52013PC0170

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione deve adottare nel consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra, relativamente all’adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, alla creazione di sottocomitati specializzati e all’adozione del loro mandato /* COM/2013/0170 final - 2013/0090 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 21 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la sua decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra (di seguito “l’accordo”)[1].

(2) L’accordo è stato firmato l’11 maggio 2012 dall’Alta Rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea Catherine Ashton e dal ministro degli Esteri della Repubblica dell’Iraq Hoshyar Zebari.

(3) L’accordo segna l’inizio delle relazioni contrattuali fra l’UE e l’Iraq e delinea un quadro giuridico che spazia dal regolare dialogo politico alle relazioni commerciali, alla cooperazione normativa e alla cooperazione allo sviluppo.

(4) L’accordo, concluso per un periodo (rinnovabile) di dieci anni, costituirà una solida base per rinsaldare i legami tra l’Iraq e l’UE. L’intento è quello di approfondire, in particolare, il dialogo politico sulle questioni bilaterali, regionali e mondiali, migliorando il regime commerciale tra l’Iraq e l’Unione, sostenendo lo sforzo vitale dell’Iraq in termini di riforme e di sviluppo e facilitando l’integrazione del paese nel contesto economico internazionale. L’accordo, che testimonia della determinazione dell’Unione a svolgere un ruolo significativo nella fase di transizione dell’Iraq, sarà il principale strumento tramite cui veicolare il sostegno dell’UE al paese e approfondire ulteriormente le relazioni tra i partner.

(5) A norma dell’articolo 3 della decisione del Consiglio del 21 dicembre 2011 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo, l’articolo 2 (clausola sui diritti umani) e i titoli II (Scambi e investimenti), III (Settori di cooperazione) e V (Disposizioni istituzionali, generali e finali) sono applicati su base provvisoria, a decorrere dal 1° agosto 2012, nella misura in cui si tratti di materie di competenza dell’Unione.

(6) Il titolo V, riguardante le disposizioni istituzionali, istituisce un consiglio di cooperazione a livello ministeriale incaricato di sorvegliare l’attuazione dell’accordo a norma del suo articolo 111. Il comitato di cooperazione è istituito dall’articolo 112, paragrafo 1, dell’accordo. A norma dell’articolo 112, paragrafo 2, dell’accordo, il consiglio di cooperazione è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

(7) Per completare il quadro istituzionale e rendere possibili discussioni a livello di esperti sui settori fondamentali che rientrano nelle parti dell’accordo da applicare in via provvisoria, si propone di istituire i tre sottocomitati seguenti: 1) sottocomitato per i diritti umani e la democrazia; 2) sottocomitato per il commercio e le questioni connesse; 3) sottocomitato per l’energia e le questioni connesse. In una fase successiva potranno essere istituiti altri sottocomitati previo accordo delle Parti.

(8) Le riunioni dei sottocomitati permetteranno all’UE di rafforzare l’interazione con l’amministrazione irachena e daranno la possibilità di discutere in modo approfondito sullo sviluppo dell’Iraq relativamente ai settori e alle priorità specifici della cooperazione UE-Iraq nonché dell’assistenza fornita dall’Unione al paese. L’Iraq ha espresso il forte auspicio che il lavoro dei tre sottocomitati inizi prima possibile.

(9) L’UE e l’Iraq si sono impegnati ad applicare l’accordo in modo rapido ed effettivo. La presente proposta mira pertanto a garantire che il quadro istituzionale dell’accordo sia posto in essere quanto prima, restando inteso che le prime riunioni dei sottocomitati devono svolgersi entro l’inizio del 2013 ed essere seguite da quelle del comitato di cooperazione e del consiglio di cooperazione. Per poter procedere secondo questo ordine, si propone che il consiglio di cooperazione adotti per prima cosa le sue decisioni riguardanti 1) l’adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione e 2) l’istituzione dei sottocomitati specializzati e l’adozione del loro mandato. Queste decisioni devono inoltre essere adottate mediante procedura scritta conformemente all’articolo 10 della proposta di regolamento interno del consiglio di cooperazione.

