52013PC0433

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea /* COM/2013/0433 final - 2013/0205 (NLE) */


RELAZIONE

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)[1], approvato dal Consiglio nel 2003[2], propone una serie di misure, fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname onde metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005[3] che istituisce un meccanismo per la verifica della legalità delle importazioni di legname nell'Unione europea nell'ambito dei partenariati FLEGT.

Nel dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname[4].

La Commissione ha avviato negoziati con l'Indonesia nel gennaio 2007, coadiuvata da diversi Stati membri, in particolare il Regno Unito che ha fornito risorse per agevolare il processo in Indonesia. La Commissione ha informato regolarmente il Consiglio dei progressi registrati, mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste nonché alle ambasciate dell'UE in Indonesia.

L'accordo contempla tutti gli elementi contenuti nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e, in particolare, definisce il quadro, le istituzioni e i meccanismi per il sistema di licenze FLEGT. Esso stabilisce inoltre il quadro per il monitoraggio della conformità legale e per l'audit indipendente del sistema. Questi vengono stabiliti negli allegati dell'accordo, che forniscono una descrizione dettagliata delle strutture su cui si baserà la garanzia della legalità assicurata da una licenza FLEGT.

L'accordo volontario di partenariato (AVP) è incentrato sulla governance e sull'applicazione della legge e, tramite il sistema di concessione delle licenze, fornisce la garanzia che il legname indonesiano sia prodotto legalmente. Rappresenta un importante impegno da parte dell'Indonesia per affrontare il problema persistente del disboscamento illegale. La licenza FLEGT garantirà al mercato dell'UE la provenienza da fonti legali verificate dei prodotti del legno indonesiani.

La legislazione per la quale è necessario verificare la conformità è stata individuata in seguito a un ampio processo di consultazioni con le parti interessate all'interno dell'Indonesia. Quest'ultima lavorerà con un controllore indipendente, che fornirà periodicamente relazioni pubbliche sull'efficacia del sistema. L'accordo intende inoltre migliorare la trasparenza nel settore, anche attraverso l'applicazione della legislazione sulla libertà d'informazione in Indonesia.

L'accordo non si limita ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema di licenze FLEGT e copre un'ampia gamma di prodotti del legno esportati.

L'accordo prevede controlli delle importazioni alle frontiere dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema di licenze FLEGT e al regolamento (CE) n. 1024/2008 che stabilisce misure dettagliate per la sua attuazione. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT dell'Indonesia, che utilizza il formato prescritto nel suddetto regolamento.

L'accordo istituisce un meccanismo di dialogo e cooperazione con l'Unione europea riguardo al sistema FLEGT, attraverso il comitato congiunto per l'attuazione. Inoltre, stabilisce i principi della partecipazione degli interessati, delle salvaguardie sociali, della responsabilità e della trasparenza, nonché del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e della stesura di relazioni riguardo a quest'ultima.

Il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere pienamente operativo verso la fine del 2013. Il sistema sarà valutato secondo i criteri stabiliti nell'accordo prima che l'UE inizi ad accettare le licenze FLEGT.

2013/0205 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1)       Nel maggio 2003, la Commissione europea ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea"[6], che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003[7] e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005[8].

(2)       Conformemente alla decisione n. 2011/UE XXX del Consiglio del […][9], l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (in appresso denominato "l'accordo") è stato firmato il […][10], fatta salva la sua conclusione.

(3)       È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la/e persona/e abilitata/e a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica a norma dell'articolo 23 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad esserne vincolata.

Articolo 3

Nel comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo istituito a norma dell'articolo 14 dello stesso, l'Unione è rappresentata dalla Commissione.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo quali membri della delegazione dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, in forza dell'articolo 22 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

ALLEGATO

ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI INDONESIA SULL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL SETTORE FORESTALE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DEL LEGAME E DEI SUOI DERIVATI IMPORTATI NELL’UNIONE EUROPEA

L’UNIONE EUROPEA

in appresso “l’Unione”

e

LA REPUBBLICA DI INDONESIA

in appresso “l’Indonesia”

in appresso denominate insieme “le parti”,

RICORDANDO l’accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Repubblica di Indonesia e la Comunità europea firmato il 9 novembre 2009 a Giakarta;

CONSIDERANDO le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l’Unione e l’Indonesia, particolarmente nell’ambito dell’accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e l’Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico;

RICORDANDO l’impegno assunto nella dichiarazione di Bali sull’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG) del 13 settembre 2001 da parte dei paesi dell’Asia orientale e di altre regioni ad adottare azioni immediate per intensificare gli sforzi nazionali e per rafforzare la collaborazione bilaterale, regionale e multilaterale per far fronte alle violazioni delle normative nel settore forestale e della criminalità in tale settore, in particolare il disboscamento illegale, il relativo commercio illegale e la corruzione, nonché ai loro effetti negativi sullo Stato di diritto;

PRENDENDO ATTO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) è un primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione comune tra il ministro delle Foreste della Repubblica di Indonesia e i commissari europei competenti per lo sviluppo e l’ambiente firmata l’8 gennaio 2007 a Bruxelles;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e all’adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di strumenti giuridici non vincolanti relativi a tutti i tipi di foreste;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il principio 10 riguardante l’importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo;

RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo della Repubblica di Indonesia per promuovere la buona governance nel settore forestale, l’applicazione delle normative e il commercio legale di legname, anche attraverso il Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) quale sistema di verifica della legalità (SVL) del legname indonesiano, sviluppato attraverso un processo con più parti interessate, seguendo i principi di buona governance, credibilità e rappresentatività;

RICONOSCENDO che l’SVL del legname indonesiano è finalizzato ad assicurare la conformità legale di tutti i prodotti legnosi;

RICONOSCENDO che l’attuazione di un accordo volontario di partenariato FLEGT rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà a lottare contro il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, nonché grazie al ruolo della conservazione, alla gestione sostenibile delle foreste e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste (REDD+);

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), con particolare riferimento alle condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera di parti della CITES delle licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, segnatamente che tali esemplari non siano stati ottenuti in violazione delle leggi in materia di protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;

AVENDO DECISO che le parti cercheranno di ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’attuazione del presente accordo per le comunità autoctone e locali e per le popolazioni povere;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali che istituiscono l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

RIAFFERMANDO i principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non discriminazione e riconoscendo i benefici per le parti che derivano da questo accordo;

AI SENSI delle normative e dei regolamenti rispettivi delle parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

1.           L’obiettivo del presente accordo, coerente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell’Unione europea dall’Indonesia di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio del legname e dei suoi derivati.

2.           Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde facilitare e promuovere l’attuazione completa di tutte le sue aspirazioni e migliorare l’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

(a) “importazione nell’Unione europea”: l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, di legname e suoi derivati che non possono essere definiti “merci prive di carattere commerciale” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

(b) “esportazione”: l’operazione mediante la quale il legname e suoi derivati lasciano fisicamente qualunque parte del territorio geografico dell’Indonesia;

(c) “legname e suoi derivati”: i prodotti elencati negli allegati IA e IB;

(d) “codice SA”: codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane;

(e) “licenza FLEGT”: documento legale verificato (V-Legal) indonesiano che conferma che un carico di legname e suoi derivati destinati all’esportazione verso l’Unione è stato prodotto legalmente. Una licenza FLEGT può essere in formato cartaceo o elettronico;

(f) “autorità di rilascio delle licenze”: le autorità designate dall’Indonesia per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;

(g) “autorità competenti”: autorità designate dagli Stati membri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;

(h) “carico”: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dall’Indonesia da uno speditore o spedizioniere e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione;

(i) “legname prodotto legalmente”: legname e suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione di cui all’allegato II.

Articolo 3

Sistema di licenze FLEGT

1.           È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso denominato “sistema di licenze FLEGT”) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dall’Indonesia coperti da licenze FLEGT.

2.           Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato IA.

3.           Il legname e suoi derivati elencati nell’allegato IB non possono essere esportati dall’Indonesia e non possono essere coperti da licenza FLEGT.

4.           Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per attuare il sistema di licenze FLEGT, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 4

Autorità di rilascio delle licenze

1.           L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente, in conformità della normativa di cui all’allegato II. Detta autorità rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname prodotto legalmente destinati all’esportazione nell’Unione europea.

2.           L’autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname o suoi derivati importati in Indonesia da un paese terzo in una forma che le leggi di tale paese vietano di esportare o per la quale esistono prove che il legname e suoi derivati in questione sono stati prodotti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.

3.           L’autorità di rilascio delle licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Essa conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini del monitoraggio indipendente pur rispettando il carattere riservato delle informazioni di proprietà degli esportatori.

4.           L’Indonesia istituisce un’unità di informazioni sulle licenze che fungerà da punto di contatto per le comunicazioni tra le autorità competenti e le autorità di rilascio delle licenze, come disposto negli allegati III e V.

5.           L’Indonesia comunica gli estremi dell’autorità di rilascio delle licenze e dell’unità di informazioni sulle licenze alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

Articolo 5

Autorità competenti

1.           Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione. L’immissione in libera pratica di un carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT.

2.           Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

3.           In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone o agli organismi designati come controllori indipendenti l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

4.           Le autorità competenti non eseguono l’operazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nel caso di un carico di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) perché ad esse si applicano le disposizioni in materia di verifica stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5.           La Commissione europea comunica all’Indonesia gli estremi delle autorità competenti. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

Articolo 6

Licenze FLEGT

1.           Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che i prodotti legnosi sono stati prodotti legalmente.

2.           Le licenze FLEGT sono redatte e compilate in inglese.

3.           Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

4.           Le specifiche tecniche delle licenze figurano nell’allegato IV. La procedura per il rilascio di licenze FLEGT è descritta nell’allegato V.

Articolo 7

Verifica del legname prodotto legalmente

1.           L’Indonesia utilizza un sistema SVL per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i carichi verificati vengano esportati nell’Unione.

2.           Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente viene descritto nell’allegato V.

Articolo 8

Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT

1.           Le procedure che disciplinano l’immissione in libera pratica all’interno dell’Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell’allegato III.

2.           Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia valida o autentica o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, si possono applicare le procedure di cui all’allegato III.

3.           I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.

Articolo 9

Irregolarità

Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

(a) sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dall’Indonesia all’Unione attraverso un paese terzo;

(b) rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente; o

(c) ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT.

Articolo 10

Applicazione del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano e altre misure

1.           Utilizzando il sistema SVL del legname indonesiano, l’Indonesia verifica la legalità del legname esportato nei mercati non appartenenti all’Unione e del legname venduto sui mercati interni e si adopera per verificare la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati utilizzando, ove possibile, il sistema predisposto per l’attuazione del presente accordo.

2.           A sostegno di tali sforzi, l’Unione incoraggia l’uso del sistema summenzionato per quanto riguarda il commercio in altri mercati internazionali e con paesi terzi.

3.           L’Unione attua misure per evitare l’immissione sul mercato dell’Unione di legname raccolto illegalmente e dei relativi prodotti derivati.

Articolo 11

Partecipazione delle parti interessate all’attuazione dell’accordo

1.           L’Indonesia organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente accordo e, a tale proposito, promuove strategie di consultazione, modalità e programmi adeguati.

2.           L’Unione consulta regolarmente le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 12

Clausole di salvaguardia sociale

1.           Nell’intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi del presente accordo, le parti convengono di migliorare la conoscenza degli effetti sull’industria del legno e sui mezzi di sussistenza delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate come enunciato nei rispettivi regolamenti e leggi nazionali.

2.           Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo sulle collettività e sugli altri soggetti di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli eventuali effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare agli effetti negativi.

Articolo 13

Incentivi di mercato

Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l’Unione promuove l’accesso al mercato dell’Unione per il legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa prevede, in particolare, misure volte a:

(a) incoraggiare le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono l’esistenza di un’offerta di prodotti forestali ottenuti legalmente e garantiscono un mercato per tali prodotti;

(b) promuovere una percezione più favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato del legname dell’Unione.

Articolo 14

Comitato congiunto di attuazione

1.           Le parti istituiscono un meccanismo congiunto (in appresso “comitato congiunto di attuazione” o “CCA”), incaricato di esaminare le questioni connesse con l’attuazione e il riesame del presente accordo.

2.           Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti presso il CCA, che delibera per consenso. Il CCA è copresieduto da alti funzionari, uno in rappresentanza dell’Unione e l’altro dell’Indonesia.

3.           Il CCA stabilisce il proprio regolamento interno.

4.           Il CCA si riunisce almeno una volta all’anno, in una data e con un ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su richiesta di una qualsiasi delle parti.

5.           Il CCA:

(a) prende in esame e adotta misure congiunte per l’attuazione del presente accordo;

(b) riesamina e controlla i progressi compiuti nel complesso nell’attuazione del presente accordo, incluso il funzionamento del sistema SVL del legname e delle misure connesse col mercato, sulla base dei risultati e delle relazioni dei meccanismi stabiliti ai sensi dell’articolo 15;

(c) valuta i benefici e i vincoli derivanti dall’attuazione del presente accordo e decide in merito alle azioni correttive;

(d) esamina le relazioni e i reclami sull’applicazione del sistema di licenze FLEGT nel territorio di entrambe le parti;

(e) approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento dell’SVL del legname sulla base dei criteri di cui all’allegato VIII;

(f) individua ambiti di cooperazione per sostenere l’attuazione del presente accordo;

(g) istituisce organismi ausiliari in settori di attività che richiedono competenze specifiche, se necessario;

(h) prepara, approva, distribuisce e pubblica relazioni annuali, relazioni delle sue riunioni e altri documenti elaborati in seguito alle sue attività.

(i) svolge qualsiasi altro compito che abbia convenuto di portare a termine.

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

Le parti concordano di utilizzare le relazioni e i risultati dei seguenti due meccanismi per valutare l’attuazione e l’efficacia del presente accordo.

(a) L’Indonesia, in consultazione con l’Unione, si avvale dei servizi di un valutatore periodico per svolgere i compiti di cui all’allegato VI.

(b) L’Unione, in consultazione con l’Indonesia, si avvale dei servizi di un controllore indipendente del mercato per svolgere i compiti di cui all’allegato VII.

Articolo 16

Misure di sostegno

1.           La fornitura delle risorse eventualmente necessarie alle misure volte a sostenere l’attuazione del presente accordo, individuate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera f), è determinata nel contesto degli esercizi di programmazione dell’Unione e dei suoi Stati membri per la cooperazione con l’Indonesia.

2.           Le parti provvedono affinché le attività legate all’attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative e programmi di sviluppo esistenti e futuri.

Articolo 17

Relazioni e divulgazione al pubblico delle informazioni

1.           Le parti assicurano che i lavori del comitato congiunto di attuazione (CCA) siano il più trasparenti possibile e che le relazioni riguardanti il suo operato vengano elaborate congiuntamente e rese pubbliche.

2.           Il CCA pubblica una relazione annuale che include, tra l’altro, dettagli su:

(a) i quantitativi di legname e suoi derivati esportati nell’Unione nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione SA;

(b) il numero di licenze FLEGT rilasciate in Indonesia;

(c) i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e nelle questioni legate alla sua attuazione;

(d) le azioni volte a impedire che il legname e i suoi derivati prodotti illegalmente siano esportati, importati e immessi o commercializzati sul mercato interno;

(e) i quantitativi di legname e suoi derivati importati in Indonesia e le azioni adottate per impedire le importazioni di legname e suoi derivati prodotti illegalmente e mantenere l’integrità del sistema di licenze FLEGT;

(f) i casi di non conformità con il sistema di licenze FLEGT e le misure adottate per risolverli;

(g) i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell’Unione nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione SA e allo Stato membro dell’Unione in cui si è verificata l’importazione nell’Unione;

(h) il numero di licenze FLEGT ricevute dall’Unione;

(i) il numero di casi e i quantitativi di legname e suoi derivati interessati ove si sono svolte le consultazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

3.           Al fine di migliorare la governance e la trasparenza nel settore forestale e di monitorare l’attuazione e gli effetti del presente accordo sia in Indonesia che nell’Unione, le parti convengono che le informazioni di cui all’allegato IX siano rese pubblicamente disponibili.

4.           Le parti concordano di non divulgare le informazioni riservate scambiate nell’ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive legislazioni. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.

Articolo 18

Comunicazioni sull’attuazione

1.           I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:

Per l’Indonesia:          Per l’Unione europea

Il direttore generale dello sfruttamento forestale,          Il capo della delegazione           ministero delle Foreste            dell’Unione europea in Indonesia

2.           Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo, incluse le modifiche dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall’altra, al territorio dell’Indonesia.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie

1.           Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.

2.           Qualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro due mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la controversia al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l’effettiva attuazione del presente accordo.

3.           Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia entro due mesi, le parti possono chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.

4.           Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve designare allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo.

5.           Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.

6.           Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.

7.           Il CCA definisce le procedure operative per l’arbitrato.

Articolo 21

Sospensione

1.           Se una delle parti desidera sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all’altra parte. La questione viene in seguito discussa tra le parti.

2.           Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte.

3.           Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.

4.           L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.

Articolo 22

Modifiche

1.           Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto di attuazione (CCA). Quest’ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Se le parti concordano con la raccomandazione, l’approvano secondo le proprie procedure interne.

2.           Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.           Il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.

4.           Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia attraverso i canali diplomatici.

Articolo 23

Entrata in vigore, durata e cessazione

1.           Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

2.           Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia attraverso i canali diplomatici.

3.           Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all’altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza dell’accordo.

4.           Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dodici mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 25

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana (Bahasa Indonesia), tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Bruxelles,

Per l’Unione europea || Per la Repubblica di Indonesia

ALLEGATO I

PRODOTTI INTERESSATI

L’elenco che figura nel presente allegato riguarda il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

ALLEGATO IA: CODICE DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Capitolo 44:

CODICE SA || DESIGNAZIONI DELLE MERCI

|| Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.

||

4401.21 || -    Legno in piccole placche o in particelle – di conifera

4401.22 || -     Legno in piccole placche o in particelle - non di conifera

Ex.4404 || -    Legno in stecche, strisce, nastri e simili

Ex.4407 || - Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità, di spessore superiore a 6 mm.

4408 || Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile laminato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.

|| Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.

4409.10 || -    Di conifera

4409.29 || -    Non di conifera – altro

4410 || Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

4411 || Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

4412 || Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile laminato.

4413 || Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati.

4414 || Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.

4415 || Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno.

4416 || Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, compreso il legname da bottaio.

4417 || Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.

4418 || Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno.

Ex.4421.90 || -     Blocchi di pavimentazione di legno

Capitolo 47:

CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI

|| Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4701 || -    Paste meccaniche di legno

4702 || -    Paste chimiche di legno, per dissoluzione

4703 || -    Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione.

4704 || -    Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

4705 || -    Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

Capitolo 48:

|| CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI ||

|| 4802 || Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli rettangolari (e quadrati), di qualunque dimensione, diversi dalla carta della voce 48,01 o 48,03, carta e cartone fabbricati a mano: ||

|| 4803 || Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli. ||

|| 4804 || Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 48,02 o 48,03. ||

|| 4805 || Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo. ||

|| 4806 || Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli. ||

|| 4807 || Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli. ||

|| 4808 || Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803. ||

|| 4809 || Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli. ||

|| 4810 || Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato. ||

|| 4811 || Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810. ||

|| 4812 || Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta. ||

|| 4813 || Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti. ||

|| 4814 || Carta da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie. ||

|| 4816 || Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole. ||

|| 4817 || Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza. ||

4818 || Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti e accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa.

