Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'impresa comune Bioindustrie /* COM/2013/0496 final - 2013/0241 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale Uno degli obiettivi principali di Orizzonte 2020,
il programma quadro per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020,
è rafforzare l'industria europea con interventi a sostegno della ricerca e dell'innovazione
(R&I) in una serie di settori industriali. In particolare, il programma
prevede la creazione di partenariati pubblico-privato che contribuiranno ad
affrontare alcune delle sfide cruciali per l'Europa. Nell'UE le bioindustrie potrebbero concorrere
in ampia misura al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,
in particolare alle sue iniziative faro "L'Unione dell'innovazione", "Un'Europa
efficiente sotto il profilo delle risorse" e "Una politica
industriale per l'era della globalizzazione", come hanno riconosciuto
molte recenti iniziative politiche dell'UE, quali il partenariato europeo per l'innovazione
"Produttività e sostenibilità dell'agricoltura"[1], la strategia di
specializzazione intelligente per gli Stati membri e le Regioni[2] e la proposta di Settimo
programma d'azione per l'ambiente. La Comunicazione sulla strategia per una
bioeconomia per l'Europa adottata il 13 febbraio 2012[3] propone, nel suo piano d'azione,
la creazione di un partenariato pubblico-privato (PPP) dedicato alla ricerca e
all'innovazione nel settore delle bioindustrie ("PPP per le
bioindustrie"). La Comunicazione della Commissione "Un'industria
europea più forte per la crescita e la ripresa economica"[4] ribadisce l'importanza di
creare un PPP per le bioindustrie sotto forma di un'iniziativa tecnologica
congiunta (ITC) nel contesto della politica industriale dell'UE, in linea anche
con la comunicazione della Commissione "Partenariati pubblico-privato in
Orizzonte 2020: uno strumento potente per promuovere l'innovazione e la
crescita in Europa"[5]. Anche il Comitato
delle regioni, nel suo parere sulla strategia per una bioeconomia per l'Europa
della fine di novembre 2012[6]
, ha sottolineato il ruolo fondamentale dei bioprodotti e di una società basata
sulle risorse biologiche in Europa. Tenendo conto degli aspetti connessi alla
sostenibilità economica e sociale in generale e delle ricadute per i
consumatori, la Commissione sta attualmente studiando i biocarburanti dal punto
di vista dei consumatori nell'ambito di un vasto studio sul funzionamento del
mercato dei carburanti[7]. Motivi e obiettivi di un'iniziativa
tecnologica congiunta nel settore delle bioindustrie Le bioindustrie sono industrie che usano
risorse biologiche rinnovabili per la produzione di bioprodotti e
biocarburanti. Di solito la produzione avviene all'interno di bioraffinerie e
spesso ricorre a processi a base biologica. Ne scaturiscono nuove catene del
valore che creano legami tra produttori primari in precedenza del tutto
scollegati (ad es. anche i gestori di rifiuti organici) e l'industria, creando
così nuove opportunità per tutta una serie di attori. Un numero sempre più
elevato di industrie di trasformazione come le industrie chimiche, dei
biocarburanti, della carta e della pasta di carta, dello zucchero e degli amidi
e un numero sempre maggiore di operatori tecnologici (in particolare nel campo
della biotecnologia e dell'ingegneria industriale) è interessato a passare, del
tutto o in parte, a risorse e/o prodotti sostenibili e rinnovabili a base
biologica. L'obiettivo principale della presente
iniziativa tecnologica congiunta sarà la trasformazione di parti non
commestibili delle piante (ad es. legno, residui agricoli e forestali) e di
rifiuti biodegradabili in bioprodotti e biocarburanti. La parte non
commestibile delle piante, detta anche materiale ligno-cellulosico, di solito è
eterogenea e contiene una miscela di diversi tipi di biomolecole complesse
(cioè cellulosa, emicellulosa e lignina). La tecnologia necessaria per
trasformare il materiale ligno-cellulosico si considera "più avanzata"
delle attuali tecnologie che convertono parti commestibili di piante ed è in
continuo sviluppo. I prodotti e processi che ne derivano sono perciò definiti "avanzati". Le bioindustrie costituiscono una pietra
miliare della bioeconomia dell'UE per la creazione di crescita e di posti di
lavoro. Anche se i bioprodotti e i biocarburanti rappresentano attualmente non
più del 3% circa dei 2 000 Mrd EUR del fatturato annuo della
bioeconomia europea e l'1% dei 22 milioni di posti di lavoro che essa crea
attualmente[8],
si prevede che le bioindustrie conosceranno una crescita molto più rapida e
consistente di altri settori della bioeconomia più tradizionali[9],[10]. In base alle stime
realizzate da varie fonti: ·
il reddito potenziale globale dell'intera catena
del valore della biomassa per le bioraffinerie potrebbe superare i 200 Mrd EUR
entro il 2020[11];
·
la quota dei bioprocessi nell'intera produzione
chimica, considerata da sola, dovrebbe passare da meno del 2% nel 2005 al 25%
nel 2025[12];
·
la crescita del volume dei prodotti biochimici
(come bioplastiche, biolubrificanti, biosolventi, biosurfattanti e materie
prime chimiche) nell'UE è stimata del 5,3% all'anno fino al 2020 e dovrebbe
creare un mercato del valore di 40 Mrd EUR e oltre 90 000 posti
di lavoro nella sola industria biochimica[13];
·
entro il 2020 si potrebbero produrre in maniera
sostenibile e a costi competitivi fino a 75 miliardi di litri di
bioetanolo, il che rappresenterebbe un reddito supplementare per il settore
agricolo pari a circa 15 Mrd EUR[14]. Per realizzare questo potenziale e garantire
la competitività delle bioindustrie europee e della loro catena del valore sui
mercati globali occorre superare una serie di ostacoli: ·
la materia prima per biomassa dovrà essere ottenuta
in Europa in modo sostenibile e senza conseguenze negative indesiderate, come
perdita di biodiversità, cambiamento indiretto di destinazione dei terreni o
ripercussioni negative per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; ·
sono numerosi gli attori — tra cui i settori dell'agricoltura
e della silvicoltura, le industrie e i gestori dei rifiuti — che devono
instaurare collaborazioni lungo l'intera catena del valore per migliorare l'uso
efficiente delle risorse riducendo la frammentazione e l'isolamento attuali di
questi settori; ·
devono essere elaborati nuovi processi per
separare, pretrattare e convertire queste materie prime in bioprodotti e
biocarburanti; sarà necessario portare avanti simultaneamente un'ampia gamma di
opzioni tecnologiche radicalmente diverse (ad esempio processi enzimatici
contro processi chimici) in uno sforzo di ricerca ampio e articolato per
rafforzare l'efficienza del processo e ottimizzare la resa; ·
sono necessari consistenti investimenti nell'ampliamento
di scala della tecnologia e dell'infrastruttura per poter valutare i meriti
relativi di opzioni tecnologiche radicalmente diverse e individuare le opzioni
vincenti; questo comporterà la riqualificazione delle bioindustrie esistenti
(come le industrie chimiche, dei biocarburanti, della carta e della pasta di
carta, degli amidi ecc.) e lo sviluppo di nuovi modelli scalabili di
bioraffineria integrata; ·
il successo della diffusione dei nuovi bioprodotti
e biocarburanti e delle nuove bioenergie richiede l'elaborazione di norme e di
sistemi di etichettatura e di certificazione per conquistare l'accettazione dei
consumatori; i prezzi dei prodotti dovrebbero rispecchiare adeguatamente le
esternalità; i consumatori dovrebbero essere messi nelle condizioni di compiere
una scelta informata dei prodotti, ad esempio in base a dati che spieghino i
vantaggi di questi prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto. Le catene del valore delle bioindustrie (dalla
produzione primaria alle bioraffinerie, agli utenti industriali fino alle
marche offerte ai consumatori) sono complesse, come pure le sfide tecnologiche
e innovative che dobbiamo superare per realizzare appieno il potenziale
socioeconomico e ambientale di questo comparto. Solo una forte visione
strategica, un'agenda di ricerca e innovazione ben strutturata e definita e un
impegno finanziario stabile di lungo periodo possono far confluire in un unico
programma le diverse competenze provenienti da tutta Europa per realizzare i
necessari progressi, offrire sufficiente certezza e raggiungere una massa
critica sufficiente per far leva su ingenti investimenti privati. Gli obiettivi dell'iniziativa tecnologica
congiunta Bioindustrie sono: ·
contribuire a realizzare un'economia più efficiente
nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e
incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare nelle zone
rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in
Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che ottengono la biomassa in
maniera sostenibile; in particolare: ·
dimostrare le tecnologie che creano nuovi
componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a
partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di
produzione a base fossile; ·
sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione
degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento
delle bioraffinerie in biomassa fino ai consumatori di biomateriali, prodotti
biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni
intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e ·
creare impianti modello di bioraffinazione capaci
di diffondere tecnologie e modelli d'impresa per i biomateriali, prodotti
biochimici e biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi
e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative
a base fossile. Mettere a frutto l'esperienza maturata
nel tempo Negli ultimi decenni l'Unione europea ha
finanziato una vasta gamma di progetti che contribuiscono al progresso delle
bioindustrie. I programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e di
sviluppo tecnologico coprono quasi il 6% dell'investimento totale in R&S
dell'UE e il 15% della R&S europea che gode di un finanziamento pubblico
secondo un metodo collaborativo transnazionale. Il programma specifico del 7PQ "Cooperazione",
tema 2 "Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie"
finanzia attualmente 100 progetti nel campo delle biotecnologie con un contributo
complessivo dell'UE di circa 400 Mio EUR. Data la natura multidisciplinare delle
bioraffinerie, la DG RTD ha lanciato nel 2008 un invito comune a
presentare proposte sulle bioraffinerie con riferimento a quattro temi del
programma "Cooperazione" (tema 2, tema 5, tema 4 "Nanoscienze,
nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione", tema 6 "Ambiente").
