Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra /* COM/2013/0230 final - 2013/0120 (NLE) */
RELAZIONE Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare singoli accordi quadro di partenariato e di
cooperazione (APC) con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la
Malaysia e il Brunei. I negoziati con l'Indonesia sono iniziati nel 2005 e si
sono conclusi nel giugno 2007. La Commissione ha siglato l'APC nel luglio 2007
e l'Indonesia nel luglio 2009. L’accordo è stato firmato dalle parti il 9
novembre 2009 a Giacarta. L’accordo di partenariato globale e cooperazione
UE-Indonesia è stato il primo del genere tra l’UE e i paesi dell’Associazione
delle nazioni del sud-est Asiatico (ASEAN), testimonia della rapidità con la
quale i legami tra l’UE e l’Indonesia acquisiscono sempre maggior importanza e
apre una nuova era nelle relazioni bilaterali basata su principi condivisi
quali l’uguaglianza, il rispetto reciproco, il reciproco vantaggio, lo Stato di
diritto e i diritti umani. L'accordo rafforza la cooperazione politica,
economica e settoriale in un’ampia gamma di campi strategici, tra cui:
commercio, ambiente, energia, scienza e tecnologia, buon governo, turismo e
cultura, migrazione, antiterrorismo, lotta alla corruzione e alla criminalità
organizzata. Promuoverà inoltre la cooperazione in termini di risposta alle sfide
mondiali, nell’ambito della quale sia l’Indonesia che l’UE svolgono un ruolo di
crescente rilievo, come nel G20. L'APC consentirà all'UE di assumere maggiori
responsabilità e ampliare la propria influenza nella regione. Per mezzo
dell'APC, l'UE promuoverà i valori europei e rafforzerà la cooperazione
concreta in un'ampia serie di ambiti di reciproco interesse. Infine, l'accordo
sarà considerato un esempio positivo di dialogo interculturale/religioso, in
quanto l'Indonesia è il terzo paese più popoloso dell'Asia oltre che il più
grande paese musulmano del mondo. La conclusione dell’APC è in linea con
l’obiettivo dell’UE di creare un ambito economico e politico completo e
coerente per le relazioni tra l’UE e i paesi dell’ASEAN. Conformemente alla giurisprudenza costante
della Corte di giustizia, la Commissione è d’avviso che, a decorrere
dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e dell’integrazione della PESC
nelle politiche dell’Unione, gli accordi quadro come l'APC con l'Indonesia
rientrino totalmente nelle competenze conferite all'UE dai trattati. La
Commissione ritiene quindi che si tratti di accordi bilaterali a livello
esclusivo UE. Il fatto che la Commissione abbia trasmesso la
proposta come accordo dell’Unione e degli Stati membri con l’Indonesia è dovuto
esclusivamente alla genesi di questo tipo di accordo secondo le regole del
trattato prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e degli obblighi
internazionali che ne derivano per l'Unione. La Commissione rileva che l'atto finale contiene
la dichiarazione unilaterale seguente della Comunità europea: "Le
disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte
III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il
Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto
parte della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero
l'Irlanda (secondo il caso) notifichino alla Repubblica di Indonesia che essi
sono vincolati in quanto parte della Comunità europea, conformemente al
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Lo stesso
dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato a quegli stessi trattati.” Poiché la proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e cooperazione non si
fonda su alcuna base giuridica del titolo V della parte III del TFUE, la
Commissione ritiene che la dichiarazione unilaterale di cui sopra non abbia più
ragion d'essere. La Commissione ritiene pertanto che, all’adozione
della decisione del Consiglio relativa alla conclusione, il Consiglio e la
Commissione dovrebbero rilasciare la seguente dichiarazione comune: “Il Consiglio e la
Commissione rilevano che la decisione di concludere l'accordo di partenariato e
cooperazione con l'Indonesia è adottata sulla base degli articoli 207 e 209 del
TFUE, non “ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE.” Pertanto,
la dichiarazione unilaterale della Comunità europea in occasione della firma
dell’atto finale non ha più ragion d’essere.” 2013/0120 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro
di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione
del Consiglio del 5 novembre 2009[1],
l’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall’altra,
è stato firmato il 9 novembre 2009 fatta salva la conclusione in data
successiva. (2) È necessario che l’accordo
sia approvato a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo
1 L'accordo quadro di partenariato globale e
cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Indonesia, dall'altra, è approvato a nome dell’Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo
2 L’alto rappresentante
dell’Unione/vicepresidente della Commissione o un suo rappresentante presiedono
il comitato misto di cui all’articolo 41 dell’accordo. Articolo
3 Il presidente del Consiglio nomina la persona
abilitata a effettuare, a nome dell’Unione europea, la notifica di cui
all’articolo 48, paragrafo 1, dell’accordo. Articolo
4 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente
ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO GLOBALE
E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE
E LA REPUBBLICA DI INDONESIA,
DALL'ALTRA
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito la "Comunità", nonché IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce
la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli
"Stati membri", da una
parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA, dall'altra, in appresso denominati congiuntamente "le
Parti", CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di
amicizia e gli stretti legami storici, politici ed economici che uniscono la
Repubblica di Indonesia e la Comunità; CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono
particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche; RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti
al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; RIBADENDO l'impegno assunto dalle Parti per
quanto riguarda il rispetto, la promozione e la tutela dei principi democratici
e dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della
giustizia a livello internazionale contemplati, fra l'altro, dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dallo Statuto di Roma e dagli
altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a
entrambe le Parti; RIBADENDO il rispetto della sovranità,
dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Repubblica di
Indonesia; RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe
le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune
desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle
rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile
e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente; RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di
allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti, che
coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in
giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti e
che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti
adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione
internazionale; IMPEGNANDOSI fermamente a combattere tutte le
forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo in conformità
del diritto internazionale, segnatamente la legislazione riguardante i diritti
dell'uomo, i principi umanitari relativi alle migrazioni e alle questioni
inerenti ai rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonché a
istituire una cooperazione e strumenti efficaci a livello internazionale per
eliminarle definitivamente; CONSIDERANDO che le Parti riconoscono che
l'adozione delle convenzioni internazionali pertinenti e delle altre
risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa
l'UNSCR 1540, sottende l'impegno dell'intera comunità internazionale a
combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa; RICONOSCENDO la necessità di accelerare il
disarmo e rafforzare gli obblighi in materia di non proliferazione sanciti dal
diritto internazionale onde scongiurare, fra l'altro, il pericolo rappresentato
dalle armi di distruzione di massa; RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di
cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia,
la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri
dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), e dei successivi
protocolli di adesione; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le
relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune
volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei
settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto
dell'ambiente naturale e mutui vantaggi; CONFERMANDO il loro desiderio di
intensificare, tenendo conto delle attività svolte nel contesto regionale, la
cooperazione fra la Comunità e la Repubblica di Indonesia in base a valori
comuni e con vantaggi reciproci; IN CONFORMITÀ delle rispettive leggi e
normative, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO
I NATURA
E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
Principi generali 1. Il rispetto dei principi democratici
e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti
dell'uomo applicabili a entrambe le Parti, è alla base delle politiche interne
ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente
accordo. 2. Le Parti confermano i loro valori
comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 3. Le Parti ribadiscono l'impegno a
promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide
connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli
obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Le Parti ribadiscono l'impegno a
rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e
concordano d'intensificare la cooperazione onde migliorare ulteriormente le
azioni di sviluppo. 5. Le Parti ribadiscono l'importanza
attribuita ai principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa
l'indipendenza del settore giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. 6. Il presente accordo di partenariato
e di cooperazione sarà applicato secondo principi di parità e di reciproco
vantaggio. ARTICOLO
2
Finalità della cooperazione Nell'intento di rafforzare le relazioni
bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad
intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in
particolare per: a) istituire una cooperazione a livello
bilaterale e in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali
competenti; b) sviluppare gli scambi e gli
investimenti tra di esse con reciproci vantaggi; c) istituire una cooperazione in tutti
i settori di reciproco interesse connessi al commercio e agli investimenti onde
agevolare scambi e flussi d'investimento, evitare ed eliminare gli eventuali
ostacoli, comprese, se del caso, le iniziative regionali CE-ASEAN presenti e
future; d) istituire una cooperazione in altri
settori di reciproco interesse, in particolare turismo e servizi finanziari;
fiscalità e dogane; politica macroeconomica; politica industriale e PMI;
società dell’informazione; scienza e tecnologia; energia; trasporti e sicurezza
dei trasporti; istruzione e cultura; diritti umani; ambiente e risorse
naturali, compreso l'ambiente marino; silvicoltura; agricoltura e sviluppo
rurale; cooperazione per quanto riguarda l'ambiente marino e la pesca; salute;
sicurezza alimentare; salute degli animali; statistiche; protezione dei dati
personali; cooperazione per l'ammodernamento dell'amministrazione statale e
pubblica; diritti di proprietà intellettuale; e) istituire una cooperazione in
materia di migrazione, comprese l'immigrazione legale e illegale, il traffico e
la tratta di esseri umani; f) istituire una cooperazione per
quanto riguarda i diritti umani e le questioni giuridiche; g) istituire una cooperazione per la
lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; h) istituire una cooperazione per la
lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale, come la produzione e il
traffico di droghe illecite e dei loro precursori e il riciclaggio del denaro; i) promuovere la partecipazione di
entrambe ai programmi di cooperazione pertinenti a livello subregionale e
regionale; j) migliorare l'immagine di ciascuna
Parte nelle regioni dell'altra; k) promuovere la comprensione fra i
popoli con l'aiuto di enti non governativi di vario tipo, come i think-tank, le
università, la società civile e i media, attraverso seminari, conferenze,
interazione fra i giovani e altre attività. ARTICOLO
3
Lotta contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa 1. Le Parti ritengono che la
proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori,
statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la
sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono pertanto di
cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e
l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei
trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione,
nonché degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi
internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.. Le Parti convengono
che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente
accordo. 3. Le Parti convengono di collaborare e
di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti
internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione
di massa applicabili a entrambe, anche mediante la condivisione di
informazioni, competenze ed esperienze. 4. Le Parti convengono di collaborare
per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di
massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la
ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli
altri strumenti internazionali pertinenti. 5. Le Parti convengono di collaborare
per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde
prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del
transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il
controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso,
istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli
all'esportazione. 6. Le Parti decidono di avviare un
dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il
dialogo può svolgersi a livello regionale. ARTICOLO
4
Cooperazione in campo giuridico 1. Le Parti collaborano per le
questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici, delle loro leggi
e delle loro istituzioni giuridiche, anche in termini di efficacia,
segnatamente attraverso scambi di opinioni e di competenze e lo sviluppo delle
capacità. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le
Parti si adoperano per sviluppare l'assistenza reciproca in campo giuridico per
quanto riguarda le questioni penali e l'estradizione. 2. Le Parti ribadiscono che i crimini
più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono
rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero
essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere
debitamente puniti. 3. Le Parti convengono di collaborare
per l'applicazione del decreto presidenziale sul piano d'azione nazionale 2004-2009
in materia di diritti umani, compresi i preparativi per la ratifica e
l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, come la
Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio e lo Statuto di
Roma istitutivo della Corte penale internazionale. 4. Le Parti convengono che un dialogo
tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.
ARTICOLO 5
Cooperazione nella lotta al terrorismo 1. Ribadendo l’importanza della lotta
al terrorismo, e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi
gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e alle
rispettive normative e regolamentazioni, e tenendo conto della strategia
globale contro il terrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e della
dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del
28 gennaio 2003, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella
repressione degli atti di terrorismo. 2. Nel quadro dell'attuazione della
risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre
risoluzioni delle Nazioni Unite pertinenti, delle convenzioni e degli strumenti
internazionali applicabili a entrambe, le Parti collaborano per combattere il
terrorismo promuovendo in particolare: –
lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici
e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e
nazionale; –
lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi
utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e
della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del
terrorismo; –
la cooperazione per l'applicazione delle leggi,
rafforzando il quadro giuridico e cercando di eliminare i fattori che
favoriscono la diffusione del terrorismo; –
la cooperazione per promuovere i controlli e la
gestione delle frontiere, rafforzando le capacità mediante la creazione di
reti, programmi di formazione e d'istruzione, scambi di visite di alti
funzionari, accademici, analisti e operatori del settore e l'organizzazione di
seminari e conferenze.
TITOLO
II
COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI
REGIONALI E INTERNAZIONALI
ARTICOLO 6 Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a
collaborare nelle sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le
Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il
vertice Asia-Europa (ASEM), la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio
e lo sviluppo (UNCTAD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
TITOLO III
COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE
ARTICOLO 7 1. Per ciascun settore oggetto di
dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la
debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale,
le Parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale e/o
regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di
ottimizzare l’impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati
sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilità
politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre
attività in cui sono coinvolti la Comunità e i partner dell’ASEAN. 2. La Comunità e l'Indonesia possono
decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attività di
cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati,
compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La
cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di
formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni
concordate tra le Parti. TITOLO
IV
COOPERAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E INVESTIMENTI
ARTICOLO 8
Principi generali
1. Le Parti avviano un dialogo sul
commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde
intensificare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema
commerciale multilaterale. 2. Le Parti si impegnano a promuovere
per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi
commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a
migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli
ostacoli agli scambi, in particolare per eliminare tempestivamente gli ostacoli
non tariffari e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo
conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti. 3. Riconoscendo che il commercio dà un
contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi
di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i paesi in via di
sviluppo, le Parti cercano di intensificare le consultazioni su tale assistenza
nel pieno rispetto delle norme OMC. 4. Le Parti si tengono reciprocamente
informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i
settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la
salute degli animali, i consumatori, le sostanze chimiche pericolose e la
gestione dei rifiuti. 5. Le
Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli
investimenti tra di esse, compreso lo sviluppo delle capacità tecniche
necessarie per risolvere i problemi, nei settori di cui agli articoli da 9 a 16.
ARTICOLO
9
Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) Le Parti avviano discussioni e scambi di
informazioni sulle procedure legislative, certificative e ispettive,
segnatamente nel quadro dell’accordo OMC sulle questioni sanitarie e
fitosanitarie (SPS), della Convenzione internazionale per la protezione dei
vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e della
commissione del CODEX Alimentarius (CAC).
ARTICOLO 10
Ostacoli tecnici al commercio (TBT)
Le Parti
promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano
informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sui
regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell’accordo OMC sugli ostacoli
tecnici agli scambi (TBT).
