Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2013/0466 final - 2013/0217 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal
Consiglio, la Commissione europea ha avviato negoziati con la Repubblica
gabonese per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese. In esito a tali
negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il
24 aprile 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni a
decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 14 –
ossia la data della firma del nuovo protocollo. L'obiettivo
principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea
possibilità di pesca nelle acque della Repubblica gabonese nel rispetto dei
migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
(ICCAT) entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata,
in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti
esterni. L'obiettivo
generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica
gabonese ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo
di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle
risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon, nell'interesse di entrambe le
Parti. Nello specifico,
il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti: – 27
tonniere congelatrici con reti a circuizione – 8
tonniere con lenze e canne Su tale base la Commissione propone che il
Consiglio autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Le Parti interessate sono state consultate
nell'ambito della valutazione del protocollo 2005‑2011. Gli esperti degli
Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche.
Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di
pesca con la Repubblica gabonese. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente
procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione
del Consiglio recante conclusione del protocollo, nonché al regolamento del
Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati
membri dell'Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita
finanziaria annua, pari a 1 350 000 EUR, si basa su: a) un
quantitativo di riferimento di 20 000 tonnellate, per un importo di
900 000 EUR per i diritti d'accesso e b) un sostegno allo sviluppo della
politica settoriale della pesca della Repubblica gabonese, per un importo di
450 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica
nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica
gabonese in materia di lotta contro la pesca illegale. 2013/0217 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l'Unione
europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca in vigore tra le due Parti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con il
regolamento (CE) n. 450/2007[1]
il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra
la Repubblica gabonese e la Comunità europea. (2) L'ultimo protocollo di questo
accordo di partenariato che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra
la Comunità europea e la Repubblica gabonese[2]
è scaduto il 2 dicembre 2011. (3) Il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione
europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Repubblica
gabonese in materia di pesca. In seguito a tali negoziati, il 24 aprile 2013 è
stato siglato un progetto di nuovo protocollo. (4) Occorre autorizzare la firma
di questo nuovo protocollo, fatta salva la sua conclusione a una data
successiva. (5) Al fine di garantire la
ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno prevedere l'applicazione
provvisoria del nuovo protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma
del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo
di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti, fatta salva
la conclusione del suddetto protocollo (di seguito: "il protocollo"). Il testo del protocollo è allegato alla
presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio stabilisce
gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate
dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo, fatta salva la sua
conclusione. Articolo 3 Il protocollo è applicato in via provvisoria,
conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma, in attesa
della sua entrata in vigore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione
europea e la Repubblica gabonese Articolo 1 Periodo di
applicazione e possibilità di pesca 1. A decorrere dalla data di
applicazione provvisoria del protocollo e per un periodo di tre (3) anni, sono
fissate le possibilità di pesca concesse a norma degli articoli 5 e 6 dell'accordo
per permettere la cattura delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato
1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ad esclusione
delle specie protette o vietate dall'ICCAT o dalla legislazione gabonese. 2. A decorrere dalla data di
applicazione provvisoria del protocollo potranno beneficiare delle possibilità
di pesca le attività svolte da: a) 27 tonniere congelatrici con
reti a circuizione b) 8 tonniere con lenze e
canne. Il presente paragrafo si
applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente
protocollo. 3. L'accesso alle risorse
alieutiche delle zone di pesca gabonesi è concesso alle flotte straniere
qualora esista un'eccedenza ai sensi dell'articolo 62 della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare e dopo aver tenuto conto della capacità di
sfruttamento delle flotte nazionali del Gabon. 4. In applicazione dell'articolo
6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione
europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca gabonesi solo se
sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del
presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato 1 dello stesso. Articolo 2 Contropartita
finanziaria – Modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all'articolo
1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca è fissata a 1 350 000 EUR all'anno. 2. La contropartita finanziaria
comprende: a) un importo annuo per l'accesso
alla zona di pesca gabonese di 900 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di
riferimento di 20 000 tonnellate/anno e b) un importo specifico annuo
di 450 000 EUR destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale
della pesca del Gabon. 3. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 9 del presente protocollo. 4. Il pagamento, da parte dell'Unione
europea, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2,
lettera a), relativa all'accesso delle navi unionali alla risorsa
alieutica del Gabon è effettuato al massimo entro tre (3) mesi dalla data di
applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno e alla ricorrenza
anniversaria delle firma del protocollo per gli anni successivi. 5. Le due Parti hanno accettato
di migliorare il monitoraggio periodico delle catture delle navi unionali nella
zona di pesca gabonese. A tal fine, nel corso di una campagna di pesca, l'Unione
analizzerà periodicamente i dati relativi alle catture e allo sforzo delle navi
da pesca unionali presenti nella zona di pesca gabonese. L'Unione terrà il
Gabon regolarmente informato in merito ai risultati di queste analisi. Al fine
di gestire un eventuale superamento del quantitativo di riferimento, l'Unione
informerà i suoi Stati membri e il Gabon non appena il totale delle catture
registrate nella zona di pesca gabonese avrà raggiunto l'80% del quantitativo
di riferimento fissato a 20 000 t. 6. Non appena il quantitativo
globale delle catture avrà raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento, la
commissione mista si riunirà per stabilire le modalità del pagamento
complementare dovuto al Gabon a titolo di questo eventuale superamento. 7. Fatto salvo il disposto del
paragrafo 6 del presente articolo, nel caso in cui i quantitativi catturati
dalle navi unionali superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo
annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale
massimale è versato l'anno successivo. 8. La destinazione della
contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza
esclusiva delle autorità del Gabon. 9. La contropartita finanziaria
è versata su un conto unico del Tesoro pubblico della Repubblica gabonese i cui
riferimenti sono comunicati annualmente dalle autorità del Gabon. Articolo 3 Promozione di
una pesca sostenibile e responsabile nella zona di pesca gabonese 1. Le due Parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca gabonese, in base ai
principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli
ecosistemi marini. 2. A partire dalla data di
applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale
data, l'Unione europea e il Gabon concordano, nell'ambito della commissione
mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale
in conformità della strategia nazionale gabonese nel settore della pesca e del
quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione
dettagliate concernenti segnatamente: a) gli orientamenti annuali e
pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della
contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2; b) gli obiettivi da conseguire,
su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca
sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Gabon nell'ambito
della politica nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere
sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate,
tra cui le zone marine protette; c) i criteri e le procedure,
tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da
utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 3. La destinazione degli
importi è fondata sugli obiettivi concordati dalle due Parti in sede di
commissione mista, da realizzare conformemente al piano strategico "Gabon
emergente" relativo al settore della pesca, nonché su una stima dell'impatto
previsto dei progetti da realizzare. 4. Con riguardo al primo anno
di applicazione del protocollo, le attribuzioni del sostegno finanziario al
settore della pesca da parte del Gabon sono comunicate all'Unione europea o
approvate nell'ambito della commissione mista. 5. Ogni anno il Gabon presenta
uno stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento dell'aiuto
settoriale che sarà esaminato dalla commissione mista sotto forma di una
relazione annuale sui progressi compiuti. Il Gabon provvederà inoltre a
redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo. 6. Il pagamento della
contropartita finanziaria specifica per l'aiuto settoriale viene frazionato
sulla base di una strategia fondata sull'analisi dei risultati dell'attuazione
dell'aiuto settoriale e delle necessità. 7. Qualsiasi proposta di
modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe
le Parti nell'ambito della commissione mista. Articolo 4 Cooperazione
scientifica per una pesca responsabile 1. Le Parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nelle acque gabonesi, basata sul principio di
non discriminazione, con riguardo alle misure tecniche di conservazione, tra le
diverse flotte che operano in tali acque e su quello di una gestione
sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini. 2. Nel periodo di applicazione
del presente protocollo l'Unione europea e il Gabon si impegnano a collaborare
per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca gabonese e
per contribuire alla gestione della pesca. 3. Le due Parti rispettano le
raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) in materia di gestione
responsabile della pesca. 4. In conformità all'articolo 4
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca le Parti, sulla base delle
raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce
dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della
commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo medesimo per adottare
misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche
oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell'Unione
europea. 5. Qualora necessario, secondo
quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, una riunione di
esperti scientifici delle due Parti potrà essere convocata su richiesta di una di
esse. A tale riunione potranno partecipare, in funzione delle necessità,
esperti scientifici indipendenti, nonché osservatori, rappresentanti delle Parti
interessate o rappresentanti di organismi regionali e internazionali per la
gestione della pesca. Articolo 5 Revisione
delle possibilità di pesca 1. Le Parti possono adottare,
in sede di commissione mista, le misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente
protocollo che comportano una revisione delle possibilità di pesca. In tal
caso, la contropartita finanziaria viene adeguata proporzionalmente e pro
rata temporis. 2. Per quanto riguarda le
categorie non previste dal protocollo in vigore, conformemente all'articolo 6,
secondo comma, dell'accordo, le due Parti possono includere nuove possibilità
di pesca sulla base dei migliori pareri scientifici, confermati dal comitato
scientifico congiunto indipendente e adottati in sede di commissione mista. Articolo 6 Nuove
possibilità di pesca 1. Su richiesta del Gabon, per alcune
attività di pesca particolari il governo gabonese può fare appello all'Unione
europea affinché prenda in considerazione la possibilità di una pesca
sperimentale sotto il controllo diretto degli esperti scientifici delle due
Parti e di quelli dell'ICCAT o dell'organizzazione regionale della pesca
competente. 2. Le Parti incoraggiano la
pesca sperimentale nella zona di pesca gabonese. A tal fine, su richiesta del
Gabon, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie,
le condizioni ed altri parametri pertinenti. Le Parti effettuano la pesca
sperimentale conformemente alle condizioni definite dal comitato scientifico
previsto dal presente protocollo. 3. Le autorizzazioni per la
pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora le
Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati conclusivi,
il governo può concedere alla flotta dell'Unione europea possibilità di pesca
per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. In tal caso sarà
aumentata la contropartita finanziaria menzionata all'articolo 2, paragrafo 1,
del presente protocollo. 4. Le navi dedite alla pesca
esplorativa ai sensi del protocollo devono avere a bordo un osservatore quale
definito nell'allegato. Articolo 7 Sospensione e
revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. La contropartita finanziaria
prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o
sospesa, previa consultazione tra le Parti, qualora siano constatate una o più
delle seguenti condizioni: a) circostanze anomale, quali
definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore
della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona
di pesca gabonese; b) mutamenti significativi
nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle
Parti che incidano sulle disposizioni del presente protocollo; c) l'Unione europea o il Gabon
constatano una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di
diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito
della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. 2. Nei casi menzionati al
paragrafo 1, le attività di pesca sono sospese. La revisione o la sospensione
del pagamento vengono applicate fatta salva la contropartita finanziaria dovuta
a titolo delle attività di pesca già realizzate precedentemente alla decisione
di sospensione. 3. L'Unione europea,
successivamente alla valutazione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, si
riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento dell'aiuto
finanziario al settore della pesca previsto all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b), del presente protocollo in caso di mancato rispetto degli obiettivi
di programmazione dell'aiuto settoriale o in caso di mancata esecuzione di tale
contropartita finanziaria. 4. Il pagamento della
contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti,
non appena sia stata ripristinata la situazione precedente agli avvenimenti
menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di
cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria
specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), può essere
versata unicamente nei 6 mesi successivi alla scadenza del protocollo. Articolo 8 Sospensione
dell'applicazione del protocollo 1. L'applicazione del presente
protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti qualora siano
constatate una o più delle seguenti condizioni: a) circostanze anomale, quali
definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore
della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona
di pesca gabonese; b) mutamenti significativi
negli orientamenti politici di una delle Parti che incidano sulle disposizioni
pertinenti del presente protocollo; c) l'Unione europea o il Gabon
constatano una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di
diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito
della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso; d) l'Unione europea non
provvede al pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 10,
paragrafo 2, del presente protocollo; e) tra le Parti sorge una
controversia in merito all'interpretazione del presente protocollo; f) una delle Parti non rispetta
le disposizioni del presente protocollo, dell'allegato e delle appendici. 2. L'attuazione del protocollo può essere
sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia che oppone le Parti non
ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte nell'ambito
della commissione mista. 3. La sospensione dell'applicazione
del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata
per iscritto dalla Parte interessata, con almeno tre mesi di anticipo rispetto
alla data prevista di entrata in vigore della sospensione. 4. In caso di sospensione le
Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione
amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, il protocollo
riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è
ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata
della sospensione. 5. In caso di sospensione
effettiva, le navi dell'Unione europea hanno l'obbligo di lasciare la zona di
pesca gabonese entro un termine di 24 ore. Articolo 9 Diritto
nazionale 1. Salvo disposizione contraria
del presente protocollo e dei relativi allegati, le attività dei pescherecci
dell'Unione europea nella zona di pesca gabonese sono soggette alle leggi e ai
regolamenti in vigore nel Gabon. 2. Le autorità del Gabon
informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche della politica
nazionale della pesca o a nuove norme di legge nel settore della pesca
precedentemente alla loro entrata in vigore. 3. In caso di contraddizioni
tra le nuove disposizioni della legislazione nazionale gabonese, quali
menzionate al paragrafo 2, e le disposizioni previste dal presente protocollo e
dai relativi allegati, la commissione mista è convocata nel più breve termine
al fine di chiarire gli aspetti che riguardano direttamente l'attività di pesca
delle navi dell'Unione europea. Articolo 10 Informatizzazione
degli scambi 1. La Repubblica gabonese e l'Unione
europea si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici
necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i
documenti connessi all'attuazione dell'accordo. 2. I documenti su supporto
informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta, previa
approvazione da parte delle autorità competenti quali definite al capo I dell'allegato
del presente protocollo. 3. Il Gabon e l'Unione europea
si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico.
Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora
automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea. Articolo 11 Riservatezza La Repubblica gabonese e l'Unione
europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi
europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano
sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di
riservatezza e protezione dei dati. Le due Parti provvedono
affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque gabonesi
siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell'ICCAT in
materia. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere
utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo
e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Articolo 12 Durata Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un
periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria
stabilita all'articolo 14. Articolo 13 Denuncia 1. In caso di denuncia del
protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la
propria intenzione di denunciare il protocollo almeno tre mesi prima della data
in cui la denuncia prende effetto. 2. L'invio della notifica di
cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti. Articolo 14 Applicazione
provvisoria Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano a titolo
provvisorio a decorrere dalla data della firma. Articolo 15 Entrata in
vigore Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla
data in cui le Parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine
necessarie. ALLEGATO
DEL PROTOCOLLO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL GABON DA
PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA CAPO I Disposizioni generali 1.