4821 || Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no.

4822 || Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti.

4823 || Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa.

Capitolo 94:

CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI

|| Altri mobili per sedersi, con intelaiatura in legno:

9401.61. || -    imbottiti

9401.69. || -    altri

|| Altri mobili e parti

9403.30 || -    Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403.40 || -    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

9403.50 || -    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403.60 || -    Altri mobili di legno

Ex. 9406.00. || -     Costruzioni prefabbricate in legno

ALLEGATO IB: CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME LA CUI ESPORTAZIONE È VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE INDONESIANA

Capitolo 44:

CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI

4403 || Legno grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

Ex. 4404 || -     Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili.

4406 || Traversine di legno per strade ferrate o simili.

Ex. 4407 || -    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

INTRODUZIONE

Il legname indonesiano è ritenuto legale quando da una verifica risulta che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché la trasformazione, il trasporto e le attività commerciali successive sono conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari indonesiane applicabili.

In Indonesia vigono cinque norme di legalità, articolate su una serie di principi, criteri, indicatori e parametri di controllo, fondati sulle leggi, normative e procedure pertinenti.

Le cinque norme sono:

· norma di legalità 1: norma per le concessioni all’interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali;

· norma di legalità 2: norma per le foreste di piantagioni comunitarie e per le foreste comunitarie situate all’interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali;

· norma di legalità 3: norma per le foreste di proprietà privata;

· norma di legalità 4: norma per i diritti di sfruttamento del legname in aree non forestali in terreni demaniali;

· norma di legalità 5: norma per l’industria forestale primaria e l’indotto.

Queste cinque norme di legalità si applicano a diversi tipi di permessi per il legname come indicato nella tabella seguente.

Tipo di permesso || Descrizione || Proprietà fondiaria / gestione o sfruttamento delle risorse || Norma di legalità applicabile

IUPHHK-HA/HPH || Permesso di utilizzare i prodotti forestali provenienti da foreste naturali || Demanio pubblico/ gestione da parte di una società || 1

IUPHHK-HTI/HPHTI || Permesso di impiantare e gestire una piantagione forestale industriale || Demanio pubblico/ gestione da parte di una società || 1

IUPHHK-RE || Permesso di ripristinare un ecosistema forestale || Demanio pubblico/ gestione da parte di una società || 1

IUPHHK- HTR || Permesso per le piantagioni forestali gestite da comunità locali || Demanio pubblico/ gestione da parte di comunità locali || 2

IUPHHK-HKM || Permesso per la gestione di foreste da parte di comunità locali || Demanio pubblico/ gestione da parte di comunità locali || 2

Terreno privato || Non occorre un permesso || Proprietà privata/ sfruttamento privato || 3

IPK/ILS || Permesso di utilizzare legname proveniente da aree non forestali || Demanio pubblico/ sfruttamento privato || 4

IUIPHHK || Permesso di costituire e gestire un’impresa di trasformazione primaria || Non applicabile || 5

IUI Lanjutan o IPKL || Permesso di costituire e gestire un’impresa di trasformazione secondaria || Non applicabile || 5

Le cinque norme di legalità e i relativi parametri di controllo sono indicati qui di seguito.

ALLEGATO II – NORMA DI LEGALITÀ 1: NORME PER LE CONCESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati[11]

1 || P1. Status giuridico       dell’area e diritto    di sfruttamento || K1.1 L’unità di gestione forestale (concessionari) è situata all’interno della zona forestale di produzione. || 1.1.1  Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido || Certificato di diritto di concessione forestale || Regolamento del governo PP72/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P50/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010

Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali.

2. || . P2. Conformità con  il sistema e le  procedure di  raccolta || K2.1    Il titolare del    permesso    dispone di un piano di    raccolta per    l’area di taglio    approvato    dalle autorità    amministrative    competenti. || 2.1.1 L’autorità amministrativa competente ha approvato i documenti del piano di lavoro: piano principale e piano di lavoro annuale, compresi i loro allegati. || Piano principale approvato e allegati, elaborati in base a un inventario completo della foresta svolto da personale tecnicamente competente. Piano di lavoro annuale approvato, elaborato sulla base del piano principale. Mappe, elaborate da personale tecnicamente competente, che descrivono la configurazione e i confini delle aree coperte dal piano di lavoro. || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009; Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || || Mappa indicante le zone di esclusione dal disboscamento nell’ambito del piano di lavoro annuale e prove dell’attuazione sul terreno. ||

Le zone di raccolta (blocchi o parcelle) sulla mappa sono chiaramente contrassegnate e verificate sul campo.

K2.2    Il piano di lavoro      è valido || 2.2.1 Il titolare del permesso  di sfruttamento forestale ha un piano        di lavoro valido in  conforme ai regolamenti applicabili || Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso). || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009 Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011

La posizione e i volumi estraibili di tronchi delle foreste naturali all’interno delle aree in cui deve essere effettuato il raccolto corrispondono al piano di lavoro.

|| || 2.2.2 I permessi per tutte            le apparecchiature     di raccolta sono validi          e possono essere     verificati sul campo        (ciò non vale per un’azienda     forestale pubblica). || Permesso per le apparecchiature e il trasferimento delle apparecchiature. || Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

3. || P3. Legalità del trasporto o cambio di proprietà del legname rotondo. || K3.1 I titolari del permessogarantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un’industria di trasformazione primaria di  prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi. || 3.1.1 Tutti i tronchi di          grande diametro          raccolti o estratti          commercialmente          sono stati indicati          in una relazione sulla    produzione di          legname. || Documenti riguardanti la relazione sulla produzione del legname approvati || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

3.1.2 Tutto il legname          trasportato fuori dalle   aree autorizzate          è accompagnato          da un documento di       trasporto valido. || I tronchi trasportati dal deposito alle industrie di trasformazione primaria dei prodotti forestali o al commerciante registrato di tronchi, anche attraverso depositi di tronchi intermedi, sono accompagnati da documenti di trasporto validi e allegati || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

|| || || 3.1.3 I tronchi rotondi sono   stati raccolti nelle          aree stabilite nel          permesso di          sfruttamento forestale || Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH). || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea.

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || K3.2 Il titolare del   permesso ha   concordato il pagamento delle   imposte e   contributi   applicabili per   l’estrazione   commerciale del legname || 3.2.1 Il titolare del   permesso   mostra   un’attestazione di  pagamento del fondo        di   rimboschimento   e/o della tassa per le risorse forestali,    che corrisponde alla   produzione di tronchi      e alla tariffa   applicabile. || Ordini di pagamento per i fondi di rimboschimento e/la tassa per le risorse forestali. || Regolamento del governo PP22/1997 Regolamento del governo PP 51/1998 Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 Regolamento del ministero del Commercio 22/M-DAG/PER/4/2012 Regolamento del governo PP59/1998

|| || || || Attestazione del versamento effettuato per il pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e ricevute di pagamento. ||

|| || || || Il pagamento dei fondi di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e le tariffe applicabili.

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || K3.3 Trasporto e   commercio   interinsulare || 3.3.1 I titolari di permessi           che spediscono       tronchi sono   commercianti di          legname interinsulari          registrati          (PKAPT). || Documenti PKAPT || Regolamento del ministero dell’Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003

3.3.2   La nave utilizzata per           trasportare i tronchi rotondi batte bandiera           indonesiana ed è in      possesso di un           permesso valido per           operare. || Documenti di registrazione che indicano l’identità della nave e un permesso valido. || Regolamento del ministero dell’Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

4. || P4. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname || K4.1 Il titolare         del permesso         possiede un         documento         di valutazione         dell’impatto         ambientale         (VIA) approvato         e ha attuato le         misure in esso  indicate. || 4.1.1   Il titolare del   permesso dispone di   documenti VIA   approvati dalle   autorità competenti   che riguardano   l’intera area di lavoro. || Documenti VIA || Regolamento del governo PP27/1999 Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 602/1998

|| || 4.1.2 Il titolare del  permesso dispone di  relazioni di attuazione di un piano di  gestione ambientale e  di un piano di  monitoraggio  ambientale che  indicano le azioni  adottate per attenuare  gli effetti  sull’ambiente e fornire  benefici sociali. || Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale || Regolamento del governo PP27/1999

Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative.

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

5. || P5. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro || K.5.1 Osservanza dei  requisiti in  materia di salute e sicurezza sul  lavoro (SSL) || 5.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione || Attuazione delle procedure SSL || Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009

Attrezzature SSL

Registri degli infortuni sul lavoro

K.5.2 Rispetto  dei diritti dei  lavoratori || 5.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori || I lavoratori appartengono a dei sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività. || Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2001

5.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro || Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori. || Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2011

5.2.3 La società non impiega minori/ lavoratori minorenni || Non sono presenti lavoratori minorenni. || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009

NORMA DI LEGALITÀ 2: NORME PER LE FORESTE DI PIANTAGIONI COMUNITARIE E PER LE FORESTE COMUNITARIE ALL’INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

1. || P1. Status giuridico dell’area e diritto di sfruttamento || K1.1 L’unità di gestione forestale è situata all’interno della zona forestale di produzione. || 1.1.1  Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido. || Certificato del diritto di concessione forestale || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P37/2007 Regolamento del ministero delle Foreste P49/2008; Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010

Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali.

2. || P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta || K2.1 Il titolare del        permesso dispone            di un piano di        raccolta per l’area    di taglio        approvato dalle autorità        amministrative       competenti. || 2.1.1 L’autorità amministrativa competente ha approvato il documento del piano di lavoro annuale. || Documento del piano di lavoro annuale approvato. || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008

Mappa in cui sono indicate le zone di esclusione dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell’attuazione sul campo.

Le posizioni dei siti di raccolta sono chiaramente contrassegnate e possono essere verificate sul campo.

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || K2.2  Il piano di  lavoro è valido || 2.2.1  Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido conforme ai regolamenti applicabili. || Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso). || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008

La posizione e i volumi estraibili dei tronchi all’interno dell’area da istituire come proprietà forestale devono corrispondere al piano di lavoro.

2.2.2 I permessi per tutte           le apparecchiature   di raccolta sono validi          e possono essere   verificati sul campo. || Permessi per le apparecchiature e il trasferimento delle apparecchiature. || Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009.

|| || K2.3 I titolari del        permesso        garantiscono che   tutti i tronchi        trasportati da un deposito di        tronchi nella        foresta a        un’industria di        trasformazione       primaria di        prodotti forestali            o a un        commerciante di   tronchi        registrato, anche   tramite un        deposito di        tronchi        intermedio, siano fisicamente        identificati e        accompagnati da   documenti validi. || 2.3.1 Tutti i tronchi di  grande diametro  raccolti o estratti  commercialmente  sono stati indicati  in una relazione sulla  produzione di  legname. || Documenti approvati riguardanti la relazione sulla produzione del legname || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || 2.3.2   Tutti i tronchi           trasportati fuori dalle    aree autorizzate        sono accompagnati   da un documento di           trasporto valido. || Documenti di trasporto legali e relativi allegati dal deposito dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi e da questo all’industria primaria di trasformazione e/o al commerciante registrato dei tronchi. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

  || || || 2.3.3 I tronchi rotondi sono   stati raccolti nelle aree        stabilite nel        permesso di        sfruttamento forestale. || Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH). || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea

|| || || 2.3.4 Il titolare del permesso può dimostrare l’esistenza dei documenti di trasporto dei tronchi che accompagnano i tronchi trasportati dal deposito dei tronchi. || Documento di trasporto dei tronchi a cui è allegato un elenco dei tronchi. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || K2.4 Il titolare del permesso ha pagato le imposte e i contributi applicabili richiesti per l’estrazione commerciale del legname. || 2.4.1 I titolari del permesso  mostrano  l’attestazione di  pagamento della tassa per le  risorse forestali, che  corrisponde alla  produzione di tronchi      e alla tariffa  applicabile. || Ordine di pagamento per la tassa per le risorse forestali. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 Regolamento del ministero del Commercio 22/M-DAG/PER/4/2012

Attestazione di pagamento per la tassa per le risorse forestali.

Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con le produzioni di tronchi e con la tariffa applicabile.

3. || P3. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname || K3.1 Il titolare del  permesso possiede un  documento  di valutazione  dell’impatto  ambientale  (VIA) approvato e ha attuato le  misure in esso  indicate. || 3.1.1 Il titolare del  permesso dispone di  documenti di VIA  approvati dalle  autorità competenti  che riguardano  l’intera area di lavoro. || Documenti VIA || Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 622/1999

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || 3.1.2 Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale che indicano le azioni adottate per attenuare  gli effetti sull’ambiente e fornire benefici sociali. || Documenti di gestione e di monitoraggio ambientale pertinenti. || Regolamento del governo PP27/1999

Attestazione di attuazione della gestione e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative.

NORMA DI LEGALITÀ 3: NORMA PER LE FORESTE DI PROPRIETÀ PRIVATA

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

1. || P1. La proprietà del legname può essere verificata || K1.1 Legalità della proprietà o del titolo fondiario in relazione all’area di raccolta del legname. || 1.1.1 Il proprietario privato del terreno o della foresta può dimostrare la proprietà o il diritto di sfruttamento del terreno. || Documenti validi di proprietà fondiaria o di possesso del terreno (titoli fondiari riconosciuti dalle autorità competenti) || Legge 5/1960 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del governo PP12/1998 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009

Diritto di coltivazione della terra Atto di costituzione della società Licenza commerciale per le società impegnate in attività commerciali (SIUP) Registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP)

Mappa dell’area della foresta privata e confini delineati sul terreno.

1.1.2 Le unità di gestione    (controllate da un singolo o da un gruppo) presentano    documenti di    trasporto del    legname validi. || Certificato di origine del legname o documento di trasporto del legname || Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012

Fattura / ricevuta di vendite / sdoganamento delle merci.

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || 1.1.3 Le unità di gestione    mostrano    un’attestazione di pagamento degli          oneri applicabili    correlati agli alberi    presenti prima del trasferimento dei diritti o del diritto di    possesso dell’area. || Attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e indennizzo allo Stato per il valore del legname. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007

2. || P2. Conformità con  gli aspetti  ambientali e  sociali legati alla  raccolta di    legname nel   caso di aree soggette ai diritti  di coltivazione  del terreno || K2.1 Il titolare del permesso   possiede un documento di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate. || 2.1.1 Il titolare del  permesso dispone di  documenti VIA  approvati dalle  autorità competenti  che riguardano  l’intera area di lavoro. || Documenti VIA || Regolamento del governo PP27/1999 Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 602/1998

3. || P3. Conformità con  le leggi e i regolamenti sul   lavoro nel caso  delle aree  soggette a diritti  di coltivazione  del terreno || K3.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) || 3.1.1  Esistenza di procedure  SSL e loro  attuazione || Attuazione delle procedure SSL || Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009

Attrezzature SSL

Registri sugli infortuni sul lavoro

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || K.3.2   Rispetto dei   diritti dei   lavoratori || 3.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori || I lavoratori appartengono a organizzazioni sindacali o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività. || Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2001

  3.2.2   Esistenza di contratti collettivi di lavoro || Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori || Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011

3.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni || Non sono presenti lavoratori minorenni || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009

NORMA DI LEGALITÀ 4: NORMA PER I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL LEGNAME IN AREE NON FORESTALI

|| N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

1. || P1.   Status giuridico dell’area e diritto di sfruttamento || K.1.1. Permesso di         raccolta del        legname in          un’area non       forestale            senza            modificare lo       status            giuridico            della foresta. || 1.1.1 Operazione di  raccolta autorizzata ai  sensi di un altro  permesso legale  (ILS)/permessi di conversione (IPK) in  un’area affittata. || Permessi ILS/IPK per operazioni di raccolta nell’area affittata. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2011

Mappe allegate ai permessi ILS/IPK dell’area affittata e prove di conformità sul terreno.

|| || || K1.2 Permesso per la    raccolta del    legname in    un area non    forestale che    comporta una    modifica dello    status giuridico    della foresta. || 1.2.1 Raccolta del legname autorizzata conformemente a            un permesso di conversione del terreno (IPK). || Licenza commerciale e mappe allegate al permesso (questo requisito si applica sia ai titolari di IPK che ai titolari di licenza commerciale). || Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010

|| IPK nelle zone di conversione

|| Mappe allegate a IPK

|| Documenti che autorizzano modifiche dello status giuridico della foresta (tale requisito si applica sia ai titolari di IPK sia ai titolari di licenze commerciali).

|| N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || K1.3 Permesso di    estrarre prodotti    forestali da    un’area forestale    statale per    attività forestali      di    piantagione    basate sul    rimboschimento  (HTHR). || 1.3.1. La raccolta del  legname è autorizzata  da un permesso di estrarre prodotti  forestali da foreste di  piantagione in aree  designate per  attività forestali di piantagione basate sul  rimboschimento  (HTHR). || Permesso HTHR || Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011

|| Mappe allegate al permesso HTHR e prove di conformità sul terreno

|| 2. || P2. Conformità con i sistemi e le procedure legali per la raccolta degli alberi e il trasporto dei tronchi || K2.1Il piano PK/ILS e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni di pianificazione territoriale. || 2.1.1 Piano di lavoro approvato per le aeree coperte da IPK/ILS. || Documenti del piano di lavoro IPK/ILS || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009

|| Permesso valido per le attrezzature

|| 2.1.2 Il titolare del   permesso può   dimostrare che i  tronchi trasportati   provengono da aree    coperte da un permesso valido di   conversione del   terreno/altri permessi   di sfruttamento   (IPK/ILS) || Documenti per inventario forestale || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

|| Documenti riguardanti la relazione sulla produzione di legname (LHP)

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || K2.2 Pagamento di imposte e contributi statali e conformità con i requisiti in materia di trasporto del legname || 2.2.1 Attestazione di pagamento degli         oneri || Attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento, della tassa per le risorse forestali e dell’indennizzo allo Stato per il valore del legname. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007

2.2.2 Il titolare del   permesso è in   possesso di   documenti validi per  il trasporto del   legname || Fattura per il trasporto dei tronchi (FAKB) ed elenco dei tronchi con diametro di dimensioni ridotte. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

Documento attestante la legalità dei tronchi (SKSKB) ed elenco dei tronchi con diametro di grandi dimensioni.

