Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti /* COM/2013/0516 final - 2013/0239 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento sulle
spedizioni di rifiuti (regolamento (CE) n. 1013/2006[1],
in appresso, il "regolamento") fissa le norme per le spedizioni di
rifiuti sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e paesi terzi, allo scopo di
tutelare l'ambiente. Il regolamento prevede norme più rigorose per i rifiuti
pericolosi rispetto ai rifiuti non pericolosi. Vieta inoltre tutte le
esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE e tutte
le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi non membri
dell'UE/EFTA (articoli 34 e 36 del regolamento). Il divieto di esportazione di
rifiuti pericolosi al di fuori dell'OCSE imposto dal regolamento attua, dal 1995,
l'analogo divieto introdotto dalla convenzione di Basilea. I rifiuti non
pericolosi destinati ad operazioni di recupero al di fuori dell'OCSE possono
essere esportati purché siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti,
ossia in maniera essenzialmente equivalente alle norme applicate nell'UE[2]. Nell'ambito dell'UE,
tutte le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni di recupero beneficiano
del diritto di libera circolazione[3]. Per i
rifiuti non pericolosi tali spedizioni non sono soggette ad obblighi di notifica
preventiva e devono solo rispettare obblighi generali di informazione (titoli da
II a IV del regolamento sulle spedizioni di rifiuti). Sia le spedizioni di
rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero sia le spedizioni di
rifiuti destinati allo smaltimento sono soggette ad obblighi di notifica e
autorizzazione preventive scritte. Tuttavia, per quanto riguarda le
spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, le autorità competenti
possono opporsi ad una spedizione soltanto in base alle motivazioni stabilite
dal regolamento (articolo 12). Sono previste disposizioni
specifiche riguardanti l'obbligo di ripresa dei rifiuti spediti illegalmente o di
cui non sia stato possibile portare a termine la spedizione come previsto
(articoli da 22 a 25 del regolamento). La garanzia dell'applicazione
del regolamento è disciplinata in maniera generale dall'articolo 50, che
prescrive agli Stati membri di provvedere a che siano condotte ispezioni di
stabilimenti e imprese a norma degli obblighi ispettivi di cui alla direttiva 2008/98/CE
(direttiva quadro sui rifiuti) e lascia loro la facoltà di controllare i
rifiuti nel corso del trasporto su strada, nei porti ecc., oppure
successivamente quando già si trovano negli impianti di recupero o smaltimento.
I controlli sono per il resto rimessi alla discrezionalità degli Stati membri,
poiché il regolamento non detta le modalità precise con cui eseguire le
ispezioni, limitandosi a prescrivere che "i controlli sulle spedizioni
comprendono la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se del
caso, il controllo fisico dei rifiuti.". È a causa di questa
formulazione sommaria degli obblighi ispettivi nel regolamento che sono sorte
profonde differenze tra gli Stati membri: mentre alcuni hanno predisposto
sistemi d'ispezione a tutto campo e ben funzionanti, che controllano le
spedizioni di rifiuti nei porti oppure nei luoghi di produzione e raccolta,
altri stentano a garantire il rispetto delle norme e sono privi di strutture e
risorse adeguate per controllare i flussi di rifiuti e eseguire le ispezioni.
