Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio /* COM/2013/0512 final - 2013/0246 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale Il turismo ha un ruolo preponderante
nell'economia europea di oggi. Con 1,8 milioni d'imprese, soprattutto PMI, che
impiegano il 5,2% della manodopera totale, l'industria europea del turismo è un
motore per la crescita dell'Unione: l'apporto complessivo del settore europeo
dei viaggi e delle vacanze, considerati anche i settori connessi, rappresenta
circa il 10% del PIL dell'UE[1]. Con l'adozione, nel 1990, della direttiva 90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"[2] sono stati conferiti importanti
diritti ai viaggiatori europei che acquistano pacchetti vacanza, tipicamente
composti da trasporto passeggeri e alloggio. Una sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 2002[3]
ha chiarito che la nozione di "prefissata combinazione" include anche
le combinazioni di servizi turistici effettuate da un'agenzia di viaggi su
richiesta esplicita del consumatore prima che tra di loro venga concluso un
contratto. La direttiva 90/314/CEE garantisce che i
consumatori ricevano le informazioni essenziali prima e dopo la conclusione di
un contratto avente ad oggetto un viaggio "tutto compreso"; stipula
che gli organizzatori e/o i venditori sono responsabili della corretta esecuzione
delle prestazioni, anche se i servizi sono prestati da subfornitori, e
disciplina le conseguenze di eventuali modifiche al contratto di servizio tutto
compreso; garantisce che i viaggiatori ricevano il rimborso delle somme
anticipate e siano rimpatriati in caso d'insolvenza o fallimento
dell'organizzatore e/o del venditore. Nel 1990, tuttavia, la struttura del mercato
del turismo era molto meno complessa rispetto ad oggi e non esisteva internet.
Malgrado la citata sentenza della Corte di giustizia, non è chiaro fino a che
punto le modalità usate oggi per combinare servizi turistici siano disciplinate
dalla direttiva. Come illustrato nella relazione[4] della Commissione del 1999 sul
recepimento della direttiva, permangono importanti differenze tra le legislazioni
che la recepiscono, a motivo della sua impostazione di armonizzazione minima,
dell'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri, ad esempio riguardo alla
parte o alle parti responsabili, e dell'ambiguità del testo. La modernizzazione della direttiva 90/314/CEE
risponde alle richieste dei colegislatori, del Comitato economico e sociale
europeo e del gruppo consultivo europeo dei consumatori[5]. Anche gran parte
dell'industria e delle organizzazioni di consumatori ne ha chiesto la
revisione. Quest'ultima è esplicitamente menzionata nelle relazioni sulla
cittadinanza dell'Unione[6],
nell'Agenda europea dei consumatori[7]
e nell'Atto per il mercato unico II[8]. 1.2. Motivazione della proposta 1.2.1. Sviluppo della distribuzione
via internet e liberalizzazione del settore del trasporto aereo Nel 2011 il 73% delle famiglie dell'Unione
aveva accesso a internet[9].
Quasi due terzi dei cittadini dell'Unione usano internet almeno una volta alla
settimana, mentre più della metà lo usa ogni giorno o quasi ogni giorno. I
servizi turistici rappresentano la categoria più popolare di prodotti
acquistati online. La crescita delle vendite online e la
liberalizzazione del settore del trasporto aereo hanno cambiato il modo in cui
i consumatori organizzano le loro vacanze e, di conseguenza, hanno portato a
modi diversi, per i professionisti, di assistere i consumatori nell'adattare
alle proprie esigenze le combinazioni di servizi turistici, in particolare
online. Tra i professionisti in questione si ritrovano le agenzie di viaggi,
gli operatori turistici, le compagnie aeree, le compagnie di navigazione, ecc.
In molti Stati membri non è chiaro se queste combinazioni rientrino nel campo
d'applicazione della direttiva e se i professionisti coinvolti nella loro
organizzazione siano responsabili dell'esecuzione dei servizi inclusi, specie
in ambiente online. Questa situazione è fonte d'incertezza tanto
per i professionisti che per i consumatori Ne deriva anche che le imprese oggi
esplicitamente tenute ad applicare la direttiva sono soggette a norme e costi
diversi rispetto alle imprese che invece non sono disciplinate dalla direttiva
o che non si considerano tali, benché concorrano per la stessa clientela. 1.2.2. Inutili costi di conformità
normativa e ostacoli agli scambi transfrontalieri Alcune disposizioni della direttiva sono
divenute obsolete o creano altrimenti oneri inutili per le imprese, come
l'obbligo d'informazione per gli opuscoli e l'inclusione dei viaggi di natura
professionale gestiti da agenzie specializzate. La frammentazione giuridica prodotta da
numerose differenze tra le legislazioni degli Stati membri crea costi
aggiuntivi per le imprese che vogliono operare oltre frontiera. 1.2.3. Pregiudizio subito dai
consumatori — norme poco chiare e obsolete Lo studio "Consumer Detriment in the
area of Dynamic Packages"[10]
dà una stima del pregiudizio personale subito dai consumatori[11] su base annua a causa di
servizi turistici combinati per i quali l'applicabilità della direttiva non è
certa e dimostra che i problemi legati ai pacchetti dinamici sono più frequenti
e pregiudizievoli per i consumatori dei problemi legati ai pacchetti turistici
tradizionali, che rientrano chiaramente nel campo d'applicazione della
direttiva. In certa misura però anche i consumatori che
acquistano pacchetti turistici preconfezionati tradizionali subiscono un
pregiudizio, poiché alcune disposizioni della direttiva sono obsolete, confuse
o lacunose, ad esempio il mancato riconoscimento ai consumatori del diritto di
annullare il servizio "tutto compreso" prima della partenza. 1.3. Obiettivi della proposta In conformità dell'articolo 114 del trattato
la presente proposta di revisione si pone l'obiettivo generale di migliorare il
funzionamento del mercato interno e raggiungere un livello elevato di protezione
dei consumatori attraverso il ravvicinamento delle norme sui pacchetti e altre
combinazioni di servizi turistici. La proposta è diretta a stabilire parità di
condizioni tra gli operatori, rimuovere ostacoli giuridici agli scambi
transfrontalieri e ridurre i costi di conformità normativa per le imprese. Al contempo mira a raggiungere un livello
elevato di protezione dei consumatori e a ridurne il pregiudizio subito
chiarendo quali sono le combinazioni di servizi turistici tutelate dalle norme
dell'Unione sui pacchetti turistici e sostituendo le disposizioni confuse e
obsolete. La proposta contiene norme imperative riguardo alla tutela dei
viaggiatori, cui né gli Stati membri né i professionisti possono derogare a
scapito dei consumatori. 1.4. Coerenza con altri obiettivi
e politiche dell'Unione Durante l'ultimo decennio la Commissione ha
condotto una revisione complessiva dell'acquis in materia di diritto del
consumo, che ha portato all'adozione della direttiva 2008/122/CE sulla
multiproprietà e della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La
revisione della direttiva 90/314/CEE rientra in quest'operazione. La proposta integra il vigente diritto
dell'Unione, in particolare la direttiva sulle clausole abusive (93/13/CEE), la
direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), la direttiva sui
diritti dei consumatori (2011/83/UE), la normativa nel settore dei diritti dei
passeggeri (regolamenti (CE) n. 261/2004, n. 1371/2007, n. 1177/2010
e n. 181/2011), la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e
la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Inoltre la proposta è complementare al
regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma I) e al regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (Bruxelles I). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Nel 2008 la Commissione ha ricevuto,
nell'ambito della consultazione pubblica condotta sul suo documento di lavoro
del 2007, più di 80 contributi da rappresentanti dell'industria, organizzazioni
di consumatori, avvocati ed esponenti del mondo accademico e da 14 Stati
membri. Nel gennaio 2009 ha condotto lo studio "Consumer Detriment"
sulla base d'interviste a un campione di 500 consumatori in 17 paesi dell'UE. Nel quadro di una seconda consultazione
pubblica dell'ottobre 2009, strutturata in cinque questionari online destinati
a consumatori e organizzazioni di consumatori, imprese, associazioni
rappresentative dell'industria e Stati membri/autorità pubbliche, hanno
appoggiato la revisione della direttiva l'89% delle autorità pubbliche, il 70%
delle associazioni rappresentative, il 64% delle imprese e il 96% delle
organizzazioni di consumatori. Durante un seminario per gli Stati membri del 27
ottobre 2009 sono stati affrontati specifici problemi e opzioni strategiche e
il 21 aprile 2010 un sottogruppo del gruppo consultivo europeo dei consumatori
ha formulato il proprio parere. Il 22 aprile 2010 sono stati discussi con i
portatori d'interessi gli impatti delle opzioni strategiche individuate e, tra
settembre 2009 e ottobre 2010, sono stati condotti più di 15 colloqui con
i principali rappresentanti dell'industria. Nel marzo 2012 la Commissione ha fatto
eseguire uno studio per testare un marchio per i pacchetti turistici e il
comportamento dei consumatori che acquistano i pacchetti cosiddetti
"dinamici". Nel giugno 2012 ha organizzato un seminario per gli Stati
membri e una conferenza aperta alle parti interessate per discutere
ulteriormente il processo di revisione. L'8 febbraio 2013 il gruppo
consultivo europeo dei consumatori ha reiterato la richiesta di una revisione
della direttiva. 2.2. Valutazione d'impatto La valutazione d'impatto analizza otto opzioni
strategiche e alcune sub-opzioni. Opzione 1 — Status quo. Mantenere la direttiva nella sua formulazione attuale. Opzione 2 — Orientamenti. Mantenere la direttiva nella sua formulazione attuale e predisporre
degli orientamenti sulla base anche delle decisioni della Corte di giustizia
dell'Unione europea, chiarendo il campo d'applicazione e la responsabilità. Opzione 3 — Marchio "pacchetto
turistico" e/o obbligo per i professionisti che acquistano servizi
turistici assistiti di dichiarare che i servizi in questione non costituiscono
un pacchetto turistico (opzioni accessorie) Sub-opzione A — Introduzione del marchio
"pacchetto turistico". Logo obbligatorio da presentare al consumatore
al momento dell'acquisto di un pacchetto turistico. Sub-opzione B — Introduzione dell'obbligo a
carico dei professionisti che offrono servizi turistici combinati che non
costituiscono un pacchetto, di chiarire che non stanno vendendo un pacchetto
turistico. Opzione 4 — Abrogazione della direttiva e
autoregolamentazione dell'industria Opzione 5 — Modernizzazione della direttiva
con inclusione dei pacchetti turistici "mono-professionista" L'opzione 5 comporta una revisione legislativa
che manterrebbe l'impianto generale della vigente direttiva, chiarendone il
campo d'applicazione mediante l'inclusione espressa dei pacchetti turistici
"mono-professionista" e rivedendone varie disposizioni. La direttiva
così modificata si applicherebbe ai servizi turistici combinati per lo stesso
viaggio o la stessa vacanza su un unico sito web o presso una stessa agenzia di
viaggi tradizionale. Opzione 6 — Approccio graduale —
Modernizzazione della direttiva con inclusione nel campo d'applicazione sia dei
pacchetti turistici "mono-professionista" che di quelli
