52013PC0507

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 /* COM/2013/0507 final - 2013/0236 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

I regolamenti del Consiglio relativi alle possibilità di pesca, adottati nel secondo semestre di ogni anno, non includono più un TAC per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia a causa del diverso ciclo biologico annuale che contraddistingue questa specie e del relativo parere scientifico. Il TAC per l’acciuga deve essere fissato annualmente verso luglio.

Con il regolamento (CE) n. 694/2012 del Consiglio, il Consiglio ha fissato il TAC per le attività di pesca che sfruttano tale stock, applicabile dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. Occorre ora fissare il TAC e la sua ripartizione tra gli Stati membri interessati per i prossimi 12 mesi.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Dati gli obiettivi della politica comune della pesca, enunciati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, è necessario stabilire le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca.

Per lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia, il parere formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel luglio 2013 prende in considerazione una campagna di pesca che va dal 1º luglio 2013 al 30 giugno 2014.

In base al parere dello CSTEP, la biomassa riproduttiva è stimata in circa 56 055 t. Vista la proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock[1], presentata dalla Commissione in data 29 luglio 2009, e tenuto conto del fatto che la valutazione d’impatto alla base della proposta rappresenta la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca di tale stock, il regolamento (UE) n. 694/2012 del Consiglio ha fissato il TAC per questo stock conformemente alla norma di cattura indicata nella proposta.

Nel 2013 la metodologia e i parametri biologici utilizzati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per valutare lo stato dello stock di acciuga sono stati rivisti. Alla luce di queste nuove informazioni scientifiche può essere opportuno riconsiderare, in un futuro prossimo, non solo l’attuale norma per il controllo delle catture definita nella proposta della Commissione del 29 luglio 2009, ma anche altre misure di gestione della pesca. In questo caso sarà possibile presentare proposte di modifica in tal senso. Fino a quando non sarà effettuata tale revisione è opportuno continuare ad applicare l’attuale norma per il controllo delle catture, sia perché è confermato che essa continua a costituire una misura precauzionale, sia perché garantisce prevedibilità e stabilità delle catture nel settore della pesca. Il Consiglio consultivo regionale competente (il CCR per le acque sudoccidentali) sta seguendo questi sviluppi scientifici e dalle consultazioni informali tra i suoi membri si evince che essi sono favorevoli a tale approccio. Il CCR prenderà parte al lavoro di revisione della norma per il controllo delle catture e di altre misure di gestione, quali la campagna di regolamentazione, che la Commissione svolgerà attraverso i suoi organi consultivi scientifici.

È quindi opportuno fissare a 17 100 t il TAC per la campagna di pesca dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, conformemente alla norma di cattura definita nella succitata proposta.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le proprie attività per la prossima campagna di pesca.

2013/0236 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che tali possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o gruppi di stock, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[2].

(2)       A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare il TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per una campagna di gestione annuale che vada dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente, piuttosto che per un periodo di gestione corrispondente a un anno civile. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio[3].

(3)       È opportuno che il TAC per l’acciuga del Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 sia fissato sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

(4)       Per consentire una gestione pluriennale dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, in data 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Considerato che la valutazione d’impatto su cui si basa la proposta costituisce la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni di gestione per tale stock, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per l’acciuga nel Golfo di Biscaglia. In base al parere scientifico formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel luglio 2013, la biomassa riproduttiva è stimata in circa 56 055 t. Il TAC per la campagna di pesca che va dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014 dovrebbe pertanto essere fissato a 17 100 t.

(5)       A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[4], è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(6)       In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2013/14 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

1.           Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie: || Acciuga Engraulis encrasicolus || Zona CIEM: || VIII (ANE/08.)

Spagna || 15 390 || || TAC analitico

Francia || 1 710 ||

UE || 17 100 ||

|| ||

TAC || 17 100 ||

2.           La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 39/2013.

3.           Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2 Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di acciuga catturati nella sottozona CIEM VIII a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[6], gli Stati membri si avvalgono del codice dello stock “ANE/08.”.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM(2009) 399 definitivo.

[2]               GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[3]               Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2012, pag. 1).

[4]               GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[5]               Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

[6]               Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).