Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri /* COM/2013/0301 final - 2013/0156 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta · Motivazioni e obiettivi della proposta a) Proroga del cofinanziamento maggiorato per
gli Stati membri minacciati da gravi difficoltà relativamente alla loro
stabilità finanziaria Il perdurare della crisi economica e finanziaria
grava sulle risorse finanziarie nazionali mentre gli Stati membri perseguono le
necessarie politiche di risanamento di bilancio. In tale contesto è
particolarmente importante, in termini di investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione, garantire che l'attuazione dei programmi nell'ambito della
politica di coesione sia agevole. Spesso invece tale attuazione è difficile, anche a
causa dei problemi di liquidità derivanti dal risanamento di bilancio. Ciò vale
particolarmente per gli Stati membri più colpiti dalla crisi che hanno ricevuto
assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento. Finora sette
paesi hanno ricevuto tale assistenza finanziaria e hanno concordato un
programma di aggiustamento macroeconomico con la Commissione, ossia Cipro,
Ungheria, Romania, Lettonia, Portogallo, Grecia e Irlanda, nel seguito
denominati "paesi interessati dal programma". Ungheria, Romania e
Lettonia non rientrano più nel quadro di un programma di aggiustamento. Per garantire che tali Stati membri (e qualunque
altro Stato membro che possa beneficiare in futuro di tali programmi di
assistenza) continuino concretamente ad attuare i programmi nell'ambito della
politica di coesione e a erogare fondi ai progetti, le disposizioni della
presente proposta consentono alla Commissione di riconoscere importi più
elevati a tali paesi nel periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno,
senza modificare la dotazione complessiva loro assegnata nell'ambito della
politica di coesione per il periodo 2007-2013. In tal modo gli Stati membri
potranno usufruire di risorse finanziarie aggiuntive in un periodo
congiunturale critico e ciò permetterà loro di continuare ad attuare
agevolmente i loro programmi. b) Seguito dato alle conclusioni del Consiglio
europeo dell'8 febbraio 2013, paragrafo 87 Per la Romania e la Slovacchia il Consiglio
europeo ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche al fine di
ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale
2007-2013, compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006[1] (nel seguito il
"regolamento generale") (conclusioni dell'8 febbraio 2013, paragrafo
87). Le disposizioni dell'accordo del Consiglio europeo dell'8 febbraio sul
livellamento dell'assegnazione per il periodo 2014-2020 al 110 % del loro
livello in termini reali per il periodo 2007-2013 influiranno sulla Slovacchia
e sulla Romania (paragrafo 46 delle conclusioni). Ciò sarà previsto al
paragrafo [13 dell'allegato III bis del regolamento recante disposizioni
comuni per quanto concerne il quadro finanziario]. Tutto ciò dipende dai negoziati in corso tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea e dall'iter
legislativo nonché dall'approvazione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e
del regolamento recante disposizioni comuni. Dal vaglio di soluzioni pratiche per ridurre il
rischio di disimpegno automatico per la Romania e la Slovacchia risulta chiaro
che tale rischio non può essere sostanzialmente ridotto senza modificare il
regolamento generale. Pertanto, al fine di attuare l'accordo che figura nelle
conclusioni del Consiglio europeo e agevolare l'assorbimento dei fondi per il
periodo 2007-2013 in Romania e Slovacchia, è necessario prorogare il termine di
disimpegno per questi due Stati membri. In considerazione del paragrafo 8 delle
conclusioni del Consiglio, che mantiene come parte integrante dell'accordo sul
QFP la rigorosa applicazione delle norme di disimpegno in tutte le rubriche, in
particolare le norme sul disimpegno automatico, la proroga proposta riguarda
gli impegni del 2011 e del 2012. In tal caso il disimpegno automatico
dell'impegno del 2011 non avverrà alla fine del 2013, ma alla fine del 2014 e
il disimpegno automatico del 2012 non avverrà alla fine del 2014, ma alla fine
del 2015. La data ultima di ammissibilità della spesa per il
periodo di programmazione resta immutata al 31 dicembre 2015. Tali proroghe dei
termini dovrebbero aiutare la Romania e la Slovacchia a superare le eventuali
difficoltà di attuazione e a ridurre il rischio di disimpegno nel 2013 e nel
2014, mantenendo al contempo la necessaria disciplina e l'incentivo a
completare tempestivamente la programmazione del periodo 2007-2013. Ciò
consente di concentrarsi sull'attuazione dei programmi 2014-2020 rispettando i
tempi. ·
Contesto generale e disposizioni vigenti nel
settore della proposta A norma dell'articolo 77 del regolamento generale
i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando
il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario fissato nella
decisione della Commissione che adotta il programma operativo in questione.