3. || P3. Conformità con  le leggi e i  regolamenti sul   lavoro || K.3.1 Osservanza dei  requisiti in  materia di salute       e sicurezza sul  lavoro (SSL) || 3.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione || Attuazione delle procedure SSL || Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009

Attrezzature SSL

Registri degli infortuni sul lavoro

K.3.2 Rispetto dei diritti        dei lavoratori || 3.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori || I lavoratori appartengono ai sindacati dei lavoratori o la politica aziendale consente ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività. || Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2001

N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || 3.2.2    Esistenza di contratti collettivi di lavoro || Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori. || Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011

3.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni || Non sono presenti lavoratori minorenni. || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009

NORMA DI LEGALITÀ 5: NORMA PER L’INDUSTRIA FORESTALE PRIMARIA E L’INDOTTO

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

P1. Il settore della trasformazione dei prodotti forestali sostiene il commercio legale del legname. || K1.1. Le unità commerciali sotto forma di: (a) settore della trasformazione e (b) esportatori di prodotti trasformati             sono in            possesso di         permessi validi || 1.1.1 Le unità del settore della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi. || L’atto istitutivo della società e le ultime modifiche dell’atto (l’atto istitutivo della società) || Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Regolamento del governo PP80/2007 Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P16/2007 Regolamento del ministero del Commercio 39/2011 Regolamento del ministero dell’Industria 41/2008 Regolamento del ministero dell’Ambiente 13/2010

Permesso di avviare un’attività commerciale (licenza commerciale /SIUP) o permesso commerciale, che possono essere una licenza commerciale industriale (IUI), una licenza commerciale permanente (IUT) oppure un certificato di registrazione industriale (TDI).

Permesso di disturbo ambientale (permesso concesso alla società per consentirle di svolgere attività che incidono sull’ambiente in cui opera).

Certificato di registrazione della società (TDP)

Codice fiscale/partita IVA (NPWP)

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || Disponibilità di documenti di valutazione dell’impatto ambientale ||

Disponibilità di licenza commerciale industriale (IUI), licenza commerciale permanente (IUT) o certificato di registrazione industriale (TDI)

Disponibilità di pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per il settore primario dei prodotti forestali (IPHH).

1.1.2 Gli esportatori di prodotti della  trasformazione del           legno sono in  possesso di permessi   validi in qualità sia di  produttori che di esportatori di  legname e suoi  derivati. || Agli esportatori è concesso lo status di esportatori registrati di prodotti del settore forestale (ETPIK). || Regolamento del ministero del Commercio P64/2012

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| K1.2 Le unità   commerciali   sotto forma di   gruppi di   artigiani/aziende   a conduzione   familiare sono   registrate   legalmente. || 1.2.1 I gruppi di imprese            (cooperative/            partenariato limitato            (CV)/altri gruppi di            imprese) sono stati            costituiti legalmente. || Atto di costituzione || Legge 6/1983

Codice fiscale/partita IVA (NPWP)

1.2.2 I commercianti di prodotti della   trasformazione del           legno sono in   possesso di una   registrazione valida       in qualità di   esportatori e si   riforniscono presso   piccole e medie   imprese certificate del settore della   trasformazione non   registrate come   esportatori. || Registrazione dei commercianti in qualità di esportatori non produttori di prodotti del settore forestale (ETPIK Non Produsen). || Regolamento del ministero del Commercio P64/2012

|| || || Accordo o contratto di collaborazione con un’unità del settore della trasformazione in possesso di certificato di legalità del legname (S-LK). ||

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

P2.       Le unità      commerciali      applicano un      sistema di      tracciabilità del  legname che      assicura che ne   possa essere       rintracciata       l’origine || K2.1 Esistenza e applicazione di un sistema che consenta la tracciabilità del legname nei prodotti forestali. || 2.1.1 Le unità commerciali   possono dimostrare   che il legname   ricevuto proviene da   fonti legali. || Documenti di vendita e di acquisto e/o contratto di fornitura di materiali e/o prova di acquisto e possesso di documenti attestanti la legalità dei prodotti forestali/lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009

Relazione approvata sul trasferimento del legname e/o prova del trasferimento e/o relazione ufficiale sull’esame del legname; lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali.

Il legname importato è accompagnato da documenti di notifica dell’importazione e da informazioni riguardanti la sua origine oltre che da documenti che certificano la legalità del legname e il paese di raccolta.

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || Documenti di trasporto dei tronchi ||

Documenti di trasporto (SKAU/ Nota) con le rispettive relazioni ufficiali del funzionario dell’autorità locale riguardanti il legname utilizzato proveniente dalla demolizione di edifici/strutture, legname dissotterrato e legname interrato.

|| || || Documenti di trasporto sotto forma di FAKO/Nota per scarti in legno industriali. ||

Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi rotondi (LMKB) /relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi rotondi di piccolo diametro (LMKBK)/relazioni sulle modifiche delle scorte di prodotti della trasformazione del legno (LMHHOK).

|| || || Documenti di supporto, ossia, pianificazione delle scorte delle materie prime (RPBBI), lettera di decisione che certifica ufficialmente il piano di lavoro annuale (SK RKT). ||

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || 2.1.2 Le unità  commerciali  applicano un  sistema di  tracciabilità del  legname e operano  entro i livelli di  produzione  consentiti. || Piedilista di cavallettamento sullo sfruttamento delle materie prime e sui prodotti. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero dell’Industria 41/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008

Relazioni sulla produzione dei prodotti trasformati.

La produzione dell’unità non supera la capacità di produzione consentita.

|| || 3.1.2 Il processo di  produzione in  collaborazione con  un’altra parte  (un’altra industria o  con artigiani/aziende a conduzione  familiare) prevede  un sistema di  tracciabilità del  legname. || Contratto di collaborazione o contratto di servizio per la trasformazione di prodotti con un’altra parte. || Regolamento del ministero del Commercio 37/M-DAG/PER/9/2007 Legge 6/1983 Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P16/2007

La parte che collabora è in possesso dei permessi validi di cui al principio 1.

Isolamento/separazione di prodotti fabbricati.

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || || Regolamento del ministero del Commercio 39/M-DAG/PER/12/2011 Regolamento del ministero dell’Industria 41/M- IND/PER/6/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006

|| || || La documentazione delle materie prime, dei processi, della produzione e, se del caso, delle esportazioni se l’esportazione viene effettuata tramite l’unità commerciale oppure un’altra società con la quale è stato stipulato un accordo di collaborazione. ||

P3 Legalità del commercio del cambio di proprietà    del legno trasformato. || K3.1    Il trasporto e il   commercio   interinsulari sono   conformi alla   legislazione   applicabile. || 3.1.1 Le unità commerciali che effettuano le spedizioni interinsulari dei prodotti della trasformazione del      legno sono commercianti interinsulari di legname registrati (PKAPT). || Documenti PKAPT || Regolamento del ministero dell’Industria e del Commercio 68/MPP/Kep/2/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003

Documenti delle relazioni PKAPT

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || 3.1.2 La nave utilizzata per trasportare il  legno trasformato  batte bandiera  indonesiana ed è in  possesso di  permessi validi per  svolgere le attività. || Documenti che indicano l’identità dell’imbarcazione. Documenti di registrazione che indicano l’identità dell’imbarcazione e un permesso valido. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero dei Trasporti KM71/2005

|| || || L’identità dell’imbarcazione coincide con quella dichiarata nei documenti di trasporto dei tronchi o del legname. ||

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || 3.1.3 I commercianti interinsulari di legname registrati (PKAPT) possono dimostrare che il      legno trasportato deriva da fonti legittime || Documenti di trasporto dei tronchi o del legname || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003

Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH).

|| K3.2 La spedizione di legno trasformato per l’esportazione è conforme alla legislazione applicabile. || 3.2.1 Spedizione di legno trasformato per l’esportazione con documenti di notifica dell’esportazione (PEB) || PEB || Legge 17/2006 (dogane) Regolamento del ministero delle Finanze 223/PMK.011/2008. Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/BC/2008 Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/BC/2009 Regolamento del ministero del Commercio P64/2012 Decreto presidenziale 43/1978 Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003

Bolla di accompagnamento del carico

Fattura

Polizza di carico

Documenti della licenza di esportazione (V-Legal)

Risultati della verifica tecnica (relazione dell’ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria.

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || || Prova del pagamento dei dazi all’esportazione, se del caso. ||

Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni.

P4. Adempimento dei regolamenti sul lavoro per quanto riguarda il settore della trasformazione del legno || K.4.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) || 4.1.1  Esistenza di procedure di SSL e loro attuazione || Attuazione delle procedure di SSL. || Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009

Attrezzature nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro quali estintori leggeri, dispositivi di protezione individuali e vie di fuga

Registri degli infortuni sul lavoro

K.4.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori || 4.2.1  Libertà di associazione dei lavoratori || Sindacati o politiche aziendali che consentono ai dipendenti/lavoratori di costituire un sindacato o di partecipare alle sue attività. || Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2001

4.2.2  Esistenza di contratti collettivi di lavoro o politiche aziendali sui diritti dei lavoratori || Esistenza di un contratto collettivo di lavoro o di documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori || Legge 13/2013 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011

Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati

|| || 4.2.3  La società non impiega minori/lavoratori minorenni || Non ci sono lavoratori minorenni || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009

ALLEGATO III

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL’UNIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI ESPORTATI DALL’INDONESIA E CORREDATI DI UNA LICENZA FLEGT

1.           Presentazione della licenza

1.1.        La licenza è presentata all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione in cui è dichiarato per l’immissione in libera pratica il carico oggetto della licenza. Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi veloci.

1.1.        Una licenza è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi delle sezioni 3, 4 e 5 del presente allegato.

1.2.        Una licenza può essere presentata prima dell’arrivo del relativo carico.

2.           Accettazione della licenza

2.1.        Una licenza che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all’allegato IV non è considerata valida.

2.2.        Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.

2.3.        Una licenza è considerata nulla qualora la data di presentazione all’autorità competente sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa Non sono accettate estensioni della validità della licenza, salvo nel caso in cui siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.

2.4.        Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall’autorità di rilascio delle licenze.

2.5.        Qualora si ritengano necessarie ulteriori informazioni sulla licenza o sul carico, conformemente al presente allegato, la licenza viene accettata soltanto dopo che sono pervenute tali informazioni.

2.6.        Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l’immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10% dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.

2.7.        L’autorità competente informa, conformemente alla legislazione e alle procedure vigenti, le autorità doganali non appena la licenza è stata accettata.

3.           Verifica della validità e autenticità della licenza

3.1.        In caso di dubbi in merito alla validità o all’autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all’unità di informazioni sulle licenze.

3.2.        L’unità di informazioni sulle licenze può chiedere all’autorità competente di inviare una copia della licenza in questione.

3.3.        Se necessario l’autorità di rilascio delle licenze, ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura”duplicato” e inoltrata all’autorità competente.

3.4.        Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’unità di informazioni sulla licenza, come specificato nella sezione 3.1 del presente allegato, l’autorità competente agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta la licenza.

3.5.        Se la validità della licenza è confermata, l’unità di informazioni sulle licenze ne dà immediata notifica all’autorità competente, preferibilmente per via elettronica. Le copie restituite vengono autenticate con la stampigliatura”convalidata il”.

3.6.        Qualora, in seguito alle informazioni integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato che la licenza non è valida o autentica, l’autorità competente non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti.

4.           Verifica della conformità della licenza con il carico

4.1.        Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all’accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per stabilire se il carico in questione sia conforme alle informazioni fornite nella licenza e/o alle informazioni relative alla licenza in possesso dell’autorità preposta al rilascio.

4.2.        In caso di dubbi circa la conformità del carico con la licenza, l’autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti all’unità di informazioni sulle licenze.

4.3.        L’unità di informazioni sulle licenze può chiedere all’autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.

4.4.        Se necessario l’autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura “duplicato” e inoltrata all’autorità competente

4.5.        Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori chiarimenti di cui alla sezione 4.2 sopra riportata, l’autorità competente agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta la licenza.

4.6.        Qualora, in seguito alle informazioni integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato che il carico in questione non è conforme alla licenza e/o alle informazioni relative alla licenza in possesso dell’autorità di rilascio delle licenze, l’autorità competente in questione non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti.

5.           Altre questioni

5.1.        I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell’importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti degli Stati membri dell’Unione interessati dispongano diversamente.

5.2.        I disaccordi o le difficoltà persistenti che dovessero emergere dalla verifica delle licenze possono essere sottoposti al CCA.

6.           Dichiarazione per le dogane dell’UE

6.1.        Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.

6.2.        Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l’indicazione è riportata nel riquadro previsto.

7.           Immissione in libera pratica

7.1.        Il legname e i suoi derivati sono immessi in libera pratica solo una volta debitamente espletata la procedura descritta nella sezione 2.7.

ALLEGATO IV

REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT

1.           Requisiti generali per le licenze FLEGT

1.1.        La licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.

1.2.        I due tipi di supporto, cartaceo e elettronico, contengono le informazioni riportate nell’appendice 1 conformemente alle note esplicative di cui all’appendice 2.

1.3.        La licenza FLEGT è numerata in modo tale da consentire alle parti di distinguere tra una licenza FLEGT riguardante i carichi destinati ai mercati dell’Unione e un documento con valore legale verificato (V-Legal) per i carichi destinati ai mercati non appartenenti all’Unione.

1.4.        La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio.

1.5.        Il periodo di validità della licenza FLEGT non può superare i quattro mesi. La licenza riporta la data di scadenza.

1.6.        Decorsa la scadenza, la licenza FLEGT è considerate nulla. In caso di forza maggiore o di altre cause valide indipendenti dalla volontà del titolare della licenza, l’autorità di rilascio può prorogare il periodo di validità di altri due mesi. Al momento della proroga, essa convalida la nuova data di scadenza.

1.7.        La licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all’autorità di rilascio delle licenze qualora il legname o i suoi derivati cui fa riferimento sia smarrita o distrutta prima dell’arrivo nell’Unione.

2.           Specifiche tecniche riguardanti le licenze FLEGT su supporto cartaceo

2.1.        Le licenze su supporto cartaceo sono conformi al modello riportato all’appendice 1.

2.2.        Il foglio ha dimensioni standard A4. Sul foglio figura un logo filigranato in rilievo sulla carta che riporta anche il sigillo.

2.3.        Le licenze FLEGT sono compilate a macchina o con mezzi informatici. All’occorrenza possono essere compilate a mano.

2.4.        Le impronte dei timbri dell’autorità di rilascio delle licenze sono apposte con un timbro. Il timbro dell’autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco o perforazione.

2.5.        L’autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.

2.6.        Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall’autorità di rilascio con timbro e firma.

2.7.        La licenza FLEGT è stampata e compilata in lingua inglese.

3.           Copie delle licenze FLEGT

3.1.        La licenza FLEGT è redatta in sette copie, come segue:

i.    un “originale” per l’autorità competente su carta bianca;

ii.   una “copia per le dogane nel luogo di destinazione” su carta gialla;

iii.   una “copia per l’importatore” su carta bianca;

iv.  una “copia per l’autorità di rilascio delle licenze” su carta bianca;

v.   una “copia per il titolare della licenza” su carta bianca;

vi.  una “copia per l’unità delle informazioni sulle licenze” su carta bianca;

vii.  una “copia per le dogane indonesiane” su carta bianca.

3.2.        Le copie contrassegnate come “originale”, “copia per le dogane nel luogo di destinazione” e “copia per l’importatore” vengono consegnate al titolare, affinché le inoltri all’importatore. L’importatore presenta l’originale all’autorità competente e la relative copia alle autorità doganali dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica. La terza copia, contrassegnata come “copia per l’importatore”, viene conservata nell’archivio dell’importatore.

3.3.        La quarta copia contrassegnata come “copia per l’autorità di rilascio delle licenze” è conservata nell’archivio dell’autorità di rilascio delle licenze per una possibile verifica futura delle licenze rilasciate.

3.4.        La quinta copia contrassegnata come “copia per il titolare della licenza” è consegnata al titolare della licenza per il suo archivio.

3.5.        La sesta copia contrassegnata come “copia per l’unità di informazioni sulle licenze” è consegnata all’unità di informazioni sulle licenze per il suo archivio.

3.6.        La settima copia contrassegnata come “copia per le dogane indonesiane” è consegnata alle autorità doganali indonesiane a fini di esportazione.

4.           Smarrimento, furto o distruzione di una licenza FLEGT

4.1.        In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia contrassegnata come “originale” o come “copia per le dogane nel luogo di destinazione” o di entrambe, il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento sostitutivo. Insieme alla richiesta, il titolare o il suo rappresentante autorizzato fornisce una spiegazione in merito allo smarrimento dell’originale e/o della copia.

4.2.        Se è soddisfatta della spiegazione, l’autorità di rilascio delle licenze rilascia un documento sostitutivo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del titolare.

4.3.        Il documento sostitutivo contiene tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituisce, compreso il numero della licenza e la dicitura “duplicato”.

4.4.        Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non può essere utilizzata e deve essere restituita all’autorità che l’ha rilasciata.

5.           Specifiche tecniche relative alle licenze FLEGT informatizzate

5.1.        La licenza FLEGT può essere rilasciata ed elaborata utilizzando sistemi elettronici.

5.2.        Negli Stati membri dell’Unione europea che non sono collegati a un sistema elettronico, viene messa a disposizione una licenza cartacea.

APPENDICI

1.           Modello di licenza

2.           Note esplicative.

Appendice 1: Modello di licenza

Appendice 2: Note esplicative

Indicazioni generali:

– compilare in stampatello;

– ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese;

– il riquadro 2 è riservato alle autorità indonesiane;

– le voci A e B servono esclusivamente per il rilascio di licenze FLEGT per l’UE.

Voce A || Destinazione || Inserire “Unione europea” se la licenza riguarda un carico destinato all’Unione europea.

Voce B || Licenza FLEGT || Inserire “FLEGT” se la licenza riguarda un carico destinato all’Unione europea.

|| || ||

Riquadro 1 || Autorità di rilascio || Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione dell’autorità di rilascio delle licenze.

Riquadro 2 || Informazioni ad uso dell’Indonesia || Indicare il nome e l’indirizzo dell’importatore, il valore totale (in USD) del carico, oltre al nome e al codice ISO di due lettere del paese di destinazione e, ove applicabile, del paese di transito.

Riquadro 3 || V-Legal/numero della licenza || Indicare il numero di rilascio.

Riquadro 4 || Data di scadenza || Periodo di validità della licenza.

Riquadro 5 || Paese di esportazione ||  Indicare il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell’UE.

Riquadro 6 || Codice ISO || Indicare il codice ISO di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.

Riquadro 7 || Mezzo di trasporto || Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.

Riquadro 8 || Titolare della licenza || Indicare il nome e l’indirizzo dell’esportatore, incluso l’esportatore registrato EPTIK e il codice fiscale/partita IVA.

Riquadro 9 || Denominazione commerciale || Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati. La descrizione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per consentire la classificazione nel SA.

Riquadro 10 || Codice SA || Per l’originale, la copia per le dogane nel luogo di destinazione e la copia per l’importatore, indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Per le copie destinate all’uso all’interno dell’Indonesia (copie dalla lettera iv) alla lettera vii) come enunciato al punto 3.1 dell’allegato IV, indicare il codice delle merci a dieci cifre conformemente al tariffario delle dogane indonesiane.

Riquadro 11 || Nomi comuni e scientifici || Indicare i nomi comuni e scientifici delle specie di legno utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più specie, utilizzare un rigo distinto per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse specie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

Riquadro 12 || Paesi di raccolta || Indicare i paesi in cui sono state raccolte le specie di legno riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più specie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

Riquadro 13 || Codici ISO || Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).

Riquadro 14 || Volume (m3) || Indicare il volume totale in m3. Facoltativo a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15.

Riquadro 15 || Peso netto (kg) || Indicare il peso totale in kg. del carico al momento della misurazione ossia la massa netta del legno senza contenitori diretti né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, ecc.