ARTICOLO
11
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Le Parti collaborano per migliorare e
applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprietà intellettuale in base alle
migliori prassi, nonché per diffondere la conoscenza in materia. Possono
rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia
di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione,
tutela e applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale,
prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la
pirateria. ARTICOLO
12
Facilitazione degli scambi
Le Parti condividono le esperienze e vagliano
la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le
altre procedure doganali, di migliorare la trasparenza dei regolamenti
commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale, compresi i meccanismi di
assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di
opinioni e le azioni comuni nell’ambito delle iniziative internazionali. Le
Parti si adoperano con particolare impegno per migliorare la sicurezza del
commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, e per conciliare
l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.
ARTICOLO 13
Cooperazione doganale
Fatte salve le altre forme di cooperazione
previste dal presente accordo, le Parti esprimono interesse per la possibilità
di concludere, in futuro, un protocollo sulla cooperazione doganale, compresa
l'assistenza reciproca, nel quadro istituzionale del presente accordo.
ARTICOLO 14
Investimenti
Le Parti incentivano i flussi di investimenti
rendendo più stabile e più attraente il contesto per gli investimenti reciproci
attraverso un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la
cooperazione in materia di investimenti, a ricercare meccanismi amministrativi
per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere un regime d'investimento
stabile, trasparente, accessibile e non discriminatorio. ARTICOLO
15
Politica della concorrenza
Le Parti promuovono l’elaborazione e
l’applicazione effettiva di regole sulla concorrenza e la divulgazione delle
informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le
imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.
ARTICOLO 16
Servizi
Le Parti avviano un dialogo regolare
finalizzato, tra l’altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti
normativi, alla promozione dell’accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti
di capitale e alla tecnologia, nonché all’espansione degli scambi di servizi
tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
TITOLO V
COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI
ARTICOLO 17
Turismo
1. Le
Parti possono collaborare per migliorare gli scambi di informazioni e
introdurre le migliori prassi affinché il turismo si sviluppi in modo
equilibrato e sostenibile conformemente al Codice etico mondiale per il turismo
dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla
base del processo locale Agenda 21. 2. Le Parti possono intensificare la
cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e
culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, aumentando il contributo
positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità
locali e cercando, in particolare, di promuovere l'ecoturismo, di rispettare
l'integrità e gli interessi delle comunità locali e di migliorare la formazione
nell'industria turistica.
ARTICOLO 18
Servizi finanziari
Le Parti decidono di incentivare la
cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro
necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi.
ARTICOLO 19
Dialogo sulla politica economica
1. Le Parti concordano di collaborare
per promuovere gli scambi di informazioni e la condivisione di esperienze sulle
rispettive politiche e tendenze economiche, nonché la condivisione di
esperienze sulle politiche economiche, anche nell'ambito della cooperazione e
dell'integrazione economica regionale. 2. Le Parti cercano inoltre di
approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche
stabilite di comune accordo, tra cui la politica monetaria, la politica
tributaria (comprese le tasse), le finanze pubbliche, la stabilizzazione
macroeconomica e il debito estero. 3. Le Parti riconoscono l'importanza di
migliorare la trasparenza e gli scambi di informazioni onde agevolare
l'attuazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale
nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici. Le Parti concordano di migliorare
la cooperazione in questo campo.
ARTICOLO 20
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
1. Le Parti decidono di promuovere la
cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive
politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde
migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese
(PMI) attraverso: –
scambi di informazioni e di esperienze sulla
creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI; –
la promozione dei contatti tra gli operatori
economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti
di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della
Comunità, privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i
partner; –
un accesso più agevole ai finanziamenti e ai
mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e
gli scambi di buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti, in
particolare per le micro e piccole imprese; –
progetti di ricerca comuni in settori industriali
selezionati e la cooperazione in materia di norme, procedure di valutazione
della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune
accordo. 2. Le Parti agevolano e sostengono le
attività pertinenti del settore privato di entrambe.
ARTICOLO 21
Società dell'informazione
Riconoscendo che le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione costituiscono un settore chiave della
società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e
sociale, le Parti cercano di collaborare al fine di promuovere: a) lo sviluppo di un ampio dialogo sui
diversi aspetti della società dell’informazione, in particolare le politiche e
le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio
universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e
dei dati personali, l’indipendenza e l’efficienza dell’autorità di
regolamentazione; b) l'interconnessione e
l'interoperabilità fra le reti e i servizi della Comunità, dell'Indonesia e del
sud-est asiatico; c) la standardizzazione e la diffusione
delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) la cooperazione in materia di
ricerca tra la Comunità e l'Indonesia sulle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione; e) progetti di ricerca comuni sulle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); f) gli aspetti delle TIC connessi alla
sicurezza. ARTICOLO
22
Scienza e Tecnologia
1. Le Parti decidono di collaborare nei
settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l’energia, i
trasporti, l’ambiente, le risorse naturali e la sanità, tenendo conto delle
rispettive politiche. 2. La cooperazione mira a: a) favorire gli scambi di informazioni
e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda
l’attuazione di politiche e programmi; b) promuovere relazioni durature tra le
comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori
industriali delle Parti; c) incentivare la formazione delle
risorse umane; d) promuovere altre forme di
cooperazione stabilite di comune accordo. 3. La cooperazione può consistere in
progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel
quadro di programmi di mobilità a livello internazionale, assicurando la
massima diffusione dei risultati della ricerca. 4. Nell’ambito della cooperazione, le
Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione
superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.
