52013PC0185

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 /* COM/2013/0185 final - 2013/0097 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (convenzione ICCAT) dal 14 novembre 1997, a seguito dell'adozione della decisione 86/238/CEE del Consiglio[1].

La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e l'adozione, da parte di questo organismo, di misure di conservazione e gestione che diventano vincolanti per le parti contraenti.

Nel 1998 l'ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione. Tale risoluzione stabilisce le procedure per l'identificazione dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini secondo metodi tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare, incluse, se necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione persistano in tali attività di pesca.

In seguito alla risoluzione 98-18, l'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra Leone per la pesca di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) sono tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste, corroborando la propria constatazione con dati relativi alle catture, al commercio e alle attività delle navi. Di conseguenza, l'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare misure appropriate, coerenti con le disposizioni della risoluzione del 1998, al fine di vietare le importazioni di tonno obeso dell'Atlantico e di qualsiasi prodotto derivato originarie dei suddetti paesi.

Di conseguenza, le importazioni nell'Unione europea di tonno obeso dell'Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono state vietate dal regolamento (CE) n. 827/2004[2].

In occasione della sua quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l'ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni intese a revocare le misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 827/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 919/2005[3], affinché il divieto continui ad applicarsi unicamente alle importazioni dalla Bolivia e dalla Georgia, mentre le importazioni dalla Cambogia, dalla Guinea Equatoriale e dalla Sierra Leone sono nuovamente consentite.

Inoltre, in occasione della ventiduesima riunione ordinaria annuale, l'ICCAT ha preso atto degli sforzi compiuti e delle azioni intraprese dalla Bolivia e dalla Georgia e ha adottato la raccomandazione 11-19 che revoca il divieto di importazione del tonno obeso dell'Atlantico e di prodotti derivati precedentemente riferito a questi due paesi.

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 827/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 919/2005.

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

n.d.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La revoca del divieto di importazione del tonno obeso dell'Atlantico e di prodotti derivati, precedentemente riferito alla Bolivia e alla Georgia, è stata adottata dall'ICCAT, organismo internazionale di cui l'Unione europea è parte contraente. Al fine di rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, è opportuno che l'Unione europea incorpori tale decisione nel diritto dell'Unione e che, di conseguenza, abroghi il regolamento (CE) n. 827/2004. Poiché la presente proposta riguarda la politica commerciale comune, è opportuno che la sua base giuridica sia costituita dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

n.d.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

n.d.

2013/0097 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       L'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (convenzione ICCAT) dal 14 novembre 1997, a seguito dell'adozione della decisione 86/238/CEE del Consiglio[4].

(2)       La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e l'adozione, da parte di questo organismo, di misure di conservazione e gestione che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(3)       Nel 1998 l'ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione. Tale risoluzione stabilisce le procedure per l'identificazione dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini secondo metodi tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare, incluse, se necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione persistano in tali attività di pesca.

(4)       In seguito all'adozione della risoluzione 98-18, l'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra Leone per la pesca di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) sono tali da compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste, corroborando la propria constatazione con dati relativi alle catture, al commercio e alle attività delle navi.

(5)       Di conseguenza, l'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare misure appropriate, coerenti con le disposizioni della risoluzione 1998, al fine di vietare le importazioni di tonno obeso dell'Atlantico e di qualsiasi prodotto derivato originarie dei suddetti paesi.

(6)       Le importazioni nell'Unione Europea di tonno obeso dell'Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono state vietate dal regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio[5].

(7)       In occasione della sua quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l'ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni intese a revocare le misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi.

(8)       Pertanto, il regolamento (CE) n. 827/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 919/2005[6], affinché il divieto continui ad applicarsi unicamente alle importazioni dalla Bolivia e dalla Georgia, mentre le importazioni dalla Cambogia, dalla Guinea Equatoriale e dalla Sierra Leone sono nuovamente consentite.

(9)       In occasione della ventiduesima riunione ordinaria annuale, l'ICCAT ha preso atto degli sforzi compiuti e delle azioni intraprese dalla Bolivia e dalla Georgia e ha adottato la raccomandazione 11-19 che revoca il divieto di importazione del tonno obeso dell'Atlantico e di prodotti derivati precedentemente riferito a questi due paesi.

(10)     Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 827/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 827/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

[2]               GU L 127 del 29.4.2004, pag. 21.

[3]               GU L 156 del 18.6.2005, pag. 1.

[4]               GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

[5]               GU L 127 del 29.4.2004, pag. 21.

[6]               GU L 156 del 18.6.2005, pag. 1.