Nel 2009 sono stati selezionati ai fini del finanziamento, con un contributo
combinato dell'UE di circa 50 Mio EUR, tre dei principali progetti
collaborativi: BIOCORE, EUROBIOREF e SUPRABIO. L'esperienza degli anni scorsi conferma che
esiste una forte base di ricerca europea nel settore delle bioindustrie, che
vanta alcuni progetti di successo nelle bioraffinerie, sia a livello dell'UE
che a livello regionale e nazionale. I meccanismi di finanziamento applicati a
livello UE e regionale, in particolare i progetti più ampi e integrati sulle
bioraffinerie e i cluster bioeconomici, rappresentano un passo in avanti nella
direzione giusta in quanto applicano un approccio della catena del valore che
copre le attività di ricerca, di diffusione e di dimostrazione e promuove la
collaborazione a livello transnazionale. Tuttavia, tali meccanismi non sono
riusciti a raggiungere una massa critica sufficiente per superare la
frammentazione e creare catene di valore integrate della bioindustria in
Europa. L'impatto di ognuno di questi meccanismi di finanziamento sarebbe stato
anche maggiore se avesse fatto parte di una visione integrata a lungo termine
del settore della bioindustria e se fosse stato assegnato un sostegno maggiore
alle attività di dimostrazione e di diffusione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Nella preparazione della presente azione
tecnologica congiunta sono state consultate molte fonti. ·
Dal 21 settembre al 14 dicembre 2012
si è tenuta una consultazione pubblica sul proposto PPP per le bioindustrie:
sono pervenute 638 risposte valide, di cui il 64,6% dal settore privato, il 24,6%
dalle università, l'8,8% dal settore pubblico e il 2% dalle ONG. Le risposte
sono arrivate da 19 dei 27 Stati membri, la maggior parte dalla Polonia,
seguita da Paesi Bassi, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Svezia, Finlandia,
Italia, Austria, Regno Unito, Romania, Repubblica ceca, Portogallo, Danimarca,
Irlanda, Ungheria, Grecia e Slovacchia. Quasi tutti coloro che hanno risposto
alla consultazione (94,3%) sostengono la necessità di un intervento dell'UE e l'86,9%
ritiene che il PPP sia il meccanismo più adeguato per realizzare un programma
di ricerca e innovazione nel settore delle bioindustrie nell'ambito di
Orizzonte 2020 e che i suoi impatti socioeconomici saranno positivi. Altri
messaggi chiave evidenziano la necessità di rafforzare l'innovazione a livello
dell'UE, di migliorare la competitività e di formulare obiettivi d'intervento
precisi per le bioindustrie. I risultati della consultazione sono stati
presentati e discussi il 9 gennaio 2013 a Bruxelles in occasione di
una riunione delle parti interessate alla quale hanno partecipato 162 persone.
La relazione completa della consultazione pubblica online fa parte della
valutazione di impatto, che si prevede sarà pubblicata in forma cartacea nel
giugno 2013. ·
Durante la preparazione della valutazione di
impatto, nel quadro della realizzazione della strategia per la bioeconomia, è
stata organizzata una serie di eventi che ha permesso un regolare scambio di
opinioni con un gran numero di parti interessate, tra cui la conferenza "Partnering
for the Bioeconomy in European Regions" del 12 ottobre 2012,
co-organizzata dalla DG RTD e dal Comitato delle regioni. Nel corso della
conferenza sono state diffuse informazioni sulle potenzialità di un PPP per le
bioindustrie e i vantaggi potenziali dei partenariati bioeconomici sono stati
evidenziati da esempi di attività svolte a livello regionale. La DG REGIO
ha in particolare informato i partecipanti in merito alla Strategia di
specializzazione intelligente che rientra nella politica di sviluppo rurale
dell'UE e ha proposto di focalizzare gli investimenti sulla bioeconomia laddove
possibile. ·
Sono stati consultati numerosi studi realizzati in
merito alla bioeconomia, ai bioprodotti e ai biocarburanti. ·
È stato convocato un gruppo di dieci revisori
esterni, esperti nei vari campi della catena del valore delle bioindustrie, per
assistere la DG RTD nella raccolta e nell'analisi dei dati di cui sopra e
nella preparazione della valutazione d'impatto. Valutazione
d'impatto Il regolamento proposto è basato su una
valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La presente proposta riguarda la creazione
dell'impresa comune denominata Bioindustrie (IC Bioindustrie) in
conformità all'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) ai fini della realizzazione dell'iniziativa tecnologica congiunta
Bioindustrie (ITC Bioindustrie). È opportuno che l'IC Bioindustrie sia
considerata un organismo dell'Unione e sia istituita per un periodo che termina
il 31 dicembre 2024. La sua sede sarà stabilita a Bruxelles (Belgio). Essa sarà finanziata dall'Unione europea,
rappresentata dalla Commissione europea, e dal consorzio Biobased Industries
Consortium (consorzio BIC). Le attività dell'IC Bioindustrie saranno
finanziate congiuntamente dai suoi fondatori. La Commissione e il consorzio BIC
contribuiranno in ugual misura ai costi di funzionamento dell'impresa comune.
Le attività di ricerca e dimostrazione saranno finanziate congiuntamente con i
contributi delle imprese che fanno capo al consorzio BIC sotto forma di risorse
monetarie e non monetarie (personale, apparecchiature, beni di consumo ecc.) e
con il contributo monetario dell'Unione europea. L'entità delle risorse messe a
disposizione dall'UE varierà in funzione del tipo di attività, in linea con le
regole di Orizzonte 2020. L'IC Bioindustrie sarà aperta a nuovi membri,
a condizione che contribuiscano con risorse alla realizzazione dei suoi
obiettivi. La Commissione sarà rappresentata nel
consiglio di direzione, in termini di diritti e di voti, alla stessa stregua
dei membri del consorzio industriale BIC. Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo 187
del TFUE. Si applicheranno le regole di partecipazione e
divulgazione previste per Orizzonte 2020. Tuttavia, date le esigenze
operative specifiche dell'iniziativa, è necessario prevedere una deroga a tali
regole. Nondimeno, per non pregiudicare il dibattito interistituzionale in
merito alla base giuridica e alle modalità procedurali adeguate per la sua adozione,
dibattito tuttora in corso nell'ambito dell'iter legislativo relativo alla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del Programma quadro di
ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2011) 0810 – 2011/0399
(COD), tale deroga specifica non è prevista nella fase attuale della presente
proposta. La deroga sarà quindi inserita in una fase ulteriore sulla base dei
risultati di tale dibattito. Essa permetterà di limitare, per le azioni
diverse dalle azioni di innovazione, l'ammissibilità al finanziamento a
soggetti come le PMI o gli istituti di istruzione secondaria o superiore,
raggiungendo nel contempo il livello ottimale di effetto leva sugli
investimenti privati. Sussidiarietà e proporzionalità La proposta riguarda un settore che non è di
esclusiva competenza dell'Unione e per questa ragione si applica il principio
di sussidiarietà. Gli obiettivi strategici della proposta
possono essere conseguiti solo mediante un intervento dell'Unione per le
ragioni elencate qui di seguito: (1)
la natura transnazionale e complessa di questa
grande sfida nel campo della ricerca e dell'innovazione richiede un
raggruppamento di conoscenze tra loro complementari e di risorse finanziarie
che vanno al di là dei singoli settori e delle frontiere nazionali.
Nessuno Stato membro, impresa o parte interessata può risolvere da solo il
problema. (2)
Le attività di coordinamento e le risorse
necessarie sono talmente ampie che, per essere credibile, l'attuazione deve
avvenire su scala europea. (3)
Dato che iniziative simili e concorrenti sono in
corso o stanno per essere avviate da altre potenze economiche (USA, Brasile,
Cina, Canada), solo un'azione di ampia portata attuata su scala europea potrà
esercitare un'attrattiva sufficiente perché le industrie facciano investimenti
in Europa. In conformità al principio di proporzionalità,
le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario
per raggiungere i suoi obiettivi. Scelta
dello strumento Il regolamento proposto permetterà di
stimolare in misura notevole gli investimenti pubblici e privati in attività di
ricerca e innovazione destinate a migliorare la competitività delle
bioindustrie europee e a creare nuove opportunità di impiego, in particolare
nelle zone rurali. L'impresa comune permetterà ai fondi dell'UE di esercitare
un effetto leva sulle risorse private a un livello che non può essere raggiunto
attraverso gli strumenti tradizionali, ai quali manca l'approccio strategico di
lungo periodo in termini di programmazione e di finanziamento. Per la durata
dell'impresa comune, ogni euro di finanziamento UE attirerà 2,8 EUR di
finanziamenti del settore privato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L'impresa comune Bioindustrie sarà dotata di
un bilancio complessivo di 2 000 Mio EUR (compresi i contributi
in denaro e in natura). Inoltre, il settore si è impegnato a investire 1 800 Mio EUR
nella creazione di ampi impianti modello e dimostrativi per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa tecnologica congiunta. Il contributo massimo dell'Unione europea
(compreso il contributo dei paesi dell'EFTA) sarà pari a 1 000 Mio EUR[15] provenienti dal bilancio di
Orizzonte 2020. I costi di funzionamento dell'impresa comune
Bioindustrie saranno coperti in parti uguali dall'UE e dal consorzio BIC fin
dall'inizio. I costi amministrativi non supereranno 60 Mio EUR per la
durata dell'impresa comune. Le attività di ricerca e di dimostrazione
realizzate dall'impresa comune Bioindustrie e ammissibili a cofinanziamento
nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno cofinanziate dall'UE e dal consorzio BIC. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Riesame L'Unione europea presenterà una relazione
annuale sui progressi compiuti dall'impresa comune e procederà ad una revisione
intermedia entro il 31 dicembre 2017. Il discarico per l'esecuzione
del contributo dell'UE fa parte del discarico dato dal Parlamento europeo alla
Commissione, su raccomandazione del Consiglio, conformemente alla procedura
prevista dall'articolo 319 del TFUE. 2013/0241 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'impresa comune Bioindustrie (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[16], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[17], considerando quanto segue: (1) I partenariati
pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati
previsti inizialmente dalla decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma
quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione (2007-2013)[18]. (2) La decisione 2006/971/CE del
Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico
Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per
le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[19] ha precisato i partenariati
pubblico-privato che devono essere sostenuti. (3) Il regolamento (UE)
n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce
Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)[20] mira a conseguire un impatto
maggiore sulla ricerca e sull'innovazione associando i finanziamenti del
programma quadro Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell'ambito di
un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione
possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Unione
in fatto di competitività e ad affrontare le sfide societali. La partecipazione
dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributo
finanziario a imprese comuni costituite in virtù dell'articolo 187 del trattato
come previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE. (4) In conformità alla decisione
…/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di
attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)[21]
è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal
programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale
decisione. (5) La strategia Europa 2020[22] sottolinea la necessità di
sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione
per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione.
