52013PC0345

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 /* COM/2013/0345 final - 2013/0190 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1º gennaio 1999. La Danimarca e il Regno Unito, essendosi avvalsi delle rispettive clausole di "opt-out", non sono stati oggetto di valutazione formale da parte del Consiglio. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal Consiglio "Stati membri con deroga". Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2001. I paesi che sono entrati nell'Unione europea il 1º maggio 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo 4 del relativo atto di adesione. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2007. La Bulgaria e la Romania, che sono entrate nell'Unione europea il 1º gennaio 2007, sono diventate Stati membri con deroga a norma dell'articolo 5 del relativo atto di adesione. Il 10 luglio 2007 il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2008. L'8 luglio 2008 il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2009. Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2011. La Croazia entrerà nell'Unione europea il 1º luglio 2013 e diventerà uno Stato membro con deroga a norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione.

L'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") prevede che almeno una volta ogni due anni ovvero su richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscano al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione può presentare al Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, una proposta di decisione per abrogare la deroga degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie.

Le precedenti relazioni periodiche sulla convergenza della Commissione e della BCE sono state adottate nel maggio 2012. Il 5 marzo 2013 la Lettonia ha richiesto una nuova valutazione della convergenza in vista dell'introduzione dell'euro il 1º gennaio 2014 in caso di abolizione della deroga. Accogliendo tale richiesta, la Commissione e la BCE hanno predisposto le relazioni sulla convergenza per la Lettonia.

La relazione di convergenza 2013 della Commissione sulla Lettonia è stata adottata dal Collegio il 5 giugno 2013, mentre la BCE ha adottato la propria in data 3 giugno. Le relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale della Lettonia, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni esaminano anche la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza e tengono conto di diversi altri fattori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato.

Nella relazione di convergenza, la Commissione conclude che la Lettonia soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro.

Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio qui allegata che abroga la deroga della Lettonia a decorrere dal 1º gennaio 2014.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni specificamente rilevanti per la preparazione di una futura adesione all'area dell'euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Il dialogo con studiosi dell'ambiente accademico e altri gruppi interessati si svolge nel contesto di conferenze/seminari e su una base ad-hoc.

Gli sviluppi economici nell'area dell'euro e negli Stati membri sono valutati nell'ambito delle varie procedure di coordinamento e sorveglianza della politica economica (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel contesto del monitoraggio e delle analisi che la Commissione realizza regolarmente degli sviluppi in un paese specifico o nell'area nel suo insieme (in particolare previsioni, pubblicazioni periodiche, contributi per il comitato economico e finanziario e l'ECOFIN/Eurogruppo). In conformità con il principio di proporzionalità e in sintonia con le precedenti prassi, la Commissione propone di non procedere a una valutazione formale dell'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La base giuridica per la presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, che stabilisce la procedura per una decisione del Consiglio sull'adozione dell'euro e l'abrogazione della deroga negli Stati membri interessati.

Il Consiglio decide su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, dopo dibattito in seno al Consiglio europeo e dopo aver ricevuto una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro.

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

3.3.        Scelta dello strumento giuridico

Lo strumento della decisione è l'unico strumento giuridico adeguato in base all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2013/0190 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea[1],

vista la relazione della Banca centrale europea[2],

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro,

considerando quanto segue:

(1)       La terza fase dell'Unione economica e monetaria ("UEM") è iniziata il 1º gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1º gennaio 1999[3].

(2)       Con la decisione 2000/427/CE[4] il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE[5] il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE[6] e 2007/504/CE[7] il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE[8] il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con decisione 2010/416/UE[9] il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro.

(3)       A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ("il trattato CE") il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1º gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato CE e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato").

(4)       A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003[10], la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria e la Polonia beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005[11], la Bulgaria e la Romania beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005[12], la Croazia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato.

(5)       La Banca centrale europea ("BCE") è stata istituita il 1º luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria[13]. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria[14].

(6)       La procedura per l'abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del trattato. Il 5 marzo 2013 la Lettonia ha richiesto ufficialmente la valutazione sulla convergenza.

(7)       La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("lo statuto del SEBC e della BCE"). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Lettonia con gli articoli 130 e 131 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE.

(8)       A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza di cui all'articolo 140 del trattato, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati[15]. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d'inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2013, il valore di riferimento dell'inflazione è stato calcolato al 2,7%, con Svezia, Lettonia e Irlanda che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d'inflazione rispettivamente allo 0,8%, all'1,3% e all'1,6%. Si ritiene giustificabile escludere dall'elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d'inflazione non può essere considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali paesi erano stati precedentemente indicati nelle relazioni sulla convergenza del 2004 e del 2010. Nella congiuntura attuale si ritiene giustificabile escludere la Grecia dall'elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati, in quanto il tasso e l'andamento dell'inflazione di questo paese si differenziano nettamente rispetto alla media dell'area dell'euro, soprattutto a causa delle serie esigenze di aggiustamento e della situazione eccezionale in cui versa l'economica greca. Pertanto, l'inclusione della Grecia inciderebbe indebitamente sul valore di riferimento e, di conseguenza, sulla correttezza del criterio[16].

(9)       A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino del trattato, significa che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

(10)     A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro. Dal 1º gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 16 maggio 2013.

(11)     A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino del trattato, significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su questa base, il valore di riferimento per il periodo di un anno conclusosi ad aprile 2013 è stato del 5,5%.

(12)     A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati per l'elaborazione della presente proposta. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1º aprile 2013, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea[17].

(13)     Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Lettonia nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:

(a)     la legislazione nazionale lettone, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 del trattato e con lo statuto SEBC/BCE;

(b)     per quanto riguarda il rispetto da parte della Lettonia dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato:

– il tasso medio di inflazione della Lettonia nei dodici mesi fino a aprile 2013 è stato pari all'1,3%, ossia ben inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi;

– il disavanzo di bilancio in Lettonia a fine 2012 ha registrato una riduzione credibile e sostenibile al di sotto del 3% del PIL. Con la decisione 2013/…/UE[18] il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la decisione 2009/591/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia;

– la Lettonia fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 2 maggio 2005; con l'ingresso nell'ERM II, le autorità si sono impegnate unilateralmente a mantenere il lats entro un margine di fluttuazione di ±1% attorno alla parità centrale. Nei due anni precedenti tale valutazione, il tasso di cambio del lats non si è discostato dalla parità centrale di oltre ±1% né è stato soggetto a tensioni;

– nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2013 il tasso di interesse a lungo termine in Lettonia è stato, in media, del 3,8%, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

(c)     alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Lettonia soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. La deroga nei confronti della Lettonia, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]              

[2]              

[3]               Decisione 1998/317/CE (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).

[4]               GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

[5]               GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

[6]               GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

[7]               GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

[8]               GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.

[9]               GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

[10]             GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

[11]             GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

[12]             GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[13]             GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

[14]             GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21. Accordo modificato dall'accordo del 14 dicembre 2007 (GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7).

[15]             GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[16]             Nell'aprile 2013 il tasso medio d'inflazione a 12 mesi della Grecia era dello 0,4% e quello dell'area dell'euro del 2,2%, con un divario tra i due valori destinato, secondo le previsioni, ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi.

[17]             GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

[18]