52013PC0496

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'impresa comune Bioindustrie /* COM/2013/0496 final - 2013/0241 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

Uno degli obiettivi principali di Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020, è rafforzare l'industria europea con interventi a sostegno della ricerca e dell'innovazione (R&I) in una serie di settori industriali. In particolare, il programma prevede la creazione di partenariati pubblico-privato che contribuiranno ad affrontare alcune delle sfide cruciali per l'Europa.

Nell'UE le bioindustrie potrebbero concorrere in ampia misura al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare alle sue iniziative faro "L'Unione dell'innovazione", "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e "Una politica industriale per l'era della globalizzazione", come hanno riconosciuto molte recenti iniziative politiche dell'UE, quali il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura"[1], la strategia di specializzazione intelligente per gli Stati membri e le Regioni[2] e la proposta di Settimo programma d'azione per l'ambiente. La Comunicazione sulla strategia per una bioeconomia per l'Europa adottata il 13 febbraio 2012[3] propone, nel suo piano d'azione, la creazione di un partenariato pubblico-privato (PPP) dedicato alla ricerca e all'innovazione nel settore delle bioindustrie ("PPP per le bioindustrie"). La Comunicazione della Commissione "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica"[4] ribadisce l'importanza di creare un PPP per le bioindustrie sotto forma di un'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) nel contesto della politica industriale dell'UE, in linea anche con la comunicazione della Commissione "Partenariati pubblico-privato in Orizzonte 2020: uno strumento potente per promuovere l'innovazione e la crescita in Europa"[5].

Anche il Comitato delle regioni, nel suo parere sulla strategia per una bioeconomia per l'Europa della fine di novembre 2012[6] , ha sottolineato il ruolo fondamentale dei bioprodotti e di una società basata sulle risorse biologiche in Europa. Tenendo conto degli aspetti connessi alla sostenibilità economica e sociale in generale e delle ricadute per i consumatori, la Commissione sta attualmente studiando i biocarburanti dal punto di vista dei consumatori nell'ambito di un vasto studio sul funzionamento del mercato dei carburanti[7].

Motivi e obiettivi di un'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle bioindustrie

Le bioindustrie sono industrie che usano risorse biologiche rinnovabili per la produzione di bioprodotti e biocarburanti. Di solito la produzione avviene all'interno di bioraffinerie e spesso ricorre a processi a base biologica. Ne scaturiscono nuove catene del valore che creano legami tra produttori primari in precedenza del tutto scollegati (ad es. anche i gestori di rifiuti organici) e l'industria, creando così nuove opportunità per tutta una serie di attori. Un numero sempre più elevato di industrie di trasformazione come le industrie chimiche, dei biocarburanti, della carta e della pasta di carta, dello zucchero e degli amidi e un numero sempre maggiore di operatori tecnologici (in particolare nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria industriale) è interessato a passare, del tutto o in parte, a risorse e/o prodotti sostenibili e rinnovabili a base biologica.

L'obiettivo principale della presente iniziativa tecnologica congiunta sarà la trasformazione di parti non commestibili delle piante (ad es. legno, residui agricoli e forestali) e di rifiuti biodegradabili in bioprodotti e biocarburanti. La parte non commestibile delle piante, detta anche materiale ligno-cellulosico, di solito è eterogenea e contiene una miscela di diversi tipi di biomolecole complesse (cioè cellulosa, emicellulosa e lignina). La tecnologia necessaria per trasformare il materiale ligno-cellulosico si considera "più avanzata" delle attuali tecnologie che convertono parti commestibili di piante ed è in continuo sviluppo. I prodotti e processi che ne derivano sono perciò definiti "avanzati".

Le bioindustrie costituiscono una pietra miliare della bioeconomia dell'UE per la creazione di crescita e di posti di lavoro. Anche se i bioprodotti e i biocarburanti rappresentano attualmente non più del 3% circa dei 2 000 Mrd EUR del fatturato annuo della bioeconomia europea e l'1% dei 22 milioni di posti di lavoro che essa crea attualmente[8], si prevede che le bioindustrie conosceranno una crescita molto più rapida e consistente di altri settori della bioeconomia più tradizionali[9],[10]. In base alle stime realizzate da varie fonti:

· il reddito potenziale globale dell'intera catena del valore della biomassa per le bioraffinerie potrebbe superare i 200 Mrd EUR entro il 2020[11];

· la quota dei bioprocessi nell'intera produzione chimica, considerata da sola, dovrebbe passare da meno del 2% nel 2005 al 25% nel 2025[12];

· la crescita del volume dei prodotti biochimici (come bioplastiche, biolubrificanti, biosolventi, biosurfattanti e materie prime chimiche) nell'UE è stimata del 5,3% all'anno fino al 2020 e dovrebbe creare un mercato del valore di 40 Mrd EUR e oltre 90 000 posti di lavoro nella sola industria biochimica[13];

· entro il 2020 si potrebbero produrre in maniera sostenibile e a costi competitivi fino a 75 miliardi di litri di bioetanolo, il che rappresenterebbe un reddito supplementare per il settore agricolo pari a circa 15 Mrd EUR[14].

Per realizzare questo potenziale e garantire la competitività delle bioindustrie europee e della loro catena del valore sui mercati globali occorre superare una serie di ostacoli:

· la materia prima per biomassa dovrà essere ottenuta in Europa in modo sostenibile e senza conseguenze negative indesiderate, come perdita di biodiversità, cambiamento indiretto di destinazione dei terreni o ripercussioni negative per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;

· sono numerosi gli attori — tra cui i settori dell'agricoltura e della silvicoltura, le industrie e i gestori dei rifiuti — che devono instaurare collaborazioni lungo l'intera catena del valore per migliorare l'uso efficiente delle risorse riducendo la frammentazione e l'isolamento attuali di questi settori;

· devono essere elaborati nuovi processi per separare, pretrattare e convertire queste materie prime in bioprodotti e biocarburanti; sarà necessario portare avanti simultaneamente un'ampia gamma di opzioni tecnologiche radicalmente diverse (ad esempio processi enzimatici contro processi chimici) in uno sforzo di ricerca ampio e articolato per rafforzare l'efficienza del processo e ottimizzare la resa;

· sono necessari consistenti investimenti nell'ampliamento di scala della tecnologia e dell'infrastruttura per poter valutare i meriti relativi di opzioni tecnologiche radicalmente diverse e individuare le opzioni vincenti; questo comporterà la riqualificazione delle bioindustrie esistenti (come le industrie chimiche, dei biocarburanti, della carta e della pasta di carta, degli amidi ecc.) e lo sviluppo di nuovi modelli scalabili di bioraffineria integrata;

· il successo della diffusione dei nuovi bioprodotti e biocarburanti e delle nuove bioenergie richiede l'elaborazione di norme e di sistemi di etichettatura e di certificazione per conquistare l'accettazione dei consumatori; i prezzi dei prodotti dovrebbero rispecchiare adeguatamente le esternalità; i consumatori dovrebbero essere messi nelle condizioni di compiere una scelta informata dei prodotti, ad esempio in base a dati che spieghino i vantaggi di questi prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Le catene del valore delle bioindustrie (dalla produzione primaria alle bioraffinerie, agli utenti industriali fino alle marche offerte ai consumatori) sono complesse, come pure le sfide tecnologiche e innovative che dobbiamo superare per realizzare appieno il potenziale socioeconomico e ambientale di questo comparto. Solo una forte visione strategica, un'agenda di ricerca e innovazione ben strutturata e definita e un impegno finanziario stabile di lungo periodo possono far confluire in un unico programma le diverse competenze provenienti da tutta Europa per realizzare i necessari progressi, offrire sufficiente certezza e raggiungere una massa critica sufficiente per far leva su ingenti investimenti privati.

Gli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta Bioindustrie sono:

· contribuire a realizzare un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che ottengono la biomassa in maniera sostenibile; in particolare:

· dimostrare le tecnologie che creano nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;

· sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento delle bioraffinerie in biomassa fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e

· creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere tecnologie e modelli d'impresa per i biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

Mettere a frutto l'esperienza maturata nel tempo

Negli ultimi decenni l'Unione europea ha finanziato una vasta gamma di progetti che contribuiscono al progresso delle bioindustrie. I programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico coprono quasi il 6% dell'investimento totale in R&S dell'UE e il 15% della R&S europea che gode di un finanziamento pubblico secondo un metodo collaborativo transnazionale. Il programma specifico del 7PQ "Cooperazione", tema 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie" finanzia attualmente 100 progetti nel campo delle biotecnologie con un contributo complessivo dell'UE di circa 400 Mio EUR.