ARTICOLO 23
Energia
Le Parti si adoperano per intensificare la
cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i
contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di: a) diversificare l’approvvigionamento
energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e
rinnovabili, e collaborare nelle attività energetiche industriali a monte e a
valle; b) arrivare a un uso razionale
dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e
intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche
attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto; c) incentivare i trasferimenti di
tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell’energia; d) affrontare la questione del
collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile. ARTICOLO 24
Trasporti
1. Le
Parti cercano di collaborare in tutti i settori rilevanti della politica dei
trasporti nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei
passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, lo
sviluppo delle risorse umane e la tutela dell'ambiente, nonché di rendere più
efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione può comprendere, fra
l'altro: a) gli scambi di informazioni sulle
rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per
quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali e marittimi, compreso
l'aspetto logistico, e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di
trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei
porti e degli aeroporti; b) il possibile uso del sistema globale
di navigazione satellitare europeo (Galileo), con particolare attenzione alle
questioni di reciproco interesse; c) un dialogo sui servizi di trasporto
aereo onde sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra le Parti nei
settori di reciproco interesse, compresa la modifica di determinati elementi
degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore fra l'Indonesia e i
singoli Stati membri per renderli conformi alle leggi e regolamentazioni delle
Parti, vagliando al tempo stesso la possibilità di sviluppare ulteriormente la
cooperazione nel settore dei trasporti aerei; d) un dialogo sui servizi di trasporto
marittimo per ottenere i seguenti risultati: accesso illimitato, su base
commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, non
introduzione di clausole di ripartizione del carico, trattamento nazionale e
clausola NPF per le navi gestite da cittadini o società dell’altra Parte e
questioni connesse ai servizi di trasporto "porta a porta"; e) l'applicazione di standard in
materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, specie per quanto
riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le convenzioni
internazionali pertinenti. ARTICOLO
25
Istruzione e cultura
1. Le Parti convengono di promuovere la
cooperazione in materia di istruzione e cultura nel debito rispetto della loro
diversità, onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle
rispettive culture. 2. Le Parti cercano inoltre di prendere
misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative
culturali comuni di vario tipo, compresa l’organizzazione congiunta di manifestazioni
culturali. In tale contesto, le Parti decidono inoltre di sostenere le attività
della Fondazione Asia-Europa. 3. Le Parti decidono di consultarsi e
di collaborare nei consessi internazionali pertinenti come l’UNESCO e di
scambiare opinioni sulla diversità culturale, compresi gli sviluppi quali la
ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la
promozione della diversità delle espressioni culturali. 4. Le Parti pongono l’accento sulle
misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi organismi specializzati, a
favorire gli scambi di informazioni e pubblicazioni, competenze, studenti,
esperti e risorse tecniche, onde promuovere l'uso delle TIC nel settore
dell'istruzione, avvalendosi sia delle infrastrutture messe a disposizione dai
programmi comunitari in materia di istruzione e cultura attuati nel sud-est
asiatico che dell’esperienza acquisita da entrambe in questo campo. Le Parti
decidono inoltre di promuovere l'attuazione del programma Erasmus Mundus. ARTICOLO
26
Diritti umani
1. Le Parti convengono di collaborare
per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani. 2. La cooperazione può comprendere, fra
l'altro: a) un sostegno all'attuazione del piano
d'azione nazionale indonesiano per i diritti umani; b) la promozione dei diritti umani e la
sensibilizzazione in questo campo; c) il potenziamento delle istituzioni
competenti in materia di diritti umani. 3. Le Parti convengono che un dialogo
tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.
ARTICOLO 27
Ambiente e risorse naturali
1. Le Parti convengono che è necessario
salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità
biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. In tutte le attività intraprese
dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dei risultati del
vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi
ambientali multilaterali pertinenti applicabili a entrambe le Parti. 3. Le Parti cercano di proseguire la
cooperazione nell’ambito dei programmi regionali per la tutela dell’ambiente,
segnatamente per quanto riguarda: a) la sensibilità ecologica e la
capacità di applicare le leggi; b) lo sviluppo delle capacità in
materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica con particolare
attenzione a ricerca e sviluppo, monitoraggio e analisi dei cambiamenti
climatici e dell'effetto serra, programmi di attenuazione dell'impatto e di
adattamento; c) lo sviluppo delle capacità per la
partecipazione e l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali,
comprese la biodiversità, la biosicurezza e la CITES; d) la promozione di tecnologie,
prodotti e servizi ambientali, compreso lo sviluppo delle capacità per quanto
riguarda i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale; e) la prevenzione dei movimenti
transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri
tipi di rifiuti; f) l'ambiente costiero e marino, la
conservazione, l'inquinamento e il controllo del degrado; g) la partecipazione locale alla tutela
ambientale e allo sviluppo sostenibile; h) la gestione del suolo e del
territorio; i) l'adozione di misure volte a
combattere le nebbie inquinanti. 4. Le Parti favoriscono l’accesso
reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche
dei programmi stessi.