"pluri-professionista", riservando tuttavia ai servizi turistici
assistiti "pluri-professionista" un trattamento meno stringente Quest'opzione include la 5 con l'aggiunta di
un ampliamento graduale del campo d'applicazione per disciplinare: — i pacchetti turistici
"pluri-professionista", ovvero le combinazioni di servizi turistici
attraverso professionisti diversi, caratterizzate da alcuni aspetti associati
ai pacchetti turistici, che sarebbero soggette allo stesso regime degli altri
pacchetti (compresa la piena responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni
e l'obbligo di garantire protezione in caso d'insolvenza); — i servizi turistici assistiti
"pluri-professionista", ovvero quelle combinazioni di servizi turistici
che non presentano le tipiche caratteristiche dei pacchetti turistici e
comportano quindi un rischio inferiore di ingannare i consumatori. Questa
tipologia sarebbe soggetta a un regime meno stringente, limitato alle misure di
protezione in caso d'insolvenza e all'obbligo di dichiarare in modo chiaro ed
evidente che ciascun fornitore è responsabile dell'esecuzione dei propri
servizi. Opzione 7 — Modernizzazione della direttiva
con inclusione dei pacchetti turistici "mono-professionista" e dei
servizi turistici "pluri-professionista" Quest'opzione include sia la 5 che la 6 e
assoggetta tutti i servizi turistici assistiti "pluri-professionista"
agli stessi requisiti dei pacchetti. Opzione 8 — "Direttiva sul
turismo" Quest'opzione include la 7 e l'estensione del
campo d'applicazione ai servizi turistici autonomi (ad esempio il noleggio
auto, l'alloggio o i voli), e prevede in linea di principio le stesse norme per
tutti i servizi turistici, siano essi parte di un pacchetto o meno. La valutazione d'impatto conclude affermando
che i problemi individuati saranno risolti nel modo più appropriato mediante
l'opzione 6, sulla quale si fonda la presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte Facendo rientrare nel suo campo d'applicazione
varie forme di pacchetti turistici online e servizi turistici assistiti, la
proposta di direttiva chiarisce e modernizza la portata della tutela dei
viaggiatori che acquistano combinazioni di servizi turistici per uno stesso
viaggio o una stessa vacanza. La proposta intende assicurare che i
viaggiatori siano meglio informati sui servizi che stanno acquistando e mette a
loro disposizione rimedi più chiari nel caso sopraggiungano problemi. Al contempo, riducendo la frammentazione
giuridica e rafforzando il riconoscimento reciproco della protezione in caso
d'insolvenza, la proposta intende ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi
transfrontalieri e diminuire i costi di conformità normativa per i
professionisti che intendono operare oltre frontiera, assicurando parità di
condizioni nel mercato del turismo. 3.2. Base giuridica La presente proposta si basa sull'articolo 114
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa introduce norme ampiamente uniformi nel
settore dei pacchetti turistici e dei servizi turistici assistiti nell'Unione,
garantendo ai professionisti e ai viaggiatori la certezza giuridica quanto al
contenuto dei loro diritti e obblighi a prescindere dal diritto nazionale
applicabile al contratto, eliminando così i costi inutili nelle operazioni
transfrontaliere e ampliando la scelta per i consumatori. In conformità all'articolo 114, paragrafo 3,
del TFUE, la proposta garantisce un elevato livello di protezione dei
consumatori poiché mantiene o aumenta la tutela già offerta dalla direttiva 90/314/CEE.
3.3. Principio di sussidiarietà La proposta rispetta il principio di
sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'obiettivo di migliorare il funzionamento del
mercato interno eliminando le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri
e migliorando l'accesso dei consumatori ai servizi a partire da altri Stati
membri, può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri solo
mediante un'azione coordinata. Pertanto l'Unione è nella posizione migliore
per affrontare i problemi evidenziati, grazie ad una misura legislativa che
ravvicini le norme nazionali. 3.4. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità enunciato all'articolo 5 del TUE. Così come la direttiva 90/314/CEE, la presente
proposta non intende disciplinare tutti gli ambiti del diritto del turismo, ma
solo alcuni aspetti dei pacchetti e delle altre combinazioni di servizi
turistici in cui l'intervento coordinato dell'Unione è ritenuto necessario. A
titolo di esempio, non interferisce con il diritto nazionale generale dei
contratti né con i regimi di autorizzazione e licenza. Secondo quanto emerso dalla valutazione
d'impatto, misure di natura non vincolante come raccomandazioni, orientamenti o
l'auto-regolamentazione non sono in grado di realizzare gli obiettivi citati. La direttiva garantisce un insieme coerente di
diritti e obblighi, consentendo allo stesso tempo agli Stati membri di
integrare queste norme nel loro diritto nazionale dei contratti. Inoltre permetterà agli Stati membri di
adottare i mezzi di applicazione più appropriati e le sanzioni necessarie nei
casi di violazione delle sue norme. In alcuni settori la proposta lascia agli
Stati membri la possibilità di imporre norme più severe. 3.5. Impatto sui diritti
fondamentali Seguendo la strategia per un'attuazione
effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[12], la Commissione ha elaborato
una proposta che rispetta i diritti sanciti dalla Carta e ne promuove
l'applicazione. In particolare, la proposta rispetta la libertà d'impresa
riconosciuta dall'articolo 16 della Carta, garantendo un livello elevato di
protezione dei consumatori come previsto dall'articolo 38 della stessa. 3.6. Clausola di riesame La proposta obbliga la Commissione a
presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione
della direttiva entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, eventualmente
accompagnata da proposte legislative ove necessario. 3.7. Spazio economico europeo La direttiva proposta riguarda una materia di
competenza del SEE e va pertanto estesa allo Spazio economico europeo. 3.8. Documenti esplicativi Considerando la complessità della proposta e i
modi diversi in cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva 90/314/CEE, la
Commissione ritiene giustificata la trasmissione di documenti che indichino il
collegamento tra le parti della direttiva e le parti corrispondenti delle
disposizioni nazionali di attuazione. 4. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA La proposta consta di 29 articoli e di due
allegati (una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 90/314/CEE
e gli articoli della proposta, e la scheda finanziaria). 4.1. Oggetto, campo d'applicazione
e definizioni (articoli 1-3) L'articolo 1 definisce l'oggetto della
direttiva. Collegandosi alle definizioni di "pacchetto turistico" e
di "servizio turistico assistito" dell'articolo 3, l'articolo 2
definisce il campo d'applicazione tenendo conto dei vari modi in cui possono
essere combinati i servizi turistici. In funzione del modo in cui i servizi
turistici sono presentati al viaggiatore, le combinazioni che soddisfano uno
qualunque dei criteri alternativi all'articolo 3, paragrafo 2, saranno
considerate pacchetti turistici, con le conseguenze giuridiche che ne
discendono in termini di obbligo d'informazione, responsabilità e protezione in
caso d'insolvenza. Sono definiti "servizi turistici
assistiti" le combinazioni in cui i venditori, attraverso processi di
prenotazione collegati, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici
aggiuntivi o in cui il viaggiatore conclude contratti distinti con i singoli
fornitori di servizi e in cui mancano le caratteristiche peculiari di un
pacchetto turistico (ad esempio un prezzo forfettario o globale). I venditori
la cui attività commerciale consiste nell'agevolare l'acquisto di "servizi
turistici assistiti" hanno l'obbligo di spiegare chiaramente ai
viaggiatori che i singoli fornitori di servizi sono i soli responsabili
dell'esecuzione delle prestazioni turistiche in questione. Inoltre, al
fine di assicurare anche ai viaggiatori che acquistano più di un servizio
turistico tramite detti venditori, un grado di protezione valido in tutta
l'Unione e supplementare rispetto alle norme sui diritti dei passeggeri o all'acquis
generale in materia di consumatori, occorre stabilire che tali venditori devono
garantire, in caso d'insolvenza propria o di qualunque dei loro fornitori, che
i viaggiatori riceveranno il rimborso delle somme anticipate e, ove necessario,
saranno rimpatriati. Non è opportuno offrire lo stesso livello di
tutela a coloro che viaggiano per scopi professionali e i cui servizi di
viaggio sono definiti sulla base di un contratto quadro concluso tra i loro
datori di lavoro e operatori specializzati che spesso offrono, nell'ambito di
rapporti tra imprese (B2B), un livello di protezione simile a quello derivante
dalla direttiva (cosiddetti "viaggi di natura professionale gestiti da
agenzie specializzate"); tali servizi turistici sono pertanto esclusi dal
campo d'applicazione. Sono mantenute altre limitazioni al campo
d'applicazione, tra cui l'esclusione dei pacchetti turistici organizzati
"occasionalmente". Oltre
alle definizioni di "pacchetto turistico" e di "servizio
turistico assistito", l'articolo 3 ne contiene altre che sono
fondamentali, tra cui quelle di "viaggiatore",
"organizzatore", "venditore" e "circostanze
eccezionali e inevitabili". È definito "organizzatore" il
professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite un altro professionista. Gli organizzatori sono
responsabili dell'esecuzione delle prestazioni del pacchetto turistico
(articoli 11 e 12), di fornire assistenza al viaggiatore (articolo 14) e di
garantire protezione in caso d'insolvenza (articolo 15). Compete sia agli
organizzatori che ai venditori comunicare le informazioni precontrattuali
(articolo 4). I venditori rispondono degli errori di prenotazione
(articolo 19) e, quando agevolano l'acquisto di servizi turistici assistiti, sono
tenuti a garantire la protezione in caso d'insolvenza (articolo 15). 4.2. Obbligo d'informazione,
conclusione e contenuto del contratto di pacchetto turistico (articoli 4-6) L'articolo 4 elenca le specifiche informazioni
precontrattuali che gli organizzatori e, se del caso, i venditori sono tenuti a
fornire ai viaggiatori che intendono acquistare un pacchetto turistico. Si
tratta di obblighi d'informazione aggiuntivi rispetto a quelli previsti da
altre direttive o regolamenti applicabili. L'articolo 5 disciplina la conclusione del
contratto di pacchetto turistico. L'articolo 6 contiene disposizioni relative al
contenuto e alla forma del contratto o alla sua convalida nonché a documenti e
informazioni da fornire prima dell'inizio della sua esecuzione. 4.3. Modifiche al contratto prima
dell'inizio della sua esecuzione (articoli 7-10) Analogamente a quanto già previsto
dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/314/CEE, l'articolo 7 fissa le
condizioni alle quali il viaggiatore può esercitare il diritto di cedere il
pacchetto turistico ad un'altra persona. Partendo dal presupposto che i prezzi pattuiti
sono vincolanti, l'articolo 8 definisce le norme relative alla possibilità e
alle conseguenze di eventuali modifiche del prezzo, tenuto conto del fatto che
i contratti di pacchetto turistico sono spesso conclusi con largo anticipo.
