52013PC0417

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione /* COM/2013/0417 final - 2013/0191 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Tramite la decisione 2012/419/UE[1], il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014.

La presente proposta prende in considerazione le richieste presentate dalle autorità francesi, di modificare l'acquis dell'Unione introducendo misure specifiche applicabili a Mayotte in diversi settori, quali la pesca e la sanità animale.

Dall'esame della situazione di Mayotte è emersa la necessità di proteggere la sensibile situazione biologica delle sue acque; è quindi necessario includere le acque circostanti Mayotte nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. . Sotto taluni aspetti la Francia ha bisogno di una dilazione per conformarsi all'acquis dell'Unione per quanto concerne Mayotte, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di registro e controllo nel settore della pesca; in questo caso tali obblighi si riferiscono ad alcune navi sparse attorno all'isola e non legate ad un punto di sbarco specifico.

Nel settore della sanità animale appare giustificato accordare un termine supplementare per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, poiché attualmente Mayotte non possiede alcuna capacità industriale per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale.

Ai fini di una maggiore semplicità e celerità, si è ritenuto più utile non ricorrere a singole proposte per ciascuno degli atti pertinenti bensì raggruppare gli emendamenti ai diversi atti in un'unica proposta, laddove ciò sia giuridicamente possibile. Gli emendamenti proposti nel presente documento fanno tutti riferimento a regolamenti e rientrano nella procedura legislativa ordinaria (articolo 289, paragrafo 1, e articolo 294 del TFUE).

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La Commissione non ha effettuato una valutazione dell'impatto. Durante l'esame delle diverse questioni, ed in particolare delle richieste presentate dalla Francia, la Commissione ha tuttavia mantenuto contatti con rappresentanti delle autorità nazionali e regionali per valutare meglio le motivazioni delle specifiche misure proposte.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Sulla base di tale fondamento giuridico, si propone di modificare quattro regolamenti del Consiglio nel settore della pesca, tenendo conto della particolare situazione di Mayotte così come è stata esposta in precedenza e come viene ripresa dettagliatamente nel progetto dei considerando:

- regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per includere le acque circostanti Mayotte e vietare l'uso di reti a circuizione sui banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle linee di base dell'isola al fine di preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell'isola di Mayotte;

- regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per introdurre misure specifiche per quanto riguarda il registro della flotta peschereccia ed il regime d'accesso;

- regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, per introdurre il piano di sviluppo presentato dalla Francia alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) come livello di riferimento della capacità della flotta peschereccia registrata presso i porti di Mayotte e per permettere alla Francia di aumentare la propria flotta al fine di raggiungere gli obiettivi del citato piano di sviluppo;

- regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, per stabilire misure transitorie e deroghe temporanee a determinate norme relative al controllo delle navi da pesca al fine di adempiere progressivamente tutti gli obblighi di controllo dell'Unione e di raggiungere gli obiettivi del citato regolamento.

A norma dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono adottare misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica.

Sulla base di tale fondamento giuridico, si propone di modificare il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per accordare alla Francia un periodo transitorio di 5 anni, che permetta di creare le infrastrutture necessarie a Mayotte per l'identificazione, la manipolazione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

2013/0191 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Tramite la decisione 2012/419/UE[4], il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014. Risulta opportuno stabilire alcune misure specifiche giustificate dalla particolare situazione di Mayotte in diversi settori.

(2)       Nel settore della pesca e della salute degli animali, occorre modificare i regolamenti indicati nel seguito.

(3)       Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[5], è opportuno includere le acque circostanti Mayotte nel campo di applicazione di tale regolamento; occorre altresì vietare l'uso di reti a circuizione sui banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle linee di base dell'isola, al fine di preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell'isola di Mayotte.

(4)       Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[6], considerando i sistemi di commercializzazione sottosviluppati e molto frammentati di Mayotte, l'applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti della pesca comporterebbe per i rivenditori un onere sproporzionato rispetto all'entità delle informazioni trasmesse al consumatore. Risulta pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea alle norme concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte.

(5)       Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[7], è opportuno adottare misure specifiche in tema di registro della flotta peschereccia e di regime di accesso.

(6)       In primo luogo, una parte considerevole della flotta battente bandiera della Francia ed operante dal dipartimento francese di Mayotte consta di navi di lunghezza inferiore ai 9 metri che sono sparse intorno all'isola, che non dispongono di punti specifici di sbarco e che devono ancora essere identificate, misurate e corredate delle dotazioni minime di sicurezza necessarie per l'iscrizione nel registro dei pescherecci dell'Unione; la Francia non sarà pertanto in grado di completare tale registro fino al 31 dicembre 2016. Occorre tuttavia che la Francia istituisca un registro provvisorio della flotta peschereccia per garantire un'identificazione minima delle navi di tale segmento ed evitare così la proliferazione di pescherecci non ufficiali.

(7)       In secondo luogo, considerando la situazione strutturale, sociale ed economica di Mayotte e con l'obiettivo di preservarne l'economia locale e di tutelare la sensibile situazione biologica delle acque intorno all'isola, è necessario permettere determinate attività di pesca in tali acque solamente alle navi registrate nei porti dell'isola.

(8)       Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità[8], una caratteristica particolare di Mayotte risiede nel fatto che non è stato fissato alcun obiettivo per la sua flotta a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, che fa riferimento al Piano di orientamento pluriennale 1997-2002. Dal punto di vista della conservazione delle risorse ittiche, risulta appropriato bloccare la capacità di pesca delle flotte ai livelli attuali, in particolar modo per il segmento delle grandi imbarcazioni con una elevata capacità di pesca. Considerando tuttavia che la Francia ha presentato alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) un piano di sviluppo che delinea l'evoluzione prevista della flotta peschereccia operante a Mayotte, piano al quale nessuna parte contraente della IOTC, compresa l'Unione, ha opposto obiezioni, per le piccole imbarcazioni è appropriato utilizzare gli obiettivi di tale piano come livelli di riferimento per la capacità della flotta registrata nei porti di Mayotte e permettere alla Francia di aumentare la propria flotta fino a raggiungere gli obiettivi del proprio piano di sviluppo.