ARTICOLO 28
Silvicoltura
1. Le Parti convengono che è necessario
tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la
loro diversità biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future. 2. Le Parti cercano di proseguire la
cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi,
comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di
legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste. 3. Le Parti attuano programmi di
cooperazione riguardanti in particolare: a) la cooperazione nei consessi
internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione
di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo
commercio di legname; b) lo sviluppo delle capacità, la
ricerca e lo sviluppo; c) un aiuto per rendere sostenibile il
settore forestale; d) la diffusione della certificazione
forestale. ARTICOLO
29
Agricoltura e sviluppo rurale
Le Parti convengono di sviluppare la
cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, concentrandosi in
particolare sui seguenti settori: a) la politica agricola e le
prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale; b) le possibilità di eliminare gli
ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento; c) la politica di sviluppo nelle zone
rurali; d) la politica qualitativa per le
colture e l'allevamento e le indicazioni geografiche protette; e) lo sviluppo del mercato e la
promozione delle relazioni commerciali internazionali; f) lo sviluppo dell'agricoltura
sostenibile.
ARTICOLO 30
Ambiente marino e pesca
Le Parti favoriscono la cooperazione, a
livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca
onde promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili. La
cooperazione può comprendere: a) scambi di informazioni; b) un sostegno a una politica a lungo
termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca,
comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; c) la promozione della lotta alle
attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate; d) lo sviluppo del mercato e il
potenziamento delle capacità. ARTICOLO
31
Salute
1. Le Parti convengono di collaborare
nei settori sanitari di reciproco interesse onde rafforzare le attività in
materia di ricerca, gestione dei sistemi sanitari, alimentazione, prodotti
farmaceutici, medicina preventiva, principali malattie trasmissibili come
influenza aviaria e pandemica, HIV/AIDS, SARS e altre malattie non
trasmissibili come cancro e cardiopatologie, traumi da incidenti stradali e
altre minacce per la salute, compresa la tossicodipendenza. 2. La cooperazione comprende
principalmente: a) scambi di informazioni e di
esperienze nei settori suddetti; b) programmi nel campo
dell’epidemiologia nonché decentramento, finanziamento della sanità,
valorizzazione delle comunità e gestione dei servizi sanitari; c) sviluppo delle capacità tramite
l'assistenza tecnica e promozione dei programmi di formazione professionale; d) programmi volti a potenziare i
servizi sanitari e a sostenere le attività connesse, tra cui la riduzione dei
tassi di mortalità infantile e materna.
ARTICOLO 32
Statistiche
Le Parti convengono di promuovere, in linea
con le attività di cooperazione statistica in corso tra la Comunità e l’ASEAN,
l’armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e
la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati
statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a
tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un
trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione. ARTICOLO
33
Protezione dei dati personali
1. Le Parti convengono di impegnarsi in
questo campo con l'obiettivo comune di migliorare il livello di protezione dei
dati personali tenendo conto delle migliori prassi internazionali, come quelle
contenute negli Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di
dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
del 14 dicembre 1990). 2. Nella cooperazione per la protezione
dei dati personali può rientrare, fra l'altro, un'assistenza tecnica sotto
forma di scambi di informazioni e di consulenze nel rispetto delle leggi e
regolamentazioni delle Parti.
