Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli /* COM/2013/0106 final - 2013/0063 (COD) */
INDICE RELAZIONE............................................................................................................................... 4 1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA............................................................................... 4 2........... CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 11 3........... ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA........................................................... 11 4........... INCIDENZA SUL BILANCIO................................................................................... 12 5........... INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI....................................................................... 12 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione
di prodotti agricoli........................................................................... 13 CAPITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E
DEFINIZIONI........................... 24 CAPITOLO II IMPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI
TRASFORMATI..................... 25 SEZIONE I Disposizioni generali per le
importazioni.................................................................... 25 Sottosezione I Dazi all'importazione sui
prodotti agricoli trasformati.............................................. 25 Sottosezione II Importazione di ovoalbumina e
lattoalbumina........................................................ 27 SEZIONE II Scambi preferenziali............................................................................................... 29 Sottosezione I Riduzione dei dazi
all'importazione........................................................................ 29 Sottosezione II Contingenti tariffari.............................................................................................. 31 SEZIONE III Misure di salvaguardia........................................................................................... 33 SEZIONE IV Perfezionamento attivo.......................................................................................... 34 CAPITOLO III ESPORTAZIONI............................................................................................. 37 SEZIONE I Restituzioni all'esportazione...................................................................................... 37 Sezione II – Certificati di restituzione........................................................................................... 40 Sezione III – Altre misure relative alle
esportazioni....................................................................... 43 CAPITOLO IV MISURE APPLICABILI SIA ALLE
IMPORTAZIONI CHE ALLE ESPORTAZIONI 44 CAPITOLO V DELEGA DI POTERI E PROCEDURA DI
COMITATO................................. 46 CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI................................................................................. 48 ALLEGATO I............................................................................................................................ 50 ALLEGATO II........................................................................................................................... 59 ALLEGATO III......................................................................................................................... 76 ALLEGATO IV......................................................................................................................... 78 ALLEGATO V.......................................................................................................................... 80 ALLEGATO VI......................................................................................................................... 81 RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA (1)
Motivazione e obiettivi della proposta A. L'obiettivo della proposta di regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio diretto a sostituire il regime di
scambi dei prodotti agricoli trasformati (prodotti non compresi nell'allegato
I, di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009,
sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti
agricoli[1]
è: ·
allinearla all'obbligo giuridico di differenziare
tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotto
dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). ·
allinearla al regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio n. …/… [COM (2010) 799 def.], recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli[2]. Detto regolamento propone
un'unica organizzazione comune di mercato per i prodotti agricoli (OCM unica)
dopo essere stato allineato alle prescrizioni giuridiche del trattato di
Lisbona in materia di poteri delegati e competenze di esecuzione della
Commissione. ·
allinearla al regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio n. …/… [COM (2011) 626 def.], recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli[3]. Detto regolamento propone
un'unica organizzazione comune di mercato per i prodotti agricoli (OCM unica)
dopo essere stato allineato alla politica agricola comune (PAC) verso il 2020 e
al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020. ·
allinearla al regolamento [COM (2011) 629 def.] del
Consiglio recante misure per la fissazione di aiuti e restituzioni connessi
all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ·
aggiornare gli allegati dell'attuale regolamento
(CE) n. 1216/2009 e integrare gli allegati I e II del regolamento (CE) n.
578/2010 nell'atto di base, tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) n.
…/… [COM (2011) 626 def.] non prevede un allegato che sostituisca l'allegato XX
del regolamento (UE) n. 1234/2007; ·
allineare il regime comune di scambi per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina, effettivamente stabilito nel regolamento (CE)
n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina[4],
al trattato di Lisbona e alla differenziazione ivi contenuta tra poteri
delegati e competenze di esecuzione. Per motivi di razionalizzazione,
armonizzazione e semplificazione, si propone di integrare il regime comune di
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina - prodotti agricoli trasformati non
compresi nell'allegato I del trattato e che non rientrano nell'organizzazione
comune di mercato unica dei prodotti agricoli – nel regime degli scambi
applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti
agricoli, effettivamente stabilito dal regolamento (CE) n. 1216/2009. ·
semplificare e aggiornare l'attuale testo giuridico
che, sebbene codificato nel 2009, è in vigore dal 1993 senza particolari
modifiche, migliorarne la leggibilità e la comprensibilità e fornire una più
chiara e solida base giuridica per le modalità d'esecuzione. Per motivi di
chiarezza e di semplificazione sono state eliminate le sovrapposizioni con
altri atti giuridici quali il regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre
1992, che istituisce il codice doganale comunitario[5], il regolamento (CEE) n.
2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
e alla tariffa doganale comune[6]
e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per alcuni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[7]; ·
creare un solido quadro giuridico per la gestione
dei dazi ridotti all'importazione e delle quote di importazione come previsto
dagli accordi di libero scambio (ALS) e per la gestione del sistema di
restituzione all'esportazione, nonché adattare il testo alle attuali pratiche
negli ALS e nelle restituzioni all'esportazione. B. L'allineamento al trattato di Lisbona
alla OCM unica riguarda il seguente punto: ·
l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il
regime di scambi applicabile ai prodotti agricoli trasformati contengono
disposizioni simili per quanto riguarda rispettivamente il regime di
importazione ed esportazione dei prodotti agricoli trasformati e non
trasformati (quali ad esempio riduzione dei dazi all'importazione, dazi
addizionali all'importazione, contingenti di importazione, restituzioni
all'esportazione, licenze di esportazione/certificati di restituzione ecc.).
Esse conferiscono inoltre alla Commissione poteri di esecuzioni relativamente a
competenze analoghe. Dovrebbe pertanto esservi parallelismo nel modo in cui i
due regolamenti vengono adeguati al trattato di Lisbona. C. L'adeguamento alle soluzioni adottate per
l'OCM unica dopo il 2013 rispetto agli attuali testi legislativi (regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 1216/2009) riguarda quanto segue: ·
L'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'allegato XVII del regolamento (CE) n. …/…, COM (2010) 799 def. prevedono un
elenco di merci trasformate che sono ammesse a beneficiare della concessione
delle restituzioni all'esportazione di determinati prodotti agricoli utilizzati
per la loro fabbricazione. Il regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]
prevede all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b), che possano essere concesse
restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto
forma di merci trasformate conformemente al regolamento (CE) n. 1216/2009. La
presente proposta stabilisce pertanto nell'allegato II l'elenco di merci non
comprese nell'allegato I che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione. D. Al fine di mantenere lo status quo, la
proposta contiene i seguenti allegati: (1) L'allegato I è un elenco con prodotti
agricoli trasformati e sostituisce l'attuale allegato II del regolamento (CE)
n. 1216/2009; (2) l'allegato II è l'elenco di merci non
comprese nell'allegato I e sostituisce l'attuale allegato II del regolamento
(CE) n. 578/2010, del 29 giugno 2010, sull'attuazione del regolamento (CE) n.
