Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 /* COM/2013/0520 final - 2013/0253 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Come indicato nel 2012 nella comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Una tabella di
marcia verso l'Unione bancaria"[1],
nella comunicazione della Commissione "Un piano per un'Unione economica e
monetaria autentica e approfondita. Avvio del dibattito europeo"[2] e nella relazione dei quattro
presidenti dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e
monetaria"[3],
un quadro finanziario integrato, ovvero l'"Unione bancaria", è parte
essenziale delle misure adottate nell'ambito delle politiche per riportare
l’Europa sulla via della ripresa economica e della crescita. Progressi rapidi verso l'Unione bancaria sono
indispensabili per garantire la stabilità finanziaria e la crescita nella zona
euro e in tutto il mercato interno. Si tratta di un passo fondamentale per
superare la frammentazione finanziaria e l’incertezza attuali, per allentare le
condizioni di finanziamento per emittenti sovrani e banche vulnerabili, per
spezzare il legame che li lega e per rilanciare le attività bancarie
transfrontaliere nel mercato interno a beneficio sia degli Stati membri della
zona euro che degli Stati membri che non vi appartengono. Pertanto, sulla base
del quadro normativo comune ai 28 membri del mercato interno (corpus
unico di norme), la Commissione europea ha adottato un approccio inclusivo
proponendo una tabella di marcia, con strumenti e misure diversi, verso
l’Unione bancaria, potenzialmente aperta a tutti gli Stati membri, ma che in
ogni caso include i 18 paesi che fanno attualmente parte della zona euro. Nel marzo 2013 il Consiglio europeo si è
impegnato a completare l’Unione bancaria secondo le seguenti fasi: in primo
luogo, occorre completare in via prioritaria l'iter legislativo per
l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) che attribuisce alla
Banca centrale europea (BCE) poteri di vigilanza sulle banche della zona euro[4]; in secondo luogo, nei mesi
estivi è necessario raggiungere un accordo sulle modalità con le quali il
Meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente le
banche, dopo l'istituzione dell'SSM e la revisione dei bilanci delle banche
compresa la definizione delle "attività preesistenti"; sempre
nell'estate del 2013 occorre raggiungere un accordo sulla proposta della
Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che
istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti
creditizi e delle imprese di investimento (di seguito "direttiva [
]")[5];
infine, occorre esaminare in via prioritaria la proposta della Commissione
relativa al meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM) e le relative
misure di sostegno adeguate ed efficaci, ai fini della loro adozione entro
l’attuale legislatura. Come previsto, l’Unione bancaria interesserà
tutti gli Stati membri della zona euro e gli Stati non appartenenti alla zona
euro che scelgono di aderirvi. Nell'ambito dell'Unione bancaria e in tutti gli
altri Stati membri si applicheranno lo stesso corpus unico di norme UE
in materia di requisiti prudenziali[6]
e le stesse norme sulla risoluzione delle crisi bancarie: verrà in tal modo
preservata l’integrità del mercato interno. La stabilità finanziaria rafforzata
grazie all’Unione bancaria consentirà anche di accrescere la fiducia e le
prospettive di crescita in tutto il mercato interno. L'applicazione
centralizzata e uniforme delle norme prudenziali e in materia di risoluzione
delle crisi negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria creerà benefici
per tutti gli Stati membri. Superando la frammentazione finanziaria che
ostacola attualmente l'attività economica, contribuirà ad assicurare condizioni
di concorrenza leale e a rimuovere gli ostacoli all'esercizio delle libertà
fondamentali non solo negli Stati membri partecipanti ma in tutto il mercato
interno. 1.1. Meccanismo unico di
risoluzione delle crisi e meccanismi di finanziamento: elementi fondamentali
dell’Unione bancaria L'accordo sul meccanismo di vigilanza unico
raggiunto in tempi rapidi nell’aprile 2013, a soli sette mesi dalla
presentazione della proposta della Commissione nel settembre 2012, ha gettato
le basi dell'Unione bancaria quale parte integrante dell’Unione economica e
monetaria (UEM). Il rafforzamento della vigilanza nel quadro
dell'SSM consentirà di ripristinare la fiducia nella solidità delle banche. Nel
2014 la BCE assumerà la responsabilità ultima della vigilanza su tutte le
banche della zona euro. In pratica, la BCE eserciterà la vigilanza diretta
sulle banche più grandi e più attive a livello internazionale, con la
possibilità di avocare a sé la vigilanza diretta sulle altre, mentre le
autorità nazionali saranno responsabili della vigilanza quotidiana delle banche
più piccole. Ai fini della sostenibilità dei mercati
bancari negli Stati membri partecipanti all'SSM, l’UE deve istituire, muovendo
dall'SSM stesso, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi per affrontare
il problema dei dissesti bancari. Il rischio che una banca abbia gravi problemi
di liquidità o di solvibilità non potrà mai essere totalmente escluso: è quindi
necessario istituire un quadro giuridico che consenta alle autorità di
procedere ad una radicale ristrutturazione delle banche, evitando allo stesso
tempo i gravissimi rischi per la stabilità economica e i costi che derivano da
una loro liquidazione disordinata conformemente alla normativa nazionale in
materia di insolvenza ed eliminando la necessità di finanziare la procedura con
risorse pubbliche. Una volta adottata dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi
bancarie stabilirà le modalità per la ristrutturazione delle banche dell’UE in
gravi difficoltà finanziarie, il mantenimento delle funzioni vitali per
l’economia reale e l'allocazione delle perdite e dei costi agli azionisti, ai
creditori e ai depositanti non garantiti. Il bail-in, strumento
fondamentale nella direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, dovrebbe
ripartire le perdite in modo sequenziale e ridurre i crediti degli azionisti,
dei creditori subordinati e dei creditori di rango superiore. I depositanti di
somme inferiori a 100 000 EUR non subiranno comunque perdite in quanto i
loro crediti sono tutelati dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi. Per la risoluzione delle crisi bancarie la
direttiva poggia su una rete di autorità e di fondi nazionali. Si tratta di un
importante passo avanti per ridurre al minimo le differenze nazionali in
materia e per preservare l’integrità del mercato interno, ma non è sufficiente
per gli Stati membri accomunati dalla vigilanza sugli enti creditizi nel quadro
dell'SSM. Come riconosciuto dal Consiglio europeo, nell’Unione bancaria la
vigilanza bancaria e la risoluzione delle crisi delle banche devono essere
esercitate dallo stesso livello di autorità. In caso contrario, potrebbero
crearsi tensioni tra l'autorità di vigilanza (BCE) e le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi sul modo di gestire le banche in difficoltà e potrebbe
sussistere il fenomeno delle aspettative di mercato riguardo alla (in)capacità
degli Stati membri di far fronte ai dissesti bancari a livello nazionale,
alimentando il circolo vizioso tra emittenti sovrani e banche e la
frammentazione e le distorsioni della concorrenza in tutto il mercato interno. Rispetto alla rete delle autorità di
risoluzione delle crisi, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi, dotato
di un organo decisionale centrale e del Fondo unico di risoluzione delle crisi
bancarie, recherà benefici fondamentali agli Stati membri, ai contribuenti,
alle banche e alla stabilità finanziaria ed economica in tutta l’UE: ·
un forte potere decisionale a livello centrale
assicurerà che in tutti gli Stati membri partecipanti le decisioni di
risoluzione delle crisi vengano adottate con rapidità ed efficacia, evitando
azioni non coordinate, riducendo al minimo l'impatto negativo sulla stabilità
finanziaria e limitando la necessità di sostegno finanziario; ·
la messa in comune a livello centrale delle
competenze e dell'esperienza in materia di risoluzione delle crisi bancarie
consentirà di affrontare il problema delle banche in dissesto con maggiore
sistematicità ed efficienza rispetto a quanto possano fare le singole autorità
nazionali con risorse ed esperienza più limitate; ·
il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie
consentirà di riunire ingenti risorse grazie ai contributi delle banche,
permettendo in tal modo una tutela dei contribuenti più efficace rispetto ai
fondi nazionali e garantendo allo stesso tempo condizioni di parità alle banche
di tutti gli Stati membri partecipanti. Il Fondo unico eliminerà i problemi di
coordinamento dovuti all'impiego di fondi nazionali e contribuirà ad affrancare
le banche dal merito di credito dell'emittente sovrano. Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi
deve essere istituito nel quadro giuridico ed istituzionale dell’UE. Nelle
conclusioni del 14 dicembre 2012 il Consiglio europeo ha affermato che
"[i]l processo di completamento dell'UEM si baserà sul quadro
istituzionale e giuridico dell'UE". Il ricorso a strumenti
intergovernativi ad hoc al di fuori del quadro dell’UE si è reso necessario per
affrontare circostanze di mercato eccezionali e supplire alle carenze di governance
della costruzione originaria dell’UEM; esso rischia tuttavia di minare la
qualità democratica del processo decisionale dell’UE e la coerenza
dell’ordinamento giuridico dell’UE. La creazione dell'SRM nel quadro giuridico
e istituzionale dell'UE, come già avvenuto per l'SSM, è pertanto un passo
necessario per completare l’UEM in linea con le conclusioni del Consiglio
europeo e, più in generale, al fine di tutelare l’ordinamento democratico e
istituzionale dell’UE. 1.2. Transizione verso l’Unione
bancaria È previsto che il meccanismo di vigilanza
unico entri in vigore a metà del 2014, mentre il meccanismo unico di
risoluzione delle crisi dovrebbe essere attivato nel gennaio 2015, data della
prevista entrata in vigore della direttiva [ ] che fissa le norme in materia di
risoluzione delle crisi bancarie in tutto il mercato interno[7]. L'SRM applicherebbe quindi
agli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria le norme del presente
regolamento che sono conformi a quelle della direttiva [ ], mentre le autorità
nazionali applicherebbero agli altri le norme della direttiva [ ]. Laddove le azioni di risoluzione delle crisi
implichino un sostegno statale si applicheranno sistematicamente le norme in
materia di aiuti di Stato relative alla ripartizione degli oneri. Per dare
attuazione all'assunzione degli oneri da parte di azionisti e creditori di
rango inferiore, l'SRM sarà in grado di applicare, fin dalla data di
applicazione del presente regolamento, norme che permettono di ridurre le
azioni e il debito subordinato nella misura necessaria a rispettare le norme
sugli aiuti di Stato. Gli Stati membri possono inoltre decidere di
attuare nel diritto nazionale le nuove norme previste dalla direttiva [ ] anche
prima del relativo termine di recepimento. Le competenze della Commissione in
materia di aiuti di Stato resteranno comunque salve in tutti i casi di
risoluzione delle crisi che implicano un sostegno assimilabile a un aiuto di
Stato. Infatti, nella misura in cui il ricorso al Fondo unico di risoluzione
delle crisi bancarie da parte dell'SRM non costituisce un aiuto di Stato in
base ai criteri specifici fissati dal trattato, questi sarebbero comunque di
applicazione per analogia, per assicurare che agli interventi del Fondo di
risoluzione delle crisi si applichino le stesse regole vigenti in caso di
impiego dei meccanismi nazionali di finanziamento da parte delle autorità
nazionali di risoluzione delle crisi. A livello europeo questo processo di
convergenza è intensificato, da un lato, dalla disciplina riveduta degli aiuti
di Stato a sostegno delle banche e, dall'altro, dall'accordo sulle modalità con
cui il Meccanismo europeo di stabilità (MES) potrebbe ricapitalizzare le banche
in difficoltà. La disciplina riveduta sugli aiuti di Stato impone agli
azionisti e ai creditori di rango inferiore obblighi più rigorosi di assunzione
degli oneri in qualsiasi Stato membro fornisca sostegno pubblico alle proprie
banche. Si potrà contrastare così l'attuale frammentazione del mercato interno,
che dipende dalla forza dell'emittente sovrano e dalla presenza di attività
preesistenti. Nel frattempo gli orientamenti del MES specificheranno le
condizioni a cui, fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri
che non sono in grado di fornire sostegno pubblico alle banche possono ottenere
prestiti o, se necessario, indicheranno le modalità con cui le banche possono
essere ricapitalizzate direttamente dal MES. 2. FONDAMENTO LOGICO DEL MECCANISMO UNICO
DI RISOLUZIONE DELLE CRISI La Commissione ha tenuto conto dell'analisi
effettuata per la valutazione d'impatto preparata in vista dell'adozione della
proposta di direttiva [ ], nella quale sono stati esaminati gli aspetti
operativi e giuridici inerenti all'istituzione di un meccanismo unico di
risoluzione delle crisi. In base agli aggiornamenti delle informazioni
riportate in detta valutazione d'impatto è stata svolta un'ulteriore analisi
dedicata alle caratteristiche dell'SRM proposte. Per quanto riguarda la
capacità dell'SRM di sfociare in decisioni efficaci, il fattore tempo è
fondamentale per due importanti ragioni: ex ante, per rafforzare la credibilità
del neonato SRM quale strumento reattivo, contribuendo così a smorzare le fonti
di incertezza sui mercati; a risoluzione della crisi avviata, per permettere
all'SRM di salvaguardare il valore delle attività che può essere sminuito da
ritardi inutili nella procedura di risoluzione della crisi. Una rete di autorità
nazionali implicherebbe tempi procedurali più lunghi per permettere a ciascuna
di esse di deliberare su un caso che coinvolge enti transfrontalieri, mentre la
ripartizione di competenze proposta (un livello decisionale centrale e autorità
locali di esecuzione) abbrevierà i tempi. Il livello nazionale è più rapido del
livello centrale nel reperire tutte le competenze necessarie per gestire la
fase esecutiva, perché la normativa applicabile è quella nazionale; il livello
centrale offrirà invece la possibilità di costituire una massa critica più
grande in grado di attirare e sviluppare più rapidamente il migliore capitale
umano specializzato. Quanto alla capacità dell'SRM di sfociare in
decisioni efficaci, un livello decisionale centrale contribuirà a ridurre al
minimo i costi della risoluzione delle crisi, sia perché presenterà, rispetto a
una rete, vantaggi considerevoli in termini di economie di scala sia perché
sarà funzionale all'applicabilità e all'ottimizzazione della decisione di
risoluzione della crisi. Sotto il profilo strutturale, un sistema che non
oltrepassa il mandato delle autorità nazionali per minimizzare i costi a carico
del loro stesso Stato membro trascura di considerare le ricadute
transfrontaliere in tutti i loro risvolti. Fin dagli albori della crisi gli
Stati membri hanno ipotizzato l'istituzione di un meccanismo di ripartizione
degli oneri che minimizzasse le perdite globali di benessere in queste
situazioni[8].
Un meccanismo unico di risoluzione delle crisi è più adatto di una rete a garantire
l'applicabilità dei trasferimenti degli oneri, presupposto indispensabile del
funzionamento di un accordo di ripartizione in tal senso. Garantirà altresì
l'applicabilità esterna della politica ottimale in materia di risoluzione delle
crisi, permettendo di concordare ex ante un principio di ripartizione degli
oneri che suddivida i costi della risoluzione delle crisi in base a criteri
equi ed equilibrati. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La base giuridica della presente proposta è
l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che
consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali
che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La proposta mira a tutelare l’integrità del
mercato interno e a rafforzarne il funzionamento. Con l'applicazione uniforme
di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi, combinata
all'accesso a un fondo unico europeo di risoluzione delle crisi da parte di
un'autorità centrale, sarà ripristinato l'ordine nel funzionamento dei mercati
bancari dell'Unione, saranno rimossi gli ostacoli all'esercizio delle libertà
fondamentali e saranno scongiurate distorsioni significative della concorrenza,
perlomeno negli Stati membri che partecipano alla vigilanza sugli enti
creditizi a livello europeo. Sebbene preveda un ampio grado di
armonizzazione, la direttiva [ ] lascia ancora margine di manovra agli Stati
membri, col conseguente rischio di mantenere una certa frammentazione nel
mercato interno. Allineando la risoluzione delle crisi nel suo ambito con la
vigilanza nel quadro dell'SSM, l'SRM prevede invece una struttura decisionale
integrata che eliminerà lo svantaggio competitivo che, in mancanza di un
sistema centralizzato che affronti il problema dei dissesti bancari, penalizza
le banche degli Stati membri partecipanti all'SSM rispetto a quelle degli
altri. Affinché tutti gli Stati partecipanti nutrano piena fiducia nella
qualità e nell'imparzialità della procedura di risoluzione delle crisi
bancarie, specie riguardo alle implicazioni economiche sul piano locale, la
preparazione delle decisioni di risoluzione delle crisi e la sorveglianza su di
esse saranno centralizzate nel Comitato unico di risoluzione delle crisi (di
seguito "Comitato") per assicurare una linea coerente e uniforme, e
sarà la Commissione a dare avvio alla procedura di risoluzione delle crisi.
Sarà ancora la Commissione a delineare il quadro degli strumenti di risoluzione
delle crisi da applicare all'entità in questione e a decretare l'attivazione
del Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione della crisi. Per sostenere la procedura di risoluzione
delle crisi e migliorarne l'efficacia, il regolamento proposto istituisce il
Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie (di seguito "Fondo").
Il regolamento proposto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri,
ma si applica solo a tutte le entità soggette alla vigilanza dell'SSM. Agli
Stati membri partecipanti si applicherà, poiché si applica al mercato interno
nel suo complesso, il corpus unico di norme stabilito con il regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento[9],
con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento[10] e con la direttiva [ ]. L’articolo 114 del TFUE è pertanto la
base giuridica appropriata. 3.2. Sussidiarietà In virtù del principio di sussidiarietà, di
cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), nei
settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto
se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti
in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti
dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Soltanto con un intervento a livello europeo
si può assicurare una risoluzione delle crisi delle banche in dissesto
contenendo al minimo le ricadute e agendo con coerenza grazie ad un corpus
unico di norme. Oltre a permettere notevoli economie di scala, l'SRM consentirà
di evitare le esternalità negative che possono derivare da decisioni e fondi
puramente nazionali. Il fatto che differenze sostanziali separino le decisioni
in materia di risoluzione delle crisi assunte a livello nazionale, in funzione
delle specificità locali e nel rispetto di vincoli di finanziamento propri, può
compromettere la stabilità e l'integrità del mercato interno. Se l'istituzione del meccanismo di vigilanza
unico assicura pari condizioni di concorrenza nella vigilanza sulle banche e
riduce il rischio di lassismo, l'SRM assicura che, in caso di dissesto, una
banca possa essere ristrutturata al minor costo, i creditori godano di parità
ed equità di trattamento e i finanziamenti possano essere prontamente attivati
nel modo più produttivo in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno che l'Unione proponga
l'azione legislativa necessaria per istituire un siffatto regime di risoluzione
delle crisi per le banche inserite nella vigilanza dell'SSM. Il regolamento è
la forma appropriata di atto giuridico perché permette di evitare incongruenze
nel recepimento nazionale e di garantire a tutte le banche degli Stati membri
partecipanti un meccanismo istituzionale unificato e pari condizioni di concorrenza. 3.3. Proporzionalità In virtù del principio di proporzionalità, il
contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario
per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Nell’Unione bancaria la vigilanza bancaria e
la risoluzione delle crisi delle banche devono essere esercitate dallo stesso
livello di autorità, per evitare tensioni fra l'autorità di vigilanza europea e
le autorità nazionali di risoluzione delle crisi circa il trattamento delle
banche in difficoltà e la copertura dei relativi costi, tensioni che potrebbero
compromettere l'efficacia sia della vigilanza sia della risoluzione delle crisi
e falsare la concorrenza fra gli Stati membri. La recente crisi ha messo in evidenza la
necessità di un'azione rapida e decisa, sostenuta da meccanismi di
finanziamento a livello europeo, per evitare che la risoluzione delle crisi
bancarie condotta a livello nazionale abbia un impatto sproporzionato
sull’economia reale e per contenere l'incertezza e impedire la corsa agli sportelli
e il contagio nel mercato interno. Grazie al meccanismo unico di risoluzione
delle crisi le stesse regole si applicheranno con le stesse modalità a tutte le
banche in difficoltà degli Stati membri partecipanti. La disponibilità di
riserve adeguate cui attingere fondi aiuterà ad evitare che i problemi di una
singola banca si traducano in una perdita di fiducia nell'intero sistema
bancario dello Stato membro in questione o di altri Stati membri che i mercati
considerano esposti a rischi analoghi. Grazie al valore aggiunto che rappresenta in
termini di certezza del diritto, agli incentivi adeguatamente allineati che
iscrive nel contesto dell'Unione bancaria e ai benefici economici che comporta
un'azione centralizzata e uniforme di risoluzione delle crisi, la proposta
rispetta il principio di proporzionalità e si limita a quanto è necessario per
conseguire gli obiettivi perseguiti. Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad
un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e
principi. 4. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA 4.1. Meccanismo unico di
risoluzione delle crisi 4.1.1. Principi, struttura e ambito
d'applicazione Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi
deve basarsi su strutture decisionali che siano solide sotto il profilo
giuridico ed efficaci in periodi di crisi. Il processo decisionale deve essere
centralizzato a livello europeo, ma coinvolgere gli Stati membri data
l'importanza che la risoluzione delle crisi bancarie riveste per le economie
nazionali. Il meccanismo unico di risoluzione delle crisi
applicherà alle banche in difficoltà degli Stati membri partecipanti il corpus
unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie previsto dalla direttiva
sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche. Si articolerà in
norme e procedure uniformi che dovranno essere applicate dal Comitato unico di
risoluzione delle crisi assieme alla Commissione e alle autorità di risoluzione
delle crisi degli Stati membri partecipanti. La Commissione europea parteciperà all'SRM
soltanto nella misura necessaria per l'esecuzione dei compiti specifici
previsti dal presente regolamento e per quanto riguarda i controlli in materia
di aiuti di Stato previsti dal trattato o ai fini dell'applicazione per
analogia dei criteri fissati per l'applicazione dell'articolo 107 del
TFUE. Date le caratteristiche della procedura di
risoluzione delle crisi, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi si
discosta tuttavia dall'impostazione differenziata in funzione del tipo di banca
seguita dal meccanismo di vigilanza unico. Contrariamente a quanto accade per
la funzione continuativa della vigilanza quotidiana, in un dato momento
soltanto alcune banche rischiano di trovarsi in dissesto e di dover essere
assoggettate a risoluzione delle crisi. Inoltre, la generalizzazione
dell'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi è
perfettamente coerente con la logica che vuole che la BCE possa assumere la
vigilanza diretta su qualsiasi banca in caso di problemi, tra cui nella
prospettiva di un'eventuale risoluzione della crisi. Infine, la crisi ha
palesato che non soltanto le grandi banche internazionali necessitano di un
quadro di risoluzione delle crisi a livello europeo. La coesistenza di autorità
diverse di risoluzione delle crisi in funzione delle dimensioni delle banche
implicherebbe altresì differenze nei meccanismi di finanziamento e di sostegno
che potrebbero riproporre il problema del rinsaldamento dei legami fra
emittenti sovrani e banche e falsare la concorrenza. 4.1.2. Principi che regolano gli
interventi dell'SRM A garanzia dell'obiettività e dell'equità
della procedura di risoluzione delle crisi, è fatto divieto alla Commissione,
al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di operare
discriminazioni nei confronti delle banche e dei loro depositanti, creditori e
azionisti a motivo della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di
attività. Una serie di principi regola la risoluzione delle crisi dei gruppi
transfrontalieri, al fine di: assicurare la parità di trattamento fra le
diverse entità del gruppo, tenere debitamente conto degli interessi dei vari
Stati membri coinvolti nella risoluzione della crisi ed evitare che i creditori
debbano sostenere costi superiori a quelli di cui avrebbero dovuto farsi carico
in una procedura ordinaria di insolvenza. Se la risoluzione della crisi
interessa soltanto alcuni rami del gruppo, la proposta intende assicurare che
la procedura non abbia conseguenze negative per le entità che non vi sono
assoggettate. In via di principio il costo della risoluzione della crisi sarà
sostenuto all'interno tramite lo strumento del bail-in e dal settore bancario:
la proposta stabilisce quindi che la Commissione, il Comitato e le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi decidano i meccanismi di risoluzione della
crisi in modo da ridurre al minimo il ricorso al sostegno pubblico
straordinario. 4.1.3. Interazione con il controllo
della Commissione in materia di aiuti di Stato Nell'SRM sarà preservato in qualsiasi
circostanza il controllo della Commissione in materia di aiuti di Stato, il che
significa che, una volta che la BCE ha notificato alla Commissione e al
Comitato che la banca o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto, la
procedura di risoluzione della crisi nel quadro dell'SRM dovrà svolgersi in
parallelo alla procedura sugli aiuti di Stato, se applicabile; lo o gli Stati
membri interessati dovranno quindi essere invitati a notificare alla
Commissione le misure prospettate, a norma dell'articolo 108 del TFUE. È a
tal fine necessario che Commissione e Comitato instaurino su base continuativa
una cooperazione e uno scambio d'informazioni finalizzati al completamento
della procedura sugli aiuti di Stato. La decisione della Commissione basata
sulle norme in materia di aiuti di Stato costituirà inoltre il presupposto
dell'adozione, da parte della stessa istituzione, della decisione di
assoggettare la banca a risoluzione della crisi. Laddove l'attivazione del
Fondo non implichi aiuti di Stato, il mantenimento dell'integrità del mercato
interno per Stati membri partecipanti e Stati membri non partecipanti comporta
che siano applicati per analogia i criteri fissati per l'applicazione
dell'articolo 107 del TFUE come presupposto dell'adozione della decisione
di assoggettare la banca a risoluzione della crisi 4.1.4. Funzioni e assetto decisionale Fanno capo al meccanismo unico di risoluzione
delle crisi tutti i compiti di risoluzione delle crisi indispensabili in caso
di dissesti bancari, tra cui: autorizzare la semplificazione degli obblighi in
relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi; elaborare i
piani di risoluzione delle crisi e rivederli; valutare la possibilità di
risoluzione delle crisi delle banche; decidere di assoggettare una banca a
risoluzione della crisi; esercitare i poteri di risoluzione delle crisi nei
confronti di un ente soggetto a risoluzione della crisi; attuare i programmi di
risoluzione delle crisi. L'SRM si occupa delle decisioni relative all'uso delle
risorse finanziarie destinate alla risoluzione delle crisi. La composizione assicura che l'assetto
decisionale dell'SRM sia solido sotto il profilo giuridico ed efficace anche in
periodi di crisi. Tale assetto è volto ad assicurare che le decisioni siano
europee ma che coinvolgano gli Stati membri, data l'importanza che la
risoluzione delle crisi bancarie riveste per le economie nazionali. Sono compresi nell'assetto decisionale del
meccanismo unico di risoluzione delle crisi il Comitato unico di risoluzione
delle crisi, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati
membri partecipanti e la Commissione europea. Le funzioni dell'SRM sono
ripartite tra il Comitato unico di risoluzione delle crisi e le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi. Ai fini dell'efficacia e dell'assunzione di
responsabilità del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e in
ottemperanza agli obblighi di legge, la Commissione europea è, in quanto
istituzione dell'UE, competente a decretare, su raccomandazione del Comitato o
di propria iniziativa, l'avvio della risoluzione della crisi di una banca. Se
avvia la procedura in tal senso, la Commissione è tenuta anche a stabilire il
quadro degli strumenti di risoluzione delle crisi che si applicheranno al caso
e a decidere sull'attivazione del Fondo. Spetterà poi al Comitato unico di
risoluzione delle crisi assumere tutte le altre decisioni a norma del
regolamento SRM che, in conformità allo stesso e alla direttiva [ ],
trasmetterà alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi ai fini
dell'esecuzione sul piano nazionale. Il Comitato sorveglierà tale esecuzione e,
qualora un'autorità nazionale di risoluzione delle crisi non rispetti una sua
decisione, potrà rivolgersi direttamente alle banche. 4.1.5. Processo decisionale Ai sensi del corpus di norme previsto dalla
direttiva [ ], la banca è assoggettata a risoluzione della crisi quando è in
dissesto o a rischio di dissesto, quando nessun intervento del settore privato
è in grado di evitarne il fallimento e quando la risoluzione della crisi è
d'interesse pubblico perché la banca ha importanza sistemica in quanto il suo
fallimento comprometterebbe la stabilità finanziaria. La risoluzione della
crisi mira ad assicurare la continuità delle funzioni essenziali della banca,
preservare la stabilità finanziaria, ridurre al minimo il ricorso al denaro dei
contribuenti e tutelare i depositanti. Il quadro di risoluzione delle crisi è
attivato al termine di una procedura atta a garantire che riguardo alla banca
in dissesto sia adottata una decisione motivata e imparziale: –
in quanto autorità di vigilanza sulla banca, la BCE
comunica la situazione di dissesto alla Commissione, al Comitato e alle
autorità e ai ministeri nazionali pertinenti; –
il Comitato valuta se si ponga una minaccia
sistemica e se non esistano soluzioni basate sul settore privato; –
se tale è effettivamente la situazione, il Comitato
raccomanda alla Commissione di dare avvio alla risoluzione della crisi; –
la Commissione decide di avviare la risoluzione
della crisi e indica al Comitato il quadro in cui si dovranno iscrivere l'applicazione
degli strumenti di risoluzione delle crisi e l'attivazione del Fondo a sostegno
dell'azione di risoluzione della crisi; con decisione rivolta alle autorità
nazionali di risoluzione delle crisi, il Comitato adotta un programma di
risoluzione della crisi che prevede i pertinenti strumenti, interventi e misure
di finanziamento e che ordina alle autorità nazionali destinatarie di dare
esecuzione alle misure di risoluzione della crisi; –
le autorità nazionali di risoluzione delle crisi
danno esecuzione in conformità alla normativa nazionale alle misure stabilite
dal Comitato; se tali autorità non ottemperano alle sue decisioni, il Comitato
ha il potere di scavalcarle e di rivolgersi direttamente alle banche per talune
decisioni inerenti all'attuazione delle misure di risoluzione delle crisi. 4.1.6. Responsabilità e bilancio Ciascuna singola componente del meccanismo
unico di risoluzione delle crisi adempirà le sue funzioni in indipendenza e
sarà tenuta a rispettare requisiti rigorosi di assunzione di responsabilità per
assicurare che i poteri attribuitile siano esercitati correttamente e con
imparzialità entro i limiti fissati dal presente regolamento e dalla direttiva
[ ]. Il Comitato dovrà quindi rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio
di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento. Anche i
parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti saranno informati delle
attività del Comitato, il quale sarà tenuto a rispondere a qualsiasi
osservazione o quesito essi gli rivolgano. Il bilancio dell'SRM, che comprende
il Fondo unico di risoluzione delle crisi, non fa parte del bilancio
dell'Unione: le spese relative alle funzioni dell'SRM e alla gestione e
attivazione del Fondo saranno coperte dai contributi del settore bancario. 4.1.7. Relazioni con gli Stati membri
non partecipanti La direttiva [ ] istituisce, fra le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi, collegi di risoluzione delle crisi
incaricati di trattare le questioni inerenti ai gruppi bancari, coinvolgendo in
modo adeguato ed equilibrato le autorità di risoluzione delle crisi di tutti
gli Stati membri in cui opera la banca in questione. In caso di disaccordo tra
le autorità nazionali di risoluzione delle crisi del paese d'origine e dei
paesi ospitanti circa la preparazione dei piani di risoluzione delle crisi e
sulla risoluzione stessa, l'Autorità bancaria europea (ABE) svolge una funzione
di mediazione. Nel quadro dell'SRM, in caso di entità e gruppi stabiliti
esclusivamente in Stati membri partecipanti all'SSM, l'SRM subentra ai collegi
di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ], ma rappresentanti
delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi partecipano al Comitato. La direttiva [ ] resta di piena applicazione
relativamente alle banche stabilite negli Stati membri non partecipanti secondo
la definizione del regolamento SSM. Analogamente, la direttiva [ ] continuerà a
disciplinare integralmente l'interazione fra l'SRM e le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti. Le disposizioni
sull'interazione fra fondi di risoluzione delle crisi diversi (messa in comune
e reciproca assunzione e concessione di prestiti su base volontaria) sono
integralmente applicabili anche ai rapporti fra il Fondo unico di risoluzione
delle crisi e gli analoghi fondi nazionali degli Stati membri non partecipanti.