2013/0090 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l’Unione deve adottare nel consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra, relativamente all’adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, alla creazione di sottocomitati specializzati e all’adozione del loro mandato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l’articolo 3 della decisione del Consiglio del 21 dicembre 2011 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra[2] (di seguito “l’accordo”), in particolare l’articolo 111, paragrafo 3, e l’articolo 112, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell’articolo 117 dell’accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° agosto 2012.

(2)       Occorre porre in essere prima possibile il quadro istituzionale dell’accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione.

(3)       A norma dell’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo, il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

(4)       A norma dell’articolo 112 dell’accordo, il consiglio di cooperazione è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1.           La posizione che l’Unione deve adottare nel consiglio di cooperazione istituito dall’articolo 111 dell’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra, è stabilita per quanto riguarda:

– l’adozione dei regolamenti interni del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione e

– l’istituzione di tre sottocomitati specializzati e l’adozione del loro mandato

conformemente ai progetti di decisione del consiglio di cooperazione allegati alla presente decisione.

2.           I rappresentanti dell’Unione nel consiglio di cooperazione possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

ALLEGATO I

DECISIONE N. 1/2013 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE–IRAQ

del … 2013

che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ,

visto l’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra (di seguito “l’accordo”), in particolare l’articolo 111,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 117 dell’accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° agosto 2012.

(2) Occorre porre in essere prima possibile il quadro istituzionale dell’accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione.

(3) Il consiglio di cooperazione deve adottare le misure necessarie a tal fine; a norma dell’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo, il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. Il consiglio di cooperazione stabilisce anche il regolamento interno del comitato di cooperazione perché sia operativo prima possibile.

(4) A norma dell’articolo 10 del suo regolamento interno, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni mediante procedura scritta.

(5) Occorre adottare la presente decisione del consiglio di cooperazione mediante procedura scritta,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottati i regolamenti interni del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, che figurano rispettivamente nelle appendici A e B.

Fatto a …, xxxx.

|| Per il consiglio di cooperazione Il presidente

APPENDICE A DELL’ALLEGATO I

Regolamento interno del consiglio di cooperazione

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del consiglio di cooperazione è esercitata a turno, per periodi di 12 mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, per conto dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e dal ministro degli Esteri dell’Iraq. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all’anno. D’intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di cooperazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di cooperazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea; la data è concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di cooperazione sono indette congiuntamente dai segretari del consiglio di cooperazione d’intesa con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di cooperazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di cooperazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Se del caso, e di comune accordo, possono essere invitati alle riunioni del consiglio di cooperazione esperti o rappresentanti di altri organismi in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

Articolo 5

Segreteria

Un rappresentante del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e un rappresentante della Missione dell’Iraq presso l’Unione europea svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del consiglio di cooperazione.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di cooperazione è inviata al suo presidente presso il Consiglio dell’Unione europea.

I due segretari ne assicurano la trasmissione al presidente del consiglio di cooperazione e, se del caso, la diffusione agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al Segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l’azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri, al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e alla missione dell’Iraq presso l’Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di cooperazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del consiglio di cooperazione, agli indirizzi indicati nel comma precedente.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di cooperazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.           Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del consiglio di cooperazione ai destinatari di cui all’articolo 6 almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno provvisorio. Il consiglio di cooperazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2.           Il presidente, d’intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbali

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari. Il verbale contiene di norma, per ciascun punto iscritto all’ordine del giorno:

– la documentazione presentata al consiglio di cooperazione,

– le dichiarazioni che un membro del consiglio di cooperazione ha chiesto di mettere a verbale,

– le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di cooperazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell’archivio del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell’accordo. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Deliberazioni

1.           Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione sono adottate di comune accordo dalle Parti. I casi in cui il consiglio di cooperazione può prendere decisioni sono indicati nell’accordo stesso.

Il consiglio di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Nei casi in cui il consiglio di cooperazione decide di ricorrere alla procedura scritta, le Parti possono fissare di comune accordo un termine alla cui scadenza il presidente del consiglio di cooperazione può dichiarare, in base a una relazione dei due segretari, se entrambe le Parti hanno dato il loro consenso.

