Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 /* COM/2013/0349 final - 2013/0184 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1. Obiettivo della proposta La Commissione propone che l'Unione europea
approvi il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile
ferroviario (in appresso "protocollo ferroviario" o "protocollo di
Lussemburgo"), annesso alla convenzione relativa alle garanzie
internazionali su beni mobili strumentali, adottato nel corso della conferenza
diplomatica tenutasi a Lussemburgo dal 12 al 23 febbraio 2007 sotto gli auspici
congiunti dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato
(UNIDROIT) e dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti
internazionali per ferrovia (OTIF). Con decisione del Consiglio del 30 novembre 2009[1] l'Unione europea ha deciso di
firmare il protocollo ferroviario, e lo ha effettivamente firmato il 10
dicembre 2009. 2. La convenzione di Città del
Capo e il protocollo ferroviario 2.1. Ambito di applicazione La convenzione relativa alle garanzie
internazionali su beni mobili strumentali (in appresso "convenzione di
Città del Capo" o "convenzione") e il protocollo riguardante
alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (in appresso "protocollo
aeronautico") sono stati adottati nel corso della conferenza diplomatica
tenutasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Con decisione del Consiglio del 6 aprile 2009
l'Unione europea ha approvato l'adesione alla convenzione di Città del Capo e
al protocollo aeronautico, e il 28 aprile 2009 ha depositato lo strumento di
adesione. La convenzione contiene norme uniformi che
regolano la costituzione e gli effetti di una garanzia internazionale
(contratto di garanzia, contratto con riserva di proprietà o contratto di
leasing) in relazione a determinate categorie di beni mobili strumentali
designate nei protocolli, riguardanti le seguenti categorie: materiale
aeronautico, materiale rotabile ferroviario e beni spaziali. Lo strumento comprende la convenzione di base,
recante le norme applicabili a tutte le categorie di beni mobili strumentali, e
protocolli specifici con norme speciali per determinati tipi di beni
strumentali. I protocolli possono modificare la convenzione
qualora le caratteristiche specifiche del settore interessato lo rendano
necessario. Per ogni categoria di beni mobili strumentali le disposizioni del
protocollo prevalgono su quelle della convenzione. Gli obblighi incombenti agli
Stati membri in forza della convenzione variano a seconda del protocollo cui
tali Stati aderiscono. La convenzione è applicabile a una categoria di beni
mobili solo quando il protocollo pertinente entra in vigore e solo per le parti
che lo hanno firmato. La convenzione e il protocollo, tuttavia, devono essere
letti insieme in quanto costitutivi di uno strumento unico. La convenzione si applica quando il debitore
si trova in uno Stato contraente (articolo 3) mentre i vari protocolli
prevedono criteri di collegamento specifici (ad esempio lo Stato di
immatricolazione). La garanzia istituita dalla convenzione (articoli 1 e 2)
riguarda i beni immatricolati nonché i diritti accessori e l'indennizzo, e il
protocollo pertinente può estendere la sfera di operatività della convenzione
anche alla vendita di un bene (articolo 41 della convenzione). La convenzione
rafforza i diritti dei beneficiari di questa garanzia reale unificata sui beni
mobili strumentali in caso di inadempimento del debitore (articoli da 8 a 15).
Infine, essa crea un sistema internazionale che consente ai creditori di
iscrivere garanzie su varie categorie di beni mobili strumentali (articoli da 16
a 26), conferendo loro un diritto di prelazione in relazione alla garanzia
iscritta (articolo 29). 2.2. Obiettivi del protocollo
ferroviario Il protocollo ferroviario mira a facilitare il
finanziamento del materiale rotabile ferroviario di valore elevato mediante la
creazione di una garanzia internazionale particolarmente solida a favore dei
creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato
vendite di questo tipo), cui è conferito un diritto di prelazione
"assoluta" su tali beni in un registro internazionale. Il protocollo ferroviario introduce alcune
norme in materia di prelazione e opponibilità delle garanzie internazionali
iscritte a favore di alcuni tipi di creditori che finanziano materiale rotabile
ferroviario – ossia il costituente, il venditore con riserva o il concedente.