La proposta precisa inoltre che nei confronti del Comitato si applicherà
integralmente il ruolo dell'ABE previsto dalla direttiva [ ] e dal regolamento
sull'ABE, poteri di mediazione compresi. La proposta tiene parimenti conto, sotto tre
aspetti, della situazione delle banche stabilite negli Stati membri che non
partecipano all'SRM. In primo luogo, sancisce per tutte le
componenti dell'SRM il divieto di operare discriminazioni nei confronti di enti
creditizi, titolari di depositi, investitori o altri creditori a motivo della
cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività. In secondo luogo, prevede che, se un gruppo
comprende sia enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti sia enti
creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti, il Comitato subentri alle
autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti
nei collegi di risoluzione delle crisi previsti dalla direttiva [ ]. In terzo luogo, gli
Stati membri non partecipanti hanno sempre la possibilità di aderire all'SSM,
in modo che anche le banche stabilite nel loro territorio siano inserite
nell'SRM. 4.1.8. Rapporto con la direttiva [ ]
del Parlamento europeo e del Consiglio del [ ] che istituisce un quadro di
risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese
di investimento Nel quadro del meccanismo unico di risoluzione
delle crisi, il corpus di norme previsto dalla direttiva [ ] si applicherà agli
Stati membri partecipanti, in quanto si applica al mercato interno nel suo
complesso. Questo principio ammette deroghe solo nei casi in cui le procedure o
disposizioni previste dal presente regolamento sostituiscono le pertinenti
disposizioni della direttiva [ ] (ad es., le disposizioni sui collegi
transfrontalieri, che sono sostituiti dal processo decisionale nell'ambito
dell'SRM). La proposta sull'SRM comprende disposizioni
parallele a quelle della direttiva [ ], perché il Comitato e la Commissione
devono basare i loro interventi su una normativa dell'Unione che sia
direttamente applicabile, e altre che invece rimandano specificamente alla
proposta di direttiva [ ] presentata dalla Commissione. Dato che alcune di tali
disposizioni sono state modificate dalla relazione votata dalla commissione
ECON del Parlamento europeo in maggio e dall'orientamento generale del
Consiglio del 26 giugno, il regolamento SRM deve in ultima analisi essere
perfettamente in linea con l'accordo sulla direttiva [ ] raggiunto da
Parlamento europeo e Consiglio. Il riferimento della presente proposta è
l'ultimo documento disponibile, ossia l'orientamento generale del Consiglio.
Poiché i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio sono ancora in corso e la
direttiva [ ] non è ancora messa a punto, la Commissione intende sostituire le
disposizioni di merito interessate con il risultato finale dei negoziati tra i
due colegislatori. Il buon funzionamento dell'SRM, con il suo
Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, presuppone necessariamente un
ulteriore allineamento di alcuni aspetti già disciplinati dalla direttiva [ ].
In primo luogo, occorre armonizzare completamente la gerarchia dei crediti a
fini di risoluzione delle crisi, basandosi sul principio della priorità ai
depositanti. L'articolo 15 propone di armonizzare la gerarchia dei crediti nel
quadro della risoluzione delle crisi, in base al principio della priorità ai
depositanti: a parere della Commissione, tale armonizzazione è necessaria per
tutte le entità cui si applica la direttiva [ ] per assicurare pari condizioni
di concorrenza nel mercato interno. In secondo luogo, nell'ambito dell'SRM è
indispensabile inquadrare rigorosamente qualsiasi margine di manovra nel
ricorso al bail-in, applicando le stesse condizioni per tutte le banche. L'articolo
24 della proposta inasprisce ulteriormente le norme al riguardo, basandosi
sull'orientamento generale del Consiglio del 26 giugno 2013, ed esclude che in
questo contesto si possano applicare le deroghe previste dalla direttiva [ ]
(in particolare riguardo al calcolo della soglia del bail-in). 4.2. Comitato di risoluzione delle
crisi 4.2.1. Governante Ai fini dell'efficacia del processo decisionale
in materia di risoluzione delle crisi e per assicurarvi l'assunzione di
responsabilità, la struttura e le regole di funzionamento del Comitato
prevedono un adeguato coinvolgimento di tutti gli Stati membri interessati
direttamente. Compongono il Comitato il direttore esecutivo, il vicedirettore
esecutivo, i rappresentanti nominati dalla Commissione e dalla BCE e i membri
nominati da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza dell'autorità
nazionale di risoluzione delle crisi. Il Comitato, che è presieduto dal
direttore esecutivo, si riunirà e lavorerà in due formazioni: sessione
esecutiva e sessione plenaria. Alle riunioni del Comitato possono essere
invitati osservatori. Riunito in sessione plenaria, il Comitato
adotterà decisioni di carattere generale; in sessione esecutiva, decisioni
relative a singole entità o gruppi bancari: queste decisioni spaziano dalla
pianificazione della risoluzione delle crisi ai poteri d'intervento precoce per
arrivare alle decisioni sui programmi di risoluzione delle crisi, compresi
l'attivazione del Fondo per finanziare la procedura di risoluzione e
l'istruzione impartita alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi circa
le modalità con cui attuare le decisioni di risoluzione delle crisi. In sessione esecutiva il Comitato è composto
del direttore esecutivo, del vicedirettore esecutivo e dei rappresentanti
nominati dalla Commissione e dalla BCE. Secondo la banca o il gruppo di cui si
prospetta la risoluzione della crisi, il Comitato riunito in sessione esecutiva
affiancherà al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo e ai
rappresentanti nominati dalla Commissione e dalla BCE i membri nominati dalle
pertinenti autorità nazionali di risoluzione delle crisi. In caso di
risoluzione della crisi di un gruppo bancario transfrontaliero, partecipano
quindi alle riunioni e al processo decisionale sia il membro nominato dallo
Stato membro in cui è ubicata l'autorità di risoluzione delle crisi a livello
di gruppo sia i membri nominati dagli Stati membri in cui sono stabilite
filiazioni o entità che rientrano nella vigilanza su base consolidata. In sede
di Comitato valgono regole di voto che tengono conto della necessità di
contemplare gli interessi di tutti gli Stati membri su cui si ripercuote la
decisione di risoluzione della crisi. Nessun partecipante dispone del diritto
di veto. Tuttavia, poiché gli Stati membri sono sovrani
nel decidere la destinazione delle risorse dei bilanci nazionali, la proposta
vieta espressamente all'SRM d'imporre loro di fornire un sostegno pubblico
straordinario ad un'entità soggetta a risoluzione delle crisi. Per tenere
pienamente conto di tutte le implicazioni di bilancio per gli Stati membri, in
sede di Comitato riunito in sessione esecutiva i membri nominati dalle
pertinenti autorità nazionali di risoluzione delle crisi possono chiedere che
si proceda ad un'ulteriore discussione dedicata a tali implicazioni potenziali. 4.2.2. Poteri Sono centralizzate nel Comitato le
informazioni di cui la BCE e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi
dispongono circa la solidità finanziaria delle banche che rientrano nella loro
giurisdizione. Rispetto a una rete di autorità di risoluzione delle crisi che
operano in base a mandati nazionali, questa soluzione permette di valutare con
maggiore accuratezza le circostanze che possono determinare la necessità di
assoggettare una data banca a risoluzione delle crisi evitando ricadute
transfrontaliere. La proposta muove dal quadro delineato dalla direttiva sul
risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche e abilita il Comitato ad
intervenire prontamente al deteriorarsi della situazione finanziaria di una
banca o di un gruppo. Al Comitato è conferito il potere di stabilire
quando raccomandare alla Commissione di assoggettare una banca o un gruppo a
risoluzione delle crisi. Una volta che la Commissione, stabilito che le
condizioni sono soddisfatte, ha decretato l'assoggettamento della banca a
risoluzione della crisi, il Comitato decide, entro il quadro delineato dalla
Commissione, i dettagli degli strumenti di risoluzione delle crisi da applicare
e la destinazione delle risorse del Fondo. Questi poteri permettono al Comitato
di selezionare ed applicare in modo uniforme gli strumenti, le norme e le
procedure di risoluzione delle crisi. Ne risulterà, in particolare per le
banche che operano su base transfrontaliera, il superamento delle divergenze
che separano attualmente le norme e le impostazioni degli Stati membri, coi
loro effetti negativi sul funzionamento dei mercati bancari dell'Unione. Questa competenza diretta del Comitato
assicurerà la parità di trattamento per le banche di tutti gli Stati membri partecipanti
e la prevedibilità e la fiducia nell'attuazione del corpus unico di norme sulla
risoluzione delle crisi bancarie. Si aumenterà così la certezza del diritto e
si preserverà meglio il valore delle attività finanziarie evitando inutili
interruzioni del flusso dei fondi. Si assicurerà altresì che le attività degli
enti in dissesto siano impiegate non secondo gli interessi dei singoli Stati
membri, bensì nel modo più produttivo al fine di minimizzare le perdite per i
creditori in tutti gli Stati membri partecipanti. Il Comitato provvede a che le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi diano fedele attuazione alle decisioni in
materia di risoluzione delle crisi nel rispetto della normativa nazionale. A
tal fine, con la capacità di ottenere, ove necessario, informazioni
direttamente dalle banche o di effettuare indagini o ispezioni in loco, è
conferito al Comitato il potere di supervisionare e valutare l'attuazione da
parte di tali autorità. Laddove un'autorità nazionale di risoluzione delle crisi
non attui una decisione di risoluzione delle crisi secondo il programma
concordato, il Comitato è abilitato a rivolgersi in alcuni casi direttamente
alla banca interessata, chiedendole di fare il necessario per dare esecuzione
alla decisione. 4.2.3. Cooperazione europea e
internazionale Ai fini dell'espletamento delle sue funzioni
il Comitato coopererà con la BCE e con le altre autorità incaricate della
vigilanza sugli enti creditizi nell'ambito dell'SSM, così come con le altre
autorità che rientrano nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Il
Comitato intratterrà altresì una cooperazione stretta con le autorità nazionali
di risoluzione delle crisi, dato il ruolo fondamentale che svolgono nella
preparazione ed esecuzione delle misure in materia di risoluzione delle crisi. Poiché numerosi enti creditizi operano non
soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale, al Comitato
sarà conferita la competenza esclusiva a concludere con le autorità dei paesi
terzi accordi di cooperazione non vincolanti per conto delle autorità nazionali
degli Stati membri partecipanti. 4.3. Fondo unico di risoluzione
delle crisi bancarie 4.3.1. Principi, istituzione e
compiti L'azione del Comitato sottende il principio
che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione
all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi siano in primo
luogo a carico degli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione
della crisi e solo in ultima analisi, se necessario, a carico del settore
finanziario. Tuttavia, anche se il costo della ristrutturazione dell'ente de'essere
imputato alle risorse interne, occorre un meccanismo che permetta all'ente di
proseguire le attività, nella forma originaria oppure tramite una banca-ponte o
una società veicolo di gestione delle attività ("banca cattiva"). È
pertanto importante istituire un Fondo di risoluzione delle crisi bancarie che
permetta di assicurare l'efficacia delle azioni di risoluzione delle crisi, ad
esempio fornendo finanziamenti a breve termine all'ente soggetto a risoluzione
della crisi oppure garanzie ai potenziali acquirenti dello stesso. Obiettivo primo del Fondo di risoluzione delle
crisi è assicurare la stabilità finanziaria e non assorbire le perdite o
fornire capitali all'ente soggetto a risoluzione della crisi: non va quindi
considerato un fondo di salvataggio. Possono tuttavia verificarsi circostanze
eccezionali in cui, pur avendo esaurito in misura sufficiente le risorse
interne (almeno l'8% delle passività e dei fondi propri dell'ente soggetto a
risoluzione della crisi), si è rivelato impossibile conseguire l'obiettivo
primo senza impiegare il Fondo per assorbire le perdite o fornire capitali:
solo in tali situazioni il Fondo può servire da sostegno alle risorse private. La motivazione principale dell'istituzione del
Fondo risiede nel fatto che, in mercati finanziari integrati, il sostegno
finanziario alla risoluzione della crisi di una banca rafforza la stabilità
finanziaria e la solidità delle altre banche non soltanto nello Stato membro interessato,
ma anche negli altri. Poiché tale sostegno reca indirettamente benefici alle
banche di tutti gli Stati membri partecipanti, i contributi al suo
finanziamento non dovrebbero essere limitati alle banche di un unico Stato
membro. In termini di efficienza, la capacità del
Fondo di mettere in comune le risorse di tutte le banche della zona euro
permette di costituire una riserva molto più efficace in caso di crisi bancarie
caratterizzate da una concentrazione asimmetrica su alcuni Stati membri; in questo
senso, funge da meccanismo di assicurazione a copertura dell'intera zona euro.
La recente crisi ha dimostrato che le perdite sono differenziate tra i vari
Stati membri. Poiché le eventuali scosse che colpiranno in
futuro il settore bancario si concentreranno presumibilmente in alcuni Stati
membri in un dato momento, un meccanismo europeo comune di sostegno alimentato
dal settore privato sarà più efficace dei singoli dispositivi di sostegno
nazionali nell'assorbire gli urti grazie ai contributi ex ante, e in casi
estremi ex post, forniti dall'intero settore bancario della zona euro. Mettendo
in comune le risorse a livello europeo il Fondo aumenterà quindi la
"potenza di fuoco" e la resilienza del sistema bancario. Nel
contempo, ripartendo equamente il carico dei contributi straordinari ex post
tra le banche di tutti gli Stati membri partecipanti si limiterà sia l'onere
che ne deriva per ciascuna di esse sia l'effetto pro ciclico che i contributi
possono comportare. Un meccanismo che consente di superare i confini
nazionali quando si tratta di assorbire le perdite è altresì in grado di
spezzare il circolo vizioso dell'interdipendenza fra crisi bancaria in un dato
Stato membro e posizione di bilancio dell'emittente sovrano: se il Fondo unico
di risoluzione delle crisi fosse esistito fin dagli albori della crisi
finanziaria, l'onere che grava su alcuni Stati membri sarebbe oggi più lieve. Un Fondo unico di risoluzione delle crisi in
grado di mettere in comune fondi provenienti dal settore bancario di tutti gli
Stati membri partecipanti potrà inoltre contare su una base contributiva più
ampia e, quindi, su una reputazione più solida che, in caso di necessità,
permetterà al Comitato di assumere sul mercato prestiti più ingenti a costo
inferiore. Questa maggiore capacità di ottenere finanziamenti dal mercato
diminuirà la dipendenza del Fondo dalle finanze pubbliche in caso di perdite
estreme, contribuendo ulteriormente a spezzare il legame tra emittenti sovrani
e banche e a tutelare i contribuenti dai costi della risoluzione delle crisi. Infine, anche un allineamento adeguato degli
incentivi fra tutti gli enti dell'Unione bancaria presuppone un fondo unico: se
fosse necessario, specie in caso di gruppi bancari transfrontalieri, attingere
ai fondi nazionali le risorse per sostenere i costi della risoluzione della
crisi non assorbiti da azionisti e creditori, ne risulterebbe compromessa
l'efficacia non soltanto del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, ma
anche del meccanismo di vigilanza unico. L'istituzione del meccanismo unico di
risoluzione delle crisi implica che il Comitato possa accedere in modo rapido
ed efficace al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Con il Fondo si
viene a creare un livello privato esterno in grado di fornire quei finanziamenti
a medio - lungo termine che permettono di evitare o di ridurre al minimo
indispensabile l'impiego delle risorse pubbliche per finanziare la risoluzione
delle crisi bancarie. Si migliora altresì l'efficienza della procedura di
risoluzione delle crisi perché si scongiura l'emergere dei problemi di
coordinamento che caratterizzano l'attivazione dei fondi nazionali, soprattutto
in caso di gruppo transfrontalieri. 4.3.2. Finanziamento del Fondo Perché siano assicurati finanziamenti
sufficienti, evitati gli effetti pro ciclici dei sistemi di ripartizione (pay-as-you-go)
e limitata il più possibile la necessità di ricorrere al sostegno finanziario
esterno, il Fondo deve disporre di risorse di pronto utilizzo. A tal fine, il
suo livello-obiettivo dovrebbe corrispondere almeno all'1% dei depositi coperti
nel sistema bancario degli Stati membri partecipanti, livello che sarebbe
sufficiente ad assicurare una risoluzione ordinata delle crisi future a
condizione che i creditori si facciano carico del salvataggio interno per
almeno l'8% delle passività totali e dei fondi propri dell'ente soggetto a
risoluzione. In base ai dati del 2011 sulle banche e ad una
stima dell'importo dei depositi coperti detenuti dalle banche della zona euro,
il livello-obiettivo dell'1% stabilito per il Fondo si quantificherebbe in
circa 55 miliardi di euro. L'entità-obiettivo del Fondo in termini assoluti (in
euro) è un valore dinamico, che aumenterà automaticamente in funzione della
crescita del settore bancario. È previsto un periodo di transizione di 10
anni per permettere al Fondo di raggiungere il livello-obiettivo, prorogabile a
14 anni se il Fondo esborsa somme superiori alla metà di tale livello. Se il
Fondo non dovrà effettuare erogazioni nella fase iniziale di costituzione, il
settore bancario vi verserà ogni anno contributi per circa un decimo del
livello-obiettivo, che in termini assoluti si quantifica in un importo intorno
a 5,5 miliardi di euro. Conclusa la fase iniziale di costituzione del
Fondo, saranno chiesti alle banche ulteriori contributi se la rispettiva base
contributiva cresce oppure se il Fondo eroga finanziamenti. Se i mezzi
finanziari disponibili del Fondo scenderanno al di sotto della metà del
livello-obiettivo, le banche saranno tenute a versare un contributo annuo minimo
pari ad almeno un quinto delle passività totali (patrimonio di vigilanza e
depositi coperti esclusi) di tutte le banche degli Stati membri partecipanti al
meccanismo unico di risoluzione delle crisi. L'entità del contributo sarà calcolata secondo
le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi
bancarie in base alle passività della banca, fondi propri e depositi coperti
esclusi, e adattata al profilo di rischio dell'ente. Ne consegue che i
contributi chiesti alle banche finanziate quasi esclusivamente da depositi
saranno in pratica esigui, ma esse dovranno naturalmente contribuire ai sistemi
nazionali di garanzia dei depositi. Sono previste garanzie per evitare che il
prelievo dei contributi crei problemi di stabilità agli enti sani (ad esempio,
esenzione temporanea dall'obbligo di versare contributi ex post). Qualora i contributi ex ante siano
insufficienti e i contributi ex post non siano di accesso immediato, possono
risultare necessarie risorse di sostegno supplementari, specialmente nella fase
di transizione, per assicurare la continuità delle funzioni sistemiche della o
delle banche durante tutto il processo di ristrutturazione. Se necessario per
finanziare la risoluzione delle crisi, il Fondo potrà contrarre prestiti o ottenere
altre forme di sostegno da enti creditizi o da altri terzi (fondi pubblici
compresi). In linea di massima il sostegno così ottenuto sarà rimborsato dallo
stesso ente soggetto a risoluzione; il regolamento prevede tuttavia che, se ciò
si rivela impossibile, le perdite siano ripartite tra tutte le banche inserite
nel meccanismo sotto forma di contributi ex post. Si assicurerà così che, a
medio termine, i fondi pubblici eventualmente utilizzati saranno rimborsati. Per non penalizzare gli Stati membri che, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già istituito un
fondo di risoluzione delle crisi, il presente regolamento li lascia liberi di
decidere in che modo utilizzarlo per adempiere gli obblighi che il regolamento
impone alle loro banche. 4.3.3. Ruolo dei sistemi di garanzia
dei depositi nel contesto della risoluzione delle crisi Quando una banca è soggetta a risoluzione
della crisi, il sistema nazionale di garanzia dei depositi cui è affiliata
contribuirà, fino all’ammontare dei depositi coperti, per l’ammontare delle
perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se la banca fosse stata liquidata con
procedura ordinaria di insolvenza. Questo ruolo è già previsto dalla direttiva
[ ]. L'SRM lascia impregiudicati i sistemi di
tutela istituzionale e gli altri meccanismi di sostegno finanziario infragruppo
istituiti da taluni gruppi di enti creditizi: interverrà soltanto quando tali
soluzioni del settore privato si sono rivelate vane nel tentativo di sanare il
dissesto di una banca. 4.3.4. Ruolo del Fondo nella
risoluzione delle crisi a livello di gruppo che interessano enti non rientranti
nell'SRM In caso di risoluzione delle crisi di gruppi
che comprendono enti inseriti nell'SRM ed enti che non vi partecipano, il
contributo del Fondo risponderà dei rami del gruppo inseriti nell'SRM, mentre i
costi restanti saranno coperti col contributo dei meccanismi di finanziamento
nazionali per le parti estranee all'SRM. Nell'intento di potenziare il finanziamento
della risoluzione delle crisi in tutto il mercato interno, la proposta consente
al Fondo di concedere o contrarre, su base volontaria, prestiti con altri
meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi. Il Fondo sarà così
in grado di erogare somme consistenti non coperte dai contributi ex ante ed ex
post. Questa possibilità sosterrà anche i meccanismi di finanziamento della
risoluzione delle crisi degli Stati membri che non partecipano all'SRM. 4.3.5. Sostituzione dei meccanismi
nazionali di finanziamento della risoluzione delle crisi Poiché il Fondo
subentra ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione delle crisi
degli Stati membri partecipanti, gli Stati membri che, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, hanno già istituito tali meccanismi, sono
liberi di decidere come utilizzarli in conformità alla normativa nazionale.
Possono anche decidere che i meccanismi nazionali di finanziamento della
risoluzione delle crisi paghino, fino a completo esaurimento, i contributi
dovuti al Fondo per conto delle rispettive banche. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO Il Comitato sarà finanziato interamente con
contributi pagati dagli enti finanziari. Lievi incidenze sul bilancio
dell'Unione si verificheranno tuttavia nella fase di avvio del Comitato. I
particolari sono illustrati nell'acclusa scheda finanziaria.
2013/0253 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che fissa norme e una procedura uniformi per
la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di
investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del
Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento
(UE) n. 1093/2010 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea[11], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Per rilanciare la ripresa
economica nell'Unione è essenziale una migliore integrazione del mercato
interno dei servizi bancari; l'attuale crisi finanziaria ed economica ha
tuttavia palesato che il funzionamento del mercato interno in questo settore è
minacciato e che si sta acuendo il rischio di frammentazione finanziaria. I
mercati interbancari hanno perso liquidità e le attività bancarie
transfrontaliere diminuiscono a causa dei timori di contagio e della scarsa
fiducia nei sistemi bancari nazionali degli altri paesi e nella capacità degli
Stati membri di sostenere le banche. (2) La sfiducia e l'instabilità
dei mercati sono alimentate anche dal fatto che divergenze separino le norme
nazionali in materia di risoluzione delle crisi dei vari Stati membri, e le
collegate pratiche amministrative, e che a livello unionale manchi un processo
decisionale unificato sulla risoluzione delle crisi delle banche transfrontaliere,
perché si tratta di elementi che minano la certezza e la prevedibilità riguardo
al possibile esito di un dissesto bancario. L'adozione sul mero piano nazionale
delle decisioni di risoluzione delle crisi può falsare la concorrenza e
sfociare, in ultima analisi, in un pregiudizio per il mercato interno. (3) In particolare, le pratiche
diverse seguite dagli Stati membri per il trattamento dei creditori delle
banche soggette a risoluzione della crisi e per il salvataggio delle banche in
dissesto influiscono sulla percezione del rischio di credito, della solidità
finanziaria e della solvibilità delle banche di ciascuno di essi. Ne risulta,
da un lato, minata la fiducia dei cittadini nel settore bancario e, dall'altro,
ostacolato l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione
dei servizi nel mercato interno perché, se le pratiche degli Stati membri non
divergessero, i costi di finanziamento sarebbero inferiori. (4) Le divergenze che separano le
norme nazionali in materia di risoluzione delle crisi dei vari Stati membri, e
le collegate pratiche amministrative, possono determinare per le banche e la
clientela un costo del denaro superiore esclusivamente a causa del luogo di
stabilimento, a prescindere dall'effettivo merito di credito. In alcuni Stati
membri, inoltre, la clientela delle banche deve pagare tassi di interesse
passivo superiori a quelli applicati in altri, a prescindere dal merito di
credito del singolo cliente. (5) La frammentazione del mercato
interno è destinata a perdurare fintantoché le norme in materia di risoluzione
delle crisi, le pratiche e la linea seguita per la ripartizione degli oneri
manterranno dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare
la risoluzione delle crisi saranno reperiti e spesi a livello nazionale.