Queste norme si basano sugli stessi principi già sanciti dall'articolo 4,
paragrafi da 4 a 6, della direttiva 90/314/CEE. L'articolo 8, paragrafo 2, conferma il diritto
di imporre aumenti del prezzo legati al costo del carburante, alle tasse e alle
fluttuazioni dei tassi di cambio, ma ne chiarisce le condizioni rispetto al
disposto della direttiva 90/314/CEE. Se da un lato l'organizzatore si riserva
il diritto di aumentare il prezzo, dall'altro ora è anche tenuto a concedere ai
viaggiatori delle riduzioni; gli aumenti di prezzo non possono comunque
superare il 10% del prezzo del pacchetto turistico. Per altri tipi di modifiche che non riguardano
i prezzi, sono previste norme distinte relative a modifiche di scarso rilievo
(articolo 9, paragrafo 1) e a modifiche sostanziali (articolo 9, paragrafi 2 e 3). Rispetto alla direttiva 90/314/CEE, l'articolo
10 contiene diritti aggiuntivi per i viaggiatori prima dell'inizio dell'esecuzione
del contratto. Quello di recedere dal contratto in cambio di un adeguato
indennizzo (articolo 10, paragrafo 1) è un diritto del viaggiatore
corrispondente a norme e pratiche riscontrate negli Stati membri. L'articolo 10,
paragrafo 2, consente al viaggiatore di risolvere il contratto senza dover
pagare alcun indennizzo ove ricorrano circostanze eccezionali e inevitabili. 4.4. Esecuzione del contratto di
pacchetto turistico (articoli 11-14) Questi articoli disciplinano la responsabilità
dell'organizzatore per l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico
(articoli 11-13) e prevedono l'obbligo di fornire assistenza al viaggiatore
(articolo 14). Diversamente da quanto stipula la direttiva 90/314/CEE,
l'organizzatore è il solo responsabile dell'esecuzione del contratto di
pacchetto turistico. L'intento è evitare la duplicazione di costi e
controversie, consentendo al contempo ad organizzatori e venditori di offrire
più facilmente servizi transfrontalieri grazie a norme uniformi in materia di
responsabilità. Gli articoli 11 e 12 assicurano mezzi di
ricorso accessibili al viaggiatore nei casi di difetto di conformità, tra cui
anche l'inadempimento o l'inesatta esecuzione dei servizi. Tali norme si
ispirano agli stessi principi su cui si basano gli articoli 5 e 6 della
direttiva 90/314/CEE, ma sono presentate in modo più sistematico, così da
fornire alcuni chiarimenti e colmare certe lacune. L'articolo 11 introduce l'obbligazione di
rimediare al difetto di conformità e quella di trovare opportune soluzioni alternative
per la continuazione del contratto qualora una parte sostanziale dei servizi
non possa essere prestata come pattuito. Viene chiarito che quest'ultima
obbligazione si applica anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di
partenza non avvenga nei termini concordati. Tuttavia, laddove sia impossibile
assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di
circostanze eccezionali e inevitabili, l'obbligazione dell'organizzatore di
sostenere i costi del soggiorno prolungato è limitata a 100 EUR per notte
e a tre notti per viaggiatore, conformemente a quanto previsto nella proposta
di modifica del regolamento (CE) n. 261/2004. L'articolo 12 contiene disposizioni in merito
alle riduzioni del prezzo legate al difetto di conformità e alle soluzioni
alternative che determinano un pacchetto turistico di qualità inferiore, e
altre norme relative al risarcimento. Conformemente alla sentenza della Corte
di giustizia nella causa C-168/00, Simone Leitner, il paragrafo 2
chiarisce che il risarcimento deve includere anche i danni morali; il paragrafo
4 disciplina il legame con il risarcimento sulla base di altri motivi di
diritto. Poiché per molti viaggiatori il primo punto di
contatto è il venditore, per il cui tramite hanno prenotato il pacchetto
turistico, l'articolo 13 stabilisce che i viaggiatori possono inviare messaggi,
reclami o denunce anche al venditore e che ai fini del rispetto di eventuali
termini di decadenza o prescrizione fa fede il ricevimento di dette
comunicazioni. Ai sensi dell'articolo 14, l'organizzatore è
tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà. 4.5. Protezione in caso
d'insolvenza (articoli 15 e 16) La direttiva 90/314/CEE ha creato l'obbligo
generale per "l'organizzatore e/o il venditore" di disporre di mezzi
per garantire il rimpatrio dei passeggeri e il rimborso delle somme anticipate
in caso d'insolvenza. A causa della diversità delle soluzioni giuridiche scelte
dagli Stati membri, questo ha spesso portato a una duplicazione dei costi a
carico di organizzatori e venditori. Ai sensi dell'articolo 15 della proposta,
sono soggetti a detto obbligo solo gli organizzatori di pacchetti turistici e i
venditori che agevolano l'acquisto di "servizi turistici assistiti".
Lo stesso articolo stabilisce criteri più specifici sull'effettività e la
portata degli obblighi di protezione. Per agevolare l'attività transfrontaliera
l'articolo 16, paragrafo 1, prevede espressamente il riconoscimento reciproco
della protezione in caso d'insolvenza secondo la legge dello Stato membro in
cui è stabilito l'organizzatore o il venditore. Lo stesso articolo obbliga gli
Stati membri a designare dei punti di contatto centrali per garantire la
cooperazione amministrativa. 4.6. Obbligo d'informazione in
relazione ai servizi turistici assistiti (articolo 17) Per garantire alle parti certezza giuridica e
trasparenza, i venditori che offrono servizi turistici assistiti sono tenuti a
spiegare ai viaggiatori in modo chiaro ed evidente che i pertinenti fornitori
di servizi sono i soli responsabili dell'esecuzione delle prestazioni e che, in
caso d'insolvenza dello stesso venditore o di uno qualunque dei fornitori, i
viaggiatori non potranno beneficiare di alcuno dei diritti riconosciuti dalle
norme dell'Unione agli acquirenti di pacchetti turistici, eccetto il diritto
alla restituzione delle somme anticipate e, se del caso, il diritto al
rimpatrio. 4.7. Disposizioni generali
(articoli 18-26) L'articolo 18 contiene specifiche norme su
pacchetti turistici per i quali l'organizzatore è stabilito fuori dal SEE. Ai sensi dell'articolo 19, i venditori
coinvolti nella prenotazione di pacchetti turistici e di servizi turistici
assistiti sono responsabili di eventuali errori di prenotazione. L'articolo 20 chiarisce che la direttiva non
pregiudica il diritto dell'organizzatore di rivalersi contro terzi. L'articolo 21 conferma il carattere imperativo
della direttiva. L'articolo 22 sull'esecuzione è una norma
standard nell'acquis in materia di consumatori. L'articolo 23 è una norma standard sulle
sanzioni per violazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la
direttiva; norme simili si trovano già nella direttiva sui diritti dei
consumatori (2011/83/UE) e nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/UE). L'articolo 24 obbliga la Commissione a
presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione
della direttiva. L'articolo 25, paragrafo 2, modifica la
direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori affinché quest'ultima si applichi
appieno ai servizi turistici assistiti e certi diritti generali dei consumatori
si applichino anche ai pacchetti turistici. 4.8. Disposizioni finali (articoli
27-29) L'articolo 26 abroga la direttiva 90/314/CEE,
mentre l'articolo 27, in quanto norma standard sul recepimento, ne fissa il
termine a 18 mesi. Gli articoli 28 e 29 sono norme standard. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO La
proposta presenta effetti molto limitati sul bilancio. Gli unici costi
operativi riguardano la preparazione della relazione sull'applicazione della
direttiva e coprono il lavoro preparatorio di un contraente esterno, ossia uno
stanziamento operativo di 200 000 EUR nell'ambito del programma
"Diritti e cittadinanza", e spese amministrative per circa 184 000
EUR per sette anni a seguito dell'adozione della direttiva. Tali spese
saranno coperte tramite riassegnazione interna e non comporteranno aumenti
delle risorse. 2013/0246 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa ai pacchetti turistici e ai servizi
turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13],
visto il parere del Comitato delle regioni[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 90/314/CEE, del 13
giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso"[15]
conferisce una serie d'importanti diritti ai consumatori in materia di
pacchetti turistici, in particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla
responsabilità dei professionisti per l'esecuzione delle prestazioni di un
servizio "tutto compreso" e alla protezione in caso d'insolvenza
dell'organizzatore o del venditore. È tuttavia necessario adattare il
quadro legislativo agli sviluppi del settore e al mercato interno in
particolare, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative. (2) Il turismo svolge un ruolo
preponderante nelle economie dell'Unione e i pacchetti turistici rappresentano
una porzione significativa di questo mercato. Da quando è stata adottata la
direttiva 90/314/CEE, il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti. Ai
canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto internet, che è diventato un
mezzo sempre più importante di offerta dei servizi turistici. Questi ultimi non
sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti turistici
preconfezionati, ma sempre più spesso sono personalizzati. Molti di questi
prodotti turistici si trovano giuridicamente in una zona grigia, quando non
sono decisamente esclusi dalla disciplina della direttiva 90/314/CEE. La
presente direttiva intende estenderne la tutela anche a questi sviluppi,
aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e
professionisti. (3) L'articolo 169 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato) stabilisce che l'Unione
deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori
mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del trattato. (4) La direttiva 90/314/CEE
lascia un'ampia discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda il
recepimento, ragione per cui sussistono grandi divergenze tra le norme degli
Stati membri. La frammentazione giuridica comporta costi maggiori per le
imprese e ostacoli per quelle che vogliono operare oltre frontiera, limitando
quindi la scelta dei consumatori. (5) A norma dell'articolo 26,
paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e
dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti dei
contratti di vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti è
necessario per promuovere, in questo settore, un effettivo mercato interno dei
consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela
per questi ultimi e la competitività delle imprese. (6) Attualmente nell'Unione non
ancora è pienamente sfruttata la dimensione transfrontaliera del mercato dei
pacchetti turistici. Le disparità delle norme che tutelano i viaggiatori nei
vari Stati membri non invogliano i viaggiatori di uno Stato membro ad
acquistare pacchetti e servizi turistici assistiti in un altro Stato membro e
scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato membro dal vendere tali
servizi oltre frontiera. Per permettere a consumatori e imprese di beneficiare
appieno del mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione dei
consumatori in tutta l'Unione, è necessario ravvicinare ulteriormente le norme
degli Stati membri relative ai pacchetti turistici e ai servizi turistici
assistiti. (7) La maggior parte dei
viaggiatori che acquistano pacchetti turistici sono consumatori ai sensi del
diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole
distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi
professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o
professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di
viaggiatori spesso necessita un livello di tutela analogo. Invece, imprese o
società più grandi spesso definiscono le modalità di viaggio per i loro
dipendenti in base ad un contratto quadro con società specializzate
nell'organizzazione di viaggi di natura professionale. Quest'ultimo tipo di
