto, sulla base del quadro normativo comune ai 28 membri del mercato interno (corpus unico di norme), la Commissione europea ha adottato un approccio inclusivo proponendo una tabella di marcia, con strumenti e misure diversi, verso l’Unione bancaria, potenzialmente aperta a tutti gli Stati membri, ma che in ogni caso include i 18 paesi che fanno attualmente parte della zona euro.

Nel marzo 2013 il Consiglio europeo si è impegnato a completare l’Unione bancaria secondo le seguenti fasi: in primo luogo, occorre completare in via prioritaria l'iter legislativo per l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) poteri di vigilanza sulle banche della zona euro[4]; in secondo luogo, nei mesi estivi è necessario raggiungere un accordo sulle modalità con le quali il Meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente le banche, dopo l'istituzione dell'SSM e la revisione dei bilanci delle banche compresa la definizione delle "attività preesistenti"; sempre nell'estate del 2013 occorre raggiungere un accordo sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito "direttiva [ ]")[5]; infine, occorre esaminare in via prioritaria la proposta della Commissione relativa al meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM) e le relative misure di sostegno adeguate ed efficaci, ai fini della loro adozione entro l’attuale legislatura.

Come previsto, l’Unione bancaria interesserà tutti gli Stati membri della zona euro e gli Stati non appartenenti alla zona euro che scelgono di aderirvi. Nell'ambito dell'Unione bancaria e in tutti gli altri Stati membri si applicheranno lo stesso corpus unico di norme UE in materia di requisiti prudenziali[6] e le stesse norme sulla risoluzione delle crisi bancarie: verrà in tal modo preservata l’integrità del mercato interno. La stabilità finanziaria rafforzata grazie all’Unione bancaria consentirà anche di accrescere la fiducia e le prospettive di crescita in tutto il mercato interno. L'applicazione centralizzata e uniforme delle norme prudenziali e in materia di risoluzione delle crisi negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria creerà benefici per tutti gli Stati membri. Superando la frammentazione finanziaria che ostacola attualmente l'attività economica, contribuirà ad assicurare condizioni di concorrenza leale e a rimuovere gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali non solo negli Stati membri partecipanti ma in tutto il mercato interno.

1.1.        Meccanismo unico di risoluzione delle crisi e meccanismi di finanziamento: elementi fondamentali dell’Unione bancaria

L'accordo sul meccanismo di vigilanza unico raggiunto in tempi rapidi nell’aprile 2013, a soli sette mesi dalla presentazione della proposta della Commissione nel settembre 2012, ha gettato le basi dell'Unione bancaria quale parte integrante dell’Unione economica e monetaria (UEM).

Il rafforzamento della vigilanza nel quadro dell'SSM consentirà di ripristinare la fiducia nella solidità delle banche. Nel 2014 la BCE assumerà la responsabilità ultima della vigilanza su tutte le banche della zona euro. In pratica, la BCE eserciterà la vigilanza diretta sulle banche più grandi e più attive a livello internazionale, con la possibilità di avocare a sé la vigilanza diretta sulle altre, mentre le autorità nazionali saranno responsabili della vigilanza quotidiana delle banche più piccole.

Ai fini della sostenibilità dei mercati bancari negli Stati membri partecipanti all'SSM, l’UE deve istituire, muovendo dall'SSM stesso, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi per affrontare il problema dei dissesti bancari. Il rischio che una banca abbia gravi problemi di liquidità o di solvibilità non potrà mai essere totalmente escluso: è quindi necessario istituire un quadro giuridico che consenta alle autorità di procedere ad una radicale ristrutturazione delle banche, evitando allo stesso tempo i gravissimi rischi per la stabilità economica e i costi che derivano da una loro liquidazione disordinata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza ed eliminando la necessità di finanziare la procedura con risorse pubbliche.

Una volta adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie stabilirà le modalità per la ristrutturazione delle banche dell’UE in gravi difficoltà finanziarie, il mantenimento delle funzioni vitali per l’economia reale e l'allocazione delle perdite e dei costi agli azionisti, ai creditori e ai depositanti non garantiti. Il bail-in, strumento fondamentale nella direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, dovrebbe ripartire le perdite in modo sequenziale e ridurre i crediti degli azionisti, dei creditori subordinati e dei creditori di rango superiore. I depositanti di somme inferiori a 100 000 EUR non subiranno comunque perdite in quanto i loro crediti sono tutelati dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi.

Per la risoluzione delle crisi bancarie la direttiva poggia su una rete di autorità e di fondi nazionali. Si tratta di un importante passo avanti per ridurre al minimo le differenze nazionali in materia e per preservare l’integrità del mercato interno, ma non è sufficiente per gli Stati membri accomunati dalla vigilanza sugli enti creditizi nel quadro dell'SSM. Come riconosciuto dal Consiglio europeo, nell’Unione bancaria la vigilanza bancaria e la risoluzione delle crisi delle banche devono essere esercitate dallo stesso livello di autorità. In caso contrario, potrebbero crearsi tensioni tra l'autorità di vigilanza (BCE) e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi sul modo di gestire le banche in difficoltà e potrebbe sussistere il fenomeno delle aspettative di mercato riguardo alla (in)capacità degli Stati membri di far fronte ai dissesti bancari a livello nazionale, alimentando il circolo vizioso tra emittenti sovrani e banche e la frammentazione e le distorsioni della concorrenza in tutto il mercato interno.

Rispetto alla rete delle autorità di risoluzione delle crisi, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi, dotato di un organo decisionale centrale e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, recherà benefici fondamentali agli Stati membri, ai contribuenti, alle banche e alla stabilità finanziaria ed economica in tutta l’UE:

· un forte potere decisionale a livello centrale assicurerà che in tutti gli Stati membri partecipanti le decisioni di risoluzione delle crisi vengano adottate con rapidità ed efficacia, evitando azioni non coordinate, riducendo al minimo l'impatto negativo sulla stabilità finanziaria e limitando la necessità di sostegno finanziario;

· la messa in comune a livello centrale delle competenze e dell'esperienza in materia di risoluzione delle crisi bancarie consentirà di affrontare il problema delle banche in dissesto con maggiore sistematicità ed efficienza rispetto a quanto possano fare le singole autorità nazionali con risorse ed esperienza più limitate;

· il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie consentirà di riunire ingenti risorse grazie ai contributi delle banche, permettendo in tal modo una tutela dei contribuenti più efficace rispetto ai fondi nazionali e garantendo allo stesso tempo condizioni di parità alle banche di tutti gli Stati membri partecipanti. Il Fondo unico eliminerà i problemi di coordinamento dovuti all'impiego di fondi nazionali e contribuirà ad affrancare le banche dal merito di credito dell'emittente sovrano.

Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi deve essere istituito nel quadro giuridico ed istituzionale dell’UE. Nelle conclusioni del 14 dicembre 2012 il Consiglio europeo ha affermato che "[i]l processo di completamento dell'UEM si baserà sul quadro istituzionale e giuridico dell'UE". Il ricorso a strumenti intergovernativi ad hoc al di fuori del quadro dell’UE si è reso necessario per affrontare circostanze di mercato eccezionali e supplire alle carenze di governance della costruzione originaria dell’UEM; esso rischia tuttavia di minare la qualità democratica del processo decisionale dell’UE e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’UE. La creazione dell'SRM nel quadro giuridico e istituzionale dell'UE, come già avvenuto per l'SSM, è pertanto un passo necessario per completare l’UEM in linea con le conclusioni del Consiglio europeo e, più in generale, al fine di tutelare l’ordinamento democratico e istituzionale dell’UE.

1.2.        Transizione verso l’Unione bancaria

È previsto che il meccanismo di vigilanza unico entri in vigore a metà del 2014, mentre il meccanismo unico di risoluzione delle crisi dovrebbe essere attivato nel gennaio 2015, data della prevista entrata in vigore della direttiva [ ] che fissa le norme in materia di risoluzione delle crisi bancarie in tutto il mercato interno[7]. L'SRM applicherebbe quindi agli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria le norme del presente regolamento che sono conformi a quelle della direttiva [ ], mentre le autorità nazionali applicherebbero agli altri le norme della direttiva [ ].

Laddove le azioni di risoluzione delle crisi implichino un sostegno statale si applicheranno sistematicamente le norme in materia di aiuti di Stato relative alla ripartizione degli oneri. Per dare attuazione all'assunzione degli oneri da parte di azionisti e creditori di rango inferiore, l'SRM sarà in grado di applicare, fin dalla data di applicazione del presente regolamento, norme che permettono di ridurre le azioni e il debito subordinato nella misura necessaria a rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

Gli Stati membri possono inoltre decidere di attuare nel diritto nazionale le nuove norme previste dalla direttiva [ ] anche prima del relativo termine di recepimento. Le competenze della Commissione in materia di aiuti di Stato resteranno comunque salve in tutti i casi di risoluzione delle crisi che implicano un sostegno assimilabile a un aiuto di Stato. Infatti, nella misura in cui il ricorso al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie da parte dell'SRM non costituisce un aiuto di Stato in base ai criteri specifici fissati dal trattato, questi sarebbero comunque di applicazione per analogia, per assicurare che agli interventi del Fondo di risoluzione delle crisi si applichino le stesse regole vigenti in caso di impiego dei meccanismi nazionali di finanziamento da parte delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi.

A livello europeo questo processo di convergenza è intensificato, da un lato, dalla disciplina riveduta degli aiuti di Stato a sostegno delle banche e, dall'altro, dall'accordo sulle modalità con cui il Meccanismo europeo di stabilità (MES) potrebbe ricapitalizzare le banche in difficoltà. La disciplina riveduta sugli aiuti di Stato impone agli azionisti e ai creditori di rango inferiore obblighi più rigorosi di assunzione degli oneri in qualsiasi Stato membro fornisca sostegno pubblico alle proprie banche. Si potrà contrastare così l'attuale frammentazione del mercato interno, che dipende dalla forza dell'emittente sovrano e dalla presenza di attività preesistenti. Nel frattempo gli orientamenti del MES specificheranno le condizioni a cui, fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri che non sono in grado di fornire sostegno pubblico alle banche possono ottenere prestiti o, se necessario, indicheranno le modalità con cui le banche possono essere ricapitalizzate direttamente dal MES.

2.           FONDAMENTO LOGICO DEL MECCANISMO UNICO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI

La Commissione ha tenuto conto dell'analisi effettuata per la valutazione d'impatto preparata in vista dell'adozione della proposta di direttiva [ ], nella quale sono stati esaminati gli aspetti operativi e giuridici inerenti all'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi.

In base agli aggiornamenti delle informazioni riportate in detta valutazione d'impatto è stata svolta un'ulteriore analisi dedicata alle caratteristiche dell'SRM proposte. Per quanto riguarda la capacità dell'SRM di sfociare in decisioni efficaci, il fattore tempo è fondamentale per due importanti ragioni: ex ante, per rafforzare la credibilità del neonato SRM quale strumento reattivo, contribuendo così a smorzare le fonti di incertezza sui mercati; a risoluzione della crisi avviata, per permettere all'SRM di salvaguardare il valore delle attività che può essere sminuito da ritardi inutili nella procedura di risoluzione della crisi. Una rete di autorità nazionali implicherebbe tempi procedurali più lunghi per permettere a ciascuna di esse di deliberare su un caso che coinvolge enti transfrontalieri, mentre la ripartizione di competenze proposta (un livello decisionale centrale e autorità locali di esecuzione) abbrevierà i tempi. Il livello nazionale è più rapido del livello centrale nel reperire tutte le competenze necessarie per gestire la fase esecutiva, perché la normativa applicabile è quella nazionale; il livello centrale offrirà invece la possibilità di costituire una massa critica più grande in grado di attirare e sviluppare più rapidamente il migliore capitale umano specializzato.

Quanto alla capacità dell'SRM di sfociare in decisioni efficaci, un livello decisionale centrale contribuirà a ridurre al minimo i costi della risoluzione delle crisi, sia perché presenterà, rispetto a una rete, vantaggi considerevoli in termini di economie di scala sia perché sarà funzionale all'applicabilità e all'ottimizzazione della decisione di risoluzione della crisi. Sotto il profilo strutturale, un sistema che non oltrepassa il mandato delle autorità nazionali per minimizzare i costi a carico del loro stesso Stato membro trascura di considerare le ricadute transfrontaliere in tutti i loro risvolti. Fin dagli albori della crisi gli Stati membri hanno ipotizzato l'istituzione di un meccanismo di ripartizione degli oneri che minimizzasse le perdite globali di benessere in queste situazioni[8]. Un meccanismo unico di risoluzione delle crisi è più adatto di una rete a garantire l'applicabilità dei trasferimenti degli oneri, presupposto indispensabile del funzionamento di un accordo di ripartizione in tal senso. Garantirà altresì l'applicabilità esterna della politica ottimale in materia di risoluzione delle crisi, permettendo di concordare ex ante un principio di ripartizione degli oneri che suddivida i costi della risoluzione delle crisi in base a criteri equi ed equilibrati.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La proposta mira a tutelare l’integrità del mercato interno e a rafforzarne il funzionamento. Con l'applicazione uniforme di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi, combinata all'accesso a un fondo unico europeo di risoluzione delle crisi da parte di un'autorità centrale, sarà ripristinato l'ordine nel funzionamento dei mercati bancari dell'Unione, saranno rimossi gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali e saranno scongiurate distorsioni significative della concorrenza, perlomeno negli Stati membri che partecipano alla vigilanza sugli enti creditizi a livello europeo.

Sebbene preveda un ampio grado di armonizzazione, la direttiva [ ] lascia ancora margine di manovra agli Stati membri, col conseguente rischio di mantenere una certa frammentazione nel mercato interno. Allineando la risoluzione delle crisi nel suo ambito con la vigilanza nel quadro dell'SSM, l'SRM prevede invece una struttura decisionale integrata che eliminerà lo svantaggio competitivo che, in mancanza di un sistema centralizzato che affronti il problema dei dissesti bancari, penalizza le banche degli Stati membri partecipanti all'SSM rispetto a quelle degli altri. Affinché tutti gli Stati partecipanti nutrano piena fiducia nella qualità e nell'imparzialità della procedura di risoluzione delle crisi bancarie, specie riguardo alle implicazioni economiche sul piano locale, la preparazione delle decisioni di risoluzione delle crisi e la sorveglianza su di esse saranno centralizzate nel Comitato unico di risoluzione delle crisi (di seguito "Comitato") per assicurare una linea coerente e uniforme, e sarà la Commissione a dare avvio alla procedura di risoluzione delle crisi. Sarà ancora la Commissione a delineare il quadro degli strumenti di risoluzione delle crisi da applicare all'entità in questione e a decretare l'attivazione del Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione della crisi.

Per sostenere la procedura di risoluzione delle crisi e migliorarne l'efficacia, il regolamento proposto istituisce il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie (di seguito "Fondo"). Il regolamento proposto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma si applica solo a tutte le entità soggette alla vigilanza dell'SSM. Agli Stati membri partecipanti si applicherà, poiché si applica al mercato interno nel suo complesso, il corpus unico di norme stabilito con il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento[9], con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento[10] e con la direttiva [ ].

L’articolo 114 del TFUE è pertanto la base giuridica appropriata.

3.2.        Sussidiarietà

In virtù del principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Soltanto con un intervento a livello europeo si può assicurare una risoluzione delle crisi delle banche in dissesto contenendo al minimo le ricadute e agendo con coerenza grazie ad un corpus unico di norme. Oltre a permettere notevoli economie di scala, l'SRM consentirà di evitare le esternalità negative che possono derivare da decisioni e fondi puramente nazionali. Il fatto che differenze sostanziali separino le decisioni in materia di risoluzione delle crisi assunte a livello nazionale, in funzione delle specificità locali e nel rispetto di vincoli di finanziamento propri, può compromettere la stabilità e l'integrità del mercato interno.

Se l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico assicura pari condizioni di concorrenza nella vigilanza sulle banche e riduce il rischio di lassismo, l'SRM assicura che, in caso di dissesto, una banca possa essere ristrutturata al minor costo, i creditori godano di parità ed equità di trattamento e i finanziamenti possano essere prontamente attivati nel modo più produttivo in tutto il mercato interno.

È pertanto opportuno che l'Unione proponga l'azione legislativa necessaria per istituire un siffatto regime di risoluzione delle crisi per le banche inserite nella vigilanza dell'SSM. Il regolamento è la forma appropriata di atto giuridico perché permette di evitare incongruenze nel recepimento nazionale e di garantire a tutte le banche degli Stati membri partecipanti un meccanismo istituzionale unificato e pari condizioni di concorrenza.

3.3.        Proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Nell’Unione bancaria la vigilanza bancaria e la risoluzione delle crisi delle banche devono essere esercitate dallo stesso livello di autorità, per evitare tensioni fra l'autorità di vigilanza europea e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi circa il trattamento delle banche in difficoltà e la copertura dei relativi costi, tensioni che potrebbero compromettere l'efficacia sia della vigilanza sia della risoluzione delle crisi e falsare la concorrenza fra gli Stati membri.

La recente crisi ha messo in evidenza la necessità di un'azione rapida e decisa, sostenuta da meccanismi di finanziamento a livello europeo, per evitare che la risoluzione delle crisi bancarie condotta a livello nazionale abbia un impatto sproporzionato sull’economia reale e per contenere l'incertezza e impedire la corsa agli sportelli e il contagio nel mercato interno. Grazie al meccanismo unico di risoluzione delle crisi le stesse regole si applicheranno con le stesse modalità a tutte le banche in difficoltà degli Stati membri partecipanti. La disponibilità di riserve adeguate cui attingere fondi aiuterà ad evitare che i problemi di una singola banca si traducano in una perdita di fiducia nell'intero sistema bancario dello Stato membro in questione o di altri Stati membri che i mercati considerano esposti a rischi analoghi.

Grazie al valore aggiunto che rappresenta in termini di certezza del diritto, agli incentivi adeguatamente allineati che iscrive nel contesto dell'Unione bancaria e ai benefici economici che comporta un'azione centralizzata e uniforme di risoluzione delle crisi, la proposta rispetta il principio di proporzionalità e si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

4.           ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

4.1.        Meccanismo unico di risoluzione delle crisi

4.1.1.     Principi, struttura e ambito d'applicazione

Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi deve basarsi su strutture decisionali che siano solide sotto il profilo giuridico ed efficaci in periodi di crisi. Il processo decisionale deve essere centralizzato a livello europeo, ma coinvolgere gli Stati membri data l'importanza che la risoluzione delle crisi bancarie riveste per le economie nazionali.

Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi applicherà alle banche in difficoltà degli Stati membri partecipanti il corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie previsto dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche. Si articolerà in norme e procedure uniformi che dovranno essere applicate dal Comitato unico di risoluzione delle crisi assieme alla Commissione e alle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti.

La Commissione europea parteciperà all'SRM soltanto nella misura necessaria per l'esecuzione dei compiti specifici previsti dal presente regolamento e per quanto riguarda i controlli in materia di aiuti di Stato previsti dal trattato o ai fini dell'applicazione per analogia dei criteri fissati per l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE.

Date le caratteristiche della procedura di risoluzione delle crisi, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi si discosta tuttavia dall'impostazione differenziata in funzione del tipo di banca seguita dal meccanismo di vigilanza unico. Contrariamente a quanto accade per la funzione continuativa della vigilanza quotidiana, in un dato momento soltanto alcune banche rischiano di trovarsi in dissesto e di dover essere assoggettate a risoluzione delle crisi. Inoltre, la generalizzazione dell'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi è perfettamente coerente con la logica che vuole che la BCE possa assumere la vigilanza diretta su qualsiasi banca in caso di problemi, tra cui nella prospettiva di un'eventuale risoluzione della crisi. Infine, la crisi ha palesato che non soltanto le grandi banche internazionali necessitano di un quadro di risoluzione delle crisi a livello europeo. La coesistenza di autorità diverse di risoluzione delle crisi in funzione delle dimensioni delle banche implicherebbe altresì differenze nei meccanismi di finanziamento e di sostegno che potrebbero riproporre il problema del rinsaldamento dei legami fra emittenti sovrani e banche e falsare la concorrenza.

4.1.2.     Principi che regolano gli interventi dell'SRM

A garanzia dell'obiettività e dell'equità della procedura di risoluzione delle crisi, è fatto divieto alla Commissione, al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di operare discriminazioni nei confronti delle banche e dei loro depositanti, creditori e azionisti a motivo della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività. Una serie di principi regola la risoluzione delle crisi dei gruppi transfrontalieri, al fine di: assicurare la parità di trattamento fra le diverse entità del gruppo, tenere debitamente conto degli interessi dei vari Stati membri coinvolti nella risoluzione della crisi ed evitare che i creditori debbano sostenere costi superiori a quelli di cui avrebbero dovuto farsi carico in una procedura ordinaria di insolvenza. Se la risoluzione della crisi interessa soltanto alcuni rami del gruppo, la proposta intende assicurare che la procedura non abbia conseguenze negative per le entità che non vi sono assoggettate. In via di principio il costo della risoluzione della crisi sarà sostenuto all'interno tramite lo strumento del bail-in e dal settore bancario: la proposta stabilisce quindi che la Commissione, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi decidano i meccanismi di risoluzione della crisi in modo da ridurre al minimo il ricorso al sostegno pubblico straordinario.

4.1.3.     Interazione con il controllo della Commissione in materia di aiuti di Stato

Nell'SRM sarà preservato in qualsiasi circostanza il controllo della Commissione in materia di aiuti di Stato, il che significa che, una volta che la BCE ha notificato alla Commissione e al Comitato che la banca o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto, la procedura di risoluzione della crisi nel quadro dell'SRM dovrà svolgersi in parallelo alla procedura sugli aiuti di Stato, se applicabile; lo o gli Stati membri interessati dovranno quindi essere invitati a notificare alla Commissione le misure prospettate, a norma dell'articolo 108 del TFUE. È a tal fine necessario che Commissione e Comitato instaurino su base continuativa una cooperazione e uno scambio d'informazioni finalizzati al completamento della procedura sugli aiuti di Stato. La decisione della Commissione basata sulle norme in materia di aiuti di Stato costituirà inoltre il presupposto dell'adozione, da parte della stessa istituzione, della decisione di assoggettare la banca a risoluzione della crisi. Laddove l'attivazione del Fondo non implichi aiuti di Stato, il mantenimento dell'integrità del mercato interno per Stati membri partecipanti e Stati membri non partecipanti comporta che siano applicati per analogia i criteri fissati per l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE come presupposto dell'adozione della decisione di assoggettare la banca a risoluzione della crisi

4.1.4.     Funzioni e assetto decisionale

Fanno capo al meccanismo unico di risoluzione delle crisi tutti i compiti di risoluzione delle crisi indispensabili in caso di dissesti bancari, tra cui: autorizzare la semplificazione degli obblighi in relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi; elaborare i piani di risoluzione delle crisi e rivederli; valutare la possibilità di risoluzione delle crisi delle banche; decidere di assoggettare una banca a risoluzione della crisi; esercitare i poteri di risoluzione delle crisi nei confronti di un ente soggetto a risoluzione della crisi; attuare i programmi di risoluzione delle crisi. L'SRM si occupa delle decisioni relative all'uso delle risorse finanziarie destinate alla risoluzione delle crisi.

