52013PC0277

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di regolamento DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati. /* COM/2013/0277 final - 2011/0260 (COD) */


2011/0260 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio

concernente la proposta di regolamento DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati.

1.           Introduzione

A norma dell’articolo 294, paragrafo 7, lettera c, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione esprime qui di seguito il suo parere sui due emendamenti proposti dal Parlamento.

2.           Contesto

In seguito alla firma nel 2000 dell'accordo di Cotonou, che stabilisce i principi e le disposizioni che reggono gli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e il processo di negoziazione che ne deriva, alla fine del 2007 alcuni paesi hanno concluso negoziati ed hanno dato avvio ad APE interinali. Al fine di evitare interruzioni delle preferenze commerciali il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 (il "regolamento sull'accesso al mercato") fissa le condizioni per l'applicazione provvisoria unilaterale anticipata da parte dell'UE delle preferenze commerciali a partire dal 1° gennaio 2008 in previsione delle ratifiche degli APE.

Diciannove paesi ACP hanno preso le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi APE, mentre altri diciassette paesi non vi hanno provveduto. Secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sull'accesso al mercato, tali diciassette paesi non soddisfano più le condizioni di cui al citato regolamento, cosicché non è più necessario mantenere le preferenze commerciali.

3.           Finalità della proposta della Commissione

La proposta della Commissione intende modificare l'elenco dei paesi beneficiari delle preferenze [allegato I del regolamento] escludendone, a partire dal 1° gennaio 2014, quelli che non hanno ancora adottato le misure necessarie alla ratifica di un APE. Tale proposta intende garantire un trattamento equo nei confronti di quei partner degli APE che adempiono pienamente i loro obblighi.

4.           Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

– Proroga della data di entrata in vigore

In seconda lettura il Parlamento europeo propone di prorogare l'entrata in vigore dell'emendamento al regolamento d'accesso al mercato di dieci mesi, vale a dire fino al 1° ottobre 2014. La Commissione ritiene preferibile la proposta iniziale che prevede di far entrare in vigore l'emendamento il 1° gennaio 2014, giacché qualsiasi ulteriore ritardo aumenta i rischi associati alla proroga di un accordo provvisorio che non è in grado di fornire basi legali solide per l'accesso al mercato ACP. Per garantire l'unità interistituzionale ed un'ampia maggioranza a favore dell'adozione della proposta di emendamento, quest'ultimo risulta tuttavia accettabile.

– Emendamento per limitare la delega dei poteri

Il secondo emendamento proposto dal Parlamento europeo riguarda il limite temporale alla delega dei poteri conferiti alla Commissione. La Commissione non aveva inizialmente proposto un limite temporale, mentre il Parlamento europeo ha proposto di limitare la durata della delega dei poteri a 5 anni, con possibilità di rinnovo tacito. Pur non essendo questa l'impostazione preferita dalla Commissione, tale proposta non pone particolari problemi nel caso in esame e risulta pertanto accettabile.

5.           Conclusioni

La Commissione modifica la sua proposta secondo quanto esposto in precedenza, a norma dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.