Questa strategia ha ricevuto l'approvazione del Parlamento europeo e del
Consiglio. (6) Il consorzio di bioindustrie
BIC (in seguito "consorzio BIC") ha elaborato un documento
prospettico e un'agenda strategica di ricerca e innovazione basandosi sui
risultati di un'ampia consultazione del pubblico e delle parti interessate
private. Tale agenda strategica di ricerca e innovazione descrive le principali
problematiche tecnologiche e innovative che occorre superare per sviluppare
bioindustrie sostenibili e competitive in Europa; essa individua le attività di
ricerca, di dimostrazione e di diffusione da attuare nell'ambito dell'iniziativa
tecnologica congiunta sulle bioindustrie. (7) Il consorzio BIC è un'organizzazione
senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che
sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta sulle bioindustrie. I suoi membri
coprono l'intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie,
piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme
tecnologiche europee. L'obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo
sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono
chiedere di aderire all'organizzazione tutte le parti interessate della catena
del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e
trasparenza in materia di adesione, garantendo un'ampia partecipazione
industriale. (8) La comunicazione della
Commissione del 13 febbraio 2012 dal titolo "L'innovazione per
una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa"[23], e in particolare il suo piano
d'azione, promuove un partenariato pubblico-privato per sostenere la creazione
di bioindustrie e catene del valore sostenibili e competitive in Europa. In
vista del passaggio ad una società post petrolio, la comunicazione si prefigge
una maggiore integrazione dei settori che producono e trasformano la biomassa
per conciliare tra loro le esigenze connesse alla sicurezza dell'approvvigionamento
alimentare, alla scarsità di risorse naturali e agli obiettivi ambientali con l'uso
di biomassa a fini industriali ed energetici. (9) La comunicazione della
Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea
più forte per la crescita e la ripresa economica"[24] conferma l'importanza
strategica delle bioindustrie per la futura competitività dell'Europa, come già
precisato nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007 "Mercati
guida: un'iniziativa per l'Europa"[25]
e sottolinea la necessità di un'iniziativa tecnologica congiunta sulle
bioindustrie. (10) Le bioindustrie e le
rispettive catene del valore devono affrontare sfide complesse ed essenziali in
fatto di tecnologia e innovazione. Un settore nascente come quello delle
bioindustrie deve superare la dispersione di competenze tecniche e la scarsità
di dati pubblici sulla reale disponibilità di risorse per poter creare catene
del valore sostenibili e competitive. Per superare queste difficoltà occorre
raggiungere una massa critica in modo coerente e mirato a livello europeo in
termini di scala di attività, eccellenza e potenziale innovativo. (11) L'iniziativa tecnologica
congiunta sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di
diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività
precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in
Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe
opportuno verificare la disponibilità di un approvvigionamento garantito di
biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e
ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate,
attività di dimostrazione su larga scala e strumenti politici, in modo da
ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione,
connessi allo sviluppo di bioprodotti e biocarburanti sostenibili e
competitivi. (12) È opportuno che l'iniziativa
tecnologica congiunta per le bioindustrie assuma la forma di un partenariato
pubblico-privato destinato a promuovere gli investimenti destinati allo
sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa. Tale settore dovrà
offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare
la competitività europea e contribuire a fare dell'Europa una protagonista di
primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di
bioprodotti e biocarburanti avanzati. (13) L'obiettivo dell'iniziativa
tecnologica congiunta sulle bioindustrie è attuare un programma di attività di
ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di
risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e
che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili.
Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra i
soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, compresa la
produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le
PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università. (14) L'ambizione e la portata degli
obiettivi dichiarati dell'ITC per le bioindustrie, l'entità delle risorse
finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un
coordinamento efficace e una sinergia tra risorse e finanziamenti richiedono un
intervento dell'Unione. Per questo motivo, per l'attuazione dell'iniziativa
tecnologica congiunta è opportuno costituire un'impresa comune per le
bioindustrie (in seguito IC Bioindustrie) come soggetto giuridico. (15) Per raggiungere l'obiettivo
dell'impresa comune Bioindustrie occorre sostenere le attività di ricerca e
innovazione utilizzando risorse provenienti dai settori pubblico e privato. A
tal fine è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie organizzi inviti a
presentare proposte per sostenere le attività di ricerca, dimostrazione e
diffusione. (16) Per massimizzare l'impatto
ricercato, l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare sinergie più
strette con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente,
la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e
della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo
specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e
regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente. (17) I membri fondatori dell'impresa
comune Bioindustrie saranno l'Unione europea e il consorzio BIC. (18) È opportuno che le modalità
organizzative e operative dell'impresa comune Bioindustrie siano stabilite
nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento. (19) Il consorzio BIC ha espresso
per iscritto l'accordo di portare avanti le attività di ricerca nel settore
dell'impresa comune Bioindustrie all'interno di una struttura che si adatta
bene alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che il
consorzio BIC aderisca allo statuto figurante nell'allegato del presente
regolamento firmando una lettera di approvazione. (20) Per raggiungere i suoi
obiettivi è opportuno che l'impresa comune Bioindustrie fornisca un sostegno
finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni a partecipanti
selezionati in esito a un invito a presentare proposte aperto e competitivo. (21) I contributi dei partner
privati non dovranno limitarsi esclusivamente ai costi amministrativi dell'impresa
comune e al cofinanziamento necessario per eseguire le attività di ricerca e
innovazione supportate dall'impresa comune Bioindustrie. (22) I loro contributi dovranno
riguardare anche le attività supplementari che i partner privati dovranno
intraprendere, come stabilito nei piani di attività supplementari; per avere
una visione corretta dell'effetto leva è necessario che tali attività
supplementari costituiscano contributi alla più ampia iniziativa tecnologica
congiunta per le bioindustrie. (23) La partecipazione ad azioni
indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie deve essere conforme alle
disposizioni del regolamento (UE) n..../2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione
nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020"
(2014-2020)[26]. (24) Il contributo finanziario dell'Unione
all'impresa comune Bioindustrie deve essere gestito in conformità al principio
di sana gestione finanziaria e alle regole applicabili sulla gestione indiretta
stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento
delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012,
recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[27]. (25) È necessario che i controlli
sui beneficiari dei fondi dell'Unione previsti dal presente regolamento siano
realizzati in modo da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità a quanto
stabilito dal regolamento (UE) n..../2013 [il programma quadro Orizzonte 2020]. (26) Gli interessi finanziari dell'Unione
e degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie devono essere tutelati
durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, come la
prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero
dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se
del caso, sanzioni amministrative e finanziarie, in conformità al regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012. (27) Il revisore interno della
Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse
competenze di cui dispone nei confronti della Commissione. (28) In conformità all'articolo 287,
paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organi o organismi creati dall'Unione
può escludere l'esame dei conti delle entrate e delle spese dei medesimi da
parte della Corte dei conti. In conformità all'articolo 60, paragrafo 5, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi ai sensi
dell'articolo 209 del medesimo regolamento devono essere esaminati da un
organismo di revisione contabile indipendente che deve emettere un parere, tra
l'altro, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle
transazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è
giustificato prevedere che i conti dell'impresa comune Bioindustrie non siano
soggetti all'esame della Corte dei conti. (29) Per agevolarne la
costituzione, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell'istituzione
e del funzionamento iniziale dell'impresa comune Bioindustrie fino a che questa
non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. (30) In conformità ai principi di
sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea, gli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie di rafforzare la
ricerca e l'innovazione industriale in tutta l'Unione non possono essere
raggiunti in modo sufficiente dai singoli Stati membri e per evitare
duplicazioni, conservare massa critica e garantire l'uso ottimale dei fondi
pubblici possono quindi essere realizzati meglio dall'Unione; il presente
regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali
obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Costituzione 1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa
tecnologica congiunta per le bioindustrie, è costituita un'impresa comune ai
sensi dell'articolo 187 del trattato (in seguito "impresa comune
Bioindustrie") per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. 2. L'impresa comune Bioindustrie
costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato
pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. 3. L'impresa comune Bioindustrie
è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della
più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle
legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni
immobili e mobili e può stare in giudizio. 4. L'impresa comune Bioindustrie
ha sede a Bruxelles (Belgio). 5. Lo statuto dell'impresa
comune Bioindustrie figura nell'allegato. Articolo 2 Obiettivi L'impresa comune Bioindustrie persegue i
seguenti obiettivi: (a)
contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n.
…/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che istituisce Orizzonte
2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), in
particolare della parte … della decisione …/2013/UE del Consiglio, del… 2013,
che istituisce il programma specifico Orizzonte 2020; (b)
contribuire agli obiettivi dell'iniziativa
tecnologica congiunta per le bioindustrie per conseguire un'economia più
efficiente nell'impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di
carbonio e per incrementare la crescita economica e l'occupazione, in particolare
nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e
competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che
trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile; e in particolare: (c)
dimostrare le tecnologie che permettono di creare
nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a
partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di
produzione a base fossile; (d)
sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione
degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento
in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti
biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni
intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e (e)
creare impianti modello di bioraffinazione capaci
di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti
biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di
costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le
alternative a base fossile. Articolo 3 Contributo finanziario dell'Unione 1. Il contributo massimo dell'Unione,
compresi gli stanziamenti dei paesi dell'EFTA, all'impresa comune Bioindustrie
a copertura dei costi amministrativi e operativi ammonta a 1 000 Mio EUR.