La composizione assicura che l'assetto decisionale dell'SRM sia solido sotto il profilo giuridico ed efficace anche in periodi di crisi. Tale assetto è volto ad assicurare che le decisioni siano europee ma che coinvolgano gli Stati membri, data l'importanza che la risoluzione delle crisi bancarie riveste per le economie nazionali.

Sono compresi nell'assetto decisionale del meccanismo unico di risoluzione delle crisi il Comitato unico di risoluzione delle crisi, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti e la Commissione europea. Le funzioni dell'SRM sono ripartite tra il Comitato unico di risoluzione delle crisi e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi.

Ai fini dell'efficacia e dell'assunzione di responsabilità del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e in ottemperanza agli obblighi di legge, la Commissione europea è, in quanto istituzione dell'UE, competente a decretare, su raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, l'avvio della risoluzione della crisi di una banca. Se avvia la procedura in tal senso, la Commissione è tenuta anche a stabilire il quadro degli strumenti di risoluzione delle crisi che si applicheranno al caso e a decidere sull'attivazione del Fondo. Spetterà poi al Comitato unico di risoluzione delle crisi assumere tutte le altre decisioni a norma del regolamento SRM che, in conformità allo stesso e alla direttiva [ ], trasmetterà alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi ai fini dell'esecuzione sul piano nazionale. Il Comitato sorveglierà tale esecuzione e, qualora un'autorità nazionale di risoluzione delle crisi non rispetti una sua decisione, potrà rivolgersi direttamente alle banche.

4.1.5.     Processo decisionale

Ai sensi del corpus di norme previsto dalla direttiva [ ], la banca è assoggettata a risoluzione della crisi quando è in dissesto o a rischio di dissesto, quando nessun intervento del settore privato è in grado di evitarne il fallimento e quando la risoluzione della crisi è d'interesse pubblico perché la banca ha importanza sistemica in quanto il suo fallimento comprometterebbe la stabilità finanziaria. La risoluzione della crisi mira ad assicurare la continuità delle funzioni essenziali della banca, preservare la stabilità finanziaria, ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti e tutelare i depositanti.

Il quadro di risoluzione delle crisi è attivato al termine di una procedura atta a garantire che riguardo alla banca in dissesto sia adottata una decisione motivata e imparziale:

– in quanto autorità di vigilanza sulla banca, la BCE comunica la situazione di dissesto alla Commissione, al Comitato e alle autorità e ai ministeri nazionali pertinenti;

– il Comitato valuta se si ponga una minaccia sistemica e se non esistano soluzioni basate sul settore privato;

– se tale è effettivamente la situazione, il Comitato raccomanda alla Commissione di dare avvio alla risoluzione della crisi;

– la Commissione decide di avviare la risoluzione della crisi e indica al Comitato il quadro in cui si dovranno iscrivere l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e l'attivazione del Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione della crisi; con decisione rivolta alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi, il Comitato adotta un programma di risoluzione della crisi che prevede i pertinenti strumenti, interventi e misure di finanziamento e che ordina alle autorità nazionali destinatarie di dare esecuzione alle misure di risoluzione della crisi;

– le autorità nazionali di risoluzione delle crisi danno esecuzione in conformità alla normativa nazionale alle misure stabilite dal Comitato; se tali autorità non ottemperano alle sue decisioni, il Comitato ha il potere di scavalcarle e di rivolgersi direttamente alle banche per talune decisioni inerenti all'attuazione delle misure di risoluzione delle crisi.

4.1.6.     Responsabilità e bilancio

Ciascuna singola componente del meccanismo unico di risoluzione delle crisi adempirà le sue funzioni in indipendenza e sarà tenuta a rispettare requisiti rigorosi di assunzione di responsabilità per assicurare che i poteri attribuitile siano esercitati correttamente e con imparzialità entro i limiti fissati dal presente regolamento e dalla direttiva [ ]. Il Comitato dovrà quindi rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento. Anche i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti saranno informati delle attività del Comitato, il quale sarà tenuto a rispondere a qualsiasi osservazione o quesito essi gli rivolgano. Il bilancio dell'SRM, che comprende il Fondo unico di risoluzione delle crisi, non fa parte del bilancio dell'Unione: le spese relative alle funzioni dell'SRM e alla gestione e attivazione del Fondo saranno coperte dai contributi del settore bancario.

4.1.7.     Relazioni con gli Stati membri non partecipanti

La direttiva [ ] istituisce, fra le autorità nazionali di risoluzione delle crisi, collegi di risoluzione delle crisi incaricati di trattare le questioni inerenti ai gruppi bancari, coinvolgendo in modo adeguato ed equilibrato le autorità di risoluzione delle crisi di tutti gli Stati membri in cui opera la banca in questione. In caso di disaccordo tra le autorità nazionali di risoluzione delle crisi del paese d'origine e dei paesi ospitanti circa la preparazione dei piani di risoluzione delle crisi e sulla risoluzione stessa, l'Autorità bancaria europea (ABE) svolge una funzione di mediazione. Nel quadro dell'SRM, in caso di entità e gruppi stabiliti esclusivamente in Stati membri partecipanti all'SSM, l'SRM subentra ai collegi di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ], ma rappresentanti delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi partecipano al Comitato.

La direttiva [ ] resta di piena applicazione relativamente alle banche stabilite negli Stati membri non partecipanti secondo la definizione del regolamento SSM. Analogamente, la direttiva [ ] continuerà a disciplinare integralmente l'interazione fra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti. Le disposizioni sull'interazione fra fondi di risoluzione delle crisi diversi (messa in comune e reciproca assunzione e concessione di prestiti su base volontaria) sono integralmente applicabili anche ai rapporti fra il Fondo unico di risoluzione delle crisi e gli analoghi fondi nazionali degli Stati membri non partecipanti. La proposta precisa inoltre che nei confronti del Comitato si applicherà integralmente il ruolo dell'ABE previsto dalla direttiva [ ] e dal regolamento sull'ABE, poteri di mediazione compresi.

La proposta tiene parimenti conto, sotto tre aspetti, della situazione delle banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SRM.

In primo luogo, sancisce per tutte le componenti dell'SRM il divieto di operare discriminazioni nei confronti di enti creditizi, titolari di depositi, investitori o altri creditori a motivo della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività.

In secondo luogo, prevede che, se un gruppo comprende sia enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti sia enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti, il Comitato subentri alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti nei collegi di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ].

In terzo luogo, gli Stati membri non partecipanti hanno sempre la possibilità di aderire all'SSM, in modo che anche le banche stabilite nel loro territorio siano inserite nell'SRM.

4.1.8.     Rapporto con la direttiva [ ] del Parlamento europeo e del Consiglio del [ ] che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento

Nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, il corpus di norme previsto dalla direttiva [ ] si applicherà agli Stati membri partecipanti, in quanto si applica al mercato interno nel suo complesso. Questo principio ammette deroghe solo nei casi in cui le procedure o disposizioni previste dal presente regolamento sostituiscono le pertinenti disposizioni della direttiva [ ] (ad es., le disposizioni sui collegi transfrontalieri, che sono sostituiti dal processo decisionale nell'ambito dell'SRM).

La proposta sull'SRM comprende disposizioni parallele a quelle della direttiva [ ], perché il Comitato e la Commissione devono basare i loro interventi su una normativa dell'Unione che sia direttamente applicabile, e altre che invece rimandano specificamente alla proposta di direttiva [ ] presentata dalla Commissione. Dato che alcune di tali disposizioni sono state modificate dalla relazione votata dalla commissione ECON del Parlamento europeo in maggio e dall'orientamento generale del Consiglio del 26 giugno, il regolamento SRM deve in ultima analisi essere perfettamente in linea con l'accordo sulla direttiva [ ] raggiunto da Parlamento europeo e Consiglio. Il riferimento della presente proposta è l'ultimo documento disponibile, ossia l'orientamento generale del Consiglio. Poiché i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio sono ancora in corso e la direttiva [ ] non è ancora messa a punto, la Commissione intende sostituire le disposizioni di merito interessate con il risultato finale dei negoziati tra i due colegislatori.

Il buon funzionamento dell'SRM, con il suo Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, presuppone necessariamente un ulteriore allineamento di alcuni aspetti già disciplinati dalla direttiva [ ]. In primo luogo, occorre armonizzare completamente la gerarchia dei crediti a fini di risoluzione delle crisi, basandosi sul principio della priorità ai depositanti. L'articolo 15 propone di armonizzare la gerarchia dei crediti nel quadro della risoluzione delle crisi, in base al principio della priorità ai depositanti: a parere della Commissione, tale armonizzazione è necessaria per tutte le entità cui si applica la direttiva [ ] per assicurare pari condizioni di concorrenza nel mercato interno. In secondo luogo, nell'ambito dell'SRM è indispensabile inquadrare rigorosamente qualsiasi margine di manovra nel ricorso al bail-in, applicando le stesse condizioni per tutte le banche. L'articolo 24 della proposta inasprisce ulteriormente le norme al riguardo, basandosi sull'orientamento generale del Consiglio del 26 giugno 2013, ed esclude che in questo contesto si possano applicare le deroghe previste dalla direttiva [ ] (in particolare riguardo al calcolo della soglia del bail-in).

4.2.        Comitato di risoluzione delle crisi

4.2.1.     Governante

Ai fini dell'efficacia del processo decisionale in materia di risoluzione delle crisi e per assicurarvi l'assunzione di responsabilità, la struttura e le regole di funzionamento del Comitato prevedono un adeguato coinvolgimento di tutti gli Stati membri interessati direttamente. Compongono il Comitato il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo, i rappresentanti nominati dalla Commissione e dalla BCE e i membri nominati da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione delle crisi. Il Comitato, che è presieduto dal direttore esecutivo, si riunirà e lavorerà in due formazioni: sessione esecutiva e sessione plenaria. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati osservatori.

Riunito in sessione plenaria, il Comitato adotterà decisioni di carattere generale; in sessione esecutiva, decisioni relative a singole entità o gruppi bancari: queste decisioni spaziano dalla pianificazione della risoluzione delle crisi ai poteri d'intervento precoce per arrivare alle decisioni sui programmi di risoluzione delle crisi, compresi l'attivazione del Fondo per finanziare la procedura di risoluzione e l'istruzione impartita alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi circa le modalità con cui attuare le decisioni di risoluzione delle crisi.

In sessione esecutiva il Comitato è composto del direttore esecutivo, del vicedirettore esecutivo e dei rappresentanti nominati dalla Commissione e dalla BCE.

Secondo la banca o il gruppo di cui si prospetta la risoluzione della crisi, il Comitato riunito in sessione esecutiva affiancherà al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo e ai rappresentanti nominati dalla Commissione e dalla BCE i membri nominati dalle pertinenti autorità nazionali di risoluzione delle crisi. In caso di risoluzione della crisi di un gruppo bancario transfrontaliero, partecipano quindi alle riunioni e al processo decisionale sia il membro nominato dallo Stato membro in cui è ubicata l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo sia i membri nominati dagli Stati membri in cui sono stabilite filiazioni o entità che rientrano nella vigilanza su base consolidata. In sede di Comitato valgono regole di voto che tengono conto della necessità di contemplare gli interessi di tutti gli Stati membri su cui si ripercuote la decisione di risoluzione della crisi. Nessun partecipante dispone del diritto di veto.

Tuttavia, poiché gli Stati membri sono sovrani nel decidere la destinazione delle risorse dei bilanci nazionali, la proposta vieta espressamente all'SRM d'imporre loro di fornire un sostegno pubblico straordinario ad un'entità soggetta a risoluzione delle crisi. Per tenere pienamente conto di tutte le implicazioni di bilancio per gli Stati membri, in sede di Comitato riunito in sessione esecutiva i membri nominati dalle pertinenti autorità nazionali di risoluzione delle crisi possono chiedere che si proceda ad un'ulteriore discussione dedicata a tali implicazioni potenziali.

4.2.2.     Poteri

Sono centralizzate nel Comitato le informazioni di cui la BCE e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi dispongono circa la solidità finanziaria delle banche che rientrano nella loro giurisdizione. Rispetto a una rete di autorità di risoluzione delle crisi che operano in base a mandati nazionali, questa soluzione permette di valutare con maggiore accuratezza le circostanze che possono determinare la necessità di assoggettare una data banca a risoluzione delle crisi evitando ricadute transfrontaliere. La proposta muove dal quadro delineato dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche e abilita il Comitato ad intervenire prontamente al deteriorarsi della situazione finanziaria di una banca o di un gruppo.

Al Comitato è conferito il potere di stabilire quando raccomandare alla Commissione di assoggettare una banca o un gruppo a risoluzione delle crisi. Una volta che la Commissione, stabilito che le condizioni sono soddisfatte, ha decretato l'assoggettamento della banca a risoluzione della crisi, il Comitato decide, entro il quadro delineato dalla Commissione, i dettagli degli strumenti di risoluzione delle crisi da applicare e la destinazione delle risorse del Fondo. Questi poteri permettono al Comitato di selezionare ed applicare in modo uniforme gli strumenti, le norme e le procedure di risoluzione delle crisi. Ne risulterà, in particolare per le banche che operano su base transfrontaliera, il superamento delle divergenze che separano attualmente le norme e le impostazioni degli Stati membri, coi loro effetti negativi sul funzionamento dei mercati bancari dell'Unione.

Questa competenza diretta del Comitato assicurerà la parità di trattamento per le banche di tutti gli Stati membri partecipanti e la prevedibilità e la fiducia nell'attuazione del corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Si aumenterà così la certezza del diritto e si preserverà meglio il valore delle attività finanziarie evitando inutili interruzioni del flusso dei fondi. Si assicurerà altresì che le attività degli enti in dissesto siano impiegate non secondo gli interessi dei singoli Stati membri, bensì nel modo più produttivo al fine di minimizzare le perdite per i creditori in tutti gli Stati membri partecipanti.

Il Comitato provvede a che le autorità nazionali di risoluzione delle crisi diano fedele attuazione alle decisioni in materia di risoluzione delle crisi nel rispetto della normativa nazionale. A tal fine, con la capacità di ottenere, ove necessario, informazioni direttamente dalle banche o di effettuare indagini o ispezioni in loco, è conferito al Comitato il potere di supervisionare e valutare l'attuazione da parte di tali autorità. Laddove un'autorità nazionale di risoluzione delle crisi non attui una decisione di risoluzione delle crisi secondo il programma concordato, il Comitato è abilitato a rivolgersi in alcuni casi direttamente alla banca interessata, chiedendole di fare il necessario per dare esecuzione alla decisione.

4.2.3.     Cooperazione europea e internazionale

Ai fini dell'espletamento delle sue funzioni il Comitato coopererà con la BCE e con le altre autorità incaricate della vigilanza sugli enti creditizi nell'ambito dell'SSM, così come con le altre autorità che rientrano nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Il Comitato intratterrà altresì una cooperazione stretta con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi, dato il ruolo fondamentale che svolgono nella preparazione ed esecuzione delle misure in materia di risoluzione delle crisi.

Poiché numerosi enti creditizi operano non soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale, al Comitato sarà conferita la competenza esclusiva a concludere con le autorità dei paesi terzi accordi di cooperazione non vincolanti per conto delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti.

4.3.        Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie

4.3.1.     Principi, istituzione e compiti

L'azione del Comitato sottende il principio che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi siano in primo luogo a carico degli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione della crisi e solo in ultima analisi, se necessario, a carico del settore finanziario. Tuttavia, anche se il costo della ristrutturazione dell'ente de'essere imputato alle risorse interne, occorre un meccanismo che permetta all'ente di proseguire le attività, nella forma originaria oppure tramite una banca-ponte o una società veicolo di gestione delle attività ("banca cattiva"). È pertanto importante istituire un Fondo di risoluzione delle crisi bancarie che permetta di assicurare l'efficacia delle azioni di risoluzione delle crisi, ad esempio fornendo finanziamenti a breve termine all'ente soggetto a risoluzione della crisi oppure garanzie ai potenziali acquirenti dello stesso.

Obiettivo primo del Fondo di risoluzione delle crisi è assicurare la stabilità finanziaria e non assorbire le perdite o fornire capitali all'ente soggetto a risoluzione della crisi: non va quindi considerato un fondo di salvataggio. Possono tuttavia verificarsi circostanze eccezionali in cui, pur avendo esaurito in misura sufficiente le risorse interne (almeno l'8% delle passività e dei fondi propri dell'ente soggetto a risoluzione della crisi), si è rivelato impossibile conseguire l'obiettivo primo senza impiegare il Fondo per assorbire le perdite o fornire capitali: solo in tali situazioni il Fondo può servire da sostegno alle risorse private.

La motivazione principale dell'istituzione del Fondo risiede nel fatto che, in mercati finanziari integrati, il sostegno finanziario alla risoluzione della crisi di una banca rafforza la stabilità finanziaria e la solidità delle altre banche non soltanto nello Stato membro interessato, ma anche negli altri. Poiché tale sostegno reca indirettamente benefici alle banche di tutti gli Stati membri partecipanti, i contributi al suo finanziamento non dovrebbero essere limitati alle banche di un unico Stato membro.

In termini di efficienza, la capacità del Fondo di mettere in comune le risorse di tutte le banche della zona euro permette di costituire una riserva molto più efficace in caso di crisi bancarie caratterizzate da una concentrazione asimmetrica su alcuni Stati membri; in questo senso, funge da meccanismo di assicurazione a copertura dell'intera zona euro. La recente crisi ha dimostrato che le perdite sono differenziate tra i vari Stati membri.

Poiché le eventuali scosse che colpiranno in futuro il settore bancario si concentreranno presumibilmente in alcuni Stati membri in un dato momento, un meccanismo europeo comune di sostegno alimentato dal settore privato sarà più efficace dei singoli dispositivi di sostegno nazionali nell'assorbire gli urti grazie ai contributi ex ante, e in casi estremi ex post, forniti dall'intero settore bancario della zona euro. Mettendo in comune le risorse a livello europeo il Fondo aumenterà quindi la "potenza di fuoco" e la resilienza del sistema bancario. Nel contempo, ripartendo equamente il carico dei contributi straordinari ex post tra le banche di tutti gli Stati membri partecipanti si limiterà sia l'onere che ne deriva per ciascuna di esse sia l'effetto pro ciclico che i contributi possono comportare.

Un meccanismo che consente di superare i confini nazionali quando si tratta di assorbire le perdite è altresì in grado di spezzare il circolo vizioso dell'interdipendenza fra crisi bancaria in un dato Stato membro e posizione di bilancio dell'emittente sovrano: se il Fondo unico di risoluzione delle crisi fosse esistito fin dagli albori della crisi finanziaria, l'onere che grava su alcuni Stati membri sarebbe oggi più lieve.

Un Fondo unico di risoluzione delle crisi in grado di mettere in comune fondi provenienti dal settore bancario di tutti gli Stati membri partecipanti potrà inoltre contare su una base contributiva più ampia e, quindi, su una reputazione più solida che, in caso di necessità, permetterà al Comitato di assumere sul mercato prestiti più ingenti a costo inferiore. Questa maggiore capacità di ottenere finanziamenti dal mercato diminuirà la dipendenza del Fondo dalle finanze pubbliche in caso di perdite estreme, contribuendo ulteriormente a spezzare il legame tra emittenti sovrani e banche e a tutelare i contribuenti dai costi della risoluzione delle crisi.

Infine, anche un allineamento adeguato degli incentivi fra tutti gli enti dell'Unione bancaria presuppone un fondo unico: se fosse necessario, specie in caso di gruppi bancari transfrontalieri, attingere ai fondi nazionali le risorse per sostenere i costi della risoluzione della crisi non assorbiti da azionisti e creditori, ne risulterebbe compromessa l'efficacia non soltanto del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, ma anche del meccanismo di vigilanza unico.

L'istituzione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi implica che il Comitato possa accedere in modo rapido ed efficace al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Con il Fondo si viene a creare un livello privato esterno in grado di fornire quei finanziamenti a medio - lungo termine che permettono di evitare o di ridurre al minimo indispensabile l'impiego delle risorse pubbliche per finanziare la risoluzione delle crisi bancarie. Si migliora altresì l'efficienza della procedura di risoluzione delle crisi perché si scongiura l'emergere dei problemi di coordinamento che caratterizzano l'attivazione dei fondi nazionali, soprattutto in caso di gruppo transfrontalieri.

4.3.2.     Finanziamento del Fondo

Perché siano assicurati finanziamenti sufficienti, evitati gli effetti pro ciclici dei sistemi di ripartizione (pay-as-you-go) e limitata il più possibile la necessità di ricorrere al sostegno finanziario esterno, il Fondo deve disporre di risorse di pronto utilizzo. A tal fine, il suo livello-obiettivo dovrebbe corrispondere almeno all'1% dei depositi coperti nel sistema bancario degli Stati membri partecipanti, livello che sarebbe sufficiente ad assicurare una risoluzione ordinata delle crisi future a condizione che i creditori si facciano carico del salvataggio interno per almeno l'8% delle passività totali e dei fondi propri dell'ente soggetto a risoluzione.

In base ai dati del 2011 sulle banche e ad una stima dell'importo dei depositi coperti detenuti dalle banche della zona euro, il livello-obiettivo dell'1% stabilito per il Fondo si quantificherebbe in circa 55 miliardi di euro. L'entità-obiettivo del Fondo in termini assoluti (in euro) è un valore dinamico, che aumenterà automaticamente in funzione della crescita del settore bancario.

È previsto un periodo di transizione di 10 anni per permettere al Fondo di raggiungere il livello-obiettivo, prorogabile a 14 anni se il Fondo esborsa somme superiori alla metà di tale livello. Se il Fondo non dovrà effettuare erogazioni nella fase iniziale di costituzione, il settore bancario vi verserà ogni anno contributi per circa un decimo del livello-obiettivo, che in termini assoluti si quantifica in un importo intorno a 5,5 miliardi di euro.

Conclusa la fase iniziale di costituzione del Fondo, saranno chiesti alle banche ulteriori contributi se la rispettiva base contributiva cresce oppure se il Fondo eroga finanziamenti. Se i mezzi finanziari disponibili del Fondo scenderanno al di sotto della metà del livello-obiettivo, le banche saranno tenute a versare un contributo annuo minimo pari ad almeno un quinto delle passività totali (patrimonio di vigilanza e depositi coperti esclusi) di tutte le banche degli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione delle crisi.