2.           Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione di cui all’articolo 111 dell’accordo recano rispettivamente la denominazione “decisione” e “raccomandazione”, seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di cooperazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all’articolo 6. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di cooperazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

L’Unione europea e l’Iraq prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di cooperazione, per quel che riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale dell’Iraq, che sono a carico dell’Iraq. Le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di cooperazione

1.           A norma dell’articolo 112 dell’accordo, è istituito un comitato di cooperazione preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti dell’Unione europea e, dall’altro, da rappresentanti del governo dell’Iraq, di norma alti funzionari.

2.           Il comitato di cooperazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di cooperazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni e alle raccomandazioni del consiglio di cooperazione e assicura, in generale, la continuità delle relazioni e il buon funzionamento dell’accordo. Esso esamina eventuali questioni sottopostegli dal consiglio di cooperazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’applicazione pratica dell’accordo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di cooperazione per adozione.

Il consiglio di cooperazione può delegare al comitato di cooperazione taluni suoi poteri.

3.           Nei casi in cui l’accordo menziona l’obbligo o la possibilità di una consultazione, o se le Parti decidono di comune accordo di consultarsi, la consultazione può svolgersi in sede di comitato di cooperazione. La consultazione può proseguire a livello di consiglio di cooperazione previo consenso delle due Parti.

APPENDICE B DELL’ALLEGATO I

Regolamento interno del comitato di cooperazione

Articolo 1

Presidenza

Il comitato di cooperazione è presieduto a turno per periodi di 12 mesi da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante del governo dell’Iraq.

Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di cooperazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le Parti, e almeno una volta all’anno. Ogni riunione del comitato di cooperazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.

Le riunioni del comitato di cooperazione sono indette dal presidente. La riunione annuale del comitato di cooperazione precede la riunione annuale del consiglio di cooperazione e viene indetta in tempo utile per consentire al comitato di cooperazione di preparare la riunione del consiglio di cooperazione.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti.

Articolo 4

Segretariato

Un rappresentante del servizio europeo per l’azione esterna e un rappresentante del governo dell’Iraq svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di cooperazione. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato di cooperazione o dirette al presidente del comitato di cooperazione a norma della presente decisione sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione nonché ai segretari e al presidente del consiglio di cooperazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.           Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di cooperazione ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno provvisorio.

Il comitato di cooperazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

Il comitato di cooperazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2.           Il presidente, d’intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbali

Di ogni riunione è redatto un verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato di cooperazione. Previa approvazione da parte del comitato di cooperazione, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è archiviato da ciascuna delle Parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.

Articolo 8

Deliberazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di cooperazione è abilitato dal consiglio di cooperazione ad adottare determinate decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento interno del consiglio di cooperazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione “decisione” e “raccomandazione”, seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono approvate di comune accordo dalle Parti.

Il comitato di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Nei casi in cui il comitato di cooperazione decide di ricorrere alla procedura scritta, le Parti possono fissare di comune accordo un termine alla cui scadenza il presidente del comitato di cooperazione può dichiarare, in base a una relazione dei due segretari, se entrambe le Parti hanno dato il loro consenso.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati all’articolo 4 del presente regolamento interno. Ciascuna delle Parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di cooperazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 9

Spese

L’Unione europea e l’Iraq prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, per quel che riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell’Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale dell’Iraq, che sono a carico dell’Iraq. Le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro speciali

A norma dell’articolo 13 del regolamento interno del consiglio di cooperazione, il comitato di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro speciali sottoposti all’autorità del comitato di cooperazione, a cui riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di cooperazione può decidere di abolire i sottocomitati o i gruppi di lavoro esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di istituire altri sottocomitati o altri gruppi di lavoro che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Questi sottocomitati e gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale.

ALLEGATO II

DECISIONE N. 2/2013 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE–IRAQ

del .. 2013

relativa all’istituzione di tre sottocomitati specializzati e all’adozione del loro mandato

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-IRAQ,

visto l’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra (di seguito “l’accordo”), in particolare l’articolo 112,

considerando quanto segue:

(1)          A norma dell’articolo 117 dell’accordo, alcune sue parti sono applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° agosto 2012.