1216/2009 per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione
per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese
nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi[8] sostituendo inoltre l'attuale
allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007; (3) l'allegato III è l'elenco dei prodotti di
base utilizzati per la fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I e
sostituisce l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 578/2010; (4) l'allegato IV è l'elenco dei prodotti
agricoli trasformati sui quali possono essere imposti dazi addizionali
all'importazione e sostituisce l'attuale allegato III del regolamento (CE) n.
1216/2009; (5) l'allegato V è l'elenco dei prodotti
agricoli utilizzati per la fabbricazione di prodotti agricoli trasformati e
sostituisce l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1216/2009. E. È di conseguenza opportuno abrogare i
regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009. (2)
Contesto generale A. Poteri delegati e competenze di
esecuzione Gli articoli 290 e 291 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono una chiara distinzione
tra i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi da un
lato e i poteri conferiti alla Commissione di adottare atti di esecuzione
dall'altro: ·
L'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore
di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali
di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato gli atti
giuridici adottati dalla Commissione in forza di tale articolo sono chiamati
"atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3). ·
L'articolo 291 del TFUE prescrive agli Stati membri
di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione
degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Laddove si rendano necessarie
condizioni uniformi di esecuzione di tali atti, questi ultimi possono conferire
competenze esecutive alla Commissione. Nella terminologia usata dal trattato
gli atti giuridici adottati dalla Commissione in forza di tale articolo sono
chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4). Per allineare il regolamento
(CE) n. 1216/2009 alle nuove prescrizioni derivanti dagli articoli 290 e 291
del TFUE, si è proceduto a una meticolosa differenziazione dei poteri attualmente
attribuiti alla Commissione dai regolamenti (CE) n. 1216/2009 e 614/2009 tra
"poteri delegati" e "competenze di esecuzione" sulla base
delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione in virtù delle sue
attuali competenze. Una volta effettuata questa
operazione è stato elaborato un progetto di proposta che dà facoltà al
legislatore di definire gli elementi essenziali del regime di scambi per i
prodotti agricoli trasformati/merci non comprese nell'allegato I. Gli
orientamenti generali di questo regime e i principi generali cui si basano sono
stabiliti dal legislatore. I principi generali per la riduzione della parte
agricola dei dazi all'importazione, per la gestione dei contingenti
all'importazione o per la concessione delle restituzioni all'esportazione sono
ad esempio stabiliti dal legislatore. Il legislatore sancisce parimenti il
principio dell'istituzione di un sistema di certificati di restituzione e
stabilisce gli elementi fondamentali delle norme per la fissazione dei tassi di
restituzione all'esportazione e per lo scambio di informazioni. A norma dell'articolo 290
del TFUE il legislatore conferisce alla Commissione il potere di integrare o
modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Un atto
delegato della Commissione può quindi definire gli elementi complementari
necessari per il corretto funzionamento del regime di scambi stabilito dal
legislatore. Ad esempio, la Commissione adotta atti delegati per stabilire i
diritti (per ottenere restituzioni all'esportazione di merci non comprese
nell'allegato I) e gli obblighi (di chiedere restituzioni all'esportazione per
merci non comprese nell'allegato I) derivanti dal rilascio di un titolo e, se
la situazione economica lo richiede, di precisare i casi in cui non viene
richiesta la costituzione di una garanzia per il rilascio dei certificati. Alla Commissione verrà inoltre conferito il potere di adattare gli
allegati del regolamento proposto agli accordi internazionali stipulati o
applicati in via provvisoria in conformità dell'articolo 218 del TFUE. Il legislatore delega parimenti alla Commissione il potere di
adottare norme adeguate per garantire l'attuazione degli accordi commerciali
preferenziali e degli impegni internazionali e per evitare distorsioni degli
scambi. In forza dell'articolo 291
del TFUE gli Stati membri sono competenti ad attuare il regime istituito dal
legislatore. È tuttavia necessario garantire un'attuazione uniforme del regime
in tutti gli Stati membri, ragione per cui il legislatore conferisce alla
Commissione competenze di esecuzione a termini dell'articolo 291, paragrafo 2,
del TFUE in merito alle condizioni uniformi di esecuzione degli accordi
commerciali e al quadro generale delle misure e procedure che gli Stati membri
devono attuare. Tali competenze vanno esercitate in conformità del
regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[9]. Per l'adozione degli atti di esecuzione del
presente regolamento occorre applicare la procedura di esame perché si tratta
di atti che riguardano la PAC, quali contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Al fine di garantire l'efficienza e buon
funzionamento del regime degli scambi è inoltre opportuno conferire alla
Commissione poteri che le consentano di svolgere alcune funzioni amministrative
o di gestione per quanto concerne: la fissazione dei prezzi rappresentativi e i
volumi limite ai fini della riscossione dei dazi all'importazione nonché quella
del livello del dazio addizionale all'importazione, la limitazione, la
limitazione, il rigetto o la sospensione del rilascio di licenze di
importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, la garanzia che i
quantitativi disponibili dei contingenti tariffari non siano superati e che le
quote non utilizzate di un contingente tariffario siano riassegnate, la
gestione del processo per garantire che i quantitativi disponibili nel quadro
del regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni
economiche non siano superati e le misure tecniche di adeguamento del sistema
dei certificati di restituzione per mantenere la spesa entro i previsti limiti
di bilancio. B. Poteri del Consiglio a norma
dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE dispone che
"il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative
alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni
quantitative". Tale disposizione deroga all'articolo 43, paragrafo 2, del
TFUE, che prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per stabilire
"l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni
necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune
dell'agricoltura e della pesca". Essa costituisce inoltre un'eccezione
all'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE che parimenti prevede il ricorso alla