L'entità del contributo sarà calcolata secondo le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie in base alle passività della banca, fondi propri e depositi coperti esclusi, e adattata al profilo di rischio dell'ente. Ne consegue che i contributi chiesti alle banche finanziate quasi esclusivamente da depositi saranno in pratica esigui, ma esse dovranno naturalmente contribuire ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi.

Sono previste garanzie per evitare che il prelievo dei contributi crei problemi di stabilità agli enti sani (ad esempio, esenzione temporanea dall'obbligo di versare contributi ex post).

Qualora i contributi ex ante siano insufficienti e i contributi ex post non siano di accesso immediato, possono risultare necessarie risorse di sostegno supplementari, specialmente nella fase di transizione, per assicurare la continuità delle funzioni sistemiche della o delle banche durante tutto il processo di ristrutturazione. Se necessario per finanziare la risoluzione delle crisi, il Fondo potrà contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno da enti creditizi o da altri terzi (fondi pubblici compresi). In linea di massima il sostegno così ottenuto sarà rimborsato dallo stesso ente soggetto a risoluzione; il regolamento prevede tuttavia che, se ciò si rivela impossibile, le perdite siano ripartite tra tutte le banche inserite nel meccanismo sotto forma di contributi ex post. Si assicurerà così che, a medio termine, i fondi pubblici eventualmente utilizzati saranno rimborsati.

Per non penalizzare gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già istituito un fondo di risoluzione delle crisi, il presente regolamento li lascia liberi di decidere in che modo utilizzarlo per adempiere gli obblighi che il regolamento impone alle loro banche.

4.3.3.     Ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione delle crisi

Quando una banca è soggetta a risoluzione della crisi, il sistema nazionale di garanzia dei depositi cui è affiliata contribuirà, fino all’ammontare dei depositi coperti, per l’ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Questo ruolo è già previsto dalla direttiva [ ].

L'SRM lascia impregiudicati i sistemi di tutela istituzionale e gli altri meccanismi di sostegno finanziario infragruppo istituiti da taluni gruppi di enti creditizi: interverrà soltanto quando tali soluzioni del settore privato si sono rivelate vane nel tentativo di sanare il dissesto di una banca.

4.3.4.     Ruolo del Fondo nella risoluzione delle crisi a livello di gruppo che interessano enti non rientranti nell'SRM

In caso di risoluzione delle crisi di gruppi che comprendono enti inseriti nell'SRM ed enti che non vi partecipano, il contributo del Fondo risponderà dei rami del gruppo inseriti nell'SRM, mentre i costi restanti saranno coperti col contributo dei meccanismi di finanziamento nazionali per le parti estranee all'SRM.

Nell'intento di potenziare il finanziamento della risoluzione delle crisi in tutto il mercato interno, la proposta consente al Fondo di concedere o contrarre, su base volontaria, prestiti con altri meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi. Il Fondo sarà così in grado di erogare somme consistenti non coperte dai contributi ex ante ed ex post. Questa possibilità sosterrà anche i meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi degli Stati membri che non partecipano all'SRM.

4.3.5.     Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione delle crisi

Poiché il Fondo subentra ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti, gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già istituito tali meccanismi, sono liberi di decidere come utilizzarli in conformità alla normativa nazionale. Possono anche decidere che i meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione delle crisi paghino, fino a completo esaurimento, i contributi dovuti al Fondo per conto delle rispettive banche.

5.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il Comitato sarà finanziato interamente con contributi pagati dagli enti finanziari. Lievi incidenze sul bilancio dell'Unione si verificheranno tuttavia nella fase di avvio del Comitato. I particolari sono illustrati nell'acclusa scheda finanziaria. 2013/0253 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[11],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale una migliore integrazione del mercato interno dei servizi bancari; l'attuale crisi finanziaria ed economica ha tuttavia palesato che il funzionamento del mercato interno in questo settore è minacciato e che si sta acuendo il rischio di frammentazione finanziaria. I mercati interbancari hanno perso liquidità e le attività bancarie transfrontaliere diminuiscono a causa dei timori di contagio e della scarsa fiducia nei sistemi bancari nazionali degli altri paesi e nella capacità degli Stati membri di sostenere le banche.

(2)       La sfiducia e l'instabilità dei mercati sono alimentate anche dal fatto che divergenze separino le norme nazionali in materia di risoluzione delle crisi dei vari Stati membri, e le collegate pratiche amministrative, e che a livello unionale manchi un processo decisionale unificato sulla risoluzione delle crisi delle banche transfrontaliere, perché si tratta di elementi che minano la certezza e la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto bancario. L'adozione sul mero piano nazionale delle decisioni di risoluzione delle crisi può falsare la concorrenza e sfociare, in ultima analisi, in un pregiudizio per il mercato interno.

(3)       In particolare, le pratiche diverse seguite dagli Stati membri per il trattamento dei creditori delle banche soggette a risoluzione della crisi e per il salvataggio delle banche in dissesto influiscono sulla percezione del rischio di credito, della solidità finanziaria e della solvibilità delle banche di ciascuno di essi. Ne risulta, da un lato, minata la fiducia dei cittadini nel settore bancario e, dall'altro, ostacolato l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno perché, se le pratiche degli Stati membri non divergessero, i costi di finanziamento sarebbero inferiori.

(4)       Le divergenze che separano le norme nazionali in materia di risoluzione delle crisi dei vari Stati membri, e le collegate pratiche amministrative, possono determinare per le banche e la clientela un costo del denaro superiore esclusivamente a causa del luogo di stabilimento, a prescindere dall'effettivo merito di credito. In alcuni Stati membri, inoltre, la clientela delle banche deve pagare tassi di interesse passivo superiori a quelli applicati in altri, a prescindere dal merito di credito del singolo cliente.

(5)       La frammentazione del mercato interno è destinata a perdurare fintantoché le norme in materia di risoluzione delle crisi, le pratiche e la linea seguita per la ripartizione degli oneri manterranno dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare la risoluzione delle crisi saranno reperiti e spesi a livello nazionale. Inoltre, le autorità nazionali di vigilanza sono fortemente incentivate a minimizzare l'impatto potenziale delle crisi bancarie sull'economia del rispettivo paese adottando unilateralmente interventi per circoscrivere le operazioni bancarie, tramite ad esempio la limitazione delle cessioni e della concessione di prestiti all'interno del gruppo oppure l'imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità più severi alle filiazioni operative nella loro giurisdizione di imprese madri potenzialmente in dissesto. Vengono così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel mercato interno.

(6)       La direttiva [ ] del Parlamento europeo e del Consiglio[13] ha previsto una certa armonizzazione delle norme nazionali in materia di risoluzione delle crisi bancarie e ha disposto la cooperazione tra le autorità di risoluzione delle crisi in caso di dissesto di banche transfrontaliere. Tale armonizzazione non è però completa né è centralizzato il processo decisionale: essenzialmente, infatti, la direttiva [ ] prevede strumenti e poteri comuni di risoluzione delle crisi che sono messi a disposizione delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, alle quali lascia tuttavia una certa discrezionalità nell'applicazione degli strumenti e nel ricorso ai meccanismi di finanziamento nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione delle crisi. La direttiva [ ] non esclude l'eventualità che gli Stati membri adottino, riguardo alla risoluzione delle crisi dei gruppi transfrontalieri, decisioni distinte e potenzialmente incongruenti che possono incidere sui costi complessivi della procedura. Inoltre, prevedendo meccanismi di finanziamento nazionali, non affranca sufficientemente le banche dal sostegno dei bilanci nazionali né impedisce che i vari Stati membri seguano una linea diversa riguardo all'impiego di tali meccanismi.

(7)       Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari presuppone necessariamente l'uniformità effettiva nell'Unione delle decisioni di risoluzione delle crisi adottate per le banche in dissesto, anche relativamente all'impiego dei finanziamenti reperiti a livello di Unione. Nel mercato interno il dissesto di banche in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari in tutta l'Unione: l'efficacia e l'uniformità delle norme in materia di risoluzione delle crisi e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione delle crisi nei diversi Stati membri sono nell’interesse superiore non soltanto dello Stato membro in cui le banche operano, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituiscono un mezzo per salvaguardare la concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno. I sistemi bancari sono estremamente interconnessi nel mercato interno, i gruppi bancari hanno dimensione internazionale e le banche detengono attività estere in percentuali elevate: senza un meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM), le crisi bancarie che si verificassero negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (SSM) avrebbero un più forte impatto sistemico negativo anche negli Stati membri che non vi partecipano. Con l'istituzione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi si aumenterà la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e s'impedirà alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso.

(8)       Dopo che il regolamento (UE) n. .../... del Consiglio[14] ha istituito l'SSM, che centralizza nella Banca centrale europea (di seguito "BCE") la vigilanza sulle banche degli Stati membri partecipanti, si è venuta a creare un'incongruenza tra la vigilanza unionale su tali banche e il trattamento nazionale cui le disposizioni della direttiva [ ] le assoggettano nelle procedure di risoluzione delle crisi.

(9)       Laddove negli Stati membri che non partecipano all'SSM le banche beneficiano di vigilanza, risoluzione delle crisi e sostegno finanziario allineati a livello nazionale, negli Stati membri partecipanti all'SSM le banche sono soggette a un regime unionale per la vigilanza e a un regime nazionale per la risoluzione delle crisi e il sostegno finanziario. Quest'incongruenza crea uno svantaggio competitivo che penalizza le banche degli Stati membri partecipanti all'SSM rispetto a quelle degli altri Stati membri. Dato che negli Stati membri partecipanti all'SSM la vigilanza e la risoluzione delle crisi si situano a due livelli diversi, l'intervento sulle banche e la risoluzione delle loro crisi vi possono risultare meno rapidi, coerenti ed efficaci degli interventi analoghi effettuati negli Stati membri che non vi partecipano. Tale situazione influisce sfavorevolmente sui costi di finanziamento di dette banche e dà origine a uno svantaggio competitivo, con effetti negativi sia per gli Stati membri in cui esse operano sia per il funzionamento complessivo del mercato interno. Ne consegue che un meccanismo centralizzato di risoluzione delle crisi valido per tutte le banche che operano negli Stati membri partecipanti all'SSM è essenziale perché si possano garantire pari condizioni di concorrenza.

(10)     È opportuno ricalcare per la risoluzione delle crisi la ripartizione delle competenze fra livello nazionale e livello unionale che vige in materia di vigilanza: finché in un dato Stato membro la vigilanza resta di competenza nazionale, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità delle conseguenze finanziarie dei dissesti bancari. Occorre pertanto che il meccanismo unico di risoluzione delle crisi si applichi soltanto alle banche e agli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti all'SSM e sottoposti in tale quadro alla vigilanza della BCE. È opportuno escludere dal meccanismo unico di risoluzione delle crisi le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Inserendo tali Stati membri nel meccanismo unico di risoluzione delle crisi si darebbero loro incentivi inopportuni: in particolare, le autorità di vigilanza potrebbero aumentare la tolleranza nei confronti delle banche presenti nella loro giurisdizione, perché non dovrebbero farsi carico dell'integralità del rischio finanziario legato ad un loro dissesto. Per assicurare il parallelismo con l'SSM, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi dovrebbe quindi applicarsi agli Stati membri partecipanti all'SSM. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nel meccanismo unico di risoluzione delle crisi, che dovrebbe, a termine, arrivare a coprire l'intero mercato interno.

(11)     Il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un elemento essenziale senza il quale il meccanismo unico di risoluzione delle crisi non potrebbe funzionare adeguatamente. La covigenza di sistemi differenti di finanziamento nazionale creerebbe distorsioni nell'applicazione delle norme uniformi di risoluzione delle crisi bancarie nel mercato interno. Il Fondo dovrebbe concorrere ad assicurare una prassi amministrativa uniforme riguardo al finanziamento della risoluzione delle crisi e a evitare che pratiche nazionali divergenti ostacolino l'esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che il Fondo sia alimentato direttamente dalle banche e che le sue risorse siano messe in comune a livello europeo in modo da poter essere ripartite secondo criteri obiettivi tra gli Stati Membri, aumentando così la stabilità finanziaria e attenuando il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano.

(12)     È pertanto necessario adottare misure relative all'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi valido per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del mercato interno.

(13)     Affinché un'autorità unionale unica di risoluzione delle crisi bancarie possa assicurare l'applicazione centralizzata delle norme sulla risoluzione delle crisi bancarie previste dalla direttiva [ ] negli Stati membri partecipanti, occorre che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del meccanismo unico di risoluzione delle crisi siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative. Il mercato interno nel suo complesso trarrebbe beneficio da tale situazione, che contribuirà ad assicurare la libera concorrenza e a impedire che si erigano ostacoli al libero esercizio delle libertà fondamentali non soltanto negli Stati membri partecipanti, ma anche nel mercato interno nel suo complesso.

(14)     Rispecchiando l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi dovrebbe interessare tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti Per non inserire nel mercato interno asimmetrie di trattamento tra enti in dissesto e creditori nel corso della procedura di risoluzione della crisi, dovrebbe tuttavia essere possibile, nell'ambito del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, risolvere direttamente la crisi di qualsiasi ente creditizio degli Stati membri partecipanti. È opportuno includere nell'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi le imprese madri, le imprese di investimento e gli enti finanziari su cui la BCE esercita la vigilanza su base consolidata. Sebbene non eserciti la vigilanza individuale su tali enti, la BCE sarà comunque l'unica autorità ad avere una percezione globale del rischio cui è esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i suoi singoli membri. Escludendo dall'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi entità che rientrano nella vigilanza su base consolidata della BCE s'impedirebbe di pianificare la risoluzione delle crisi a livello di gruppo bancario e di adottare una strategia di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di qualsiasi decisione assunta in materia di risoluzione delle crisi.

(15)     Nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi le decisioni dovrebbero essere assunte al livello più appropriato.

(16)     In quanto autorità di vigilanza nel quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione ottimale per valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. Dietro notifica della BCE, il Comitato unico di risoluzione delle crisi (di seguito "Comitato") dovrebbe formulare una raccomandazione alla Commissione, la quale dovrebbe, tenuto conto della necessità di equilibrare i diversi interessi in gioco, decidere se assoggettare o no l'ente a risoluzione della crisi e dovrebbe delineare un quadro chiaro e particolareggiato che determini le azioni di risoluzione della crisi che il Comitato dovrà attuare. Nel rispetto di tale quadro il Comitato dovrebbe stabilire un programma di risoluzione della crisi e impartire alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi istruzioni circa gli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi cui dare esecuzione a livello nazionale.

(17)     Occorre abilitare il Comitato ad assumere decisioni relative, in particolare, alla pianificazione della risoluzione della crisi, alla valutazione delle possibilità di risoluzione della crisi, all'eliminazione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione della crisi e alla predisposizione delle azioni di risoluzione della crisi. È opportuno che le autorità nazionali di risoluzione delle crisi assistano il Comitato nella pianificazione della risoluzione della crisi e nell'elaborazione delle decisioni di risoluzione della crisi. Poiché l'esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi implica l'applicazione della normativa nazionale, anche l'esecuzione delle decisioni di risoluzione della crisi dovrebbe essere di competenza di dette autorità.

(18)     Ai fini del buon funzionamento del mercato interno è opportuno che le stesse regole si applichino a tutte le misure di risoluzione delle crisi, siano esse adottate dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi a norma della direttiva [ ] o nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi. Le misure saranno valutate dalla Commissione a norma dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Laddove l'impiego dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi non implichi aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è opportuno che la Commissione valuti le misure per analogia con detto articolo 107 per garantire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno. Nei casi in cui non è necessaria alcuna notifica a norma dell'articolo 108 del TFUE perché l'impiego che il Comitato intende fare del Fondo non comporta aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 dello stesso, il mantenimento dell'integrità del mercato interno per Stati membri partecipanti e Stati membri non partecipanti comporta che, nel valutare tale impiego prospettato del Fondo, la Commissione applichi per analogia le pertinenti norme sugli aiuti di Stato previste da detto articolo 107. Non è opportuno che il Comitato decida sul programma di risoluzione della crisi prima che la Commissione abbia accertato, applicando per analogia i criteri relativi alle norme sugli aiuti di Stato, che il Fondo è impiegato secondo gli stessi principi degli interventi dei meccanismi nazionali di finanziamento.

(19)     Ai fini della rapidità e dell'efficacia del processo decisionale nella risoluzione delle crisi, è necessario che il Comitato si configuri come agenzia specifica dell'Unione dotata di struttura propria, corrispondente alle specifiche funzioni attribuitele, e atipica rispetto al modello di tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre che la sua composizione tenga adeguatamente conto di tutti i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione delle crisi. Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione esecutiva e sessione plenaria. Nella sessione esecutiva dovrebbe essere composto di un direttore esecutivo, di un vicedirettore esecutivo e di rappresentanti della Commissione e della BCE. In considerazione delle funzioni del Comitato, il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo dovrebbero essere nominati dal Consiglio su proposta della Commissione e sentito il Parlamento europeo. Quando delibera sulla risoluzione della crisi di una banca o di un gruppo stabilito in un unico Stato membro partecipante, il Comitato riunito in sessione esecutiva dovrebbe convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche il membro che tale Stato ha nominato in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione delle crisi. Quando il Comitato riunito in sessione esecutiva delibera su un gruppo transfrontaliero, occorre convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche i membri nominati, in rappresentanza delle rispettive autorità nazionali di risoluzione delle crisi, dallo Stato membro d'origine e da tutti gli Stati ospitanti in questione. Tuttavia, poiché è opportuno assicurare equilibrio nell'influenza che le autorità dello Stato d'origine e le autorità degli Stati ospitanti esercitano sulle decisioni, le autorità degli Stati ospitanti dispongono collettivamente di un unico voto. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato anche osservatori, tra cui un rappresentante del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e dell'Eurogruppo.

(20)     In considerazione delle funzioni del Comitato e degli obiettivi della risoluzione delle crisi, fra cui la tutela dei fondi pubblici, il suo funzionamento dovrebbe essere finanziato con contributi versati dagli enti degli Stati membri partecipanti.

(21)     Il Comitato, e se del caso la Commissione, dovrebbe subentrare alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi designate a norma della direttiva [ ] relativamente a tutti gli aspetti del processo decisionale per la risoluzione delle crisi. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi designate a norma della direttiva [ ] dovrebbero continuare a provvedere all'attuazione dei programmi di risoluzione delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini della trasparenza e del controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, è opportuno che il Comitato risponda al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento. Ai medesimi fini occorre conferire ai parlamenti nazionali determinati diritti ad essere informati delle attività del Comitato e a dialogare con esso.

(22)     Nei casi in cui la direttiva [ ] offre alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi la possibilità di semplificare gli obblighi o accordare deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione delle crisi, occorre predisporre una procedura con cui il Comitato può autorizzare l'applicazione degli obblighi semplificati.

(23)     Per garantire che sia seguita una linea omogenea nei confronti degli enti e gruppi, occorre abilitare il Comitato ad elaborare piani di risoluzione delle crisi per detti enti e gruppi. Il Comitato dovrebbe valutare la possibilità di risoluzione della crisi dell'ente o gruppo e adottare misure volte a eliminare gli eventuali impedimenti che la ostacolano. In un'ottica di coerenza e di possibilità di risolvere la crisi dell'ente, il Comitato dovrebbe imporre alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi l'applicazione delle misure atte a eliminare tali impedimenti.

(24)     La pianificazione è essenziale ai fini dell'efficacia della risoluzione delle crisi. Il Comitato dovrebbe pertanto avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all’organizzazione dell’ente o gruppo per eliminare gli impedimenti pratici all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e garantire la possibilità di risoluzione delle crisi delle entità interessate. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione delle crisi riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d’impresa sancita all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, occorre limitare il margine di manovra del Comitato alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell’ente al solo fine di migliorare la possibilità di risolverne le crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi alla legislazione dell'Unione, non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità o cittadinanza e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore dell’interesse pubblico alla stabilità finanziaria. Per stabilire se un’azione è intrapresa nell’interesse pubblico generale, il Comitato dovrebbe, agendo nell’interesse pubblico generale, poter realizzare gli obiettivi di risoluzione senza incontrare ostacoli all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi o alla capacità di esercitare i poteri conferitigli. Inoltre, l'intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi.

(25)     Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi dovrebbe muovere dai quadri giuridici delineati dalla direttiva [ ] e dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi essere abilitato a intervenire in una fase precoce in caso di deterioramento della situazione finanziaria o della solvibilità di un ente. Le informazioni che il Comitato riceve in questa fase dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi o dalla BCE gli servono per poter determinare le azioni da avviare per predisporre la risoluzione della crisi dell'ente.

(26)     Per assicurare la rapidità dell'azione di risoluzione della crisi allorquando ne emerge la necessità, occorre che il Comitato sorvegli attentamente, in cooperazione con l'autorità competente pertinente o la BCE, la situazione dell'ente in questione e che ne controlli la conformità alle misure di intervento precoce adottate nei suoi confronti.

(27)     La procedura di risoluzione della crisi dovrebbe concludersi in tempi brevi per perturbare il meno possibile i mercati finanziari e l'economia. Occorre che, in qualsiasi fase della procedura di risoluzione della crisi, la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che reputa necessarie per adottare una decisione con cognizione di causa nel quadro di tale procedura. Laddove la Commissione decida di assoggettare l'ente a risoluzione della crisi, il Comitato dovrebbe adottare immediatamente un programma di risoluzione della crisi che stabilisca nei particolari gli strumenti e i poteri di risoluzione della crisi da applicare e l'eventuale attivazione dei meccanismi di finanziamento.

(28)     La liquidazione di un ente in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione delle crisi, con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l’azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per gli enti in dissesto e tutelare i depositanti.

(29)     Si dovrebbe comunque vagliare sempre l’ipotesi della liquidazione dell’ente insolvente con procedura ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di mantenerlo in attività. L'ente insolvente dovrebbe essere mantenuto in attività ai fini della stabilità finanziaria, ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa riduzione delle passività dell'ente ovvero previa conversione del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione.

(30)     Nell’esercitare i poteri di risoluzione delle crisi, occorre che la Commissione e il Comitato si assicurino che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la dirigenza sia sostituita, che i costi della risoluzione della crisi dell’ente siano ridotti al minimo e che tutti i creditori dell'ente insolvente appartenenti alla stessa categoria siano trattati in modo analogo.

(31)     Occorre che le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori siano conformi all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali. Gli strumenti di risoluzione delle crisi dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l'ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell'ente.

(32)     L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l'ente fosse stato liquidato nel momento in cui è stata decisa la risoluzione della crisi. Qualora le attività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a un ente-ponte, è opportuno liquidare la parte residua dell'ente soggetto a risoluzione con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori dell'ente esistenti nel corso della procedura di liquidazione, occorre sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l'ente nella sua integralità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(33)     Per tutelare i diritti degli azionisti e assicurare che i creditori ricevano una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato nella procedura ordinaria di insolvenza, occorre stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell’ente e concedere tempo sufficiente ad una stima adeguata del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione della crisi si dovrebbe stimare sia il valore delle attività e passività dell’ente sia il trattamento che sarebbe riservato ad azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza.