Il contributo è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione
assegnati al programma specifico Orizzonte 2020 che attua il programma quadro
Orizzonte 2020 in conformità alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58,
paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo
209 del medesimo regolamento. 2. Le modalità del contributo
finanziario dell'Unione sono stabilite mediante un accordo di delega e accordi
annuali per il trasferimento di fondi conclusi tra la Commissione, per conto
dell'Unione, e l'impresa comune Bioindustrie. 3. L'accordo di delega di cui al
paragrafo 2 tiene conto delle disposizioni stabilite dall'articolo 58,
paragrafo 3, e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
e dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della
Commissione, oltre che, in particolare, dei seguenti elementi: a) le condizioni del contributo dell'impresa
comune Bioindustrie per quanto riguarda gli indicatori di prestazione di cui
all'allegato II della decisione .../UE [il programma specifico di attuazione
del programma quadro Orizzonte 2020]; b) le condizioni del contributo dell'impresa
comune Bioindustrie ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della
decisione .../UE [il programma specifico di attuazione del programma quadro
Orizzonte 2020]; c) gli indicatori specifici di prestazione
connessi al funzionamento dell'impresa comune Bioindustrie; d) gli accordi circa la fornitura dei dati
necessari a mettere la Commissione in condizione di adempiere i propri obblighi
di divulgazione e comunicazione; e) l'impiego di risorse umane e le relative
modifiche, in particolare l'assunzione per gruppo di funzioni, grado e
categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica del numero degli
effettivi. Articolo 4 Contributi di membri diversi dall'Unione 1. I membri dell'impresa comune
Bioindustrie diversi dall'Unione apportano, oppure concordano con le loro
entità costitutive di apportare, un contributo complessivo di almeno 2 800 Mio
EUR nel corso del periodo definito nell'articolo 1. 2. Il contributo di cui al
paragrafo 1 consta dei seguenti elementi: (a)
contributi all'impresa comune Bioindustrie secondo
quanto stabilito dalla clausola 12, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b)
e c), dello statuto figurante in allegato; (b)
contributi in natura di almeno 1 800 Mio
EUR nel periodo definito dall'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione,
o delle le loro entità costitutive, sotto forma di costi da essi sostenuti nell'attuazione
di attività supplementari che non rientrano nel piano di lavoro dell'impresa
comune Bioindustrie, che concorrono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica
congiunta per le bioindustrie. Tali costi possono essere supportati da altri
programmi di finanziamento dell'Unione in conformità alle norme procedurali
applicabili. In tali casi il finanziamento dell'Unione non sostituisce i
contributi in natura apportati dai membri diversi dall'Unione o dalle loro
entità costitutive. I costi di cui alla lettera b) non sono
ammissibili al sostegno finanziario dell'impresa comune Bioindustrie. Le
attività corrispondenti sono inserite in un piano annuale di attività
supplementari che indica il valore stimato di tali contributi. 3. I membri dell'impresa comune
Bioindustrie diversi dall'Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni
anno al consiglio di direzione dell'impresa comune il valore dei contributi di
cui al paragrafo 2 forniti in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. 4. Per la valutazione dei
contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e alla clausola 12, paragrafo
3, lettera c), dello statuto figurante nell'allegato, i costi sono
determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità
interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l'entità è
stabilita e ai principi contabili internazionali (International Financial
Reporting Standards). I costi sono certificati da un revisore contabile esterno
indipendente nominato dall'entità interessata. La valutazione dei contributi è
verificata dall'impresa comune Bioindustrie. Ove persistano incertezze può
essere controllata dall'impresa comune Bioindustrie. 5. La Commissione può porre termine,
ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione
all'impresa comune Bioindustrie, oppure attivare la procedura di liquidazione
di cui alla clausola 20, paragrafo 2, dello statuto figurante nell'allegato, se
tali membri, o le loro entità costitutive, non apportano o apportano solo
parzialmente o in ritardo i contributi di cui al paragrafo 2 del presente
articolo. Articolo 5 Disposizioni finanziarie L'impresa comune Bioindustrie adotta un
regolamento finanziario specifico conformemente all'articolo 209 del
regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE)
n.[regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo dei PPP]. Articolo 6 Personale 1. Al personale dell'impresa
comune Bioindustrie si applicano lo statuto dei funzionari e il regime
applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[29], e le norme adottate di comune
accordo dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto
e di detto regime. 2. Il consiglio di direzione
esercita nei confronti del personale dell'impresa comune Bioindustrie i poteri
conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina
e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere
i contratti di assunzione (in seguito "poteri dell'autorità che ha il
potere di nomina"). Il consiglio di direzione adotta, in conformità
all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo
2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime
applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri
pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di
sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a
subdelegare tali poteri. In circostanze eccezionali, il consiglio di
direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di
autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli
subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei
suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune diverso dal
direttore esecutivo. 3. Il consiglio di direzione
adotta adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del
regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto
dei funzionari. 4. Il numero degli effettivi è
determinato nella tabella dell'organico dell'impresa comune Bioindustrie che
indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il
numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea
con il bilancio annuale dell'impresa comune. 5. Il personale dell'impresa
comune Bioindustrie è costituito da personale temporaneo e a contratto. 6. Tutte le spese per il
personale sono a carico dell'impresa comune Bioindustrie. Articolo 7 Esperti nazionali distaccati e tirocinanti 1. L'impresa comune Bioindustrie
si avvale di esperti nazionali distaccati e di tirocinanti, che non sono
dipendenti dell'impresa comune. Il numero di esperti nazionali distaccati,
espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo
6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale. 2. Il consiglio di direzione
adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti
nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e all'impiego di tirocinanti. Articolo 8 Privilegi e immunità All'impresa comune Bioindustrie e al suo
personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione. Articolo 9 Responsabilità dell'impresa comune Bioindustrie 1. La responsabilità
contrattuale dell'impresa comune Bioindustrie è disciplinata dalle pertinenti
disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione
o al contratto in questione. 2. In materia di responsabilità
non contrattuale, l'impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai
principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai
suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Qualsiasi pagamento dell'impresa
comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come
pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, sono considerati spese
dell'impresa comune Bioindustrie e sono coperti dalle risorse dell'impresa
comune Bioindustrie. 4. L'impresa comune Bioindustrie
è la sola responsabile dell'adempimento delle proprie obbligazioni. Articolo 10 Competenza della Corte di giustizia e diritto
applicabile 1. La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi alle condizioni stabilite dal trattato nei seguenti
casi: a) sulle controversie che possono insorgere
tra i membri in ordine al contenuto del presente regolamento; b) in virtù di una clausola compromissoria
contenuta in convenzioni, decisioni o contratti conclusi dall'impresa comune
Bioindustrie; c) sulle controversie relative al
risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune Bioindustrie
nell'esercizio delle sue funzioni; d) sulle controversie tra l'impresa comune
Bioindustrie e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabilite dallo
statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione
europea. 2. Per tutte le questioni non
contemplate dal presente regolamento o da un altro atto del diritto dell'Unione,
si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune Bioindustrie. Articolo 11 Valutazione 1. Entro il 31 dicembre 2017 la
Commissione esegue una valutazione intermedia dell'impresa comune Bioindustrie.
La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate di
osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018. 2. In base alle conclusioni
della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione può agire
nei modi previsti dall'articolo 4, paragrafo 5, oppure prendere ogni altra
misura appropriata. 3. Entro sei mesi dalla
liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, ma non oltre i due anni
successivi all'avvio della procedura di liquidazione di cui alla clausola 20
dello statuto figurante nell'allegato, la Commissione esegue una valutazione
finale dell'impresa comune Bioindustrie. I risultati della valutazione finale
sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 12 Discarico 1. Il discarico dell'esecuzione
del bilancio relativo al contributo dell'Unione all'impresa comune Bioindustrie
fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su
raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall'articolo 319
del trattato. 2. L'impresa comune Bioindustrie
coopera pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di
discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria.
In questo contesto all'impresa può essere chiesto di farsi rappresentare in
riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e di assistere l'ordinatore
delegato della Commissione. Articolo 13 Audit ex post 1. Gli audit ex post sulle spese
per le azioni indirette sono realizzati dall'impresa comune Bioindustrie a
norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n..../2013 [il programma quadro
Orizzonte 2020] nell'ambito delle azioni indirette del programma quadro
Orizzonte 2020. 2. Per ragioni di coerenza la
Commissione ha la facoltà di decidere di eseguire gli audit di cui al paragrafo
1. Articolo 14 Tutela degli interessi finanziari dei membri 1. Fatta salva la clausola 16,
paragrafo 4, dello statuto figurante nell'allegato, l'impresa comune
Bioindustrie dà accesso al personale della Commissione e ad altre persone da
essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, alle proprie sedi e ai propri
locali, e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato
elettronico, necessarie per l'esecuzione degli audit. 2. L'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in
loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999,
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[30] e dal regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai
controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e
altre irregolarità[31],
al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a
una convenzione, o a una decisione o a un contratto finanziati a norma del
presente regolamento. 3. Fatti salvi i paragrafi 1
e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall'attuazione del
presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la
Commissione, l'impresa comune Bioindustrie, la Corte dei conti e l'OLAF a
eseguire tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze. 4. L'impresa comune Bioindustrie
garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente
tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni
adeguati. 5. L'impresa comune Bioindustrie
aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il
Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini
interne svolte dall'OLAF[32].
L'impresa comune Bioindustrie adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento
di indagini interne da parte dell'OLAF. Articolo 15 Riservatezza Fatto salvo l'articolo 16, l'impresa comune
Bioindustrie protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe
pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue
attività. Articolo 16 Trasparenza 1. Ai documenti in possesso dell'impresa
comune Bioindustrie si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[33]. 2. Il consiglio di direzione
dell'impresa comune Bioindustrie può adottare modalità pratiche per l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Fatto salvo l'articolo 10, le
decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie a norma dell'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al
mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 del trattato. Articolo 17 Regole in materia di partecipazione e divulgazione Alle azioni finanziate dall'impresa comune
Bioindustrie si applica il regolamento (UE) n. ...[regole di
partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020]. In conformità a tale
regolamento l'impresa comune Bioindustrie è considerata un organismo di
finanziamento e dà un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito
dalla clausola 1 dello statuto figurante nell'allegato. Articolo 18 Sostegno da parte dello Stato ospitante Può essere concluso un accordo amministrativo
tra l'impresa comune Bioindustrie e lo Stato in cui essa ha sede per quanto
riguarda i privilegi le immunità e gli altri elementi di supporto che tale
Stato fornisce all'impresa comune. Articolo 19 Azioni iniziali 1. La Commissione è responsabile
della costituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune
Bioindustrie finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il
proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione,
tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il
coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune Bioindustrie. 2. A tal fine: (a)