procedura legislativa ordinaria per adottare "le misure che definiscono il
quadro di attuazione della politica commerciale comune". In quanto disposizione derogatoria l’articolo 43,
paragrafo 3, del TFUE deve essere pertanto interpretato in modo restrittivo per
non ostacolare l'esercizio delle prerogative legislative assegnate al
legislatore dal paragrafo 2 dello stesso articolo nonché dell'articolo 207,
paragrafo 2, del TFUE. Ciò comprende la disciplina da parte del legislatore
degli elementi fondamentali della politica agricola comune e della politica
commerciale comune e l'adozione delle decisioni politiche che definiscono la
struttura e ne determinano gli strumenti e gli effetti. In questo contesto la
procedura speciale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE va applicata
soltanto quando le questioni menzionate in tale disposizione non rientrano
nell'ambito delle decisioni politiche fondamentali riservate al legislatore a
norma del paragrafo 2 dello stesso articolo nonché dell'articolo 207, paragrafo
2, del TFUE. L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non deve quindi essere
applicato quando una di tali questioni risulti indissolubilmente legata alla
sostanza politica delle decisioni che competono al legislatore. La proposta si basa pertanto sui seguenti
principi: –
I parametri strutturali e gli elementi fondamentali
della politica agricola comune e della politica commerciale comune possono
essere stabiliti soltanto dal legislatore. È ad esempio opportuno che il
sistema delle restituzioni all'esportazione per merci non comprese
nell'allegato I, istituito dal regolamento (CE) n. 1216/2009, e rimanga di
competenza del legislatore in tutte le sue componenti (certificati di
restituzione, riserva per piccoli esportatori), in quanto tali elementi sono
indissolubilmente legati alla definizione del contenuto del regime istituito
dal legislatore e dei limiti di tale regime. –
Le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei
prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative di cui all’articolo 43,
paragrafo 3, del TFUE, che non rientrano nell'ambito di applicazione del
paragrafo 2 dello stesso articolo, sono decise dal Consiglio. Ad esempio i
principi generali per la fissazione dei tassi delle restituzioni
all'esportazione vanno determinati dal Consiglio a norma dell'articolo 43,
paragrafo 3, del TFUE. In questo contesto si propone che siano decise dal
Consiglio le misure relative alla fissazione dei tassi di restituzione di cui
all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che non rientrano nell'ambito di
applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo. L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE rappresenta
una base autonoma per l'adozione di atti giuridici da parte del Consiglio. Al
fine di stabilire i tassi di restituzione si applica l'articolo 43, paragrafo
3, del TFUE; per motivi di chiarezza la Commissione ha altresì adottato una
proposta di regolamento del Consiglio per la fissazione delle restituzioni che
fa esplicito riferimento a tale disposizione. La Commissione ha presentato tale
proposta, che è in comune con quella richiesta per adeguare al trattato di
Lisbona il regolamento unico OCM (CE) n. 1234/2007, al Consiglio nei termini
prescritti (COM (2011) 629 def.)[10].
C. La politica agricola comune dopo il
2013 La proposta di regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio n. …/… [COM (2011) 626 def.] mira ad adeguare la OCM
unica per la politica agricola comune dopo il 2013 e al quadro finanziario
pluriennale 2014-2020. Essa è attualmente oggetto di lunghe ed estenuanti
discussioni a livello di Consiglio e Parlamento. La proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio si basa su un attento esame della nuova
proposta per l'OCM dopo il 2013 e dei necessari adattamenti del regime
giuridico attualmente applicabile al regime commerciale per i prodotti agricoli
trasformati e le merci non comprese nell'allegato I al fine di mantenere lo
status quo. L'elenco contenente le merci non comprese
nell'allegato I che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione
(allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato XVII del COM (2010)
799 def.) è quindi trasferito dalla OCM unica al regolamento che determina il
regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli. (3)
Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione La proposta è in linea con la politica agricola
comune e con la politica commerciale comune. La proposta è in linea con la proposta di adattare
il regolamento unico OCM (CE) al trattato di Lisbona (COM (2010) 799 def.). La proposta è in linea con la politica agricola
comune (PAC) post 2013 e in particolare con la proposta di adattare il
regolamento unico OCM (CE) n. …/… [COM (2010) 799 def.] alla PAC dopo il 2013
(COM (2011) 626 def.). Per motivi di coerenza e per evitare un vuoto
giuridico la presente proposta deve essere adattata per tenere conto del
risultato delle discussioni in sede di Consiglio e di Parlamento sulle proposte
(COM (2010) 799 def.) e (COM (2011) 626 def.). La proposta è altresì in linea con la legislazione
doganale dell'Unione e, in particolare, col regolamento del Consiglio (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale
comunitario, e con il regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune. Questi due regolamenti saranno anch'essi allineati al trattato di
Lisbona. Pertanto, una volta che ne venga adottato un testo definitivo, potrà
pertanto risultare necessario adeguare di conseguenza la presente proposta. 2. CONSULTAZIONE DELLE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO (1)
Consultazione delle parti interessate Gli Stati membri sono stati informati e coinvolti
attraverso il canale di un gruppo di esperti. (2)
Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare parti
interessate o esperti esterni, in quanto la proposta di allineare il
regolamento (CE) n. 1216/2009 al trattato di Lisbona è una questione
interistituzionale di rilevanza per tutti i regolamenti del Consiglio. Lo stesso vale per l'adeguamento della PAC dopo il
2013 e per il nuovo QFP 2014-2020, che è un puro seguito tecnico all'adozione
del nuovo regolamento unico OCM (CE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. (3)
Valutazione d'impatto Non occorre procedere ad una valutazione d'impatto,
in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1216/2009 al trattato
di Lisbona è una questione interistituzionale di rilevanza per tutti i
regolamenti del Consiglio e l'allineamento al nuovo regolamento unico OCM è una
conseguenza della nuova PAC dopo il 2013 e del nuovo QFP 2014-2020. 3. ELEMENTI GIURIDICI
DELLA PROPOSTA (4)
Sintesi delle misure proposte 1. Individuare nel regolamento (CE) n.
1216/2009 i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione e
istituire la corrispondente procedura di adozione di tali atti e il presente in
parallelo con l'allineamento della OCM unica al trattato di Lisbona (COM (2010)
799 def.). 2. Adeguare il regolamento (CE) n.
