Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione deve adottare nel consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra, relativamente all’adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, alla creazione di sottocomitati specializzati e all’adozione del loro mandato /* COM/2013/0170 final - 2013/0090 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 21 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la sua
decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione
provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo di partenariato e cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq,
dall’altra (di seguito “l’accordo”)[1]. (2)
L’accordo è stato firmato l’11 maggio 2012 dall’Alta
Rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea Catherine Ashton e dal
ministro degli Esteri della Repubblica dell’Iraq Hoshyar Zebari. (3)
L’accordo segna l’inizio delle relazioni
contrattuali fra l’UE e l’Iraq e delinea un quadro giuridico che spazia dal
regolare dialogo politico alle relazioni commerciali, alla cooperazione
normativa e alla cooperazione allo sviluppo. (4)
L’accordo, concluso per un periodo (rinnovabile) di
dieci anni, costituirà una solida base per rinsaldare i legami tra l’Iraq e l’UE.
L’intento è quello di approfondire, in particolare, il dialogo politico sulle
questioni bilaterali, regionali e mondiali, migliorando il regime commerciale
tra l’Iraq e l’Unione, sostenendo lo sforzo vitale dell’Iraq in termini di
riforme e di sviluppo e facilitando l’integrazione del paese nel contesto
economico internazionale. L’accordo, che testimonia della determinazione dell’Unione
a svolgere un ruolo significativo nella fase di transizione dell’Iraq, sarà il
principale strumento tramite cui veicolare il sostegno dell’UE al paese e
approfondire ulteriormente le relazioni tra i partner. (5)
A norma dell’articolo 3 della decisione del
Consiglio del 21 dicembre 2011 relativa alla firma e all’applicazione
provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo, l’articolo 2 (clausola sui
diritti umani) e i titoli II (Scambi e investimenti), III (Settori di
cooperazione) e V (Disposizioni istituzionali, generali e finali) sono
applicati su base provvisoria, a decorrere dal 1° agosto 2012, nella misura in
cui si tratti di materie di competenza dell’Unione. (6)
Il titolo V, riguardante le disposizioni
istituzionali, istituisce un consiglio di cooperazione a livello ministeriale
incaricato di sorvegliare l’attuazione dell’accordo a norma del suo articolo
111. Il comitato di cooperazione è istituito dall’articolo 112, paragrafo 1,
dell’accordo. A norma dell’articolo 112, paragrafo 2, dell’accordo, il
consiglio di cooperazione è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal
comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o
organi speciali in grado di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni,
determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento. (7)
Per completare il quadro istituzionale e rendere
possibili discussioni a livello di esperti sui settori fondamentali che rientrano
nelle parti dell’accordo da applicare in via provvisoria, si propone di
istituire i tre sottocomitati seguenti: 1) sottocomitato per i diritti umani e
la democrazia; 2) sottocomitato per il commercio e le questioni connesse; 3) sottocomitato
per l’energia e le questioni connesse. In una fase successiva potranno essere
istituiti altri sottocomitati previo accordo delle Parti. (8)
Le riunioni dei sottocomitati permetteranno all’UE
di rafforzare l’interazione con l’amministrazione irachena e daranno la possibilità
di discutere in modo approfondito sullo sviluppo dell’Iraq relativamente ai
settori e alle priorità specifici della cooperazione UE-Iraq nonché dell’assistenza
fornita dall’Unione al paese. L’Iraq ha espresso il forte auspicio che il
lavoro dei tre sottocomitati inizi prima possibile. (9)
L’UE e l’Iraq si sono impegnati ad applicare l’accordo
in modo rapido ed effettivo. La presente proposta mira pertanto a garantire che
il quadro istituzionale dell’accordo sia posto in essere quanto prima, restando
inteso che le prime riunioni dei sottocomitati devono svolgersi entro l’inizio
del 2013 ed essere seguite da quelle del comitato di cooperazione e del
consiglio di cooperazione. Per poter procedere secondo questo ordine, si
propone che il consiglio di cooperazione adotti per prima cosa le sue decisioni
riguardanti 1) l’adozione del regolamento interno del consiglio di
cooperazione e del comitato di cooperazione e 2) l’istituzione dei
sottocomitati specializzati e l’adozione del loro mandato. Queste decisioni
devono inoltre essere adottate mediante procedura scritta conformemente all’articolo
10 della proposta di regolamento interno del consiglio di cooperazione. 2013/0090 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione deve adottare
nel consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica dell’Iraq, dall’altra, relativamente all’adozione del regolamento
interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, alla
