Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea /* COM/2013/0432 final - 2013/0204 (NLE) */
RELAZIONE Il piano d’azione per l’applicazione delle
normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)[1], approvato dal Consiglio nel 2003[2], propone una serie di misure, fra
cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione
multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato
illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti
volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivano i
disboscamenti illegali. Il piano d’azione verte principalmente sull’istituzione
di partenariati FLEGT tra l’Unione europea e i paesi produttori di legname onde
metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il
regolamento (CE) n. 2173/2005[3]
che istituisce un meccanismo per la verifica della legalità delle importazioni
di legname nell’Unione europea nell’ambito dei partenariati FLEGT. Nel dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori
di legname[4].
La Commissione ha avviato negoziati con l’Indonesia
nel gennaio 2007, coadiuvata da diversi Stati
membri, in particolare il Regno Unito che ha fornito risorse per agevolare il
processo in Indonesia. La Commissione ha informato regolarmente il Consiglio
dei progressi registrati, mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste
nonché alle ambasciate dell’UE in Indonesia. L’accordo contempla tutti gli elementi
contenuti nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e, in
particolare, definisce il quadro, le istituzioni e i meccanismi per il sistema
di licenze FLEGT. Esso stabilisce inoltre il
quadro per il monitoraggio della conformità legale e per l’audit indipendente
del sistema. Questi vengono stabiliti negli allegati dell’accordo, che forniscono
una descrizione dettagliata delle strutture su cui si baserà la garanzia della
legalità assicurata da una licenza FLEGT. L’accordo volontario di partenariato (AVP) è
incentrato sulla governance e sull’applicazione della legge e, tramite il sistema
di concessione delle licenze, fornisce la garanzia che il legname indonesiano
sia prodotto legalmente. Rappresenta un importante impegno da parte dell’Indonesia
per affrontare il problema persistente del disboscamento illegale. La licenza
FLEGT garantirà al mercato dell’UE la provenienza da fonti legali verificate
dei prodotti del legno indonesiani. La legislazione per la quale è necessario
verificare la conformità è stata individuata in seguito a un ampio processo di
consultazioni con le parti interessate all’interno dell’Indonesia. Quest’ultima
lavorerà con un controllore indipendente, che fornirà periodicamente relazioni
pubbliche sull’efficacia del sistema. L’accordo intende inoltre migliorare la
trasparenza nel settore, anche attraverso l’applicazione della legislazione
sulla libertà d’informazione in Indonesia. L’accordo non si limita ai prodotti elencati
nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema
di licenze FLEGT e copre un’ampia gamma di prodotti del legno esportati. L’accordo prevede controlli delle importazioni
alle frontiere dell’Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005
relativo al sistema di licenze FLEGT e al regolamento (CE) n. 1024/2008 che
stabilisce misure dettagliate per la sua attuazione. L’accordo comprende una
descrizione della licenza FLEGT dell’Indonesia, che utilizza il formato prescritto
nel suddetto regolamento. L’accordo istituisce un meccanismo di dialogo
e cooperazione con l’Unione europea riguardo al sistema FLEGT, attraverso il comitato
congiunto per l’attuazione. Inoltre, stabilisce i principi della partecipazione
degli interessati, delle salvaguardie sociali, della responsabilità e della
trasparenza, nonché del monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e della
stesura di relazioni riguardo a quest’ultima. Il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere pienamente
operativo verso la fine del 2013. Il sistema sarà valutato secondo i criteri
stabiliti nell’accordo prima che l’UE inizi ad accettare le licenze FLEGT. 2013/0204 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo
volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia
sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul
commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato
disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nel maggio 2003, la
Commissione europea ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento
europeo intitolata “L’applicazione delle normative, la governance e il
commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione
europea”[5],
che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento
illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i
paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d’azione
sono state adottate nell’ottobre 2003[6]
e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005[7]. (2) Il 5 dicembre 2005,
il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati sugli accordi
di partenariato per attuare il piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione
delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale. (3) Il 20 dicembre 2005 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005[8] che ha istituito un sistema di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione europea da paesi con i
quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato. (4) I negoziati con la Repubblica
di Indonesia si sono conclusi e l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione
europea e la Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel
settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi
derivati importati nell’Unione europea (in appresso “l’accordo”) è stato siglato
il 4 maggio 2011. (5) L’accordo deve essere
firmato, fatta salva la sua conclusione in data successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la
Repubblica di Indonesia sull’applicazione delle normative nel settore
forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati
importati nell’Unione europea, fatta salva la conclusione del medesimo[9]. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell’accordo, con riserva
della sua conclusione, per la o le persone indicate dal negoziatore dello
stesso. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente
[…] ALLEGATO ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA
L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI INDONESIA SULL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE
NEL SETTORE FORESTALE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DEL LEGAME E DEI SUOI
DERIVATI IMPORTATI NELL’UNIONE EUROPEA L’UNIONE EUROPEA in appresso “l’Unione” e LA REPUBBLICA DI INDONESIA in appresso “l’Indonesia” in appresso denominate insieme “le parti”, RICORDANDO l’accordo quadro globale di
partenariato e cooperazione tra la Repubblica di Indonesia e la Comunità
europea firmato il 9 novembre 2009 a Giakarta; CONSIDERANDO le intense relazioni di
collaborazione esistenti tra l’Unione e l’Indonesia, particolarmente nell’ambito
dell’accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e l’Indonesia,
la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell’Associazione
delle nazioni del sud-est asiatico; RICORDANDO l’impegno assunto nella dichiarazione
di Bali sull’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale
(FLEG) del 13 settembre 2001 da parte dei paesi dell’Asia orientale e di altre
regioni ad adottare azioni immediate per intensificare gli sforzi nazionali e
per rafforzare la collaborazione bilaterale, regionale e multilaterale per far
fronte alle violazioni delle normative nel settore forestale e della
criminalità in tale settore, in particolare il disboscamento illegale, il relativo
commercio illegale e la corruzione, nonché ai loro effetti negativi sullo Stato
di diritto; PRENDENDO ATTO che la comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d’azione
dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il
commercio nel settore forestale (FLEGT) è un primo passo per affrontare l’urgente
problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname; RICHIAMANDOSI alla dichiarazione comune tra il
ministro delle Foreste della Repubblica di Indonesia e i commissari europei
competenti per lo sviluppo e l’ambiente firmata l’8 gennaio 2007 a
Bruxelles; RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio
del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un
consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo ecologicamente
sostenibile di tutti i tipi di foreste e all’adozione da parte dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite di strumenti giuridici non vincolanti relativi a
tutti i tipi di foreste; CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi
enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull’ambiente e lo
sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in
particolare il principio 10 riguardante l’importanza della sensibilizzazione e
della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22
riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre
comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo; RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo
della Repubblica di Indonesia per promuovere la buona governance nel settore
forestale, l’applicazione delle normative e il commercio legale di legname, anche
attraverso il Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) quale sistema di verifica
della legalità (SVL) del legname indonesiano, sviluppato attraverso un processo
con più parti interessate, seguendo i principi di buona governance, credibilità
e rappresentatività; RICONOSCENDO che l’SVL del legname indonesiano
è finalizzato ad assicurare la conformità legale di tutti i prodotti legnosi; RICONOSCENDO che l’attuazione di un accordo
volontario di partenariato FLEGT rafforzerà la gestione sostenibile delle
foreste e contribuirà a lottare contro il cambiamento climatico tramite la
riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale,
nonché grazie al ruolo della conservazione, alla gestione sostenibile delle
foreste e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste (REDD+); VISTA la convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione (CITES), con particolare riferimento alle condizioni cui è
subordinato il rilascio ad opera di parti della CITES delle licenze di
esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o
III, segnatamente che tali esemplari non siano stati ottenuti in violazione
delle leggi in materia di protezione della fauna e della flora in vigore nello
Stato esportatore; AVENDO DECISO che le parti cercheranno di
ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che potrebbero risultare quale
diretta conseguenza dell’attuazione del presente accordo per le comunità
autoctone e locali e per le popolazioni povere; CONSIDERANDO l’importanza che le parti
attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e
agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite; CONSIDERANDO l’importanza che le parti
attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali
multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri
accordi multilaterali che istituiscono l’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non
discriminatorio; VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e il
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre
2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati; RIAFFERMANDO i principi di rispetto reciproco,
sovranità, uguaglianza e non discriminazione e riconoscendo i benefici per le
parti che derivano da questo accordo; AI SENSI delle normative e dei regolamenti
rispettivi delle parti, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo 1. L’obiettivo del presente
accordo, coerente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile
di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire
che tutte le importazioni nell’Unione europea dall’Indonesia di legname e suoi
derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in
modo da promuovere il commercio del legname e dei suoi derivati. 2. Il presente accordo fornisce
inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde facilitare
e promuovere l’attuazione completa di tutte le sue aspirazioni e migliorare l’applicazione
delle normative e la governance nel settore forestale. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si applicano le
seguenti definizioni: (a)
“importazione nell’Unione europea”: l’immissione in
libera pratica nell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE)
n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale
comunitario, di legname e suoi derivati che non possono essere definiti “merci
prive di carattere commerciale” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che
fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario; (b)
“esportazione”: l’operazione mediante la quale il
legname e suoi derivati lasciano fisicamente qualunque parte del territorio
geografico dell’Indonesia; (c)
“legname e suoi derivati”: i prodotti elencati
negli allegati IA e IB; (d)
“codice SA”: codice a quattro o sei cifre che
figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul
sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell’Organizzazione
mondiale delle dogane; (e)
“licenza FLEGT”: documento legale verificato (V-Legal)
indonesiano che conferma che un carico di legname e suoi derivati destinati all’esportazione
verso l’Unione è stato prodotto legalmente. Una licenza FLEGT può essere in
formato cartaceo o elettronico; (f)
“autorità di rilascio delle licenze”: le autorità
designate dall’Indonesia per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT; (g)
“autorità competenti”: autorità designate dagli
Stati membri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle
licenze FLEGT; (h)
“carico”: quantitativo di legname e suoi derivati coperto
da una licenza FLEGT che viene spedito dall’Indonesia da uno speditore o
spedizioniere e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio
doganale dell’Unione; (i)
“legname prodotto legalmente”: legname e suoi derivati
raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione di cui all’allegato
II. Articolo 3 Sistema di licenze FLEGT 1. È istituito tra le parti del
presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle
normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso
denominato “sistema di licenze FLEGT”) che stabilisce una serie di procedure e
condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT,
che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti
legalmente. Conformemente al regolamento n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre
2005, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i
carichi provenienti dall’Indonesia coperti da licenze FLEGT. 2. Il sistema di licenze FLEGT
si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato IA. 3. Il legname e suoi derivati
elencati nell’allegato IB non possono essere esportati dall’Indonesia e non possono
essere coperti da licenza FLEGT. 4. Le parti convengono di
adottare tutte le misure necessarie per attuare il sistema di licenze FLEGT,
conformemente alle disposizioni del presente accordo. Articolo 4 Autorità di rilascio delle licenze 1. L’autorità di rilascio delle
licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti
legalmente, in conformità della normativa di cui all’allegato II. Detta
autorità rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname prodotto
legalmente destinati all’esportazione nell’Unione europea. 2. L’autorità non rilascia
licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono,
legname o suoi derivati importati in Indonesia da un paese terzo in una forma
che le leggi di tale paese vietano di esportare o per la quale esistono prove
che il legname e suoi derivati in questione sono stati prodotti in violazione
delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi. 3. L’autorità di rilascio delle
licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il
rilascio delle licenze FLEGT. Essa conserva le registrazioni di tutti i carichi
coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla
protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini del
monitoraggio indipendente pur rispettando il carattere riservato delle
informazioni di proprietà degli esportatori. 4. L’Indonesia istituisce un’unità
di informazioni sulle licenze che fungerà da punto di contatto per le
comunicazioni tra le autorità competenti e le autorità di rilascio delle
licenze, come disposto negli allegati III e V. 5. L’Indonesia comunica gli
estremi dell’autorità di rilascio delle licenze e dell’unità di informazioni
sulle licenze alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni
accessibili al pubblico. Articolo 5 Autorità competenti 1. Le autorità competenti
verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di
immetterlo in libera pratica nell’Unione. L’immissione in libera pratica di un
carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi
circa la validità della licenza FLEGT. 2. Le autorità competenti conservano
e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute. 3. In conformità della
legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti
concedono alle persone o agli organismi designati come controllori indipendenti
l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti. 4. Le autorità competenti non
eseguono l’operazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nel caso di un carico
di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) perché ad esse si applicano le
disposizioni in materia di verifica stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. 5. La Commissione europea
comunica all’Indonesia gli estremi delle autorità competenti. Le parti rendono
queste informazioni accessibili al pubblico. Articolo 6 Licenze FLEGT 1. Le licenze FLEGT sono
rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che i prodotti legnosi sono
stati prodotti legalmente. 2. Le licenze FLEGT sono redatte
e compilate in inglese. 3. Le parti possono predisporre,
di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la
ricezione delle licenze FLEGT. 4. Le specifiche tecniche delle
licenze figurano nell’allegato IV. La procedura per il rilascio di licenze FLEGT
è descritta nell’allegato V. Articolo 7 Verifica del legname prodotto legalmente 1. L’Indonesia utilizza un
sistema SVL per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla
spedizione siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i
carichi verificati vengano esportati nell’Unione. 2. Il sistema predisposto per
verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente
viene descritto nell’allegato V. Articolo 8 Immissione in libera pratica di carichi
coperti da licenza FLEGT 1. Le procedure che disciplinano
l’immissione in libera pratica all’interno dell’Unione di carichi coperti da
licenza FLEGT figurano nell’allegato III. 2. Qualora le autorità
competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia
valida o autentica o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, si
possono applicare le procedure di cui all’allegato III. 3. I contrasti o le difficoltà
persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT
possono essere sottoposti al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Articolo 9 Irregolarità Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi
sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT,
anche per quanto riguarda i seguenti aspetti: (a)
sviamento del commercio, compreso il dirottamento
dei flussi commerciali dall’Indonesia all’Unione attraverso un paese terzo; (b)
rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi
derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere
prodotto illegalmente; o (c)
ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT. Articolo 10 Applicazione del sistema di verifica della
legalità del legname indonesiano e altre misure 1. Utilizzando il sistema SVL
del legname indonesiano, l’Indonesia verifica la legalità del legname esportato
nei mercati non appartenenti all’Unione e del legname venduto sui mercati
interni e si adopera per verificare la legalità delle importazioni di legname e
suoi derivati utilizzando, ove possibile, il sistema predisposto per l’attuazione
del presente accordo. 2. A sostegno di tali sforzi, l’Unione
incoraggia l’uso del sistema summenzionato per quanto riguarda il commercio in
altri mercati internazionali e con paesi terzi. 3. L’Unione attua misure per
evitare l’immissione sul mercato dell’Unione di legname raccolto illegalmente e
dei relativi prodotti derivati. Articolo 11 Partecipazione delle parti interessate all’attuazione
dell’accordo 1. L’Indonesia organizza
consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente
accordo e, a tale proposito, promuove strategie di consultazione, modalità e
programmi adeguati. 2. L’Unione consulta
regolarmente le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo
conto dei suoi obblighi a norma della convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso
alla giustizia in materia ambientale. Articolo 12 Clausole di salvaguardia sociale 1. Nell’intento di ridurre al
minimo gli eventuali effetti negativi del presente accordo, le parti convengono
di migliorare la conoscenza degli effetti sull’industria del legno e sui mezzi
di sussistenza delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate come
enunciato nei rispettivi regolamenti e leggi nazionali. 2. Le parti sorvegliano le
ripercussioni del presente accordo sulle collettività e sugli altri soggetti di
cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli eventuali
effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare
agli effetti negativi. Articolo 13 Incentivi di mercato Tenendo conto dei suoi obblighi
internazionali, l’Unione promuove l’accesso al mercato dell’Unione per il
legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa prevede,
in particolare, misure volte a: (a)
incoraggiare le politiche di approvvigionamento
pubbliche e private che riconoscono l’esistenza di un’offerta di prodotti
forestali ottenuti legalmente e garantiscono un mercato per tali prodotti; (b)
promuovere una percezione più favorevole dei
prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato del legname dell’Unione. Articolo 14 Comitato congiunto di attuazione 1. Le parti istituiscono un
meccanismo congiunto (in appresso “comitato congiunto di attuazione” o “CCA”), incaricato
di esaminare le questioni connesse con l’attuazione e il riesame del presente
accordo. 2. Ciascuna parte nomina i rispettivi
rappresentanti presso il CCA, che delibera per consenso. Il CCA è copresieduto
da alti funzionari, uno in rappresentanza dell’Unione e l’altro dell’Indonesia. 3. Il CCA stabilisce il proprio
regolamento interno. 4. Il CCA si riunisce almeno una
volta all’anno, in una data e con un ordine del giorno concordati in precedenza
dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su richiesta di una qualsiasi
delle parti. 5. Il CCA: (a)
prende in esame e adotta misure congiunte per l’attuazione
del presente accordo; (b)
riesamina e controlla i progressi compiuti nel
complesso nell’attuazione del presente accordo, incluso il funzionamento del sistema
SVL del legname e delle misure connesse col mercato, sulla base dei risultati e
delle relazioni dei meccanismi stabiliti ai sensi dell’articolo 15; (c)
valuta i benefici e i vincoli derivanti dall’attuazione
del presente accordo e decide in merito alle azioni correttive; (d)
esamina le relazioni e i reclami sull’applicazione
del sistema di licenze FLEGT nel territorio di entrambe le parti; (e)
approva la data a decorrere dalla quale il sistema
di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del
funzionamento dell’SVL del legname sulla base dei criteri di cui all’allegato
VIII; (f)
individua ambiti di cooperazione per sostenere l’attuazione
del presente accordo; (g)
istituisce organismi ausiliari in settori di
attività che richiedono competenze specifiche, se necessario; (h)
prepara, approva, distribuisce e pubblica relazioni
annuali, relazioni delle sue riunioni e altri documenti elaborati in seguito
alle sue attività. (i)
svolge qualsiasi altro compito che abbia convenuto
di portare a termine. Articolo 15 Monitoraggio e valutazione Le parti concordano di utilizzare le relazioni
e i risultati dei seguenti due meccanismi per valutare l’attuazione e l’efficacia
del presente accordo. (a)
L’Indonesia, in consultazione con l’Unione, si
avvale dei servizi di un valutatore periodico per svolgere i compiti di cui all’allegato
VI. (b)
L’Unione, in consultazione con l’Indonesia, si
avvale dei servizi di un controllore indipendente del mercato per svolgere i
compiti di cui all’allegato VII. Articolo 16 Misure di sostegno 1. La fornitura delle risorse eventualmente
necessarie alle misure volte a sostenere l’attuazione del presente accordo,
individuate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera f), è determinata
nel contesto degli esercizi di programmazione dell’Unione e dei suoi Stati
membri per la cooperazione con l’Indonesia. 2. Le parti provvedono affinché le
attività legate all’attuazione del presente accordo siano coordinate con
iniziative e programmi di sviluppo esistenti e futuri. Articolo 17 Relazioni e divulgazione al pubblico delle
informazioni 1. Le parti assicurano che i
lavori del comitato congiunto di attuazione (CCA) siano il più trasparenti
possibile e che le relazioni riguardanti il suo operato vengano elaborate
congiuntamente e rese pubbliche. 2. Il CCA pubblica una relazione
annuale che include, tra l’altro, dettagli su: (a)
i quantitativi di legname e suoi derivati esportati
nell’Unione nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione
SA; (b)
il numero di licenze FLEGT rilasciate in Indonesia; (c)
i progressi compiuti nel conseguimento degli
obiettivi del presente accordo e nelle questioni legate alla sua attuazione; (d)
le azioni volte a impedire che il legname e i suoi
derivati prodotti illegalmente siano esportati, importati e immessi o
commercializzati sul mercato interno; (e)
i quantitativi di legname e suoi derivati importati
in Indonesia e le azioni adottate per impedire le importazioni di legname e
suoi derivati prodotti illegalmente e mantenere l’integrità del sistema di
licenze FLEGT; (f)
i casi di non conformità con il sistema di licenze
FLEGT e le misure adottate per risolverli; (g)