1216/2009, al nuovo regolamento per l'OCM unica [COM (2011) 626 def.] nel
contesto della PAC dopo il 2013 e del nuovo QFP 2014-2020. 3. Integrare il sistema comune di scambi
per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (regolamento (CE) n. 614/2009) nel regime
di scambi per i prodotti agricoli trasformati (regolamento (CE) n. 1216/2009). (5)
Base giuridica Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 207,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (6)
Principio di sussidiarietà La politica commerciale è una delle competenze
esclusive dell'Unione e pertanto solo l'Unione, e non i singoli Stati membri,
ha la facoltà di legiferare sul commercio. La politica agricola è oggetto di
competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri. Questo significa che gli
Stati membri conservano la loro competenza se ed in quanto l'Unione non legifera
in questo settore. La presente proposta si limita all'adeguamento dei
regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 alle nuove prescrizioni
introdotte dal trattato di Lisbona da un lato, e alla nuova politica agricola
comune dopo il 2013 dall'altro; l'attuale approccio dell'Unione non è quindi
messo in discussione. (7)
Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di
proporzionalità che impone che ogni decisione e misura si basi su una
valutazione e un bilanciamento equo degli interessi, nonché su una ragionevole
scelta dei mezzi. (8)
Scelta dello strumento Strumento proposto: Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: l'applicazione diretta è dovuta alla natura della PAC e della
politica commerciale comune e delle loro esigenze di gestione, ed è una
caratteristica imprescindibile della legislazione sulla PAC e sugli scambi
commerciali. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente misura non comporta alcuna spesa
supplementare a carico dell'Unione. 5. INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI La proposta contribuirà a migliorare la
comprensibilità e l'accessibilità del testo giuridico, che determina il regime
di scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli. Essa consoliderà la base giuridica per i relativi
regolamenti di attuazione e allineerà il testo con le disposizioni della
Commissione già in essere, ad esempio aggiungendovi una disposizione che
consenta l'apertura dei contingenti all'importazione e le loro modalità di
gestione. Essa eliminerà inoltre le incoerenze dell'attuale testo giuridico,
come quella presente nell'articolo 14 nel regolamento (EC) n. 1216/2009 del
Consiglio che fa riferimento al regolamento di esecuzione (EC) n. 1460/96[11] della Commissione, laddove
quest'ultimo regolamento ha la sua base giuridica nel regolamento (EC) No
1216/2009. 2013/0063 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul regime di scambi
per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo
2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo[12], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[13], considerando quanto segue: (1) Occorre adattare il
regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime
di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli[14], e il regolamento (CE) n.
614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di
scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina[15],
in conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare
per quanto riguarda l'introduzione prevista da tale trattato di una distinzione
tra poteri della Commissione per l'adozione di atti delegati e poteri per
l'adozione di atti di esecuzione. Ulteriori adeguamenti risultano necessari al
fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei testi esistenti. (2) Il principale strumento della
politica agricola comune previsto dal trattato è finora stato il regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM)[16].
(3) Nel quadro della riforma
della politica agricola comune il regolamento (UE) n. 1234/2007 deve essere
sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con il regolamento (UE) n. …/…
del Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 626 def.][17]. I regolamenti (CE) n.
1216/2009 e (CE) n. 614/2009 vanno adeguati per tener conto di tale
regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime di scambi con i paesi
terzi dei prodotti agricoli, da un lato, e per i prodotti ottenuti dalla
trasformazione di prodotti agricoli, dall'altro. (4) Alcuni prodotti agricoli sono
utilizzati per la fabbricazione sia dei prodotti agricoli trasformati sia delle
merci non comprese nell'allegato I del trattato. È necessario adottare misure
sia nell'ambito della politica agricola comune che in quello della politica
commerciale comune così da tener conto delle ripercussioni che gli scambi di
tali prodotti e merci ha sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
39 del trattato e degli effetti che le misure adottate per dare attuazione
all'articolo 43 del trattato hanno sulla situazione economica di tali prodotti
e merci, tenuto conto delle differenze tra i costi di acquisto di prodotti
agricoli sul mercato dell''Unione e su quello mondiale. (5) Nell'Unione si opera una
distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato e
prodotti agricoli trasformati non elencati in tale allegato al fine di tener
conto delle diverse situazioni dell'agricoltura e dell'industria alimentare
all'interno dell'Unione stessa. In alcuni paesi terzi con i quali l'Unione
conclude accordi risulta impossibile operare detta distinzione. È quindi
opportuno prevedere disposizioni per estendere le norme generali applicabili ai
prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato ad
alcuni prodotti agricoli elencati in detto allegato laddove un accordo
internazionale preveda l'assimilazione di questi due tipi di prodotti. (6) Al fine di evitare o
reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di determinati
prodotti agricoli possono avere sul mercato dell'Unione e sull'efficienza della
politica agricola comune, dovrebbe risultare possibile subordinare
l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, a
condizione di rispettare determinate condizioni. (7) L'ovoalbumina e la
lattoalbumina sono prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I
del trattato. Per motivi di armonizzazione e di semplificazione è opportuno
integrare il regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina di
cui al regolamento (CE) n. 614/2009 negli accordi commerciali applicabili a
talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. In
considerazione del fatto che le uova possono in larga misura sostituite
dall'ovoalbumina e in certa misura dalla lattoalbumina, gli accordi commerciali
per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero corrispondere a quelli previsti
per le uova. (8) È necessario stabilire le
regole fondamentali che disciplinano il regime di scambi applicabile ai
prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell'allegato I
risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. È inoltre necessario
articolare la fissazione dei dazi ridotti all'importazione e contingenti
tariffari, nonché la concessione delle restituzioni all'esportazione,
conformemente a tali norme principali. Tali norme e disposizioni devono altresì
tenere conto dei vincoli relativi ai dazi all'importazione e alle sovvenzioni
all' esportazione risultanti dagli impegni assunti dall'Unione nell'ambito