creazione di sottocomitati specializzati e all’adozione del loro mandato
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, visto l’articolo 3 della decisione del
Consiglio del 21 dicembre 2011 relativa alla firma e all’applicazione
provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo di partenariato e cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq,
dall’altra[2]
(di seguito “l’accordo”), in particolare l’articolo 111, paragrafo 3, e l’articolo
112, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 117
dell’accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal
1° agosto 2012. (2) Occorre porre in essere prima
possibile il quadro istituzionale dell’accordo per contribuire alla sua
effettiva applicazione. (3) A norma dell’articolo 111,
paragrafo 3, dell’accordo, il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio
regolamento interno. (4) A norma dell’articolo 112
dell’accordo, il consiglio di cooperazione è coadiuvato, nell’esercizio delle
sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri
sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell’esercizio delle
sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di
funzionamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo unico 1. La posizione che l’Unione
deve adottare nel consiglio di cooperazione istituito dall’articolo 111 dell’accordo
di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra, è stabilita per quanto
riguarda: –
l’adozione dei regolamenti interni del consiglio di
cooperazione e del comitato di cooperazione e –
l’istituzione di tre sottocomitati specializzati e
l’adozione del loro mandato conformemente ai progetti di decisione del
consiglio di cooperazione allegati alla presente decisione. 2. I rappresentanti dell’Unione
nel consiglio di cooperazione possono concordare modifiche minori dei progetti
di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO I DECISIONE
N. 1/2013 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE–IRAQ del
… 2013 che
adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ, visto l’accordo di partenariato e cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq,
dall’altra (di seguito “l’accordo”), in particolare l’articolo 111, considerando quanto segue: (1)
A norma dell’articolo 117 dell’accordo, alcune sue
parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° agosto 2012. (2)
Occorre porre in essere prima possibile il quadro
istituzionale dell’accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione. (3)
Il consiglio di cooperazione deve adottare le
misure necessarie a tal fine; a norma dell’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo,
il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. Il
consiglio di cooperazione stabilisce anche il regolamento interno del comitato
di cooperazione perché sia operativo prima possibile. (4)
A norma dell’articolo 10 del suo regolamento
interno, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni mediante procedura
scritta. (5)
Occorre adottare la presente decisione del
consiglio di cooperazione mediante procedura scritta, DECIDE: Articolo
unico Sono adottati i regolamenti interni del consiglio
di cooperazione e del comitato di cooperazione, che figurano rispettivamente
nelle appendici A e B. Fatto a …, xxxx. || Per il consiglio di cooperazione Il presidente APPENDICE
A DELL’ALLEGATO I Regolamento
interno del consiglio di cooperazione Articolo
1 Presidenza La presidenza del consiglio di cooperazione è
esercitata a turno, per periodi di 12 mesi, dal presidente del Consiglio Affari
esteri dell’Unione europea, per conto dell’Unione europea e dei suoi Stati
membri, e dal ministro degli Esteri dell’Iraq. Il primo periodo ha inizio alla
data del primo consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso
anno. Articolo
2 Riunioni Il consiglio di cooperazione si riunisce
regolarmente a livello ministeriale una volta all’anno. D’intesa tra le Parti,
su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio
di cooperazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del
consiglio di cooperazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del
Consiglio dell’Unione europea; la data è concordata dalle Parti. Le riunioni
del consiglio di cooperazione sono indette congiuntamente dai segretari del
consiglio di cooperazione d’intesa con il presidente. Articolo
3 Rappresentanza I membri del consiglio di cooperazione possono
farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro
che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo
rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato. Il
rappresentante di un membro del consiglio di cooperazione esercita tutti i
diritti del membro rappresentato. Articolo
4 Delegazioni I membri del consiglio di cooperazione possono
farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è
informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti. Un rappresentante della Banca europea per gli
investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di cooperazione in veste di
osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Se del caso, e di comune accordo, possono
