52013PC0452

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2013/0452 final - 2013/0220 (COD) */


RELAZIONE

In parallelo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 451), la presente proposta riguarda l’allineamento di cinque atti legislativi nel settore della giustizia che contengono ancora un riferimento alla suddetta procedura. Tali atti devono essere allineati tramite una proposta separata, in quanto sono stati adottati con base giuridica ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE e quindi non sono vincolanti per tutti gli Stati membri, né conciliabili con le basi giuridiche degli altri atti di base.

L’approccio della presente proposta è lo stesso seguito nella proposta precedente. Di conseguenza, il presente regolamento quadro stabilisce che, laddove gli atti giuridici elencati nell’allegato prevedano il ricorso alla procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione sulla comitatologia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati.

L’adattamento al regime degli atti delegati lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente alla decisione sulla comitatologia.

Gli atti di base adattati al regime degli atti delegati sono elencati nell’allegato della proposta.

2013/0220 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo.

(2)       Le misure che possono essere interessate dalla delega dei poteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[3].

(3)       Occorre adattare all’articolo 290 del TFUE gli atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

(4)       Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(5)       È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga le consultazioni del caso, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)       Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dagli atti giuridici di cui all’allegato e partecipano pertanto all’adozione e applicazione del presente regolamento.

(7)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Laddove gli atti giuridici elencati nell’allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo l’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati

1.           Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

2.           Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

3.           Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

4.           Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

5.           Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

[1]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[2]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[3]               GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.