Riquadro 16 || Numero di unità || Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.

Riquadro 17 || Segni distintivi || Se del caso, indicare il codice a barre e qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero della polizza di carico. Facoltativo.

Riquadro 18 || Firma e timbro dell’autorità di rilascio || Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale dell’autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre nome del firmatario, luogo e data.

ALLEGATO V

SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ INDONESIANO

1.           Introduzione

Obiettivo: garantire che la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la vendita dei tronchi rotondi e dei prodotti legnosi trasformati sia conforme a tutti i regolamenti e a tutte le norme indonesiani pertinenti.

Nota per il suo ruolo di pioniere nella lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname e suoi derivati provenienti da raccolte illegali, l’Indonesia ha ospitato a Bali, nel settembre 2001, la Conferenza ministeriale dei paesi dell’Asia orientale sull’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG), che è sfociata nella dichiarazione sull’applicazione giuridica e la governance in campo forestale (dichiarazione di Bali). Da allora, l’Indonesia ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell’ambito della cooperazione internazionale per la lotta contro il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato.

Nell’ambito degli sforzi internazionali tesi a risolvere tali questioni, un crescente numero di paesi consumatori si è impegnato a prendere provvedimenti per impedire il commercio di legname illegale sul proprio mercato, mentre i paesi produttori, dal canto loro, si sono impegnati a fornire un meccanismo che assicuri la legalità del loro legname. È importante stabilire un sistema credibile per garantire la legalità della raccolta, del trasporto, della trasformazione e del commercio del legname e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del legno.

Il sistema indonesiano di verifica della legalità (SVL) del legname assicura che il legname e i prodotti derivati, fabbricati e trasformati in Indonesia, provengano da fonti legali e siano interamente conformi alle leggi e ai regolamenti indonesiani pertinenti, conformemente alla verifica dall’audit indipendente e al controllo della società civile.

1.1.        Leggi e regolamenti indonesiani quali fondamenti dell’SVL del legname

Il regolamento indonesiano sulle norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste e la verifica della legalità del legname nelle foreste pubbliche o private (regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009) istituisce l’SVL del legname, oltre al regime di sostenibilità forestale (SFM), per migliorare la governance nel settore forestale, per combattere il disboscamento illegale e il commercio di legname ad esso associato nonché per assicurare la credibilità e migliorare l’immagine del legname indonesiano e dei suoi derivati.

L’SVL del legname comprende i seguenti elementi:

1.      norme in materia di legalità,

2.      controllo della catena di approvvigionamento,

3.      procedure di verifica,

4.      sistema di rilascio delle licenze,

5.      monitoraggio.

L’SVL del legname è il sistema di base utilizzato per assicurare la legalità del legname e dei suoi derivati fabbricati in Indonesia destinati all’esportazione nell’Unione europea e in altri mercati.

1.2.        Sviluppo dell’SVL del legname: un processo multilaterale

A partire dal 2003, numerose parti interessate del settore forestale in Indonesia hanno partecipato attivamente allo sviluppo, all’attuazione e alla valutazione dell’SVL del legname, garantendo pertanto migliori sorveglianza, trasparenza e credibilità del processo. Nel 2009, il processo multilaterale ha permesso la formulazione del regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della DG preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n.6/VI-SET/2009 e n.02/VI-BPPHH/2010.

2.           Ambito di applicazione dell’SVL del legname

Le risorse forestali indonesiane possono essere divise genericamente in due tipi di proprietà: foreste statali e foreste/terreni di proprietà privata. Le foreste statali comprendono foreste per la produzione sostenibile di legname a lungo termine in base a un’ampia varietà di permessi e aree forestali che possono essere convertite per fini non forestali, ad esempio per insediamenti o piantagioni. L’attuazione dell’SVL del legname nell’ambito delle foreste statali e delle foreste dei terreni di proprietà privata è descritta nell’allegato II.

L’SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati per i quali sono rilasciati tutti i tipi di permessi, nonché le operazioni di tutti i commercianti di legname, le entità di trasformazione del legname a valle e gli esportatori.

L’SVL del legname richiede lo sdoganamento del legname e dei suoi derivati importati nonché la conformità ai regolamenti indonesiani in materia d’importazione. Il legname e i suoi derivati importati devono essere accompagnati da documenti che garantiscono la legalità del legname nel paese di raccolta. Il legname e i suoi derivati importati devono essere immessi in una catena di approvvigionamento controllata conformemente alle norme e ai regolamenti indonesiani. L’Indonesia fornisce orientamenti sulle modalità di applicazione di quanto sopra.

Alcuni prodotti del legno possono contenere materiali riciclati. L’Indonesia fornisce orientamenti sul trattamento riservato all’utilizzo dei materiali riciclati nell’ambito dell’SVL del legname.

Il legname sequestrato non è incluso nell’SVL e pertanto non può essere coperto da una licenza FLEGT.

L’SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati destinati al mercato interno e ai mercati internazionali. Sarà verificata la legalità di tutti i produttori, delle entità addette alla trasformazione del legno e dei commercianti (operatori) indonesiani, inclusi quelli che riforniscono il mercato interno.

2.1.        Norme in materia di legalità dell’SVL del legname

Esistono cinque norme in materia di legalità del legname nell’ambito dell’SVL. Tali norme e i relativi orientamenti in materia di verifica figurano all’allegato II.

L’SVL del legname comprende inoltre le norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste (GSF). La valutazione della gestione sostenibile delle foreste mediante la norma GSF verifica inoltre che l’entità oggetto dell’audit soddisfi i criteri di legalità pertinenti. Le organizzazioni certificate GSF che operano entro aree forestali di produzione nei territori di proprietà dello Stato (demanio forestale permanente, DFP) aderiscono sia alle norme di legalità sia alle norme GSF pertinenti.

3.           Controllo della catena di approvvigionamento del legname

Il titolare del permesso (nel caso delle concessioni) o il proprietario del terreno (nel caso di terreno privato) oppure la società (nel caso di commercianti, unità di trasformazione del legname ed esportatori) deve dimostrare che ogni anello della catena di approvvigionamento è controllato e documentato come stabilito nei regolamenti del ministero delle Foreste P.55/Menhut-II/2006 e P.30/Menhut-II/2012 (in appresso i “regolamenti”). Tali regolamenti stabiliscono che i funzionari forestali delle province e dei distretti effettuino una verifica sul campo e convalidino i documenti presentati dai titolari del permesso, dai proprietari dei terreni o dalle unità di trasformazione del legname in corrispondenza di ciascun anello della catena di approvvigionamento.

I controlli operativi in corrispondenza di ciascun punto della catena di approvvigionamento sono sintetizzati nel diagramma 1; gli orientamenti per le importazioni sono in fase di sviluppo.

Tutte le spedizioni effettuate nell’ambito della catena di approvvigionamento devono essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto. Le società devono applicare i sistemi adeguati per distinguere tra il legname e i suoi derivati provenienti da fonti verificate e il legname e i suoi derivati provenienti da altre fonti e tenere i registri che operi una distinzione tra queste due fonti. In qualsiasi punto della catena di approvvigionamento, le società devono registrare se i tronchi, i prodotti o le spedizioni di legname sono verificati in base all’SVL del legname.

Agli operatori della catena di approvvigionamento viene richiesto di tenere traccia del legname e dei suoi derivati ricevuti, immagazzinati, trasformati e consegnati in modo da consentire il successivo riscontro dei dati quantitativi tra gli anelli della catena di approvvigionamento e al loro interno. Tali dati saranno messi a disposizione dei funzionari forestali delle province e dei distretti per eseguire prove di riscontro. Numerose attività e procedure, incluso il riscontro, per ogni fase della catena di approvvigionamento sono descritte in dettaglio nell’appendice del presente allegato.

Diagramma 1: Controllo della catena di approvvigionamento che mostra i documenti essenziali richiesti in ciascun punto della catena di approvvigionamento.

4.           Quadro istituzionale per la verifica della legalità e il rilascio della licenza di esportazione

4.1.        Introduzione

L’SVL del legname indonesiano poggia su un’impostazione nota come “rilascio di licenza basato sull’operatore”, che condivide molti aspetti con i sistemi di certificazione della gestione delle foreste o dei prodotti. Il ministero delle Foreste indonesiano nomina alcuni organi preposti alla valutazione della conformità (LP e LV) che autorizza a verificare la legalità delle operazioni dei produttori di legname, dei commercianti, delle unità di trasformazione del legname e degli esportatori (“operatori”).

Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall’organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN). Gli operatori che desiderano certificare la legalità delle loro operazioni e che devono operare conformemente ai pertinenti orientamenti ISO, affidano il compito ai CAB. Questi ultimi riferiscono l’esito degli audit all’entità controllata e al ministero delle Foreste.

Il CAB assicura che le entità sottoposte all’audit operino conformemente alla definizione di legalità indonesiana di cui all’allegato II, anche per quanto attiene ai controlli volti a impedire che materiale proveniente da fonti sconosciute venga immesso nelle catene di approvvigionamento. Quando un’entità sottoposta all’audit è riconosciuta conforme, viene rilasciato un certificato di legalità con una validità di 3 (tre) anni.

Gli LV agiscono inoltre in qualità di autorità di rilascio di licenze di esportazione e verificano i sistemi di controllo della catena di approvvigionamento degli esportatori sottoposti a verifica. In caso di conformità, rilasciano licenze di esportazione sotto forma di documenti con valore legale verificato (V-Legal). Pertanto, le esportazioni prive di un permesso di esportazione sono vietate.

L’Indonesia ha approvato un regolamento che consente ai gruppi della società civile di sollevare obiezioni in merito alla verifica della legalità di un operatore da parte del CAB o in caso di attività illegali rilevate durante le operazioni. In caso di reclami relativi alle operazioni di un organismo di valutazione della conformità, i gruppi della società civile possono presentare denuncia presso il KAN.

La relazione tra le diverse entità coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname figura nel diagramma 2:

4.2.        Organi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità svolgono un ruolo essenziale nel sistema indonesiano. Ad essi viene appaltata la verifica della legalità delle attività di produzione, trasformazione e commercio delle singole società nella catena di approvvigionamento, inclusa l’integrità della catena di approvvigionamento. L’LV rilascia altresì documenti con valore legale verificato (V-Legal) per singoli carichi di legname esportato.

Esistono due tipi di CAB: i) organismi di valutazione (Lembaga Penilai/LP) che verificano le prestazioni delle unità di gestione forestale (UGF) rispetto agli standard di sostenibilità e ii) organismi di verifica (Lembaga Verifikasi/LV), che verificano gli standard di legalità delle UGF e delle industrie basate sulle foreste.

Per garantire la massima qualità degli audit per la verifica delle norme di legalità di cui all’allegato II è necessario che gli LP e gli LV predispongano i necessari sistemi di gestione in materia di competenza, uniformità, imparzialità, trasparenza e requisiti del processo di valutazione previsti dalla norma ISO/IEC 17021 (norma per la gestione sostenibile delle foreste, GSF per gli LP) e/o Guida ISO/IEC 65 (norme di legalità per gli LV). Tali requisiti sono specificati negli orientamenti dell’SVL del legname.

Gli LV possono agire inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze. In questo caso, gli LV rilasciano licenze di esportazione riguardanti il legname e i suoi derivati destinati ai mercati internazionali. Per i mercati non appartenenti all’Unione, le autorità di rilascio delle licenze rilasciano documenti V-Legal e, per quanto riguarda il mercato dell’Unione, rilasciano licenze FLEGT conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV. L’Indonesia sta sviluppando procedure dettagliate per i documenti V-Legal o per le licenze FLEGT dei carichi destinati all’esportazione.

Gli LV sono incaricati dall’entità sottoposta all’audit di svolgere gli audit di verifica della legalità rilasciano certificati di legalità SVL e un documento V-Legal o licenze FLEGT per le esportazioni verso i mercati internazionali. Gli LP effettuano gli audit delle concessioni per la produzione di legname verificandole a confronto con la norma GSF. Gli LP non rilasciano licenze di esportazione.

4.3.        Organismo di accreditamento

L’organismo nazionale di accreditamento indonesiano (Komite Akreditasi Nasional – KAN) è responsabile per l’accreditamento dei CAB. In caso di problemi con un LP o LV, i reclami possono essere presentati al KAN.

Il 14 luglio 2009, il KAN ha firmato un protocollo di intesa con il ministero delle Foreste per fornire servizi di accreditamento per l’SVL. Il KAN è un organismo di accreditamento indipendente istituito con regolamento (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 del governo relativo alla normalizzazione nazionale e decreto presidenziale (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 relativo al comitato nazionale di accreditamento.

Il KAN opera conformemente agli orientamenti della norma ISO/IEC 17011 (requisiti generali per gli organismi preposti all’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità). Ha elaborato documenti di sostegno interni specifici per l’SVL del legname per l’accreditamento di LP (DPLS 13) e LV (DPLS 14). Inoltre, il KAN elaborerà requisiti e orientamenti per l’accreditamento degli LV per il rilascio delle licenze di esportazione.

Il KAN è internazionalmente riconosciuto dalla cooperazione di accreditamento del pacifico (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) e dal Forum internazionale di accreditamento (International Accreditation Forum, IAF) per l’accreditamento di organismi di certificazione per sistemi di gestione della qualità, sistemi di gestione ambientale e certificazione dei prodotti. Il KAN è anche riconosciuto dalla cooperazione di accreditamento dei laboratori dell’Asia del Pacifico (Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) e dalla cooperazione internazionale di accreditamento dei laboratori (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

4.4.        Entità sottoposte ad audit

Le entità sottoposte ad audit sono operatori soggetti alla verifica della legalità. Includono unità di gestione forestale (concessionari o titolari di permesso per lo sfruttamento del legname, titolari di permessi per foreste comunitarie, proprietari di foreste o terreni privati) e industrie basate sulle foreste. Le unità di gestione forestale e le industrie basate sulle foreste devono essere conformi alla norma dell’SVL del legname applicabile. A scopo di esportazione, le industrie basate sulle foreste devono essere conformi ai requisiti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il sistema consente alle entità sottoposte ad audit di presentare ricorsi all’LP o all’LV in merito all’esecuzione o all’esito degli audit.

4.5.        Controllore indipendente

La società civile svolge un ruolo essenziale nel monitoraggio indipendente (MI) dell’SVL del legname. I risultati del monitoraggio indipendente possono essere utilizzati altresì nell’ambito della valutazione periodica (VP) necessaria ai sensi del presente accordo.

In caso di irregolarità legate alla valutazione, i reclami della società civile devono essere presentati direttamente all’LP o all’LV interessato. Se non viene fornita una risposta adeguata ai reclami, le entità della società civile possono inoltrare una relazione al KAN. Per le irregolarità legate all’accreditamento, i reclami devono essere presentati direttamente al KAN. Qualora le entità della società civile rilevino infrazioni commesse dagli operatori, possono presentare reclami presso l’LP o l’LV competente.

4.6.        Il governo

Il ministero delle Foreste disciplina l’SVL del legname e autorizza gli LP accreditati a effettuare la valutazione GSF e gli LV a effettuare la verifica della legalità e a rilasciare documenti V-Legal.

Inoltre, il ministero delle Foreste gestisce l’unità di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) come unità responsabile per lo scambio di informazioni incaricata di ricevere e archiviare dati e informazioni pertinenti sul rilascio di documenti V-Legal nonché di rispondere alle richieste di informazioni da parte delle autorità competenti o delle parti interessate.

5.           Verifica della legalità

5.1.        Introduzione

Il legname indonesiano è considerato legale quando si sia verificato che la sua origine e processo di produzione, nonché le successive attività di trasformazione, trasporto e commercio siano conformi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti indonesiani applicabili, come indicato nell’allegato II. Al fine di verificare la conformità gli LV effettuano valutazioni di conformità.

5.2.        Processo di verifica della legalità

Conformemente alla guida ISO/IEC 65 e agli orientamenti dell’SVL del legname, il processo di verifica della legalità consiste in quanto segue.

Richiesta e contratto: il titolare del permesso presenta all’LV una richiesta che indica l’ambito di applicazione della verifica, il profilo del titolare del permesso e altre informazioni necessarie. Prima di iniziare le attività di verifica è necessaria la stipula di un contratto tra il titolare del permesso e l’LV, che stabilisca le condizioni per la verifica.

Piano di verifica: dopo la firma del contratto di verifica, l’LV elabora un piano di verifica, che include la nomina del gruppo dell’audit, il programma della verifica e la pianificazione delle attività. Il piano viene comunicato all’entità controllata e vengono concordate le date della verifica. Queste informazioni devono essere rese disponibili in anticipo ai controllori indipendenti tramite i siti Internet degli LV e il ministero delle Foreste o i mezzi di comunicazione di massa.

Attività di verifica: l’audit di verifica consiste di tre fasi: i) riunione di apertura dell’audit, ii) verifica dei documenti e osservazione sul campo e iii) riunione di chiusura dell’audit.

· Riunione di apertura dell’audit: l’obiettivo, l’ambito di applicazione, il programma e la metodologia dell’audit sono discussi con l’entità sottoposta all’audit, in modo da consentirle di rivolgere domande sui metodi e sullo svolgimento delle attività di verifica.

· Verifica dei documenti e osservazione sul campo: al fine di raccogliere prove sulla conformità dell’entità sottoposta all’audit con i requisiti dell’SVL del legname indonesiano, l’LV controlla i sistemi e le procedure dell’entità controllata, i documenti del caso e i registri. L’LV effettua controlli sul campo per verificare la conformità, incluso il controllo incrociato dei risultati delle relazioni di ispezioni ufficiali. L’LV controlla inoltre il sistema di tracciabilità del legname dell’entità controllata per assicurare, fornendo le prove adeguate, che tutto il legname soddisfi i requisiti di legalità.

· Riunione di chiusura dell’audit: i risultati della verifica, in particolare qualsiasi non conformità rilevata, sono presentati all’entità sottoposta all’audit. Quest’ultima può rivolgere domande sui risultati della verifica e fornire precisazioni sulle prove presentate dall’LV.

Relazioni e processo decisionale: il gruppo di audit redige una relazione di verifica, in base a un modello fornito dal ministero delle Foreste. La relazione è presentata all’entità sottoposta all’audit entro quattordici giorni di calendario dalla riunione di chiusura dell’audit. Una copia della relazione, che include una descrizione dei casi di non conformità rilevati, è presentata al ministero delle Foreste.

La relazione è utilizzata principalmente per consentire la decisione in merito al risultato dell’audit di verifica da parte dell’LV. L’LV decide se rilasciare o meno un certificato di legalità in base alla relazione di verifica preparata dal gruppo di audit.

Nei casi di non conformità, l’LV si astiene dal rilasciare un certificato di legalità, impedendo in tal modo al legname la cui legalità non è stata accertata, di entrare nella catena di approvvigionamento. Dopo che il caso di non conformità viene risolto, l’operatore può presentare nuovamente una richiesta di verifica della legalità.

Le violazioni che vengono rilevate dall’LV durante la verifica e segnalate al ministero delle Foreste sono gestite dalle autorità responsabili conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie. Se un operatore è sospettato di violare i regolamenti, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere le attività dell’operatore.