essere invitati alle riunioni del consiglio di cooperazione esperti o
rappresentanti di altri organismi in veste di osservatori o per fornire
informazioni su un determinato argomento. Articolo
5 Segreteria Un rappresentante del Segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea e un rappresentante della Missione dell’Iraq
presso l’Unione europea svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del
consiglio di cooperazione. Articolo
6 Corrispondenza La corrispondenza destinata al consiglio di
cooperazione è inviata al suo presidente presso il Consiglio dell’Unione
europea. I due segretari ne assicurano la trasmissione
al presidente del consiglio di cooperazione e, se del caso, la diffusione agli
altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al Segretariato
generale della Commissione, al servizio europeo per l’azione esterna, alle
Rappresentanze permanenti degli Stati membri, al Segretariato generale del
Consiglio dell’Unione europea e alla missione dell’Iraq presso l’Unione
europea. Le comunicazioni del presidente del consiglio
di cooperazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se
del caso, agli altri membri del consiglio di cooperazione, agli indirizzi
indicati nel comma precedente. Articolo
7 Pubblicità Salvo decisione contraria, le riunioni del
consiglio di cooperazione non sono pubbliche. Articolo
8 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il presidente stabilisce l’ordine
del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari
del consiglio di cooperazione ai destinatari di cui all’articolo 6 almeno 15
giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio
comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di
iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della
riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno
provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai
segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del
giorno provvisorio. Il consiglio di cooperazione adotta l’ordine del giorno all’inizio
di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da
quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il
consenso di entrambe le Parti. 2. Il presidente, d’intesa con
le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle
esigenze di un caso specifico. Articolo
9 Verbali Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto
congiuntamente dai due segretari. Il verbale contiene di norma, per ciascun
punto iscritto all’ordine del giorno: –
la documentazione presentata al consiglio di
cooperazione, –
le dichiarazioni che un membro del consiglio di
cooperazione ha chiesto di mettere a verbale, –
le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni
concordate e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al
consiglio di cooperazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è
firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell’archivio
del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che funge da
depositario dei documenti dell’accordo. Una copia certificata conforme è
inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6. Articolo
10 Deliberazioni 1. Le decisioni e le
raccomandazioni del consiglio di cooperazione sono adottate di comune accordo
dalle Parti. I casi in cui il consiglio di cooperazione può prendere decisioni
sono indicati nell’accordo stesso. Il consiglio di cooperazione può adottare
decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo
consenso di entrambe le Parti. Nei casi in cui il consiglio di cooperazione
decide di ricorrere alla procedura scritta, le Parti possono fissare di comune
accordo un termine alla cui scadenza il presidente del consiglio di
cooperazione può dichiarare, in base a una relazione dei due segretari, se
entrambe le Parti hanno dato il loro consenso. 2. Le decisioni e le
raccomandazioni del consiglio di cooperazione di cui all’articolo 111 dell’accordo
recano rispettivamente la denominazione “decisione” e “raccomandazione”,
seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione
dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione
sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le
raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all’articolo
6. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle
raccomandazioni del consiglio di cooperazione nelle rispettive pubblicazioni
ufficiali. Articolo
11 Lingue Le lingue ufficiali del consiglio di
cooperazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione
contraria, il consiglio di cooperazione delibera sulla base di documenti
redatti nelle suddette lingue. Articolo
12 Spese L’Unione europea e l’Iraq prendono
rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della
partecipazione alle riunioni del consiglio di cooperazione, per quel che
riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese
postali e di telecomunicazione. Le spese di interpretariato durante le
riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico
dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di
traduzione da o verso la lingua ufficiale dell’Iraq, che sono a carico dell’Iraq.