Data la natura multidisciplinare delle bioraffinerie, la DG RTD ha lanciato nel 2008 un invito comune a presentare proposte sulle bioraffinerie con riferimento a quattro temi del programma "Cooperazione" (tema 2, tema 5, tema 4 "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione", tema 6 "Ambiente"). Nel 2009 sono stati selezionati ai fini del finanziamento, con un contributo combinato dell'UE di circa 50 Mio EUR, tre dei principali progetti collaborativi: BIOCORE, EUROBIOREF e SUPRABIO.

L'esperienza degli anni scorsi conferma che esiste una forte base di ricerca europea nel settore delle bioindustrie, che vanta alcuni progetti di successo nelle bioraffinerie, sia a livello dell'UE che a livello regionale e nazionale.

I meccanismi di finanziamento applicati a livello UE e regionale, in particolare i progetti più ampi e integrati sulle bioraffinerie e i cluster bioeconomici, rappresentano un passo in avanti nella direzione giusta in quanto applicano un approccio della catena del valore che copre le attività di ricerca, di diffusione e di dimostrazione e promuove la collaborazione a livello transnazionale. Tuttavia, tali meccanismi non sono riusciti a raggiungere una massa critica sufficiente per superare la frammentazione e creare catene di valore integrate della bioindustria in Europa. L'impatto di ognuno di questi meccanismi di finanziamento sarebbe stato anche maggiore se avesse fatto parte di una visione integrata a lungo termine del settore della bioindustria e se fosse stato assegnato un sostegno maggiore alle attività di dimostrazione e di diffusione.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nella preparazione della presente azione tecnologica congiunta sono state consultate molte fonti.

· Dal 21 settembre al 14 dicembre 2012 si è tenuta una consultazione pubblica sul proposto PPP per le bioindustrie: sono pervenute 638 risposte valide, di cui il 64,6% dal settore privato, il 24,6% dalle università, l'8,8% dal settore pubblico e il 2% dalle ONG. Le risposte sono arrivate da 19 dei 27 Stati membri, la maggior parte dalla Polonia, seguita da Paesi Bassi, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Svezia, Finlandia, Italia, Austria, Regno Unito, Romania, Repubblica ceca, Portogallo, Danimarca, Irlanda, Ungheria, Grecia e Slovacchia. Quasi tutti coloro che hanno risposto alla consultazione (94,3%) sostengono la necessità di un intervento dell'UE e l'86,9% ritiene che il PPP sia il meccanismo più adeguato per realizzare un programma di ricerca e innovazione nel settore delle bioindustrie nell'ambito di Orizzonte 2020 e che i suoi impatti socioeconomici saranno positivi. Altri messaggi chiave evidenziano la necessità di rafforzare l'innovazione a livello dell'UE, di migliorare la competitività e di formulare obiettivi d'intervento precisi per le bioindustrie. I risultati della consultazione sono stati presentati e discussi il 9 gennaio 2013 a Bruxelles in occasione di una riunione delle parti interessate alla quale hanno partecipato 162 persone. La relazione completa della consultazione pubblica online fa parte della valutazione di impatto, che si prevede sarà pubblicata in forma cartacea nel giugno 2013.

· Durante la preparazione della valutazione di impatto, nel quadro della realizzazione della strategia per la bioeconomia, è stata organizzata una serie di eventi che ha permesso un regolare scambio di opinioni con un gran numero di parti interessate, tra cui la conferenza "Partnering for the Bioeconomy in European Regions" del 12 ottobre 2012, co-organizzata dalla DG RTD e dal Comitato delle regioni. Nel corso della conferenza sono state diffuse informazioni sulle potenzialità di un PPP per le bioindustrie e i vantaggi potenziali dei partenariati bioeconomici sono stati evidenziati da esempi di attività svolte a livello regionale. La DG REGIO ha in particolare informato i partecipanti in merito alla Strategia di specializzazione intelligente che rientra nella politica di sviluppo rurale dell'UE e ha proposto di focalizzare gli investimenti sulla bioeconomia laddove possibile.

· Sono stati consultati numerosi studi realizzati in merito alla bioeconomia, ai bioprodotti e ai biocarburanti.

· È stato convocato un gruppo di dieci revisori esterni, esperti nei vari campi della catena del valore delle bioindustrie, per assistere la DG RTD nella raccolta e nell'analisi dei dati di cui sopra e nella preparazione della valutazione d'impatto.

Valutazione d'impatto

Il regolamento proposto è basato su una valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La presente proposta riguarda la creazione dell'impresa comune denominata Bioindustrie (IC Bioindustrie) in conformità all'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai fini della realizzazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Bioindustrie (ITC Bioindustrie).

È opportuno che l'IC Bioindustrie sia considerata un organismo dell'Unione e sia istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2024. La sua sede sarà stabilita a Bruxelles (Belgio).

Essa sarà finanziata dall'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, e dal consorzio Biobased Industries Consortium (consorzio BIC). Le attività dell'IC Bioindustrie saranno finanziate congiuntamente dai suoi fondatori. La Commissione e il consorzio BIC contribuiranno in ugual misura ai costi di funzionamento dell'impresa comune. Le attività di ricerca e dimostrazione saranno finanziate congiuntamente con i contributi delle imprese che fanno capo al consorzio BIC sotto forma di risorse monetarie e non monetarie (personale, apparecchiature, beni di consumo ecc.) e con il contributo monetario dell'Unione europea. L'entità delle risorse messe a disposizione dall'UE varierà in funzione del tipo di attività, in linea con le regole di Orizzonte 2020.

L'IC Bioindustrie sarà aperta a nuovi membri, a condizione che contribuiscano con risorse alla realizzazione dei suoi obiettivi.

La Commissione sarà rappresentata nel consiglio di direzione, in termini di diritti e di voti, alla stessa stregua dei membri del consorzio industriale BIC.

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 187 del TFUE.

Si applicheranno le regole di partecipazione e divulgazione previste per Orizzonte 2020. Tuttavia, date le esigenze operative specifiche dell'iniziativa, è necessario prevedere una deroga a tali regole. Nondimeno, per non pregiudicare il dibattito interistituzionale in merito alla base giuridica e alle modalità procedurali adeguate per la sua adozione, dibattito tuttora in corso nell'ambito dell'iter legislativo relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del Programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2011) 0810 – 2011/0399 (COD), tale deroga specifica non è prevista nella fase attuale della presente proposta. La deroga sarà quindi inserita in una fase ulteriore sulla base dei risultati di tale dibattito.

Essa permetterà di limitare, per le azioni diverse dalle azioni di innovazione, l'ammissibilità al finanziamento a soggetti come le PMI o gli istituti di istruzione secondaria o superiore, raggiungendo nel contempo il livello ottimale di effetto leva sugli investimenti privati.

Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta riguarda un settore che non è di esclusiva competenza dell'Unione e per questa ragione si applica il principio di sussidiarietà.

Gli obiettivi strategici della proposta possono essere conseguiti solo mediante un intervento dell'Unione per le ragioni elencate qui di seguito:

(1) la natura transnazionale e complessa di questa grande sfida nel campo della ricerca e dell'innovazione richiede un raggruppamento di conoscenze tra loro complementari e di risorse finanziarie che vanno al di là dei singoli settori e delle frontiere nazionali. Nessuno Stato membro, impresa o parte interessata può risolvere da solo il problema.

(2) Le attività di coordinamento e le risorse necessarie sono talmente ampie che, per essere credibile, l'attuazione deve avvenire su scala europea.

(3) Dato che iniziative simili e concorrenti sono in corso o stanno per essere avviate da altre potenze economiche (USA, Brasile, Cina, Canada), solo un'azione di ampia portata attuata su scala europea potrà esercitare un'attrattiva sufficiente perché le industrie facciano investimenti in Europa.