fino a quando il direttore esecutivo non assume le
sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a
norma della clausola 8 dello statuto allegato, la Commissione può distaccare un
funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed
eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere
assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione; (b)
in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del presente
regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il
potere di nomina; (c)
la Commissione può distaccare ad interim un numero
limitato di suoi funzionari. 3. Il direttore esecutivo ad
interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti
nel bilancio annuale dell'impresa comune Bioindustrie dopo l'approvazione del
consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti,
anche relativi al personale, in seguito all'adozione dell'organigramma dell'impresa
comune Bioindustrie. 4. Il direttore esecutivo ad
interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune
Bioindustrie e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione,
stabilisce la data alla quale l'impresa comune ha la capacità di eseguire il
proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall'assumere
impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune
Bioindustrie. Articolo 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE BIOINDUSTRIE 1 —
Compiti L'impresa
comune Bioindustrie svolge i seguenti compiti: (a)
assicura l'istituzione e la gestione sostenibile
dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie; (b)
mobilita i fondi pubblici e privati necessari; (c)
istituisce e sviluppa una stretta collaborazione a
lungo termine tra l'Unione, l'industria e gli altri soggetti interessati; (d)
garantisce l'efficienza dell'iniziativa tecnologica
congiunta per le bioindustrie; (e)
raggiunge la massa critica di ricerca necessaria
per avviare un programma di lungo periodo; (f)
monitora i progressi compiuti verso il conseguimento
degli obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie; (g)
sostiene finanziariamente azioni indirette di
ricerca e innovazione prevalentemente sotto forma di sovvenzioni; (h)
sovrintende alle attività di informazione,
comunicazione, sfruttamento e divulgazione applicando, mutatis mutandis,
le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n..../2013 [il programma
quadro Orizzonte 2020]; (i)
svolge ogni altro compito necessario per
raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 del presente regolamento. 2 —
Membri 1. I membri dell'impresa comune
Bioindustrie sono i seguenti: (a)
l'Unione, rappresentata dalla Commissione; (b)
previa accettazione del presente statuto,
attraverso una lettera di approvazione, il consorzio bioindustriale Aisbl (in
seguito "consorzio BIC"), organizzazione senza scopo di lucro di
diritto belga (numero di registrazione: 0521-857-822), con sede permanente a
Bruxelles, Belgio. 3 —
Modifiche della composizione 1. Tutti i soggetti giuridici
che sostengono direttamente o indirettamente la ricerca e l'innovazione in uno
Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020
possono chiedere di aderire all'impresa comune Bioindustrie purché
contribuiscano al finanziamento di cui alla clausola 12 ai fini del
conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 2 del
presente regolamento e accettino lo statuto dell'impresa comune Bioindustrie. 2. Le domande di nuova adesione
all'impresa comune Bioindustrie sono indirizzate al consiglio di direzione,
corredate di una proposta di adattamento della composizione del consiglio di
direzione di cui alla clausola 5. 3. Il consiglio di direzione
valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore
aggiunto del richiedente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa
comune Bioindustrie. In seguito il consiglio di direzione decide in merito alla
domanda. 4. Qualsiasi membro può porre
fine alla sua adesione all'impresa comune Bioindustrie. Il recesso
acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri
membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi
obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune Bioindustrie
prima del recesso. 5. L'adesione all'impresa comune
Bioindustrie può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di
direzione. 6. Immediatamente dopo ogni
modifica della composizione ai sensi della presente clausola l'impresa comune
Bioindustrie pubblica sul proprio sito internet un elenco aggiornato dei suoi
membri, insieme alla data in cui la modifica acquista efficacia. 4 —
Organizzazione dell'impresa comune Bioindustrie 1. Gli organi dell'impresa
comune Bioindustrie sono: (a)
il consiglio di direzione; (b)
il direttore esecutivo, (c)
il comitato scientifico; (d)
il gruppo di rappresentanti degli Stati. 2. Il comitato scientifico e il
gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune
Bioindustrie. 5 —
Composizione del consiglio di direzione 1. Il consiglio di direzione è
così composto: –
cinque rappresentanti della Commissione; –
cinque rappresentanti dei membri privati, almeno
uno dei quali è costituito da un rappresentante di piccole e medie imprese. 6 —
Funzionamento del consiglio di direzione 1. La Commissione detiene il 50%
dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. I membri privati
detengono un numero corrispondente di voti. I membri fanno tutto il possibile
per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, il
consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75% dei voti,
compresi i voti dei rappresentanti assenti. 2. Il consiglio di direzione
elegge il suo presidente per un mandato di due anni. 3. Il consiglio di direzione
tiene riunioni ordinarie due volte all'anno. Esso può tenere riunioni
straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza di
rappresentanti dei membri privati o del presidente. Le riunioni del consiglio
di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la
sede dell'impresa comune Bioindustrie. Il direttore esecutivo ha il diritto di
partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Il presidente del gruppo di rappresentanti degli
Stati ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in
qualità di osservatore. Il consiglio di direzione può invitare, a sua
discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di
osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione
e rappresentanti della società civile. I rappresentanti dei membri non sono personalmente
responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al
consiglio di direzione. Il consiglio di direzione adotta il proprio
regolamento interno. 7 —
Compiti del consiglio di direzione 1. Il consiglio di direzione
assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato
dell'impresa comune Bioindustrie e sovrintende all'attuazione delle sue
attività. 2. Il consiglio di direzione
svolge in particolare i seguenti compiti: (a)
valuta, accoglie o respinge le domande di adesione
di nuovi membri in conformità alla clausola 3; (b)
decide di porre fine all'adesione all'impresa
comune Bioindustrie di qualsiasi membro inadempiente; (c)
adotta il regolamento finanziario dell'impresa
comune Bioindustrie, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento; (d)
adotta il bilancio annuale dell'impresa comune
Bioindustrie, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di
agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di
agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a
tempo pieno; (e)
esercita, nei confronti del personale, i poteri di
autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 6,
paragrafo 2, del presente regolamento; (f)
nomina e destituisce il direttore esecutivo,
proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato; (g)
approva l'organigramma dell'ufficio di programma di
cui alla clausola 9, paragrafo 5, su raccomandazione del direttore
esecutivo; (h)
approva il piano di lavoro annuale e le previsioni
di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa
consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli
Stati; (i)
approva il piano annuale di attività supplementari
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla
proposta dei membri privati e previa consultazione, se del caso, di un gruppo
consultivo ad hoc; (j)
approva i conti annuali; (k)
approva il rapporto annuale d'attività e le voci di
spesa corrispondenti; (l)
provvede, se del caso, all'istituzione di una
capacità di revisione contabile interna dell'impresa comune Bioindustrie; (m)
approva gli inviti a presentare proposte e, se del
caso, le connesse regole di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione
e procedure di revisione; (n)
approva l'elenco delle azioni selezionate per il
finanziamento; (o)
definisce la strategia di comunicazione dell'impresa
comune Bioindustrie, su raccomandazione del direttore esecutivo; (p)
se del caso, adotta modalità di applicazione in
conformità all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento; (q)
se del caso, adotta regole per il distacco di
esperti nazionali presso l'impresa comune Bioindustrie e per il ricorso a
tirocinanti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento; (r)
se del caso, costituisce gruppi consultivi che
affiancano gli organi dell'impresa comune Bioindustrie; (s)
se del caso, sottopone alla Commissione eventuali
richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa
comune Bioindustrie; (t)
è responsabile di qualsiasi compito non
espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune Bioindustrie e
può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti. 8 —
Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è
nominato dal consiglio di direzione, sulla base di un elenco di candidati
proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e
trasparente. La Commissione associa opportunamente alla procedura di selezione
una rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie. In particolare, è garantita una
rappresentanza adeguata degli altri membri dell'impresa comune Bioindustrie
nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo i membri
privati nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome
del consiglio di direzione. 2. Il direttore esecutivo fa
parte dell'organico dell'impresa comune Bioindustrie ed è assunto come agente
temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini della stipula del contratto di lavoro del
direttore esecutivo, l'impresa comune Bioindustrie è rappresentata dal
presidente del consiglio di direzione 3. Il mandato del direttore
esecutivo è di tre anni Alla scadenza del mandato, la Commissione valuta,
associando opportunamente alla valutazione i membri privati, l'operato del
direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune
Bioindustrie. 4. Il consiglio di direzione, su
proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al
paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola
volta per un massimo di quattro anni. 5. Il direttore esecutivo il cui
mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di
selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 6. Il direttore esecutivo può
essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di
direzione, che delibera su proposta della Commissione che associa
opportunamente i membri privati. 9 —
Compiti del direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è il
responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune
Bioindustrie, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione. 2. Il direttore esecutivo è il
rappresentante legale dell'impresa comune Bioindustrie e risponde al consiglio
di direzione. 3. Il direttore esecutivo
provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Bioindustrie. 4. Il direttore esecutivo svolge
in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente: (a)
prepara e presenta per adozione al consiglio di
direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico
con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per
grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali
distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno; (b)
prepara e presenta per adozione al consiglio di
direzione il piano di lavoro annuale e le corrispondenti previsioni di spesa; (c)
presenta per approvazione al consiglio di direzione
i conti annuali; (d)
prepara e presenta per approvazione al consiglio di
direzione il rapporto annuale di attività, incluse le spese corrispondenti; (e)
presenta per approvazione al consiglio di direzione
l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento; (f)
firma le singole convenzioni o decisioni; (g)
firma i contratti di appalto; (h)
attua la strategia di comunicazione dell'impresa
comune Bioindustrie; (i)
organizza, dirige e supervisiona le attività e il
personale dell'impresa comune Bioindustrie nei limiti della delega conferitagli
dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del
presente regolamento; (j)
istituisce un sistema di controllo interno efficace
ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di
direzione ogni modifica sostanziale dello stesso; (k)
provvede alla valutazione e alla gestione dei
rischi; (l)
prende ogni altro provvedimento necessario per
valutare i progressi realizzati dall'impresa comune Bioindustrie nel
perseguimento dei suoi obiettivi; (m)
svolge qualsiasi altro compito affidatogli o
delegatogli dal consiglio di direzione. 5. Il direttore esecutivo
istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua
responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente
regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa
comune Bioindustrie e svolge, in particolare, i seguenti compiti: (a)
coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo
sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune
Bioindustrie; (b)
gestisce gli inviti a presentare proposte in base
al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni o le decisioni di
sovvenzione, compreso il loro coordinamento; (c)
fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa
comune Bioindustrie tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento
delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche; (d)
funge da segretariato per gli organi dell'impresa
comune Bioindustrie e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente
creati dal consiglio di direzione. 10 — Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico è
composto da dieci membri al massimo. Il comitato elegge un presidente fra i
suoi membri. 2. I membri riflettono una
rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale
provenienti dal mondo accademico, dal settore, da piccole e medie imprese, da
organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione.
Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e
le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare
raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune Bioindustrie. 3. Il consiglio di direzione
stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione
del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene
conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli
Stati dell'impresa comune Bioindustrie. 4. Il comitato scientifico
svolge i seguenti compiti: (a)
dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da
trattare nei piani di lavori annuali; (b)
dà il proprio parere sulle realizzazioni
scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività. 5. Il comitato scientifico si
riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. 6. Il comitato scientifico può,
con l'accordo del presidente, invitare altre persone alle sue riunioni. 7. Il comitato scientifico
adotta il proprio regolamento interno. 11 —
Gruppo di rappresentanti degli Stati 1. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati dell'impresa comune Bioindustrie è composto di un rappresentante di
ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro
Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri. 2. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dal
presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione o
i rispettivi rappresentanti partecipano alle riunioni. Il presidente del gruppo di rappresentanti degli
Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in veste di
osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione,
rappresentanti della società civile o rappresentanti di associazioni di PMI. 3. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati esamina in particolare le informazioni e fornisce pareri sui
seguenti aspetti: (a)
progressi nella realizzazione del programma dell'impresa
comune Bioindustrie e conseguimento dei suoi obiettivi; (b)
aggiornamento dell'orientamento strategico; (c)
legami con il programma quadro Orizzonte 2020; (d)
piani di lavoro annuali; (e)
partecipazione delle PMI. 4. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati fornisce anche informazioni all'impresa comune Bioindustrie e
agisce da interfaccia con essa sui seguenti aspetti: (a)
stato di avanzamento dei pertinenti programmi
nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali
settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie; (b)
misure specifiche adottate a livello nazionale o
regionale riguardo a eventi di divulgazione, workshop tecnici specializzati e
attività di comunicazione; (c)
misure specifiche adottate a livello nazionale o
regionale riguardo ad attività di diffusione connesse all'iniziativa
tecnologica congiunta per le bioindustrie. 5. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni all'impresa
comune Bioindustrie su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in
particolare quando queste riguardano materie nazionali o regionali. L'impresa comune Bioindustrie informa il gruppo di
rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni. 6. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati adotta il proprio regolamento interno. 12 —
Fonti di finanziamento 1. L'impresa comune Bioindustrie
è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione, o
dalle loro entità costitutive, mediante contributi finanziari versati
ratealmente e contributi consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione
di azioni indirette che non sono rimborsati dall'impresa comune Bioindustrie. 2. Le spese amministrative dell'impresa
comune Bioindustrie non superano 60 Mio EUR e sono coperte da
contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l'Unione e i
membri diversi dall'Unione. La parte dei contributi destinati alle spese
amministrative eventualmente non utilizzata può essere stornata per coprire i
costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie. 3. I costi operativi dell'impresa
comune Bioindustrie sono coperti mediante: (a)
un contributo finanziario dell'Unione; (b)
un contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione; (c)
contributi in natura dei membri diversi dall'Unione,
o delle loro entità costitutive, consistenti in costi da essi sostenuti nell'attuazione
di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune
Bioindustrie e di qualunque altro contributo a tali costi. 4. Il contributo finanziario dei
membri diversi dall'Unione ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b),
è di almeno 182,50 Mio EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del
presente regolamento. 5. Le risorse dell'impresa
comune Bioindustrie iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi: (a)
contributi finanziari dei membri a copertura delle
spese amministrative; (b)
contributi finanziari dei membri a copertura dei
costi operativi; (c)
eventuali entrate generate dall'impresa comune
Bioindustrie; (d)
eventuali altri contributi finanziari, risorse ed
entrate. Gli interessi prodotti dai contributi versati dai
membri all'impresa comune Bioindustrie sono considerati un suo reddito. 6. Tutte le risorse dell'impresa
comune Bioindustrie e tutte le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui
all'articolo 2 del presente regolamento. 7. L'impresa comune Bioindustrie
è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini
della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente
regolamento. 8. Eccetto in caso di
liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie a norma della clausola 20,
le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa
comune. 13 —
Impegni finanziari Gli impegni finanziari dell'impresa comune
Bioindustrie non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o
imputate al bilancio dai suoi membri. 14 —
Esercizio finanziario L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre. 15 —
Pianificazione operativa e finanziaria 1. Il direttore esecutivo
presenta per adozione al consiglio di direzione un progetto di piano di lavoro
annuale, comprensivo di un piano dettagliato delle attività di ricerca e
innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di
spesa per l'anno successivo. Il piano di lavoro comprende anche il valore
stimato dei contributi da versare in conformità alla clausola 12, paragrafo 3, lettera c). 2. Il piano di lavoro annuale di
un dato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente. Il piano di
lavoro annuale è pubblicato. 3. Il direttore esecutivo
prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo
presenta per adozione al consiglio di direzione. 4. Il consiglio di direzione
adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio
precedente. 5. Il bilancio annuale è
adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel
bilancio dell'Unione. 16 — Relazioni operative e finanziarie 1. Il direttore esecutivo
riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato,
conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune Bioindustrie. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore
esecutivo presenta per approvazione al consiglio di direzione un rapporto
annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune Bioindustrie
durante l'anno civile precedente, in particolare rispetto al piano di lavoro di
quell'anno. Il rapporto contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti
aspetti: (a)
attività di ricerca, d'innovazione e altre azioni
realizzate, con le voci di spesa corrispondenti; (b)
le azioni presentate, suddivise per tipo di
partecipante, comprese le PMI, e per paese; (c)
le azioni selezionate per finanziamento, suddivise
per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del
contributo erogato dall'impresa comune Bioindustrie ai singoli partecipanti e
alle singole azioni. 2. Una volta approvato dal
consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico. 3. L'impresa comune Bioindustrie
presenta relazioni annuali alla Commissione conformemente all'articolo 60,
paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 4. A norma dell'articolo 60,
paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa
comune Bioindustrie sono esaminati da un organismo di revisione contabile
indipendente. I conti dell'impresa comune Bioindustrie non sono
esaminati dalla Corte dei conti. 17 —
Revisione contabile interna Il revisore interno della Commissione esercita
nei confronti dell'impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui
dispone nei confronti della Commissione. 18 —
Responsabilità dei membri e assicurazioni 1. La responsabilità finanziaria
dei membri per i debiti dell'impresa comune Bioindustrie è limitata al
contributo da essi già versato per i costi amministrativi. 2. L'impresa comune Bioindustrie
sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie. 19 — Conflitto di interessi 1. L'impresa comune
Bioindustrie, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di
interessi nello svolgimento delle loro attività. 2. Il consiglio di direzione
dell'impresa comune Bioindustrie può adottare norme per la prevenzione e la
risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il
personale della stessa. Tali norme prescrivono, in particolare, ai
rappresentanti dei membri dell'impresa comune Bioindustrie che siedono nel
consiglio di direzione di evitare ogni conflitto di interessi. 20 —
Liquidazione 1. L'impresa comune Bioindustrie
è liquidata alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1 del presente
regolamento. 2. La procedura di liquidazione
è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri
privati si ritirino dall'impresa comune Bioindustrie. 3. Ai fini della procedura di
liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, il consiglio di direzione nomina
uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di
direzione. 4. Durante la procedura di
liquidazione dell'impresa comune Bioindustrie, le attività sono utilizzate per
coprire le passività e le spese di liquidazione. Qualsiasi eccedenza è
distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione,
proporzionalmente ai loro contributi finanziari all'impresa comune. Qualsiasi
eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione. 5. È avviata una procedura ad
hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o
decisioni adottate dall'impresa comune Bioindustrie, nonché di qualsiasi
contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa
comune Bioindustrie. 1.2. Settore/ settori interessati
nella struttura ABM/ABB[34] Settore interessato: Orizzonte 2020 — Programma
quadro per la ricerca e l'innovazione Attività: cambiamenti societali "Sicurezza
alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia"
e leadership industriale "Tecnologie abilitanti fondamentali" 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[35] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la
proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Creazione dell'impresa comune Bioindustrie in
quanto nuova forma di partenariato pubblico-privato tra la Commissione e l'industria
per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Organizzazione di inviti a presentare proposte
concorrenziali, valutazione e selezione di progetti in cui l'industria
cofinanzia progetti di ricerca collaborativa eseguiti in uno Stato membro
o un paese associato a Orizzonte 2020 con la partecipazione di università,
PMI e altri partner, sostenuti con fondi dell'impresa comune Bioindustrie. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate (a)
dimostrare le tecnologie che creano nuovi
componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a
partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di
produzione a base fossile; (b)
sviluppare modelli di impresa basati sull'integrazione
degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall'approvvigionamento
delle bioraffinerie in biomassa fino ai consumatori di biomateriali, prodotti
biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni
intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali e (c)
creare impianti modello di bioraffinazione capaci
di diffondere modelli tecnologici e d'impresa per i biomateriali, i prodotti
biochimici e i biocarburanti e di dimostrare gli incrementi in termini di
prestazioni e i miglioramenti in termini di costi a livelli tali da risultare
concorrenziali con le alternative a base fossile. Attività ABM/ABB
interessate (a)
Controllo e follow-up degli aspetti scientifici e
finanziari dei progetti per i quali è stata sottoscritta una convenzione di
sovvenzione con l'impresa comune Bioindustrie. (b)
Organizzazione dei bandi di gara necessari per il
funzionamento dell'impresa comune Bioindustrie. (c)
Definizione e attuazione di tutte le procedure dell'impresa
comune Bioindustrie. (d)
Organizzazione delle attività di divulgazione dell'impresa
comune Bioindustrie. (e)
Organizzazione di tutte le altre attività legate
all'impresa comune Bioindustrie. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Incremento significativo degli investimenti
privati nella ricerca con: –
cinque nuovi componenti di base per l'industria
chimica entro il 2020 –
50 nuovi biomateriali entro il 2020 –
cinque bioraffinerie modello entro il 2020 Accorciare i tempi di commercializzazione: –
30 nuovi bioprodotti di consumo entro il 2020 –
10 nuove catene del biovalore entro il 2020 –
ampia partecipazione delle PMI 1.4.4. Indicatori di risultati e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Per poter seguire l'attuazione dell'impresa comune
Bioindustrie sarà stabilita una serie di indicatori quantitativi e qualitativi
di prestazione (indicatori chiave di prestazione). Questi indicatori
chiave di prestazione misureranno l'impatto dell'impresa comune Bioindustrie
sulla competitività dell'UE e sull'ambiente di ricerca nel settore delle
industrie rinnovabili e delle bioindustrie. Gli indicatori quantitativi saranno
misurati su vasta scala, in un quadro comparativo e sistematico, mentre l'approccio
qualitativo comprenderà studi di casi e controlli tecnici. Gli indicatori
chiave di prestazione dovrebbero essere valutati rispetto allo stato dell'arte
negli anni che precedono l'avvio dell'impresa comune per contribuire a valutare
gli effetti di addizionalità di quest'ultima nel corso della sua durata
di vita. I progressi dell'impresa comune saranno
controllati in modo permanente rispetto ad una serie di indicatori verificabili
oggettivamente, fra i quali: –
il monitoraggio del finanziamento pubblico (UE e
altro) e privato; –
il seguito dei fattori di addizionalità; –
la selezione di progetti e l'assegnazione di mezzi
di finanziamento; –
il controllo di carattere tecnico rispetto al
quadro di riferimento costituito da programmi specifici ben definiti; –
il rispetto del calendario; –
il controllo quantitativo della penetrazione del
mercato nei settori considerati; –
il livello di partecipazione delle PMI e il livello
di partecipazione dei nuovi Stati membri; –
indicatori di sostenibilità. A metà percorso l'impresa comune sarà valutata da
esperti indipendenti per conto della Commissione. Tale valutazione riguarderà
la qualità e l'efficacia dell'impresa comune e i progressi realizzati nel
conseguimento dei suoi obiettivi, e darà luogo a raccomandazioni volte all'eventuale
riaggiustamento del programma e, all'occorrenza, all'elaborazione di una
strategia d'uscita. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine La creazione dell'impresa comune in quanto nuova
forma di partenariato tra la Commissione e l'industria per il finanziamento
della ricerca e dell'innovazione. Organizzazione di inviti a presentare proposte
concorrenziali, valutazione e selezione di progetti di ricerca collaborativa
cofinanziati dall'industria. Controllo e follow-up degli aspetti scientifici e
finanziari dei progetti per i quali è stata sottoscritta una convenzione di
sovvenzione con l'impresa comune Bioindustrie. Definizione e attuazione di tutte le procedure
dell'impresa comune Bioindustrie, compreso l'audit finanziario. Organizzazione delle attività di divulgazione e
comunicazione dell'impresa comune Bioindustrie. Organizzazione di tutte le altre attività legate
all'impresa comune Bioindustrie. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea Un approccio coordinato a livello dell'UE è
importante anche per lo sviluppo delle bioindustrie, perché stabilire le
rispettive catene del valore significa collegare tra loro soggetti di regioni
con un settore agricolo e forestale forte con soggetti a forte base industriale
e tecnologica. Può trattarsi anche di soggetti non stabiliti nella stessa
regione o nello stesso Stato membro, il che può complicare ulteriormente uno
scenario già complesso. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Una serie di iniziative su piccola scala
realizzate in determinati Stati membri o regioni hanno permesso di stabilire
che il successo nello sviluppo della bioeconomia dipende fortemente da una
collaborazione transnazionale effettiva. Questo è confermato dal numero
crescente di collaborazioni tra cluster bioeconomici nazionali e regionali, ad
esempio tra IAR e Wagralim, o CLIB2021 e BE-BASIC. Benché a prima vista
sembrino promettenti, queste collaborazioni tra cluster e regioni risentono
però spesso delle disparità dei livelli di finanziamento e delle differenze tra
le regole di finanziamento. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Ai fini del sostegno delle attività di ricerca e
sviluppo tecnologico, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, può
esserci compatibilità negli orientamenti sia di Orizzonte 2020 che dei
Fondi strutturali. Occorre considerare i diversi quadri normativi nuovi, i
meccanismi di programmazione e l'approccio in termini di partecipazione. Sono possibili
sinergie tra il finanziamento di azioni nell'ambito di Orizzonte 2020 e il
finanziamento da parte degli Stati membri e delle regioni. Trattandosi di un
elemento cardine che permette di collegare le attività di ricerca e innovazione
con i cluster regionali organizzati nell'ambito della strategia di
specializzazione intelligente, il PPP può essere utilizzato per agevolare la
combinazione di queste fonti di finanziamento e incrementare l'efficienza dell'azione.