Inoltre, le autorità nazionali di vigilanza sono fortemente incentivate a
minimizzare l'impatto potenziale delle crisi bancarie sull'economia del
rispettivo paese adottando unilateralmente interventi per circoscrivere le
operazioni bancarie, tramite ad esempio la limitazione delle cessioni e della
concessione di prestiti all'interno del gruppo oppure l'imposizione di
requisiti patrimoniali e di liquidità più severi alle filiazioni operative
nella loro giurisdizione di imprese madri potenzialmente in dissesto. Vengono
così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti
ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel
mercato interno. (6) La direttiva [ ] del
Parlamento europeo e del Consiglio[13]
ha previsto una certa armonizzazione delle norme nazionali in materia di
risoluzione delle crisi bancarie e ha disposto la cooperazione tra le autorità
di risoluzione delle crisi in caso di dissesto di banche transfrontaliere. Tale
armonizzazione non è però completa né è centralizzato il processo decisionale:
essenzialmente, infatti, la direttiva [ ] prevede strumenti e poteri comuni di
risoluzione delle crisi che sono messi a disposizione delle autorità nazionali
di ciascuno Stato membro, alle quali lascia tuttavia una certa discrezionalità
nell'applicazione degli strumenti e nel ricorso ai meccanismi di finanziamento
nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione delle crisi. La direttiva [
] non esclude l'eventualità che gli Stati membri adottino, riguardo alla
risoluzione delle crisi dei gruppi transfrontalieri, decisioni distinte e
potenzialmente incongruenti che possono incidere sui costi complessivi della
procedura. Inoltre, prevedendo meccanismi di finanziamento nazionali, non
affranca sufficientemente le banche dal sostegno dei bilanci nazionali né
impedisce che i vari Stati membri seguano una linea diversa riguardo
all'impiego di tali meccanismi. (7) Il completamento del mercato
interno dei servizi finanziari presuppone necessariamente l'uniformità
effettiva nell'Unione delle decisioni di risoluzione delle crisi adottate per
le banche in dissesto, anche relativamente all'impiego dei finanziamenti
reperiti a livello di Unione. Nel mercato interno il dissesto di banche in uno
Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari in tutta
l'Unione: l'efficacia e l'uniformità delle norme in materia di risoluzione
delle crisi e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione delle
crisi nei diversi Stati membri sono nell’interesse superiore non soltanto dello
Stato membro in cui le banche operano, ma anche, in generale, in quello di
tutti gli altri, perché costituiscono un mezzo per salvaguardare la concorrenza
e migliorare il funzionamento del mercato interno. I sistemi bancari sono
estremamente interconnessi nel mercato interno, i gruppi bancari hanno
dimensione internazionale e le banche detengono attività estere in percentuali
elevate: senza un meccanismo unico di risoluzione delle crisi (SRM), le crisi
bancarie che si verificassero negli Stati membri partecipanti al meccanismo di
vigilanza unico (SSM) avrebbero un più forte impatto sistemico negativo anche
negli Stati membri che non vi partecipano. Con l'istituzione del meccanismo
unico di risoluzione delle crisi si aumenterà la stabilità delle banche degli
Stati membri partecipanti e s'impedirà alle crisi di produrre ricadute negli
Stati membri non partecipanti, agevolando così il funzionamento del mercato
interno nel suo complesso. (8) Dopo che il regolamento (UE)
n. .../... del Consiglio[14]
ha istituito l'SSM, che centralizza nella Banca centrale europea (di seguito
"BCE") la vigilanza sulle banche degli Stati membri partecipanti, si
è venuta a creare un'incongruenza tra la vigilanza unionale su tali banche e il
trattamento nazionale cui le disposizioni della direttiva [ ] le assoggettano
nelle procedure di risoluzione delle crisi. (9) Laddove negli Stati membri
che non partecipano all'SSM le banche beneficiano di vigilanza, risoluzione
delle crisi e sostegno finanziario allineati a livello nazionale, negli Stati
membri partecipanti all'SSM le banche sono soggette a un regime unionale per la
vigilanza e a un regime nazionale per la risoluzione delle crisi e il sostegno
finanziario. Quest'incongruenza crea uno svantaggio competitivo che penalizza
le banche degli Stati membri partecipanti all'SSM rispetto a quelle degli altri
Stati membri. Dato che negli Stati membri partecipanti all'SSM la vigilanza e
la risoluzione delle crisi si situano a due livelli diversi, l'intervento sulle
banche e la risoluzione delle loro crisi vi possono risultare meno rapidi,
coerenti ed efficaci degli interventi analoghi effettuati negli Stati membri
che non vi partecipano. Tale situazione influisce sfavorevolmente sui costi di
finanziamento di dette banche e dà origine a uno svantaggio competitivo, con
effetti negativi sia per gli Stati membri in cui esse operano sia per il
funzionamento complessivo del mercato interno. Ne consegue che un meccanismo
centralizzato di risoluzione delle crisi valido per tutte le banche che operano
negli Stati membri partecipanti all'SSM è essenziale perché si possano
garantire pari condizioni di concorrenza. (10) È opportuno ricalcare per la
risoluzione delle crisi la ripartizione delle competenze fra livello nazionale
e livello unionale che vige in materia di vigilanza: finché in un dato Stato
membro la vigilanza resta di competenza nazionale, tale Stato membro dovrebbe
mantenere anche la responsabilità delle conseguenze finanziarie dei dissesti
bancari. Occorre pertanto che il meccanismo unico di risoluzione delle crisi si
applichi soltanto alle banche e agli enti finanziari stabiliti negli Stati
membri partecipanti all'SSM e sottoposti in tale quadro alla vigilanza della
BCE. È opportuno escludere dal meccanismo unico di risoluzione delle crisi le
banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Inserendo tali
Stati membri nel meccanismo unico di risoluzione delle crisi si darebbero loro
incentivi inopportuni: in particolare, le autorità di vigilanza potrebbero
aumentare la tolleranza nei confronti delle banche presenti nella loro
giurisdizione, perché non dovrebbero farsi carico dell'integralità del rischio
finanziario legato ad un loro dissesto. Per assicurare il parallelismo con
l'SSM, il meccanismo unico di risoluzione delle crisi dovrebbe quindi
applicarsi agli Stati membri partecipanti all'SSM. Via via che aderiscono
all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nel
meccanismo unico di risoluzione delle crisi, che dovrebbe, a termine, arrivare
a coprire l'intero mercato interno. (11) Il Fondo unico di risoluzione
delle crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un elemento essenziale
senza il quale il meccanismo unico di risoluzione delle crisi non potrebbe
funzionare adeguatamente. La covigenza di sistemi differenti di finanziamento
nazionale creerebbe distorsioni nell'applicazione delle norme uniformi di
risoluzione delle crisi bancarie nel mercato interno. Il Fondo dovrebbe
concorrere ad assicurare una prassi amministrativa uniforme riguardo al
finanziamento della risoluzione delle crisi e a evitare che pratiche nazionali
divergenti ostacolino l'esercizio delle libertà fondamentali o falsino la
concorrenza nel mercato interno. È opportuno che il Fondo sia alimentato
direttamente dalle banche e che le sue risorse siano messe in comune a livello
europeo in modo da poter essere ripartite secondo criteri obiettivi tra gli
Stati Membri, aumentando così la stabilità finanziaria e attenuando il legame
tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di
finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano. (12) È pertanto necessario adottare
misure relative all'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle
crisi valido per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di
vigilanza unico, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del
mercato interno. (13) Affinché un'autorità unionale
unica di risoluzione delle crisi bancarie possa assicurare l'applicazione
centralizzata delle norme sulla risoluzione delle crisi bancarie previste dalla
direttiva [ ] negli Stati membri partecipanti, occorre che le norme che
disciplinano l'istituzione e il funzionamento del meccanismo unico di
risoluzione delle crisi siano direttamente applicabili negli Stati membri in
modo da scongiurare divergenze interpretative. Il mercato interno nel suo
complesso trarrebbe beneficio da tale situazione, che contribuirà ad assicurare
la libera concorrenza e a impedire che si erigano ostacoli al libero esercizio
delle libertà fondamentali non soltanto negli Stati membri partecipanti, ma
anche nel mercato interno nel suo complesso. (14) Rispecchiando l'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, il meccanismo unico
di risoluzione delle crisi dovrebbe interessare tutti gli enti creditizi
stabiliti negli Stati membri partecipanti Per non inserire nel mercato interno
asimmetrie di trattamento tra enti in dissesto e creditori nel corso della
procedura di risoluzione della crisi, dovrebbe tuttavia essere possibile,
nell'ambito del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, risolvere
direttamente la crisi di qualsiasi ente creditizio degli Stati membri
partecipanti. È opportuno includere nell'ambito d'applicazione del meccanismo
unico di risoluzione delle crisi le imprese madri, le imprese di investimento e
gli enti finanziari su cui la BCE esercita la vigilanza su base consolidata.
Sebbene non eserciti la vigilanza individuale su tali enti, la BCE sarà
comunque l'unica autorità ad avere una percezione globale del rischio cui è
esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i suoi singoli membri. Escludendo
dall'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi
entità che rientrano nella vigilanza su base consolidata della BCE s'impedirebbe
di pianificare la risoluzione delle crisi a livello di gruppo bancario e di
adottare una strategia di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, e si
sminuirebbe l'efficacia di qualsiasi decisione assunta in materia di
risoluzione delle crisi. (15) Nel quadro del meccanismo
unico di risoluzione delle crisi le decisioni dovrebbero essere assunte al
livello più appropriato. (16) In quanto autorità di
vigilanza nel quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione ottimale per valutare
se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si
possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento
del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto
in tempi ragionevoli. Dietro notifica della BCE, il Comitato unico di
risoluzione delle crisi (di seguito "Comitato") dovrebbe formulare
una raccomandazione alla Commissione, la quale dovrebbe, tenuto conto della
necessità di equilibrare i diversi interessi in gioco, decidere se assoggettare
o no l'ente a risoluzione della crisi e dovrebbe delineare un quadro chiaro e
particolareggiato che determini le azioni di risoluzione della crisi che il
Comitato dovrà attuare. Nel rispetto di tale quadro il Comitato dovrebbe
stabilire un programma di risoluzione della crisi e impartire alle autorità
nazionali di risoluzione delle crisi istruzioni circa gli strumenti e poteri di
risoluzione delle crisi cui dare esecuzione a livello nazionale. (17) Occorre abilitare il Comitato
ad assumere decisioni relative, in particolare, alla pianificazione della
risoluzione della crisi, alla valutazione delle possibilità di risoluzione
della crisi, all'eliminazione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione
della crisi e alla predisposizione delle azioni di risoluzione della crisi. È
opportuno che le autorità nazionali di risoluzione delle crisi assistano il
Comitato nella pianificazione della risoluzione della crisi e nell'elaborazione
delle decisioni di risoluzione della crisi. Poiché l'esercizio dei poteri di
risoluzione delle crisi implica l'applicazione della normativa nazionale, anche
l'esecuzione delle decisioni di risoluzione della crisi dovrebbe essere di
competenza di dette autorità. (18) Ai fini del buon funzionamento
del mercato interno è opportuno che le stesse regole si applichino a tutte le
misure di risoluzione delle crisi, siano esse adottate dalle autorità nazionali
di risoluzione delle crisi a norma della direttiva [ ] o nel quadro del
meccanismo unico di risoluzione delle crisi. Le misure saranno valutate dalla
Commissione a norma dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). Laddove l'impiego dei meccanismi di finanziamento
della risoluzione delle crisi non implichi aiuti di Stato a norma dell'articolo
107, paragrafo 1, del TFUE, è opportuno che la Commissione valuti le misure per
analogia con detto articolo 107 per garantire pari condizioni di concorrenza
nel mercato interno. Nei casi in cui non è necessaria alcuna notifica a norma
dell'articolo 108 del TFUE perché l'impiego che il Comitato intende fare del
Fondo non comporta aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 dello stesso, il
mantenimento dell'integrità del mercato interno per Stati membri partecipanti e
Stati membri non partecipanti comporta che, nel valutare tale impiego
prospettato del Fondo, la Commissione applichi per analogia le pertinenti norme
sugli aiuti di Stato previste da detto articolo 107. Non è opportuno che il
Comitato decida sul programma di risoluzione della crisi prima che la
Commissione abbia accertato, applicando per analogia i criteri relativi alle
norme sugli aiuti di Stato, che il Fondo è impiegato secondo gli stessi
principi degli interventi dei meccanismi nazionali di finanziamento. (19) Ai fini della rapidità e
dell'efficacia del processo decisionale nella risoluzione delle crisi, è
necessario che il Comitato si configuri come agenzia specifica dell'Unione
dotata di struttura propria, corrispondente alle specifiche funzioni
attribuitele, e atipica rispetto al modello di tutte le altre agenzie
dell'Unione. Occorre che la sua composizione tenga adeguatamente conto di tutti
i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione
delle crisi. Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione esecutiva e sessione
plenaria. Nella sessione esecutiva dovrebbe essere composto di un direttore
esecutivo, di un vicedirettore esecutivo e di rappresentanti della Commissione
e della BCE. In considerazione delle funzioni del Comitato, il direttore
esecutivo e il vicedirettore esecutivo dovrebbero essere nominati dal Consiglio
su proposta della Commissione e sentito il Parlamento europeo. Quando delibera
sulla risoluzione della crisi di una banca o di un gruppo stabilito in un unico
Stato membro partecipante, il Comitato riunito in sessione esecutiva dovrebbe
convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche il membro che tale Stato
ha nominato in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione delle
crisi. Quando il Comitato riunito in sessione esecutiva delibera su un gruppo
transfrontaliero, occorre convocare e coinvolgere nel processo decisionale
anche i membri nominati, in rappresentanza delle rispettive autorità nazionali
di risoluzione delle crisi, dallo Stato membro d'origine e da tutti gli Stati
ospitanti in questione. Tuttavia, poiché è opportuno assicurare equilibrio
nell'influenza che le autorità dello Stato d'origine e le autorità degli Stati
ospitanti esercitano sulle decisioni, le autorità degli Stati ospitanti
dispongono collettivamente di un unico voto. Possono essere invitati alle
riunioni del Comitato anche osservatori, tra cui un rappresentante del
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e dell'Eurogruppo. (20) In considerazione delle
funzioni del Comitato e degli obiettivi della risoluzione delle crisi, fra cui
la tutela dei fondi pubblici, il suo funzionamento dovrebbe essere finanziato
con contributi versati dagli enti degli Stati membri partecipanti. (21) Il Comitato, e se del caso la
Commissione, dovrebbe subentrare alle autorità nazionali di risoluzione delle
crisi designate a norma della direttiva [ ] relativamente a tutti gli aspetti
del processo decisionale per la risoluzione delle crisi. Le autorità nazionali
di risoluzione delle crisi designate a norma della direttiva [ ] dovrebbero
continuare a provvedere all'attuazione dei programmi di risoluzione delle crisi
adottati dal Comitato. Ai fini della trasparenza e del controllo democratico,
così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, è opportuno che
il Comitato risponda al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi
decisione assunta in base al presente regolamento. Ai medesimi fini occorre
conferire ai parlamenti nazionali determinati diritti ad essere informati delle
attività del Comitato e a dialogare con esso. (22) Nei casi in cui la direttiva [
] offre alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi la possibilità di
semplificare gli obblighi o accordare deroghe all'obbligo di elaborare piani di
risoluzione delle crisi, occorre predisporre una procedura con cui il Comitato
può autorizzare l'applicazione degli obblighi semplificati. (23) Per garantire che sia seguita
una linea omogenea nei confronti degli enti e gruppi, occorre abilitare il
Comitato ad elaborare piani di risoluzione delle crisi per detti enti e gruppi.
Il Comitato dovrebbe valutare la possibilità di risoluzione della crisi
dell'ente o gruppo e adottare misure volte a eliminare gli eventuali
impedimenti che la ostacolano. In un'ottica di coerenza e di possibilità di
risolvere la crisi dell'ente, il Comitato dovrebbe imporre alle autorità
nazionali di risoluzione delle crisi l'applicazione delle misure atte a
eliminare tali impedimenti. (24) La pianificazione è essenziale
ai fini dell'efficacia della risoluzione delle crisi. Il Comitato dovrebbe
pertanto avere il potere di imporre modifiche alla struttura e
all’organizzazione dell’ente o gruppo per eliminare gli impedimenti pratici
all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e garantire la
possibilità di risoluzione delle crisi delle entità interessate. Dato che, in potenza,
tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria
è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione delle
crisi riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d’impresa sancita
all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, occorre limitare il
margine di manovra del Comitato alle misure necessarie per semplificare la
struttura e le operazioni dell’ente al solo fine di migliorare la possibilità
di risolverne le crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre
essere conformi alla legislazione dell'Unione, non dovrebbero comportare
discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità o cittadinanza
e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore dell’interesse
pubblico alla stabilità finanziaria. Per stabilire se un’azione è intrapresa
nell’interesse pubblico generale, il Comitato dovrebbe, agendo nell’interesse
pubblico generale, poter realizzare gli obiettivi di risoluzione senza
incontrare ostacoli all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi
o alla capacità di esercitare i poteri conferitigli. Inoltre, l'intervento
dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi. (25) Il meccanismo unico di
risoluzione delle crisi dovrebbe muovere dai quadri giuridici delineati dalla
direttiva [ ] e dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi essere abilitato a
intervenire in una fase precoce in caso di deterioramento della situazione
finanziaria o della solvibilità di un ente. Le informazioni che il Comitato
riceve in questa fase dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi o
dalla BCE gli servono per poter determinare le azioni da avviare per
predisporre la risoluzione della crisi dell'ente. (26) Per assicurare la rapidità dell'azione
di risoluzione della crisi allorquando ne emerge la necessità, occorre che il
Comitato sorvegli attentamente, in cooperazione con l'autorità competente
pertinente o la BCE, la situazione dell'ente in questione e che ne controlli la
conformità alle misure di intervento precoce adottate nei suoi confronti. (27) La procedura di risoluzione
della crisi dovrebbe concludersi in tempi brevi per perturbare il meno
possibile i mercati finanziari e l'economia. Occorre che, in qualsiasi fase
della procedura di risoluzione della crisi, la Commissione abbia accesso a
tutte le informazioni che reputa necessarie per adottare una decisione con
cognizione di causa nel quadro di tale procedura. Laddove la Commissione decida
di assoggettare l'ente a risoluzione della crisi, il Comitato dovrebbe adottare
immediatamente un programma di risoluzione della crisi che stabilisca nei
particolari gli strumenti e i poteri di risoluzione della crisi da applicare e
l'eventuale attivazione dei meccanismi di finanziamento. (28) La liquidazione di un ente in
dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la
stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e
pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse
pubblico ad applicare strumenti di risoluzione delle crisi, con l’obiettivo di
garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la
stabilità del sistema finanziario, limitare l’azzardo morale riducendo al
minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per gli enti in dissesto e
tutelare i depositanti. (29) Si dovrebbe comunque vagliare
sempre l’ipotesi della liquidazione dell’ente insolvente con procedura
ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di mantenerlo in
attività. L'ente insolvente dovrebbe essere mantenuto in attività ai fini della
stabilità finanziaria, ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore
privato o previa riduzione delle passività dell'ente ovvero previa conversione
del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione. (30) Nell’esercitare i poteri di
risoluzione delle crisi, occorre che la Commissione e il Comitato si assicurino
che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la
dirigenza sia sostituita, che i costi della risoluzione della crisi dell’ente
siano ridotti al minimo e che tutti i creditori dell'ente insolvente
appartenenti alla stessa categoria siano trattati in modo analogo. (31) Occorre che le limitazioni dei
diritti di azionisti e creditori siano conformi all'articolo 52 della Carta dei
diritti fondamentali. Gli strumenti di risoluzione delle crisi dovrebbero
pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto
e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità
finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere
applicati laddove l'ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di
insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie
misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni
importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente
prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche
sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di
terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell'ente. (32) L'interferenza nei diritti di
proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e
creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che
avrebbero sostenuto se l'ente fosse stato liquidato nel momento in cui è stata
decisa la risoluzione della crisi. Qualora le attività dell'ente soggetto a
risoluzione della crisi siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a
un ente-ponte, è opportuno liquidare la parte residua dell'ente soggetto a
risoluzione con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e
creditori dell'ente esistenti nel corso della procedura di liquidazione,
occorre sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una
somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se
l'ente nella sua integralità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di
insolvenza. (33) Per tutelare i diritti degli
azionisti e assicurare che i creditori ricevano una somma non inferiore a
quella che avrebbero recuperato nella procedura ordinaria di insolvenza,
occorre stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e
delle passività dell’ente e concedere tempo sufficiente ad una stima adeguata
del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’ente
fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere
possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima
di qualsiasi azione di risoluzione della crisi si dovrebbe stimare sia il
valore delle attività e passività dell’ente sia il trattamento che sarebbe riservato
ad azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza. (34) È importante che le perdite
siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'ente. Il
principio guida per la valutazione delle attività e passività dell’ente in dissesto
dovrebbe essere il loro valore di mercato al momento dell’applicazione degli
strumenti di risoluzione delle crisi, nella misura in cui i mercati funzionano
correttamente. In presenza di un’effettiva disfunzione dei mercati, la
valutazione dovrebbe essere effettuata al valore economico a lungo termine,
debitamente giustificato, delle attività e passività. Dovrebbe essere possibile
procedere rapidamente, per motivi di urgenza, a una valutazione provvisoria
delle attività e passività dell'ente in dissesto da parte del Comitato, valida
fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente. (35) A tutela dell'obiettività e
certezza della procedura di risoluzione della crisi occorre stabilire l'ordine
di riduzione o conversione dei crediti non garantiti nei confronti dell'ente
soggetto a risoluzione della crisi. Per limitare il rischio che i creditori
subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente fosse stato
liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tale ordine dovrebbe valere
sia nella procedura ordinaria di insolvenza sia nella procedura di riduzione o
conversione nel quadro della risoluzione delle crisi, anche per agevolare la
quantificazione del debito. (36) La Commissione dovrebbe
delineare il quadro in cui s'iscrive l'azione di risoluzione della crisi da
adottare in funzione delle circostanze del caso e dovrebbe essere in grado
d'indicare l'impiego di qualsiasi strumento di risoluzione delle crisi reputi
necessario. Il Comitato dovrebbe stabilire il programma particolareggiato di
risoluzione della crisi nei limiti di tale quadro chiaro e preciso. I
pertinenti strumenti di risoluzione delle crisi dovrebbero comprendere la
vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-in e la separazione
delle attività, strumenti previsti anche dalla direttiva [ ]. Il quadro
dovrebbe permettere altresì di valutare se sono soddisfatte le condizioni di
riduzione e di conversione degli strumenti di capitale. (37) Lo strumento della vendita
dell'attività d'impresa dovrebbe consentire la vendita dell'ente o di rami
della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. (38) Lo strumento della separazione
delle attività consente alle autorità di cedere attività compromesse o
deteriorate a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere
utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito
vantaggio competitivo a favore dell'ente in dissesto. (39) Un regime di risoluzione
efficace delle crisi dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione della
crisi di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti, così come assicurare
che anche la risoluzione delle crisi di grandi enti di rilevanza sistemica sia
possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento
del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori
dell’entità sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota
adeguata dei costi. A tal fine è opportuno che, come raccomandato dal Consiglio
per la stabilità finanziaria, i poteri di riduzione del debito previsti per
legge siano inclusi in un quadro di risoluzione delle crisi come opzione
aggiuntiva, in combinazione con altri strumenti di risoluzione delle crisi. (40) Al fine di garantire la
necessaria flessibilità nel ripartire le perdite tra i creditori in una serie
di circostanze, è opportuno che lo strumento del bail-in possa applicarsi sia
quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione della crisi dell'ente in
dissesto mantenendo l'impresa attiva – purché se ne possa ragionevolmente
prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi
importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte
residua dell'ente cessa di operare ed è liquidata. (41) Quando lo strumento del bail-in
è applicato con l’obiettivo di ripristinare il capitale dell’ente in dissesto
per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione della crisi
tramite bail-in dovrebbe essere sempre accompagnata dalla sostituzione della
direzione e dalla successiva ristrutturazione dell’ente e delle sue attività in
modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere
realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale. (42) Non è opportuno applicare lo
strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia
reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento
sia efficace e raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere possibile applicarlo a
una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in
dissesto. È nondimeno opportuno escludere determinate categorie di passività
non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per
motivi di ordine pubblico e di efficacia della risoluzione delle crisi, lo
strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi
della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15], alle passività nei confronti
dei dipendenti dell’ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e
servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell’ente. (43) Lo strumento del bail-in non
dovrebbe incidere sui titolari di depositi protetti dal sistema di garanzia dei
depositi, anche se questo concorre comunque a finanziare la procedura di
risoluzione delle crisi perché deve, nel caso, rifondere i depositanti.
L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad
accedere ai depositi, il che costituisce il principale motivo per cui sono
stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si prevedesse
d'implicare questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio
indebito rispetto agli altri creditori, nei cui confronti l'autorità di
risoluzione delle crisi eserciterebbe i suoi poteri. (44) Per dare attuazione, nel
rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione degli oneri da parte
di azionisti e creditori di rango inferiore, il meccanismo unico di risoluzione
delle crisi dovrebbe poter impiegare per analogia, fin dalla data di applicazione
del presente regolamento, lo strumento del bail-in. (45) Per evitare che gli enti
strutturino le passività in modo da minare l’efficacia dello strumento del
bail-in, è opportuno che il Comitato possa stabilire che essi devono disporre
in qualsiasi momento di un importo aggregato, espresso in percentuale delle
loro passività totali, di fondi propri, debito subordinato e passività di primo
rango cui si applica lo strumento non rientranti nei fondi propri a norma del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e della direttiva 2013/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013[17]. (46) È opportuno scegliere il
metodo di risoluzione della crisi che risulta migliore in funzione delle
circostanze del caso e dell'obiettivo perseguito: dovrebbero quindi essere
disponibili tutti gli strumenti di risoluzione delle crisi previsti dalla
direttiva [ ]. (47) La direttiva [ ] ha attribuito
alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi il potere di ridurre e
convertire gli strumenti di capitale, perché le condizioni che permettono tali
operazioni possono coincidere con le condizioni della risoluzione della crisi;
in tal caso, occorre valutare se tali operazioni siano sufficienti a
ripristinare, da sole, la solidità finanziaria dell'entità oppure se sia
necessaria anche un'azione di risoluzione della crisi. In via di principio,
detto potere sarà usato nel contesto della risoluzione delle crisi. È opportuno
che la Commissione subentri alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi
anche in questa funzione e sia quindi abilitata a valutare se sussistano le
condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale e a
decidere se un'entità debba essere assoggettata a risoluzione della crisi
qualora siano soddisfatte anche le condizioni in tal senso. (48) Occorre assicurare
l'efficienza e l'uniformità dell'azione di risoluzione delle crisi in tutti gli
Stati membri partecipanti. A tal fine occorre abilitare il Comitato, in casi
eccezionali e laddove l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi non ne
abbia applicato una decisione o non l'abbia applicata a sufficienza, a cedere a
un’altra persona determinati diritti, attività o passività dell’ente soggetto a
risoluzione della crisi o a esigere, in talune circostanze, la conversione
degli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.
È necessario precludere alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi
qualsiasi iniziativa che limiti o intralci il Comitato nell'esercizio dei suoi
poteri o funzioni. (49) Per potenziare l'efficacia del
meccanismo unico di risoluzione delle crisi è opportuno che il Comitato cooperi
strettamente, e in ogni circostanza, con l'Autorità bancaria europea (ABE). Ove
appropriato, il Comitato dovrebbe cooperare anche con l'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali e il Comitato europeo per il
rischio sistemico, così come con le altre autorità che fanno parte del Sistema
europeo di vigilanza finanziaria. Dovrebbe altresì cooperare strettamente con
la BCE e con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sugli enti
creditizi nell'ambito dell'SSM, in particolare riguardo ai gruppi soggetti alla
vigilanza su base consolidata della BCE. Ai fini di una gestione efficace della
procedura di risoluzione delle crisi delle banche in dissesto, il Comitato
dovrebbe cooperare con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi in
tutte le fasi: questa cooperazione è infatti necessaria non soltanto nella fase
di attuazione delle decisioni in materia di risoluzione delle crisi assunte dal
Comitato, ma anche prima che esse siano adottate, nella fase di pianificazione
della risoluzione della crisi o nella fase di intervento precoce. (50) Dato che subentra alle
autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti
per le decisioni in materia di risoluzione delle crisi, il Comitato dovrebbe
sostituirsi ad esse anche nella cooperazione con gli Stati membri non
partecipanti per gli aspetti attinenti alle funzioni di risoluzione delle
crisi. Dovrebbe in particolare rappresentare tutte le autorità degli Stati
membri partecipanti nei collegi di risoluzione delle crisi in cui siedono
autorità di Stati membri non partecipanti. (51) Poiché numerosi enti operano
non soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale,
qualsiasi meccanismo di risoluzione delle crisi deve, per essere efficace,
stabilire principi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi.
Il sostegno offerto alle autorità dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro
giuridico previsto nell'articolo 88 della direttiva [ ]. In quanto unica
autorità abilitata a procedere alla risoluzione delle crisi delle banche in dissesto
negli Stati membri partecipanti, il Comitato dovrebbe avere, a tal fine,
competenza esclusiva a concludere con le autorità dei paesi terzi accordi di
cooperazione non vincolanti per conto delle autorità nazionali degli Stati
membri partecipanti. (52) Per poter svolgere
efficacemente le proprie funzioni il Comitato dovrebbe disporre di poteri di
indagine adeguati: potere di esigere che gli siano comunicate tutte le
informazioni necessarie, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali
di risoluzione delle crisi, e potere di svolgere indagini e ispezioni in loco,
se del caso in cooperazione con le autorità nazionali competenti. Le ispezioni
in loco nel quadro della risoluzione delle crisi permetterebbero al Comitato di
monitorare concretamente l'attuazione delle misure da parte delle autorità
nazionali e alla Commissione e al Comitato di decidere in base a informazioni
totalmente attendibili. (53) Affinché il Comitato abbia
accesso a tutte le informazioni pertinenti, occorre impedire al personale delle
entità di negargli informazioni adducendo il segreto professionale. (54) Per assicurare il rispetto
delle decisioni adottate nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle
crisi, occorre infliggere sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione.
