Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’istituzione del cielo unico europeo (rifusione) /* COM/2013/0410 final - 2013/0186 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA L’iniziativa del cielo unico europeo (SES) ha
l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva dell’organizzazione e
gestione dello spazio aereo europeo mediante una riforma del settore della
fornitura di servizi di navigazione aerea. Lo sviluppo di tale iniziativa si è
concretizzato in due pacchetti legislativi organici – SES I e SES II, composti
di quattro regolamenti[1]
– e in oltre 20 norme e decisioni di esecuzione della Commissione[2]. Il quadro normativo creato dai
quattro regolamenti sul cielo unico europeo è correlato allo sviluppo della
legislazione relativa alla sicurezza aerea in Europa[3] comprendente una serie di
mansioni affidate all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)[4] e all’avvio di un progetto organico
per modernizzare le apparecchiature e i sistemi per la navigazione aerea, noto
con il titolo di SESAR[5].
Le norme attuali riguardano cinque pilastri tra loro correlati e relativi ad
aspetti quali le prestazioni, la sicurezza, la tecnologia, il fattore umano e
gli aeroporti. L’esperienza acquisita con i pacchetti SES I
(dal 2004) e SES II (dal 2009) ha dimostrato che i principi e il funzionamento
del cielo unico europeo sono validi e che è opportuno proseguire nella loro
attuazione. Tuttavia, si registrano significativi ritardi nella realizzazione
dell’iniziativa, soprattutto per quanto concerne gli obiettivi prestazionali e
l’attuazione dei suoi elementi portanti (quali i blocchi funzionali di spazio
aereo o le autorità nazionali di vigilanza). Nel 2009, al momento dell’adozione del
pacchetto SES II, il legislatore aveva deciso che esso sarebbe stato adottato
in due fasi, invitando la Commissione a realizzare un allineamento dei
regolamenti SES e EASA una volta adottata la prima serie di misure di esecuzione
EASA e completati gli audit sui servizi di navigazione aerea[6]. Una rifusione del pacchetto
legislativo era pertanto già prevista allo scopo soprattutto di semplificare e
chiarire le linee di confine tra i quadri normativi EASA e SES. Il processo di rifusione fornisce inoltre
l’opportunità di verificare l’efficacia delle disposizioni legislative in
vigore alla luce dei ritardi verificatisi nell’attuazione dell’iniziativa SES.
Tale processo di revisione del quadro normativo del cielo unico europeo, noto
con l’acronimo di SES 2+, mira ad accelerare l’attuazione della riforma dei
servizi di navigazione aerea, senza discostarsi dai suoi principi e obiettivi
originari. Esso è inoltre parte integrante dell’iniziativa “Atto per il mercato
unico II”[7]
ed ha pertanto l’obiettivo di migliorare la competitività e la crescita
dell’economia UE nel suo complesso e non soltanto la competitività e la
crescita del sistema di gestione del traffico aereo. Il pacchetto SES 2+ ha l’obiettivo di
introdurre miglioramenti sul controllo della normativa, il sistema di
prestazioni, l’orientamento al cliente da parte dei fornitori di servizi e
l’efficacia generale del sistema. Il pacchetto SES 2+ permetterà inoltre di
semplificare la legislazione eliminando alcune sovrapposizioni che si
registrano nel quadro attuale. Preoccupazioni sono state espresse infatti sulle
sovrapposizioni esistenti nel quadro normativo del cielo unico europeo e vi è
inoltre l’esigenza di chiarire il ruolo di differenti soggetti a livello UE.
L’allineamento tra i quattro regolamenti SES e il regolamento di base EASA[8] è una misura di adeguamento
puramente tecnica già prevista dalla legislazione. Vista la portata delle
sovrapposizioni tra i regolamenti, la rifusione delle parti rimanenti dei
quattro regolamenti SES in una parte unica è la logica conseguenza di tale
adeguamento. Problemi affrontati Il primo ambito problematico affrontato nel
pacchetto SES 2+ è la scarsa efficienza nella fornitura di servizi di
navigazione aerea (ANS), che restano relativamente inefficienti in termini
di efficienza dei costi e di volo, come pure per quanto riguarda la capacità
offerta. Questo aspetto emerge da un confronto con gli Stati Uniti, il cui
spazio aereo presenta dimensioni comparabili. Negli Stati Uniti lo spazio aereo
“en-route” è controllato da un unico prestatore di servizi mentre in Europa
operano 38 fornitori di servizi. Il prestatore di servizi statunitense
controlla quasi il 70% di voli in più con il 38% del personale in meno. Le
cause principali alla base di tale differenza di produttività in Europa
risiedono nelle lacune di istituzione e applicazione del sistema di
prestazioni, nell’inefficienza delle autorità di vigilanza e nell’entità
sproporzionatamente elevata del personale di supporto impiegato dai fornitori
di servizi. Il secondo problema fondamentale risiede nella
frammentazione dei sistemi ATM. Il sistema ATM europeo si compone di 27
autorità nazionali che vigilano su più di un centinaio di fornitori di servizi
di navigazione aerea, con le relative differenze in termini di sistemi, norme e
procedure. Il fatto che in Europa operi un cosi grande numero di fornitori di
servizi comporta notevoli costi aggiuntivi, in quanto ciascuno di essi bandisce
le proprie gare di appalto, la maggior parte provvede alla formazione del
proprio personale, definisce le proprie procedure operative ed è limitata sul
piano territoriale alla fornitura di servizi in uno spazio aereo di ridotte
dimensioni. Per superare tale frammentazione il SES ha introdotto l’idea dei
blocchi funzionali di spazio aereo e di un gestore della rete centralizzato per
operare determinati servizi a livello di rete. Tuttavia i blocchi funzionali di
spazio aereo non sono ancora orientati alle prestazioni e il ruolo del gestore
di rete è ancora troppo debole. Obiettivo
generale: Migliorare la
competitività del sistema europeo del trasporto aereo rispetto ad altre regioni
di natura comparabile e, in particolare, sviluppare ulteriormente l’iniziativa
del cielo unico europeo. Obiettivi
specifici: ·
Migliorare le prestazioni dei servizi del traffico
aereo in termini di efficienza. ·
Migliorare l’utilizzo delle capacità di gestione
del traffico aereo. Obiettivi
operativi: ·
Garantire che la fornitura di servizi di
navigazione aerea sia trasparente, basata su principi di mercato e offra valore
aggiunto ai clienti. ·
Rafforzare il ruolo delle autorità nazionali di
vigilanza. ·
Rafforzare il processo di fissazione degli
obiettivi e di applicazione del sistema di prestazioni (potenziando inoltre le
competenze dell’organo/unità di valutazione delle prestazioni). ·
Operare un riorientamento strategico dei blocchi
funzionali di spazio aereo. ·
Rafforzare la governance e l’ambito operativo del
gestore della rete. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO Tra settembre e dicembre 2012 è stata
effettuata una consultazione pubblica di tre mesi sul sito internet della DG
MOVE. Sono stati inoltre organizzati due eventi di alto livello – una
conferenza a Limassol e un’audizione a Bruxelles – e numerose riunioni bilaterali
con tutte le parti interessate a sostegno della preparazione dell’iniziativa. La DG MOVE ha realizzato una valutazione
d’impatto a sostegno delle iniziative legislative per migliorare l’efficienza,
la sicurezza e la competitività del cielo unico europeo. Il pacchetto propone
la revisione dei quattro regolamenti SES ((CE) nn. 549-552/2004, quali
modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009) e del regolamento di base EASA
(regolamento (CE) n. 216/2008, quale modificato dal regolamento (CE) n.
1108/2009)[9].
La presente iniziativa riguarda il numero di pianificazione (UE) n.
2014/MOVE/001. Anche la tabella di marcia della valutazione dell’impatto è
stata pubblicata sul sito internet della Commissione[10]. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Rifusione (tutto il
regolamento) I quattro regolamenti SES sono stati fusi in
un unico regolamento, cosa che ha imposto di apportare una serie cambiamenti in
ciascuno di essi. Il nuovo testo è strutturato in cinque capi in funzione dei
soggetti interessati: - Capo I: Disposizioni generali - Capo II: Autorità nazionali - Capo III: Fornitura di servizi - Capo IV: Spazio aereo - Capo V: Disposizioni finali Inoltre, alcuni dei contenuti che si
sovrapponevano a quelli dell’attuale regolamento (CE) n. 216/2008 sono
stati rimossi dai regolamenti SES, mentre alcuni dettagli di rilevanza minore,
che figuravano nelle parti rimosse, sono stati incorporati nel regolamento (CE)
n. 216/2008 al fine di sottolineare la continuità dell’approccio. La
maggior parte delle disposizioni soppresse è relativa al regolamento (CE) n.
552/2004, che ormai è stato interamente soppresso, fatta eccezione per alcuni
dettagli relativi all’allegato I sugli organismi notificati, che è stato fuso
con l’allegato sulle organizzazioni riconosciute, e per alcuni paragrafi
descrittivi di carattere generale dell’allegato II che sono riprodotti
nell’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008 per sottolineare la
necessità di continuare le politiche attuali. In linea con il principio secondo cui la
Commissione dovrebbe concentrarsi sulla regolamentazione economica, e in
particolare sul sistema di prestazioni e SESAR, mentre l’EASA (ora EAA, in
virtù dell’accordo sulla standardizzazione delle agenzie) coordina la stesura
della normativa tecnica, è stato aggiunto un nuovo articolo 28 per illustrare
in che modo può essere garantita la coerenza tra le politiche di SESAR e le
nuove norme tecniche. Infine, sono state inserite in tutto il
regolamento le nuove norme sugli atti delegati e di esecuzione che derivano dal
trattato di Lisbona. 3.2. Autorità nazionali (articoli
3, 4 e 5 e articolo 2, definizione 36) Una degli interventi maggiormente necessari
individuati dalla valutazione dell’impatto riguarda la necessità di rafforzare
le autorità nazionali, per quanto riguarda sia la loro indipendenza, sia le
loro competenze e risorse. A tal fine l’articolo 3 descrive il livello di
indipendenza richiesto alle autorità in relazione ai fornitori di servizi
sottoposti alla loro vigilanza. Vista la riorganizzazione amministrativa necessaria
in alcuni Stati membri, è previsto inoltre un periodo transitorio fino al 2020.
Sono fissati inoltre requisiti più espliciti in materia di competenze e
indipendenza del personale assunto, come pure per rafforzare il finanziamento
indipendente delle autorità mediante il sistema delle tariffe di rotta di cui
all’articolo 14. Al fine di migliorare le competenze in seno
alle autorità, l’articolo 5 prevede una rete delle autorità nazionali con
inoltre la possibilità di creare pool di esperti in modo che gli Stati possano
avvalersi di esperti provenienti da altri Stati membri. Infine, è stata aggiunta una definizione del
termine “autorità nazionale di vigilanza”, chiarendo che ai fini del presente
regolamento le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 sono
considerate autorità nazionali di vigilanza e che quindi non è necessario un
secondo livello amministrativo. 3.3. Sistemi di prestazione e
tariffazione (articoli 11, 12, 13, e 14) L’articolo 11, relativo al sistema di
prestazioni, è stato modificato per razionalizzare il processo di fissazione
degli obiettivi e consentire che esso si svolga maggiormente a livello locale.
In questo modo la fissazione degli obiettivi dovrebbe poter essere più mirata. A sostegno di questa posizione sono stati
apportati inoltre piccoli adeguamenti agli articoli 12 e 13 relativi alla
tariffazione e il testo è stato inoltre aggiornato per fare in modo che la
disposizione relativa al finanziamento delle attività dell’autorità riguardi
anche l’estensione delle competenze dell’EASA a norma del regolamento (CE) n.
1108/2009 per l’esecuzione di alcuni di tali compiti. 3.4. Blocchi funzionali di spazio
aereo (articolo 16) L’articolo era già stato modificato nel
regolamento (CE) n. 1070/2009 per conferire ai blocchi funzionali di spazio
aereo un carattere maggiormente orientato alle prestazioni e questa
impostazione viene continuata nella presente revisione. I blocchi funzionali di
spazio aereo non devono essere visti come blocchi statici, bensì come
iniziative a guida del settore aeronautico finalizzate a migliorare in generale
la fornitura del servizio. Per conseguire tale obiettivo è necessario che il
settore disponga di maggiore flessibilità per sviluppare i blocchi funzionali
di spazio aereo, e persino per progettarne di differenti, a seconda degli
ambiti in cui ritiene di poter individuare le maggiori sinergie. Pertanto
l’articolo è ora maggiormente centrato su un “partenariato industriale”
flessibile e la misura del successo sarà data dal livello dei miglioramenti conseguiti
a livello di prestazioni. 3.5. Servizi di assistenza
(articolo 10 e articolo 2, definizione 37) Poiché l’analisi ha dimostrato che le maggiori
potenzialità di miglioramento risiedono nell’ambito dei servizi forniti a
supporto dei servizi essenziali di traffico aereo, e poiché tali servizi
possono, per loro natura, essere forniti a condizioni di mercato, l’articolo 9
del regolamento (CE) n. 550/2004 è stato soppresso e sostituito da un articolo
relativo alla fornitura di servizi sulla base delle norme consuete che
disciplinano gli appalti pubblici. I servizi essenziali di traffico aereo, che
sono considerati monopoli naturali, rimangono oggetto del requisito della
designazione, ma i servizi di assistenza dovrebbero potersi sviluppare
liberamente utilizzando pienamente le potenzialità di competenze provenienti da
altri settori. Sul modello dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008 è
stata inserita una clausola di salvaguardia per assicurare che non siano messi
a repentaglio interessi vitali sul piano economico e della sicurezza. È
previsto un periodo transitorio fino al 2020. Infine, all’articolo 2, punto 37) è inserita
una definizione di servizi di assistenza che spiega quali servizi rientrino nel
campo di applicazione di tale disposizione. 3.6. Gestione della rete (Articolo
17 e articolo 2, definizioni 7, 9 e 10) L’articolo 17 sulla gestione della rete è
stato modificato in due modi. In primo luogo, il precedente articolo, poco
coerente, è stato riorganizzato per inserire al paragrafo 2 l’elenco di tutti i
servizi forniti dal gestore della rete e gli elementi che si riferivano alle
norme tecniche di attuazione sulla gestione dei flussi di traffico aereo – e
quindi non allo stesso gestore della rete – sono stati spostati nell’allegato V
bis del regolamento (CE) n. 216/2008, che conteneva già le disposizioni
inerenti alle norme di gestione dei flussi di traffico aereo. In relazione a
quanto precede, nel paragrafo 2 è stato aggiunto un riferimento al portale di
informazione aeronautica, in quanto tale servizio è già in una certa misura
integrato nel gestore della rete ma non è espressamente menzionato nel
regolamento. In secondo luogo l’articolo è stato rivisto
per conformarlo alle formulazioni utilizzate nel regolamento (CE) n. 1108/2009,
rinominando le “funzioni” “servizi” e trattando, coerentemente, il gestore
della rete alla stregua di altri fornitori di servizi per quanto riguarda
certificazione, vigilanza e requisiti di sicurezza. La formulazione delle
relative definizioni è stata quindi opportunamente aggiornata. Infine è stata inserita nell’articolo 17 una
disposizione relativa allo sviluppo successivo del gestore della rete verso la
creazione di un partenariato settoriale entro il 2020. 3.7. Coinvolgimento degli utenti
dello spazio aereo (articolo 19) La necessità di rendere i fornitori di servizi
di navigazione aerea più orientati verso il cliente è stata indicata dalla
valutazione d’impatto come un aspetto suscettibile di miglioramento. È stato
creato un nuovo articolo 19 al fine di garantire che gli utenti dello spazio
aereo siano consultati e siano coinvolti nell’approvazione dei piani di
investimento. 4. ELEMENTI FACOLTATIVI Per illustrare le proposte di modifica del
regolamento di base EASA, ovvero il regolamento (CE) n. 216/2008, è stata
redatta una distinta relazione più breve. La proposta non ha alcun impatto sul bilancio
dell’UE in quanto tutte le funzioni da esso contemplate esistono già oggi. ê 549/2004
(adattato) 2013/0186 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che stabilisce i
principi generali per l’istituzione del Ö relativo
all’istituzione del Õ cielo unico europeo (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) ê 549/2004
(adattato) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell’Unione europea Õ che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80,
paragrafo 2 Ö 100, paragrafo
2 Õ, vista la proposta della Commissione europea[11], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], visto il parere del Comitato delle regioni[13], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quando segue: ò nuovo (1) Il
regolamento (CE) n. 549/2004, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi
generali per l’istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”)[14], il regolamento (CE) n.
550/2004, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea
nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”)[15], il regolamento (CE) n.
551/2004, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel
cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”)[16] e il regolamento (CE)
n. 552/2004, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea
di gestione del traffico aereo (“regolamento sull’interoperabilità”)[17] sono stati sostanzialmente
modificati. Poiché essi devono essere nuovamente modificati, è opportuno
provvedere, per ragioni di chiarezza, alla loro rifusione. ê 549/2004
considerando 1 (2) L’attuazione della politica
comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che
consenta l’esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di
trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione delle merci, delle
persone e dei servizi. ê 549/2004
considerando 2 (adattato) Nella riunione
straordinaria tenutasi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 il Consiglio
europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la
gestione dello spazio aereo, del controllo del traffico aereo e del flusso di
traffico aereo, basandosi sui lavori del «Gruppo ad alto livello per il cielo
unico europeo» costituito dalla Commissione stessa. Tale gruppo, composto
essenzialmente dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea
negli Stati membri, ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000. ê 1070/2009
considerando 2 (adattato) (3) L’adozione da parte del
Parlamento europeo e del Consiglio del primo pacchetto sul cielo unico europeo,
ossia del regolamento (CE) n. 549/2004, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per
l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), del regolamento (CE) n. 550/2004, del 10 marzo 2004, sulla fornitura
di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla
fornitura di servizi»), del regolamento (CE) n.
551/2004, del 10 marzo
2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio
aereo») e del regolamento (CE) n. 552/2004, del 10 marzo 2004,
sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento
sull’interoperabilità»), ha creato una solida base
legislativa per un sistema di gestione del traffico aereo (ATM) privo di
discontinuità, interoperabile e sicuro. ò nuovo L’adozione
del secondo pacchetto, ovvero il regolamento (CE) n. 1070/2009, ha
ulteriormente rafforzato l’iniziativa del cielo unico europeo grazie
all’introduzione dei concetti di sistema di prestazioni e gestore della rete
per migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema europeo di gestione del
traffico aereo. ê 550/2004
considerando 3 (adattato) Il regolamento
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004
(“regolamento quadro”)[18],
stabilisce il quadro per la creazione del cielo unico europeo. ê 551/2004
considerando 4 (adattato) Il regolamento
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004
(“regolamento quadro”)[19],
stabilisce il quadro per la creazione del cielo unico europeo. ê 551/2004
(adattato) (4) Nell’articolo 1 della
convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944, gli
Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato ha sovranità completa ed
esclusiva sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio. È nell’ambito di
detta sovranità che gli Stati membri della Comunità Ö dell’Unione Õ esercitano, nel
rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, i poteri di un’autorità
pubblica allorché controllano il traffico aereo. ê 552/2004
considerando 3 (adattato) Il regolamento
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004
(“regolamento quadro”)[20],
stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo. ê 1070/2009
considerando 1 (5) L’attuazione della politica
comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che
consenta l’esercizio in condizioni di sicurezza, regolarità e sostenibilità dei
servizi di trasporto aereo, ottimizzando la capacità e agevolando la libera
circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. ê 1070/2009
considerando 37 (6) Il perseguimento parallelo
degli obiettivi del potenziamento delle norme sulla sicurezza del traffico
aereo e del miglioramento dell’efficienza globale della gestione del traffico
aereo e dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale in
Europa impone di tener conto del fattore umano. È quindi opportuno che gli
Stati membri valutino l’introduzione dei principi della “cultura di equità”. ê 549/2004
considerando 6 (adattato) (7) Gli Stati membri hanno
adottato una dichiarazione generale sulle questioni militari connesse con il
cielo unico europeo[21].
Conformemente a tale dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero, in
particolare, rafforzare la cooperazione civile/militare e, se e nella misura
ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la
cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla
gestione del traffico aereo. ê 549/2004
considerando 3 Il corretto funzionamento del sistema di trasporto
aereo richiede un elevato e uniforme livello di sicurezza nei servizi di
navigazione aerea che consenta un uso ottimale dello spazio aereo europeo
nonché un elevato ed uniforme livello di sicurezza del trasporto aereo, ferma
restando la funzione di interesse generale dei servizi di navigazione aerea,
tra cui gli obblighi di servizio pubblico. Il sistema di trasporto aereo
dovrebbe quindi essere realizzato ai livelli più elevati di responsabilità e
competenza. ê 549/2004
considerando 4 L’iniziativa del cielo unico europeo dovrebbe essere
sviluppata in conformità degli obblighi che derivano dall’appartenenza della
Comunità e dei suoi Stati membri ad Eurocontrol, nonché dei principi fissati
dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944. ê 549/2004
considerando 5 (adattato) (8) Le decisioni che incidono sul
contenuto, sulla portata o sull’esecuzione delle operazioni e
dell’addestramento militari esulano dalla sfera di competenze della Comunità Ö dell’Unione ai
sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europeaÕ. ê 549/2004
considerando 23 (adattato) Il
2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno
convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei
due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull’utilizzo
dell’aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare
i loro effetti. ê 550/2004
considerando 1 (adattato) ð nuovo (9) Gli Stati membri hanno
proceduto a una ristrutturazione riguardante, a livelli diversi, i loro
fornitori nazionali di servizi di navigazione aerea aumentandone il livello di
autonomia e libertà nella fornitura dei servizi. È sempre più necessario
garantire in
questo nuovo contesto ð l’esistenza di un mercato comune
funzionante per i servizi che possono essere forniti a condizioni di mercato
e ï il rispetto di determinati requisiti minimi di interesse pubblico ð per i servizi considerati monopoli
naturali nelle attuali condizioni tecnologicheï. ê 550/2004
considerando 4 Per istituire il cielo unico europeo, si dovrebbero
adottare misure volte a garantire la fornitura sicura ed efficiente di servizi
di navigazione aerea compatibili con l’organizzazione e l’uso dello spazio
aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello
spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”)[22].
