Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lettonia /* COM/2013/0337 final - 2013/0176 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 5 giugno 2013 la Commissione ha adottato
una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il trattato),
che dichiara che la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione
dell'euro e che abroga la deroga della Lettonia a decorrere dal 1° gennaio
2014. Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà
successivamente adottare le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro
in Lettonia. Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio
relativo all'introduzione dell'euro[1]
ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a
far parte dell'area dell'euro con la prima ondata e in Grecia[2]. Questo regolamento è stato
modificato dai seguenti regolamenti: –
regolamento (CE) n. 2169/2005, allo scopo di
preparare i futuri allargamenti dell'area dell'euro; –
regolamento (CE) n. 1647/2006, allo scopo di
includere la Slovenia (che ha adottato l'euro il 1º gennaio 2007); –
regolamento (CE) n. 835/2007, allo scopo di
includere Cipro (che ha adottato l'euro il 1º gennaio 2008); –
regolamento (CE) n. 836/2007, allo scopo di
includere Malta (che ha adottato l'euro il 1º gennaio 2008). –
regolamento (CE) n. 693/2008, allo scopo di
includere la Slovacchia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2009). –
regolamento (CE) n. 670/2010, allo scopo di
includere l'Estonia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2011). Affinché anche la Lettonia possa rientrare nel
campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre
in detto regolamento un riferimento a tale Stato membro. La presente proposta
contiene le necessarie modifiche del citato regolamento. Il piano di passaggio all'euro della Lettonia
prevede il ricorso al cosiddetto scenario del "big bang", ossia l'adozione
dell'euro come moneta nazionale dovrebbe coincidere con l'introduzione in
questo Stato membro delle banconote e delle monete in euro. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO La procedura formale prevede la consultazione
della BCE, successivamente alla proposta della Commissione di una decisione del
Consiglio. Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono
confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche
differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario e dell'ECOFIN/Eurogruppo.
Esse prevedono discussioni informali su questioni particolarmente pertinenti
per la preparazione dell'ingresso finale nell'area dell'euro (comprese le
politiche del tasso di cambio). Nell'ambito di conferenze e seminari e su base
ad hoc si svolgono scambi di opinioni con l'ambiente universitario e con altri
gruppi interessati. Gli sviluppi economici nell'area dell'euro e negli
Stati membri sono oggetto di valutazione nell'ambito delle diverse procedure di
coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai
sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel corso del monitoraggio e delle
analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione, sia per un
paese determinato, che per l'insieme dell'area (compresi contributi per il
comitato economico e finanziario e per l'ECOFIN/Eurogruppo, previsioni,
pubblicazioni periodiche). In conformità con il principio di proporzionalità e
in sintonia con le precedenti prassi, la Commissione propone di non procedere a
una valutazione formale dell'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l'articolo
140, paragrafo 3, del trattato, che disciplina l'adozione delle altre misure
necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga sia
stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato. Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati
membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su
proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La presente iniziativa non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il
principio di proporzionalità. 3.3. Scelta dello strumento
giuridico Il regolamento è l'unico strumento giuridico che
consenta di modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio
relativo all'introduzione dell'euro. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI 5.1. Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e dell'articolo
1 bis del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all'allegato
del regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di
adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale
periodo di "abbandono graduale" per ogni Stato membro partecipante. A norma
dell'articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un
periodo di "abbandono graduale" può essere applicato solo agli Stati
membri in cui la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione
del denaro liquido. Ciò non è avvenuto nel caso degli undici Stati membri
che hanno adottato l'euro il 1º gennaio 1999 e della Grecia che l'ha
adottato il 1º gennaio 2001. Nel caso della Slovenia, di Cipro, di Malta, della
Slovacchia e dell'Estonia, la data di adozione dell'euro e quella di
sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1º gennaio 2007 per la
Slovenia, 1º gennaio 2008 per Cipro e Malta, 1° gennaio 2009 per la
Slovacchia e 1° gennaio 2011 per l'Estonia), ma questi paesi hanno scelto di
non applicare il periodo di "abbandono graduale". Anche i piani di
passaggio all'euro della Lettonia indicano la stessa data per l'adozione dell'euro
e la sostituzione del denaro liquido (1º gennaio 2014), ma questo Stato ha
scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale". L'articolo aggiunge la Lettonia e i relativi dati,
che si riportano di seguito, alla tabella di cui all'allegato del regolamento
(CE) n. 974/98, secondo l'ordine protocollare. Stato membro || Data di adozione dell'euro || Data di sostituzione del denaro liquido || Adozione di un periodo di "abbandono graduale" "Lettonia || 1 gennaio 2014 || 1 gennaio 2014 || No" 5.2. Articolo 2 L'articolo fissa al 1º gennaio 2014 la data di
entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione
ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio
relativi all'adozione dell'euro da parte della Lettonia, ossia la data di
abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione
del lats lettone. 2013/0176 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98
per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lettonia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea[3], visto il parere della Banca centrale europea[4], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 974/98
del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro[5], prevede la sostituzione con l'euro
delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per
l'adozione dell'euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase
dell'Unione economica e monetaria. (2) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto
di adesione del 2003, la Lettonia è uno Stato membro con deroga conformemente
all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (in prosieguo: il trattato). (3) Ai sensi della decisione 2013/…/UE
del Consiglio, del .. .. 2013 sull'adozione da parte della Lettonia dell'euro
il 1° gennaio 2014[6],
la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la
deroga a favore della Lettonia è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2014. (4) Per l'introduzione dell'euro
in Lettonia occorre estendere ad essa le vigenti disposizioni del regolamento
(CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro. (5) Il piano di passaggio all'euro
della Lettonia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso
legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta
nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e di sostituzione del denaro
liquido sarà il 1° gennaio 2014. Il periodo di "abbandono
graduale" non si applica. (6) È
pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del
regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente
regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98,
tra le voci relative a Cipro e al Lussemburgo è inserita la seguente riga: Stato membro || Data di adozione dell'euro || Data di sostituzione del denaro liquido || Adozione di un periodo di "abbandono graduale" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "Lettonia || 1° gennaio 2014 || 1° gennaio 2014 || No" [1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio, del 7
novembre 2006, (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2). [2] Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27
novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo
all'introduzione dell'euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2). [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L […] del […], pag. […].