In conformità al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

Scelta dello strumento

Il regolamento proposto permetterà di stimolare in misura notevole gli investimenti pubblici e privati in attività di ricerca e innovazione destinate a migliorare la competitività delle bioindustrie europee e a creare nuove opportunità di impiego, in particolare nelle zone rurali. L'impresa comune permetterà ai fondi dell'UE di esercitare un effetto leva sulle risorse private a un livello che non può essere raggiunto attraverso gli strumenti tradizionali, ai quali manca l'approccio strategico di lungo periodo in termini di programmazione e di finanziamento. Per la durata dell'impresa comune, ogni euro di finanziamento UE attirerà 2,8 EUR di finanziamenti del settore privato.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impresa comune Bioindustrie sarà dotata di un bilancio complessivo di 2 000 Mio EUR (compresi i contributi in denaro e in natura). Inoltre, il settore si è impegnato a investire 1 800 Mio EUR nella creazione di ampi impianti modello e dimostrativi per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa tecnologica congiunta.

Il contributo massimo dell'Unione europea (compreso il contributo dei paesi dell'EFTA) sarà pari a 1 000 Mio EUR[15] provenienti dal bilancio di Orizzonte 2020.

I costi di funzionamento dell'impresa comune Bioindustrie saranno coperti in parti uguali dall'UE e dal consorzio BIC fin dall'inizio. I costi amministrativi non supereranno 60 Mio EUR per la durata dell'impresa comune.

Le attività di ricerca e di dimostrazione realizzate dall'impresa comune Bioindustrie e ammissibili a cofinanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno cofinanziate dall'UE e dal consorzio BIC.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Riesame

L'Unione europea presenterà una relazione annuale sui progressi compiuti dall'impresa comune e procederà ad una revisione intermedia entro il 31 dicembre 2017. Il discarico per l'esecuzione del contributo dell'UE fa parte del discarico dato dal Parlamento europeo alla Commissione, su raccomandazione del Consiglio, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 319 del TFUE.

2013/0241 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'impresa comune Bioindustrie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[16],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

considerando quanto segue:

(1)       I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati previsti inizialmente dalla decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[18].

(2)       La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[19] ha precisato i partenariati pubblico-privato che devono essere sostenuti.

(3)       Il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)[20] mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti del programma quadro Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di competitività e ad affrontare le sfide societali. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE.

(4)       In conformità alla decisione …/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)[21] è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.

(5)       La strategia Europa 2020[22] sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Questa strategia ha ricevuto l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)       Il consorzio di bioindustrie BIC (in seguito "consorzio BIC") ha elaborato un documento prospettico e un'agenda strategica di ricerca e innovazione basandosi sui risultati di un'ampia consultazione del pubblico e delle parti interessate private. Tale agenda strategica di ricerca e innovazione descrive le principali problematiche tecnologiche e innovative che occorre superare per sviluppare bioindustrie sostenibili e competitive in Europa; essa individua le attività di ricerca, di dimostrazione e di diffusione da attuare nell'ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie.

(7)       Il consorzio BIC è un'organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie. I suoi membri coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione, garantendo un'ampia partecipazione industriale.

(8)       La comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012 dal titolo "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa"[23], e in particolare il suo piano d'azione, promuove un partenariato pubblico-privato per sostenere la creazione di bioindustrie e catene del valore sostenibili e competitive in Europa. In vista del passaggio ad una società post petrolio, la comunicazione si prefigge una maggiore integrazione dei settori che producono e trasformano la biomassa per conciliare tra loro le esigenze connesse alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla scarsità di risorse naturali e agli obiettivi ambientali con l'uso di biomassa a fini industriali ed energetici.

(9)       La comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica"[24] conferma l'importanza strategica delle bioindustrie per la futura competitività dell'Europa, come già precisato nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007 "Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa"[25] e sottolinea la necessità di un'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie.

(10)     Le bioindustrie e le rispettive catene del valore devono affrontare sfide complesse ed essenziali in fatto di tecnologia e innovazione. Un settore nascente come quello delle bioindustrie deve superare la dispersione di competenze tecniche e la scarsità di dati pubblici sulla reale disponibilità di risorse per poter creare catene del valore sostenibili e competitive. Per superare queste difficoltà occorre raggiungere una massa critica in modo coerente e mirato a livello europeo in termini di scala di attività, eccellenza e potenziale innovativo.

(11)     L'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità di un approvvigionamento garantito di biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate, attività di dimostrazione su larga scala e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotti e biocarburanti sostenibili e competitivi.

(12)     È opportuno che l'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie assuma la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa. Tale settore dovrà offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotti e biocarburanti avanzati.

(13)     L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie è attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra i soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.

(14)     L'ambizione e la portata degli obiettivi dichiarati dell'ITC per le bioindustrie, l'entità delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia tra risorse e finanziamenti richiedono un intervento dell'Unione. Per questo motivo, per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta è opportuno costituire un'impresa comune per le bioindustrie (in seguito IC Bioindustrie) come soggetto giuridico.

(15)     Per raggiungere l'obiettivo dell'impresa comune Bioindustrie occorre sostenere le attività di ricerca e innovazione utilizzando risorse provenienti dai settori pubblico e privato. A tal fine è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie organizzi inviti a presentare proposte per sostenere le attività di ricerca, dimostrazione e diffusione.

(16)     Per massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare sinergie più strette con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.

(17)     I membri fondatori dell'impresa comune Bioindustrie saranno l'Unione europea e il consorzio BIC.

(18)     È opportuno che le modalità organizzative e operative dell'impresa comune Bioindustrie siano stabilite nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento.

(19)     Il consorzio BIC ha espresso per iscritto l'accordo di portare avanti le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune Bioindustrie all'interno di una struttura che si adatta bene alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che il consorzio BIC aderisca allo statuto figurante nell'allegato del presente regolamento firmando una lettera di approvazione.

(20)     Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie fornisca un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito a presentare proposte aperto e competitivo.

(21)     I contributi dei partner privati non dovranno limitarsi esclusivamente ai costi amministrativi dell'impresa comune e al cofinanziamento necessario per eseguire le attività di ricerca e innovazione supportate dall'impresa comune Bioindustrie.

(22)     I loro contributi dovranno riguardare anche le attività supplementari che i partner privati dovranno intraprendere, come stabilito nei piani di attività supplementari; per avere una visione corretta dell'effetto leva è necessario che tali attività supplementari costituiscano contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie.

(23)     La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)[26].

(24)     Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie deve essere gestito in conformità al principio di sana gestione finanziaria e alle regole applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[27].

(25)     È necessario che i controlli sui beneficiari dei fondi dell'Unione previsti dal presente regolamento siano realizzati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n..../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020].

(26)     Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, come la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(27)     Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione.

(28)     In conformità all'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organi o organismi creati dall'Unione può escludere l'esame dei conti delle entrate e delle spese dei medesimi da parte della Corte dei conti. In conformità all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi ai sensi dell'articolo 209 del medesimo regolamento devono essere esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente che deve emettere un parere, tra l'altro, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle transazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell'impresa comune Bioindustrie non siano soggetti all'esame della Corte dei conti.

(29)     Per agevolarne la costituzione, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune Bioindustrie fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(30)     In conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie di rafforzare la ricerca e l'innovazione industriale in tutta l'Unione non possono essere raggiunti in modo sufficiente dai singoli Stati membri e per evitare duplicazioni, conservare massa critica e garantire l'uso ottimale dei fondi pubblici possono quindi essere realizzati meglio dall'Unione; il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1.           Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie, è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in seguito "impresa comune Bioindustrie") per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024.

2.           L'impresa comune Bioindustrie costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[28].

3.           L'impresa comune Bioindustrie è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

4.           L'impresa comune Bioindustrie ha sede a Bruxelles (Belgio).

5.           Lo statuto dell'impresa comune Bioindustrie figura nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi

L'impresa comune Bioindustrie persegue i seguenti obiettivi:

(a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), in particolare della parte … della decisione …/2013/UE del Consiglio, del… 2013, che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020;

(b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie per conseguire un'economia più efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile; e in particolare:

(c) dimostrare le tecnologie che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;

(d) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e

(e) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1.           Il contributo massimo dell'Unione, compresi gli stanziamenti dei paesi dell'EFTA, all'impresa comune Bioindustrie a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta a 1 000 Mio EUR. Il contributo è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 che attua il programma quadro Orizzonte 2020 in conformità alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento.