Inoltre offre ai creditori rimedi specifici per l’inadempimento delle
obbligazioni (articolo VII) e tre alternative per il caso di insolvenza del
debitore (articolo IX). Il capo III prevede la possibilità di accedere tramite
Internet a un registro internazionale e istituisce un'autorità di sorveglianza.
Da ultimo, l'articolo XXV autorizza gli Stati contraenti, a determinate
condizioni, ad effettuare dichiarazioni per escludere dalla sfera
d'applicazione del protocollo i beni adibiti a servizio pubblico. Il protocollo ferroviario crea un sistema
internazionale di iscrizione unica e non modificabile delle garanzie
internazionali. Esso integra e rafforza il sistema europeo di numerazione dei
veicoli (adottato ai sensi della direttiva sull’interoperabilità ferroviaria).
Garantisce alle parti la possibilità di iscrivere e consultare le loro garanzie
tramite Internet da qualunque luogo dell'Unione europea, rendendo così
accessibile il registro 24 ore su 24. Un siffatto strumento dovrebbe arrecare grandi
vantaggi all'industria ferroviaria, alle banche e ai governi europei, in quanto
promuove gli investimenti di capitale nel settore ferroviario e favorisce la
creazione di un vero e proprio mercato del leasing. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE L'iniziativa della Commissione di proporre
l'approvazione del protocollo ferroviario fa seguito alla firma del protocollo
da parte dell'Unione europea nel 2009 e alle consultazioni con il gruppo di
lavoro dei trasporti ferroviari, un'organizzazione interprofessionale per
l'attuazione del protocollo ferroviario che conta tra i suoi membri Bombardier
Transportation, Deutsche Bahn, English Welsh and Scottish Railways, la
Banca europea per gli investimenti, l'Organizzazione intergovernativa per i
trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), l'Unione internazionale delle
ferrovie (UIC) e l'Unione delle industrie ferroviarie europee. Nel corso delle consultazioni è stato messo
particolarmente in luce lo stretto legame tra la conclusione del protocollo
ferroviario e l'adozione del quarto pacchetto ferroviario il 30 gennaio 2013. Il quarto pacchetto ferroviario mira a
incoraggiare una maggiore innovazione nelle ferrovie europee, aprendo alla
concorrenza i mercati del trasporto nazionale di passeggeri dell’UE,
semplificando le procedure di autorizzazione del materiale rotabile e
migliorando la governance dell'infrastruttura. Esso si compone di proposte
legislative che modificano tre direttive e due regolamenti, una comunicazione e
tre relazioni[2],
e sottolinea l'importanza di finanziare il materiale rotabile ferroviario per
sostenere l'apertura dei mercati finanziari. Questo non è altro che l'obiettivo
del protocollo ferroviario. L'adozione del protocollo ferroviario favorirà
nuovi investimenti in materiale rotabile all'interno dell'Unione europea, con
conseguente beneficio per gli operatori e il pubblico. Si sosterrà così il
programma per la crescita dell'UE, incoraggiando ulteriori investimenti in
infrastrutture e sostenendo l'occupazione nel settore manifatturiero. Inoltre, il protocollo ferroviario è in linea
con l'obiettivo enunciato nel libro bianco sui trasporti del 2011[3] di passare a modi di trasporto
più ecologici e sostenibili, come il trasporto ferroviario. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3. Competenze dell'Unione
europea La convenzione di Città del Capo e i suoi
protocolli rientrano in parte nella competenza esclusiva dell'Unione europea.
Di conseguenza, gli Stati membri non possono ratificare i protocolli senza che
questi siano prima approvati dall'Unione europea. Con decisioni del
Consiglio, l'Unione europea il 28 aprile 2009[4]
ha aderito al protocollo aeronautico e alla convenzione di Città del Capo e il 10
dicembre 2009[5]
ha firmato il protocollo ferroviario. Al momento della firma dello strumento è
stata effettuata una dichiarazione sulle competenze della Comunità europea,
conformemente all'articolo XXII, paragrafo 2, del protocollo ferroviario, in
base al quale all'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione,
l’organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione
indicante le materie regolate dal protocollo per le quali i suoi Stati membri
le hanno delegato la propria competenza. Occorre
modificare il paragrafo 6 della dichiarazione sulla competenza della Comunità
presentata al momento della firma per aggiornarlo onde tenere conto della
decisione 2012/757/UE della Commissione e correggere il riferimento
all'articolo V, paragrafo 2, del protocollo sostituendolo con l'articolo XIV.