È opportuno abilitare il Comitato a ordinare alle autorità nazionali di
risoluzione delle crisi di infliggere ammende o penalità di mora alle imprese
che non si conformano agli obblighi imposti dalle sue decisioni. Per assicurare
l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia delle pratiche di contrasto delle
violazioni, occorre abilitare il Comitato a pubblicare orientamenti
sull’applicazione di ammende e penalità di mora destinati alle autorità
nazionali di risoluzione delle crisi. (55) Qualora un'autorità nazionale
di risoluzione delle crisi violi le regole del meccanismo unico di risoluzione
delle crisi non esercitando i poteri conferitile dalla normativa nazionale per
attuare un'istruzione impartita dal Comitato, lo Stato membro in questione può
essere tenuto responsabile, conformemente alla giurisprudenza in materia, della
riparazione dei danni causati alle persone, compresi, ove applicabile, l'entità
o il gruppo soggetti a risoluzione della crisi ovvero i creditori di qualsiasi
ramo di tale entità o gruppo in qualsiasi Stato membro. (56) Occorre stabilire norme
adeguate che disciplinino il bilancio del Comitato, la relativa elaborazione,
l'adozione della regolamentazione interna che ne fissa la procedura di
stabilimento e di esecuzione e l'audit interno ed esterno. (57) Vi sono casi in cui
l'efficacia degli strumenti di risoluzione delle crisi applicati può dipendere
dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per l'ente o per
l'ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla
reperibilità di capitali per l'ente-ponte. È quindi importante istituire un
Fondo che permetta di non usare denaro pubblico a tal fine. (58) Poiché è necessario che sia
pienamente disponibile per la risoluzione delle crisi degli enti in dissesto,
il Fondo non dovrebbe essere attivato per nessuno scopo che non sia
l'attuazione efficiente degli strumenti e dei poteri di risoluzione delle
crisi. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli applicabili
obiettivi e principi di risoluzione delle crisi. Di conseguenza, il Comitato
dovrebbe provvedere a che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in
relazione all’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi siano in
primo luogo a carico degli azionisti e creditori dell’ente soggetto a
risoluzione della crisi. Il Fondo dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o
altre spese sostenuti in relazione agli strumenti di risoluzione delle crisi
soltanto se le risorse degli azionisti e creditori sono esaurite. (59) In linea di massima, i contributi
dovrebbero essere raccolti dal settore finanziario prima di qualsiasi
operazione di risoluzione delle crisi e indipendentemente da essa. Quando i
finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi
sostenuti per l'attivazione del Fondo, occorrono contributi aggiuntivi per
sostenere gli ulteriori costi o perdite. Occorre che il Fondo abbia la
possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dagli
enti finanziari o da altri terzi qualora le risorse di cui dispone non siano
sufficienti a coprire le perdite, costi o altre spese sostenuti per la sua
attivazione e i contributi straordinari ex post non siano accessibili
immediatamente. (60) Al fine di costituire una
massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in
una crisi sistemica, il Fondo dovesse basarsi solo sui contributi ex post, le
risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo devono
obbligatoriamente ammontare ad un determinato livello-obiettivo. (61) È necessario stabilire una
tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo di
finanziamento del Fondo. Il Comitato dovrebbe tuttavia poter adeguare i tempi
per il pagamento dei contributi in funzione degli esborsi significativi
effettuati dal Fondo. (62) Gli Stati membri partecipanti
che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione
delle crisi dovrebbero poter prevedere che questi usino i mezzi finanziari di
cui dispongono, ricevuti in passato dagli enti a titolo di contributi ex ante,
per compensare gli enti che li hanno forniti dei contributi ex ante che sono
tenuti a versare al Fondo. Occorre che questa restituzione lasci impregiudicati
gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 94/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[18]. (63) Ai fini di un calcolo equo dei
contributi e di un incentivo a operare secondo un modello che presenta meno
rischi, è opportuno che i contributi al Fondo tengano conto del grado di
rischio cui gli enti creditizi sono esposti. (64) Ai fini di una ripartizione
equa dei costi della risoluzione delle crisi fra i sistemi di garanzia dei
depositi e il Fondo, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente soggetto a
risoluzione della crisi è affiliato può essere tenuto a rispondere, fino
all’ammontare dei depositi coperti, dell’ammontare delle perdite che avrebbe
dovuto sostenere se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di
insolvenza. (65) Le somme detenute dal Fondo
dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate
e liquide in modo da tutelarne il valore. (66) Dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai contributi da
versare al Fondo, in particolare: determinazione del tipo e della ragione per
cui il contributo è dovuto, modo in cui ne è calcolato l'ammontare e modalità
con cui dev'essere pagato; previsione delle norme in materia di registrazione,
contabilità, informativa e altro che sono necessarie per assicurare il
pagamento integrale e tempestivo dei contributi; determinazione del sistema
contributivo applicabile agli enti la cui autorizzazione a operare risale a una
data successiva al momento in cui il Fondo ha raggiunto il livello-obiettivo;
determinazione dei criteri di scaglionamento dei contributi; determinazione
delle situazioni in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato;
determinazione dei criteri per fissare i contributi annuali; previsione delle
misure che indicano le circostanze e le modalità che possono permettere
l'esenzione parziale o totale dell'ente dai contributi ex post e misure che
indicano le circostanze e le modalità che possono permettere l'esenzione
parziale o totale dell'ente dai contributi ex post. (67) A tutela della riservatezza
dei lavori del Comitato, occorre vincolare al segreto professionale, anche dopo
la cessazione dalle funzioni, i membri del Comitato e il suo personale,
comprese le persone che vi svolgono mansioni di risoluzione delle crisi nel
quadro di un regime di scambio o di distacco da uno Stato membro partecipante.
Per poter svolgere le funzioni attribuitegli, il Comitato dovrebbe essere
autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con le autorità
e gli organi degli Stati membri e dell'Unione. (68) Affinché il Comitato sia
rappresentato nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria, occorre modificare
il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere il Comitato nella nozione di
autorità competenti di cui a tale regolamento. Tale assimilazione fra Comitato
e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea
con le funzioni che l'articolo 25 dello stesso attribuisce all'ABE, vale a dire
contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di
piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e tendere a facilitare la
risoluzione delle crisi di enti, e in particolare di gruppi transfrontalieri,
in dissesto. (69) Fino alla piena operatività
del Comitato dovrebbe essere conferita alla Commissione la responsabilità delle
operazioni iniziali, tra cui la raccolta dei contributi necessari a coprire le
spese amministrative e la designazione di un direttore esecutivo ad interim che
autorizzi, per conto del Comitato, tutti i pagamenti necessari. (70) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di
proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto
ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato
conformemente a detti diritti e principi. (71) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro europeo unico,
efficiente ed efficace, per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e
l'applicazione coerente delle norme in materia di risoluzione delle crisi, non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto
è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce regole ed
una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi delle entità di cui
all’articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4. Le regole e la procedura uniformi sono
applicate dalla Commissione insieme al Comitato ed alle autorità di risoluzione
delle crisi degli Stati membri partecipanti nel quadro del meccanismo unico di
risoluzione delle crisi stabilito dal presente regolamento. Il meccanismo unico
di risoluzione delle crisi è sostenuto da un Fondo unico di risoluzione delle
crisi bancarie (di seguito “il Fondo”). Articolo 2
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alle
seguenti entità: (a)
gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri
partecipanti; (b)
le imprese madri stabilite negli Stati membri
partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di
partecipazione finanziaria mista, quando soggette a vigilanza su base
consolidata svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera
i), del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che attribuisce alla Banca
centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi; (c)
le imprese d’investimento e gli enti finanziari
stabiliti negli Stati membri partecipanti quando sono coperti dalla vigilanza
su base consolidata dell’impresa madre svolta dalla BCE conformemente
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE) n. [ ]. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le
definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva [ ] e all’articolo 3 della
direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]. Si applicano inoltre le
definizioni seguenti: (1)
“autorità nazionale competente”: autorità nazionale
competente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [ ]
del Consiglio; (2)
“autorità nazionale di risoluzione della/delle
crisi”: autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 3 della
direttiva [ ]; (3)
“azione di risoluzione della/delle crisi”:
applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi ad un ente o un’entità
di cui all’articolo 2 o esercizio di uno o più poteri di risoluzione delle
crisi in relazione a tale ente o entità; (4)
“depositi coperti”: depositi garantiti da sistemi
di garanzia dei depositi previsti dalla normativa nazionale ai sensi della
direttiva 94/19/CE fino al livello di copertura previsto dall’articolo 7 della
direttiva 94/19/CE; (5)
“depositi ammissibili”: depositi ai sensi
dell’articolo 1 della direttiva 94/19/CE non esclusi dalla protezione
conformemente all’articolo 2 della stessa direttiva, a prescindere dal loro
importo; (6)
“autorità di risoluzione della/delle crisi a
livello di gruppo”: autorità nazionale di risoluzione della/delle crisi dello
Stato membro partecipante in cui è stabilito l’ente o l’impresa madre oggetto
di vigilanza su base consolidata; (7)
“ente creditizio”: ente creditizio ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013[20]; (8)
“impresa di investimento”: impresa di investimento
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2 del regolamento (UE) n. 575/2013
soggetta al requisito relativo al capitale iniziale di cui all’articolo 9
di tale regolamento; (9)
“ente finanziario”: ente finanziario ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013; (10)
“impresa madre”: impresa madre ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 575/2013; sono
inclusi enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione
finanziaria mista; (11)
“ente soggetto a risoluzione della crisi”: entità
di cui all’articolo 2 per la quale è stata avviata un’azione di risoluzione
della crisi; (12)
“ente”: ente creditizio o impresa di investimento
che rientra nella vigilanza su base consolidata di cui all’articolo 2, lettera
c); (13)
“gruppo”: impresa madre e relative filiazioni che
sono entità di cui all’articolo 2; (14)
“filiazione”: filiazione ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013; (15)
“strumento della vendita della attività d’impresa”:
cessione di titoli di proprietà, attività, diritti o passività di un ente che
soddisfa le condizioni per la risoluzione delle crisi a un acquirente diverso
da un ente-ponte; (16)
“strumento dell’ente-ponte”: cessione a un
ente-ponte delle attività, dei diritti o delle passività di un ente che
soddisfa le condizioni per la risoluzione delle crisi; (17)
“strumento della separazione delle attività”:
cessione di attività e diritti di un ente che soddisfa le condizioni per la
risoluzione delle crisi a una società veicolo per la gestione delle attività; (18)
“strumento del bail-in”: poteri di riduzione e di
conversione delle passività di un ente che soddisfa le condizioni per la
risoluzione delle crisi; (19)
“mezzi finanziari disponibili”: contante, depositi,
attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini
di cui all’articolo 74; (20)
“livello-obiettivo del finanziamento”: importo dei
mezzi finanziari disponibili da raggiungere a norma dell’articolo 68. Articolo 4
Stati membri partecipanti Sono Stati membri partecipanti gli Stati
membri la cui moneta è l’euro e gli Stati membri la cui moneta non è l’euro che
abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell’articolo 7 del
regolamento (UE) n. [ ] del Consiglio. Articolo 5
Relazione con la direttiva [ ] e la normativa nazionale applicabile 1. Qualora, in virtù del
presente regolamento, la Commissione o il Comitato svolgano compiti o
esercitino poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle autorità nazionali di
risoluzione delle crisi di uno Stato membro partecipante, il Comitato è
considerato, ai fini dell’applicazione del presente regolamento e della
direttiva [ ], l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi pertinente o, in
caso di risoluzione della crisi di un gruppo transfrontaliero, l’autorità
nazionale di risoluzione delle crisi a livello di gruppo pertinente. 2. Quando opera in qualità di
autorità nazionale di risoluzione delle crisi, il Comitato agisce, laddove
pertinente, previa autorizzazione della Commissione. 3. Fatte salve le disposizioni
del presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi
degli Stati membri partecipanti agiscono sulla base e in conformità alle
pertinenti disposizioni legislative nazionali armonizzate dalla direttiva [ ]. Articolo 6
Principi generali 1. Nessuna azione, proposta o
politica del Comitato, della Commissione o dell’autorità nazionale di
risoluzione delle crisi discrimina entità di cui all’articolo 2, depositanti,
investitori o altri creditori stabiliti nell’Unione in ragione della
cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività. 2. All’atto di adottare
decisioni o prendere misure che possono avere ripercussioni in più di uno Stato
membro partecipante, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi
stabiliti in due o più Stati membri partecipanti, la Commissione tiene nella debita
considerazione tutti i fattori seguenti: (a)
gli interessi degli Stati membri partecipanti in
cui un gruppo opera e soprattutto l’impatto di qualsiasi decisione o azione o
inazione sulla stabilità finanziaria, l’economia, il sistema di garanzia dei
depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali
Stati membri; (b)
l’obiettivo di trovare un equilibrio tra gli
interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare di pregiudicare
ingiustamente o tutelare in modo scorretto gli interessi di uno Stato membro
partecipante; (c)
la necessità di evitare un impatto negativo per
altre parti del gruppo cui appartiene un’entità di cui all’articolo 2 soggetta
a risoluzione della crisi; (d)
la necessità di evitare un aumento sproporzionato
dei costi imputati ai creditori delle predette entità di cui all’articolo 2,
nella misura in cui tale aumento sarebbe maggiore di quello che detti creditori
avrebbero subito qualora le entità fossero state sottoposte ad una procedura
ordinaria di insolvenza; (e)
le decisioni da prendere a norma dell’articolo 107
del TFUE di cui all’articolo 16, paragrafo 10. 3. La Commissione trova un
adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e gli obiettivi della
risoluzione delle crisi di cui all’articolo 12 a seconda della natura e delle
circostanze di ciascun caso. 4. Nessuna decisione del
Comitato o della Commissione impone agli Stati membri di fornire un sostegno
finanziario pubblico straordinario. PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE TITOLO I Funzioni nell’ambito del meccanismo
unico di risoluzione delle crisi e norme procedurali Capo 1 Pianificazione
della risoluzione delle crisi Articolo 7
Piani di risoluzione delle crisi 1. Il Comitato elabora piani di
risoluzione delle crisi per le entità di cui all’articolo 2 e per i gruppi. 2. Ai fini del paragrafo 1, le
autorità nazionali di risoluzione delle crisi trasmettono al Comitato tutte le
informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di
risoluzione delle crisi da loro ottenute conformemente all’articolo 10 e
all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva [ ], fatto salvo il capo 5 del
presente titolo. 3. I pian di risoluzione delle
crisi prevedono una serie di opzioni per l'applicazione alle entità di cui
all’articolo 2 degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi di cui al
presente regolamento. 4. I piani di risoluzione delle
crisi prevedono le azioni di risoluzione delle crisi che la Commissione e il
Comitato possono adottare nel caso in cui un’entità di cui all’articolo 2 o un
gruppo soddisfino le condizioni per la risoluzione della crisi. I piani di
risoluzione delle crisi tengono conto di una gamma di scenari, tra cui
l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di
instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema. I piani di
risoluzione delle crisi non presuppongono alcun sostegno finanziario pubblico
straordinario oltre al ricorso al Fondo istituito conformemente al presente
regolamento. 5. Il piano di risoluzione delle
crisi per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti: (a)
la sintesi dei suoi elementi fondamentali; (b)
la sintesi dei cambiamenti sostanziali subiti
dall'ente dopo la registrazione delle ultime informazioni sulla risoluzione
delle crisi; (c)
la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le
aree di attività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul
piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la
continuità in caso di dissesto dell'ente; (d)
la stima dei tempi necessari per l'esecuzione di
ciascun aspetto sostanziale del piano; (e)
la descrizione particolareggiata della valutazione
della possibilità di risoluzione delle crisi effettuata a norma dell’articolo
8; (f)
la descrizione delle misure necessarie, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 5, per affrontare o eliminare gli impedimenti alla
possibilità di risoluzione delle crisi individuati a seguito della valutazione
effettuata conformemente all'articolo 8; (g)
la descrizione delle procedure per determinare il
valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, aree di attività
principali e attività dell'ente; (h)
la descrizione particolareggiata dei dispositivi
atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8 siano
aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione delle crisi in qualsiasi
momento; (i)
la spiegazione da parte dell’autorità di
risoluzione delle crisi delle modalità che permettono il finanziamento delle
opzioni di risoluzione delle crisi senza presupporre un sostegno finanziario
pubblico straordinario; (j)
la descrizione particolareggiata delle diverse
strategie di risoluzione delle crisi che si potrebbero applicare nei vari
scenari possibili; (k)
la descrizione delle interdipendenze critiche; (l)
l'analisi dell'impatto del piano sugli altri enti
all'interno del gruppo; (m)
la descrizione delle opzioni praticabili per
mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre
infrastrutture; (n)
il piano di comunicazione con i media e con il
pubblico; (o)
il requisito minimo in termini di fondi propri e
passività ammissibili ai sensi dell'articolo 10 e la scadenza per il
raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione; (p)
ove d'applicazione, il requisito minimo in termini
di fondi propri e strumenti di bail-in contrattuali ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 1, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello; (q)
la descrizione delle operazioni e dei sistemi
essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi
operativi dell'ente; (r)
la descrizione dell'impatto prodotto
dall'attuazione del piano sui dipendenti, compresa la valutazione dei costi
associati. 6. I piani di risoluzione delle
crisi di gruppo hanno per oggetto la risoluzione delle crisi del gruppo nel suo
insieme e contengono le misure per la risoluzione delle crisi dell’impresa
madre e delle filiazioni appartenenti al gruppo. 7. Il Comitato elabora i piani
di risoluzione delle crisi in cooperazione con l’autorità di vigilanza o
l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono
stabilite. 8. Il Comitato può imporre alle
autorità nazionali di risoluzione delle crisi di preparare progetti preliminari
di piani di risoluzione delle crisi e all’autorità di risoluzione delle crisi a
livello di gruppo di preparare un progetto preliminare di piano di risoluzione
delle crisi di gruppo. 9. Il piano di risoluzione delle
crisi è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all’anno e a
seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa dell’ente,
della sua attività o della sua situazione finanziaria che potrebbero influire
in misura sostanziale sul piano o richiederne la modifica. Articolo 8
Valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi 1. In sede di elaborazione dei
piani di risoluzione delle crisi in conformità all’articolo 7, il Comitato,
previa consultazione dell’autorità competente inclusa la BCE, e delle autorità
di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui sono
ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in
questione, valuta in che misura è possibile risolvere le crisi di enti e gruppi
senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario, oltre
all'impiego del Fondo istituito conformemente all’articolo 64. 2. Al momento di elaborare un
piano di risoluzione delle crisi per le entità di cui all’articolo 2, il
Comitato valuta in quale misura sia possibile risolvere le crisi di tali entità
in conformità del presente regolamento. La risoluzione delle crisi di un’entità
s'intende possibile quando all'autorità di risoluzione delle crisi risulta
fattibile e credibile liquidare l'entità con procedura ordinaria di insolvenza,
oppure risolverne la crisi applicandole i vari strumenti di risoluzione delle
crisi ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione delle
crisi senza provocare conseguenze negative significative, comprese situazioni
di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, per il
sistema finanziario dello Stato membro in cui l'entità è ubicata o di altri
Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità
delle funzioni essenziali svolte dall'entità. 3. Al momento di elaborare i
piani di risoluzione delle crisi per i gruppi, il Comitato valuta in quale
misura sia possibile risolvere le crisi dei gruppi in conformità del presente
regolamento. La risoluzione delle crisi di un gruppo s’intende possibile quando
alle autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile
liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza, oppure
risolverne le crisi applicando gli strumenti di risoluzione delle crisi alle
entità del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione
delle crisi senza provocare conseguenze negative significative, comprese
situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di
sistema, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del
gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva
di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità
mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente,
oppure con altro mezzo. 4. Ai fini della valutazione, il
Comitato esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C
dell’allegato della direttiva [ ]. 5. Se, in base a una valutazione
della possibilità di risoluzione delle crisi di un’entità o di un gruppo
effettuata in conformità dei paragrafi 2 e 3, il Comitato, previa consultazione
con le autorità competenti inclusa la BCE, determina che vi sono in potenza
impedimenti sostanziali alla possibilità di risolvere le crisi di tale entità o
gruppo, il Comitato prepara una relazione, in consultazione con le autorità
competenti, indirizzata all’ente o all’impresa madre che analizza gli
impedimenti sostanziali all’applicazione efficace degli strumenti di
risoluzione delle crisi e all’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi.
La relazione raccomanda altresì le misure che, secondo il Comitato, sono
necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al
paragrafo 8. 6. La relazione è notificata
all’entità o all’impresa madre in questione, alle autorità competenti e alle
autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui
sono ubicate le succursali significative. Essa specifica le motivazioni della
valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale
valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell’applicazione
proporzionata di cui all’articolo 6. 7. Entro quattro mesi dalla data
di ricevimento della relazione, l’entità o l'impresa madre può presentare
osservazioni e proporre al Comitato misure alternative per porre rimedio agli
impedimenti indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte
dall’entità o dall’impresa madre alle autorità competenti e alle autorità di
risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate
le succursali significative. 8. Se le misure proposte
dall’entità o dall’impresa madre in questione non eliminano effettivamente gli
impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi, il Comitato adotta una
decisione, previa consultazione dell’autorità competente e, laddove
appropriato, dell’autorità macroprudenziale, nella quale indica che le misure
proposte non eliminano efficacemente gli impedimenti alla possibilità di
risoluzione delle crisi e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione
delle crisi di imporre all’ente, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo
interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 9, tenendo conto
dei seguenti criteri: (a)
l’efficacia della misura al fine di eliminare gli
impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi; (b)
la necessità di evitare un impatto negativo sulla
stabilità finanziaria negli Stati membri partecipanti; (c)
la necessità di evitare un impatto sull’ente o sul
gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per eliminare
l’impedimento alla possibilità di risoluzione delle crisi o sarebbe
sproporzionato. 9. Ai fini dell’applicazione del
paragrafo 8, il Comitato dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione
delle crisi di adottare qualsiasi misura tra le seguenti: (a)
richiedere all'entità di elaborare contratti di
servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali; (b)
richiedere all'entità di limitare le esposizioni
massime, singole e aggregate; (c)
imporre obblighi di informativa specifici o
periodici, pertinenti ai fini della risoluzione delle crisi; (d)
richiedere all'entità di disinvestire attività
specifiche; (e)
richiedere all'entità di limitare o sospendere
attività specifiche esistenti o proposte; (f)
limitare o impedire lo sviluppo di aree di attività
o la vendita di prodotti nuovi o esistenti; (g)
imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative
dell'entità o di entità appartenenti al gruppo direttamente o indirettamente
sotto il suo controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni
essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed
operativo, applicando gli strumenti di risoluzione delle crisi; (h)
imporre all’entità di costituire una società di
partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di
partecipazione finanziaria madre nell’Unione; (i)
imporre all’entità di emettere passività
ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 10; (j)
richiedere all'entità di adoperarsi per rinegoziare
le passività ammissibili e gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o
di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione
della Commissione di ridurre o convertire dette passività o detti strumenti sia
attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività
o strumenti. 10. Le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato conformemente
all’articolo 26. Articolo 9
Obblighi semplificati e deroghe 1. Il Comitato, di propria
iniziativa o su proposta di un’autorità nazionale di risoluzione delle crisi,
può applicare obblighi semplificati in relazione all’elaborazione dei piani di
risoluzione delle crisi di cui all’articolo 7 o può concedere deroghe
all'obbligo di elaborare tali piani. 2. Le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi possono proporre al Comitato di applicare obblighi
semplificati in relazione all’elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi
o di concedere deroghe all’obbligo di elaborare tali piani ad enti o gruppi
specifici. La proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione
pertinente. 3. Quando riceve una proposta ai
sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato
procede ad una valutazione degli enti o del gruppo in questione. La valutazione
è effettuata tenendo conto dell’impatto potenziale che il dissesto dell’ente o
del gruppo potrebbe avere sui mercati finanziari, su altri enti e sulle
condizioni di finanziamento data la natura della sua attività, le sue
dimensioni e le interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in
generale. 4. Il Comitato valuta se
continuare ad applicare le deroghe almeno una volta all'anno a decorrere dalla
loro concessione oppure a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o
organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria dell’ente o del
gruppo interessato. Il Comitato non concede deroghe a un ente che abbia una o
più filiazioni o succursali significative in un altro Stato membro o in un
paese terzo. Il Comitato cessa di applicare gli obblighi
semplificati o le deroghe qualora le circostanze che li giustificavano non
esistano più. Quando l’autorità nazionale di risoluzione delle
crisi che ha proposto l’applicazione di obblighi semplificati o la concessione
della deroga conformemente al paragrafo 1 ritiene che la decisione di applicare
gli obblighi semplificati o di concedere la deroga debba essere revocata,
presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta
una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della
motivazione addotta dall’autorità nazionale di risoluzione delle crisi alla
luce degli elementi di cui al paragrafo 3. 5. Il Comitato può concedere,
conformemente ai paragrafi 3 e 4, una deroga all’obbligo di elaborare piani di
risoluzione delle crisi a singoli enti affiliati ad un organismo centrale di
cui all’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE e interamente o parzialmente
esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente
all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE. In tal caso l’obbligo
di elaborare il piano di risoluzione delle crisi si applica su base consolidata
all’organismo centrale. 6. Il Comitato può concedere la
deroga all’obbligo di elaborare piani di risoluzione delle crisi ad enti che
fanno parte di un sistema di tutela istituzionale a norma dell’articolo 113,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Al momento di decidere se
concedere la deroga a un ente appartenente ad un sistema di tutela
istituzionale, il Comitato considera se il sistema di tutela istituzionale sia
in grado di soddisfare richieste simultanee poste al sistema in relazione ai
suoi membri. 7. Il Comitato informa l’ABE in
merito all’applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5. Articolo 10
Requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili 1. Il Comitato, in consultazione
con le autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo per i
fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 2, soggetti a
poteri di riduzione e di conversione, che gli enti e le imprese madri di cui
all’articolo 2 sono tenuti a rispettare. 2. Il requisito minimo è
calcolato come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili
espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali, escluse le
passività risultanti da derivati, degli enti e delle imprese madri di cui
all’articolo 2. 3. La determinazione di cui al
paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri seguenti: (a)
la necessità di assicurare che l'ente e l’impresa
madre di cui all’articolo 2 possano essere assoggettati a risoluzione delle
crisi mediante applicazione degli appositi strumenti, compreso se del caso lo
strumento del bail-in, in modo da raggiungere gli obiettivi della risoluzione
delle crisi; (b)
la necessità di assicurare, laddove appropriato,
che l'ente e l’impresa madre di cui all’articolo 2 abbiano sufficienti
passività ammissibili per garantire che, in caso di applicazione dello
strumento del bail-in, le perdite possano essere assorbite e la percentuale di
capitale di base di classe 1 dell'ente e dell’impresa madre di cui all’articolo
2 possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere di continuare a
rispettare le condizioni dell’autorizzazione e ad esercitare le attività
oggetto dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché a
generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente e nell’impresa madre di
cui all’articolo 2; (c)
la necessità di assicurare che, se il piano di
risoluzione delle crisi prevede che certe classi di passività ammissibili
possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, o
che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a
un ricevente con una cessione parziale, l’ente e l’impresa madre di cui
all’articolo 2 abbiano altre passività ammissibili sufficienti per garantire
che le perdite possano essere assorbite e la percentuale di capitale di base di
classe 1 dell’ente e dell’impresa madre di cui all’articolo 2 possa essere
ripristinata ad un livello atto a permettere di continuare a rispettare le
condizioni dell’autorizzazione e ad esercitare le attività oggetto
dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013; (d)
le dimensioni, il modello di attività e il profilo
di rischio dell’ente e dell’impresa madre di cui all’articolo 2, compresi i
fondi propri; (e)
la misura in cui il sistema di garanzia dei
depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione delle crisi
conformemente all'articolo 73; (f)
la misura in cui il dissesto dell'ente e
dell’impresa madre di cui all’articolo 2 avrebbe un effetto negativo sulla
stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti dovuto
alle interconnessioni dell'ente in questione con altri enti o con il sistema
finanziario in generale. La determinazione specifica il requisito minimo
che gli enti sono tenuti a rispettare su base individuale e che le imprese
madri sono tenute a rispettare su base consolidata. Il Comitato può decidere di
concedere una deroga all’applicazione del requisito minimo su base consolidata
all’impresa madre purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo
39, paragrafo 4 quater bis, lettere a) e b) della direttiva [ ]. Il Comitato
può concedere una deroga all’applicazione del requisito minimo su base
consolidata ad una filiazione purché siano soddisfatte le condizioni di cui
all’articolo 39, paragrafo 4 quinquies, lettere da a) a c) della direttiva [ ]. 4. La determinazione di cui al
paragrafo 1 può prevedere che il requisito minimo per i fondi propri e le
passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o
individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuali. 5. Perché lo strumento sia
considerato uno strumento di bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 4, il
Comitato deve accertarsi che esso: (a)
contenga una clausola contrattuale che prevede che,
se la Commissione decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo
strumento è ridotto o convertito nella misura richiesta prima che siano ridotte
o convertite altre passività ammissibili; e (b)
sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione
di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria
di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non
può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività
ammissibili in essere. 6. Il Comitato determina quanto
previsto al paragrafo 1 nel corso dell’elaborazione e del mantenimento dei
piani di risoluzione delle crisi a norma dell’articolo 7. 7. Il Comitato trasmette quanto
determinato alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato
conformemente all’articolo 26. Il Comitato impone alle autorità nazionali di
risoluzione delle crisi di verificare e garantire che gli enti e le imprese
madri rispettino il requisito minimo di cui al paragrafo 1. 8. Il Comitato comunica alla BCE
e all’ABE il requisito minimo che ha determinato per ciascun ente e impresa
madre a norma del paragrafo 1. Capo 2 Intervento
precoce Articolo 11
Intervento precoce 1. La BCE o le autorità
competenti degli Stati membri partecipanti informano il Comitato di qualsiasi
misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse
a norma dell’articolo 13 ter del regolamento (EU) n. [ ], dell’articolo 23,
paragrafo 1 o dell’articolo 24 della direttiva [ ] o dell’articolo 104 della direttiva
2013/36/UE. Il Comitato comunica alla Commissione le
informazioni ricevute a norma del primo comma. 2. A partire dalla data di
ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri
della BCE e delle autorità competenti in conformità ad altri atti normativi
dell’Unione, il Comitato può preparare la risoluzione della crisi dell’ente o
del gruppo in questione. Ai fini del primo comma, il Comitato sorveglia
attentamente, in collaborazione con la BCE e l’autorità competente pertinente,
le condizioni dell’ente o dell’impresa madre e la loro conformità a qualsiasi
misura di intervento precoce che siano stati tenuti a prendere. 3. Il Comitato ha il potere di: (a)
richiedere, in conformità al capo 5 del presente
titolo, tutte le informazioni necessarie per preparare la risoluzione della
crisi dell’ente o del gruppo; (b)
effettuare una valutazione delle attività e delle
passività dell’ente o del gruppo conformemente all’articolo 17; (c)
contattare potenziali acquirenti per preparare la
risoluzione della crisi dell’ente o del gruppo, o imporre all’ente, all’impresa
madre, o all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi di farlo, a
condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza
stabiliti dal presente regolamento e dall’articolo 76 della direttiva [ ]; (d)
imporre alle pertinenti autorità nazionali di
risoluzione delle crisi di elaborare un programma preliminare di risoluzione
della crisi per l’ente o il gruppo in questione. 4. Se la BCE o le autorità
competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o
gruppo misure aggiuntive a norma dell’articolo 13 ter del regolamento (UE) n. [
], dell’articolo 23 o 24 della direttiva [ ] o dell’articolo 104 della
direttiva 2013/36/UE, prima che l’ente o il gruppo abbiano pienamente
rispettato la prima misura notificata al Comitato, esse consultano il Comitato
prima di imporre tali misure aggiuntive all’ente o al gruppo in questione. 5. La BCE o l’autorità
competente e il Comitato garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al
paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione della
crisi a norma del paragrafo 2 siano coerenti. Capo 3 Risoluzione
delle crisi Articolo 12
Obiettivi della risoluzione delle crisi 1. Quando agiscono nell’ambito
della procedura di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 16, la
Commissione e il Comitato, con riferimento alle rispettive responsabilità,
tengono conto degli obiettivi della risoluzione delle crisi e scelgono gli
strumenti e i poteri che, a loro parere, sono più adatti a conseguire gli
obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso. 2. Gli obiettivi di risoluzione
delle crisi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: (a)
garantire la continuità delle funzioni essenziali; (b)
evitare effetti negativi significativi sulla stabilità
finanziaria, anche per prevenire il contagio, e mantenere la disciplina di
mercato; (c)
salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo
il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario; (d)
tutelare i depositanti coperti dalla direttiva
94/19/CE e gli investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE[21]. Nel perseguire i suddetti obiettivi la Commissione
e il Comitato si adoperano per evitare la distruzione di valore non necessaria
e di contenere al minimo i costi della risoluzione della crisi. 3. La Commissione pondera
opportunamente gli obiettivi di cui al paragrafo 2 a seconda della natura e
delle circostanze di ciascun caso. Articolo 13
Principi generali che disciplinano la risoluzione delle crisi 1. Quando agiscono nell’ambito
della procedura di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 16, la
Commissione e il Comitato prendono tutte le misure opportune per garantire che
l’azione di risoluzione della crisi sia avviata in conformità dei principi
seguenti: (a)
gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione della
crisi sostengono le prime perdite; (b)
i creditori dell’ente soggetto a risoluzione della
crisi sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità
dei loro crediti a norma dell’articolo 15; (c)
la direzione dell'ente soggetto a risoluzione della
crisi è sostituita, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte
della direzione, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire
gli obiettivi di risoluzione della crisi; (d)
conformemente alle debite procedure di legge, le
persone o le entità rispondono del dissesto dell'ente soggetto a risoluzione
della crisi nella misura della loro responsabilità a norma del diritto
nazionale; (e)
i creditori di una stessa classe ricevono pari
trattamento; (f)
nessun creditore sostiene perdite più ingenti di
quelle che avrebbe sostenuto se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata
liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. 2. Nei casi in cui l’ente è
un’entità appartenente ad un gruppo, la Commissione, laddove applicabile, e il
Comitato applicano gli strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitano i
poteri di risoluzione delle crisi in modo da ridurre al minimo sia l'impatto su
altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso, sia l'effetto negativo
sulla stabilità finanziaria nell'Unione e in particolare negli Stati membri in
cui il gruppo opera. 3. Qualora a un’entità di cui
all’articolo 2 sia applicato lo strumento della vendita dell’attività
d’impresa, lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle
attività, detta entità è considerata oggetto di una procedura fallimentare o di
una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1 della
direttiva 2001/23/CE[22]. Articolo 14
Risoluzione delle crisi degli enti finanziari e delle imprese madri 1. La Commissione avvia
un’azione di risoluzione delle crisi in relazione ad un ente finanziario quando
le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, sono soddisfatte per quanto
riguarda sia l’ente finanziario sia l’impresa madre. 2. La Commissione avvia
un’azione di risoluzione delle crisi per un’impresa madre di cui all’articolo
2, lettera b), quando le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, sono
soddisfatte per quanto riguarda sia l’impresa madre sia una o più filiazioni
che siano enti. 3. In deroga al paragrafo 2 e
nonostante il fatto che un’impresa madre possa non soddisfare le condizioni
stabilite all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può avviare un’azione di
risoluzione delle crisi in relazione a tale impresa madre se una o più filiazioni
che siano enti soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 2,
e l’azione rispetto a tale impresa madre è necessaria per la risoluzione della
crisi di una o più filiazioni che sono enti o per la risoluzione della crisi
del gruppo nel suo insieme. Articolo 15
Ordine di priorità dei crediti Nell’applicare lo strumento del bail-in a un
ente soggetto a risoluzione della crisi, e fatte salve le passività escluse
dallo strumento del bail-in a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, la Commissione
decide circa, e il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi
degli Stati membri partecipanti esercitano, i poteri di riduzione e di
conversione dei crediti secondo un ordine di priorità inverso rispetto
all’ordine seguente vigente per le procedure ordinarie di insolvenza: (a)
crediti relativi a depositi ammissibili e
provenienti da sistemi di garanzia dei depositi; (b)
crediti non garantiti non privilegiati; (c)
crediti subordinati diversi da quelli di cui alle
lettere da d) a f); (d)
crediti di alti dirigenti e amministratori; (e)
crediti connessi agli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 e agli strumenti di capitale di classe 2; (f)
crediti connessi agli strumenti di capitale di base
di classe 1; partendo dalla lettera f) e finendo con la
lettera a). Articolo 16
Procedura di risoluzione delle crisi 1. Laddove valuta che l’entità
di cui all’articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a)
e b), la BCE o l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi comunica senza
indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato. 2. Quando riceve una
comunicazione ai sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa,
il Comitato valuta se sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a)
l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto; (b)
tenuto conto della tempistica e di altre
circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi
azione alternativa per l'entità in questione, sotto forma di intervento del
settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce
o riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale ai sensi
dell'articolo 14), permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi
ragionevoli; (c)
l'azione di risoluzione della crisi è necessaria
nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 4. 3. Ai fini del paragrafo 2,
lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se si
trova in una delle situazioni seguenti: (a)
l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il
prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca
dell'autorizzazione da parte della BCE o dell'autorità competente, perché - ma
non solo - ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarla
dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio; (b)
le attività dell'entità sono, o vi sono elementi
oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno,
inferiori alle passività; (c)
l’entità non è, o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare
i propri debiti in scadenza; (d)
l'entità necessita di un sostegno finanziario
pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave
perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità
finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concreta in una
delle forme seguenti: i) una garanzia dello Stato per sostenere
gli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse
applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle
passività di nuova emissione; iii) un'iniezione di fondi propri o
l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono
un vantaggio all'entità, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno
pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al paragrafo 2, lettere
a), b) e c) né le circostanze di cui all'articolo 14. In ciascuno dei casi di cui ai punti i), ii) e
iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate
alle entità solventi e sono subordinate all'approvazione a titolo delle norme
sugli aiuti di Stato. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e
sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e
non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’entità ha accusato o
rischia di accusare nel prossimo futuro. 4. Ai fini del paragrafo 2,
lettera c), l’azione di risoluzione della crisi è considerata nell’interesse
pubblico se consegue uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi di cui
all’articolo 12 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’entità con
procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di raggiungere tali
obiettivi nella stessa misura. 5. Se tutte le condizioni
stabilite al paragrafo 2 sono soddisfatte, il Comitato raccomanda alla
Commissione che l’entità sia sottoposta a risoluzione della crisi. La
raccomandazione contiene almeno quanto segue: (a)
la raccomandazione di sottoporre l’entità a
risoluzione della crisi; (b)
il quadro di riferimento per gli strumenti di
risoluzione delle crisi di cui all’articolo 19, paragrafo 3; (c)
il quadro di riferimento per il ricorso al Fondo a
sostegno dell’azione di risoluzione della crisi a norma dell’articolo 71. 6. In funzione dell’urgenza
delle circostanze specifiche del caso in esame, la Commissione decide, di
propria iniziativa o tenendo conto, se del caso, della comunicazione di cui al
paragrafo 1 o della raccomandazione del Comitato di cui al paragrafo 5, di
sottoporre o meno l’entità a risoluzione della crisi, e il quadro di
riferimento per gli strumenti di risoluzione delle crisi che si applica
all’entità in questione e per il ricorso al Fondo a sostegno dell’azione di
risoluzione della crisi. La Commissione, di propria iniziativa, può decidere di
sottoporre un’entità a risoluzione della crisi se tutte le condizioni di cui al
paragrafo 2 sono soddisfatte. 7. La decisione della
Commissione è indirizzata al Comitato. Se la Commissione decide di non sottoporre
l’entità a risoluzione della crisi, poiché la condizione di cui al paragrafo 2,
lettera c), non è soddisfatta, l’entità in questione è liquidata in conformità
alla legislazione nazionale in materia di insolvenza. 8. Nel quadro stabilito dalla
decisione della Commissione, il Comitato decide in merito al programma di
risoluzione della crisi di cui all’articolo 20 e garantisce che l’azione di
risoluzione della crisi necessaria per attuare tale programma sia avviata dalle
autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti. La decisione del
Comitato è indirizzata alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi
pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure
necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma
dell’articolo 26, esercitando i poteri di risoluzione delle crisi previsti
dalla direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli articoli da 56 a 64 di
tale direttiva. In caso di aiuto di Stato, il Comitato può decidere solo dopo
che la Commissione ha preso una decisione in merito ad esso. 9. Dopo il ricevimento di una
comunicazione ai sensi del paragrafo 1, o di propria iniziativa, se il Comitato
ritiene che le misure di risoluzione delle crisi potrebbero costituire aiuti di
Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, invita lo Stato membro
partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare
immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell’articolo 108,
paragrafo 3, del TFUE. 10. Nella misura in cui l’azione
di risoluzione della crisi proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo e
non implica la concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 1, del TFUE, la Commissione applica in parallelo, per analogia, i
criteri previsti per l’applicazione dell’articolo 107 del TFUE. 11. La Commissione ha il potere di
ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per
assolvere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e, ove
applicabile, dall’articolo 107 del TFUE. Il Comitato ha il potere di ottenere
da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le
informazioni necessarie per decidere e preparare un’azione di risoluzione delle
crisi, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei
piani di risoluzione delle crisi. 12. Il Comitato ha il potere di
raccomandare alla Commissione di modificare il quadro di riferimento per gli
strumenti di risoluzione delle crisi e per l’uso del Fondo nei confronti di
un’entità soggetta a risoluzione della crisi. Articolo 17
Valutazione 1. Prima di avviare un'azione di
risoluzione della crisi o di esercitare il potere di ridurre o convertire gli
strumenti di capitale, il Comitato provvede a che una persona indipendente da
qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l’autorità di risoluzione
delle crisi, e dall'entità di cui all'articolo 2, effettui una valutazione equa
e realistica delle attività e passività della predetta entità. 2. Fatto salvo il paragrafo 13,
qualora siano rispettati tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 3 a 14, la
valutazione è considerata definitiva. 3. Qualora una valutazione
indipendente ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, la valutazione
provvisoria delle attività e passività dell’entità di cui all’articolo 2 può
essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 9. 4. L'obiettivo della valutazione
è stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui
all'articolo 2 in dissesto o a rischio di dissesto. 5. La valutazione è intesa: (a)
ad essere presa in considerazione ai fini
dell'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione della
crisi o per la riduzione o conversione degli strumenti di capitale; (b)
laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione
della crisi, ad essere presa in considerazione in sede di decisione sull'azione
appropriata di risoluzione delle crisi da adottare in relazione all'entità di
cui all'articolo 2; (c)
laddove sia applicato il potere di ridurre o
convertire gli strumenti di capitale, ad essere presa in considerazione in sede
di decisione sull'ampiezza della cancellazione o diluizione delle azioni o
altri titoli di proprietà e sull'ampiezza della riduzione o conversione dei
pertinenti strumenti di capitale; (d)
laddove sia applicato lo strumento del bail-in, ad
essere presa in considerazione in sede di decisione sull'ampiezza della
riduzione o conversione delle passività ammissibili; (e)
laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte
o lo strumento della separazione delle attività, ad essere presa in
considerazione in sede di decisione sulle attività, i diritti, le passività, le
azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di
eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione della crisi
o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o altri titoli di proprietà; (f)
laddove sia applicato lo strumento della vendita
dell'attività d'impresa, ad essere presa in considerazione in sede di decisione
sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà
da cedere nonché per la determinazione, da parte del Comitato, delle condizioni
commerciali ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b); (g)
in tutti i casi, ad assicurare che eventuali
perdite sulle attività dell'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente
rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione delle
crisi o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione degli strumenti di
capitale. 6. Ove applicabile, la
valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di
inadempimento e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la
potenziale prestazione futura all'entità di cui all'articolo 2 di un sostegno
finanziario pubblico straordinario dal momento in cui è adottata l'azione di
risoluzione della crisi o esercitato il potere di ridurre o convertire gli
strumenti di capitale. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in
caso di applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi: (a)
il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a
risoluzione della crisi eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente; (b)
il Fondo può imputare interessi o commissioni per
eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 71, all'ente
soggetto a risoluzione della crisi. 7. La valutazione è integrata
dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità
di cui all'articolo 2: (a)
lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione
sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'articolo 2; (b)
l’analisi e la stima del valore contabile delle
attività; (c)
l’elenco delle passività in essere risultante dai
libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2, con indicazione
dei rispettivi crediti e del relativo ordine di priorità di cui all’articolo
15; (d)
l’elenco delle attività detenute dall'entità di cui
all'articolo 2 per conto di terzi titolari del diritto di proprietà in
relazione ad esse. 8. Ove opportuno, per fornire
una base di riflessione per le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere e) e
f), le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera b), possono essere integrate
da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività
dell'entità di cui all'articolo 2 in base al valore di mercato. 9. La valutazione contiene la suddivisione
dei creditori in classi in funzione dell’ordine di priorità dei crediti di cui
all’articolo 15 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e
creditori si sarebbe atteso se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata
liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. 10. Qualora non sia possibile, a
causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti
stabiliti ai paragrafi 6 e 8 od ove si applichi il paragrafo 2, è effettuata
una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti
fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei
casi, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 7 e 9. La valutazione provvisoria di cui al primo comma
include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione. 11. Ove non rispetti tutti i
requisiti di cui al presente articolo, la valutazione è considerata provvisoria
in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente
conforme a tutti i requisiti previsti dal presente articolo. La valutazione
definitiva ex post è effettuata non appena possibile. La valutazione definitiva ex post mira: (a)
ad assicurare che eventuali perdite sulle attività
dell’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili
di tale entità; (b)
a fornire una base di riflessione per la decisione
di ripristinare crediti dei creditori o incrementare il valore del
corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12. 12. Nel caso in cui la stima del
valore patrimoniale netto dell'entità di cui all'articolo 2 figurante nella
valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella
valutazione provvisoria, il Comitato può chiedere all’autorità nazionale di
risoluzione delle crisi (a)
di esercitare il potere di aumentare il valore dei
crediti dei creditori che sono stati ridotti con lo strumento del bail-in; (b)
di dare istruzione all’ente-ponte o alla società
veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo
supplementare in relazione a attività, diritti, passività all'entità di cui
all’articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi oppure, a seconda dei casi,
in relazione alle azioni o agli altri titoli di proprietà ai proprietari delle
azioni o degli altri titoli di proprietà. 13. In deroga al paragrafo 1, una
valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce
un fondamento valido per consentire al Comitato di avviare azioni di
risoluzione delle crisi o esercitare il potere di ridurre o convertire gli
strumenti di capitale. 14. La valutazione non ha
efficacia giuridica ed è un atto procedurale in preparazione della
raccomandazione del Comitato di applicare uno strumento di risoluzione delle
crisi o esercitare un potere di risoluzione delle crisi. 15. La valutazione è inoltre
conforme agli atti delegati, adottati dalla Commissione conformemente
all’articolo 30, paragrafo 7, della direttiva [ ], riguardanti le circostanze
in cui una persona è indipendente, la metodologia per valutare le attività e le
passività dell’entità e la metodologia per calcolare e includere una riserva
per perdite aggiuntive nella valutazione provvisoria. 16. Al fine di valutare se gli
azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente
soggetto a risoluzione della crisi fosse stato sottoposto a procedura ordinaria
di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente effettui una
valutazione dopo l’avvenuta azione di risoluzione della crisi. Detta
valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 14. 17. La valutazione di cui al
paragrafo 16 accerta: (a)
il trattamento che gli azionisti e creditori
avrebbero ricevuto se l’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione
della crisi interessata dalla cessione parziale, riduzione o conversione fosse
stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della
cessione, riduzione o conversione effettuata; (b)
il trattamento effettivo che azionisti e creditori
hanno ricevuto nella risoluzione della crisi dell'entità di cui all’articolo 2
soggetta a risoluzione della crisi; (c)
le eventuali differenze fra il trattamento di cui
alla lettera a) e quello di cui alla lettera b). 18. La valutazione di cui al
paragrafo 16 (a)
presuppone che l’entità di cui all’articolo 2
soggetta a risoluzione della crisi interessata dalla cessione parziale,
riduzione o conversione sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di
insolvenza immediatamente prima dell'azione di risoluzione della crisi
effettuata; (b)
presuppone che non era stata effettuata la cessione
parziale, neanche a più riprese, di diritti, attività o passività, né la
riduzione o la conversione; (c)
prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno
pubblico straordinario all’entità di cui all’articolo 2 soggetta a risoluzione
della crisi. Articolo 18
Riduzione e conversione degli strumenti di capitale 1. La BCE, l’autorità competente
o l’autorità di risoluzione delle crisi, designata da uno Stato membro ai sensi
dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis) e b ter), e dell’articolo 54
della direttiva [ ], informano il Comitato se valutano che le seguenti
condizioni siano rispettate in relazione ad un’entità di cui all’articolo 2 o
ad un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante: (a)
l’entità non sarebbe più economicamente sostenibile
se gli strumenti di capitale non venissero ridotti o convertiti in azioni; (b)
l'entità o il gruppo richiede un sostegno
finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle
circostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), punto iii). 2. Ai fini del paragrafo 1, si
considera che l’entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non sono più
economicamente sostenibili unicamente se sono soddisfatte entrambe le
condizioni seguenti: (a)
l’entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di
dissesto; (b)
tenuto conto della tempistica e di altre
circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che
un’alternativa alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale,
singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione della crisi, sotto
forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui
misure di intervento precoce), permetterebbe di evitare il dissesto dell’entità
o del gruppo in tempi ragionevoli. 3. Ai fini del paragrafo 1,
lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora
si verifichino una o più situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3. 4. Ai fini del paragrafo 2,
lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora
violi, o vi siano elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel
prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da
giustificare un'azione da parte dell’autorità competente perché - ma non solo -
il gruppo ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo
dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso. 5. La Commissione, sulla base di
una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, verifica che le
condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte. La Commissione stabilisce
se i poteri di ridurre o convertire gli strumenti di capitale vadano esercitati
separatamente o, secondo la procedura prevista all’articolo 16, paragrafi da 4
a 7, insieme ad un’azione di risoluzione della crisi. 6. Nel caso in cui la
Commissione stabilisca che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono
soddisfatte, ma le condizioni per la risoluzione della crisi a norma
dell’articolo 16, paragrafo 2, non sono riunite, il Comitato, a seguito di una
decisione della Commissione, dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione
delle crisi di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli
articoli 51 e 52 della direttiva [ ]. 7. Se le condizioni di cui al
paragrafo 1 sono soddisfatte, e le condizioni per la risoluzione della crisi a
norma dell’articolo 16, paragrafo 2, sono anch’esse riunite, si applica la
procedura di cui all’articolo 16, paragrafi da 4 a 7. 8. Il Comitato assicura che le
autorità nazionali di risoluzione delle crisi esercitino i poteri di riduzione
o di conversione in modo da ottenere i risultati seguenti: (a)
il capitale di base di classe 1 è ridotto per primo
in proporzione alle perdite e sino a concorrenza della sua capacità; (b)
il capitale degli strumenti di capitale pertinenti
è ridotto e/o convertito in strumenti di capitale di base di classe 1, nella
misura necessaria e sino a concorrenza della capacità degli strumenti di
capitale pertinenti. 9. Le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla
riduzione o conversione degli strumenti di capitale conformemente all’articolo
26. Articolo 19
Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione delle crisi 1. Se il Comitato decide di
applicare uno strumento di risoluzione delle crisi a un'entità di cui
all'articolo 2, e ove tale azione di risoluzione della crisi comporti perdite a
carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato esercita il
potere di cui all'articolo 18 immediatamente prima o al momento
dell'applicazione dello strumento di risoluzione delle crisi. 2. Gli strumenti di risoluzione
delle crisi di cui all’articolo 16, paragrafo 5, lettera b), sono i seguenti: (a)
strumento della vendita dell'attività d'impresa; (b)
strumento dell'ente-ponte; (c)
strumento della separazione delle attività; (d)
strumento del bail-in. 3. In sede di adozione della
raccomandazione di cui all’articolo 16, paragrafo 5, il Comitato prende in
considerazione i fattori seguenti: (a)
le attività e le passività dell’ente soggetto a
risoluzione della crisi sulla base della valutazione di cui all’articolo 17; (b)
la situazione in materia di liquidità dell’ente
soggetto a risoluzione della crisi; (c)
la commerciabilità del valore di franchise
dell’ente soggetto a risoluzione della crisi alla luce delle condizioni
economiche e concorrenziali del mercato; (d)
il periodo di tempo disponibile. 4. Fatto salvo il paragrafo 5,
gli strumenti di risoluzione delle crisi possono essere applicati singolarmente
o in combinazione, eccetto per lo strumento della separazione delle attività
che può essere applicato solo congiuntamente ad un altro strumento di
risoluzione delle crisi. Articolo 20
Programma di risoluzione della crisi Il programma di risoluzione della crisi
adottato dal Comitato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, stabilisce, in
conformità alle decisioni della Commissione in materia di quadro di risoluzione
delle crisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e alle decisioni in materia
di aiuti di Stato, ove applicabile per analogia, i dettagli relativi agli
strumenti di risoluzione delle crisi da applicare all’ente soggetto a risoluzione
della crisi, almeno per quanto concerne le misure di cui all’articolo 21,
paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2 e
all’articolo 24, paragrafo 1, e determina gli importi e scopi specifici per i
quali è utilizzato il Fondo. Nel corso del processo di risoluzione della
crisi, il Comitato può modificare e aggiornare il programma di risoluzione
della crisi come opportuno alla luce delle circostanze specifiche del caso in
esame e nell’ambito del quadro di risoluzione delle crisi stabilito dalla
Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6. Articolo 21
Strumento della vendita dell'attività d'impresa 1. Nell’ambito del quadro
stabilito dalla Commissione, lo strumento della vendita dell’attività d’impresa
consiste nella cessione di quanto segue ad un acquirente diverso da un
ente-ponte: (a)
azioni o altri titoli di proprietà dell’ente
soggetto a risoluzione della crisi; o (b)
tutte le attività, i diritti o le passività, o una
parte specifica di essi, dell’ente soggetto a risoluzione delle crisi; 2. Relativamente allo strumento
della vendita dell’attività d’impresa, il programma di risoluzione della crisi
di cui all’articolo 16, paragrafo 8, stabilisce in particolare: (a)
gli strumenti, le attività, i diritti e le
passività che l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi cede a norma
dell’articolo 32, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva [ ]; (b)
le condizioni commerciali, tenuto conto delle
circostanze e dei costi e delle spese sostenuti nella procedura di risoluzione
della crisi, alle quali l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi
effettua la cessione conformemente all’articolo 32, paragrafi da 2 a 4, della
direttiva [ ]; (c)
se i poteri di cessione possono essere esercitati
dall’autorità nazionale di risoluzione delle crisi più volte, in conformità
all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, della direttiva [ ]; (d)
le modalità di commercializzazione da parte
dell’autorità nazionale di risoluzione delle crisi di tale entità o di tali
strumenti, attività, diritti e passività conformemente all’articolo 33,
paragrafi 1 e 2 della direttiva [ ]; (e)
se l’osservanza da parte dell’autorità nazionale di
risoluzione delle crisi dei requisiti in materia di commercializzazione rischia
di compromettere gli obiettivi della risoluzione delle crisi a norma del
paragrafo 3. 3. Il Comitato applica lo
strumento della vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti
in materia di commercializzazione di cui al paragrafo 2, lettera e), se accerta
che l’ottemperanza ad essi rischierebbe di compromettere uno o più degli
obiettivi della risoluzione delle crisi e, in particolare, se sono soddisfatte
le condizioni seguenti: (a)
il Comitato ritiene che il dissesto o la
possibilità di dissesto dell'ente soggetto a risoluzione della crisi
costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o aggravi
tale minaccia; (b)
il Comitato ritiene che l'ottemperanza ai requisiti
rischi di compromettere l'efficacia dello strumento della vendita dell'attività
d'impresa nell'affrontare tale minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della
risoluzione delle crisi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b). Articolo 22
Strumento dell'ente-ponte 1. Nell’ambito del quadro
stabilito dalla Commissione, lo strumento dell’ente-ponte consiste nella
cessione a un ente-ponte: (a)
di azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno
o più enti soggetti a risoluzione della crisi; (b)
di tutte le attività, i diritti o le passività, o
una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione della crisi. 2. Relativamente allo strumento
dell’ente-ponte, il programma di risoluzione della crisi di cui all’articolo 20
stabilisce in particolare: (a)
gli strumenti, le attività, i diritti e le