(34)     È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'ente. Il principio guida per la valutazione delle attività e passività dell’ente in dissesto dovrebbe essere il loro valore di mercato al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi, nella misura in cui i mercati funzionano correttamente. In presenza di un’effettiva disfunzione dei mercati, la valutazione dovrebbe essere effettuata al valore economico a lungo termine, debitamente giustificato, delle attività e passività. Dovrebbe essere possibile procedere rapidamente, per motivi di urgenza, a una valutazione provvisoria delle attività e passività dell'ente in dissesto da parte del Comitato, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

(35)     A tutela dell'obiettività e certezza della procedura di risoluzione della crisi occorre stabilire l'ordine di riduzione o conversione dei crediti non garantiti nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi. Per limitare il rischio che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tale ordine dovrebbe valere sia nella procedura ordinaria di insolvenza sia nella procedura di riduzione o conversione nel quadro della risoluzione delle crisi, anche per agevolare la quantificazione del debito.

(36)     La Commissione dovrebbe delineare il quadro in cui s'iscrive l'azione di risoluzione della crisi da adottare in funzione delle circostanze del caso e dovrebbe essere in grado d'indicare l'impiego di qualsiasi strumento di risoluzione delle crisi reputi necessario. Il Comitato dovrebbe stabilire il programma particolareggiato di risoluzione della crisi nei limiti di tale quadro chiaro e preciso. I pertinenti strumenti di risoluzione delle crisi dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-in e la separazione delle attività, strumenti previsti anche dalla direttiva [ ]. Il quadro dovrebbe permettere altresì di valutare se sono soddisfatte le condizioni di riduzione e di conversione degli strumenti di capitale.

(37)     Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire la vendita dell'ente o di rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti.

(38)     Lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere attività compromesse o deteriorate a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell'ente in dissesto.

(39)     Un regime di risoluzione efficace delle crisi dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione della crisi di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti, così come assicurare che anche la risoluzione delle crisi di grandi enti di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell’entità sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi. A tal fine è opportuno che, come raccomandato dal Consiglio per la stabilità finanziaria, i poteri di riduzione del debito previsti per legge siano inclusi in un quadro di risoluzione delle crisi come opzione aggiuntiva, in combinazione con altri strumenti di risoluzione delle crisi.

(40)     Al fine di garantire la necessaria flessibilità nel ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che lo strumento del bail-in possa applicarsi sia quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione della crisi dell'ente in dissesto mantenendo l'impresa attiva – purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte residua dell'ente cessa di operare ed è liquidata.

(41)     Quando lo strumento del bail-in è applicato con l’obiettivo di ripristinare il capitale dell’ente in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione della crisi tramite bail-in dovrebbe essere sempre accompagnata dalla sostituzione della direzione e dalla successiva ristrutturazione dell’ente e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale.

(42)     Non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere possibile applicarlo a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in dissesto. È nondimeno opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per motivi di ordine pubblico e di efficacia della risoluzione delle crisi, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15], alle passività nei confronti dei dipendenti dell’ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell’ente.

(43)     Lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui titolari di depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, anche se questo concorre comunque a finanziare la procedura di risoluzione delle crisi perché deve, nel caso, rifondere i depositanti. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse d'implicare questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto agli altri creditori, nei cui confronti l'autorità di risoluzione delle crisi eserciterebbe i suoi poteri.

(44)     Per dare attuazione, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione degli oneri da parte di azionisti e creditori di rango inferiore, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi dovrebbe poter impiegare per analogia, fin dalla data di applicazione del presente regolamento, lo strumento del bail-in.

(45)     Per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da minare l’efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno che il Comitato possa stabilire che essi devono disporre in qualsiasi momento di un importo aggregato, espresso in percentuale delle loro passività totali, di fondi propri, debito subordinato e passività di primo rango cui si applica lo strumento non rientranti nei fondi propri a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013[17].

(46)     È opportuno scegliere il metodo di risoluzione della crisi che risulta migliore in funzione delle circostanze del caso e dell'obiettivo perseguito: dovrebbero quindi essere disponibili tutti gli strumenti di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ].

(47)     La direttiva [ ] ha attribuito alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi il potere di ridurre e convertire gli strumenti di capitale, perché le condizioni che permettono tali operazioni possono coincidere con le condizioni della risoluzione della crisi; in tal caso, occorre valutare se tali operazioni siano sufficienti a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria dell'entità oppure se sia necessaria anche un'azione di risoluzione della crisi. In via di principio, detto potere sarà usato nel contesto della risoluzione delle crisi. È opportuno che la Commissione subentri alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi anche in questa funzione e sia quindi abilitata a valutare se sussistano le condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale e a decidere se un'entità debba essere assoggettata a risoluzione della crisi qualora siano soddisfatte anche le condizioni in tal senso.

(48)     Occorre assicurare l'efficienza e l'uniformità dell'azione di risoluzione delle crisi in tutti gli Stati membri partecipanti. A tal fine occorre abilitare il Comitato, in casi eccezionali e laddove l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi non ne abbia applicato una decisione o non l'abbia applicata a sufficienza, a cedere a un’altra persona determinati diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione della crisi o a esigere, in talune circostanze, la conversione degli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo. È necessario precludere alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi qualsiasi iniziativa che limiti o intralci il Comitato nell'esercizio dei suoi poteri o funzioni.

(49)     Per potenziare l'efficacia del meccanismo unico di risoluzione delle crisi è opportuno che il Comitato cooperi strettamente, e in ogni circostanza, con l'Autorità bancaria europea (ABE). Ove appropriato, il Comitato dovrebbe cooperare anche con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e il Comitato europeo per il rischio sistemico, così come con le altre autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Dovrebbe altresì cooperare strettamente con la BCE e con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sugli enti creditizi nell'ambito dell'SSM, in particolare riguardo ai gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata della BCE. Ai fini di una gestione efficace della procedura di risoluzione delle crisi delle banche in dissesto, il Comitato dovrebbe cooperare con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi in tutte le fasi: questa cooperazione è infatti necessaria non soltanto nella fase di attuazione delle decisioni in materia di risoluzione delle crisi assunte dal Comitato, ma anche prima che esse siano adottate, nella fase di pianificazione della risoluzione della crisi o nella fase di intervento precoce.

(50)     Dato che subentra alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti per le decisioni in materia di risoluzione delle crisi, il Comitato dovrebbe sostituirsi ad esse anche nella cooperazione con gli Stati membri non partecipanti per gli aspetti attinenti alle funzioni di risoluzione delle crisi. Dovrebbe in particolare rappresentare tutte le autorità degli Stati membri partecipanti nei collegi di risoluzione delle crisi in cui siedono autorità di Stati membri non partecipanti.

(51)     Poiché numerosi enti operano non soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale, qualsiasi meccanismo di risoluzione delle crisi deve, per essere efficace, stabilire principi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi. Il sostegno offerto alle autorità dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro giuridico previsto nell'articolo 88 della direttiva [ ]. In quanto unica autorità abilitata a procedere alla risoluzione delle crisi delle banche in dissesto negli Stati membri partecipanti, il Comitato dovrebbe avere, a tal fine, competenza esclusiva a concludere con le autorità dei paesi terzi accordi di cooperazione non vincolanti per conto delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti.

(52)     Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il Comitato dovrebbe disporre di poteri di indagine adeguati: potere di esigere che gli siano comunicate tutte le informazioni necessarie, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi, e potere di svolgere indagini e ispezioni in loco, se del caso in cooperazione con le autorità nazionali competenti. Le ispezioni in loco nel quadro della risoluzione delle crisi permetterebbero al Comitato di monitorare concretamente l'attuazione delle misure da parte delle autorità nazionali e alla Commissione e al Comitato di decidere in base a informazioni totalmente attendibili.

(53)     Affinché il Comitato abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, occorre impedire al personale delle entità di negargli informazioni adducendo il segreto professionale.

(54)     Per assicurare il rispetto delle decisioni adottate nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, occorre infliggere sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione. È opportuno abilitare il Comitato a ordinare alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di infliggere ammende o penalità di mora alle imprese che non si conformano agli obblighi imposti dalle sue decisioni. Per assicurare l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia delle pratiche di contrasto delle violazioni, occorre abilitare il Comitato a pubblicare orientamenti sull’applicazione di ammende e penalità di mora destinati alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi.

(55)     Qualora un'autorità nazionale di risoluzione delle crisi violi le regole del meccanismo unico di risoluzione delle crisi non esercitando i poteri conferitile dalla normativa nazionale per attuare un'istruzione impartita dal Comitato, lo Stato membro in questione può essere tenuto responsabile, conformemente alla giurisprudenza in materia, della riparazione dei danni causati alle persone, compresi, ove applicabile, l'entità o il gruppo soggetti a risoluzione della crisi ovvero i creditori di qualsiasi ramo di tale entità o gruppo in qualsiasi Stato membro.

(56)     Occorre stabilire norme adeguate che disciplinino il bilancio del Comitato, la relativa elaborazione, l'adozione della regolamentazione interna che ne fissa la procedura di stabilimento e di esecuzione e l'audit interno ed esterno.

(57)     Vi sono casi in cui l'efficacia degli strumenti di risoluzione delle crisi applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per l'ente o per l'ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l'ente-ponte. È quindi importante istituire un Fondo che permetta di non usare denaro pubblico a tal fine.

(58)     Poiché è necessario che sia pienamente disponibile per la risoluzione delle crisi degli enti in dissesto, il Fondo non dovrebbe essere attivato per nessuno scopo che non sia l'attuazione efficiente degli strumenti e dei poteri di risoluzione delle crisi. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli applicabili obiettivi e principi di risoluzione delle crisi. Di conseguenza, il Comitato dovrebbe provvedere a che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi siano in primo luogo a carico degli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione della crisi. Il Fondo dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o altre spese sostenuti in relazione agli strumenti di risoluzione delle crisi soltanto se le risorse degli azionisti e creditori sono esaurite.

(59)     In linea di massima, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore finanziario prima di qualsiasi operazione di risoluzione delle crisi e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti per l'attivazione del Fondo, occorrono contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. Occorre che il Fondo abbia la possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dagli enti finanziari o da altri terzi qualora le risorse di cui dispone non siano sufficienti a coprire le perdite, costi o altre spese sostenuti per la sua attivazione e i contributi straordinari ex post non siano accessibili immediatamente.

(60)     Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il Fondo dovesse basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo devono obbligatoriamente ammontare ad un determinato livello-obiettivo.

(61)     È necessario stabilire una tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo di finanziamento del Fondo. Il Comitato dovrebbe tuttavia poter adeguare i tempi per il pagamento dei contributi in funzione degli esborsi significativi effettuati dal Fondo.

(62)     Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione delle crisi dovrebbero poter prevedere che questi usino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti in passato dagli enti a titolo di contributi ex ante, per compensare gli enti che li hanno forniti dei contributi ex ante che sono tenuti a versare al Fondo. Occorre che questa restituzione lasci impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

(63)     Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello che presenta meno rischi, è opportuno che i contributi al Fondo tengano conto del grado di rischio cui gli enti creditizi sono esposti.

(64)     Ai fini di una ripartizione equa dei costi della risoluzione delle crisi fra i sistemi di garanzia dei depositi e il Fondo, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente soggetto a risoluzione della crisi è affiliato può essere tenuto a rispondere, fino all’ammontare dei depositi coperti, dell’ammontare delle perdite che avrebbe dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(65)     Le somme detenute dal Fondo dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate e liquide in modo da tutelarne il valore.

(66)     Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai contributi da versare al Fondo, in particolare: determinazione del tipo e della ragione per cui il contributo è dovuto, modo in cui ne è calcolato l'ammontare e modalità con cui dev'essere pagato; previsione delle norme in materia di registrazione, contabilità, informativa e altro che sono necessarie per assicurare il pagamento integrale e tempestivo dei contributi; determinazione del sistema contributivo applicabile agli enti la cui autorizzazione a operare risale a una data successiva al momento in cui il Fondo ha raggiunto il livello-obiettivo; determinazione dei criteri di scaglionamento dei contributi; determinazione delle situazioni in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato; determinazione dei criteri per fissare i contributi annuali; previsione delle misure che indicano le circostanze e le modalità che possono permettere l'esenzione parziale o totale dell'ente dai contributi ex post e misure che indicano le circostanze e le modalità che possono permettere l'esenzione parziale o totale dell'ente dai contributi ex post.

(67)     A tutela della riservatezza dei lavori del Comitato, occorre vincolare al segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle funzioni, i membri del Comitato e il suo personale, comprese le persone che vi svolgono mansioni di risoluzione delle crisi nel quadro di un regime di scambio o di distacco da uno Stato membro partecipante. Per poter svolgere le funzioni attribuitegli, il Comitato dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione.

(68)     Affinché il Comitato sia rappresentato nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere il Comitato nella nozione di autorità competenti di cui a tale regolamento. Tale assimilazione fra Comitato e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l'articolo 25 dello stesso attribuisce all'ABE, vale a dire contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e tendere a facilitare la risoluzione delle crisi di enti, e in particolare di gruppi transfrontalieri, in dissesto.

(69)     Fino alla piena operatività del Comitato dovrebbe essere conferita alla Commissione la responsabilità delle operazioni iniziali, tra cui la raccolta dei contributi necessari a coprire le spese amministrative e la designazione di un direttore esecutivo ad interim che autorizzi, per conto del Comitato, tutti i pagamenti necessari.

(70)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(71)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro europeo unico, efficiente ed efficace, per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e l'applicazione coerente delle norme in materia di risoluzione delle crisi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole ed una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi delle entità di cui all’articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4.

Le regole e la procedura uniformi sono applicate dalla Commissione insieme al Comitato ed alle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi stabilito dal presente regolamento. Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi è sostenuto da un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie (di seguito “il Fondo”).

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;

(b) le imprese madri stabilite negli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, quando soggette a vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

(c) le imprese d’investimento e gli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti quando sono coperti dalla vigilanza su base consolidata dell’impresa madre svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE) n. [ ].

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva [ ] e all’articolo 3 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(1) “autorità nazionale competente”: autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [ ] del Consiglio;

(2) “autorità nazionale di risoluzione della/delle crisi”: autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 3 della direttiva [ ];

(3) “azione di risoluzione della/delle crisi”: applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi ad un ente o un’entità di cui all’articolo 2 o esercizio di uno o più poteri di risoluzione delle crisi in relazione a tale ente o entità;

(4) “depositi coperti”: depositi garantiti da sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla normativa nazionale ai sensi della direttiva 94/19/CE fino al livello di copertura previsto dall’articolo 7 della direttiva 94/19/CE;

(5) “depositi ammissibili”: depositi ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 94/19/CE non esclusi dalla protezione conformemente all’articolo 2 della stessa direttiva, a prescindere dal loro importo;

(6) “autorità di risoluzione della/delle crisi a livello di gruppo”: autorità nazionale di risoluzione della/delle crisi dello Stato membro partecipante in cui è stabilito l’ente o l’impresa madre oggetto di vigilanza su base consolidata;

(7) “ente creditizio”: ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013[20];

(8) “impresa di investimento”: impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2 del regolamento (UE) n. 575/2013 soggetta al requisito relativo al capitale iniziale di cui all’articolo 9 di tale regolamento;

(9) “ente finanziario”: ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(10) “impresa madre”: impresa madre ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 575/2013; sono inclusi enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista;

(11) “ente soggetto a risoluzione della crisi”: entità di cui all’articolo 2 per la quale è stata avviata un’azione di risoluzione della crisi;

(12) “ente”: ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata di cui all’articolo 2, lettera c);

(13) “gruppo”: impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all’articolo 2;

(14) “filiazione”: filiazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(15) “strumento della vendita della attività d’impresa”: cessione di titoli di proprietà, attività, diritti o passività di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione delle crisi a un acquirente diverso da un ente-ponte;

(16) “strumento dell’ente-ponte”: cessione a un ente-ponte delle attività, dei diritti o delle passività di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione delle crisi;

(17) “strumento della separazione delle attività”: cessione di attività e diritti di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione delle crisi a una società veicolo per la gestione delle attività;

(18) “strumento del bail-in”: poteri di riduzione e di conversione delle passività di un ente che soddisfa le condizioni per la risoluzione delle crisi;

(19) “mezzi finanziari disponibili”: contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all’articolo 74;

(20) “livello-obiettivo del finanziamento”: importo dei mezzi finanziari disponibili da raggiungere a norma dell’articolo 68.

Articolo 4 Stati membri partecipanti

Sono Stati membri partecipanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro e gli Stati membri la cui moneta non è l’euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. [ ] del Consiglio.

Articolo 5 Relazione con la direttiva [ ] e la normativa nazionale applicabile

1.           Qualora, in virtù del presente regolamento, la Commissione o il Comitato svolgano compiti o esercitino poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di uno Stato membro partecipante, il Comitato è considerato, ai fini dell’applicazione del presente regolamento e della direttiva [ ], l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi pertinente o, in caso di risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero, l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi a livello di gruppo pertinente.

2.           Quando opera in qualità di autorità nazionale di risoluzione delle crisi, il Comitato agisce, laddove pertinente, previa autorizzazione della Commissione.

3.           Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti agiscono sulla base e in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali armonizzate dalla direttiva [ ].

Articolo 6 Principi generali

1.           Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, della Commissione o dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi discrimina entità di cui all’articolo 2, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell’Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività.

2.           All’atto di adottare decisioni o prendere misure che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro partecipante, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri partecipanti, la Commissione tiene nella debita considerazione tutti i fattori seguenti:

(a) gli interessi degli Stati membri partecipanti in cui un gruppo opera e soprattutto l’impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, l’economia, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri;

(b) l’obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare di pregiudicare ingiustamente o tutelare in modo scorretto gli interessi di uno Stato membro partecipante;

(c) la necessità di evitare un impatto negativo per altre parti del gruppo cui appartiene un’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi;

(d) la necessità di evitare un aumento sproporzionato dei costi imputati ai creditori delle predette entità di cui all’articolo 2, nella misura in cui tale aumento sarebbe maggiore di quello che detti creditori avrebbero subito qualora le entità fossero state sottoposte ad una procedura ordinaria di insolvenza;

(e) le decisioni da prendere a norma dell’articolo 107 del TFUE di cui all’articolo 16, paragrafo 10.

3.           La Commissione trova un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e gli obiettivi della risoluzione delle crisi di cui all’articolo 12 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

4.           Nessuna decisione del Comitato o della Commissione impone agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario.

PARTE II DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I

Funzioni nell’ambito del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e norme procedurali

Capo 1

Pianificazione della risoluzione delle crisi

Articolo 7 Piani di risoluzione delle crisi

1.           Il Comitato elabora piani di risoluzione delle crisi per le entità di cui all’articolo 2 e per i gruppi.

2.           Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi trasmettono al Comitato tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione delle crisi da loro ottenute conformemente all’articolo 10 e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva [ ], fatto salvo il capo 5 del presente titolo.

3.           I pian di risoluzione delle crisi prevedono una serie di opzioni per l'applicazione alle entità di cui all’articolo 2 degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi di cui al presente regolamento.

4.           I piani di risoluzione delle crisi prevedono le azioni di risoluzione delle crisi che la Commissione e il Comitato possono adottare nel caso in cui un’entità di cui all’articolo 2 o un gruppo soddisfino le condizioni per la risoluzione della crisi. I piani di risoluzione delle crisi tengono conto di una gamma di scenari, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema. I piani di risoluzione delle crisi non presuppongono alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre al ricorso al Fondo istituito conformemente al presente regolamento.

5.           Il piano di risoluzione delle crisi per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti:

(a) la sintesi dei suoi elementi fondamentali;

(b) la sintesi dei cambiamenti sostanziali subiti dall'ente dopo la registrazione delle ultime informazioni sulla risoluzione delle crisi;

(c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le aree di attività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;

(d) la stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

(e) la descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi effettuata a norma dell’articolo 8;

(f) la descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, per affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8;

(g) la descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, aree di attività principali e attività dell'ente;

(h) la descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione delle crisi in qualsiasi momento;

(i) la spiegazione da parte dell’autorità di risoluzione delle crisi delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione delle crisi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario;

(j) la descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione delle crisi che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili;

(k) la descrizione delle interdipendenze critiche;

(l) l'analisi dell'impatto del piano sugli altri enti all'interno del gruppo;

(m) la descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture;

(n) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

(o) il requisito minimo in termini di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 10 e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione;

(p) ove d'applicazione, il requisito minimo in termini di fondi propri e strumenti di bail-in contrattuali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello;

(q) la descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;

(r) la descrizione dell'impatto prodotto dall'attuazione del piano sui dipendenti, compresa la valutazione dei costi associati.

6.           I piani di risoluzione delle crisi di gruppo hanno per oggetto la risoluzione delle crisi del gruppo nel suo insieme e contengono le misure per la risoluzione delle crisi dell’impresa madre e delle filiazioni appartenenti al gruppo.

7.           Il Comitato elabora i piani di risoluzione delle crisi in cooperazione con l’autorità di vigilanza o l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono stabilite.

8.           Il Comitato può imporre alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di preparare progetti preliminari di piani di risoluzione delle crisi e all’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo di preparare un progetto preliminare di piano di risoluzione delle crisi di gruppo.

9.           Il piano di risoluzione delle crisi è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all’anno e a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa dell’ente, della sua attività o della sua situazione finanziaria che potrebbero influire in misura sostanziale sul piano o richiederne la modifica.

Articolo 8 Valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi

1.           In sede di elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi in conformità all’articolo 7, il Comitato, previa consultazione dell’autorità competente inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile risolvere le crisi di enti e gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario, oltre all'impiego del Fondo istituito conformemente all’articolo 64.

2.           Al momento di elaborare un piano di risoluzione delle crisi per le entità di cui all’articolo 2, il Comitato valuta in quale misura sia possibile risolvere le crisi di tali entità in conformità del presente regolamento. La risoluzione delle crisi di un’entità s'intende possibile quando all'autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare l'entità con procedura ordinaria di insolvenza, oppure risolverne la crisi applicandole i vari strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione delle crisi senza provocare conseguenze negative significative, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l'entità è ubicata o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'entità.

3.           Al momento di elaborare i piani di risoluzione delle crisi per i gruppi, il Comitato valuta in quale misura sia possibile risolvere le crisi dei gruppi in conformità del presente regolamento. La risoluzione delle crisi di un gruppo s’intende possibile quando alle autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza, oppure risolverne le crisi applicando gli strumenti di risoluzione delle crisi alle entità del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione delle crisi senza provocare conseguenze negative significative, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

4.           Ai fini della valutazione, il Comitato esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato della direttiva [ ].