Le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte
ospitante. Articolo
13 Comitato
di cooperazione 1. A norma dell’articolo 112
dell’accordo, è istituito un comitato di cooperazione preposto a coadiuvare il
consiglio di cooperazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il comitato è
composto, da un lato, da rappresentanti dell’Unione europea e, dall’altro, da
rappresentanti del governo dell’Iraq, di norma alti funzionari. 2. Il comitato di cooperazione
prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di cooperazione, dà
esecuzione, se del caso, alle decisioni e alle raccomandazioni del consiglio di
cooperazione e assicura, in generale, la continuità delle relazioni e il buon
funzionamento dell’accordo. Esso esamina eventuali questioni sottopostegli dal
consiglio di cooperazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’applicazione
pratica dell’accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di
raccomandazioni al consiglio di cooperazione per adozione. Il consiglio di cooperazione può delegare al
comitato di cooperazione taluni suoi poteri. 3. Nei casi in cui l’accordo
menziona l’obbligo o la possibilità di una consultazione, o se le Parti
decidono di comune accordo di consultarsi, la consultazione può svolgersi in
sede di comitato di cooperazione. La consultazione può proseguire a livello di
consiglio di cooperazione previo consenso delle due Parti. APPENDICE
B DELL’ALLEGATO I Regolamento
interno del comitato di cooperazione Articolo
1 Presidenza Il comitato di cooperazione è presieduto a
turno per periodi di 12 mesi da un rappresentante dell’Unione europea e da un
rappresentante del governo dell’Iraq. Il primo periodo ha inizio alla data del primo
consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo
2 Riunioni Il comitato di cooperazione si riunisce quando
le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le Parti, e almeno una
volta all’anno. Ogni riunione del comitato di cooperazione si svolge alla data
e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di cooperazione sono
indette dal presidente. La riunione annuale del comitato di cooperazione
precede la riunione annuale del consiglio di cooperazione e viene indetta in
tempo utile per consentire al comitato di cooperazione di preparare la riunione
del consiglio di cooperazione. Articolo
3 Delegazioni Prima di ogni riunione, il presidente è
informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti. Articolo
4 Segretariato Un rappresentante del servizio europeo per l’azione
esterna e un rappresentante del governo dell’Iraq svolgono congiuntamente le
funzioni di segretari del comitato di cooperazione. Tutte le comunicazioni del
presidente del comitato di cooperazione o dirette al presidente del comitato di
cooperazione a norma della presente decisione sono inviate ai segretari del
comitato di cooperazione nonché ai segretari e al presidente del consiglio di
cooperazione. Articolo
5 Pubblicità Salvo decisione contraria, le riunioni del
comitato di cooperazione non sono pubbliche. Articolo
6 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il presidente stabilisce l’ordine
del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari
del comitato di cooperazione ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno 15
giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti
per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all’ordine
del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando
che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se
la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre
la data di spedizione dello stesso ordine del giorno provvisorio. Il comitato di cooperazione può invitare alle
riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di cooperazione adotta l’ordine del
giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un
punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver
luogo con il consenso di entrambe le Parti. 2. Il presidente, d’intesa con
le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle
esigenze di un caso specifico. Articolo
7 Verbali Di ogni riunione è redatto un verbale, basato
su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato di
cooperazione. Previa approvazione da parte del
comitato di cooperazione, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari
ed è archiviato da ciascuna delle Parti. Una
copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4. Articolo
8 Deliberazioni Nei casi specifici in cui il comitato di
cooperazione è abilitato dal consiglio di cooperazione ad adottare determinate
decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2,
del regolamento interno del consiglio di cooperazione, gli atti recano
rispettivamente la denominazione “decisione” e “raccomandazione”, seguita da un
numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le
decisioni e le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono approvate di
comune accordo dalle Parti. Il comitato di cooperazione può adottare
decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo
consenso di entrambe le Parti. Nei casi in cui il comitato di cooperazione
decide di ricorrere alla procedura scritta, le Parti possono fissare di comune accordo
un termine alla cui scadenza il presidente del comitato di cooperazione può
dichiarare, in base a una relazione dei due segretari, se entrambe le Parti
hanno dato il loro consenso. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato
di cooperazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e
sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all’articolo 4 del presente
regolamento interno. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle
decisioni e delle raccomandazioni del comitato di cooperazione nelle rispettive
pubblicazioni ufficiali. Articolo
9 Spese L’Unione europea e l’Iraq prendono
rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della
partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, per quel che riguarda
sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di
telecomunicazione. Le spese di interpretariato
durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono
a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di