Rilascio del certificato di legalità e ricertificazione: l’LV rilascia un certificato di legalità se si riscontra che l’entità sottoposta all’audit è conforme a tutti gli indicatori della norma di legalità, incluse le norme sul controllo della catena di approvvigionamento del legname.

L’LV può riferire in qualunque momento al ministero delle Foreste in merito ai certificati rilasciati, modificati, sospesi e ritirati e ogni tre mesi deve redigere una relazione. Il ministero delle Foreste pubblicherà quindi tali relazioni sul suo sito Internet.

Un certificato di legalità è valido per un periodo di tre anni, dopo il quale l’operatore è soggetto a un audit di ricertificazione. La ricertificazione viene effettuata prima della data di scadenza del certificato.

Sorveglianza: gli operatori con un certificato di legalità sono soggetti a una sorveglianza annuale che segue i principi delle attività di verifica sintetizzate in precedenza. L’LV può inoltre effettuare la sorveglianza in anticipo rispetto al periodo programmato, prima dell’audit annuale, se l’ambito di applicazione della verifica è stato esteso.

Il gruppo di sorveglianza redige una relazione di sorveglianza. Una copia della relazione, che include una descrizione di qualsiasi caso di non conformità riscontrato, è presentata al ministero delle Foreste. I casi di non conformità rilevati in seguito alla sorveglianza comportano la sospensione o il ritiro del certificato di legalità.

Le violazioni rilevate dall’LV durante la sorveglianza e segnalate al ministero delle Foreste sono gestite dalle autorità competenti, conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie.

Audit speciali: gli operatori in possesso di un certificato di legalità hanno l’obbligo di segnalare all’LV qualsiasi cambiamento significativo in termini di proprietà, strutture, gestione e operazioni che influisca sulla qualità dei suoi controlli di legalità durante il periodo di validità del certificato. L’LV può condurre audit speciali per indagare in merito a qualsiasi controversia o reclamo presentato dai controllori indipendenti, dalle istituzioni governative o da altre parti interessate oppure quando l’operatore gli notifichi modifiche che influiscono sulla qualità dei suoi controlli di legalità.

5.3.        Responsabilità del governo per l’attuazione

Il ministero delle Foreste, come pure gli uffici forestali delle province e dei distretti sono responsabili del controllo delle catene di approvvigionamento del legname e del controllo dei relativi documenti (ad esempio, piani di lavoro annuali, relazioni sul legname abbattuto, relazioni di bilancio tronchi, documenti di trasporto, relazioni di bilancio tronchi/materie prime/prodotti trasformati e piedilista di cavallettamento della produzione). In caso di incongruenze, i funzionari forestali possono revocare l’approvazione dei documenti di controllo e, di conseguenza, sospendere le operazioni.

Le violazioni rilevate dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono comunicate all’LV, e, dopo la verifica del caso, è possibile che l’LV sospenda o ritiri il certificato di legalità assegnato. I funzionari forestali possono intraprendere l’azione di follow-up appropriata conformemente alle procedure normative.

Il ministero delle Foreste riceve inoltre copie delle relazioni di verifica e le successive relazioni di sorveglianza e di audit speciale redatte dagli LV. Le violazioni rilevate dagli LV, dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono trattate conformemente alle procedure amministrative e giudiziarie. Se si sospettano violazioni dei regolamenti da parte di un operatore, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere o interrompere le attività dell’operatore.

6.           Licenze FLEGT

La licenza FLEGT indonesiana è nota come “documento V-Legal”. Si tratta di una licenza di esportazione che dimostra che il legname e i suoi derivati esportati soddisfano la norma di legalità indonesiana di cui all’allegato II e provengono da una catena di approvvigionamento che controlla adeguatamente e impedisce l’afflusso di legname proveniente da fonti sconosciute. Il documento V-Legal è rilasciato dagli LV che agiscono in qualità di autorità di rilascio delle licenze ed è utilizzato come licenza FLEGT per i carichi diretti verso l’Unione dopo che le parti hanno concordato di dare avvio al sistema FLEGT.

L’Indonesia definisce chiaramente le procedure per il rilascio dei documenti V-Legal e le comunica agli esportatori e a qualsiasi altra parte interessata tramite le autorità di rilascio delle licenze (gli LV) e il sito Internet del ministero delle Foreste.

Il ministero delle Foreste ha istituito un’unità di informazioni sulle licenze per mantenere una banca dati contenente le copie di tutti i documenti V-Legal e le relazioni di non conformità degli LV. In caso di indagini riguardanti l’autenticità, l’integrità e la validità del documento V-Legal o della licenza FLEGT, le autorità competenti dell’UE contattano l’unità di informazioni sulle licenze del ministero delle Foreste per ulteriori precisazioni. Questa unità comunica con l’LV competente. L’unità di informazioni sulle licenze risponde alle autorità competenti al ricevimento delle informazioni dall’LV.

Il documento V-Legal è rilasciato nel punto in cui viene stabilito il carico di esportazione prima del trasporto al punto di esportazione. La procedura è descritta ai punti seguenti.

6.1.        Il documento V-Legal è rilasciato dall’LV, che detiene un contratto con l’esportatore, per il carico del legname e dei suoi derivati da esportare.

6.2.        Il sistema di tracciabilità interna dell’esportatore dimostrerà la legalità del legname per il rilascio della licenza di esportazione. Questo sistema deve coprire almeno tutti i controlli correlati alla catena di approvvigionamento dalla fase in cui le materie prime (quali tronchi o prodotti semi-trasformati) sono stati inviati all’impianto di trasformazione, all’interno dello stesso e da questo al punto di esportazione.

6.2.1.     Per quanto riguarda il settore primario, il sistema di tracciabilità dell’esportatore deve almeno coprire il trasporto dal piazzale di carico dei tronchi o dal deposito di tronchi e tutte le fasi successive fino al punto di esportazione.

6.2.2.     Per quanto riguarda il settore secondario, il sistema di tracciabilità deve coprire almeno il trasporto dal settore primario e le fasi successive fino al punto di esportazione.

6.2.3.     Se gestita dall’esportatore, anche qualsiasi fase precedente della catena di approvvigionamento di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 deve essere inclusa nel sistema di tracciabilità interna dell’esportatore.

6.2.4.     Se la gestione è effettuata da una persona giuridica diversa dall’esportatore, l’LV verifica che le fasi precedenti della catena di approvvigionamento di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 siano controllate dal/dai fornitore/i dell’esportatore o dal/dai suo/suoi sottofornitore/i e che i documenti di trasporto indichino se il legname proviene o meno da un sito di disboscamento la cui legalità non sia stata certificata.

6.2.5.     Affinché possa essere rilasciato un documento V-Legal, tutti i fornitori della catena di approvvigionamento dell’esportatore interessati al carico devono essere coperti da un certificato di legalità valido o da un certificato GSF valido e devono dimostrare che in tutte le fasi della catena di approvvigionamento la fornitura di legname verificata legalmente è stata tenuta separata dalle forniture la cui legalità non è attestata da un certificato di legalità o da un certificato GSF valido.

6.3.        Per ottenere un documento V-Legal, una società deve essere un esportatore registrato (un titolare di ETPIK) in possesso di un certificato di legalità valido. Il titolare di ETPIK presenta una lettera di candidatura all’LV e allega i documenti seguenti per dimostrare che le materie prime del legno contenute nel prodotto provengono solo da fonti legali verificate:

6.3.1.     una sintesi dei documenti di trasporto per tutti le materie prime e per il legname ricevuti dalla fabbrica a partire dall’ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi); e

6.3.2.     una sintesi delle relazioni di bilancio materie prime/legname e delle relazioni di bilancio legname trasformato a partire dall’ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi).

6.4.        L’LV prosegue pertanto con le seguenti fasi del processo di verifica:

6.4.1.     riscontro dei dati in base alle sintesi dei documenti di trasporto, relazione di bilancio materie prime/legname e relazione di bilancio legname trasformato;

6.4.2.     controllo del/dei tasso/i di recupero per ciascun tipo di prodotto, in base all’analisi della relazione di bilancio materie prime/legname e della relazione di bilancio legname trasformato;

6.4.3.     ove necessario, può essere condotta una visita sul campo dopo il riscontro dei dati al fine di assicurare l’uniformità con le informazioni da specificare nel documento V-Legal. Ciò può essere effettuato tramite i controlli a campione dei carichi destinati all’esportazione e l’ispezione del funzionamento della fabbrica, nonché tramite la tenuta dei registri contabili.

6.5.        Risultato della verifica.

6.5.1.     Se un titolare di ETPIK soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l’LV rilascia un documento V-Legal nel formato indicato nell’allegato IV;

6.5.2.     un titolare di ETPIK che soddisfi i suddetti requisiti è autorizzato a utilizzare il marchio di conformità sui prodotti e/o sugli imballaggi. Sono stati elaborati orientamenti sull’utilizzo del marchio di conformità;

6.5.3.     se un titolare di ETPIK non soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l’LV rilascerà una relazione di non conformità anziché il documento V-Legal.

6.6.        L’LV:

6.6.1.     inoltra una copia di un documento V-Legal o una relazione di non conformità al ministero delle Foreste entro ventiquattro ore dal momento in cui è stata presa la decisione;

6.6.2.     presenta ogni tre mesi una relazione esauriente e una relazione sintetica pubblica che delineano il numero di documenti V-Legal rilasciati oltre al numero e al tipo di non conformità rilevate al ministero delle Foreste con copie per il KAN, per il ministero del Commercio e per il ministero dell’Industria.

7.           Monitoraggio

L’SVL del legname indonesiano comprende il monitoraggio della società civile (monitoraggio indipendente, MI) e una valutazione esauriente. Per rafforzare ulteriormente il sistema per una FLEGT-APV viene aggiunta la componente valutazione periodica (VP).

Il monitoraggio indipendente è condotto dalla società civile al fine di valutare la conformità degli operatori, degli LP e degli LV con i requisiti dell’SVL del legname indonesiano, inclusi gli orientamenti e le norme di accreditamento. La società civile è definita in questo contesto come persone giuridiche indonesiane che comprendono ONG forestali, comunità che vivono all’interno e in prossimità della foresta e singoli cittadini indonesiani.

La valutazione esauriente è condotta da un gruppo al quale appartengono varie parti interessate, che riesamina l’SVL del legname indonesiano e individua le lacune e i possibili miglioramenti del sistema nell’ambito del mandato del ministero delle Foreste.

L’obiettivo della valutazione periodica è quello di fornire un’assicurazione indipendente che l’SVL del legname indonesiano funzioni come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate. La VP utilizza i risultati e le raccomandazioni del monitoraggio indipendente e della valutazione esauriente. Le condizioni per la valutazione periodica sono indicate all’allegato VI.        

Appendice Controllo della catena di approvvigionamento

1.           Descrizione del controllo operativo della catena di approvvigionamento per il legname proveniente da foreste demaniali

1.1.        Luogo di abbattimento

(a) Attività principali:

– inventario del legname (enumerazione degli alberi) da parte del titolare del permesso;

– preparazione di una relazione di inventario del legname da parte del titolare del permesso;

– verifica e approvazione della relazione di inventario del legname da parte del funzionario forestale del distretto;

– presentazione di un programma di lavoro annuale proposto dal titolare del permesso;

– approvazione del programma di lavoro annuale da parte del funzionario forestale della provincia;

– operazioni di raccolta da parte del titolare del permesso, compreso il rotolamento dei tronchi al luogo di deposito.

(b) Procedure:

– l’inventario del legname (enumerazione degli alberi) viene stilato dal titolare del permesso tramite targhette. Queste targhette sono composte da tre sezioni staccabili, applicate al ceppo, al tronco raccolto e alla relazione dell’operatore. Ogni sezione contiene le informazioni necessarie richieste per la localizzazione del legname, compreso il numero dell’albero e la relativa posizione;

– il titolare del permesso prepara una relazione di inventario del legname, che contiene informazioni sul numero, sul volume stimato, sull’identificazione preliminare delle specie e sulla posizione degli alberi da raccogliere e una sintesi, utilizzando i moduli ufficiali del ministero delle Foreste;

– il titolare del permesso presenta la relazione di inventario del legname al funzionario forestale del distretto, che conduce una verifica sui documenti e sul campo della relazione di inventario del legname, in base ad alcuni campioni. Se tutto è in ordine, il funzionario approva la relazione;

– la relazione di inventario del legname fornisce la base per il programma di lavoro annuale proposto, che viene elaborato dal titolare del permesso e presentato al funzionario forestale della provincia per la revisione e l’approvazione. Il funzionario esamina ed esegue una verifica incrociata del programma di lavoro annuale proposto rispetto alla relazione di inventario del legname approvata e se tutto è in ordine approva il programma di lavoro;

– quando il programma di lavoro annuale è approvato dal funzionario, al titolare del permesso viene consentito di iniziare le operazioni di raccolta;

– durante le operazioni di raccolta vengono utilizzate delle targhette per garantire che i tronchi provengano da un luogo di abbattimento approvato, come descritto in precedenza.

1.2.        Luogo di deposito dei tronchi

(a) Attività principali:

– se necessario, taglio trasversale dei tronchi da parte del titolare del permesso e marcatura di tali tronchi in modo da garantire la coerenza con la relazione di produzione dei tronchi;

– misurazione e classificazione dei tronchi da parte del titolare del permesso;

– preparazione di un elenco dei tronchi da parte del titolare del permesso;

– presentazione della relazione di produzione dei tronchi proposta da parte del titolare del permesso;

– approvazione della relazione di produzione dei tronchi da parte del funzionario forestale del distretto.

(b) Procedure:

– il titolare del permesso contrassegna tutti i tronchi tagliati trasversalmente;

– la marcatura fisica permanente dei tronchi consiste nel numero di identificazione originale dell’albero e in altri segni che permettono di collegare il tronco al luogo di abbattimento approvato;

– il titolare del permesso misura e classifica tutti i tronchi e registra le informazioni sui tronchi in un elenco dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste;

– in base all’elenco dei tronchi, il titolare del permesso prepara una relazione periodica sulla produzione di tronchi e una relazione sintetica per mezzo di moduli ufficiali del ministero delle Foreste;

– il titolare del permesso presenta periodicamente la relazione sulla produzione di tronchi e la sintesi al funzionario forestale del distretto per approvazione;

– il funzionario forestale del distretto effettua una verifica fisica delle relazioni basata su campioni. Il risultato della verifica fisica è sintetizzato in un elenco di verifica dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste;

– se il risultato della verifica fisica è positivo, il funzionario approva la relazione di produzione dei tronchi;

– dopo essere stati verificati dal funzionario, i tronchi devono essere impilati separatamente da tutti i tronchi non verificati;

– la relazione sulla produzione di tronchi viene utilizzata per calcolare il pagamento richiesto della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento (a seconda dei casi).

(c) Verifica dei dati:

Concessioni per le foreste naturali

Il funzionario forestale del distretto controlla il numero dei tronchi, le targhette e il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione dei tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale.

Concessioni per le piantagioni di legname

Il funzionario forestale del distretto controlla il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione di tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale.

1.3.        Deposito di tronchi

I tronchi sono trasportati dal luogo di accumulo ai depositi e successivamente trasportati direttamente in stabilimenti di lavorazione o in un deposito intermedio.

(a) Attività principali:

– preparazione di un elenco di tronchi da parte del titolare del permesso;

– fatturazione da parte dell’ufficio forestale del distretto e pagamento del relativo importo della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento da parte del titolare del permesso. In base all’elenco dei tronchi, il funzionario forestale del distretto svolge un’ispezione sul campo;

– se il risultato dell’ispezione sul campo è positivo, emissione da parte del funzionario di un documento di trasporto dei tronchi, a cui è allegato un elenco dei tronchi;

– preparazione di una relazione di bilancio tronchi da parte del titolare del permesso.

(b) Procedure:

– il titolare del permesso presenta una richiesta di pagamento delle tasse pertinenti al funzionario forestale del distretto incaricato della fatturazione, in base all’elenco dei tronchi allegato alla richiesta;

– in base alla suddetta richiesta, il funzionario forestale del distretto emette una fattura o più fatture per il saldo da parte del titolare del permesso;

– il titolare del permesso paga l’importo indicato nella/e fattura/e della tassa per le risorse forestali e/o del fondo di rimboschimento e il funzionario forestale del distretto rilascia una ricevuta o delle ricevute per questo pagamento;

– il titolare del permesso presenta una richiesta per il rilascio di documenti di trasporto dei tronchi, accompagnata dalla ricevuta di pagamento e dalla relazione di bilancio tronchi;

– il funzionario forestale del distretto effettua una verifica amministrativa e fisica dei tronchi da trasportare e prepara una relazione di verifica;

– se il risultato della verifica è positivo, il funzionario forestale del distretto rilascia i documenti di trasporto dei tronchi;

– il titolare del permesso prepara/aggiorna la relazione di bilancio tronchi per registrare la quantità di tronchi in ingresso, stoccati e in uscita presso il deposito dei tronchi.

(c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi al deposito, in base alle relazioni sulla produzione dei tronchi e ai relativi documenti di trasporto dei tronchi.

1.4.        Deposito di tronchi intermedio

I depositi intermedi di tronchi sono utilizzati se i tronchi non vengono trasportati dall’area di concessione direttamente al deposito dello stabilimento. I depositi intermedi di tronchi vengono utilizzati in particolare per il trasporto interinsulare dei tronchi o se è cambiata la modalità di trasporto.

Il permesso per l’istituzione di un deposito intermedio di tronchi viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per deposito intermedio di tronchi è valido per cinque anni, ma può essere esteso in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale.

(a) Attività principali:

– cessazione della validità del documento di trasporto dei tronchi da parte di un funzionario;

– preparazione di una relazione di bilancio tronchi da parte del titolare del permesso;

– preparazione dell’elenco dei tronchi da parte del titolare del permesso;

– il titolare del permesso compila il documento di trasporto dei tronchi secondo il formato fornito dal ministero delle Foreste.

(b) Procedure:

– il funzionario forestale del distretto verifica fisicamente il numero, le specie e le dimensioni dei tronchi in ingresso contandoli (censimento) o sulla base di campioni se il numero dei tronchi è superiore a 100;

– se il risultato della verifica è positivo, il funzionario pone termine alla validità del documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in ingresso;

– il titolare del permesso prepara una relazione di bilancio tronchi come mezzo per controllare il flusso in ingresso e in uscita dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi;

– per i tronchi in uscita, il titolare del permesso redige un elenco dei tronchi, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi;

– il documento di trasporto dei tronchi per spostare i tronchi dal deposito di tronchi intermedio è compilato dal titolare del permesso.

(c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la coerenza tra i tronchi trasportati dal deposito di tronchi e i tronchi che entrano nel deposito intermedio.

Il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi, in cui sono registrati i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi nel deposito di tronchi intermedio, in base ai documenti di trasporto dei tronchi pertinenti.

2.           Descrizione del controllo operativo delle catene di approvvigionamento del legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata

Le operazioni di raccolta del legname in foreste/terreni privati sono disciplinate dal regolamento del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012 (in appresso “il regolamento”).

I proprietari privati di foreste/terreni non sono soggetti a requisiti giuridici di apporre contrassegni di identificazione sugli alberi inventariati per la raccolta o sui tronchi. I depositi di tronchi e i depositi intermedi di tronchi non vengono utilizzati di norma per il legname raccolto da foreste/terreni privati.