Designazione dell'autorità competente Ai fini del presente allegato e salvo
indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o al Gabon in
relazione a un'autorità competente designa: - per l'UE: la Commissione europea, se del
caso per il tramite della delegazione dell'UE nel Gabon; - per il Gabon: il Ministero della pesca. 2. Zona di
pesca del Gabon Fatte salve le disposizioni di cui al seguente
punto 3, le navi dell'UE potranno esercitare attività di pesca nelle acque
situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base all'interno
della zona di pesca del Gabon. Il Gabon comunica all'UE, precedentemente all'applicazione
provvisoria del protocollo, le coordinate geografiche delle linee di base,
della propria zona di pesca e di tutte le zone all'interno di essa in cui è
vietata la pesca. 3. Zone
vietate alla navigazione e alla pesca Nelle zone
adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di prospezione e
sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione. Le navi dell'Unione
europea provvedono affinché nessuno dei propri dispositivi di concentrazione
del pesce (DCP) dotato di trasponditore venga introdotto nelle zone suddette,
nonché nella fascia di 12 miglia nautiche definita a partire dalla linea di
base. Le zone vietate alla pesca comprendono i
parchi nazionali, le zone marine protette e le zone di riproduzione dei pesci,
conformemente alla normativa nazionale in vigore. Il Ministero della pesca della Repubblica
gabonese comunica i limiti di tali zone agli armatori al momento del rilascio
della licenza di pesca. Le zone vietate alla navigazione e alla pesca
sono altresì comunicate per informazione all'UE, così come ogni altra modifica,
che deve essere notificata almeno due mesi prima della sua applicazione. 4. Attività proibite Il ricorso a navi ausiliarie è vietato nella
zona di pesca del Gabon. 5. Designazione di un agente locale Le navi dell'UE che prevedono di effettuare
sbarchi in un porto del Gabon devono essere rappresentate da un agente
raccomandatario residente nel Gabon. 6. Conto bancario Il Gabon comunica all'UE, precedentemente all'applicazione
provvisoria del protocollo, le coordinate del conto o dei conti bancari su cui
dovranno essere versati gli importi finanziari a carico delle navi dell'UE nel
quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli
armatori. CAPO II Autorizzazioni di pesca Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il
termine "licenza" equivale al termine "autorizzazione di pesca"
quale definito nella legislazione dell'Unione europea. 1.
Condizioni preliminari all'ottenimento di una licenza di pesca – navi
ammissibili Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo
sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei
pescherecci dell'UE e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori
a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle
loro attività di pesca nel Gabon nel quadro dell'accordo. Qualsiasi nave che
intenda esercitare un'attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve
essere altresì iscritta nel registro dei pescherecci dell'ICCAT. 2. Domanda
di licenza L'UE presenta al Gabon una domanda di licenza
per ogni nave che intende esercitare attività di pesca nel quadro dell'accordo,
almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto,
utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del presente allegato. Per
ciascuna prima domanda di licenza nell'ambito del protocollo in vigore, o a
seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere
accompagnata: i. dalla
prova del pagamento del canone forfettario per il periodo di validità della
licenza richiesta; ii. da nome e indirizzo del
raccomandatario locale della nave, se esistente; iii. da una fotografia a colori
recente della nave, presa di profilo, di una dimensione minima di 15 cm x
10 cm; iv. dalle coordinate del trasponditore
VMS e da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo. La domanda di rinnovo di una licenza nell'ambito
del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono
state modificate sarà corredata unicamente della prova di pagamento del canone.
3. Canone
forfettario e canone nazionale 1. L'importo del canone forfettario comprende
tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle
spese connesse alla prestazione di servizi. 2. L'importo dei canoni forfettari annui a
carico degli armatori è fissato come segue, per le tonniere con reti a
circuizione e le tonniere con lenze e canne: - per il primo anno di applicazione del
protocollo: 55 EUR per tonnellata pescata nelle acque gabonesi; - per il secondo e il terzo anno: 65 EUR
per tonnellata pescata. 3. Le licenze sono rilasciate previo
versamento, presso le competenti autorità nazionali, di un canone nazionale
pari all'importo forfettario seguente: - per le tonniere con reti a circuizione e le
tonniere con lenze e canne: 13 750 EUR all'anno per tutta la durata del
protocollo. 4. Elenco provvisorio delle navi
richiedenti Non appena
ricevute le domande di licenza, il Gabon stabilisce per ciascuna categoria di
navi l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene
immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo
della pesca e all'UE. L'UE trasmette l'elenco
provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici
dell'UE, il Gabon può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o
al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'UE. 5. Rilascio
della licenza Il Gabon rilascia l'autorizzazione agli
armatori entro un termine di 15 giorni a decorrere dal ricevimento del
fascicolo di domanda completo. In caso di rinnovo di una licenza nel corso
del periodo di applicazione del protocollo, la nuova licenza dovrà contenere un
riferimento esplicito alla licenza iniziale. L'UE trasmette la licenza all'armatore o al
raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Gabon può inviare
l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne
trasmette copia all'UE. 6. Elenco delle navi autorizzate a
pescare Non appena rilasciate le licenze, il Gabon
stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l'elenco definitivo
delle navi autorizzate a pescare nella sua zona. L'elenco è immediatamente
comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE
e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato. 7. Durata di validità della licenza Le
autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono
rinnovabili. Per
determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale: i) nel corso
del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data
della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; ii) in
seguito, ogni anno civile completo; iii) nel
corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra
il 1º gennaio e la data di scadenza del protocollo; iv) in riferimento al primo e all'ultimo anno di applicazione del
protocollo, il canone nazionale è calcolato pro rata temporis. La licenza è
rilasciata per una nave specifica e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di dimostrata forza
maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a causa
di avaria tecnica grave, e su richiesta dell'UE, la licenza è sostituita da una
nuova autorizzazione a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave
da sostituire, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del protocollo, senza
che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del
livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento
supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi. Ai fini del trasferimento, l'armatore o il suo
raccomandatario consegna al Gabon la licenza da sostituire e il Gabon redige
entro il più breve termine l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione
sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo
raccomandatario al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione
sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da
sostituire. 8. Detenzione a bordo della licenza La licenza, o in mancanza di essa una copia valida
45 giorni a partire dalla data del rilascio, deve essere sempre conservata a
bordo della nave. Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere
dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui al punto 4. Tali navi
devono tenere permanentemente a bordo una copia dell'elenco provvisorio fino al
rilascio della rispettiva licenza. Il Gabon aggiorna quanto prima l'elenco delle
navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità
nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE. CAPO
III Misure tecniche Le misure tecniche applicabili alle navi
titolari di una licenza, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle
catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede
tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato. Le navi rispettano
tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) o le disposizioni della legislazione gabonese
applicabili in materia. Nel corso delle
operazioni di pesca nella zona di pesca gabonese, e ad eccezione dei
dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) derivanti naturali, l'utilizzo di
strumenti ausiliari di pesca che modificano il comportamento delle specie di
grandi migratori e favoriscono in particolare la loro concentrazione in
prossimità dello strumento ausiliario di pesca o sotto di esso sarà limitato a
DCP derivanti artificiali detti ecologici la cui concezione, costruzione e
utilizzazione dovranno permettere di evitare ogni cattura accidentale di
cetacei, squali o tartarughe da parte dello strumento ausiliario. I materiali
di cui gli strumenti ausiliari sono costituiti dovranno essere biodegradabili.