(2)          Occorre porre in essere prima possibile il quadro istituzionale dell’accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione.

(3)          A norma dell’articolo 112 dell’accordo, il consiglio di cooperazione è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

(4)          Occorre istituire tre sottocomitati per consentire discussioni tra esperti sui settori fondamentali che rientrano nelle parti dell’accordo da applicare in via provvisoria. L’elenco e le competenze dei sottocomitati potranno essere successivamente modificati previo accordo delle Parti.

(5)          A norma dell’articolo 10 del suo regolamento interno, il consiglio di cooperazione può adottare decisioni mediante procedura scritta.

(6)          Affinché i sottocomitati siano rapidamente operativi, occorre adottare la presente decisione del consiglio di cooperazione mediante procedura scritta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i sottocomitati elencati nell’appendice A e sono adottati i mandati dei sottocomitati di cui all’appendice B.

Fatto a …,

Per il consiglio di cooperazione UE-Iraq

Appendice A dell’ALLEGATO II

Consiglio di cooperazione UE-Iraq

Sottocomitati istituiti

(1)          Sottocomitato per i diritti umani e la democrazia;

(2)          Sottocomitato per il commercio e le questioni connesse;

(3)          Sottocomitato per l’energia e le questioni connesse.

Appendice B dell’ALLEGATO II

Mandato dei sottocomitati istituiti nell’appendice A, nell’ambito dell’accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra

Articolo 1

Durante le sue riunioni, ciascun sottocomitato può discutere dell’attuazione dell’accordo di partenariato e cooperazione in uno o più settori di sua competenza.

I sottocomitati possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.

Su richiesta delle Parti possono inoltre essere sollevati singoli casi.

Articolo 2

I sottocomitati sono sottoposti all’autorità del comitato di cooperazione, a cui rendono conto del loro operato e trasmettono le conclusioni raggiunte ad ogni riunione.

Articolo 3

I sottocomitati sono composti da rappresentanti delle Parti.

Con l’accordo di entrambe le Parti, i sottocomitati possono invitare esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all’ordine del giorno.

Articolo 4

Conformemente alle regole in materia di presidenza alternata del comitato di cooperazione, i sottocomitati sono presieduti a turno dalle Parti, ossia da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante del governo dell’Iraq.

Articolo 5

Un rappresentante del servizio europeo per l’azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica dell’Iraq svolgono congiuntamente le funzioni di segretario permanente dei sottocomitati. Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato specifico sono trasmesse ai due segretari permanenti.

Articolo 6

I sottocomitati si riuniscono ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e almeno una volta l’anno, in base ad una richiesta scritta di una delle Parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge all’ora e nel luogo concordati dalle Parti.

Quando riceve da una delle Parti una richiesta di riunione di un sottocomitato, il segretario permanente dell’altra Parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le Parti.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato circa la composizione prevista delle delegazioni di ciascuna Parte.

Le riunioni del sottocomitato sono indette congiuntamente dai due segretari permanenti, che operano di concerto con i segretari del comitato di cooperazione.

Articolo 7

I punti da inserire all’ordine del giorno vengono comunicati ai segretari permanenti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato in questione. Gli eventuali documenti di supporto vengono trasmessi ai segretari permanenti almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Un ordine del giorno provvisorio viene stilato sulla base dei punti summenzionati e trasmesso, unitamente ad eventuali documenti di supporto, ai segretari del comitato di cooperazione, nonché alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del sottocomitato. In circostanze eccezionali, previo accordo scritto di entrambi i segretari permanenti, è possibile aggiungere punti all’ordine del giorno con un breve preavviso.

Articolo 8

Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Articolo 9

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Una copia del verbale e le conclusioni di ciascuna riunione del sottocomitato sono inviate ai segretari del comitato di cooperazione. Una copia del verbale è inoltre trasmessa alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri.

[1]               GU L 204 del 31.7.2012.

[2]               GU L xxx.