Questa situazione è all'origine della pratica nota come "port hopping":
gli esportatori di rifiuti illegali fanno transitare le spedizioni scegliendo
gli Stati membri con minori controlli e, non appena uno Stato membro si fa più
esigente, le dirigono verso un altro paese. È quindi possibile contrastare
efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti solo se tutti gli Stati membri
svolgono controlli in numero sufficiente. Le spedizioni illegali
di rifiuti più problematiche sono quelle dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti spediti
illegalmente, abbandonati in discariche abusive o trattati in maniera
inadeguata. I rifiuti non trattati o smaltiti in modo inadeguato possono
porre gravi problemi ambientali e sanitari agli abitanti delle zone intorno alle
discariche, per non parlare delle sostanze rilasciate dai rifiuti abbandonati,
che inquinano il suolo, le acque e l'aria liberando, ad esempio, metalli
pesanti e inquinanti organici persistenti. Se i paesi di destinazione non hanno
norme e capacità di riciclaggio adeguate, non si fa altro che esportare in
altre parti del mondo i potenziali rischi ambientali e sanitari, contribuendo
peraltro al riscaldamento del pianeta e alla riduzione dello strato di ozono. Scopo di questa proposta
legislativa sarà sostenere e guidare le ispezioni degli Stati membri in modo da
concentrarsi sui flussi di rifiuti problematici e ad alto rischio sopra
descritti. Gli Stati membri saranno chiamati ad effettuare valutazioni di
rischio inerenti a specifici flussi di rifiuti e provenienze di spedizioni
illegali, che tengano conto di dati investigativi, come quelli ricavati da
indagini di polizia e da analisi dell'attività criminale. In base a tali
valutazioni di rischio ogni anno saranno stabilite delle priorità per le
ispezioni che saranno pubblicate nei piani annuali di ispezione. Detti piani
devono essere messi a disposizione del pubblico. Gli ispettori devono
tenere conto dei piani di ispezione e chiedere di fornire prove ai presunti
esportatori di rifiuti illegali in base alle disposizioni in materia contenute
nella proposta. Le spedizioni di rifiuti
illegali costituiscono un problema grave e frequente. I divieti di esportazione
dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti destinati allo smaltimento, imposti dal
regolamento, sono spesso aggirati spacciando rifiuti pericolosi per merci di
seconda mano e rifiuti destinati allo smaltimento per rifiuti destinati al
recupero. Questo dato è confermato dalle ispezioni congiunte condotte, con il
sostegno della Commissione, dal gruppo "Spedizioni transfrontaliere di
rifiuti" della Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto
del diritto dell'ambiente (IMPEL – TSF), che ha denunciato un altissimo numero
di casi di mancata conformità al regolamento dovuta a spedizioni illegali di rifiuti.
Nell'ambito delle ispezioni congiunte effettuate nel periodo ottobre 2008 –
novembre 2010, ventidue Stati membri riferiscono di avere eseguito controlli
dei trasporti su strada e dei porti, per un totale di oltre 20 000
ispezioni nella fase di trasporto e più di cento in imprese[4].
Considerando che nel periodo in questione sono state sottoposte a ispezione
complessivamente 3 454 spedizioni di rifiuti, con provenienza e
destinazione UE e sono stati rilevati 863 casi di infrazione, se ne ricava che
il tasso di non conformità si aggira intorno al 25%. Secondo uno studio del 2011
che ha stimato la percentuale di spedizioni illegali rispetto al totale delle
spedizioni di rifiuti all'interno e al di fuori dell'UE[5],
se anche solo l'1% delle spedizioni fosse illegale, il quantitativo totale di
spedizioni illegali sarebbe dell'ordine di 2,8 milioni di tonnellate all'anno. All'origine delle
spedizioni illegali di rifiuti in uscita dal territorio UE vi sono di frequente
impianti non controllati di raccolta, deposito e cernita, gestiti da operatori
abusivi che entrano in possesso dei rifiuti e li spediscono illegalmente nei
paesi in via di sviluppo, spesso servendosi, come dimostra uno studio Europol
del 2011[6], di siti
intermedi di deposito per coprire le vere destinazioni finali dei rifiuti e per
impedire alle autorità di contrasto di individuare le imprese da cui provengono
i rifiuti. I porti della zona
nordoccidentale dell'UE (Anversa, Amburgo, L'Aia e Rotterdam) svolgono un ruolo
importante nell'esportazione di rifiuti (rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, veicoli fuori uso, plastica, carta e rifiuti pericolosi di
vario genere) verso paesi africani e asiatici. Poiché molti di questi porti
sono il punto d'uscita dall'UE di massicci quantitativi di rifiuti (legali e
illegali), la frequenza dei controlli è qui più intensa, probabile motivo per
cui è anche più alto il numero di spedizioni illegali che vi vengono scoperte. Garantendo il rispetto
delle leggi ed eseguendo i dovuti controlli delle spedizioni di rifiuti non
solo si eviteranno le gravi ripercussioni per la salute e l'ambiente causate da
rifiuti spediti illegalmente, ma si otterranno anche notevoli risparmi di costi
(azzerate, ad esempio, le spese di bonifica e reimportazione) e benefici economici
diretti per gli Stati membri e per il settore industriale. Uno studio recente
ha evidenziato che in seguito all'inasprimento dell'applicazione delle norme
nel porto di Rotterdam è aumentata la quantità di rifiuti riciclati e ne è
migliorata la qualità, perché i rifiuti sono stati trasportati mediante canali
legali verso impianti dotati di tecniche di trattamento migliori. L'intensificata
attività ispettiva nel porto di Rotterdam è peraltro sfociata nella creazione
di 22 posti di lavoro, ripartiti tra dogana, personale ispettivo e impianti di
trattamento dei rifiuti[7]. Il Consiglio, nelle
conclusioni del 3 giugno 2010, invitava la Commissione, inter alia, a
considerare l'ipotesi di rendere più rigorose le prescrizioni UE in materia di
ispezioni e controlli a campione da effettuarsi a norma del regolamento sulle
spedizioni di rifiuti. La Commissione, raccogliendo questo invito, ha
vagliato attentamente la questione e ha preparato una valutazione d'impatto ex ante,
stilata in base alle proprie linee guida in materia di valutazioni d'impatto. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Il 25 gennaio 2011 la
Commissione ha avviato, tramite il sito EUROPA, una consultazione online dei
portatori d'interesse, in linea con i requisiti minimi per le consultazioni e
aperta al pubblico per undici settimane via quest'unico punto di accesso
internet[8]. In esito
alla consultazione sono pervenuti 65 contributi da parte di 18 amministrazioni
nazionali, l'amministrazione di un paese SEE, 25 organizzazioni di categoria, 5
imprese private, 2 organizzazioni pubbliche, 3 ONG e 11 privati cittadini[9].
