Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) /* COM/2013/0276 final - 2013/0148 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della
proposta La convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14
novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il
regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore
nell’Unione il 20 giugno 1983. Scopo della decisione proposta è far adottare
dall’Unione le modifiche più recenti alla convenzione TIR concordate dal gruppo
di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e
successivamente adottate dal comitato amministrativo della convenzione TIR del
1975, con riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione. Il 5 luglio 2012 il comitato amministrativo ha
trasmesso al segretariato generale, in conformità alle disposizioni
dell’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione, le proposte di modifica
dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del testo della
convenzione, adottate nell’ambito della 53ma sessione tenutasi a
Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio il segretario generale ha pubblicato
la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES, per informare che, se entro il
10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni alle modifiche
proposte, queste entreranno in vigore il 10 ottobre 2013. 1.2. Contesto generale La convenzione TIR, gestita dalla Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che ha sede a Ginevra, ha
istituito un regime di transito doganale per la circolazione internazionale di
merci su strada. La convenzione permette alle merci in regime di sospensione
doganale e fiscale di attraversare le frontiere internazionali con un
intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Diminuendo i
tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime
TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i
ritardi nel transito, consente di risparmiare in misura significativa sui costi
di trasporto. Il vantaggio principale del regime consiste nel fatto che la
convenzione TIR offre, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un
accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Il gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni
doganali relative ai trasporti ha convenuto che era necessario apportare alcune
modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’emendamento
dell’articolo 6 della convenzione TIR al fine di introdurre una nuova parte III
nell’allegato 9 della convenzione TIR che stabilisce le condizioni e i
requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione internazionale
autorizzata ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e
funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e
distribuire i carnet TIR. Tale organizzazione internazionale è attualmente
l’Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU). Questa nuova parte III dell’allegato 9
completerà la finalità dell’allegato stesso, che riguarda l’accesso al regime
TIR da parte del settore privato e che tratta già dell’autorizzazione delle
associazioni nazionali al rilascio dei carnet TIR e dell’autorizzazione delle
persone fisiche e giuridiche all’utilizzo dei carnet TIR. 1.3. Disposizioni vigenti nel
settore della proposta Articolo 6 e note esplicative dell’articolo 6,
paragrafo 2 bis, della convenzione TIR. 1.4. Coerenza con altri obiettivi
e politiche dell’Unione La decisione proposta è coerente con la
politica comune in materia di commercio e di trasporti. Il regime TIR, che
agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso
68 parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni
doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un
accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni
ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona
riveduta. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE D’IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Metodi di consultazione, principali
settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazioni sulla proposta hanno avuto luogo
con l’Unione internazionale dei trasporti stradali. Le consultazioni si sono
svolte nell’ambito delle riunioni del comitato della legislazione doganale
(“Coordinamento Ginevra”) e delle riunioni del gruppo di lavoro dell’UNECE
sulle questioni doganali relative ai trasporti. Sintesi delle risposte e modo in cui
sono state prese in considerazione Parere favorevole. 2.2. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario ricorrere ad esperti
esterni. 2.3. Valutazione d’impatto Le modifiche proposte non cambiano la sostanza
dell’allegato 9 della convenzione TIR. Tuttavia l’introduzione di una nuova
parte III ne completerà la finalità definendo chiaramente i ruoli e le
responsabilità di tutti gli attori del regime TIR a fini di trasparenza di
gestione. Inoltre, poiché l’organizzazione internazionale svolge attualmente un
ruolo vitale nel regime TIR, occorre che la convenzione TIR definisca
chiaramente tale organizzazione e spieghi le modalità di applicazione della
procedura di autorizzazione di tale organizzazione. L’introduzione di tali
condizioni e requisiti nel testo giuridico della convenzione TIR semplificherà inoltre
il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE e l’organizzazione internazionale in
conformità alla nota esplicativa 0.6.2 bis 2. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte La decisione proposta definisce la posizione
che l’Unione deve adottare in merito alla proposta di modifica della
convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate
da carnet TIR. 3.2. Base giuridica Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3.3. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell’Unione europea (politica commerciale comune) e non deve pertanto essere
esaminata alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Le modifiche proposte sono state previamente
approvate dal gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai
trasporti e dal comitato amministrativo della convenzione TIR. 3.4. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. Introduce una modifica nell’accordo internazionale che, in
quanto tale, rispetta il principio di proporzionalità. 3.5. Scelta degli strumenti Strumento proposto: decisione. Gli accordi internazionali e le relative
modifiche sono di norma introdotti nell’ordinamento giuridico dell’Unione
mediante decisioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio
dell’Unione. 2013/0148 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica della
convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate
da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con
l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione doganale
relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR
(convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome dell’Unione con
il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio del 25 luglio 1978[1] ed è entrata in vigore
nell’Unione il 20 giugno 1983[2]. (2) Una versione consolidata
della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione
2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009[3],
in virtù della quale la Commissione pubblica le future modifiche della
convenzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di
entrata in vigore. (3) Dopo lunghe deliberazioni,
nell’ottobre 2011 il gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali
relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche
alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’articolo 6 e l’introduzione
di una nuova parte III nell’allegato 9 della convenzione TIR che stabilisce le
condizioni e i requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione
internazionale autorizzata ad assumere la responsabilità dell’efficace
organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e a
stampare e distribuire i carnet TIR. (4) Le modifiche proposte della
convenzione TIR introducono una definizione dell’organizzazione internazionale
e stabiliscono chiaramente il processo di autorizzazione di tale
organizzazione. L’inserimento di una nuova parte III nell’allegato 9 ne
completerà la finalità definendo chiaramente i ruoli e le responsabilità di
tutti gli attori del regime TIR e accrescerà la trasparenza della gestione.