L’istituzione di un’organizzazione armonizzata della fornitura di tali servizi
è importante per soddisfare in modo adeguato la domanda degli utenti dello
spazio aereo e per gestire in modo sicuro ed efficiente il traffico aereo. ê 551/2004
considerando 1 La creazione del cielo unico europeo richiede un
approccio armonizzato per regolamentare l’organizzazione e l’uso dello spazio
aereo. ê 551/2004
considerando 2 (adattato) Nel rapporto del
Gruppo ad alto livello sul cielo unico europeo del novembre 2000 è stato
ritenuto che lo spazio aereo dovrebbe essere configurato, regolamentato e
strategicamente gestito su scala europea. ê 551/2004
considerando 3 (adattato) La comunicazione
della Commissione sulla creazione del cielo unico europeo del 30 novembre 2001
richiede riforme strutturali per permettere la creazione del cielo unico
europeo mediante una gestione progressivamente più integrata dello spazio aereo
e lo sviluppo di nuovi concetti e procedure di gestione del traffico aereo. ê 551/2004
considerando 6 Lo spazio aereo è una risorsa comune per tutte le
categorie di utenti che tutti questi ultimi debbono usare in maniera
flessibile, garantendo l’equità e la trasparenza e tenendo peraltro conto delle
necessità in materia di sicurezza e di difesa degli Stati membri e dei loro
impegni nell’ambito di organizzazioni internazionali. ê 551/2004
considerando 7 Una gestione efficiente dello spazio aereo è
fondamentale per aumentare la capacità del sistema di servizi di traffico
aereo, soddisfare in modo ottimale le esigenze dei vari utenti e conseguire
l’uso quanto più possibile flessibile dello spazio aereo. ê 552/2004
considerando 1 Per istituire il cielo unico europeo, dovrebbero
essere adottate misure concernenti sistemi, componenti e relative procedure con
l’obiettivo di garantire l’interoperabilità della rete europea di gestione del
traffico aereo (EATMN), in modo coerente con la fornitura di servizi di
navigazione aerea prevista dal regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di
navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di
servizi”)[23] e con l’organizzazione e
l’uso dello spazio aereo previsti dal regolamento (CE) n. 551/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e
l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio
aereo”)[24]. ê 552/2004
considerando 2 (adattato) Il rapporto del
gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo ha confermato la necessità di
stabilire una regolamentazione tecnica in base ad una nuova strategia conforme
alla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova
strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione[25], nel cui
ambito i requisiti essenziali, le regole e le norme siano complementari e
coerenti. ê 552/2004
considerando 4 (adattato) Il rapporto del
gruppo ad alto livello ha confermato che, malgrado i progressi compiuti negli
ultimi anni verso l’operatività senza discontinuità della EATMN, la situazione
rimane insoddisfacente, con un basso livello di integrazione tra i sistemi di
gestione nazionali del traffico aereo e un’introduzione lenta dei nuovi
concetti di operatività e delle tecnologie necessari per disporre della capacità
supplementare richiesta. ê 552/2004
considerando 5 Un rafforzamento del livello di integrazione
comunitaria si tradurrebbe in una maggiore efficienza e in ridotti costi del
sistema di approvvigionamento e manutenzione, nonché in un migliore
coordinamento operativo. ê 552/2004
considerando 6 La predominanza di specifiche tecniche nazionali
nell’approvvigionamento ha portato a una frammentazione del mercato dei sistemi
e non facilita la cooperazione industriale a livello comunitario, con notevoli
conseguenze per l’industria che deve adattare considerevolmente i suoi prodotti
a ciascun mercato nazionale. Queste pratiche complicano senza necessità lo
sviluppo e l’attuazione di nuove tecnologie e rallentano l’introduzione di
nuovi metodi operativi, necessari per aumentare la capacità. ê 549/2004
considerando 8 Per tutte queste ragioni ed al fine di estendere il
cielo unico europeo ad un più ampio numero di Stati europei, la Comunità
dovrebbe fissare obiettivi comuni e stabilire un programma di azione che veda
impegnati la Comunità, i suoi Stati membri ed i vari soggetti economici, per
realizzare uno spazio aereo operativo più integrato, denominato “cielo unico
europeo”, tenendo peraltro conto degli sviluppi che si registrano in seno ad
Eurocontrol. ê 549/2004
considerando 24 Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a
dire l’istituzione del cielo unico europeo, non può essere sufficientemente
realizzato dagli Stati membri, a motivo della dimensione transnazionale
dell’intervento stesso, e può dunque essere realizzato meglio a livello
comunitario, pur consentendo norme di attuazione che tengono conto delle
specifiche condizioni locali, la Comunità può adottare misure in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tale obiettivo. ê 549/2004 considerando
9 Allorché gli Stati membri intervengono per assicurare
la conformità ai requisiti comunitari, le autorità che procedono alla verifica
della conformità dovrebbero essere sufficientemente indipendenti dai fornitori
di servizi di navigazione aerea. ê 549/2004
considerando 10 I servizi di navigazione aerea, in particolare i
servizi di traffico aereo che sono paragonabili ad una autorità pubblica,
richiedono una separazione funzionale o strutturale e sono organizzati secondo
forme giuridiche molto diverse a seconda degli Stati membri. ê 549/2004
considerando 11 Allorché sono richieste valutazioni contabili
indipendenti relative ai fornitori di servizi di navigazione aerea, dovrebbero
essere riconosciute come tali le ispezioni delle autorità di revisione
contabile degli Stati membri in cui tali servizi sono forniti
dall’amministrazione o da un organismo pubblico sottoposto al controllo di
dette autorità, a prescindere dal fatto che le relazioni contabili elaborate
siano o meno rese pubbliche. ê 1070/2009
considerando 9 (10) Per assicurare un controllo
coerente ed affidabile della fornitura di servizi in Europa, è opportuno
garantire alle autorità nazionali di vigilanza un grado sufficiente di
indipendenza e risorse sufficienti. Tale indipendenza non dovrebbe impedire a
tali autorità di esercitare le loro funzioni nell’ambito di un quadro
amministrativo. ê 1070/2009
considerando 10 (11) Le autorità nazionali di
vigilanza hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione del cielo unico
europeo e la Commissione dovrebbe pertanto agevolare la cooperazione tra di
esse ai fini dello scambio di migliori prassi e lo sviluppo di un approccio
comune, anche attraverso una maggiore cooperazione a livello regionale. Tale
cooperazione dovrebbe avvenire periodicamente. ê 550/2004
considerando 6 Gli Stati membri sono responsabili del controllo
della prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea e
dell’osservanza delle norme comuni stabilite a livello comunitario da parte dei
fornitori di servizi di navigazione aerea. ê 550/2004
considerando 7 Gli Stati membri dovrebbero poter affidare a
organizzazioni riconosciute dotate delle competenze tecniche in materia la
verifica dell’osservanza delle norme comuni stabilite a livello comunitario da
parte di fornitori dei servizi di navigazione aerea. ê 549/2004
considerando 20 Le sanzioni previste per le violazioni del presente
regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 dovrebbero essere
efficaci, proporzionate e dissuasive, e non ridurre la sicurezza. ê 549/2004
considerando 17 Le parti sociali dovrebbero essere informate e
consultate secondo appropriate modalità su qualsiasi provvedimento che abbia
importanti ripercussioni sociali. Dovrebbe inoltre essere consultato il
comitato di dialogo settoriale, istituito in base alla decisione 98/500/CE
della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo
settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo[26]. ê 1070/2009
considerando 11 (adattato) (12) È opportuno che le parti
sociali siano meglio informate e consultate su qualsiasi provvedimento che
abbia importanti ripercussioni sociali. A livello comunitario Ö di Unione Õ , è inoltre
opportuno consultare il comitato del dialogo sociale, istituito in base alla
decisione 98/500/CE della Commissione[27]. ê 550/2004
considerando 11 Le condizioni collegate ai certificati dovrebbero
essere oggettivamente giustificate e non discriminatorie, proporzionate,
trasparenti e conformi alle pertinenti norme internazionali. ê 550/2004
considerando 2 (adattato) Il rapporto del
gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo del novembre 2000 ha
confermato la necessità di regole a livello comunitario che distinguano tra
attività di regolamentazione e attività di fornitura dei servizi, introducano
un sistema di certificazione inteso a preservare i requisiti di interesse
pubblico, specialmente in termini di sicurezza, e migliorino i meccanismi di
tariffazione. ê 550/2004
considerando 10 Pur garantendo la continuità della fornitura di
servizi, dovrebbe essere istituito un sistema comune di certificazione dei
fornitori di servizi di navigazione aerea come mezzo per definire i diritti e
gli obblighi dei fornitori di tali servizi e per controllare in modo regolare
il rispetto di tali requisiti. ê 550/2004
considerando 12 I certificati dovrebbero essere reciprocamente
riconosciuti da tutti gli Stati membri affinché i fornitori di servizi di
navigazione aerea possano fornire servizi in uno Stato membro diverso dal paese
in cui hanno ottenuto i loro certificati, entro i limiti delle norme di
sicurezza. ê 550/2004
considerando 14 Al fine di facilitare lo svolgimento sicuro del
traffico aereo attraverso le frontiere degli Stati membri, e nell’interesse
degli utenti dello spazio aereo e dei loro passeggeri, il sistema di certificazione
dovrebbe prevedere principi generali che consentano agli Stati membri di
designare i fornitori di servizi di traffico aereo, a prescindere dal luogo in
cui sono stati certificati. ê 550/2004
considerando 5 La fornitura di servizi di traffico aereo, quale
prevista dal presente regolamento, si ricollega all’esercizio di prerogative
dei pubblici poteri che non presentano carattere economico che giustifichi
l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal trattato. ê 550/2004
considerando 13 ð nuovo (13) La fornitura di servizi di
comunicazione, navigazione e sorveglianza, nonché di servizi di informazione ð meteorologica e ï aeronautica, dovrebbe essere organizzata secondo condizioni di
mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi e
mantenendo un livello elevato di sicurezza. ê 550/2004
considerando 15 Sulla base della propria analisi delle pertinenti
condizioni di sicurezza gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più
fornitori di servizi meteorologici per la totalità o per parte dello spazio
aereo di loro responsabilità, senza dover pubblicare un bando di gara. ê 550/2004
considerando 19 Le condizioni di tariffazione applicate agli utenti
dello spazio aereo dovrebbero essere eque e trasparenti. ê 550/2004
considerando 20 Le tariffe applicate agli utenti dovrebbero
remunerare le strutture e i servizi messi a disposizione dai fornitori di
servizi di navigazione aerea e dagli Stati membri. Il livello delle tariffe
applicate agli utenti dovrebbe essere commisurato ai costi, tenendo conto degli
obiettivi della sicurezza e dell’efficienza economica. ê 550/2004
considerando 21 (14) Non ci dovrebbero essere
discriminazioni tra gli utenti dello spazio aereo nella fornitura di servizi di
navigazione aerea equivalenti. ê 550/2004
considerando 22 I fornitori di servizi di navigazione aerea offrono
alcune strutture e servizi direttamente legati all’utilizzo dell’aeromobile, i
cui costi dovrebbero essere recuperati secondo il principio “chi usa paga”, il
quale implica che l’utente dello spazio aereo debba pagare per i costi che
genera nel luogo dell’utilizzo o il più possibile vicino ad esso. ê 550/2004
considerando 23 È importante garantire la trasparenza dei costi
inerenti a tali strutture o servizi. Qualsiasi cambiamento apportato al sistema
o al livello delle tariffe dovrebbe pertanto essere spiegato agli utenti dello
spazio aereo. Questi cambiamenti o gli investimenti proposti dai fornitori di
servizi di navigazione aerea dovrebbero essere spiegati nel contesto di uno
scambio di informazioni tra gli organi di gestione degli stessi e gli utenti
dello spazio aereo. ê 550/2004
considerando 24 Dovrebbe essere possibile modulare le tariffe che
contribuiscono a massimizzare la capacità dell’intero sistema. Gli incentivi
finanziari possono costituire un’utile maniera per accelerare l’introduzione di
apparecchiature a terra o a bordo che aumentano la capacità, premiare
prestazioni elevate oppure compensare gli svantaggi legati alla scelta di rotte
meno attraenti. ê 550/2004
considerando 25 Nell’ambito delle somme prelevate per assicurare un
utile ragionevole agli investimenti, e in rapporto diretto con i risparmi
realizzati grazie al miglioramento dell’efficienza, la Commissione dovrebbe
esaminare la possibilità di costituire una riserva volta a ridurre l’impatto di
un aggravio improvviso delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo nei
periodi in cui i livelli di traffico sono ridotti. ê 550/2004
considerando 26 La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile
predisporre un aiuto finanziario temporaneo destinato a misure volte ad
aumentare la capacità del sistema di controllo del traffico aereo nel suo
insieme in Europa. ê 1070/2009
considerando 7 (adattato) (15) Il concetto di progetti comuni
volti ad assistere gli utenti dello spazio aereo e/o i fornitori di servizi di
navigazione aerea al fine di migliorare le infrastrutture collettive della
navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l’uso dello
spazio aereo, in particolare i progetti che potrebbero essere necessari per
l’attuazione del piano generale ATM, Ö quale approvato
con decisione 2009/320/CE[28]
del Consiglio conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 219/2007 del Consiglio Õ , non dovrebbe
pregiudicare i progetti preesistenti, messi a punto da uno o più Stati membri
con obiettivi analoghi. Le disposizioni sul finanziamento della realizzazione
dei progetti comuni non dovrebbero pregiudicare le modalità secondo cui detti
progetti vengono organizzati. La Commissione può proporre che i finanziamenti,
quali i fondi delle reti transeuropee o della Banca europea per gli
investimenti siano utilizzati a sostegno di progetti comuni, in particolare per
accelerare la realizzazione del programma SESAR, nell’ambito del quadro
finanziario pluriennale. Fatto salvo l’accesso a tali finanziamenti, gli Stati
membri dovrebbero essere liberi di decidere in merito all’utilizzo dei proventi
della vendita all’asta delle quote del settore dell’aviazione ai sensi del
Sistema di scambio di quote di emissione e di esaminare, in questo contesto, se
una quota di tali proventi possa essere utilizzata per finanziare progetti
comuni a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. ê 550/2004
considerando 27 L’introduzione e l’applicazione di tariffe per gli
utenti dello spazio aereo dovrebbero essere periodicamente riesaminate dalla
Commissione in cooperazione con Eurocontrol e con le autorità nazionali di
vigilanza e gli utenti dello spazio aereo. ê 551/2004
considerando 8 Le attività di Eurocontrol confermano che non è
realistico sviluppare la rete di rotte e la struttura dello spazio aereo in
modo isolato, in quanto ciascuno Stato membro è parte integrante della rete
europea di gestione del traffico aereo, sia all’interno che all’esterno della
Comunità. ê 551/2004
considerando 13 È essenziale realizzare una struttura dello spazio
aereo comune e armonizzata in termini di rotte e settori, basare
l’organizzazione presente e futura dello spazio aereo su principi comuni e
configurare e gestire lo spazio aereo conformemente a regole armonizzate. ò nuovo (16) Il
concetto di gestore della rete riveste un’importanza centrale per migliorare le
prestazioni della gestione del traffico aereo a livello di rete, centralizzando
la fornitura di determinati servizi che possono essere realizzati meglio a tale
livello. In caso di crisi nel settore dell’aviazione è opportuno che il
coordinamento della situazione sia affidato al gestore della rete. (17) La
Commissione è persuasa che l’utilizzo sicuro ed efficiente dello spazio aereo
può essere conseguito soltanto grazie alla stretta cooperazione degli utenti
civili e militari dello spazio stesso, basandosi principalmente sul concetto di
uso flessibile dello spazio aereo e su un efficace coordinamento
civile-militare quale stabilito dall’ICAO e sottolinea l’importanza di
migliorare la cooperazione tra utenti civili e militari dello spazio aereo. (18) L’accuratezza
delle informazioni sulla condizione dello spazio aereo e su specifiche
situazioni di traffico aereo, oltre alla loro tempestiva comunicazione ai
controllori di volo civili e militari, ha un impatto diretto sulla sicurezza ed
efficienza delle operazioni. L’accesso tempestivo ad informazioni aggiornate
sulla condizione dello spazio aereo è un requisito essenziale per tutti i
soggetti interessati che desiderano avvalersi delle strutture di spazio aereo
rese disponibili al momento della compilazione o modifica dei loro piani di
volo. ê 550/2004
considerando 16 II fornitori di servizi di navigazione aerea
dovrebbero istituire e mantenere in essere, attraverso opportuni accordi, una
stretta cooperazione con le autorità militari responsabili di attività che
possono influenzare il traffico aereo generale. ê 550/2004
considerando 17 La contabilità di tutti i fornitori di servizi di
navigazione aerea dovrebbe presentare la massima trasparenza. ê 550/2004
considerando 18 L’introduzione di condizioni e principi armonizzati
per l’accesso ai dati operativi dovrebbe facilitare la fornitura di servizi di
navigazione aerea e le operazioni degli utenti dello spazio aereo e degli
aeroporti in un nuovo contesto. ê 551/2004
considerando 9 É opportuno stabilire uno spazio aereo operativo
progressivamente più integrato per il traffico aereo generale in rotta nello
spazio aereo superiore e corrispondentemente occorrerebbe definire
l’interfaccia tra spazio aereo superiore e spazio aereo inferiore. ê 551/2004
considerando 10 Una regione di informazione di volo europea nello
spazio aereo superiore (EUIR) che abbracci lo spazio aereo superiore di
responsabilità degli Stati membri nell’ambito di applicazione del presente
regolamento agevolerebbe una pianificazione comune e la pubblicazione delle
informazioni aeronautiche per evitare strozzature regionali. ê 1070/2009
considerando 30 (adattato) (19) La fornitura di informazioni
aeronautiche moderne, complete, di elevata qualità e disponibili in tempo utile
ha un impatto significativo sulla sicurezza e sull’agevolazione dell’accesso
allo spazio aereo comunitario Ö dell’Unione Õ e della stessa
libertà di movimento all’interno di quest’ultimo. Tenuto conto del piano
generale ATM, la Comunità Ö l’Unione Õ dovrebbe prendere
l’iniziativa di modernizzare questo settore in cooperazione con Eurocontrol Ö il gestore
della rete Õ e garantire che gli
utenti abbiano accesso a tali dati tramite un punto d’accesso pubblico unico
che fornisca informazioni integrate moderne, facili da utilizzare e
convalidate. ê 551/2004
considerando 11 Gli utenti dello spazio aereo si trovano di fronte a
condizioni eterogenee in materia di accesso allo spazio aereo comunitario e di
libertà di movimento al suo interno, dovute a una classificazione non
armonizzata dello spazio aereo. ê 551/2004
considerando 12 La riconfigurazione dello spazio aereo dovrebbe
essere basata su requisiti operativi a prescindere dai confini esistenti.
Principi generali comuni per la creazione di blocchi funzionali uniformi di
spazio aereo dovrebbero essere sviluppati in consultazione e sulla base della
consulenza tecnica di Eurocontrol. ê 551/2004
considerando 14 Il concetto di uso flessibile dello spazio aereo
dovrebbe essere applicato efficacemente. É necessario ottimizzare l’uso dei
settori di spazio aereo, soprattutto durante i periodi di punta del traffico
aereo generale e nello spazio aereo a traffico elevato, mediante la
cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l’uso di tali settori per operazioni
e addestramento militari. A tal fine è necessario assegnare risorse adeguate
per un’effettiva attuazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo,
tenendo conto delle esigenze sia civili che militari. ê 551/2004
considerando 15 Gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per
cooperare con gli Stati membri confinanti al fine di applicare il concetto di
uso flessibile dello spazio aereo al di là dei confini nazionali. ê 551/2004
considerando 16 L’organizzazione non omogenea della cooperazione
civile-militare nella Comunità limita una gestione uniforme e tempestiva dello
spazio aereo e l’attuazione di cambiamenti. Il successo del cielo unico europeo
dipende da un’effettiva cooperazione tra le autorità civili e militari, fatte
salve le prerogative e le responsabilità degli Stati membri in materia di
difesa. ê 551/2004
considerando 17 Le operazioni e l’addestramento militari andrebbero
salvaguardati ogniqualvolta l’applicazione di principi e criteri comuni è
nociva per il loro svolgimento in condizioni di sicurezza ed efficacia. ê 551/2004
considerando 18 Si dovrebbero introdurre adeguate misure per
migliorare l’efficacia della gestione del flusso di traffico aereo, al fine di
assistere le unità operative esistenti, compresa l’Unità centrale di
Eurocontrol per la gestione del flusso, ad assicurare operazioni di volo
efficienti. ê 552/2004
considerando 10 Per quanto concerne i sistemi, occorrerebbe definire
norme di attuazione per l’interoperabilità ogniqualvolta sia necessario per
integrare o precisare ulteriormente i requisiti essenziali. Si dovrebbero
eventualmente definire tali norme anche per facilitare l’introduzione
coordinata di nuovi concetti di operatività o tecnologie concordati e validati.
Andrebbe garantita in permanenza la conformità alle norme di attuazione per
l’interoperabilità. Queste ultime dovrebbero basarsi su regole e norme
sviluppate da organizzazioni internazionali come Eurocontrol o l’ICAO. ê 552/2004
considerando 7 È quindi nell’interesse di tutti i soggetti operanti
nella gestione del traffico aereo sviluppare una nuova strategia di
cooperazione che consenta la partecipazione equilibrata di tutte le parti e
stimoli la creatività e la messa in comune di conoscenze, esperienze e rischi,
con l’obiettivo di definire, in collaborazione con l’industria, un complesso
coerente di specifiche comunitarie rispondenti alla maggiore gamma possibile di
esigenze. ê 552/2004
considerando 11 L’elaborazione e l’adozione di specifiche comunitarie
per la EATMN, nonché i suoi sistemi, i componenti e le relative procedure,
costituiscono un mezzo adeguato per definire le condizioni tecniche e operative
necessarie affinché siano soddisfatti i requisiti essenziali e le relative
norme di attuazione per l’interoperabilità. La conformità alle specifiche
comunitarie pubblicate, che resta facoltativa, crea la presunzione di
conformità ai requisiti essenziali e alle relative norme di attuazione per l’interoperabilità. ê 552/2004
considerando 12 Le specifiche comunitarie dovrebbero essere elaborate
dagli organismi europei di normalizzazione, di concerto con l’Organizzazione
europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (European Organisation for
Civil Aviation Equipment - Eurocae) e da Eurocontrol secondo le procedure
generali di normalizzazione della Comunità. ê 552/2004
considerando 13 Le procedure di valutazione della conformità o
dell’idoneità all’uso di componenti dovrebbero basarsi sui moduli di cui alla
decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i
moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della
conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di
conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica[29].
Nella misura necessaria, questi moduli dovrebbero essere ampliati al fine di
soddisfare le esigenze specifiche delle industrie interessate. ê 552/2004
considerando 14 Il mercato di cui trattasi è di piccole dimensioni e
comprende sistemi e componenti usati quasi esclusivamente nella gestione del
traffico aereo e non destinati al grande pubblico. Sarebbe pertanto eccessivo
apporre il marchio CE sui componenti, poiché, sulla base della valutazione di
conformità e/o dell’idoneità all’uso, la dichiarazione di conformità del
fabbricante è sufficiente. Ciò non dovrebbe incidere sull’obbligo per i
fabbricanti di apporre il marchio CE su determinati componenti per certificarne
la conformità all’altra legislazione comunitaria pertinente. ê 552/2004
considerando 15 La messa in servizio di sistemi di gestione del
traffico aereo dovrebbe essere soggetta alla verifica della conformità ai
requisiti essenziali e alle relative norme di attuazione per
l’interoperabilità. L’uso di specifiche comunitarie crea una presunzione di
conformità ai suddetti requisiti e norme. ê 552/2004
considerando 16 La completa applicazione del presente regolamento
dovrebbe avvenire secondo una strategia di transizione che raggiunga gli
obiettivi del presente regolamento senza tuttavia creare ostacoli
ingiustificati in termini di costi-benefici al mantenimento dell’infrastruttura
esistente. ê 549/2004
considerando 7 Lo spazio aereo costituisce una risorsa limitata, il
cui uso ottimale ed efficiente sarà possibile soltanto se le esigenze di tutti
gli utenti saranno prese in considerazione e, ove del caso, rappresentate in
tutto il processo di sviluppo, di decisione e di attuazione del cielo unico
europeo, come pure nel comitato per il cielo unico. ê 549/2004
considerando 25 Le misure necessarie per l’attuazione del presente
regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione[30]. ê 549/2004
considerando 26 (adattato) L’articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento interno tipo dei comitati[31], stabilito in
applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione
1999/468/CE, stabilisce una norma modello conformemente alla quale il
presidente di un comitato può decidere di invitare persone terze ad una
riunione del comitato. Se del caso, il presidente del comitato per il cielo
unico dovrebbe invitare rappresentanti di Eurocontrol a partecipare alle
riunioni in qualità di osservatori o di esperti, ê 549/2004
considerando 18 Le parti interessate, quali i fornitori di servizi di
navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l’industria
manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale, dovrebbero avere la
possibilità di fornire consulenza alla Commissione per gli aspetti tecnici
dell’istituzione del cielo unico europeo. ê 549/2004
considerando 12 È opportuno estendere il cielo unico europeo a paesi
terzi europei nel quadro della partecipazione della Comunità ai lavori di
Eurocontrol, dopo che la Comunità avrà aderito a Eurocontrol oppure nel quadro
di accordi conclusi dalla Comunità con tali paesi. ê 549/2004
considerando 13 L’adesione della Comunità ad Eurocontrol costituisce
un fattore importante per la realizzazione di uno Spazio aereo paneuropeo. ê 549/2004
considerando 14 Nel processo di istituzione del cielo unico europeo
la Comunità dovrebbe, ove opportuno, sviluppare il massimo livello di
cooperazione con Eurocontrol, per assicurare sinergie sul piano della
regolamentazione e approcci coerenti e per evitare duplicazioni tra le due parti. ê 549/2004
considerando 15 (adattato) In conformità
delle conclusioni del Gruppo ad alto livello, Eurocontrol è l’organismo che
dispone di adeguate competenze per coadiuvare la Comunità nel suo ruolo di
regolatore. Dovrebbero pertanto essere messe a punto norme di attuazione, per
le questioni che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, quale
risultato di mandati conferiti a tale organizzazione, fatte salve le condizioni
che saranno integrate in un quadro di cooperazione tra la Commissione ed
Eurocontrol. ê 549/2004
considerando 16 Per elaborare i provvedimenti necessari
all’istituzione del cielo unico europeo è necessaria un’ampia consultazione
delle parti economiche e sociali. ê 550/2004
considerando 8 Il buon funzionamento del sistema di trasporto aereo
presuppone inoltre norme uniformi e di sicurezza elevata per i fornitori di
servizi di navigazione aerea. ê 550/2004
considerando 9 Si dovrebbe giungere a un’intesa per armonizzare i
sistemi di abilitazione dei controllori al fine di migliorare la disponibilità
di questi ultimi e promuovere il riconoscimento reciproco delle licenze. ê 550/2004
considerando 28 Fatta salva la possibilità di organizzare un sistema
di controllo e pubblicazione dei risultati dell’attività dei fornitori di
servizi di navigazione aerea, data la particolare delicatezza delle
informazioni che li riguardano, le autorità nazionali di vigilanza non
dovrebbero rivelare informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ê 549/2004
considerando19 Le prestazioni a livello europeo del sistema di
servizi di navigazione aerea nel suo complesso dovrebbero essere valutate
periodicamente, tenendo debito conto della necessità di mantenere un elevato
livello di sicurezza, per verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati e
per proporne di nuovi. ê 549/2004
considerando 21 Gli effetti dei provvedimenti presi in applicazione
del presente regolamento dovrebbero essere valutati alla luce di relazioni
presentate regolarmente dalla Commissione. ê 551/2004
considerando 19 È opportuno riflettere sull’estensione dei concetti
dello spazio aereo superiore allo spazio aereo inferiore, sulla base di un
calendario e di studi adeguati, ê 549/2004
considerando 22 Il presente regolamento lascia impregiudicata la
competenza degli Stati membri a adottare disposizioni relative
all’organizzazione delle rispettive forze armate, in virtù della quale gli
Stati membri possono adottare misure atte a garantire che le loro forze armate
dispongano di uno spazio aereo sufficiente per mantenere uno livello di
formazione e di addestramento adeguato. Si dovrebbe pertanto prevedere una
clausola di salvaguardia per consentire l’esercizio di tale competenza. ê 552/2004
considerando 19 (adattato) Per motivi di
certezza giuridica è importante garantire che la sostanza di talune
disposizioni della normativa comunitaria adottata sulla base della direttiva
93/65/CEE resti in vigore senza subire modifiche. L’adozione in virtù del
presente regolamento delle norme di attuazione ad esse applicabili richiederà
un certo lasso di tempo, ê 552/2004
considerando 18 (adattato) L’ambito
d’applicazione della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993,
relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche
compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del
traffico aereo[32],
è limitato agli obblighi delle entità aggiudicatrici. Quello del presente
regolamento è più generale in quanto riguarda gli obblighi di tutti i soggetti,
compresi i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio
aereo, l’industria e gli aeroporti e consente sia l’adozione di regole
applicabili a tutti, sia l’adozione di specifiche comunitarie che, pur essendo
facoltative, conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali.