I portatori d'interesse si sono dichiarati a favore delle prescrizioni della
normativa UE sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti (il 90% di coloro che
hanno risposto). Durante una
consultazione pubblica nel 2012 sugli atti legislativi più gravosi per le PMI,
è stato considerato preoccupante il fatto che il regolamento sulle spedizioni
di rifiuti non sia sfociato nella creazione di un mercato comune per l'utilizzo
e il riciclaggio dei rifiuti a causa delle differenze di applicazione e
interpretazione del regolamento stesso negli Stati membri; si era giunti
inoltre alla conclusione che fosse necessario adoperarsi maggiormente per
garantire l'applicazione uniforme del regolamento concentrandosi maggiormente
sui rifiuti pericolosi e meno sui rifiuti non pericolosi. Un'altra
preoccupazione riguardava la necessità di semplificare ulteriormente le
procedure per il trasferimento dei rifiuti tra i diversi Stati membri, affidando
l'ispezione e la valutazione degli impianti di trattamento dei rifiuti alle
autorità dello Stato membro di destinazione. Questa proposta
legislativa sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti intende contribuire a
garantire un'applicazione più uniforme del regolamento stabilendo obblighi di
ispezione minimi in tutta l'UE, con particolare attenzione ai rifiuti
pericolosi problematici[10]. Il regolamento
in oggetto prevede già una procedura semplificata per la spedizione di rifiuti
destinati ad operazioni di recupero rispetto a quelli desinati allo
smaltimento. Tuttavia, l'assenza di procedure di ispezione armonizzate
pregiudica il buon funzionamento del mercato interno per quanto concerne la
spedizione dei rifiuti. Affinché il mercato possa funzionare correttamente è
necessario che le ispezioni delle spedizioni di rifiuti si svolgano in maniera
efficiente in tutta l'UE. Le attuali disparità di condizioni, dovute alle
grandi divergenze nelle pratiche intese a garantire l'applicazione della
normativa, vanno a scapito delle imprese che operano nel rispetto della legge.