Le procedure di controllo per il legname proveniente da foreste/terreni privati differiscono a seconda che i tronchi siano stati ottenuti da alberi che si trovavano sul sito quando è stato acquistato il titolo fondiario oppure da alberi piantati dopo che il titolo è stato acquistato. Inoltre dipendono dalle specie di alberi raccolte. Il pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento si applica ai tronchi provenienti da alberi già presenti sul luogo quando è stato concesso il titolo fondiario; tuttavia non si applica ai tronchi provenienti dagli alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario, sono possibili due scenari:

– per le specie elencate nell’articolo 5.1 del regolamento, il proprietario prepara una fattura, che funge da documento di trasporto;

– per le altre specie, il capo del villaggio o il funzionario nominato rilascia il documento di trasporto.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario, il funzionario forestale del distretto rilascia il documento di trasporto.

Luogo di abbattimento/deposito dei tronchi

(a) Attività principali:

– riconoscimento del diritto di proprietà;

– se necessario, taglio trasversale;

– calcolo delle proporzioni (misurazione);

– preparazione di un elenco di tronchi;

– fatturazione da parte dell’ufficio forestale del distretto e pagamento dell’importo fatturato dal proprietario per la tassa per le risorse forestali e/o al fondo di rimboschimento;

– rilascio o preparazione del documento di trasporto.

(b) Procedure:

– il proprietario della foresta/terreno privato chiede il riconoscimento del suo diritto di proprietà;

– una volta riconosciuto il diritto di proprietà della foresta/del terreno, il proprietario redige un elenco dei tronchi, dopo che sono stati misurati.

Nel caso di tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario:

– il proprietario presenta un elenco dei tronchi e una richiesta di pagamento della tassa per le risorse forestali e del fondo di rimboschimento al funzionario forestale del distretto;

– il funzionario svolge il controllo dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero dei tronchi);

– se il risultato dei controlli sui documenti e della verifica fisica è positivo, il funzionario forestale del distretto emette una fattura per la tassa per le risorse forestali e per il fondo di rimboschimento, che il proprietario dovrà pagare;

– il proprietario terriero presenta la ricevuta del pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento al capo del villaggio, insieme a una richiesta di rilascio di un documento di trasporto;

– il capo del villaggio svolge i controlli dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero dei tronchi);

– sulla base di quanto riportato sopra, il capo del villaggio rilascia il documento di trasporto dei tronchi.

Nel caso di tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario:

Specie elencate nell’articolo 5.1 del regolamento:

– il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;

– il proprietario prepara un elenco dei tronchi;

– in base a quanto riportato sopra, il proprietario prepara una fattura secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste, che funge anche da documento di trasporto.

Altre specie non elencate nell’articolo 5.1 del regolamento:

– il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;

– il proprietario prepara un elenco dei tronchi; il proprietario presenta l’elenco dei tronchi e una richiesta di rilascio di un documento di trasporto dei tronchi al capo del villaggio o a un funzionario incaricato;

– il capo del villaggio o il funzionario incaricato svolge i controlli dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (identificazione delle specie, numero dei tronchi, luogo di raccolta);

– in base a quanto riportato sopra, il capo del villaggio o il funzionario incaricato rilascia il documento di trasporto dei tronchi secondo il formato fornito dal ministero delle Foreste.

(c) Verifica dei dati

Il capo del villaggio o il funzionario incaricato oppure il funzionario forestale del distretto confronta il volume dei tronchi raccolti con l’elenco dei tronchi.

3.           Descrizione del controllo operativo delle catene di approvvigionamento del legname per il settore industriale e per l’esportazione.

3.1.        Industria primaria/integrata

(a) Attività principali:

– preparazione di una relazione di bilancio tronchi da parte dello stabilimento di trasformazione;

– verifica fisica dei tronchi da parte del funzionario forestale del distretto;

– cessazione della validità del documento di trasporto dei tronchi da parte di un funzionario;

– preparazione delle materie prime e del piedilista di cavallettamento da parte dello stabilimento;

– preparazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte dello stabilimento;

– lo stabilimento compila il documento di trasporto del legname e dei suoi derivati secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;

– preparazione della relazione sulle vendite dello stabilimento.

(b) Procedure:

– lo stabilimento redige una relazione di bilancio tronchi come mezzo per registrare il flusso dei tronchi in arrivo, in uscita e all’interno dello stabilimento;

– lo stabilimento presenta al funzionario forestale del distretto le copie dei documenti di trasporto dei tronchi corrispondenti a ogni partita di tronchi ricevuti dallo stabilimento;

– il funzionario verifica le informazioni contenute nelle relazioni confrontandole con i prodotti fisici. Tale operazione può essere svolta sulla base di un campione se sono presenti più di 100 articoli;

– se il risultato della verifica è positivo, il funzionario pone termine alla validità dei documenti di trasporto dei tronchi;

– il funzionario archivia le copie dei documenti di trasporto dei tronchi e prepara un elenco di sintesi dei documenti di trasporto dei tronchi, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;

– le copie dei documenti di trasporto dei tronchi, alla cui validità ha posto termine un funzionario, vengono consegnate alla società per l’archiviazione;

– alla fine di ogni mese viene presentata una sintesi dei documenti di trasporto dei tronchi all’ufficio forestale del distretto;

– lo stabilimento prepara la materia prima e i piedilista di cavallettamento del prodotto per linea di produzione come mezzo per controllare l’ingresso dei tronchi e l’uscita del legname e dei suoi derivati e per calcolare il tasso di recupero;

– lo stabilimento prepara una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per riferire sui flussi del legname e dei suoi derivati e delle scorte all’interno dello stabilimento e a partire da questo;

– la società o lo stabilimento invia periodicamente le relazioni sulle vendite dello stabilimento all’ufficio forestale del distretto.

(c) Verifica dei dati

La società controlla la relazione di bilancio tronchi confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi in base ai documenti di trasporto dei tronchi.

Il piedilista di cavallettamento di produzione viene utilizzato per verificare il volume in ingresso e in uscita delle linee di produzione e il tasso di recupero viene confrontato con il tasso medio pubblicato.

La società controlla la relazione di bilancio prodotti trasformati confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti in base ai documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati.

Il funzionario forestale del distretto controlla la verifica effettuata dalla società.

3.2.        Industria secondaria

(a) Attività principali:

– preparazione delle relazioni di bilancio sui prodotti trasformati e sul legname trasformato (prodotti semi-lavorati) da parte della fabbrica;

– preparazione di fatture da parte della fabbrica, che fungono anche da documenti di trasporto per il legname e suoi derivati trasformati;

– preparazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte della fabbrica;

– preparazione della relazione sulle vendite da parte della società o della fabbrica.

(b) Procedure:

– la fabbrica archivia i documenti di trasporto del legname trasformato (per il materiale ricevuto) e prepara una sintesi di questi documenti, che viene presentata al funzionario forestale del distretto;

– la fabbrica usa il piedilista di cavallettamento del legname trasformato e dei prodotti trasformati per linee di produzione come mezzo per riferire sui flussi di materiali nella fabbrica, sull’uscita dei prodotti e per calcolare il tasso di recupero della materia prima;

– la fabbrica prepara una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per controllare i flussi dei materiali nello stabilimento, l’uscita dei prodotti del legno e le scorte detenute. La società o la fabbrica prepara le fatture per i prodotti trasformati, che fungono anche da documento di trasporto e archivia le copie delle fatture. A ogni fattura è allegato un elenco legnosi del legname e dei suoi derivati;

– la società o fabbrica invia le relazioni sulle vendite all’ufficio forestale del distretto.

(c) Verifica dei dati

La fabbrica controlla la relazione di bilancio legname trasformato confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei materiali in base ai documenti di trasporto del legname trasformato e al piedilista di cavallettamento del legname trasformato.

Il piedilista di cavallettamento della produzione viene utilizzato per controllare il volume in ingresso e in uscita delle linee di produzione e viene valutato il tasso di recupero.

La società controlla la relazione di bilancio prodotti trasformati, confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti in base alle fatture.

Quanto riportato sopra è soggetto a controlli ai sensi del regolamento del direttore generale sullo sfruttamento delle foreste P.8/VI-BPPHH/2011.

4.           Esportazione

Le procedure e i processi di verifica per l’esportazione del legname proveniente da foreste demaniali e da foreste/terreni privati sono identici.

(a) Attività principali:

– il ministero del Commercio rilascia all’esportatore un certificato di esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK);

– l’esportatore richiede il rilascio di un documento V-Legal/licenza FLEGT per ogni spedizione destinata all’esportazione;

– l’LV verifica che siano state soddisfatte le condizioni pertinenti e rilascia il documento V-Legal/licenza FLEGT;

– l’esportatore prepara un documento di dichiarazione di esportazione, che viene presentato alle autorità doganali;

– le autorità doganali rilasciano un documento di approvazione dell’esportazione per lo sdoganamento.

(b) Procedure:

– l’esportatore chiede al LV di rilasciare un documento V-Legal/licenza FLEGT;

– l’LV rilascia un documento V-Legal/licenza FLEGT dopo una verifica documentale e fisica, in modo da garantire che il legname o i suoi derivati provengano da fonti legalmente verificate e vengano quindi prodotti conformemente alla definizione di legalità descritta nell’allegato II;

– l’esportatore presenta un documento di dichiarazione di esportazione a cui sono allegati la fattura, l’elenco degli imballaggi, la ricevuta dei dazi all’esportazione/Bukti Setor Bea Keluar (se versati), il certificato ETPIK, il documento V-Legal/licenza FLEGT, il permesso di esportazione/Surat Persetujuan Ekspor (se regolamentato), la relazione dell’ispettore (se regolamentata) e il documento CITES (qualora opportuno) per l’approvazione della dogana;

– se il risultato della verifica del documento di dichiarazione di esportazione è positivo, la dogana rilascia un documento di approvazione dell’esportazione/Nota Pelayanan Ekspor.           

ALLEGATO VI

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE PERIODICA

1.           Obiettivo

La valutazione periodica (VP) è una valutazione indipendente effettuata da una terza parte indipendente denominata “valutatore”. L’obiettivo della valutazione periodica è quello di garantire che l’SVL del legname stia funzionando come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate ai sensi del presente accordo.

2.           Campo di applicazione

La valutazione periodica (VP) riguarda:

1.           il funzionamento delle misure di controllo dal punto di produzione nella foresta al punto di esportazione legnosi del legname e dei suoi derivati;

2.           la gestione dei dati e i sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l’SVL del legname, il rilascio delle licenze FLEGT nonché la produzione, il rilascio di licenze e le statistiche commerciali pertinenti per il presente accordo.

3.           Risultati

La valutazione periodica produce relazioni regolari che presentano i risultati della valutazione e le raccomandazioni sulle misure da adottare per ovviare alle lacune ed eliminare i punti deboli del sistema individuati dalla valutazione.

4.           Attività principali

Le attività della valutazione periodica includono, tra l’altro:

(a) gli audit di conformità da parte di tutti gli organismi che svolgono funzioni di controllo nell’ambito delle disposizioni dell’SVL del legname;

(b) la valutazione dell’efficacia dei controlli della catena di approvvigionamento dal punto di produzione nella foresta al punto di esportazione dall’Indonesia;

(c) la valutazione dell’adeguatezza della gestione dei dati e dei sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l’SVL del legname oltre al rilascio delle licenze FLEGT;

(d) l’individuazione e registrazione di casi di non conformità e dei guasti di sistema nonché la prescrizione delle azioni correttive necessarie;

(e) la valutazione dell’attuazione efficace di azioni correttive precedentemente individuate e raccomandate; e

(f) la comunicazione dei risultati al comitato congiunto di attuazione (CCA).

5.           Metodologia della valutazione

5.1.        Il valutatore utilizza una metodologia documentata e basata su prove che soddisfa i requisiti ISO/IEC 19011 o equivalenti. Tale metodologia include controlli adeguati della documentazione pertinente, procedure operative e registri delle operazioni delle organizzazioni responsabili dell’attuazione dell’SVL del legname, individuazione dei casi di non conformità e dei guasti di sistema e l’emissione di richieste per un’azione correttiva corrispondente.

5.2.        Il valutatore, tra l’altro:

(a) riesamina il processo di accreditamento delle agenzie di valutazione e verifica indipendente (LP e LV);

(b) esamina le procedure documentate di ciascun organismo coinvolto nei controlli dell’integrità e coerenza dell’attuazione dell’SVL del legname;

(c) esamina l’attuazione delle procedure documentate e i registri, incluse le prassi di lavoro, durante le visite agli uffici, le zone forestali di raccolta, i depositi/bacini di deposito di tronchi, le stazioni di controllo forestale, i siti degli stabilimenti e i punti di esportazione e importazione;

(d) esamina le informazioni raccolte dalle autorità di regolamentazione e di quelle incaricate dell’applicazione delle leggi, gli LP ed LV e altri organismi individuati nell’SVL del legname per verificare la conformità;

(e) esamina la raccolta dati da parte di organizzazioni del settore privato coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname;

(f) valuta la disponibilità delle informazioni pubbliche di cui all’allegato IX, inclusa l’efficacia dei meccanismi di divulgazione delle informazioni;

(g) si avvale dei risultati e delle raccomandazioni del monitoraggio indipendente e delle relazioni di valutazione esauriente oltre alle relazioni del controllore di mercato indipendente;

(h) ricerca i pareri delle parti interessate e utilizza le informazioni ricevute dalle parti interessate che sono direttamente o indirettamente coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname; e

(i) usa metodi di campionatura e di controlli casuali appropriati per valutare l’operato delle agenzie di regolamentazione forestale, LP ed LV, industrie e altri soggetti rilevanti a tutti i livelli delle attività forestali, del controllo della catena di approvvigionamento, della lavorazione e trasformazione del legno e del rilascio delle licenze di esportazione, inclusi i controlli incrociati con le informazioni sulle importazioni dall’Indonesia fornite dall’Unione.

6.           Qualifiche del valutatore

Il valutatore è una terza parte competente, indipendente e imparziale che soddisfa i seguenti requisiti:

(a) il valutatore deve dimostrare le qualifiche e le capacità di soddisfare i requisiti della Guida 65 ISO/IEC e dello standard ISO/IEC 17021 o equivalenti, inclusa la qualifica per offrire servizi di valutazione riguardanti il settore forestale e le catene di approvvigionamento dei prodotti forestali;

(b) il valutatore non deve essere coinvolto direttamente nella gestione delle foreste, nella lavorazione e trasformazione del legno, nel commercio di legname o nel controllo del settore forestale in Indonesia o nell’Unione;

(c) il valutatore deve essere indipendente da tutti gli altri componenti dell’SVL del legname e dalle autorità di regolamentazione forestale dell’Indonesia; inoltre deve disporre di sistemi per evitare qualsiasi conflitto di interesse. Il valutatore dichiara qualsiasi potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere e intraprende un’azione efficace per limitarlo;

(d) il valutatore e i suoi dipendenti che svolgono i compiti di valutazione devono avere acquisito un’esperienza comprovata di audit in materia di gestione delle foreste tropicali, settori della lavorazione e trasformazione del legno e controlli della relativa catena di approvvigionamento;

(e) il valutatore deve avere predisposto un meccanismo per ricevere e trattare i reclami derivanti dalle sue attività e dai risultati.

7.           Relazioni

7.1.        La relazione di valutazione periodica comprende: i) una relazione completa contenente tutte le informazioni del caso sulla valutazione, i suoi risultati (inclusi i casi di non conformità e i guasti di sistema) e le raccomandazioni e ii) una relazione sintetica pubblica basata su una relazione completa, che presenta i risultati essenziali e le raccomandazioni.

7.2.        La relazione completa e la relazione sintetica pubblica devono essere presentate al CCA per il riesame e l’approvazione prima della divulgazione pubblica.

7.3.        Su richiesta del CCA il valutatore fornisce informazioni aggiuntive per sostenere o precisare i risultati.

7.4.        Il valutatore notifica al CCA tutti i reclami ricevuti e le azioni adottate per risolverli.

8.           Riservatezza

Il valutatore tutela la riservatezza dei dati ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività.

9.           Nomina, periodicità e finanziamento

9.1.        Il valutatore viene nominato dall’Indonesia dopo le consultazioni con l’Unione europea nell’ambito del CCA.

9.2.        La valutazione periodica viene condotta a intervalli non superiori a dodici mesi a partire dalla data approvata dal CCA conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo.

9.3.             Il finanziamento della revisione periodica viene deciso dal CCA.

ALLEGATO VII

QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO INDIPENDENTE DEL MERCATO

1.           Obiettivo del monitoraggio indipendente del mercato

Il monitoraggio indipendente del mercato (MIM) è un monitoraggio del mercato effettuato da una terza parte indipendente denominata “controllore”. L’obiettivo del monitoraggio indipendente del mercato (MIM) è quello di raccogliere e analizzare informazioni sull’accettazione del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione europea e riesaminare gli effetti del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e le relative iniziative quali le politiche in materia di appalti pubblici e privati.

2.           Ambito di applicazione

Il MIM copre:

2.1.        il rilascio per l’immissione in libera pratica del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT in corrispondenza dei punti di ingresso nell’Unione;

2.2.        la resa del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione e gli effetti delle misure connesse al mercato adottate nell’Unione sulla domanda di legname indonesiano coperto da licenza FLEGT;

2.3.        la resa del legname indonesiano non coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione e gli effetti delle misure connesse al mercato adottate nell’Unione sulla domanda di legname indonesiano non coperto da licenza FLEGT;

2.4.        l’esame degli effetti di altre misure connesse al mercato adottate nell’Unione quali, ad esempio, le politiche in materia di appalti pubblici, i codici per gli edifici ecocompatibili e l’azione del settore privato come i codici di pratica commerciale e la responsabilità sociale delle imprese.

3.           Risultati

Il MIM comporta la redazione di relazioni regolari al comitato congiunto di attuazione (CCA) contenenti i risultati e le raccomandazioni sulle misure per rafforzare la posizione del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione e per migliorare l’attuazione delle misure connesse al mercato per evitare l’immissione sul mercato dell’Unione del legname raccolto illegalmente.

4.           Attività principali

Il MIM include, tra l’altro:

4.1.        la valutazione:

(a) dei progressi realizzati nell’ambito delle misure politiche per combattere il commercio nell’Unione di legname raccolto illegalmente e degli effetti di tali misure;

(b) delle tendenze nell’importazione nell’Unione del legname e suoi derivati dall’Indonesia oltre che da altri paesi esportatori di legname partecipanti o meno ad AVP;

(c) delle azioni dei gruppi di pressione che potrebbero influire sulla domanda di legname e dei suoi derivati o sui mercati per il commercio dei prodotti forestali indonesiani.

4.2.        Relazioni sui risultati e raccomandazioni presentate al CCA.

5.           Metodologia di monitoraggio

5.1.        Il controllore deve disporre di una metodologia documentata e basata su prove. Tale metodologia include un’analisi adeguata della documentazione del caso, l’individuazione di incongruenze nei dati e nelle informazioni commerciali disponibili e colloqui approfonditi con i soggetti rilevanti in merito agli indicatori essenziali degli effetti e dell’efficacia delle misure connesse al mercato.