La direttiva 93/65/CEE, la direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo
1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del
Consiglio relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche
compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del
traffico aereo[33],
e il regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che
adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE[34] e il
regolamento (CE) n. 980/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, che
modifica il regolamento (CE) n. 2082/2000, dovrebbero quindi essere abrogati al
termine di un periodo transitorio. ê 552/2004
considerando 8 Il mercato interno è uno degli obiettivi comunitari e
le misure adottate in forza del presente regolamento dovrebbero contribuire
quindi al suo graduale sviluppo in questo settore. ê 552/2004
considerando 9 È quindi opportuno definire i requisiti essenziali da
applicarsi alla rete europea di gestione del traffico aereo, nonché ai suoi
sistemi, componenti e relative procedure. ê 552/2004 considerando
17 Nel quadro della pertinente legislazione comunitaria,
si dovrebbe tenere debito conto della necessità di garantire: –
condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso
efficiente dello spettro radio necessario ai fini dell’istituzione del cielo
unico europeo, con particolare riguardo agli aspetti di compatibilità
elettromagnetica, –
la protezione dei servizi di “sicurezza della vita”
da interferenze dannose, –
un uso efficiente e adeguato delle frequenze
assegnate e gestite in modo esclusivo dal settore dell’aviazione. ò nuovo (20) Al
fine di tenere conto dei cambiamenti introdotti nei regolamenti (CE) n.
1108/2009 e (CE) n. 1070/2009, conformemente all’articolo 65 bis del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile
e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea[35] è necessario allineare il
contenuto del presente regolamento a quello del regolamento (CE) n. 216/2008. (21) Inoltre,
è necessario aggiornare i dettagli tecnici dei regolamenti (CE) n. 549/2004,
(CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004, decisi nel 2004 e 2009,
e inserire le correzioni tecniche effettuate per tenere conto dei progressi
intervenuti. (22) È
opportuno modificare la portata geografica del regolamento per quanto riguarda
la regione NAT dell’ICAO per tenere conto degli accordi di fornitura di servizi
esistenti e pianificati e della necessità di garantire la coerenza
nell’applicazione della normativa ai fornitori di servizi di navigazione aerea
e agli utenti dello spazio aereo operanti in tale zona. (23) In
linea con il suo ruolo di organismo operativo, e alla luce del continuo
processo di riforma di Eurocontrol, è opportuno sviluppare ulteriormente la
funzione del gestore della rete verso un partenariato guidato dal settore
aeronautico. (24) Il
concetto di blocchi funzionali di spazio aereo, finalizzato a migliorare la
cooperazione tra fornitori di servizi di navigazione aerea, costituisce uno
strumento importante per migliorare le prestazioni del sistema ATM europeo. Per
svilupparlo ulteriormente è opportuno che i blocchi funzionali di spazio aereo
siano maggiormente orientati alle prestazioni sulla base di un partenariato
settoriale, lasciando al settore aeronautico un margine di manovra maggiore per
modificare tali blocchi allo scopo di conseguire e, se possibile, superare gli
obiettivi prestazionali. (25) I
blocchi funzionali di spazio aereo dovrebbero funzionare in modo flessibile
così da riunire fornitori di servizi in tutta l’Europa e consentire loro di
avvalersi dei rispettivi punti di forza. Grazie a tale flessibilità si
dovrebbero perseguire sinergie tra fornitori di servizi, a prescindere dalla
loro ubicazione geografica o nazionalità, ammettendo formati variabili di
prestazione dei servizi finalizzati a migliorare le prestazioni. (26) Per
migliorare l’orientamento al cliente dei fornitori di servizi di navigazione
aerea e per consentire agli utenti dello spazio aereo di influire maggiormente
sulle decisioni che li riguardano, è opportuno rendere più efficace la
partecipazione dei soggetti interessati alle principali decisioni operative dei
fornitori di servizi di navigazione aerea. (27) Poiché
il sistema di prestazioni costituisce lo strumento fondamentale per la
regolamentazione economica dell’ATM, è opportuno mantenere e, se possibile,
migliorare la qualità e l’indipendenza delle sue decisioni. (28) Allo
scopo di tenere conto degli sviluppi tecnici o operativi, in particolare
modificando gli allegati o integrando le disposizioni relative al gestore della
rete e al sistema di prestazioni, è opportuno delegare alla Commissione il
potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Il contenuto e la portata di ogni delega
sono stabiliti in dettaglio nei pertinenti articoli. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati è necessario che la Commissione provveda alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (29) Se
decide di ampliare la gamma di servizi del gestore della rete, è necessario che
la Commissione si consulti adeguatamente con le parti interessate del settore
aeronautico. (30) Al
fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente
regolamento, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: l’esercizio
delle competenze delle autorità nazionali di vigilanza, la fornitura di servizi
su base esclusiva da parte di un prestatore o raggruppamenti di fornitori di
servizi, le misure correttive necessarie per assicurare il conseguimento di
obiettivi prestazionali a livello di Unione e locale, la revisione della
conformità in relazione al sistema di tariffazione, la governance e l’adozione
di progetti comuni per le funzioni relative alla rete, i blocchi funzionali di
spazio aereo, le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle
decisioni operative dei fornitori di servizi di navigazione aerea, l’accesso ai
dati e la loro protezione, le informazioni aeronautiche in formato elettronico
e lo sviluppo tecnologico e l’interoperabilità della gestione del traffico
aereo, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali
competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[36]. (31) Conformemente
al regolamento (UE) n. 182/2011, per gli atti di esecuzione adottati
nell’ambito del presente regolamento è opportuno servirsi della procedura di
esame utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione di portata generale. (32) Per
l’adozione di atti di esecuzione di portata individuale è opportuno, invece,
utilizzare la procedura consultiva. ê 549/2004
considerando 20 (adattato) (33) Le sanzioni previste per le
violazioni del presente regolamento e
delle misure di cui all’articolo 3 dovrebbero
essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e non ridurre la sicurezza. ò nuovo (34) L’appalto
di servizi di assistenza dovrebbe avvenire, se pertinente, in conformità alla
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi[37]
e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[38]. Se del caso, è opportuno
tenere conto inoltre degli orientamenti di cui alla comunicazione
interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario
applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate
dalle direttive appalti pubblici[39].
ê 1070/2009
considerando 42 (35) La dichiarazione ministeriale
sull’aeroporto di Gibilterra, concordata a Cordova il 18 settembre
2006 durante la prima riunione ministeriale del forum di dialogo su Gibilterra
(“la dichiarazione ministeriale”), sostituirà la dichiarazione comune su detto
aeroporto adottata a Londra il 2 dicembre 1987, e il pieno rispetto della
dichiarazione ministeriale equivarrà al rispetto della dichiarazione del 1987. ê 1070/2009
considerando 43 (36) Il presente regolamento si
applica pienamente all’aeroporto di Gibilterra nel contesto e in virtù della
dichiarazione ministeriale. Fatta salva la dichiarazione ministeriale,
l’applicazione all’aeroporto di Gibilterra e tutte le misure connesse alla sua
attuazione rispettano pienamente la dichiarazione e tutte le disposizioni in
essa contenute. ê 549/2004
considerando 24 (adattato) (37) Poiché l’obiettivo del
presente regolamento, vale a dire l’istituzione Ö l’attuazione Õ del cielo unico
europeo, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a
motivo della dimensione transnazionale dell’intervento stesso, e può dunque
essere realizzato meglio a livello comunitario Ö dell’Unione Õ, pur consentendo norme di
attuazione che tengono conto delle specifiche condizioni locali, la Comunità Ö l’Unione Õ può adottare misure
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tale obiettivo. ê 552/2004 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 1 (adattato) ð nuovo Articolo 1 Obiettivo Ö Oggetto Õ e ambito di
applicazione 1. ð Il presente regolamento fissa le norme
per l’istituzione e l’adeguato funzionamento del ï cielo unico europeo L’iniziativa
del cielo unico europeo si prefigge l’obiettivo di rafforzare Ö allo scopo di
garantire Õ l’attuale livello di
sicurezza del traffico aereo, di contribuire allo sviluppo sostenibile del
sistema di trasporto aereo e di migliorare l’efficienza globale della gestione
del traffico aereo (ATM) e dei servizi di navigazione aerea (ANS) per il
traffico aereo generale in Europa, al fine di rispondere alle esigenze di tutti
gli utenti dello spazio aereo. Tale Ö Il Õ cielo unico europeo
prevede una rete paneuropea coerente di rotte, ð uno spazio aereo che operi in modo
integrato, ï e sistemi di gestione della rete e del traffico aereo basati
unicamente su considerazioni tecniche, di sicurezza, di efficienza e di ð interoperabilità ï, a beneficio di tutti utenti dello spazio aereo. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente
regolamento istituisce un quadro normativo armonizzato per la creazione del
cielo unico europeo. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2 (adattato) 2. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio
spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all’ordine pubblico
e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa di cui all’articolo 38 13. Il
presente regolamento e le misure di
cui all’articolo 3 non contemplano Ö contempla Õ operazioni e
addestramento militari. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 3 (adattato) 3. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri
derivanti dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago
del 1944 (“la convenzione di Chicago”). In questo contesto, un obiettivo supplementare de il presente regolamento Ö mira a
coadiuvare Õ, nei settori che
disciplina, è assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi ai quali sono
soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per
un’interpretazione comune e un’attuazione uniforme delle disposizioni della
medesima, nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto
nel presente regolamento e nelle regole adottate per la sua attuazione. ê 550/2004 CAPITOLO I ASPETTI GENERALI Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Nell’ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente
regolamento riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo
unico europeo. Il presente regolamento è inteso a fissare requisiti comuni per
la sicurezza e l’efficienza della fornitura dei servizi di navigazione aerea
nella Comunità. 2. Il presente regolamento si applica alla fornitura dei servizi di
navigazione aerea per il traffico aereo generale, ai sensi e nell’ambito di
applicazione del regolamento quadro. ê 551/2004 CAPITOLO I ASPETTI GENERALI Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Nell’ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente
regolamento concerne l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico
europeo. L’obiettivo del presente regolamento è di sostenere la nozione di uno
spazio aereo operativo progressivamente più integrato nell’ambito della
politica comune dei trasporti e di stabilire procedure comuni di
configurazione, pianificazione e gestione che garantiscano lo svolgimento
efficiente e sicuro della gestione del traffico aereo. 2. L’uso dello spazio aereo supporta l’effettuazione dei servizi di
navigazione aerea come un insieme coerente e omogeneo, ai sensi del regolamento
(CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,
sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo
(“regolamento sulla fornitura di servizi”)[40]. ê 551/2004
(adattato) ð nuovo 43. Fatto salvo l’articolo 10, iIl presente
regolamento si applica allo spazio aereo nell’ambito delle regioni EUR, AFI ð e NAT ï dell’ICAO, per il quale gli Stati membri sono responsabili della
fornitura di servizi di traffico aereo, ai sensi del Ö presente Õ regolamento sulla fornitura di servizi. Gli Stati membri possono altresì applicare il presente regolamento
allo spazio aereo di loro responsabilità nell’ambito di altre regioni
dell’ICAO, a condizione che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati
membri. ê 551/2004 4. Le regioni di informazione di volo comprese nello spazio aereo a cui
si applica il presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 1 54.
L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra non
pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno
Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul
territorio in cui è situato tale aeroporto. ê 552/2004 Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Nell’ambito di applicazione del regolamento quadro, il presente
regolamento riguarda l’interoperabilità della EATMN. 2. Il presente regolamento si applica ai sistemi, ai loro componenti e
alle relative procedure specificati nell’allegato I. 3. L’obiettivo del presente regolamento consiste nel garantire
l’interoperabilità tra i diversi sistemi, componenti e relative procedure della
EATMN, tenendo debitamente conto delle pertinenti norme internazionali. Il
presente regolamento si prefigge inoltre di garantire una rapida introduzione
coordinata, nella gestione del traffico aereo, di nuovi concetti di operatività
o tecnologie concordati e validati. ê 549/2004
(adattato) Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3, s’intendono per: ê 549/2004 ð nuovo 1) «servizio di controllo del
traffico aereo»: un servizio fornito al fine di: a) prevenire collisioni: –
tra aeromobili, e –
nell’area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e b) accelerare il flusso di traffico
aereo e mantenerlo ordinato; 2) «servizi di controllo
dell’aerodromo»: i servizi di controllo del traffico aereo per il traffico
dell’aerodromo; 3) «servizio di informazioni
aeronautiche»: un servizio, istituito nell’ambito dell’area definita di
copertura, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per
la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea; 4) «servizi di navigazione aerea»:
i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e
sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea e i servizi di
informazione aeronautica; 5) «fornitori di servizi di
navigazione aerea»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce
servizi di navigazione per il traffico aereo generale; 6) «blocco di spazio aereo»: uno
spazio aereo di dimensioni definite, nello spazio e nel tempo, all’interno del
quale sono forniti i servizi di navigazione aerea; 7) «gestione dello spazio aereo»:
un funzione
ð servizio ï di pianificazione con l’obiettivo primario di massimizzare l’utilizzo
dello spazio aereo disponibile mediante una ripartizione temporale dinamica
(time-sharing) e, talvolta, la segregazione dello spazio aereo tra varie
categorie di utenti dello spazio aereo in funzione di esigenze a breve termine; ê 1070/2009 Art.
1, paragrafo 2, lettera a) 8) «utenti dello spazio aereo»: gli
operatori degli aeromobili che operano quale traffico aereo generale; ê 549/2004 ð nuovo 9) «gestione del flusso di traffico
aereo»: un funzione
ð servizio ï istituito con l’obiettivo di contribuire al flusso sicuro, ordinato e
veloce del traffico aereo garantendo la massima utilizzazione possibile della
capacità di controllo del traffico aereo e la compatibilità del volume di
traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti fornitori di servizi di
traffico aereo; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2, lettera b) ð nuovo 10) «gestione del traffico aereo
(ATM)»: il complesso dei funzioni ð servizi ï aerei e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio
aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richiesti per garantire il
movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle
operazioni; ê 549/2004 11) «servizi di traffico aereo»: i
vari servizi di informazione di volo, i servizi di allarme, i servizi
consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico aereo
(compresi servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e dell’aerodromo); 12) «servizio di controllo di
area»: il servizio di controllo del traffico aereo per voli controllati in un
blocco di spazio aereo; 13) «servizio di controllo di
avvicinamento»: il servizio di controllo del traffico aereo per i voli
controllati in arrivo o in partenza; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2, lettera c) 1413bis) «piano generale ATM»: il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE
del Consiglio[41],
conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla
costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di
nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)[42]; ò nuovo 15. «crisi nel
settore dell’aviazione»: circostanze in cui la capacità dello spazio aereo è
notevolmente ridotta a seguito di condizioni climatiche particolarmente
sfavorevoli o dell’indisponibilità di ampie porzioni dello spazio aereo per
motivi naturali o politici; ê 549/2004 1614)
«pacchetto di servizi»: due o più servizi di navigazione aerea; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2, lettera d) 1715)
«certificato»: un documento rilasciato da un’autorità nazionale di vigilanza
nella forma prevista dalla legislazione nazionale che certifica l’idoneità di
un fornitore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico; ê 549/2004 1816)
«servizi di comunicazione»: i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono
comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria a fini di controllo del
traffico aereo; 17) «rete europea di gestione del traffico aereo»: la
serie di sistemi elencati nell’allegato I del regolamento (CE)
n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo
2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo
(il «regolamento sull’interoperabilità»)[43] che
permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nella Comunità, incluse
le interfacce ai confini con paesi terzi; 18) «concetto di funzionamento»: i criteri per l’uso
operativo della rete europea di gestione del traffico aereo o di parte di essa; 19) «costituenti»: gli oggetti
tangibili come hardware e gli oggetti intangibili come software dai quali
dipende l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo; ò nuovo 20. «dichiarazione»: ai
fini degli ATM/ANS, qualsiasi dichiarazione scritta: - sulla
conformità o idoneità d’uso di sistemi e costituenti rilasciata da
un’organizzazione attiva nella progettazione, costruzione e manutenzione dei
sistemi e costituenti ATM/ANS; - sulla
conformità ai requisiti applicabili di un servizio o sistema che deve essere
immesso in servizio, rilasciata da un prestatore dei servizi; - sulla
capacità e i mezzi di assolvere le responsabilità connesse con determinati
servizi di informazione di volo; ê 549/2004
(adattato) 20) «Eurocontrol»: l’Organizzazione europea per la sicurezza della
navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione
per la sicurezza della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960[44]; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2, lettera f) (adattato) 2122) «uso
flessibile dello spazio aereo»: un concetto di gestione dello spazio aereo
applicato nella zona della Conferenza europea dell’aviazione civile, sulla base
del manuale di Eurocontrol «Airspace Management Handbook for the application of
the Concept of the Flexible Use of Airspace» pubblicato Ö dall’’Organizzazione
europea per la sicurezza della navigazione aerea Õ (Eurocontrol) Ö [45] Õ; ê 549/2004 23) «regione di informazione di volo»: uno spazio
aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di informazione di
volo e servizi di allarme; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2, lettera g) 2223 bis) «servizio informazioni volo»: un servizio di fornitura di consulenza
e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente; 2323 ter) «servizio di allarme»: un servizio di fornitura di informazioni alle
competenti organizzazioni riguardo agli aeromobili che necessitano di servizi
di ricerca e salvataggio e, se necessario, di assistenza a tali organizzazioni; ê 549/2004 24) «livello di volo»: una superficie di pressione
atmosferica costante legata alla pressione specifica di riferimento di
1 013,2 ettopascal e separata da altre superfici di questo tipo da
intervalli di pressione specifici; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2, lettera h) 2425)
«blocco funzionale di spazio aereo»: un blocco di spazio aereo basato su
requisiti operativi e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel
quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni correlate sono
orientate alle prestazioni e ottimizzate in vista dell’introduzione, in ciascun
blocco funzionale di spazio aereo, di una cooperazione rafforzata tra fornitori
di servizi di navigazione aerea o, se del caso, un fornitore integrato; ê 549/2004
(adattato) 2526)
«traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché
l’insieme dei movimenti di aeromobili statali (compresi gli aeromobili della
difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando questi movimenti sono svolti
secondo le procedure dell’Ö Organizzazione
per l’aviazione civile internazionale (ICAO), istituita dalla Convenzione
internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 Õ ICAO; 27) «ICAO»: l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale,
istituita dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago
del 1944; 2628)
«interoperabilità»: una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative
richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del
traffico aereo e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il
funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente. L’interoperabilità si
realizza rendendo i sistemi ed i costituenti conformi ai requisiti essenziali; 2729) «servizi
meteorologici»: le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili
le previsioni meteorologiche, note e osservazioni nonché tutti gli altri
informazioni ed i dati forniti dagli Stati per uso aeronautico; 2830)
«servizi di navigazione»: gli impianti e i servizi che forniscono agli
aeromobili informazioni di posizionamento e datazione; 2931) «dati
operativi»: informazioni riguardo a tutte le fasi di volo necessarie affinché i
fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli
operatori aeroportuali e gli altri soggetti interessati possano prendere
decisioni operative; 32) «procedura», quale utilizzata nel contesto del
regolamento sull’interoperabilità: un metodo standard per l’uso tecnico o
operativo di sistemi, nel contesto dei concetti di funzionamento convenuti e
convalidati che necessitano di una attuazione uniforme in tutta la rete europea
di gestione del traffico aereo; 3033) «messa
in servizio»: la prima utilizzazione dopo l’installazione iniziale o il potenziamento
di un sistema; 3134) «rete
di rotte»: una rete di rotte specificate per incanalare il flusso di traffico
aereo generale come necessario per la fornitura di servizi di controllo del
traffico aereo; 35) «percorso di volo»: l’itinerario scelto che deve
essere seguito da un aeromobile durante il volo; 36) «funzionamento omogeneo»: il funzionamento della
rete europea di gestione del traffico aereo in maniera che nella prospettiva
dell’utente funziona come se fosse un’entità unica; ê 549/2004 3238)
«servizi di sorveglianza»: gli impianti e i servizi utilizzati per determinare
le rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione; 3339)
«sistema»: i costituenti terrestri e aerei nonché l’attrezzatura spaziale, che
fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo; 3440)
«potenziamento»: qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un
sistema; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 2, lettera j) 3541)
«servizi transfrontalieri»: tutte le situazioni in cui i servizi di navigazione
aerea sono forniti in uno Stato membro da un fornitore di servizi certificato
in un altro Stato membro. ; ò nuovo 36. «autorità nazionale
di vigilanza»: l’organismo o gli organismi nazionali cui lo Stato membro ha
affidato compiti di vigilanza a norma del presente regolamento e le autorità
nazionali competenti responsabili delle mansioni previste dall’articolo 8 ter
del regolamento (CE) n. 216/2008; 37. «servizi di assistenza»:
servizi di navigazione aerea diversi dai servizi di traffico aereo, come pure
altri servizi e attività collegati alla fornitura di servizi di navigazione
aerea o prestati a supporto degli stessi; 38. «obiettivi
prestazionali locali»: obiettivi prestazionali fissati dagli Stati membri a
livello locale, in particolare i blocchi funzionali di spazio aereo, a livello
nazionale, di zona di tariffazione o di aeroporto; ê 549/2004 Articolo 3 Settori di intervento della Comunità 1. Il presente regolamento stabilisce un quadro regolamentare
armonizzato per l’istituzione del cielo unico europeo insieme: a) al regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e
all’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio
aereo»)[46]; b) al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di
servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla
fornitura di servizi»)[47]; e c) al regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità
della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento
sull’interoperabilità»)[48], e alle norme di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del
presente regolamento e dei regolamenti di cui sopra. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve le
disposizioni del presente regolamento. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 3 (adattato) ð nuovo CAPO II Ö autorità nazionali Õ Articolo 34 Autorità nazionali di vigilanza 1. Gli Stati membri, agendo congiuntamente o
singolarmente, designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di
vigilanza uno o più enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità
dal presente regolamento e dalle
misure di cui all’articolo 3. 2. Le autorità nazionali di vigilanza sono ð giuridicamente distinte e ï indipendenti, dai ð in particolare per quanto riguarda
l’organizzazione, la gerarchia e il processo decisionale, da qualsiasi ï prestatore di servizi di navigazione aerea ð o da qualsiasi soggetto pubblico o
privato che abbia un interesse nelle attività di tali fornitori ï. Tale
indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno al livello
funzionale, tra le autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di
servizi di navigazione aerea. ò nuovo 3. Fatto salvo il
paragrafo 2, le autorità nazionali di vigilanza possono essere accorpate a
livello organizzativo con altri organismi di regolamentazione e/o autorità
preposte alla sicurezza. 4. Le autorità
nazionali di vigilanza che non sono giuridicamente distinte da fornitori di
servizi di navigazione aerea o da soggetti pubblici o privati che hanno un
interesse nelle attività di tali fornitori, come stabilito al paragrafo 2, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute al rispetto di
tale requisito entro il 1° gennaio 2020. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 3 ð nuovo 35. Le
autorità nazionali di vigilanza esercitano i propri poteri con imparzialità,
indipendenza e trasparenza. Ciò è conseguito applicando meccanismi adeguati di
gestione e controllo ð In particolare dispongono di personale
idoneo e sono organizzate, gestite e finanziate in modo da esercitare tali
poteri con le modalità descritte. ï , anche
in seno all’amministrazione di uno Stato membro. Tuttavia, ciò non impedisce
alle autorità nazionali di vigilanza di espletare i propri incarichi nel
rispetto delle norme di organizzazione delle autorità nazionali dell’aviazione
civile o di altri organismi pubblici. ò nuovo 6. Il personale
delle autorità nazionali di vigilanza: a) è assunto sulla
base di norme chiare e trasparenti che ne garantiscono l’indipendenza e, per
quanto riguarda le figure chiamate ad adottare decisioni strategiche, è
nominato dal governo o da un’altra autorità pubblica che non controlla direttamente
fornitori di servizi di navigazione aerea, né trae beneficio dagli stessi; b) è selezionato
mediante una procedura trasparente sulla base delle sue qualifiche specifiche,
comprese le competenze adeguate e un esperienza maturata, tra l’altro, negli
ambiti dell’audit e dei sistemi e servizi di navigazione aerea; c) opera con
indipendenza, in particolare non ha interessi relativi ai fornitori di servizi
di navigazione aerea e, nello svolgimento dei compiti dell’autorità nazionale
di vigilanza, non chiede o prende istruzioni dall’amministrazione statale o da
qualsiasi organismo pubblico o privato; d) le persone
chiamate ad adottare decisioni strategiche rilasciano ogni anno una
dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi in cui sono indicati
tutti gli interessi diretti o indiretti che possono essere ritenuti
pregiudizievoli per la loro indipendenza e che possono influenzare
l’espletamento dei loro compiti; e e) le persone
chiamate ad adottare decisioni strategiche e a svolgere audit o altre funzioni
direttamente collegate a obiettivi di vigilanza o prestazionali dei fornitori
di servizi di navigazione aerea, per un periodo di almeno un anno dopo la fine
del loro mandato presso l’autorità nazionale di vigilanza non possono rivestire
alcuna posizione o responsabilità professionale presso fornitori di servizi di
navigazione aerea. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 3 ð nuovo 74. Gli
Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano
delle risorse e capacità necessarie per svolgere i compiti loro assegnati dal
presente regolamento in modo efficiente e tempestivo. ðLe autorità nazionali di vigilanza hanno
piena autorità in materia di assunzione e gestione del personale sulla base dei
loro stanziamenti che provengono, tra l’altro, dalle tariffe di rotta fissate
in proporzione ai compiti che l’autorità è chiamata a svolgere in conformità
all’articolo 4. ï 85. Gli
Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità
nazionali di vigilanza, nonché gli eventuali cambiamenti, e la informano delle
misure adottate per garantire l’osservanza ð del presente articolo.ï dei
paragrafi 2, 3 e 4. ò nuovo 9. La Commissione
definisce norme di esecuzione per stabilire le modalità delle procedure di
selezione e assunzione ai fini del paragrafo 6, lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 1 (adattato) Articolo 42 Compiti delle autorità nazionali di
vigilanza 1. Alle autorità nazionali di vigilanza di cui
all’articolo 3 4 del regolamento quadro Ö sono affidati
in particolare i seguenti compiti: Õ a) provvedono Ö garantire Õ un’adeguata
vigilanza dell’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo
all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni dei fornitori di servizi di
navigazione aerea che forniscono servizi relativi allo spazio aereo di
responsabilità dello Stato membro che ha designato o ha istituito l’autorità in
questione.; ò nuovo b) rilasciare
certificati ai fornitori di servizi di navigazione aerea in conformità
all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 216/2008 e vigilare sul rispetto
delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio; b) rilasciare
licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati ai controllori del
traffico aereo in conformità all’articolo 8 quater del regolamento (CE) n.
