52013PC0219

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo quadro tra l’Unione europea e il Kosovo( sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione /* COM/2013/0219 final - 2013/0115 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nella sua comunicazione del 2009 intitolata “Realizzare la prospettiva europea del Kosovo*”, la Commissione europea raccomandava di vagliare l’opportunità di firmare con il Kosovo un accordo quadro sui principi generali della sua partecipazione ai programmi dell’Unione e di approntare direttive di negoziato. La proposta di direttive di negoziato è stata adottata dalla Commissione europea nel marzo 2011, successivamente presentata al Consiglio e adottata dal Consiglio “Affari esteri” il 22 ottobre 2012. Il Consiglio “Affari generali” dell’11 dicembre 2012 ha accolto con favore gli sforzi messi in atto dalla Commissione europea per negoziare un accordo quadro con il Kosovo riguardo alla sua partecipazione ai programmi dell’Unione e la sua intenzione di riferire nuovamente al Consiglio nella prima metà del 2013. Il 16 gennaio 2013 il Kosovo ha confermato per iscritto il proprio accordo sul progetto di accordo quadro.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), dello stesso. Il fondamento giuridico sostanziale è l’articolo 212 del TFUE, giacché l’obiettivo e il contenuto della misura consistono nella realizzazione di azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con il Kosovo ai sensi di detto articolo.

2013/0115 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo quadro tra l’Unione europea e il Kosovo* sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla decisione [xxx] del Consiglio del[1], l’accordo quadro tra l’Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione è stato firmato il, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)       Il Consiglio “Affari generali” del dicembre 2010 ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione europea volta a consentire la partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione. Tale partecipazione richiede la conclusione del suddetto accordo internazionale.

(3)       L’accordo intende condurre azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con il Kosovo, ai sensi dell’articolo 212 del TFUE.

(4)       La conclusione del presente accordo quadro non pregiudica la posizione degli Stati membri dell’Unione sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.

(5)       È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo quadro tra l’Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione (in appresso “l’accordo”).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 10 dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione[2].

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Progetto di accordo quadro

tra l’Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata “Unione”,

da un lato, e

il Kosovo, in seguito denominato “Kosovo”,

dall’altro, in appresso denominati insieme “parti contraenti”,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo del dicembre 2007 ha sottolineato che l’Unione è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzare la stabilità della regione, ha dichiarato la disponibilità dell’Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile e ha confermato che l’Unione intende contribuire allo sviluppo economico e politico attraverso una chiara prospettiva europea, in linea con la prospettiva europea della regione.

(2) Il Consiglio “Affari generali” del dicembre 2009 ha accolto con favore la comunicazione della Commissione europea dell’ottobre 2009 intitolata “Realizzare la prospettiva europea del Kosovo”[3] e ha invitato quest’ultima a prendere le misure necessarie per sostenere i progressi del Kosovo verso l’Unione, in linea con la prospettiva europea della regione. Esso ha annesso altresì importanza alle misure relative al commercio e ai visti e ha incoraggiato la Commissione europea a consentire al Kosovo di partecipare ai programmi dell’Unione, integrando il Kosovo nel sistema di sorveglianza economica e di bilancio, attivando la seconda componente dello strumento di assistenza preadesione e consolidando il dialogo nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.

(3) Il Consiglio “Affari generali” del dicembre 2010 ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione europea volta a consentire la partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione, proposta che la Commissione ha presentato nel marzo 2011.

(4) Il Consiglio “Affari generali” del dicembre 2011 ha confermato il proprio impegno a trovare un accordo sulla partecipazione del Kosovo ai programmi dell’Unione, ferme restando le posizioni degli Stati membri sullo status.

(5) Il Consiglio “Affari esteri” dell’ottobre 2012 ha autorizzato la Commissione europea ad avviare a nome dell’Unione negoziati su un accordo quadro con il Kosovo riguardo alla sua partecipazione ai programmi dell’Unione.

(6) Il Kosovo ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

(7) L’articolo 212 del TFUE fa riferimento ad azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.

(8) Le modalità e le condizioni specifiche, compreso il relativo contributo finanziario, della partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico devono essere stabilite nell’ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell’Unione europea, e le autorità del Kosovo.