2.           Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite mediante un accordo di delega e accordi annuali per il trasferimento di fondi conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune Bioindustrie.

3.           L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 tiene conto delle disposizioni stabilite dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, oltre che, in particolare, dei seguenti elementi:

a)      le condizioni del contributo dell'impresa comune Bioindustrie per quanto riguarda gli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

b)      le condizioni del contributo dell'impresa comune Bioindustrie ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];

c)      gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell'impresa comune Bioindustrie;

d)      gli accordi circa la fornitura dei dati necessari a mettere la Commissione in condizione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e comunicazione;

e)      l'impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica del numero degli effettivi.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1.           I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione apportano, oppure concordano con le loro entità costitutive di apportare, un contributo complessivo di almeno 2 800 Mio EUR nel corso del periodo definito nell'articolo 1.

2.           Il contributo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi:

(a) contributi all'impresa comune Bioindustrie secondo quanto stabilito dalla clausola 12, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto figurante in allegato;

(b) contributi in natura di almeno 1 800 Mio EUR nel periodo definito dall'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione, o delle le loro entità costitutive, sotto forma di costi da essi sostenuti nell'attuazione di attività supplementari che non rientrano nel piano di lavoro dell'impresa comune Bioindustrie, che concorrono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie. Tali costi possono essere supportati da altri programmi di finanziamento dell'Unione in conformità alle norme procedurali applicabili. In tali casi il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive.

I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario dell'impresa comune Bioindustrie. Le attività corrispondenti sono inserite in un piano annuale di attività supplementari che indica il valore stimato di tali contributi.

3.           I membri dell'impresa comune Bioindustrie diversi dall'Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 forniti in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti.

4.           Per la valutazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto figurante nell'allegato, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l'entità è stabilita e ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards). I costi sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall'entità interessata. La valutazione dei contributi è verificata dall'impresa comune Bioindustrie. Ove persistano incertezze può essere controllata dall'impresa comune Bioindustrie.

5.           La Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie, oppure attivare la procedura di liquidazione di cui alla clausola 20, paragrafo 2, dello statuto figurante nell'allegato, se tali membri, o le loro entità costitutive, non apportano o apportano solo parzialmente o in ritardo i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

L'impresa comune Bioindustrie adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all'articolo 209 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n.[regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo dei PPP].

Articolo 6

Personale

1.           Al personale dell'impresa comune Bioindustrie si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[29], e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.           Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell'impresa comune Bioindustrie i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in seguito "poteri dell'autorità che ha il potere di nomina").

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In circostanze eccezionali, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune diverso dal direttore esecutivo.

3.           Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.           Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico dell'impresa comune Bioindustrie che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune.

5.           Il personale dell'impresa comune Bioindustrie è costituito da personale temporaneo e a contratto.

6.           Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.           L'impresa comune Bioindustrie si avvale di esperti nazionali distaccati e di tirocinanti, che non sono dipendenti dell'impresa comune. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale.

2.           Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e all'impiego di tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune Bioindustrie e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune Bioindustrie

1.           La responsabilità contrattuale dell'impresa comune Bioindustrie è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in questione.

2.           In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

3.           Qualsiasi pagamento dell'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, sono considerati spese dell'impresa comune Bioindustrie e sono coperti dalle risorse dell'impresa comune Bioindustrie.

4.           L'impresa comune Bioindustrie è la sola responsabile dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.           La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi alle condizioni stabilite dal trattato nei seguenti casi:

a)      sulle controversie che possono insorgere tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento;

b)      in virtù di una clausola compromissoria contenuta in convenzioni, decisioni o contratti conclusi dall'impresa comune Bioindustrie;

c)      sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune Bioindustrie nell'esercizio delle sue funzioni;

d)      sulle controversie tra l'impresa comune Bioindustrie e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2.           Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto del diritto dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 11

Valutazione

1.           Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia dell'impresa comune Bioindustrie. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate di osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

2.           In base alle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione può agire nei modi previsti dall'articolo 4, paragrafo 5, oppure prendere ogni altra misura appropriata.

3.           Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, ma non oltre i due anni successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui alla clausola 20 dello statuto figurante nell'allegato, la Commissione esegue una valutazione finale dell'impresa comune Bioindustrie. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

1.           Il discarico dell'esecuzione del bilancio relativo al contributo dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall'articolo 319 del trattato.

2.           L'impresa comune Bioindustrie coopera pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto all'impresa può essere chiesto di farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e di assistere l'ordinatore delegato della Commissione.

Articolo 13

Audit ex post

1.           Gli audit ex post sulle spese per le azioni indirette sono realizzati dall'impresa comune Bioindustrie a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n..../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020] nell'ambito delle azioni indirette del programma quadro Orizzonte 2020.

2.           Per ragioni di coerenza la Commissione ha la facoltà di decidere di eseguire gli audit di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1.           Fatta salva la clausola 16, paragrafo 4, dello statuto figurante nell'allegato, l'impresa comune Bioindustrie dà accesso al personale della Commissione e ad altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, alle proprie sedi e ai propri locali, e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit.

2.           L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[30] e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità[31], al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, o a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3.           Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune Bioindustrie, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.

4.           L'impresa comune Bioindustrie garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

5.           L'impresa comune Bioindustrie aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF[32]. L'impresa comune Bioindustrie adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune Bioindustrie protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1.           Ai documenti in possesso dell'impresa comune Bioindustrie si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[33].

2.           Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie può adottare modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.           Fatto salvo l'articolo 10, le decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato.

Articolo 17

Regole in materia di partecipazione e divulgazione

Alle azioni finanziate dall'impresa comune Bioindustrie si applica il regolamento (UE) n. ...[regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020]. In conformità a tale regolamento l'impresa comune Bioindustrie è considerata un organismo di finanziamento e dà un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito dalla clausola 1 dello statuto figurante nell'allegato.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Può essere concluso un accordo amministrativo tra l'impresa comune Bioindustrie e lo Stato in cui essa ha sede per quanto riguarda i privilegi le immunità e gli altri elementi di supporto che tale Stato fornisce all'impresa comune.

Articolo 19

Azioni iniziali

1.           La Commissione è responsabile della costituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune Bioindustrie finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune Bioindustrie.

2.           A tal fine:

(a) fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma della clausola 8 dello statuto allegato, la Commissione può distaccare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;

(b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;

(c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3.           Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune Bioindustrie dopo l'approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione dell'organigramma dell'impresa comune Bioindustrie.

4.           Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune Bioindustrie e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune ha la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune Bioindustrie.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE BIOINDUSTRIE

1 — Compiti

L'impresa comune Bioindustrie svolge i seguenti compiti:

(a) assicura l'istituzione e la gestione sostenibile dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie;

(b) mobilita i fondi pubblici e privati necessari;

(c) istituisce e sviluppa una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria e gli altri soggetti interessati;

(d) garantisce l'efficienza dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie;

(e) raggiunge la massa critica di ricerca necessaria per avviare un programma di lungo periodo;

(f) monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie;

(g) sostiene finanziariamente azioni indirette di ricerca e innovazione prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;

(h) sovrintende alle attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e divulgazione applicando, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n..../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020];

(i) svolge ogni altro compito necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 del presente regolamento.

2 — Membri

1.           I membri dell'impresa comune Bioindustrie sono i seguenti:

(a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

(b) previa accettazione del presente statuto, attraverso una lettera di approvazione, il consorzio bioindustriale Aisbl (in seguito "consorzio BIC"), organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di registrazione: 0521-857-822), con sede permanente a Bruxelles, Belgio.

3 — Modifiche della composizione

1.           Tutti i soggetti giuridici che sostengono direttamente o indirettamente la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all'impresa comune Bioindustrie purché contribuiscano al finanziamento di cui alla clausola 12 ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 2 del presente regolamento e accettino lo statuto dell'impresa comune Bioindustrie.

2.           Le domande di nuova adesione all'impresa comune Bioindustrie sono indirizzate al consiglio di direzione, corredate di una proposta di adattamento della composizione del consiglio di direzione di cui alla clausola 5.