degli accordi OMC e degli accordi bilaterali. (9) A causa degli stretti legami
tra il mercato dell'ovoalbumina e della lattoalbumina e quello delle uova,
dovrebbe essere possibile esigere la presentazione di una licenza
d'importazione per le importazioni di ovoalbumina e la lattoalbumina e
sospendere il regime di perfezionamento attivo per tali prodotti qualora il
mercato dell'Unione di tali prodotti o quello delle uova subisca o rischi di
subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo per
ovoalbumina e la lattoalbumina. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di
subordinare il rilascio di licenze di importazione per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina nonché l'immissione in libera pratica di tali prodotti coperti da
una licenza al rispetto di condizioni relative all'origine e alla provenienza
del prodotto. (10) Per tener conto dell'andamento
degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati dell'ovoalbumina e della
lattoalbumina o di quello delle uova e dei risultati del monitoraggio delle
importazioni di ovoalbumina e lattoalbumina è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato
per subordinare l'importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l'immissione
in libera pratica alla presentazione di una licenza d'importazione che definisce
i diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza i suoi effetti giuridici,
determinare il livello di tolleranza per l'obbligo di importazione, stabilire
le norme relative all'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti
nei casi in cui è obbligatoria, subordinare il rilascio delle licenze
d'importazione e l'immissione in libera pratica alla presentazione di un
documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l'altro
origine, autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti, istituire le
norme sul trasferimento delle licenze di importazione, stabilire le norme
necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime delle licenze
di importazione e fornire all'occorrenza apposita assistenza amministrativa tra
gli Stati membri al fine di prevenire o gestire i casi di frode e irregolarità,
determinare i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è
necessaria e i casi in cui la costituzione della cauzione non è richiesta e
stabilire norme relative all'applicazione di disposizioni orizzontali in tema
di licenze di importazione per i prodotti agricoli e di norme in tema di
cauzione alle licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina. (11) Alcuni prodotti agricoli
trasformati non compresi nell'allegato I del trattato sono ottenuti utilizzando
prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune. I dazi applicati alle
importazioni di tali prodotti agricoli trasformati devono compensare la
differenza tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi sul mercato dell'Unione
per i prodotti agricoli utilizzati per la loro produzione, garantendo al tempo
stesso la concorrenzialità dell'industria di trasformazione interessata. (12) Nel quadro di alcuni accordi
preferenziali sono concesse riduzioni dei dazi all'importazione per i prodotti
agricoli trasformati, che nel quadro della politica commerciale dell'Unione
possono portare ad una graduale eliminazione per gli elementi agricoli dei dazi
all'importazione. Tali riduzioni dovrebbero essere stabilite in funzione degli
elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali. (13) È opportuno che l'elemento
agricolo del dazio all'importazione controbilanci la differenza tra i prezzi
dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli
trasformati in questione sul mercato mondiale e sul mercato dell'Unione. È
pertanto necessario mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento
agricolo del dazio applicabile ai prodotti agricoli trasformati e quello applicabile
ai prodotti agricoli importati allo stato originario. (14) Al fine di applicare gli
accordi internazionali che prevedono la riduzione o l'eliminazione progressiva
di dazi all'importazione sui prodotti agricoli trasformati in base a specifici
prodotti agricoli utilizzati o che si ritiene vengano utilizzati per la
fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato
per quanto riguarda la creazione di una lista di specifici prodotti agricoli
considerati come utilizzati, l'istituzione dei quantitativi equivalenti e delle
norme di conversione dei quantitativi di prodotti agricoli diversi da quelli
considerati come utilizzati a quantitativi equivalenti di tali prodotti
agricoli specifici, la definizione degli elementi necessari per calcolare
l'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti e la determinazione
dei metodi di tale calcolo, la definizione dei requisiti documentali adeguati e
la fissazione delle quantità trascurabili per i quali gli elementi agricoli
ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina sono fissati a zero. (15) Le concessioni tariffarie
all'importazione possono essere concesse per quantitativi illimitati dei
prodotti in questione o per quantitativi limitati che rientrano in un
contingente tariffario. Laddove nell'ambito di specifici accordi preferenziali
siano accordate concessioni tariffarie all'interno dei contingenti tariffari,
dei contingenti devono essere aperte e venire amministrate dalla Commissione.
Per motivi pratici è necessario che la gestione della parte non agricola dei
dazi all'importazione dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono
state concordate sia soggetta alle stesse regole previste per la gestione
dell'elemento agricolo. (16) A causa degli stretti legami
tra il mercato per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e il mercato delle uova 9
contingenti tariffari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero essere
aperti e gestiti allo stesso modo di quelli per le uova a norma del regolamento
(UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. All'occorrenza, il modo di gestione dovrebbe
tener conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e
della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, e basarsi su metodi utilizzati
in passato, in considerazione dei diritti che derivano dagli accordi OMC. (17) Al fine di garantire un equo
accesso al mercato per gli operatori e la loro parità di trattamento, di tenere
conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato dell'Unione e di
preservarne l'equilibrio, giova delegare il potere di adottare atti a norma
dell'articolo 290 del trattato alla Commissione per quanto riguarda le
condizioni da rispettare per presentare una domanda nel quadro di un
contingente tariffario e le disposizioni relative al trasferimento di diritti
nel quadro di un contingente tariffario, subordinare la partecipazione a un
contingente tariffario alla presentazione di una licenza di importazione e al
deposito di una cauzione, e stabilire le disposizioni in materia di prove
documentali, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari. (18) È possibile che la domanda
delle industrie di trasformazione di materie prime di origine agricola non
possa essere coperta totalmente dalle materie prime dell'Unione in regime di
concorrenza. Il regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario[18],
ammette tali merci al regime di perfezionamento attivo, purché vengano
rispettate le condizioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il
codice doganale comunitario[19].