216/2008 e vigilare sul rispetto delle condizioni che ne hanno determinato il
rilascio; d) redigere piani
prestazionali e monitorarne l’attuazione in conformità all’articolo 11; e) monitorare
l’attuazione del sistema di tariffazione in conformità agli articoli 12 e 13; f) approvare le
condizioni di accesso ai dati operativi in conformità all’articolo 22; e g) verificare le
dichiarazioni e la messa in servizio dei sistemi. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 1 (adattato) ð nuovo 2. A
tal fine oOgni autorità nazionale di vigilanza svolge le opportune ispezioni e
indagini per verificare l’osservanza delle norme del presente regolamento, inclusi i requisiti in
materia di risorse umane necessari per la prestazione di servizi di navigazione
aerea. Il fornitore del servizio di navigazione aerea interessato
facilita tali operazioni. ò nuovo Articolo 5 Cooperazione tra autorità nazionali di vigilanza 1. Le autorità
nazionali di vigilanza si scambiano informazioni sul rispettivo operato, sui
loro principi, le pratiche e le procedure decisionali e sull’attuazione del
diritto dell’Unione europea. Esse cooperano al fine di coordinare i loro
processi decisionali all’interno dell’Unione. Le autorità nazionali di
vigilanza partecipano e collaborano in seno a una rete che si riunisce a
intervalli periodici. La Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per
l’aviazione (di seguito “EAA”) sono membri di tale rete e ne coordinano e
sostengono l’operato, oltre a formulare eventuali raccomandazioni. La
Commissione e l’EAA facilitano la cooperazione attiva delle autorità nazionali
di vigilanza e gli scambi e l’utilizzo di personale tra le stesse autorità
sulla base di un pool di esperti che deve essere istituito dall’EAA in
conformità all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE)
n. 216/2008. Fatte salve le norme
sulla protezione dei dati di cui all’articolo 22 del presente regolamento e al
regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione sostiene lo scambio di
informazioni, di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, tra i
membri della rete, eventualmente mediante strumenti elettronici, nel rispetto
della riservatezza dei segreti commerciali dei fornitori di servizi di
navigazione aerea. 2. Le autorità
nazionali di vigilanza cooperano strettamente, anche attraverso accordi di
lavoro, a fini di assistenza reciproca nelle loro funzioni di monitoraggio e
svolgimento di indagini e sondaggi. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 1 ð nuovo 3. Per quanto riguarda i blocchi funzionali di
spazio aereo che si estendono nello spazio aereo che è di responsabilità di più
Stati membri, gli Stati membri interessati concludono accordi sulla vigilanza
prevista dal presente articolo nei confronti dei fornitori di servizi di
navigazione aerea che forniscono servizi connessi ai suddetti blocchi. ð Le autorità nazionali di vigilanza
interessate elaborano un piano in cui specificano le modalità della loro
cooperazione allo scopo di concretizzare tale accordo. ï ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 1 (adattato) 4. Le autorità nazionali di vigilanza
cooperano strettamente al fine di garantire una vigilanza adeguata dei
fornitori di servizi di navigazione aerea, titolari di un certificato valido
rilasciato in uno Stato membro, che forniscono altresì servizi nello spazio
aereo di responsabilità di un altro Stato membro. Tale cooperazione include
accordi per il trattamento di casi che implicano l’inosservanza Ö del presente
regolamento e Õ dei requisiti comuni
applicabili di cui Ö adottati Õ in Ö conformità Õ all’articolo Ö 8 ter,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 Õ 6 o delle condizioni di cui all’allegato II. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 1 (adattato) ð nuovo 5. In caso di fornitura di servizi transfrontalieri
di navigazione aerea ð in uno spazio aereo di pertinenza di un
altro Stato membro ï , tali Ö gli Õ accordi ð di cui ai paragrafi 2 e 4 ï comprendono un accordo relativo al reciproco riconoscimento dei
compiti di vigilanza di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dei
risultati degli stessi. Il mutuo riconoscimento si applica anche quando gli
accordi di riconoscimento fra le autorità nazionali di vigilanza sono conclusi
ai fini del processo di certificazione dei fornitori di servizi. 6. Se consentito dalla legislazione nazionale,
le autorità nazionali di vigilanza possono, a fini di cooperazione regionale,
concludere anche accordi sulla ripartizione dei compiti in materia di
vigilanza. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 1 (adattato) Articolo 63 Organizzazioni riconosciute 1. Le autorità nazionali di vigilanza possono
decidere di delegare interamente o in parte le ispezioni e le indagini di cui
all’articolo 4 2, paragrafo 2, ad organizzazioni riconosciute che soddisfano i requisiti
stabiliti nell’allegato I. 2. Tale delega concessa da un’autorità
nazionale di vigilanza è valida nell’intera Comunità Ö Unione Õ per un periodo di
tre anni rinnovabile. Le autorità nazionali di vigilanza possono incaricare una
qualsiasi delle organizzazioni riconosciute, con sede Ö nell’Unione Õ nella Comunità, di
effettuare le ispezioni e le indagini. ê 552/2004
(adattato) ð nuovo Articolo 8 Organismi
notificati 1.3 Gli Stati
membri notificano alla Commissione, ð all’EAA ï e agli altri Stati membri gli
organismi Ö le
organizzazioni riconosciute cui hanno delegato compiti in conformità al
paragrafo 1 Õ che hanno designato per svolgere i compiti
relativi alla valutazione della conformità o idoneità all’uso di cui
all’articolo 5, e/o alla verifica di cui all’articolo 6, indicando il settore di competenza di ciascuna Ö organizzazione Õ organismo e i loro
numeri di identificazione, Ö nonché
eventuali modifiche di tali informazioniÕ ottenuti dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea l’elenco Ö delle
organizzazioni riconosciute Õ degli organismi, i
loro numeri di identificazione e settori di competenza e mantiene aggiornato
tale elenco. 2. Gli Stati membri
applicano i criteri di cui all’allegato V per la valutazione degli organismi da
notificare. Gli organismi conformi ai criteri di valutazione indicati nelle
pertinenti norme europee sono ritenuti conformi a detti criteri. 34. Gli Stati
membri ritirano Ö la delega Õ la notifica alle un organismo notificato Ö organizzazioni
riconosciute Õ che non risultano
più conformi Ö ai requisiti di
cui Õ ai criteri di cui
all’allegato I V e ne informano senza indugio la Commissione, ð l’EAA ï e gli altri Stati membri. 4. Fatti salvi i
requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere di
designare come organismi notificati le organizzazioni riconosciute ai sensi
dell’articolo 3 del regolamento sulla fornitura di servizi. ò nuovo 5. Gli organismi
designati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento organismi
notificati a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 552/2004 sono
considerati organizzazioni riconosciute ai fini del presente articolo. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 ð nuovo Articolo 710 Consultazione delle parti interessate 1. Gli Stati membri ð Le autorità nazionali di
vigilanza ï che operano in conformità alle rispettive legislazioni nazionali,
istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le
parti interessate, inclusi gli enti rappresentativi del personale ð per l’esercizio delle loro
mansioni, ï nell’attuazione del cielo unico europeo. ò nuovo 2. Le parti
interessate possono comprendere: –
fornitori di servizi di
navigazione aerea, –
operatori aeroportuali, –
utenti dello spazio aereo
pertinenti o gruppi pertinenti rappresentanti tali utenti, –
autorità militari, –
industria manifatturiera –
organismi rappresentativi
del personale. ê 550/2004
(adattato) CAPO III RULES FOR THE Ö FORNITURA DI Õ SERVIZI OF SERVICES ê 550/2004
(adattato) ð nuovo Articolo 6 Requisiti comuni Secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del
regolamento quadro sono stabiliti requisiti comuni per la fornitura di servizi
di navigazione aerea. I requisiti comuni riguardano i seguenti aspetti: –
competenza e idoneità tecnica ed operativa, –
sistemi e procedure di gestione della sicurezza e
della qualità, –
sistemi di segnalazione, –
qualità dei servizi, –
solidità finanziaria, –
responsabilità e copertura assicurativa, –
assetto proprietario e organizzazione, compresa la
prevenzione di conflitti di interessi, –
risorse umane, compresi piani di assunzione adeguati, –
sicurezza. Articolo 87 Certificazione dei fornitori di
servizi di navigazione aerea 1. La fornitura di tutti i servizi di
navigazione aerea all’interno della
Comunità Ö dell’Unione Õ è soggetta alla
certificazione da parte delle degli Stati Membri ð autorità nazionali di vigilanza o
dell’EAA ð o alla dichiarazione alle stesse, ïin conformità all’articolo 8 ter del
regolamento (CE) n. 216/2008ï . ê 550/2004 2. Le domande di certificazione sono presentate all’autorità nazionale di
vigilanza dello Stato membro in cui il richiedente ha la sede principale di
attività e, se del caso, la sede legale. ò nuovo 2. Il processo di
certificazione assicura inoltre che i richiedenti possano dimostrare
sufficiente solidità finanziaria e dispongano di copertura assicurativa e della
responsabilità, qualora ciò non sia garantito dallo Stato membro interessato. ê 550/2004
(adattato) ð nuovo 3. Le autorità nazionali di vigilanza rilasciano certificati ai
fornitori di servizi di navigazione aerea qualora soddisfino i requisiti comuni
di cui all’articolo 6. I certificati possono essere rilasciati singolarmente
per ciascun tipo di servizio di navigazione aerea, quale definito all’articolo
2 del regolamento quadro, o per un gruppo di tali servizi, tra l’altro quando
un fornitore di servizi di traffico aereo, qualunque ne sia lo status
giuridico, faccia funzionare e mantenga sistemi propri di comunicazione, di
navigazione e di sorveglianza. Il controllo dei certificati è effettuato su
base regolare. 43. ðLa certificazione stabilisce ï I
certificati indicano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di
navigazione aerea, compreso l’accesso non discriminatorio ai
servizi per gli utenti dello spazio aereo, in particolare riguardo alla sicurezza.
La certificazione può essere Ö è Õ soggetta unicamente alle
condizioni di cui all’allegato II. Siffatte condizioni devono essere obiettivamente
giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. 5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la
fornitura di servizi di navigazione aerea nella totalità o in una parte dello
spazio aereo di loro responsabilità senza rilasciare un certificato qualora il
fornitore fornisca tali servizi in via primaria a movimenti di aeromobili
diversi dal traffico aereo generale. In tali casi lo Stato membro interessato
informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione e delle
misure adottate per garantire il massimo rispetto dei requisiti comuni. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 3 (adattato) ð nuovo 46. Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, iIl rilascio
dei certificati conferisce ai fornitori di servizi di navigazione aerea la
possibilità di offrire i loro servizi agli Stati membri, ad altri fornitori di
servizi di navigazione aerea, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti
all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ . ð Per quanto riguarda i servizi di
assistenza, tale possibilità è subordinata alla conformità all’articolo 10,
paragrafo 2. ï 7. Le autorità nazionali di vigilanza controllano il rispetto dei requisiti
comuni e delle condizioni collegate ai certificati. Informazioni dettagliate su
tali controlli sono contenute nelle relazioni annuali che gli Stati membri
presentano a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento quadro.
Allorché un’autorità nazionale di vigilanza ritenga che il titolare di un
certificato non soddisfi più siffatti requisiti o condizioni, essa adotta le
misure del caso garantendo nel contempo la continuità dei servizi a condizione
che la sicurezza non sia compromessa. Dette misure possono includere la revoca
del certificato. ê 550/2004 8. Uno Stato membro riconosce qualsiasi certificato rilasciato da un
altro Stato membro a norma del presente articolo. 9. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono ritardare
l’osservanza del presente articolo di sei mesi oltre la data di cui
all’articolo 19, paragrafo 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali
proroghe e le relative motivazioni. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 4 (adattato) ð nuovo Articolo 98 Designazione dei fornitori di servizi
aerei 1. Gli Stati membri garantiscono la fornitura
di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva all’interno di specifici
blocchi di spazio aereo per lo spazio aereo posto sotto la loro responsabilità.
A tal fine gli Stati membri designano un prestatore di servizi di traffico
aereo titolare di un certificato ð o dichiarazione ï validi nella Comunità Ö nell’UnioneÕ. 2. Per la fornitura di servizi
transfrontalieri, gli Stati membri garantiscono che la conformità al presente
articolo e all’articolo 18 10, paragrafo 3, non sia impedita dalla loro legislazione nazionale che
impone che i fornitori di servizi del traffico aereo che forniscono servizi
nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro interessato ð soddisfino una delle seguenti condizioniï: a) siano detenuti, direttamente o
attraverso una partecipazione maggioritaria, da tale Stato membro o dai suoi
cittadini; b) abbiano la loro principale sede
di attività o la sede legale nel territorio di tale Stato membro; oppure c) utilizzino esclusivamente
infrastrutture in detto Stato membro. 3. Gli Stati membri definiscono i diritti e
gli obblighi dei fornitori di servizi di traffico aereo designati. Gli obblighi
possono comportare condizioni per la comunicazione tempestiva di informazioni
rilevanti utili per identificare tutti i movimenti di aeromobili nello spazio
aereo di loro responsabilità. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 4 ð nuovo 4. Gli Stati membri hanno potere discrezionale
sulla scelta di un prestatore di servizi di traffico aereo a condizione che
quest’ultimo soddisfi
i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 ð sia certificato o dichiarato in
conformità al regolamento (CE) No 216/2008 ï. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 4 5. Per i blocchi funzionali di spazio aereo,
stabiliti a norma dell’articolo 16 9 bis, che si estendono nello spazio
aereo di responsabilità di più Stati membri, gli Stati membri interessati
designano congiuntamente, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo,
uno o più fornitori di servizi di traffico aereo, almeno un mese prima
dell’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo. 6. Gli Stati membri informano immediatamente
la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione
adottata nel quadro del presente articolo relativa alla designazione dei
fornitori di servizi di traffico aereo in blocchi specifici di spazio aereo per
lo spazio aereo di loro responsabilità. ò nuovo Articolo
10 Fornitura di
servizi di assistenza 1. In conformità al
presente articolo, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
garantire che i fornitori di servizi di assistenza possano competere
all’interno dell’Unione per la fornitura di tali servizi sulla base di
condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti. Il requisito di cui
al presente articolo deve essere soddisfatto entro il 1° gennaio 2020. 2. Gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie per garantire che la fornitura di servizi
di traffico aereo sia separata dalla fornitura di servizi di assistenza. Ciò
implica che i servizi di traffico aereo e i servizi di assistenza devono essere
forniti da due imprese distinte. 3. Nella scelta del
prestatore di servizi di assistenza gli enti appaltatori tengono conto, in
particolare, dell’efficienza in rapporto ai costi, della qualità generale e
della sicurezza dei servizi. 4. Un prestatore di
servizi di assistenza può essere selezionato per fornire servizi nello spazio
aereo di uno Stato membro soltanto se: a) è
certificato a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 216/2008; b) la sua
sede principale di attività si trova nel territorio di uno Stato membro; c) gli
Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50% del
prestatore di servizi e lo controllano di fatto, direttamente o indirettamente,
attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo
con un paese terzo di cui l’Unione è parte contraente; e d) il
prestatore di servizi è conforme ai requisiti in materia di difesa e sicurezza
nazionale. 5. I servizi di
assistenza relativi al funzionamento della rete europea di gestione del
traffico aereo (EATMN) possono essere forniti a livello centralizzato dal
gestore della rete, aggiungendo tale servizi all’elenco di cui all’articolo 17,
paragrafo 2, in conformità all’articolo 17, paragrafo 3. Tali servizi, e in
particolare quelli relativi alla infrastrutture ATM, possono anche essere
forniti su base esclusiva da un prestatore di servizi di navigazione aerea o da
raggruppamenti di tali fornitori. La Commissione precisa le modalità per la
selezione dei fornitori o gruppi di fornitori sulla base della capacità
professionale e della capacità di fornire servizi in modo imparziale ed
efficace sul piano dei costi e predispone una valutazione generale dei costi e
benefici stimati della fornitura di servizi di assistenza a livello
centralizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3. La Commissione designa i
fornitori, o raggruppamenti di fornitori, in conformità agli atti di esecuzione
citati. ê 550/2004 Articolo 9 Designazione di fornitori di servizi meteorologici 1. Gli Stati membri possono designare un fornitore di servizi
meteorologici affinché fornisca la totalità o una parte dei dati meteorologici
in regime di esclusiva per la totalità o una parte dello spazio aereo di loro
responsabilità, tenendo conto di considerazioni inerenti alla sicurezza. 2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri
Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata nell’ambito del presente
articolo relativa alla designazione di un fornitore di servizi meteorologici. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo Articolo 11 Sistema di prestazioni 1. È istituito un sistema di prestazioni per i
servizi di navigazione aerea e ð per i servizi ï le
funzioni di rete al fine di migliorare l’efficienza dei servizi
di navigazione aerea e ð dei servizi ï le
funzioni di rete nel cielo unico europeo. Il sistema comprende: a) obiettivi prestazionali a
livello comunitario Ö dell’Unione Õ ð e obiettivi associati a livello
locale ï relativi a settori di prestazione essenziali quali la sicurezza,
l’ambiente, la capacità e l’efficacia sotto il profilo dei costi; b) piani nazionali o piani per
blocchi funzionali di spazio aereo, comprendenti obiettivi prestazionali, a
garanzia della ð conformità ï conformità
agli obiettivi prestazionali comunitari Ö dell’Unione Õ ð e agli obiettivi associati a livello
localeï; e c) riesame periodico, monitoraggio
e analisi comparativa delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e ð dei servizi ï delle
funzioni di rete. 2. Conformemente
alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5,
paragrafo 3, lLa
Commissione ð designa ï può
designare Eurocontrol o un altro un organismo
ð indipendente, ï imparziale e competente come “organo di valutazione delle
prestazioni”. Il ruolo dell’organo di valutazione delle prestazioni consiste
nel fornire consulenza alla Commissione, coordinandosi con le autorità
nazionali di vigilanza, e, nell’assisterle su richiesta nell’attuazione del
sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1. ð All’organo di valutazione delle
prestazioni può essere prestata assistenza tecnica dall’EAA e da Eurocontrol o
da un altro organismo competente ï. La
Commissione fa in modo che l’organo di valutazione delle prestazioni agisca in
piena indipendenza quando esegue i compiti che la Commissione gli ha affidato. 3. (a) La Commissione adotta gli obiettivi prestazionali
comunitari per la rete di gestione del traffico aereo in conformità della
procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, dopo aver
tenuto conto dei pertinenti contributi forniti dalle autorità nazionali di
vigilanza a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio
aereo. b) I piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di
spazio aero di cui al paragrafo 1, lettera b), sono elaborati dalle
autorità nazionali di vigilanza e adottati dagli Stati membri. Detti piani
includono obiettivi ð locali ï nazionali
o obiettivi a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo di carattere
vincolante e un adeguato sistema di incentivi quale approvato dagli Stati
membri. L’elaborazione dei piani è soggetta a consultazioni con i fornitori di
servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio
aereo e, qualora opportuno, con gli operatori e i coordinatori
aeroportuali. 4 La ð conformità ï degli obiettivi dei ð piani ï nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo ðe degli obiettivi locali ï agli obiettivi prestazionali a livello comunitario Ö dell’Unione Õ è valutata dalla
Commissione ð in cooperazione con l’organo di
valutazione delle prestazioni ï tramite
il ricorso ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 6, lettera d). Qualora accerti che ð i piani nazionali o per blocco
funzionale di spazio aereo o gli obiettivi a livello locale ï uno o più
obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio
aereo non soddisfano i criteri di valutazione ð gli obiettivi a livello di Unioneï, la Commissione in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, può ð esigere ï raccomandare
ð che gli Stati membri interessati
adottino le necessarie misure correttive. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 27, paragrafo 2. ï che le
autorità nazionali di vigilanza interessate propongano obiettivi prestazionali
rivisti. Lo Stato membro interessato adotta gli obiettivi prestazionali rivisti
e misure appropriate, che saranno notificati alla Commissione a tempo debito. Qualora rilevi l’inadeguatezza degli obiettivi
prestazionali rivisti e delle misure appropriate, la Commissione può decidere,
in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5,
paragrafo 3, che gli Stati membri interessati adottino misure correttive. In alternativa, qualora sussistano motivazioni
sufficienti, la Commissione può decidere di rivedere gli obiettivi
prestazionali comunitari in conformità della procedura di regolamentazione di
cui all’articolo 5, paragrafo 3. 5. d) Il
periodo di riferimento per il sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1
copre da un minimo di tre anni fino a un massimo di cinque. Durante detto
periodo e in caso di mancato conseguimento degli obiettivi ð a livello locale ï nazionali
o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati
membri ð interessati ï e/o le
autorità nazionali di vigilanza ð definiscono e ï applicano misure appropriate da essi definite ð finalizzate a rettificare la
situazione ï. ðSe la Commissione ritiene che tali misure
correttive non siano sufficienti, può decidere che gli Stati membri interessati
adottino le necessarie misure correttive o sanzioni. Tali atti di esecuzione
sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 27,
paragrafo 2.ï Il primo
periodo di riferimento copre i primi tre anni a decorrere dall’adozione delle
norme d’attuazione di cui al paragrafo 6. 6. e) La
Commissione compie valutazioni periodiche in merito al conseguimento degli
obiettivi prestazionali ð a livello dell’Unione e degli obiettivi
prestazionali associati a livello locale ï e ne
presenta i risultati al comitato per il cielo unico. 74. AIl sistema
di prestazioni di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti procedure Ö si basa sui
seguenti elementi Õ : a) la raccolta, la convalida, l’esame, la
valutazione e la diffusione dei dati attinenti relativi alle prestazioni dei
servizi di navigazione aerea e ð dei servizi ï delle
funzioni di rete forniti da tutte le pertinenti parti
interessate, tra le quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli
utenti dello spazio aereo, gli operatori aeroportuali, le autorità nazionali di
vigilanza, gli Stati membri e Eurocontrol; b) la selezione di adeguati settori essenziali di
prestazione, sulla base del documento n. 9854 dell’ICAO «Global Air
Traffic Management Operational Concept», e coerenti con quelli identificati nel
quadro delle prestazioni del piano generale ATM, tra i quali la sicurezza,
l’ambiente, la capacità e l’efficacia sotto il profilo dei costi, con gli adattamenti
eventualmente necessari per tenere conto delle esigenze specifiche del cielo
unico europeo e degli obiettivi specifici di tali settori e definizione di un
gruppo limitato di indicatori essenziali per misurare le prestazioni; c) la definizione ð e revisione ï degli obiettivi prestazionali comunitari Ö a livello
dell’Unione Õ ð e degli obiettivi prestazionali
associati a livello locale ïtenendo in considerazione i contributi identificati a livello nazionale
o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo 6. Ai fini di un funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni,
la Commissione adotta, entro il 4 dicembre 2011 ed entro un periodo di tempo
idoneo ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento,
norme di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 5, paragrafo 3. Esse disciplinano: d).c) i
criteri a cui le autorità nazionali di vigilanza ricorrono per l’elaborazione
dei piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di
miglioramento delle prestazioni, compresi gli obiettivi prestazionali ð a livello locale ï nazionali
o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo e il sistema di
incentivi. I piani di miglioramento delle prestazioni: i) sono basati sui piani aziendali dei
fornitori di servizi di navigazione aerea; ii) coprono tutti gli elementi di costo
della base dei costi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio
aereo; iii) comprendono obiettivi
prestazionali ð a livello locale ï vincolanti, coerenti con gli obiettivi prestazionali comunitari Ö a livello
dell’Unione Õ; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo ed) la
valutazione degli obiettivi prestazionali ð a livello locale ï nazionali
o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo sulla base dei
piani nazionali o dei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo; e fe)
monitoraggio dei piani nazionali o dei piani per i blocchi funzionali di spazio
aereo, compresi adeguati meccanismi d’allarme.; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo g)d) i
criteri ð per imporre sanzioni nei casi di non
conformità ï volti a
valutare la coerenza tra gli obiettivi nazionali o a livello di blocchi
funzionali di spazio aereo agli obiettivi prestazionali comunitari
Ö a livello
dell’Unione Õ ð e agli obiettivi associati a livello
locale ï durante il periodo di riferimento, nonché a sostenere meccanismi di
allarme; h)e) i
principi generali a cui gli Stati membri ricorrono per istituire il sistema di
incentivi; i)f)
principi per l’applicazione di un meccanismo di transizione necessario per
l’adeguamento alla messa in opera del sistema di prestazioni, di durata non
superiore a dodici mesi a decorrere dall’adozione ð dell’atto delegato di cui al presente
paragrafo ï delle
norme d’attuazione.; (j)(b) gli ð adeguati ï periodi e intervalli di riferimento per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi prestazionali e per la fissazione di nuovi
obiettivi; k)a) the contenuto e
ð il necessario ï calendario ð pertinente ï delle
procedure di cui al paragrafo 4; ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 ð nuovo Alla Commissione può ð è conferito il potere di adottare atti
