Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 /* COM/2013/0185 final - 2013/0097 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'Unione è parte contraente della Convenzione
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (convenzione
ICCAT) dal 14 novembre 1997, a seguito dell'adozione della decisione 86/238/CEE
del Consiglio[1]. La convenzione ICCAT prevede un quadro di
cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse di
tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti mediante la
creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell'Atlantico (ICCAT) e l'adozione, da parte di questo organismo, di misure di
conservazione e gestione che diventano vincolanti per le parti contraenti. Nel 1998 l'ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18
relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di
grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione.
Tale risoluzione stabilisce le procedure per l'identificazione dei paesi le cui
navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini secondo metodi tali
da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione
adottate dall'ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare,
incluse, se necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie,
onde evitare che le navi dei paesi in questione persistano in tali attività di
pesca. In seguito alla risoluzione 98-18, l'ICCAT ha
stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia,
della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra Leone per la pesca di
tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) sono tali da compromettere l'efficacia
delle misure di conservazione e di gestione da essa previste, corroborando la
propria constatazione con dati relativi alle catture, al commercio e alle
attività delle navi. Di conseguenza, l'ICCAT ha raccomandato alle parti
contraenti di adottare misure appropriate, coerenti con le disposizioni della
risoluzione del 1998, al fine di vietare le importazioni di tonno obeso dell'Atlantico
e di qualsiasi prodotto derivato originarie dei suddetti paesi. Di conseguenza, le importazioni nell'Unione
europea di tonno obeso dell'Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia,
della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono state vietate
dal regolamento (CE) n. 827/2004[2]. In occasione della sua quattordicesima
riunione straordinaria del 2004, l'ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti
dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere
alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni intese a revocare le
misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi. Pertanto, il regolamento (CE) n. 827/2004 è
stato modificato dal regolamento (CE) n. 919/2005[3], affinché
il divieto continui ad applicarsi unicamente alle importazioni dalla Bolivia e
dalla Georgia, mentre le importazioni dalla Cambogia, dalla Guinea Equatoriale
e dalla Sierra Leone sono nuovamente consentite. Inoltre, in occasione della ventiduesima
riunione ordinaria annuale, l'ICCAT ha preso atto degli sforzi compiuti e delle
azioni intraprese dalla Bolivia e dalla Georgia e ha adottato la
raccomandazione 11-19 che revoca il divieto di importazione del tonno obeso
dell'Atlantico e di prodotti derivati precedentemente riferito a questi due paesi. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE)
n. 827/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 919/2005. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO n.d. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La revoca del divieto di importazione del
tonno obeso dell'Atlantico e di prodotti derivati, precedentemente riferito
alla Bolivia e alla Georgia, è stata adottata dall'ICCAT, organismo
internazionale di cui l'Unione europea è parte contraente. Al fine di
rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, è opportuno che l'Unione
europea incorpori tale decisione nel diritto dell'Unione e che, di conseguenza,
abroghi il regolamento (CE) n. 827/2004. Poiché la presente proposta riguarda
la politica commerciale comune, è opportuno che la sua base giuridica sia
costituita dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO n.d. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI n.d. 2013/0097 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004
del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus
obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della
Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE)
n. 1036/2001 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) L'Unione è parte contraente
della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
(convenzione ICCAT) dal 14 novembre 1997, a seguito dell'adozione della
decisione 86/238/CEE del Consiglio[4]. (2) La convenzione ICCAT prevede
un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione
delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari
adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e l'adozione, da parte di
questo organismo, di misure di conservazione e gestione che diventano
vincolanti per le parti contraenti. (3) Nel 1998 l'ICCAT ha adottato
la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata
di tonnidi da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di
applicazione della convenzione. Tale risoluzione stabilisce le procedure per l'identificazione
dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini
secondo metodi tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione
e di gestione adottate dall'ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da
adottare, incluse, se necessario, misure commerciali restrittive non
discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione persistano in
tali attività di pesca. (4) In seguito all'adozione della
risoluzione 98-18, l'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della
Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra
Leone per la pesca di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) sono
tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione
da essa previste, corroborando la propria constatazione con dati relativi alle
catture, al commercio e alle attività delle navi. (5) Di conseguenza, l'ICCAT ha
raccomandato alle parti contraenti di adottare misure appropriate, coerenti con
le disposizioni della risoluzione 1998, al fine di vietare le importazioni di
tonno obeso dell'Atlantico e di qualsiasi prodotto derivato originarie dei
suddetti paesi. (6) Le importazioni nell'Unione
Europea di tonno obeso dell'Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia,
della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono state vietate
dal regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio[5]. (7) In occasione della sua
quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l'ICCAT ha riconosciuto gli
sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone
per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni intese a
revocare le misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi. (8) Pertanto, il regolamento (CE)
n. 827/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 919/2005[6], affinché
il divieto continui ad applicarsi unicamente alle importazioni dalla Bolivia e
dalla Georgia, mentre le importazioni dalla Cambogia, dalla Guinea Equatoriale
e dalla Sierra Leone sono nuovamente consentite. (9) In occasione della
ventiduesima riunione ordinaria annuale, l'ICCAT ha preso atto degli sforzi
compiuti e delle azioni intraprese dalla Bolivia e dalla Georgia e ha adottato
la raccomandazione 11-19 che revoca il divieto di importazione del tonno obeso
dell'Atlantico e di prodotti derivati precedentemente riferito a questi due
paesi. (10) Occorre pertanto abrogare il
regolamento (CE) n. 827/2004, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 827/2004 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33. [2] GU L 127
del 29.4.2004, pag. 21. [3] GU L 156
del 18.6.2005, pag. 1. [4] GU L 162
del 18.6.1986, pag. 33. [5] GU L 127
del 29.4.2004, pag. 21. [6] GU L 156
del 18.6.2005, pag. 1.