3.           Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. In seguito il consiglio di direzione decide in merito alla domanda.

4.           Qualsiasi membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune Bioindustrie prima del recesso.

5.           L'adesione all'impresa comune Bioindustrie può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

6.           Immediatamente dopo ogni modifica della composizione ai sensi della presente clausola l'impresa comune Bioindustrie pubblica sul proprio sito internet un elenco aggiornato dei suoi membri, insieme alla data in cui la modifica acquista efficacia.

4 — Organizzazione dell'impresa comune Bioindustrie

1.           Gli organi dell'impresa comune Bioindustrie sono:

(a) il consiglio di direzione;

(b) il direttore esecutivo,

(c) il comitato scientifico;

(d) il gruppo di rappresentanti degli Stati.

2.           Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune Bioindustrie.

5 — Composizione del consiglio di direzione

1.           Il consiglio di direzione è così composto:

– cinque rappresentanti della Commissione;

– cinque rappresentanti dei membri privati, almeno uno dei quali è costituito da un rappresentante di piccole e medie imprese.

6 — Funzionamento del consiglio di direzione

1.           La Commissione detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. I membri privati detengono un numero corrispondente di voti. I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75% dei voti, compresi i voti dei rappresentanti assenti.

2.           Il consiglio di direzione elegge il suo presidente per un mandato di due anni.

3.           Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie due volte all'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza di rappresentanti dei membri privati o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune Bioindustrie.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione e rappresentanti della società civile.

I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

7 — Compiti del consiglio di direzione

1.           Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune Bioindustrie e sovrintende all'attuazione delle sue attività.

2.           Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

(a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri in conformità alla clausola 3;

(b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune Bioindustrie di qualsiasi membro inadempiente;

(c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;

(d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune Bioindustrie, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

(e) esercita, nei confronti del personale, i poteri di autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

(f) nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;

(g) approva l'organigramma dell'ufficio di programma di cui alla clausola 9, paragrafo 5, su raccomandazione del direttore esecutivo;

(h) approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

(i) approva il piano annuale di attività supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla proposta dei membri privati e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;

(j) approva i conti annuali;

(k) approva il rapporto annuale d'attività e le voci di spesa corrispondenti;

(l) provvede, se del caso, all'istituzione di una capacità di revisione contabile interna dell'impresa comune Bioindustrie;

(m) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le connesse regole di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e procedure di revisione;

(n) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

(o) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie, su raccomandazione del direttore esecutivo;

(p) se del caso, adotta modalità di applicazione in conformità all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento;

(q) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e per il ricorso a tirocinanti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;

(r) se del caso, costituisce gruppi consultivi che affiancano gli organi dell'impresa comune Bioindustrie;

(s) se del caso, sottopone alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa comune Bioindustrie;

(t) è responsabile di qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune Bioindustrie e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

8 — Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.           Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione associa opportunamente alla procedura di selezione una rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie.

In particolare, è garantita una rappresentanza adeguata degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo i membri privati nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2.           Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune Bioindustrie ed è assunto come agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune Bioindustrie è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione

3.           Il mandato del direttore esecutivo è di tre anni Alla scadenza del mandato, la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione i membri privati, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune Bioindustrie.

4.           Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un massimo di quattro anni.

5.           Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.           Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione che associa opportunamente i membri privati.

9 — Compiti del direttore esecutivo

1.           Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2.           Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune Bioindustrie e risponde al consiglio di direzione.

3.           Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie.

4.           Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:

(a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

(b) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le corrispondenti previsioni di spesa;

(c) presenta per approvazione al consiglio di direzione i conti annuali;

(d) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività, incluse le spese corrispondenti;

(e) presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

(f) firma le singole convenzioni o decisioni;

(g) firma i contratti di appalto;

(h) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie;

(i) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune Bioindustrie nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

(j) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

(k) provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;

(l) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Bioindustrie nel perseguimento dei suoi obiettivi;

(m) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5.           Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune Bioindustrie e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

(a) coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie;

(b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione, compreso il loro coordinamento;

(c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune Bioindustrie tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

(d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune Bioindustrie e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente creati dal consiglio di direzione.

10 — Comitato scientifico

1.           Il comitato scientifico è composto da dieci membri al massimo. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.

2.           I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dal settore, da piccole e medie imprese, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune Bioindustrie.

3.           Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune Bioindustrie.

4.           Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

(a) dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da trattare nei piani di lavori annuali;

(b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività.

5.           Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.

6.           Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone alle sue riunioni.

7.           Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

11 — Gruppo di rappresentanti degli Stati

1.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune Bioindustrie è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

2.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in veste di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione, rappresentanti della società civile o rappresentanti di associazioni di PMI.

3.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati esamina in particolare le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

(a) progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune Bioindustrie e conseguimento dei suoi obiettivi;

(b) aggiornamento dell'orientamento strategico;

(c) legami con il programma quadro Orizzonte 2020;

(d) piani di lavoro annuali;

(e) partecipazione delle PMI.

4.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce anche informazioni all'impresa comune Bioindustrie e agisce da interfaccia con essa sui seguenti aspetti:

(a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;

(b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a eventi di divulgazione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione;

(c) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo ad attività di diffusione connesse all'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie.

5.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni all'impresa comune Bioindustrie su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano materie nazionali o regionali.

L'impresa comune Bioindustrie informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.

6.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

12 — Fonti di finanziamento

1.           L'impresa comune Bioindustrie è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione, o dalle loro entità costitutive, mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette che non sono rimborsati dall'impresa comune Bioindustrie.

2.           Le spese amministrative dell'impresa comune Bioindustrie non superano 60 Mio EUR e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. La parte dei contributi destinati alle spese amministrative eventualmente non utilizzata può essere stornata per coprire i costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie.

3.           I costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie sono coperti mediante:

(a) un contributo finanziario dell'Unione;

(b) un contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione;

(c) contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune Bioindustrie e di qualunque altro contributo a tali costi.

4.           Il contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b), è di almeno 182,50 Mio EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

5.           Le risorse dell'impresa comune Bioindustrie iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

(a) contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;

(b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;

(c) eventuali entrate generate dall'impresa comune Bioindustrie;

(d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri all'impresa comune Bioindustrie sono considerati un suo reddito.

6.           Tutte le risorse dell'impresa comune Bioindustrie e tutte le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

7.           L'impresa comune Bioindustrie è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

8.           Eccetto in caso di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie a norma della clausola 20, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune.

13 — Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune Bioindustrie non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

14 — Esercizio finanziario

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

15 — Pianificazione operativa e finanziaria

1.           Il direttore esecutivo presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro annuale, comprensivo di un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa per l'anno successivo. Il piano di lavoro comprende anche il valore stimato dei contributi da versare in conformità alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c).

2.           Il piano di lavoro annuale di un dato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente. Il piano di lavoro annuale è pubblicato.

3.           Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.

4.           Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio precedente.

5.           Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

16 — Relazioni operative e finanziarie

1.           Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione un rapporto annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Bioindustrie durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al piano di lavoro di quell'anno. Il rapporto contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:

(a) attività di ricerca, d'innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;

(b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

(c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune Bioindustrie ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

2.           Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico.

3.           L'impresa comune Bioindustrie presenta relazioni annuali alla Commissione conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.           A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune Bioindustrie sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

I conti dell'impresa comune Bioindustrie non sono esaminati dalla Corte dei conti.

17 — Revisione contabile interna

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione.

18 — Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.           La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune Bioindustrie è limitata al contributo da essi già versato per i costi amministrativi.

2.           L'impresa comune Bioindustrie sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

19 — Conflitto di interessi

1.           L'impresa comune Bioindustrie, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2.           Il consiglio di direzione dell'impresa comune Bioindustrie può adottare norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai rappresentanti dei membri dell'impresa comune Bioindustrie che siedono nel consiglio di direzione di evitare ogni conflitto di interessi.

20 — Liquidazione

1.           L'impresa comune Bioindustrie è liquidata alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2.           La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri privati si ritirino dall'impresa comune Bioindustrie.

3.           Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4.           Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.

5.           È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie, nonché di qualsiasi contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie.