L'articolo 77 prevede inoltre l'applicazione di un tasso di cofinanziamento
maggiorato per i paesi interessati dal programma. Tale disposizione attualmente
si applica fino al 31 dicembre 2013. L'articolo 93 del regolamento generale prevede che
la Commissione proceda al disimpegno automatico degli importi per i quali non
sia stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo
anno (terzo anno per i paesi il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore
all'85 % della media UE per gli impegni effettuati nell'ambito dei
programmi tra il 2008 e il 2010), con un trattamento speciale dell'impegno del
2007. ·
Coerenza con altre politiche e obiettivi
dell'Unione La proposta è coerente con altre proposte e
iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi
finanziaria. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate Non sono stati consultati soggetti esterni. ·
Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. ·
Valutazione d'impatto La proposta consentirebbe alla Commissione di
integrare i pagamenti effettuati ai paesi interessati dal programma fino alla
fine del periodo 2007-2013. L'aumento corrisponderà a un importo calcolato
applicando alle nuove spese certificate dichiarate durante il periodo in
questione una maggiorazione di dieci punti percentuali dei tassi di
cofinanziamento applicabili agli assi prioritari dei programmi fino a
raggiungimento del massimale dei pagamenti. Contestualmente essa consentirà a Romania e
Slovacchia di presentare le dichiarazioni di spesa fino alla fine del 2014
anziché fino alla fine del 2013, per gli impegni del 2011 e fino alla conclusione
del programma, anziché fino alla fine del 2014 per gli impegni del 2012. In tal
modo si riducono i rischi di disimpegno automatico degli impegni del 2011 e del
2012. Lo stanziamento finanziario totale dei Fondi a
favore dei paesi e dei programmi in questione per tale periodo resterà
invariato. 3. Elementi giuridici della
proposta ·
Sintesi delle misure proposte Si propone di modificare l'articolo 77 del
regolamento generale per consentire alla Commissione di continuare rimborsare
le nuove spese dichiarate sino alla fine del periodo 2007-2013, tramite un
importo maggiorato calcolato applicando una maggiorazione di dieci punti
percentuali dei tassi di cofinanziamento applicabili agli assi prioritari. La maggiorazione del tasso di cofinanziamento del
programma non può superare di dieci punti percentuali i massimali di cui
all'allegato III del regolamento generale. Inoltre il contributo dei Fondi agli
assi prioritari in questione non può essere superiore all'importo menzionato
nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Si propone inoltre di modificare l'articolo 93 del
regolamento generale per consentire una proroga di un anno del disimpegno
automatico degli impegni di Romania e Slovacchia per il 2011 e il 2012. ·
Base giuridica Il regolamento generale definisce le regole comuni
applicabili ai tre fondi. In base al principio della gestione concorrente tra
la Commissione e gli Stati membri, tale regolamento include disposizioni
riguardanti il processo di programmazione, la gestione (anche finanziaria) dei
programmi, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei
progetti. ·
Principio di sussidiarietà La proposta è conforme al principio di
sussidiarietà in quanto mira a fornire un maggiore sostegno attraverso i Fondi
strutturali e il Fondo di coesione ad alcuni Stati membri in gravi difficoltà,
in particolare rispetto alla crescita economica e alla stabilità finanziaria, e
presentano un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a seguito della
congiuntura economico-finanziaria internazionale. In tale contesto è necessario
istituire a livello dell'Unione un meccanismo temporaneo che consenta alla
Commissione di aumentare i rimborsi sulla base delle spese certificate nel
quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. La proposta risulta altresì conforme al principio
di sussidiarietà nella misura in cui concede ad alcuni Stati membri un termine
più lungo per spendere gli impegni del 2011 e del 2012. Tale norma è già stata
stabilita a livello dell'Unione. ·
Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità. La proroga relativa all'applicazione dei tassi
maggiorati di cofinanziamento è proporzionata rispetto alla prolungata crisi
economica e agli altri sforzi intrapresi per aiutare tali Stati membri. Anche la proroga del termine per il disimpegno
automatico è proporzionata in quanto riguarda gli Stati membri le cui dotazioni
finanziarie per il periodo 2014-2020 sarebbe sottoposta a livellamento ai sensi
dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo, con l'obiettivo di ridurre il
rischio di perdita di parte della dotazione del periodo 2007-2013 in seguito a