Pertanto, all'atto dell'approvazione, è necessario modificare la dichiarazione
di conseguenza. Il testo riveduto della dichiarazione sulle competenze
dell'Unione europea figura in allegato. L'Unione europea ha competenza esclusiva in
determinate materie disciplinate dal protocollo ferroviario e aventi incidenza
sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale[6],
sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000,
relativo alle procedure d'insolvenza[7]
e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[8]. Inoltre sono disciplinate a
livello dell'Unione europea materie regolate dal protocollo ferroviario e
aventi incidenza sulla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario (rifusione)[9]
e sul regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea[10]. 4. Dichiarazioni su determinate
materie di competenza esclusiva dell'Unione europea Varie norme del protocollo ferroviario
obbligano o autorizzano le parti contraenti a effettuare dichiarazioni
sull'applicabilità o sulla portata delle disposizioni del protocollo o sulle
loro modalità di attuazione. L'Unione europea è competente per effettuare
dichiarazioni relative agli articoli VI, VIII, IX, e X del protocollo
ferroviario, che riguardano materie che rientrano nella sua competenza
esclusiva. L'articolo VI del protocollo ferroviario (Scelta
della legge applicabile) stabilisce che le parti di un accordo o di un
contratto che conferisce una garanzia possono convenire sulla legge
applicabile. Disciplina quindi una materia rientrante nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (Roma I). Questa vasta possibilità di scelta della legge
applicabile non è compatibile con il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 593/2008.
Analogamente alla soluzione scelta nella
decisione 2009/370/CE del Consiglio, del 6 aprile 2009, sull'adesione
della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali
su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti
al materiale aeronautico, gli Stati membri continueranno ad applicare le
disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008. Poiché l'articolo VI si applica solo se è stata
effettuata una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVII del protocollo
ferroviario, è opportuno che l'Unione europea, al momento dell'approvazione del
protocollo ferroviario, non effettui alcuna dichiarazione sull'applicazione
dell'articolo VI. L'articolo 55 della convenzione di Città del
Capo (Dichiarazioni concernenti le misure provvisorie precedenti la
decisione nel merito della controversia) prevede la possibilità di non applicare
l’articolo 13 o l’articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. Al momento
dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, l'Unione europea ha
dichiarato che gli articoli 13 e 43 si applicheranno solo conformemente
all'articolo 31 del regolamento Bruxelles I[11].
Va sottolineato che tale dichiarazione si applica integralmente alle versioni
degli articoli 13 e 43 della convenzione di Città del Capo quali modificati
dall'articolo VIII del protocollo ferroviario. Come dichiarato all'articolo
XXIX del protocollo ferroviario (Dichiarazioni rese in base alla Convenzione),
salvo indicazione contraria si presume che le dichiarazioni fatte in base alla
convenzione di Città del Capo, ivi incluse quelle rese in base all'articolo 55,
siano state fatte anche in base al protocollo ferroviario. Ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 1, del
protocollo, detto articolo – relativo alle misure provvisorie – si applica in
tutto o in parte solo quando uno Stato contraente abbia emesso una
dichiarazione a tal fine e nella misura prevista da tale dichiarazione. Qualora
uno Stato contraente faccia una tale dichiarazione riguardo all'articolo VIII,
paragrafo 2, deve specificare il termine prescritto per ottenere le misure
provvisorie di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione. Si propone,
analogamente a quanto deciso in occasione dell'adesione al protocollo
aeronautico, che l'Unione europea non emetta la dichiarazione di cui
all'articolo VIII ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2. Gli articoli IX (Rimedi per il caso di
insolvenza) e X (Assistenza in caso di insolvenza) sono praticamente
identici alle corrispondenti disposizioni del protocollo aeronautico, che il
Consiglio ha deciso di non applicare. In effetti tali disposizioni si
applicano solo se lo Stato contraente che sia la giurisdizione principale
dell'insolvenza abbia effettuato un'espressa dichiarazione in applicazione
dell'articolo XXVII. La Commissione ritiene che, quando la
giurisdizione principale dell'insolvenza si trova in uno Stato membro dell'Unione
europea, debba in ogni caso applicarsi il regolamento (CE) n. 1346/2000,
del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza in luogo del
protocollo ferroviario, analogamente a quanto deciso riguardo alla convenzione
di Città del Capo e al protocollo aeronautico. Per raggiungere questo obiettivo
e preservare la certezza del diritto, la Commissione raccomanda che l'Unione
europea non opti per l'applicazione, totale o parziale, dell'una o dell'altra
variante di cui all'articolo IX del protocollo. Ne consegue che si propone che l'Unione
europea non effettui la dichiarazione di cui all'articolo IX del protocollo in
virtù dell'articolo XXVII, paragrafo 3, né la dichiarazione di cui all'articolo
X sull'assistenza in caso di insolvenza, che è legata a quella di cui
all'articolo IX, in virtù dell'articolo XXVII, paragrafo 1. 2013/0184 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione, a nome dell’Unione
europea, del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al
materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie
internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23
febbraio 2007 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta
della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[12], considerando quanto segue: (1) L'Unione europea si sta
adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. (2) Il protocollo riguardante
alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (in appresso
“protocollo ferroviario”), annesso alla convenzione relativa alle garanzie
internazionali su beni mobili strumentali (in appresso “convenzione di Città
del Capo”), adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, contribuisce utilmente
a regolamentare il settore a livello internazionale. È pertanto auspicabile che
si applichino quanto prima le disposizioni di questo strumento relative alle
materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea. (3) La Commissione ha negoziato
il protocollo ferroviario a nome della Comunità europea, per le parti di
competenza esclusiva della Comunità europea. (4) Ai sensi articolo XXII,
paragrafo 1, del protocollo ferroviario, le organizzazioni regionali di
integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate dal
protocollo ferroviario possono firmare, accettare e approvare il suddetto
protocollo o aderirvi. (5) Alcune materie disciplinate
dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale[13], dal regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza[14], dal regolamento (CE) n. 593/2008
del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[15],
dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(rifusione)[16]
e dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea[17] sono altresì disciplinate dal
protocollo ferroviario. (6) Il 10 dicembre 2009 la
Comunità europea ha firmato il protocollo ferroviario, dopo esserne stata
autorizzata con decisione 2009/490/CE del Consiglio del 30 novembre2009[18]. (7) L'Unione europea ha
competenza esclusiva in alcune materie regolate dal protocollo ferroviario,
mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch’esse
da questo strumento. (8) Occorre pertanto che l'Unione
europea approvi il protocollo ferroviario. Ai sensi dell'articolo XXII,
paragrafo 2, del protocollo ferroviario, all'atto della firma, accettazione,
approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica
presenta una dichiarazione indicante le materie regolate dal protocollo per le
quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. (9) La dichiarazione sulla
competenza della Comunità europea è stata effettuata al momento della firma
dello strumento. È opportuno rinnovare tale dichiarazione all'atto
dell'approvazione del protocollo ferroviario al fine di tenere conto degli
sviluppi legislativi e correggere un errore di fatto che figura nella dichiarazione. (10) Gli articoli VII, VIII, IX e X
del protocollo ferroviario si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia
effettuato una dichiarazione in tal senso in applicazione dell'articolo XXVII
del protocollo ferroviario, e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione.
Al momento dell'approvazione del protocollo ferroviario, l'Unione europea non
presenterà alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2,
relativa all'applicazione dell'articolo VIII, né presenterà alcuna delle dichiarazioni
consentite dall'articolo XXVII, paragrafi 1 e 3. Non sarà pregiudicata la
competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto
sostanziale in materia di insolvenza. (11) Il Regno Unito e l'Irlanda
sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, dal regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza e dal
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e
pertanto partecipano all'adozione della presente decisione. (12) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'Unione europea, il
protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile
ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su
beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007. Il testo del protocollo è accluso alla
presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento
di approvazione di cui all'articolo XXVII del protocollo per esprimere il
consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal protocollo. Articolo 3 Al momento dell'approvazione del protocollo,
l'Unione europea effettua la dichiarazione di cui all'allegato, in conformità
dell'articolo XXII, paragrafo 2, del protocollo. Articolo 4 La presente
decisione entra in vigore il […][19]. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Dichiarazione ai sensi dell'articolo XXII,
paragrafo 2, relativa alla competenza dell'Unione europea nelle materie
regolate dal protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale
rotabile ferroviario (in appresso “protocollo ferroviario”), annesso alla
convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali,
adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, per le quali gli Stati membri hanno
delegato la propria competenza all'Unione europea. 1. Il protocollo ferroviario dispone,
all'articolo XXII, che un’organizzazione regionale di integrazione economica
costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate
dal protocollo possa approvarlo a condizione di presentare la dichiarazione di
cui al paragrafo 2 di detto articolo. L'Unione europea ha deciso di approvare
il protocollo ferroviario e procede quindi alla dichiarazione. 2. Gli Stati membri dell'Unione
europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la
Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna,
la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei
Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord. 3. Tuttavia, la presente dichiarazione
non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del
protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. La presente dichiarazione non si
applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, né pregiudica le misure che gli Stati membri
potrebbero adottare in virtù del protocollo ferroviario a nome e nell'interesse
di quei territori. 5. Gli Stati membri dell'Unione
europea hanno delegato alla Comunità la propria competenza per le materie che
possono incidere o modificare le norme del regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[20], del regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza[21], del regolamento (CE) n. 593/2008
del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[22], della direttiva 2008/57/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa
all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)[23] e del regolamento (CE)
n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea[24]. 6. Per quanto riguarda il sistema di
numerazione dei veicoli, l'Unione europea ha adottato con decisione 2006/920/CE
(decisione della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica
tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico"
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale), aggiornata recentemente
con decisione 2012/757/UE della Commissione, un sistema di numerazione che può
essere appropriato ai fini dell'identificazione del materiale rotabile
ferroviario prevista all'articolo XIV del protocollo ferroviario. Inoltre, per quanto concerne lo scambio di
dati tra gli Stati membri dell'Unione europea e il registro internazionale,
l'Unione europea ha fatto notevoli progressi grazie alla decisione 2007/756/CE
(decisione della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica
comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14,
paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE), aggiornata
recentemente con decisione 2012/757/UE della Commissione. Gli Stati membri
dell'Unione europea hanno realizzato i registri di immatricolazione nazionali e
va evitata la doppia registrazione dei dati. 7. L'Unione europea non presenta
alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa
all'applicazione dell'articolo VIII, né presenta alcuna delle dichiarazioni
consentite dall'articolo XXVII, paragrafi 1 e 3. Gli Stati membri mantengono la
competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di
insolvenza. 8. L’esercizio della competenza che
gli Stati membri hanno delegato all'Unione europea a norma del trattato
sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è, per
sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono,
in applicazione dei trattati, adottare decisioni che determinano l'estensione
dell’ambito di competenza dell'Unione europea. L'Unione europea si riserva
pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza,
senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue
competenze in relazione alle materie regolate dal protocollo ferroviario. [1] GU L 331 del 16.12.2009, pag. 1. [2] Per informazioni sul quarto pacchetto ferroviario si
rinvia al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/fourth-railway-package_en.htm [3] Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei
trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, COM(2011)
144 definitivo del 28.3.2011. [4] Decisione 2009/370/CE (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 3). [5] Decisione 2009/940/CE (GU L 331 del 16.12.2009, pag. 1). [6] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [7] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. [8] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [9] GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1. [10] GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3. [11] GU L 121 del 15.5.2009, pag. 7. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [14] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. [15] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [16] GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1. [17] GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3. [18] GU L 331 del 16.12.2009, pag. 1. [19] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del
Segretariato generale del Consiglio. [20] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [21] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. [22] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. [23] GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1. [24] GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.