Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo /* COM/2013/0452 final - 2013/0220 (COD) */
RELAZIONE In parallelo alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il
ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 451), la
presente proposta riguarda l’allineamento di cinque atti legislativi nel
settore della giustizia che contengono ancora un riferimento alla suddetta procedura.
Tali atti devono essere allineati tramite una proposta separata, in quanto sono
stati adottati con base giuridica ai sensi della parte terza, titolo V,
del TFUE e quindi non sono vincolanti per tutti gli Stati membri, né
conciliabili con le basi giuridiche degli altri atti di base. L’approccio della presente proposta è lo
stesso seguito nella proposta precedente. Di conseguenza, il presente
regolamento quadro stabilisce che, laddove gli atti giuridici elencati nell’allegato
prevedano il ricorso alla procedura di cui all’articolo 5 bis della
decisione sulla comitatologia, alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati. L’adattamento al regime degli atti delegati
lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già
espresso il proprio parere conformemente alla decisione sulla comitatologia. Gli atti di base adattati al regime degli atti
delegati sono elencati nell’allegato della proposta. 2013/0220 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che adatta all’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della
giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con
controllo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il trattato di Lisbona ha
introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il
potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o
modificano taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo. (2) Le misure che possono essere
interessate dalla delega dei poteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di
massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo
istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione[3]. (3) Occorre adattare all’articolo
290 del TFUE gli atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla
procedura di regolamentazione con controllo. (4) Il presente regolamento
lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già
espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. (5) È di particolare importanza
che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti
giuridici adattati dal presente regolamento, svolga le consultazioni del caso,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti
delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (6) Il Regno Unito e l’Irlanda
sono vincolati dagli atti giuridici di cui all’allegato e partecipano pertanto
all’adozione e applicazione del presente regolamento. (7) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione
del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua
applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Laddove gli atti
giuridici elencati nell’allegato del presente regolamento prevedano il ricorso
alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati secondo l’articolo 2 del presente
regolamento. Articolo 2 1. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite
nel presente articolo. 2. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato. 3. La delega di
potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena
adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato
adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 3 Il presente
regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato
abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Atti giuridici contenenti un riferimento
alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati 1. Regolamento (CE) n. 1206/2001
del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità
giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in
materia civile o commerciale 2. Regolamento (CE) n. 805/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati 3. Regolamento (CE) n. 1896/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che
istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento 4. Regolamento (CE) n. 861/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che
istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità 5. Regolamento (CE) n. 1393/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo
alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o
comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000
del Consiglio [1] GU C [….] del [….], pag. [….]. [2] GU C [….] del [….], pag. [….]. [3] GU
L 184 del 17.7.1999, pag. 23.