Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione /* COM/2013/0417 final - 2013/0191 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Tramite la decisione 2012/419/UE[1], il Consiglio europeo ha
modificato lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto
dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto
di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai
sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il diritto dell'Unione
sarà applicabile a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014. La presente proposta prende in considerazione
le richieste presentate dalle autorità francesi, di modificare l'acquis
dell'Unione introducendo misure specifiche applicabili a Mayotte in diversi
settori, quali la pesca e la sanità animale. Dall'esame della situazione di Mayotte è
emersa la necessità di proteggere la sensibile situazione biologica delle sue
acque; è quindi necessario includere le acque circostanti Mayotte nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 850/98, del 30 marzo 1998, per la
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la
protezione del novellame. . Sotto taluni aspetti la Francia ha bisogno di una
dilazione per conformarsi all'acquis dell'Unione per quanto concerne
Mayotte, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di registro e
controllo nel settore della pesca; in questo caso tali obblighi si riferiscono
ad alcune navi sparse attorno all'isola e non legate ad un punto di sbarco
specifico. Nel settore della sanità animale appare giustificato
accordare un termine supplementare per dare attuazione al regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, poiché attualmente Mayotte non
possiede alcuna capacità industriale per la trasformazione di sottoprodotti di
origine animale. Ai fini di una maggiore semplicità e celerità,
si è ritenuto più utile non ricorrere a singole proposte per ciascuno degli
atti pertinenti bensì raggruppare gli emendamenti ai diversi atti in un'unica
proposta, laddove ciò sia giuridicamente possibile. Gli emendamenti proposti
nel presente documento fanno tutti riferimento a regolamenti e rientrano nella
procedura legislativa ordinaria (articolo 289, paragrafo 1, e
articolo 294 del TFUE). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO La Commissione non ha effettuato una valutazione dell'impatto. Durante
l'esame delle diverse questioni, ed in particolare delle richieste presentate
dalla Francia, la Commissione ha tuttavia mantenuto contatti con rappresentanti
delle autorità nazionali e regionali per valutare meglio le motivazioni delle
specifiche misure proposte. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno il potere di stabilire le disposizioni
necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Sulla base di tale fondamento giuridico, si propone di modificare
quattro regolamenti del Consiglio nel settore della pesca, tenendo conto della
particolare situazione di Mayotte così come è stata esposta in precedenza e
come viene ripresa dettagliatamente nel progetto dei considerando: - regolamento (CE) n. 850/98 del
Consiglio, del 30 marzo 1998, per includere le acque circostanti
Mayotte e vietare l'uso di reti a circuizione sui banchi di tonni e scomberoidi
nell'area compresa entro 24 miglia dalle linee di base dell'isola al fine di
preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell'isola di
Mayotte; - regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; - regolamento (CE) n. 2371/2002 del
Consiglio, del 20 dicembre 2002, per introdurre misure specifiche per
quanto riguarda il registro della flotta peschereccia ed il regime d'accesso; - regolamento (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, del 30 marzo 2004, per introdurre il piano di sviluppo
presentato dalla Francia alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano
(IOTC) come livello di riferimento della capacità della flotta peschereccia
registrata presso i porti di Mayotte e per permettere alla Francia di aumentare
la propria flotta al fine di raggiungere gli obiettivi del citato piano di
sviluppo; - regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio, del 20 novembre 2009, per stabilire misure transitorie e
deroghe temporanee a determinate norme relative al controllo delle navi da
pesca al fine di adempiere progressivamente tutti gli obblighi di controllo
dell'Unione e di raggiungere gli obiettivi del citato regolamento. A norma dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE,
il Parlamento europeo ed il Consiglio possono adottare misure nei settori
veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della
sanità pubblica. Sulla base di tale fondamento giuridico, si propone di modificare il
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, per accordare alla Francia un periodo transitorio di 5 anni,
che permetta di creare le infrastrutture necessarie a Mayotte per
l'identificazione, la manipolazione, il trasporto, il trattamento e lo
smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione europea. 2013/0191 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica determinati regolamenti nel
settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status
di Mayotte nei confronti dell'Unione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e
l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[2],
visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Tramite la
decisione 2012/419/UE[4],
il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte nei confronti
dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da
tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e
diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e
dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE). Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a
partire dal 1° gennaio 2014. Risulta opportuno stabilire alcune
misure specifiche giustificate dalla particolare situazione di Mayotte in
diversi settori. (2) Nel settore della pesca e
della salute degli animali, occorre modificare i regolamenti indicati nel
seguito. (3) Per quanto riguarda il
regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per
la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la
protezione del novellame[5],
è opportuno includere le acque circostanti Mayotte nel campo di applicazione di