1.2.        Settore/ settori interessati nella struttura ABM/ABB[34]

Settore interessato: Orizzonte 2020 — Programma quadro per la ricerca e l'innovazione

Attività: cambiamenti societali "Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia" e leadership industriale "Tecnologie abilitanti fondamentali"

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

X       La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨      La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[35]

¨      La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨      La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Creazione dell'impresa comune Bioindustrie in quanto nuova forma di partenariato pubblico-privato tra la Commissione e l'industria per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione.

Organizzazione di inviti a presentare proposte concorrenziali, valutazione e selezione di progetti in cui l'industria cofinanzia progetti di ricerca collaborativa eseguiti in uno Stato membro o un paese associato a Orizzonte 2020 con la partecipazione di università, PMI e altri partner, sostenuti con fondi dell'impresa comune Bioindustrie.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

(a) dimostrare le tecnologie che creano nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;

(b) sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento delle bioraffinerie in biomassa fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e

(c) creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare gli incrementi in termini di prestazioni e i miglioramenti in termini di costi a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

Attività ABM/ABB interessate

(a) Controllo e follow-up degli aspetti scientifici e finanziari dei progetti per i quali è stata sottoscritta una convenzione di sovvenzione con l'impresa comune Bioindustrie.

(b) Organizzazione dei bandi di gara necessari per il funzionamento dell'impresa comune Bioindustrie.

(c) Definizione e attuazione di tutte le procedure dell'impresa comune Bioindustrie.

(d) Organizzazione delle attività di divulgazione dell'impresa comune Bioindustrie.

(e) Organizzazione di tutte le altre attività legate all'impresa comune Bioindustrie.

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Incremento significativo degli investimenti privati nella ricerca con:

– cinque nuovi componenti di base per l'industria chimica entro il 2020

– 50 nuovi biomateriali entro il 2020

– cinque bioraffinerie modello entro il 2020

Accorciare i tempi di commercializzazione:

– 30 nuovi bioprodotti di consumo entro il 2020

– 10 nuove catene del biovalore entro il 2020

– ampia partecipazione delle PMI

1.4.4.     Indicatori di risultati e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Per poter seguire l'attuazione dell'impresa comune Bioindustrie sarà stabilita una serie di indicatori quantitativi e qualitativi di prestazione (indicatori chiave di prestazione). Questi indicatori chiave di prestazione misureranno l'impatto dell'impresa comune Bioindustrie sulla competitività dell'UE e sull'ambiente di ricerca nel settore delle industrie rinnovabili e delle bioindustrie. Gli indicatori quantitativi saranno misurati su vasta scala, in un quadro comparativo e sistematico, mentre l'approccio qualitativo comprenderà studi di casi e controlli tecnici. Gli indicatori chiave di prestazione dovrebbero essere valutati rispetto allo stato dell'arte negli anni che precedono l'avvio dell'impresa comune per contribuire a valutare gli effetti di addizionalità di quest'ultima nel corso della sua durata di vita.

I progressi dell'impresa comune saranno controllati in modo permanente rispetto ad una serie di indicatori verificabili oggettivamente, fra i quali:

– il monitoraggio del finanziamento pubblico (UE e altro) e privato;

– il seguito dei fattori di addizionalità;

– la selezione di progetti e l'assegnazione di mezzi di finanziamento;

– il controllo di carattere tecnico rispetto al quadro di riferimento costituito da programmi specifici ben definiti;

– il rispetto del calendario;

– il controllo quantitativo della penetrazione del mercato nei settori considerati;

– il livello di partecipazione delle PMI e il livello di partecipazione dei nuovi Stati membri;

– indicatori di sostenibilità.

A metà percorso l'impresa comune sarà valutata da esperti indipendenti per conto della Commissione. Tale valutazione riguarderà la qualità e l'efficacia dell'impresa comune e i progressi realizzati nel conseguimento dei suoi obiettivi, e darà luogo a raccomandazioni volte all'eventuale riaggiustamento del programma e, all'occorrenza, all'elaborazione di una strategia d'uscita.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La creazione dell'impresa comune in quanto nuova forma di partenariato tra la Commissione e l'industria per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione.

Organizzazione di inviti a presentare proposte concorrenziali, valutazione e selezione di progetti di ricerca collaborativa cofinanziati dall'industria.

Controllo e follow-up degli aspetti scientifici e finanziari dei progetti per i quali è stata sottoscritta una convenzione di sovvenzione con l'impresa comune Bioindustrie.

Definizione e attuazione di tutte le procedure dell'impresa comune Bioindustrie, compreso l'audit finanziario.

Organizzazione delle attività di divulgazione e comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie.

Organizzazione di tutte le altre attività legate all'impresa comune Bioindustrie.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Un approccio coordinato a livello dell'UE è importante anche per lo sviluppo delle bioindustrie, perché stabilire le rispettive catene del valore significa collegare tra loro soggetti di regioni con un settore agricolo e forestale forte con soggetti a forte base industriale e tecnologica. Può trattarsi anche di soggetti non stabiliti nella stessa regione o nello stesso Stato membro, il che può complicare ulteriormente uno scenario già complesso.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Una serie di iniziative su piccola scala realizzate in determinati Stati membri o regioni hanno permesso di stabilire che il successo nello sviluppo della bioeconomia dipende fortemente da una collaborazione transnazionale effettiva. Questo è confermato dal numero crescente di collaborazioni tra cluster bioeconomici nazionali e regionali, ad esempio tra IAR e Wagralim, o CLIB2021 e BE-BASIC. Benché a prima vista sembrino promettenti, queste collaborazioni tra cluster e regioni risentono però spesso delle disparità dei livelli di finanziamento e delle differenze tra le regole di finanziamento.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Ai fini del sostegno delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, può esserci compatibilità negli orientamenti sia di Orizzonte 2020 che dei Fondi strutturali. Occorre considerare i diversi quadri normativi nuovi, i meccanismi di programmazione e l'approccio in termini di partecipazione. Sono possibili sinergie tra il finanziamento di azioni nell'ambito di Orizzonte 2020 e il finanziamento da parte degli Stati membri e delle regioni. Trattandosi di un elemento cardine che permette di collegare le attività di ricerca e innovazione con i cluster regionali organizzati nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente, il PPP può essere utilizzato per agevolare la combinazione di queste fonti di finanziamento e incrementare l'efficienza dell'azione. Si può pensare a sinergie anche per accedere a nuovi strumenti finanziari come il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi della BEI ai fini della diffusione.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

X       Proposta/iniziativa di durata limitata

X       Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2024

X       Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020 (stanziamenti d'impegno)

X       Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2024 (stanziamenti di pagamento)

¨      Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[36]

¨      Gestione diretta da parte della Commissione:

¨      Agenzie esecutive

¨      Gestione concorrente con gli Stati membri:

X       gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione del bilancio:

¨      a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

¨      alla Banca europea per gli investimenti;

X       agli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario;

¨      a organismi di diritto pubblico;

¨      a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

¨      a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

¨      alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'impresa comune Bioindustrie sarà controllata attraverso contatti intermediari e come previsto dalle clausole 6 e 16 del suo statuto.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Quadro di controllo interno

Attraverso l'ordinatore delegato la Commissione assicurerà che le norme applicabili alla IC ITC Bioindustrie rispondano pienamente alle disposizioni degli articoli 60 e 61 del regolamento finanziario. Le disposizioni adottate in materia di monitoraggio, anche nell'ambito della partecipazione al consiglio di direzione della IC ITC Bioindustrie, e in materia di relazioni, permetteranno ai servizi della Commissione di adempiere i loro obblighi di rendicontazione sia nei confronti del Collegio che dell'autorità di bilancio.

Il quadro di controllo interno della IC ITC Bioindustrie sarà fondato sui seguenti elementi:

— l'attuazione di norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;

— procedure di selezione dei progetti migliori e loro traduzione in strumenti giuridici;

— gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di vita di ogni progetto;

— controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;

— audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito degli audit ex post di Orizzonte 2020 e

— valutazione scientifica dei risultati del progetto.