servizi di viaggio non richiede il livello di protezione stabilito per i
consumatori. È opportuno quindi che la presente direttiva si applichi a
chi viaggia per scopi professionali sono nella misura in cui tali viaggi non
sono organizzati nell'ambito di un contratto quadro. Al fine di evitare
confusione con la definizione di "consumatore" contenuta in altre
direttive di tutela di questa categoria, è opportuno definire le persone
protette dalla presente direttiva come "viaggiatori". (8) Poiché i servizi turistici
possono essere combinati in molti modi diversi, è opportuno considerare
pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le
caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti turistici,
in particolare il fatto che sono aggregati in un unico prodotto turistico
servizi distinti della cui corretta esecuzione l'organizzatore si assume la
piena responsabilità. Conformemente alla giurisprudenza[16] della Corte di giustizia
dell'Unione europea, non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi
turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su
sua richiesta oppure in base ad una selezione da questi operata. Dovrebbero
applicarsi gli stessi principi, che la prenotazione avvenga attraverso
l'agenzia di viaggi tradizionale oppure online. (9) A fini di trasparenza i
pacchetti turistici andrebbero distinti dai servizi turistici assistiti, in cui
l'agenzia di viaggi tradizionale oppure l'operatore online assiste i
viaggiatori nella combinazione di servizi turistici portandoli a concludere
contratti con diversi fornitori, anche attraverso processi di prenotazione
collegati. I servizi turistici assistiti non presentano le caratteristiche dei
pacchetti e ad essi non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi
previsti per i pacchetti turistici. (10) Alla luce degli sviluppi del
mercato, è opportuno definire ulteriormente i pacchetti turistici in base a
criteri oggettivi alternativi che si riferiscono fondamentalmente al modo in
cui i servizi turistici sono presentati o acquistati e per i quali i
viaggiatori possono ragionevolmente contare sulla tutela della presente
direttiva. Si pensi, ad esempio, al caso di servizi turistici diversi
acquistati per un unico viaggio o un'unica vacanza nell'ambito di un unico
processo di prenotazione a partire da un unico punto vendita, o a quello in cui
detti servizi sono offerti o fatturati a un prezzo forfettario o globale. Il
servizio turistico selezionato prima che il viaggiatore abbia acconsentito al
pagamento dovrebbe pertanto essere considerato alla stregua di un servizio
acquistato attraverso un unico processo di prenotazione. (11) Al contempo i servizi
turistici assistiti andrebbero distinti dai servizi turistici che i viaggiatori
prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo
stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici assistiti online
andrebbero altresì distinti dai link che si limitano a informare in modo
generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'hotel o
l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito,
indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori
di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies
o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web. (12) L'acquisto autonomo di un
servizio di trasporto aereo come singolo servizio di viaggio non costituisce né
un pacchetto né un servizio turistico assistito. (13) È opportuno introdurre norme
specifiche per i venditori tradizionali e i venditori online che assistono i
viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro
punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di
servizi, e per i venditori online che, mediante processi collegati di
prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di servizi turistici
aggiuntivi presso un altro professionista, al più tardi al momento della
conferma della prenotazione del primo servizio. Dette norme si
applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di
un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, il
consumatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo
disponibile alla destinazione scelta, ad esempio un soggiorno in hotel, con un
link verso il sito di prenotazione di un altro fornitore di servizi o
intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti turistici ai
sensi della presente direttiva, poiché non possono essere confusi con quelli in
cui un unico organizzatore si è assunto la responsabilità di tutti i servizi
turistici, detti servizi costituiscono un modello commerciale alternativo che
spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici. (14) Al fine di garantire una
concorrenza leale e la protezione dei consumatori, dovrebbe applicarsi anche ai
servizi turistici assistiti l'obbligo di fornire prove sufficienti della
sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme anticipate e del
rimpatrio dei viaggiatori in caso d'insolvenza. (15) Per assicurare maggior
chiarezza ai viaggiatori e permettere loro di fare scelte con cognizione di
causa riguardo ai vari tipi di servizi turistici offerti, è opportuno che ai
professionisti sia imposto di dichiarare chiaramente la natura del servizio e
di informare i viaggiatori in merito ai loro diritti. La dichiarazione del
professionista quanto alla natura giuridica del prodotto turistico offerto deve
corrispondere alla reale natura giuridica del prodotto in questione. Qualora il
professionista non fornisca informazioni accurate ai viaggiatori, è opportuno
che intervengano le autorità di controllo. (16) Al fine d'individuare un
pacchetto turistico o un servizio turistico assistito, dovrebbe essere presa in
considerazione soltanto la combinazione di vari servizi turistici come
l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di
passeggeri, oltre al noleggio auto. L'alloggio a fini residenziali, anche per
corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio
ai sensi della presente direttiva. (17) Altri servizi turistici come
l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi sono
servizi che, combinati con il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio
auto, dovrebbero poter costituire un pacchetto o un servizio turistico
assistito. Tuttavia, è opportuno che tali forme di offerta turistica rientrino
nel campo d'applicazione della presente direttiva solo se il servizio turistico
in questione è parte sostanziale del pacchetto turistico. Di norma ciò si
verifica se il servizio turistico rappresenta più del 20% del prezzo
complessivo o un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Non
dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti i servizi accessori
come l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, i pasti e la pulizia
forniti con l'alloggio. (18) È opportuno chiarire che
costituiscono un pacchetto turistico i contratti con cui un professionista
concede al viaggiatore, a contratto concluso, la possibilità di scegliere tra
una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono
regalo per pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata pacchetto
turistico la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un
professionista all'altro del nome o delle generalità del viaggiatore necessarie
per concludere la prenotazione avviene al più tardi al momento della conferma
della prenotazione del primo servizio. Le generalità in questione si
riferiscono ai dati della carta di credito o ad altre informazioni necessarie
per il pagamento. D'altro canto, non è opportuno che sia sufficiente il mero
trasferimento di informazioni come la destinazione o gli orari del viaggio. (19) Poiché è minore l'esigenza di
tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili
oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione
della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono
l'alloggio, così come i pacchetti turistici organizzati occasionalmente. (20) La caratteristica principale
del pacchetto turistico è che almeno un professionista risponde, in quanto
organizzatore, della corretta esecuzione dell'intero pacchetto. Pertanto il
professionista, tipicamente un'agenzia di viaggi tradizionale o un operatore
online, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o intermediario,
liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore, solo nei casi in cui
un altro professionista agisca in quanto organizzatore del pacchetto. Il fatto
che un professionista agisca da organizzatore di un dato pacchetto turistico
dovrebbe dipendere dal suo coinvolgimento nella creazione del pacchetto secondo
quanto stabilito dalla presente direttiva, e non tanto dalla denominazione usata
per lo svolgimento delle sue attività commerciali. Ove due o più professionisti
soddisfino un criterio per cui una combinazione di servizi turistici si
configura come pacchetto, e detti professionisti non abbiano informato il
viaggiatore in merito a chi di loro ne sia l'organizzatore, tutti i
professionisti in questione dovrebbero essere considerati organizzatori. (21) Riguardo ai pacchetti
turistici, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme
all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Al
contempo occorre chiarire che sono responsabili di eventuali errori di
prenotazione. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi
transfrontalieri, il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di contattare
l'organizzatore anche tramite il venditore da cui ha acquistato il pacchetto
turistico. (22) Il viaggiatore dovrebbe
ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell'acquisto di un pacchetto
turistico, che questo sia venduto attraverso mezzi di comunicazione a distanza,
in agenzia o con altri canali di distribuzione. Nel fornire tali informazioni,
il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei
viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità
fisica che il professionista può ragionevolmente prevedere. (23) Le informazioni importanti,
relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai
prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in
opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere
vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali
elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro ed evidente al
viaggiatore prima della conclusione del contratto. Tuttavia, viste le nuove
tecnologie della comunicazione, non sussiste più la necessità di prevedere
norme specifiche sugli opuscoli, mentre è opportuno garantire che, in alcune
circostanze, le modifiche che incidono sull'esecuzione del contratto siano comunicate
alle parti su un supporto durevole in modo da potervi accedere in futuro. È poi
opportuno che sia sempre possibile modificare tali informazioni qualora
entrambe le parti del contratto lo concordino espressamente. (24) Gli obblighi d'informazione
disposti dalla presente direttiva sono esaustivi, pur facendo salvi quelli
previsti dalla normativa applicabile dell'Unione[17]. (25) Tenuto conto delle specificità
dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e
gli obblighi delle parti, sia nella fase che precede che in quella che segue
l'inizio dell'esecuzione del contratto, in particolare qualora quest'ultimo non
sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze. (26) Poiché i pacchetti turistici
sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si
possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al
viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire il pacchetto a un altro
viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il
rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il
pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la
cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto.
Il viaggiatore dovrebbe avere la possibilità di annullare il contratto in
qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro pagamento di
un adeguato indennizzo, nonché il diritto di recedere dal contratto senza alcun
indennizzo qualora circostanze eccezionali e inevitabili, come un conflitto
armato o una calamità naturale, abbiano un'incidenza sostanziale sul pacchetto.