passività che l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi cede ad un
ente-ponte a norma dell’articolo 34, paragrafi da 1 a 9 della direttiva [ ]; (b)
le modalità per la creazione, il funzionamento e la
chiusura dell’ente-ponte da parte dell’autorità nazionale di risoluzione delle
crisi conformemente all’articolo 35, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, della
direttiva [ ]; (c)
le modalità di commercializzazione dell’ente-ponte
o delle sue attività o passività da parte dell’autorità nazionale di
risoluzione delle crisi a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, della direttiva
[ ]. 3. Il Comitato assicura che il
valore complessivo delle passività cedute dall’autorità nazionale di
risoluzione delle crisi all’ente-ponte non superi il valore totale dei diritti
e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione della crisi o
provenienti da altre fonti. Articolo 23
Strumento della separazione delle attività 1. Nell’ambito del quadro
stabilito dalla Commissione, lo strumento della separazione delle attività
consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a
risoluzione della crisi a una società veicolo per la gestione delle attività. Per società veicolo per la gestione delle attività
s'intende un’entità giuridica che risponde a tutti i requisiti seguenti: (a)
è interamente o parzialmente di proprietà di una o
più autorità pubbliche, che possono includere l'autorità di risoluzione delle
crisi o il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi, o ne è
controllata; (b)
è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o
in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a
risoluzione delle crisi o di un ente-ponte. 2. Relativamente allo strumento
della separazione delle attività, il programma di risoluzione della crisi di
cui all’articolo 20 stabilisce in particolare: (a)
gli strumenti, le attività, i diritti e le
passività che l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi cede alla società
veicolo per la gestione delle attività a norma dell’articolo 36, paragrafi da 1
a 4 e da 6 a 10, della direttiva [ ]; (b)
il corrispettivo per la cessione delle attività
alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell’autorità
nazionale di risoluzione delle crisi, in conformità dei principi stabiliti
all’articolo 17. Tale disposizione non osta a che il corrispettivo abbia un
valore nominale o negativo. Articolo 24
Strumento del bail-in 1. Lo strumento del bail-in può
essere applicato per uno dei seguenti fini: (a)
ricapitalizzare un’entità di cui all’articolo 2 che
soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi in misura sufficiente a
ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione e di
esercitare le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva
2013/36/UE o della direttiva 2004/39/CE; (b)
convertire in capitale o ridurre l’importo dei
crediti o dei titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli
capitale. Nell’ambito del quadro deciso dalla Commissione
per quanto riguarda lo strumento del bail-in, il programma di risoluzione della
crisi stabilisce in particolare: (a)
l’importo aggregato di cui occorre ridurre o
convertire le passività ammissibili, conformemente al paragrafo 6; (b)
le passività che possono essere escluse in
conformità ai paragrafi da 5 a 13; (c)
gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di
riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16. 2. Lo strumento del bail-in può
essere applicato per il fine di cui al paragrafo 1, lettera a), solo se esiste
una prospettiva realistica che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo
alle misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale
previsto al paragrafo 16 consentano non solo di raggiungere i pertinenti
obiettivi della risoluzione della crisi, ma anche di risanare l’ente in
questione ripristinandone la solidità finanziaria e la sostenibilità economica
a lungo termine. Se non è soddisfatta la condizione prevista al
primo comma, si applicano, a seconda dei casi, qualsiasi strumento di
risoluzione delle crisi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e
c), e lo strumento del bail-in di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b). 3. Le seguenti passività non
possono essere soggette a riduzione o conversione: (a)
depositi coperti; (b)
passività garantite, incluse le obbligazioni
coperte; (c)
passività sorte dal fatto che l'entità di cui
all'articolo 2 detiene attività o liquidità dei clienti ovvero da un rapporto
fiduciario tra l'entità di cui all'articolo 2 (in quanto fiduciario) e un'altra
persona (in quanto beneficiario), a condizione che il cliente o beneficiario
sia protetto dal diritto in materia di insolvenza o dal diritto civile
applicabile; (d)
passività nei confronti di enti, escluse le entità
che fanno parte dello stesso gruppo, con una scadenza originaria inferiore a
sette giorni; (e)
passività derivanti dalla partecipazione a un
sistema designato conformemente alla direttiva 98/26/CE[23] con una scadenza residua
inferiore a sette giorni; (f)
passività nei confronti di uno dei soggetti
seguenti: i) un dipendente, per quanto riguarda la
retribuzione, le prestazioni pensionistiche o altra remunerazione fissa dovute,
ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è
disciplinata dalla legge o da un contratto collettivo; ii) un creditore, sia esso fornitore o
impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo
1, lettere b), c) o d), beni o servizi essenziali per il funzionamento
quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la
locazione, riparazione e manutenzione dei locali; iii) un’autorità tributaria o previdenziale,
a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto
fallimentare o civile applicabile. 4. L’ambito di applicazione
dello strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 non osta all’esercizio, ove
opportuno, dei poteri di bail-in in relazione a qualsiasi parte di una
passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una
garanzia che supera il valore delle attività date in garanzia, dei pegni, delle
ipoteche o altre garanzie fornite. Le obbligazioni coperte quali definite
all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE[24] possono essere esentate dalla
presente disposizione. 5. In circostanze eccezionali,
talune passività possono essere escluse o parzialmente escluse
dall’applicazione dei poteri di riduzione e di conversione in uno qualsiasi dei
seguenti casi: (a)
non è possibile sottoporre a bail-in tale passività
entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di
risoluzione delle crisi; o (b)
l'esclusione è strettamente necessaria e
proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle aree
di attività principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente
soggetto a risoluzione della crisi di proseguire le operazioni e i servizi
chiave; o (c)
l'esclusione è strettamente necessaria e
proporzionata per evitare di provocare un contagio ampio che sconvolgerebbe il
funzionamento dei mercati finanziari così gravemente da poter determinare una
grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o (d)
l'applicazione dello strumento del bail-in a tali
passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite
sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali
passività fossero escluse dal bail-in. Se una passività ammissibile o una classe di
passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, il livello di
riduzione o conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere
aumentato per tenere conto di tale esclusione, purché detto livello rispetti il
principio enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f). 6. Se una passività ammissibile
o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente,
ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non
sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un
contributo all’ente soggetto a risoluzione della crisi al fine di: (a)
coprire le perdite non assorbite da passività
ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto
a risoluzione della crisi in conformità al paragrafo 1, lettera a); (b)
acquisire azioni o altri titoli di proprietà o
strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, allo scopo
di ricapitalizzarlo in conformità al paragrafo 1, lettera b). 7. Il Fondo può fornire un
contributo di cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte entrambe le
condizioni seguenti: (a)
gli azionisti e i detentori di altri titoli di
proprietà, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività
ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione della crisi hanno fornito, tramite
riduzione, conversione o altrimenti, un contributo per l'assorbimento delle
perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle
passività totali, fondi propri compresi, dell’ente calcolate al momento
dell'azione di risoluzione della crisi in conformità alla valutazione di cui
all'articolo 17; e (b)
il contributo del Fondo non supera il 5% delle
passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione della
crisi calcolate al momento dell'azione di risoluzione della crisi in conformità
alla valutazione di cui all'articolo 17. 8. Il contributo del Fondo può
essere finanziato nei modi seguenti: (a)
con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito
grazie ai contributi delle entità di cui all’articolo 2 in conformità
all'articolo 66; (b)
con l'importo che può essere costituito grazie ai
contributi ex post in conformità dell'articolo 67 nell'arco di tre anni; e (c)
qualora gli importi di cui alle lettere a) e b)
siano insufficienti, con l'importo costituito grazie a mezzi di finanziamento
alternativi in conformità all'articolo 69. 9. In casi straordinari
ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a mezzi di finanziamento
alternativi dopo che: (a)
il limite del 5% di cui al paragrafo 7, lettera b),
è stato raggiunto e (b)
tutte le passività non garantite, non privilegiate,
diverse dai depositi ammissibili, sono state ridotte o interamente convertite. 10. In alternativa o in aggiunta,
allorché sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b),
il contributo può provenire da risorse costituite grazie a contributi ex ante
in conformità all'articolo 66 che non sono ancora state usate. 11. Ai fini del presente
regolamento non si applica l’articolo 38, paragrafo 3 quater bis ter, quinto
comma della direttiva [ ]. 12. In sede di adozione della
decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione i fattori
seguenti: (a)
il principio che le perdite dovrebbero essere in
primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, in ordine di priorità; (b)
il livello di capacità di assorbimento delle
perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione della crisi se la
passività o la classe di passività fossero escluse; (c)
la necessità di mantenere risorse adeguate per il
finanziamento della risoluzione della crisi. 13. Il Comitato valuta gli
elementi seguenti sulla base dei requisiti di cui all’articolo 17: (a)
l'importo aggregato del quale devono essere ridotte
le passività ammissibili per assicurare che il valore patrimoniale netto
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sia pari a zero; (b)
se del caso, l'importo aggregato per il quale le
passività ammissibili devono essere convertite in azioni al fine di
ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1 dell’ente soggetto
a risoluzione della crisi o dell’ente-ponte. Quando è decisa l’applicazione dello strumento del
bail-in per il fine previsto al paragrafo 1, lettera a), la valutazione di cui
al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre convertire le passività
ammissibili al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di
classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione della crisi o, se del caso, dell'ente
ponte, tenendo conto di qualsiasi contributo di capitale da parte del Fondo ai
sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), e al fine di generare nel
mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto alla risoluzione della crisi
o nell'ente-ponte e permettere a questo di continuare a rispettare le
condizioni di autorizzazione ed esercitare le attività per le quali è
autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2004/39/CE. 14. Le esclusioni di cui al
paragrafo 5 possono aver luogo o per escludere completamente una passività
dalla riduzione o per limitare la portata della riduzione applicata a tale
passività. 15. I poteri di riduzione e di
conversione rispettano i requisiti sull’ordine di priorità dei crediti di cui
all’articolo 15. 16. L’autorità nazionale di
risoluzione delle crisi inoltra immediatamente al Comitato il piano di
riorganizzazione aziendale ricevuto dopo l’applicazione dello strumento del
bail-in dall’amministratore nominato conformemente all’articolo 47, paragrafo
1, della direttiva [ ]. Entro due settimane dalla data di presentazione
del piano di riorganizzazione aziendale, l’autorità di risoluzione delle crisi
trasmette al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla
data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, il Comitato
valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità
economica a lungo termine dell’entità di cui all’articolo 2. La valutazione è
completata in accordo con l'autorità competente. Se il Comitato conclude che il piano può
conseguire tale obiettivo, consente all’autorità nazionale di risoluzione delle
crisi di approvarlo conformemente all’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva
[ ]. Se il Comitato non è convinto che l’attuazione del piano possa conseguire
tale obiettivo, dà istruzione all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi
di comunicare le proprie perplessità all’amministratore e di imporgli di
modificare il piano in modo da tenerne conto conformemente all’articolo 47,
paragrafo 6, della direttiva [ ]. Ciò avviene in accordo con l'autorità
competente. L’autorità nazionale di risoluzione delle crisi
inoltra al Comitato il piano modificato. Il Comitato dà istruzione all’autorità
nazionale di risoluzione delle crisi di comunicare all’amministratore entro una
settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle
perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche. Articolo 25
Sorveglianza da parte del Comitato 1. Il Comitato sorveglia
attentamente l’attuazione dei programmi di risoluzione delle crisi da parte
delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. A tal fine, le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi (a)
collaborano con il Comitato e lo assistono nello
svolgimento del suo compito di sorveglianza; (b)
forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal
Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull’esecuzione dei
programmi di risoluzione della crisi, sull’applicazione degli strumenti di
risoluzione delle crisi e sull’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi,
che potrebbero essere richieste dal Comitato; forniscono in particolare ragguagli: i) sul funzionamento e sulla situazione
finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione della crisi, sull’ente ponte e
sulla società veicolo per la gestione delle attività; ii) sul trattamento che azionisti e
creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell’ente con procedura
ordinaria di insolvenza; iii) su eventuali procedimenti giudiziari in
corso relativi alla liquidazione delle attività dell’ente dissestato, a
impugnazioni della decisione di risoluzione della crisi e della valutazione o
relativi alle domande di indennizzo presentate dagli azionisti o creditori; iv) sulla nomina, la rimozione o la
sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri
professionisti eventualmente necessari per assistere l’autorità nazionale di risoluzione
delle crisi, e sull’esecuzione dei loro compiti; v) su ogni altra questione che può essere
sottoposta al Comitato; vi) sulla misura in cui e le modalità con le
quali le autorità nazionali di risoluzione delle crisi esercitano i poteri loro
assegnati al capo V della direttiva [ ]; vii) sulla redditività economica, la
fattibilità, e l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto
all’articolo 24, paragrafo 16. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi
presentano al Comitato una relazione finale sull’esecuzione dei programmi di
risoluzione delle crisi. 2. Sulla base delle informazioni
fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione
delle crisi su qualsiasi aspetto dell’esecuzione del programma di risoluzione
delle crisi, e, in particolare, sugli elementi di cui all’articolo 20 e
sull’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi. 3. Qualora ciò sia necessario
per conseguire gli obiettivi di risoluzione delle crisi, la Commissione, sulla
base di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, può ritornare
sulla sua decisione relativa al quadro di risoluzione delle crisi e adottare le
modifiche appropriate. Articolo 26
Attuazione delle decisioni in materia di risoluzione delle crisi 1. Le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi prendono i provvedimenti necessari per attuare le
decisioni in materia di risoluzione della crisi di cui all’articolo 16,
paragrafo 8, in particolare esercitando un controllo sulle entità di cui
all’articolo 2, prendendo le misure necessarie a norma dell’articolo 64 della
direttiva [ ] e garantendo che le garanzie previste dalla predetta direttiva
siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi applicano
tutte le decisioni del Comitato loro destinate. A tal fine esse si avvalgono dei poteri loro
conferiti dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva [ ] alle
condizioni fissate dalla stessa legislazione. Le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi informano il Comitato in modo esaustivo in merito
all'esercizio di detti poteri. I provvedimenti adottati sono conformi alla
decisione di cui all’articolo 16, paragrafo 8. 2. Quando un’autorità nazionale
di risoluzione delle crisi non ha applicato una decisione di cui all’articolo
16 oppure l’ha applicata in modo tale che essa non consente di conseguire gli
obiettivi della risoluzione delle crisi ai sensi del presente regolamento, il
Comitato ha il potere di ordinare a un ente soggetto a risoluzione della crisi: (a)
di cedere a un’altra persona determinati suoi
diritti, attività o passività; (b)
di esigere, nelle circostanze previste all’articolo
18, la conversione degli strumenti di debito che contengono una clausola
contrattuale al riguardo. 3. L’ente soggetto a risoluzione
della crisi si conforma a qualsiasi decisione adottata di cui al paragrafo 2.
Tali decisioni prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle
autorità nazionali sulla stessa materia. 4. Ogni misura adottata dalle
autorità nazionali in relazione a questioni che sono oggetto di una decisione a
norma del paragrafo 2 è conforme a detta decisione. Capo 4 Cooperazione Articolo 27
Obbligo di cooperazione 1. Il Comitato informa la
Commissione di ogni provvedimento adottato al fine di preparare la risoluzione
di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri
della Commissione e i servizi della Commissione sono soggetti all’obbligo del
segreto professionale di cui all’articolo 79. 2. Nell’esercizio delle
rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la
Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali
di risoluzione delle crisi collaborano strettamente. La BCE e le autorità
nazionali competenti forniscono al Comitato e alla Commissione tutte le informazioni
necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. 3. Nell’esercizio delle
rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la
Commissione, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali
di risoluzione delle crisi cooperano strettamente nella pianificazione della
risoluzione delle crisi, nell’intervento precoce e nelle fasi della risoluzione
delle crisi conformemente agli articoli da 7 a 26. La BCE e le autorità
nazionali competenti forniscono al Comitato e alla Commissione tutte le
informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. 4. Ai fini del presente
regolamento, se la BCE invita un rappresentante del Comitato a partecipare al
consiglio di vigilanza istituito in conformità all’articolo 19 del regolamento
(UE) n. [ ], il Comitato nomina un rappresentante. 5. Ai fini del presente
regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per
la risoluzione delle crisi dell’Autorità bancaria europea istituito in
conformità all’articolo 113 della direttiva [ ]. 6. Il Comitato collabora
strettamente con la European Financial Stability Facility (EFSF) e il
Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare quando l’EFSF o il MES
hanno concesso o probabilmente concederanno un’assistenza finanziaria diretta o
indiretta ad entità stabilite in uno Stato membro partecipante, in particolare
nelle circostanze eccezionali di cui all’articolo 24, paragrafo 9. 7. Il Comitato e la BCE
concludono un protocollo di intesa che descrive le condizioni generali della
collaborazione a norma del paragrafo 2. Il protocollo è riesaminato
periodicamente e pubblicato, fatto salvo l'adeguato trattamento delle
informazioni riservate. Articolo 28
Scambio di informazioni nell’ambito dell’SRM 1. Sia il Comitato che le
autorità nazionali di risoluzione delle crisi sono soggette al dovere di
cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni. 2. Il Comitato trasmette alla
Commissione tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei compiti che
le spettano a norma del presente regolamento e, ove applicabile, dell’articolo
107 del TFUE. Articolo 29
Cooperazione nell’ambito dell’SRM e trattamento dei gruppi L’articolo 12, paragrafi 4, 5, 6 e 15 e gli
articoli da 80 a 83 della direttiva [ ] non si applicano alle relazioni tra le
autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti.
Alle predette relazioni si applicano invece le disposizioni pertinenti del
presente regolamento. Articolo 30
Cooperazione con gli Stati membri non partecipanti Nel caso di un gruppo comprendente entità
stabilite sia in Stati membri partecipanti che in Stati membri non
partecipanti, fatto salvo l’eventuale obbligo di approvazione da parte della
Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le
autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti
ai fini della cooperazione con gli Stati membri non partecipanti a norma degli
articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 83 della direttiva [ ]. Articolo 31
Cooperazione con le autorità di paesi terzi La Commissione e il Comitato, nei rispettivi
ambiti di competenza, hanno la responsabilità esclusiva di concludere, per
conto delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri
partecipanti, le intese di cooperazione non vincolanti di cui all’articolo 88,
paragrafo 4, della direttiva [ ] e le notificano a norma del paragrafo 6 del
medesimo articolo. Capo 5 Poteri di
indagine Articolo 32
Richieste di informazioni 1. Ai fini dell’esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, il Comitato può esigere,
direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione delle crisi,
dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le
informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitigli dal
presente regolamento: (a)
le entità di cui all’articolo 2; (b)
i dipendenti delle entità di cui all’articolo 2; (c)
i terzi cui le entità di cui all’articolo 2 hanno
esternalizzato funzioni o attività. 2. Le entità di cui all’articolo
2 e le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), comunicano le informazioni
richieste a norma del paragrafo 1. Le disposizioni relative al segreto
professionale non dispensano le predette entità e persone dall’obbligo di
comunicare le suddette informazioni. La comunicazione delle informazioni
richieste non è considerata violazione del segreto professionale. 3. Qualora ottenga informazioni
direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali
informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi
interessate. 4. Il Comitato è in grado di
ottenere in modo continuativo informazioni sul capitale, sulla liquidità, sulle
attività e sulle passività relative a qualunque ente soggetto ai suoi poteri di
risoluzione delle crisi che abbiano rilevanza ai fini della risoluzione delle
crisi. 5. Il Comitato, le autorità
competenti e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi possono redigere
un protocollo d’intesa contenente disposizioni sulla procedura relativa allo scambio
di informazioni. 6. Le autorità competenti,
inclusa la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi
cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità
delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano
disponibili, le autorità competenti, inclusa la BCE se del caso, o le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi comunicano le suddette informazioni al
Comitato. Articolo 33
Indagini generali 1. Ai fini dell’assolvimento dei
compiti di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte salve altre condizioni
stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione, il Comitato può svolgere
tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 32,
paragrafo 1, stabilite o ubicate in uno Stato membro partecipante. A tal fine il Comitato ha il diritto di: (a)
esigere la presentazione di documenti: (b)
esaminare i libri e i registri contabili delle
persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e fare copie o estratti dei
suddetti libri e documenti; (c)
ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone
di cui all'articolo 32, paragrafo 1, o dai loro rappresentanti o dal loro
personale; (d)
organizzare audizioni per ascoltare altre persone
che acconsentano ad essere interrogate allo scopo di raccogliere informazioni
pertinenti all'oggetto dell'indagine. 2. Le persone di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini
avviate a seguito di una decisione del Comitato. Quando una persona ostacola lo svolgimento
dell'indagine, l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi dello Stato
membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta,
conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche facilitando
l'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano
essere esercitati. Articolo 34
Ispezioni in loco 1. Ai fini dell’assolvimento dei
compiti di cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte salve altre condizioni
stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione, il Comitato può svolgere,
previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate,
tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone
giuridiche di cui all’articolo 32, paragrafo 1. Se necessario ai fini di
un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco
senza preavviso alle suddette persone giuridiche. 2. I funzionari del Comitato e
le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono
accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche
soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente
all’articolo 32, paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti
conformemente all'articolo 32, paragrafo 1. 3. Le persone giuridiche di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni
in loco sulla base di una decisione del Comitato. 4. I funzionari delle autorità
nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri nel cui territorio deve
essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano
autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza,
sotto la vigilanza e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato
e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine
dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali
di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti interessati hanno il
diritto di partecipare alle ispezioni in loco. 5. Qualora i funzionari del
Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li
accompagnano constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a
norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli
Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria
conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento
dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i
locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora non dispongano
di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi interessate si
avvalgono dei poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria delle
altre autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Articolo 35
Autorizzazione giudiziaria 1. Se l'ispezione in loco di cui
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza di cui all'articolo 34,
paragrafo 5, richiede, conformemente al diritto nazionale, l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, è chiesta tale autorizzazione. 2. Qualora sia richiesta
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale
controlla l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure
coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto
all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure
coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di
fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso
sospetta una violazione degli atti di cui all’articolo 26, sulla gravità della
sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto
delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può
mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano
fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di
giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla
decisione del Comitato. Capo 6 Poteri
sanzionatori Articolo 36
Ammende 1. Quando ritenga che un’entità
di cui all’articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una
delle infrazioni di cui al paragrafo 2, il Comitato dà istruzione all’autorità
nazionale di risoluzione delle crisi interessata di infliggere un’ammenda alla
pertinente entità di cui all’articolo 2 conformemente alla direttiva [ ]. Si considera che una infrazione sia stata commessa
intenzionalmente da un’entità se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione che
l’entità o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere
tale infrazione. 2. Possono essere inflitte
ammende alle entità di cui all’articolo 2 per le infrazioni seguenti: (a)
non aver fornito le informazioni richieste a norma
dell’articolo 32; (b)
non essersi sottoposte a un’indagine generale
conformemente all’articolo 33 o a ispezioni in loco e non aver fornito le
informazioni richieste a norma dell’articolo 32; (c)
non aver contribuito al Fondo a norma dell’articolo
66 o 67; (d)
non aver rispettato una decisione rivolta loro dal
Comitato a norma dell’articolo 24. 3. Le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi pubblicano le ammende inflitte a norma del paragrafo 1.
Nel caso in cui la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato alle
parti coinvolte, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi pubblicano le
sanzioni senza rivelare l’identità delle parti. 4. Al fine di stabilire pratiche
uniformi, efficienti ed efficaci per contrastare le infrazioni e per assicurare
l’applicazione comune, uniforme e coerente del presente regolamento, il
Comitato pubblica orientamenti sull’applicazione di ammende e penalità di mora
destinati alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Articolo 37
Penalità di mora 1. Il Comitato dà istruzione
all’autorità nazionale di risoluzione delle crisi interessata di infliggere una
penalità di mora all’entità pertinente di cui all’articolo 2 conformemente alla
direttiva [ ] per obbligare: (a)
un ente creditizio a conformarsi a una decisione adottata
ai sensi dell’articolo 32; (b)
una persona di cui all'articolo 32, paragrafo 1, a
fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione
adottata a norma di tale articolo; (c)
una persona di cui all'articolo 33, paragrafo 1, a
sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza
documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare
e correggere le informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione
adottata a norma di tale articolo; (d)
una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a
sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma
di tale articolo. 2. La penalità di mora è
efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che
l’ente creditizio o la persona interessata non si conforma alle decisioni di
cui al paragrafo 1, lettere da a) a d). 3. Una penalità di mora può
essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi. PARTE III
QUADRO ISTITUZIONALE TITOLO I Il Comitato Articolo 38
Status giuridico 1. È istituito il Comitato unico
di risoluzione delle crisi. Il Comitato è un’agenzia dell’Unione europea con
una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità
giuridica. 2. Il Comitato gode, in ciascuno
Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dall’ordinamento giuridico nazionale. Il Comitato può, in
particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3. Il Comitato è rappresentato
dal suo direttore esecutivo. Articolo 39
Composizione 1. Il Comitato è composto da: (a)
il direttore esecutivo; (b)
il vice direttore esecutivo; (c)
un membro nominato dalla Commissione; (d)
un membro nominato dalla BCE; (e)
un membro nominato da ciascuno Stato membro
partecipante in rappresentanza dell’autorità nazionale di risoluzione delle
crisi. 2. La durata del mandato del
direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e dei membri del Comitato
nominati dalla Commissione e dalla BCE è di cinque anni. Fatto salvo l’articolo
53, paragrafo 6, tale mandato non è rinnovabile. 3. La struttura amministrativa e
di gestione del Comitato è composta da: (a)
la sessione plenaria del Comitato, che svolge i
compiti di cui all’articolo 47; (b)
la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i
compiti di cui all’articolo 51; (c)
il direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui
all’articolo 53. Articolo 40
Conformità con il diritto dell’Unione Il Comitato agisce in conformità con il
diritto dell’Unione, in particolare con le decisioni adottate dalla Commissione
a norma del presente regolamento. Articolo 41
Responsabilità 1. Il Comitato è responsabile
nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per
l’attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8. 2. Il Comitato trasmette ogni
anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei
conti europea una relazione sull'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal
presente regolamento. 3. Il direttore esecutivo
presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al
Consiglio. 4. Su richiesta del Parlamento
europeo, il direttore esecutivo partecipa ad audizioni delle commissioni
competenti del Parlamento europeo sull’esecuzione dei suoi compiti di
risoluzione delle crisi. 5. Il direttore esecutivo può,
su richiesta del Consiglio, essere ascoltato dal Consiglio sull’esecuzione dei
suoi compiti di risoluzione delle crisi. 6. Il Comitato risponde
oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal
Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure, in
presenza dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è
l'euro. 7. Su richiesta, il direttore
esecutivo tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e
i vice presidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando
tali discussioni sono necessarie all’esercizio dei poteri del Parlamento
europeo ai sensi del trattato. Il Parlamento europeo e il
Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di
tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli
obblighi in tal senso imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai
sensi della pertinente normativa dell'Unione. 8. Durante le indagini del
Parlamento, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del
TFUE. Il Comitato e il Parlamento concludono opportuni accordi sulle modalità
pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione
sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento.
Tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, la
cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del
direttore esecutivo. Articolo 42
Parlamenti nazionali 1. A causa dei compiti specifici
del Comitato, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite
le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere per iscritto a
eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento
alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento. 2. Il parlamento nazionale di
uno Stato membro partecipante può invitare il direttore esecutivo a partecipare
a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle crisi di enti
creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità
nazionale di risoluzione delle crisi. 3. Il presente regolamento non
pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi
nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per
l’esecuzione dei compiti non attribuiti al Comitato o alla Commissione dal
presente regolamento. Articolo 43
Indipendenza 1. Nell'assolvimento dei compiti
ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi agiscono in piena indipendenza e
nell’interesse generale. 2. I membri del Comitato di cui
all’articolo 40, paragrafo 2, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse
dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di
istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri
soggetti pubblici o privati. Articolo 44
Sede Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio. TITOLO II Comitato in sessione plenaria Articolo 45
Partecipazione alle sessioni plenarie Tutti i membri del Comitato partecipano alle
sessioni plenarie. Articolo 46
Compiti 1. Il Comitato in sessione
plenaria: (a)
adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma di lavoro annuale del Comitato per l’anno successivo, conformemente
all’articolo 49, paragrafo 1, e sulla base di un progetto presentato dal
direttore esecutivo, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea; (b)
adotta il bilancio annuale del Comitato a norma
dell’articolo 59, paragrafo 2; (c)
decide in merito ai prestiti volontari fra
meccanismi di finanziamento a norma dell’articolo 68, alla messa in comune dei
meccanismi di finanziamento nazionali in conformità all’articolo 72 e alla
concessione di prestiti al sistema di garanzia dei depositi a norma
dell’articolo 73; (d)
adotta la relazione annuale sulle attività del
Comitato di cui all’articolo 42. Tale relazione contiene spiegazioni
dettagliate sull’esecuzione del bilancio; (e)
adotta le disposizioni finanziarie applicabili al
Comitato ai sensi dell’articolo 61; (f)
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai
rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; (g)
adotta norme di prevenzione e gestione dei
conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; (h)
adotta il proprio regolamento interno; (i)
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al
personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari
all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri
agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione[25] (di seguito “poteri
dell’autorità di nomina”); (j)
adotta adeguate modalità per garantire l’attuazione
dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma
dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari; (k)
nomina un contabile soggetto allo statuto dei
funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente
indipendente nell’esercizio delle sue funzioni; (l)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e
alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne
ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); (m)
prende ogni decisione relativa alla creazione e, se
necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato. 2. Il Comitato in sessione
plenaria adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari,
una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari
e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al
direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità di nomina e definisce le
condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il direttore
esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il
Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere
temporaneamente la delega al direttore esecutivo e la subdelega da parte di
quest’ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o
delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal
direttore esecutivo. Articolo 47
Riunione del Comitato in sessione plenaria 1. Il direttore esecutivo
convoca le riunioni del Comitato in sessione plenaria. 2. Il Comitato in sessione
plenaria tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su
iniziativa del direttore esecutivo, su richiesta della Commissione o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 3. Il Comitato in sessione
plenaria può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad
hoc. 4. Il Comitato fornisce il
servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria. Articolo 48
Processo decisionale 1. Il Comitato in sessione
plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri. Tuttavia,
le decisioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), sono prese a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 2. Il direttore esecutivo
partecipa alle votazioni. 3. Il Comitato adotta e pubblica
il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più
dettagliato le disposizioni di voto, in particolare le circostanze in cui un
membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in
materia di quorum. TITOLO III Comitato in sessione esecutiva Articolo 49
Partecipazione alle sessioni esecutive 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e
3, i membri del Comitato di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a
d), partecipano alle sessioni esecutive del Comitato. 2. In caso di deliberazioni su
un’entità di cui all’articolo 2 o un gruppo di entità stabiliti in un solo
Stato membro partecipante, anche il membro nominato da tale Stato membro
partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell’articolo
52, paragrafo 1 e 3. 3. In caso di deliberazioni su
un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è
situata l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, nonché i
membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o
un’entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano alle
deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 2
e 3. Articolo 50
Compiti 1. Il Comitato in sessione
plenaria è assistito da una sessione esecutiva del Comitato. 2. Il Comitato in sessione
esecutiva: (a)
prepara le decisioni che saranno adottate dal
Comitato in sessione plenaria; (b)
prende tutte le decisioni ai fini dell’attuazione
del presente regolamento. Ciò include: i) fornire alla Commissione, prima
possibile, le informazioni pertinenti necessarie alla Commissione per valutare
e prendere una decisione motivata a norma dell’articolo 16, paragrafo 6; ii) decidere in merito alla parte II del
bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo. 3. Se necessario, per motivi di
urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può prendere determinate decisioni
provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria, in particolare su
questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio. 4. Il Comitato in sessione
esecutiva si riunisce su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta dei
suoi membri. 5. Il Comitato in sessione
plenaria stabilisce il regolamento interno del Comitato in sessione esecutiva. Articolo 51
Processo decisionale 1. In caso di deliberazioni su
una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro
partecipante, il Comitato prende le decisioni in sessioni esecutive a
maggioranza semplice dei membri partecipanti. In caso di parità di voti, è
decisivo il voto del direttore esecutivo. 2. In caso di deliberazioni su
un gruppo transfrontaliero, il Comitato prende le decisioni in sessioni
esecutive a maggioranza semplice dei membri partecipanti. I membri del Comitato
di cui all’articolo 40, paragrafo 2, e il membro nominato dallo Stato membro in
cui è situata l’autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo
dispongono ciascuno di un voto. Gli altri membri partecipanti dispongono
ciascuno di un diritto di voto pari ad una frazione di un voto in rapporto al
numero di autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri in
cui è stabilita una filiazione o un’entità interessata rientrante nel perimetro
della vigilanza consolidata. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del
direttore esecutivo. 3. Fino al raggiungimento del
livello-obiettivo di finanziamento di cui all’articolo 65, un membro nominato
da uno Stato membro è in grado di esigere una volta un’ulteriore delibera del
Comitato quando una decisione oggetto di discussione incide sulle competenze in
materia di bilancio di tale Stato membro. 4. Il Comitato in sessione
esecutiva adotta e pubblica il regolamento interno per le sessioni esecutive. Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono
convocate dal direttore esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di due
membri e sono presiedute dal direttore esecutivo. Il Comitato può invitare
osservatori a partecipare alle sue sessioni esecutive su base ad hoc. TITOLO IV Direttore esecutivo e vice
direttore esecutivo Articolo 52
Nomina e compiti 1. Il Comitato è presieduto da
un direttore esecutivo a tempo pieno che non ricopre alcun incarico a livello
nazionale. 2. Il direttore esecutivo ha la
responsabilità: (a)
di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed
esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni; (b)
di tutte le questioni riguardanti il personale; (c)
delle questioni riguardanti l’amministrazione
corrente; (d)
dell’esecuzione del bilancio del Comitato a norma
dell’articolo 59, paragrafo 3; (e)
della gestione del Comitato; (f)
dell’esecuzione del programma di lavoro annuale del
Comitato; (g)
di preparare ogni anno un progetto di relazione comprendente
una parte dedicata alle attività di risoluzione delle crisi del Comitato e una
parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative. 3. Il direttore esecutivo è
affiancato da un vice direttore esecutivo. Il vice direttore esecutivo svolge le funzioni del
direttore esecutivo in assenza di quest’ultimo. 4. Il direttore esecutivo e il
vice direttore esecutivo sono designati in base ai meriti, alle competenze,
alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all’esperienza
in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria. 5. Previa consultazione del
Comitato in sessione plenaria, la Commissione propone al Consiglio un elenco di
candidati per la nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo.
Il Consiglio nomina il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo previa
consultazione del Parlamento europeo. 6. In deroga all’articolo 40,
paragrafo 2, il mandato del primo vice direttore esecutivo nominato dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può
essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il direttore esecutivo
e il vice direttore esecutivo rimangono in carica fino alla nomina dei loro
successori. 7. Il direttore esecutivo o il
vice direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non possono
partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del
periodo complessivo. 8. Se il direttore esecutivo o
il vice direttore esecutivo non soddisfano più le condizioni richieste per
l’esercizio delle loro funzioni o hanno commesso una colpa grave, il Consiglio
può, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, rimuovere il direttore esecutivo o il vicedirettore esecutivo
dall’incarico. Articolo 53
Indipendenza 1. Il direttore esecutivo e il
vice direttore esecutivo esercitano le loro mansioni conformemente alle decisioni
della Commissione e del Comitato. Quando partecipano a deliberazioni e processi
decisionali all’interno del Comitato, il direttore esecutivo e il vice
direttore esecutivo non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni
o organi dell’Unione, bensì esprimono il proprio parere e votano in modo
indipendente. In tali deliberazioni e processi decisionali il vice direttore
esecutivo non è soggetto all’autorità del direttore esecutivo. 2. Né gli Stati membri né altri
soggetti pubblici o privati tentano di influenzare il direttore esecutivo e il
vice direttore esecutivo nello svolgimento dei loro compiti. 3. Conformemente allo statuto di
cui all'articolo 78, paragrafo 6, il direttore esecutivo e il vice direttore
esecutivo, terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con
integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici. TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE Capo 1 Disposizioni
generali Articolo 54
Risorse Il Comitato ha la responsabilità di assegnare
le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad esso
attribuiti dal presente regolamento. Articolo 55
Bilancio 1. Tutte le entrate e le spese
del Comitato sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che
coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Comitato. 2. Le entrate e le spese
iscritte nel bilancio del Comitato devono essere in pareggio. 3. Il bilancio comprende due
parti: la parte I riguarda l’amministrazione del Comitato e la parte II
riguarda il Fondo. Articolo 56
Parte I del bilancio riguardante l’amministrazione del Comitato 1. Le entrate della parte I del
bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese
amministrative a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a). 2. Le spese della parte I del
bilancio comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative,
di infrastruttura, di formazione professionale e operative. Articolo 57
Parte II del bilancio riguardante il Fondo 1. Le entrate della parte II del
bilancio sono costituite in particolare (a)
dai contributi versati dagli enti stabiliti negli
Stati membri partecipanti conformemente all’articolo 62, tranne i contributi
annuali di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a); (b)
dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di
finanziamento della risoluzione delle crisi di Stati membri non partecipanti
conformemente all’articolo 68, paragrafo 1; (c)
dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri
terzi conformemente all’articolo 69; (d)
dai rendimenti degli investimenti delle somme
detenute nel Fondo conformemente all’articolo 70. 2. Le spese della parte II del
bilancio sono costituite: (e)
dalle spese ai fini indicati all’articolo 71; (f)
dagli investimenti a norma dell'articolo 70; (g)
dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da
altri meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di Stati membri
non partecipanti conformemente all’articolo 68, paragrafo 1; (h)
dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da
enti finanziari o altri terzi conformemente all’articolo 69. Articolo 58
Elaborazione ed esecuzione del bilancio 1. Entro il 15 febbraio di ogni
anno il direttore esecutivo redige uno stato di previsione delle entrate e
delle spese del Comitato per l’esercizio successivo e lo trasmette al Comitato
in seduta plenaria per approvazione entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Il bilancio del Comitato è
adottato dal Comitato in sessione plenaria sulla base dello stato di
previsione. Se del caso, sono apportati gli opportuni adeguamenti. 3. Il direttore esecutivo dà
esecuzione al bilancio del Comitato. Articolo 59
Audit e controlli 1. All’interno del Comitato è
creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente alle
norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato,
risponde a quest’ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di
esecuzione del bilancio del Comitato funzionino correttamente. 2. Il revisore interno consiglia
il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti
sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando
raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle
operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. 3. Il Comitato è responsabile
dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati
all’esecuzione dei suoi compiti. Articolo 60
Rendicontazione e discarico 1. Il direttore esecutivo
esercita la funzione di ordinatore. 2. Entro il 1º marzo successivo
alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i
conti provvisori alla Corte dei conti. 3. Entro il 31 marzo di ogni
anno il Comitato in sessione esecutiva trasmette al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori del
Comitato per l’esercizio finanziario precedente. 4. Dopo aver ricevuto le
osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il
direttore esecutivo redige i conti definitivi del Comitato, sotto la propria
responsabilità, e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria. 5. Entro il 1º luglio successivo
alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i
conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla
Corte dei conti. 6. Il direttore esecutivo invia
alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre. 7. I conti definitivi sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre
dell’anno successivo. 8. Il Comitato in sessione
plenaria dà discarico al direttore esecutivo sull’esecuzione del bilancio. 9. Il direttore esecutivo
presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le
informazioni necessarie in relazione ai conti del Comitato. Articolo 61
Disposizioni finanziarie Il Comitato, previa consultazione della Corte
dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie
interne che specificano in particolare la procedura per l’elaborazione e
l’esecuzione del suo bilancio. Nella misura in cui ciò sia compatibile con la
natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul
regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE
conformemente all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione[26]. Articolo 62
Contributi 1. Le entità di cui all’articolo
2 contribuiscono al bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento
e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5. I
contributi comprendono: (a)
i contributi annuali necessari per coprire le spese
amministrative; (b)
i contributi ex ante annuali necessari per
raggiungere il livello-obiettivo di finanziamento del Fondo di cui all’articolo
65, calcolato a norma dell’articolo 66; (c)
i contributi ex post straordinari, calcolati a
norma dell’articolo 67. 2. Gli importi dei contributi
sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano
siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio del
bilancio del Comitato e a svolgere le missioni del Fondo. 3. Il Comitato stabilisce, a
norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5, i contributi dovuti da
ciascuna entità di cui all’articolo 2 in una decisione destinata all’entità
interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro
tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e
tempestivamente. 4. Gli importi raccolti in
conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del
presente regolamento. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all’articolo
82 per: (a)
determinare il tipo di contributi e le questioni
per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo
in cui devono essere pagati; (b)
specificare le regole di registrazione, contabili,
informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare il
pagamento pieno e tempestivo dei contributi; (c)
determinare il sistema dei contributi per gli enti
che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo
livello-obiettivo; (d)
determinare i contributi annuali necessari per
coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente
operativo. Articolo 63
Misure antifrode 1. Per facilitare la lotta
contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/1999, il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui
diventa operativo, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999,
relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del
Comitato utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo. 2. La Corte dei conti europea ha
la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul
posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che
hanno ottenuto fondi dell’Unione dal Comitato. 3. L’OLAF può svolgere indagini,
ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia
stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari dell’Unione nell’ambito di un contratto finanziato dal Comitato
conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE)
n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Capo 2 Il Fondo unico
di risoluzione delle crisi bancarie Sezione 1 COSTITUZIONE DEL FONDO Articolo 64
Disposizioni generali 1. È istituito il Fondo unico di
risoluzione delle crisi bancarie. 2. Il Comitato ricorre al Fondo
solo al fine di garantire un’applicazione efficiente degli strumenti e poteri
di risoluzione delle crisi specificati nella parte II, titolo I, e in
conformità agli obiettivi della risoluzione delle crisi e ai principi che
disciplinano la risoluzione delle crisi di cui agli articoli 12 e 13. In nessun
caso il bilancio dell’Unione risponde per le spese o le perdite del Fondo. 3. Il proprietario del Fondo è
il Comitato. Articolo 65
Livello-obiettivo del finanziamento 1. Entro 10 anni al massimo a
decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento il Fondo dispone di
mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi di tutti gli
enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti che sono garantiti a
norma della direttiva 94/19/CE. 2. Nel periodo iniziale di cui
al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all’articolo 66 e
raccolti a norma dell’articolo 62 sono scaglionati nel tempo nel modo più
uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo a meno che, a
seconda delle circostanze, possano essere anticipati in considerazione delle
condizioni di mercato favorevoli o delle esigenze di finanziamento. 3. Il Comitato può prorogare il
periodo iniziale di un massimo di quattro anni se il Fondo effettua esborsi
cumulati per una percentuale superiore allo 0,5% dell’ammontare totale di cui
al paragrafo 1. 4. Se, dopo il periodo iniziale
di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del
livello-obiettivo fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei contributi calcolati
a norma dell’articolo 66 riprende fino al ripristino di tale livello. Laddove i
mezzi finanziari disponibili ammontino a meno della metà del livello-obiettivo,
i contributi annuali sono almeno pari ad un quarto del livello-obiettivo. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per
specificare quanto segue: (a)
i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i
contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2; (b)
le circostanze in cui il pagamento dei contributi
può essere anticipato a norma del paragrafo 2; (c)
i criteri per determinare il numero di anni per i
quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma
del paragrafo 3; (d)
i criteri per stabilire i contributi annuali
previsti al paragrafo 4. Articolo 66
Contributi ex ante 1. Il singolo contributo dovuto
da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare
delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, in relazione
alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di tutti
gli enti autorizzati nei territori degli Stati membri partecipanti. Tale contributo è adattato in funzione del profilo
di rischio di ogni ente, conformemente ai criteri specificati negli atti
delegati di cui all’articolo 94, paragrafo 7, della direttiva [ ]. 2. I mezzi finanziari
disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato
all’articolo 65 possono comprendere impegni di pagamento integralmente coperti
dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a
libera disposizione e destinate all’uso esclusivo del Comitato per gli scopi
specificati nell’articolo 71, paragrafo 1. La quota di tali impegni di
pagamento irrevocabili non supera il 30% dell’importo complessivo dei
contributi raccolti in conformità al paragrafo 1. 3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare
quanto segue: (a)
il metodo di calcolo dei singoli contributi di cui
al paragrafo 1; (b)
la qualità delle garanzie reali a sostegno degli
impegni di pagamento di cui al paragrafo 2; (c)
i criteri per il calcolo della quota di impegni di
pagamento di cui al paragrafo 2. Articolo 67
Contributi straordinari ex post 1. Laddove i mezzi finanziari
disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese
sostenuti mediante il ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie presso gli enti
autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a
copertura degli importi aggiuntivi conformemente all’articolo 62. Il pagamento
di detti contributi straordinari è ripartito fra gli enti a norma dell’articolo
66. 2. Il Comitato può esentare un
ente, integralmente o parzialmente, in conformità con gli atti delegati di cui
al paragrafo 3, dall’obbligo di versare contributi ex post ai sensi del
paragrafo 1, se la somma dei pagamenti di cui all’articolo 66 e al paragrafo 1
del presente articolo metterebbe a repentaglio il regolamento dei crediti vantati
da altri creditori nei suoi confronti. Tale esenzione non può essere concessa
per un periodo superiore a 6 mesi, ma può essere rinnovata su richiesta
dell’ente. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per
specificare le circostanze e le condizioni alle quali un’entità di cui
all’articolo 2 può essere parzialmente o integralmente esentata dal pagamento
di contributi ex post ai sensi del paragrafo 2. Articolo 68
Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento 1. Il Comitato può chiedere
prestiti per il Fondo a tutti gli altri meccanismi di finanziamento della
risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui: (a)
gli importi raccolti a norma dell'articolo 66 non
sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti
mediante ricorso al Fondo; (b)
i contributi straordinari ex post previsti
all'articolo 67 non sono accessibili immediatamente; (c)
i mezzi di finanziamento alternativi previsti
all'articolo 69 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli. 2. Tali meccanismi di
finanziamento della risoluzione delle crisi decidono in merito a detta
richiesta a norma dell’articolo 97 della direttiva [ ]. Le condizioni del
prestito sono soggette all’articolo 97, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della
direttiva [ ]. Articolo 69
Mezzi di finanziamento alternativi 1. Il Comitato può contrarre per
il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari o altri
terzi, quando le somme raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non sono
immediatamente accessibili o sufficienti a coprire le spese sostenute mediante
il ricorso al Fondo. 2. I prestiti o le altre forme
di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma
dell’articolo 62 entro il periodo di durata del prestito. 3. Le spese sostenute mediante
il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico del Comitato e non
del bilancio dell’Unione o degli Stati membri partecipanti. Sezione 2 Amministrazione del Fondo Articolo 70
Investimenti 1. Il Comitato amministra il
Fondo e può chiedere alla Commissione di svolgere determinati compiti relativi
all’amministrazione del Fondo. 2. Gli importi ottenuti
dall’ente soggetto a risoluzione della crisi o dall’ente-ponte, gli interessi
ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono
esclusivamente nel Fondo. 3. Il Comitato investe gli
importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri partecipanti
oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di
elevata qualità creditizia. Gli investimenti sono sufficientemente
diversificati sotto il profilo geografico. Il rendimento degli investimenti
confluisce nel Fondo. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 82, atti
delegati che specificano nel dettaglio le modalità di amministrazione del
Fondo. Sezione 3 Ricorso al Fondo Articolo 71
Missione del Fondo 1. Nell’ambito del quadro
stabilito dalla Commissione, in sede di applicazione degli strumenti di
risoluzione delle crisi ad entità di cui all’articolo 2, il Comitato può
utilizzare il Fondo per i seguenti scopi: (a)
garantire le attività o passività dell'ente
soggetto a risoluzione della crisi, delle sue filiazioni, dell’ente-ponte o
della società veicolo per la gestione delle attività; (b)
erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione
della crisi, alle sue filiazioni, all’ente-ponte o alla società veicolo per la
gestione delle attività; (c)
acquistare attività dell'ente soggetto a
risoluzione della crisi; (d)
fornire un contributo di capitale all’ente-ponte o
alla società veicolo per la gestione delle attività; (e)
pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori
se, a seguito di una valutazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, hanno
ricevuto meno a pagamento dei loro crediti rispetto a quanto avrebbero ricevuto
in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la
valutazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 16; (f)
fornire un contributo all'ente soggetto a
risoluzione della crisi al posto del contributo che sarebbe derivato dalla
riduzione dei crediti di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento
del bail-in e l'autorità di risoluzione delle crisi decida di escludere
determinati creditori dall’ambito di applicazione del bail-in a norma
dell'articolo 24, paragrafo 3; (g)
avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di
cui alle lettere da a) ad f). 2. Il Fondo può essere
utilizzato per avviare le azioni di cui alle lettere da a) a g) anche nei
confronti dell’acquirente nel contesto dello strumento della vendita
dell’attività d’impresa. 3. Il Fondo non è utilizzato
direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un’entità di cui
all’articolo 2 o per ricapitalizzare un ente o un’entità di cui all’articolo 2.
Qualora il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi
ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte
delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 2 al Fondo, si
applicano i principi che disciplinano l'uso di tale meccanismo di cui
all'articolo 24. 4. Il Comitato non può detenere
i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a
cinque anni. Articolo 72
Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di
risoluzione delle crisi di gruppo
che interessano enti di Stati membri non partecipanti In caso di risoluzione di crisi di gruppo che
interessano enti autorizzati in uno o più Stati membri partecipanti, da un
lato, ed enti autorizzati in uno o più Stati membri non partecipanti
dall’altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione delle
crisi di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 98 della
direttiva [ ]. Articolo 73
Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione delle
crisi 1. Gli Stati membri partecipanti
assicurano che, quando il Comitato prende azioni di risoluzione delle crisi e
purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai
depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente è affiliato sia
responsabile per gli importi di cui all’articolo 99, paragrafi 1 e 4, della
direttiva [ ]. 2. La determinazione
dell’importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente
al paragrafo 1 è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 17. 3. Prima di decidere, a norma
del paragrafo 1 del presente articolo, l’importo di cui il sistema di garanzia
dei depositi risponde conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 39,
paragrafo 3, lettera d), della direttiva [ ], il Comitato consulta il sistema
di garanzia dei depositi interessato, tenendo pienamente conto dell’urgenza
della questione in esame. 4. Nel caso in cui le risorse di
un sistema di garanzia dei depositi non sono sufficienti per coprire i
pagamenti che devono essere effettuati ai depositanti e lo Stato membro
partecipante rilevante non mette immediatamente a disposizione altre risorse,
il Fondo può prestare le risorse necessarie a tale sistema di garanzia dei
depositi purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 10
della direttiva 94/19/CE. TITOLO VI Altre disposizioni Articolo 74
Privilegi e immunità Al Comitato e al suo personale si applica il
protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al TUE
e al TFUE. Articolo 75
Lingue 1. Al Comitato si applica il
regolamento n. 1 del Consiglio[27].
2. Il Comitato decide riguardo
al regime linguistico interno del Comitato. 3. Il Comitato può decidere
quali lingue ufficiali utilizzare per l’invio dei documenti alle istituzioni o
agli organi dell’Unione. 4. Il Comitato può concordare
con ogni autorità nazionale di risoluzione delle crisi la lingua o le lingue in
cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di
risoluzione delle crisi o che queste ultime devono inviare. 5. I servizi di traduzione
necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di
traduzione degli organismi dell'Unione europea. Articolo 76
Personale del Comitato 1. Al personale del Comitato,
inclusi il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo, si applicano lo
statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole
adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per
l’applicazione di detto statuto e di detto regime. 2. Il Comitato, in accordo con
la Commissione, adotta adeguate modalità per garantire l’attuazione dello
statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma
dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari. Articolo 77
Scambio di personale 1. Il Comitato può fare ricorso
a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato. 2. Il Comitato in sessione
plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di
scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti e tra tali autorità. 3. Il Comitato può creare
squadre interne per la risoluzione delle crisi composte dal personale delle
autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti. Articolo 78
Responsabilità del Comitato 1. La responsabilità
contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in
causa. 2. La Corte di giustizia
dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole
compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato. 3. In materia di responsabilità
extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali
comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli
Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo
personale nell’esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni
di risoluzione delle crisi, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una
procedura di risoluzione delle crisi estera. 4. Il Comitato risarcisce
un’autorità nazionale di risoluzione delle crisi per i danni per i quali è
stata condannata da un tribunale nazionale o che essa, d’accordo con il
Comitato, si è impegnata a risarcire in base ad una composizione amichevole,
che siano le conseguenze di un atto o di un’omissione commessi da tale autorità
nazionale di risoluzione delle crisi nel corso della risoluzione di una crisi
ai sensi del presente regolamento, a meno che l’atto o l’omissione abbia
costituito una violazione del diritto dell’Unione, del presente regolamento, di
una decisione della Commissione o di una decisione del Comitato, oppure un
errore di valutazione grave e manifesto. 5. La Corte di giustizia
dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative ai
paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si
prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che
dà loro origine. 6. La responsabilità personale
dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle
disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile. Articolo 79
Segreto professionale e scambio di informazioni 1. I membri del Comitato, il suo
personale ed il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri
partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione delle crisi sono soggetti,
anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all’obbligo del segreto
professionale ai sensi dell’articolo 339 del TFUE e delle disposizioni
pertinenti della normativa dell’Unione. 2. Il Comitato garantisce che le
persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o
occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni siano
vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale. 3. Ai fini dell'assolvimento dei
compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato è autorizzato,
nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, a
scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei
casi in cui la pertinente normativa dell'Unione consente alle autorità
nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in
cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della
pertinente normativa dell'Unione. Articolo 80
Trasparenza 1. Ai documenti in possesso del
Comitato si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio[28]. 2. Entro sei mesi dalla data
della sua prima riunione, il Comitato adotta le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Le decisioni prese dal Comitato
in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono
essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di
giustizia dell’Unione europea, previo ricorso all’autorità di ricorso, se del
caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del
TFUE. 4. Il trattamento di dati
personali da parte del Comitato è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio[29].
Il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali di
risoluzione delle crisi è soggetto alla direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[30]. Articolo 81
Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e
delle informazioni sensibili non classificate Il Comitato applica i principi di sicurezza
contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle
informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni
sensibili non classificate, enunciate nell’allegato della decisione 2001/844/CE,
CECA, Euratom. I principi di sicurezza comportano anche l’applicazione di
disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione di tali
informazioni. PARTE IV
POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 82
Esercizio della delega 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati alle condizioni definite nel presente
articolo. 2. La delega dei poteri è
conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui
all'articolo 88. 3. La delega dei poteri di cui
all’articolo 62, paragrafo 5, all’articolo 65, paragrafo 5, all’articolo 66,
paragrafo 3, all’articolo 67, paragrafo 3 e all’articolo 70, paragrafo 4, può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una
decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa.
Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi
specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati
già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 62, paragrafo 5, dell’articolo 65, paragrafo 5,
dell’articolo 66, paragrafo 3, dell’articolo 67, paragrafo 3, e dell’articolo
70, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio
non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della
notifica dell’atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere
obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è
prorogato di due mesi. Articolo 83
Clausola di revisione 1. Entro il
31 dicembre 2016 e, in seguito, ogni cinque anni la Commissione
pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un
accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto
funzionamento del mercato interno. La relazione valuta: (a)
il funzionamento dell’SRM e l’impatto della sua
attività di risoluzione delle crisi sugli interessi dell’Unione nel suo insieme
e sulla coerenza e l’integrità del mercato interno dei servizi finanziari,
compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari
nazionali all’interno dell’Unione, e l’efficacia delle disposizioni di
cooperazione e di condivisione delle informazioni all’interno dell’SRM, tra
l’SRM e l’SSM, nonché tra l’SRM e le autorità nazionali di risoluzione delle
crisi e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti; (b)
l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e
sulla responsabilità; (c)
l'interazione tra il Comitato e l'Autorità bancaria
europea; (d)
l'interazione tra il Comitato e le autorità
nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti e gli
effetti dell’SRM su tali Stati membri. 2. La relazione è trasmessa al
Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte
di accompagnamento. Articolo 84
Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010 Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato
come segue: 1. All'articolo 4, il punto 2 è
sostituito dal seguente: "2) "autorità competenti": i) le autorità competenti quali definite
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2007/64/CE e di cui alla
direttiva 2009/110/CE; ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE
e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti
di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari; iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei
depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente
alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei
depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su
tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e iv) in relazione all’articolo 62, paragrafo
5, all’articolo 65, paragrafo 5, all’articolo 66, paragrafo 3, all’articolo 67,
paragrafo 4, e all’articolo 70, paragrafo 4, le autorità di risoluzione delle
crisi quali definite all’articolo 3 della stessa direttiva e il Comitato unico
di risoluzione delle crisi istituito dal regolamento (UE) n..../... del
Parlamento europeo e del Consiglio. 2. All'articolo 25 è inserito il
paragrafo seguente: “1 bis. L’Autorità può
organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e
delle attività congiunte del Comitato di cui al regolamento [SRM] e delle
autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri non
partecipanti nell’SRM nella risoluzione delle crisi dei gruppi
transfrontalieri, per rafforzare l’efficacia e la coerenza dei risultati. A
tale scopo l’Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un
raffronto oggettivi.” 3. All'articolo 40, paragrafo 6,
è aggiunto il terzo comma seguente: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62,
paragrafo 5, dell’articolo 65, paragrafo 5, dell’articolo 66, paragrafo 3,
dell’articolo 67, paragrafo 4, e dell’articolo 70, paragrafo 4, il direttore
esecutivo del Comitato unico di risoluzione delle crisi ha lo status di
osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.” Articolo 85
Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione delle
crisi A decorrere dalla data di applicazione di cui
all’articolo 88, secondo comma, il Fondo è considerato lo strumento di
finanziamento della risoluzione delle crisi degli Stati membri partecipanti a
norma del titolo VII della direttiva [ ]. Articolo 86
Accordo sulla sede e condizioni operative 1. Le necessarie disposizioni
relative all’insediamento del Comitato nello Stato membro ospitante e alle
strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche
applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del Comitato
in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono
fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in
sessione plenaria ed entro due anni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, tra il Comitato e lo Stato membro ospitante. 2. Lo Stato membro ospitante del
Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento del
Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento
europeo, e adeguati collegamenti di trasporto. Articolo 87
Avvio delle attività del Comitato 1. Il Comitato è pienamente
operativo a partire dal 1º gennaio 2015. 2. La Commissione è responsabile
dell’istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non
abbia la capacità operativa per provvedere all’esecuzione del proprio bilancio.