(9) La firma e la conclusione del presente accordo quadro non pregiudicano la posizione degli Stati membri dell’Unione sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Kosovo è ammesso a partecipare ai seguenti programmi dell’Unione:

a)         programmi esistenti dell’Unione elencati nell’allegato e programmi successivi, ai quali possono accedere i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano della strategia di preadesione per i Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni di tali programmi, una volta entrato in vigore l’accordo quadro (in appresso “l’accordo”);

b)         programmi dell’Unione che saranno istituiti o prorogati dopo l’entrata in vigore dell’accordo e che contengono una clausola di apertura relativa alla partecipazione del Kosovo.

Il Kosovo potrà partecipare al passo con i suoi impegni di adottare e applicare norme nei settori pertinenti al programma in questione e con i progressi compiuti a tale riguardo.

Articolo 2

Il Kosovo fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea in proporzione ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Kosovo possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del controllo dei programmi ai quali il Kosovo contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Kosovo si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario, sono stabilite nell’ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell’Unione europea, e le autorità kosovare.

Qualora il Kosovo chieda l’assistenza preadesione dell’Unione europea sulla base dello strumento di assistenza preadesione[4] o a norma di qualsiasi regolamento analogo che possa essere adottato in futuro e che preveda l’assistenza esterna dell’Unione europea al Kosovo, le condizioni che disciplinano l’impiego dell’assistenza dell’Unione europea da parte del Kosovo dovranno essere stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

L’accordo di cui al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario dell’Unione europea, il controllo finanziario o le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti dell’Unione europea, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all’OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione europea.

Articolo 7

Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato.

L’accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto.

Articolo 8

Le parti contraenti possono rivedere l’accordo per la prima volta entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore e, successivamente, ogni tre anni, in base all’esperienza acquisita attraverso l’effettiva partecipazione del Kosovo a uno o più programmi dell’Unione.

Articolo 9

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio del Kosovo.

Articolo 10

L’accordo entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

Articolo 11

L’accordo è redatto in due esemplari in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, albanese e serba. Ciascuna versione linguistica fa ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il giorno XXX dell’anno YYY.

Per l’Unione europea

Il presidente

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ATTUALI PROGRAMMI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1

– Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)[5]

– Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013[6]

– Fiscalis 2013[7]

– Dogana 2013[8]

– Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità[9]

– Programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - Progress[10]

– Programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori[11]

– Programma Galileo[12]

– Programma e impresa comune SESAR[13]

– Programma Energia intelligente – Europa[14]

– Programma di sostegno alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione[15]

– Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)[16]

– LIFE+[17]

– Salute pubblica[18]

– Programma per l’apprendimento permanente[19]

– Cultura[20]

– Europa per i cittadini[21]

– Settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)[22]

– Pericle (2002-2013)[23]

– Gioventù in azione[24]

– Ricerca e innovazione[25]

– Conoscenza per la crescita[26]

*               Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[1]               GU L... del..., pag....

[2]               La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

[3]               COM (2009) 534 del 14.10.2009.

[4]               GU L 210 del 31.7.2006.

[5]               Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011‑2013).

[6]               Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (COM (2005) 123 del 6.4.2005) e proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabiliscono: il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2007-2013.

[7]               Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013), COM(2006) 202 def. del 17.5.2006.

[8]               Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013), GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25.

[9]               Parte del programma quadro per la competitività e l’innovazione, decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

[10]             Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale – Progress, GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

[11]             Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013), GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

[12]             Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 276 del 20.10.2010.

[13]             Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

[14]             Parte del programma quadro per la competitività e l’innovazione, decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

[15]             Parte del programma quadro per la competitività e l’innovazione, decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

[16]             Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA), GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

[17]             Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+), GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

[18]             Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

[19]             Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente, GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

[20]             Decisione n. 1903/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013), GU L 378 del 27.12.2006, pag. 22.

[21]             Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva, GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

[22]             Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

[23]             Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle), GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40.

[24]             Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013, GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

[25]             Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU L 400 del 30.12.2006.

[26]             Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), prorogato dalla decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013), GU L 47 del 18.2.2012.