5.           Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di un’entità o di un gruppo effettuata in conformità dei paragrafi 2 e 3, il Comitato, previa consultazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina che vi sono in potenza impedimenti sostanziali alla possibilità di risolvere le crisi di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in consultazione con le autorità competenti, indirizzata all’ente o all’impresa madre che analizza gli impedimenti sostanziali all’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione delle crisi e all’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi. La relazione raccomanda altresì le misure che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 8.

6.           La relazione è notificata all’entità o all’impresa madre in questione, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate le succursali significative. Essa specifica le motivazioni della valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell’applicazione proporzionata di cui all’articolo 6.

7.           Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l’entità o l'impresa madre può presentare osservazioni e proporre al Comitato misure alternative per porre rimedio agli impedimenti indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate le succursali significative.

8.           Se le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre in questione non eliminano effettivamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione dell’autorità competente e, laddove appropriato, dell’autorità macroprudenziale, nella quale indica che le misure proposte non eliminano efficacemente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di imporre all’ente, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 9, tenendo conto dei seguenti criteri:

(a) l’efficacia della misura al fine di eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi;

(b) la necessità di evitare un impatto negativo sulla stabilità finanziaria negli Stati membri partecipanti;

(c) la necessità di evitare un impatto sull’ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per eliminare l’impedimento alla possibilità di risoluzione delle crisi o sarebbe sproporzionato.

9.           Ai fini dell’applicazione del paragrafo 8, il Comitato dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di adottare qualsiasi misura tra le seguenti:

(a) richiedere all'entità di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali;

(b) richiedere all'entità di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;

(c) imporre obblighi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione delle crisi;

(d) richiedere all'entità di disinvestire attività specifiche;

(e) richiedere all'entità di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;

(f) limitare o impedire lo sviluppo di aree di attività o la vendita di prodotti nuovi o esistenti;

(g) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'entità o di entità appartenenti al gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione delle crisi;

(h) imporre all’entità di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione;

(i) imporre all’entità di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 10;

(j) richiedere all'entità di adoperarsi per rinegoziare le passività ammissibili e gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione della Commissione di ridurre o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività o strumenti.

10.         Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 26.

Articolo 9 Obblighi semplificati e deroghe

1.           Il Comitato, di propria iniziativa o su proposta di un’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, può applicare obblighi semplificati in relazione all’elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 7 o può concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani.

2.           Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi possono proporre al Comitato di applicare obblighi semplificati in relazione all’elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi o di concedere deroghe all’obbligo di elaborare tali piani ad enti o gruppi specifici. La proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione pertinente.

3.           Quando riceve una proposta ai sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato procede ad una valutazione degli enti o del gruppo in questione. La valutazione è effettuata tenendo conto dell’impatto potenziale che il dissesto dell’ente o del gruppo potrebbe avere sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento data la natura della sua attività, le sue dimensioni e le interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale.

4.           Il Comitato valuta se continuare ad applicare le deroghe almeno una volta all'anno a decorrere dalla loro concessione oppure a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria dell’ente o del gruppo interessato. Il Comitato non concede deroghe a un ente che abbia una o più filiazioni o succursali significative in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Il Comitato cessa di applicare gli obblighi semplificati o le deroghe qualora le circostanze che li giustificavano non esistano più.

Quando l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi che ha proposto l’applicazione di obblighi semplificati o la concessione della deroga conformemente al paragrafo 1 ritiene che la decisione di applicare gli obblighi semplificati o di concedere la deroga debba essere revocata, presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione addotta dall’autorità nazionale di risoluzione delle crisi alla luce degli elementi di cui al paragrafo 3.

5.           Il Comitato può concedere, conformemente ai paragrafi 3 e 4, una deroga all’obbligo di elaborare piani di risoluzione delle crisi a singoli enti affiliati ad un organismo centrale di cui all’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE e interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE. In tal caso l’obbligo di elaborare il piano di risoluzione delle crisi si applica su base consolidata all’organismo centrale.

6.           Il Comitato può concedere la deroga all’obbligo di elaborare piani di risoluzione delle crisi ad enti che fanno parte di un sistema di tutela istituzionale a norma dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Al momento di decidere se concedere la deroga a un ente appartenente ad un sistema di tutela istituzionale, il Comitato considera se il sistema di tutela istituzionale sia in grado di soddisfare richieste simultanee poste al sistema in relazione ai suoi membri.

7.           Il Comitato informa l’ABE in merito all’applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5.

Articolo 10 Requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili

1.           Il Comitato, in consultazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e di conversione, che gli enti e le imprese madri di cui all’articolo 2 sono tenuti a rispettare.

2.           Il requisito minimo è calcolato come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali, escluse le passività risultanti da derivati, degli enti e delle imprese madri di cui all’articolo 2.

3.           La determinazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri seguenti:

(a) la necessità di assicurare che l'ente e l’impresa madre di cui all’articolo 2 possano essere assoggettati a risoluzione delle crisi mediante applicazione degli appositi strumenti, compreso se del caso lo strumento del bail-in, in modo da raggiungere gli obiettivi della risoluzione delle crisi;

(b) la necessità di assicurare, laddove appropriato, che l'ente e l’impresa madre di cui all’articolo 2 abbiano sufficienti passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, le perdite possano essere assorbite e la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente e dell’impresa madre di cui all’articolo 2 possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere di continuare a rispettare le condizioni dell’autorizzazione e ad esercitare le attività oggetto dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché a generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente e nell’impresa madre di cui all’articolo 2;

(c) la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione delle crisi prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l’ente e l’impresa madre di cui all’articolo 2 abbiano altre passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite possano essere assorbite e la percentuale di capitale di base di classe 1 dell’ente e dell’impresa madre di cui all’articolo 2 possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere di continuare a rispettare le condizioni dell’autorizzazione e ad esercitare le attività oggetto dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;

(d) le dimensioni, il modello di attività e il profilo di rischio dell’ente e dell’impresa madre di cui all’articolo 2, compresi i fondi propri;

(e) la misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione delle crisi conformemente all'articolo 73;

(f) la misura in cui il dissesto dell'ente e dell’impresa madre di cui all’articolo 2 avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell'ente in questione con altri enti o con il sistema finanziario in generale.

La determinazione specifica il requisito minimo che gli enti sono tenuti a rispettare su base individuale e che le imprese madri sono tenute a rispettare su base consolidata. Il Comitato può decidere di concedere una deroga all’applicazione del requisito minimo su base consolidata all’impresa madre purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 4 quater bis, lettere a) e b) della direttiva [ ]. Il Comitato può concedere una deroga all’applicazione del requisito minimo su base consolidata ad una filiazione purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 4 quinquies, lettere da a) a c) della direttiva [ ].

4.           La determinazione di cui al paragrafo 1 può prevedere che il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuali.

5.           Perché lo strumento sia considerato uno strumento di bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 4, il Comitato deve accertarsi che esso:

(a) contenga una clausola contrattuale che prevede che, se la Commissione decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è ridotto o convertito nella misura richiesta prima che siano ridotte o convertite altre passività ammissibili; e

(b) sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere.

6.           Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 nel corso dell’elaborazione e del mantenimento dei piani di risoluzione delle crisi a norma dell’articolo 7.

7.           Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 26. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di cui al paragrafo 1.

8.           Il Comitato comunica alla BCE e all’ABE il requisito minimo che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1.

Capo 2

Intervento precoce

Articolo 11 Intervento precoce

1.           La BCE o le autorità competenti degli Stati membri partecipanti informano il Comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse a norma dell’articolo 13 ter del regolamento (EU) n. [ ], dell’articolo 23, paragrafo 1 o dell’articolo 24 della direttiva [ ] o dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

2.           A partire dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri della BCE e delle autorità competenti in conformità ad altri atti normativi dell’Unione, il Comitato può preparare la risoluzione della crisi dell’ente o del gruppo in questione.

Ai fini del primo comma, il Comitato sorveglia attentamente, in collaborazione con la BCE e l’autorità competente pertinente, le condizioni dell’ente o dell’impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che siano stati tenuti a prendere.

3.           Il Comitato ha il potere di:

(a) richiedere, in conformità al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per preparare la risoluzione della crisi dell’ente o del gruppo;

(b) effettuare una valutazione delle attività e delle passività dell’ente o del gruppo conformemente all’articolo 17;

(c) contattare potenziali acquirenti per preparare la risoluzione della crisi dell’ente o del gruppo, o imporre all’ente, all’impresa madre, o all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi di farlo, a condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento e dall’articolo 76 della direttiva [ ];

(d) imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione delle crisi di elaborare un programma preliminare di risoluzione della crisi per l’ente o il gruppo in questione.

4.           Se la BCE o le autorità competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell’articolo 13 ter del regolamento (UE) n. [ ], dell’articolo 23 o 24 della direttiva [ ] o dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l’ente o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, esse consultano il Comitato prima di imporre tali misure aggiuntive all’ente o al gruppo in questione.

5.           La BCE o l’autorità competente e il Comitato garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione della crisi a norma del paragrafo 2 siano coerenti.

Capo 3

Risoluzione delle crisi

Articolo 12 Obiettivi della risoluzione delle crisi

1.           Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 16, la Commissione e il Comitato, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione delle crisi e scelgono gli strumenti e i poteri che, a loro parere, sono più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso.

2.           Gli obiettivi di risoluzione delle crisi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

(a) garantire la continuità delle funzioni essenziali;

(b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, anche per prevenire il contagio, e mantenere la disciplina di mercato;

(c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

(d) tutelare i depositanti coperti dalla direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE[21].

Nel perseguire i suddetti obiettivi la Commissione e il Comitato si adoperano per evitare la distruzione di valore non necessaria e di contenere al minimo i costi della risoluzione della crisi.

3.           La Commissione pondera opportunamente gli obiettivi di cui al paragrafo 2 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

Articolo 13 Principi generali che disciplinano la risoluzione delle crisi

1.           Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 16, la Commissione e il Comitato prendono tutte le misure opportune per garantire che l’azione di risoluzione della crisi sia avviata in conformità dei principi seguenti:

(a) gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le prime perdite;

(b) i creditori dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità dei loro crediti a norma dell’articolo 15;

(c) la direzione dell'ente soggetto a risoluzione della crisi è sostituita, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte della direzione, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione della crisi;

(d) conformemente alle debite procedure di legge, le persone o le entità rispondono del dissesto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi nella misura della loro responsabilità a norma del diritto nazionale;

(e) i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

(f) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

2.           Nei casi in cui l’ente è un’entità appartenente ad un gruppo, la Commissione, laddove applicabile, e il Comitato applicano gli strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitano i poteri di risoluzione delle crisi in modo da ridurre al minimo sia l'impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso, sia l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell'Unione e in particolare negli Stati membri in cui il gruppo opera.

3.           Qualora a un’entità di cui all’articolo 2 sia applicato lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, detta entità è considerata oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE[22].

Articolo 14 Risoluzione delle crisi degli enti finanziari e delle imprese madri

1.           La Commissione avvia un’azione di risoluzione delle crisi in relazione ad un ente finanziario quando le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l’ente finanziario sia l’impresa madre.

2.           La Commissione avvia un’azione di risoluzione delle crisi per un’impresa madre di cui all’articolo 2, lettera b), quando le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l’impresa madre sia una o più filiazioni che siano enti.

3.           In deroga al paragrafo 2 e nonostante il fatto che un’impresa madre possa non soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può avviare un’azione di risoluzione delle crisi in relazione a tale impresa madre se una o più filiazioni che siano enti soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 2, e l’azione rispetto a tale impresa madre è necessaria per la risoluzione della crisi di una o più filiazioni che sono enti o per la risoluzione della crisi del gruppo nel suo insieme.

Articolo 15 Ordine di priorità dei crediti

Nell’applicare lo strumento del bail-in a un ente soggetto a risoluzione della crisi, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, la Commissione decide circa, e il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti esercitano, i poteri di riduzione e di conversione dei crediti secondo un ordine di priorità inverso rispetto all’ordine seguente vigente per le procedure ordinarie di insolvenza:

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e provenienti da sistemi di garanzia dei depositi;

(b) crediti non garantiti non privilegiati;

(c) crediti subordinati diversi da quelli di cui alle lettere da d) a f);

(d) crediti di alti dirigenti e amministratori;

(e) crediti connessi agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e agli strumenti di capitale di classe 2;

(f) crediti connessi agli strumenti di capitale di base di classe 1;

partendo dalla lettera f) e finendo con la lettera a).

Articolo 16 Procedura di risoluzione delle crisi

1.           Laddove valuta che l’entità di cui all’articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

2.           Quando riceve una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato valuta se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

(b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione alternativa per l'entità in questione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce o riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

(c) l'azione di risoluzione della crisi è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 4.

3.           Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se si trova in una delle situazioni seguenti:

(a) l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE o dell'autorità competente, perché - ma non solo - ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;

(b) le attività dell'entità sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;

(c) l’entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti in scadenza;

(d) l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concreta in una delle forme seguenti:

i)        una garanzia dello Stato per sostenere gli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;

ii)       una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

iii)      un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'entità, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) né le circostanze di cui all'articolo 14.

In ciascuno dei casi di cui ai punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entità solventi e sono subordinate all'approvazione a titolo delle norme sugli aiuti di Stato. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

4.           Ai fini del paragrafo 2, lettera c), l’azione di risoluzione della crisi è considerata nell’interesse pubblico se consegue uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi di cui all’articolo 12 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’entità con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di raggiungere tali obiettivi nella stessa misura.

5.           Se tutte le condizioni stabilite al paragrafo 2 sono soddisfatte, il Comitato raccomanda alla Commissione che l’entità sia sottoposta a risoluzione della crisi. La raccomandazione contiene almeno quanto segue:

(a) la raccomandazione di sottoporre l’entità a risoluzione della crisi;

(b) il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 19, paragrafo 3;

(c) il quadro di riferimento per il ricorso al Fondo a sostegno dell’azione di risoluzione della crisi a norma dell’articolo 71.

6.           In funzione dell’urgenza delle circostanze specifiche del caso in esame, la Commissione decide, di propria iniziativa o tenendo conto, se del caso, della comunicazione di cui al paragrafo 1 o della raccomandazione del Comitato di cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno l’entità a risoluzione della crisi, e il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione delle crisi che si applica all’entità in questione e per il ricorso al Fondo a sostegno dell’azione di risoluzione della crisi. La Commissione, di propria iniziativa, può decidere di sottoporre un’entità a risoluzione della crisi se tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

7.           La decisione della Commissione è indirizzata al Comitato. Se la Commissione decide di non sottoporre l’entità a risoluzione della crisi, poiché la condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), non è soddisfatta, l’entità in questione è liquidata in conformità alla legislazione nazionale in materia di insolvenza.

8.           Nel quadro stabilito dalla decisione della Commissione, il Comitato decide in merito al programma di risoluzione della crisi di cui all’articolo 20 e garantisce che l’azione di risoluzione della crisi necessaria per attuare tale programma sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti. La decisione del Comitato è indirizzata alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell’articolo 26, esercitando i poteri di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso di aiuto di Stato, il Comitato può decidere solo dopo che la Commissione ha preso una decisione in merito ad esso.

9.           Dopo il ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1, o di propria iniziativa, se il Comitato ritiene che le misure di risoluzione delle crisi potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

10.         Nella misura in cui l’azione di risoluzione della crisi proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo e non implica la concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione applica in parallelo, per analogia, i criteri previsti per l’applicazione dell’articolo 107 del TFUE.

11.         La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per assolvere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e, ove applicabile, dall’articolo 107 del TFUE. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un’azione di risoluzione delle crisi, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione delle crisi.

12.         Il Comitato ha il potere di raccomandare alla Commissione di modificare il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione delle crisi e per l’uso del Fondo nei confronti di un’entità soggetta a risoluzione della crisi.

Articolo 17 Valutazione

1.           Prima di avviare un'azione di risoluzione della crisi o di esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, il Comitato provvede a che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l’autorità di risoluzione delle crisi, e dall'entità di cui all'articolo 2, effettui una valutazione equa e realistica delle attività e passività della predetta entità.

2.           Fatto salvo il paragrafo 13, qualora siano rispettati tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 3 a 14, la valutazione è considerata definitiva.

3.           Qualora una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, la valutazione provvisoria delle attività e passività dell’entità di cui all’articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 9.

4.           L'obiettivo della valutazione è stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in dissesto o a rischio di dissesto.

5.           La valutazione è intesa:

(a) ad essere presa in considerazione ai fini dell'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione della crisi o per la riduzione o conversione degli strumenti di capitale;

(b) laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione della crisi, ad essere presa in considerazione in sede di decisione sull'azione appropriata di risoluzione delle crisi da adottare in relazione all'entità di cui all'articolo 2;

(c) laddove sia applicato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, ad essere presa in considerazione in sede di decisione sull'ampiezza della cancellazione o diluizione delle azioni o altri titoli di proprietà e sull'ampiezza della riduzione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale;

(d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, ad essere presa in considerazione in sede di decisione sull'ampiezza della riduzione o conversione delle passività ammissibili;

(e) laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, ad essere presa in considerazione in sede di decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione della crisi o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o altri titoli di proprietà;

(f) laddove sia applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, ad essere presa in considerazione in sede di decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere nonché per la determinazione, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

(g) in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione degli strumenti di capitale.

6.           Ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la potenziale prestazione futura all'entità di cui all'articolo 2 di un sostegno finanziario pubblico straordinario dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione della crisi o esercitato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi:

(a) il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione della crisi eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente;

(b) il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 71, all'ente soggetto a risoluzione della crisi.

7.           La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2:

(a) lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'articolo 2;

(b) l’analisi e la stima del valore contabile delle attività;

(c) l’elenco delle passività in essere risultante dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo ordine di priorità di cui all’articolo 15;

(d) l’elenco delle attività detenute dall'entità di cui all'articolo 2 per conto di terzi titolari del diritto di proprietà in relazione ad esse.

8.           Ove opportuno, per fornire una base di riflessione per le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere e) e f), le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera b), possono essere integrate da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in base al valore di mercato.

9.           La valutazione contiene la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell’ordine di priorità dei crediti di cui all’articolo 15 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

10.         Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 6 e 8 od ove si applichi il paragrafo 2, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 7 e 9.

La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

11.         Ove non rispetti tutti i requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti previsti dal presente articolo. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile.

La valutazione definitiva ex post mira:

(a) ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;

(b) a fornire una base di riflessione per la decisione di ripristinare crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12.

12.         Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'entità di cui all'articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, il Comitato può chiedere all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi

(a) di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori che sono stati ridotti con lo strumento del bail-in;

(b) di dare istruzione all’ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare in relazione a attività, diritti, passività all'entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi oppure, a seconda dei casi, in relazione alle azioni o agli altri titoli di proprietà ai proprietari delle azioni o degli altri titoli di proprietà.

13.         In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di avviare azioni di risoluzione delle crisi o esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale.

14.         La valutazione non ha efficacia giuridica ed è un atto procedurale in preparazione della raccomandazione del Comitato di applicare uno strumento di risoluzione delle crisi o esercitare un potere di risoluzione delle crisi.

15.         La valutazione è inoltre conforme agli atti delegati, adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 30, paragrafo 7, della direttiva [ ], riguardanti le circostanze in cui una persona è indipendente, la metodologia per valutare le attività e le passività dell’entità e la metodologia per calcolare e includere una riserva per perdite aggiuntive nella valutazione provvisoria.

16.         Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione della crisi fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente effettui una valutazione dopo l’avvenuta azione di risoluzione della crisi. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 14.

17.         La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:

(a) il trattamento che gli azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi interessata dalla cessione parziale, riduzione o conversione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione, riduzione o conversione effettuata;

(b) il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione della crisi dell'entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi;

(c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

18.         La valutazione di cui al paragrafo 16

(a) presuppone che l’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi interessata dalla cessione parziale, riduzione o conversione sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima dell'azione di risoluzione della crisi effettuata;

(b) presuppone che non era stata effettuata la cessione parziale, neanche a più riprese, di diritti, attività o passività, né la riduzione o la conversione;

(c) prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno pubblico straordinario all’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi.

Articolo 18 Riduzione e conversione degli strumenti di capitale

1.           La BCE, l’autorità competente o l’autorità di risoluzione delle crisi, designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis) e b ter), e dell’articolo 54 della direttiva [ ], informano il Comitato se valutano che le seguenti condizioni siano rispettate in relazione ad un’entità di cui all’articolo 2 o ad un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante:

(a) l’entità non sarebbe più economicamente sostenibile se gli strumenti di capitale non venissero ridotti o convertiti in azioni;

(b) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), punto iii).

2.           Ai fini del paragrafo 1, si considera che l’entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non sono più economicamente sostenibili unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(a) l’entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;

(b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un’alternativa alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale, singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione della crisi, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce), permetterebbe di evitare il dissesto dell’entità o del gruppo in tempi ragionevoli.

3.           Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.           Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un'azione da parte dell’autorità competente perché - ma non solo - il gruppo ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

5.           La Commissione, sulla base di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, verifica che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte. La Commissione stabilisce se i poteri di ridurre o convertire gli strumenti di capitale vadano esercitati separatamente o, secondo la procedura prevista all’articolo 16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un’azione di risoluzione della crisi.

6.           Nel caso in cui la Commissione stabilisca che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le condizioni per la risoluzione della crisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, non sono riunite, il Comitato, a seguito di una decisione della Commissione, dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 51 e 52 della direttiva [ ].

7.           Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, e le condizioni per la risoluzione della crisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, sono anch’esse riunite, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafi da 4 a 7.

8.           Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione delle crisi esercitino i poteri di riduzione o di conversione in modo da ottenere i risultati seguenti:

(a) il capitale di base di classe 1 è ridotto per primo in proporzione alle perdite e sino a concorrenza della sua capacità;

(b) il capitale degli strumenti di capitale pertinenti è ridotto e/o convertito in strumenti di capitale di base di classe 1, nella misura necessaria e sino a concorrenza della capacità degli strumenti di capitale pertinenti.

9.           Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale conformemente all’articolo 26.

Articolo 19 Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione delle crisi

1.           Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione delle crisi a un'entità di cui all'articolo 2, e ove tale azione di risoluzione della crisi comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato esercita il potere di cui all'articolo 18 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione delle crisi.

2.           Gli strumenti di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 16, paragrafo 5, lettera b), sono i seguenti:

(a) strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(b) strumento dell'ente-ponte;

(c) strumento della separazione delle attività;

(d) strumento del bail-in.

