52013PC0239

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all’accettazione dell’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali /* COM/2013/0239 final - 2013/0127 (NLE) */


RELAZIONE

La Convenzione UNECE sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali conferisce un quadro giuridico alla cooperazione sulle risorse idriche condivise nella regione coperta dall’UNECE tramite la gestione integrata delle risorse idriche. La convenzione ha l’obiettivo di istituire un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale volte a prevenire e limitare l’inquinamento dei corsi d’acqua transfrontalieri e a garantire l’utilizzazione razionale delle acque da parte dei paesi della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

La convenzione è stata firmata a nome della Comunità europea a Helsinki il 18 marzo 1992 ed è stata approvata con la decisione 95/308/CE del Consiglio, del 24 luglio 1995.

In occasione della riunione delle Parti del 2003 della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, le Parti della Convenzione hanno espresso l’intenzione di consentire agli Stati esterni alla regione UNECE di diventare Parti della Convenzione al fine di promuovere la cooperazione sui bacini fluviali in tutto il mondo. Il precedente per questo approccio è costituito dall’apertura di una serie di convenzioni sull’ambiente dell’UNECE a paesi situati all’esterno della regione UNECE, ad esempio la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e la Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, così come il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere.

Nel 2003 la riunione delle Parti ha adottato un emendamento che consente a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite di aderire alla Convenzione previa approvazione della stessa riunione delle Parti. La Comunità europea e i suoi Stati membri hanno partecipato alla riunione in qualità di Parti della Convenzione e si sono espressi a favore dell’adozione dell’emendamento, che entrerà in vigore non appena sarà accettato da tutti i paesi e tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003.

Quando l’emendamento entrerà in vigore, la Convenzione assumerà particolare rilevanza per i paesi limitrofi della regione UNECE, come l’Afghanistan, la Cina, la Repubblica islamica dell’Iran e determinati paesi dell’Asia centrale. Alcuni di questi paesi hanno espresso l’interesse di accedere alla Convenzione. La loro partecipazione alla Convenzione porterà dei benefici poiché incoraggerà la cooperazione nella gestione delle risorse idriche transfrontaliere, soprattutto alla luce delle crescenti pressioni esercitate dai cambiamenti climatici, della desertificazione nonché dell’importanza dell’accesso all’acqua per garantire stabilità e sicurezza.

Con l’adozione di un emendamento nel 2003, la grande maggioranza delle Parti della Convenzione ha già accettato formalmente l’emendamento in oggetto. L’UE è una delle poche Parti della Convenzione che non hanno ancora accettato l’emendamento.

Viste queste premesse, è opportuno che l’Unione europea proceda all’accettazione dell’emendamento al fine di garantire un’apertura globale alla Convenzione e di consentire l’accesso dei paesi non UNECE interessati all’adesione.

2013/0127 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’accettazione dell’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1)       L’Unione è parte della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali in virtù della sua accettazione nel 1995[2].

(2)       L’obiettivo principale della Convenzione è stabilire un quadro di cooperazione bilaterale e multilaterale per prevenire e controllare l’inquinamento dei corsi d’acqua transfrontalieri e per garantire un uso razionale delle risorse idriche da parte dei paesi membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

(3)       In occasione della riunione delle parti del 2003 della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, le Parti della Convenzione hanno espresso l’intenzione di consentire agli Stati esterni alla regione UNECE di diventare Parti della Convenzione al fine di promuovere la cooperazione sui bacini fluviali in tutto il mondo.

(4)       Altre convenzioni sull’ambiente dell’UNECE (ad esempio la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e la Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) sono aperte a paesi esterni alla regione coperta dall’UNECE.

(5)       La Comunità europea ha partecipato alla riunione delle Parti del 2003 in cui è stato adottato un emendamento che consente a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite di aderire alla Convenzione previa accettazione della stessa riunione delle Parti.

(6)       L’emendamento entrerà in vigore non appena sarà accettato da tutti i paesi e tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003.

(7)       È opportuno accettare l’emendamento a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione si accetta, a nome dell’Unione, l’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione (qui di seguito “l’emendamento”) sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi che consente l’accesso alla Convenzione a tutti gli Stati membri dell’ONU e che è stato adottato in occasione della terza riunione delle Parti.

Il testo dell’emendamento figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di accettazione di cui all’articolo 21, paragrafo 4, della Convenzione con cui l’Unione europea esprime il proprio consenso ad essere vincolata dall’emendamento in oggetto.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLE ACQUE

a) All’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione, è inserito un nuovo paragrafo, che recita:

“3. Qualsiasi paese che non figura al paragrafo 2, ma che è membro delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione previa approvazione della riunione delle Parti. Nel quadro del processo di adesione, tale Stato dichiara che l’approvazione dell’adesione alla Convenzione è stata concessa dalla riunione delle Parti e specifica la data di ricezione di tale approvazione. Le richieste di adesione di membri delle Nazioni Unite non sono sottoposte alla riunione delle Parti ai fini dell’approvazione finché questo paragrafo non entrerà in vigore in tutti i paesi e in tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003.”

e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza;

b) all’articolo 26, paragrafo 3, dopo “di cui all’articolo 23” è inserito “o all’articolo 25, paragrafo 3”.

[1]               GU C […] del…, pag. [...].

[2]               GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.