In circostanze chiaramente definite, condizioni economiche dovrebbero essere
considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti
agricoli al regime di perfezionamento attivo. Tali quantitativi vanno
determinati in funzione del saldo previsionale dell'offerta. Pari condizioni di
accesso ai quantitativi disponibili, parità di trattamento degli operatori e
trasparenza sono garantite da un sistema di certificati perfezionamento attivo
certificati rilasciati dagli Stati membri. (19) Al fine di garantire
l'efficace e prudente gestione del regime di perfezionamento attivo, tenendo
conto della situazione sul mercato dell'Unione dei prodotti di base in
questione e delle esigenze e delle prassi delle industrie di trasformazione, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma
dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la stesura di una lista di
determinati prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati
di perfezionamento attivo, che fissa le condizioni e i requisiti di
ammissibilità che gli operatori devono soddisfare per presentare una domanda di
certificato di perfezionamento attivo, i diritti derivanti dai certificati di
perfezionamento attivo e i relativi effetti giuridici, le disposizioni relative
al trasferimento di tali diritti tra operatori e le disposizioni sulle prove
documentali e la definizione delle norme necessarie ai fini dell'affidabilità e
dell'efficienza del sistema dei certificati di perfezionamento attivo. (20) È opportuno prevedere
disposizioni per la concessioni di restituzioni all'esportazione, entro i
limiti fissati dagli impegni assunti dall'Unione nel contesto dell'OMC, per
determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non
comprese nell'allegato I del trattato, così da non penalizzare i produttori di
queste merci a causa dei prezzi ai quali sono costretti ad approvvigionarsi in
conseguenza della politica agricola comune. Tali restituzioni dovrebbero
coprire solo la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo sul mercato
dell'Unione e quello del mercato mondiale. Tali disposizioni devono pertanto
far parte del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione
di prodotti agricoli. (21) È opportuno stabilire l'elenco
delle merci non comprese nell'allegato I che beneficiano di restituzioni
tenendo conto dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli
utilizzati per la loro fabbricazione rispettivamente sul mercato dell'Unione e
sul mercato mondiale, nonché della necessità di compensare tale differenza, in tutto
o in parte, al fine di agevolare l'esportazione dei prodotti agricoli
utilizzati per tali merci. (22) È necessario garantire che non
vengano concesse restituzioni all'esportazione per le merci non comprese
nell'allegato I importate e immesse in libera pratica che sono riesportate,
esportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese
nell'allegato I. Per quanto riguarda le importazioni di cereali, riso, latte e
prodotti lattiero-caseari e uova immessi in libera pratica, occorre garantire
che non vengano concesse restituzioni se i prodotti sono esportati dopo
trasformazione o incorporati in merci non comprese nell'allegato I. (23) È opportuno fissare i tassi
delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto
forma di merci non comprese nell'allegato I secondo le stesse norme e modalità
e secondo la stessa procedura prevista per i tassi delle restituzioni
all'esportazione per i prodotti agricoli esportati allo stato naturale,
conformemente al regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] e al regolamento
(CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 629 def.]. (24) Visto lo stretto rapporto tra
merci non comprese nell'allegato I e prodotti agricoli utilizzati nella
fabbricazione di tali merci da un lato, e le differenze tra tali merci e
prodotti dall'altro, è necessario prevedere l'applicazione delle norme e
condizioni orizzontali relative alle restituzioni all'esportazione e alle
licenze di esportazione stabilite e adottate ai sensi del regolamento (UE) n.
…/… [COM (2011) 626 def.], per merci non comprese nell'allegato I. È inoltre
necessario prevedere l'applicazione di disposizioni orizzontali in materia di
cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni previsti e adottati a norma del
regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 628
def.][20]
per merci non comprese nell'allegato I. (25) Al fine di tener conto dei
particolari processi di fabbricazione e requisiti commerciali di merci non
comprese nell'allegato I che incorporano taluni prodotti agricoli, è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290
del trattato per quanto riguarda la fissazione delle norme relative alla
definizione e alle caratteristiche di tali merci da esportare e dei prodotti
agricoli utilizzati per la loro fabbricazione, delle norme per il calcolo delle
restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati previa
trasformazione in merci non comprese nell'allegato I, delle norme relative alla
prova della composizione delle merci esportate non comprese nell'allegato I,
delle norme sulla semplificazione della prova di arrivo a destinazione nel caso
di restituzioni differenziate, delle norme relative all'obbligo di dichiarare
l'uso di alcuni prodotti agricoli importati, delle norme sull'assimilazione di
altri prodotti agricoli ai prodotti di base e sulla determinazione del
quantitativo di riferimento di ciascuno dei prodotti di base, delle norme in
materia di domanda e di rilascio dei certificati per l'esportazione di talune
merci non comprese nell'allegato I per talune destinazioni quando previsto in
un accordo internazionale concluso dall'Unione conformemente all'articolo 218
del trattato, e delle norme in tema di applicazione delle disposizioni
orizzontali per le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli e su
cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni per merci non comprese nell'allegato
I. (26) È opportuno garantire il
rispetto dei limiti delle esportazioni derivanti dagli accordi internazionali
conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 218 del trattato mediante
l'emissione di certificati di restituzione per i periodi di riferimento fissati
negli accordi, tenendo conto dell'importo annuale previsto per i piccoli
esportatori. (27) Le restituzioni
all'esportazione vanno concesse fino all'importo totale delle disponibilità a
seconda della particolare di commercio di merci non comprese nell'allegato I.
Il sistema dei certificati di restituzione dovrebbe agevolare una gestione
efficiente degli importi delle restituzioni. (28) È opportuno disporre che i
certificati di restituzione rilasciati dagli Stati membri siano validi in tutta
l'Unione e che la loro emissione sia subordinata alla costituzione di una
cauzione che garantisca che l'operatore faccia domanda per le restituzioni.
Occorre stabilire regole per concedere le restituzioni nell'ambito del sistema
di fissazione anticipata per tutti i tassi di restituzione applicabili e per
costituire e svincolare le cauzioni previste. (29) Al fine di controllare la
spesa per le restituzioni all'esportazione e l'attuazione del sistema dei
certificati di restituzione è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato quanto alla definizione di
diritti e doveri derivanti dai certificati di restituzione, alla specificazione
delle norme relative al loro trasferimento, all'individuazione dei casi in cui
non sia richiesta la presentazione di un certificato di restituzione o la
costituzione di una cauzione, e alla precisazione del livello di tolleranza in
caso di mancato rispetto dell'obbligo di applicare per le restituzioni e delle
norme in materia di applicazione delle norme orizzontali sulle licenze di
esportazione e sulle cauzioni per i certificati di restituzione. (30) Nel tener conto dell'effetto
dei provvedimenti mirati riguardanti le restituzioni all'esportazione, è
opportuno prendere in considerazione le imprese di trasformazione di prodotti
agricoli in generale, e, in particolare, la situazione delle piccole e medie
imprese. In considerazione delle esigenze specifiche dei piccoli esportatori,
sarebbe opportuno assegnare loro un importo globale per ciascun esercizio di
bilancio ed esonerarli dall'obbligo di presentare i certificati di restituzione
nell'ambito del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione. (31) Qualora a norma del
regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] vengano adottate misure relative
all'esportazione di un prodotto agricolo, e le esportazioni di merci non
comprese nell'allegato I ad elevato contenuto del prodotto agricolo siano
verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, in conformità
dell'articolo 290 del trattato, atti che dispongano misure equivalenti da
prendere rispetto alle esportazioni di tali merci non comprese nell'allegato I.