(9)       Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002[9], va notato che Mayotte non dispone di alcuna capacità industriale per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo di 5 anni per sviluppare le infrastrutture necessarie per l'identificazione, la manipolazione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a Mayotte nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009.

(10)     Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006[10], sembra che la Francia non sarà in grado di adempiere tutti gli obblighi di controllo dell'Unione per il segmento "Mayotte. Specie pelagiche e demersali. Lunghezza < 9m" della flotta di Mayotte entro la data in cui quest'ultima diventerà una regione ultraperiferica. Le navi di tale segmento, che si trovano sparse attorno all'isola, non dispongono di punti di sbarco specifici e devono ancora essere identificate. È inoltre necessario formare i pescatori ed i controllori nonché predisporre le infrastrutture fisiche ed amministrative appropriate. Risulta pertanto necessario, per tale segmento della flotta peschereccia, prevedere una deroga temporanea a determinate norme riguardanti il controllo delle navi da pesca e delle relative caratteristiche, delle attività in mare, degli attrezzi e delle catture in tutte le fasi comprese tra l'attività a bordo della nave e l'arrivo delle catture sul mercato. Per realizzare almeno alcuni degli obiettivi più importanti del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulta tuttavia opportuno che la Francia istituisca un sistema nazionale di controllo che permetta una sorveglianza delle attività di tale segmento della flotta peschereccia e che consenta di adempiere gli obblighi internazionali dell'Unione in tema di presentazione delle relazioni.

(11)     Risulta pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 639/2004, (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1224/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche al regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

(1) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)     Regione 8

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi dell'isola della Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.";

(2) Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente articolo 34 bis:

"Articolo 34 bis

Limiti alle attività di pesca nella zona riservata di 24 miglia intorno all'isola di Mayotte

È vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali."

Articolo 2 Modifica al regolamento (CE) n. 104/2000

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3bis.    I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte fino al 16 dicembre 2016."

Articolo 3 Modifiche al regolamento (CE) n. 2371/2002

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato:

(1) All'articolo 15, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5.     In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2016 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che operano dall'isola di Mayotte.

6.      Fino al 31 dicembre 2016 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che operano dall'isola di Mayotte. Tale registro contiene, per ogni peschereccio, almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione."

(2) Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

Mayotte

In deroga al disposto dell'articolo 17, nelle acque della zona compresa entro 100 miglia nautiche dalle linee di base di Mayotte, la Francia può limitare la pesca alle navi registrate nei porti di Mayotte mediante iscrizione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione oppure nel registro provvisorio di cui all'articolo 15, paragrafo 6, ad eccezione delle navi dell'Unione che, nei due anni precedenti il 1 gennaio 2014, abbiano pescato in tali acque per almeno 40 giorni e sempreché non abbiano superato lo sforzo di pesca tradizionale."

Articolo 4 Modifica al regolamento (CE) n. 639/2004

Nel regolamento (CE) n. 639/2004, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

Flotta di Mayotte

1.           In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i livelli di riferimento per i pescherecci registrati nei porti di Mayotte mediante iscrizione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione o nel registro provvisorio di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono costituiti dalla capacità di tale flotta in data 31 dicembre 2013.

Tuttavia, per i pescherecci compresi tra gli 8 e i 12 metri di lunghezza complessiva e che usano palangari, così come per i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri, i livelli di riferimento sono costituiti dalla capacità prevista nel piano di sviluppo presentato il 7 gennaio 2011 dalla Francia alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano.

2.           In deroga a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Francia è autorizzata ad introdurre nuova capacità nei segmenti della flotta per i pescherecci compresi tra gli 8 e i 12 metri di lunghezza complessiva e che usano palangari, così come i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri, senza dover ritirare dalla flotta una capacità equivalente."

Articolo 5 Modifica al regolamento (CE) n. 1069/2009

L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2019. I sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1°gennaio 2019 sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."

Articolo 6 Modifica al regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Applicazione del regime di controllo comunitario a determinati segmenti della flotta del dipartimento d'oltremare francese di Mayotte

1.           Fino al 31 dicembre 2016 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che operano da Mayotte, nonché per quanto riguarda le loro attività e le loro catture.

2.           Entro il 1° gennaio 2014 la Francia istituisce un regime nazionale di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che operano dall'isola di Mayotte. Tale regime soddisfa le seguenti prescrizioni:

(a) un'autorità unica, con sede a Mayotte, coordina le attività di controllo di tutte le autorità locali;

(b) le attività di controllo, ispezione ed esecuzione sono svolte in modo non discriminatorio;

(c) il regime garantisce il controllo delle catture di specie gestite nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano e delle specie soggette a protezione;

(d) il regime garantisce il controllo dell'accesso alle acque circostanti Mayotte, in particolare alle zone soggette a restrizioni d'accesso applicabili a determinati segmenti della flotta peschereccia;

(e) il regime stabilisce come obiettivo prioritario la mappatura delle attività di pesca intorno all'isola, al fine di preparare le basi per interventi mirati di controllo.

(3) Entro il 30 settembre 2014 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da prendere per garantire la piena attuazione, a partire dal 1° gennaio 2017, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che operano dal dipartimento francese di Mayotte. Il piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'intervento."

Articolo 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

[1]               GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

[5]               GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

[6]               GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

[7]               GU L 320 del 5.12.2001, pag. 7.

[8]               GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

[9]               GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

[10]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.