traduzione da o verso la lingua ufficiale dell’Iraq, che sono a carico dell’Iraq. Le altre spese per l’organizzazione delle riunioni
sono a carico della Parte ospitante. Articolo
10 Sottocomitati
e gruppi di lavoro speciali A norma dell’articolo 13 del regolamento
interno del consiglio di cooperazione, il comitato di cooperazione può decidere
di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro speciali sottoposti all’autorità
del comitato di cooperazione, a cui riferiscono dopo ciascuna riunione. Il
comitato di cooperazione può decidere di abolire i sottocomitati o i gruppi di
lavoro esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di istituire altri
sottocomitati o altri gruppi di lavoro che lo assistano nell’esercizio delle
sue funzioni. Questi sottocomitati e gruppi di lavoro non hanno alcun potere
decisionale. ALLEGATO
II DECISIONE
N. 2/2013 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE–IRAQ del
.. 2013 relativa
all’istituzione di tre sottocomitati specializzati e all’adozione del loro
mandato IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ, visto l’accordo di partenariato e cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq,
dall’altra (di seguito “l’accordo”), in particolare l’articolo 112, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 117
dell’accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal
1° agosto 2012. (2) Occorre porre in essere prima
possibile il quadro istituzionale dell’accordo per contribuire alla sua effettiva
applicazione. (3) A norma dell’articolo 112
dell’accordo, il consiglio di cooperazione è coadiuvato, nell’esercizio delle
sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri
sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell’esercizio delle
sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di
funzionamento. (4) Occorre istituire tre
sottocomitati per consentire discussioni tra esperti sui settori fondamentali
che rientrano nelle parti dell’accordo da applicare in via provvisoria. L’elenco
e le competenze dei sottocomitati potranno essere successivamente modificati
previo accordo delle Parti. (5) A norma dell’articolo 10 del
suo regolamento interno, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni
mediante procedura scritta. (6) Affinché i sottocomitati
siano rapidamente operativi, occorre adottare la presente decisione del
consiglio di cooperazione mediante procedura scritta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo
unico Sono istituiti i sottocomitati elencati nell’appendice
A e sono adottati i mandati dei sottocomitati di cui all’appendice B. Fatto a …, Per il
consiglio di cooperazione UE-Iraq
Appendice
A dell’ALLEGATO II Consiglio
di cooperazione UE-Iraq Sottocomitati
istituiti (1) Sottocomitato per i diritti
umani e la democrazia; (2) Sottocomitato per il
commercio e le questioni connesse; (3) Sottocomitato per l’energia e
le questioni connesse. Appendice B dell’ALLEGATO II
Mandato
dei sottocomitati istituiti nell’appendice A, nell’ambito dell’accordo
di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra Articolo
1 Durante le sue riunioni, ciascun sottocomitato
può discutere dell’attuazione dell’accordo di partenariato e cooperazione in
uno o più settori di sua competenza. I sottocomitati possono discutere anche di
argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della
cooperazione bilaterale. Su richiesta delle Parti possono inoltre
essere sollevati singoli casi. Articolo
2 I sottocomitati sono sottoposti all’autorità
del comitato di cooperazione, a cui rendono conto del loro operato e
trasmettono le conclusioni raggiunte ad ogni riunione. Articolo
3 I sottocomitati sono composti da
rappresentanti delle Parti. Con l’accordo di entrambe le Parti, i
sottocomitati possono invitare esperti alle loro riunioni per consultarli su
punti specifici all’ordine del giorno. Articolo
4 Conformemente alle regole in materia di
presidenza alternata del comitato di cooperazione, i sottocomitati sono
presieduti a turno dalle Parti, ossia da un rappresentante dell’Unione europea
e da un rappresentante del governo dell’Iraq. Articolo
5 Un rappresentante del servizio europeo per l’azione
esterna e un rappresentante del governo della Repubblica dell’Iraq svolgono
congiuntamente le funzioni di segretario permanente dei sottocomitati. Tutte le
comunicazioni riguardanti il sottocomitato specifico sono trasmesse ai due
segretari permanenti. Articolo
6 I sottocomitati si riuniscono ogni qualvolta
le circostanze lo richiedano e almeno una volta l’anno, in base ad una
richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni
riunione si svolge all’ora e nel luogo concordati dalle Parti. Quando riceve da una delle Parti una richiesta
di riunione di un sottocomitato, il segretario permanente dell’altra Parte
risponde entro 15 giorni lavorativi. Nei casi di particolare urgenza, il
sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di
entrambe le Parti. Prima di ogni riunione, il presidente viene
informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte. Le riunioni del sottocomitato sono indette
congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i
segretari del comitato di cooperazione. Articolo
7 I punti da inserire all’ordine del giorno
vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi
prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di
supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi
prima della riunione. Un ordine del giorno provvisorio viene stilato
sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali
documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle
rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi
prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo
accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere
punti all’ordine del giorno con un breve preavviso. Articolo
8 Salvo decisione contraria, le riunioni del
sottocomitato non sono pubbliche. Articolo
9 Per ciascuna riunione viene redatto un
verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato
sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è
inoltre trasmessa alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri. [1] GU L 204 del 31.7.2012. [2] GU L xxx.