3.           In sede di adozione della raccomandazione di cui all’articolo 16, paragrafo 5, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:

(a) le attività e le passività dell’ente soggetto a risoluzione della crisi sulla base della valutazione di cui all’articolo 17;

(b) la situazione in materia di liquidità dell’ente soggetto a risoluzione della crisi;

(c) la commerciabilità del valore di franchise dell’ente soggetto a risoluzione della crisi alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;

(d) il periodo di tempo disponibile.

4.           Fatto salvo il paragrafo 5, gli strumenti di risoluzione delle crisi possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento della separazione delle attività che può essere applicato solo congiuntamente ad un altro strumento di risoluzione delle crisi.

Articolo 20 Programma di risoluzione della crisi

Il programma di risoluzione della crisi adottato dal Comitato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità alle decisioni della Commissione in materia di quadro di risoluzione delle crisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e alle decisioni in materia di aiuti di Stato, ove applicabile per analogia, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione delle crisi da applicare all’ente soggetto a risoluzione della crisi, almeno per quanto concerne le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2 e all’articolo 24, paragrafo 1, e determina gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.

Nel corso del processo di risoluzione della crisi, il Comitato può modificare e aggiornare il programma di risoluzione della crisi come opportuno alla luce delle circostanze specifiche del caso in esame e nell’ambito del quadro di risoluzione delle crisi stabilito dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6.

Articolo 21 Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1.           Nell’ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento della vendita dell’attività d’impresa consiste nella cessione di quanto segue ad un acquirente diverso da un ente-ponte:

(a) azioni o altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione della crisi; o

(b) tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte specifica di essi, dell’ente soggetto a risoluzione delle crisi;

2.           Relativamente allo strumento della vendita dell’attività d’impresa, il programma di risoluzione della crisi di cui all’articolo 16, paragrafo 8, stabilisce in particolare:

(a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi cede a norma dell’articolo 32, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva [ ];

(b) le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e dei costi e delle spese sostenuti nella procedura di risoluzione della crisi, alle quali l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi effettua la cessione conformemente all’articolo 32, paragrafi da 2 a 4, della direttiva [ ];

(c) se i poteri di cessione possono essere esercitati dall’autorità nazionale di risoluzione delle crisi più volte, in conformità all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, della direttiva [ ];

(d) le modalità di commercializzazione da parte dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi di tale entità o di tali strumenti, attività, diritti e passività conformemente all’articolo 33, paragrafi 1 e 2 della direttiva [ ];

(e) se l’osservanza da parte dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione delle crisi a norma del paragrafo 3.

3.           Il Comitato applica lo strumento della vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione di cui al paragrafo 2, lettera e), se accerta che l’ottemperanza ad essi rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione delle crisi e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) il Comitato ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o aggravi tale minaccia;

(b) il Comitato ritiene che l'ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l'efficacia dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare tale minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione delle crisi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 22 Strumento dell'ente-ponte

1.           Nell’ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento dell’ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:

(a) di azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione della crisi;

(b) di tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione della crisi.

2.           Relativamente allo strumento dell’ente-ponte, il programma di risoluzione della crisi di cui all’articolo 20 stabilisce in particolare:

(a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi cede ad un ente-ponte a norma dell’articolo 34, paragrafi da 1 a 9 della direttiva [ ];

(b) le modalità per la creazione, il funzionamento e la chiusura dell’ente-ponte da parte dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi conformemente all’articolo 35, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, della direttiva [ ];

(c) le modalità di commercializzazione dell’ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, della direttiva [ ].

3.           Il Comitato assicura che il valore complessivo delle passività cedute dall’autorità nazionale di risoluzione delle crisi all’ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione della crisi o provenienti da altre fonti.

Articolo 23 Strumento della separazione delle attività

1.           Nell’ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento della separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione della crisi a una società veicolo per la gestione delle attività.

Per società veicolo per la gestione delle attività s'intende un’entità giuridica che risponde a tutti i requisiti seguenti:

(a) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche, che possono includere l'autorità di risoluzione delle crisi o il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi, o ne è controllata;

(b) è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a risoluzione delle crisi o di un ente-ponte.

2.           Relativamente allo strumento della separazione delle attività, il programma di risoluzione della crisi di cui all’articolo 20 stabilisce in particolare:

(a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi cede alla società veicolo per la gestione delle attività a norma dell’articolo 36, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 10, della direttiva [ ];

(b) il corrispettivo per la cessione delle attività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, in conformità dei principi stabiliti all’articolo 17. Tale disposizione non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

Articolo 24 Strumento del bail-in

1.           Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno dei seguenti fini:

(a) ricapitalizzare un’entità di cui all’articolo 2 che soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione e di esercitare le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2004/39/CE;

(b) convertire in capitale o ridurre l’importo dei crediti o dei titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale.

Nell’ambito del quadro deciso dalla Commissione per quanto riguarda lo strumento del bail-in, il programma di risoluzione della crisi stabilisce in particolare:

(a) l’importo aggregato di cui occorre ridurre o convertire le passività ammissibili, conformemente al paragrafo 6;

(b) le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 13;

(c) gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.

2.           Lo strumento del bail-in può essere applicato per il fine di cui al paragrafo 1, lettera a), solo se esiste una prospettiva realistica che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo alle misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto al paragrafo 16 consentano non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione della crisi, ma anche di risanare l’ente in questione ripristinandone la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine.

Se non è soddisfatta la condizione prevista al primo comma, si applicano, a seconda dei casi, qualsiasi strumento di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b).

3.           Le seguenti passività non possono essere soggette a riduzione o conversione:

(a) depositi coperti;

(b) passività garantite, incluse le obbligazioni coperte;

(c) passività sorte dal fatto che l'entità di cui all'articolo 2 detiene attività o liquidità dei clienti ovvero da un rapporto fiduciario tra l'entità di cui all'articolo 2 (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il cliente o beneficiario sia protetto dal diritto in materia di insolvenza o dal diritto civile applicabile;

(d) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con una scadenza originaria inferiore a sette giorni;

(e) passività derivanti dalla partecipazione a un sistema designato conformemente alla direttiva 98/26/CE[23] con una scadenza residua inferiore a sette giorni;

(f) passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i)        un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, le prestazioni pensionistiche o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata dalla legge o da un contratto collettivo;

ii)       un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, lettere b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

iii)      un’autorità tributaria o previdenziale, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare o civile applicabile.

4.           L’ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 non osta all’esercizio, ove opportuno, dei poteri di bail-in in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività date in garanzia, dei pegni, delle ipoteche o altre garanzie fornite. Le obbligazioni coperte quali definite all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE[24] possono essere esentate dalla presente disposizione.

5.           In circostanze eccezionali, talune passività possono essere escluse o parzialmente escluse dall’applicazione dei poteri di riduzione e di conversione in uno qualsiasi dei seguenti casi:

(a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione delle crisi; o

(b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle aree di attività principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione della crisi di proseguire le operazioni e i servizi chiave; o

(c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un contagio ampio che sconvolgerebbe il funzionamento dei mercati finanziari così gravemente da poter determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o

(d) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.

Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, il livello di riduzione o conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tale esclusione, purché detto livello rispetti il principio enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).

6.           Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione della crisi al fine di:

(a) coprire le perdite non assorbite da passività ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi in conformità al paragrafo 1, lettera a);

(b) acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, allo scopo di ricapitalizzarlo in conformità al paragrafo 1, lettera b).

7.           Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione della crisi hanno fornito, tramite riduzione, conversione o altrimenti, un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione della crisi in conformità alla valutazione di cui all'articolo 17; e

(b) il contributo del Fondo non supera il 5% delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione della crisi calcolate al momento dell'azione di risoluzione della crisi in conformità alla valutazione di cui all'articolo 17.

8.           Il contributo del Fondo può essere finanziato nei modi seguenti:

(a) con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all’articolo 2 in conformità all'articolo 66;

(b) con l'importo che può essere costituito grazie ai contributi ex post in conformità dell'articolo 67 nell'arco di tre anni; e

(c) qualora gli importi di cui alle lettere a) e b) siano insufficienti, con l'importo costituito grazie a mezzi di finanziamento alternativi in conformità all'articolo 69.

9.           In casi straordinari ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a mezzi di finanziamento alternativi dopo che:

(a) il limite del 5% di cui al paragrafo 7, lettera b), è stato raggiunto e

(b) tutte le passività non garantite, non privilegiate, diverse dai depositi ammissibili, sono state ridotte o interamente convertite.

10.         In alternativa o in aggiunta, allorché sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), il contributo può provenire da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità all'articolo 66 che non sono ancora state usate.

11.         Ai fini del presente regolamento non si applica l’articolo 38, paragrafo 3 quater bis ter, quinto comma della direttiva [ ].

12.         In sede di adozione della decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione i fattori seguenti:

(a) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, in ordine di priorità;

(b) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione della crisi se la passività o la classe di passività fossero escluse;

(c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione della crisi.

13.         Il Comitato valuta gli elementi seguenti sulla base dei requisiti di cui all’articolo 17:

(a) l'importo aggregato del quale devono essere ridotte le passività ammissibili per assicurare che il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sia pari a zero;

(b) se del caso, l'importo aggregato per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione della crisi o dell’ente-ponte.

Quando è decisa l’applicazione dello strumento del bail-in per il fine previsto al paragrafo 1, lettera a), la valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre convertire le passività ammissibili al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione della crisi o, se del caso, dell'ente ponte, tenendo conto di qualsiasi contributo di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), e al fine di generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto alla risoluzione della crisi o nell'ente-ponte e permettere a questo di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione ed esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2004/39/CE.

14.         Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono aver luogo o per escludere completamente una passività dalla riduzione o per limitare la portata della riduzione applicata a tale passività.

15.         I poteri di riduzione e di conversione rispettano i requisiti sull’ordine di priorità dei crediti di cui all’articolo 15.

16.         L’autorità nazionale di risoluzione delle crisi inoltra immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto dopo l’applicazione dello strumento del bail-in dall’amministratore nominato conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva [ ].

Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l’autorità di risoluzione delle crisi trasmette al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell’entità di cui all’articolo 2. La valutazione è completata in accordo con l'autorità competente.

Se il Comitato conclude che il piano può conseguire tale obiettivo, consente all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi di approvarlo conformemente all’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva [ ]. Se il Comitato non è convinto che l’attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi di comunicare le proprie perplessità all’amministratore e di imporgli di modificare il piano in modo da tenerne conto conformemente all’articolo 47, paragrafo 6, della direttiva [ ]. Ciò avviene in accordo con l'autorità competente.

L’autorità nazionale di risoluzione delle crisi inoltra al Comitato il piano modificato. Il Comitato dà istruzione all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi di comunicare all’amministratore entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

Articolo 25 Sorveglianza da parte del Comitato

1.           Il Comitato sorveglia attentamente l’attuazione dei programmi di risoluzione delle crisi da parte delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi

(a) collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento del suo compito di sorveglianza;

(b) forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull’esecuzione dei programmi di risoluzione della crisi, sull’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e sull’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi, che potrebbero essere richieste dal Comitato; forniscono in particolare ragguagli:

i)        sul funzionamento e sulla situazione finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione della crisi, sull’ente ponte e sulla società veicolo per la gestione delle attività;

ii)       sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza;

iii)      su eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell’ente dissestato, a impugnazioni della decisione di risoluzione della crisi e della valutazione o relativi alle domande di indennizzo presentate dagli azionisti o creditori;

iv)      sulla nomina, la rimozione o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, e sull’esecuzione dei loro compiti;

v)       su ogni altra questione che può essere sottoposta al Comitato;

vi)      sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione delle crisi esercitano i poteri loro assegnati al capo V della direttiva [ ];

vii)     sulla redditività economica, la fattibilità, e l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 24, paragrafo 16.

Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi presentano al Comitato una relazione finale sull’esecuzione dei programmi di risoluzione delle crisi.

2.           Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi su qualsiasi aspetto dell’esecuzione del programma di risoluzione delle crisi, e, in particolare, sugli elementi di cui all’articolo 20 e sull’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi.

3.           Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione delle crisi, la Commissione, sulla base di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, può ritornare sulla sua decisione relativa al quadro di risoluzione delle crisi e adottare le modifiche appropriate.

Articolo 26 Attuazione delle decisioni in materia di risoluzione delle crisi

1.           Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi prendono i provvedimenti necessari per attuare le decisioni in materia di risoluzione della crisi di cui all’articolo 16, paragrafo 8, in particolare esercitando un controllo sulle entità di cui all’articolo 2, prendendo le misure necessarie a norma dell’articolo 64 della direttiva [ ] e garantendo che le garanzie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi applicano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.

A tal fine esse si avvalgono dei poteri loro conferiti dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva [ ] alle condizioni fissate dalla stessa legislazione. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. I provvedimenti adottati sono conformi alla decisione di cui all’articolo 16, paragrafo 8.

2.           Quando un’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non ha applicato una decisione di cui all’articolo 16 oppure l’ha applicata in modo tale che essa non consente di conseguire gli obiettivi della risoluzione delle crisi ai sensi del presente regolamento, il Comitato ha il potere di ordinare a un ente soggetto a risoluzione della crisi:

(a) di cedere a un’altra persona determinati suoi diritti, attività o passività;

(b) di esigere, nelle circostanze previste all’articolo 18, la conversione degli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.

3.           L’ente soggetto a risoluzione della crisi si conforma a qualsiasi decisione adottata di cui al paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità nazionali sulla stessa materia.

4.           Ogni misura adottata dalle autorità nazionali in relazione a questioni che sono oggetto di una decisione a norma del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.

Capo 4

Cooperazione

Articolo 27 Obbligo di cooperazione

1.           Il Comitato informa la Commissione di ogni provvedimento adottato al fine di preparare la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri della Commissione e i servizi della Commissione sono soggetti all’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 79.

2.           Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi collaborano strettamente. La BCE e le autorità nazionali competenti forniscono al Comitato e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.           Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi cooperano strettamente nella pianificazione della risoluzione delle crisi, nell’intervento precoce e nelle fasi della risoluzione delle crisi conformemente agli articoli da 7 a 26. La BCE e le autorità nazionali competenti forniscono al Comitato e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

4.           Ai fini del presente regolamento, se la BCE invita un rappresentante del Comitato a partecipare al consiglio di vigilanza istituito in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. [ ], il Comitato nomina un rappresentante.

5.           Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione delle crisi dell’Autorità bancaria europea istituito in conformità all’articolo 113 della direttiva [ ].

6.           Il Comitato collabora strettamente con la European Financial Stability Facility (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare quando l’EFSF o il MES hanno concesso o probabilmente concederanno un’assistenza finanziaria diretta o indiretta ad entità stabilite in uno Stato membro partecipante, in particolare nelle circostanze eccezionali di cui all’articolo 24, paragrafo 9.

7.           Il Comitato e la BCE concludono un protocollo di intesa che descrive le condizioni generali della collaborazione a norma del paragrafo 2. Il protocollo è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l'adeguato trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 28 Scambio di informazioni nell’ambito dell’SRM

1.           Sia il Comitato che le autorità nazionali di risoluzione delle crisi sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.

2.           Il Comitato trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei compiti che le spettano a norma del presente regolamento e, ove applicabile, dell’articolo 107 del TFUE.

Articolo 29 Cooperazione nell’ambito dell’SRM e trattamento dei gruppi

L’articolo 12, paragrafi 4, 5, 6 e 15 e gli articoli da 80 a 83 della direttiva [ ] non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti. Alle predette relazioni si applicano invece le disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Articolo 30 Cooperazione con gli Stati membri non partecipanti

Nel caso di un gruppo comprendente entità stabilite sia in Stati membri partecipanti che in Stati membri non partecipanti, fatto salvo l’eventuale obbligo di approvazione da parte della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti ai fini della cooperazione con gli Stati membri non partecipanti a norma degli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 83 della direttiva [ ].

Articolo 31 Cooperazione con le autorità di paesi terzi

La Commissione e il Comitato, nei rispettivi ambiti di competenza, hanno la responsabilità esclusiva di concludere, per conto delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti, le intese di cooperazione non vincolanti di cui all’articolo 88, paragrafo 4, della direttiva [ ] e le notificano a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

Capo 5

Poteri di indagine

Articolo 32 Richieste di informazioni

1.           Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione delle crisi, dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitigli dal presente regolamento:

(a) le entità di cui all’articolo 2;

(b) i dipendenti delle entità di cui all’articolo 2;

(c) i terzi cui le entità di cui all’articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.

2.           Le entità di cui all’articolo 2 e le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), comunicano le informazioni richieste a norma del paragrafo 1. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano le predette entità e persone dall’obbligo di comunicare le suddette informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione del segreto professionale.

3.           Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate.

4.           Il Comitato è in grado di ottenere in modo continuativo informazioni sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a qualunque ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione delle crisi che abbiano rilevanza ai fini della risoluzione delle crisi.

5.           Il Comitato, le autorità competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi possono redigere un protocollo d’intesa contenente disposizioni sulla procedura relativa allo scambio di informazioni.

6.           Le autorità competenti, inclusa la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti, inclusa la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione delle crisi comunicano le suddette informazioni al Comitato.

Articolo 33 Indagini generali

1.           Ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione, il Comitato può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 32, paragrafo 1, stabilite o ubicate in uno Stato membro partecipante.

A tal fine il Comitato ha il diritto di:

(a) esigere la presentazione di documenti:

(b) esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

(c) ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

(d) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interrogate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2.           Le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.

Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche facilitando l'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 34 Ispezioni in loco

1.           Ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione, il Comitato può svolgere, previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 32, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.

2.           I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 32, paragrafo 1.

3.           Le persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione del Comitato.

4.           I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la vigilanza e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

5.           Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate si avvalgono dei poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria delle altre autorità nazionali di risoluzione delle crisi.

Articolo 35 Autorizzazione giudiziaria

1.           Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza di cui all'articolo 34, paragrafo 5, richiede, conformemente al diritto nazionale, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è chiesta tale autorizzazione.

2.           Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione degli atti di cui all’articolo 26, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.

Capo 6

Poteri sanzionatori

Articolo 36 Ammende

1.           Quando ritenga che un’entità di cui all’articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle infrazioni di cui al paragrafo 2, il Comitato dà istruzione all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi interessata di infliggere un’ammenda alla pertinente entità di cui all’articolo 2 conformemente alla direttiva [ ].

Si considera che una infrazione sia stata commessa intenzionalmente da un’entità se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione che l’entità o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale infrazione.

2.           Possono essere inflitte ammende alle entità di cui all’articolo 2 per le infrazioni seguenti:

(a) non aver fornito le informazioni richieste a norma dell’articolo 32;

(b) non essersi sottoposte a un’indagine generale conformemente all’articolo 33 o a ispezioni in loco e non aver fornito le informazioni richieste a norma dell’articolo 32;

(c) non aver contribuito al Fondo a norma dell’articolo 66 o 67;

(d) non aver rispettato una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell’articolo 24.

3.           Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi pubblicano le ammende inflitte a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi pubblicano le sanzioni senza rivelare l’identità delle parti.

4.           Al fine di stabilire pratiche uniformi, efficienti ed efficaci per contrastare le infrazioni e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del presente regolamento, il Comitato pubblica orientamenti sull’applicazione di ammende e penalità di mora destinati alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi.

Articolo 37 Penalità di mora

1.           Il Comitato dà istruzione all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi interessata di infliggere una penalità di mora all’entità pertinente di cui all’articolo 2 conformemente alla direttiva [ ] per obbligare:

(a) un ente creditizio a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell’articolo 32;

(b) una persona di cui all'articolo 32, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;

(c) una persona di cui all'articolo 33, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;

(d) una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.

2.           La penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l’ente creditizio o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).

3.           Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi.

PARTE III QUADRO ISTITUZIONALE

TITOLO I

Il Comitato

Articolo 38 Status giuridico

1.           È istituito il Comitato unico di risoluzione delle crisi. Il Comitato è un’agenzia dell’Unione europea con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.

2.           Il Comitato gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento giuridico nazionale. Il Comitato può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.           Il Comitato è rappresentato dal suo direttore esecutivo.

Articolo 39 Composizione

1.           Il Comitato è composto da:

(a) il direttore esecutivo;

(b) il vice direttore esecutivo;

(c) un membro nominato dalla Commissione;

(d) un membro nominato dalla BCE;

(e) un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.

2.           La durata del mandato del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e dei membri del Comitato nominati dalla Commissione e dalla BCE è di cinque anni. Fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 6, tale mandato non è rinnovabile.

3.           La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:

(a) la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;

(b) la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all’articolo 51;

(c) il direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53.

Articolo 40 Conformità con il diritto dell’Unione

Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell’Unione, in particolare con le decisioni adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 41 Responsabilità

1.           Il Comitato è responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per l’attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8.

2.           Il Comitato trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione sull'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

3.           Il direttore esecutivo presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.           Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sull’esecuzione dei suoi compiti di risoluzione delle crisi.

5.           Il direttore esecutivo può, su richiesta del Consiglio, essere ascoltato dal Consiglio sull’esecuzione dei suoi compiti di risoluzione delle crisi.

6.           Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure, in presenza dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

7.           Su richiesta, il direttore esecutivo tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vice presidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all’esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in tal senso imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

8.           Durante le indagini del Parlamento, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE. Il Comitato e il Parlamento concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del direttore esecutivo.

Articolo 42 Parlamenti nazionali

1.           A causa dei compiti specifici del Comitato, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento.

2.           Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il direttore esecutivo a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle crisi di enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione delle crisi.

3.           Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per l’esecuzione dei compiti non attribuiti al Comitato o alla Commissione dal presente regolamento.

Articolo 43 Indipendenza

1.           Nell'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi agiscono in piena indipendenza e nell’interesse generale.

2.           I membri del Comitato di cui all’articolo 40, paragrafo 2, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 44 Sede

Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.

TITOLO II

Comitato in sessione plenaria

Articolo 45 Partecipazione alle sessioni plenarie

Tutti i membri del Comitato partecipano alle sessioni plenarie.

Articolo 46 Compiti

1.           Il Comitato in sessione plenaria:

(a) adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale del Comitato per l’anno successivo, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, e sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea;

(b) adotta il bilancio annuale del Comitato a norma dell’articolo 59, paragrafo 2;

(c) decide in merito ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell’articolo 68, alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità all’articolo 72 e alla concessione di prestiti al sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 73;

(d) adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all’articolo 42. Tale relazione contiene spiegazioni dettagliate sull’esecuzione del bilancio;

(e) adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell’articolo 61;

(f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

(g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

(h) adotta il proprio regolamento interno;

(i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione[25] (di seguito “poteri dell’autorità di nomina”);

(j) adotta adeguate modalità per garantire l’attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari;

(k) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;

(l) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(m) prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato.

