52013PC0337

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lettonia /* COM/2013/0337 final - 2013/0176 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 5 giugno 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il trattato), che dichiara che la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e che abroga la deroga della Lettonia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Lettonia.

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro[1] ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a far parte dell'area dell'euro con la prima ondata e in Grecia[2]. Questo regolamento è stato modificato dai seguenti regolamenti:

– regolamento (CE) n. 2169/2005, allo scopo di preparare i futuri allargamenti dell'area dell'euro;

– regolamento (CE) n. 1647/2006, allo scopo di includere la Slovenia (che ha adottato l'euro il 1º gennaio 2007);

– regolamento (CE) n. 835/2007, allo scopo di includere Cipro (che ha adottato l'euro il 1º gennaio 2008);

– regolamento (CE) n. 836/2007, allo scopo di includere Malta (che ha adottato l'euro il 1º gennaio 2008).

– regolamento (CE) n. 693/2008, allo scopo di includere la Slovacchia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2009).

– regolamento (CE) n. 670/2010, allo scopo di includere l'Estonia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2011).

Affinché anche la Lettonia possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in detto regolamento un riferimento a tale Stato membro. La presente proposta contiene le necessarie modifiche del citato regolamento.

Il piano di passaggio all'euro della Lettonia prevede il ricorso al cosiddetto scenario del "big bang", ossia l'adozione dell'euro come moneta nazionale dovrebbe coincidere con l'introduzione in questo Stato membro delle banconote e delle monete in euro.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La procedura formale prevede la consultazione della BCE, successivamente alla proposta della Commissione di una decisione del Consiglio. Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni particolarmente pertinenti per la preparazione dell'ingresso finale nell'area dell'euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Nell'ambito di conferenze e seminari e su base ad hoc si svolgono scambi di opinioni con l'ambiente universitario e con altri gruppi interessati.

Gli sviluppi economici nell'area dell'euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione nell'ambito delle diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel corso del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione, sia per un paese determinato, che per l'insieme dell'area (compresi contributi per il comitato economico e finanziario e per l'ECOFIN/Eurogruppo, previsioni, pubblicazioni periodiche). In conformità con il principio di proporzionalità e in sintonia con le precedenti prassi, la Commissione propone di non procedere a una valutazione formale dell'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, del trattato, che disciplina l'adozione delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga sia stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

3.3.        Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è l'unico strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

5.1.        Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e dell'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all'allegato del regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di "abbandono graduale" per ogni Stato membro partecipante. A norma dell'articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un periodo di "abbandono graduale" può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido. Ciò non è avvenuto nel caso degli undici Stati membri che hanno adottato l'euro il 1º gennaio 1999 e della Grecia che l'ha adottato il 1º gennaio 2001. Nel caso della Slovenia, di Cipro, di Malta, della Slovacchia e dell'Estonia, la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1º gennaio 2007 per la Slovenia, 1º gennaio 2008 per Cipro e Malta, 1° gennaio 2009 per la Slovacchia e 1° gennaio 2011 per l'Estonia), ma questi paesi hanno scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale". Anche i piani di passaggio all'euro della Lettonia indicano la stessa data per l'adozione dell'euro e la sostituzione del denaro liquido (1º gennaio 2014), ma questo Stato ha scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

L'articolo aggiunge la Lettonia e i relativi dati, che si riportano di seguito, alla tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, secondo l'ordine protocollare.

Stato membro || Data di adozione dell'euro || Data di sostituzione del denaro liquido || Adozione di un periodo di "abbandono graduale"

"Lettonia || 1 gennaio 2014 || 1 gennaio 2014 || No"

5.2.        Articolo 2

L'articolo fissa al 1º gennaio 2014 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Lettonia, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione del lats lettone.

2013/0176 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[3],

visto il parere della Banca centrale europea[4],

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro[5], prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

(2)       Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Lettonia è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il trattato).

(3)       Ai sensi della decisione 2013/…/UE del Consiglio, del .. .. 2013 sull'adozione da parte della Lettonia dell'euro il 1° gennaio 2014[6], la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a favore della Lettonia è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

(4)       Per l'introduzione dell'euro in Lettonia occorre estendere ad essa le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro.

(5)       Il piano di passaggio all'euro della Lettonia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e di sostituzione del denaro liquido sarà il 1° gennaio 2014. Il periodo di "abbandono graduale" non si applica.

(6)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative a Cipro e al Lussemburgo è inserita la seguente riga:

Stato membro || Data di adozione dell'euro || Data di sostituzione del denaro liquido || Adozione di un periodo di "abbandono graduale"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Lettonia || 1° gennaio 2014 || 1° gennaio 2014 || No"

[1]               GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2).

[2]               Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU C […] del […], pag. […].

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               GU L […] del […], pag. […].