Saranno adottate varie misure per mitigare il rischio soggiacente di conflitti di interessi all'interno della IC ITC Bioindustrie, in particolare: pari diritti di voto per la Commissione e i partner industriali in seno al consiglio di direzione, selezione del direttore da parte del consiglio di direzione su proposta della Commissione, indipendenza del personale, valutazioni a cura di esperti indipendenti in base a criteri di selezione abbinati a un dispositivo di ricorso e alla dichiarazione completa di qualunque interesse. Uno dei ruoli chiave della IC ITC, che sarà monitorato dalla Commissione, è la fissazione di valori etici e organizzativi.

2.2.2.     Costi e benefici dei controlli

Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione. Inoltre il consiglio di direzione può provvedere, se del caso, alla creazione di una capacità di revisione interna dell'impresa comune. Il direttore esecutivo della IC ITC Bioindustrie, in qualità di ordinatore, sarà tenuto a stabilire un sistema di gestione e di controllo interno efficace sotto il profilo dei costi. Egli dovrà rispondere alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.

La Commissione monitorerà il rischio di inadempimento attraverso il sistema di comunicazione che elaborerà e seguendo i risultati degli audit ex post sui beneficiari di fondi UE realizzati dall'impresa comune Bioindustrie nell'ambito degli audit ex post che interessano tutto il programma Orizzonte 2020.

Il sistema di controllo che sarà stabilito dovrà tener conto dell'impressione molto diffusa tra i beneficiari di fondi UE, e anche tre le autorità legislative, che l'onere del controllo necessario per raggiungere un livello di errore del 2% è diventato eccessivo. Si rischia di indebolire l'attrattiva dei programmi di ricerca dell'Unione, con ripercussioni negative sulla ricerca e l'innovazione dell'Unione.

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che "è essenziale che gli strumenti dell'UE volti a promuovere l'RSI, siano semplificati al fine di agevolare la loro adozione da parte dei migliori scienziati e delle imprese più innovative, in particolare concordando fra le pertinenti istituzioni un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi" (v. EUCO 2/1/11, REV1, Bruxelles, 8 marzo 2011).

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 (P7_TA (2010) 0401) sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca, si esprime a favore di un rischio di errore più elevato per il finanziamento della ricerca e "esprime preoccupazione per il fatto che il sistema e le pratiche attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente orientati ai controlli, con conseguente spreco di risorse, scarsa partecipazione e scenari di ricerca meno interessanti; osserva con preoccupazione che l'attuale sistema di gestione senza alcuna tolleranza al rischio sembra evitare piuttosto che gestire i rischi".

Le parti interessate e le istituzioni concordano quindi sul fatto che insieme al tasso di errore occorre considerare l'intero ventaglio di obiettivi e interessi, in particolare il successo della politica della ricerca, la competitività internazionale e l'eccellenza scientifica. Allo stesso tempo, occorre assolutamente gestire il bilancio in modo efficace ed efficiente e prevenire le frodi e gli sprechi.

Come già detto, la Commissione monitorerà il rischio di inadempimento attraverso il sistema di comunicazione che elaborerà e seguendo i risultati degli audit ex post sui beneficiari di fondi UE realizzati dall'IC ITC Bioindustrie nell'ambito degli audit ex post che interessano tutto il programma Orizzonte 2020.

2.2.3.     Livello previsto di rischio di inadempimento

La Commissione ritiene che, come ha indicato nella scheda finanziaria legislativa relativa a Orizzonte 2020, l'obiettivo ultimo resti quello di raggiungere un tasso di errore residuo inferiore al 2% della spesa totale per la durata di vita del programma e a tal fine ha introdotto una serie di misure di semplificazione. Vanno tuttavia considerati gli altri obiettivi indicati sopra e i costi dei controlli.

Poiché le regole di partecipazione alla IC ITC Bioindustrie sono fondamentalmente le stesse di quelle che userà la Commissione e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte 2020, ossia offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra il 2 e il 5%, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino al 2% al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.

Per più ampi dettagli sul tasso di errore previsto per i partecipanti si veda la scheda finanziaria legislativa relativa a Orizzonte 2020.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione assicurerà che l'IC ITC Bioindustrie applichi le procedure di lotta antifrode in tutte le fasi del processo gestionale. Le proposte per Orizzonte 2020 sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso, le misure proposte dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro la frode, in particolare la maggiore importanza attribuita agli audit basati sul rischio e la valutazione scientifica e il controllo rafforzati.

La Commissione provvederà a che siano adottati provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

La Commissione assicurerà che la cooperazione tra i suoi servizi e quelli della IC ITC Bioindustrie in materia di frodi e irregolarità sia stretta e permanente.

La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l'occupazione || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1A || 08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ || SÌ

Il bilancio annuale della IC Bioindustrie in stanziamenti di impegno e di pagamento è finanziato dalle seguenti linee di bilancio:

— 08.020201 Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate: 15%

— 08.020302 Migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la bioeconomia: 85%.

Il contributo finanziario annuale per linea di bilancio è riportato nella tabella che segue:

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

08.020201 Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate || 7,793 || 30,314 || 24,411 || 20,768 || 21,318 || 21,529 || 23,867 || 150,000

08.020302 Migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la bioeconomia || 44,162 || 171,782 || 138,332 || 117,685 || 120,803 || 121,998 || 135,238 || 850,000

Totale || 51,955 || 202,096 || 162,743 || 138,453 || 142,121 || 143,527 || 159,105 || 1 000,000

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1A || Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l'occupazione Linea di bilancio: 08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie

Mio EUR (al terzo decimale)

Impresa comune Bioindustrie || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni dal 2021 al 2024 || TOTALE

Titolo 1 — Spese di personale || Impegni || (1) || 0,498 || 0,651 || 0,664 || 0,678 || 0,691 || 0,705 || 3,745 || 0 || 7,632

Pagamenti || (2) || 0,498 || 0,651 || 0,664 || 0,678 || 0,691 || 0,705 || 0,719 || 3,026 || 7,632

Titolo 2 — Infrastrutture e spese di funzionamento || Impegni || (1a) || 1,457 || 1,445 || 1,579 || 1,775 || 1,930 || 1,822 || 2,36 || 0 || 12,368

Pagamenti || (2a) || 1,457 || 1,445 || 1,579 || 1,775 || 1,930 || 1,822 || 1,.292 || 1,068 || 12,368

Titolo 3 — Spese di esercizio || Impegni || (3a) || 50,000 || 200,000 || 160,500 || 136,000 || 139,500 || 141,.000 || 153,.000 || 0 || 980,000

Pagamenti || (3b) || 0 || 130,000 || 94,660 || 95,680 || 106,996 || 119,776 || 216,444 || 216,444 || 980,000

TOTALE degli stanziamenti dell'impresa comune Bioindustrie || Impegni || =1+1a +3a || 51,955 || 202,096 || 162,743 || 138,453 || 142,121 || 143,527 || 159,105 || 0 || 1 000,000

Pagamenti || =2+2a +3b || 1,955 || 132,096 || 96,903 || 98,133 || 109,617 || 122,303 || 218,455 || 220,538 || 1 000,000

L'impresa comune Bioindustrie si basa sulla condivisione dei costi con l'industria.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1A || "Spese amministrative"

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni 2021-2024 || TOTALE

DG: RTD || ||

Ÿ Risorse umane || 0,393 || 0,400 || 0,408 || 0,417 || 0,425 || 0,433 || 0,441 || p.m. || 2,917

Ÿ Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE DG RTD || Stanziamenti || 0,393 || 0,400 || 0,408 || 0,417 || 0,425 || 0,433 || 0,441 || p.m. || 2,917

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,393 || 0,400 || 0,408 || 0,417 || 0,425 || 0,433 || 0,441 || p.m. || 2,917

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni 2021-2024 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 52,348 || 202,496 || 163,151 || 138,870 || 142,546 || 143,960 || 159,546 || || 1 002,917

Pagamenti || 2,348 || 132,496 || 97,311 || 98,550 || 110,042 || 122,736 || 218,896 || 220,538 || 1 002,917

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'IC Bioindustrie

¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

X         La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020-2024 || Totale

|| || || ||

Tipo[37] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo ||

OBIETTIVO SPECIFICO 1[38] Ampliare la scala e validare su scala dimostrativa componenti di base interamente nuovi per l'industria chimica || || || || || || || || || || || || || || ||

— Risultato: cinque nuovi componenti di base per l'industria chimica entro il 2020 || Componenti di base || 30,000 || || 22,000 || || 75,000 || || 57,500 || || 52,000 || || 50,000 || || 50,000 || || 83,000 || 389,500