ARTICOLO 34
Migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza di un'azione comune per la gestione
dei flussi migratori fra i loro territori. Nell'intento di rafforzare la
cooperazione, avvieranno un dialogo globale su tutte le questioni connesse alle
migrazioni, tra cui l'immigrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri
umani, nonché sulle misure a favore di coloro che hanno bisogno di una
protezione internazionale. Gli aspetti
relativi alla migrazione saranno inclusi nelle strategie nazionali per lo
sviluppo socioeconomico di entrambe le Parti. Le Parti convengono di gestire le
questioni migratorie nel rispetto dei principi umanitari. 2. La cooperazione tra le Parti
dovrebbe basarsi su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in
consultazione reciproca tra le Parti e attuarsi conformemente alla legislazione
vigente delle Parti. La cooperazione riguarderà in particolare: a) le cause di fondo delle migrazioni; b) lo sviluppo e l'applicazione della
legislazione e delle prassi nazionali in conformità del diritto internazionale
pertinente applicabile a entrambe le Parti. Si promuoverà in particolare il
rispetto del principio di non respingimento; c) le questioni di reciproco interesse
in materia di visti, documenti di viaggio e gestione/controllo delle frontiere; d) le norme di ammissione, i diritti e
lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di
integrazione per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la
formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia; e) lo sviluppo delle capacità tecniche
e umane; f) l'elaborazione di un'efficace
politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico e della tratta
di esseri umani, compreso l’esame delle modalità di lotta contro le reti di
passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta; g) il rimpatrio, in condizioni di
rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul
territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la
loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3. 3. Nell'ambito della cooperazione volta
a prevenire e a combattere l'immigrazione illegale, e fatta salva la necessità
di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono
inoltre di: a) individuare i loro presunti
cittadini e riammettere, su richiesta, tutti i loro cittadini presenti
illegalmente sul territorio di uno Stato membro o dell'Indonesia, senza ritardi
indebiti e ulteriori formalità, una volta accertata la nazionalità; b) fornire ai cittadini riammessi
documenti d'identità adatti a tale scopo. 4. Le Parti convengono di negoziare, su
richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi
specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i loro
cittadini e i cittadini di altri paesi. Si affronterebbe in tal modo anche il
problema degli apolidi. ARTICOLO
35
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
Le Parti convengono di collaborare e di
contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e
finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi
internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il
recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Questa
disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
ARTICOLO 36
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nell'ambito dei rispettivi quadri
giuridici, le Parti collaborano per garantire un'impostazione globale ed
equilibrata attraverso un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità
competenti in materia di sanità, istruzione, applicazione della legge, compresi
i servizi doganali, affari sociali, giustizia e affari interni, normativa sul
mercato lecito, onde ridurre per quanto possibile l'offerta, il traffico e la
domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla
società in senso lato e prevenire in modo più efficace l'uso dei precursori
chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. Le Parti concordano gli opportuni
metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si
baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali
pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle
linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione
speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998. 3. La cooperazione tra le Parti può
comprendere scambi di opinioni sui quadri legislativi e sulle migliori prassi,
nonché assistenza tecnica e amministrativa nei seguenti settori: prevenzione e
trattamento della tossicodipendenza, secondo varie modalità fra cui la
riduzione dei danni derivanti dall'abuso di stupefacenti; centri di
informazione e di monitoraggio; formazione del personale; ricerca nel campo
della droga; cooperazione giudiziaria e di polizia e prevenzione dell’impiego
dei precursori chimici per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze
psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori. 4. Le Parti possono collaborare per
promuovere politiche di sviluppo alternative volte a ridurre per quanto
possibile la coltivazione illecita di droga, segnatamente la cannabis. ARTICOLO
37
Cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro
1. Le Parti decidono di impegnarsi e di
collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il
riciclaggio dei proventi delle attività illecite come il traffico di droga e la
corruzione. 2. Le Parti convengono di includere
nella cooperazione un’assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l’elaborazione
e l’applicazione delle normative e garantire un efficace funzionamento dei
meccanismi volti a combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del
terrorismo, compreso il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da attività
criminali. 3. La cooperazione
consentirà scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive
legislazioni e l’adozione di norme appropriate per lottare contro il
riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle
prese dalla Comunità e dagli organi internazionali attivi nel settore, come la
task force Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (FATF).
ARTICOLO 38
Società civile
1. Le Parti riconoscono il ruolo e il
potenziale contributo della società civile organizzata, in particolare degli
ambienti accademici, nell’ambito del processo di dialogo e di cooperazione
previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo
con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo. 2. Nel rispetto dei principi
democratici, e in conformità delle leggi e regolamentazioni di ciascuna Parte,
la società civile organizzata può: a) partecipare alla definizione delle
politiche a livello nazionale; b) essere informata e partecipare alle
consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche
settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi
del processo di sviluppo; c) gestire in modo trasparente tutte le
risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attività; d) partecipare all'attuazione dei
programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacità, nei settori che
la riguardano. ARTICOLO
39
Cooperazione per la modernizzazione
dell'amministrazione statale e pubblica
Basandosi su una valutazione delle esigenze
specifiche eseguita attraverso una consultazione reciproca, le Parti convengono
di cooperare per modernizzare la loro pubblica amministrazione, in particolare:
a) migliorando l’efficienza
organizzativa, b) migliorando l’efficienza delle
istituzioni per quanto riguarda i servizi prestati, c) garantendo una gestione trasparente
e responsabile delle risorse pubbliche, d) migliorando il quadro legislativo e
istituzionale, e) sviluppando le capacità di elaborazione
e attuazione delle politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed
esecuzione del bilancio, misure anticorruzione), f) potenziando i sistemi giudiziari, g) migliorando i meccanismi e gli
organi di applicazione della legge.
ARTICOLO 40
Mezzi di cooperazione
1. Le Parti convengono di mettere a
disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, nei limiti
delle loro rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi
di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le Parti inviteranno la Banca
europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia
conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento e alle
leggi e regolamentazioni dell'Indonesia. TITOLO
VI
QUADRO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 41
Comitato misto
1. Le Parti convengono di istituire,
nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti
di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di: a) garantire il buon funzionamento e la
corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorità in relazione agli
obiettivi del presente accordo; c) risolvere le controversie connesse
all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; d) formulare raccomandazioni alle Parti
firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le
eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del
presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di
norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una
data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni
straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti.
Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del
comitato misto. 3. Il comitato misto può istituire
gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi
compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano
relazioni dettagliate sulle loro attività. 4. Le Parti decidono che il comitato
misto avrà anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli
accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra la
Comunità e l'Indonesia. 5. Il comitato misto adotta il proprio
regolamento interno per l'applicazione del presente accordo. TITOLO
VII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 42
Clausola sui futuri sviluppi
1. Le Parti possono modificare,
rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare
la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività
specifici. 2. Nell'ambito dell'attuazione del
presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere
il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita
nell'applicare il presente accordo.
ARTICOLO 43
Altri accordi
1. Fatte salve le disposizioni
pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea, né il presente
accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in
alcun modo la facoltà per gli Stati membri di avviare attività di cooperazione
bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di
partenariato e di cooperazione con l'Indonesia. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata
l’esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di
terzi. ARTICOLO
44
Meccanismo di risoluzione delle controversie
1. Ciascuna delle Parti può deferire al
comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o
all'interpretazione del presente accordo. 2. Il comitato misto si occupa della
controversia a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d). 3. Se una Parte ritiene che l'altra sia
venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le
misure del caso. Prima di procedere, fatta
eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto
tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione
onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 4. Le Parti convengono che, ai fini
della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente
accordo, per "casi particolarmente urgenti" di cui al paragrafo 3 si
intendono le violazioni gravi dell'accordo ad opera di una delle Parti. La
violazione grave dell'accordo consiste: i) in una denuncia dell'accordo non
sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure ii) nella violazione di un elemento
essenziale dell'accordo di cui agli articoli 1, paragrafo 1, 3, paragrafo 2, e 35. 5. Nella scelta delle misure, si
privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
Le misure decise vengono comunicate senza indugio all’altra Parte e, se
quest’ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.
ARTICOLO 45
Strutture
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del
presente accordo, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie
agli esperti e funzionari debitamente autorizzati, per lo svolgimento dei loro
compiti nell'ambito della cooperazione, in conformità delle regolamentazioni e
delle norme interne di entrambe le Parti. ARTICOLO
46
Efficacia territoriale
Il presente accordo si applica al territorio
in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle
condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio dell'Indonesia.
ARTICOLO 47
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per
"Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e
i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica
di Indonesia, dall'altro.
ARTICOLO 48
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore
il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica
all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal
fine. 2. Il presente accordo è valido per un
periodo di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi
di un anno, a meno che una Parte non comunichi all’altra, per iscritto, la sua
intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti
periodi. 3. Le eventuali modifiche del presente
accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Gli effetti di tali
modifiche decorrono solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra
l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie. 4. Al presente accordo può essere posta
fine in qualsiasi momento da una delle Parti mediante preavviso scritto
all'altra Parte. Il presente accordo si estingue sei mesi dopo che l'altra
Parte ha ricevuto la notifica. ARTICOLO
49
Notifica
La notifica viene effettuata, rispettivamente,
al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli
esteri della Repubblica di Indonesia.
ARTICOLO 50
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto nelle lingue
bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana,
lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca,
slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascun testo
facente ugualmente fede. Fatto
in duplice copia a ………………… [luogo] il …………………………….. giorno di [mese] nell'anno
duemila …
ATTO FINALE I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, in appresso "la
Comunità", e del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA DI BULGARIA, della REPUBBLICA CECA, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA DI ESTONIA, dell’IRLANDA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, della REPUBBLICA ITALIANA, della REPUBBLICA DI CIPRO, della REPUBBLICA DI LETTONIA, della REPUBBLICA DI LITUANIA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, della REPUBBLICA DI UNGHERIA, di MALTA, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA DI POLONIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della ROMANIA, della REPUBBLICA DI SLOVENIA, della REPUBBLICA SLOVACCA, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce
la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli
"Stati membri", da una
parte, e
della REPUBBLICA DI INDONESIA, dall'altra,
riuniti a (…) il (…) in vista della firma
dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia,
dall'altra, hanno adottato l'accordo quadro di partenariato globale e
cooperazione. I plenipotenziari degli Stati membri e il
plenipotenziario della Repubblica di Indonesia prendono atto della seguente
dichiarazione unilaterale della Comunità europea: "Le
disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte
III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il
Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto
parte della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero
l'Irlanda (secondo il caso) notifichino alla Repubblica di Indonesia che essi
sono vincolati in quanto parte della Comunità europea, conformemente al
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca,
ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti
trattati." Fatto a (...) il
(...) La Comunità europea || La Repubblica di Indonesia [1] Documenti del Consiglio ST 14028 del 21 ottobre 2009, ST
14032 del 21 ottobre 2009 and ST 14032 COR 2.