(32) Nel quadro di alcuni accordi
preferenziali l'Unione può limitare i dazi all'importazione e gli importi da
versare rispetto alle esportazioni al fine di compensare, in tutto o in parte,
le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati nella produzione di
prodotti agricoli trasformati o le merci non comprese nell'allegato I in
questione. Per queste categorie di prodotti agricoli trasformati e di merci non
comprese nell'allegato I occorre stabilire che tali importi vadano determinati
congiuntamente come parte dei dazi complessivi e controbilancino le differenze
tra i prezzi dei prodotti agricoli da prendere in considerazione sul mercato
del paese o della regione in questione e il mercato dell'Unione. (33) Poiché la composizione dei
prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell'allegato I può
essere rilevante per la corretta applicazione del regime di scambi di cui al
presente regolamento, è consigliabile stabilirne la composizione per mezzo di
analisi quantitative e qualitative. (34) Al fine di attuare gli accordi
internazionali conclusi dall'Unione e garantire la chiarezza e la coerenza con
le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune[21], è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato
per quanto riguarda la modifica di alcune parti di tale regolamento e dei suoi
allegati per tali fini. (35) È opportuno disporre che gli
Stati membri comunichino alla Commissione e reciprocamente le informazioni
necessarie per l'applicazione delle condizioni applicabili agli scambi di
prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell'allegato I. (36) Al fine di garantire un
adeguato scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione è
opportuno delegare a quest'ultima il potere di adottare atti in conformità
dell' articolo 290 del trattato per quanto concerne la definizione della natura
e della tipologia delle informazioni che devono essere comunicate, dei metodi
di comunicazione, delle norme relative ai diritti di accesso alle informazioni
e ai sistemi di informazione e alle condizioni e ai mezzi di pubblicazione di
tali informazioni. (37) Al fine di evitare inutili
oneri amministrativi agli operatori e alle autorità nazionali è opportuno
delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290
del trattato per quanto riguarda la fissazione di una soglia al di sotto della
quale gli importi non vadano applicati o concessi per dazi all'importazione,
dazi addizionali all'importazione, dazi ridotti all'importazione, restituzioni
all'esportazione e importi da riscuotere o pagabili in caso di compensazione di
un prezzo stabilito in comune. (38) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto
riguarda le importazioni e il regime di perfezionamento attivo è opportuno conferire
alla Commissione le competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che
determinano i prodotti agricoli trasformati ai quali si applicano dazi
addizionali all'importazione addizionali per evitare o neutralizzare eventuali
effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione; le misure di applicazione di
tali dazi, in particolare per quanto riguarda i termini di tempo per dimostrare
il prezzo all'importazione; la presentazione di prove documentali, la
costituzione di una cauzione e la determinazione dei dazi addizionali
all'importazione; le misure per fissare i prezzi rappresentativi e i volumi
limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione e le
misure che determinano il livello di tali dazi in base alla differenza tra i prezzi
di riferimento e prezzi limite o a quella tra prezzi CIF all'importazione e
prezzi limite, nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione; le misure
relative alla presentazione delle domande di licenze d'importazione per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina, al rilascio e l'uso di tali licenze, il loro
periodo di validità, all'importo della cauzione da costituire in relazione a
tali licenze, alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per l'uso
di tali licenze, al rilascio di duplicati di tali licenze, al trattamento di
tali licenze da parte degli Stati membri, allo scambio di informazioni
necessario ai fini della gestione del regime delle licenze d'importazione per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina e all'applicazione delle norme orizzontali in
materia di licenze d'importazione e delle relative cauzioni; misure volte a
limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciate le licenze, a
rifiutare quantitativi richiesti, a sospendere la presentazione delle domande
di licenza ai fini della gestione del mercato; misure sulla fissazione dei dazi
all'importazione per i prodotti agricoli trasformati nell'attuazione di regimi
commerciali preferenziali; misure che stabiliscono i quantitativi di prodotti
agricoli che si ritiene siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti
agricoli trasformati ai fini della riduzione o dell'eliminazione progressiva
dei dazi all'importazione applicabili negli scambi preferenziali e misure
necessarie ad evitare distorsioni degli scambi; misure che stabiliscono i
contingenti tariffari annui per l'importazione di taluni prodotti agricoli
trasformati e di prodotti agricoli nel rispetto degli impegni internazionali
dell'Unione; misure relative alla gestione di tali contingenti tariffari;
misure per l'applicazione delle specifiche disposizioni previste negli accordi
internazionali per quanto riguarda, tra l'altro, la presentazione di documenti
rilasciati dal paese esportatore e sulla destinazione e sull'utilizzazione del
prodotto; misure che stabiliscono il periodo di validità delle licenze di
importazione, l'importo della cauzione da costituire, le norme relative all'uso
di tali licenze, le norme specifiche relative, in particolare, alle procedure
per presentare le domande di importazione e per rilasciare l'autorizzazione
nell'ambito del contingente tariffario; misure per garantire che i quantitativi
disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari non vengano superati; misure
per ridistribuire i quantitativi dei contingenti tariffari che non sono stati
usati; misure per adottare provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni
nell'Unione in conformità dei regolamenti (CE) n. 260/2009, del 26 febbraio
2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[22] e (CE) n. 625/2009 del
Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni
paesi terzi[23]
o misure di salvaguardia previste negli accordi internazionali; misure relative
alla quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati
certificati di perfezionamento attivo; misure relative all'attuazione del
regime dei certificati di perfezionamento attivo per quanto concerne documenti
e procedure per presentare domande e rilasciare certificati di perfezionamento
attivo; misure sulla gestione di tali certificati da parte degli Stati membri e
sulle procedure relative all'assistenza amministrativa fra Stati membri; misure
volte a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati tali
certificati, a rifiutare quantitativi richiesti relativamente a tali certificati
e a sospendere la presentazione delle domande per essi laddove vengano
richiesti grandi quantitativi, e infine misure che sospendono l'uso del regime
della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento
attivo per l'ovoalbumina e la lattoalbumina. (39) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto
riguarda le esportazioni e talune disposizioni generali, è opportuno conferire
alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda misure per