5.2.        Il controllore formula osservazioni e conduce analisi, tra l’altro:

(a) sull’attuale situazione di mercato e sulle tendenze nell’Unione per quanto riguarda il legname e i suoi derivati;

(b) sulle politiche in materia di appalti pubblici e sul loro trattamento nell’Unione del legname e dei suoi derivati coperti o meno da licenze FLEGT;

(c) sulla legislazione che incide sull’industria del legno, sul commercio di legname e prodotti derivati all’interno dell’Unione e sulle importazioni di legname e suoi derivati nell’Unione;

(d) sulle differenze di prezzo tra il legname e suoi derivati coperti o meno da licenze FLEGT nell’Unione;

(e) sull’accettazione nel mercato, la percezione e la quota di mercato del legname e dei suoi derivati certificati e coperti da licenza FLEGT nell’Unione;

(f) sulle statistiche e tendenze sui volumi e sui valori delle importazioni presso differenti porti dell’Unione di legname e suoi derivati coperti o meno da licenza FLEGT provenienti dall’Indonesia oltre che da altri paesi esportatori di legname partecipanti o meno ad AVP;

(g) sulle descrizioni dei processi e degli strumenti giuridici, incluse le modifiche ad essi apportate, in base ai quali le autorità competenti e le autorità di controllo delle frontiere nell’Unione convalidano le licenze FLEGT e autorizzano l’immissione in libera pratica dei carichi, oltre alle sanzioni imposte per la non conformità;

(h) sulle possibili difficoltà e i possibili vincoli a cui devono fare fronte gli esportatori e gli importatori quando importano legname coperto da licenze FLEGT nell’Unione;

(i) sull’efficacia delle campagne per promuovere il legname coperto da licenze FLEGT nell’Unione.

5.3.        Il controllore raccomanda attività promozionali di mercato per migliorare ulteriormente l’accettazione del legname indonesiano coperto da licenze FLEGT.

6.           Qualifiche del controllore indipendente di mercato

Il controllore deve:

(a) essere una terza parte indipendente di professionalità e integrità comprovate nel monitoraggio del mercato dell’Unione del legname e dei suoi derivati e delle questioni commerciali connesse;

(b) avere dimestichezza con il commercio e i mercati del legname indonesiano e dei suoi derivati, in particolare di legno duro, e con i paesi dell’Unione che fabbricano prodotti simili;

(c) disporre di sistemi per evitare qualsiasi conflitto di interessi. Il controllore deve dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interessi che possa sorgere e prendere provvedimenti efficaci per limitarlo.

7.           Relazioni

7.1.        Le relazioni devono essere presentate a scadenza biennale e comprendono: i) un’analisi completa contenente tutti i risultati e le raccomandazioni rilevanti; e ii) una relazione sintetica basata sulla relazione completa.

7.2.        La relazione completa e la relazione sintetica sono presentate al CCA per il riesame e l’approvazione prima di essere rese pubbliche.

7.3.        Su richiesta del CCA, il controllore può fornire informazioni aggiuntive per chiarire i risultati.

8.           Riservatezza

Il controllore mantiene la riservatezza dei dati ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività.

9.           Nomina, periodicità e finanziamento

9.1.        Il controllore è nominato dall’Unione dopo le consultazioni con l’Indonesia nell’ambito del CCA.

9.2.        Il MIM viene condotto a intervalli di tempo non superiori a ventiquattro mesi a decorrere dalla data approvata dal CCA conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo.

9.3.        Il finanziamento del MIM è deciso dal CCA.

ALLEGATO VIII

CRITERI PER VALUTARE L’OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME INDONESIANO

Contesto

Prima che inizi la concessione di licenze FLEGT alle esportazioni di legname verso l’Unione europea, verrà svolta una valutazione tecnica indipendente del sistema di verifica delle legalità del legname indonesiano. Questa valutazione tecnica avrà lo scopo di: (i) esaminare la funzione dell’SVL del legname nella pratica per stabilire se fornisce i risultati attesi e di (ii) esaminare eventuali revisioni apportate all’SVL del legname dopo la firma del presente accordo.

I criteri di questa valutazione sono riportati di seguito:

1.           Definizione di legalità

2.           Controllo della catena di approvvigionamento

3.           Procedure di verifica

4.           Concessione di licenze di esportazione

5.           Monitoraggio indipendente

1.           Definizione di legalità

Il legname di origine legale deve essere definito sulla base delle leggi vigenti in Indonesia. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi e i regolamenti che disciplinano i settori di seguito specificati:

· diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone designate e/o dichiarate legalmente a tal fine;

· attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle leggi e ai regolamenti corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;

· diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;

· altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname;

· commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.

Domande fondamentali:

· la definizione di legalità e le norme di verifica della legalità sono state modificate da quando è stato concluso il presente accordo?

· Le leggi e i regolamenti corrispondenti in materia di lavoro sono stati inclusi nelle definizioni di legalità di cui all’allegato II?

In caso di modifiche alla definizione di legalità, le domande principali comprenderanno:

· sono state consultate tutte le parti interessate pertinenti in merito a queste modifiche e a tutti i cambiamenti successivi al sistema di verifica della legalità attraverso un processo che ha tenuto sufficientemente conto dei loro punti di vista?

· È chiaro quale strumento giuridico sottende ciascun elemento della definizione? I criteri e gli indicatori che consentono di accertare la conformità a ciascun elemento della definizione sono specificati? I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?

· I criteri e gli indicatori individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti?

· La definizione di legalità comprende i settori principali delle leggi e dei regolamenti vigenti precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?

2.           Controllo della catena di approvvigionamento

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della tracciabilità del legname e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la tracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto derivato dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la tracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).

2.1.        Diritti di utilizzo

Le aree in cui sono stati concessi i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti sono chiaramente identificati.

Domande fondamentali:

· il sistema di controllo assicura che soltanto il legname proveniente da un’area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi entri nella catena di approvvigionamento?

· Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l’area forestale interessata?

· Le procedure di riconoscimento dei diritti di raccolta e le informazioni su tali diritti e sui loro titolari sono rese pubbliche?

2.2.        Metodi di controllo della catena di approvvigionamento

Esistono meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione. L’impostazione per individuare il legname può variare, spaziando dall’impiego di etichette per i singoli articoli alla consultazione della documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve tenere conto del tipo e del valore del legname e del rischio di contaminazione con legname sconosciuto o illegale.

Domande fondamentali:

· nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le possibili catene di approvvigionamento, comprese le diverse fonti di legname?

· Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?

· Nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento i metodi di individuazione dell’origine del prodotto e prevenzione del mescolamento con legname proveniente da fonti ignote sono stati definiti e documentati?

· alberi da legname

· tronchi nella foresta

· trasporto e stoccaggio provvisorio (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori)

· arrivo all’unità di trasformazione e stoccaggio dei materiali

· ingresso e uscita dalle linee di produzione presso l’unità di trasformazione

· stoccaggio dei prodotti trasformati presso l’unità di trasformazione

· uscita dall’unità di trasformazione e trasporto

· arrivo al punto di esportazione

· Quali organismi sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?

· Qualora si sia concretamente riscontrato che nella catena di approvvigionamento entra legname non verificato, sono state individuate le eventuali debolezze nel sistema di controllo? Ad esempio l’assenza di un inventario di alberi da legname prima di eseguire il raccolto da foreste/terreni privati.

· L’Indonesia dispone di una politica sull’inclusione dei materiali riciclati nell’SVL del legname indonesiano e in caso affermativo, sono stati sviluppati orientamenti su come includere il materiale riciclato?

2.3.        Gestione dei dati quantitativi:

Esistono meccanismi solidi ed efficaci per la misurazione e la registrazione delle quantità di legname o prodotti legnosi in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese valutazioni pre-raccolta precise e affidabili del volume degli alberi da legname in ogni luogo di raccolta.

Domande fondamentali:

· il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita, compresi i rapporti di conversione qualora opportuno, nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento:

· alberi da legname

· tronchi nella foresta (presso aree di deposito)

· legname trasportato e stoccato (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori)

· arrivo all’unità di trasformazione e stoccaggio dei materiali

· ingresso e uscita dalle linee di produzione

· stoccaggio dei prodotti trasformati presso l’unità di trasformazione

· uscita dall’unità di trasformazione e trasporto

· arrivo al punto di esportazione

· Quali organismi sono incaricati di mantenere registri sui dati quantitativi? Dispongono di risorse adeguate in termini di personale e apparecchiature?

· Qual è la qualità dei dati controllati?

· Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo tale da rendere possibile il controllo incrociato con gli elementi precedenti e successivi della catena in maniera tempestiva?

· Quali informazioni sul controllo della catena di approvvigionamento sono rese disponibili al pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

2.4.        Separazione del legname di cui sia stata verificata la legalità dal legname proveniente da fonti sconosciute

Domande fondamentali:

· sono previsti controlli sufficienti per escludere il legname proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di raccolta?

· Quali misure di controllo si applicano per garantire che i materiali verificati e non verificati siano separati nel corso della catena di approvvigionamento?

2.5.        Legname e suoi derivati importati

Vengono eseguiti controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.

Domande fondamentali:

· come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati?

· Quali documenti sono richiesti per identificare il paese di raccolta e per garantire che i prodotti importati provengano da legname raccolto legalmente, come indicato nell’allegato V?

· L’SVL del legname identifica il legname e i suoi derivati importati attraverso la catena di approvvigionamento finché non vengono mescolati per la fabbricazione di prodotti trasformati?

· Qualora venga utilizzato legname importato, è possibile individuare il paese di origine della raccolta sulla licenza FLEGT (può essere omesso per i prodotti ricostituiti)?

3.           Procedure di verifica

La verifica fornisce controlli sufficienti per garantire la legalità del legname. Deve essere abbastanza solida ed efficace per garantire che venga individuata qualsiasi non conformità ai requisiti, nella foresta o all’interno della catena di approvvigionamento, e che vengano presi provvedimenti rapidi.

3.1.        Organizzazione

La verifica viene svolta da un’organizzazione di terzi che dispone di risorse adeguate, sistemi di gestione, personale qualificato ed esperto e meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interessi.

Domande fondamentali:

· gli organismi preposti alle verifiche dispongono di un certificato di accreditamento valido rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento (KAN)?

· Il governo nomina uno o più organismi cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?

· I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?

· Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di risorse adeguate per svolgere la verifica rispetto alla definizione di legalità e ai sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?

· Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di un sistema di gestione ben documentato che:

· garantisca che il suo personale sia in possesso delle competenze e dell’esperienza necessarie a tal fine?

· si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?

· comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse?

· assicuri la trasparenza del sistema?

· definisca e applichi una metodologia di verifica?

3.2.        Verifica rispetto alla definizione di legalità

Esiste una definizione chiara di ciò che va verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione.

Domande fondamentali:

· la metodologia di verifica utilizzata dagli organismi preposti alle verifiche si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori?

· Gli organismi incaricati delle verifiche:

· controllano documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche casuali)?

· raccolgono informazioni da parti interessate esterne?

· registrano le loro attività di verifica?

· I risultati della verifica sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.3.        Verifica dei sistemi di controllo dell’intera catena di approvvigionamento

Esiste un chiaro ambito di criteri e indicatori da verificare che copre l’intera catena di approvvigionamento. La metodologia di verifica è documentata, assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti i criteri e gli indicatori compresi nell’ambito di applicazione, con verifiche periodiche e immediate dei dati in ciascuna fase della catena.

Domande fondamentali:

· la metodologia di verifica copre tutte le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?

· Come viene dimostrata l’applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento?

· Quali organismi sono responsabili della verifica dei dati? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati?

· Esistono metodi per valutare la corrispondenza tra alberi da legname, legname raccolto e legname immesso nell’unità di trasformazione o nel punto di esportazione?

· Esistono metodi per valutare la coerenza tra i dati relativi al legname grezzo e i dati relativi ai prodotti trasformati nelle segherie e in altri impianti? Questi metodi comprendono la specificazione e l’aggiornamento periodico dei rapporti di conversione?

· Quali sistemi e tecniche di informazione vengono utilizzati per memorizzare, verificare e registrare i dati? Esistono sistemi efficaci per proteggere i dati?

· I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.4.        Meccanismi per la gestione dei reclami

Esistono meccanismi adeguati per la gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal processo di verifica.

Domande fondamentali:

· gli organismi di verifica dispongono di un meccanismo di gestione dei reclami a disposizione di tutti gli interessati?

· Gli organismi di verifica dispongono di meccanismi che consentono di ricevere le obiezioni dei controllori indipendenti e di rispondervi?

· Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di meccanismi che consentono di ricevere segnalazioni di infrazioni/violazioni rilevate dai funzionari governativi e di rispondervi?

· Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) ad un’istanza superiore e come sono trattati?

3.5.        Meccanismi per gestire la non conformità

Esistono meccanismi adeguati per gestire i casi di non conformità individuati durante il processo di verifica o presentati attraverso le denunce e il monitoraggio indipendente.

Domande fondamentali:

· esiste un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare decisioni correttive adeguate in merito ai risultati delle verifiche e azioni laddove vengano individuati violazioni?

· Il sistema di verifica definisce il suddetto requisito?

· Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?

· I casi di non conformità e di correzione dei risultati delle verifiche o le altre azioni adottate sono adeguatamente registrati? Esiste una valutazione dell’efficacia di tali azioni?

· Esiste un meccanismo per riferire al governo i risultati delle verifiche effettuate dagli organismi di verifica?

· Quali informazioni sui casi di non conformità riscontrati diventano di dominio pubblico?

4.           Rilascio delle licenze di esportazione

L’Indonesia ha affidato la responsabilità generale del rilascio di documenti V-legal/licenze FLEGT alle autorità preposte al rilascio delle licenze. Le licenze FLEGT vengono rilasciate per singoli carichi destinati all’Unione.

4.1.        Assetto organizzativo

Domande fondamentali:

· a quali organismi viene affidata la responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT?

· L’autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di un certificato di accreditamento valido emesso dal KAN?

· I ruoli dell’autorità preposta al rilascio delle licenze e del suo personale rispetto al rilascio di licenze FLEGT sono chiaramente definiti e di dominio pubblico?

· I requisiti per le competenze sono definiti e i controlli interni stabiliti per il personale dell’autorità preposta al rilascio delle licenze?

· L’autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per svolgere la sua attività?

4.2.        Rilascio di documenti V-legal e loro utilizzo per il rilascio di licenze FLEGT

Sono stati presi accordi adeguati per utilizzare i documenti V-legal per il rilascio di licenze FLEGT.

Domande fondamentali:

· l’autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di procedure documentate di dominio pubblico per il rilascio di un documento V-legal?

· Quali prove vi sono del fatto che queste procedure sono correttamente applicate nella pratica?

· Esistono registrazioni adeguate dei documenti V-legal rilasciati e dei casi in cui non sono stati rilasciati documenti V-legal? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sui quali si basa il rilascio dei documenti V-legal?

· L’autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di procedure adeguate per garantire che ogni carico di legname soddisfi i requisiti della definizione di legalità e i controlli della catena di approvvigionamento?

· I requisiti per il rilascio delle licenze sono stati chiaramente definiti e comunicati agli esportatori e alle altre parti interessate?

· Quale tipo di informazione sulle licenze rilasciate diventa di dominio pubblico?

· Le licenze FLEGT soddisfano le specifiche tecniche contenute nell’allegato IV?

· L’Indonesia ha messo a punto un sistema di numerazione per le licenze FLEGT che consente di operare una distinzione tra licenze FLEGT destinate al mercato dell’Unione e documenti V-legal destinati ai mercati esterni all’Unione?

4.3.        Domande sulle licenze FLEGT rilasciate

Esiste un meccanismo adeguato per gestire le richieste delle autorità competenti in relazione alle licenze FLEGT, come disposto nell’allegato III.

Domande fondamentali:

· è stata nominata e istituita un’unità di informazione sulle licenze, tra l’altro, per ricevere le richieste delle autorità competenti e rispondervi?

· Sono state istituite chiare procedure di comunicazione tra l’unità di informazione sulle licenze e le autorità competenti?

· Sono state istituite chiare procedure di comunicazione tra l’unità di informazione sulle licenze e l’ autorità preposta al rilascio delle licenze?

· Esistono canali attraverso i quali le parti interessate indonesiane o internazionali possono rivolgere domande sulle licenze FLEGT rilasciate?

4.4.        Meccanismi per la gestione dei reclami

Esiste un adeguato meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal rilascio di licenze. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

Domande fondamentali:

· esiste una procedura di gestione dei reclami documentata a disposizione di tutte le parti interessate?

· Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?

5.           Monitoraggio indipendente

Il monitoraggio indipendente viene condotto dalla società civile dell’Indonesia ed è indipendente da altri elementi dell’SVL del legname (quelli coinvolti nella gestione o nella regolamentazione delle risorse forestali e quelli coinvolti nell’audit indipendente). Uno degli obiettivi principali consiste nel mantenere la credibilità dell’SVL del legname controllando l’attuazione della verifica.

L’Indonesia ha riconosciuto formalmente la funzione di monitoraggio indipendente e consente alla società civile di presentare reclami quando vengono rilevate irregolarità nei processi di accreditamento, valutazione e rilascio di licenze.

Domande fondamentali:

· il governo ha reso pubblici gli orientamenti per il monitoraggio indipendente?

· Gli orientamenti indicano chiari requisiti sull’idoneità delle organizzazioni a svolgere funzioni di monitoraggio indipendente per garantire l’imparzialità ed evitare conflitti di interessi?

· Gli orientamenti indicano procedure per accedere alle informazioni contenute nell’allegato IX?

· La società civile può accedere in pratica alle informazioni contenute nell’allegato IX?

· Gli orientamenti indicano procedure per la presentazione dei reclami? Queste procedure sono di dominio pubblico?

· Sono state chiarite e stabilite le disposizioni sulla stesura di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano agli organismi preposti alle verifiche?

ALLEGATO IX

DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI

1.           Introduzione

Le parti si impegnano a garantire che le informazioni fondamentali relative al settore forestale siano messe a disposizione del pubblico.

Il presente allegato dispone il conseguimento di questo obiettivo delineando i) le informazioni relative al settore forestale che devono essere messe a disposizione del pubblico, ii) gli organismi incaricati di rendere disponibili tali informazioni e iii) i meccanismi tramite i quali è possibile accedervi.

L’obiettivo è quello di assicurare che 1) le operazioni del CCA durante l’attuazione del presente accordo siano trasparenti e comprensibili; 2) esista un meccanismo a uso delle parti e delle parti interessate pertinenti per l’accesso alle informazioni relative al settore forestale; 3) il funzionamento del l’SVL del legname sia rafforzato attraverso la disponibilità di informazioni per il monitoraggio indipendente e 4) vengano raggiunti obiettivi più ampi del presente accordo. La disponibilità pubblica di informazioni rappresenta un contributo importante al rafforzamento della governance nel settore forestale dell’Indonesia.

2.           Meccanismi di accesso alle informazioni

Il presente allegato è in linea con la legge indonesiana sulla libertà di informazione n. 14/2008. Ai sensi di tale legge è obbligatorio che ogni istituzione pubblica elabori regolamenti in merito all’accesso del pubblico alle informazioni. La legge distingue quattro categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili e diffuse periodicamente in maniera attiva; 2) informazioni che dovrebbero essere rese pubbliche senza ritardi; 3) informazioni disponibili sempre e fornite su richiesta e 4) informazioni limitate o riservate.

Il ministero delle Foreste, gli uffici provinciali e distrettuali, l’organismo nazionale di accreditamento (KAN), l’organismo per la valutazione della conformità (conformity assessment body, CAB), le autorità preposte al rilascio delle licenze svolgono un ruolo di primo piano nel funzionamento dell’SVL del legname e sono pertanto obbligate nell’ambito dei loro doveri a rivelare al pubblico informazioni relative al settore forestale.

Al fine di attuare la suddetta legge, il ministero delle Foreste, gli uffici provinciali e distrettuali e tutte le altre agenzie pubbliche, compreso il KAN, hanno messo o stanno mettendo a punto procedure per mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

Inoltre al KAN viene richiesto di rendere disponibili al pubblico le informazioni ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2004, clausola 8.2-Obligation of the accreditation body (obbligo dell’ente accreditante). Agli enti preposti alle verifiche e alle autorità preposte al rilascio delle licenze viene richiesto di rendere le informazioni disponibili al pubblico ai sensi dei regolamenti del ministero delle Foreste e della norma ISO/IEC 17021:2006 clausola 8.1‑Publicly accessible information (informazioni accessibili al pubblico) e della norma ISO/IEC Guide 65:1996 clausola 4.8-Documentation (documentazione).

Le organizzazioni della società civile fungono da fonte di informazioni relative al settore forestale ai sensi dei regolamenti del ministero delle Foreste.

Il ministero delle Foreste ha emanato il regolamento n. P.7/Menhut-II/2011 del 2 febbraio 2011, che stabilisce che le richieste di informazioni detenute dal ministero delle Foreste devono essere indirizzate al direttore del Centro per le relazioni pubbliche del ministero delle Foreste in una politica informativa a “sportello unico”. Il ministero delle Foreste sta formulando ulteriori orientamenti per l’attuazione. È possibile accedere direttamente a informazioni disponibili a livello regionale, provinciale e distrettuale.

Per rendere utilizzabile questo allegato, è necessario sviluppare e approvare le procedure/orientamenti/istruzioni per fare in modo che le suddette istituzioni rispondano alle richieste di informazioni. Inoltre, verranno chiarite le disposizioni sulla stesura di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano agli organismi incaricati delle verifiche e alle autorità preposte al rilascio delle licenze.

3.           Categorie di informazioni utilizzate per rafforzare il monitoraggio e la valutazione del funzionamento dell’SVL del legname

Leggi e regolamenti: tutte le leggi, i regolamenti, le norme e gli orientamenti elencati nelle norme di legalità.

Allocazione di terreno e foreste: mappe di allocazione del terreno e piani spaziali provinciali, procedure per l’allocazione del terreno, la concessione di foreste o i diritti di utilizzo e altri diritti di sfruttamento e trattamento e relativi documenti quali mappe di concessioni, permesso di svincolo di aree forestali, documenti di titolo fondiario e mappe di titolo fondiario.

Pratiche di gestione forestale: piani di sfruttamento delle foreste, piani di lavoro annuale, comprensivi di mappe e permessi per attrezzature, verbali di riunioni di consultazione con le comunità che vivono all’interno e intorno all’area di svincolo necessari per l’elaborazione dei piani di lavoro annuali, piani di lavoro per lo sfruttamento del legname e allegati, documenti di valutazione dell’impatto ambientale e verbali di riunioni di consultazioni pubbliche necessari per l’elaborazione delle relazioni di valutazione dell’impatto ambientale, relazioni sulla produzione di tronchi e dati di inventario sui gruppi di alberi nel territorio forestale demaniale.

Informazioni sui trasporti e sulla catena di approvvigionamento, ad es. documenti di trasporto dei prodotti forestali e dei tronchi e allegati e relazioni di verifica dei dati sul legname, documenti di registrazione del trasporto interinsulare del legname e documenti indicanti l’identità della nave.

Informazioni sulla trasformazione e sul settore: ad esempio atto di costituzione della società, licenza commerciale e numero di iscrizione nel registro delle imprese, relazione della valutazione di impatto ambientale, licenza commerciale industriale o numeri di registrazione industriale, piani di fornitura delle materie prime industriali per le industrie primarie di trasformazione dei prodotti forestali, registrazione dell’esportatore di prodotti industriali forestali, relazioni su materie prime e prodotti trasformati, elenco dei titolari dei diritti di trasformazione e informazioni sulle società che operano la trasformazione secondaria.

Diritti forestali: ad esempio diritti di pagamento per area e fatture con prove di pagamento, ordini di pagamento e fatture per il fondo di rimboschimento e per la tassa per le risorse forestali.

Informazioni su verifiche e licenze: orientamenti sulla qualità e norme delle procedure di accreditamento; nome e indirizzo di ogni CAB accreditato, date di concessione dell’accreditamento e date di scadenza; campi di applicazione dell’accreditamento; elenco del personale CAB (controllori, responsabili delle decisioni) associato a ciascun certificato; chiarimento su ciò che è considerato informazione riservata a livello commerciale; programma di audit per sapere quando avranno luogo le consultazioni pubbliche; annuncio dell’audit da parte del CAB; verbali delle consultazioni pubbliche con il CAB compreso l’elenco dei partecipanti; sintesi pubblica dei risultati dell’audit; relazioni di sintesi stilate dall’organismo di controllo sul rilascio dei certificati; relazione sullo stato di avanzamento di tutti gli audit: certificati accettati, respinti, attualmente in corso, concessi, sospesi e ritirati ed eventuali modifiche a quanto riportato sopra; casi di non conformità importanti per gli audit e per la concessione di licenze e azione adottata per risolversi; licenze di esportazione rilasciate; relazioni di ricapitolazione periodiche pubblicate dalle autorità preposte al rilascio delle licenze.

Procedure di monitoraggio e di reclamo: procedure operative standard per le denunce al KAN, organismi incaricati delle verifiche e autorità preposte al rilascio delle licenze, comprese procedure per controllare l’avanzamento delle relazioni sui reclami e la chiusura di queste.

L’appendice al presente allegato contiene un elenco dei documenti fondamentali importanti per il monitoraggio delle foreste, le agenzie che detengono questi documenti nonché la procedura per acquisire tali informazioni.

4.           Categorie di informazioni utilizzate per rafforzare gli obiettivi globali dell’AVP

1.      Registrazione delle discussioni in sede di CCA

2.      Relazione annuale del CCA in cui sono indicati:

(a) quantitativi di prodotti del legno esportati dall’Indonesia nell’Unione ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell’Unione in cui ha avuto luogo l’importazione;

(b) numero di licenze FLEGT rilasciate dall’Indonesia;

(c) avanzamento nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e questioni relative alla sua attuazione;

(d) azioni per evitare l’esportazione, l’importazione e l’immissione o lo scambio sul mercato interno di prodotti del legno prodotti illegalmente;

(e) quantitativi di legname e suoi derivati importati in Indonesia e azioni adottate per impedire l’importazione di prodotti del legno realizzati illegalmente e per mantenere l’integrità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT;

(f) casi di non conformità con il sistema di rilascio delle licenze FLEGT e azione adottata per gestirli;

(g) quantitativi di prodotti del legno importati nell’Unione ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell’Unione in cui ha avuto luogo l’importazione nell’Unione;

(h) numero di licenze FLEGT provenienti dall’Indonesia ricevute dall’Unione;

(i) numero di casi e quantitativi di prodotti del legno interessati in relazione ai quali sono state avviate consultazioni tra le autorità competenti e l’unità di informazione sulle licenze indonesiane.

3.      Relazione completa e relazione sintetica della valutazione periodica (VP).

4.      Relazione completa e relazione sintetica del monitoraggio di mercato indipendente (MMI).

5.      Reclami relativi alla VP e al MMI e al modo in cui sono stati gestiti.

6.      Programmazione per l’attuazione del presente accordo e panoramica delle attività intraprese.

7.      Qualsiasi altro dato e informazioni importanti per l’attuazione e il funzionamento del presente accordo. Ciò comprende:

Informazioni giuridiche:

· il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche,

· il testo di tutte le leggi e i regolamenti di cui all’allegato II,

· regolamenti e procedure di attuazione.

Informazioni sulla produzione:

· produzione di legname annuale totale in Indonesia;

· volumi annuali di prodotti del legno esportati (in totale e verso l’Unione);

Informazioni sull’assegnazione di concessioni:

· area totale delle concessioni forestali assegnate;

· elenco delle concessioni, nomi delle società a cui sono state assegnate e nomi delle società da cui sono gestite;

· mappa dell’ubicazione di tutte le parcelle;

· elenco delle società forestali registrate (produzione, trasformazione, commercio ed esportazioni);

· elenco delle società forestali certificate dall’SVLK (produzione, trasformazione, commercio ed esportazioni);

Informazioni sulla gestione

· elenco delle concessioni in gestione per tipo;

· elenco delle concessioni forestali certificate e tipo di certificato nell’ambito del quale sono gestite.

Informazioni sulle autorità:

· elenco delle autorità preposte al rilascio delle licenze in Indonesia, compresi gli indirizzi e i dati per i contatti;

· indirizzo e dati di contatto dell’unità di informazioni sulle licenze;

· elenco delle autorità competenti nell’Unione compresi gli indirizzi e i dati per i contatti.

Queste informazioni saranno messe a disposizione attraverso i siti web delle parti.

5.           Attuazione delle disposizioni per la divulgazione al pubblico

Nell’ambito dell’attuazione del presente allegato le parti valuteranno:

· la necessità dello sviluppo di capacità sull’utilizzo di informazioni pubbliche per il monitoraggio indipendente;

· l’esigenza di sensibilizzare il settore pubblico e le parti interessate in merito alle disposizioni per la divulgazione al pubblico contenute nel presente accordo.

Appendice 1- Informazioni per rafforzare la verifica, il monitoraggio e il funzionamento dell’SVL del legname

N. || Documento da mettere a disposizione del pubblico || Agenzie che detengono il documento || Categoria di informazioni ||

LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) e LEGNAME DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE GESTITO DA COMUNITÀ LOCALI (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM) ||

1 || Permessi per diritti di concessioni forestali (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK- HTI/HPHTI, IUPHHK RE) || Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 ||

2 || Mappe delle concessioni || Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 ||

3 || Permessi di utilizzo del legname delle foreste di produzione (SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm) || Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 ||

4 || Mappe di utilizzo del legname delle foreste di produzione || Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 ||

5 || Piano di sfruttamento forestale (TGHK) || Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 ||

6 || Piano di lavoro per lo sfruttamento del legname da foresta (RKUPHHK) e allegati compreso permesso per attrezzature || Ministero delle Foreste (BUK) || 3 ||

7 || Ordine di pagamento della tassa di autorizzazione IIUPHHK (SPP) e prova di pagamento ||  Ministero delle Foreste (BUK) || 3 ||

8 || Piano di lavoro annuale (RKT/ Blue Print) compresa mappa || Uffici forestali provinciali; copie negli uffici forestali distrettuali || 3 ||

9 || Documenti delle relazioni di inventario e sulla produzione (LHP e LHC) || Uffici forestali distrettuali; copie negli uffici provinciali || 3 ||

10 || Documenti di trasporto || Ufficio forestale distrettuale; copie negli uffici forestali provinciali || 3 ||

11 || Relazione di verifica dei dati sui tronchi (LMKB) || Uffici forestali distrettuali e unità locale del ministero delle Foreste (BP2HP) || 3 ||

12 || Ordine di pagamento e prova di pagamento della per tassa di produzione (SPP) (per tronchi/volume) || Uffici forestali distrettuali || 3 ||

13 || Ricevuta di pagamento della tassa per le risorse forestali e dell’imposta per il fondo di rimboschimento (PSDH o DR per i titolari di licenze per foreste naturali o PSDH per i titolari di licenze per foreste da piantagioni) || Uffici forestali distrettuali || 3 ||

14 || Documenti di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (AMDAL, ANDAL, RKL e RPL) || Ufficio provinciale o distrettuale dell’ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso il ministero delle Foreste (BUK) || 3 ||

LEGNAME DA TERRENO PRIVATO ||

15 || Documento di titolo fondiario valido || Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell’organismo fondiario (BPN) || 3 ||

16 || Titolo fondiario/mappe di ubicazione || Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell’organismo fondiario (BPN) || 3 ||

17 || Documento di trasporto dei tronchi SKAU o SKSKB con timbro KR (legname comunitario) || Capo di villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR e SKAU). || 3 ||

LEGNAME PROVENIENTE DA AREE DI CONVERSIONE DELLE FORESTE (IPK) ||

18 || Licenze di sfruttamento del legname: ILS/IPK compreso permesso per attrezzature || Uffici forestali provinciali e distrettuali || 3 ||

19 || Mappe allegate a ILS/IPK || Uffici forestali provinciali e distrettuali || 3 ||

20 || Permesso di svincolo di area forestale || Ministero delle Foreste (BAPLAN) e unità provinciale del ministero delle Foreste (BPKH) || 3 ||

21 || Piano di lavoro IPK/ILS || Uffici forestali distrettuali || 3 ||

22 || Dati dell’inventario dei soprassuoli in terreno forestale demaniale da convertire (sezione nel piano di lavoro IPK/ILS) || Uffici forestali distrettuali || 3 ||

23 || Documento sulla produzione del legname (LHP) || Uffici forestali distrettuali || 3 ||

24 || Ricevuta di pagamento DR e PSDH (cfr. il n. 13) || Uffici forestali distrettuali, copie al ministero delle Foreste (BUK) || 3 ||

25 || Documenti di trasporto FAKB e allegati per KBK e SKSKB e allegati per KB || Uffici forestali distrettuali || 3 ||

INDOTTO DELL’INDUSTRIA FORESTALE

26 || Atto di costituzione della società || Ministero della Giustizia e dei diritti umani; per l’industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6000 m3, copie presso il ministero delle Foreste (BUK); per quella avente capacità inferiore a 6000 m3 copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali; per l’industria secondaria, copie presso il ministero dell’Industria. || 3

27 || Licenza commerciale (SIUP) || Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMD), ministero del Commercio. Per l’industria secondaria, copie presso il ministero dell’Industria. || 3

28 || Numero di registrazione della società (TDP) || Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMD), ministero del Commercio. || 3

29 || Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (UKL/UPL e SPPL) || Uffici provinciali o distrettuali dell’ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso l’ufficio commerciale locale o l’agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMD). || 3

30 || licenza commerciale industriale (IUI) o numero di registrazione industriale (TDI) || Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6000 m3, copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6000 m3 copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2000 m3 copie presso gli uffici forestali distrettuali; per l’industria secondaria, copie presso il ministero dell’Industria. || 3

31 || Piano di approvvigionamento di materie prime industriali (RPBBI) per le industrie primarie di prodotti forestali (IPHH) || Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6000 m3, copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6000 m3 copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2000 m3 copie presso gli uffici forestali distrettuali; copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali. || 3

32 || Esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK) || Ministero del Commercio || 3

33 || Documenti di trasporto (SKSKB, FAKB, SKAU e/o FAKO) || Capo del villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR, SKAU), copie del documento FAKO presso gli uffici forestali provinciali. || 3

34 || Documenti indicanti le modifiche delle scorte di tronchi rotondi (LMKB/LMKBK) || Uffici forestali distrettuali || 3

35 || Rapporto sui prodotti trasformati (LMOHHK) || Uffici forestali distrettuali, copie agli uffici forestali provinciali. || 3

36 || Documento relativo al commercio         interinsulare di legname (PKAPT) || Ministero del Commercio (DG commercio interno) || 3

37 || Documento attestante l’identità della nave || Ufficio locale dell’amministrazione portuale (presso il ministero dei Trasporti); copia nell’ufficio indonesiano di classificazione || 3

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

38 || Disposizioni legislative e regolamentari: tutte le leggi, normative, norme e linee guida elencate nelle norme di legalità || Ministero delle Foreste, uffici forestali provinciali o distrettuali || 3

39 || Informazioni relative alla verifica e al rilascio delle licenze: || ||

a) orientamenti in materia di qualità e norme per le procedure di accreditamento || Organismo di accreditamento nazionale (KAN) || 1

b) nome e indirizzo di ciascun organismo di valutazione della conformità accreditato (LP e LV) || Organismo di accreditamento nazionale (KAN) || 1

c) elenco del personale (revisori dei conti, responsabili delle decisioni) associato ad ogni certificato || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV), Ministero delle Foreste || 1

d) chiarimenti in merito a ciò che viene considerato come informazioni riservate sotto il profilo commerciale || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1

e) piano di audit per sapere quando si svolgono le consultazioni pubbliche; annuncio dell’audit da parte dell’organismo incaricato dell’audit; sintesi pubblica dei risultati dell’audit; relazioni riepilogative da parte dell’organismo incaricato dell’audit in merito al rilascio dei certificati || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1

40 || Relazioni sullo stato di avanzamento degli audit: || ||

|| a) certificati accettati, respinti, in corso di esame, concessi, sospesi e ritirati e qualsiasi modifica al riguardo || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1

|| b) casi di non conformità in materia di audit e di concessione di licenze e misure adottate per porvi rimedio || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 3

|| c) licenze di esportazione rilasciate (documento V-Legal); relazioni periodiche dell’organismo preposto al rilascio delle licenze || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1

41 || Procedure di controllo e reclamo: || ||

a) procedure operative standard in materia di reclami per gli organismi di accreditamento e ciascun organismo incaricato dell’audit || Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1

b) procedure per la società civile in materia di controllo, reclami, relazioni del controllore della società civile || Ministero delle Foreste, controllore indipendente || 1

c) documenti di controllo dello stato di avanzamento delle relazioni sui reclami e della loro risoluzione || Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 3

Procedure per ottenere informazioni

· La legge sulla libertà di informazione (UU 14/2008) stabilisce quattro categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili divulgate attivamente e periodicamente; 2) informazioni che devono essere immediatamente rese pubbliche; 3) informazioni sempre disponibili e fornite su richiesta e 4) informazioni riservate.

· Le informazioni che rientrano nella categoria 3 della legge sulla libertà di informazione sono fornite al pubblico dietro richiesta presentata all’organismo designato (PPID) presso l’istituzione competente, ad esempio il centro per le relazioni pubbliche del ministero delle Foreste. Ciascuna istituzione ha il proprio regolamento d’applicazione in materia di informazione al pubblico, fondato sulla legge sulla libertà di informazione.

· Pur rientrando nella categoria 3 della legge sulla libertà di informazione, alcune informazioni (tra cui decreti e regolamenti, mappe di assegnazione dei terreni, piani di sfruttamento forestale) vengono pubblicate sui siti internet delle istituzioni competenti.

[1]               COM(2003) 251.

[2]               GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

[3]               GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

[4]               Documento riservato del Consiglio n. 15102/05.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               COM(2003) 251.

[7]               GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

[8]               GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

[9]               GU L [...] del […], pag. […]; inserire numero, data e riferimento di pubblicazione per il doc.

[10]             GU: inserire la data della firma.

[11]             Indica i regolamenti principali, che coprono anche le successive modifiche.