i quantitativi di legname e suoi derivati importati
nell’Unione nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione
SA e allo Stato membro dell’Unione in cui si è verificata l’importazione nell’Unione; (h)
il numero di licenze FLEGT ricevute dall’Unione; (i)
il numero di casi e i quantitativi di legname e
suoi derivati interessati ove si sono svolte le consultazioni ai sensi dell’articolo
8, paragrafo 2. 3. Al fine di migliorare la
governance e la trasparenza nel settore forestale e di monitorare l’attuazione
e gli effetti del presente accordo sia in Indonesia che nell’Unione, le parti
convengono che le informazioni di cui all’allegato IX siano rese pubblicamente
disponibili. 4. Le parti concordano di non
divulgare le informazioni riservate scambiate nell’ambito del presente accordo,
conformemente alle rispettive legislazioni. Nessuna delle parti divulga, o
autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito
del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni
commerciali riservate. Articolo 18 Comunicazioni sull’attuazione 1. I rappresentanti delle parti
responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo
sono: Per l’Indonesia: Per l’Unione europea Il direttore generale dello sfruttamento
forestale, Il capo della delegazione
ministero delle Foreste dell’Unione europea in Indonesia 2. Le parti si comunicano
tempestivamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente
accordo, incluse le modifiche dei dati di cui al paragrafo 1. Articolo 19 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte,
al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall’altra, al
territorio dell’Indonesia. Articolo 20 Risoluzione delle controversie 1. Le parti cercano di comporre
qualsiasi controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del
presente accordo mediante consultazioni tempestive. 2. Qualora una controversia non
sia stata risolta tramite consultazioni entro due mesi dalla data della
richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la
controversia al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono fornite
tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione
onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare
tutte le possibilità atte a salvaguardare l’effettiva attuazione del presente
accordo. 3. Nel caso in cui il CCA non
riesca a comporre la controversia entro due mesi, le parti possono chiedere
congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo. 4. Nel caso in cui non sia
possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle
parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve
designare allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina
del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi
dalla nomina del secondo. 5. Le decisioni arbitrali sono
adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. 6. Il lodo arbitrale è
vincolante per le parti ed è inappellabile. 7. Il CCA definisce le procedure
operative per l’arbitrato. Articolo 21 Sospensione 1. Se una delle parti desidera
sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all’altra
parte. La questione viene in seguito discussa tra le parti. 2. Ciascuna parte può sospendere
l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative
motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte. 3. Le condizioni del presente
accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica. 4. L’applicazione del presente
accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha
sospeso l’applicazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non
sussistono più. Articolo 22 Modifiche 1. Se una parte intende
modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima
della riunione successiva del comitato congiunto di attuazione (CCA). Quest’ultimo
discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Se
le parti concordano con la raccomandazione, l’approvano secondo le proprie
procedure interne. 2. Le modifiche approvate dalle
parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le
parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a
tal fine. 3. Il CCA può adottare modifiche
degli allegati del presente accordo. 4. Tutte le notifiche relative a
modifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione
europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia
attraverso i canali diplomatici. Articolo 23 Entrata in vigore, durata e cessazione 1. Il presente accordo entra in
vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono
notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure
necessarie a tal fine. 2. Le notifiche sono trasmesse
al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli
Affari esteri della Repubblica di Indonesia attraverso i canali diplomatici. 3. Il presente accordo rimane in
vigore per un periodo di cinque anni e può essere prorogato per periodi
consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga
notificandolo per iscritto all’altra parte almeno dodici mesi prima della
scadenza dell’accordo. 4. Ciascuna delle parti può
denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all’altra parte. Il
presente accordo cessa di applicarsi dodici mesi dopo la data di tale notifica. Articolo 24 Allegati Gli allegati del presente accordo ne
costituiscono parte integrante. Articolo 25 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice
esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e
indonesiana (Bahasa Indonesia), tutti i testi facenti fede. In caso di
divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati
a questo fine, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Bruxelles, Per l’Unione europea || Per la Repubblica di Indonesia ALLEGATO I PRODOTTI INTERESSATI L’elenco che figura nel presente allegato riguarda il sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla
convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane. ALLEGATO IA: CODICE DEL SISTEMA
ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI
COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT Capitolo 44: CODICE SA || DESIGNAZIONI DELLE MERCI || Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili. || 4401.21 || - Legno in piccole placche o in particelle – di conifera 4401.22 || - Legno in piccole placche o in particelle - non di conifera Ex.4404 || - Legno in stecche, strisce, nastri e simili Ex.4407 || - Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità, di spessore superiore a 6 mm. 4408 || Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile laminato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm. || Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità. 4409.10 || - Di conifera 4409.29 || - Non di conifera – altro 4410 || Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici. 4411 || Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici. 4412 || Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile laminato. 4413 || Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati. 4414 || Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili. 4415 || Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno. 4416 || Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, compreso il legname da bottaio. 4417 || Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno. 4418 || Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno. Ex.4421.90 || - Blocchi di pavimentazione di legno Capitolo 47: CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI || Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) 4701 || - Paste meccaniche di legno 4702 || - Paste chimiche di legno, per dissoluzione 4703 || - Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione. 4704 || - Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione 4705 || - Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico Capitolo 48: || CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI || || 4802 || Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli rettangolari (e quadrati), di qualunque dimensione, diversi dalla carta della voce 48,01 o 48,03, carta e cartone fabbricati a mano: || || 4803 || Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli. || || 4804 || Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 48,02 o 48,03. || || 4805 || Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo. || || 4806 || Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli. || || 4807 || Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli. || || 4808 || Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803. || || 4809 || Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli. || || 4810 || Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato. || || 4811 || Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810. || || 4812 || Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta. || || 4813 || Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti. || || 4814 || Carta da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie. || || 4816 || Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole. || || 4817 || Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza. || 4818 || Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti e accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa. 4821 || Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no. 4822 || Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti. 4823 || Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa. Capitolo 94: CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI || Altri mobili per sedersi, con intelaiatura in legno: 9401.61. || - imbottiti 9401.69. || - altri || Altri mobili e parti 9403.30 || - Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici 9403.40 || - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine 9403.50 || - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto 9403.60 || - Altri mobili di legno Ex. 9406.00. || - Costruzioni prefabbricate in legno ALLEGATO IB: CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO
PER IL LEGNAME LA CUI ESPORTAZIONE È VIETATA AI
SENSI DELLA LEGGE INDONESIANA Capitolo 44: CODICE SA || DESIGNAZIONE DELLE MERCI 4403 || Legno grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: Ex. 4404 || - Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili. 4406 || Traversine di legno per strade ferrate o simili. Ex. 4407 || - Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm. ALLEGATO II DEFINIZIONE DI LEGALITÀ INTRODUZIONE Il legname indonesiano è ritenuto legale
quando da una verifica risulta che la sua origine e il suo processo di
produzione, nonché la trasformazione, il trasporto e le attività commerciali successive
sono conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari indonesiane
applicabili. In Indonesia vigono cinque norme di legalità, articolate
su una serie di principi, criteri, indicatori e parametri di controllo, fondati
sulle leggi, normative e procedure pertinenti. Le cinque norme sono: ·
norma di legalità 1: norma per le concessioni all’interno
delle aree forestali di produzione in terreni demaniali; ·
norma di legalità 2: norma per le foreste di
piantagioni comunitarie e per le foreste comunitarie situate all’interno delle
aree forestali di produzione in terreni demaniali; ·
norma di legalità 3: norma per le foreste di
proprietà privata; ·
norma di legalità 4: norma per i diritti di
sfruttamento del legname in aree non forestali in terreni demaniali; ·
norma di legalità 5: norma per l’industria
forestale primaria e l’indotto. Queste cinque norme di legalità si applicano a
diversi tipi di permessi per il legname come indicato nella tabella seguente. Tipo di permesso || Descrizione || Proprietà fondiaria / gestione o sfruttamento delle risorse || Norma di legalità applicabile IUPHHK-HA/HPH || Permesso di utilizzare i prodotti forestali provenienti da foreste naturali || Demanio pubblico/ gestione da parte di una società || 1 IUPHHK-HTI/HPHTI || Permesso di impiantare e gestire una piantagione forestale industriale || Demanio pubblico/ gestione da parte di una società || 1 IUPHHK-RE || Permesso di ripristinare un ecosistema forestale || Demanio pubblico/ gestione da parte di una società || 1 IUPHHK- HTR || Permesso per le piantagioni forestali gestite da comunità locali || Demanio pubblico/ gestione da parte di comunità locali || 2 IUPHHK-HKM || Permesso per la gestione di foreste da parte di comunità locali || Demanio pubblico/ gestione da parte di comunità locali || 2 Terreno privato || Non occorre un permesso || Proprietà privata/ sfruttamento privato || 3 IPK/ILS || Permesso di utilizzare legname proveniente da aree non forestali || Demanio pubblico/ sfruttamento privato || 4 IUIPHHK || Permesso di costituire e gestire un’impresa di trasformazione primaria || Non applicabile || 5 IUI Lanjutan o IPKL || Permesso di costituire e gestire un’impresa di trasformazione secondaria || Non applicabile || 5 Le cinque norme di legalità e i relativi
parametri di controllo sono indicati qui di seguito. ALLEGATO
II – NORMA DI LEGALITÀ 1: NORME PER LE CONCESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE
FORESTALI DI PRODUZIONE N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati[10] 1 || P1. Status giuridico dell’area e diritto di sfruttamento || K1.1 L’unità di gestione forestale (concessionari) è situata all’interno della zona forestale di produzione. || 1.1.1 Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido || Certificato di diritto di concessione forestale || Regolamento del governo PP72/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P50/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010 Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali. 2. || . P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta || K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l’area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti. || 2.1.1 L’autorità amministrativa competente ha approvato i documenti del piano di lavoro: piano principale e piano di lavoro annuale, compresi i loro allegati. || Piano principale approvato e allegati, elaborati in base a un inventario completo della foresta svolto da personale tecnicamente competente. Piano di lavoro annuale approvato, elaborato sulla base del piano principale. Mappe, elaborate da personale tecnicamente competente, che descrivono la configurazione e i confini delle aree coperte dal piano di lavoro. || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009; Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011 N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || || Mappa indicante le zone di esclusione dal disboscamento nell’ambito del piano di lavoro annuale e prove dell’attuazione sul terreno. || Le zone di raccolta (blocchi o parcelle) sulla mappa sono chiaramente contrassegnate e verificate sul campo. K2.2 Il piano di lavoro è valido || 2.2.1 Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido in conforme ai regolamenti applicabili || Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso). || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009 Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011 La posizione e i volumi estraibili di tronchi delle foreste naturali all’interno delle aree in cui deve essere effettuato il raccolto corrispondono al piano di lavoro. || || 2.2.2 I permessi per tutte le apparecchiature di raccolta sono validi e possono essere verificati sul campo (ciò non vale per un’azienda forestale pubblica). || Permesso per le apparecchiature e il trasferimento delle apparecchiature. || Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009 N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati 3. || P3. Legalità del trasporto o cambio di proprietà del legname rotondo. || K3.1 I titolari del permessogarantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un’industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi. || 3.1.1 Tutti i tronchi di grande diametro raccolti o estratti commercialmente sono stati indicati in una relazione sulla produzione di legname. || Documenti riguardanti la relazione sulla produzione del legname approvati || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 3.1.2 Tutto il legname trasportato fuori dalle aree autorizzate è accompagnato da un documento di trasporto valido. || I tronchi trasportati dal deposito alle industrie di trasformazione primaria dei prodotti forestali o al commerciante registrato di tronchi, anche attraverso depositi di tronchi intermedi, sono accompagnati da documenti di trasporto validi e allegati || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 || || || 3.1.3 I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale || Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH). || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea. N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || K3.2 Il titolare del permesso ha concordato il pagamento delle imposte e contributi applicabili per l’estrazione commerciale del legname || 3.2.1 Il titolare del permesso mostra un’attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile. || Ordini di pagamento per i fondi di rimboschimento e/la tassa per le risorse forestali. || Regolamento del governo PP22/1997 Regolamento del governo PP 51/1998 Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 Regolamento del ministero del Commercio 22/M-DAG/PER/4/2012 Regolamento del governo PP59/1998 || || || || Attestazione del versamento effettuato per il pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e ricevute di pagamento. || || || || || Il pagamento dei fondi di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e le tariffe applicabili. N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || K3.3 Trasporto e commercio interinsulare || 3.3.1 I titolari di permessi che spediscono tronchi sono commercianti di legname interinsulari registrati (PKAPT). || Documenti PKAPT || Regolamento del ministero dell’Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003 3.3.2 La nave utilizzata per trasportare i tronchi rotondi batte bandiera indonesiana ed è in possesso di un permesso valido per operare. || Documenti di registrazione che indicano l’identità della nave e un permesso valido. || Regolamento del ministero dell’Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003 N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati 4. || P4. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname || K4.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate. || 4.1.1 Il titolare del permesso dispone di documenti VIA approvati dalle autorità competenti che riguardano l’intera area di lavoro. || Documenti VIA || Regolamento del governo PP27/1999 Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 602/1998 || || 4.1.2 Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione ambientale e di un piano di monitoraggio ambientale che indicano le azioni adottate per attenuare gli effetti sull’ambiente e fornire benefici sociali. || Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale || Regolamento del governo PP27/1999 Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative. N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati 5. || P5. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro || K.5.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) || 5.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione || Attuazione delle procedure SSL || Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009 Attrezzature SSL Registri degli infortuni sul lavoro K.5.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori || 5.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori || I lavoratori appartengono a dei sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività. || Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2001 5.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro || Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori. || Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2011 5.2.3 La società non impiega minori/ lavoratori minorenni || Non sono presenti lavoratori minorenni. || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009 NORMA DI LEGALITÀ 2: NORME PER LE FORESTE
DI PIANTAGIONI COMUNITARIE E PER LE FORESTE COMUNITARIE ALL’INTERNO DELLE AREE
FORESTALI DI PRODUZIONE N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati 1. || P1. Status giuridico dell’area e diritto di sfruttamento || K1.1 L’unità di gestione forestale è situata all’interno della zona forestale di produzione. || 1.1.1 Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido. || Certificato del diritto di concessione forestale || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P37/2007 Regolamento del ministero delle Foreste P49/2008; Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010 Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali. 2. || P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta || K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l’area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti. || 2.1.1 L’autorità amministrativa competente ha approvato il documento del piano di lavoro annuale. || Documento del piano di lavoro annuale approvato. || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Mappa in cui sono indicate le zone di esclusione dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell’attuazione sul campo. Le posizioni dei siti di raccolta sono chiaramente contrassegnate e possono essere verificate sul campo. N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || K2.2 Il piano di lavoro è valido || 2.2.1 Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido conforme ai regolamenti applicabili. || Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso). || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 La posizione e i volumi estraibili dei tronchi all’interno dell’area da istituire come proprietà forestale devono corrispondere al piano di lavoro. 2.2.2 I permessi per tutte le apparecchiature di raccolta sono validi e possono essere verificati sul campo. || Permessi per le apparecchiature e il trasferimento delle apparecchiature. || Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009. || || K2.3 I titolari del permesso garantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un’industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi. || 2.3.1 Tutti i tronchi di grande diametro raccolti o estratti commercialmente sono stati indicati in una relazione sulla produzione di legname. || Documenti approvati riguardanti la relazione sulla produzione del legname || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || 2.3.2 Tutti i tronchi trasportati fuori dalle aree autorizzate sono accompagnati da un documento di trasporto valido. || Documenti di trasporto legali e relativi allegati dal deposito dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi e da questo all’industria primaria di trasformazione e/o al commerciante registrato dei tronchi. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 || || || 2.3.3 I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale. || Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH). || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea || || || 2.3.4 Il titolare del permesso può dimostrare l’esistenza dei documenti di trasporto dei tronchi che accompagnano i tronchi trasportati dal deposito dei tronchi. || Documento di trasporto dei tronchi a cui è allegato un elenco dei tronchi. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || K2.4 Il titolare del permesso ha pagato le imposte e i contributi applicabili richiesti per l’estrazione commerciale del legname. || 2.4.1 I titolari del permesso mostrano l’attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile. || Ordine di pagamento per la tassa per le risorse forestali. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 Regolamento del ministero del Commercio 22/M-DAG/PER/4/2012 Attestazione di pagamento per la tassa per le risorse forestali. Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con le produzioni di tronchi e con la tariffa applicabile. 3. || P3. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname || K3.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate. || 3.1.1 Il titolare del permesso dispone di documenti di VIA approvati dalle autorità competenti che riguardano l’intera area di lavoro. || Documenti VIA || Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 622/1999 N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || 3.1.2 Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale che indicano le azioni adottate per attenuare gli effetti sull’ambiente e fornire benefici sociali. || Documenti di gestione e di monitoraggio ambientale pertinenti. || Regolamento del governo PP27/1999 Attestazione di attuazione della gestione e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative. NORMA DI LEGALITÀ 3: NORMA PER LE FORESTE DI
PROPRIETÀ PRIVATA N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati 1. || P1. La proprietà del legname può essere verificata || K1.1 Legalità della proprietà o del titolo fondiario in relazione all’area di raccolta del legname. || 1.1.1 Il proprietario privato del terreno o della foresta può dimostrare la proprietà o il diritto di sfruttamento del terreno. || Documenti validi di proprietà fondiaria o di possesso del terreno (titoli fondiari riconosciuti dalle autorità competenti) || Legge 5/1960 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del governo PP12/1998 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009 Diritto di coltivazione della terra Atto di costituzione della società Licenza commerciale per le società impegnate in attività commerciali (SIUP) Registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP) Mappa dell’area della foresta privata e confini delineati sul terreno. 1.1.2 Le unità di gestione (controllate da un singolo o da un gruppo) presentano documenti di trasporto del legname validi. || Certificato di origine del legname o documento di trasporto del legname || Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Fattura / ricevuta di vendite / sdoganamento delle merci. N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || 1.1.3 Le unità di gestione mostrano un’attestazione di pagamento degli oneri applicabili correlati agli alberi presenti prima del trasferimento dei diritti o del diritto di possesso dell’area. || Attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e indennizzo allo Stato per il valore del legname. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 2. || P2. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali legati alla raccolta di legname nel caso di aree soggette ai diritti di coltivazione del terreno || K2.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate. || 2.1.1 Il titolare del permesso dispone di documenti VIA approvati dalle autorità competenti che riguardano l’intera area di lavoro. || Documenti VIA || Regolamento del governo PP27/1999 Regolamento del ministero delle Foreste e piantagioni 602/1998 3. || P3. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro nel caso delle aree soggette a diritti di coltivazione del terreno || K3.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) || 3.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione || Attuazione delle procedure SSL || Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009 Attrezzature SSL Registri sugli infortuni sul lavoro N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || K.3.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori || 3.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori || I lavoratori appartengono a organizzazioni sindacali o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività. || Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2001 3.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro || Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori || Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011 3.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni || Non sono presenti lavoratori minorenni || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009 NORMA DI LEGALITÀ 4: NORMA
