52013PC0488

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti /* COM/2013/0488 final - 2013/0228 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica del Madagascar per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar. In seguito a tali negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Più in particolare, il protocollo stabilisce possibilità di pesca per 34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT e per 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore a 100 GT.

Una parte delle catture di tali pescherecci con palangari è costituita da squali, la cui cattura è disciplinata dalle disposizioni adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) in quanto specie associate nella pesca di tonnidi e specie affini.

Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni recentemente elaborati dal comitato scientifico della IOTC e tenuto conto della vulnerabilità alla pressione di pesca delle specie di squalo interessate, le due parti hanno ritenuto opportuno limitare le catture di tali specie nella zona di pesca del Madagascar a un livello inferiore o pari a quello degli ultimi anni.

Per tale motivo, in occasione dell'ultima riunione della commissione mista dell'accordo di pesca, le due parti hanno deciso di fissare il livello delle catture autorizzate di squali praticate dai pescherecci con palangari dell'Unione europea a un massimo di 200 tonnellate l'anno per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, congelando così la pressione di pesca sulla base dell'attività comprovata della flotta dell'Unione europea per il periodo 2007-2011, convalidata dagli istituti scientifici dell'UE.

È quindi opportuno definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

La Commissione propone, sulla base di quanto precede, che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di lavoro "Pesca" del Consiglio e in occasione di riunioni tecniche sia a monte che a margine della riunione della commissione mista. Da tali consultazioni è emerso che occorre inquadrare in modo più rigoroso le catture di squali, fissando, tra le altre cose, un limite di cattura conforme alle disposizioni adottate dalla IOTC.

2013/0228 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (in prosieguo: "l'accordo di partenariato").

Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito: "il nuovo protocollo") è stato siglato il 10 maggio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.

Il 28 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione n. 826/2012/UE[2] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

La commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato si è riunita in data 26 settembre 2012 e ha esaminato la questione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), squali la cui gestione e conservazione sono disciplinate dalla risoluzione 05/05 della IOTC e di cui è autorizzata la cattura nell'ambito dell'accordo.

In occasione della suddetta riunione della commissione mista, le due parti hanno convenuto che, sulla base dell'attività comprovata per il periodo 2007-2011 dei pescherecci con palangari autorizzati a pescare nell'ambito del precedente protocollo dell'accordo di partenariato, attività convalidata dagli istituti scientifici di pertinenza, sarebbe opportuno limitare le catture di squali per tali pescherecci a un massimo di 200 tonnellate l'anno per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, congelando così la pressione di pesca sugli stock di squali conformemente alla raccomandazione del comitato scientifico della IOTC.

È necessario stabilire il criterio di ripartizione di queste catture di squali tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo attualmente in vigore, modificando il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012.

È opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nell'ambito di tale regolamento, di scambiare, in parte o per intero, le possibilità di pesca loro assegnate riguardanti tali squali.

Dato che il protocollo è in vigore a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.  Le possibilità di pesca degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), per la pesca con palangari di superficie, sono fissate a 200 tonnellate l'anno, da ripartire tra gli Stati membri come segue:

Stato membro || tonnellate

Spagna || 166

Portogallo || 27

Francia || 7

Totale || 200

".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Adottato il 24 aprile 2012 dal Consiglio "Affari generali".

[2]               GU L 361 del 31.12.2012, pag. 11.