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || 22,000 || || 75,000 || || 57,500 || || 52,000 || || 50,000 || || 50,000 || || 83,000 || 389,500

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Sviluppare nuovi biomateriali || || || || || || || || || || || || || || ||

— Risultato cinque nuovi biomateriali || Materiali || 2,500 || || 9,000 || || 35,000 || || 36,500 || || 24,000 || || 27,000 || || 29,500 || || 36,000 || 197,000

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || 9,000 || || 35,000 || || 36,500 || || 24,000 || || 27,000 || || 29,500 || || 36,000 || 197,000

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Presentare nuovi prodotti di consumo vicini alla fase della disponibilità sul mercato || || || || || || || || || || || || || || ||

— Risultato Trenta nuovi prodotti di consumo || Prodotti || 2,500 || || 10,000 || || 21,500 || || 21,500 || || 15,500 || || 17,500 || || 19,000 || || 31,500 || 136,500

Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || || 10,000 || || 21,500 || || 21,500 || || 15,500 || || 17,500 || || 19,000 || || 31,500 || 136,500

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Creare bioraffinerie modello || || || || || || || || || || || || || || ||

— Risultato Cinque bioraffinerie modello || raffinerie || 25,000 || || 19,000 || || 70,000 || || 47,000 || || 51,000 || || 53,000 || || 51,000 || || 65,000 || 356,000 ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico 4 || || 19,000 || || 70,000 || || 47,000 || || 51,000 || || 53,000 || || 51,000 || || 65,000 || 356,000 ||

OBIETTIVO SPECIFICO 5 Creare nuove catene del biovalore || || || || || || || || || || || || || || ||

—Risultato Dieci nuove catene del biovalore || Catene del biovalore || 4,000 || || 7,500 || || 16,000 || || 15,500 || || 11,000 || || 9,500 || || 9,000 || || 15,000 || 83,500 ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico 5 || || 7,500 || || 16,000 || || 15,500 || || 11,000 || || 9,500 || || 9,000 || || 15,000 || 83,500 ||

|| || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || 67,500 || 217,500 || 178,000 || 153,500 || 157,000 || 158,500 || 230,500 || 1 162,500 ||

Il contributo totale dell'UE ai costi operativi ammonta a 980 Mio EUR.

3.2.3.     Incidenza prevista sulle risorse umane

3.2.3.1   Sintesi dell'impresa comune Bioindustrie

¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

X La proposta/iniziativa comporta l'uso di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Membri del personale (in ETP)[39]

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024

Funzionari (gradi AD) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

Funzionari (gradi AST) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

Agenti contrattuali || 12 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18

Agenti temporanei || || || || || || || || || || ||

Esperti nazionali distaccati || || || || || || || || || || ||

TOTALE || 16 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22

* In caso di mancato rinnovo della ITC, gli effettivi saranno progressivamente ridotti nella fase di smantellamento (dopo il 2020) tenendo conto degli impegni finanziari. La tabella presenta lo scenario di massima.

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024

Funzionari (gradi AD) || 0,216 || 0,220 || 0,224 || 0,229 || 0,233 || 0,238 || 0,243 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 0,263

Funzionari (gradi AST) || 0,216 || 0,220 || 0,224 || 0,229 || 0,233 || 0,238 || 0,243 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 0,263

Agenti contrattuali || 0,564 || 0,863 || 0,880 || 0,898 || 0,916 || 0,934 || 0,953 || 0,972 || 0,991 || 1,011 || 1,031

Agenti temporanei || || || || || || || || || || ||

Esperti nazionali distaccati || || || || || || || || || || ||

TOTALE || 0,996 || 1,303 || 1,328 || 1,356 || 1,382 || 1,410 || 1,439 || 1,466 || 1,495 || 1,525 || 1,557

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento (DG RTD)

—        La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

X         La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numero di effettivi

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020*

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

08 01 05 01 (ricerca indiretta) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[40]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[41] || — in sede[42] || || || || || || ||

— nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

* Il numero degli effettivi per il periodo oltre il 2020 sarà deciso ulteriormente.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Come descritto nello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, articoli 4 e 6

Personale esterno || Non applicabile

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP deve essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

Fabbisogno previsto di risorse umane per la IC Bioindustrie[43]

¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

X         La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

a. Fabbisogno stimato di risorse umane da finanziare mediante gli stanziamenti del quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020

Stima da esprimere in numero di effettivi

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020*

Ÿ Posti della tabella dell'organico (personale temporaneo)

|| || || || || || ||

  08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie || ||   ||   ||   ||   ||   ||  

Funzionari (gradi AD) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

Funzionari (gradi AST) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[44]

08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie || || || || || || ||

AT || || || || || || ||

AC || 12 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18

END || || || || || || ||

INT || || || || || || ||

TOTALE || 16 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22

* per il periodo 2021-2024 si veda la tabella 3.2.3.1

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Come descritto nello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, clausole 4 e 6

Personale esterno || Come descritto nello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, clausole 4 e 6

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP deve essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X         La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

¨         La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

¨         La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[45].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

¨ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

X La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 -2024 || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento — contributo in denaro alle spese amministrative || 1,955 || 2,096 || 2,243 || 2,453 || 2,621 || 2,527 || 6,105 || 20,000

Specificare l'organismo di cofinanziamento — contributo in denaro ai costi operativi* || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 77,500 || 182,500

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 19,800 || 19,800 || 20,150 || 20,330 || 20,530 || 20,840 || 81,050 || 202,500

I contributi in denaro comprendono un contributo dell'industria ai costi operativi pari come minimo a 182,5 Mio EUR.

Il contributo totale di membri diversi dall'Unione è fissato dall'articolo 4 del regolamento del Consiglio sull'IC Bioindustrie.

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

X         La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

[1]               COM(2012) 79 final.

[2]               DG REGIO (2012) Collegare la crescita intelligente e sostenibile attraverso la specializzazione intelligente: Guida pratica per le autorità di gestione del FESR.

[3]               COM(2012) 60 final.

[4]               COM(2012) 582 final.

[5]               COM(2013) […].

[6]               CDR 1112-2012.

[7]               Lo studio, che sarà pubblicato per la fine del 2013, mira a stabilire se i consumatori siano in grado di compiere scelte informate analizzando qual è il loro grado di comprensione e la trasparenza dell'informazione. Si prevede che lo studio formulerà raccomandazioni sul miglioramento e l'armonizzazione dell'etichettatura dei carburanti alla pompa in tutti gli Stati membri dell'UE. Lo studio analizza anche gli aspetti della disponibilità di carburanti diversi, dei distributori e dei prezzi al dettaglio.

[8]               COM(2012) 60 e documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2012)11.

[9]               OCSE(2009) The bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda (La bioeconomia fino al 2030: elaborare un'agenda politica).

[10]             Festel, G. (2011) Presentation at the 4th Annual European Forum for Industrial Biotechnology & The Biobased Economy, Amsterdam, 20 ottobre 2011.

[11]             WEF (2010) The future of Industrial Biorefineries.

[12]             OCSE(2009) The bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda (La bioeconomia fino al 2030: elaborare un'agenda politica).

[13]             COM(2012) 582 final.

[14]             Bloomberg New Energy Finance (2010) Next-generation ethanol and biochemicals: What's in it for Europe.

[15]             A prezzi correnti.

[16]             GU … [parere del PE].

[17]             GU … [parere del Cese].

[18]             GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

[19]             GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

[20]             GU … [H2020 FP].

[21]             GU … [H2020 FP].

[22]             COM(2010) 2020 definitivo.

[23]             COM(2012) 60.

[24]             COM(2012) 582 final.

[25]             COM(2007) 860 definitivo.

[26]             GU … [H2020 RfP].

[27]             GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

[28]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[29]             GU 56 del 4.3.1968, pag. 1.

[30]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[31]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[32]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

[33]             GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[34]             ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[35]             A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[36]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[37]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[38]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

[39]             Per gli organismi del PPP ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente tabella è inclusa per informazione.

[40]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire").

[41]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[42]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[43]             Per gli organismi del PPP ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è inclusa per informazione.

[44]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire").

[45]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.