tale regolamento; occorre altresì vietare l'uso di reti a circuizione sui
banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle linee di
base dell'isola, al fine di preservare i banchi di grandi pesci migratori in
prossimità dell'isola di Mayotte. (4) Per quanto riguarda il
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del
17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[6], considerando i sistemi di
commercializzazione sottosviluppati e molto frammentati di Mayotte,
l'applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti della pesca
comporterebbe per i rivenditori un onere sproporzionato rispetto all'entità
delle informazioni trasmesse al consumatore. Risulta pertanto opportuno
prevedere una deroga temporanea alle norme concernenti l'etichettatura dei
prodotti della pesca posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a
Mayotte. (5) Per quanto riguarda il
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nell'ambito della politica comune della pesca[7], è opportuno adottare misure
specifiche in tema di registro della flotta peschereccia e di regime di
accesso. (6) In primo luogo, una parte
considerevole della flotta battente bandiera della Francia ed operante dal
dipartimento francese di Mayotte consta di navi di lunghezza inferiore ai 9
metri che sono sparse intorno all'isola, che non dispongono di punti specifici
di sbarco e che devono ancora essere identificate, misurate e corredate delle
dotazioni minime di sicurezza necessarie per l'iscrizione nel registro dei
pescherecci dell'Unione; la Francia non sarà pertanto in grado di completare
tale registro fino al 31 dicembre 2016. Occorre tuttavia che la Francia
istituisca un registro provvisorio della flotta peschereccia per garantire
un'identificazione minima delle navi di tale segmento ed evitare così la
proliferazione di pescherecci non ufficiali. (7) In secondo luogo,
considerando la situazione strutturale, sociale ed economica di Mayotte e con
l'obiettivo di preservarne l'economia locale e di tutelare la sensibile
situazione biologica delle acque intorno all'isola, è necessario permettere
determinate attività di pesca in tali acque solamente alle navi registrate nei
porti dell'isola. (8) Per quanto riguarda il
regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004,
relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni
ultraperiferiche della Comunità[8],
una caratteristica particolare di Mayotte risiede nel fatto che non è stato
fissato alcun obiettivo per la sua flotta a norma del regolamento (CE)
n. 2371/2002, che fa riferimento al Piano di orientamento
pluriennale 1997-2002. Dal punto di vista della conservazione delle
risorse ittiche, risulta appropriato bloccare la capacità di pesca delle flotte
ai livelli attuali, in particolar modo per il segmento delle grandi
imbarcazioni con una elevata capacità di pesca. Considerando tuttavia che la
Francia ha presentato alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC)
un piano di sviluppo che delinea l'evoluzione prevista della flotta
peschereccia operante a Mayotte, piano al quale nessuna parte contraente della
IOTC, compresa l'Unione, ha opposto obiezioni, per le piccole imbarcazioni è
appropriato utilizzare gli obiettivi di tale piano come livelli di riferimento
per la capacità della flotta registrata nei porti di Mayotte e permettere alla
Francia di aumentare la propria flotta fino a raggiungere gli obiettivi del
proprio piano di sviluppo. (9) Per quanto riguarda il
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002[9],
va notato che Mayotte non dispone di alcuna capacità industriale per la
trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Risulta pertanto
appropriato accordare alla Francia un periodo di 5 anni per sviluppare le
infrastrutture necessarie per l'identificazione, la manipolazione, il
trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale
a Mayotte nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009. (10) Per quanto riguarda il
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del
20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE)
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE)
n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE)
n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006[10],
sembra che la Francia non sarà in grado di adempiere tutti gli obblighi di
controllo dell'Unione per il segmento "Mayotte. Specie pelagiche e
demersali. Lunghezza < 9m" della flotta di Mayotte entro la data in cui
quest'ultima diventerà una regione ultraperiferica. Le navi di tale segmento,
che si trovano sparse attorno all'isola, non dispongono di punti di sbarco
specifici e devono ancora essere identificate. È inoltre necessario formare i
pescatori ed i controllori nonché predisporre le infrastrutture fisiche ed
amministrative appropriate. Risulta pertanto necessario, per tale segmento
della flotta peschereccia, prevedere una deroga temporanea a determinate norme
riguardanti il controllo delle navi da pesca e delle relative caratteristiche,
delle attività in mare, degli attrezzi e delle catture in tutte le fasi
comprese tra l'attività a bordo della nave e l'arrivo delle catture sul
mercato. Per realizzare almeno alcuni degli obiettivi più importanti del
regolamento (CE) n. 1224/2009, risulta tuttavia opportuno che la Francia
istituisca un sistema nazionale di controllo che permetta una sorveglianza
delle attività di tale segmento della flotta peschereccia e che consenta di
adempiere gli obblighi internazionali dell'Unione in tema di presentazione
delle relazioni. (11) Risulta pertanto opportuno
modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE)
n. 104/2000, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 639/2004, (CE)
n. 1069/2009 e (CE) n. 1224/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 850/98 Il regolamento (CE) n. 850/98 è così
modificato: (1)
All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera h) è
sostituita dalla seguente: "h) Regione 8 Le acque al largo delle coste dei dipartimenti
francesi dell'isola della Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla
giurisdizione della Francia."; (2)
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente articolo
34 bis: "Articolo 34 bis Limiti alle attività di pesca nella zona