2.           Il Comitato in sessione plenaria adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità di nomina e definisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo e la subdelega da parte di quest’ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 47 Riunione del Comitato in sessione plenaria

1.           Il direttore esecutivo convoca le riunioni del Comitato in sessione plenaria.

2.           Il Comitato in sessione plenaria tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del direttore esecutivo, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.           Il Comitato in sessione plenaria può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc.

4.           Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria.

Articolo 48 Processo decisionale

1.           Il Comitato in sessione plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri. Tuttavia, le decisioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

2.           Il direttore esecutivo partecipa alle votazioni.

3.           Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le disposizioni di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

TITOLO III

Comitato in sessione esecutiva

Articolo 49 Partecipazione alle sessioni esecutive

1.           Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i membri del Comitato di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a d), partecipano alle sessioni esecutive del Comitato.

2.           In caso di deliberazioni su un’entità di cui all’articolo 2 o un gruppo di entità stabiliti in un solo Stato membro partecipante, anche il membro nominato da tale Stato membro partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1 e 3.

3.           In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, nonché i membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un’entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano alle deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3.

Articolo 50 Compiti

1.           Il Comitato in sessione plenaria è assistito da una sessione esecutiva del Comitato.

2.           Il Comitato in sessione esecutiva:

(a) prepara le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;

(b) prende tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

Ciò include:

i)        fornire alla Commissione, prima possibile, le informazioni pertinenti necessarie alla Commissione per valutare e prendere una decisione motivata a norma dell’articolo 16, paragrafo 6;

ii)       decidere in merito alla parte II del bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo.

3.           Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.

4.           Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta dei suoi membri.

5.           Il Comitato in sessione plenaria stabilisce il regolamento interno del Comitato in sessione esecutiva.

Articolo 51 Processo decisionale

1.           In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, il Comitato prende le decisioni in sessioni esecutive a maggioranza semplice dei membri partecipanti. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore esecutivo.

2.           In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il Comitato prende le decisioni in sessioni esecutive a maggioranza semplice dei membri partecipanti. I membri del Comitato di cui all’articolo 40, paragrafo 2, e il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo dispongono ciascuno di un voto. Gli altri membri partecipanti dispongono ciascuno di un diritto di voto pari ad una frazione di un voto in rapporto al numero di autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un’entità interessata rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore esecutivo.

3.           Fino al raggiungimento del livello-obiettivo di finanziamento di cui all’articolo 65, un membro nominato da uno Stato membro è in grado di esigere una volta un’ulteriore delibera del Comitato quando una decisione oggetto di discussione incide sulle competenze in materia di bilancio di tale Stato membro.

4.           Il Comitato in sessione esecutiva adotta e pubblica il regolamento interno per le sessioni esecutive.

Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal direttore esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di due membri e sono presiedute dal direttore esecutivo. Il Comitato può invitare osservatori a partecipare alle sue sessioni esecutive su base ad hoc.

TITOLO IV

Direttore esecutivo e vice direttore esecutivo

Articolo 52 Nomina e compiti

1.           Il Comitato è presieduto da un direttore esecutivo a tempo pieno che non ricopre alcun incarico a livello nazionale.

2.           Il direttore esecutivo ha la responsabilità:

(a) di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;

(b) di tutte le questioni riguardanti il personale;

(c) delle questioni riguardanti l’amministrazione corrente;

(d) dell’esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell’articolo 59, paragrafo 3;

(e) della gestione del Comitato;

(f) dell’esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato;

(g) di preparare ogni anno un progetto di relazione comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione delle crisi del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

3.           Il direttore esecutivo è affiancato da un vice direttore esecutivo.

Il vice direttore esecutivo svolge le funzioni del direttore esecutivo in assenza di quest’ultimo.

4.           Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo sono designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria.

5.           Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione propone al Consiglio un elenco di candidati per la nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo previa consultazione del Parlamento europeo.

6.           In deroga all’articolo 40, paragrafo 2, il mandato del primo vice direttore esecutivo nominato dopo l’entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

7.           Il direttore esecutivo o il vice direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non possono partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

8.           Se il direttore esecutivo o il vice direttore esecutivo non soddisfano più le condizioni richieste per l’esercizio delle loro funzioni o hanno commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, rimuovere il direttore esecutivo o il vicedirettore esecutivo dall’incarico.

Articolo 53 Indipendenza

1.           Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo esercitano le loro mansioni conformemente alle decisioni della Commissione e del Comitato.

Quando partecipano a deliberazioni e processi decisionali all’interno del Comitato, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, bensì esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente. In tali deliberazioni e processi decisionali il vice direttore esecutivo non è soggetto all’autorità del direttore esecutivo.

2.           Né gli Stati membri né altri soggetti pubblici o privati tentano di influenzare il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo nello svolgimento dei loro compiti.

3.           Conformemente allo statuto di cui all'articolo 78, paragrafo 6, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo, terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 54 Risorse

Il Comitato ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 55 Bilancio

1.           Tutte le entrate e le spese del Comitato sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Comitato.

2.           Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Comitato devono essere in pareggio.

3.           Il bilancio comprende due parti: la parte I riguarda l’amministrazione del Comitato e la parte II riguarda il Fondo.

Articolo 56 Parte I del bilancio riguardante l’amministrazione del Comitato

1.           Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a).

2.           Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

Articolo 57 Parte II del bilancio riguardante il Fondo

1.           Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare

(a) dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente all’articolo 62, tranne i contributi annuali di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a);

(b) dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di Stati membri non partecipanti conformemente all’articolo 68, paragrafo 1;

(c) dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all’articolo 69;

(d) dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all’articolo 70.

2.           Le spese della parte II del bilancio sono costituite:

(e) dalle spese ai fini indicati all’articolo 71;

(f) dagli investimenti a norma dell'articolo 70;

(g) dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di Stati membri non partecipanti conformemente all’articolo 68, paragrafo 1;

(h) dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all’articolo 69.

Articolo 58 Elaborazione ed esecuzione del bilancio

1.           Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l’esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in seduta plenaria per approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

2.           Il bilancio del Comitato è adottato dal Comitato in sessione plenaria sulla base dello stato di previsione. Se del caso, sono apportati gli opportuni adeguamenti.

3.           Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio del Comitato.

Articolo 59 Audit e controlli

1.           All’interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest’ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio del Comitato funzionino correttamente.

2.           Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

3.           Il Comitato è responsabile dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 60 Rendicontazione e discarico

1.           Il direttore esecutivo esercita la funzione di ordinatore.

2.           Entro il 1º marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti.

3.           Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato in sessione esecutiva trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori del Comitato per l’esercizio finanziario precedente.

4.           Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il direttore esecutivo redige i conti definitivi del Comitato, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria.

5.           Entro il 1º luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.           Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre.

7.           I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo.

8.           Il Comitato in sessione plenaria dà discarico al direttore esecutivo sull’esecuzione del bilancio.

9.           Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie in relazione ai conti del Comitato.

Articolo 61 Disposizioni finanziarie

Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura per l’elaborazione e l’esecuzione del suo bilancio.

Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione[26].

Articolo 62 Contributi

1.           Le entità di cui all’articolo 2 contribuiscono al bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5. I contributi comprendono:

(a) i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative;

(b) i contributi ex ante annuali necessari per raggiungere il livello-obiettivo di finanziamento del Fondo di cui all’articolo 65, calcolato a norma dell’articolo 66;

(c) i contributi ex post straordinari, calcolati a norma dell’articolo 67.

2.           Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio del bilancio del Comitato e a svolgere le missioni del Fondo.

3.           Il Comitato stabilisce, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all’articolo 2 in una decisione destinata all’entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.

4.           Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento.

5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all’articolo 82 per:

(a) determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;

(b) specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare il pagamento pieno e tempestivo dei contributi;

(c) determinare il sistema dei contributi per gli enti che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo livello-obiettivo;

(d) determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.

Articolo 63 Misure antifrode

1.           Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999, il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Comitato utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.

2.           La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione dal Comitato.

3.           L’OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Capo 2

Il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie

Sezione 1

COSTITUZIONE DEL FONDO

Articolo 64 Disposizioni generali

1.           È istituito il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

2.           Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un’applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi specificati nella parte II, titolo I, e in conformità agli obiettivi della risoluzione delle crisi e ai principi che disciplinano la risoluzione delle crisi di cui agli articoli 12 e 13. In nessun caso il bilancio dell’Unione risponde per le spese o le perdite del Fondo.

3.           Il proprietario del Fondo è il Comitato.

Articolo 65 Livello-obiettivo del finanziamento

1.           Entro 10 anni al massimo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti che sono garantiti a norma della direttiva 94/19/CE.

2.           Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all’articolo 66 e raccolti a norma dell’articolo 62 sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo a meno che, a seconda delle circostanze, possano essere anticipati in considerazione delle condizioni di mercato favorevoli o delle esigenze di finanziamento.

3.           Il Comitato può prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se il Fondo effettua esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,5% dell’ammontare totale di cui al paragrafo 1.

4.           Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei contributi calcolati a norma dell’articolo 66 riprende fino al ripristino di tale livello. Laddove i mezzi finanziari disponibili ammontino a meno della metà del livello-obiettivo, i contributi annuali sono almeno pari ad un quarto del livello-obiettivo.

5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare quanto segue:

(a) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;

(b) le circostanze in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato a norma del paragrafo 2;

(c) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;

(d) i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.

Articolo 66 Contributi ex ante

1.           Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di tutti gli enti autorizzati nei territori degli Stati membri partecipanti.

Tale contributo è adattato in funzione del profilo di rischio di ogni ente, conformemente ai criteri specificati negli atti delegati di cui all’articolo 94, paragrafo 7, della direttiva [ ].

2.           I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 65 possono comprendere impegni di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell’articolo 71, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30% dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità al paragrafo 1.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare quanto segue:

(a) il metodo di calcolo dei singoli contributi di cui al paragrafo 1;

(b) la qualità delle garanzie reali a sostegno degli impegni di pagamento di cui al paragrafo 2;

(c) i criteri per il calcolo della quota di impegni di pagamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 67 Contributi straordinari ex post

1.           Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi conformemente all’articolo 62. Il pagamento di detti contributi straordinari è ripartito fra gli enti a norma dell’articolo 66.

2.           Il Comitato può esentare un ente, integralmente o parzialmente, in conformità con gli atti delegati di cui al paragrafo 3, dall’obbligo di versare contributi ex post ai sensi del paragrafo 1, se la somma dei pagamenti di cui all’articolo 66 e al paragrafo 1 del presente articolo metterebbe a repentaglio il regolamento dei crediti vantati da altri creditori nei suoi confronti. Tale esenzione non può essere concessa per un periodo superiore a 6 mesi, ma può essere rinnovata su richiesta dell’ente.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per specificare le circostanze e le condizioni alle quali un’entità di cui all’articolo 2 può essere parzialmente o integralmente esentata dal pagamento di contributi ex post ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 68 Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento

1.           Il Comitato può chiedere prestiti per il Fondo a tutti gli altri meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:

(a) gli importi raccolti a norma dell'articolo 66 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo;

(b) i contributi straordinari ex post previsti all'articolo 67 non sono accessibili immediatamente;

(c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti all'articolo 69 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2.           Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi decidono in merito a detta richiesta a norma dell’articolo 97 della direttiva [ ]. Le condizioni del prestito sono soggette all’articolo 97, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva [ ].

Articolo 69 Mezzi di finanziamento alternativi

1.           Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non sono immediatamente accessibili o sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo.

2.           I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma dell’articolo 62 entro il periodo di durata del prestito.

3.           Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico del Comitato e non del bilancio dell’Unione o degli Stati membri partecipanti.

Sezione 2

Amministrazione del Fondo

Articolo 70 Investimenti

1.           Il Comitato amministra il Fondo e può chiedere alla Commissione di svolgere determinati compiti relativi all’amministrazione del Fondo.

2.           Gli importi ottenuti dall’ente soggetto a risoluzione della crisi o dall’ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.

3.           Il Comitato investe gli importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri partecipanti oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevata qualità creditizia. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo geografico. Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo.

4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 82, atti delegati che specificano nel dettaglio le modalità di amministrazione del Fondo.

Sezione 3

Ricorso al Fondo

Articolo 71 Missione del Fondo

1.           Nell’ambito del quadro stabilito dalla Commissione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi ad entità di cui all’articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo per i seguenti scopi:

(a) garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, delle sue filiazioni, dell’ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;

(b) erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione della crisi, alle sue filiazioni, all’ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

(c) acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;

(d) fornire un contributo di capitale all’ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

(e) pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, hanno ricevuto meno a pagamento dei loro crediti rispetto a quanto avrebbero ricevuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 16;

(f) fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione della crisi al posto del contributo che sarebbe derivato dalla riduzione dei crediti di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e l'autorità di risoluzione delle crisi decida di escludere determinati creditori dall’ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;

(g) avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) ad f).

2.           Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui alle lettere da a) a g) anche nei confronti dell’acquirente nel contesto dello strumento della vendita dell’attività d’impresa.

3.           Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un’entità di cui all’articolo 2 o per ricapitalizzare un ente o un’entità di cui all’articolo 2. Qualora il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 2 al Fondo, si applicano i principi che disciplinano l'uso di tale meccanismo di cui all'articolo 24.

4.           Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.

Articolo 72 Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione delle crisi di gruppo  che interessano enti di Stati membri non partecipanti

In caso di risoluzione di crisi di gruppo che interessano enti autorizzati in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti autorizzati in uno o più Stati membri non partecipanti dall’altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione delle crisi di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 98 della direttiva [ ].

Articolo 73 Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione delle crisi

1.           Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato prende azioni di risoluzione delle crisi e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato sia responsabile per gli importi di cui all’articolo 99, paragrafi 1 e 4, della direttiva [ ].

2.           La determinazione dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 17.

3.           Prima di decidere, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 39, paragrafo 3, lettera d), della direttiva [ ], il Comitato consulta il sistema di garanzia dei depositi interessato, tenendo pienamente conto dell’urgenza della questione in esame.

4.           Nel caso in cui le risorse di un sistema di garanzia dei depositi non sono sufficienti per coprire i pagamenti che devono essere effettuati ai depositanti e lo Stato membro partecipante rilevante non mette immediatamente a disposizione altre risorse, il Fondo può prestare le risorse necessarie a tale sistema di garanzia dei depositi purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 10 della direttiva 94/19/CE.

TITOLO VI

Altre disposizioni

Articolo 74 Privilegi e immunità

Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 75 Lingue

1.           Al Comitato si applica il regolamento n. 1 del Consiglio[27].

2.           Il Comitato decide riguardo al regime linguistico interno del Comitato.

3.           Il Comitato può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l’invio dei documenti alle istituzioni o agli organi dell’Unione.

4.           Il Comitato può concordare con ogni autorità nazionale di risoluzione delle crisi la lingua o le lingue in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi o che queste ultime devono inviare.

5.           I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 76 Personale del Comitato

1.           Al personale del Comitato, inclusi il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.           Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta adeguate modalità per garantire l’attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

Articolo 77 Scambio di personale

1.           Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato.

2.           Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti e tra tali autorità.

3.           Il Comitato può creare squadre interne per la risoluzione delle crisi composte dal personale delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti.

Articolo 78 Responsabilità del Comitato

1.           La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

2.           La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato.

3.           In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione delle crisi, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione delle crisi estera.

4.           Il Comitato risarcisce un’autorità nazionale di risoluzione delle crisi per i danni per i quali è stata condannata da un tribunale nazionale o che essa, d’accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base ad una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un’omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione delle crisi nel corso della risoluzione di una crisi ai sensi del presente regolamento, a meno che l’atto o l’omissione abbia costituito una violazione del diritto dell’Unione, del presente regolamento, di una decisione della Commissione o di una decisione del Comitato, oppure un errore di valutazione grave e manifesto.

5.           La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

6.           La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 79 Segreto professionale e scambio di informazioni

1.           I membri del Comitato, il suo personale ed il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione delle crisi sono soggetti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 339 del TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione.

2.           Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale.

3.           Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato è autorizzato, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

Articolo 80 Trasparenza

1.           Ai documenti in possesso del Comitato si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[28].

2.           Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il Comitato adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.           Le decisioni prese dal Comitato in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, previo ricorso all’autorità di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del TFUE.

4.           Il trattamento di dati personali da parte del Comitato è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi è soggetto alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[30].

Articolo 81 Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. I principi di sicurezza comportano anche l’applicazione di disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione di tali informazioni.

PARTE IV POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 Esercizio della delega

1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni definite nel presente articolo.

2.           La delega dei poteri è conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 88.

3.           La delega dei poteri di cui all’articolo 62, paragrafo 5, all’articolo 65, paragrafo 5, all’articolo 66, paragrafo 3, all’articolo 67, paragrafo 3 e all’articolo 70, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 5, dell’articolo 65, paragrafo 5, dell’articolo 66, paragrafo 3, dell’articolo 67, paragrafo 3, e dell’articolo 70, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della notifica dell’atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 83 Clausola di revisione

1.           Entro il 31 dicembre 2016 e, in seguito, ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:

(a) il funzionamento dell’SRM e l’impatto della sua attività di risoluzione delle crisi sugli interessi dell’Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l’integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all’interno dell’Unione, e l’efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all’interno dell’SRM, tra l’SRM e l’SSM, nonché tra l’SRM e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti;

(b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;

(c) l'interazione tra il Comitato e l'Autorità bancaria europea;

(d) l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell’SRM su tali Stati membri.

2.           La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 84 Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1.           All'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "autorità competenti":

i)        le autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

ii)       in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

iii)      in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e

iv)      in relazione all’articolo 62, paragrafo 5, all’articolo 65, paragrafo 5, all’articolo 66, paragrafo 3, all’articolo 67, paragrafo 4, e all’articolo 70, paragrafo 4, le autorità di risoluzione delle crisi quali definite all’articolo 3 della stessa direttiva e il Comitato unico di risoluzione delle crisi istituito dal regolamento (UE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.           All'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

“1 bis.            L’Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato di cui al regolamento [SRM] e delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti nell’SRM nella risoluzione delle crisi dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l’efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l’Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi.”

3.           All'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il terzo comma seguente:

“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 5, dell’articolo 65, paragrafo 5, dell’articolo 66, paragrafo 3, dell’articolo 67, paragrafo 4, e dell’articolo 70, paragrafo 4, il direttore esecutivo del Comitato unico di risoluzione delle crisi ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.”

Articolo 85 Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione delle crisi

A decorrere dalla data di applicazione di cui all’articolo 88, secondo comma, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti a norma del titolo VII della direttiva [ ].

Articolo 86 Accordo sulla sede e condizioni operative

1.           Le necessarie disposizioni relative all’insediamento del Comitato nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tra il Comitato e lo Stato membro ospitante.

2.           Lo Stato membro ospitante del Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 87 Avvio delle attività del Comitato

1.           Il Comitato è pienamente operativo a partire dal 1º gennaio 2015.

2.           La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all’esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:

(a) fino a quando il direttore esecutivo non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 53, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al direttore esecutivo;

(b) in deroga all’articolo 47, paragrafo 1, lettera i), e fino all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell’autorità di nomina;

(c) la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell’agenzia sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

(d) la Commissione raccoglie i contributi annuali di cui all’articolo 62, paragrafo 5, lettera d), per conto del Comitato.

3.           Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.

Articolo 88 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[31]

Mercato interno – mercati finanziari

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[32]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

· rafforzare il mercato interno dei servizi bancari mantenendo nel contempo pari condizioni di concorrenza;

· preservare la stabilità finanziaria e la fiducia nelle banche, assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali, evitare il contagio;

· minimizzare le perdite per la società nel suo insieme ed in particolare per i contribuenti, proteggere i depositanti e ridurre l’azzardo morale.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Alla luce degli obiettivi generali riportati sopra, si perseguono i seguenti obiettivi specifici:

preparazione e prevenzione:

· aumentare la preparazione delle autorità di vigilanza e delle banche ad affrontare le situazioni di crisi;

· consentire misure di risoluzione delle crisi per tutte le banche;

intervento precoce:

· migliorare le modalità di intervento precoce delle autorità di vigilanza bancaria;

risoluzione delle crisi bancarie:

· assicurare la risoluzione delle crisi delle banche soggette al meccanismo di vigilanza unico in modo tempestivo e solido;

· assicurare la certezza del diritto per i soggetti interessati alla risoluzione della crisi bancaria;

finanziamento:

· creare un fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che possa effettivamente assorbire le perdite geograficamente asimmetriche del sistema bancario dell’Unione;

· assicurare che le misure di risoluzione delle crisi delle banche in sofferenza siano integralmente coperte dai contributi degli istituti finanziari, dopo il bail-in degli azionisti e dei creditori.

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

· spezzare il circolo vizioso tra gli Stati sovrani e le rispettive banche;

· garantire a tutte le imprese in tutta l'Unione bancaria parità di condizioni e di accesso ai finanziamenti bancari;

· ridurre al minimo le perdite dei depositanti, dei governi e dei contribuenti dovute al risanamento e alla risoluzione delle crisi delle grandi banche di importanza sistemica.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

· differenziali tra i titoli di Stato a lungo termine degli Stati membri;

· numero di banche assoggettate a risoluzione;

· costo delle procedure di risoluzione, compresi i pagamenti del Fondo unico di risoluzione delle crisi;

· variazione della quota del debito delle banche ammesso al bail-in.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Come indicato dalla Commissione nel piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita e nella relazione del 2012 dei quattro presidenti, un quadro finanziario integrato, ovvero l'"Unione bancaria", è parte essenziale delle misure adottate nell'ambito delle politiche per riportare l’Europa sulla via della ripresa economica e della crescita. Le risposte nazionali non coordinate al dissesto delle banche hanno accentuato la frammentazione del mercato interno nel settore dei prestiti e dei finanziamenti. Di conseguenza, è stata compromessa la trasmissione della politica monetaria comune, e la compartimentazione mette a repentaglio l'attività di prestito alle imprese e ai consumatori.

Si tratta di un’evoluzione che ha effetti particolarmente dannosi nella zona euro. Dato lo scarso margine di manovra nell'uso di strumenti monetari per affrontare le debolezze del settore bancario, la dipendenza dalle risorse di bilancio nazionali per la gestione dei dissesti bancari mantiene il circolo vizioso tra banche ed emittenti sovrani. Le imprese negli Stati membri la cui capacità di salvataggio delle banche in difficoltà presenti nel loro territorio viene percepita come limitata si trovano in una situazione di grave svantaggio competitivo. Inoltre, come si è visto durante la crisi, a causa dei dubbi i problemi in alcuni Stati membri della zona euro possono diffondersi rapidamente mediante i legami finanziari ad altri paesi che il mercato percepisce come vulnerabili a rischi analoghi.

Nelle sue conclusioni del dicembre 2012 il Consiglio europeo ha dichiarato che "[i]n un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni".