La posa e l'uso dei suddetti DCP derivanti artificiali saranno soggetti all'adozione,
da parte dell'Unione europea, di un piano di gestione conforme alle
disposizioni adottate dall'ICCAT. CAPO IV Dichiarazione delle catture 1. Giornale di pesca Il comandante di una nave dell'UE operante nel
quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca in francese, il cui modello per
ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 3 del presente allegato. Il comandante compila il giornale di pesca per
ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca gabonese. Il comandante annota ogni giorno nel giornale
di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo
codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di
peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie
principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni
giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati
in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di
esemplari. Il giornale di pesca è compilato in modo
leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. Il comandante è responsabile dell'esattezza
dei dati registrati nel giornale di pesca. 2. Dichiarazione delle catture Il comandante dichiara le catture effettuate
dalla nave consegnando al Gabon i propri giornali di pesca relativi al periodo
di presenza nella zona di pesca gabonese. I giornali di pesca sono consegnati secondo le
seguenti modalità: i) in caso di passaggio in un porto del Gabon,
l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale
del Gabon, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; ii) in caso di uscita dalla zona di pesca gabonese
senza passare preliminarmente per un porto del Gabon, l'originale di ciascun
giornale di pesca è inviato entro un termine di 14 giorni a decorrere dall'arrivo
in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 30 giorni successivi all'uscita
dalla zona del Gabon; a) mediante spedizione postale al Gabon; b) via fax, al numero comunicato dal Gabon; c) oppure per posta elettronica. Le due Parti si adoperano per istituire un
sistema di dichiarazione delle catture basato su uno scambio elettronico dell'insieme
dei dati al fine di accelerarne la trasmissione. Non appena risulti possibile la trasmissione
delle dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i
giornali di pesca al Gabon all'indirizzo di posta elettronica da esso
comunicato. Il Gabon conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta
elettronica. Il comandante invia una copia di tutti i
giornali di pesca alla delegazione dell'UE in Gabon. Per le navi tonniere con
reti a circuizione e per quelle con lenze e canne, il comandante invia altresì
una copia di tutti i giornali di pesca all'Institut de Recherche Agricole et
Forestière (IRAF) del Gabon nonché ad uno degli istituti scientifici
seguenti: i) IRD (Institut de recherche pour le développement), ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía), iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da
Atmosfèra). Se la nave torna nella zona del Gabon nel
periodo di validità della sua licenza è tenuta a presentare una nuova
dichiarazione di catture. In caso di mancato
rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Gabon
può sospendere la licenza della nave interessata fino al ricevimento della
dichiarazione delle catture mancante e penalizzare l'armatore secondo le
disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In
caso di recidiva, il Gabon può rifiutare il rinnovo della licenza. Il Gabon
informa senza indugio l'UE di ogni sanzione applicata in questo contesto. 3.
Transizione verso un sistema elettronico Le due Parti si
dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di
dichiarazione delle catture conforme alle caratteristiche tecniche specificate
nell'appendice 6. Le Parti convengono di definire di comune accordo le modalità
di tale trasmissione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo entro il
più breve termine. Il Gabon informa l'UE non appena le condizioni di questa
transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa
informazione, le due Parti si accordano su un termine di due mesi per rendere
il sistema pienamente operativo. 4.
Computo dei canoni per le navi tonniere con reti a circuizione e le navi
tonniere con lenze e canne Fino alla messa in funzione del sistema
elettronico previsto al punto 3, l'UE stabilisce per ciascuna nave tonniera con
reti a circuizione e ciascuna nave tonniera con lenze e canne, sulla base delle
dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici sopra indicati,
un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale
da essa condotta nell'anno di calendario precedente. L'UE invia questo computo finale al Gabon e
all'armatore entro il 31 luglio dell'anno in corso. Fino alla messa in funzione effettiva del
sistema elettronico previsto al punto 3, l'UE stabilisce per ciascuna nave
tonniera con reti a circuizione e ciascuna nave tonniera con lenze e canne,
sulla base dei giornali di bordo archiviati presso i centri di sorveglianza
della pesca (CSP) dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni dovuti
dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno di
calendario precedente. L'UE comunica questo computo finale al Gabon e
all'armatore entro il 31 luglio dell'anno in corso. In entrambi i casi ed entro un termine di 30
giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Gabon può contestare il
computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le
Parti si concertano nell'ambito della commissione mista. Se il Gabon non
presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si
considera adottato. Alla data di comunicazione del computo finale
dalle catture al Gabon, l'UE trasmetterà una sintesi dei dati relativi alle
catture e allo sforzo delle navi dell'UE corrispondenti alla loro attività di
pesca su DCP nella zona di pesca del Gabon, conformandosi alle misure e agli
obblighi adottati dall'ICCAT, in particolare per il tramite della
raccomandazione 11/01. CAPO V Sbarchi 1. Procedura di sbarco Il comandante di una nave dell'UE che desidera
sbarcare catture effettuate nella zona del Gabon in un porto del Gabon deve
notificare al Gabon, almeno 24 ore prima dello sbarco: a) il nome della nave da pesca che deve
sbarcare; b) il porto di sbarco; c) la data e l'ora previste per lo sbarco; d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di
peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da
sbarcare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3). Le navi devono sbarcare nei porti del Gabon
tutte le catture accessorie effettuate nella zona di pesca del Gabon. L'operazione di sbarco deve avvenire nelle
acque di un porto del Gabon a tal fine autorizzato. Il trasbordo è vietato. Il mancato rispetto di queste disposizioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione
del Gabon. 2. Incoraggiamento degli sbarchi a) Tonniere con reti a circuizione Non appena le strutture portuali e di
trasformazione del tonno saranno operative in Gabon, gli armatori si impegnano
a sbarcare almeno il 30% delle catture realizzate nelle acque gabonesi, tenendo
conto delle necessità effettive dell'unità di produzione. In occasione di
questi sbarchi, le navi tonniere sbarcheranno altresì la totalità delle catture
accessorie detenute a bordo al fine di alimentare il mercato locale. I suddetti
sbarchi effettuati in Gabon dovranno poter essere commercializzati ai prezzi
del mercato. Nel caso in cui l'unità di produzione sia sottoalimentata, le
Parti convocheranno la commissione mista al fine di trovare una soluzione. b) Tonniere con lenze e canne Gli armatori si impegnano a sbarcare la
totalità delle catture realizzate nelle acque del Gabon al fine di alimentare
il mercato locale. c) Le disposizioni di cui alla lettera a) si
applicano fatta salva la notifica, ad opera della Parte gabonese, della messa
in funzione effettiva delle infrastrutture interessate e previo esame ad opera
della commissione mista. CAPO VI Controllo 1. Entrata e uscita dalla zona Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca gabonese
di una nave dell'UE titolare di una licenza deve essere notificata al Gabon con
un anticipo minimo di 6 ore prima dell'entrata o dell'uscita. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave
comunica in particolare: i) la data, l'ora e il punto di passaggio
previsti; ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi
di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie
detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; iii) la presentazione dei prodotti. La notifica è effettuata di preferenza per
posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a
un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal
Gabon. Il Gabon conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta
elettronica. Il Gabon notifica immediatamente alle navi interessate e all'UE
eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata
o della frequenza di invio. Ogni nave sorpresa a svolgere attività di
pesca nella zona del Gabon senza avere precedentemente notificato la sua
presenza è considerata una nave che pesca illegalmente. 2. Ispezione in mare L'ispezione in mare, nella zona del Gabon,
delle navi dell'UE titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori del
Gabon chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca. Prima di salire a bordo, gli ispettori del
Gabon comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione.
L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la
loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Gabon restano a bordo della
nave dell'UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione.
Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua
attività di pesca e il carico. Il Gabon può autorizzare l'UE a partecipare
all'ispezione in mare in qualità di osservatore. Il comandante della nave dell'UE facilita l'accesso
a bordo e il lavoro degli ispettori del Gabon. Al termine di ciascuna ispezione, gli
ispettori del Gabon redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante
della nave dell'UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il
rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante
della nave dell'UE. La
firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il
diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione.
Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve
precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto
di firma". Prima di lasciare la nave dell'UE, gli ispettori del Gabon
consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Gabon
trasmette una copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di 8
giorni a decorrere dall'ispezione. 3. Ispezione in porto L'ispezione in porto delle navi dell'UE che
sbarcano nelle acque di un porto del Gabon catture effettuate nella zona del
Gabon è condotta da ispettori abilitati. L'ispezione è condotta al massimo da due
ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori
prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Gabon restano a bordo della
nave dell'UE solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione
e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione
di sbarco e il carico. Il Gabon può autorizzare l'UE a partecipare
all'ispezione in porto in qualità di osservatore. Il comandante della nave dell'UE facilita il
lavoro degli ispettori del Gabon. Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore
del Gabon redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave
dell'UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di
ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave
dell'UE. La firma del rapporto di ispezione da parte
del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del
procedimento connesso all'infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il
documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore
appone la dicitura "rifiuto di firma". Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore
del Gabon consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave
dell'UE. Il Gabon trasmette una copia del rapporto di ispezione all'UE entro un
termine di 8 giorni a decorrere dall'ispezione. 4. Sorveglianza partecipativa in materia
di lotta contro la pesca INN Al fine di rafforzare la sorveglianza delle
attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci
dell'Unione europea segnalano la presenza, nella zona di pesca del Gabon, di
qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco delle navi autorizzate
a pescare nel Gabon. Il comandante di un peschereccio dell'UE che
osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività
di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con
riguardo a tale osservazione. I rapporti di osservazione sono inviati senza
indugio all'autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato
l'osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all'organismo
da essa designato. La Commissione europea trasmette questa informazione al
Gabon. Il Gabon trasmette quanto prima all'UE tutti i
rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività
che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca
gabonese. CAPO VII Sistema di controllo via satellite (VMS) 1. Messaggi
di posizione delle navi – sistema VMS Durante la loro permanenza nella zona del
Gabon, le navi dell'UE titolari di una licenza devono disporre di un sistema di
sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta
la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al
centro di sorveglianza della pesca (CSP) del loro Stato di bandiera. Ogni messaggio di posizione reca le seguenti
informazioni: a) l'identificazione della nave, b) l'ultima posizione geografica della nave
(longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un
margine di affidabilità del 99%, c) la data e l'ora di registrazione della
posizione, d) la velocità e la rotta della nave. Ogni messaggio di posizione deve essere
configurato secondo il formato di cui all'appendice 4 del presente
allegato. La prima posizione registrata successivamente
all'entrata nella zona del Gabon è identificata con il codice "ENT".
Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS",
ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del
Gabon, che viene identificata con il codice "EXI". Il CSP dello Stato di bandiera garantisce il
trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi
di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e
conservati per un periodo di tre anni. 2. Trasmissione da parte della nave in
caso di guasto del sistema VMS Il comandante garantisce in ogni momento la
piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei
messaggi di posizione al CSP dello Stato di bandiera. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è
riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Una volta trascorso tale termine,
la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Gabon. Le navi che pescano nella zona del Gabon con
un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione
mediante posta elettronica, via radio o per fax al CSP dello Stato di bandiera,
almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. 3. Comunicazione sicura dei messaggi di
posizione al Gabon Il CSP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CSP del
Gabon. I CSP dello Stato di bandiera e del Gabon si scambiano gli indirizzi
elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di
detti indirizzi. La trasmissione dei messaggi di posizione fra
i CSP dello Stato di bandiera e del Gabon avviene per via elettronica secondo
un sistema di comunicazione protetto. Il CSP del Gabon informa senza indugio il CSP
dello Stato di bandiera e l'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione
dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza
quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona. 4.
Malfunzionamento del sistema di comunicazione Il Gabon
verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello
del CSP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'UE in merito ad ogni
malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di
posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. In
caso di controversie viene adita la commissione mista. Il comandante è ritenuto responsabile di ogni
manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni
sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente nel Gabon. 5. Revisione della frequenza dei
messaggi di posizione Sulla base di elementi di prova che inducano a
ipotizzare un'infrazione, il Gabon può chiedere al CSP dello Stato di bandiera,
con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre
a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave.
Questi elementi di prova devono essere trasmessi dal Gabon al CSP dello Stato
di bandiera e all'UE. Il CSP dello Stato di bandiera invia senza indugio al
Gabon i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza. Al termine del periodo di indagine
determinato, il Gabon ne informa immediatamente il CSP dello Stato di bandiera
e l'UE; esso li informa successivamente delle eventuali misure adottate. CAPO VIII Infrazioni 1. Trattamento delle infrazioni Ogni infrazione commessa da una nave dell'UE
titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato
deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso
quanto prima all'UE e allo Stato di bandiera. La firma del rapporto di ispezione da parte
del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del
procedimento connesso all'infrazione. Il comandante della nave presta la
propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione. 2. Fermo della nave – Riunione di
informazione Ove consentito dalla legislazione vigente del
Gabon per l'infrazione in oggetto, ogni nave dell'UE in situazione di
infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e,
quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Gabon. Il Gabon notifica all'UE, entro un termine
massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione
di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione
denunciata. Prima di adottare misure nei confronti della
nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, il Gabon organizza su richiesta dell'UE,
entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo
della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno
condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante
dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di
informazione. 3.
Sanzione dell'infrazione – Procedura transattiva La sanzione dell'infrazione denunciata è
fissata dal Gabon secondo le disposizioni della legislazione nazionale in
vigore. Se la risoluzione dell'infrazione richiede una
procedura giudiziaria, prima dell'avvio di quest'ultima, e a condizione che l'infrazione
non costituisca reato, fra il Gabon e l'UE viene avviata una procedura
transazionale volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla
procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di
bandiera della nave e dell'UE. La procedura transattiva si conclude entro tre
giorni dalla notifica del fermo della nave. 4. Procedimento giudiziario – Cauzione
bancaria Se la procedura transattiva non dà esito
positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore
della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca
designata dal Gabon il cui importo, fissato dal Gabon, copre i costi connessi
al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità
compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del
procedimento giudiziario. La cauzione bancaria è svincolata e restituita
all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza: a) nella sua totalità, se non è imposta alcuna
sanzione, b) a concorrenza del saldo residuo, se la
sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria. Il Gabon informa l'UE sui risultati della
procedura giudiziaria entro un termine di 8 giorni a decorrere dalla
pronuncia della sentenza. 5. Rilascio della nave e dell'equipaggio La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a
lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla
procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria. CAPO IX Imbarco di marittimi 1. Gli armatori di tonniere con reti a
circuizione e tonniere con lenze e canne si impegnano ad assumere cittadini dei
paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti: - per la flotta delle tonniere con reti a
circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca
del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP; - per la flotta delle tonniere con lenze e
canne, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del
tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP. 2. Gli armatori
fanno il possibile per imbarcare marittimi di nazionalità gabonese. 3. La
Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi
e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi
imbarcati su navi dell'UE. Ciò vale in particolare per la libertà di
associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione
collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di
impiego e professione. 4. I contratti di
lavoro dei marittimi dei paesi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari,
sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro
sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione
al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su
vita, malattia e infortuni. 5. Il salario dei
marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito
prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro
rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi locali non
possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Gabon e,
in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL. 6. I marittimi
ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della
nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non
si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà
automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. CAPO X Osservatori 1.