L’introduzione di tali condizioni e requisiti nel testo giuridico della
convenzione TIR semplificherà inoltre il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE
e l’organizzazione internazionale in conformità alla nota esplicativa 0.6.2 bis
2. (5) I delegati di tutti gli Stati
membri hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica
nell’ambito del comitato della legislazione doganale (“Coordinamento Ginevra”). (6) Nella sua 53ma
riunione, tenutasi nel febbraio 2012, il comitato amministrativo della
convenzione TIR ha adottato le modifiche proposte della convenzione TIR, con
riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione. (7) Il 5 luglio 2012 il comitato
amministrativo ha trasmesso al segretariato generale, in conformità alle
disposizioni dell’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione, le proposte
di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del
testo della convenzione, adottate nell’ambito della 53ma riunione
tenutasi a Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio il segretario generale ha
pubblicato la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES per informare che, se
entro il 10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni alle
modifiche proposte, queste entreranno in vigore il 10 ottobre 2013. (8) Occorre pertanto definire la
posizione dell’Unione in merito alla proposta di modifica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve
adottare nell’ambito del comitato amministrativo della convenzione TIR è basata
sul progetto di modifica allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. La Commissione pubblica la modifica, una volta
adottata, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di
entrata in vigore. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO All’articolo 6 è inserito il nuovo paragrafo
seguente: Articolo 6, paragrafo 2 bis Modificare il paragrafo 2 bis come
segue: 2 bis Un’organizzazione internazionale
è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità
dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia
internazionale. L’autorizzazione è concessa nella misura in cui
l’organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all’allegato 9,
parte III. Il comitato amministrativo può revocare l’autorizzazione qualora
vengano meno tali condizioni e requisiti. Nell’allegato 9 è inserita la nuova parte III
seguente: Allegato 9, nuova parte III Inserire la seguente nuova parte III: Autorizzazione di un’organizzazione
internazionale, quale indicata all’articolo 6, ad assumere la responsabilità
dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia
internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR. Condizioni e requisiti 1. Le condizioni e i requisiti che
un’organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal
comitato amministrativo, in conformità all’articolo 6, paragrafo 2 bis,
della convenzione, ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e
funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e
distribuire i carnet TIR sono: a) prova di una solida competenza
professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell’efficace
organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale nonché
delle capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti
dalla convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari
consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili
indipendenti riconosciuti a livello internazionale; b) assenza di gravi o reiterati reati contro
la legislazione doganale o fiscale. 2. A norma dell’autorizzazione,
l’organizzazione internazionale si impegna a: a) fornire alle parti contraenti della
convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali affiliate
all’organizzazione internazionale, copie certificate conformi del contratto di
garanzia globale e della prova della copertura della garanzia; b) informare gli organi competenti della
convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei
carnet TIR da parte delle associazioni nazionali; c) fornire annualmente agli organi competenti
della convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti,
liquidate o evase senza pagamento; d) informare in modo esaustivo gli organi
competenti della convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR,
fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e
tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate,
sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza
pagamento, che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento
del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema
di garanzia internazionale; e) comunicare agli organi competenti della
convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna
parte contraente, ripartiti per tipo; f) comunicare alla commissione esecutiva TIR
informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet
TIR applicati dall’organizzazione internazionale; g) adottare tutte le misure possibili per
ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR; h) adottare le misure correttive appropriate
qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione
alla commissione esecutiva TIR; j) partecipare pienamente ai casi in cui la
commissione esecutiva TIR è chiamata a facilitare la composizione di una
controversia; k) assicurare che qualsiasi problema dovuto ad
attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all’applicazione della
convenzione TIR sia immediatamente portato all’attenzione della commissione
esecutiva TIR; l) gestire il sistema di controllo dei carnet
TIR di cui all’allegato 10 della convenzione insieme alle associazioni garanti
nazionali affiliate all’organizzazione internazionale e alle autorità doganali
e informare le parti contraenti e gli organi competenti della convenzione in
merito a eventuali problemi rilevati nel sistema; m) fornire agli organi competenti della
convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle parti
contraenti con riguardo al sistema di controllo di cui all’allegato 10; n) concludere, almeno due mesi prima della
data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell’autorizzazione concessa
in conformità all’articolo 6, paragrafo 2 bis della convenzione, un
accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite, su mandato del comitato amministrativo e agendo per conto
dello stesso, che comprenda l’accettazione da parte dell’organizzazione
internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo. 3. Quando è informata da un’associazione
garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale
comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito
alla richiesta. 4. Tutte le informazioni di natura riservata o
ottenute a titolo riservato acquisite direttamente o indirettamente
dall’organizzazione internazionale in virtù della convenzione sono coperte dal
secreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità
commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né
comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità
che le ha fornite. Tali informazioni possono tuttavia essere divulgate senza
permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente
convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di
disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure
giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel
pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. 5. Il comitato amministrativo ha il diritto di
revocare l’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 2 bis,
in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Se il
comitato amministrativo decide di revocare l’autorizzazione, la decisione
diviene esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca. 6.
L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale nei termini sopra
stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione
previsti dalla convenzione. [1] GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1. [2] GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13. [3] GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.