52013PC0276

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) /* COM/2013/0276 final - 2013/0148 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore nell’Unione il 20 giugno 1983.

Scopo della decisione proposta è far adottare dall’Unione le modifiche più recenti alla convenzione TIR concordate dal gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e successivamente adottate dal comitato amministrativo della convenzione TIR del 1975, con riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione.

Il 5 luglio 2012 il comitato amministrativo ha trasmesso al segretariato generale, in conformità alle disposizioni dell’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione, le proposte di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del testo della convenzione, adottate nell’ambito della 53ma sessione tenutasi a Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio il segretario generale ha pubblicato la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES, per informare che, se entro il 10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni alle modifiche proposte, queste entreranno in vigore il 10 ottobre 2013.

1.2.        Contesto generale

La convenzione TIR, gestita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che ha sede a Ginevra, ha istituito un regime di transito doganale per la circolazione internazionale di merci su strada. La convenzione permette alle merci in regime di sospensione doganale e fiscale di attraversare le frontiere internazionali con un intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Diminuendo i tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i ritardi nel transito, consente di risparmiare in misura significativa sui costi di trasporto. Il vantaggio principale del regime consiste nel fatto che la convenzione TIR offre, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

Il gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha convenuto che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’emendamento dell’articolo 6 della convenzione TIR al fine di introdurre una nuova parte III nell’allegato 9 della convenzione TIR che stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione internazionale autorizzata ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR. Tale organizzazione internazionale è attualmente l’Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU).

Questa nuova parte III dell’allegato 9 completerà la finalità dell’allegato stesso, che riguarda l’accesso al regime TIR da parte del settore privato e che tratta già dell’autorizzazione delle associazioni nazionali al rilascio dei carnet TIR e dell’autorizzazione delle persone fisiche e giuridiche all’utilizzo dei carnet TIR.

1.3.        Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Articolo 6 e note esplicative dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione TIR.

1.4.        Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e di trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 68 parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

2.1.        Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazioni sulla proposta hanno avuto luogo con l’Unione internazionale dei trasporti stradali. Le consultazioni si sono svolte nell’ambito delle riunioni del comitato della legislazione doganale (“Coordinamento Ginevra”) e delle riunioni del gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

2.2.        Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

2.3.        Valutazione d’impatto

Le modifiche proposte non cambiano la sostanza dell’allegato 9 della convenzione TIR. Tuttavia l’introduzione di una nuova parte III ne completerà la finalità definendo chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori del regime TIR a fini di trasparenza di gestione. Inoltre, poiché l’organizzazione internazionale svolge attualmente un ruolo vitale nel regime TIR, occorre che la convenzione TIR definisca chiaramente tale organizzazione e spieghi le modalità di applicazione della procedura di autorizzazione di tale organizzazione. L’introduzione di tali condizioni e requisiti nel testo giuridico della convenzione TIR semplificherà inoltre il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE e l’organizzazione internazionale in conformità alla nota esplicativa 0.6.2 bis 2.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Sintesi delle misure proposte

La decisione proposta definisce la posizione che l’Unione deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

3.2.        Base giuridica

Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.3.        Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea (politica commerciale comune) e non deve pertanto essere esaminata alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Le modifiche proposte sono state previamente approvate dal gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e dal comitato amministrativo della convenzione TIR.

3.4.        Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Introduce una modifica nell’accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di proporzionalità.

3.5.        Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell’ordinamento giuridico dell’Unione mediante decisioni.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell’Unione.

2013/0148 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome dell’Unione con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio del 25 luglio 1978[1] ed è entrata in vigore nell’Unione il 20 giugno 1983[2].