A tal fine: (a)
fino a quando il direttore esecutivo non assumerà
le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi
dell'articolo 53, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci
in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni
assegnate al direttore esecutivo; (b)
in deroga all’articolo 47, paragrafo 1, lettera i),
e fino all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, il
direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell’autorità di nomina; (c)
la Commissione può offrire assistenza al Comitato,
in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati
di svolgere le attività dell’agenzia sotto la responsabilità del direttore
esecutivo ad interim o del direttore esecutivo; (d)
la Commissione raccoglie i contributi annuali di
cui all’articolo 62, paragrafo 5, lettera d), per conto del Comitato. 3. Il direttore esecutivo ad
interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti
nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al
personale. Articolo 88
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2018. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli
enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo
unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi
bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[31] Mercato interno – mercati finanziari 1.3. Natura della
proposta/iniziativa þ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[32] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa ·
rafforzare il mercato interno dei servizi bancari
mantenendo nel contempo pari condizioni di concorrenza; ·
preservare la stabilità finanziaria e la fiducia
nelle banche, assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali, evitare
il contagio; ·
minimizzare le perdite per la società nel suo
insieme ed in particolare per i contribuenti, proteggere i depositanti e
ridurre l’azzardo morale. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Alla luce degli obiettivi generali riportati
sopra, si perseguono i seguenti obiettivi specifici: preparazione e prevenzione: ·
aumentare la preparazione delle autorità di
vigilanza e delle banche ad affrontare le situazioni di crisi; ·
consentire misure di risoluzione delle crisi per tutte
le banche; intervento precoce: ·
migliorare le modalità di intervento precoce delle
autorità di vigilanza bancaria; risoluzione delle crisi bancarie: ·
assicurare la risoluzione delle crisi delle banche
soggette al meccanismo di vigilanza unico in modo tempestivo e solido; ·
assicurare la certezza del diritto per i soggetti
interessati alla risoluzione della crisi bancaria; finanziamento: ·
creare un fondo unico di risoluzione delle crisi
bancarie, che possa effettivamente assorbire le perdite geograficamente asimmetriche
del sistema bancario dell’Unione; ·
assicurare che le misure di risoluzione delle crisi
delle banche in sofferenza siano integralmente coperte dai contributi degli
istituti finanziari, dopo il bail-in degli azionisti e dei creditori. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti ·
spezzare il circolo vizioso tra gli Stati sovrani e
le rispettive banche; ·
garantire a tutte le imprese in tutta l'Unione
bancaria parità di condizioni e di accesso ai finanziamenti bancari; ·
ridurre al minimo le perdite dei depositanti, dei
governi e dei contribuenti dovute al risanamento e alla risoluzione delle crisi
delle grandi banche di importanza sistemica. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza ·
differenziali tra i titoli di Stato a lungo termine
degli Stati membri; ·
numero di banche assoggettate a risoluzione; ·
costo delle procedure di risoluzione, compresi i
pagamenti del Fondo unico di risoluzione delle crisi; ·
variazione della quota del debito delle banche
ammesso al bail-in. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Come indicato dalla Commissione nel piano per
un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita e nella relazione del
2012 dei quattro presidenti, un quadro finanziario integrato, ovvero
l'"Unione bancaria", è parte essenziale delle misure adottate
nell'ambito delle politiche per riportare l’Europa sulla via della ripresa
economica e della crescita. Le risposte nazionali non coordinate al dissesto
delle banche hanno accentuato la frammentazione del mercato interno nel settore
dei prestiti e dei finanziamenti. Di conseguenza, è stata compromessa la
trasmissione della politica monetaria comune, e la compartimentazione mette a
repentaglio l'attività di prestito alle imprese e ai consumatori. Si tratta di un’evoluzione che ha effetti
particolarmente dannosi nella zona euro. Dato lo scarso margine di manovra
nell'uso di strumenti monetari per affrontare le debolezze del settore
bancario, la dipendenza dalle risorse di bilancio nazionali per la gestione dei
dissesti bancari mantiene il circolo vizioso tra banche ed emittenti sovrani.
Le imprese negli Stati membri la cui capacità di salvataggio delle banche in
difficoltà presenti nel loro territorio viene percepita come limitata si
trovano in una situazione di grave svantaggio competitivo. Inoltre, come si è
visto durante la crisi, a causa dei dubbi i problemi in alcuni Stati membri
della zona euro possono diffondersi rapidamente mediante i legami finanziari ad
altri paesi che il mercato percepisce come vulnerabili a rischi analoghi. Nelle sue conclusioni del dicembre 2012 il
Consiglio europeo ha dichiarato che "[i]n un contesto in cui la vigilanza
bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà
necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad
assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere
assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni". Progressi rapidi verso l'Unione bancaria sono
indispensabili per garantire la stabilità finanziaria e la crescita nella zona
euro. Pertanto, sulla base del solido quadro normativo comune ai 28 membri del
mercato interno (corpus unico di norme), la Commissione europea ha
adottato un approccio inclusivo e ha proposto una tabella di marcia, con vari
strumenti e misure, verso l’Unione bancaria, potenzialmente aperta a tutti gli
Stati membri, ma che in ogni caso includerà i 17 paesi che fanno attualmente
parte della zona euro. Il primo provvedimento, ossia il meccanismo di
vigilanza unico per le banche della zona euro e per le banche degli Stati
membri che intendono aderire, attribuisce alla BCE compiti fondamentali di
vigilanza su tali banche. Un altro elemento fondamentale dell’Unione
bancaria, ossia la proposta di direttiva che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di
investimento (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie)
adottata nel 2012, è attualmente oggetto di trattativa da parte dei
co-legislatori. La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi
bancarie fissa le modalità di risoluzione in tutto il mercato interno,
attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione i poteri di risoluzione
delle crisi bancarie e prevede le relative procedure. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo,
l’integrazione dei mercati bancari dell’Unione impone un meccanismo di
risoluzione delle crisi delle banche in difficoltà per tutta la zona euro, che
consenta pertanto di gestire il rischio di contagio, al fine di salvaguardare
la stabilità finanziaria della zona euro a beneficio di tutto il mercato
interno. In linea con il piano della Commissione del 2012,
l’obiettivo a lungo termine è creare un’Unione bancaria per le banche di tutti
gli Stati membri. La vigilanza diretta della BCE, assieme al meccanismo unico
di risoluzione delle crisi bancarie e a sistemi efficaci e solidi di garanzia
dei depositi in tutti gli Stati membri, contribuirà a mantenere la fiducia
nella stabilità duratura dell’Unione. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea In virtù del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, nei settori che
non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e nella misura
in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti
dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Solo un intervento a livello europeo può garantire
che le banche in difficoltà siano assoggettate a misure di risoluzione in modo
non discriminatorio e in base ad un corpus unico di norme al fine di
migliorare il funzionamento dell’Unione economica e monetaria e del mercato
interno. Nonostante la profonda integrazione del settore bancario dell’Unione,
le differenze sostanziali tra le decisioni in materia di risoluzione adottate a
livello nazionale possono comportare rischi inaccettabili per la stabilità
finanziaria. La moneta unica impone meccanismi unici di
vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie nella zona euro, al fine di
evitare una frammentazione economica distruttiva. Il meccanismo di risoluzione
unico sarà più efficace di una rete di autorità nazionali di risoluzione, in
particolare per quanto riguarda i gruppi bancari transfrontalieri, per i quali
velocità e coordinamento sono essenziali per ridurre al minimo i costi e
ripristinare la fiducia. Oltre a permettere notevoli economie di scala, esso
consentirà di evitare le esternalità negative che possono derivare da decisioni
puramente nazionali. 1.5.3. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Il primo provvedimento, ossia il meccanismo di
vigilanza unico per le banche della zona euro e per le banche degli Stati
membri che intendono aderire, attribuisce alla BCE compiti fondamentali di
vigilanza su tali banche. Un altro elemento fondamentale dell’Unione
bancaria, ossia la proposta di direttiva che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di
investimento (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie)
adottata nel 2012, è attualmente oggetto di trattativa da parte dei
co-legislatori. La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi
bancarie fissa le modalità di risoluzione in tutto il mercato interno,
attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione i poteri di risoluzione
delle crisi bancarie e prevede le relative procedure. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo,
l’integrazione dei mercati bancari dell’Unione impone un meccanismo di
risoluzione delle crisi delle banche in difficoltà per tutta la zona euro, che
consenta di gestire il rischio di contagio, al fine di salvaguardare la
stabilità finanziaria della zona euro a beneficio di tutto il mercato interno. In linea con il piano della Commissione del 2012,
l’obiettivo a lungo termine è creare un’Unione bancaria per le banche di tutti
gli Stati membri. La vigilanza diretta della BCE, assieme al meccanismo unico
di risoluzione delle crisi bancarie e a sistemi efficaci e solidi di garanzia
dei depositi in tutti gli Stati membri, contribuirà a mantenere la fiducia
nella stabilità duratura dell’Unione. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA þ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
attuazione con un periodo di avvio dal 2014 alla
fine del 2014, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[33] ¨ Gestione diretta a opera della Commissione –
¨ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione; –
þ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o organismi da questi designati –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare) –
¨BEI e Fondo europeo per gli investimenti –
þ organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario –
¨ organismi di diritto pubblico –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti
all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti
garanzie finanziarie –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al
titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base. –
Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni L'articolo 41 del regolamento dispone che il
Comitato sia responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio
dell’attuazione del presente regolamento e che trasmetta ogni anno al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione
sull’esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati La proposta non comporta nuovi rischi in relazione
all'uso legale, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti di
bilancio. Tuttavia, occorre che la gestione interna dei
rischi tenga conto della natura specifica del meccanismo di finanziamento del
Comitato. Diversamente da quanto avviene per molti altri organismi istituiti
dalle Comunità, i servizi forniti dal Comitato saranno finanziati
esclusivamente dagli enti finanziari. In secondo luogo, il Comitato sarà responsabile
della gestione del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Al
riguardo, dovranno essere sviluppate e istituite procedure di controllo
interno. 2.2.2. Informazioni sul sistema di
controllo interno istituito Occorre che il quadro e le norme sul controllo
interno seguano il modello applicato da altre autorità istituite dalla
Commissione, tranne in materia di gestione del Fondo unico di risoluzione delle
crisi bancarie, che richiederà la definizione di un insieme specifico di norme. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del livello atteso di rischio di errore I controlli interni sono integrati nelle procedure
del Comitato pertinenti ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso
attribuite. I costi delle procedure non superano i benefici che ne derivano in
termini di prevenzione di errori materiali. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione
e qualsiasi altra attività illegale, al Comitato saranno applicate senza
restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini
svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Il Comitato aderisce all’accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle
inchieste interne effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il
personale del Comitato. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli
strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte
dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare controlli in loco presso
i beneficiari degli stanziamenti del Comitato e presso gli agenti responsabili
della loro allocazione. Gli articoli da 58 a 63 del regolamento che
istituisce il Comitato contengono le disposizioni in materia di attuazione e
controllo del bilancio del Comitato e le norme finanziarie applicabili. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA L’analisi che segue fornisce una stima dei costi
complessivi per il Comitato e la relativa struttura amministrativa (di seguito
"il Comitato") e per la Commissione generati dalla presente proposta. Le spese del Comitato saranno finanziate
interamente dagli enti finanziari coperti dal meccanismo unico di risoluzione
delle crisi. In aggiunta al contributo annuale al Fondo unico di risoluzione
delle crisi bancarie, circa 6 000 banche della zona euro saranno tenute al
pagamento di una quota fissa dell'importo per coprire integralmente le spese di
bilancio del Comitato. Il tasso di contribuzione e il bilancio del Comitato
saranno approvati annualmente. Il tasso di contribuzione al finanziamento del
Comitato sarà aggiornato ogni anno per garantire il pareggio del bilancio del
Comitato. Il Comitato avrà compiti relativi alla
preparazione e all’esecuzione delle risoluzioni delle crisi e ai contributi e
alla gestione del Fondo di risoluzione delle crisi. Per quanto riguarda la
preparazione delle risoluzioni delle crisi, il Comitato redigerà o esaminerà i
piani di risoluzione delle crisi, parteciperà ai collegi di risoluzione delle
crisi transfrontalieri e preparerà la vera e propria risoluzione. Per un numero
significativo di enti e gruppi il Comitato, in cooperazione con l'autorità di vigilanza
(su base consolidata) e con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi,
dovrà elaborare piani di risoluzione delle crisi contenenti le azioni di
risoluzione delle crisi che possano essere adottate se sono soddisfatte le
condizioni per la risoluzione della crisi, e dovrà almeno annualmente procedere
alla revisione ed eventualmente all'aggiornamento dei piani. Il Comitato dovrà
valutare la possibilità di risoluzione delle crisi degli enti e gruppi e
affrontare eventuali ostacoli significativi alla possibilità di risoluzione
delle crisi. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi
dovranno anche elaborare piani di risoluzione delle crisi per gli altri enti e
gruppi, che saranno sottoposti all’esame del Comitato. Quando il gruppo
comprende entità che non sono stabilite unicamente negli Stati membri
partecipanti, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione
delle crisi degli Stati membri partecipanti nel collegio di risoluzione delle
crisi. Sono istituiti collegi di risoluzione delle crisi per assicurare la
cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti e aventi il compito,
tra l’altro, di elaborare i piani di risoluzione delle crisi, di valutare la
possibilità di risoluzione delle crisi e di occuparsi della vera e propria
risoluzione. Nel caso in cui la Commissione abbia deciso di
assoggettare un'entità a risoluzione della crisi, il Comitato avrà il compito
di controllarne l’esecuzione e di valutare anche la fattibilità del piano di
riorganizzazione delle attività dell'entità. Per quanto riguarda il Fondo, il Comitato si
occuperà della raccolta del contributo annuo di circa 6 000 enti, dovrà
verificare che la base contributiva delle singole banche sia correttamente
determinata, che i contributi siano pagati nei termini e che gli importi non
pagati siano effettivamente recuperati. A tal fine, il Comitato dovrà
effettuare verifiche della documentazione delle banche. L'importo da riscuotere
e gestire supererà la metà del bilancio annuale dell'Unione. Il Comitato dovrà
anche gestire i fondi in modo che i rischi siano ridotti al minimo e che sia
possibile, se necessario, mettere rapidamente a disposizione le risorse per
finanziare la risoluzione delle crisi. A tal fine occorre una strategia di
investimento a lungo termine compiutamente elaborata, che tenga conto, tra
l’altro, della natura, della geografia e della scadenza degli investimenti.
Ovviamente, queste funzioni primarie del Comitato dovranno essere coadiuvate da
funzioni secondarie, tra cui le tecnologie dell’informazione e le
comunicazioni. Ipotesi principali Stima del personale e della struttura dei
costi del Comitato ·
Secondo le previsioni il Comitato sarà al massimo
delle sue capacità alla fine del primo anno di funzionamento, il che significa
che tutto il personale dovrà essere assunto nel corso del primo anno: l'impatto
sul bilancio è stimato al 50% il primo anno e al 100% a partire dal secondo
anno di funzionamento. ·
Data l'assenza in Europa di autorità nazionali di
risoluzione delle crisi con una lunga esperienza, la stima del fabbisogno del
Comitato in termini di risorse umane è stata formulata facendo riferimento alle
funzioni della US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Cfr. la
successiva tabella 1. ·
Per quanto riguarda i depositi coperti e
l'obiettivo in termini di dimensioni del Fondo di risoluzione, gli importi sono
comparabili tra gli Stati Uniti e la zona euro, mentre le attività bancarie
rientranti nel meccanismo di risoluzione delle crisi sono sostanzialmente più
elevate nella zona euro rispetto agli Stati Uniti. ·
Per quanto riguarda le spese generali, il confronto
è stato fatto con le Autorità europee di vigilanza (AEV). Tuttavia, dato che la
percentuale di spese generali delle AEV è superiore alla stima elaborata dal
confronto con l'FDIC, è stata utilizzata quest'ultima, ossia una percentuale
più prudente dell’11,5%. Ulteriori ipotesi sul confronto con l'FDIC e i
relativi chiarimenti sono riportati nella successiva tabella 1. Al 2012 l'FDIC
aveva 7 476 ETP. ·
Dato che l'FDIC ha un mandato più ampio del
Comitato, nel confronto si è tenuto conto solo delle Divisioni pertinenti
dell'FDIC. ·
Sulla base del confronto, si stima che il numero di
dipendenti necessari è pari a 309. Va osservato che il 21% del personale
dell'FDIC ha un contratto a tempo determinato. Secondo l'ipotesi più prudente
che in uno scenario non di crisi l'FDIC conservi unicamente il personale con
contratto a tempo indeterminato, l'obiettivo relativo alle dimensioni del
Comitato si ridurrebbe di 75 dipendenti, scendendo a 244 in una situazione non
di crisi. È pertanto importante assicurare che il Comitato disponga di un
margine di manovra sufficiente per assumere personale aggiuntivo o
esternalizzare il carico di lavoro. ·
Si propone il seguente organico: –
80% di AT (68% AD e 12% AST); –
10% di END; –
10% di AC. ·
Si applica lo Statuto dei funzionari delle
istituzioni UE, come indicato dagli importi per unità utilizzati: –
costo medio annuo di un AT: 131 000 EUR; –
costo medio annuo di un END: 78 000 EUR; –
costo medio annuo di un AC: 70 000 EUR. Oltre alla retribuzione, il costo comprende i
costi indiretti, quali i costi per gli immobili, la formazione, le attrezzature
informatiche e l'assistenza socio-sanitaria. ·
Visto che al momento l'ubicazione del Comitato non
è ancora nota, è stato utilizzato un coefficiente correttore pari a 1. Una
diversa ubicazione del Comitato potrebbe richiedere una nuova stima dei costi. ·
Le altre spese di personale, amministrative e
operative sono state stimate facendo riferimento all'attuale struttura dei
costi delle Autorità europee di vigilanza (AEV). ·
Le spese operative dovrebbero ammontare al 25% del
totale dei costi del Comitato, in particolare per lo sviluppo e la manutenzione
dei sistemi informatici, per creare relazioni con le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi e sviluppare una cultura comune della vigilanza in
vista del meccanismo unico di risoluzione delle crisi, per il quale occorre una
relazione stretta ed efficace tra il Comitato e le autorità nazionali di
risoluzione delle crisi che partecipano direttamente all'esecuzione delle
decisioni di risoluzione. ·
La stima della struttura dei costi del Comitato è
riassunta nella successiva tabella 2. Tabella 1. Stima del personale richiesto per
il Comitato in base alla struttura e all’organico della US Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC) || FDIC1 || COMITATO Caratteristiche Numero di banche || 7 1812 || 6 0083 Totale delle attività || $14 451 (mld, 2012) || €29 994 (mld, 2011) Totale dei depositi coperti || $6 027 (mld, marzo 2013) || €5 514 (mld, 2011) Obiettivo in termini di dimensioni del Fondo || $81 (mld) || €55 (mld) Enti in sofferenza, 2008-2012 || 465 || 904 Personale Totale dipendenti (ETP, 2012; % presso la sede centrale) || 7 476 (28,6%) || (a) Dipendenti della "Divisione Risoluzione e Amministrazioni controllate" (ETP, 2012) || 1 428 || 82 (stima)5 (b) Dipendenti della "Divisione Finanze" (ETP, 2012) || 176 || 88 (stima)6 (c) Dipendenti dell'"Ufficio degli enti complessi" (ETP, 2012) || 148 || 74 (stima)7 (d) Dipendenti della "Divisione giuridica" (ETP, 2012/% sul totale dei dipendenti) || 716/9,6% || 30/9,6% (stima)8 (e) Numero totale dei dipendenti delle pertinenti divisioni (ETP, 2012) (somma di a, b e c) || 2 468 || 274 (f) Funzioni del personale dipendente (tecnologie dell’informazione, comunicazione, ecc.) (numero/% sul totale dei dipendenti) || 863/11,5% || 35/11,5% (stima) (g) Numero totale di dipendenti del Comitato (somma di d ed e) || || 309 (stima) (h) Dipendenti con contratto a tempo determinato (% sul totale dei dipendenti, 2012) || 21%9 || 21% (i) Numero totale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato del Comitato || || 244 (stima) 1 Fonte: www.fdic.gov. 2 Numero di membri del Deposit Insurance Fund (Fondo di garanzia dei depositi), 2012. 3 Numero di enti creditizi nell'UE-17 al gennaio 2013. Fonte: BCE. 4 Fonte: documento di lavoro dei servizi della Commissione “Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell’UE. Aggiornamento 2012”. Il numero effettivo degli enti in difficoltà nella zona euro è superiore, perché non sono inclusi gli enti falliti che non hanno ricevuto aiuti di Stato. 5 Si è ipotizzato che il 20% dei dipendenti è addetto alle risoluzioni delle crisi e l'80% alle amministrazioni controllate. Il Comitato avrebbe unicamente compiti attinenti alle risoluzioni delle crisi. Sulla base della ripartizione tra i livelli centrale e regionale in seno all'FDIC, si è ipotizzato che il 28,6% dei dipendenti addetti alla risoluzioni delle crisi lavorerà al livello centrale del Comitato e il 71,4% lavorerà a livello nazionale. Si tratta di un’ipotesi prudente dato che la proposta prevede che tutti i compiti legati alla risoluzione delle crisi saranno svolti al livello del Comitato, mentre solo l’attuazione delle decisioni di risoluzione sarà affidata al livello nazionale e controllata a livello centrale. 6 I compiti della Divisione Finanze dell'FDIC sono svolti a livello centrale. Questa Divisione non solo partecipa alla raccolta dei contributi e alla gestione del Fondo, ma svolge anche attività di carattere più generale, quali controllo, operazioni finanziarie e pianificazione finanziaria. Per questo motivo, si ipotizza che per gestire i contributi e il Fondo a livello centrale del Comitato sarà necessario il 50% del numero di dipendenti della Divisione Finanze dell'FDIC. 7 La pianificazione della risoluzione delle crisi che toccano le grandi banche della zona euro è di competenza del Comitato. Il Comitato ha la possibilità di chiedere alle autorità nazionali di presentare un progetto di piano di risoluzione. Per questo motivo, si ipotizza che il 50% dei dipendenti lavorerà al livello centrale del Comitato. 8 La Divisione giuridica dell'FDIC ha compiti attinenti non solo alle risoluzioni, alle amministrazioni controllate e alla gestione del Fondo, ma anche, ad esempio, alle competenze di vigilanza dell'FDIC. Per questo motivo, per la stima dei dipendenti necessari del Comitato è stata utilizzata la percentuale di dipendenti della Divisione giuridica rispetto al totale dei dipendenti. 9 La percentuale di dipendenti a contratto a tempo determinato è stata calcolata sulla base del numero totale di dipendenti dell’FDIC, esclusi i dipendenti della Divisione Risoluzioni e Amministrazioni controllate, che sono per lo più occupati a livello regionale. Tabella 2. Stima della struttura dei costi
del Comitato sulla base di 309 dipendenti Cifre in milioni di EUR || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || || || || || Spese di personale (compresi retribuzioni e indennità e spese connesse, quali spese per immobili e mobilio e spese informatiche) || 18 || 37 || 38 || 38 || 39 || 40 || 41 Altre spese per le risorse umane (spese di assunzione, spese di missione, altre spese per il personale esterno (lavoratori temporanei, fornitori esterni di servizi)...) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 Totale parziale risorse umane e spese connesse || 22 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 44 || || || || || || || Spese amministrative (telecomunicazioni, spese per informazioni e pubblicazioni, spese per riunioni, altro) || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 Totale parziale spese amministrative || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || || || || || || || Altre spese (governance, progetti informatici, collegamento con altre autorità pertinenti europee e di paesi terzi, progetti e seminari comuni con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi e altri organismi rilevanti, ecc.) || || || || || || || Totale parziale altre spese || 8 || 16 || 16 || 16 || 16 || 17 || 17 || || || || || || || Totale delle spese || 32 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 Fondo unico di risoluzione delle crisi
bancarie ·
L'obiettivo in termini di dimensioni del Fondo
unico di risoluzione delle crisi bancarie è fissato all’1% dei depositi coperti
nel sistema bancario degli Stati membri partecipanti. Sulla base dei dati sulle
banche del 2011, la stima dell'obiettivo in termini di dimensioni del Fondo è
pari a 55 miliardi di EUR. ·
Le banche partecipanti pagheranno la loro quota
ponderata per il rischio al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie
entro un periodo di 10 anni. Pertanto, l’accumulo annuo di fondi per la
risoluzione delle crisi dovrebbe raggiungere i 5,5 miliardi di EUR, senza tener
conto dei rendimenti e di possibili flussi finanziari in uscita. ·
In termini assoluti, le maggiori banche daranno il
più grande contributo al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Senza
tenere conto del profilo di rischio delle banche, le stime dei servizi della
Commissione sulla base dei dati del 2011 indicano che 17 tra le maggiori banche
europee copriranno circa il 40% del contributo complessivo delle banche al
Fondo. ·
Per quanto riguarda la gestione del Fondo, occorre
notare che la stima dei costi per il Comitato comprende soltanto le
implicazioni in termini di risorse umane. Per altri costi, ad esempio i costi
di investimento, si è ipotizzato che vengano dedotti direttamente dal Fondo. Impatto finanziario a livello della
Commissione ·
Si stima che nel primo anno di funzionamento (2014)
per istituire e accompagnare la fase di avvio del Comitato a livello della
Commissione sarà necessaria una dotazione temporanea di 15 posti di specialisti
di questioni legate alle risorse umane, al bilancio e ad altri aspetti
amministrativi pertinenti per l'istituzione del Comitato, che si presume avrà
sede a Bruxelles. La valutazione finanziaria che segue potrebbe cambiare in
funzione della sede scelta per il Comitato. ·
A partire dal 2015 si stima che potrebbero essere
necessari 10 posti in seno alla Commissione per lo svolgimento dei compiti ad essa
conferiti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la
preparazione delle decisioni in materia di risoluzione delle crisi. Al riguardo
verrà adottata una decisione nel quadro della procedura di bilancio annuale. 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Si stima che saranno necessari 15 posti a livello
della Commissione nel primo anno di funzionamento (2014) per istituire e
accompagnare la fase di avvio del Comitato. A partire dal 2015 saranno necessari 10 posti in
seno alla Commissione per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti dal
presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la preparazione delle
decisioni in materia di risoluzione delle crisi. 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR
(al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || [...][Rubrica……………...……………………………………………………………….] DG: <…….> || || || Anno N[34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || || || || || || Pagamenti || (2) || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[35] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <….> || Impegni || =1+1a +3 || || || || || || || || Pagamenti || =2+2a +3 || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative Mio EUR
(al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Commissione || Risorse umane || 1 965 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 9 825 Altre spese amministrative - spese di missione || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750 TOTALE Commissione || Stanziamenti || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575 Mio EUR
(al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575 Pagamenti || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti
di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo[36] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO N. 1[37] || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico n. 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N[38] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE –
|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1 965 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 1 310 || 9 825 Altre spese amministrative || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575 –
esclusa la RUBRICA 5[39] del quadro finanziario pluriennale || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A Risorse umane || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A Altre spese di natura amministrativa || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A TOTALE parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A –
TOTALE || 2 115 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 1 410 || 10 575 Gli stanziamenti relativi alle risorse umane
necessarie sono coperti dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione
dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati
dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse
umane þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti tempo pieno || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[40] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[41] || - in sede || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || cfr. descrizione precedente. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando
le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti
in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR
(al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[43] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le entrate varie con
destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate. Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza
sulle entrate [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio "Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria" -
COM(2012) 510 del 12.9.2012. [2] Comunicazione della Commissione "Un piano per
un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Avvio del dibattito
europeo" - COM (2012) 777 final/2 del 30.11.2012. [3] "Verso un’autentica Unione economica e
monetaria", relazione del presidente del Consiglio europeo Herman Van
Rompuy - EUCO 120/12 del 26.6.2012. [4] COM(2012) 511. [5] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le
direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento
(UE) n. 1093/2010 - COM(2012) 280 del 6.6.2012. [6] Regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali
(CRR/CRDIV)http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm [7] A seconda del risultato finale dei negoziati tra il
Parlamento e il Consiglio, l'entrata in vigore integrale del bail-in
potrebbe essere subordinata a un ulteriore periodo di transizione,
potenzialmente fino al 2018 come proposto dalla Commissione. [8] Cfr. conclusioni del Consiglio sul miglioramento delle
disposizioni in materia di stabilità finanziaria nell'UE del 9 ottobre 2007 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/96351.pdf [9] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [10] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338). [11] GU C [….] del [….], pag. [….]. [12] GU C [….] del [….], pag. [….]. [13] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del
Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE)
n. 1093/2010. GU C [….] del [….], pag. [….]. [14] Regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, del ..., che
attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. [15] Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi GU L 135 del
31.5.1994, pagg. 5-14. [16] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [17] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338). [18] Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 1994, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento
delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da
pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di
una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto
(GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1). [19] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338) [20] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [21] Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, GU L 84
del 26.3.1997, pag. 22. [22] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001,
pag. 16. [23] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. GU L 166
dell’11.6.1998, pag. 45. [24] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), GU L 302 del 17.11.2009,
pag. 32. [25] [26] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [27] GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385. [28] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145
del 31.5.2001, pag. 43). [29] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del
12.1.2001, pag. 1). [30] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [31] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [32] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [33] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [34] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [35] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [36] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [37] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…". [38] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [39] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [40] AC= agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT = intérimaires; JED = giovane esperto in
delegazione (jeune expert en délégation). [41] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [42] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il
periodo 2007-2013). [43] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.