riservata di 24 miglia intorno all'isola di Mayotte È vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi
rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24
miglia dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che
servono a delimitare le acque territoriali." Articolo 2
Modifica al regolamento (CE) n. 104/2000 All'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 104/2000, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente
paragrafo 3 bis: "3bis. I paragrafi 1, 2
e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al
consumatore finale a Mayotte fino al 16 dicembre 2016." Articolo 3
Modifiche al regolamento (CE) n. 2371/2002 Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così
modificato: (1)
All'articolo 15, sono aggiunti i seguenti
paragrafi 5 e 6: "5. In deroga a quanto disposto dal
paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2016 la Francia è esonerata
dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia
dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che
operano dall'isola di Mayotte. 6. Fino al 31 dicembre 2016 la Francia tiene
un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9
metri che operano dall'isola di Mayotte. Tale registro contiene, per ogni
peschereccio, almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice
d'identificazione." (2)
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente
articolo 18 bis: "Articolo 18 bis Mayotte In deroga al disposto dell'articolo 17,
nelle acque della zona compresa entro 100 miglia nautiche dalle linee di base
di Mayotte, la Francia può limitare la pesca alle navi registrate nei porti di
Mayotte mediante iscrizione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
oppure nel registro provvisorio di cui all'articolo 15, paragrafo 6,
ad eccezione delle navi dell'Unione che, nei due anni precedenti il
1 gennaio 2014, abbiano pescato in tali acque per almeno 40 giorni e
sempreché non abbiano superato lo sforzo di pesca tradizionale." Articolo 4
Modifica al regolamento (CE) n. 639/2004 Nel regolamento (CE) n. 639/2004, dopo
l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis: "Articolo 1 bis Flotta di Mayotte 1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i livelli di
riferimento per i pescherecci registrati nei porti di Mayotte mediante
iscrizione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione o nel registro
provvisorio di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 2371/2002, sono costituiti dalla capacità di tale flotta in data 31
dicembre 2013. Tuttavia, per i pescherecci compresi tra gli 8 e i
12 metri di lunghezza complessiva e che usano palangari, così come per i
pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri, i livelli di riferimento
sono costituiti dalla capacità prevista nel piano di sviluppo presentato il 7
gennaio 2011 dalla Francia alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano. 2. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Francia è
autorizzata ad introdurre nuova capacità nei segmenti della flotta per i
pescherecci compresi tra gli 8 e i 12 metri di lunghezza complessiva e che
usano palangari, così come i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai
9 metri, senza dover ritirare dalla flotta una capacità equivalente." Articolo 5
Modifica al regolamento (CE) n. 1069/2009 L'articolo 56 del regolamento (CE)
n. 1069/2009 è sostituito dal seguente: "Articolo 56 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal
4 marzo 2011. L'articolo 4 si applica tuttavia
a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2019. I sottoprodotti animali e
i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1°gennaio 2019
sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1,
lettera b). Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri." Articolo 6
Modifica al regolamento (CE) n. 1224/2009 Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, dopo
l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis: "Articolo 2 bis Applicazione del regime di controllo
comunitario a determinati segmenti della flotta del dipartimento d'oltremare
francese di Mayotte 1. Fino al
31 dicembre 2016 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli
6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla
Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai
9 metri che operano da Mayotte, nonché per quanto riguarda le loro attività e
le loro catture. 2. Entro il 1° gennaio 2014
la Francia istituisce un regime nazionale di controllo applicabile ai
pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che operano dall'isola
di Mayotte. Tale regime soddisfa le seguenti prescrizioni: (a)
un'autorità unica, con sede a Mayotte, coordina le
attività di controllo di tutte le autorità locali; (b)
le attività di controllo, ispezione ed esecuzione
sono svolte in modo non discriminatorio; (c)
il regime garantisce il controllo delle catture di
specie gestite nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano e
delle specie soggette a protezione; (d)
il regime garantisce il controllo dell'accesso alle
acque circostanti Mayotte, in particolare alle zone soggette a restrizioni
d'accesso applicabili a determinati segmenti della flotta peschereccia; (e)
il regime stabilisce come obiettivo prioritario la
mappatura delle attività di pesca intorno all'isola, al fine di preparare le
basi per interventi mirati di controllo. (3)
Entro il 30 settembre 2014 la Francia
presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da
prendere per garantire la piena attuazione, a partire dal
1° gennaio 2017, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto
riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 9 metri che
operano dal dipartimento francese di Mayotte. Il piano d'intervento è oggetto
di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia prende tutti i
provvedimenti necessari per attuare tale piano d'intervento." Articolo 7
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente [1] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. [5] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. [6] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. [7] GU L 320 del 5.12.2001, pag. 7. [8] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9. [9] GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. [10] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.