PER I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL LEGNAME IN AREE NON FORESTALI || N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati 1. || P1. Status giuridico dell’area e diritto di sfruttamento || K.1.1. Permesso di raccolta del legname in un’area non forestale senza modificare lo status giuridico della foresta. || 1.1.1 Operazione di raccolta autorizzata ai sensi di un altro permesso legale (ILS)/permessi di conversione (IPK) in un’area affittata. || Permessi ILS/IPK per operazioni di raccolta nell’area affittata. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2011 Mappe allegate ai permessi ILS/IPK dell’area affittata e prove di conformità sul terreno. || || || K1.2 Permesso per la raccolta del legname in un area non forestale che comporta una modifica dello status giuridico della foresta. || 1.2.1 Raccolta del legname autorizzata conformemente a un permesso di conversione del terreno (IPK). || Licenza commerciale e mappe allegate al permesso (questo requisito si applica sia ai titolari di IPK che ai titolari di licenza commerciale). || Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 || IPK nelle zone di conversione || Mappe allegate a IPK || Documenti che autorizzano modifiche dello status giuridico della foresta (tale requisito si applica sia ai titolari di IPK sia ai titolari di licenze commerciali). || N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || K1.3 Permesso di estrarre prodotti forestali da un’area forestale statale per attività forestali di piantagione basate sul rimboschimento (HTHR). || 1.3.1. La raccolta del legname è autorizzata da un permesso di estrarre prodotti forestali da foreste di piantagione in aree designate per attività forestali di piantagione basate sul rimboschimento (HTHR). || Permesso HTHR || Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011 || Mappe allegate al permesso HTHR e prove di conformità sul terreno || 2. || P2. Conformità con i sistemi e le procedure legali per la raccolta degli alberi e il trasporto dei tronchi || K2.1Il piano PK/ILS e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni di pianificazione territoriale. || 2.1.1 Piano di lavoro approvato per le aeree coperte da IPK/ILS. || Documenti del piano di lavoro IPK/ILS || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009 || Permesso valido per le attrezzature || 2.1.2 Il titolare del permesso può dimostrare che i tronchi trasportati provengono da aree coperte da un permesso valido di conversione del terreno/altri permessi di sfruttamento (IPK/ILS) || Documenti per inventario forestale || Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 || Documenti riguardanti la relazione sulla produzione di legname (LHP) N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || K2.2 Pagamento di imposte e contributi statali e conformità con i requisiti in materia di trasporto del legname || 2.2.1 Attestazione di pagamento degli oneri || Attestazione di pagamento del fondo di rimboschimento, della tassa per le risorse forestali e dell’indennizzo allo Stato per il valore del legname. || Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 2.2.2 Il titolare del permesso è in possesso di documenti validi per il trasporto del legname || Fattura per il trasporto dei tronchi (FAKB) ed elenco dei tronchi con diametro di dimensioni ridotte. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Documento attestante la legalità dei tronchi (SKSKB) ed elenco dei tronchi con diametro di grandi dimensioni. 3. || P3. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro || K.3.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) || 3.1.1 Esistenza di procedure SSL e loro attuazione || Attuazione delle procedure SSL || Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009 Attrezzature SSL Registri degli infortuni sul lavoro K.3.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori || 3.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori || I lavoratori appartengono ai sindacati dei lavoratori o la politica aziendale consente ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività. || Legge 21/2000 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2001 N. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || 3.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro || Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori. || Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011 3.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni || Non sono presenti lavoratori minorenni. || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009 NORMA DI LEGALITÀ 5:
NORMA PER L’INDUSTRIA FORESTALE PRIMARIA E L’INDOTTO Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati P1. Il settore della trasformazione dei prodotti forestali sostiene il commercio legale del legname. || K1.1. Le unità commerciali sotto forma di: (a) settore della trasformazione e (b) esportatori di prodotti trasformati sono in possesso di permessi validi || 1.1.1 Le unità del settore della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi. || L’atto istitutivo della società e le ultime modifiche dell’atto (l’atto istitutivo della società) || Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Regolamento del governo PP80/2007 Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P16/2007 Regolamento del ministero del Commercio 39/2011 Regolamento del ministero dell’Industria 41/2008 Regolamento del ministero dell’Ambiente 13/2010 Permesso di avviare un’attività commerciale (licenza commerciale /SIUP) o permesso commerciale, che possono essere una licenza commerciale industriale (IUI), una licenza commerciale permanente (IUT) oppure un certificato di registrazione industriale (TDI). Permesso di disturbo ambientale (permesso concesso alla società per consentirle di svolgere attività che incidono sull’ambiente in cui opera). Certificato di registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP) Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || Disponibilità di documenti di valutazione dell’impatto ambientale || Disponibilità di licenza commerciale industriale (IUI), licenza commerciale permanente (IUT) o certificato di registrazione industriale (TDI) Disponibilità di pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per il settore primario dei prodotti forestali (IPHH). 1.1.2 Gli esportatori di prodotti della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi in qualità sia di produttori che di esportatori di legname e suoi derivati. || Agli esportatori è concesso lo status di esportatori registrati di prodotti del settore forestale (ETPIK). || Regolamento del ministero del Commercio P64/2012 Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || K1.2 Le unità commerciali sotto forma di gruppi di artigiani/aziende a conduzione familiare sono registrate legalmente. || 1.2.1 I gruppi di imprese (cooperative/ partenariato limitato (CV)/altri gruppi di imprese) sono stati costituiti legalmente. || Atto di costituzione || Legge 6/1983 Codice fiscale/partita IVA (NPWP) 1.2.2 I commercianti di prodotti della trasformazione del legno sono in possesso di una registrazione valida in qualità di esportatori e si riforniscono presso piccole e medie imprese certificate del settore della trasformazione non registrate come esportatori. || Registrazione dei commercianti in qualità di esportatori non produttori di prodotti del settore forestale (ETPIK Non Produsen). || Regolamento del ministero del Commercio P64/2012 || || || Accordo o contratto di collaborazione con un’unità del settore della trasformazione in possesso di certificato di legalità del legname (S-LK). || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati P2. Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname che assicura che ne possa essere rintracciata l’origine || K2.1 Esistenza e applicazione di un sistema che consenta la tracciabilità del legname nei prodotti forestali. || 2.1.1 Le unità commerciali possono dimostrare che il legname ricevuto proviene da fonti legali. || Documenti di vendita e di acquisto e/o contratto di fornitura di materiali e/o prova di acquisto e possesso di documenti attestanti la legalità dei prodotti forestali/lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009 Relazione approvata sul trasferimento del legname e/o prova del trasferimento e/o relazione ufficiale sull’esame del legname; lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali. Il legname importato è accompagnato da documenti di notifica dell’importazione e da informazioni riguardanti la sua origine oltre che da documenti che certificano la legalità del legname e il paese di raccolta. Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || Documenti di trasporto dei tronchi || Documenti di trasporto (SKAU/ Nota) con le rispettive relazioni ufficiali del funzionario dell’autorità locale riguardanti il legname utilizzato proveniente dalla demolizione di edifici/strutture, legname dissotterrato e legname interrato. || || || Documenti di trasporto sotto forma di FAKO/Nota per scarti in legno industriali. || Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi rotondi (LMKB) /relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi rotondi di piccolo diametro (LMKBK)/relazioni sulle modifiche delle scorte di prodotti della trasformazione del legno (LMHHOK). || || || Documenti di supporto, ossia, pianificazione delle scorte delle materie prime (RPBBI), lettera di decisione che certifica ufficialmente il piano di lavoro annuale (SK RKT). || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || 2.1.2 Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname e operano entro i livelli di produzione consentiti. || Piedilista di cavallettamento sullo sfruttamento delle materie prime e sui prodotti. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero dell’Industria 41/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008 Relazioni sulla produzione dei prodotti trasformati. La produzione dell’unità non supera la capacità di produzione consentita. || || 3.1.2 Il processo di produzione in collaborazione con un’altra parte (un’altra industria o con artigiani/aziende a conduzione familiare) prevede un sistema di tracciabilità del legname. || Contratto di collaborazione o contratto di servizio per la trasformazione di prodotti con un’altra parte. || Regolamento del ministero del Commercio 37/M-DAG/PER/9/2007 Legge 6/1983 Regolamento del ministero delle Foreste P35/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P16/2007 La parte che collabora è in possesso dei permessi validi di cui al principio 1. Isolamento/separazione di prodotti fabbricati. Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || || Regolamento del ministero del Commercio 39/M-DAG/PER/12/2011 Regolamento del ministero dell’Industria 41/M- IND/PER/6/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 || || || La documentazione delle materie prime, dei processi, della produzione e, se del caso, delle esportazioni se l’esportazione viene effettuata tramite l’unità commerciale oppure un’altra società con la quale è stato stipulato un accordo di collaborazione. || P3 Legalità del commercio del cambio di proprietà del legno trasformato. || K3.1 Il trasporto e il commercio interinsulari sono conformi alla legislazione applicabile. || 3.1.1 Le unità commerciali che effettuano le spedizioni interinsulari dei prodotti della trasformazione del legno sono commercianti interinsulari di legname registrati (PKAPT). || Documenti PKAPT || Regolamento del ministero dell’Industria e del Commercio 68/MPP/Kep/2/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003 Documenti delle relazioni PKAPT Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || 3.1.2 La nave utilizzata per trasportare il legno trasformato batte bandiera indonesiana ed è in possesso di permessi validi per svolgere le attività. || Documenti che indicano l’identità dell’imbarcazione. Documenti di registrazione che indicano l’identità dell’imbarcazione e un permesso valido. || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero dei Trasporti KM71/2005 || || || L’identità dell’imbarcazione coincide con quella dichiarata nei documenti di trasporto dei tronchi o del legname. || Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || 3.1.3 I commercianti interinsulari di legname registrati (PKAPT) possono dimostrare che il legno trasportato deriva da fonti legittime || Documenti di trasporto dei tronchi o del legname || Regolamento del ministero delle Foreste P55/2006 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Industria e del Commercio 22/2003 Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH). || K3.2 La spedizione di legno trasformato per l’esportazione è conforme alla legislazione applicabile. || 3.2.1 Spedizione di legno trasformato per l’esportazione con documenti di notifica dell’esportazione (PEB) || PEB || Legge 17/2006 (dogane) Regolamento del ministero delle Finanze 223/PMK.011/2008. Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/BC/2008 Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/BC/2009 Regolamento del ministero del Commercio P64/2012 Decreto presidenziale 43/1978 Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003 Bolla di accompagnamento del carico Fattura Polizza di carico Documenti della licenza di esportazione (V-Legal) Risultati della verifica tecnica (relazione dell’ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria. Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || || Prova del pagamento dei dazi all’esportazione, se del caso. || Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni. P4. Adempimento dei regolamenti sul lavoro per quanto riguarda il settore della trasformazione del legno || K.4.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) || 4.1.1 Esistenza di procedure di SSL e loro attuazione || Attuazione delle procedure di SSL. || Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 01/1978 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2009 Attrezzature nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro quali estintori leggeri, dispositivi di protezione individuali e vie di fuga Registri degli infortuni sul lavoro K.4.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori || 4.2.1 Libertà di associazione dei lavoratori || Sindacati o politiche aziendali che consentono ai dipendenti/lavoratori di costituire un sindacato o di partecipare alle sue attività. || Regolamento del ministero della Manodopera e della Migrazione 16/2001 4.2.2 Esistenza di contratti collettivi di lavoro o politiche aziendali sui diritti dei lavoratori || Esistenza di un contratto collettivo di lavoro o di documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori || Legge 13/2013 Regolamento del ministero della Manodopera e della migrazione 16/2011 Principi || Criteri || Indicatori || Parametri di controllo || Regolamenti correlati || || 4.2.3 La società non impiega minori/lavoratori minorenni || Non ci sono lavoratori minorenni || Legge 13/2003 Legge 23/2003 Legge 20/2009 ALLEGATO III CONDIZIONI
CHE DISCIPLINANO L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL’UNIONE DEL LEGNAME E DEI
SUOI DERIVATI ESPORTATI DALL’INDONESIA E CORREDATI DI UNA LICENZA FLEGT 1. Presentazione della licenza 1.1. La licenza è presentata all’autorità
competente dello Stato membro dell’Unione in cui è dichiarato per l’immissione
in libera pratica il carico oggetto della licenza. Tale operazione può essere
eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi veloci. 1.1. Una licenza è accettata se
rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV e non si ritengono
necessarie ulteriori verifiche ai sensi delle sezioni 3, 4 e 5 del presente
allegato. 1.2. Una licenza può essere
presentata prima dell’arrivo del relativo carico. 2. Accettazione della licenza 2.1. Una licenza che non soddisfi i
requisiti e le specifiche di cui all’allegato IV non è considerata valida. 2.2. Non sono ammesse cancellature
o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano
state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze. 2.3. Una licenza è considerata
nulla qualora la data di presentazione all’autorità competente sia successiva
alla data di scadenza indicata nella licenza stessa Non sono accettate
estensioni della validità della licenza, salvo nel caso in cui siano state
convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze. 2.4. Non sono accettati duplicati
di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati
dall’autorità di rilascio delle licenze. 2.5. Qualora si ritengano
necessarie ulteriori informazioni sulla licenza o sul carico, conformemente al
presente allegato, la licenza viene accettata soltanto dopo che sono pervenute
tali informazioni. 2.6. Se il volume o il peso del
legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l’immissione
in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10% dal volume
o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme
alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza. 2.7. L’autorità competente informa,
conformemente alla legislazione e alle procedure vigenti, le autorità doganali
non appena la licenza è stata accettata. 3. Verifica della validità e
autenticità della licenza 3.1. In caso di dubbi in merito alla
validità o all’autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di
una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni
all’unità di informazioni sulle licenze. 3.2. L’unità di informazioni sulle
licenze può chiedere all’autorità competente di inviare una copia della licenza
in questione. 3.3. Se necessario l’autorità di
rilascio delle licenze, ritira la licenza e rilascia una copia corretta che
viene autenticata con la stampigliatura”duplicato” e inoltrata all’autorità
competente. 3.4. Se non riceve risposta entro
ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori
informazioni da parte dell’unità di informazioni sulla licenza, come
specificato nella sezione 3.1 del presente allegato, l’autorità competente
agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta
la licenza. 3.5. Se la validità della licenza è
confermata, l’unità di informazioni sulle licenze ne dà immediata notifica all’autorità
competente, preferibilmente per via elettronica. Le copie restituite vengono autenticate
con la stampigliatura”convalidata il”. 3.6. Qualora, in seguito alle
informazioni integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato
che la licenza non è valida o autentica, l’autorità competente non accetta la
licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti. 4. Verifica della conformità
della licenza con il carico 4.1. Qualora si ritenga necessario
effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti
possano decidere in merito all’accettazione di una licenza, è possibile effettuare
controlli per stabilire se il carico in questione sia conforme alle
informazioni fornite nella licenza e/o alle informazioni relative alla licenza
in possesso dell’autorità preposta al rilascio. 4.2. In caso di dubbi circa la
conformità del carico con la licenza, l’autorità competente può chiedere
ulteriori chiarimenti all’unità di informazioni sulle licenze. 4.3. L’unità di informazioni sulle
licenze può chiedere all’autorità competente di inviare copia della licenza o
del documento sostitutivo in questione. 4.4. Se necessario l’autorità di
rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che
viene autenticata con la stampigliatura “duplicato” e inoltrata all’autorità
competente 4.5. Se non riceve risposta entro
ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori chiarimenti
di cui alla sezione 4.2 sopra riportata, l’autorità competente agisce in
conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta la
licenza. 4.6. Qualora, in seguito alle informazioni
integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato che il carico
in questione non è conforme alla licenza e/o alle informazioni relative alla licenza
in possesso dell’autorità di rilascio delle licenze, l’autorità competente in
questione non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e
delle procedure vigenti. 5. Altre questioni 5.1. I costi sostenuti durante il
completamento della verifica sono a carico dell’importatore, eccetto nel caso
in cui la legislazione e le procedure vigenti degli Stati membri dell’Unione
interessati dispongano diversamente. 5.2. I disaccordi o le difficoltà
persistenti che dovessero emergere dalla verifica delle licenze possono essere
sottoposti al CCA. 6. Dichiarazione per le dogane
dell’UE 6.1. Nel riquadro 44 del documento
amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immissione
in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al
legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione. 6.2. Quando la dichiarazione
doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l’indicazione è
riportata nel riquadro previsto. 7. Immissione in libera pratica 7.1. Il legname e i suoi derivati
sono immessi in libera pratica solo una volta debitamente espletata la
procedura descritta nella sezione 2.7. ALLEGATO IV REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE DELLE
LICENZE FLEGT 1. Requisiti generali per le
licenze FLEGT 1.1. La licenza FLEGT può essere
rilasciata su supporto cartaceo o elettronico. 1.2. I due tipi di supporto,
cartaceo e elettronico, contengono le informazioni riportate nell’appendice 1
conformemente alle note esplicative di cui all’appendice 2. 1.3. La licenza FLEGT è numerata in
modo tale da consentire alle parti di distinguere tra una licenza FLEGT
riguardante i carichi destinati ai mercati dell’Unione e un documento con
valore legale verificato (V-Legal) per i carichi destinati ai mercati non
appartenenti all’Unione. 1.4. La validità della licenza
FLEGT decorre dal giorno del rilascio. 1.5. Il periodo di validità della
licenza FLEGT non può superare i quattro mesi. La licenza riporta la data di
scadenza. 1.6. Decorsa la scadenza, la
licenza FLEGT è considerate nulla. In caso di forza maggiore o di altre cause
valide indipendenti dalla volontà del titolare della licenza, l’autorità di
rilascio può prorogare il periodo di validità di altri due mesi. Al momento
della proroga, essa convalida la nuova data di scadenza. 1.7. La licenza FLEGT cessa di
essere valida e viene restituita all’autorità di rilascio delle licenze qualora
il legname o i suoi derivati cui fa riferimento sia smarrita o distrutta prima
dell’arrivo nell’Unione. 2. Specifiche tecniche
riguardanti le licenze FLEGT su supporto cartaceo 2.1. Le licenze su supporto
cartaceo sono conformi al modello riportato all’appendice 1. 2.2. Il foglio ha dimensioni
standard A4. Sul foglio figura un logo filigranato in rilievo sulla carta che riporta
anche il sigillo. 2.3. Le licenze FLEGT sono
compilate a macchina o con mezzi informatici. All’occorrenza possono essere
compilate a mano. 2.4. Le impronte dei timbri dell’autorità
di rilascio delle licenze sono apposte con un timbro. Il timbro dell’autorità
di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco o
perforazione. 2.5. L’autorità di rilascio delle
licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non
falsificabile che impedisca l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori. 2.6. Non sono ammesse cancellature
o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall’autorità di rilascio
con timbro e firma. 2.7. La licenza FLEGT è stampata e
compilata in lingua inglese. 3. Copie delle licenze FLEGT 3.1. La licenza FLEGT è redatta in
sette copie, come segue: i. un “originale” per l’autorità competente su
carta bianca; ii. una “copia per le dogane nel luogo di
destinazione” su carta gialla; iii. una “copia per l’importatore” su carta
bianca; iv. una “copia per l’autorità di rilascio delle
licenze” su carta bianca; v. una “copia per il titolare della licenza” su
carta bianca; vi. una “copia per l’unità delle informazioni
sulle licenze” su carta bianca; vii. una “copia per le dogane indonesiane” su
carta bianca. 3.2. Le copie contrassegnate come “originale”,
“copia per le dogane nel luogo di destinazione” e “copia per l’importatore”
vengono consegnate al titolare, affinché le inoltri all’importatore. L’importatore
presenta l’originale all’autorità competente e la relative copia alle autorità
doganali dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della
licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica. La terza copia,
contrassegnata come “copia per l’importatore”, viene conservata nell’archivio
dell’importatore. 3.3. La quarta copia contrassegnata
come “copia per l’autorità di rilascio delle licenze” è conservata nell’archivio
dell’autorità di rilascio delle licenze per una possibile verifica futura delle
licenze rilasciate. 3.4. La quinta copia contrassegnata
come “copia per il titolare della licenza” è consegnata al titolare della