disimpegni automatici. ·
Scelta degli strumenti Strumento proposto: modifica dell'attuale
regolamento. La Commissione ha esaminato il margine di manovra
offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita,
giudica necessario proporre modifiche al regolamento generale. 4. Incidenza finanziaria La proposta non ha alcuna incidenza sugli
stanziamenti di impegno poiché non prevede alcuna modifica degli importi
massimi degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione
stabiliti nei programmi operativi per il periodo 2007-2013. Per gli stanziamenti di pagamento, la proposta
relativa all'integrazione (top-up) non incide sul bilancio; tuttavia essa può
tradursi in un rimborso più elevato agli Stati membri interessati nel 2014, che
sarà compensato alla chiusura dell'esercizio 2017. Gli ulteriori stanziamenti
di pagamento per la presente proposta implicano un aumento degli stanziamenti
di pagamento (per il 2014 si tratta di circa 484 milioni di EUR), che saranno
compensati a conclusione del periodo di programmazione. Il totale degli
stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione resta pertanto
invariato. L'incidenza di bilancio della proposta di
estendere il disimpegno automatico di un anno per la Romania e la Slovacchia
non modifica l'importo totale degli stanziamenti d'impegno. Si potrebbe invece
ottenere un impatto positivo netto sugli stanziamenti di pagamento negli anni a
venire, grazie al minor rischio di disimpegno. 2013/0156 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati
di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e
per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La crisi finanziaria mondiale
senza precedenti e la stasi congiunturale hanno seriamente compromesso la
crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave
deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati
membri. In particolare, alcuni Stati membri si trovano, o rischiano di
trovarsi, in gravi difficoltà soprattutto a causa di problemi relativi alla
crescita economica e alla stabilità finanziaria e presentano un deterioramento
del disavanzo e del debito, anche a seguito della congiuntura
economico-finanziaria internazionale. (2) Sebbene siano già state
adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della
crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi
finanziaria ha pesanti riflessi sull'economia reale, sul mercato del lavoro e
sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed
è necessario procedere all'adozione di ulteriori misure per attenuare tale
pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei
finanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. In considerazione
delle persistenti difficoltà finanziarie è necessario prorogare l'applicazione
delle misure adottate con il regolamento di modifica (UE) n. 1311/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio[4].
Tali misure sono state adottate a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, e degli
articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). (3) Al fine di facilitare la
gestione dei fondi dell'Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli
Stati membri e nelle regioni e migliorare il sostegno all'economia, il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999[5]
è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio per consentire l'aumento dei pagamenti intermedi dei Fondi
strutturali, nonché del Fondo di coesione per un importo corrispondente a una
maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento
applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano
in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno
chiesto di beneficiare di tale misura. (4) L'articolo 77, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 1083/2006 consente l'applicazione del tasso maggiorato
di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché gli Stati membri
si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità
finanziaria, è opportuno non limitare al 31 dicembre 2013 il periodo di
applicazione del tasso maggiorato. (5) Il [regolamento (UE) n....
del Parlamento europeo e del Consiglio] [The future Common Provisions Regulation]
è volto a contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il
finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno
sviluppati. Per contribuire alla riduzione delle disparità dell'intensità media
dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento (livellamento) dei
Fondi a ogni singolo Stato membro sarà fissato al 2,35% del PIL. Il
livellamento sarà applicato annualmente e, se del caso, ridurrà
proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più
sviluppate e la "Cooperazione territoriale europea") allo Stato
membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento.
Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013
e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a
-1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %. (6) Il regolamento (UE) n.
.../... [Common Provisions Regulation], limita le dotazioni per ogni
Stato membro al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo
2007-2013. Gli Stati membri interessati da questo livellamento devono essere
maggiormente protetti dal rischio di disimpegno automatico delle dotazioni per
il periodo 2007-2013. (7) Nelle sue conclusioni dell'8
febbraio 2013, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a vagliare
soluzioni pratiche per la Romania e la Slovacchia al fine di ridurre il rischio
di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013,
compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006. (8) Il Consiglio europeo ha
inoltre sottolineato la necessità di assicurare un livello e un profilo
gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche per limitare gli impegni di
bilancio non ancora liquidati in particolare mediante l'applicazione delle
norme relative ai disimpegni automatici in tutte le rubriche. Pertanto, occorre
equilibrare le disposizioni che rendono flessibili le norme di disimpegno per
gli Stati membri interessati dal livellamento di cui al regolamento (UE) n.
.../... [Common Provisions Regulation] in considerazione degli effetti
sugli impegni di bilancio non ancora liquidati. (9) Occorre prorogare di un anno
il termine per il calcolo del disimpegno automatico degli impegni del bilancio
annuale per gli anni 2011 e 2012, ma l'impegno del bilancio 2012 ancora aperto
al 31 dicembre 2015 va giustificato entro il 31 dicembre 2015. In tal modo si
potrebbe migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per i programmi
operativi negli Stati membri interessati dal livellamento delle loro future
dotazioni nell'ambito della politica di coesione al 110 % del loro livello
in termini reali per il periodo 2007-2013. Questa flessibilità è necessaria per
far fronte a un'attuazione più lenta del previsto dei programmi che interessano
particolarmente tali Stati membri. (10) Data la crisi senza
precedenti, è necessario adottare rapidamente misure di sostegno ed è pertanto
opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (11) Occorre quindi modificare di
conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così
modificato: 1) All'articolo 77, il paragrafo 6 è
soppresso. 2) L'articolo 93 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 2 ter: "2 ter. In deroga al paragrafo 1,
primo comma, e al paragrafo 2, per gli Stati membri la cui dotazione
nell'ambito della politica di coesione per il periodo di programmazione
2014-2020 è livellata al 110 % del loro livello in termini reali per il
periodo 2007-2013, il termine di cui al paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello dell'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2012
nell'ambito dei loro programmi operativi."; b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma
seguente: "Il primo comma lascia impregiudicata
l'applicazione del termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b
all'impegno del bilancio 2012 per gli Stati membri di cui al medesimo
paragrafo." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Strasburgo, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. TITOLO DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per
alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi
difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene
alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri. 2. STRUTTURA ABM/ABB Indicare i settori interessati e le relative
attività oggetto dell'iniziativa: Politica regionale; attività ABB 13.03 Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02 Fondo di coesione, attività ABB 13.04 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio [linee
operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex
linee B.A)] La nuova azione proposta sarà attuata sulla
base delle seguenti linee di bilancio: · 13.031600 Convergenza (FESR) · 13.031800 Competitività regionale e occupazione (FESR) · 04.0217 Convergenza (FSE) · 04.0219 Competitività regionale e occupazione (FSE) · 13.04.02 Fondo di coesione 3.2. Durata dell'azione e
dell'incidenza finanziaria: Nessuna delle
modifiche proposte avrà un impatto finanziario. Infatti, nel 2014 il maggior
fabbisogno di copertura per le domande di pagamento degli Stati membri
beneficiari di assistenza finanziaria sarà compensato alla chiusura dei
programmi nell'esercizio 2017. Il meccanismo consente un'anticipazione dei pagamenti
rispetto ad una situazione priva di "integrazione" (top-up). Per
quanto riguarda la proroga della norma di disimpegno automatico, essa potrebbe
avere un impatto positivo netto sugli stanziamenti di pagamento negli anni a
venire, grazie al minor rischio di disimpegno. 3.3. Caratteristiche
