PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di regolamento DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati. /* COM/2013/0277 final - 2011/0260 (COD) */
2011/0260 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio concernente la proposta di regolamento
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli
Stati che hanno concluso negoziati. 1. Introduzione A norma dell’articolo 294, paragrafo 7,
lettera c, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la Commissione
formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda
lettura. La Commissione esprime qui di seguito il suo parere sui due
emendamenti proposti dal Parlamento. 2. Contesto In seguito alla firma nel 2000 dell'accordo di
Cotonou, che stabilisce i principi e le disposizioni che reggono gli accordi di
partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico (ACP) e il processo di negoziazione che ne deriva, alla fine del
2007 alcuni paesi hanno concluso negoziati ed hanno dato avvio ad APE
interinali. Al fine di evitare interruzioni delle preferenze commerciali il
regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 (il
"regolamento sull'accesso al mercato") fissa le condizioni per
l'applicazione provvisoria unilaterale anticipata da parte dell'UE delle
preferenze commerciali a partire dal 1° gennaio 2008 in previsione delle ratifiche
degli APE. Diciannove paesi ACP hanno preso le misure
necessarie alla ratifica dei rispettivi APE, mentre altri diciassette paesi non
vi hanno provveduto. Secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento sull'accesso al mercato, tali diciassette paesi non soddisfano
più le condizioni di cui al citato regolamento, cosicché non è più necessario
mantenere le preferenze commerciali. 3. Finalità della proposta
della Commissione La proposta della Commissione intende
modificare l'elenco dei paesi beneficiari delle preferenze [allegato I del
regolamento] escludendone, a partire dal 1° gennaio 2014, quelli che non hanno
ancora adottato le misure necessarie alla ratifica di un APE. Tale proposta
intende garantire un trattamento equo nei confronti di quei partner degli APE
che adempiono pienamente i loro obblighi. 4. Parere della Commissione
sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo –
Proroga della data di entrata in vigore In seconda lettura il Parlamento europeo propone
di prorogare l'entrata in vigore dell'emendamento al regolamento d'accesso al
mercato di dieci mesi, vale a dire fino al 1° ottobre 2014. La Commissione
ritiene preferibile la proposta iniziale che prevede di far entrare in vigore
l'emendamento il 1° gennaio 2014, giacché qualsiasi ulteriore ritardo aumenta i
rischi associati alla proroga di un accordo provvisorio che non è in grado di
fornire basi legali solide per l'accesso al mercato ACP. Per garantire l'unità
interistituzionale ed un'ampia maggioranza a favore dell'adozione della
proposta di emendamento, quest'ultimo risulta tuttavia accettabile. –
Emendamento per limitare la delega dei poteri Il secondo emendamento proposto dal Parlamento
europeo riguarda il limite temporale alla delega dei poteri conferiti alla Commissione.
La Commissione non aveva inizialmente proposto un limite temporale, mentre il
Parlamento europeo ha proposto di limitare la durata della delega dei poteri a
5 anni, con possibilità di rinnovo tacito. Pur non essendo questa
l'impostazione preferita dalla Commissione, tale proposta non pone particolari
problemi nel caso in esame e risulta pertanto accettabile. 5. Conclusioni La Commissione modifica la sua proposta
secondo quanto esposto in precedenza, a norma dell'articolo 293, paragrafo
2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.