licenza per il suo archivio. 3.5. La sesta copia contrassegnata
come “copia per l’unità di informazioni sulle licenze” è consegnata all’unità
di informazioni sulle licenze per il suo archivio. 3.6. La settima copia
contrassegnata come “copia per le dogane indonesiane” è consegnata alle autorità
doganali indonesiane a fini di esportazione. 4. Smarrimento, furto o
distruzione di una licenza FLEGT 4.1. In caso di smarrimento, furto
o distruzione della copia contrassegnata come “originale” o come “copia per le
dogane nel luogo di destinazione” o di entrambe, il titolare della licenza o un
suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle
licenze il rilascio di un documento sostitutivo. Insieme alla richiesta, il
titolare o il suo rappresentante autorizzato fornisce una spiegazione in merito
allo smarrimento dell’originale e/o della copia. 4.2. Se è soddisfatta della
spiegazione, l’autorità di rilascio delle licenze rilascia un documento
sostitutivo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del
titolare. 4.3. Il documento sostitutivo
contiene tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che
sostituisce, compreso il numero della licenza e la dicitura “duplicato”. 4.4. Qualora la licenza smarrita o
rubata venga rinvenuta, non può essere utilizzata e deve essere restituita all’autorità
che l’ha rilasciata. 5. Specifiche tecniche relative
alle licenze FLEGT informatizzate 5.1. La licenza FLEGT può essere
rilasciata ed elaborata utilizzando sistemi elettronici. 5.2. Negli Stati membri dell’Unione
europea che non sono collegati a un sistema elettronico, viene messa a
disposizione una licenza cartacea. APPENDICI 1. Modello di licenza 2. Note esplicative. Appendice 1: Modello di licenza Appendice 2: Note esplicative Indicazioni generali: –
compilare in stampatello; –
ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice
standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese; –
il riquadro 2 è riservato alle autorità indonesiane; –
le voci A e B servono esclusivamente per il
rilascio di licenze FLEGT per l’UE. Voce A || Destinazione || Inserire “Unione europea” se la licenza riguarda un carico destinato all’Unione europea. Voce B || Licenza FLEGT || Inserire “FLEGT” se la licenza riguarda un carico destinato all’Unione europea. || || || Riquadro 1 || Autorità di rilascio || Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione dell’autorità di rilascio delle licenze. Riquadro 2 || Informazioni ad uso dell’Indonesia || Indicare il nome e l’indirizzo dell’importatore, il valore totale (in USD) del carico, oltre al nome e al codice ISO di due lettere del paese di destinazione e, ove applicabile, del paese di transito. Riquadro 3 || V-Legal/numero della licenza || Indicare il numero di rilascio. Riquadro 4 || Data di scadenza || Periodo di validità della licenza. Riquadro 5 || Paese di esportazione || Indicare il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell’UE. Riquadro 6 || Codice ISO || Indicare il codice ISO di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5. Riquadro 7 || Mezzo di trasporto || Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione. Riquadro 8 || Titolare della licenza || Indicare il nome e l’indirizzo dell’esportatore, incluso l’esportatore registrato EPTIK e il codice fiscale/partita IVA. Riquadro 9 || Denominazione commerciale || Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati. La descrizione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per consentire la classificazione nel SA. Riquadro 10 || Codice SA || Per l’originale, la copia per le dogane nel luogo di destinazione e la copia per l’importatore, indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Per le copie destinate all’uso all’interno dell’Indonesia (copie dalla lettera iv) alla lettera vii) come enunciato al punto 3.1 dell’allegato IV, indicare il codice delle merci a dieci cifre conformemente al tariffario delle dogane indonesiane. Riquadro 11 || Nomi comuni e scientifici || Indicare i nomi comuni e scientifici delle specie di legno utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più specie, utilizzare un rigo distinto per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse specie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle). Riquadro 12 || Paesi di raccolta || Indicare i paesi in cui sono state raccolte le specie di legno riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più specie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle). Riquadro 13 || Codici ISO || Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle). Riquadro 14 || Volume (m3) || Indicare il volume totale in m3. Facoltativo a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15. Riquadro 15 || Peso netto (kg) || Indicare il peso totale in kg. del carico al momento della misurazione ossia la massa netta del legno senza contenitori diretti né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, ecc. Riquadro 16 || Numero di unità || Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo. Riquadro 17 || Segni distintivi || Se del caso, indicare il codice a barre e qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero della polizza di carico. Facoltativo. Riquadro 18 || Firma e timbro dell’autorità di rilascio || Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale dell’autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre nome del firmatario, luogo e data. ALLEGATO V SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ
INDONESIANO 1. Introduzione Obiettivo: garantire che la raccolta, il
trasporto, la trasformazione e la vendita dei tronchi rotondi e dei prodotti
legnosi trasformati sia conforme a tutti i regolamenti e a tutte le norme
indonesiani pertinenti. Nota per il suo ruolo di pioniere nella lotta
contro il disboscamento illegale e il commercio di legname e suoi derivati
provenienti da raccolte illegali, l’Indonesia ha ospitato a Bali, nel settembre
2001, la Conferenza ministeriale dei paesi dell’Asia orientale sull’applicazione
delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG), che è sfociata
nella dichiarazione sull’applicazione giuridica e la governance in campo
forestale (dichiarazione di Bali). Da allora, l’Indonesia ha continuato a
svolgere un ruolo di primo piano nell’ambito della cooperazione internazionale
per la lotta contro il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato. Nell’ambito degli sforzi internazionali tesi a risolvere
tali questioni, un crescente numero di paesi consumatori si è impegnato a
prendere provvedimenti per impedire il commercio di legname illegale sul proprio
mercato, mentre i paesi produttori, dal canto loro, si sono impegnati a fornire
un meccanismo che assicuri la legalità del loro legname. È importante stabilire
un sistema credibile per garantire la legalità della raccolta, del trasporto,
della trasformazione e del commercio del legname e dei prodotti ottenuti dalla
lavorazione del legno. Il sistema indonesiano di verifica della legalità
(SVL) del legname assicura che il legname e i prodotti derivati, fabbricati e
trasformati in Indonesia, provengano da fonti legali e siano interamente
conformi alle leggi e ai regolamenti indonesiani pertinenti, conformemente alla
verifica dall’audit indipendente e al controllo della società civile. 1.1. Leggi e regolamenti
indonesiani quali fondamenti dell’SVL del legname Il regolamento indonesiano sulle norme e gli
orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione
sostenibile delle foreste e la verifica della legalità del legname nelle
foreste pubbliche o private (regolamento del ministero delle Foreste
P.38/Menhut-II/2009) istituisce l’SVL del legname, oltre al regime di sostenibilità
forestale (SFM), per migliorare la governance nel settore forestale, per
combattere il disboscamento illegale e il commercio di legname ad esso
associato nonché per assicurare la credibilità e migliorare l’immagine del
legname indonesiano e dei suoi derivati. L’SVL del legname comprende i seguenti elementi: 1. norme in materia di legalità, 2. controllo della catena di
approvvigionamento, 3. procedure di verifica, 4. sistema di rilascio delle licenze, 5. monitoraggio. L’SVL del legname è il sistema di base utilizzato
per assicurare la legalità del legname e dei suoi derivati fabbricati in
Indonesia destinati all’esportazione nell’Unione europea e in altri mercati. 1.2. Sviluppo dell’SVL del legname:
un processo multilaterale A partire dal 2003, numerose parti interessate del
settore forestale in Indonesia hanno partecipato attivamente allo sviluppo, all’attuazione
e alla valutazione dell’SVL del legname, garantendo pertanto migliori
sorveglianza, trasparenza e credibilità del processo. Nel 2009, il processo
multilaterale ha permesso la formulazione del regolamento del ministero delle
Foreste P.38/Menhut-II/2009, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici
della DG preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste
n.6/VI-SET/2009 e n.02/VI-BPPHH/2010. 2. Ambito di applicazione dell’SVL
del legname Le risorse forestali indonesiane possono essere
divise genericamente in due tipi di proprietà: foreste statali e
foreste/terreni di proprietà privata. Le foreste statali comprendono foreste per
la produzione sostenibile di legname a lungo termine in base a un’ampia varietà
di permessi e aree forestali che possono essere convertite per fini non
forestali, ad esempio per insediamenti o piantagioni. L’attuazione dell’SVL del
legname nell’ambito delle foreste statali e delle foreste dei terreni di
proprietà privata è descritta nell’allegato II. L’SVL del legname riguarda il legname e i suoi
derivati per i quali sono rilasciati tutti i tipi di permessi, nonché le operazioni
di tutti i commercianti di legname, le entità di trasformazione del legname a
valle e gli esportatori. L’SVL del legname richiede lo sdoganamento del
legname e dei suoi derivati importati nonché la conformità ai regolamenti
indonesiani in materia d’importazione. Il legname e i suoi derivati importati
devono essere accompagnati da documenti che garantiscono la legalità del
legname nel paese di raccolta. Il legname e i suoi derivati importati devono essere
immessi in una catena di approvvigionamento controllata conformemente alle norme
e ai regolamenti indonesiani. L’Indonesia fornisce orientamenti sulle modalità
di applicazione di quanto sopra. Alcuni prodotti del legno possono contenere
materiali riciclati. L’Indonesia fornisce orientamenti sul trattamento
riservato all’utilizzo dei materiali riciclati nell’ambito dell’SVL del
legname. Il legname sequestrato non è
incluso nell’SVL e pertanto non può essere coperto da
una licenza FLEGT. L’SVL del legname riguarda il legname e i suoi
derivati destinati al mercato interno e ai mercati internazionali. Sarà
verificata la legalità di tutti i produttori, delle entità addette alla
trasformazione del legno e dei commercianti (operatori) indonesiani, inclusi
quelli che riforniscono il mercato interno. 2.1. Norme in materia di legalità
dell’SVL del legname Esistono cinque norme in materia di legalità del
legname nell’ambito dell’SVL. Tali norme e i relativi orientamenti in materia
di verifica figurano all’allegato II. L’SVL del legname comprende inoltre le
norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della
gestione sostenibile delle foreste (GSF). La valutazione della gestione
sostenibile delle foreste mediante la norma GSF verifica inoltre che l’entità oggetto
dell’audit soddisfi i criteri di legalità pertinenti. Le organizzazioni
certificate GSF che operano entro aree forestali di produzione nei territori di
proprietà dello Stato (demanio forestale permanente, DFP) aderiscono sia alle
norme di legalità sia alle norme GSF pertinenti. 3. Controllo della catena di
approvvigionamento del legname Il titolare del permesso (nel caso delle
concessioni) o il proprietario del terreno (nel caso di terreno privato) oppure
la società (nel caso di commercianti, unità di trasformazione del legname ed
esportatori) deve dimostrare che ogni anello della catena di approvvigionamento
è controllato e documentato come stabilito nei regolamenti del ministero delle
Foreste P.55/Menhut-II/2006 e P.30/Menhut-II/2012 (in appresso i “regolamenti”).
Tali regolamenti stabiliscono che i funzionari forestali delle province e dei
distretti effettuino una verifica sul campo e convalidino i documenti
presentati dai titolari del permesso, dai proprietari dei terreni o dalle unità
di trasformazione del legname in corrispondenza di ciascun anello della catena
di approvvigionamento. I controlli operativi in corrispondenza di ciascun
punto della catena di approvvigionamento sono sintetizzati nel
diagramma 1; gli orientamenti per le importazioni sono in fase di
sviluppo. Tutte le spedizioni effettuate nell’ambito della
catena di approvvigionamento devono essere accompagnate dai relativi documenti
di trasporto. Le società devono applicare i sistemi adeguati per distinguere
tra il legname e i suoi derivati provenienti da fonti verificate e il legname e
i suoi derivati provenienti da altre fonti e tenere i registri che operi una
distinzione tra queste due fonti. In qualsiasi punto della catena di
approvvigionamento, le società devono registrare se i tronchi, i prodotti o le
spedizioni di legname sono verificati in base all’SVL del legname. Agli operatori della catena di approvvigionamento
viene richiesto di tenere traccia del legname e dei suoi derivati ricevuti,
immagazzinati, trasformati e consegnati in modo da consentire il successivo
riscontro dei dati quantitativi tra gli anelli della catena di
approvvigionamento e al loro interno. Tali dati saranno messi a disposizione
dei funzionari forestali delle province e dei distretti per eseguire prove di
riscontro. Numerose attività e procedure, incluso il riscontro, per ogni fase
della catena di approvvigionamento sono descritte in dettaglio nell’appendice
del presente allegato. Diagramma 1: Controllo della catena di
approvvigionamento che mostra i documenti essenziali richiesti in ciascun punto
della catena di approvvigionamento. 4. Quadro istituzionale per la
verifica della legalità e il rilascio della licenza di esportazione 4.1. Introduzione L’SVL del legname indonesiano poggia su un’impostazione
nota come “rilascio di licenza basato sull’operatore”, che condivide molti
aspetti con i sistemi di certificazione della gestione delle foreste o dei
prodotti. Il ministero delle Foreste indonesiano nomina alcuni organi preposti
alla valutazione della conformità (LP e LV) che autorizza a verificare la
legalità delle operazioni dei produttori di legname, dei commercianti, delle
unità di trasformazione del legname e degli esportatori (“operatori”). Gli organi di valutazione della conformità (CAB)
sono accreditati dall’organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN). Gli
operatori che desiderano certificare la legalità delle loro operazioni e che
devono operare conformemente ai pertinenti orientamenti ISO, affidano il
compito ai CAB. Questi ultimi riferiscono l’esito degli audit all’entità
controllata e al ministero delle Foreste. Il CAB assicura che le entità sottoposte all’audit
operino conformemente alla definizione di legalità indonesiana di cui all’allegato
II, anche per quanto attiene ai controlli volti a impedire che materiale
proveniente da fonti sconosciute venga immesso nelle catene di
approvvigionamento. Quando un’entità sottoposta all’audit è riconosciuta
conforme, viene rilasciato un certificato di legalità con una validità di 3 (tre)
anni. Gli LV agiscono inoltre in qualità di autorità di
rilascio di licenze di esportazione e verificano i sistemi di controllo della
catena di approvvigionamento degli esportatori sottoposti a verifica. In caso
di conformità, rilasciano licenze di esportazione sotto forma di documenti con
valore legale verificato (V-Legal). Pertanto, le esportazioni prive di un
permesso di esportazione sono vietate. L’Indonesia ha approvato un regolamento che
consente ai gruppi della società civile di sollevare obiezioni in merito alla
verifica della legalità di un operatore da parte del CAB o in caso di attività
illegali rilevate durante le operazioni. In caso di reclami relativi alle
operazioni di un organismo di valutazione della conformità, i gruppi della
società civile possono presentare denuncia presso il KAN. La relazione tra le diverse entità coinvolte nell’attuazione
dell’SVL del legname figura nel diagramma 2: 4.2. Organi di valutazione della
conformità Gli organismi di valutazione della conformità
svolgono un ruolo essenziale nel sistema indonesiano. Ad essi viene appaltata
la verifica della legalità delle attività di produzione, trasformazione e
commercio delle singole società nella catena di approvvigionamento, inclusa l’integrità
della catena di approvvigionamento. L’LV rilascia altresì documenti con valore
legale verificato (V-Legal) per singoli carichi di legname esportato. Esistono due tipi di CAB: i) organismi di
valutazione (Lembaga Penilai/LP) che verificano le prestazioni delle unità di
gestione forestale (UGF) rispetto agli standard di sostenibilità e ii) organismi
di verifica (Lembaga Verifikasi/LV), che verificano gli standard di legalità
delle UGF e delle industrie basate sulle foreste. Per garantire la massima qualità degli audit per
la verifica delle norme di legalità di cui all’allegato II è necessario che gli
LP e gli LV predispongano i necessari sistemi di gestione in materia di competenza,
uniformità, imparzialità, trasparenza e requisiti del processo di valutazione previsti
dalla norma ISO/IEC 17021 (norma per la gestione sostenibile delle foreste, GSF
per gli LP) e/o Guida ISO/IEC 65 (norme di legalità per gli LV). Tali requisiti
sono specificati negli orientamenti dell’SVL del legname. Gli LV possono agire inoltre in qualità di
autorità di rilascio delle licenze. In questo caso, gli LV rilasciano licenze
di esportazione riguardanti il legname e i suoi derivati destinati ai mercati
internazionali. Per i mercati non appartenenti all’Unione, le autorità di
rilascio delle licenze rilasciano documenti V-Legal e, per quanto riguarda il
mercato dell’Unione, rilasciano licenze FLEGT conformemente ai requisiti di cui
all’allegato IV. L’Indonesia sta sviluppando procedure dettagliate per i
documenti V-Legal o per le licenze FLEGT dei carichi destinati all’esportazione. Gli LV sono incaricati dall’entità sottoposta all’audit
di svolgere gli audit di verifica della legalità rilasciano certificati di
legalità SVL e un documento V-Legal o licenze FLEGT per le esportazioni verso i
mercati internazionali. Gli LP effettuano gli audit delle concessioni per la
produzione di legname verificandole a confronto con la norma GSF. Gli LP non
rilasciano licenze di esportazione. 4.3. Organismo di accreditamento L’organismo nazionale di accreditamento
indonesiano (Komite Akreditasi Nasional – KAN) è responsabile per l’accreditamento
dei CAB. In caso di problemi con un LP o LV, i reclami possono essere
presentati al KAN. Il 14 luglio 2009, il KAN ha firmato un protocollo
di intesa con il ministero delle Foreste per fornire servizi di accreditamento
per l’SVL. Il KAN è un organismo di accreditamento indipendente istituito con regolamento
(Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 del governo relativo alla
normalizzazione nazionale e decreto presidenziale (Keputusan Presiden/Keppres)
78/2001 relativo al comitato nazionale di accreditamento. Il KAN opera conformemente agli orientamenti della
norma ISO/IEC 17011 (requisiti generali per gli organismi preposti all’accreditamento
degli organismi di valutazione della conformità). Ha elaborato documenti di
sostegno interni specifici per l’SVL del legname per l’accreditamento di LP
(DPLS 13) e LV (DPLS 14). Inoltre, il KAN elaborerà requisiti e orientamenti
per l’accreditamento degli LV per il rilascio delle licenze di esportazione. Il KAN è internazionalmente riconosciuto dalla
cooperazione di accreditamento del pacifico (Pacific Accreditation Cooperation,
PAC) e dal Forum internazionale di accreditamento (International Accreditation
Forum, IAF) per l’accreditamento di organismi di certificazione per sistemi di
gestione della qualità, sistemi di gestione ambientale e certificazione dei
prodotti. Il KAN è anche riconosciuto dalla cooperazione di accreditamento dei laboratori
dell’Asia del Pacifico (Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) e dalla
cooperazione internazionale di accreditamento dei laboratori (International
Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC). 4.4. Entità sottoposte ad audit Le entità sottoposte ad audit sono operatori
soggetti alla verifica della legalità. Includono unità di gestione forestale
(concessionari o titolari di permesso per lo sfruttamento del legname, titolari
di permessi per foreste comunitarie, proprietari di foreste o terreni privati)
e industrie basate sulle foreste. Le unità di gestione forestale e le industrie
basate sulle foreste devono essere conformi alla norma dell’SVL del legname
applicabile. A scopo di esportazione, le industrie basate sulle foreste devono
essere conformi ai requisiti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il
sistema consente alle entità sottoposte ad audit di presentare ricorsi all’LP o
all’LV in merito all’esecuzione o all’esito degli audit. 4.5. Controllore indipendente La società civile svolge un ruolo essenziale nel
monitoraggio indipendente (MI) dell’SVL del legname. I risultati del
monitoraggio indipendente possono essere utilizzati altresì nell’ambito della
valutazione periodica (VP) necessaria ai sensi del presente accordo. In caso di irregolarità legate alla valutazione, i
reclami della società civile devono essere presentati direttamente all’LP o all’LV
interessato. Se non viene fornita una risposta adeguata ai reclami, le entità
della società civile possono inoltrare una relazione al KAN. Per le
irregolarità legate all’accreditamento, i reclami devono essere presentati
direttamente al KAN. Qualora le entità della società civile rilevino infrazioni
commesse dagli operatori, possono presentare reclami presso l’LP o l’LV competente.
4.6. Il governo Il ministero delle Foreste disciplina l’SVL del
legname e autorizza gli LP accreditati a effettuare la valutazione GSF e gli LV
a effettuare la verifica della legalità e a rilasciare documenti V-Legal. Inoltre, il ministero delle Foreste gestisce l’unità
di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) come unità
responsabile per lo scambio di informazioni incaricata di ricevere e archiviare
dati e informazioni pertinenti sul rilascio di documenti V-Legal nonché di
rispondere alle richieste di informazioni da parte delle autorità competenti o
delle parti interessate. 5. Verifica della legalità 5.1. Introduzione Il legname indonesiano è considerato legale quando
si sia verificato che la sua origine e processo di produzione, nonché le
successive attività di trasformazione, trasporto e commercio siano conformi a
tutte le leggi e a tutti i regolamenti indonesiani applicabili, come indicato nell’allegato
II. Al fine di verificare la conformità gli LV effettuano valutazioni di
conformità. 5.2. Processo di verifica della
legalità Conformemente alla guida ISO/IEC 65 e agli
orientamenti dell’SVL del legname, il processo di verifica della legalità
consiste in quanto segue. Richiesta e contratto:
il titolare del permesso presenta all’LV una richiesta che indica l’ambito di
applicazione della verifica, il profilo del titolare del permesso e altre
informazioni necessarie. Prima di iniziare le attività di verifica è necessaria
la stipula di un contratto tra il titolare del permesso e l’LV, che stabilisca
le condizioni per la verifica. Piano di verifica:
dopo la firma del contratto di verifica, l’LV elabora un piano di verifica, che
include la nomina del gruppo dell’audit, il programma della verifica e la
pianificazione delle attività. Il piano viene comunicato all’entità controllata
e vengono concordate le date della verifica. Queste informazioni devono essere
rese disponibili in anticipo ai controllori indipendenti tramite i siti
Internet degli LV e il ministero delle Foreste o i mezzi di comunicazione di
massa. Attività di verifica:
l’audit di verifica consiste di tre fasi: i) riunione di apertura dell’audit,
ii) verifica dei documenti e osservazione sul campo e iii) riunione di chiusura
dell’audit. ·
Riunione di apertura dell’audit: l’obiettivo, l’ambito di applicazione, il programma e la metodologia
dell’audit sono discussi con l’entità sottoposta all’audit, in modo da
consentirle di rivolgere domande sui metodi e sullo svolgimento delle attività
di verifica. ·
Verifica dei documenti e osservazione sul campo: al fine di raccogliere prove sulla conformità dell’entità sottoposta
all’audit con i requisiti dell’SVL del legname indonesiano, l’LV controlla i sistemi
e le procedure dell’entità controllata, i documenti del caso e i registri. L’LV
effettua controlli sul campo per verificare la conformità, incluso il controllo
incrociato dei risultati delle relazioni di ispezioni ufficiali. L’LV controlla
inoltre il sistema di tracciabilità del legname dell’entità controllata per
assicurare, fornendo le prove adeguate, che tutto il legname soddisfi i
requisiti di legalità. ·
Riunione di chiusura dell’audit: i risultati della verifica, in particolare qualsiasi non conformità
rilevata, sono presentati all’entità sottoposta all’audit. Quest’ultima può
rivolgere domande sui risultati della verifica e fornire precisazioni sulle
prove presentate dall’LV. Relazioni e processo decisionale: il gruppo di audit redige una relazione di verifica, in base a un
modello fornito dal ministero delle Foreste. La relazione è presentata all’entità
sottoposta all’audit entro quattordici giorni di calendario dalla riunione di
chiusura dell’audit. Una copia della relazione, che include una descrizione dei
casi di non conformità rilevati, è presentata al ministero delle Foreste. La relazione è utilizzata principalmente per consentire
la decisione in merito al risultato dell’audit di verifica da parte dell’LV. L’LV
decide se rilasciare o meno un certificato di legalità in base alla relazione
di verifica preparata dal gruppo di audit. Nei casi di non conformità, l’LV si astiene dal
rilasciare un certificato di legalità, impedendo in tal modo al legname la cui
legalità non è stata accertata, di entrare nella catena di approvvigionamento.