Il tasso elevato di spedizioni illegali di rifiuti reca così pregiudizio alle
imprese che trattano e smaltiscono rifiuti in piena legalità. Una corretta
applicazione del regolamento in tutta l'UE rafforzerebbe la fiducia degli
operatori economici nel sistema di spedizione dei rifiuti Le imprese che
operano nel settore del riciclaggio e della gestione dei rifiuti sarebbero
incentivate a investire e a creare nuovi posti di lavoro. L'ispezione degli
impianti di trattamento dei rifiuti compete alle autorità dello Stato membro in
cui sono dislocati. Tuttavia, è necessario che le autorità competenti nello
Stato membro di spedizione siano in grado di valutare il modo in cui i
rifiuti sono gestiti dall'impianto nello Stato membro di destinazione. Ad
esempio, l'autorità competente di spedizione, una volta esaminata la natura dei
rifiuti, può giungere alla conclusione che non possano essere gestiti in
conformità degli articoli 11 e 12 del regolamento nell'impianto dello Stato
membro di destinazione. Per evitare spedizioni illegali, tale valutazione va
effettuata prima che il trasporto lasci il paese di spedizione. In caso
di spedizione illegale, il paese di spedizione potrebbe essere tenuto a farsi
carico, tra l'altro, delle spese per il rimpatrio dei rifiuti. La valutazione
degli impianti di gestione dei rifiuti non può pertanto essere affidata alle
sole autorità del paese di destinazione. Nella valutazione d'impatto
ex ante su questa proposta legislativa, la Commissione ha esaminato vari
modi possibili per rendere più efficaci le ispezioni e garantire l'effettivo
rispetto del regolamento. Gli studi realizzati a supporto della valutazione
hanno visto l'intensa partecipazione del gruppo "Spedizioni transfrontaliere
di rifiuti" della Rete europea per l'attuazione e il controllo del
rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL – TSF), le autorità degli Stati
membri e vari gruppi di portatori d'interesse. La conclusione tratta in
base alla valutazione è che la via più efficace per risolvere i problemi posti
dalle spedizioni illegali di rifiuti sia quella offerta dal ricorso combinato a
provvedimenti di legge e orientamenti dettati a livello unionale. È in questo
modo che i costi netti sarebbero minori e l'economia, la società e l'ambiente
ne uscirebbero più avvantaggiati. Si avrebbero notevoli risparmi sui costi di
bonifica e reimportazione dei rifiuti, nonché risparmi indiretti per gli Stati
membri attraverso cui transitano i rifiuti. A beneficiarne sarebbe anche il
settore industriale coinvolto, che, di fronte all'aumentare del volume di
rifiuti immessi nei flussi leciti, non solo sarebbe indotto a ottimizzare i
processi, a perfezionare le tecniche di cernita e migliorare la qualità dei
rifiuti, ma, grazie all'obbligo di intensificare le ispezioni, potrebbe veder
nascere nuovi posti di lavoro ed evitare la delocalizzazione fuori dell'UE. I costi che dovrebbero
sostenere gli Stati membri privi di strutture di ispezione adeguate (ad
esempio, per assumere personale e mettere al passo infrastrutture e ispezioni)
sono stati considerati nella valutazione d'impatto, che li situa intorno ai 4
milioni di EUR all'anno per l'intera UE, ma che potrebbero essere
compensati dai benefici economici e sociali e/o finanziati dalla riscossione
delle sanzioni. In base alla valutazione d'impatto, i costi delle ispezioni
supplementari imposte per legge potrebbero essere coperti anche se meno dell'1%
delle ispezioni condotte in un anno sfociasse in una sanzione di entità media. Stando alla valutazione
d'impatto, tra le misure legislative proposte quella più importante è la "pianificazione
delle ispezioni", seguita dalla possibilità che le autorità competenti degli
Stati membri esigano prove dai presunti esportatori di rifiuti illegali in modo
da poter verificare la legalità delle spedizioni e, in ordine decrescente, i "controlli
degli impianti a monte" e la "formazione delle autorità competenti". 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della
presente proposta modifica l'articolo 50 del regolamento introducendo obblighi
di pianificazione delle ispezioni delle spedizioni di rifiuti. L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), introduce
nell'articolo 50 la possibilità che le autorità competenti degli Stati membri esigano
prove dai presunti esportatori di rifiuti illegali in modo da poter verificare
la legalità delle spedizioni. Tali prove possono riguardare il fatto che una
determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un "rifiuto"
o meno, che la spedizione sia destinata a recupero o smaltimento, oppure, nell'ottica
del rispetto dell'articolo 49 del "regolamento", che i metodi e
le norme di trattamento dei rifiuti applicati dall'impianto del paese di
destinazione siano adeguati. L'articolo 1, paragrafi 2 e 4, allinea il regolamento con
l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in
adempimento dell'impegno assunto dalla Commissione di riesaminare le
disposizioni inerenti alla procedura di regolamentazione in ogni strumento che
intende modificare. L'articolo 2 della proposta dispone che il regolamento
entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applichi a decorrere dal [1°
gennaio xxxx o 1° luglio xxxx, a seconda di quale delle due date ricorra prima
una volta trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento]. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non applicabile. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Non applicabile. 2013/0239 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006
relativo alle spedizioni di rifiuti IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della
Commissione europea, previa trasmissione del
progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo[11], visto il parere del
Comitato delle regioni[12], deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, considerando quanto
segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti[13]
fissa gli obblighi che regolano le spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'Unione
sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, allo scopo di tutelare l'ambiente.