delegati in conformità all’articolo 26 al fine di definire modalità di
applicazione per il funzionamento adeguato del sistema di prestazioni ï aggiungere
altre procedure all’elenco di cui ð conformemente ai punti elencati ï nel presente paragrafo. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5,
paragrafo 4. 85. In fase
di creazione del sistema di prestazioni occorre tener conto del fatto che i
servizi di rotta, i servizi nei terminal e ð i servizi ï le
funzioni di rete sono diversi e che dovrebbero essere trattati di
conseguenza, se necessario anche ai fini della valutazione delle prestazioni. ê 550/2004
(adattato) CAPITOLO III SISTEMA DI
TARIFFAZIONE ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 8 (adattato) Articolo 1214 Disposizioni Ö generali
relative al sistema di tariffazione Õ Conformemente al disposto degli articoli 13 15 e 1416, il sistema di tariffazione per i
servizi di navigazione aerea concorre a realizzare una maggiore trasparenza in
materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli
utenti dello spazio aereo e contribuisce a ottimizzare i costi della fornitura
di servizi di navigazione aerea e all’efficienza dei voli, mantenendo nel
contempo un livello di sicurezza ottimale. Questo Ö Il Õ sistema è
compatibile con l’articolo 15 della convenzione internazionale per l’aviazione
civile di Chicago del 1944 e con il sistema tariffario di Eurocontrol per le
tariffe di rotta. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 9 (adattato) ð nuovo Articolo 1315 Principi Ö relativi al
sistema di tariffazione Õ 1. Il sistema di tariffazione si basa sulla
contabilità dei costi dei servizi di navigazione aerea sostenuti dai fornitori
di servizi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. Il sistema imputa tali
costi alle varie categorie di utenti. 2. Nel determinare la base di calcolo delle
tariffe, si applicano i principi seguenti Ö di cui ai
paragrafi da 3 a 8 Õ:. 3a) iIl costo da
imputare agli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo determinato
della fornitura di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per
l’interesse sull’investimento di capitale e per l’ammortamento, nonché dai
costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione ð compresi i costi sostenuti dall’EAA per
le pertinenti mansioni dell’autorità ï . I costi determinati sono i costi fissati dagli Stati membri a
livello nazionale o a livello di blocco funzionale di spazio aereo all’inizio
del periodo di riferimento per ciascun anno civile del periodo di riferimento
di cui all’articolo 11,
paragrafo 5 11 del regolamento quadro, oppure durante il periodo di riferimento, in seguito a opportuni
adeguamenti mediante l’applicazione dei meccanismi di allarme previsti
all’articolo 11 11 del regolamento quadro:. 4b) iI costi di
cui si deve tenere conto in questo contesto sono quelli valutati in relazione a
strutture e servizi previsti e attuati ai sensi dell’ICAO Regional Air
Navigation Plan (piano regionale di navigazione aerea dell’ICAO, regione
europea). Essi ð includono ï possono
includere anche i costi sostenuti dalle autorità nazionali di
vigilanza e/o da organizzazioni riconosciute, nonché altri costi sostenuti
dallo Stato membro e dal fornitore di servizi interessati in relazione alla
fornitura di servizi di navigazione aerea. I costi non comprendono i costi
delle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell’articolo 339 del regolamento quadro, né i costi delle eventuali misure correttive ð o sanzioni ï imposte
dagli Stati membri a norma dell’articolo 11,11 Ö paragrafo
5 Õ del regolamento quadro;. 5c) gGli Stati
membri, per quanto riguarda i blocchi funzionali di spazio aereo e in quanto
parte dei loro rispettivi accordi quadro, si adoperano nella misura del
possibile per concordare i principi comuni di una politica di tariffazione;. 6d) iI costi dei
diversi servizi di navigazione aerea sono individuati separatamente, a norma
dell’articolo 2112, paragrafo
3 ;. 7e) nNon sono
ammesse sovvenzioni trasversali tra i servizi di rotta e i servizi nei
terminali. I costi relativi sia ai servizi presso i terminali che ai servizi di
rotta sono ripartiti proporzionalmente tra i servizi di rotta e i servizi nei
terminali in base a una metodologia trasparente. Le sovvenzioni trasversali tra
servizi diversi di ð traffico ï navigazione
aereo all’interno di una delle due suddette categorie sono ammesse solamente se
giustificate da motivi obiettivi e chiaramente individuate; ð non sono ammesse sovvenzioni
trasversali tra i servizi di traffico aereo e i servizi di assistenza. ï 8f) èÈ assicurata
la trasparenza della base di calcolo delle tariffe. Sono adottate norme di
attuazione per la fornitura di informazioni, da parte dei fornitori di servizi,
intese a consentire l’esame delle previsioni, dei costi effettivi e delle
entrate dei singoli fornitori. È istituito su basi periodiche uno scambio di
informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi,
gli utenti dello spazio aereo, la Commissione ed Eurocontrol. 93. Nel
fissare le tariffe a norma deil paragrafio Ö da 3 a 8 Õ 2 gli Stati membri si
attengono ai seguenti principi: a) le tariffe per la disponibilità
dei servizi di navigazione aerea sono stabilite secondo modalità non
discriminatorie. Nel fissare le tariffe non è fatta distinzione tra i singoli
utenti dello spazio aereo in relazione alla nazionalità o alla categoria, per
l’uso degli stessi servizi; b) per taluni utenti, specialmente
gli aeromobili leggeri e gli aeromobili di Stato, può essere consentita
un’esenzione, a condizione che il costo di una siffatta esenzione non sia
trasferito su altri utenti; c) le tariffe sono fissate per
l’anno civile sulla base dei costi determinati, oppure possono essere fissate alle condizioni
stabilite dagli Stati membri per determinare il livello massimo della tariffa
unitaria o dei ricavi annui per un periodo non superiore a cinque anni; d) i servizi di navigazione aerea
possono produrre entrate sufficienti a generare una remunerazione ragionevole
delle attività, che concorra ai necessari aumenti del capitale; e) le tariffe rispecchiano i costi
dei servizi e delle strutture di navigazione aerea messe a disposizione degli
utenti dello spazio aereo, ð compresi i costi sostenuti dall’EAA per
le pertinenti mansioni dell’autorità, ï tenuto conto delle capacità produttive relative dei vari tipi di
aeromobile interessati; f) le tariffe promuovono la
fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile dei servizi di navigazione
aerea, si prefiggono il raggiungimento di un alto livello di sicurezza e
dell’efficacia sotto il profilo dei costi nonché il conseguimento degli
obiettivi di prestazione e incentivano la fornitura di servizi integrati,
riducendo al contempo l’impatto ambientale dell’aviazione. A tal fine, Ö Ai fini della
lettera f) Õ e in relazione ai
piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di
miglioramento delle prestazioni, le autorità nazionali di vigilanza possono
istituire meccanismi, tra cui incentivi consistenti in vantaggi e svantaggi
finanziari, per incoraggiare i fornitori di servizi di navigazione aerea e/o
gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti della fornitura di
servizi di navigazione aerea, quali una maggiore capacità, minori ritardi e uno
sviluppo sostenibile, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale. 104. La
Commissione adotta ð modalità di applicazione relative alla
procedura da seguire per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 9. ï ð Tali ï ð atti di esecuzione sono adottati ï norme di attuazione del
presente articolo in conformità alla procedura ð di esame ïdi cui all’articolo 27 5, paragrafo 3, del regolamento quadro. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 11 (adattato) ð nuovo Articolo 1416 Esame della conformità Ö agli articoli
12 e 13 Õ 1. La Commissione provvede all’esame
permanente della conformità delle tariffe ai principi e alle norme di cui agli
articoli 1214 e 1315, in
cooperazione degli Stati membri. La Commissione si adopera per instaurare i
meccanismi necessari per utilizzare le competenze di Eurocontrol e condivide i
risultati del riesame con gli Stati membri, con Eurocontrol e con i
rappresentanti degli utenti dello spazio aereo. 2. Su richiesta di uno o più Stati membri, i quali ritengono che i
principi e le norme non siano stati correttamente applicati,
oppure di propria iniziativa, la Commissione svolge un’indagine su ogni presunta inosservanza o
mancata applicazione dei principi e/o delle norme in questione ð esamina le misure specifiche adottate
dalle autorità nazionali in relazione all’applicazione degli articoli 12 e 13
per quanto riguarda la determinazione dei costi e delle tariffe ï. Fatto salvo l’articolo 3218, paragrafo 1, la Commissione condivide i risultati dell’indagine con
gli Stati membri, con Eurocontrol e con i rappresentanti degli utenti dello
spazio aereo. Entro due mesi dal ricevimento di una richiesta, dopo aver
sentito lo Stato membro interessato, Ö la Commissione
decide se gli articoli 12 e 13 sono stati rispettati e se la misura può quindi
continuare ad essere applicata. Tali atti di esecuzione sono adottati Õ e dopo aver consultato
il comitato per il cielo unico in conformità alla procedura consultiva
di cui all’articolo 275,
paragrafo 2, del regolamento quadro, la Commissione
prende una decisione sull’applicazione degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento e sull’opportunità di continuare ad applicare la prassi in
questione. 3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa
il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente
interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione
al Consiglio entro un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 10 (adattato) ð nuovo Articolo 1515 bis Progetti comuni 1. I
progetti comuni possono contribuire alla proficua L’attuazione
del piano generale ATM Ö può essere
coadiuvata da progetti comuni Õ . Detti Ö Tali Õ progetti devono
sostenere gli obiettivi del presente regolamento ovvero migliorare l’efficienza
del sistema aeronautico europeo in settori essenziali come la capacità,
l’efficacia delle operazioni di volo e la redditività, nonché la sostenibilità
ambientale, nel rispetto degli obiettivi imperativi di sicurezza. ð I progetti comuni mirano a rendere
operative in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato le funzionalità ATM
per realizzare i cambiamenti operativi essenziali identificati dal piano
generale ATM ï. 2. La Commissione può ð adottare misure per definire la
governance di progetti comuni e individuare incentivi per la loro
realizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottatiï in conformità alla procedura di regolamentazione ð di esame ï di cui all’articolo 275, paragrafo 3 del
regolamento quadro. Ö Tali
misure Õ elaborare materiale
orientativo sulle modalità con cui detti progetti possono concorrere
all’applicazione del piano generale ATM. Detto materiale orientativo
non interferiscono con i meccanismi per lo sviluppo di simili Ö dei Õ progetti relativi a
blocchi funzionali di spazio aereo concordati dalle parti dei blocchi stessi. 3. La Commissione può ð adottare progetti comuni per funzioni
legate alla rete di particolare rilevanza ai fini del miglioramento
dell’efficacia globale della gestione del trasporto aereo e dei servizi di
navigazione aerea in Europa, individuando le funzionalità ATM pronte ad essere
dispiegate, unitamente al relativo calendario e portata geografica. Tali atti
di esecuzione sono adottati ï può altresì decidere, conformemente alla procedura di regolamentazione ð di esame ï di cui all’articolo 275, paragrafo 3, del
regolamento quadro, di definire progetti
comuni per funzioni legate alla rete di particolare rilevanza ai fini del
miglioramento dell’efficacia globale della gestione del trasporto aereo e dei
servizi di navigazione aerea in Europa. Detti Ö I Õprogetti comuni
possono essere considerati ammissibili al finanziamento Ö dell’Unione Õ comunitario
all’interno del quadro finanziario pluriennale. A tal fine e fatta salva la
competenza degli Stati membri di decidere sull’impiego delle loro risorse
finanziarie, la Commissione procede ad un’analisi indipendente dei
costi/benefici e a consultazioni con gli Stati membri e gli operatori
interessati a norma dell’articolo 28 10 del regolamento quadro, esplorando tutti
gli strumenti appropriati per finanziarne lo sviluppo. I costi ammissibili di
sviluppo di progetti comuni sono coperti in conformità dei principi della
trasparenza e della non discriminazione. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo Articolo 169 bis Blocchi funzionali di spazio aereo 1. Entro
il 4 dicembre 2012, gGli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie per garantire Ö establishment
and Õ l’attuazione di
blocchi funzionali di spazio aereo ð sulla base della fornitura integrata di
servizi di traffico aereo ï, allo scopo di conseguire la prescritta capacità ed efficienza della
rete di gestione del traffico aereo nell’ambito del cielo unico europeo, per
mantenere un elevato livello di sicurezza e contribuire all’efficienza
complessiva del sistema di trasporto aereo e a una riduzione dell’impatto
ambientale. ò nuovo 2. Laddove
possibile, i blocchi funzionali di spazio aereo sono costituiti sulla base di
un partenariato settoriale cooperativo tra fornitori di servizi di navigazione
aerea, in particolare per quanto concerne la fornitura di servizi di assistenza
in conformità all’articolo 10. Il partenariato settoriale può fornire supporto
a uno o più blocchi funzionali di spazio aereo, o parte degli stessi, al fine
di massimizzarne l’efficienza. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo 3. Gli Stati membri, in particolare quelli
che costituiscono blocchi funzionali di spazio aereo contigui, ð , come pure i fornitori di servizi di
traffico aereo ï cooperano per quanto possibile per conformarsi al presentea Ö articolo Õ disposizione. Laddove
pertinente la cooperazione può prevedere la partecipazione ai blocchi
funzionali di spazio aereo ð di fornitori di servizi di traffico
aereo ïdi paesi terzi. 24. I blocchi
funzionali di spazio aereo, tra l’altro: a) sono sostenuti da un’analisi dei
valori di sicurezza connessi; ò nuovo b)
sono designati in modo tale da perseguire le massime sinergie ottenibili grazie
al partenariato settoriale allo scopo di conseguire e, se possibile, superare
gli obiettivi prestazionali fissati in conformità all’articolo 11; ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 (adattato) bc)
consentono l’uso ottimale dello spazio aereo, tenendo conto dei flussi di
traffico aereo; cd)
assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù
dell’articolo 17 6 del regolamento sullo
spazio aereo; de) sono
giustificati dal loro valore aggiunto globale, compreso l’uso ottimale delle
risorse tecniche e umane sulla base di analisi costi-benefici; ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 ð nuovo ef) ð se del caso, ï assicurano un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità
per il controllo del traffico aereo tra unità dei servizi del traffico aereo; fg)
assicurano la compatibilità tra le varie configurazioni dello spazio aereo, ottimizzando fra
l’altro le attuali regioni di informazioni di volo; ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 (adattato) gh)
soddisfano le condizioni prescritte dagli accordi regionali conclusi
nell’ambito dell’ICAO; hi)
rispettano gli accordi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, in particolare gli accordi che riguardano paesi terzi
europei; e ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 i) facilitano la rispondenza con gli obiettivi di
prestazione a livello comunitario. ò nuovo I requisiti di cui
al paragrafo 4, lettere c), d) e g), sono soddisfatti in conformità al progetto
di ottimizzazione dello spazio aereo elaborato dal gestore della rete, come
specificato all’articolo 17. 5. I requisiti di
cui al presente articolo possono essere soddisfatti mediante la partecipazione
dei fornitori di servizi di navigazione aerea a uno o più blocchi funzionali di
spazio aereo. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo 36. Un blocco
funzionale di spazio aereo ðche si copre lo spazio aereo soggetto alla
responsabilità di più di uno Stato membroï può
essere viene istituito soltanto in base a un accordo reciproco ð con decisione congiunta ï di tutti gli Stati membri e, se del caso, di tutti i paesi terzi che
hanno responsabilità di qualsiasi porzione dello spazio aereo inclusa nel
blocco funzionale di spazio aereo. ð La designazione congiunta alla base
dell’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo contiene le necessarie
disposizioni – comprese le pertinenti disposizioni transitorie – relative alle
modalità con cui il blocco di spazio aereo può essere modificato e le modalità
con cui uno Stato membro o, se del caso, un paese terzo, può ritirarsi dal blocco ï. ð 7. Gli Stati membri notificano alla
Commissione la costituzione di blocchi funzionali di spazio aereo. ï Prima di notificare alla Commissione la costituzione di un blocco
funzionale di spazio aereo, gli Stati membri interessati forniscono alla
Commissione, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate
informazioni adeguate e danno loro la possibilità di formulare osservazioni. 4. Ove un blocco funzionale di spazio aereo riguardi uno spazio aereo
che sia, completamente o parzialmente, di responsabilità di due o più Stati
membri, l’accordo in base al quale è istituito il blocco funzionale di spazio
aereo contiene le disposizioni necessarie circa le modalità da seguire per
modificare il blocco e le condizioni a cui uno Stato membro può ritirarsi dal
blocco, comprese le disposizioni transitorie. 58. In caso
di controversia tra due o più Stati membri in merito a un blocco funzionale di
spazio aereo transfrontaliero, che concerne lo spazio aereo di loro
responsabilità, gli Stati membri interessati possono congiuntamente deferire la
questione al comitato per il cielo unico affinché formuli un parere. Il parere
è comunicato agli Stati membri interessati. Fatto salvo il paragrafo 63, gli
Stati membri tengono conto di tale parere per giungere alla composizione della
controversia. 69. Una volta
ricevute da parte degli Stati membri le notifiche degli accordi e delle dichiarazioni di cui
ai paragrafi 63 e ð 7 ï 4
la Commissione accerta per ogni blocco funzionale di spazio aereo la
rispondenza ai requisiti di cui al paragrafo 42 e
sottopone all’esame ð degli Stati membri ï del
comitato per il cielo unico i risultati di tale valutazione. Se
la Commissione ritiene che uno o più blocchi funzionali di spazio aereo non
rispondano ai requisiti previsti, avvia un dialogo con gli Stati membri
interessati al fine di pervenire a un consenso sulle necessarie misure di
rettifica. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli accordi e le dichiarazioni di cui ai
paragrafi 3 e 4 sono notificati alla Commissione ai fini della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione precisa la
data di entrata in vigore della relativa decisione. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo 810. ð La Commissione può
adottare modalità di applicazione relative alla designazione congiunta dei
fornitori di servizi di traffico aereo di cui al paragrafo 6, specificando le
modalità di selezione dei fornitori di servizi, il periodo di designazione, le
disposizioni relative alla vigilanza, la disponibilità dei servizi da fornire e
gli accordi in materia di responsabilità. ï Per la costituzione e
modifica dei blocchi funzionali di spazio aereo sono elaborati documenti di
orientamento entro il 4 dicembre 2010 ð Tali atti di esecuzione sono
adottati ï in conformità alla procedura consultiva ð di esame ï di cui all’articolo 275, paragrafo3, 2) del regolamento quadro. 911. l La Commissione , entro il 4 dicembre 2011 ð può ï Ö adottare misure
relative alle informazioni, di cui al paragrafo 6, che gli Stati membri sono
tenuti a fornire. ÕÖ Tali atti di
esecuzione sono adottati Õ conformemente alla di
esame regolamentare procedura di cui all’articolo 275, paragrafo 3. del regolamento quadro,
adotta le norme di attuazione per quanto riguarda le informazioni che devono
essere fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati prima della
creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 5 Articolo 9 ter Coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di
spazio aereo 1. Al fine di facilitare la costituzione dei blocchi funzionali di
spazio aereo, la Commissione può designare una persona fisica in qualità di
coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo (il
“coordinatore”). A tal fine, la Commissione agisce secondo la procedura di
regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro. 2. Fatto salvo l’articolo 9 bis, paragrafo 5, il coordinatore
facilita, su richiesta di tutti gli Stati membri interessati ed eventualmente
dei paesi terzi che partecipano allo stesso blocco funzionale di spazio aereo,
il superamento delle difficoltà negoziali da essi incontrate, al fine di
accelerare la costituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo. Il
coordinatore agisce sulla base di un mandato da parte di tutti gli Stati membri
interessati ed eventualmente dei paesi terzi che partecipano allo stesso blocco
funzionale di spazio aereo. 3. Il coordinatore agisce con imparzialità, in particolare nei
confronti degli Stati membri, dei paesi terzi, della Commissione e delle parti
interessate. 4. Il coordinatore non divulga le informazioni acquisite
nell’assolvimento della sua funzione salvo se autorizzatovi dagli Stati membri
ed eventualmente dagli Stati terzi interessati. 5. Dopo la sua designazione, il coordinatore riferisce con periodicità
trimestrale alla Commissione, al comitato per il cielo unico e al Parlamento
europeo. La relazione informa sinteticamente sui negoziati e i loro risultati. 6. Il mandato del coordinatore scade con la firma dell’ultimo accordo
sul blocco funzionale di spazio aereo e comunque entro il 4 dicembre 2012. ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 6 ð nuovo Articolo 176 Gestione e progettazione della rete 1. Le funzioni ð I servizi ï della rete di gestione del traffico aereo (ATM) permettono l’uso
ottimale dello spazio aereo e assicurano che gli utenti dello spazio aereo
possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il
massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea. Tali funzioni ð servizi ï di rete sono finalizzate a sostenere iniziative a livello nazionale e
a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo e sono svolte in modo tale da
non pregiudicare la separazione delle mansioni normative da quelle operative. 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al
paragrafo 1 e fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di rotte
nazionali e strutture dello spazio aereo, la Commissione provvede affinché
siano garantiti ð sotto la responsabilità di un gestore
di reteï i seguenti funzioni
ð servizi ï : a) progettazione della rete europea
delle rotte; b) coordinamento delle limitate
risorse nelle bande di frequenza aeronautiche utilizzate dal traffico aereo
generale, in particolare delle frequenze radio, nonché coordinamento dei codici
dei transponder radar. ; ò nuovo c) funzione centrale per
la gestione dei flussi di traffico aereo; d) creazione di un
portale di informazione aeronautica in conformità all’articolo 23; e) ottimizzazione della
progettazione dello spazio aereo in cooperazione con i fornitori di servizi di
navigazione aerea e dei blocchi funzionali di spazio aereo, di cui all’articolo
16; f) funzione centrale per
il coordinamento delle crisi nel settore dell’aviazione. ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 6 ð nuovo Le funzioni ð I servizi ï di cui al primo
comma presente paragrafo non implicano l’adozione
di misure vincolanti di portata generale o l’esercizio di un potere
discrezionale. Esse tengono conto delle proposte formulate a livello nazionale
e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. Esse sono eseguite in
coordinamento con le autorità militari secondo procedure concordate in materia
di uso flessibile dello spazio aereo. ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 6 (adattato) ð nuovo La Commissione ha la facoltà, previa consultazione del
comitato per il cielo unico e conformemente alle norme di
attuazione di cui al paragrafo 4, di
affidare a Ö di
designare Õ Eurocontrol, o un
altro organo imparziale e competente, ð per lo svolgimentoï dei compiti richiesti
per l’esecuzione delle funzioni di cui al primo comma ð di gestore della rete ï. Tali compiti sono eseguiti in modo imparziale ed efficiente sotto il
profilo dei costi ed effettuati per conto degli Stati membri e delle parti
interessate. Essi sono sottoposti ad un sistema di governo appropriato che
riconosce le responsabilità separate per la prestazione di servizi e la
regolamentazione, tenuto conto delle esigenze dell’intera rete ATM e con la
piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi
di navigazione aerea. ð Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione
designa il gestore della rete come prestatore di servizi autonomo e, se
possibile, nell’ambito di un partenariato settoriale. ï ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 6 ð nuovo 3. Alla Commissione può ð è conferito il potere di adottare atti
delegati in conformità all’articolo 26 per ï aggiungere ulteriori ð servizi ï all’elenco funzioni
ð di cui ï al paragrafo 2 ð al fine di adeguarlo al progresso
tecnico e operativo per quanto concerne la fornitura di servizi di assistenza
in modo centralizzato.ï previa
opportuna consultazione delle imprese interessate. Tali misure intese a
modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento quadro. 4. ð La Commissione adotta ï Le norme modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle enunciate ai paragrafi da 6 a 9, sono adottate secondo la
procedure di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento quadro. Tali norme di attuazione riguardano in particolare
ð relative ai seguenti aspettiï: a) il coordinamento e
l’armonizzazione dei processi e delle procedure atti a migliorare l’efficienza
della gestione delle frequenze aeronautiche, compresa l’elaborazione di
principi e criteri; b) la funzione centrale per
coordinare l’individuazione tempestiva e la risoluzione dei fabbisogni di
frequenza nell’ambito delle bande assegnate al traffico aereo generale europeo
a sostegno della concezione e gestione della rete del trasporto aereo europeo; c) le funzioni ð i servizi ï di rete supplementari quali definiti nel piano generale ATM; d) le modalità dettagliate relative un
processo decisionale improntato alla cooperazione tra gli Stati membri, i
fornitori di servizi di navigazione aerea e la funzione di gestione della rete
per i compiti di cui al paragrafo 2; ò nuovo e) modalità dettagliate
relative alla governance del gestore della rete con la partecipazione di tutti
i soggetti operativi interessati; ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 6 ð nuovo fe) le
modalità di consultazione delle parti interessate nell’ambito del processo
decisionale tanto a livello nazionale quanto a livello europeo; nonché gf)
nell’ambito dello spettro radio assegnato al traffico aereo generale
dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni, una divisione dei compiti e
delle competenze tra la funzione di gestione della rete e i gestori nazionali
delle frequenze, garantendo che la funzione ð i servizi ï di gestione delle frequenze nazionali continuino ad effettuare le
assegnazioni di frequenza che non hanno un impatto sulla rete. Per quei casi
che hanno un impatto sulla rete, i gestori nazionali delle frequenze
collaborano con i responsabili della funzione di gestione della rete ai fini
dell’ottimizzazione dell’uso delle frequenze. ò nuovo Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3.
ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 6 (adattato) ð nuovo 5. Aspetti della configurazione dello spazio
aereo diversi rispetto a quelli di cui ail paragrafio 2 ð e 4, lettera c) ï sono affrontati al livello nazionale o al livello dei blocchi funzionali
di spazio aereo. Questo processo di configurazione tiene conto della crescita e
della complessità del traffico, dei blocchi nazionali o funzionali di spazio
aereo e prevede la piena consultazione degli utenti dello spazio aereo
interessati o dei gruppi interessati che rappresentano gli utenti dello spazio
aereo e le autorità militari, a seconda dei casi. 6.
Gli Stati membri affidano a Eurocontrol, o ad altro organismo competente ed
imparziale, la gestione del flusso di traffico aereo subordinatamente a idonee
disposizioni in materia di vigilanza. 7. Le norme di attuazione per la gestione del flusso di traffico aereo,
tra cui i necessari dispositivi di sorveglianza, sono definite a norma della
procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento quadro
e adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5,
paragrafo 3, del regolamento quadro, al fine di ottimizzare la capacità
disponibile nell’uso dello spazio aereo e migliorare i processi di gestione del
flusso di traffico aereo. Tali norme sono improntate alla trasparenza e
all’efficacia e garantiscono che la capacità sia fornita maniera flessibile e
tempestiva, coerentemente con le raccomandazioni del piano di navigazione aerea
regionale dell’ICAO, regione europea. ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 6 8. Le norme di attuazione per la gestione dei flussi di traffico aereo
sono alla base delle decisioni operative di fornitori di servizi di navigazione
aerea, operatori aeroportuali e utenti dello spazio aereo e riguardano i
seguenti settori: a) pianificazione di volo; b) uso della capacità disponibile dello spazio aereo
durante tutte le fasi del volo, compresa l’assegnazione delle bande orarie;
nonché c) uso delle rotte da parte del traffico aereo generale,
comprendente: –
la realizzazione di un’unica pubblicazione per
l’orientamento delle rotte e del traffico, –
opzioni per deviare il traffico aereo generale da
zone congestionate, –
regole di priorità nell’accesso allo spazio aereo per
il traffico aereo generale, particolarmente durante periodi di congestione e
crisi. 9. In sede di definizione e adozione delle norme di attuazione, la
Commissione tiene conto, se del caso e senza pregiudicare la sicurezza, della
coerenza tra i piani di volo e le bande orarie presso gli aeroporti e del
necessario coordinamento con le regioni adiacenti. ê 550/2004
(adattato) ð nuovo Articolo 1810 Rapporti tra fornitori di servizi 1. I fornitori di servizi di navigazione aerea
possono avvalersi dei servizi di altri fornitori di servizi che sono stati
certificati ð o dichiarati ï nella Comunità Ö nell’Unione Õ. 2. I fornitori di servizi di navigazione aerea
formalizzano i loro rapporti di lavoro mediante accordi scritti o intese
giuridiche equivalenti che stabiliscano in dettaglio i compiti e le funzioni
assunti da ciascun fornitore e che permettano lo scambio di dati operativi tra
tutti i fornitori di servizi per quanto concerne il traffico aereo generale.
Tali intese sono notificate alla/alle ’autorità
nazionale/i
di vigilanza interessata/e. 3. Nei casi che comportano la fornitura di
servizi di traffico aereo è richiesta l’approvazione degli Stati membri
interessati. Nei
casi che comportano la fornitura di servizi meteorologici è richiesta
l’approvazione degli Stati membri interessati, qualora essi abbiano designato
un fornitore in regime di esclusiva, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1. ò nuovo Articolo 19 Relazioni con le parti interessate I fornitori di
servizi di navigazione aerea mettono a punto meccanismi per consultarsi con i
pertinenti gruppi di utenti dello spazio aereo e gli operatori aeroportuali su
tutti gli aspetti principali inerenti ai servizi forniti o a modifiche alle configurazioni
dello spazio aereo. Gli utenti dello spazio aereo vengono inoltre coinvolti nel
processo di approvazione dei piani strategici d’investimento. La Commissione
adotta misure per definire le modalità della consultazione e della
partecipazione degli utenti dello spazio aereo al processo di approvazione dei
piani d’investimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 6 Articolo 2011 Rapporti con le autorità militari Nel contesto della politica comune dei
trasporti gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per garantire che
tra le competenti autorità civili e quelle militari si concludano o rinnovino
accordi scritti o intese giuridiche equivalenti per quanto riguarda la gestione
di specifici blocchi di spazio aereo. ê 550/2004
(adattato) Articolo 2112 Trasparenza della contabilità 1. I fornitori di servizi di navigazione
aerea, qualunque sia il loro assetto proprietario o la loro forma giuridica,
elaborano, sottopongono a revisione contabile e pubblicano i loro conti
finanziari. Tali conti rispettano i principi contabili internazionali adottati dalla Comunità Ö dall’Unione Õ. Qualora il pieno
rispetto dei principi contabili internazionali non sia possibile a motivo dello
status giuridico del fornitore di servizi, questi si sforza di conseguire il
massimo rispetto possibile. 2. I fornitori di servizi di navigazione aerea
pubblicano comunque una relazione annuale e si sottopongono periodicamente ad
una revisione contabile indipendente. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 7 3. Se sono forniti gruppi di servizi, i
fornitori di servizi di navigazione aerea individuano ed espongono le entrate e
le spese derivanti dai servizi di navigazione aerea, ripartite in conformità
del sistema di tariffazione di cui all’articolo 1214 e, se
del caso, tengono conti consolidati per servizi diversi dai servizi di
navigazione aerea, come sarebbero tenuti a fare se i servizi in questione
fossero forniti da imprese distinte. ê 550/2004
(adattato) ð nuovo 4. Gli Stati membri designano le autorità
competenti che hanno diritto di accesso ai conti dei fornitori di servizi che
forniscono servizi nello spazio aereo di loro responsabilità. 5. Gli Stati membri possono applicare ai
fornitori di servizi di navigazione aerea che rientrano nell’ambito di
applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili
internazionali[49],
le disposizioni transitorie dell’articolo 9 di detto regolamento. Articolo 2213 Accesso ai dati e protezione dei dati 1. Per quanto concerne il traffico aereo
generale, i pertinenti dati operativi sono scambiati in tempo reale tra tutti i
fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo e gli
aeroporti per facilitare il soddisfacimento delle esigenze operative delle
varie parti. I dati sono utilizzati soltanto per fini operativi. 2. L’accesso ai pertinenti dati operativi è
consentito alle autorità interessate, ai fornitori di servizi di navigazione
aerea certificati ð o dichiarati ï, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti su base non
discriminatoria. 3. I fornitori di servizi certificati ð o dichiarati ï, gli utenti dello spazio aereo e gli aeroporti stabiliscono le modalità
generali di accesso ai rispettivi dati operativi pertinenti diversi da quelli
di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di vigilanza approvano tali
modalità. ð La Commissione può adottare ï norme di
applicazione ð misure relative alle procedure da
seguire per lo scambio di dati e alla tipologia di dati per tali condizioni di
accesso e la loro approvazione. ï all’occorrenza
sono stabilite, per tali modalità, ð Tali atti di esecuzione sono
adottati ï in conformità alla procedura di ð esame ï di cui all’articolo 275, paragrafo 3 del regolamento
quadro. ê 551/2004
(adattato) CAPO II IV ARCHITETTURA DELLO SPAZIO AEREO ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 2 Articolo 3 Regione di informazione di volo europea nello spazio
aereo superiore (EUIR) 1. La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono l’istituzione e il
riconoscimento da parte dell’ICAO di un’unica EUIR. A tal fine, in ordine alle
questioni che rientrano nelle competenze della Comunità, la Commissione
presenta una raccomandazione al Consiglio, a norma dell’articolo 300 del
trattato, entro il 4 dicembre 2011. 2. L’EUIR è concepita in modo da abbracciare lo spazio aereo di
competenza degli Stati membri a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, e può
altresì includere lo spazio aereo di paesi terzi europei. 3. L’istituzione dell’EUIR lascia impregiudicata la competenza degli
Stati membri per quanto riguarda la designazione dei fornitori di servizi di
traffico aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità a norma dell’articolo
8, paragrafo 1, del regolamento sulla fornitura di servizi. 4. Gli Stati membri restano responsabili nei confronti dell’ICAO entro
i limiti geografici delle regioni superiori di informazione di volo e delle
regioni di informazione di volo che sono state affidate loro dall’ICAO alla
data di entrata in vigore del presente regolamento. ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 3 (adattato) ð nuovo Articolo 233 bis Informazioni aeronautiche in formato
elettronico 1. Fatta salva la pubblicazione da parte degli
Stati membri di informazioni aeronautiche e coerentemente con tale
pubblicazione, la Commissione, in cooperazione con Eurocontrol
ð il gestore della rete ï, assicura la disponibilità di informazioni aeronautiche in formato
elettronico di elevata qualità, presentate in modo armonizzato e rispondenti
alle esigenze di tutti gli utilizzatori pertinenti in termini di qualità e
tempestività. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione: a)
garantisce l’elaborazione di un’infrastruttura di informazioni aeronautiche a
livello comunitario Ö dell’Unione Õ, sotto forma di un
portale elettronico di informazioni integrate liberamente accessibile alle
parti interessate. Tale infrastruttura integra l’accesso e la fornitura di dati
necessari che comprendono, tra l’altro, le informazioni aeronautiche, le
informazioni dell’ufficio di pista dei servizi della circolazione aerea (ARO),
le informazioni meteorologiche e le informazioni sulla gestione del flusso di
traffico aereo;. b) sostiene l’ammodernamento e l’armonizzazione della
fornitura di informazioni aeronautiche nel senso più ampio, in stretta
cooperazione con Eurocontrol e con l’ICAO. 3. La Commissione adotta norme di attuazione
ð misure ï relative ð alla definizione e realizzazione di un
portale elettronico di informazioni integrate. Tali atti di esecuzione sono
adottatiï il
presente articolo in conformità alla procedura ð di esame ï di regolamentazione di cui all’articolo 275, paragrafo 3 del
regolamento quadro. ê 1070/2009 articolo
3, paragrafo 4 Articolo 4 Regole dell’aria e classificazione dello spazio aereo La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 5,
paragrafo 3, del regolamento quadro, le norme di attuazione per: a) adottare le disposizioni appropriate sulle regole
dell’aria in base agli standard ICAO e alle pratiche consigliate; b) armonizzare l’applicazione della classificazione ICAO
dello spazio aereo, con gli opportuni adattamenti, per garantire la fornitura
senza soluzione di continuità di servizi di traffico aereo sicuri ed efficienti
all’interno del cielo unico europeo.”; ê 551/2004
(adattato) CAPITOLO III USO FLESSIBILE DELLO
SPAZIO AEREO NEL CIELO UNICO EUROPEO ê 551/2004
(adattato) ð nuovo Articolo 7 Uso flessibile dello spazio aereo 1. Tenuto conto dell’organizzazione degli aspetti militari di loro
responsabilità, gli Stati membri garantiscono l’applicazione uniforme nel cielo
unico europeo del concetto di uso flessibile dello spazio aereo descritto
dall’ICAO e sviluppato da Eurocontrol, al fine di agevolare la gestione dello
spazio aereo e del traffico aereo nell’ambito della politica comune dei
trasporti. 2. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito
all’applicazione, nell’ambito della politica comune dei trasporti, del concetto
di uso flessibile dello spazio aereo per quanto attiene allo spazio aereo di
loro responsabilità. 3. Se, in particolare in base alle relazioni presentate dagli Stati
membri, si rende necessario rafforzare e armonizzare l’applicazione del
concetto di uso flessibile dello spazio aereo nel cielo unico europeo,
nell’ambito della politica comune dei trasporti sono adottate norme di
attuazione secondo la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro. Articolo 8 Sospensione temporanea 1. Nei casi in cui l’applicazione dell’articolo 7 dia luogo a
difficoltà operative rilevanti, gli Stati membri possono temporaneamente
sospendere tale applicazione a condizione che ne informino senza indugio la
Commissione e gli altri Stati membri. 2. In seguito all’introduzione di una sospensione temporanea, possono
essere elaborati adeguamenti delle modalità adottate in applicazione
dell’articolo 7, paragrafo 3, relativamente allo spazio aereo di responsabilità
dello Stato membro o degli Stati membri interessati, secondo la procedura di
cui all’articolo 8 del regolamento quadro. ò nuovo Articolo 24 Sviluppo tecnologico e interoperabilità della gestione del traffico
aereo 1. La Commissione
adotta norme di attuazione relative alla promozione dello sviluppo tecnologico
e dell’interoperabilità della gestione del traffico aereo e connesse con lo
sviluppo e l’attuazione del piano generale ATM. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 3. 2. In relazione alle
norme di cui al paragrafo 1 si applica l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (CE) n. 216/2008. Se del caso la Commissione chiede all’EAA di
inserire tali norme nel programma di lavoro annuale di cui all’articolo 56 del
citato regolamento. ê 552/2004 ð nuovo 3. In particolare, le norme di attuazione per l’interoperabilità: (a)
determinano le prescrizioni specifiche che integrano o
precisano i requisiti essenziali, in particolare in termini di sicurezza,
operatività senza discontinuità e qualità delle prestazioni; e/o (b)
descrivono, se necessario, qualsiasi prescrizione specifica che integri
o precisi i requisiti essenziali, specie per quanto riguarda l’introduzione coordinata
di nuovi concetti di operatività o tecnologie concordati e validati; e/o (c)
determinano i costituenti relativi ai sistemi; e/o (d)
descrivono le procedure specifiche di valutazione della conformità a
cui partecipano eventualmente gli organismi notificati di cui all’articolo 8;
dette procedure si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE da
utilizzare ai fini della valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso
dei componenti nonché della verifica dei sistemi; e/o (e)
precisano le condizioni di attuazione inclusa, se del caso, la data
entro la quale tutti i soggetti interessati devono conformarvisi. ê 552/2004 CAPITOLO II V REQUISITI ESSENZIALI, NORME DI ATTUAZIONE PER
L’INTEROPERABILITÀ E SPECIFICHE COMUNITARIE Articolo 2 Requisiti essenziali La EATMN, i suoi sistemi, i loro componenti e le relative procedure
sono conformi ai requisiti essenziali che figurano nell’allegato II. Articolo 3 Norme di attuazione per l’interoperabilità 1. Ogniqualvolta sia necessario per conseguire gli obiettivi del
presente regolamento in modo coerente, si provvede a definire norme di
attuazione per l’interoperabilità. 2. Sistemi, componenti e relative procedure sono conformi alle
pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità durante tutto il loro
ciclo di vita. 4. L’elaborazione, l’adozione e la revisione delle norme di attuazione
per l’interoperabilità tengono conto dei costi e dei vantaggi stimati delle
soluzioni tecniche atte a soddisfarle per definire le soluzioni più
vantaggiose, tenendo debitamente conto del mantenimento di un livello di
sicurezza elevato. Ad ogni progetto di norma di attuazione per
l’interoperabilità è acclusa una valutazione dei costi e dei vantaggi di tali
soluzioni per tutti i soggetti interessati. 5. Le norme di attuazione per l’interoperabilità sono stabilite secondo
la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento quadro. Articolo 4 Specifiche comunitarie 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento
si possono stabilire specifiche comunitarie; si può trattare di: a) norme europee riguardanti sistemi o componenti, con le
relative procedure, elaborate dagli organismi di normalizzazione europei in
cooperazione con l’Eurocae, su incarico della Commissione, a norma
dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche[50],
e a norma degli orientamenti generali in materia di cooperazione tra la
Commissione e detti organismi firmati il 13 novembre 1984; oppure b) specifiche elaborate da Eurocontrol in materia di
coordinamento operativo tra i fornitori di servizi di navigazione aerea su
richiesta della Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento quadro. 2. Si presume che i sistemi e le relative procedure o i componenti che
soddisfano le pertinenti specifiche comunitarie, i cui numeri di riferimento
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
siano conformi ai requisiti essenziali e/o alle norme di attuazione per
l’interoperabilità. 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea i riferimenti alle norme europee di cui al paragrafo 1, lettera a). 4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea i riferimenti alle specifiche Eurocontrol di cui al paragrafo 1,
lettera b), secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento quadro. 5. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che la conformità
ad una specifica comunitaria pubblicata non garantisca la conformità ai
requisiti essenziali e/o alle norme di attuazione per l’interoperabilità cui la
specifica stessa si riferisce, si applica la procedura di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento quadro. 6. In caso di carenze delle norme europee pubblicate, può essere
deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento quadro, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 5
della direttiva 98/34/CE, che le norme di cui trattasi siano modificate o
escluse parzialmente o totalmente dalle pubblicazioni che le contengono. 7. In caso di carenze delle specifiche Eurocontrol pubblicate può
essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento quadro, che le specifiche di cui trattasi siano modificate o
escluse parzialmente o totalmente dalle pubblicazioni che le contengono. CAPITOLO III VERIFICA DELLA CONFORMITÀ Articolo 5 Dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso di
componenti 1. I componenti sono corredati della dichiarazione CE di conformità o
idoneità all’uso, i cui elementi sono indicati nell’allegato III. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella
Comunità assicura e dichiara, per mezzo della dichiarazione CE di conformità o
idoneità all’uso, di aver applicato le disposizioni stabilite nei requisiti
essenziali e nelle pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità. 3. Si presume che i componenti corredati della dichiarazione CE di
conformità o idoneità all’uso siano conformi ai requisiti essenziali e alle
pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità. 4. Se del caso, le pertinenti norme di attuazione per
l’interoperabilità definiscono i compiti relativi alla valutazione della
conformità o idoneità all’uso dei componenti che incombono agli organismi
notificati di cui all’articolo 8. Articolo 6 Dichiarazione CE di verifica dei sistemi 1. I sistemi sono sottoposti a verifica CE da parte del fornitore di
servizi di navigazione aerea secondo le pertinenti norme di attuazione per
l’interoperabilità, al fine di garantire che siano conformi ai requisiti
essenziali del presente regolamento e alle norme di attuazione per
l’interoperabilità al momento dell’inserimento nella EATMN. 2. Prima della messa in servizio di un sistema, il relativo fornitore
di servizi di navigazione aerea redige una dichiarazione CE di verifica che
conferma la conformità e la sottopone all’autorità nazionale di vigilanza
unitamente ad un fascicolo tecnico. Gli elementi di tale dichiarazione e del
fascicolo tecnico sono indicati nell’allegato IV. L’autorità nazionale di
vigilanza può esigere ogni ulteriore informazione necessaria a verificare detta
conformità. 3. Se del caso, le pertinenti norme di attuazione per
l’interoperabilità definiscono i compiti relativi alla verifica dei sistemi che
incombono agli organismi notificati di cui all’articolo 8. 4. La dichiarazione CE di verifica lascia impregiudicate le valutazioni
che l’autorità nazionale di vigilanza può ritenere necessario effettuare per
motivi diversi dall’interoperabilità. ê 1070/2009 articolo
4, paragrafo 1 Articolo 6 bis Verifica alternativa della conformità Un certificato rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole
comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea
per la sicurezza aerea[51], quando si applica a
costituenti o sistemi, è considerato, ai fini degli articoli 5 e 6 del presente
regolamento, una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, oppure una
dichiarazione CE di verifica, se contiene la dimostrazione della conformità ai
requisiti essenziali del presente regolamento e alle norme di attuazione
pertinenti per l’interoperabilità. ê 552/2004 Articolo 7 Salvaguardie 1. Qualora accerti che: a) un componente corredato della dichiarazione CE di
conformità o idoneità all’uso; o b) un sistema corredato della dichiarazione CE di
verifica, non soddisfa i requisiti essenziali e/o le pertinenti norme di
attuazione per l’interoperabilità, l’autorità nazionale di vigilanza, tenendo
debitamente conto della necessità di garantire la sicurezza e la continuità
delle operazioni, adotta tutte le misure necessarie per limitare il campo di
applicazione del componente o del sistema in questione o per vietarne l’uso da
parte delle entità che operano sotto la sua responsabilità. 2. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di
queste misure, indicandone i motivi e, in particolare, se a suo parere la non
conformità ai requisiti essenziali è dovuta a: a) mancato soddisfacimento dei requisiti essenziali; b) applicazione incorretta delle norme di attuazione per
l’interoperabilità e/o delle specifiche comunitarie; c) carenze delle norme di attuazione per
l’interoperabilità e/o delle specifiche comunitarie. 3. La Commissione consulta le parti interessate quanto prima. Dopo tale
consultazione essa comunica allo Stato membro le sue conclusioni, precisando se
ritiene giustificata l’adozione delle misure in questione da parte
dell’autorità nazionale di vigilanza. 4. Qualora accerti che le misure adottate dall’autorità nazionale di
vigilanza sono ingiustificate, la Commissione chiede allo Stato membro
interessato di provvedere affinché siano revocate senza indugio. Essa ne
informa immediatamente il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
stabilito nella Comunità. 5. Se la Commissione rileva che la non conformità ai requisiti
essenziali è dovuta all’incorretta applicazione delle norme di attuazione per
l’interoperabilità e/o delle specifiche comunitarie, lo Stato membro
interessato adotta le opportune misure nei confronti di chiunque abbia redatto
la dichiarazione di conformità o idoneità all’uso o la dichiarazione CE di
verifica e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 6. Se la Commissione accerta che la non conformità ai requisiti
essenziali è dovuta a carenze delle specifiche comunitarie, si applicano le
procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 6 o paragrafo 7. CAPO IV V Disposizioni
finali ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 11 (adattato) Articolo 2517 Revisione Ö Adeguamento Õ degli
allegati Le misure, intese a modificare elementi non essenziali degli allegati
per tenere conto del progresso tecnico od operativo, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento quadro. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla
procedura d’urgenza di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento quadro. ò nuovo Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 26 al
fine di integrare o modificare i requisiti relativi alle organizzazioni
riconosciute di cui all’allegato I e le condizioni relative ai certificati da
rilasciare ai fornitori di servizi di navigazione aerea di cui all’allegato II,
allo scopo di tenere conto dell’esperienza acquisita dalle autorità nazionali
di vigilanza nell’applicazione di tali requisiti e condizioni o dell’evoluzione
dei sistemi di gestione del traffico aereo in termini di interoperabilità e
fornitura integrata di servizi di navigazione aerea. ò nuovo Articolo 26 Esercizio
della delega 1. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite
nel presente articolo. 2. La delega di
poteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7, all’articolo 17, paragrafo 3, e
all’articolo 25 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo
indeterminato. 3. La delega di
poteri di cui all’articolo 11, paragrafo 7, all’articolo 17, paragrafo 3, e
all’articolo 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri
specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta
un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato
adottato ai sensi degli articoli 11, paragrafo 7, 17, paragrafo 3 e 25 entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio. ê 549/2004 ð nuovo Articolo 27 5 Procedura di Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per
il cielo unico, in seguito denominato “comitato”. , composto da due rappresentanti per ciascuno Stato
membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato
assicura un esame adeguato degli interessi di tutte le categorie di utenti.