Dopo che il caso di non conformità viene risolto, l’operatore può presentare
nuovamente una richiesta di verifica della legalità. Le violazioni che vengono rilevate dall’LV durante
la verifica e segnalate al ministero delle Foreste sono gestite dalle autorità
responsabili conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie. Se un
operatore è sospettato di violare i regolamenti, le autorità nazionali,
provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere le attività dell’operatore. Rilascio del certificato di legalità e
ricertificazione: l’LV rilascia un certificato di
legalità se si riscontra che l’entità sottoposta all’audit è conforme a tutti
gli indicatori della norma di legalità, incluse le norme sul controllo della
catena di approvvigionamento del legname. L’LV può riferire in qualunque momento al
ministero delle Foreste in merito ai certificati rilasciati, modificati,
sospesi e ritirati e ogni tre mesi deve redigere una relazione. Il ministero
delle Foreste pubblicherà quindi tali relazioni sul suo sito Internet. Un certificato di legalità è valido per un periodo
di tre anni, dopo il quale l’operatore è soggetto a un audit di
ricertificazione. La ricertificazione viene effettuata prima della data di scadenza
del certificato. Sorveglianza: gli
operatori con un certificato di legalità sono soggetti a una sorveglianza
annuale che segue i principi delle attività di verifica sintetizzate in
precedenza. L’LV può inoltre effettuare la sorveglianza in anticipo rispetto al
periodo programmato, prima dell’audit annuale, se l’ambito di applicazione
della verifica è stato esteso. Il gruppo di sorveglianza redige una relazione di
sorveglianza. Una copia della relazione, che include una descrizione di
qualsiasi caso di non conformità riscontrato, è presentata al ministero delle
Foreste. I casi di non conformità rilevati in seguito alla sorveglianza comportano
la sospensione o il ritiro del certificato di legalità. Le violazioni rilevate dall’LV durante la
sorveglianza e segnalate al ministero delle Foreste sono gestite dalle autorità
competenti, conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie. Audit speciali: gli
operatori in possesso di un certificato di legalità hanno l’obbligo di
segnalare all’LV qualsiasi cambiamento significativo in termini di proprietà,
strutture, gestione e operazioni che influisca sulla qualità dei suoi controlli
di legalità durante il periodo di validità del certificato. L’LV può condurre
audit speciali per indagare in merito a qualsiasi controversia o reclamo presentato
dai controllori indipendenti, dalle istituzioni governative o da altre parti
interessate oppure quando l’operatore gli notifichi modifiche che influiscono
sulla qualità dei suoi controlli di legalità. 5.3. Responsabilità del governo per
l’attuazione Il ministero delle Foreste, come pure gli uffici
forestali delle province e dei distretti sono responsabili del controllo delle
catene di approvvigionamento del legname e del controllo dei relativi documenti
(ad esempio, piani di lavoro annuali, relazioni sul legname abbattuto,
relazioni di bilancio tronchi, documenti di trasporto, relazioni di bilancio
tronchi/materie prime/prodotti trasformati e piedilista di cavallettamento
della produzione). In caso di incongruenze, i funzionari forestali possono
revocare l’approvazione dei documenti di controllo e, di conseguenza,
sospendere le operazioni. Le violazioni rilevate dai funzionari forestali o
dai controllori indipendenti sono comunicate all’LV, e, dopo la verifica del
caso, è possibile che l’LV sospenda o ritiri il certificato di legalità
assegnato. I funzionari forestali possono intraprendere l’azione di follow-up
appropriata conformemente alle procedure normative. Il ministero delle Foreste riceve inoltre copie
delle relazioni di verifica e le successive relazioni di sorveglianza e di
audit speciale redatte dagli LV. Le violazioni rilevate dagli LV, dai
funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono trattate conformemente
alle procedure amministrative e giudiziarie. Se si sospettano violazioni dei
regolamenti da parte di un operatore, le autorità nazionali, provinciali e
distrettuali possono decidere di sospendere o interrompere le attività dell’operatore. 6. Licenze FLEGT La licenza FLEGT indonesiana è nota come “documento
V-Legal”. Si tratta di una licenza di esportazione che dimostra che il legname
e i suoi derivati esportati soddisfano la norma di legalità indonesiana di cui
all’allegato II e provengono da una catena di approvvigionamento che controlla
adeguatamente e impedisce l’afflusso di legname proveniente da fonti
sconosciute. Il documento V-Legal è rilasciato dagli LV che agiscono in qualità
di autorità di rilascio delle licenze ed è utilizzato come licenza FLEGT per i
carichi diretti verso l’Unione dopo che le parti hanno concordato di dare avvio
al sistema FLEGT. L’Indonesia definisce chiaramente le procedure per
il rilascio dei documenti V-Legal e le comunica agli esportatori e a qualsiasi
altra parte interessata tramite le autorità di rilascio delle licenze (gli LV)
e il sito Internet del ministero delle Foreste. Il ministero delle Foreste ha istituito un’unità
di informazioni sulle licenze per mantenere una banca dati contenente le copie
di tutti i documenti V-Legal e le relazioni di non conformità degli LV. In caso
di indagini riguardanti l’autenticità, l’integrità e la validità del documento
V-Legal o della licenza FLEGT, le autorità competenti dell’UE contattano l’unità
di informazioni sulle licenze del ministero delle Foreste per ulteriori precisazioni.
Questa unità comunica con l’LV competente. L’unità di informazioni sulle
licenze risponde alle autorità competenti al ricevimento delle informazioni
dall’LV. Il documento V-Legal è rilasciato nel punto in cui
viene stabilito il carico di esportazione prima del trasporto al punto di
esportazione. La procedura è descritta ai punti seguenti. 6.1. Il documento V-Legal è
rilasciato dall’LV, che detiene un contratto con l’esportatore, per il carico del
legname e dei suoi derivati da esportare. 6.2. Il sistema di tracciabilità
interna dell’esportatore dimostrerà la legalità del legname per il rilascio
della licenza di esportazione. Questo sistema deve coprire almeno tutti i
controlli correlati alla catena di approvvigionamento dalla fase in cui le
materie prime (quali tronchi o prodotti semi-trasformati) sono stati inviati all’impianto
di trasformazione, all’interno dello stesso e da questo al punto di
esportazione. 6.2.1. Per quanto riguarda il settore
primario, il sistema di tracciabilità dell’esportatore deve almeno coprire il
trasporto dal piazzale di carico dei tronchi o dal deposito di tronchi e tutte
le fasi successive fino al punto di esportazione. 6.2.2. Per quanto riguarda il settore
secondario, il sistema di tracciabilità deve coprire almeno il trasporto dal
settore primario e le fasi successive fino al punto di esportazione. 6.2.3. Se gestita dall’esportatore,
anche qualsiasi fase precedente della catena di approvvigionamento di cui ai punti
6.2.1 e 6.2.2 deve essere inclusa nel sistema di tracciabilità interna dell’esportatore. 6.2.4. Se la gestione è effettuata da
una persona giuridica diversa dall’esportatore, l’LV verifica che le fasi
precedenti della catena di approvvigionamento di cui ai punti 6.2.1 e
6.2.2 siano controllate dal/dai fornitore/i dell’esportatore o dal/dai suo/suoi
sottofornitore/i e che i documenti di trasporto indichino se il legname
proviene o meno da un sito di disboscamento la cui legalità non sia stata
certificata. 6.2.5. Affinché possa essere
rilasciato un documento V-Legal, tutti i fornitori della catena di
approvvigionamento dell’esportatore interessati al carico devono essere coperti
da un certificato di legalità valido o da un certificato GSF valido e devono
dimostrare che in tutte le fasi della catena di approvvigionamento la fornitura
di legname verificata legalmente è stata tenuta separata dalle forniture la cui
legalità non è attestata da un certificato di legalità o da un certificato GSF
valido. 6.3. Per ottenere un documento
V-Legal, una società deve essere un esportatore registrato (un titolare di
ETPIK) in possesso di un certificato di legalità valido. Il titolare di ETPIK
presenta una lettera di candidatura all’LV e allega i documenti seguenti per
dimostrare che le materie prime del legno contenute nel prodotto provengono solo
da fonti legali verificate: 6.3.1. una sintesi dei documenti di
trasporto per tutti le materie prime e per il legname ricevuti dalla fabbrica a
partire dall’ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi); e 6.3.2. una sintesi delle relazioni di
bilancio materie prime/legname e delle relazioni di bilancio legname
trasformato a partire dall’ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi). 6.4. L’LV prosegue pertanto con le
seguenti fasi del processo di verifica: 6.4.1. riscontro dei dati in base alle
sintesi dei documenti di trasporto, relazione di bilancio materie prime/legname
e relazione di bilancio legname trasformato; 6.4.2. controllo del/dei tasso/i di
recupero per ciascun tipo di prodotto, in base all’analisi della relazione di
bilancio materie prime/legname e della relazione di bilancio legname
trasformato; 6.4.3. ove necessario, può essere
condotta una visita sul campo dopo il riscontro dei dati al fine di assicurare
l’uniformità con le informazioni da specificare nel documento V-Legal. Ciò può
essere effettuato tramite i controlli a campione dei carichi destinati all’esportazione
e l’ispezione del funzionamento della fabbrica, nonché tramite la tenuta dei
registri contabili. 6.5. Risultato della verifica. 6.5.1. Se un titolare di ETPIK
soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l’LV
rilascia un documento V-Legal nel formato indicato nell’allegato IV; 6.5.2. un titolare di ETPIK che
soddisfi i suddetti requisiti è autorizzato a utilizzare il marchio di conformità
sui prodotti e/o sugli imballaggi. Sono stati elaborati orientamenti sull’utilizzo
del marchio di conformità; 6.5.3. se un titolare di ETPIK non
soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l’LV
rilascerà una relazione di non conformità anziché il documento V-Legal. 6.6. L’LV: 6.6.1. inoltra una copia di un
documento V-Legal o una relazione di non conformità al ministero delle Foreste
entro ventiquattro ore dal momento in cui è stata presa la decisione; 6.6.2. presenta ogni tre mesi una
relazione esauriente e una relazione sintetica pubblica che delineano il numero
di documenti V-Legal rilasciati oltre al numero e al tipo di non conformità
rilevate al ministero delle Foreste con copie per il KAN, per il ministero del
Commercio e per il ministero dell’Industria. 7. Monitoraggio L’SVL del legname indonesiano comprende il
monitoraggio della società civile (monitoraggio indipendente, MI) e una
valutazione esauriente. Per rafforzare ulteriormente il sistema per una
FLEGT-APV viene aggiunta la componente valutazione periodica (VP). Il monitoraggio indipendente è condotto
dalla società civile al fine di valutare la conformità degli operatori, degli
LP e degli LV con i requisiti dell’SVL del legname indonesiano, inclusi gli
orientamenti e le norme di accreditamento. La società civile è definita in
questo contesto come persone giuridiche indonesiane che comprendono ONG
forestali, comunità che vivono all’interno e in prossimità della foresta e
singoli cittadini indonesiani. La valutazione esauriente è condotta da un
gruppo al quale appartengono varie parti interessate, che riesamina l’SVL del
legname indonesiano e individua le lacune e i possibili miglioramenti del
sistema nell’ambito del mandato del ministero delle Foreste. L’obiettivo della valutazione periodica è
quello di fornire un’assicurazione indipendente che l’SVL del legname
indonesiano funzioni come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle
licenze FLEGT rilasciate. La VP utilizza i risultati e le raccomandazioni del monitoraggio
indipendente e della valutazione esauriente. Le condizioni per la valutazione
periodica sono indicate all’allegato VI. Appendice
Controllo della catena di approvvigionamento 1. Descrizione del controllo
operativo della catena di approvvigionamento per il legname proveniente da
foreste demaniali 1.1. Luogo di abbattimento (a)
Attività principali: –
inventario del legname (enumerazione degli alberi) da
parte del titolare del permesso; –
preparazione di una relazione di inventario del
legname da parte del titolare del permesso; –
verifica e approvazione della relazione di
inventario del legname da parte del funzionario forestale del distretto; –
presentazione di un programma di lavoro annuale
proposto dal titolare del permesso; –
approvazione del programma di lavoro annuale da
parte del funzionario forestale della provincia; –
operazioni di raccolta da parte del titolare del
permesso, compreso il rotolamento dei tronchi al luogo di deposito. (b)
Procedure: –
l’inventario del legname (enumerazione degli
alberi) viene stilato dal titolare del permesso tramite targhette. Queste
targhette sono composte da tre sezioni staccabili, applicate al ceppo, al
tronco raccolto e alla relazione dell’operatore. Ogni sezione contiene le
informazioni necessarie richieste per la localizzazione del legname, compreso
il numero dell’albero e la relativa posizione; –
il titolare del permesso prepara una relazione di
inventario del legname, che contiene informazioni sul numero, sul volume
stimato, sull’identificazione preliminare delle specie e sulla posizione degli
alberi da raccogliere e una sintesi, utilizzando i moduli ufficiali del
ministero delle Foreste; –
il titolare del permesso presenta la relazione di
inventario del legname al funzionario forestale del distretto, che conduce una
verifica sui documenti e sul campo della relazione di inventario del legname,
in base ad alcuni campioni. Se tutto è in ordine, il funzionario approva la
relazione; –
la relazione di inventario del legname fornisce la
base per il programma di lavoro annuale proposto, che viene elaborato dal
titolare del permesso e presentato al funzionario forestale della provincia per
la revisione e l’approvazione. Il funzionario esamina ed esegue una verifica
incrociata del programma di lavoro annuale proposto rispetto alla relazione di
inventario del legname approvata e se tutto è in ordine approva il programma di
lavoro; –
quando il programma di lavoro annuale è approvato
dal funzionario, al titolare del permesso viene consentito di iniziare le
operazioni di raccolta; –
durante le operazioni di raccolta vengono
utilizzate delle targhette per garantire che i tronchi provengano da un luogo
di abbattimento approvato, come descritto in precedenza. 1.2. Luogo di deposito dei tronchi (a)
Attività principali: –
se necessario, taglio trasversale dei tronchi da
parte del titolare del permesso e marcatura di tali tronchi in modo da garantire
la coerenza con la relazione di produzione dei tronchi; –
misurazione e classificazione dei tronchi da parte
del titolare del permesso; –
preparazione di un elenco dei tronchi da parte del
titolare del permesso; –
presentazione della relazione di produzione dei
tronchi proposta da parte del titolare del permesso; –
approvazione della relazione di produzione dei
tronchi da parte del funzionario forestale del distretto. (b)
Procedure: –
il titolare del permesso contrassegna tutti i
tronchi tagliati trasversalmente; –
la marcatura fisica permanente dei tronchi consiste
nel numero di identificazione originale dell’albero e in altri segni che permettono
di collegare il tronco al luogo di abbattimento approvato; –
il titolare del permesso misura e classifica tutti
i tronchi e registra le informazioni sui tronchi in un elenco dei tronchi
utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste; –
in base all’elenco dei tronchi, il titolare del
permesso prepara una relazione periodica sulla produzione di tronchi e una
relazione sintetica per mezzo di moduli ufficiali del ministero delle Foreste; –
il titolare del permesso presenta periodicamente la
relazione sulla produzione di tronchi e la sintesi al funzionario forestale del
distretto per approvazione; –
il funzionario forestale del distretto effettua una
verifica fisica delle relazioni basata su campioni. Il risultato della verifica
fisica è sintetizzato in un elenco di verifica dei tronchi utilizzando un
modulo ufficiale del ministero delle Foreste; –
se il risultato della verifica fisica è positivo, il
funzionario approva la relazione di produzione dei tronchi; –
dopo essere stati verificati dal funzionario, i
tronchi devono essere impilati separatamente da tutti i tronchi non verificati;
–
la relazione sulla produzione di tronchi viene
utilizzata per calcolare il pagamento richiesto della tassa per le risorse forestali
e al fondo di rimboschimento (a seconda dei casi). (c)
Verifica dei dati: Concessioni per le foreste naturali Il funzionario forestale del distretto controlla
il numero dei tronchi, le targhette e il volume complessivo dei tronchi
estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione dei tronchi rispetto
alla quota approvata nel programma di lavoro annuale. Concessioni per le piantagioni di legname Il funzionario forestale del distretto controlla
il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla
produzione di tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro
annuale. 1.3. Deposito di tronchi I tronchi sono trasportati dal luogo di accumulo
ai depositi e successivamente trasportati direttamente in stabilimenti di
lavorazione o in un deposito intermedio. (a)
Attività principali: –
preparazione di un elenco di tronchi da parte del
titolare del permesso; –
fatturazione da parte dell’ufficio forestale del
distretto e pagamento del relativo importo della tassa per le risorse forestali
e al fondo di rimboschimento da parte del titolare del permesso. In base all’elenco
dei tronchi, il funzionario forestale del distretto svolge un’ispezione sul
campo; –
se il risultato dell’ispezione sul campo è positivo,
emissione da parte del funzionario di un documento di trasporto dei tronchi, a
cui è allegato un elenco dei tronchi; –
preparazione di una relazione di bilancio tronchi
da parte del titolare del permesso. (b)
Procedure: –
il titolare del permesso presenta una richiesta di pagamento
delle tasse pertinenti al funzionario forestale del distretto incaricato della
fatturazione, in base all’elenco dei tronchi allegato alla richiesta; –
in base alla suddetta richiesta, il funzionario forestale
del distretto emette una fattura o più fatture per il saldo da parte del
titolare del permesso; –
il titolare del permesso paga l’importo indicato
nella/e fattura/e della tassa per le risorse forestali e/o del fondo di
rimboschimento e il funzionario forestale del distretto rilascia una ricevuta o
delle ricevute per questo pagamento; –
il titolare del permesso presenta una richiesta per
il rilascio di documenti di trasporto dei tronchi, accompagnata dalla ricevuta
di pagamento e dalla relazione di bilancio tronchi; –
il funzionario forestale del distretto effettua una
verifica amministrativa e fisica dei tronchi da trasportare e prepara una
relazione di verifica; –
se il risultato della verifica è positivo, il
funzionario forestale del distretto rilascia i documenti di trasporto dei
tronchi; –
il titolare del permesso prepara/aggiorna la
relazione di bilancio tronchi per registrare la quantità di tronchi in ingresso,
stoccati e in uscita presso il deposito dei tronchi. (c)
Verifica dei dati Il funzionario forestale del distretto controlla
la relazione di bilancio tronchi confrontando i flussi in entrata, in uscita e
lo stoccaggio dei tronchi al deposito, in base alle relazioni sulla produzione
dei tronchi e ai relativi documenti di trasporto dei tronchi. 1.4. Deposito di tronchi intermedio
I depositi intermedi di tronchi sono utilizzati se
i tronchi non vengono trasportati dall’area di concessione direttamente al
deposito dello stabilimento. I depositi intermedi di tronchi vengono utilizzati
in particolare per il trasporto interinsulare dei tronchi o se è cambiata la
modalità di trasporto. Il permesso per l’istituzione di un deposito
intermedio di tronchi viene concesso dal funzionario forestale in base a una
proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per deposito
intermedio di tronchi è valido per cinque anni, ma può essere esteso in seguito
a revisione e approvazione del funzionario forestale. (a)
Attività principali: –
cessazione della validità del documento di
trasporto dei tronchi da parte di un funzionario; –
preparazione di una relazione di bilancio tronchi
da parte del titolare del permesso; –
preparazione dell’elenco dei tronchi da parte del
titolare del permesso; –
il titolare del permesso compila il documento di
trasporto dei tronchi secondo il formato fornito dal ministero delle Foreste. (b)
Procedure: –
il funzionario forestale del distretto verifica
fisicamente il numero, le specie e le dimensioni dei tronchi in ingresso
contandoli (censimento) o sulla base di campioni se il numero dei tronchi è
superiore a 100; –
se il risultato della verifica è positivo, il
funzionario pone termine alla validità del documento di trasporto dei tronchi
per i tronchi in ingresso; –
il titolare del permesso prepara una relazione di
bilancio tronchi come mezzo per controllare il flusso in ingresso e in uscita
dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi; –
per i tronchi in uscita, il titolare del permesso
redige un elenco dei tronchi, collegato ai precedenti documenti di trasporto
dei tronchi; –
il documento di trasporto dei tronchi per spostare
i tronchi dal deposito di tronchi intermedio è compilato dal titolare del
permesso. (c)
Verifica dei dati Il funzionario forestale del distretto controlla
la coerenza tra i tronchi trasportati dal deposito di tronchi e i tronchi che
entrano nel deposito intermedio. Il titolare del permesso aggiorna la relazione di
bilancio tronchi, in cui sono registrati i flussi in ingresso, in uscita e lo
stoccaggio dei tronchi nel deposito di tronchi intermedio, in base ai documenti
di trasporto dei tronchi pertinenti. 2. Descrizione del controllo
operativo delle catene di approvvigionamento del legname proveniente da
foreste/terreni di proprietà privata Le operazioni di raccolta del legname in foreste/terreni
privati sono disciplinate dal regolamento del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012
(in appresso “il regolamento”). I proprietari privati di foreste/terreni non sono
soggetti a requisiti giuridici di apporre contrassegni di identificazione sugli
alberi inventariati per la raccolta o sui tronchi. I depositi di tronchi e i
depositi intermedi di tronchi non vengono utilizzati di norma per il legname
raccolto da foreste/terreni privati. Le procedure di controllo per il legname
proveniente da foreste/terreni privati differiscono a seconda che i tronchi
siano stati ottenuti da alberi che si trovavano sul sito quando è stato
acquistato il titolo fondiario oppure da alberi piantati dopo che il titolo è
stato acquistato. Inoltre dipendono dalle specie di alberi raccolte. Il pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di
rimboschimento si applica ai tronchi provenienti da alberi già presenti sul
luogo quando è stato concesso il titolo fondiario; tuttavia non si applica ai
tronchi provenienti dagli alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario.