(2)       Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009[3], in virtù della quale la Commissione pubblica le future modifiche della convenzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

(3)       Dopo lunghe deliberazioni, nell’ottobre 2011 il gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’articolo 6 e l’introduzione di una nuova parte III nell’allegato 9 della convenzione TIR che stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione internazionale autorizzata ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

(4)       Le modifiche proposte della convenzione TIR introducono una definizione dell’organizzazione internazionale e stabiliscono chiaramente il processo di autorizzazione di tale organizzazione. L’inserimento di una nuova parte III nell’allegato 9 ne completerà la finalità definendo chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori del regime TIR e accrescerà la trasparenza della gestione. L’introduzione di tali condizioni e requisiti nel testo giuridico della convenzione TIR semplificherà inoltre il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE e l’organizzazione internazionale in conformità alla nota esplicativa 0.6.2 bis 2.

(5)       I delegati di tutti gli Stati membri hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica nell’ambito del comitato della legislazione doganale (“Coordinamento Ginevra”).

(6)       Nella sua 53ma riunione, tenutasi nel febbraio 2012, il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato le modifiche proposte della convenzione TIR, con riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione.

(7)       Il 5 luglio 2012 il comitato amministrativo ha trasmesso al segretariato generale, in conformità alle disposizioni dell’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione, le proposte di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del testo della convenzione, adottate nell’ambito della 53ma riunione tenutasi a Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio il segretario generale ha pubblicato la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES per informare che, se entro il 10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni alle modifiche proposte, queste entreranno in vigore il 10 ottobre 2013.

(8)       Occorre pertanto definire la posizione dell’Unione in merito alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato amministrativo della convenzione TIR è basata sul progetto di modifica allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La Commissione pubblica la modifica, una volta adottata, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

All’articolo 6 è inserito il nuovo paragrafo seguente:

Articolo 6, paragrafo 2 bis

Modificare il paragrafo 2 bis come segue:

2 bis Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale. L’autorizzazione è concessa nella misura in cui l’organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all’allegato 9, parte III. Il comitato amministrativo può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.

Nell’allegato 9 è inserita la nuova parte III seguente:

Allegato 9, nuova parte III

Inserire la seguente nuova parte III:

Autorizzazione di un’organizzazione internazionale, quale indicata all’articolo 6, ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

Condizioni e requisiti

1. Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal comitato amministrativo, in conformità all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, ad assumere la responsabilità dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR sono:

a) prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell’efficace organizzazione e funzionamento di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale;

b) assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale.

2. A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a:

a) fornire alle parti contraenti della convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali affiliate all’organizzazione internazionale, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia;

b) informare gli organi competenti della convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali;

c) fornire annualmente agli organi competenti della convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento;

d) informare in modo esaustivo gli organi competenti della convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento, che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia internazionale;

e) comunicare agli organi competenti della convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna parte contraente, ripartiti per tipo;

f) comunicare alla commissione esecutiva TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR applicati dall’organizzazione internazionale;

g) adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR;

h) adottare le misure correttive appropriate qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione alla commissione esecutiva TIR;

j) partecipare pienamente ai casi in cui la commissione esecutiva TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia;

k) assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all’applicazione della convenzione TIR sia immediatamente portato all’attenzione della commissione esecutiva TIR;

l) gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all’allegato 10 della convenzione insieme alle associazioni garanti nazionali affiliate all’organizzazione internazionale e alle autorità doganali e informare le parti contraenti e gli organi competenti della convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema;

m) fornire agli organi competenti della convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle parti contraenti con riguardo al sistema di controllo di cui all’allegato 10;

n) concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell’autorizzazione concessa in conformità all’articolo 6, paragrafo 2 bis della convenzione, un accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, su mandato del comitato amministrativo e agendo per conto dello stesso, che comprenda l’accettazione da parte dell’organizzazione internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo.

3. Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.

4. Tutte le informazioni di natura riservata o ottenute a titolo riservato acquisite direttamente o indirettamente dall’organizzazione internazionale in virtù della convenzione sono coperte dal secreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono tuttavia essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

5. Il comitato amministrativo ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Se il comitato amministrativo decide di revocare l’autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.

6. L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla convenzione.

[1]               GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

[2]               GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

[3]               GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.