In particolare, dovrebbero considerarsi circostanze eccezionali ed inevitabili
quelle in cui informazioni affidabili e accessibili al pubblico, quali
raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri, consigliano di non
recarsi nella destinazione in questione. (27) In particolari situazioni
anche l'organizzatore dovrebbe essere autorizzato a recedere dal contratto prima
dell'inizio della sua esecuzione senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non
è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui questa
possibilità sia stata prevista nel contratto. (28) In certi casi gli
organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente
modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però
avere il diritto di risolvere il contratto se le modifiche proposte cambiano in
maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi
turistici. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è
verificata una modifica del costo del carburante per il trasporto dei
passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente
coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel pacchetto o dei
tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e se il contratto prevede
espressamente un aumento o una diminuzione del prezzo. Gli aumenti di prezzo
non dovrebbero comunque superare il 10% del prezzo del pacchetto turistico. (29) È opportuno definire norme
specifiche riguardo ai mezzi di ricorso in caso di esecuzione non conforme del
contratto di pacchetto turistico. Il viaggiatore dovrebbe poter pretendere la
soluzione dei problemi e, ove non possa essere prestata una parte significativa
dei servizi pattuiti, al viaggiatore dovrebbero essere offerte soluzioni
alternative. Al viaggiatore dovrebbe essere riconosciuta anche una riduzione
del prezzo e/o il risarcimento che copra tutti i danni morali, in particolare
in caso di vacanza rovinata, e, in casi giustificati, le spese sostenute dal
viaggiatore che ha trovato personalmente una soluzione al problema. (30) Per garantire coerenza, è
opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni
internazionali che regolano i servizi di viaggio e alla legislazione
dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile per il
mancato o inesatto adempimento dei servizi inclusi nel contratto di pacchetto
turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della
responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali
come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme
relative al trasporto aereo[18],
la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
(COTIF)[19]
e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare[20]. Ove non sia possibile, a
causa di circostanze eccezionali e inevitabili, garantire il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di sostenere il
costo del soggiorno prolungato del viaggiatore nel luogo di destinazione
dovrebbe essere allineato alla proposta della Commissione[21] che modifica il regolamento
(CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004,
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato[22]. (31) La presente direttiva non
dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto
nell'ambito di questa come di ogni altra normativa pertinente dell'Unione,
cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare
denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile
o, se del caso, a più parti. È opportuno chiarire che essi non possono cumulare
diritti sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti in questione tutelano
lo stesso interesse o hanno lo stesso obiettivo. La responsabilità dell'organizzatore
non pregiudica il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i
fornitori di servizi. (32) Se il viaggiatore si trova in
difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere
tenuto ad agire con la massima sollecitudine per prestargli assistenza,
principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi
sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico,
ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e a servizi turistici
alternativi. (33) Nella comunicazione sulla
protezione dei passeggeri in caso d'insolvenza di una compagnia aerea[23], la Commissione ha disposto
misure per una migliore tutela dei passeggeri nel caso d'insolvenza di una
compagnia aerea, tra le quali una migliore applicazione del regolamento (CE)
n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei
nella Comunità[24]
e del regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri, e l'impegno
ad avviare un dialogo con l'industria e altri portatori di interessi; ove dette
misure non fossero sufficienti, potrebbe essere contemplata una misura
legislativa. Tale comunicazione riguarda l'acquisto di una singola componente,
ossia i servizi di trasporto aereo, e non pregiudica quindi le norme vigenti in
materia di servizi "tutto compreso" né impedisce ai legislatori di
istituire una protezione in caso d'insolvenza anche per gli acquirenti di altre
combinazioni moderne di servizi turistici. (34) Gli Stati membri dovrebbero
garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto turistico o un servizio
turistico assistito siano pienamente protetti in caso d'insolvenza
dell'organizzatore, del venditore che ha agevolato il servizio turistico
assistito o di qualunque fornitore di servizi. Gli Stati membri in cui sono
stabiliti gli organizzatori di pacchetti turistici e i venditori che agevolano
servizi turistici assistiti dovrebbero garantire che i professionisti che
offrono tali combinazioni di servizi turistici forniscano una garanzia per il
rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori e per il loro rimpatrio in
caso d'insolvenza. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui concedere
la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere
affinché i loro regimi nazionali siano efficaci e tali da garantire il
sollecito rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori che hanno subito le conseguenze
dell'insolvenza. La protezione richiesta dovrebbe tener conto del reale
rischio finanziario che rappresentano le attività dell'organizzatore, del
venditore o fornitore di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di
combinazione di servizi turistici offerti, le prevedibili fluttuazioni
stagionali così come l'entità degli anticipi versati e le modalità per
garantirli. Conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[25], ove la protezione in caso di
insolvenza possa consistere in una garanzia o in una polizza assicurativa, tale
garanzia non può essere limitata agli attestati emessi dagli operatori
finanziari stabiliti in un dato Stato membro. (35) Al fine di agevolare la libera
circolazione dei servizi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a
riconoscere la protezione in caso d'insolvenza dettata dal diritto dello Stato
membro di stabilimento. Per facilitare la cooperazione amministrativa e il
controllo delle imprese che operano in vari Stati membri, gli Stati membri
dovrebbero essere tenuti a designare dei punti centrali di contatto. (36) Riguardo ai servizi turistici
assistiti, al di là dell'obbligo di garantire protezione in caso d'insolvenza e
informare i viaggiatori che i singoli fornitori di servizi sono i soli
responsabili della loro esecuzione, i contratti in questione sono soggetti alla
legislazione generale e settoriale dell'Unione in materia di protezione dei
consumatori. (37) È opportuno tutelare i
viaggiatori in situazioni in cui un venditore organizza la prenotazione di un
pacchetto turistico o di un servizio turistico assistito e commette errori
durante il processo di prenotazione. (38) È altresì opportuno confermare
che i consumatori non possono rinunciare ai diritti di cui godono in virtù
della presente direttiva, e che gli organizzatori o i professionisti che
agevolano servizi turistici assistiti non possono eludere i loro obblighi
pretendendo di agire meramente in qualità di fornitori di servizi, intermediari
o ad altro titolo. (39) È necessario che gli Stati
membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni
nazionali che recepiscono la presente direttiva e ne garantiscano
l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. (40) L'adozione della presente
direttiva rende necessario l'adeguamento di alcuni atti in materia di tutela
dei consumatori. Tenuto conto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori[26], non si applica, nella sua
forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è
necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che si applichi ai
servizi turistici assistiti e che alcuni diritti dei consumatori in essa
previsti si applichino anche ai pacchetti turistici. (41) La presente direttiva non deve
pregiudicare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma I)[27],
e il diritto dei contratti nazionale per quegli aspetti che non sono da essa
disciplinati. Poiché la presente direttiva intende contribuire al buon
funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un elevato livello di
protezione dei consumatori, i suoi obiettivi non possono essere realizzati
dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.
L'Unione, quindi, può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per la realizzazione di tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (42) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. In particolare, rispetta la libertà d'impresa
riconosciuta dall'articolo 16 della Carta, garantendo un livello elevato di
protezione dei consumatori nell'Unione, come previsto dall'articolo 38 della
Carta stessa. (43) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad
accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di
recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le
componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali
di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo I
Oggetto, campo d'applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto La presente direttiva intende contribuire al
corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello
elevato di protezione dei consumatori, mediante l'armonizzazione di taluni aspetti
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di contratti di pacchetto turistico e servizi turistici
assistiti conclusi tra consumatori e professionisti. Articolo 2
Campo d'applicazione 1. La presente direttiva si
applica ai pacchetti turistici offerti in vendita o venduti da professionisti a
viaggiatori, ad eccezione dell'articolo 17, e ai servizi turistici assistiti,
ad eccezione degli articoli da 4 a 14, dell'articolo 18 e dell'articolo 21,
paragrafo 1. 2. Sono esclusi dal campo
d'applicazione della presente direttiva: (a)
i pacchetti turistici e i servizi turistici
assistiti che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia
incluso un pernottamento; (b)
i contratti accessori relativi a servizi
finanziari; (c)
i pacchetti turistici e i servizi turistici
assistiti acquistati nell'ambito di un contratto quadro tra il datore di lavoro
del viaggiatore e un professionista specializzato nell'organizzazione di viaggi
di natura professionale; (d)
i pacchetti che combinano un solo servizio
turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un
servizio turistico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), purché
quest'ultimo non rappresenti una parte sostanziale del pacchetto turistico,
oppure (e)
contratti autonomi per un unico servizio turistico.