Nel caso dei tronchi raccolti da alberi piantati dopo
il rilascio del titolo fondiario, sono possibili due scenari: –
per le specie elencate nell’articolo 5.1 del
regolamento, il proprietario prepara una fattura, che funge da documento di
trasporto; –
per le altre specie, il capo del villaggio o il
funzionario nominato rilascia il documento di trasporto. Nel caso dei tronchi raccolti da alberi presenti
in un luogo prima della concessione del titolo fondiario, il funzionario
forestale del distretto rilascia il documento di trasporto. Luogo di abbattimento/deposito dei tronchi (a)
Attività principali: –
riconoscimento del diritto di proprietà; –
se necessario, taglio trasversale; –
calcolo delle proporzioni (misurazione); –
preparazione di un elenco di tronchi; –
fatturazione da parte dell’ufficio forestale del
distretto e pagamento dell’importo fatturato dal proprietario per la tassa per
le risorse forestali e/o al fondo di rimboschimento; –
rilascio o preparazione del documento di trasporto. (b)
Procedure: –
il proprietario della foresta/terreno privato
chiede il riconoscimento del suo diritto di proprietà; –
una volta riconosciuto il diritto di proprietà
della foresta/del terreno, il proprietario redige un elenco dei tronchi, dopo
che sono stati misurati. Nel caso di tronchi raccolti da alberi presenti in
un luogo prima della concessione del titolo fondiario: –
il proprietario presenta un elenco dei tronchi e
una richiesta di pagamento della tassa per le risorse forestali e del fondo di
rimboschimento al funzionario forestale del distretto; –
il funzionario svolge il controllo dei documenti e
la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e
numero dei tronchi); –
se il risultato dei controlli sui documenti e della
verifica fisica è positivo, il funzionario forestale del distretto emette una
fattura per la tassa per le risorse forestali e per il fondo di rimboschimento,
che il proprietario dovrà pagare; –
il proprietario terriero presenta la ricevuta del
pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento al
capo del villaggio, insieme a una richiesta di rilascio di un documento di
trasporto; –
il capo del villaggio svolge i controlli dei
documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie
e numero dei tronchi); –
sulla base di quanto riportato sopra, il capo del
villaggio rilascia il documento di trasporto dei tronchi. Nel caso di tronchi raccolti da alberi piantati dopo
il rilascio del titolo fondiario: Specie elencate nell’articolo 5.1 del
regolamento: –
il proprietario contrassegna i tronchi e identifica
le specie; –
il proprietario prepara un elenco dei tronchi; –
in base a quanto riportato sopra, il proprietario
prepara una fattura secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste, che
funge anche da documento di trasporto. Altre specie non elencate nell’articolo 5.1
del regolamento: –
il proprietario contrassegna i tronchi e identifica
le specie; –
il proprietario prepara un elenco dei tronchi; il
proprietario presenta l’elenco dei tronchi e una richiesta di rilascio di un
documento di trasporto dei tronchi al capo del villaggio o a un funzionario
incaricato; –
il capo del villaggio o il funzionario incaricato
svolge i controlli dei documenti e la verifica fisica dei tronchi
(identificazione delle specie, numero dei tronchi, luogo di raccolta); –
in base a quanto riportato sopra, il capo del
villaggio o il funzionario incaricato rilascia il documento di trasporto dei
tronchi secondo il formato fornito dal ministero delle Foreste. (c)
Verifica dei dati Il capo del villaggio o il funzionario incaricato oppure
il funzionario forestale del distretto confronta il volume dei tronchi raccolti
con l’elenco dei tronchi. 3. Descrizione del controllo
operativo delle catene di approvvigionamento del legname per il settore
industriale e per l’esportazione. 3.1. Industria primaria/integrata (a)
Attività principali: –
preparazione di una relazione di bilancio tronchi da
parte dello stabilimento di trasformazione; –
verifica fisica dei tronchi da parte del
funzionario forestale del distretto; –
cessazione della validità del documento di
trasporto dei tronchi da parte di un funzionario; –
preparazione delle materie prime e del piedilista
di cavallettamento da parte dello stabilimento; –
preparazione della relazione di bilancio legname
trasformato da parte dello stabilimento; –
lo stabilimento compila il documento di trasporto del
legname e dei suoi derivati secondo il modello fornito dal ministero delle
Foreste; –
preparazione della relazione sulle vendite dello
stabilimento. (b)
Procedure: –
lo stabilimento redige una relazione di bilancio
tronchi come mezzo per registrare il flusso dei tronchi in arrivo, in uscita e
all’interno dello stabilimento; –
lo stabilimento presenta al funzionario forestale
del distretto le copie dei documenti di trasporto dei tronchi corrispondenti a
ogni partita di tronchi ricevuti dallo stabilimento; –
il funzionario verifica le informazioni contenute nelle
relazioni confrontandole con i prodotti fisici. Tale operazione può essere
svolta sulla base di un campione se sono presenti più di 100 articoli; –
se il risultato della verifica è positivo, il
funzionario pone termine alla validità dei documenti di trasporto dei tronchi; –
il funzionario archivia le copie dei documenti di
trasporto dei tronchi e prepara un elenco di sintesi dei documenti di trasporto
dei tronchi, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste; –
le copie dei documenti di trasporto dei tronchi, alla
cui validità ha posto termine un funzionario, vengono consegnate alla società
per l’archiviazione; –
alla fine di ogni mese viene presentata una sintesi
dei documenti di trasporto dei tronchi all’ufficio forestale del distretto; –
lo stabilimento prepara la materia prima e i
piedilista di cavallettamento del prodotto per linea di produzione come mezzo
per controllare l’ingresso dei tronchi e l’uscita del legname e dei suoi
derivati e per calcolare il tasso di recupero; –
lo stabilimento prepara una relazione di bilancio
legname trasformato come mezzo per riferire sui flussi del legname e dei suoi
derivati e delle scorte all’interno dello stabilimento e a partire da questo; –
la società o lo stabilimento invia periodicamente
le relazioni sulle vendite dello stabilimento all’ufficio forestale del
distretto. (c)
Verifica dei dati La società controlla la relazione di bilancio
tronchi confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo stoccaggio dei
tronchi in base ai documenti di trasporto dei tronchi. Il piedilista di cavallettamento di produzione
viene utilizzato per verificare il volume in ingresso e in uscita delle linee
di produzione e il tasso di recupero viene confrontato con il tasso medio
pubblicato. La società controlla la relazione di bilancio
prodotti trasformati confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo
stoccaggio dei prodotti in base ai documenti di trasporto del legname e dei
suoi derivati. Il funzionario forestale del distretto controlla
la verifica effettuata dalla società. 3.2. Industria secondaria (a)
Attività principali: –
preparazione delle relazioni di bilancio sui
prodotti trasformati e sul legname trasformato (prodotti semi-lavorati) da
parte della fabbrica; –
preparazione di fatture da parte della fabbrica,
che fungono anche da documenti di trasporto per il legname e suoi derivati trasformati; –
preparazione della relazione di bilancio legname
trasformato da parte della fabbrica; –
preparazione della relazione sulle vendite da parte
della società o della fabbrica. (b)
Procedure: –
la fabbrica archivia i documenti di trasporto del
legname trasformato (per il materiale ricevuto) e prepara una sintesi di questi
documenti, che viene presentata al funzionario forestale del distretto; –
la fabbrica usa il piedilista di cavallettamento
del legname trasformato e dei prodotti trasformati per linee di produzione come
mezzo per riferire sui flussi di materiali nella fabbrica, sull’uscita dei
prodotti e per calcolare il tasso di recupero della materia prima; –
la fabbrica prepara una relazione di bilancio
legname trasformato come mezzo per controllare i flussi dei materiali nello
stabilimento, l’uscita dei prodotti del legno e le scorte detenute. La società
o la fabbrica prepara le fatture per i prodotti trasformati, che fungono anche da
documento di trasporto e archivia le copie delle fatture. A ogni fattura è
allegato un elenco legnosi del legname e dei suoi derivati; –
la società o fabbrica invia le relazioni sulle
vendite all’ufficio forestale del distretto. (c)
Verifica dei dati La fabbrica controlla la relazione di bilancio
legname trasformato confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo
stoccaggio dei materiali in base ai documenti di trasporto del legname
trasformato e al piedilista di cavallettamento del legname trasformato. Il piedilista di cavallettamento della produzione
viene utilizzato per controllare il volume in ingresso e in uscita delle linee
di produzione e viene valutato il tasso di recupero. La società controlla la relazione di bilancio
prodotti trasformati, confrontando i flussi in ingresso, in uscita e lo
stoccaggio dei prodotti in base alle fatture. Quanto riportato sopra è soggetto a controlli ai
sensi del regolamento del direttore generale sullo sfruttamento delle foreste P.8/VI-BPPHH/2011.
4. Esportazione Le procedure e i processi di verifica per l’esportazione
del legname proveniente da foreste demaniali e da foreste/terreni privati sono
identici. (a)
Attività principali: –
il ministero del Commercio rilascia all’esportatore
un certificato di esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK); –
l’esportatore richiede il rilascio di un documento
V-Legal/licenza FLEGT per ogni spedizione destinata all’esportazione; –
l’LV verifica che siano state soddisfatte le
condizioni pertinenti e rilascia il documento V-Legal/licenza FLEGT; –
l’esportatore prepara un documento di dichiarazione
di esportazione, che viene presentato alle autorità doganali; –
le autorità doganali rilasciano un documento di
approvazione dell’esportazione per lo sdoganamento. (b)
Procedure: –
l’esportatore chiede al LV di rilasciare un
documento V-Legal/licenza FLEGT; –
l’LV rilascia un documento V-Legal/licenza FLEGT
dopo una verifica documentale e fisica, in modo da garantire che il legname o i
suoi derivati provengano da fonti legalmente verificate e vengano quindi
prodotti conformemente alla definizione di legalità descritta nell’allegato II; –
l’esportatore presenta un documento di dichiarazione
di esportazione a cui sono allegati la fattura, l’elenco degli imballaggi, la
ricevuta dei dazi all’esportazione/Bukti Setor Bea Keluar (se versati), il
certificato ETPIK, il documento V-Legal/licenza FLEGT, il permesso di
esportazione/Surat Persetujuan Ekspor (se regolamentato), la relazione dell’ispettore
(se regolamentata) e il documento CITES (qualora opportuno) per l’approvazione
della dogana; –
se il risultato della verifica del documento di
dichiarazione di esportazione è positivo, la dogana rilascia un documento di
approvazione dell’esportazione/Nota Pelayanan Ekspor.
ALLEGATO VI QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA
VALUTAZIONE PERIODICA 1. Obiettivo La valutazione periodica (VP) è una valutazione
indipendente effettuata da una terza parte indipendente denominata “valutatore”.
L’obiettivo della valutazione periodica è quello di garantire che l’SVL del
legname stia funzionando come descritto, migliorando pertanto la credibilità
delle licenze FLEGT rilasciate ai sensi del presente accordo. 2. Campo di applicazione La valutazione periodica (VP) riguarda: 1. il funzionamento delle misure
di controllo dal punto di produzione nella foresta al punto di esportazione legnosi
del legname e dei suoi derivati; 2. la gestione dei dati e i
sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l’SVL del legname, il
rilascio delle licenze FLEGT nonché la produzione, il rilascio di licenze e le
statistiche commerciali pertinenti per il presente accordo. 3. Risultati La valutazione periodica produce relazioni
regolari che presentano i risultati della valutazione e le raccomandazioni
sulle misure da adottare per ovviare alle lacune ed eliminare i punti deboli
del sistema individuati dalla valutazione. 4. Attività principali Le attività della valutazione periodica includono,
tra l’altro: (a)
gli audit di conformità da parte di tutti gli
organismi che svolgono funzioni di controllo nell’ambito delle disposizioni
dell’SVL del legname; (b)
la valutazione dell’efficacia dei controlli della
catena di approvvigionamento dal punto di produzione nella foresta al punto di
esportazione dall’Indonesia; (c)
la valutazione dell’adeguatezza della gestione dei
dati e dei sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l’SVL del
legname oltre al rilascio delle licenze FLEGT; (d)
l’individuazione e registrazione di casi di non
conformità e dei guasti di sistema nonché la prescrizione delle azioni
correttive necessarie; (e)
la valutazione dell’attuazione efficace di azioni
correttive precedentemente individuate e raccomandate; e (f)
la comunicazione dei risultati al comitato
congiunto di attuazione (CCA). 5. Metodologia della valutazione 5.1. Il valutatore utilizza una
metodologia documentata e basata su prove che soddisfa i requisiti ISO/IEC
19011 o equivalenti. Tale metodologia include controlli adeguati della
documentazione pertinente, procedure operative e registri delle operazioni
delle organizzazioni responsabili dell’attuazione dell’SVL del legname,
individuazione dei casi di non conformità e dei guasti di sistema e l’emissione
di richieste per un’azione correttiva corrispondente. 5.2. Il valutatore, tra l’altro: (a)
riesamina il processo di accreditamento delle
agenzie di valutazione e verifica indipendente (LP e LV); (b)
esamina le procedure documentate di ciascun
organismo coinvolto nei controlli dell’integrità e coerenza dell’attuazione
dell’SVL del legname; (c)
esamina l’attuazione delle procedure documentate e
i registri, incluse le prassi di lavoro, durante le visite agli uffici, le zone
forestali di raccolta, i depositi/bacini di deposito di tronchi, le stazioni di
controllo forestale, i siti degli stabilimenti e i punti di esportazione e
importazione; (d)
esamina le informazioni raccolte dalle autorità di
regolamentazione e di quelle incaricate dell’applicazione delle leggi, gli LP
ed LV e altri organismi individuati nell’SVL del legname per verificare la
conformità; (e)
esamina la raccolta dati da parte di organizzazioni
del settore privato coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname; (f)
valuta la disponibilità delle informazioni
pubbliche di cui all’allegato IX, inclusa l’efficacia dei meccanismi di
divulgazione delle informazioni; (g)
si avvale dei risultati e delle raccomandazioni del
monitoraggio indipendente e delle relazioni di valutazione esauriente oltre alle
relazioni del controllore di mercato indipendente; (h)
ricerca i pareri delle parti interessate e utilizza
le informazioni ricevute dalle parti interessate che sono direttamente o
indirettamente coinvolte nell’attuazione dell’SVL del legname; e (i)
usa metodi di campionatura e di controlli casuali
appropriati per valutare l’operato delle agenzie di regolamentazione forestale,
LP ed LV, industrie e altri soggetti rilevanti a tutti i livelli delle attività
forestali, del controllo della catena di approvvigionamento, della lavorazione
e trasformazione del legno e del rilascio delle licenze di esportazione,
inclusi i controlli incrociati con le informazioni sulle importazioni dall’Indonesia
fornite dall’Unione. 6. Qualifiche del valutatore Il valutatore è una terza parte competente,
indipendente e imparziale che soddisfa i seguenti requisiti: (a)
il valutatore deve dimostrare le qualifiche e le
capacità di soddisfare i requisiti della Guida 65 ISO/IEC e dello standard
ISO/IEC 17021 o equivalenti, inclusa la qualifica per offrire servizi di
valutazione riguardanti il settore forestale e le catene di approvvigionamento
dei prodotti forestali; (b)
il valutatore non deve essere coinvolto
direttamente nella gestione delle foreste, nella lavorazione e trasformazione
del legno, nel commercio di legname o nel controllo del settore forestale in
Indonesia o nell’Unione; (c)
il valutatore deve essere indipendente da tutti gli
altri componenti dell’SVL del legname e dalle autorità di regolamentazione
forestale dell’Indonesia; inoltre deve disporre di sistemi per evitare
qualsiasi conflitto di interesse. Il valutatore dichiara qualsiasi potenziale
conflitto di interesse che potrebbe sorgere e intraprende un’azione efficace
per limitarlo; (d)
il valutatore e i suoi dipendenti che svolgono i
compiti di valutazione devono avere acquisito un’esperienza comprovata di audit
in materia di gestione delle foreste tropicali, settori della lavorazione e
trasformazione del legno e controlli della relativa catena di
approvvigionamento; (e)
il valutatore deve avere predisposto un meccanismo
per ricevere e trattare i reclami derivanti dalle sue attività e dai risultati. 7. Relazioni 7.1. La relazione di valutazione
periodica comprende: i) una relazione completa contenente tutte le
informazioni del caso sulla valutazione, i suoi risultati (inclusi i casi di
non conformità e i guasti di sistema) e le raccomandazioni e ii) una
relazione sintetica pubblica basata su una relazione completa, che presenta i
risultati essenziali e le raccomandazioni. 7.2. La relazione completa e la
relazione sintetica pubblica devono essere presentate al CCA per il riesame e l’approvazione
prima della divulgazione pubblica. 7.3. Su richiesta del CCA il
valutatore fornisce informazioni aggiuntive per sostenere o precisare i risultati. 7.4. Il valutatore notifica al CCA
tutti i reclami ricevuti e le azioni adottate per risolverli. 8. Riservatezza Il valutatore tutela la riservatezza dei dati
ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività. 9. Nomina, periodicità e
finanziamento 9.1. Il valutatore viene nominato
dall’Indonesia dopo le consultazioni con l’Unione europea nell’ambito del CCA. 9.2. La valutazione periodica viene
condotta a intervalli non superiori a dodici mesi a partire dalla data
approvata dal CCA conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo.