Osservazione delle attività di pesca Le navi titolari di una licenza sono soggette
a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo. Il suddetto regime di osservazione è conforme
a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico). 2. Navi e
osservatori designati Il Gabon designa le navi dell'UE che devono
imbarcare un osservatore nonché l'osservatore ad esse assegnato almeno 15
giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore. Su richiesta
delle autorità gabonesi, i pescherecci dell'UE imbarcano un osservatore; l'obiettivo
del programma di osservazione è di garantire una copertura del 25% delle navi
autorizzate. Al momento del rilascio della licenza, il
Gabon informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi
e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a
bordo di ciascuna nave. Il Gabon informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il
suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori
designati. Il Gabon procura
di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o
per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la
campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca
diverse da quelle del Gabon. La presenza dell'osservatore
a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento
delle sue mansioni. 3.
Contropartita finanziaria forfettaria All'atto del
pagamento del canone annuo, l'armatore versa al Gabon per ciascuna nave un
importo forfettario di 200 EUR. 3. Retribuzione dell'osservatore La retribuzione dell'osservatore e i relativi
oneri sociali sono a carico del Gabon. 4. Condizioni di imbarco Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in
particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore
o dal suo raccomandatario e dal Gabon. All'osservatore è riservato lo stesso
trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto
della struttura tecnica della nave. Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a
carico dell'armatore. Il comandante
prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano
garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue
funzioni. L'osservatore gode
di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha
accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca
della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione,
nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei
suoi compiti. 5. Obblighi
dell'osservatore Per tutta la durata della permanenza a bordo,
l'osservatore: a) prende tutte le disposizioni opportune per
non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; b) rispetta i beni e le attrezzature presenti
a bordo; c) rispetta la riservatezza dei documenti
appartenenti alla nave. 6. Imbarco e
sbarco dell'osservatore L'osservatore è imbarcato in un porto scelto
dall'armatore. L'armatore o il suo rappresentante comunica al
Gabon, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell'imbarco, la
data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un
paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono
a carico dell'armatore. Se l'osservatore non si presenta nelle 12 ore
che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è
automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di
lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca. Se l'osservatore
non è sbarcato in un porto del Gabon, l'armatore provvede a sue spese al
rimpatrio dell'osservatore nel Gabon nel più breve termine. 7. Compiti
dell'osservatore L'osservatore assolve i compiti di seguito
elencati: a) osserva l'attività di pesca della nave; b) verifica la posizione della nave durante le
operazioni di pesca; c) procede al prelievo di campioni biologici
nell'ambito di un programma scientifico; d) prende nota degli attrezzi da pesca
utilizzati; e) verifica i dati sulle catture effettuate
nella zona del Gabon riportati nel giornale di bordo; f) verifica le percentuali delle catture
accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti; g) comunica le proprie osservazioni via radio,
fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti
nella zona del Gabon, compreso il volume delle catture principali e accessorie
detenute a bordo. 8. Rapporto
dell'osservatore Prima di lasciare la nave, l'osservatore
presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante
della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è
firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del
rapporto dell'osservatore. L'osservatore fa
pervenire il suo rapporto al Gabon, che ne trasmette una copia all'UE entro un
termine di 8 giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore. ------------------------------------------------------------------ Appendici
del presente allegato 1. Appendice 1 – Modulo di domanda di licenza 2. Appendice 2 – Scheda tecnica 3. Appendice 3 – Giornale di pesca 4. Appendice 4 – Formato del messaggio di
posizione VMS 5. Appendice 5 – Limiti della zona di pesca
gabonese 6. Appendice 6 - Segnalazione elettronica
delle operazioni di pesca Appendice
1 ACCORDO DI PESCA GABON – UNIONE EUROPEA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA I - RICHIEDENTE 1. Nome dell'armatore:
..................................................................................................................................................................... 2. Indirizzo dell'armatore:
.................................................................................................................................................................... 2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
............................................................................................................... 3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
.......................................................................................................... 4. Telefono: ......................................... Fax:
................................... e-mail: ………………………………………………………….. 5. Nome del comandante: ..................................................
Nazionalità: ....................... e-mail: ………………………………..……………….. II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome della nave:
..................................................................................................................................................................... 2. Stato di bandiera:
................................................................................................................................................................... 3. Numero di immatricolazione esterno:
............................................................................................................................................... 4. Porto di immatricolazione: ………………………..…………. MMSI: ……………..…….….…….
………………………………………Numero IMO :……………………………………….. 5. Data di acquisizione della bandiera attuale:
........../........./.............. Precedente bandiera (se del caso):
………………..……………………… 6. Anno e luogo di costruzione: ....../......./..........
a…………………………………........... Indicativo di chiamata:
..................................... 7. Frequenza di chiamata: ………………………………….............. Numero di
telefono satellitare: .........................................
……………..……………………………………… 8. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio ¨ Legno ¨ Poliestere
¨ Altro
¨
………………………………………………………………………………….. III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza fuori tutto:
.................................................. Larghezza:
....................................... 2. Stazza (in GT, secondo la Convenzione di Londra):
.................................. Stazza netta: ………………… 3. Potenza del motore principale in kW:
........................ Marca: ............................................. Tipo:
........................................... 4. Tipo di nave : ¨ Tonniera con reti a circuizione ¨ Tonniera con lenze e canne 5. Attrezzi da pesca: .................................................. 6. Zone di pesca: ……………………………………… Specie bersaglio: 7. Porto designato per le operazioni di sbarco: …………………………………………… 8. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
............................................................... 9. Sistema di conservazione a bordo: Fresco ¨ Refrigerazione ¨ Misto ¨ Congelamento ¨ 10. Capacità di congelamento (t/24 ore): ................. Capacità
delle stive: ............... Numero: ..... 11. Trasponditore VMS: Costruttore:
…………………… Modello: …………………. Numero di serie: ………………… Versione
del programma: ...........................................................