Progressi rapidi verso l'Unione bancaria sono indispensabili per garantire la stabilità finanziaria e la crescita nella zona euro. Pertanto, sulla base del solido quadro normativo comune ai 28 membri del mercato interno (corpus unico di norme), la Commissione europea ha adottato un approccio inclusivo e ha proposto una tabella di marcia, con vari strumenti e misure, verso l’Unione bancaria, potenzialmente aperta a tutti gli Stati membri, ma che in ogni caso includerà i 17 paesi che fanno attualmente parte della zona euro.

Il primo provvedimento, ossia il meccanismo di vigilanza unico per le banche della zona euro e per le banche degli Stati membri che intendono aderire, attribuisce alla BCE compiti fondamentali di vigilanza su tali banche.

Un altro elemento fondamentale dell’Unione bancaria, ossia la proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie) adottata nel 2012, è attualmente oggetto di trattativa da parte dei co-legislatori. La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie fissa le modalità di risoluzione in tutto il mercato interno, attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione i poteri di risoluzione delle crisi bancarie e prevede le relative procedure.

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, l’integrazione dei mercati bancari dell’Unione impone un meccanismo di risoluzione delle crisi delle banche in difficoltà per tutta la zona euro, che consenta pertanto di gestire il rischio di contagio, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro a beneficio di tutto il mercato interno.

In linea con il piano della Commissione del 2012, l’obiettivo a lungo termine è creare un’Unione bancaria per le banche di tutti gli Stati membri. La vigilanza diretta della BCE, assieme al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie e a sistemi efficaci e solidi di garanzia dei depositi in tutti gli Stati membri, contribuirà a mantenere la fiducia nella stabilità duratura dell’Unione.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Solo un intervento a livello europeo può garantire che le banche in difficoltà siano assoggettate a misure di risoluzione in modo non discriminatorio e in base ad un corpus unico di norme al fine di migliorare il funzionamento dell’Unione economica e monetaria e del mercato interno. Nonostante la profonda integrazione del settore bancario dell’Unione, le differenze sostanziali tra le decisioni in materia di risoluzione adottate a livello nazionale possono comportare rischi inaccettabili per la stabilità finanziaria.

La moneta unica impone meccanismi unici di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie nella zona euro, al fine di evitare una frammentazione economica distruttiva. Il meccanismo di risoluzione unico sarà più efficace di una rete di autorità nazionali di risoluzione, in particolare per quanto riguarda i gruppi bancari transfrontalieri, per i quali velocità e coordinamento sono essenziali per ridurre al minimo i costi e ripristinare la fiducia. Oltre a permettere notevoli economie di scala, esso consentirà di evitare le esternalità negative che possono derivare da decisioni puramente nazionali.

1.5.3.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il primo provvedimento, ossia il meccanismo di vigilanza unico per le banche della zona euro e per le banche degli Stati membri che intendono aderire, attribuisce alla BCE compiti fondamentali di vigilanza su tali banche.

Un altro elemento fondamentale dell’Unione bancaria, ossia la proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie) adottata nel 2012, è attualmente oggetto di trattativa da parte dei co-legislatori. La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie fissa le modalità di risoluzione in tutto il mercato interno, attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione i poteri di risoluzione delle crisi bancarie e prevede le relative procedure.

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, l’integrazione dei mercati bancari dell’Unione impone un meccanismo di risoluzione delle crisi delle banche in difficoltà per tutta la zona euro, che consenta di gestire il rischio di contagio, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro a beneficio di tutto il mercato interno.

In linea con il piano della Commissione del 2012, l’obiettivo a lungo termine è creare un’Unione bancaria per le banche di tutti gli Stati membri. La vigilanza diretta della BCE, assieme al meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie e a sistemi efficaci e solidi di garanzia dei depositi in tutti gli Stati membri, contribuirà a mantenere la fiducia nella stabilità duratura dell’Unione.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

þ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– attuazione con un periodo di avvio dal 2014 alla fine del 2014,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[33]

¨ Gestione diretta a opera della Commissione

– ¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– þ  a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ paesi terzi o organismi da questi designati

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare)

– ¨BEI e Fondo europeo per gli investimenti

– þ organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario

– ¨ organismi di diritto pubblico

– ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie

– ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'articolo 41 del regolamento dispone che il Comitato sia responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio dell’attuazione del presente regolamento e che trasmetta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

La proposta non comporta nuovi rischi in relazione all'uso legale, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti di bilancio.

Tuttavia, occorre che la gestione interna dei rischi tenga conto della natura specifica del meccanismo di finanziamento del Comitato. Diversamente da quanto avviene per molti altri organismi istituiti dalle Comunità, i servizi forniti dal Comitato saranno finanziati esclusivamente dagli enti finanziari.

In secondo luogo, il Comitato sarà responsabile della gestione del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Al riguardo, dovranno essere sviluppate e istituite procedure di controllo interno.

2.2.2.     Informazioni sul sistema di controllo interno istituito

Occorre che il quadro e le norme sul controllo interno seguano il modello applicato da altre autorità istituite dalla Commissione, tranne in materia di gestione del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che richiederà la definizione di un insieme specifico di norme.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del livello atteso di rischio di errore

I controlli interni sono integrati nelle procedure del Comitato pertinenti ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso attribuite. I costi delle procedure non superano i benefici che ne derivano in termini di prevenzione di errori materiali.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, al Comitato saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Il Comitato aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale del Comitato.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari degli stanziamenti del Comitato e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

Gli articoli da 58 a 63 del regolamento che istituisce il Comitato contengono le disposizioni in materia di attuazione e controllo del bilancio del Comitato e le norme finanziarie applicabili.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

L’analisi che segue fornisce una stima dei costi complessivi per il Comitato e la relativa struttura amministrativa (di seguito "il Comitato") e per la Commissione generati dalla presente proposta.

Le spese del Comitato saranno finanziate interamente dagli enti finanziari coperti dal meccanismo unico di risoluzione delle crisi. In aggiunta al contributo annuale al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, circa 6 000 banche della zona euro saranno tenute al pagamento di una quota fissa dell'importo per coprire integralmente le spese di bilancio del Comitato. Il tasso di contribuzione e il bilancio del Comitato saranno approvati annualmente. Il tasso di contribuzione al finanziamento del Comitato sarà aggiornato ogni anno per garantire il pareggio del bilancio del Comitato.

Il Comitato avrà compiti relativi alla preparazione e all’esecuzione delle risoluzioni delle crisi e ai contributi e alla gestione del Fondo di risoluzione delle crisi. Per quanto riguarda la preparazione delle risoluzioni delle crisi, il Comitato redigerà o esaminerà i piani di risoluzione delle crisi, parteciperà ai collegi di risoluzione delle crisi transfrontalieri e preparerà la vera e propria risoluzione. Per un numero significativo di enti e gruppi il Comitato, in cooperazione con l'autorità di vigilanza (su base consolidata) e con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi, dovrà elaborare piani di risoluzione delle crisi contenenti le azioni di risoluzione delle crisi che possano essere adottate se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione della crisi, e dovrà almeno annualmente procedere alla revisione ed eventualmente all'aggiornamento dei piani. Il Comitato dovrà valutare la possibilità di risoluzione delle crisi degli enti e gruppi e affrontare eventuali ostacoli significativi alla possibilità di risoluzione delle crisi.

Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi dovranno anche elaborare piani di risoluzione delle crisi per gli altri enti e gruppi, che saranno sottoposti all’esame del Comitato. Quando il gruppo comprende entità che non sono stabilite unicamente negli Stati membri partecipanti, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti nel collegio di risoluzione delle crisi. Sono istituiti collegi di risoluzione delle crisi per assicurare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti e aventi il compito, tra l’altro, di elaborare i piani di risoluzione delle crisi, di valutare la possibilità di risoluzione delle crisi e di occuparsi della vera e propria risoluzione.

Nel caso in cui la Commissione abbia deciso di assoggettare un'entità a risoluzione della crisi, il Comitato avrà il compito di controllarne l’esecuzione e di valutare anche la fattibilità del piano di riorganizzazione delle attività dell'entità.

Per quanto riguarda il Fondo, il Comitato si occuperà della raccolta del contributo annuo di circa 6 000 enti, dovrà verificare che la base contributiva delle singole banche sia correttamente determinata, che i contributi siano pagati nei termini e che gli importi non pagati siano effettivamente recuperati. A tal fine, il Comitato dovrà effettuare verifiche della documentazione delle banche. L'importo da riscuotere e gestire supererà la metà del bilancio annuale dell'Unione. Il Comitato dovrà anche gestire i fondi in modo che i rischi siano ridotti al minimo e che sia possibile, se necessario, mettere rapidamente a disposizione le risorse per finanziare la risoluzione delle crisi. A tal fine occorre una strategia di investimento a lungo termine compiutamente elaborata, che tenga conto, tra l’altro, della natura, della geografia e della scadenza degli investimenti. Ovviamente, queste funzioni primarie del Comitato dovranno essere coadiuvate da funzioni secondarie, tra cui le tecnologie dell’informazione e le comunicazioni.

Ipotesi principali

Stima del personale e della struttura dei costi del Comitato

· Secondo le previsioni il Comitato sarà al massimo delle sue capacità alla fine del primo anno di funzionamento, il che significa che tutto il personale dovrà essere assunto nel corso del primo anno: l'impatto sul bilancio è stimato al 50% il primo anno e al 100% a partire dal secondo anno di funzionamento.

· Data l'assenza in Europa di autorità nazionali di risoluzione delle crisi con una lunga esperienza, la stima del fabbisogno del Comitato in termini di risorse umane è stata formulata facendo riferimento alle funzioni della US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Cfr. la successiva tabella 1.

· Per quanto riguarda i depositi coperti e l'obiettivo in termini di dimensioni del Fondo di risoluzione, gli importi sono comparabili tra gli Stati Uniti e la zona euro, mentre le attività bancarie rientranti nel meccanismo di risoluzione delle crisi sono sostanzialmente più elevate nella zona euro rispetto agli Stati Uniti.

· Per quanto riguarda le spese generali, il confronto è stato fatto con le Autorità europee di vigilanza (AEV). Tuttavia, dato che la percentuale di spese generali delle AEV è superiore alla stima elaborata dal confronto con l'FDIC, è stata utilizzata quest'ultima, ossia una percentuale più prudente dell’11,5%. Ulteriori ipotesi sul confronto con l'FDIC e i relativi chiarimenti sono riportati nella successiva tabella 1. Al 2012 l'FDIC aveva 7 476 ETP.

· Dato che l'FDIC ha un mandato più ampio del Comitato, nel confronto si è tenuto conto solo delle Divisioni pertinenti dell'FDIC.

· Sulla base del confronto, si stima che il numero di dipendenti necessari è pari a 309. Va osservato che il 21% del personale dell'FDIC ha un contratto a tempo determinato. Secondo l'ipotesi più prudente che in uno scenario non di crisi l'FDIC conservi unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato, l'obiettivo relativo alle dimensioni del Comitato si ridurrebbe di 75 dipendenti, scendendo a 244 in una situazione non di crisi. È pertanto importante assicurare che il Comitato disponga di un margine di manovra sufficiente per assumere personale aggiuntivo o esternalizzare il carico di lavoro.

· Si propone il seguente organico:

– 80% di AT (68% AD e 12% AST);

– 10% di END;

– 10% di AC.

· Si applica lo Statuto dei funzionari delle istituzioni UE, come indicato dagli importi per unità utilizzati:

– costo medio annuo di un AT: 131 000 EUR;

– costo medio annuo di un END: 78 000 EUR;

– costo medio annuo di un AC: 70 000 EUR.

Oltre alla retribuzione, il costo comprende i costi indiretti, quali i costi per gli immobili, la formazione, le attrezzature informatiche e l'assistenza socio-sanitaria.

· Visto che al momento l'ubicazione del Comitato non è ancora nota, è stato utilizzato un coefficiente correttore pari a 1. Una diversa ubicazione del Comitato potrebbe richiedere una nuova stima dei costi.

· Le altre spese di personale, amministrative e operative sono state stimate facendo riferimento all'attuale struttura dei costi delle Autorità europee di vigilanza (AEV).

· Le spese operative dovrebbero ammontare al 25% del totale dei costi del Comitato, in particolare per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici, per creare relazioni con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi e sviluppare una cultura comune della vigilanza in vista del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, per il quale occorre una relazione stretta ed efficace tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi che partecipano direttamente all'esecuzione delle decisioni di risoluzione.

· La stima della struttura dei costi del Comitato è riassunta nella successiva tabella 2.

Tabella 1. Stima del personale richiesto per il Comitato in base alla struttura e all’organico della US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

|| FDIC1 || COMITATO

Caratteristiche

Numero di banche || 7 1812 || 6 0083

Totale delle attività || $14 451 (mld, 2012) || €29 994 (mld, 2011)

Totale dei depositi coperti || $6 027 (mld, marzo 2013) || €5 514 (mld, 2011)

Obiettivo in termini di dimensioni del Fondo || $81 (mld) || €55 (mld)

Enti in sofferenza, 2008-2012 || 465 || 904

Personale

Totale dipendenti (ETP, 2012; % presso la sede centrale) || 7 476 (28,6%) ||

(a) Dipendenti della "Divisione Risoluzione e Amministrazioni controllate" (ETP, 2012) || 1 428 || 82 (stima)5

(b) Dipendenti della "Divisione Finanze" (ETP, 2012) || 176 || 88 (stima)6

(c) Dipendenti dell'"Ufficio degli enti complessi" (ETP, 2012) || 148 || 74 (stima)7

(d) Dipendenti della "Divisione giuridica" (ETP, 2012/% sul totale dei dipendenti) || 716/9,6% || 30/9,6% (stima)8

(e) Numero totale dei dipendenti delle pertinenti divisioni (ETP, 2012) (somma di a, b e c) || 2 468 || 274

(f) Funzioni del personale dipendente (tecnologie dell’informazione, comunicazione, ecc.) (numero/% sul totale dei dipendenti) || 863/11,5% || 35/11,5% (stima)

(g) Numero totale di dipendenti del Comitato (somma di d ed e) || || 309 (stima)

(h) Dipendenti con contratto a tempo determinato (% sul totale dei dipendenti, 2012) || 21%9 || 21%

(i) Numero totale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato del Comitato || || 244 (stima)

1               Fonte: www.fdic.gov. 2               Numero di membri del Deposit Insurance Fund (Fondo di garanzia dei depositi), 2012. 3               Numero di enti creditizi nell'UE-17 al gennaio 2013. Fonte: BCE. 4               Fonte: documento di lavoro dei servizi della Commissione “Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell’UE. Aggiornamento 2012”. Il numero effettivo degli enti in difficoltà nella zona euro è superiore, perché non sono inclusi gli enti falliti che non hanno ricevuto aiuti di Stato. 5               Si è ipotizzato che il 20% dei dipendenti è addetto alle risoluzioni delle crisi e l'80% alle amministrazioni controllate. Il Comitato avrebbe unicamente compiti attinenti alle risoluzioni delle crisi. Sulla base della ripartizione tra i livelli centrale e regionale in seno all'FDIC, si è ipotizzato che il 28,6% dei dipendenti addetti alla risoluzioni delle crisi lavorerà al livello centrale del Comitato e il 71,4% lavorerà a livello nazionale. Si tratta di un’ipotesi prudente dato che la proposta prevede che tutti i compiti legati alla risoluzione delle crisi saranno svolti al livello del Comitato, mentre solo l’attuazione delle decisioni di risoluzione sarà affidata al livello nazionale e controllata a livello centrale. 6               I compiti della Divisione Finanze dell'FDIC sono svolti a livello centrale. Questa Divisione non solo partecipa alla raccolta dei contributi e alla gestione del Fondo, ma svolge anche attività di carattere più generale, quali controllo, operazioni finanziarie e pianificazione finanziaria. Per questo motivo, si ipotizza che per gestire i contributi e il Fondo a livello centrale del Comitato sarà necessario il 50% del numero di dipendenti della Divisione Finanze dell'FDIC. 7               La pianificazione della risoluzione delle crisi che toccano le grandi banche della zona euro è di competenza del Comitato. Il Comitato ha la possibilità di chiedere alle autorità nazionali di presentare un progetto di piano di risoluzione. Per questo motivo, si ipotizza che il 50% dei dipendenti lavorerà al livello centrale del Comitato. 8               La Divisione giuridica dell'FDIC ha compiti attinenti non solo alle risoluzioni, alle amministrazioni controllate e alla gestione del Fondo, ma anche, ad esempio, alle competenze di vigilanza dell'FDIC. Per questo motivo, per la stima dei dipendenti necessari del Comitato è stata utilizzata la percentuale di dipendenti della Divisione giuridica rispetto al totale dei dipendenti. 9               La percentuale di dipendenti a contratto a tempo determinato è stata calcolata sulla base del numero totale di dipendenti dell’FDIC, esclusi i dipendenti della Divisione Risoluzioni e Amministrazioni controllate, che sono per lo più occupati a livello regionale.

Tabella 2. Stima della struttura dei costi del Comitato sulla base di 309 dipendenti

Cifre in milioni di EUR || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

|| || || || || || ||

Spese di personale (compresi retribuzioni e indennità e spese connesse, quali spese per immobili e mobilio e spese informatiche) || 18 || 37 || 38 || 38 || 39 || 40 || 41

Altre spese per le risorse umane (spese di assunzione, spese di missione, altre spese per il personale esterno (lavoratori temporanei, fornitori esterni di servizi)...) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

Totale parziale risorse umane e spese connesse || 22 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 44

|| || || || || || ||

Spese amministrative (telecomunicazioni, spese per informazioni e pubblicazioni, spese per riunioni, altro) || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5

Totale parziale spese amministrative || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5

|| || || || || || ||

Altre spese (governance, progetti informatici, collegamento con altre autorità pertinenti europee e di paesi terzi, progetti e seminari comuni con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi e altri organismi rilevanti, ecc.) || || || || || || ||

Totale parziale altre spese || 8 || 16 || 16 || 16 || 16 || 17 || 17

|| || || || || || ||

Totale delle spese || 32 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66

Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie

· L'obiettivo in termini di dimensioni del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie è fissato all’1% dei depositi coperti nel sistema bancario degli Stati membri partecipanti. Sulla base dei dati sulle banche del 2011, la stima dell'obiettivo in termini di dimensioni del Fondo è pari a 55 miliardi di EUR.

· Le banche partecipanti pagheranno la loro quota ponderata per il rischio al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie entro un periodo di 10 anni. Pertanto, l’accumulo annuo di fondi per la risoluzione delle crisi dovrebbe raggiungere i 5,5 miliardi di EUR, senza tener conto dei rendimenti e di possibili flussi finanziari in uscita.

· In termini assoluti, le maggiori banche daranno il più grande contributo al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Senza tenere conto del profilo di rischio delle banche, le stime dei servizi della Commissione sulla base dei dati del 2011 indicano che 17 tra le maggiori banche europee copriranno circa il 40% del contributo complessivo delle banche al Fondo.

· Per quanto riguarda la gestione del Fondo, occorre notare che la stima dei costi per il Comitato comprende soltanto le implicazioni in termini di risorse umane. Per altri costi, ad esempio i costi di investimento, si è ipotizzato che vengano dedotti direttamente dal Fondo.

Impatto finanziario a livello della Commissione

· Si stima che nel primo anno di funzionamento (2014) per istituire e accompagnare la fase di avvio del Comitato a livello della Commissione sarà necessaria una dotazione temporanea di 15 posti di specialisti di questioni legate alle risorse umane, al bilancio e ad altri aspetti amministrativi pertinenti per l'istituzione del Comitato, che si presume avrà sede a Bruxelles. La valutazione finanziaria che segue potrebbe cambiare in funzione della sede scelta per il Comitato.

· A partire dal 2015 si stima che potrebbero essere necessari 10 posti in seno alla Commissione per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la preparazione delle decisioni in materia di risoluzione delle crisi. Al riguardo verrà adottata una decisione nel quadro della procedura di bilancio annuale.

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Si stima che saranno necessari 15 posti a livello della Commissione nel primo anno di funzionamento (2014) per istituire e accompagnare la fase di avvio del Comitato.

A partire dal 2015 saranno necessari 10 posti in seno alla Commissione per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la preparazione delle decisioni in materia di risoluzione delle crisi.

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || [...][Rubrica……………...……………………………………………………………….]

DG: <…….> || || || Anno N[34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2) || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[35] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1+1a +3 || || || || || || || ||

Pagamenti || =2+2a +3 || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Commissione ||

Ÿ Risorse umane || 1 965 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 9 825

Ÿ Altre spese amministrative - spese di missione || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750

TOTALE Commissione || Stanziamenti || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575

Pagamenti || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo[36] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1[37] || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico n. 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[38] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 1 965 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 9 825

Altre spese amministrative || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575

esclusa la RUBRICA 5[39] del quadro finanziario pluriennale || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

Risorse umane || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

Altre spese di natura amministrativa || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

TOTALE parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

TOTALE || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575

Gli stanziamenti relativi alle risorse umane necessarie sono coperti dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

þ         La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti tempo pieno

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

|| Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[40] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[41] || - in sede || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || cfr. descrizione precedente.

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ¨  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– þ  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[43]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo…………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate

[1]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria" - COM(2012) 510 del 12.9.2012.

[2]               Comunicazione della Commissione "Un piano per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Avvio del dibattito europeo" - COM (2012) 777 final/2 del 30.11.2012.

[3]               "Verso un’autentica Unione economica e monetaria", relazione del presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy - EUCO 120/12 del 26.6.2012.

[4]               COM(2012) 511.

[5]               Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 - COM(2012) 280 del 6.6.2012.

[6]               Regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali           (CRR/CRDIV)http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm   

[7]               A seconda del risultato finale dei negoziati tra il Parlamento e il Consiglio, l'entrata in vigore integrale del bail-in potrebbe essere subordinata a un ulteriore periodo di transizione, potenzialmente fino al 2018 come proposto dalla Commissione.

[8]               Cfr. conclusioni del Consiglio sul miglioramento delle disposizioni in materia di stabilità finanziaria nell'UE del 9 ottobre 2007 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/96351.pdf

[9]               Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[10]             Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338).

[11]             GU C [….] del [….], pag. [….].

[12]             GU C [….] del [….], pag. [….].

[13]             Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010. GU C [….] del [….], pag. [….].

[14]             Regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, del ..., che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

[15]             Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-14.

[16]             Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[17]             Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338).

[18]             Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1).

[19]             Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338)

[20]             Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

[21]             Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

[22]             Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

[23]             Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

[24]             Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

[25]                   

[26]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[27]             GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

[28]             Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

[29]             Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[30]             Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[31]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[32]             A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[33]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[34]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[35]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[36]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[37]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

[38]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[39]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[40]             AC= agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[41]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[42]             Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[43]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.