di bilancio Linea di bilancio || Tipo di spesa || Nuova || Partecipazione dei paesi EFTA || Partecipazione di paesi candidati || Rubrica delle prospettive finanziarie 13.031600 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b 13.031800 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b 04.0217 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b 13.0402 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b 04.0219 || Spese non obblig. || Diss. || NO || NO || NO || N. 1b 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di
impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Le seguenti tabelle mostrano l'impatto stimato
delle misure proposte dal 2014 al 2017. Non essendo proposte nuove risorse
finanziarie per gli stanziamenti d'impegno, nelle tabelle non sono inseriti
dati, bensì è indicata l'abbreviazione n.a. (non applicabile). La proposta è
pertanto in linea con il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2007-2013. Per quanto riguarda i pagamenti, la proposta
di prorogare il meccanismo d'integrazione può dar luogo a rimborsi più elevati
agli Stati membri interessati, che saranno compensati alla chiusura. In base
alle ultime previsioni di pagamento disponibili effettuate dagli Stati membri,
ai pagamenti integrativi versati agli Stati membri interessati nel 2012 e agli
stanziamenti di pagamento inclusi nel bilancio 2013, il fabbisogno di bilancio
ammonterebbe a circa 484 milioni di EUR per il 2014. Questo importo sarà
compensato alla chiusura nel 2017. L'incidenza di bilancio della proposta di
prorogare di un anno il termine del disimpegno automatico per gli impegni del
2011 e del 2012 per la Romania e la Slovacchia non modifica l'importo totale
degli stanziamenti d'impegno. Si potrebbe invece ottenere un impatto positivo
netto sugli stanziamenti di pagamento negli anni a venire, grazie al minor
rischio di disimpegno. La Commissione ha riesaminato la necessità di
stanziamenti di pagamento supplementari e propone pertanto all'autorità di
bilancio le azioni necessarie. Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa || Sezione n. || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale Spese operative[6] || || || || || || || || Stanziamenti di impegno (SI) || 8.1 || a || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Stanziamenti di pagamento (SP) || || b || n.a. || +0.484 || n.a. || n.a. || -0.484 || n.a. || 0 Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[7] || || || || Assistenza tecnica e amministrativa (SND) || 8.2.4 || c || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO || || || || || || || Stanziamenti di impegno || || a+c || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Stanziamenti di pagamento || || b+c || n.a. || +0.484 || n.a. || n.a. || -0.484 || n.a. || 0,000 Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[8] || || Risorse umane e spese connesse (SND) || 8.2.5 || d || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) || 8.2.6 || e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Costo totale indicativo dell'intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane || || a+c+d+e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane || || b+c+d+e || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Cofinanziamento Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale …………………… || f || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento || a+c+d+e+f || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. 4.1.2. Compatibilità
con la programmazione finanziaria x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in
vigore. ¨ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente
rubrica delle prospettive finanziarie. ¨ La proposta può comportare
l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di
flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle
entrate x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ¨ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al
primo decimale) || || Prima dell'azione [Anno n-1] || || Situazione a seguito dell'azione Linea di bilancio || Entrate || || [Anno n] || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5][10] || a) Entrate in valore assoluto || || || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. b) Variazione delle entrate || D || || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. (Precisare ogni linea di bilancio delle entrate
interessata, aggiungendo alla tabella il numero di righe necessario se
l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio) 4.2. Risorse
umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale
temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. Totale risorse umane || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve
e lungo termine Il perdurare
della crisi economica e finanziaria aumenta la pressione sulle risorse
finanziarie nazionali, mentre gli Stati membri riducono i propri bilanci. In
questo contesto l'agevole attuazione di programmi nell'ambito della politica di
coesione assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità
nell'economia. Per garantire che gli Stati membri interessati continuino
concretamente ad attuare i programmi nell'ambito dei Fondi strutturali e del
Fondo di coesione e assicurino il finanziamento dei progetti, le disposizioni
della proposta consentono alla Commissione di aumentare i pagamenti agli Stati