Articolo 3
Definizioni Ai fini della presente direttiva s'intende
per: (1)
"servizio turistico", (a)
il trasporto di passeggeri, (b)
l'alloggio a fini non residenziali, (c)
il noleggio di auto, (d)
qualunque altro servizio turistico non accessorio
di trasporto passeggeri, alloggio o noleggio auto; (2)
"pacchetto turistico", la combinazione di
almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se: (a)
tali servizi sono combinati da un unico
professionista, anche su richiesta del viaggiatore o in base a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto per tutti i servizi, oppure (b)
indipendentemente dal fatto che siano conclusi
contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi
sono: i) acquistati presso un unico punto
vendita nell'ambito dello stesso processo di prenotazione, ii) offerti o fatturati a un prezzo
forfettario o globale, iii) pubblicizzati o venduti sotto la
denominazione "pacchetto turistico" o denominazione analoga, iv) combinati dopo la conclusione di un
contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure v) acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome o le
generalità del viaggiatore necessarie per concludere la prenotazione sono
trasferiti da un professionista all'altro al più tardi al momento della
conferma della prenotazione del primo servizio; (3)
"contratto di pacchetto turistico", il
contratto relativo all'intero pacchetto turistico oppure, se il pacchetto è
fornito in base a contratti distinti, tutti i contratti riguardanti i servizi
inclusi nel pacchetto turistico; (4)
"inizio dell'esecuzione del contratto",
l'inizio dell'esecuzione del contratto di pacchetto turistico; (5)
"servizio turistico assistito", la
combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello
stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituisce un pacchetto
turistico e che comporta la conclusione di contratti distinti con i singoli
fornitori di servizi turistici, se un venditore agevola la combinazione: (a)
sulla base di prenotazioni separate al momento di
un'unica visita o un unico contatto con il punto vendita, oppure (b)
mediante l'acquisto mirato di servizi turistici
aggiuntivi presso un altro professionista attraverso processi collegati di
prenotazione online, al più tardi al momento della conferma della prenotazione
del primo servizio; (6)
"viaggiatore", chiunque intende
concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un contratto
concluso nell'ambito di applicazione della presente direttiva, compreso chi
viaggia per scopi professionali purché il viaggio non avvenga sulla base di un
contratto quadro stipulato con un professionista specializzato
nell'organizzazione di viaggi di natura professionale; (7)
"professionista", chiunque agisce
nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o
professionale; (8)
"organizzatore", il professionista che
combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o
tramite un altro professionista; qualora più di un professionista soddisfi uno
dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), tutti i professionisti sono
considerati organizzatori, salvo che uno di loro sia designato come tale e il
viaggiatore ne sia informato; (9)
"venditore", il professionista diverso
dall'organizzatore che: (a)
vende o offre in vendita pacchetti turistici,
oppure (b)
agevola l'acquisto di servizi turistici che fanno
parte di un servizio turistico assistito, prestando assistenza al viaggiatore
nella conclusione di contratti distinti aventi ad oggetto servizi turistici con
singoli fornitori di servizi; (10)
"supporto durevole", ogni strumento che
permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; (11)
"circostanze eccezionali e inevitabili",
una situazione fuori dal controllo del professionista le cui conseguenze non
sarebbero state evitate nemmeno prendendo tutte le ragionevoli misure; (12)
"difetto di conformità", il mancato o
inesatto adempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto turistico. Capo II
Obbligo d'informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico Articolo 4
Informazioni precontrattuali 1. Gli Stati membri provvedono
affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto
turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il
pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, comunichino al
viaggiatore le seguenti informazioni, se applicabili al pacchetto turistico: (a)
le caratteristiche essenziali del servizio
turistico: i) destinazione o destinazioni del
viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date, ii) mezzi, caratteristiche e categorie di
trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno oppure, ove l'orario
esatto non sia ancora determinato, orario approssimativo di partenza e ritorno,
durata e località di sosta intermedia e coincidenze, iii) ubicazione, caratteristiche principali
e categoria turistica dell'alloggio, iv) eventuali pasti e relativa
pianificazione, v) visite, escursioni o altri servizi
inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto turistico, vi) lingua o lingue in cui si svolgeranno le
attività e vii) se è garantito l'accesso a persone a
mobilità ridotta durante l'intero viaggio o l'intera vacanza; (b)
la denominazione commerciale e l'indirizzo
geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; (c)
il prezzo totale del pacchetto turistico
comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili in
anticipo, il fatto che il viaggiatore debba eventualmente sostenerli; (d)
le modalità di pagamento e, se applicabili,
l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; (e)
il numero minimo di persone richiesto per
effettuare il pacchetto turistico e il termine di almeno 20 giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione del contratto per l'eventuale annullamento in caso di mancato
raggiungimento del numero; (f)
le informazioni di carattere generale concernenti
le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi
per il loro rilascio, applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri
in questione, e le formalità sanitarie; (g)
la conferma che i servizi costituiscono un
pacchetto turistico ai sensi della presente direttiva. 2. Le informazioni di cui al
paragrafo 1 sono presentate in modo chiaro ed evidente. Articolo 5
Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del
contratto 1. Gli Stati membri provvedono
affinché l'organizzatore non possa modificare le informazioni rese note al
viaggiatore ai sensi dell'articolo 4,
lettere a), c), d), e) e g), salvo qualora
l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali informazioni e
comunichi le modifiche al viaggiatore in modo chiaro ed evidente prima della
conclusione del contratto. 2. Il viaggiatore non è tenuto
al pagamento dei diritti, delle imposte e altri costi aggiuntivi di cui
all'articolo 4, lettera c), di cui non abbia avuto informazione prima
della conclusione del contratto. 3. Al momento della conclusione
del contratto o immediatamente dopo, l'organizzatore fornisce al viaggiatore
copia del contratto o la conferma di quest'ultimo su un supporto durevole. Articolo 6
Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima
dell'inizio dell'esecuzione 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio
semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. 2. Il contratto o la sua
conferma contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 4, nonché le
seguenti informazioni aggiuntive: (a)
le richieste specifiche del viaggiatore accettate
dall'organizzatore; (b)
l'informazione che l'organizzatore: i) è responsabile dell'esatta esecuzione
di tutti i servizi turistici previsti; ii) è tenuto a prestare assistenza qualora
il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 14; iii) è tenuto a disporre di una protezione
in caso d'insolvenza tale da garantire il rimborso e il rimpatrio ai sensi
dell'articolo 15 e a fornire il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico,
dell'organismo che fornisce tale protezione; (c)
i recapiti di un punto di contatto a cui il
viaggiatore può rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità
rinvenuti sul posto; (d)
il nome, l'indirizzo geografico, il numero di
telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante locale o del
punto di contatto dell'organizzatore cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe
chiedere assistenza, oppure, ove non esistano tali referenti, un numero di
telefono di emergenza o l'indicazione di qualunque altro modo per contattare
l'organizzatore; (e)
il fatto che il viaggiatore può recedere dal
contratto in qualunque momento prima dell'inizio della sua esecuzione, contro
pagamento di un adeguato indennizzo o di spese di recesso standard ragionevoli,
ove specificato dal contratto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1; (f)
nel caso di minori che viaggiano nel quadro di un
pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di
stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile locale del suo
soggiorno; (g)
informazioni riguardo agli esistenti meccanismi di
risoluzione alternativa e online delle controversie. 3. Le informazioni di cui al
paragrafo 2 sono presentate in modo chiaro ed evidente. 4. In tempo utile prima dell'inizio
dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le
ricevute, i buoni o i biglietti necessari, comprese le informazioni precise
sull'orario della partenza, le località di sosta intermedie, le coincidenze e
l'arrivo. Capo III
Modifiche del contratto prima dell'inizio della sua esecuzione Articolo 7
Cessione del contratto a un altro viaggiatore 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore su
un supporto durevole prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, possa
cedere quest'ultimo a una persona che soddisfa tutte le condizioni ad esso
applicabili. 2. Il cedente e il cessionario
del contratto sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti
da detta cessione. Tali oneri non sono irragionevoli e non possono in alcun
caso eccedere le spese realmente sostenute dall'organizzatore. Articolo 8
Revisione del prezzo 1. Gli Stati membri assicurano
che i prezzi non siano soggetti a revisione, salvo qualora il contratto riservi
espressamente la possibilità di un aumento e obblighi l'organizzatore a ridurre
il prezzo nella stessa misura in conseguenza di modifiche: (a)
del costo del carburante per il trasporto di
passeggeri; (b)
del livello di tasse o diritti sui servizi
turistici imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del
contratto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e
d'imbarco nei porti e aeroporti, oppure (c)
dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto
turistico. 2. L'aumento di prezzo di cui al
paragrafo 1 non può eccedere il 10% del prezzo del pacchetto. 3. L'aumento di prezzo di cui al
paragrafo 1 è valido solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore,
unitamente alla giustificazione e al calcolo, su un supporto durevole almeno 20
giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. Articolo 9
Modifica di altre condizioni contrattuali 1. Gli Stati membri assicurano
che, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore non possa
unilateralmente modificare le condizioni contrattuali diverse dal prezzo, salvo
che: (a)
l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel
contratto; (b)
la modifica sia di scarsa importanza e (c)
l'organizzatore ne dia notizia al viaggiatore in
modo chiaro ed evidente su un supporto durevole. 2. Qualora, prima dell'inizio
dell'esecuzione del contratto, l'organizzatore sia costretto a modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici
definiti all'articolo 4, lettera a), o le richieste specifiche di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), l'organizzatore informa senza
indebito ritardo il viaggiatore, in modo chiaro ed evidente su un supporto
durevole: (a)
delle modifiche proposte e (b)
del fatto che il viaggiatore può risolvere il
contratto senza penalità entro un termine ragionevole previsto e che, in caso
contrario, la modifica proposta sarà considerata accettata. 3. Qualora le modifiche del
contratto di cui al paragrafo 2 comportino un pacchetto turistico di qualità o
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. 4. In caso di risoluzione del
contratto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'organizzatore rimborsa
entro 14 giorni dalla risoluzione tutte le somme ricevute dal viaggiatore. Se del
caso, il viaggiatore è autorizzato a chiedere il risarcimento dei danni ai
sensi dell'articolo 12. Articolo 10
Recesso dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione 1. Gli Stati membri assicurano
che il viaggiatore possa recedere dal contratto prima dell'inizio della sua
esecuzione contro pagamento all'organizzatore di un adeguato indennizzo. Il
contratto può specificare spese di recesso standard ragionevoli, calcolate in
base al momento del recesso e ai risparmi e agli introiti che di norma derivano
dalla rivendita dei servizi turistici. In assenza di spese di recesso standard,
l'importo dell'indennizzo corrisponde al prezzo del pacchetto turistico
diminuito delle spese risparmiate dall'organizzatore. 2. Il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione senza alcun
indennizzo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza
sostanziale sul pacchetto. 3. L'organizzatore può recedere
dal contratto senza pagare alcun indennizzo al viaggiatore se: (a)
il numero di persone registrate per il pacchetto
turistico è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore
comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato dal contratto e
comunque almeno 20 giorni prima dell'inizio della sua esecuzione, oppure (b)
l'organizzatore non è in grado di eseguire il
contratto a causa di circostanze eccezionali e inevitabili e comunica il
recesso al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio
dell'esecuzione. 4. Nei casi di recesso di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3, l'organizzatore rimborsa entro 14 giorni qualunque
somma non dovuta pagata dal viaggiatore. Capo IV
Esecuzione del contratto di pacchetto turistico Articolo 11
Responsabilità dell'esecuzione del contratto di pacchetto turistico 1. Gli Stati membri provvedono
affinché sia ritenuto responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici
previsti dal contratto l'organizzatore, indipendentemente dal fatto che detti
servizi debbano essere prestati dall'organizzatore o da altri fornitori. 2. Ove uno dei servizi non sia
eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore pone rimedio al
difetto di conformità, salvo che ciò non sia sproporzionato. 3. Qualora una parte sostanziale
dei servizi non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto,
l'organizzatore predispone soluzioni alternative adeguate senza supplemento di
prezzo a carico del viaggiatore, affinché l'esecuzione del contratto di
pacchetto turistico possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore
al luogo di partenza non è svolto come concordato. 4. Qualora sia impossibile
all'organizzatore offrire soluzioni alternative adeguate, o il viaggiatore non
accetti le soluzioni alternative proposte perché non sono comparabili a quanto
pattuito nel contratto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore senza
supplemento di prezzo, nella misura in cui il pacchetto turistico include il trasporto
passeggeri, un trasporto equivalente al luogo di partenza o a un altro luogo
convenuto con il viaggiatore e, se del caso, risarcisce il viaggiatore
conformemente all'articolo 12. 5. Laddove sia impossibile
assicurare il rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a causa di
circostanze eccezionali e inevitabili, l'organizzatore non sostiene costi del
soggiorno prolungato che superino l'importo di 100 EUR per notte e tre
notti per viaggiatore. 6. La limitazione dei costi di
cui al paragrafo 5 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dal
regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a
mobilità ridotta nel trasporto aereo[28],
né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non
accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché
l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolare esigenze
almeno 48 ore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. L'organizzatore
non può invocare circostanze eccezionali e inevitabili per limitare i costi di
cui al paragrafo 5 qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto
non possa far valere le stesse circostanze ai sensi delle norme dell'Unione
applicabili. 7. Qualora le soluzioni
alternative comportino un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, il
viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo e, se del caso, al
risarcimento dei danni conformemente all'articolo 12. Articolo 12
Riduzione del prezzo e risarcimento del danno 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il viaggiatore abbia diritto a un'adeguata riduzione del prezzo: (a)
per ogni periodo in cui si è riscontrato un difetto
di conformità, oppure (b)
nel caso in cui le soluzioni alternative di cui
all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, comportano un pacchetto turistico di qualità
o costo inferiore. 2. Il viaggiatore ha diritto di
ricevere dall'organizzatore il risarcimento per qualunque danno, anche morale,
che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. 3. Al viaggiatore non è
riconosciuta una riduzione del prezzo né il risarcimento dei danni se: (a)
l'organizzatore prova che il difetto di conformità i) è imputabile al viaggiatore, ii) è imputabile a un terzo estraneo alla
fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presenta un carattere
imprevedibile o insormontabile, oppure iii) è dovuto a circostanze eccezionali e
inevitabili, oppure (b)
il viaggiatore non ha informato l'organizzatore
entro tempi ragionevoli dell'eventuale difetto di conformità rilevato sul
posto, quando tale obbligo d'informazione era chiaramente ed espressamente
stabilito nel contratto ed è ragionevole, tenuto conto delle circostanze del
caso. 4. Nella misura in cui convenzioni
internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata del risarcimento o le
condizioni a cui è dovuto dal fornitore che presta un servizio incluso in un
pacchetto turistico, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni.
Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione
limitano il risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati membri
hanno la facoltà di limitare di conseguenza il risarcimento dovuto
dall'organizzatore. In altri casi, il contratto può prevedere la limitazione
del risarcimento dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si
applichi ai danni alla persona e a quelli causati intenzionalmente o per colpa
grave, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.
5. Qualunque diritto al
risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non
pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004[29], (CE) n. 1371/2007[30], (UE) n. 1177/2010[31] e (UE) n. 181/2011[32]. Il viaggiatore ha
diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati
regolamenti ma non può, in relazione agli stessi fatti, cumulare i diritti
sanciti da diversi atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo
interesse o hanno lo stesso obiettivo. 6. Il periodo di prescrizione
per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore
a un anno. Articolo 13
Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore
possa indirizzare messaggi, reclami o denunce relativi all'esecuzione del
contratto di pacchetto turistico direttamente al venditore tramite il quale
l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza indebito ritardo detti messaggi,
reclami o denunce all'organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o dei
periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve le comunicazioni è
considerata data di ricevimento anche per l'organizzatore. Articolo 14
Obbligo di prestare assistenza Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore
presti sollecita assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, in
particolare: (c)
fornendo le opportune informazioni riguardo ai
servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare, e (d)
assistendo il viaggiatore nell'effettuare
comunicazioni a distanza e procurarsi servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un
costo ragionevole per tale assistenza qualora la situazione sia causata dal
viaggiatore per colpa o intenzionalmente. Capo V
Protezione in caso d'insolvenza Articolo 15
Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza 1. Gli Stati membri provvedono
affinché gli organizzatori e i venditori che agevolano l'acquisto di servizi
turistici assistiti, stabiliti sul loro territorio, ottengano in caso
d'insolvenza una garanzia per il rimborso effettivo e tempestivo di tutte le
somme pagate dai viaggiatori e, nella misura in cui è incluso il trasporto di
passeggeri, per l'effettivo e tempestivo rimpatrio dei viaggiatori. 2. La protezione in caso
d'insolvenza di cui al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio finanziario
rappresentato dalle attività del professionista in questione e si applica ai
viaggiatori indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di
partenza o dal luogo di vendita dei pacchetti turistici o servizi turistici
assistiti. Articolo 16
Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione
amministrativa 1. Gli Stati membri riconoscono
conforme alle loro norme nazionali di recepimento dell'articolo 15 qualunque
protezione in caso d'insolvenza ottenuta da un organizzatore o venditore che
agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti in conformità delle norme del
suo Stato membro di stabilimento che recepiscono l'articolo 15. 2. Gli Stati membri designano
punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il
controllo degli organizzatori e dei venditori che agevolano l'acquisto di
servizi turistici assistiti, operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano
i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla
Commissione. 3. I punti di contatto centrali
mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie
riguardo ai rispettivi sistemi di protezione e all'identità dell'organismo o
degli organismi che forniscono tale protezione per un determinato
professionista stabilito sul loro territorio. Essi si autorizzano
reciprocamente l'accesso ai rispettivi registri degli organizzatori e dei
venditori che agevolano l'acquisto di servizi turistici assistiti che si
conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza. 4. Lo Stato membro che nutra
dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o
venditore che agevola l'acquisto di servizi turistici assistiti stabilito in un
altro Stato membro e operante sul suo territorio chiede chiarimenti allo Stato
membro di stabilimento. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri
Stati membri entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Capo VI
Servizi turistici assistiti Articolo 17
Obbligo d'informazione in relazione ai servizi turistici assistiti Gli Stai membri provvedono affinché, prima che il
viaggiatore sia vincolato da un contratto o corrispondente offerta di servizi
turistici assistiti, il professionista che agevola l'acquisto di tali servizi
dichiari in modo chiaro ed evidente: a) che ciascun fornitore di servizi sarà il solo
responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del proprio servizio e b) che il viaggiatore non potrà invocare nessuno
dei diritti che la presente direttiva conferisce esclusivamente a chi viaggia
nell'ambito di un pacchetto turistico, ma godrà del diritto al rimborso delle
somme anticipate e, se è incluso il trasporto passeggeri, del rimpatrio in caso
d'insolvenza del venditore stesso o di uno qualunque dei fornitori di servizi. Capo VII
Disposizioni generali Articolo 18
Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dal
SEE Qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori
del SEE, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi
previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore
fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme ivi contenute. Articolo 19
Responsabilità in caso di errore di prenotazione Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto
responsabile degli errori che intervengono durante il processo di prenotazione
il venditore che abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto
turistico o di servizi turistici assistiti o che agevoli la prenotazione di
tali servizi, salvo qualora detti errori siano imputabili al viaggiatore o a
circostanze eccezionali e inevitabili. Articolo 20
Diritto ad azioni di regresso Qualora l'organizzatore, o il venditore a norma
dell'articolo 15 o dell'articolo 18, versi una compensazione pecuniaria,
conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi
della presente direttiva, nessuna disposizione della stessa né del diritto
nazionale può essere interpretata come limitazione al suo diritto di regresso
nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati
la compensazione, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione. Articolo 21
Carattere imperativo della direttiva 1. La dichiarazione che
l'organizzatore agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio
turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto
turistico ai sensi della presente direttiva non costituisce pacchetto turistico
non esonera l'organizzatore dagli obblighi imposti agli organizzatori dalla
presente direttiva. 2. I viaggiatori non possono
rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la
presente direttiva. 3. Eventuali clausole
contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino,
direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o
il cui scopo sia eludere l'applicazione della presente direttiva non vincolano
il viaggiatore. Articolo 22
Applicazione Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi
adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della
presente direttiva. Articolo 23
Sanzioni Gli Stati membri determinano le disposizioni
relative alle sanzioni che le autorità di controllo possono irrogare nei
confronti dei professionisti in caso di violazione delle norme nazionali
adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure
necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 24
Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame Entro [5 anni dalla sua entrata in vigore] la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione della presente direttiva. Se del caso, la relazione è
corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli
sviluppi nel settore dei diritti del viaggiatore. Articolo 25
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2011/83/UE 1. Il punto 5 dell'allegato del
regolamento (CE) n. 2006/2004 è sostituito dal testo seguente: "5. Direttiva [la presente direttiva] del
Parlamento europeo e del Consiglio, del [data dell'adozione], relativa ai
pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU […])". 2. L'articolo 3, paragrafo 3,
lettera g), della direttiva 2011/83/UE è sostituito dal seguente: "g) di pacchetto turistico definiti
all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva […] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del [data dell'adozione], relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici assistiti, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
(GU […]), fatta eccezione per l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19,
21 e 22.". Capo VIII
Disposizioni finali Articolo 26
Abrogazioni La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal
[18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono
fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di
cui all'allegato I della presente direttiva. Articolo 27
Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. 2. Essi applicano tali
disposizioni a decorrere dal [18 mesi dall'entrata in vigore della presente
direttiva]. 3. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli
Stati membri. 4. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 28
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
[ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea]. Articolo 29
Destinatari Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I[33] Numerazione degli articoli nella direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" || Numerazione degli articoli nella presente direttiva Articolo 1 || Articolo 1 (modificato) Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 2 (modificato) e articolo 2, paragrafo 2, lettera a) Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 3, paragrafo 8 (modificato) Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 3, paragrafo 9 (modificato) Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 6 (modificato) Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 3, paragrafo 3 (modificato) Articolo 3, paragrafo 1 || Soppresso Articolo 3, paragrafo 2 || Soppresso, benché in gran parte incorporato negli articoli 4 e 5 (modificati) Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 4, paragrafo 1 (modificato), articolo 6, paragrafo 2 (modificato) e articolo 6, paragrafo 4 (modificato) Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iv) || Soppresso Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 6, paragrafo 2 (modificato) Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) || Articolo 5, paragrafo 3 (modificato) e articolo 6, paragrafi 1 e 3 (modificato) Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) || Soppresso Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 7 (modificato) Articolo 4, paragrafo 4 || Articolo 8 (modificato) Articolo 4, paragrafo 5 || Articolo 9, paragrafo 2 (modificato) Articolo 4, paragrafo 6 || Articolo 9, paragrafi 3 e 4 (modificato) e articolo 10, paragrafi 3 e 4 (modificato) Articolo 4, paragrafo 7 || Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 7 (modificato) Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 11, paragrafo 1 (modificato) Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 (modificato) e articolo 14 (modificato) Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 21, paragrafo 3 (modificato) Articolo 5, paragrafo 4 || Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) (modificato) e articolo 12, paragrafo 3, lettera b) (modificato) Articolo 6 || Articolo 11, paragrafo 2 (modificato) Articolo 7 || Articolo 15 (modificato) e articolo 16 (modificato) Articolo 8 || Soppresso Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 (modificato) Articolo 9, paragrafo 2 || Articolo 27, paragrafo 4 (modificato) Articolo 10 || Articolo 29 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1 Titolo
della proposta/iniziativa 1.2 Settore/
settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3 Natura
della proposta/iniziativa 1.4 Obiettivi
1.5 Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6 Durata
e incidenza finanziaria 1.7 Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di revisione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i
circuiti "tutto compreso" 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[34]
Titolo
33 — Giustizia 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[35] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Fare
in modo che le persone fisiche, in qualità di consumatori e imprenditori nel
mercato interno possano far valere i diritti loro conferiti dal diritto
dell'Unione e garantire quindi l'uso dello spazio giudiziario europeo. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico [indicare il numero] Semplificare
gli scambi transfrontalieri nel mercato interno e rafforzare la fiducia dei
consumatori Attività ABM/ABB interessate 33.02 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. –
Garantire condizioni più leali e competitive alle
imprese operanti nel settore del turismo. –
Aumentare l'offerta transfrontaliera di pacchetti
di servizi turistici riducendo i costi e gli ostacoli agli scambi
transfrontalieri in questo settore. –
Ridurre il pregiudizio per i consumatori e
aumentare la trasparenza per i viaggiatori che acquistano combinazioni di
servizi turistici. 1.4.4. Indicatori di risultati e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. –
Aumento degli scambi transfrontalieri nel settore
dei pacchetti turistici. –
Costi di conformità normativa per le imprese che
operano nel settore dei pacchetti turistici. –