Si può pensare a sinergie anche per accedere a nuovi strumenti finanziari come
il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi della BEI ai fini
della diffusione. 1.6. Durata e incidenza finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere
dall'1.1.2014 fino al 31.12.2024 X Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020
(stanziamenti d'impegno) X Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2024
(stanziamenti di pagamento) ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA
al AAAA, seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[36] ¨ Gestione diretta da parte della Commissione: ¨ Agenzie esecutive ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri: X gestione indiretta con delega delle funzioni
di esecuzione del bilancio: ¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); ¨ alla Banca europea per gli investimenti; X agli organismi di cui all'articolo 209 del
regolamento finanziario; ¨ a organismi di diritto pubblico; ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di
servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie
finanziarie; ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati
dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano
sufficienti garanzie finanziarie; ¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a
norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto
di base. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. L'impresa comune Bioindustrie sarà controllata
attraverso contatti intermediari e come previsto dalle clausole 6 e 16 del suo
statuto. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Quadro di controllo interno Attraverso
l'ordinatore delegato la Commissione assicurerà che le norme applicabili alla
IC ITC Bioindustrie rispondano pienamente alle disposizioni degli articoli
60 e 61 del regolamento finanziario. Le disposizioni adottate in materia di
monitoraggio, anche nell'ambito della partecipazione al consiglio di direzione
della IC ITC Bioindustrie, e in materia di relazioni, permetteranno ai servizi
della Commissione di adempiere i loro obblighi di rendicontazione sia nei
confronti del Collegio che dell'autorità di bilancio. Il
quadro di controllo interno della IC ITC Bioindustrie sarà fondato sui seguenti
elementi: —
l'attuazione di norme di controllo interno che offrono garanzie almeno
equivalenti a quelle della Commissione; —
procedure di selezione dei progetti migliori e loro traduzione in strumenti
giuridici; —
gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di vita di ogni
progetto; —
controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione dei
certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo; —
audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito degli audit ex
post di Orizzonte 2020 e —
valutazione scientifica dei risultati del progetto. Saranno
adottate varie misure per mitigare il rischio soggiacente di conflitti di
interessi all'interno della IC ITC Bioindustrie, in particolare: pari diritti
di voto per la Commissione e i partner industriali in seno al consiglio di
direzione, selezione del direttore da parte del consiglio di direzione su
proposta della Commissione, indipendenza del personale, valutazioni a cura di
esperti indipendenti in base a criteri di selezione abbinati a un dispositivo
di ricorso e alla dichiarazione completa di qualunque interesse. Uno dei ruoli chiave
della IC ITC, che sarà monitorato dalla Commissione, è la fissazione di valori
etici e organizzativi. 2.2.2. Costi e benefici dei controlli Il
revisore interno della Commissione esercita nei confronti dell'impresa comune
Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della
Commissione. Inoltre il consiglio di direzione può provvedere, se del caso,
alla creazione di una capacità di revisione interna dell'impresa comune. Il
direttore esecutivo della IC ITC Bioindustrie, in qualità di ordinatore, sarà
tenuto a stabilire un sistema di gestione e di controllo interno efficace sotto
il profilo dei costi. Egli dovrà rispondere alla Commissione in merito al
quadro di controllo interno adottato. La
Commissione monitorerà il rischio di inadempimento attraverso il sistema di
comunicazione che elaborerà e seguendo i risultati degli audit ex post sui
beneficiari di fondi UE realizzati dall'impresa comune Bioindustrie nell'ambito
degli audit ex post che interessano tutto il programma Orizzonte 2020. Il
sistema di controllo che sarà stabilito dovrà tener conto dell'impressione
molto diffusa tra i beneficiari di fondi UE, e anche tre le autorità
legislative, che l'onere del controllo necessario per raggiungere un livello di
errore del 2% è diventato eccessivo. Si rischia di indebolire l'attrattiva dei
programmi di ricerca dell'Unione, con ripercussioni negative sulla ricerca e l'innovazione
dell'Unione. Il
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che "è essenziale che
gli strumenti dell'UE volti a promuovere l'RSI, siano semplificati al fine di
agevolare la loro adozione da parte dei migliori scienziati e delle imprese più
innovative, in particolare concordando fra le pertinenti istituzioni un nuovo
equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi"
(v. EUCO 2/1/11, REV1, Bruxelles, 8 marzo 2011). Il
Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 (P7_TA (2010) 0401)
sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca, si
esprime a favore di un rischio di errore più elevato per il finanziamento della
ricerca e "esprime preoccupazione per il fatto che il sistema e le
pratiche attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente orientati ai
controlli, con conseguente spreco di risorse, scarsa partecipazione e scenari
di ricerca meno interessanti; osserva con preoccupazione che l'attuale sistema
di gestione senza alcuna tolleranza al rischio sembra evitare piuttosto che
gestire i rischi". Le
parti interessate e le istituzioni concordano quindi sul fatto che insieme al
tasso di errore occorre considerare l'intero ventaglio di obiettivi e
interessi, in particolare il successo della politica della ricerca, la
competitività internazionale e l'eccellenza scientifica. Allo stesso tempo,
occorre assolutamente gestire il bilancio in modo efficace ed efficiente e prevenire
le frodi e gli sprechi. Come
già detto, la Commissione monitorerà il rischio di inadempimento attraverso il
sistema di comunicazione che elaborerà e seguendo i risultati degli audit
ex post sui beneficiari di fondi UE realizzati dall'IC ITC Bioindustrie
nell'ambito degli audit ex post che interessano tutto il programma
Orizzonte 2020. 2.2.3. Livello previsto di rischio di
inadempimento La
Commissione ritiene che, come ha indicato nella scheda finanziaria legislativa
relativa a Orizzonte 2020, l'obiettivo ultimo resti quello di raggiungere un
tasso di errore residuo inferiore al 2% della spesa totale per la durata di
vita del programma e a tal fine ha introdotto una serie di misure di semplificazione.
Vanno tuttavia considerati gli altri obiettivi indicati sopra e i costi dei
controlli. Poiché
le regole di partecipazione alla IC ITC Bioindustrie sono fondamentalmente le
stesse di quelle che userà la Commissione e stante una popolazione di beneficiari
che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da
aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla
Commissione per Orizzonte 2020, ossia offrire ragionevoli garanzie che il
rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su
base annua, tra il 2 e il 5%, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di
errore residuo il più possibile vicino al 2% al termine dei programmi
pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit
e delle misure correttive e di recupero. Per
più ampi dettagli sul tasso di errore previsto per i partecipanti si veda la
scheda finanziaria legislativa relativa a Orizzonte 2020. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità La
Commissione assicurerà che l'IC ITC Bioindustrie applichi le procedure di lotta
antifrode in tutte le fasi del processo gestionale. Le proposte per Orizzonte 2020
sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a
una valutazione d'impatto. Nel complesso, le misure proposte dovrebbero avere
un'incidenza positiva sulla lotta contro la frode, in particolare la maggiore
importanza attribuita agli audit basati sul rischio e la valutazione
scientifica e il controllo rafforzati. La
Commissione provvederà a che siano adottati provvedimenti opportuni volti a
garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del
presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati
mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e
ogni altra attività illecita mediante controlli efficaci e, ove fossero
rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate
e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La
Commissione assicurerà che la cooperazione tra i suoi servizi e quelli della IC
ITC Bioindustrie in materia di frodi e irregolarità sia stretta e permanente. La
Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di
documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i
contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito
del programma. L'Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul
posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente
interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi
di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione
in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai
finanziamenti stessi. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate ·
Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l'occupazione || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1A || 08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ || SÌ Il bilancio annuale della IC Bioindustrie in
stanziamenti di impegno e di pagamento è finanziato dalle seguenti linee di
bilancio: — 08.020201 Leadership a livello di
nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive
avanzate: 15% — 08.020302 Migliorare la sicurezza alimentare
e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la
bioeconomia: 85%. Il contributo finanziario annuale per linea di
bilancio è riportato nella tabella che segue: Mio EUR (al
terzo decimale) Linea di bilancio || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale 08.020201 Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate || 7,793 || 30,314 || 24,411 || 20,768 || 21,318 || 21,529 || 23,867 || 150,000 08.020302 Migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la bioeconomia || 44,162 || 171,782 || 138,332 || 117,685 || 120,803 || 121,998 || 135,238 || 850,000 Totale || 51,955 || 202,096 || 162,743 || 138,453 || 142,121 || 143,527 || 159,105 || 1 000,000 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1A || Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l'occupazione Linea di bilancio: 08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie Mio EUR (al terzo
decimale) Impresa comune Bioindustrie || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni dal 2021 al 2024 || TOTALE Titolo 1 — Spese di personale || Impegni || (1) || 0,498 || 0,651 || 0,664 || 0,678 || 0,691 || 0,705 || 3,745 || 0 || 7,632 Pagamenti || (2) || 0,498 || 0,651 || 0,664 || 0,678 || 0,691 || 0,705 || 0,719 || 3,026 || 7,632 Titolo 2 — Infrastrutture e spese di funzionamento || Impegni || (1a) || 1,457 || 1,445 || 1,579 || 1,775 || 1,930 || 1,822 || 2,36 || 0 || 12,368 Pagamenti || (2a) || 1,457 || 1,445 || 1,579 || 1,775 || 1,930 || 1,822 || 1,.292 || 1,068 || 12,368 Titolo 3 — Spese di esercizio || Impegni || (3a) || 50,000 || 200,000 || 160,500 || 136,000 || 139,500 || 141,.000 || 153,.000 || 0 || 980,000 Pagamenti || (3b) || 0 || 130,000 || 94,660 || 95,680 || 106,996 || 119,776 || 216,444 || 216,444 || 980,000 TOTALE degli stanziamenti dell'impresa comune Bioindustrie || Impegni || =1+1a +3a || 51,955 || 202,096 || 162,743 || 138,453 || 142,121 || 143,527 || 159,105 || 0 || 1 000,000 Pagamenti || =2+2a +3b || 1,955 || 132,096 || 96,903 || 98,133 || 109,617 || 122,303 || 218,455 || 220,538 || 1 000,000 L'impresa comune Bioindustrie si basa sulla