ð Il comitato è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011. ï 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli l’articolio 3 e 7 ð 4ï della
decisione 1999/468/CE ð del regolamento (UE) n. 182/2011 ï. ,
tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli l’articolio 5 e 7 della decisione
1999/468/CE ð del regolamento (UE) n. 182/2011 ï , tenendo
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 4 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa. 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, 6 e l’articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo Articolo 2810 Ö Consultazione
delle parti interessate da parte della Commissione Õ 12. La
Commissione istituisce un meccanismo di consultazione a livello comunitario Ö dell’Unione Õ ð per effettuare, se del caso,
consultazioni relative all’attuazione del presente regolamento ï. A tali consultazioni partecipa anche il comitato specifico del
dialogo settoriale istituito con decisione 98/500/CE Ö della
Commissione Õ. 3. La consultazione delle parti interessate contempla, in particolare,
lo sviluppo e l’introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea
di gestione del traffico aereo. 2. Le parti interessate possono comprendere: –
fornitori di servizi di navigazione aerea, –
operatori aeroportuali, –
utenti dello spazio aereo pertinenti o gruppi
pertinenti rappresentanti tali utenti, –
autorità militari, –
industria manifatturiera, e –
organismi rappresentativi del personale. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) Articolo 296 Organo consultivo di settore Fatto salvo il ruolo del comitato e di
Eurocontrol, la Commissione istituisce un «organo consultivo di settore», cui
partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di
utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, gli operatori aeroportuali,
l’industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo
di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commissione
sulla realizzazione del cielo unico europeo. Articolo 307 Relazioni con i paesi terzi europei ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo La Comunità Ö L’Unione Õ e i suoi Stati
membri si prefiggono e sostengono l’obiettivo di estendere il cielo unico
europeo ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. A tal fine, nel
quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nell’ambito di accordi su blocchi
funzionali di spazio aereo, ð designazioni congiunte di blocchi
funzionali di spazio aereo o accordi sulle funzioni di rete ï essi operano al fine di ð estendere gli obiettivi ï estendere
l’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui
all’articolo 3, ai suddetti paesi. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo Articolo 318 Ö Sostegno da
parte di organismi esterni Õ Norme di attuazione 1. Ai fini della definizione delle norme di attuazione,
lLa
Commissione può ð chiedere il sostegno di ï conferire
a Eurocontrol o, se del caso, a un altro un organismo ð esterno ï ð per l’adempimento degli obblighi che le
incombono in virtù del presente regolamento. ï .,
mandati in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario, tenendo
conto delle scadenze fissate nel presente regolamento. La Commissione agisce
secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 2. 2. Quando la Commissione intende conferire un mandato a norma del
paragrafo 1, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni esistenti
relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate
qualora tali disposizioni siano conformi alle prassi della Commissione in
materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i
suoi obblighi istituzionali. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 1 Articolo 4 Norme di sicurezza La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento quadro, norme di attuazione che
recepiscono le disposizioni pertinenti delle norme di sicurezza di Eurocontrol
(Eurocontrol safety regulatory requirements — ESARRs) e le successive modifiche
delle stesse, che ricadono nell’ambito di applicazione del presente
regolamento, con gli adattamenti che si rendano necessari. ê 550/2004
(adattato) CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ê 1070/2009 articolo
4, paragrafo 2 Articolo 9 Revisione degli allegati Le misure, intese a modificare elementi non essenziali degli allegati
per tenere conto del progresso tecnico od operativo, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 4,
del regolamento quadro. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 11 Articolo 3218 Riservatezza 1. Le autorità nazionali di vigilanza, in
conformità delle rispettive legislazioni nazionali, nonché la Commissione, si
astengono dal divulgare informazioni aventi carattere riservato e, in
particolare, informazioni sui fornitori di servizi di navigazione aerea, sulle
loro relazioni d’affari o sulle loro componenti di costo. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la
facoltà di divulgazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali di
vigilanza o della Commissione ove ciò sia indispensabile per l’espletamento dei
loro compiti; in tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene conto del
legittimo interesse dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli utenti
dello spazio aereo, degli aeroporti o degli altri soggetti interessati alla
tutela dei loro segreti commerciali. 3. Le informazioni e i dati forniti in
conformità del sistema di tariffazione di cui all’articolo 1214 sono
resi pubblici. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 5 (adattato) ð nuovo Articolo 339 Sanzioni Le sanzioni che Gli Stati Membri istituiscono Ö norme in
materia di sanzioni applicabili in caso di Õ per violazioni del
presente regolamento, e delle misure di cui
all’articolo 3 in particolare da parte degli
utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi ð e adottano tutte le misure necessarie
ad assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni ï sono efficaci, proporzionate e dissuasive. ê 549/2004
(adattato) Articolo 3412 Monitoraggio,
controllo Ö Riesame Õ e metodi di
valutazione degli impatti 1. Il monitoraggio, il controllo e i metodi di valutazione degli
effetti si fondano sulla presentazione da parte degli Stati membri di relazioni
annuali sull’attuazione delle azioni intraprese ai sensi del presente
regolamento e delle misure di cui all’articolo 3. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 6, lettera a) (adattato) ð nuovo 12. La
Commissione riesamina periodicamente l’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’articolo 3 e riferisce innanzitutto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 4 giugno 2011 e, successivamente,
alla fine di ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 11, paragrafo 53, lettera
d). Qualora giustificato per tale scopo, la Commissione può chiedere agli Stati
membri informazioni supplementari
oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del
paragrafo 1 del presente articolo ð pertinenti relative all’applicazione
del presente regolamento ï. ê 549/2004 3. Ai fini della stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2 la
Commissione chiede il parere del comitato. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 6, lettera b) 24. Le
relazioni contengono una valutazione dei risultati conseguiti mediante le
azioni intraprese ai sensi del presente regolamento compresa un’informazione
adeguata in merito agli sviluppi registrati nel settore con particolare
riferimento agli aspetti economici, sociali, ambientali, occupazionali e
tecnologici, nonché in merito alla qualità del servizio, tenendo conto degli
obiettivi iniziali e in vista delle esigenze future. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 12 (adattato) Articolo 18 bis Riesame Entro il 4 dicembre 2012
la Commissione presenta uno studio al Parlamento europeo e al Consiglio che
valuta l’impatto dal punto di vista giuridico, di sicurezza, industriale,
economico e sociale dell’applicazione dei principi di mercato alla fornitura di
servizi nei campi della comunicazione, della navigazione, della sorveglianza e
delle informazioni aeronautiche, comparati ai principi organizzativi esistenti
o alternativi e prendendo in considerazione gli sviluppi nei blocchi funzionali
di spazio aereo e nella tecnologia disponibile. ê 551/2004
(adattato) CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 10 Esame Nell’ambito dell’esame
periodico di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento quadro, la
Commissione mette a punto uno studio prospettico sulle condizioni per la futura
applicazione dei concetti di cui agli articoli 3, 5 e 6 allo spazio aereo
inferiore. In base alle conclusioni
dello studio e alla luce dei progressi conseguiti, la Commissione presenta
entro il 31 dicembre 2006 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
corredata, se del caso, di una proposta che estenda l’applicazione di tali
concetti allo spazio aereo inferiore, o che individui eventuali altre misure.
Qualora sia prevista tale estensione, le relative decisioni dovrebbero
preferibilmente essere adottate prima del 31 dicembre 2009. ê 549/2004 Articolo 3513 Salvaguardie Il presente regolamento non osta a che gli
Stati membri applichino misure di cui essi ravvisino la necessità per
salvaguardare interessi essenziali di sicurezza e difesa. Tali misure sono in
particolare quelle che si rivelano indispensabili: (a) ai fini della sorveglianza dello spazio aereo che è di loro
responsabilità, conformemente agli accordi dell’ICAO sulla navigazione aerea
regionale, compresa la capacità di scoprire, identificare e valutare tutti gli
aeromobili che utilizzano tale spazio aereo, al fine di cercare di
salvaguardare la sicurezza dei voli e di adottare disposizioni volte a
garantire il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di difesa, (b) in caso di gravi disordini interni che compromettano il
mantenimento dell’ordine pubblico, (c) in caso di conflitto armato o di gravi tensioni
internazionali che costituiscono una minaccia di conflitto armato, (d) per adempiere gli obblighi internazionali che incombono agli
Stati membri in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, (e) per condurre operazioni militari e di addestramento militare,
comprese le possibilità necessarie per le esercitazioni. ê 1070/2009 articolo
1, paragrafo 7 (adattato) ð nuovo Articolo 3613 bis ð Agenzia dell’Unione ï europea ð per l’aviazione ï Agenzia per la sicurezza ð (EAA) ï Nell’attuare il presente regolamento e i regolamenti (CE) n. 550/2004, (CE)
n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante
regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia
europea per la sicurezza aerea[52], gli Stati membri e la Commissione, conformemente ai rispettivi ruoli
previsti dal presente regolamento si coordinano, se del caso, con l’ð EAA ï. Agenzia europea per
la sicurezza aerea per far sì che tutti gli aspetti relativi alla
sicurezza siano correttamente trattati. ê 552/2004
(adattato) Articolo 10 Disposizioni
transitorie 1. A decorrere da 20
ottobre 2005, i requisiti essenziali si applicano all’entrata in servizio di
sistemi e componenti della EATMN, ove non altrimenti specificato dalle
pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità. 2. La conformità ai
requisiti essenziali è obbligatoria per tutti i sistemi e componenti della
EATMN attualmente in funzione per 20 aprile 2011, ove non altrimenti
specificato dalle pertinenti norme di attuazione per l’interoperabilità. ê 1070/2009 articolo
4, paragrafo 3 (adattato) 2 bis. Ai fini
del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono dichiarare
sistemi e componenti dell’EATMN conformi ai requisiti essenziali ed esenti
dalle disposizioni degli articoli 5 e 6. ê 552/2004
(adattato) 3. Se sono stati
ordinati sistemi della EATMN o sono stati firmati contratti vincolanti a tal
fine –
prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, o, se del caso, –
prima della data di entrata
in vigore di una o più delle pertinenti norme di attuazione per
l’interoperabilità, cosicché non possa
essere garantita la conformità ai requisiti essenziali e/o alle pertinenti
norme di attuazione per l’interoperabilità entro il termine di cui al paragrafo
1, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione informazioni
particolareggiate sui suddetti requisiti essenziali e/o sulle pertinenti norme
di attuazione per l’interoperabilità riguardo ai quali è stato constatato un
dubbio di non conformità. La Commissione avvia una
consultazione con le parti interessate, al termine della quale adotta una decisione
secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento
quadro. ê 552/2004
(adattato) Articolo 3711 Abrogazione Le direttive 93/65/CEE e
97/15/CE e iI regolamenti (CE) n. 2082/2000 Ö n. 549/2004, n.
550/2004, n. 551/2004 Õ e n. 980/2002 Ö 552/2004 Õ sono abrogati il 20 ottobre 2005. ÖI riferimenti ai
regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti
secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.Õ ê 550/2004
(adattato) Articolo 3819 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ê 550/2004
(adattato) 2. Tuttavia, gli
articoli 7 e 8 entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione dei requisiti
comuni di cui all’articolo 6 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ê 550/2004 Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ê 550/2004 è1 1070/2009
articolo 2, paragrafo 13, lettera a) è2 1070/2009
articolo 2, paragrafo 13, lettera b) ALLEGATO I è1 REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE ç è2
Le organizzazioni riconosciute devono: ç –
poter documentare un’ampia esperienza nella
valutazione di entità pubbliche e private nei settori del trasporto aereo, in
particolare fornitori di servizi di navigazione aerea, e in altri settori
simili, in uno o più campi coperti dal presente regolamento,; –
avere regole e regolamenti approfonditi per l’esame
periodico delle entità sopra menzionate, pubblicati e continuamente aggiornati
e migliorati attraverso programmi di ricerca e sviluppo,; ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 13, lettera b) –
non essere controllata da fornitori di servizi di
navigazione aerea, da enti di gestione aeroportuali o da altri soggetti attivi
commercialmente nella fornitura di servizi di navigazione aerea o di servizi di
trasporto aereo,; –
disporre ampiamente di personale tecnico,
dirigente, di supporto e di ricerca proporzionato ai compiti da svolgere,. ê 552/2004 – 6. L’organismo deve
avere un’assicurazione di responsabilità civile, tranne se la responsabilità è
assunta dallo Stato membro conformemente al diritto nazionale, o lo Stato
membro stesso è direttamente responsabile delle ispezioni. 7. Il personale dell’organismo è tenuto al segreto professionale per
tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del
presente regolamento. ê 552/2004
(adattato) ð nuovo ALLEGATO V ORGANISMI
NOTIFICATI 1 L’organismo
ð L’organizzazione riconosciuta ï , il suo direttore e il personale preposto ai controlli non possono
partecipare, direttamente o in veste di rappresentanti autorizzati, alla
progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di componenti o
sottosistemi o al loro uso. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di
informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttoree detto organismo. 2. L’organismo
e il personale preposto ai controlli ð L’organizzazione riconosciuta ï deveono
svolgere i controlli con la massima integrità professionale e la massima
competenza tecnica possibili e deveono essere esentei da
qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa
influenzare il Ö suo Õ loro giudizio o i
risultati della Ö sua Õ loro ispezione, in
particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati
dei controlli. 3. L’organismo deve disporre di personale e possedere i mezzi necessari
per eseguire correttamente i compiti tecnici e amministrativi legati ai
controlli; dovrebbe inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per
controlli eccezionali. ê 552/2004
(adattato) ð nuovo 4. Il personale ð dell’organizzazione riconosciuta ï preposto
all’ispezione deve avere: –
una solida formazione tecnica e professionale, –
soddisfacenti conoscenze dei requisiti delle
ispezioni che esegue e un’adeguata esperienza delle relative operazioni, –
la capacità di redigere le dichiarazioni, le
registrazioni e le relazioni per dimostrare che le ispezioni sono state
effettuate. - 5. la ð garanzia ïdi imparzialità del personale ispettivo deve essere garantita. La sua retribuzione Ö del suo
personale Õ non deve dipendere
dal numero di ispezioni effettuate né dai risultati delle stesse. ê 1070/2009 articolo
2, paragrafo 13, lettera b) ð nuovo –
essere gestita e amministrata in maniera da garantire
la riservatezza delle informazioni richieste dall’amministrazione,; –
essere pronta a fornire informazioni pertinenti
all’autorità nazionale di vigilanza interessata,; –
aver definito e documentato la sua politica e i suoi
obiettivi e il relativo impegno in materia di qualità e aver fatto quanto
necessario affinché questa politica sia capita, attuata e mantenuta a tutti i
livelli dell’organizzazione,; –
aver sviluppato, attuato e mantenuto un sistema interno
di qualità effettivo, sulla base di opportune parti di norme di qualità
riconosciute a livello internazionale, e conforme alle norme EN 45004
(organismi di ispezione) ed EN 29001, quali interpretate dai “Quality System
Certification Scheme Requirements” di IACS,; –
essere soggetta a certificazione del suo sistema di
qualità a cura di un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto
dalle autorità dello Stato membro in cui è situata. ê 550/2004 ð nuovo ALLEGATO II CONDIZIONI DA COLLEGARE AI CERTIFICATI 1. I certificati specificano: a) l’autorità nazionale di
vigilanza che rilascia il certificato; b) il richiedente (nome e
indirizzo); c) i servizi certificati; d) una dichiarazione di conformità
del richiedente ai requisiti comuni di cui all’articolo 6 ð 8 ter ï del presente
regolamento ð (CE) n. 216/2008 ï ; e) la data di rilascio e il periodo
di validità del certificato. 2. Le condizioni supplementari collegate ai
certificati possono eventualmente riguardare: a) l’accesso non discriminatorio ai
servizi per gli utenti dello spazio aereo e il livello richiesto di efficienza
di tali servizi, compresi i livelli di sicurezza e interoperabilità; b) le specifiche operative per il
particolare servizio; c) i termini temporali entro cui i
servizi dovrebbero essere forniti; d) i vari apparati operativi da
usare per ogni particolare servizio; e) vincoli o restrizioni di
prestazioni di servizio/i diverse da quelle concernenti la fornitura di servizi
di navigazione aerea; f) i contratti, accordi o altre
intese tra il fornitore dei servizi e un terzo, che riguardano i servizi; g) la comunicazione di informazioni
ragionevolmente necessarie per verificare l’ottemperanza dei servizi ai
requisiti comuni, inclusi piani, dati finanziari e operativi, nonché modifiche
di rilievo del tipo e/o della portata dei servizi di navigazione aerea forniti; h) ogni altra condizione legale non
specifica dei servizi di navigazione aerea, come le condizioni relative alla
sospensione o alla revoca del certificato. ê 552/2004 ALLEGATO I ELENCO DI SISTEMI PER I SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA Ai sensi del presente regolamento, la EATMN è suddivisa in otto
sistemi. 1. Sistemi e procedure per la gestione dello spazio
aereo. 2. Sistemi e procedure per la gestione del flusso del
traffico aereo. 3. Sistemi e procedure per i servizi del traffico aereo,
in particolare sistemi di trattamento dei dati di volo, sistemi di trattamento
dei dati di sorveglianza e sistemi di interfaccia uomo-macchina. 4. Sistemi e procedure di comunicazione per comunicazioni
terra-terra, aria-terra e aria-aria. 5. Sistemi e procedure di navigazione. 6. Sistemi e procedure di sorveglianza. 7. Sistemi e procedure per i servizi di informazione
aeronautica. 8. Sistemi e procedure per l’utilizzazione di
informazioni meteorologiche. ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI Parte A:
Requisiti generali Si tratta dei requisiti validi per tutta la rete e che si applicano in
generale a ciascuno dei sistemi di cui all’allegato I. 1. Operatività
senza discontinuità I sistemi di gestione del traffico aereo e i loro componenti devono
essere progettati, costruiti, mantenuti e gestiti, avvalendosi delle
appropriate procedure validate, in maniera tale da garantire l’operatività
senza discontinuità della EATMN in ogni momento e durante tutte le fasi del
volo. L’operatività senza discontinuità significa in particolare scambio di
informazioni, tra cui le informazioni pertinenti sulla situazione operativa,
comprensione comune delle informazioni, prestazioni di trattamento comparabili
e relative procedure, che consentono prestazioni operative comuni concordate
per l’intera EATMN o parti di essa. 2. Supporto a
nuovi concetti di operatività ê 1070/2009
Art. 4.4(a) La EATMN, i suoi sistemi e i loro componenti supportano su base
coordinata nuovi concetti di operatività concordati e validati che migliorano
la qualità, la sostenibilità e l’efficienza dei servizi di navigazione aerea,
in particolare sotto il profilo della sicurezza e delle capacità. ê 552/2004 La potenziale dei nuovi concetti, quali gli iter decisionali condivisi
tra le parti, una maggiore automazione e i metodi alternativi di delega della
responsabilità di separazione, è esaminato tenendo debito conto degli sviluppi
tecnologici e della loro applicazione in condizioni di sicurezza, dopo
validazione. 3. Sicurezza I sistemi e le operazioni della EATMN conseguono elevati livelli di
sicurezza concordati. A tal fine sono stabilite metodologie concordate di gestione
della sicurezza e di notifica. Per quanto riguarda gli appropriati sistemi a terra, o parti di essi, i
suddetti elevati livelli di sicurezza sono rafforzati da reti di sicurezza che
sottostanno a caratteristiche comuni concordate di prestazioni. È definita una serie armonizzata di requisiti di sicurezza per la
progettazione, l’attuazione, la manutenzione e l’operatività dei sistemi e dei
loro componenti, in modi sia normali che degradati di operatività, con la
finalità di conseguire i livelli di sicurezza concordati, per tutte le fasi di
volo e per l’intera EATMN. I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati, avvalendosi
delle appropriate procedure validate, in modo che i compiti assegnati al
personale di controllo siano compatibili con le capacità umane, in modi sia
normali che degradati di operatività, e coerenti con i livelli di sicurezza
richiesti. I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati, avvalendosi
delle appropriate procedure validate, in modo da essere esenti da interferenze
pericolose nel loro ambiente normale di operatività. 4. Coordinamento
civile/militare La EATMN, i suoi sistemi e i loro componenti supportano la progressiva
attuazione del coordinamento civile/militare nella misura necessaria per una
gestione efficiente dello spazio aereo e del flusso del traffico aereo, ed un
uso efficiente e sicuro dello spazio aereo da parte di tutti gli utenti,
applicando il concetto di “uso flessibile dello spazio aereo”. Per conseguire tali obiettivi, la EATMN, i suoi sistemi e i loro
componenti supportano lo scambio in tempo utile di informazioni corrette e
coerenti che coprano tutte le fasi del volo tra parti civili e militari. Si dovrebbe tener conto dei requisiti di sicurezza nazionali. 5. Vincoli
ambientali I sistemi e le operazioni della EATMN tengono conto della necessità di
minimizzare l’impatto ambientale ai sensi della legislazione comunitaria. 6. Principi di
architettura logica dei sistemi I sistemi sono progettati e progressivamente integrati al fine di
giungere ad un’architettura logica coerente e sempre più armonizzata, evolutiva
e validata nell’ambito della EATMN. 7. Principi di
costruzione dei sistemi I sistemi sono progettati, costruiti e mantenuti sulla base di solidi
principi di ingegneria, in particolare sotto il profilo della modularità, che
consente l’intercambiabilità dei componenti, elevato livello di disponibilità,
ridondanza e tolleranza ai guasti di componenti critici. Parte B: Requisiti
specifici Si tratta dei requisiti che sono specifici a ciascuno dei sistemi e che
integrano o perfezionano ulteriormente i requisiti generali. 1. Sistemi e
procedure per la gestione dello spazio aereo 1.1. Operatività senza discontinuità Le informazioni relative ad aspetti pretattici e tattici della
disponibilità dello spazio aereo sono fornite a qualsiasi soggetto interessato
in maniera corretta e in tempo utile per garantire una ripartizione e un uso
efficienti dello spazio aereo da parte di tutti gli utenti dello spazio aereo,
tenendo conto dei requisiti di sicurezza nazionali. 2. Sistemi e
procedure per la gestione del flusso del traffico aereo 2.1. Operatività senza discontinuità I sistemi e le procedure per la gestione del flusso del traffico aereo
supportano lo scambio di informazioni di volo strategiche, pretattiche e
tattiche, a seconda dei casi, che siano corrette, coerenti e pertinenti per
tutte le fasi di volo e offrano capacità di dialogo in vista di un uso
ottimizzato dello spazio aereo. 3. Sistemi e
procedure per i servizi del traffico aereo 3.1. Sistemi di trattamento dei dati di volo 3.1.1. Operatività senza discontinuità I sistemi di trattamento dei dati di volo sono interoperabili in
termini di scambio in tempo utile di informazioni corrette e coerenti, sulla
base di una comprensione operativa comune di dette informazioni, per garantire
un processo di pianificazione coerente e razionale e un coordinamento tattico
efficiente sotto il profilo delle risorse in tutta la EATMN e durante tutte le
fasi di volo. Per garantire un trattamento sicuro, fluido e rapido in tutta la EATMN,
le prestazioni di trattamento dei dati di volo sono equivalenti e adatte ad un
dato ambiente [a terra, nella regione terminale di controllo (TMA), in rotta]
con caratteristiche del traffico note e sfruttate secondo un concetto di operatività
concordato e validato, in particolare in termini di precisione e di tolleranza
agli errori dei risultati di trattamento. 3.1.2. Supporto a nuovi concetti di operatività ê 1070/2009 Art.
4.4(b) I sistemi di trattamento dei dati di volo permettono l’attuazione
progressiva di concetti di operatività avanzati, concordati e validati per
tutte le fasi di volo, in particolare come previsto nel piano generale ATM. ê 552/2004 Le caratteristiche di strumenti fortemente automatizzati devono
consentire un trattamento coerente ed efficiente, pretattico e tattico delle
informazioni di volo in parti della EATMN. I sistemi a bordo e a terra e i loro componenti a sostegno di concetti
di operatività nuovi, concordati e validati sono progettati, costruiti,
mantenuti e azionati avvalendosi delle appropriate procedure validate, in
maniera tale da essere interoperabili in termini di scambio in tempo utile di
informazioni corrette e coerenti e di una comprensione comune della situazione
operativa presente e prevista. 3.2. Sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza 3.2.1. Operatività senza discontinuità I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza sono progettati,
costruiti, mantenuti e azionati, avvalendosi delle appropriate procedure validate,
in maniera tale da fornire la qualità e le prestazioni necessarie di servizio
in un dato ambiente (a terra, nella TMA, in rotta) con caratteristiche del
traffico note, in particolare in termini di precisione e affidabilità dei
risultati informatici, correttezza, integrità, disponibilità, continuità e
tempestività delle informazioni alla posizione del controllore. I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza facilitano lo scambio
tempestivo di informazioni pertinenti, precise, omogenee e coerenti tra di essi
per garantire operazioni ottimizzate in diverse parti della EATMN. ê 1070/2009
Art. 4.4(b) 3.2.2. Supporto
a nuovi concetti di operatività I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza facilitano la
progressiva disponibilità di nuove fonti di informazioni di sorveglianza in
maniera da migliorare la qualità generale del servizio, in particolare come
previsto nel piano generale ATM. ê 552/2004 3.3. Interfaccia uomo-macchina 3.3.1. Operatività
senza discontinuità Le interfacce uomo-macchina dei sistemi di gestione del traffico aereo
a terra sono progettate, costruite, mantenute e azionate avvalendosi delle
appropriate procedure validate, in maniera da offrire a tutti i controllori un
ambiente di lavoro progressivamente armonizzato, comprese funzioni e ergonomia,
corrispondente alle prestazioni necessarie in un dato ambiente (a terra, nella
TMA, in rotta) con caratteristiche del traffico note. 3.3.2. Supporto a nuovi concetti di operatività I sistemi di interfaccia uomo-macchina facilitano la progressiva
introduzione di concetti di operatività nuovi, concordati e validati e una
maggiore automazione, in modo da garantire che i compiti assegnati ai
controllori restino compatibili con le capacità umane in modi sia normali che
degradati di operatività del sistema. 4. Sistemi e
procedure di comunicazione per le comunicazioni terra-terra, aria-terra e
aria-aria. 4.1. Operatività senza discontinuità I sistemi di comunicazione sono progettati, costruiti, mantenuti e
azionati avvalendosi delle appropriate procedure validate, in maniera da
conseguire le prestazioni richieste entro un dato volume di spazio aereo o per
un’applicazione specifica, in particolare in termini di tempo di trattamento
della comunicazione, integrità, disponibilità e continuità di funzione. La rete di comunicazioni nell’ambito della EATMN risponde a requisiti
di qualità del servizio, copertura e ridondanza. ê 1070/2009
Art. 4.4(b) 4.2. Supporto a nuovi concetti di operatività I sistemi di comunicazione supportano l’attuazione di concetti di
operatività avanzati, concordati e validati per tutte le fasi di volo, in
particolare come previsto nel piano generale ATM. ê 552/2004 5. Sistemi e
procedure di navigazione 5.1. Operatività senza discontinuità I sistemi di navigazione sono progettati, costruiti, mantenuti e
azionati avvalendosi delle appropriate procedure validate, in maniera da
conseguire le necessarie prestazioni di navigazione orizzontale e verticale, in
particolare in termini di precisione e capacità funzionale, per un dato
ambiente (a terra, nella TMA, in rotta) con caratteristiche di traffico note e
sono gestiti secondo un concetto di operatività concordato e validato. 6. Sistemi e
procedure di sorveglianza 6.1. Operatività senza discontinuità I sistemi di sorveglianza sono progettati, costruiti, mantenuti e
azionati avvalendosi delle appropriate procedure validate, in maniera tale da
fornire le prestazioni necessarie applicabili in un dato ambiente (a terra,
nella TMA, in rotta) con caratteristiche del traffico note e sono gestiti
secondo un concetto di operatività concordato e validato, in particolare in
termini di precisione, copertura, gamma e qualità del servizio. La rete di sorveglianza nell’ambito della EATMN risponde a requisiti di
precisione, tempestività, copertura e ridondanza. La rete di sorveglianza
consente lo scambio dei dati di sorveglianza per rafforzare le operazioni in
tutta la EATMN. 7. Sistemi e
procedure per i servizi di informazione aeronautica 7.1. Operatività senza discontinuità Sono fornite progressivamente in forma elettronica informazioni
aeronautiche precise, tempestive e coerenti, sulla base di un insieme di dati
concordato in comune e normalizzato. Sono messe a disposizione in tempo utile informazioni aeronautiche
precise e coerenti, in particolare per quanto riguarda i sistemi a bordo o a
terra o i loro componenti. 7.2. Supporto a nuovi concetti di operatività Sono messe a disposizione e usate in tempo utile informazioni
aeronautiche sempre più precise, complete e aggiornate, a sostegno di un
costante miglioramento dell’efficienza dell’uso dello spazio aereo e degli
aeroporti. 8. Sistemi e
procedure per l’utilizzazione di informazioni meteorologiche 8.1. Operatività senza discontinuità I sistemi e le procedure per l’utilizzazione di informazioni
meteorologiche migliorano la coerenza e la tempestività della fornitura delle
stesse e la qualità della loro presentazione, utilizzando un sistema di dati
concordato. 8.2. Supporto a nuovi concetti di operatività I sistemi e le procedure per l’utilizzazione di informazioni
meteorologiche migliorano la rapidità della messa a disposizione delle stesse e
la velocità con la quale esse possono essere utilizzate, a sostegno di un
costante miglioramento dell’efficienza dell’uso dello spazio aereo e degli
aeroporti. ALLEGATO III COMPONENTI Dichiarazione CE –
di conformità, –
di idoneità all’uso. 1. Componenti I componenti saranno indicati nelle norme di attuazione per
l’interoperabilità ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento. 2. Ambito di
applicazione La dichiarazione CE copre: –
la valutazione della conformità intrinseca di un
componente, considerato a sé stante, alle specifiche comunitarie da rispettare,
o –
la valutazione/il giudizio dell’idoneità all’uso di un
componente, considerato nel suo ambiente di gestione del traffico aereo. Le procedure di valutazione seguite dagli organismi notificati nelle
fasi di progettazione e produzione si baseranno sui moduli definiti nella
decisione 93/465/CEE, conformemente alle condizioni stabilite nelle pertinenti
norme di attuazione per l’interoperabilità. 3. Contenuto
della dichiarazione CE La dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso e i documenti di
accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle
istruzioni e deve contenere quanto segue: –
i riferimenti del regolamento, –
il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità (indicare la denominazione
commerciale e l’indirizzo completo e, nel caso del rappresentante autorizzato,
anche la denominazione commerciale del fabbricante), –
descrizione del componente, –
descrizione della procedura seguita per dichiarare la
conformità o l’idoneità all’uso (articolo 5 del presente regolamento), –
tutte le disposizioni pertinenti soddisfatte dal
componente e, in particolare, le sue condizioni d’uso, –
se applicabile, nome e indirizzo dell’organismo o
degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita relativamente
alla conformità o idoneità all’uso e data del certificato di esame nonché, se
del caso, durata e condizioni di validità del certificato, –
se del caso, riferimento alle specifiche comunitarie
seguite, –
identificazione del firmatario abilitato ad assumere impegni per conto
del fabbricante o del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito
nella Comunità. ALLEGATO IV SISTEMI Dichiarazione CE di verifica dei sistemi Procedura di verifica dei sistemi 1. Contenuto
della dichiarazione CE di verifica dei sistemi La dichiarazione CE di verifica e i documenti che l’accompagnano devono
essere datati e firmati. Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa
lingua del dossier tecnico e deve contenere quanto segue: –
i riferimenti del regolamento, –
il nome e l’indirizzo del fornitore di servizi di
navigazione aerea (indicare la denominazione commerciale e l’indirizzo
completo), –
una breve descrizione del sistema, –
descrizione della procedura seguita per dichiarare la
conformità del sistema (articolo 6 del presente regolamento), –
se applicabile, nome e indirizzo dell’organismo
notificato che ha svolto compiti inerenti alla procedura di verifica, –
i riferimenti dei documenti contenuti nel dossier
tecnico, –
se del caso, i riferimenti alle specifiche
comunitarie, –
tutte le pertinenti disposizioni, temporanee o
definitive, cui i sistemi devono ottemperare e, in particolare, se del caso,
qualsiasi restrizione o condizione operativa, –
se temporanea: durata di validità della dichiarazione
CE, –
identificazione del firmatario. 2. Procedura di
verifica dei sistemi La verifica dei sistemi è la procedura con la quale un fornitore di
servizi di navigazione aerea controlla e certifica che un sistema è conforme al
presente regolamento e può essere messo in funzione sulla base del presente
regolamento. Il sistema è controllato su ciascuno dei seguenti aspetti: –
progettazione complessiva, –
sviluppo e integrazione del sistema, tra cui
montaggio dei componenti e adattamenti globali, –
integrazione operativa del sistema, –
se applicabile, disposizioni specifiche per la
manutenzione del sistema. Nei casi in cui la pertinente norma di attuazione per
l’interoperabilità richieda l’intervento di un organismo notificato, questo,
dopo aver espletato i compiti che gli incombono in base alla norma, redige un
certificato di conformità in relazione ai compiti svolti. Tale certificato è
destinato al fornitore di servizi di navigazione aerea. Quest’ultimo redige
quindi la dichiarazione CE di verifica destinata all’autorità nazionale di
supervisione. 3. Dossier
tecnico Il dossier tecnico che accompagna la dichiarazione CE di verifica deve
contenere tutti i necessari documenti concernenti le caratteristiche del
sistema, tra cui le condizioni e i limiti d’uso, nonché, se del caso, i
documenti che certificano la conformità dei componenti. Sono inclusi, come minimo, i seguenti documenti: –
indicazione delle pertinenti parti delle specifiche
tecniche usate per l’approvvigionamento che garantiscono la conformità alle
norme di attuazione per l’interoperabilità applicabili e, se del caso, le
specifiche comunitarie, –
elenco dei componenti come previsto all’articolo 3
del presente regolamento, –
copie della dichiarazione CE di conformità o idoneità
all’uso, di cui i componenti sopra menzionati devono essere muniti ai sensi
dell’articolo 5 del presente regolamento, corredate, se del caso, di una copia
della documentazione dei test e degli esami effettuati dagli organismi
notificati, –
qualora nella verifica del sistema o dei sistemi sia
intervenuto un organismo notificato, un certificato, controfirmato dallo
stesso, in cui si dichiara che il sistema è conforme al presente regolamento e
si menzionano le eventuali riserve formulate durante lo svolgimento di attività
e non sciolte, –
nei casi in cui non vi è stato intervento di un
organismo notificato, una documentazione dei test e delle configurazioni di
installazione effettuati per garantire la conformità ai requisiti essenziali e
a qualsiasi requisito particolare contenuto nelle pertinenti norme di
attuazione per l’interoperabilità. 4. Presentazione Il dossier tecnico deve essere allegato alla dichiarazione CE di
verifica che il fornitore di servizi di navigazione aerea sottopone
all’autorità nazionale di supervisione. Una copia del dossier tecnico deve essere conservata dal fornitore
durante tutta la durata di servizio del sistema. Essa deve essere inviata a
qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta. ALLEGATO III TAVOLA
DI CONCORDANZA Regolamento 549/2004 || Regolamento 550/2004 || Regolamento 551/2004 || Regolamento 552/2004 || Presente regolamento Articolo 1, paragrafi da 1 a 3 || || || || Articolo 1, paragrafi da 1 a 3 || || Articolo 1, paragrafo 3 || || Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 1, paragrafo 4 || || || || Articolo 1, paragrafo 5 || Articolo 1 || || || -------------- || || Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4 || || -------------- || || || Articolo 1 || -------------- Articolo 2 nn. da (1) a (35) || || || || Articolo 2 nn. da (1) a (35) || || || || Articolo 2 nn. da (36) a (38) Articolo 2 nn. 17, 18, 23, 24, 32, 35, 36 || || || || --------------- Articolo 3 || || || || --------------- Articolo 4, paragrafi 1 e 2 || || || || Articolo 3, paragrafi 1 e 2 || || || || Articolo 3, paragrafi 3 e 4 Articolo 4, paragrafo 3 || || || || Articolo 3, paragrafo 5 || || || || Articolo 3(6) Articolo 3, paragrafi 4 e 5 || || || || Articolo 3, paragrafi 7 e 8 || || || || Articolo 3(9) || Articolo 2, paragrafo 1 || || || Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) || || || || Articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a g) || Articolo 2, paragrafo 2 || || || Articolo 4, paragrafo 2 || || || || Articolo 5, paragrafi 1 e 2 || Articolo 2, paragrafi da 3 a 6 || || || Articolo 5, paragrafi da 3a 6 || Articolo 3, paragrafi 1 e 2 || || || Articolo 6, paragrafi 1 e 2 || || || Articolo 8, paragrafi da 1 a 3 || Articolo 6, paragrafi 3 e 4 || || || || Articolo 6, paragrafo 5 || || || Articolo 8, paragrafi 2 e 4 || ------------- || Articolo 6 || || || ----------- - Articolo 10, paragrafo 1 || || || || Articolo 7, paragrafo 1 || || || || Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 1 || || || Articolo 8, paragrafo 1 || || || || Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafi 4 e 6 || || || Articolo 8, paragrafi 3 e 4 || Articolo 7, paragrafi 2, 3, 5 e da 7 a 9 || || || ------------- || Articolo 8 || || || Articolo 9 || || || || Articolo 10 || Articolo 9 || || || ------------- Articolo 11 || || || || Articolo 11 || Articolo 14 || || || Articolo 12 || Articolo 15 || || || Articolo 13 || Articolo 16 || || || Articolo 14 || Articolo 15 bis || || || Articolo 15 || Articolo 9 bis, paragrafo 1 || || || Articolo 16, paragrafi 1 e 3 || || || || Articolo 16, paragrafo 2 || Articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera i) || || || ------------ || Articolo 9 bis, paragrafo 2, || || || Articolo 16, paragrafo 4 || || || || Articolo 16, paragrafo 5 || Articolo 9 bis, paragrafi da 3 a 9 || || || Articolo 16, paragrafi da 6 a 12 || Articolo 9 ter || || || -------------- || || Articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettera b) || || Articolo 17, paragrafi 1e 2, lettera b) || || || || Articolo 17, paragrafo 2, lettere da c) a e) || || Articolo 6, paragrafi 3 e 4, lettera d) || || Articolo 17, paragrafi 3 e 4, lettera d) || || || || Articolo 17, paragrafo 4, lettera e) || || Articolo 6, paragrafo 4, lettere e) e f) || || Articolo 17, paragrafo 4, lettere f) e g) || || Articolo 6, paragrafi 5 e 7 || || Articolo 17, paragrafi 5 e 6 || || Articolo 6, paragrafi 8 e 9 || || ------------- || Articolo 10 || || || Articolo 18 || || || || Articolo 19 || Articolo 11 || || || Articolo 20 || Articolo 12 || || || Articolo 21 || Articolo 13 || || || Articolo 22 || || Articolo 3 || || --------------- || || Articolo 3 bis || || Articolo 23 || || Articolo 4 || || ---------- ---- || || Articolo 7 || || ---------- ---- || || Articolo 8 || || ---------- ---- || || || || Articolo 24, paragrafi 1 e 2 || || || Articolo 3, paragrafo 3 || ---------- ---- || || || Articoli 2 e 3, paragrafo 2 || ------------- || || || Articoli da 3, paragrafo 4, a 7 || ------------- || Articolo 17, paragrafo 1 || || || Articolo 25 || || || || Articolo 26 Articolo 5, paragrafi da 1 a 3 || || || || Articolo 27, paragrafi da 1 a 3 Articolo 5, paragrafi 4 e 5 || || || || ------------- Articolo 10, paragrafi 2 e 3 || || || || Articolo 28, paragrafi 1 e 2 Articolo 6 || || || || Articolo 29 Articolo 7 || || || || Articolo 30 Articolo 8 || || || || Articolo 31 || Articolo 4 || || || ------------- || || || Articolo 9 || ------------- || Articolo 18 || || || Articolo 32 Articolo 9 || || || || Articolo 33 Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 || || || || Articolo 34, paragrafi da 1 a 3 Articolo 12, paragrafo 1 || || || || ------------- || Articolo 18 bis || || || ---- -------- || || Articolo 10 || || ----- ------- Articolo 13 || || || || Articolo 35 Articolo 13 bis || || || || Articolo 36 || || || Articolo 10 || ------------- || || || Articolo 11 || Articolo 37 || Articolo 19, paragrafo 1 || || || Articolo 38 || Articolo 19, paragrafo 2 || || || ------------- || Allegato I || || Allegato V || Allegato I || || || Allegato I || ----------- || Allegato II || || || Allegato II || || || Allegato II || ---------- || || || || Allegato III || || || Allegato III || ---------- || || || Allegato IV || ----------- é [1] Il
regolamento quadro ((CE) n. 549/2004) che stabilisce i principi generali per l’istituzione
del cielo unico europeo; il regolamento sulla fornitura dei servizi ((CE) n.
550/2004) sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico
europeo; il regolamento sullo spazio aereo ((CE) n. 551/2004) sull’organizzazione
e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo; il regolamento sull’interoperabilità
((CE) n. 552/2004) relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione
del traffico aereo. [2] Una
panoramica della legislazione sul cielo unico europeo figura nell’allegato III
della valutazione d’impatto relativa al pacchetto SES2+. [3] Regolamento (CE) n. 216/2008 quale modificato dal regolamento (CE) n.
1108/2009. [4] Mentre
la tabella di marcia della Commissione sull’attuazione della dichiarazione
comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione
europea sulle agenzie decentrate, del luglio 2012, prevede la standardizzazione
dei nomi di tutte le agenzie dell’UE per adeguarle allo stesso formato, per
ragioni di chiarezza la presente relazione utilizza in tutto il testo la
denominazione corrente di Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA). Il
testo della proposta legislativa, invece, è stato adeguato in conformità alla
nuova dichiarazione comune e alla tabella di marcia e utilizza la denominazione
standardizzata di “Agenzia dell’Unione europea per l’aviazione (EAA)”. [5] Regolamento
(CE) n. 219/2007 del Consiglio; SESAR (acronimo di Single European Sky
ATM Research Programme - Programma di ricerca ATM sul cielo unico europeo)
è il pilastro tecnico del cielo unico europeo – un miglioramento dei sistemi
ATM con la partecipazione di tutti i comparti dell’aviazione. [6] Regolamento
(CE) n. 216/2008 (quale modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009), articolo
65 bis. [7] COM
(2012) 573 definitivo. [8] Regolamento
(CE) n. 216/2008. [9] Come
già menzionato, le modifiche al regolamento di base EASA saranno di natura
tecnica e non saranno pertanto analizzate in sede di valutazione dell’impatto. [10] http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm#MOVE . [11] GU
C 103 E del 30.4.2002, pag. 1. [12] GU
C 241 del 7.10.2002, pag. 24. [13] GU
C 278 del 14.11.2002, pag. 13. [14] GU L 96 del 31.3.2004,
pag. 1. [15] GU L 96 del 31.3.2004,
pag. 10. [16] GU L 96 del 31.3.2004,
pag. 20. [17] GU L 96 del 31.3.2004,
pag. 26. [18] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. [19] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. [20] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. [21] Cfr.
pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale. [22] Cfr. pagina 20
della presente Gazzetta ufficiale. [23] Cfr. pagina 10
della presente Gazzetta ufficiale. [24] Cfr. pagina 20
della presente Gazzetta ufficiale. [25] GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1. [26] GU L 225
del 12.8.1998, pag. 27. [27] GU L 225
del 12.8.1998, pag. 27. [28] GU L 95
del 9.4.2009, pag. 41. [29] GU L 220
del 30.8.1993, pag. 23. [30] GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23. [31] GU C 38 del 6.2.2001, pag. 3. [32] GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52.
Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [33] GU L 95 del 10.4.1997, pag. 16.
Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2082/2000 (GU
L 254 del 9.10.2000, pag. 1). [34] GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1.
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2002 (GU
L 150 dell’8.6.2002, pag. 38). [35] GU L 79 del 19.3.2008,
pag. 1. [36] GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 13. [37] GU L 134 del
30.4.2004, pag. 114. [38] GU L 134 del
30.4.2004, pag. 1. [39] GU C 179 dell’1.8.2006,
pag. 2. [40] Cfr.
pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. [41] GU L 95
del 9.4.2009, pag. 41. [42] GU L 64
del 2.3.2007, pag. 1. [43] Cfr.
pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale. [44] Convenzione modificata dal protocollo del
12 febbraio 1981 e riveduta dal protocollo del 27 giugno 1997. [45] Ö Eurocontrol è
stata istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la
sicurezza della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960, quale modificata
dal protocollo del 12 febbraio 1981 e rivista dal protocollo del 27 giugno
1997. Õ [46] Cfr.
pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale. [47] Cfr.
pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. [48] Cfr.
pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale. [49] GU L 243
dell’11.9.2002, pag. 1. [50] GU L 204
del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). [51] GU L 79
del 19.3.2008, pag. 1. [52] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.