Aumento del numero di consumatori tutelati durante
i viaggi di vacanza. –
Diminuzione del numero di consumatori che
incontrano problemi con vari tipi di servizi turistici. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità
da coprire nel breve e lungo termine –
Chiarire e modernizzare la portata della tutela dei
viaggiatori che acquistano combinazioni di servizi turistici per uno stesso
viaggio o una stessa vacanza, facendo rientrare nel campo d'applicazione della
nuova direttiva in particolare i pacchetti turistici online e i servizi
turistici assistiti, e chiarendo in modo mirato la portata della tutela per le
prenotazioni mediante le agenzie turistiche tradizionali, aumentando così la
trasparenza a beneficio di tutti gli operatori del mercato. –
Assicurare che i viaggiatori siano informati meglio
sui prodotti turistici che stanno acquistando e mettere a loro disposizione
mezzi di ricorso più chiari nel caso sopraggiungano problemi, riducendo così in
modo sostanziale il pregiudizio da loro subito. –
Ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi
transfrontalieri e ridurre i costi di conformità normativa imposti ai
professionisti che intendono offrire pacchetti turistici all'estero. 1.5.2. Valore
aggiunto dell'intervento dell'Unione europea ·
La proposta eliminerà la frammentazione nel mercato
interno che ostacola gli scambi transfrontalieri e falsa la concorrenza e
rafforzerà la protezione dei consumatori, tenendo conto dei nuovi sviluppi del
mercato. ·
Questo obiettivo non può essere conseguito in
maniera sufficiente dagli Stati membri, date le discrepanze tra i diritti
nazionali che erigono barriere nel mercato interno e falsano la concorrenza. Se
gli Stati membri cercano di affrontare i nuovi sviluppi del mercato e di
risolvere le lacune e incoerenze normative del diritto dell'Unione senza
coordinarsi tra loro, si avrà una frammentazione ancora maggiore del mercato
interno e il problema diventerà più grave. 1.5.3. Insegnamenti
tratti da esperienze analoghe ·
L'adozione nel 1990 della direttiva sui viaggi
"tutto compreso" ha notevolmente contribuito allo sviluppo del
mercato unico, incentivando la concorrenza e migliorando la qualità
dell'offerta. Modernizzando questa direttiva si dovrebbero ottenere risultati
altrettanto positivi per imprese e consumatori. ·
La direttiva sui diritti dei consumatori persegue
obiettivi simili a quelli della presente direttiva, ossia ridurre gli ostacoli
agli scambi transfrontalieri e garantire un livello elevato di protezione dei
consumatori. Tuttavia, poiché si applicherà in tutti gli Stati membri soltanto
dal 13 giugno 2014, gli insegnamenti che se ne possono trarre sono limitati. 1.5.4. Compatibilità
e possibile sinergia con altri strumenti pertinenti ·
La proposta è coerente con l'obiettivo di
realizzare un livello elevato di protezione dei consumatori in quanto contiene
norme imperative di protezione dei viaggiatori cui né gli Stati membri né i
professionisti possono derogare a danno del consumatore. ·
La proposta integra il vigente diritto dell'Unione,
in particolare la direttiva sulle clausole abusive (1993/13/CEE), la direttiva
sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), la direttiva sui diritti dei
consumatori (2011/83/UE), i regolamenti (CE) n. 2004/261, (CE) n. 1371/2007,
(UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011 nel settore dei diritti dei
passeggeri, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e la direttiva 2006/123/CE
sui servizi nel mercato interno. ·
Inoltre, la proposta è complementare al regolamento
(CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma I) e al regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (Bruxelles I); in particolare non pregiudica i riferimenti
ivi contenuti ai servizi "tutto compreso", come ha specificato la
Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenza nelle cause riunite C-585/08
e C-144/09, Pammer e Hotel Alpenhof. 1.6. Durata e incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal n al n+3, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[36] X Gestione centralizzata diretta da parte della
Commissione. ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[37]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate
nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento
finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificare) Se è indicata più di una
modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni Non si prevede
la necessità d'ingenti finanziamenti per l'applicazione. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. ·
Entro 5 anni dalla sua entrata in vigore la
Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'attuazione della direttiva. Se del caso, la relazione sarà corredata di
proposte legislative per adeguarla agli sviluppi nel settore dei diritti del
viaggiatore. 2.2.Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati ·
Recepimento tardivo della direttiva negli Stati
membri 2.2.2. Modalità di controllo previste
·
Normali procedure di controllo/infrazione avviate
dalla Commissione in ordine al recepimento e all'applicazione della direttiva. 2.2.3. Costi e benefici dei controlli
e probabile tasso di non conformità ·
Costi normali legati alla verifica del recepimento
e a eventuali procedure d'infrazione. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. ·
Non applicabile 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…..….…..….] || Diss./Non diss. ([38]) || () di paesi EFTA[39] || di paesi candidati[40] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || 33.02.01 — Diritti e cittadinanza — Garantire la tutela dei diritti e dare ai cittadini strumenti per agire || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...……..…..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SI/NO || SI/NO || SI/NO || SI/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese Dati
I costi di natura amministrativa estremamente limitati, l'allegato non è
compilato. Il calcolo è stato 20% ETP di un funzionario AD per supervisionare
il recepimento e redigere la relazione nell'anno n+5. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero 3 || Giustizia, sicurezza e cittadinanza…...……………………………… DG: JUST || || || Anno[41] 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio — 33.02.01 || Impegni || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,200 || || 0 || 0,200 Pagamenti || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,200 || || 0 || 0,200 TOTALE degli stanziamenti per la DG JUST || Impegni || || || || || || 0,200 || || || 0,200 Pagamenti || || || || || || 0,200 || || || 0,200
Conformemente all'articolo 24 della proposta, sarà effettuata una revisione
nell'anno n+5. È probabile che detta revisione sarà accompagnata da
un'assistenza o uno studio esterni. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: JUST || Risorse umane || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG JUST || Stanziamenti || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[42] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,226 || 0,026 || 0,026 || 0,384 || || Pagamenti || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,226 || 0,026 || 0,026 || 0,384 || 3.2.1. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2104 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo[43] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[44] Controllo del recepimento || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || 1 || 0,200 || || || || || 1 || 0,200 - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sub-totale per l'Obiettivo specifico n. 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale per l'Obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || 1 || 0,200 || || || || || 1 || 0,200 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.2.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l'uso di
stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 Esclusa la RUBRICA 5[45] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,184 || || || || || || || 0,013 || 0,0,091 Gli stanziamenti
amministrativi richiesti saranno coperti dagli stanziamenti già assegnati alla
gestione dell'azione e/o riassegnati, integrati dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3.2.2.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo) || || 33 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || XX 01 06 00 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) || || XX 01 02 01 (AC, END e SNE della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, LA e SNE nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy || - in sede || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e SNE — ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e SNE — ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi
della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno
della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione , supplementare concessa
alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione ,
tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Normali compiti di controllo per verificare se gli Stati membri recepiscono la normativa in modo corretto e tempestivo. Nell'anno n+5 stesura di una relazione. Personale esterno || Non applicabile 3.2.3. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[46]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.4. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[47] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. […] [1] Comunicazione
della Commissione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un
nuovo quadro politico per il turismo europeo" (COM(2010) 352 definitivo
del 30.6.2010). [2] Direttiva
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti «tutto compreso». [3] Sentenza
del 30 aprile 2002 nella causa C-400/00, Club Tour. [4] SEC(1999)
1800 definitivo. [5] Si
vedano, ad esempio, le conclusioni della 2 255a sessione
del Consiglio — Consumatori, del 13 aprile 2000, la risoluzione del
Parlamento europeo del 16 gennaio 2002 (2001/2136(INI)), il parere del Comitato
economico e sociale europeo dell'11 maggio 2011 (GU C 132) e i pareri del
gruppo consultivo europeo dei consumatori del 21 aprile 2010 e dell'8 febbraio
2013. [6] COM(2010)
603 definitivo e COM(2013) 269 final. [7] COM(2012)
225 final. [8] COM(2012)
573 final, allegato II. [9] Eurostat,
Data in focus, 66/2011. [10] http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/study_consumer_detriment.pdf [11] Il
pregiudizio subito dai consumatori è inteso come l'esito negativo per il
singolo consumatore rispetto a determinati parametri quali le ragionevoli
aspettative. Riguarda gli esiti a posteriori per quei consumatori la cui
esperienza è negativa e comprende sia il pregiudizio di natura economica che
quello di natura non economica, come ad esempio la perdita di tempo. [12] Comunicazione
della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573). [13] GU C [….] del [….], pag. [….]. [14] GU C [….] del [….], pag. [….]. [15] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59. [16] Si
veda la sentenza nella causa C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA
contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens
Ldª (Raccolta 2002, pag. I-04051). [17] Si
vedano le direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, e i regolamenti (CE) n. 1107/2006,
n. 1008/2008, n. 1371/2007, n. 181/2011, n. 1177/2010 e
n. 2111/2005. [18] Decisione
2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da
parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune
norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001,
pag. 38). [19] Decisione
2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la
conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione
intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione
dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per
ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1). [20] Decisione
2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione
dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974
relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione
degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1). [21] Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97
sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di
passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013) 130 final). [22] GU
L 46 del 17.2.2004, pag. 1. [23] COM(2013)
129 del 18.3.2013. [24] GU
L 293 del 31.10.2008, pag. 3. [25] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. [26] GU
L 304 del 22.11.2011, pag. 64. [27] GU
L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [28] GU
L 204 del 26.7.2006, pag. 1. [29] GU
L 46 del 17.2.2004, pag. 1. [30] GU
L 315 del 3.12.2007, pag. 14. [31] GU
L 334 del 17.2.2010, pag. 1. [32] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 1. [33] Il
presente elenco ha carattere meramente informativo. Il fatto che un articolo
figuri nell'elenco della presente direttiva in corrispondenza a un articolo
della direttiva 90/314/CEE significa che quanto meno alcuni elementi del primo
sono riscontrabili nel secondo, ma non che la formulazione delle disposizioni
in questione sia la stessa. [34] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) — ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [35] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [36] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html. [37] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [38] Diss.
= stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati. [39] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [40] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [41] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [42] L'anno
N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [43] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [44] Descritto
nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…". [45] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [46] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [47] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.