Sono state tuttavia riscontrate delle differenze nel modo in cui le autorità
competenti dei vari Stati membri garantiscono l'effettiva applicazione del regolamento
e conducono le ispezioni, anche a causa del regolamento stesso, carente di
disposizioni chiare su questi aspetti. (2) Per determinare le risorse
necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni e impedire che i
rifiuti prendano di fatto vie illecite occorre pianificare a dovere le
ispezioni. Le disposizioni sulle misure di esecuzione e sulle ispezioni
contenute nell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 devono
pertanto essere rafforzate per garantire una pianificazione regolare e coerente
delle ispezioni. La pianificazione deve comprendere una serie di elementi
fondamentali, tra cui valutazione dei rischi, strategie, obiettivi, priorità,
numero e tipo di ispezioni in programma, ripartizione dei compiti, mezzi di
cooperazione tra le autorità e formazione degli ispettori. (3) Nell'Unione vigono norme
divergenti quanto alla possibilità che le autorità competenti degli Stati
membri esigano prove dai presunti esportatori di rifiuti illegali ai fini della
verifica della legalità delle spedizioni. Tali prove possono riguardare il
fatto che una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un "rifiuto",
ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, oppure che tale rifiuto venga destinato
a impianti operanti secondo metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49
del regolamento. È opportuno pertanto che l'articolo 50 del regolamento preveda
la possibilità che le autorità competenti degli Stati membri esigano prove dai
presunti esportatori di rifiuti illegali in modo da verificare la legalità
delle spedizioni. (4) Poiché all'origine delle
spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso impianti non controllati di
raccolta, deposito e cernita, occorre introdurre obblighi di ispezione per tali
siti. (5) In seguito all'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione a titolo
del regolamento (CE) n. 1013/2006 devono essere allineati all'articolo 290
del trattato. (6) Occorre delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato
al fine di adottare disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione
pratica dell'interscambio elettronico dei dati. È di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. (7) Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva
e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (8) La Commissione può adottare
orientamenti volti a precisare l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1,
lettera g), del regolamento; orientamenti volti a precisare l'applicazione
dell'articolo 15 del regolamento; orientamenti sulla cooperazione tra le
autorità competenti in merito alle spedizioni illegali; ulteriori orientamenti
sull'uso delle lingue; ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del
titolo II del regolamento, in relazione alla loro applicazione alle
esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e
attraverso l'Unione. (9) Occorre pertanto modificare
il regolamento (CE) n. 1013/2006. (10) Al fine di consentire agli
Stati membri e alle imprese di prepararsi all'applicazione delle misure di cui
all'articolo 50 del regolamento stesso, è opportuno che il presente regolamento
si applichi dal 1° gennaio [xxxx] o dal 1° luglio [xxxx], a seconda di quale
delle due date ricorra prima una volta trascorsi almeno sei mesi dall'entrata
in vigore del regolamento, HANNO ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE)
n. 1013/2006 è così modificato: 1) all'articolo 2 è
aggiunto il seguente paragrafo 36: "36. "riutilizzo":
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati
concepiti."; 2) all'articolo 26 è
aggiunto il seguente paragrafo 5: "5. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
59 riguardo alle disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione
pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei
documenti e delle informazioni."; 3) l'articolo 50 è
così modificato: a) il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente: "2. Gli Stati
membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro,
ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell'articolo 34 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti[14], nonché
controlli a campione delle spedizioni di rifiuti o del relativo recupero o
smaltimento."; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: "2
bis. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti
predispongano piani di ispezione volti ad accertare l'adempimento del presente
regolamento. I piani coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro
e si applicano a tutte le ispezioni delle spedizioni di rifiuti eseguite a
norma del paragrafo 2, ivi comprese le ispezioni di stabilimenti e imprese, dei
trasporti stradali e ferroviari e delle partite nei porti. Nei piani figurano i
seguenti elementi: (a)
la strategia e gli obiettivi
che informano le ispezioni delle spedizioni di rifiuti, con riferimento alle
risorse necessarie in termini di personale, finanze e altro; (b)
una valutazione dei rischi
inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni
illegali, che tenga conto di dati investigativi, come quelli ricavati da
indagini di polizia e da analisi dell'attività criminale; (c)
le priorità e la spiegazione di