9.3. Il
finanziamento della revisione periodica viene deciso dal CCA. ALLEGATO VII QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL
MONITORAGGIO INDIPENDENTE DEL MERCATO 1. Obiettivo del monitoraggio
indipendente del mercato Il monitoraggio indipendente del mercato (MIM)
è un monitoraggio del mercato effettuato da una terza parte indipendente
denominata “controllore”. L’obiettivo del monitoraggio indipendente del mercato
(MIM) è quello di raccogliere e analizzare informazioni sull’accettazione del
legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione europea e
riesaminare gli effetti del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori
che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e le relative iniziative
quali le politiche in materia di appalti pubblici e privati. 2. Ambito di applicazione Il MIM copre: 2.1. il rilascio per l’immissione
in libera pratica del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT in
corrispondenza dei punti di ingresso nell’Unione; 2.2. la resa del legname
indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione e gli effetti
delle misure connesse al mercato adottate nell’Unione sulla domanda di legname
indonesiano coperto da licenza FLEGT; 2.3. la resa del legname
indonesiano non coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione e gli effetti
delle misure connesse al mercato adottate nell’Unione sulla domanda di legname
indonesiano non coperto da licenza FLEGT; 2.4. l’esame degli effetti di altre
misure connesse al mercato adottate nell’Unione quali, ad esempio, le politiche
in materia di appalti pubblici, i codici per gli edifici ecocompatibili e l’azione
del settore privato come i codici di pratica commerciale e la responsabilità
sociale delle imprese. 3. Risultati Il MIM comporta la redazione di relazioni
regolari al comitato congiunto di attuazione (CCA) contenenti i risultati e le
raccomandazioni sulle misure per rafforzare la posizione del legname
indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell’Unione e per migliorare l’attuazione
delle misure connesse al mercato per evitare l’immissione sul mercato dell’Unione
del legname raccolto illegalmente. 4. Attività principali Il MIM include, tra l’altro: 4.1. la valutazione: (a)
dei progressi realizzati nell’ambito delle misure
politiche per combattere il commercio nell’Unione di legname raccolto
illegalmente e degli effetti di tali misure; (b)
delle tendenze nell’importazione nell’Unione del
legname e suoi derivati dall’Indonesia oltre che da altri paesi esportatori di
legname partecipanti o meno ad AVP; (c)
delle azioni dei gruppi di pressione che potrebbero
influire sulla domanda di legname e dei suoi derivati o sui mercati per il
commercio dei prodotti forestali indonesiani. 4.2. Relazioni sui risultati e
raccomandazioni presentate al CCA. 5. Metodologia di monitoraggio 5.1. Il controllore deve disporre
di una metodologia documentata e basata su prove. Tale metodologia include un’analisi
adeguata della documentazione del caso, l’individuazione di incongruenze nei
dati e nelle informazioni commerciali disponibili e colloqui approfonditi con i
soggetti rilevanti in merito agli indicatori essenziali degli effetti e dell’efficacia
delle misure connesse al mercato. 5.2. Il controllore formula
osservazioni e conduce analisi, tra l’altro: (a)
sull’attuale situazione di mercato e sulle tendenze
nell’Unione per quanto riguarda il legname e i suoi derivati; (b)
sulle politiche in materia di appalti pubblici e
sul loro trattamento nell’Unione del legname e dei suoi derivati coperti o meno
da licenze FLEGT; (c)
sulla legislazione che incide sull’industria del
legno, sul commercio di legname e prodotti derivati all’interno dell’Unione e
sulle importazioni di legname e suoi derivati nell’Unione; (d)
sulle differenze di prezzo tra il legname e suoi
derivati coperti o meno da licenze FLEGT nell’Unione; (e)
sull’accettazione nel mercato, la percezione e la
quota di mercato del legname e dei suoi derivati certificati e coperti da
licenza FLEGT nell’Unione; (f)
sulle statistiche e tendenze sui volumi e sui
valori delle importazioni presso differenti porti dell’Unione di legname e suoi
derivati coperti o meno da licenza FLEGT provenienti dall’Indonesia oltre che
da altri paesi esportatori di legname partecipanti o meno ad AVP; (g)
sulle descrizioni dei processi e degli strumenti giuridici,
incluse le modifiche ad essi apportate, in base ai quali le autorità competenti
e le autorità di controllo delle frontiere nell’Unione convalidano le licenze
FLEGT e autorizzano l’immissione in libera pratica dei carichi, oltre alle
sanzioni imposte per la non conformità; (h)
sulle possibili difficoltà e i possibili vincoli a
cui devono fare fronte gli esportatori e gli importatori quando importano
legname coperto da licenze FLEGT nell’Unione; (i)
sull’efficacia delle campagne per promuovere il
legname coperto da licenze FLEGT nell’Unione. 5.3. Il controllore raccomanda
attività promozionali di mercato per migliorare ulteriormente l’accettazione
del legname indonesiano coperto da licenze FLEGT. 6. Qualifiche del controllore
indipendente di mercato Il controllore deve: (a)
essere una terza parte indipendente di
professionalità e integrità comprovate nel monitoraggio del mercato dell’Unione
del legname e dei suoi derivati e delle questioni commerciali connesse; (b)
avere dimestichezza con il commercio e i mercati
del legname indonesiano e dei suoi derivati, in particolare di legno duro, e
con i paesi dell’Unione che fabbricano prodotti simili; (c)
disporre di sistemi per evitare qualsiasi conflitto
di interessi. Il controllore deve dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di
interessi che possa sorgere e prendere provvedimenti efficaci per limitarlo. 7. Relazioni 7.1. Le relazioni devono essere
presentate a scadenza biennale e comprendono: i) un’analisi completa
contenente tutti i risultati e le raccomandazioni rilevanti; e ii) una
relazione sintetica basata sulla relazione completa. 7.2. La relazione completa e la
relazione sintetica sono presentate al CCA per il riesame e l’approvazione prima
di essere rese pubbliche. 7.3. Su richiesta del CCA, il
controllore può fornire informazioni aggiuntive per chiarire i risultati. 8. Riservatezza Il controllore mantiene la riservatezza dei
dati ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività. 9. Nomina, periodicità e
finanziamento 9.1. Il controllore è nominato dall’Unione
dopo le consultazioni con l’Indonesia nell’ambito del CCA. 9.2. Il MIM viene condotto a intervalli
di tempo non superiori a ventiquattro mesi a decorrere dalla data approvata dal
CCA conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo. 9.3. Il finanziamento del MIM è
deciso dal CCA. ALLEGATO VIII CRITERI PER VALUTARE L’OPERATIVITÀ DEL
SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME INDONESIANO Contesto Prima che inizi la concessione di licenze
FLEGT alle esportazioni di legname verso l’Unione europea, verrà svolta una
valutazione tecnica indipendente del sistema di verifica delle legalità del
legname indonesiano. Questa valutazione tecnica avrà lo scopo di: (i) esaminare
la funzione dell’SVL del legname nella pratica per stabilire se fornisce i
risultati attesi e di (ii) esaminare eventuali revisioni apportate all’SVL del
legname dopo la firma del presente accordo. I criteri di questa valutazione sono riportati
di seguito: 1. Definizione di legalità 2. Controllo della catena di approvvigionamento
3. Procedure di verifica 4. Concessione di licenze di
esportazione 5. Monitoraggio indipendente 1. Definizione di legalità Il legname di origine legale deve essere
definito sulla base delle leggi vigenti in Indonesia. La definizione utilizzata
dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul
piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi e i regolamenti che
disciplinano i settori di seguito specificati: ·
diritti di raccolta: concessione di diritti
legali per la raccolta del legname entro le zone designate e/o dichiarate
legalmente a tal fine; ·
attività forestali: rispetto delle norme di
legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle leggi
e ai regolamenti corrispondenti in materia di ambiente e lavoro; ·
diritti e imposte: rispetto degli obblighi di
legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta
del legname e i diritti di raccolta; ·
altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti
fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero
incidere i diritti di raccolta del legname; ·
commercio e dogane: rispetto degli obblighi di
legge in materia di procedure commerciali e doganali. Domande fondamentali: ·
la definizione di legalità e le norme di verifica
della legalità sono state modificate da quando è stato concluso il presente
accordo? ·
Le leggi e i regolamenti corrispondenti in materia
di lavoro sono stati inclusi nelle definizioni di legalità di cui all’allegato II? In caso di modifiche alla definizione di
legalità, le domande principali comprenderanno: ·
sono state consultate tutte le parti interessate
pertinenti in merito a queste modifiche e a tutti i cambiamenti successivi al
sistema di verifica della legalità attraverso un processo che ha tenuto
sufficientemente conto dei loro punti di vista? ·
È chiaro quale strumento giuridico sottende ciascun
elemento della definizione? I criteri e gli indicatori che consentono di
accertare la conformità a ciascun elemento della definizione sono specificati? I
criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano
operativo? ·
I criteri e gli indicatori individuano chiaramente
ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le prestazioni di
tutti i soggetti coinvolti? ·
La definizione di legalità comprende i settori
principali delle leggi e dei regolamenti vigenti precedentemente descritti? In
caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati? 2. Controllo della catena di
approvvigionamento I sistemi di controllo della catena di
approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della tracciabilità del
legname e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dal
punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre
mantenere la tracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro
prodotto derivato dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine,
ma sarà sempre necessario garantire la tracciabilità tra la foresta e il primo
punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di
trasformazione). 2.1. Diritti di utilizzo Le aree in cui sono stati concessi i
diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti sono chiaramente
identificati. Domande fondamentali: ·
il sistema di controllo assicura che soltanto il
legname proveniente da un’area forestale soggetta a diritti di sfruttamento
validi entri nella catena di approvvigionamento? ·
Il sistema di controllo assicura che le imprese che
effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di
sfruttamento per l’area forestale interessata? ·
Le procedure di riconoscimento dei diritti di
raccolta e le informazioni su tali diritti e sui loro titolari sono rese
pubbliche? 2.2. Metodi di controllo della
catena di approvvigionamento Esistono meccanismi efficaci per
rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di
raccolta al punto di esportazione. L’impostazione per individuare il legname
può variare, spaziando dall’impiego di etichette per i singoli articoli alla
consultazione della documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo
scelto deve tenere conto del tipo e del valore del legname e del rischio di
contaminazione con legname sconosciuto o illegale. Domande fondamentali: ·
nel sistema di controllo sono identificate e
descritte tutte le possibili catene di approvvigionamento, comprese le diverse
fonti di legname? ·
Nel sistema di controllo sono identificate e
descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento? ·
Nelle seguenti fasi della catena di
approvvigionamento i metodi di individuazione dell’origine del prodotto e
prevenzione del mescolamento con legname proveniente da fonti ignote sono stati
definiti e documentati? ·
alberi da legname ·
tronchi nella foresta ·
trasporto e stoccaggio provvisorio (depositi/bacini
di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori) ·
arrivo all’unità di trasformazione e stoccaggio dei
materiali ·
ingresso e uscita dalle linee di produzione presso l’unità
di trasformazione ·
stoccaggio dei prodotti trasformati presso l’unità di
trasformazione ·
uscita dall’unità di trasformazione e trasporto ·
arrivo al punto di esportazione ·
Quali organismi sono incaricati del controllo sui
flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per
svolgere correttamente le attività di controllo? ·
Qualora si sia concretamente riscontrato che nella
catena di approvvigionamento entra legname non verificato, sono state individuate
le eventuali debolezze nel sistema di controllo? Ad esempio l’assenza di un inventario
di alberi da legname prima di eseguire il raccolto da foreste/terreni privati. ·
L’Indonesia dispone di una politica sull’inclusione
dei materiali riciclati nell’SVL del legname indonesiano e in caso affermativo,
sono stati sviluppati orientamenti su come includere il materiale riciclato? 2.3. Gestione dei dati quantitativi: Esistono meccanismi solidi ed efficaci per
la misurazione e la registrazione delle quantità di legname o prodotti legnosi
in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese valutazioni pre-raccolta
precise e affidabili del volume degli alberi da legname in ogni luogo di
raccolta. Domande
fondamentali: ·
il sistema di controllo produce dati quantitativi
in merito ai fattori in entrata e in uscita, compresi i rapporti di conversione
qualora opportuno, nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: ·
alberi da legname ·
tronchi nella foresta (presso aree di deposito) ·
legname trasportato e stoccato (depositi/bacini di
tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori) ·
arrivo all’unità di trasformazione e stoccaggio dei
materiali ·
ingresso e uscita dalle linee di produzione ·
stoccaggio dei prodotti trasformati presso l’unità
di trasformazione ·
uscita dall’unità di trasformazione e trasporto ·
arrivo al punto di esportazione ·
Quali organismi sono incaricati di mantenere
registri sui dati quantitativi? Dispongono di risorse adeguate in termini di
personale e apparecchiature? ·
Qual è la qualità dei dati controllati? ·
Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo tale
da rendere possibile il controllo incrociato con gli elementi precedenti e
successivi della catena in maniera tempestiva? ·
Quali informazioni sul controllo della catena di
approvvigionamento sono rese disponibili al pubblico? In che modo le parti
interessate possono accedere a tali informazioni? 2.4. Separazione del legname di cui
sia stata verificata la legalità dal legname proveniente da fonti sconosciute Domande fondamentali: ·
sono previsti controlli sufficienti per escludere
il legname proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi
diritti legali di raccolta? ·
Quali misure di controllo si applicano per
garantire che i materiali verificati e non verificati siano separati nel corso
della catena di approvvigionamento? 2.5. Legname e suoi derivati
importati Vengono eseguiti controlli adeguati per
assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati
importati legalmente. Domande
fondamentali: ·
come si dimostra la legalità delle importazioni di
legname e suoi derivati? ·
Quali documenti sono richiesti per identificare il
paese di raccolta e per garantire che i prodotti importati provengano da
legname raccolto legalmente, come indicato nell’allegato V? ·
L’SVL del legname identifica il legname e i suoi
derivati importati attraverso la catena di approvvigionamento finché non
vengono mescolati per la fabbricazione di prodotti trasformati? ·
Qualora venga utilizzato legname importato, è
possibile individuare il paese di origine della raccolta sulla licenza FLEGT (può
essere omesso per i prodotti ricostituiti)? 3. Procedure di verifica La verifica fornisce controlli sufficienti
per garantire la legalità del legname. Deve essere abbastanza solida ed
efficace per garantire che venga individuata qualsiasi non conformità ai
requisiti, nella foresta o all’interno della catena di approvvigionamento, e
che vengano presi provvedimenti rapidi. 3.1. Organizzazione La verifica viene svolta da un’organizzazione di terzi che
dispone di risorse adeguate, sistemi di gestione, personale qualificato ed
esperto e meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di
interessi. Domande fondamentali: ·
gli organismi preposti alle verifiche dispongono di
un certificato di accreditamento valido rilasciato dall’organismo nazionale di
accreditamento (KAN)? ·
Il governo nomina uno o più organismi cui affidare
i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e
di pubblico dominio? ·
I ruoli e le responsabilità istituzionali sono
chiaramente definiti e applicati? ·
Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono
di risorse adeguate per svolgere la verifica rispetto alla definizione di
legalità e ai sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del
legname? ·
Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono
di un sistema di gestione ben documentato che: ·
garantisca che il suo personale sia in possesso delle
competenze e dell’esperienza necessarie a tal fine? ·
si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza
interno? ·
comprenda meccanismi per controllare i conflitti di
interesse? ·
assicuri la trasparenza del sistema? ·
definisca e applichi una metodologia di verifica? 3.2. Verifica rispetto alla
definizione di legalità Esiste una definizione chiara di ciò che va
verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo
sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a
intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione. Domande fondamentali: ·
la metodologia di verifica utilizzata dagli organismi
preposti alle verifiche si estende a tutti gli elementi della definizione di
legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori? ·
Gli organismi incaricati delle verifiche: ·
controllano documenti, registri di esercizio e
operazioni sul campo (anche casuali)? ·
raccolgono informazioni da parti interessate
esterne? ·
registrano le loro attività di verifica? ·
I risultati della verifica sono resi pubblici? In
quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni? 3.3. Verifica dei sistemi di
controllo dell’intera catena di approvvigionamento Esiste un chiaro ambito di criteri e
indicatori da verificare che copre l’intera catena di approvvigionamento. La
metodologia di verifica è documentata, assicura che il processo sia
sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli
regolari, e che copra tutti i criteri e gli indicatori compresi nell’ambito di
applicazione, con verifiche periodiche e immediate dei dati in ciascuna fase
della catena. Domande
fondamentali: ·
la metodologia di verifica copre tutte le verifiche
dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato
nella metodologia di verifica? ·
Come viene dimostrata l’applicazione della verifica
dei controlli sulla catena di approvvigionamento? ·
Quali organismi sono responsabili della verifica
dei dati? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere
correttamente le attività di gestione dei dati? ·
Esistono metodi per valutare la corrispondenza tra
alberi da legname, legname raccolto e legname immesso nell’unità di
trasformazione o nel punto di esportazione? ·
Esistono metodi per valutare la coerenza tra i dati
relativi al legname grezzo e i dati relativi ai prodotti trasformati nelle
segherie e in altri impianti? Questi metodi comprendono la specificazione e l’aggiornamento
periodico dei rapporti di conversione? ·
Quali sistemi e tecniche di informazione vengono
utilizzati per memorizzare, verificare e registrare i dati? Esistono sistemi
efficaci per proteggere i dati? ·
I risultati della verifica dei controlli sulla
catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In quale modo le parti
interessate possono accedere a tali informazioni? 3.4. Meccanismi per la gestione dei
reclami Esistono meccanismi adeguati per la
gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal processo di verifica. Domande
fondamentali: ·
gli organismi di verifica dispongono di un
meccanismo di gestione dei reclami a disposizione di tutti gli interessati? ·
Gli organismi di verifica dispongono di meccanismi
che consentono di ricevere le obiezioni dei controllori indipendenti e di
rispondervi? ·
Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono
di meccanismi che consentono di ricevere segnalazioni di infrazioni/violazioni
rilevate dai funzionari governativi e di rispondervi? ·
Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti,
documentati e trasmessi (se del caso) ad un’istanza superiore e come sono
trattati? 3.5. Meccanismi per gestire la non
conformità Esistono meccanismi adeguati per gestire i
casi di non conformità individuati durante il processo di verifica o presentati
attraverso le denunce e il monitoraggio indipendente. Domande
fondamentali: ·
esiste un meccanismo efficace e funzionante per
richiedere e attuare decisioni correttive adeguate in merito ai risultati delle
verifiche e azioni laddove vengano individuati violazioni? ·
Il sistema di verifica definisce il suddetto
requisito? ·
Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai
casi di non conformità? Sono applicati nella pratica? ·
I casi di non conformità e di correzione dei
risultati delle verifiche o le altre azioni adottate sono adeguatamente
registrati? Esiste una valutazione dell’efficacia di tali azioni? ·
Esiste un meccanismo per riferire al governo i
risultati delle verifiche effettuate dagli organismi di verifica? ·
Quali informazioni sui casi di non conformità
riscontrati diventano di dominio pubblico? 4. Rilascio delle licenze di
esportazione L’Indonesia ha affidato la responsabilità
generale del rilascio di documenti V-legal/licenze FLEGT alle autorità preposte
al rilascio delle licenze. Le licenze FLEGT vengono rilasciate per singoli carichi
destinati all’Unione. 4.1. Assetto organizzativo Domande
fondamentali: ·
a quali organismi viene affidata la responsabilità
del rilascio delle licenze FLEGT? ·
L’autorità preposta al rilascio delle licenze
dispone di un certificato di accreditamento valido emesso dal KAN? ·
I ruoli dell’autorità preposta al rilascio delle
licenze e del suo personale rispetto al rilascio di licenze FLEGT sono
chiaramente definiti e di dominio pubblico? ·
I requisiti per le competenze sono definiti e i
controlli interni stabiliti per il personale dell’autorità preposta al rilascio
delle licenze? ·
L’autorità preposta al rilascio delle licenze
dispone di risorse adeguate per svolgere la sua attività? 4.2. Rilascio di documenti V-legal e
loro utilizzo per il rilascio di licenze FLEGT Sono stati presi accordi adeguati per
utilizzare i documenti V-legal per il rilascio di licenze FLEGT. Domande
fondamentali: ·
l’autorità preposta al rilascio delle licenze dispone
di procedure documentate di dominio pubblico per il rilascio di un documento
V-legal? ·
Quali prove vi sono del fatto che queste procedure
sono correttamente applicate nella pratica? ·
Esistono registrazioni adeguate dei documenti
V-legal rilasciati e dei casi in cui non sono stati rilasciati documenti
V-legal? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sui
quali si basa il rilascio dei documenti V-legal? ·
L’autorità incaricata del rilascio delle licenze
dispone di procedure adeguate per garantire che ogni carico di legname soddisfi
i requisiti della definizione di legalità e i controlli della catena di
approvvigionamento? ·
I requisiti per il rilascio delle licenze sono
stati chiaramente definiti e comunicati agli esportatori e alle altre parti
interessate? ·
Quale tipo di informazione sulle licenze rilasciate
diventa di dominio pubblico? ·
Le licenze FLEGT soddisfano le specifiche tecniche
contenute nell’allegato IV? ·
L’Indonesia ha messo a punto un sistema di
numerazione per le licenze FLEGT che consente di operare una distinzione tra
licenze FLEGT destinate al mercato dell’Unione e documenti V-legal destinati ai
mercati esterni all’Unione? 4.3. Domande sulle licenze FLEGT rilasciate Esiste un meccanismo adeguato per gestire
le richieste delle autorità competenti in relazione alle licenze FLEGT, come
disposto nell’allegato III. Domande
fondamentali: ·
è stata nominata e istituita un’unità di
informazione sulle licenze, tra l’altro, per ricevere le richieste delle
autorità competenti e rispondervi? ·
Sono state istituite chiare procedure di
comunicazione tra l’unità di informazione sulle licenze e le autorità
competenti? ·
Sono state istituite chiare procedure di
comunicazione tra l’unità di informazione sulle licenze e l’ autorità preposta
al rilascio delle licenze? ·
Esistono canali attraverso i quali le parti
interessate indonesiane o internazionali possono rivolgere domande sulle
licenze FLEGT rilasciate? 4.4. Meccanismi per la gestione dei