condivisione dei costi con l'industria. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1A || "Spese amministrative" || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni 2021-2024 || TOTALE DG: RTD || || Risorse umane || 0,393 || 0,400 || 0,408 || 0,417 || 0,425 || 0,433 || 0,441 || p.m. || 2,917 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE DG RTD || Stanziamenti || 0,393 || 0,400 || 0,408 || 0,417 || 0,425 || 0,433 || 0,441 || p.m. || 2,917 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,393 || 0,400 || 0,408 || 0,417 || 0,425 || 0,433 || 0,441 || p.m. || 2,917 || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni 2021-2024 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 52,348 || 202,496 || 163,151 || 138,870 || 142,546 || 143,960 || 159,546 || || 1 002,917 Pagamenti || 2,348 || 132,496 || 97,311 || 98,550 || 110,042 || 122,736 || 218,896 || 220,538 || 1 002,917 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti dell'IC Bioindustrie ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020-2024 || Totale || || || || Tipo[37] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || OBIETTIVO SPECIFICO 1[38] Ampliare la scala e validare su scala dimostrativa componenti di base interamente nuovi per l'industria chimica || || || || || || || || || || || || || || || — Risultato: cinque nuovi componenti di base per l'industria chimica entro il 2020 || Componenti di base || 30,000 || || 22,000 || || 75,000 || || 57,500 || || 52,000 || || 50,000 || || 50,000 || || 83,000 || 389,500 Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || 22,000 || || 75,000 || || 57,500 || || 52,000 || || 50,000 || || 50,000 || || 83,000 || 389,500 OBIETTIVO SPECIFICO 2 Sviluppare nuovi biomateriali || || || || || || || || || || || || || || || — Risultato cinque nuovi biomateriali || Materiali || 2,500 || || 9,000 || || 35,000 || || 36,500 || || 24,000 || || 27,000 || || 29,500 || || 36,000 || 197,000 Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || 9,000 || || 35,000 || || 36,500 || || 24,000 || || 27,000 || || 29,500 || || 36,000 || 197,000 OBIETTIVO SPECIFICO 3 Presentare nuovi prodotti di consumo vicini alla fase della disponibilità sul mercato || || || || || || || || || || || || || || || — Risultato Trenta nuovi prodotti di consumo || Prodotti || 2,500 || || 10,000 || || 21,500 || || 21,500 || || 15,500 || || 17,500 || || 19,000 || || 31,500 || 136,500 Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || || 10,000 || || 21,500 || || 21,500 || || 15,500 || || 17,500 || || 19,000 || || 31,500 || 136,500 OBIETTIVO SPECIFICO 4 Creare bioraffinerie modello || || || || || || || || || || || || || || || — Risultato Cinque bioraffinerie modello || raffinerie || 25,000 || || 19,000 || || 70,000 || || 47,000 || || 51,000 || || 53,000 || || 51,000 || || 65,000 || 356,000 || Totale parziale dell'obiettivo specifico 4 || || 19,000 || || 70,000 || || 47,000 || || 51,000 || || 53,000 || || 51,000 || || 65,000 || 356,000 || OBIETTIVO SPECIFICO 5 Creare nuove catene del biovalore || || || || || || || || || || || || || || || —Risultato Dieci nuove catene del biovalore || Catene del biovalore || 4,000 || || 7,500 || || 16,000 || || 15,500 || || 11,000 || || 9,500 || || 9,000 || || 15,000 || 83,500 || Totale parziale dell'obiettivo specifico 5 || || 7,500 || || 16,000 || || 15,500 || || 11,000 || || 9,500 || || 9,000 || || 15,000 || 83,500 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || 67,500 || 217,500 || 178,000 || 153,500 || 157,000 || 158,500 || 230,500 || 1 162,500 || Il contributo totale dell'UE ai costi
operativi ammonta a 980 Mio EUR. 3.2.3. Incidenza prevista sulle
risorse umane 3.2.3.1 Sintesi dell'impresa comune
Bioindustrie ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa X La proposta/iniziativa comporta l'uso di
stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Membri del personale
(in ETP)[39] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 Funzionari (gradi AD) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 Funzionari (gradi AST) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 Agenti contrattuali || 12 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 Agenti temporanei || || || || || || || || || || || Esperti nazionali distaccati || || || || || || || || || || || TOTALE || 16 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 * In caso di mancato rinnovo della ITC, gli effettivi
saranno progressivamente ridotti nella fase di smantellamento (dopo il 2020)
tenendo conto degli impegni finanziari. La tabella presenta lo scenario di
massima. Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 Funzionari (gradi AD) || 0,216 || 0,220 || 0,224 || 0,229 || 0,233 || 0,238 || 0,243 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 0,263 Funzionari (gradi AST) || 0,216 || 0,220 || 0,224 || 0,229 || 0,233 || 0,238 || 0,243 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 0,263 Agenti contrattuali || 0,564 || 0,863 || 0,880 || 0,898 || 0,916 || 0,934 || 0,953 || 0,972 || 0,991 || 1,011 || 1,031 Agenti temporanei || || || || || || || || || || || Esperti nazionali distaccati || || || || || || || || || || || TOTALE || 0,996 || 1,303 || 1,328 || 1,356 || 1,382 || 1,410 || 1,439 || 1,466 || 1,495 || 1,525 || 1,557 3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse
umane per la DG di riferimento (DG RTD) — La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo
di risorse umane X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo
di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numero di effettivi || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020* Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || 08 01 05 01 (ricerca indiretta) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[40] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[41] || — in sede[42] || || || || || || || — nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 * Il
numero degli effettivi per il periodo oltre il 2020 sarà deciso ulteriormente. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai
fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno
della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla
DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo
conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Come descritto nello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, articoli 4 e 6 Personale esterno || Non applicabile La descrizione del calcolo dei costi per gli
ETP deve essere inserita nella sezione 3 dell'allegato. Fabbisogno
previsto di risorse umane per la IC Bioindustrie[43] ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse
umane X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo
di risorse umane, come spiegato di seguito: a. Fabbisogno stimato di risorse umane da
finanziare mediante gli stanziamenti del quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020 Stima da esprimere in numero di effettivi || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020* Posti della tabella dell'organico (personale temporaneo) || || || || || || || 08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie || || || || || || || Funzionari (gradi AD) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 Funzionari (gradi AST) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[44] 08 02 07 32 — Sfide societali — ITC Bioindustrie || || || || || || || AT || || || || || || || AC || 12 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 END || || || || || || || INT || || || || || || || TOTALE || 16 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 * per il periodo 2021-2024
si veda la tabella 3.2.3.1 Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Come descritto nello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, clausole 4 e 6 Personale esterno || Come descritto nello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, clausole 4 e 6 La descrizione del calcolo dei costi per gli
ETP deve essere inserita nella sezione 3 dell'allegato. 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale X La proposta/iniziativa è compatibile
con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando
le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. ¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento
di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[45]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche
e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento ¨ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi. X La proposta/iniziativa prevede il
cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 -2024 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento — contributo in denaro alle spese amministrative || 1,955 || 2,096 || 2,243 || 2,453 || 2,621 || 2,527 || 6,105 || 20,000 Specificare l'organismo di cofinanziamento — contributo in denaro ai costi operativi* || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 17,500 || 77,500 || 182,500 TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 19,800 || 19,800 || 20,150 || 20,330 || 20,530 || 20,840 || 81,050 || 202,500 I contributi in denaro comprendono un
contributo dell'industria ai costi operativi pari come minimo a 182,5 Mio EUR. Il
contributo totale di membri diversi dall'Unione è fissato dall'articolo 4 del
regolamento del Consiglio sull'IC Bioindustrie. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate X La proposta/iniziativa non ha
incidenza finanziaria sulle entrate. [1] COM(2012) 79 final. [2] DG REGIO (2012) Collegare la crescita intelligente
e sostenibile attraverso la specializzazione intelligente: Guida pratica per le
autorità di gestione del FESR. [3] COM(2012)
60 final. [4] COM(2012)
582 final. [5] COM(2013) […]. [6] CDR 1112-2012. [7] Lo studio, che sarà pubblicato per la fine del 2013,
mira a stabilire se i consumatori siano in grado di compiere scelte informate
analizzando qual è il loro grado di comprensione e la trasparenza
dell'informazione. Si prevede che lo studio formulerà raccomandazioni sul
miglioramento e l'armonizzazione dell'etichettatura dei carburanti alla pompa
in tutti gli Stati membri dell'UE. Lo studio analizza anche gli aspetti della
disponibilità di carburanti diversi, dei distributori e dei prezzi al
dettaglio. [8] COM(2012) 60 e documento di lavoro dei servizi della
Commissione SWD(2012)11. [9] OCSE(2009) The bioeconomy to 2030: Designing a
Policy Agenda (La bioeconomia fino al 2030: elaborare un'agenda politica). [10] Festel, G. (2011) Presentation at the 4th Annual
European Forum for Industrial Biotechnology & The Biobased Economy,
Amsterdam, 20 ottobre 2011. [11] WEF (2010) The future of Industrial Biorefineries. [12] OCSE(2009) The bioeconomy to 2030: Designing a
Policy Agenda (La bioeconomia fino al 2030: elaborare un'agenda politica). [13] COM(2012) 582 final. [14] Bloomberg New Energy Finance (2010) Next-generation
ethanol and biochemicals: What's in it for Europe. [15] A prezzi correnti. [16] GU … [parere del PE]. [17] GU … [parere del Cese]. [18] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [19] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. [20] GU … [H2020 FP]. [21] GU … [H2020 FP]. [22] COM(2010) 2020 definitivo. [23] COM(2012) 60. [24] COM(2012) 582 final. [25] COM(2007) 860 definitivo. [26] GU … [H2020 RfP]. [27] GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. [28] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [29] GU 56 del 4.3.1968, pag. 1. [30] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [31] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [32] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. [33] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. [34] ABM: activity-based management (gestione per
attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [35] A norma dell'articolo 54,
paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [36] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [37] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada
costruiti ecc.). [38] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici…". [39] Per gli organismi del PPP ai sensi dell'articolo 209 del
regolamento finanziario, la presente tabella è inclusa per informazione. [40] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"). [41] Sottomassimale per il
personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [42] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [43] Per gli organismi del PPP ai sensi dell'articolo 209 del
regolamento finanziario, la presente sezione è inclusa per informazione. [44] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire"). [45] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.