Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti /* COM/2013/0488 final - 2013/0228 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base del
mandato conferitole dal Consiglio[1],
la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica del
Madagascar per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del
Madagascar. In seguito a tali negoziati, il 10 maggio 2012 è stato siglato un
nuovo protocollo che copre un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. Più in particolare, il protocollo stabilisce
possibilità di pesca per 34 pescherecci con palangari di superficie di stazza
superiore a 100 GT e per 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza
inferiore a 100 GT. Una parte delle catture di tali pescherecci
con palangari è costituita da squali, la cui cattura è disciplinata dalle
disposizioni adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano
(IOTC) in quanto specie associate nella pesca di tonnidi e specie affini. Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni
recentemente elaborati dal comitato scientifico della IOTC e tenuto conto della
vulnerabilità alla pressione di pesca delle specie di squalo interessate, le
due parti hanno ritenuto opportuno limitare le catture di tali specie nella
zona di pesca del Madagascar a un livello inferiore o pari a quello degli
ultimi anni. Per tale motivo, in occasione dell'ultima
riunione della commissione mista dell'accordo di pesca, le due parti hanno
deciso di fissare il livello delle catture autorizzate di squali praticate dai
pescherecci con palangari dell'Unione europea a un massimo di 200 tonnellate l'anno
per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, congelando così la pressione di
pesca sulla base dell'attività comprovata della flotta dell'Unione europea per
il periodo 2007-2011, convalidata dagli istituti scientifici dell'UE. È quindi opportuno definire il criterio di
ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. La Commissione propone, sulla base di quanto
precede, che il Consiglio adotti il presente regolamento. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito
del gruppo di lavoro "Pesca" del Consiglio e in occasione di riunioni
tecniche sia a monte che a margine della riunione della commissione mista. Da
tali consultazioni è emerso che occorre inquadrare in modo più rigoroso le
catture di squali, fissando, tra le altre cose, un limite di cattura conforme
alle disposizioni adottate dalla IOTC. 2013/0228 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1258/2012
del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e
la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in
vigore tra le due parti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) n. 1258/2012
del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e
la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca in vigore tra le due parti, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato
il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
del Madagascar (in prosieguo: "l'accordo di partenariato"). Un nuovo protocollo dell'accordo di
partenariato (di seguito: "il nuovo protocollo") è stato siglato il 10
maggio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione europea
possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione
del Madagascar in materia di pesca. Il 28 novembre 2012 il Consiglio ha adottato
la decisione n. 826/2012/UE[2]
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo. La commissione mista prevista dall'articolo 9
dell'accordo di partenariato si è riunita in data 26 settembre 2012 e ha
esaminato la questione degli squali catturati nell'ambito delle attività di
pesca gestite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), squali
la cui gestione e conservazione sono disciplinate dalla risoluzione 05/05 della
IOTC e di cui è autorizzata la cattura nell'ambito dell'accordo. In occasione della suddetta riunione della
commissione mista, le due parti hanno convenuto che, sulla base dell'attività
comprovata per il periodo 2007-2011 dei pescherecci con palangari autorizzati a
pescare nell'ambito del precedente protocollo dell'accordo di partenariato,
attività convalidata dagli istituti scientifici di pertinenza, sarebbe
opportuno limitare le catture di squali per tali pescherecci a un massimo di 200
tonnellate l'anno per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, congelando così
la pressione di pesca sugli stock di squali conformemente alla raccomandazione
del comitato scientifico della IOTC. È necessario stabilire il criterio di
ripartizione di queste catture di squali tra gli Stati membri per il periodo di
applicazione del protocollo attualmente in vigore, modificando il regolamento
(UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012. È opportuno prevedere la possibilità, per gli
Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nell'ambito di tale
regolamento, di scambiare, in parte o per intero, le possibilità di pesca loro
assegnate riguardanti tali squali. Dato che il protocollo è in vigore a titolo
provvisorio dal 1° gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si
applichi retroattivamente a decorrere da tale data, HA ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio
è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Le possibilità di
pesca degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla
Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), per la pesca con palangari
di superficie, sono fissate a 200 tonnellate l'anno, da ripartire tra gli Stati
membri come segue: Stato membro || tonnellate Spagna || 166 Portogallo || 27 Francia || 7 Totale || 200 ". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Adottato il 24 aprile 2012 dal Consiglio "Affari
generali". [2] GU L 361 del 31.12.2012, pag. 11.