Operatore satellitare: ……………….. Il sottoscritto certifica che le informazioni indicate nella presente
domanda sono esatte e fornite in buona fede. Fatto a ..............................................., il
...................................... Firma del richiedente
.............................................................. Appendice
2 – Scheda tecnica Zona di pesca Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, escluse le zone vietate alla navigazione e alla pesca quali previste all'appendice 5. Categorie autorizzate: Tonniere con reti a circuizione Tonniere con lenze e canne Catture accessorie: Rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO Canoni e quantitativi Canone per tonnellata catturata || Tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne: - 1° anno 55 EUR/t - 2° e 3° anno: 65 EUR/t Canone nazionale annuo || Tonniere con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne: 13 750 EUR/anno per tutta la durata del protocollo Numero di navi autorizzate a pescare || 27 tonniere con reti a circuizione 8 tonniere con lenze e canne Altro Osservatori a bordo del 25% delle navi autorizzate a pescare – contributo finanziario forfettario: 200 EUR per unità e per anno. Marittimi: il 20% dei marittimi imbarcati devono essere cittadini di paesi ACP. Appendice
3 – Giornale di pesca GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO || || || Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro || || || || || || || || || || || || || Nome della nave: ……………………………………………………………………. || Stazza lorda: …………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || || Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... || Capacità - (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... || Comandante: ……………………………………………………….... || || || || Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero dei membri dell'equipaggio: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Indirizzo: ………………………………………………………………………….... || Data del rapporto: ………………………………………………...... || || || || (Autore del rapporto): ………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || || || || || || Data || Settore || || || Catture || Esca utilizzata Mese || Giorno || Latitudine N/S || Longitudine E/O || T° superficiale dell'acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || (Marlin striato) (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || (Marlin nero) Makaira indica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonus pelamis || (Catture miste) || Totale giornaliero (solo in kg) || Costardelle || Totani || Esche vive || (Altro) || || || || || || Numero || Peso kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Osservazioni: || || || || 1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 3 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro. || 5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || 2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna. || || 4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || Appendice 4 COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL GABON RAPPORTO DI POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio/facoltativo || Contenuto Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa‑3 del paese (ISO-3166) Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa‑3 del paese (ISO-3166) Stato di bandiera || FS || O || Dato relativo al messaggio – Codice alfa‑3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI) Indicativo di chiamata (IRCS) || RC || O || Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS) Numero di riferimento interno della parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1) Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84) Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84) Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360° Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione La trasmissione dei dati è strutturata come segue: (1)
I caratteri utilizzati devono essere conformi alla
norma ISO 8859.1. (2)
Una doppia barra (//) e il codice "SR"
indicano l'inizio della trasmissione. (3)
Ogni dato è identificato dal suo codice e separato
dagli altri dati da una doppia barra (//). (4)
Un'unica barra (/) separa il codice dal dato. (5)
Il codice "ER" seguito da una doppia
barra (//) indica la fine del messaggio. (6)
I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio
e la fine del messaggio. Appendice
5 LIMITI
DELLA ZONA DI PESCA GABONESE COORDINATE DELLA ZONA DI PESCA Le autorità competenti del Gabon comunicano ai
servizi competenti dell'UE le coordinate geografiche della linea di base
gabonese, della zona di pesca gabonese e delle zone vietate alla navigazione e
alla pesca. Le autorità del Gabon si impegnano altresì a comunicare con almeno
un mese di anticipo ogni modifica relativa alle suddette delimitazioni. Appendice
6 (a)
Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione
del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di
pesca (sistema ERS) Riferimento: allegato del protocollo dell'accordo di pesca UE/Gabon. Disposizioni generali (1)
Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un
sistema elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in grado di
registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, di
seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nelle acque del
Gabon. (2)
Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o
dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nelle
acque del Gabon per svolgervi attività di pesca. (3)
I dati ERS sono trasmessi conformemente alle
procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati
al centro di sorveglianza della pesca (di seguito: CSP) dello Stato di
bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CSP del Gabon. (4)
Lo Stato membro di bandiera e il Gabon si accertano
che i rispettivi CSP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi
necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML
disponibile all'indirizzo
[http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] nonché di una procedura di
salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato
leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni. (5)
Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono
identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla
loro introduzione. (6)
La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei
mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome
dell'UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway). (7)
Lo Stato di bandiera e il Gabon designano ciascuno
un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto. (a)
I corrispondenti ERS sono designati per un periodo
minimo di sei mesi. (b)
I CSP dello Stato di bandiera e del Gabon si
comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da
parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail)
del rispettivo corrispondente ERS. (c)
Ogni modifica delle coordinate del corrispondente
ERS deve essere comunicata quanto prima. Compilazione e
comunicazione dei dati ERS (8)
La nave da pesca dell'UE deve: (a)
comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun
giorno trascorso nelle acque del Gabon; (b)
registrare per ciascuna operazione di pesca i
quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie
bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare; (c)
per le specie identificate nell'autorizzazione di
pesca rilasciata dal Gabon deve essere altresì indicata l'assenza di catture; (d)
ciascuna specie deve essere identificata mediante
il suo codice FAO alfa-3; (e)
i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso
vivo e, ove richiesto, in numero di individui; (f)
registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i
quantitativi trasbordati e/o sbarcati; (g)
registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna
entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nelle acque del Gabon un
messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione
di pesca rilasciata dal Gabon i quantitativi detenuti a bordo al momento di
ciascun passaggio; (h)
trasmettere quotidianamente i dati ERS al CSP dello
Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59
UTC. (9)
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei
dati ERS registrati e trasmessi. (10)
Il CSP dello Stato di bandiera invia
automaticamente e immediatamente i dati ERS al CSP del Gabon. (11)
Il CSP del Gabon conferma la ricezione dei dati ERS
con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni
riservate. Guasto del sistema ERS a
bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CSP
dello Stato di bandiera (12)
Lo Stato di bandiera informa senza indugio il
comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo
rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo
o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CSP
dello Stato di bandiera. (13)
Lo Stato di bandiera informa il Gabon in merito al
guasto rilevato e alle misure correttive adottate. (14)
In caso di avaria del sistema ERS a bordo della
nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la
sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale
termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le
attività di pesca nelle acque del Gabon solo quando il suo sistema ERS sarà in
perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Gabon. (15)
Una nave da pesca non può lasciare un porto a
seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando: (a)
il sistema ERS non torni a funzionare in modo
ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e del Gabon, oppure (b)
non venga a ciò autorizzata dallo Stato membro di
bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Gabon della sua
decisione prima della partenza della nave. (16)
Le navi dell'UE che operano nelle acque del Gabon
con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le
23:59 UTC, tutti i dati ERS al CSP del proprio Stato di bandiera con ogni altro
mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CSP del Gabon. (17)
I dati ERS che non hanno potuto essere messi a
disposizione del Gabon tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al
paragrafo 10 sono trasmessi dal CSP dello Stato di bandiera al CSP del Gabon con
un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione
alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di
trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati. (18)
Se il CSP del Gabon non riceve i dati ERS di una
nave per 3 giorni consecutivi, il Gabon può dare istruzione alla nave di
recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine. Problemi operativi dei
CSP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CSP del Gabon (19)
Quando uno dei CSP non riceve dati ERS, il suo
corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CSP
e, se necessario, collabora alla soluzione del problema. (20)
Il CSP dello Stato di bandiera e il CSP del Gabon
convengono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, sui mezzi di
comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la
trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CSP e si informano
senza indugio di qualunque modifica. (21)
Quando il CSP del Gabon segnala il mancato
ricevimento di dati ERS, il CSP dello Stato di bandiera identifica le cause del
problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CSP
dello Stato di bandiera informa il CSP del Gabon e l'UE in merito ai risultati
e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il
problema è stato rilevato. (22)
Se la soluzione del problema richiede più di 24
ore, il CSP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti
al CSP del Gabon ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al
punto 17. (23)
Il Gabon informa i propri servizi di controllo
competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a
causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CSP del Gabon in
seguito a un problema operativo di uno dei CSP. Manutenzione di un CSP (24)
Gli interventi di manutenzione pianificati di un
CSP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS
devono essere notificati all'altro CSP con almeno 72 ore di anticipo, indicando
se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non
pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CSP non appena
possibile. (25)
Nel corso dell'intervento di manutenzione, la
disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni
ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a disposizione subito
dopo la fine dell'intervento di manutenzione. (26)
Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24
ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CSP ricorrendo a uno dei mezzi
elettronici alternativi di cui al punto 17. (27)
Il Gabon informa i suoi servizi di controllo
competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a
causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione
di un CSP. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione
europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore
della pesca in vigore tra le due Parti. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[3] 11.