reclami Esiste un adeguato meccanismo di gestione dei reclami e
delle controversie derivanti dal rilascio di licenze. Tale meccanismo consente
di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio
delle licenze. Domande
fondamentali: ·
esiste una procedura di gestione dei reclami
documentata a disposizione di tutte le parti interessate? ·
Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti,
documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi
viene dato? 5. Monitoraggio indipendente Il monitoraggio indipendente viene condotto
dalla società civile dell’Indonesia ed è indipendente da altri elementi dell’SVL
del legname (quelli coinvolti nella gestione o nella regolamentazione delle
risorse forestali e quelli coinvolti nell’audit indipendente). Uno degli
obiettivi principali consiste nel mantenere la credibilità dell’SVL del legname
controllando l’attuazione della verifica. L’Indonesia ha riconosciuto formalmente la
funzione di monitoraggio indipendente e consente alla società civile di
presentare reclami quando vengono rilevate irregolarità nei processi di
accreditamento, valutazione e rilascio di licenze. Domande fondamentali: ·
il governo ha reso pubblici gli orientamenti per il
monitoraggio indipendente? ·
Gli orientamenti indicano chiari requisiti sull’idoneità
delle organizzazioni a svolgere funzioni di monitoraggio indipendente per
garantire l’imparzialità ed evitare conflitti di interessi? ·
Gli orientamenti indicano procedure per accedere
alle informazioni contenute nell’allegato IX? ·
La società civile può accedere in pratica alle
informazioni contenute nell’allegato IX? ·
Gli orientamenti indicano procedure per la
presentazione dei reclami? Queste procedure sono di dominio pubblico? ·
Sono state chiarite e stabilite le disposizioni
sulla stesura di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano agli organismi
preposti alle verifiche? ALLEGATO IX DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE
INFORMAZIONI 1. Introduzione Le parti si impegnano a garantire che le
informazioni fondamentali relative al settore forestale siano messe a
disposizione del pubblico. Il presente allegato dispone il conseguimento
di questo obiettivo delineando i) le informazioni relative al settore
forestale che devono essere messe a disposizione del pubblico, ii) gli
organismi incaricati di rendere disponibili tali informazioni e iii) i
meccanismi tramite i quali è possibile accedervi. L’obiettivo è quello di assicurare che 1) le
operazioni del CCA durante l’attuazione del presente accordo siano trasparenti
e comprensibili; 2) esista un meccanismo a uso delle parti e delle parti
interessate pertinenti per l’accesso alle informazioni relative al settore
forestale; 3) il funzionamento del l’SVL del legname sia rafforzato
attraverso la disponibilità di informazioni per il monitoraggio indipendente e 4) vengano
raggiunti obiettivi più ampi del presente accordo. La disponibilità pubblica di
informazioni rappresenta un contributo importante al rafforzamento della
governance nel settore forestale dell’Indonesia. 2. Meccanismi di accesso alle
informazioni Il presente allegato è in linea con la legge
indonesiana sulla libertà di informazione n. 14/2008. Ai sensi di tale
legge è obbligatorio che ogni istituzione pubblica elabori regolamenti in
merito all’accesso del pubblico alle informazioni. La legge distingue quattro
categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili e diffuse
periodicamente in maniera attiva; 2) informazioni che dovrebbero essere
rese pubbliche senza ritardi; 3) informazioni disponibili sempre e fornite
su richiesta e 4) informazioni limitate o riservate. Il ministero delle Foreste, gli uffici
provinciali e distrettuali, l’organismo nazionale di accreditamento (KAN), l’organismo
per la valutazione della conformità (conformity assessment body, CAB), le
autorità preposte al rilascio delle licenze svolgono un ruolo di primo piano nel
funzionamento dell’SVL del legname e sono pertanto obbligate nell’ambito dei
loro doveri a rivelare al pubblico informazioni relative al settore forestale. Al fine di attuare la suddetta legge, il ministero
delle Foreste, gli uffici provinciali e distrettuali e tutte le altre agenzie
pubbliche, compreso il KAN, hanno messo o stanno mettendo a punto procedure per
mettere le informazioni a disposizione del pubblico. Inoltre al KAN viene richiesto di rendere
disponibili al pubblico le informazioni ai sensi della norma ISO/IEC
17011:2004, clausola 8.2-Obligation of the accreditation body (obbligo dell’ente
accreditante). Agli enti preposti alle verifiche e alle autorità preposte al
rilascio delle licenze viene richiesto di rendere le informazioni disponibili
al pubblico ai sensi dei regolamenti del ministero delle Foreste e della norma ISO/IEC
17021:2006 clausola 8.1‑Publicly accessible information (informazioni
accessibili al pubblico) e della norma ISO/IEC Guide 65:1996 clausola
4.8-Documentation (documentazione). Le organizzazioni della società civile fungono
da fonte di informazioni relative al settore forestale ai sensi dei regolamenti
del ministero delle Foreste. Il ministero delle Foreste ha emanato il
regolamento n. P.7/Menhut-II/2011 del 2 febbraio 2011, che stabilisce che le
richieste di informazioni detenute dal ministero delle Foreste devono essere
indirizzate al direttore del Centro per le relazioni pubbliche del ministero
delle Foreste in una politica informativa a “sportello unico”. Il ministero
delle Foreste sta formulando ulteriori orientamenti per l’attuazione. È
possibile accedere direttamente a informazioni disponibili a livello regionale,
provinciale e distrettuale. Per rendere utilizzabile questo allegato, è
necessario sviluppare e approvare le procedure/orientamenti/istruzioni per fare
in modo che le suddette istituzioni rispondano alle richieste di informazioni. Inoltre,
verranno chiarite le disposizioni sulla stesura di relazioni e la divulgazione
al pubblico che si applicano agli organismi incaricati delle verifiche e alle
autorità preposte al rilascio delle licenze. 3. Categorie di informazioni
utilizzate per rafforzare il monitoraggio e la valutazione del funzionamento
dell’SVL del legname Leggi e regolamenti: tutte le leggi, i regolamenti, le norme e gli orientamenti elencati nelle
norme di legalità. Allocazione di terreno e foreste: mappe di allocazione del terreno e piani spaziali provinciali, procedure
per l’allocazione del terreno, la concessione di foreste o i diritti di
utilizzo e altri diritti di sfruttamento e trattamento e relativi documenti
quali mappe di concessioni, permesso di svincolo di aree forestali, documenti
di titolo fondiario e mappe di titolo fondiario. Pratiche di gestione forestale: piani di sfruttamento delle foreste, piani di lavoro annuale,
comprensivi di mappe e permessi per attrezzature, verbali di riunioni di
consultazione con le comunità che vivono all’interno e intorno all’area di
svincolo necessari per l’elaborazione dei piani di lavoro annuali, piani di
lavoro per lo sfruttamento del legname e allegati, documenti di valutazione
dell’impatto ambientale e verbali di riunioni di consultazioni pubbliche
necessari per l’elaborazione delle relazioni di valutazione dell’impatto
ambientale, relazioni sulla produzione di tronchi e dati di inventario sui
gruppi di alberi nel territorio forestale demaniale. Informazioni sui trasporti e sulla catena
di approvvigionamento, ad es. documenti di trasporto
dei prodotti forestali e dei tronchi e allegati e relazioni di verifica dei
dati sul legname, documenti di registrazione del trasporto interinsulare del
legname e documenti indicanti l’identità della nave. Informazioni sulla trasformazione e sul
settore: ad esempio atto di costituzione della società,
licenza commerciale e numero di iscrizione nel registro delle imprese,
relazione della valutazione di impatto ambientale, licenza commerciale
industriale o numeri di registrazione industriale, piani di fornitura delle
materie prime industriali per le industrie primarie di trasformazione dei
prodotti forestali, registrazione dell’esportatore di prodotti industriali
forestali, relazioni su materie prime e prodotti trasformati, elenco dei
titolari dei diritti di trasformazione e informazioni sulle società che operano
la trasformazione secondaria. Diritti forestali:
ad esempio diritti di pagamento per area e fatture con prove di pagamento, ordini
di pagamento e fatture per il fondo di rimboschimento e per la tassa per le
risorse forestali. Informazioni su verifiche e licenze: orientamenti sulla qualità e norme delle procedure di accreditamento;
nome e indirizzo di ogni CAB accreditato, date di concessione dell’accreditamento
e date di scadenza; campi di applicazione dell’accreditamento; elenco del
personale CAB (controllori, responsabili delle decisioni) associato a ciascun
certificato; chiarimento su ciò che è considerato informazione riservata a
livello commerciale; programma di audit per sapere quando avranno luogo le
consultazioni pubbliche; annuncio dell’audit da parte del CAB; verbali delle
consultazioni pubbliche con il CAB compreso l’elenco dei partecipanti; sintesi
pubblica dei risultati dell’audit; relazioni di sintesi stilate dall’organismo di
controllo sul rilascio dei certificati; relazione sullo stato di avanzamento di
tutti gli audit: certificati accettati, respinti, attualmente in corso,
concessi, sospesi e ritirati ed eventuali modifiche a quanto riportato sopra;
casi di non conformità importanti per gli audit e per la concessione di licenze
e azione adottata per risolversi; licenze di esportazione rilasciate; relazioni
di ricapitolazione periodiche pubblicate dalle autorità preposte al rilascio
delle licenze. Procedure di monitoraggio e di reclamo: procedure operative standard per le denunce al KAN, organismi
incaricati delle verifiche e autorità preposte al rilascio delle licenze, comprese
procedure per controllare l’avanzamento delle relazioni sui reclami e la
chiusura di queste. L’appendice al presente allegato contiene un
elenco dei documenti fondamentali importanti per il monitoraggio delle foreste,
le agenzie che detengono questi documenti nonché la procedura per acquisire
tali informazioni. 4. Categorie di informazioni
utilizzate per rafforzare gli obiettivi globali dell’AVP 1. Registrazione delle discussioni in sede
di CCA 2. Relazione annuale del CCA in cui sono indicati: (a)
quantitativi di prodotti del legno esportati dall’Indonesia
nell’Unione ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in
base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell’Unione in cui ha avuto
luogo l’importazione; (b)
numero di licenze FLEGT rilasciate dall’Indonesia; (c)
avanzamento nel conseguimento degli obiettivi del
presente accordo e questioni relative alla sua attuazione; (d)
azioni per evitare l’esportazione, l’importazione e
l’immissione o lo scambio sul mercato interno di prodotti del legno prodotti
illegalmente; (e)
quantitativi di legname e suoi derivati importati
in Indonesia e azioni adottate per impedire l’importazione di prodotti del legno
realizzati illegalmente e per mantenere l’integrità del sistema di rilascio
delle licenze FLEGT; (f)
casi di non conformità con il sistema di rilascio
delle licenze FLEGT e azione adottata per gestirli; (g)
quantitativi di prodotti del legno importati nell’Unione
ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in base alla
voce SA pertinente e allo Stato membro dell’Unione in cui ha avuto luogo l’importazione
nell’Unione; (h)
numero di licenze FLEGT provenienti dall’Indonesia ricevute
dall’Unione; (i)
numero di casi e quantitativi di prodotti del legno
interessati in relazione ai quali sono state avviate consultazioni tra le
autorità competenti e l’unità di informazione sulle licenze indonesiane. 3. Relazione completa e relazione sintetica
della valutazione periodica (VP). 4. Relazione completa e relazione sintetica
del monitoraggio di mercato indipendente (MMI). 5. Reclami relativi alla VP e al MMI e al
modo in cui sono stati gestiti. 6. Programmazione per l’attuazione del
presente accordo e panoramica delle attività intraprese. 7. Qualsiasi altro dato e informazioni
importanti per l’attuazione e il funzionamento del presente accordo. Ciò
comprende: Informazioni giuridiche: ·
il testo del presente accordo, i relativi allegati
ed eventuali modifiche, ·
il testo di tutte le leggi e i regolamenti di cui
all’allegato II, ·
regolamenti e procedure di attuazione. Informazioni sulla produzione: ·
produzione di legname annuale totale in Indonesia; ·
volumi annuali di prodotti del legno esportati (in
totale e verso l’Unione); Informazioni sull’assegnazione di concessioni: ·
area totale delle concessioni forestali assegnate; ·
elenco delle concessioni, nomi delle società a cui
sono state assegnate e nomi delle società da cui sono gestite; ·
mappa dell’ubicazione di tutte le parcelle; ·
elenco delle società forestali registrate (produzione,
trasformazione, commercio ed esportazioni); ·
elenco delle società forestali certificate dall’SVLK
(produzione, trasformazione, commercio ed esportazioni); Informazioni sulla gestione ·
elenco delle concessioni in gestione per tipo; ·
elenco delle concessioni forestali certificate e
tipo di certificato nell’ambito del quale sono gestite. Informazioni sulle autorità: ·
elenco delle autorità preposte al rilascio delle
licenze in Indonesia, compresi gli indirizzi e i dati per i contatti; ·
indirizzo e dati di contatto dell’unità di
informazioni sulle licenze; ·
elenco delle autorità competenti nell’Unione compresi
gli indirizzi e i dati per i contatti. Queste informazioni saranno messe a disposizione
attraverso i siti web delle parti. 5. Attuazione delle disposizioni
per la divulgazione al pubblico Nell’ambito dell’attuazione del presente
allegato le parti valuteranno: ·
la necessità dello sviluppo di capacità sull’utilizzo
di informazioni pubbliche per il monitoraggio indipendente; ·
l’esigenza di sensibilizzare il settore pubblico e
le parti interessate in merito alle disposizioni per la divulgazione al
pubblico contenute nel presente accordo. Appendice 1- Informazioni per rafforzare la
verifica, il monitoraggio e il funzionamento dell’SVL del legname N. || Documento da mettere a disposizione del pubblico || Agenzie che detengono il documento || Categoria di informazioni || LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) e LEGNAME DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE GESTITO DA COMUNITÀ LOCALI (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM) || 1 || Permessi per diritti di concessioni forestali (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK- HTI/HPHTI, IUPHHK RE) || Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 || 2 || Mappe delle concessioni || Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 || 3 || Permessi di utilizzo del legname delle foreste di produzione (SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm) || Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 || 4 || Mappe di utilizzo del legname delle foreste di produzione || Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 || 5 || Piano di sfruttamento forestale (TGHK) || Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali || 3 || 6 || Piano di lavoro per lo sfruttamento del legname da foresta (RKUPHHK) e allegati compreso permesso per attrezzature || Ministero delle Foreste (BUK) || 3 || 7 || Ordine di pagamento della tassa di autorizzazione IIUPHHK (SPP) e prova di pagamento || Ministero delle Foreste (BUK) || 3 || 8 || Piano di lavoro annuale (RKT/ Blue Print) compresa mappa || Uffici forestali provinciali; copie negli uffici forestali distrettuali || 3 || 9 || Documenti delle relazioni di inventario e sulla produzione (LHP e LHC) || Uffici forestali distrettuali; copie negli uffici provinciali || 3 || 10 || Documenti di trasporto || Ufficio forestale distrettuale; copie negli uffici forestali provinciali || 3 || 11 || Relazione di verifica dei dati sui tronchi (LMKB) || Uffici forestali distrettuali e unità locale del ministero delle Foreste (BP2HP) || 3 || 12 || Ordine di pagamento e prova di pagamento della per tassa di produzione (SPP) (per tronchi/volume) || Uffici forestali distrettuali || 3 || 13 || Ricevuta di pagamento della tassa per le risorse forestali e dell’imposta per il fondo di rimboschimento (PSDH o DR per i titolari di licenze per foreste naturali o PSDH per i titolari di licenze per foreste da piantagioni) || Uffici forestali distrettuali || 3 || 14 || Documenti di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (AMDAL, ANDAL, RKL e RPL) || Ufficio provinciale o distrettuale dell’ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso il ministero delle Foreste (BUK) || 3 || LEGNAME DA TERRENO PRIVATO || 15 || Documento di titolo fondiario valido || Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell’organismo fondiario (BPN) || 3 || 16 || Titolo fondiario/mappe di ubicazione || Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell’organismo fondiario (BPN) || 3 || 17 || Documento di trasporto dei tronchi SKAU o SKSKB con timbro KR (legname comunitario) || Capo di villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR e SKAU). || 3 || LEGNAME PROVENIENTE DA AREE DI CONVERSIONE DELLE FORESTE (IPK) || 18 || Licenze di sfruttamento del legname: ILS/IPK compreso permesso per attrezzature || Uffici forestali provinciali e distrettuali || 3 || 19 || Mappe allegate a ILS/IPK || Uffici forestali provinciali e distrettuali || 3 || 20 || Permesso di svincolo di area forestale || Ministero delle Foreste (BAPLAN) e unità provinciale del ministero delle Foreste (BPKH) || 3 || 21 || Piano di lavoro IPK/ILS || Uffici forestali distrettuali || 3 || 22 || Dati dell’inventario dei soprassuoli in terreno forestale demaniale da convertire (sezione nel piano di lavoro IPK/ILS) || Uffici forestali distrettuali || 3 || 23 || Documento sulla produzione del legname (LHP) || Uffici forestali distrettuali || 3 || 24 || Ricevuta di pagamento DR e PSDH (cfr. il n. 13) || Uffici forestali distrettuali, copie al ministero delle Foreste (BUK) || 3 || 25 || Documenti di trasporto FAKB e allegati per KBK e SKSKB e allegati per KB || Uffici forestali distrettuali || 3 || INDOTTO DELL’INDUSTRIA FORESTALE 26 || Atto di costituzione della società || Ministero della Giustizia e dei diritti umani; per l’industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6000 m3, copie presso il ministero delle Foreste (BUK); per quella avente capacità inferiore a 6000 m3 copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali; per l’industria secondaria, copie presso il ministero dell’Industria. || 3 27 || Licenza commerciale (SIUP) || Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMD), ministero del Commercio. Per l’industria secondaria, copie presso il ministero dell’Industria. || 3 28 || Numero di registrazione della società (TDP) || Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMD), ministero del Commercio. || 3 29 || Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (UKL/UPL e SPPL) || Uffici provinciali o distrettuali dell’ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso l’ufficio commerciale locale o l’agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMD). || 3 30 || licenza commerciale industriale (IUI) o numero di registrazione industriale (TDI) || Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6000 m3, copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6000 m3 copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2000 m3 copie presso gli uffici forestali distrettuali; per l’industria secondaria, copie presso il ministero dell’Industria. || 3 31 || Piano di approvvigionamento di materie prime industriali (RPBBI) per le industrie primarie di prodotti forestali (IPHH) || Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6000 m3, copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6000 m3 copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2000 m3 copie presso gli uffici forestali distrettuali; copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali. || 3 32 || Esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK) || Ministero del Commercio || 3 33 || Documenti di trasporto (SKSKB, FAKB, SKAU e/o FAKO) || Capo del villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR, SKAU), copie del documento FAKO presso gli uffici forestali provinciali. || 3 34 || Documenti indicanti le modifiche delle scorte di tronchi rotondi (LMKB/LMKBK) || Uffici forestali distrettuali || 3 35 || Rapporto sui prodotti trasformati (LMOHHK) || Uffici forestali distrettuali, copie agli uffici forestali provinciali. || 3 36 || Documento relativo al commercio interinsulare di legname (PKAPT) || Ministero del Commercio (DG commercio interno) || 3 37 || Documento attestante l’identità della nave || Ufficio locale dell’amministrazione portuale (presso il ministero dei Trasporti); copia nell’ufficio indonesiano di classificazione || 3 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI 38 || Disposizioni legislative e regolamentari: tutte le leggi, normative, norme e linee guida elencate nelle norme di legalità || Ministero delle Foreste, uffici forestali provinciali o distrettuali || 3 39 || Informazioni relative alla verifica e al rilascio delle licenze: || || a) orientamenti in materia di qualità e norme per le procedure di accreditamento || Organismo di accreditamento nazionale (KAN) || 1 b) nome e indirizzo di ciascun organismo di valutazione della conformità accreditato (LP e LV) || Organismo di accreditamento nazionale (KAN) || 1 c) elenco del personale (revisori dei conti, responsabili delle decisioni) associato ad ogni certificato || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV), Ministero delle Foreste || 1 d) chiarimenti in merito a ciò che viene considerato come informazioni riservate sotto il profilo commerciale || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1 e) piano di audit per sapere quando si svolgono le consultazioni pubbliche; annuncio dell’audit da parte dell’organismo incaricato dell’audit; sintesi pubblica dei risultati dell’audit; relazioni riepilogative da parte dell’organismo incaricato dell’audit in merito al rilascio dei certificati || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1 40 || Relazioni sullo stato di avanzamento degli audit: || || || a) certificati accettati, respinti, in corso di esame, concessi, sospesi e ritirati e qualsiasi modifica al riguardo || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1 || b) casi di non conformità in materia di audit e di concessione di licenze e misure adottate per porvi rimedio || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 3 || c) licenze di esportazione rilasciate (documento V-Legal); relazioni periodiche dell’organismo preposto al rilascio delle licenze || Organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1 41 || Procedure di controllo e reclamo: || || a) procedure operative standard in materia di reclami per gli organismi di accreditamento e ciascun organismo incaricato dell’audit || Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 1 b) procedure per la società civile in materia di controllo, reclami, relazioni del controllore della società civile || Ministero delle Foreste, controllore indipendente || 1 c) documenti di controllo dello stato di avanzamento delle relazioni sui reclami e della loro risoluzione || Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV) || 3 Procedure per ottenere informazioni ·
La legge sulla libertà di informazione (UU 14/2008)
stabilisce quattro categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili
divulgate attivamente e periodicamente; 2) informazioni che devono essere
immediatamente rese pubbliche; 3) informazioni sempre disponibili e fornite su
richiesta e 4) informazioni riservate. ·
Le informazioni che rientrano nella categoria 3 della
legge sulla libertà di informazione sono fornite al pubblico dietro richiesta
presentata all’organismo designato (PPID) presso l’istituzione competente, ad
esempio il centro per le relazioni pubbliche del ministero delle Foreste. Ciascuna
istituzione ha il proprio regolamento d’applicazione in materia di informazione
al pubblico, fondato sulla legge sulla libertà di informazione. ·
Pur rientrando nella categoria 3 della legge sulla
libertà di informazione, alcune informazioni (tra cui decreti e regolamenti,
mappe di assegnazione dei terreni, piani di sfruttamento forestale) vengono pubblicate
sui siti internet delle istituzioni competenti. [1] COM(2003) 251. [2] GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1. [3] GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1. [4] Documento riservato del Consiglio n. 15102/05. [5] COM(2003) 251. [6] GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1. [7] GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482. [8] GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1. [9] Il testo dell’accordo sarà pubblicato insieme alla
decisione relativa alla conclusione dell’accordo stesso. [10] Indica i regolamenti principali, che coprono anche le
successive modifiche.