come esse sono state stabilite in base alle strategie, agli obiettivi e alla
valutazione dei rischi; (d)
informazioni sul numero e sul
tipo di ispezioni che si prevede eseguire nei siti di destinazione dei rifiuti,
nei trasporti stradali e ferroviari e sulle partite nei porti; (e)
la ripartizione dei compiti
tra le autorità coinvolte nelle ispezioni delle spedizioni di rifiuti; (f)
i mezzi di cooperazione tra
le varie autorità coinvolte nelle ispezioni; e (g)
una valutazione dei bisogni
formativi degli ispettori in materia di aspetti tecnici o giuridici della
gestione dei rifiuti e delle spedizioni di rifiuti, nonché le disposizioni
prese per garantire programmi regolari di formazione. I piani sono riesaminati
almeno una volta all'anno e, se necessario, aggiornati. Il riesame valuta il
livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi dei piani. I piani sono resi
pubblici dall'autorità competente a norma della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale[15]."; c) sono inseriti i
seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter: "4 bis. L'autorità
competente, per accertare che una spedizione non contenga rifiuti ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, può: i) verificare che
sia stata prevista un'adeguata protezione della spedizione dai danni che può
subire durante il trasporto, il carico e lo scarico; e ii) nel caso di
sospetta spedizione illegale, chiedere alla persona incaricata della spedizione
di presentare una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o
al trasferimento di proprietà della sostanza o dell'oggetto, in cui si dichiara
che tale sostanza o oggetto sono destinati al riutilizzo ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 36, e di dimostrarne la perfetta funzionalità. 4 ter. L'autorità
competente, per accertare che una spedizione sia destinata a operazioni di
recupero conformi all'articolo 49, può, in caso di sospetta spedizione
illegale, chiedere alla persona incaricata della spedizione di presentare un
contratto, una lettera o un altro documento firmato dall'impianto di recupero
del paese di destinazione in cui si precisano i metodi, le tecnologie e le
norme da esso applicati per trattare i rifiuti."; 4) gli articoli 59 e 59 bis sono sostituiti dai
seguenti: Articolo 59 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all'articolo 26,
paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui all'articolo 26,
paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi 26, paragrafo 5,
entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 59 bis Procedura di comitato 1. La Commissione è
assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Trattasi di un comitato
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011."; Articolo 2 Il presente regolamento
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal [1°
gennaio xxxx o 1° luglio xxxx, a seconda di quale delle due date ricorra prima
una volta trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento]. Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1). [2] Articoli 18
e 49 e allegato VII del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. Si
veda anche il regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012,
che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di
alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'OCSE. [3] I rifiuti
urbani non differenziati domestici, inclusi i casi in cui tale raccolta
comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori (voce 20 03 01 sui rifiuti), sono
soggetti alle stesse disposizioni previste per i rifiuti destinati allo
smaltimento, articolo 3, paragrafo 5, del regolamento. Le spedizioni in entrata
di rifiuti destinati ad inceneritori classificate come operazioni di recupero
sono soggette a disposizioni specifiche, articolo 16 della direttiva 2008/98/CE
("direttiva quadro sui rifiuti"). [4] La
relazione completa delle ispezioni congiunte è consultabile al seguente
indirizzo:
http://impel.eu/wp-content/uploads/2012/01/IMPEL-TFS-EA-II-Project-_Final-report-adopted-v1-4.pdf. [5] BiPRO, Assessment
and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States,
16 novembre 2011, http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm. [6] Europol's
'EU organised crime assessment,
28 aprile 2011, pag. 30. https://www.europol.europa.eu/. [7] BioIntelligence
Service, Implementation of EU waste legislation for green growth, 2011,
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf. [8] La consultazione dei portatori d'interesse
era in parte basata su due studi "Inspection requirements for waste
shipments", relazione definitiva 12 agosto 2009, Biointelligence http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm; e "Environmental, social and economic
impact assessment of possible requirements and criteria for waste shipment
inspections, controls and on-the-spot-checks", relazione definitiva
del 4 giugno 2010, Biointelligence SA http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm. [9] http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm. [10] Cfr. anche la
comunicazione della Commissione sul follow-up dato alla consultazione TOP10
delle PMI sul regolamento UE. [11] GU C […] del
[…], pag. […]. [12] GU C […] del
[…], pag. […]. [13] GU L 190 del 12.7.2006,
pag. 1. [14] GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. [15] GU L 41 del 14.2.2003,
pag. 26.