membri per il periodo in cui partecipano ai meccanismi di sostegno. Essa
inoltre concederebbe ad alcuni Stati membri un periodo più lungo per utilizzare
pienamente gli impegni del 2011 e del 2012. 5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione, coerenza della proposta ed eventuali sinergie con
altri strumenti finanziari La proposta
permetterà di continuare ad attuare i programmi, immettendo liquidità
nell'economia e contribuendo nel contempo a ridurre l'onere sulla spesa
pubblica. 5.3. Obiettivi e risultati attesi
della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e
relativi indicatori L'obiettivo perseguito è quello di contribuire
a far sì che gli Stati membri più colpiti dalla crisi finanziaria siano in
grado di continuare ad attuare concretamente i programmi, immettendo così
liquidità nell'economia. 5.4. Modalità di attuazione (dati
indicativi) Indicare di seguito la scelta delle modalità
di attuazione: ·
con Stati membri 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Non necessario in
quanto rientra nel sistema di controllo dei Fondi strutturali. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante La proposta è stata elaborata su richiesta del
gabinetto del presidente della Commissione a seguito delle conclusioni del
Consiglio dell'8 febbraio 2013. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito
alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base di insegnamenti tratti da
esperienze analoghe) Non pertinente 6.2.3. Modalità e periodicità delle
prossime valutazioni Non pertinente 7. MISURE ANTIFRODE Non
pertinente 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in
termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) || Tipo di risultato || Costo medio || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale || N. di risultati || Costo totale OBIETTIVO OPERATIVO n.1 Sostenere l'attuazione dei programmi operativi || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000 COSTO TOTALE || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo Tipo di posto || || Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) || || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) || A*/AD || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. B*, C*/AST || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Personale finanziato con l'art. XX 01 02 || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. TOTALE || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. 8.2.2. Descrizione
delle mansioni inerenti all'azione Non pertinente 8.2.3. Origine delle risorse umane
(statutaria) (Se sono indicate più origini, specificare
il numero di posti per origine) ¨ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da
sostituire o prolungare ¨ Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia
politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n ¨ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ¨ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio
interessato (riassegnazione interna) ¨ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio
SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative
incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione
amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE 1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale) || || || || || || || Agenzie esecutive || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Altra assistenza tecnica e amministrativa || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. - intra muros || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. - extra muros || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Totale assistenza tecnica e amministrativa || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. 8.2.5. Costi
finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di
riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Calcolo – Funzionari
e agenti temporanei Richiamarsi
all'occorrenza al punto 8.2.1 Non pertinente Calcolo – Personale
finanziato con l'art. XX 01 02 Richiamarsi
all'occorrenza al punto 8.2.1 Non pertinente 8.2.6. Altre spese amministrative non
incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE XX 01 02 11 01 – Missioni || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. XX 01 02 11 03 – Comitati || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. XX 01 02 11 04 – Studi e consultazioni || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. || n.a. Calcolo – Altre
spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Non pertinente [1] Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. [2] GU L del pag. . [3] GU L del pag. . [4] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5. [5] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. [6] Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx
interessato. [7] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx. [8] Spese che rientrano nel capitolo xx 01, tranne gli
articoli xx 01 04 e xx 01 05. [9] Si vedano i punti 19 e 24 dell'accordo
interistituzionale. [10] Se la durata dell'azione supera 6 anni, aggiungere alla
tabella il numero necessario di colonne.