– Affari marittimi e pesca 11.03
– Pesca internazionale e diritto del mare 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[4] X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di
un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali
della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono
all'obiettivo generale di permettere l'accesso delle navi da pesca dell'Unione
europea a zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) di paesi
terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a
promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori
delle acque dell'Unione. Gli
accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la
coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli
impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle
risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale
e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario). 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 1 Contribuire
alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la
presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del
settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la
conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee. Attività ABM/ABB interessate Affari
marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi di pesca
internazionali (linea di bilancio 11.0301) 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti che la
proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le
navi europee nella zona di pesca gabonese. Il
protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle
risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione
dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in
materia di lotta contro la pesca illegale. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli indicatori che permettono di
seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Tasso
di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca
utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo). Raccolta
e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo. Contributo
all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione
del mercato unionale (a livello aggregato con altri APP). Numero
di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità dell'azione nel
breve e lungo termine Il
protocollo relativo al periodo 2005-2011 è scaduto il 2 dicembre 2011. È previsto
che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data
della sua firma. Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca,
parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per l'adozione,
da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all'applicazione
provvisoria del protocollo. Il
nuovo protocollo consentirà di inquadrare l'attività di pesca della flotta
europea nella zona di pesca gabonese e permetterà agli armatori europei di
chiedere licenze per l'esercizio della pesca nelle acque del Gabon. Il nuovo
protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la
Repubblica gabonese al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca
sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS
e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. È stato
intensificato il sostegno settoriale al fine di assistere la Repubblica
gabonese nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in
particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea Nel
caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'UE indurrebbe gli
operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una
pesca sostenibile. L'Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo,
la Repubblica gabonese continuerà a cooperare efficacemente con l'Unione, in
particolare nella lotta contro la pesca illegale. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe L'analisi
delle catture effettuate nell'ambito del protocollo precedente ha indotto le
Parti ad aumentare il quantitativo di riferimento. Il sostegno settoriale è
stato rafforzato tenendo conto delle priorità della strategia nazionale in
materia di pesca nonché delle necessità in termini di rafforzamento delle
capacità dell'amministrazione gabonese responsabile della pesca. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti I
fondi versati nell'ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci
degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi
fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del
paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la
sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre
fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la
realizzazione di progetti e/o di programmi a livello nazionale nel settore della
pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla
data della firma del protocollo per una durata di tre anni –
X Incidenza finanziaria dal 2013 al 2015. ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[5] X Gestione centralizzata diretta a opera
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi istituiti dalle Comunità[6] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e condizioni. La
Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la
pesca residente in Gabon e con la delegazione dell'Unione europea a Libreville)
garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in
particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte
degli operatori e dei dati relativi alle catture. L'APP
prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso
della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull'attuazione
dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti
alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L'adozione
di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in
particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della
politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). Non sono sorte
difficoltà di questo tipo con la Repubblica gabonese nel corso dell'attuazione
del protocollo 2005-2011. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Si
intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione
della politica settoriale. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata
all'articolo 3 rientra tra le modalità di controllo. Il
protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a
particolari condizioni e in circostanze determinate. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e tutela in
vigore o previste. La
Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione
regolare con la Repubblica gabonese al fine di migliorare la gestione dell'accordo
e rafforzare il contributo dell'Unione europea alla gestione sostenibile delle
risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito
di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio
generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di
identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli
importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l'articolo
2, paragrafo 9, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve
essere versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico del Gabon. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…................….] || Diss. / Non diss. ([7]) || di paesi EFTA[8] || di paesi candidati[9] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (non applicabile) Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...........….] || Diss. / Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SI/NO || SI/NO || SI/NO || SI/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR
(al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali DG: MARE || || || Anno N[10] 2013 || Anno N+1 2014 || Anno N+2 2015 || Anno N+3 2016 || Anno N+4 2017 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || Numero della linea di bilancio 11.0301 || Impegni || (1) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 Pagamenti || (2) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[11] || || || || || || Numero della linea di bilancio 11.010404 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+1a +3 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 Pagamenti || =2+2a +3 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 Pagamenti || (5) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || || 0,111 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 Pagamenti || =5+ 6 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161 Se la
proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non
applicabile) TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR
(al terzo decimale) || || || Anno N[12] 2013 || Anno N+1 2014 || Anno N+2 2015 || Anno N+3 2016 || Anno N+4 2017 || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || || || 0,177 || Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || 0,030 || TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207 || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207 Mio EUR (al
terzo decimale) || || || Anno N[13] 2013 || Anno N+1 2014 || Anno N+2 2015 || Anno N+3 2016 || Anno N+4 2017 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,456 || 1,456 || 1,456 || || || 4,368 Pagamenti || 1,456 || 1,456 || 1,456 || || || 4,368 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti
di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N 2013 || Anno N+1 2014 || Anno N+2 2015 || Anno N+3 2016 || Anno N+4 2017 || TOTALE RISULTATI Tipo[14] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[15]… || || || || || || || || || || || || || || || || Licenze tonniere || stazza || 45 EUR/t || 20,000 || 0,9 || 20,000 || 0,9 || 20,000 || 0,9 || || || || || || || || || || Sostegno settoriale || || 0,450 || 1 || 0,450 || 1 || 0,450 || 1 || 0,450 || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || 1,350 || || 1,350 || || 1,350 || || || || || || || || || || 4,050 OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 1,350 || || 1,350 || || 1,350 || || || || || || || || || || 4,050 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N[16] 2013 || Anno N+1 2014 || Anno N+2 2015 || Anno N+3 2016 || Anno N+4 2017 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || || || 0,177 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || 0,030 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207 Esclusa la RUBRICA 5[17] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || || || 0,093 Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || 0,018 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || || 0,111 TOTALE || 0,106 || 0,106 || 0,106 || || || 0,318 Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è
coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o
riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale) || Anno N 2013 || Anno N+1 2014 || Anno N+2 2015 || Anno N+3 2016 || Anno N+3 2017 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,35 || 0,35 || 0,35 || || || || 11 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || 11 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[18] 11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) || 0,1 || 0,1 || 0,1 || || || || 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || 11 01 04 04 [19] || - in sede[20] || || || || || || || - nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || || || || 11 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 0,7 || 0,7 || 0,7 || || || || 11 è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno
della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla
DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo
conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell'APP e dell'approvazione dell'esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell'APP in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze. desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stimato globalmente a 0,45 persone/anno Calcolo delle spese: 0,45 persone/anno x 131 000 EUR/anno = 58 950 EUR => 0,059 Mio EUR Personale esterno || Monitoraggio dell'esecuzione dell'aiuto settoriale - AC in delegazione (Libreville): stimato globalmente a 0,25 persone/anno Calcolo delle spese: 0,25 persone/anno x 125 000 EUR/anno = 31 250 EUR => 0,031 Mio EUR 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della rubrica
pertinente del quadro finanziario pluriennale. Spiegare
la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e
gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[21]. Spiegare
la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli
importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede
cofinanziamenti da terzi. –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti
in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR
(al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[22] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…. || || || || || || || || Per quanto riguarda le entrate varie con
destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate. Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza
sulle entrate. [1] GU L 109 del 26.4.2007, pag. 3. [2] GU L 319 del 18.11.2006, pag. 17. [3] ABM: Activity-Based Management (gestione per
attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [4] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [5] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [6] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [7] Diss = Stanziamenti dissociati / Non diss. =
Stanziamenti non dissociati. [8] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [9] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati
potenziali dei Balcani occidentali. [10] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [11] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [12] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [13] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [14] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [15] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici…". [16] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [17] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [18] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("intérimaire");
JED = giovane esperto in delegazione ("Jeune Expert en Délégation"). [19] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [20] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [21] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [22] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione.