Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 /* COM/2013/0345 final - 2013/0190 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha deciso che il
Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il
Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia
soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1º gennaio
1999. La Danimarca e il Regno Unito, essendosi avvalsi delle rispettive
clausole di "opt-out", non sono stati oggetto di valutazione formale
da parte del Consiglio. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal
Consiglio "Stati membri con deroga". Il 19 giugno 2000 il Consiglio
ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro
il 1º gennaio 2001. I paesi che sono entrati nell'Unione europea il 1º maggio 2004
(Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Slovenia e Slovacchia) sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo
4 del relativo atto di adesione. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha stabilito che
la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2007.
La Bulgaria e la Romania, che sono entrate nell'Unione europea il 1º gennaio
2007, sono diventate Stati membri con deroga a norma dell'articolo 5 del
relativo atto di adesione. Il 10 luglio 2007 il Consiglio ha stabilito che
Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio
2008. L'8 luglio 2008 il Consiglio ha deciso che la Slovacchia
soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2009.
Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le
condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2011. La
Croazia entrerà nell'Unione europea il 1º luglio 2013 e diventerà uno Stato
membro con deroga a norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione. L'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") prevede che almeno
una volta ogni due anni ovvero su richiesta di uno Stato membro con deroga, la
Commissione e la Banca centrale europea riferiscano al Consiglio sui progressi
compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi
alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Sulla base della propria
relazione e di quella della BCE, la Commissione può presentare al Consiglio,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del
trattato, una proposta di decisione per abrogare la deroga degli Stati membri
che soddisfano le condizioni necessarie. Le precedenti relazioni periodiche sulla convergenza
della Commissione e della BCE sono state adottate nel maggio 2012. Il 5 marzo 2013
la Lettonia ha richiesto una nuova valutazione della convergenza in vista dell'introduzione
dell'euro il 1º gennaio 2014 in caso di abolizione della deroga. Accogliendo
tale richiesta, la Commissione e la BCE hanno predisposto le relazioni sulla
convergenza per la Lettonia. La relazione di convergenza 2013 della
Commissione sulla Lettonia è stata adottata dal Collegio il 5 giugno 2013,
mentre la BCE ha adottato la propria in data 3 giugno. Le relazioni comprendono
un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale della Lettonia,
incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131
del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni
esaminano anche la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile
con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza e tengono conto di
diversi altri fattori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 140, paragrafo 1,
del trattato. Nella relazione di convergenza, la Commissione
conclude che la Lettonia soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro. Sulla base della propria relazione e di quella
della BCE, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio
qui allegata che abroga la deroga della Lettonia a decorrere dal 1º gennaio
2014. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Le sfide in materia di politica economica cui
gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di
discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e
finanziario e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su
questioni specificamente rilevanti per la preparazione di una futura adesione
all'area dell'euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Il dialogo con
studiosi dell'ambiente accademico e altri gruppi interessati si svolge nel
contesto di conferenze/seminari e su una base ad-hoc. Gli sviluppi economici nell'area dell'euro e
negli Stati membri sono valutati nell'ambito delle varie procedure di
coordinamento e sorveglianza della politica economica (in particolare ai sensi
dell'articolo 121 del trattato), e nel contesto del monitoraggio e delle
analisi che la Commissione realizza regolarmente degli sviluppi in un paese
specifico o nell'area nel suo insieme (in particolare previsioni, pubblicazioni
periodiche, contributi per il comitato economico e finanziario e l'ECOFIN/Eurogruppo).
In conformità con il principio di proporzionalità e in sintonia con le
precedenti prassi, la Commissione propone di non procedere a una valutazione
formale dell'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La base giuridica per la presente proposta è l'articolo
140, paragrafo 2, del trattato, che stabilisce la procedura per una decisione
del Consiglio sull'adozione dell'euro e l'abrogazione della deroga negli Stati
membri interessati. Il Consiglio decide su proposta della
Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, dopo dibattito in
seno al Consiglio europeo e dopo aver ricevuto una raccomandazione presentata
dalla maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri la
cui valuta è l'euro. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La presente iniziativa non va al di là di
quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il
principio di proporzionalità. 3.3. Scelta dello strumento
giuridico Lo strumento della decisione è l'unico
strumento giuridico adeguato in base all'articolo 140, paragrafo 2, del
trattato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non comporta alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione. 2013/0190 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adozione dell'euro da parte
della Lettonia il 1° gennaio 2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, vista la relazione della Commissione europea[1], vista la relazione della Banca centrale
europea[2], visto il parere del Parlamento europeo, visto il dibattito in seno al Consiglio
europeo, vista la raccomandazione presentata dai membri
del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro, considerando quanto segue: (1) La terza fase dell'Unione
economica e monetaria ("UEM") è iniziata il 1º gennaio 1999. Il
Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei
capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna,
la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo,
l'Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione
dell'euro il 1º gennaio 1999[3]. (2) Con la decisione 2000/427/CE[4] il Consiglio ha stabilito che
la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1°
gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE[5]
il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie
per adottare l'euro il 1º gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE[6] e 2007/504/CE[7] il Consiglio ha stabilito che
Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1°
gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE[8]
il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie
per adottare l'euro. Con decisione 2010/416/UE[9]
il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per
adottare l'euro. (3) A norma del paragrafo 1 del
protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ("il
trattato CE") il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva
passare alla terza fase dell'UEM il 1º gennaio 1999. Tale notifica
non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune
disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato CE e della decisione
adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la
Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza
fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di
cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ("il trattato"). (4) A norma della decisione 98/317/CE
la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1,
del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003[10], la Repubblica ceca, la
Lettonia, la Lituania, l'Ungheria e la Polonia beneficiano di una deroga di cui
all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto
di adesione del 2005[11],
la Bulgaria e la Romania beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139,
paragrafo 1, del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005[12], la Croazia beneficia di una
deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. (5) La Banca centrale europea ("BCE")
è stata istituita il 1º luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato
sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con
una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull'istituzione di
un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria[13]. Le procedure operative del
meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM
II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le
banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro,
che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza
fase dell'Unione economica e monetaria[14]. (6) La procedura per l'abrogazione
della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 140,
paragrafo 2, del trattato. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno
Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in
conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del trattato.
Il 5 marzo 2013 la Lettonia ha richiesto ufficialmente la valutazione sulla
convergenza. (7) La legislazione nazionale
degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve
essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli
130 e 131 del trattato e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea ("lo statuto del SEBC e della BCE"). Le
relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata
della compatibilità della legislazione della Lettonia con gli articoli 130 e 131
del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE. (8) A norma dell'articolo 1 del
protocollo n. 13 sui criteri di convergenza di cui all'articolo 140
del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo
140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro
presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che,
osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di
oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno
conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del
criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei
prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95
del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al
consumo armonizzati[15].
Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è
misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12
indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti.
Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di
riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d'inflazione dei
tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di
stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un
anno che è terminato ad aprile 2013, il valore di riferimento dell'inflazione è
stato calcolato al 2,7%, con Svezia, Lettonia e Irlanda che rappresentavano i
tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di
stabilità dei prezzi, con tassi d'inflazione rispettivamente allo 0,8%, all'1,3%
e all'1,6%. Si ritiene giustificabile escludere dall'elenco dei paesi che hanno
conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d'inflazione non può essere
considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali
paesi erano stati precedentemente indicati nelle relazioni sulla convergenza
del 2004 e del 2010. Nella congiuntura attuale si ritiene giustificabile
escludere la Grecia dall'elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori
risultati, in quanto il tasso e l'andamento dell'inflazione di questo paese si
differenziano nettamente rispetto alla media dell'area dell'euro, soprattutto a
causa delle serie esigenze di aggiustamento e della situazione eccezionale in
cui versa l'economica greca. Pertanto, l'inclusione della Grecia inciderebbe
indebitamente sul valore di riferimento e, di conseguenza, sulla correttezza
del criterio[16]. (9) A norma dell'articolo 2 del
protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio
pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino del trattato,
significa che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato
membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126,
paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo. (10) A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo
di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 140, paragrafo 1,
terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i
normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del
Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due
anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve
aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della
sua moneta nei confronti dell'euro. Dal 1º gennaio 1999 il nuovo meccanismo di
cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del
rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro
relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso
in esame il periodo di due anni conclusosi il 16 maggio 2013. (11) A norma dell'articolo 4 del
protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse
di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino del trattato, significa
che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro,
osservato nell'arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di
oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno
conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del
criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati
i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni
emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei
tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato
considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica
semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri
che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,
maggiorata di due punti percentuali. Su questa base, il valore di riferimento
per il periodo di un anno conclusosi ad aprile 2013 è stato del 5,5%. (12) A norma dell'articolo 5 del
protocollo n. 13, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del
rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La
Commissione ha fornito i dati per l'elaborazione della presente proposta. I
dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni
comunicate dagli Stati membri entro il 1º aprile 2013, a norma del regolamento
(CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione
del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato
che istituisce la Comunità europea[17]. (13) Sulla base delle relazioni
presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Lettonia
nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione
economica e monetaria, la Commissione può concludere che: (a) la legislazione nazionale lettone,
incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli
articoli 130 e 131 del trattato e con lo statuto SEBC/BCE; (b) per quanto riguarda il rispetto da parte
della Lettonia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 140, paragrafo
1, del trattato: –
il tasso medio di inflazione della Lettonia nei
dodici mesi fino a aprile 2013 è stato pari all'1,3%, ossia ben inferiore
al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore
anche nei prossimi mesi; –
il disavanzo di bilancio in Lettonia a fine 2012 ha
registrato una riduzione credibile e sostenibile al di sotto del 3% del PIL. Con
la decisione 2013/…/UE[18]
il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la
decisione 2009/591/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia; –
la Lettonia fa parte del nuovo meccanismo di cambio
(ERM II) dal 2 maggio 2005; con l'ingresso nell'ERM II, le
autorità si sono impegnate unilateralmente a mantenere il lats entro un margine
di fluttuazione di ±1% attorno alla parità centrale. Nei due anni precedenti
tale valutazione, il tasso di cambio del lats non si è discostato dalla parità
centrale di oltre ±1% né è stato soggetto a tensioni; –
nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2013 il
tasso di interesse a lungo termine in Lettonia è stato, in media, del 3,8%,
vale a dire inferiore al valore di riferimento; (c) alla luce della valutazione della
compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di
convergenza, e tenendo conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude
che la Lettonia soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Lettonia soddisfa le condizioni necessarie
per l'adozione dell'euro. La deroga nei confronti della Lettonia, di cui all'articolo
4 dell'atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Articolo 2 Gli Stati
membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] [2] [3] Decisione 1998/317/CE (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30). [4] GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19. [5] GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25. [6] GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29. [7] GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32. [8] GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24. [9] GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24. [10] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33. [11] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203. [12] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [13] GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5. [14] GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21. Accordo modificato
dall'accordo del 14 dicembre 2007 (GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7). [15] GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato
dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284
del 31.10.2003, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio. [16] Nell'aprile 2013 il tasso medio d'inflazione a 12 mesi
della Grecia era dello 0,4% e quello dell'area dell'euro del 2,2%, con un
divario tra i due valori destinato, secondo le previsioni, ad aumentare
ulteriormente nei prossimi mesi. [17] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio (GU L 337 del 22.12.2005,
pag. 1). [18]