l'applicazione dei tassi di restituzione, metodo di calcolo delle restituzioni
all'esportazione, assimilazione di taluni prodotti ai prodotti di base e
determinazione del quantitativo di riferimento di prodotti di base, gestione
dei certificati per l'esportazione di talune merci non comprese nell'allegato I
per alcune destinazioni quando previsto in un accordo internazionale concluso
con l'Unione, conformemente all'articolo 218 del trattato e il trattamento
delle sparizioni di prodotti e le perdite quantitative durante il processo di
produzione e il trattamento dei sottoprodotti; misure che definiscono le
procedure di dichiarazione e di prova della composizione delle merci esportate
non comprese nell'allegato I necessarie per l'attuazione del sistema di
restituzioni all'esportazione; misure per l'applicazione di disposizioni
orizzontali su restituzioni all'esportazione, cauzioni, controlli, verifiche e
sanzioni per le restituzioni all'esportazione per merci non comprese
nell'allegato I; misure relative all'attuazione del sistema di certificazione
di restituzione all'esportazione in rapporto a documenti e procedure per la
presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di restituzione,
importo della cauzione da costituire e mezzi di prova che gli obblighi
derivanti dal titolo di restituzione sono stati soddisfatti; misure relative
alla gestione dei certificati di restituzione all'esportazione da parte degli
Stati membri nonché procedure relative all'assistenza amministrativa tra gli Stati
membri per quanto riguarda i certificati di restituzione; misure sulla
fissazione dell'importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e della
soglia di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione; misure
per l'applicazione di disposizioni orizzontali sulle licenze di esportazione e
sulle cauzioni per i titoli di restituzione; misure che limitano l'importo per
il quale possono essere rilasciati i certificati di restituzione, che
respingono gli importi richiesti per tali certificati e sospendono la
presentazione delle domande di certificati di restituzione se vengono richiesti
grandi importi, norme, procedure e criteri tecnici necessari per l'applicazione
di altre misure relative alle esportazioni; misure sulla definizione e pubblicazione
dei dazi all'importazione e sugli importi da pagare sulle esportazioni nel caso
di compensazione diretta negli scambi preferenziali; misure intese a garantire
che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all'esportazione sotto un
accordo commerciale preferenziale sono effettivamente esportati nel quadro di
un accordo preferenziale; misure concernenti i metodi di analisi qualitativa e
quantitativa dei prodotti agricoli trasformati e delle merci nono comprese
nell'allegato I, le disposizioni tecniche necessarie per identificare i
prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I e le
procedure di classificazione nella Nomenclatura Combinata di prodotti agricoli
trasformati e merci non comprese nell'allegato I; misure necessarie per
l'attuazione degli obblighi della Commissione e degli Stati membri quanto allo
scambio di informazioni e infine misure per rendere disponibili informazioni e
documenti. (40) Tali competenze di esecuzione,
ad eccezione di quelle relative alle misure di fissare i prezzi rappresentativi
e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali
all'importazione e il livello di tali dazi conformemente al rispetto degli
impegni internazionali dell'Unione, alle misure che limitano le quantità per
cui possono essere rilasciate licenze di importazione, certificati di
perfezionamento attivo e certificati di restituzione, che rifiutano le quantità
richieste rispetto a tali licenze e certificati e sospendono la presentazione
delle domande per essi, alle misure atte a garantire che i quantitativi
disponibili nell'ambito del contingente tariffario non vengano superati e alle
misure per riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente
tariffario, andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione[24]. (41) Per l'adozione degli atti di
esecuzione del presente regolamento occorre applicare la procedura di esame
perché si tratta di atti che riguardano la politica agricola comune, a norma
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n.
182/2011. (42) È opportuno che la Commissione
adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi
debitamente giustificati riguardanti provvedimenti di salvaguardia contro le
importazioni di prodotti agricoli trasformati nell'Unione o di turbative
effettive o potenziali del mercato dell'Unione che richiedano la sospensione
dell'uso di regimi di trasformazione o di perfezionamento attivo per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. (43) È di particolare importanza
che, durante i lavori preparatori prima dell'adozione di atti delegati, la
Commissione proceda ad adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
Nell'elaborare e redigere atti delegati la Commissione è tenuta a procedere
alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti
al Parlamento europeo e al Consiglio. (44) Conformemente al principio di
proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire il regime di
scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti
agricoli. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per
raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo
4, del trattato sull'Unione europea, (45) È pertanto opportune abrogare
di conseguenza regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009. (46) Al fine
di garantire la coerenza con la politica agricola comune il presente
regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (UE) n. …/… [COM
(2011) 626 def. sulla riforma della PAC], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I
OGGETTO,
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento determina il regime di
scambi applicabile alle importazioni di prodotti agricoli trasformati e alle
esportazioni di merci non comprese nell'allegato I e di prodotti agricoli
incorporati in tali merci. Il presente regolamento si applica anche alle
importazioni di prodotti agricoli laddove un accordo internazionale concluso o
applicato in via provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato preveda
l'assimilazione di tali prodotti ai prodotti agricoli trasformati oggetto di
scambi preferenziali. Articolo 2
Definizioni Ai sensi del presente
regolamento, si intendono per: a) "prodotti agricoli" si
intendono i prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento (UE) n. …/… [COM
(2011) 626 def.]; b) "prodotti agricoli
trasformati" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del presente
regolamento; c) "merci non comprese
nell'allegato I" si intendono i prodotti non compresi nell'allegato I del
trattato ed elencati nell' allegato II del presente regolamento; d) "prodotti di base" si
intendono i prodotti agricoli elencati nell'allegato III del presente
regolamento; e) "elemento agricolo" si
intende una parte del dazio all'importazione applicabile ai prodotti agricoli
trasformati corrispondente a quelli applicabili ai prodotti agricoli; f) "dazi addizionali su zucchero
e farina" si intendono il dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e il
dazio addizionale sulla farina (AD F/M) di cui alla parte I, sezione I, punto
B.6, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e stabiliti alla parte
terza, sezione I, allegato 1, tabella 2 dell'allegato I di detto regolamento; g) "ad valorem" si intende la
parte del dazio all'importazione espresso come percentuale del valore in
dogana; h) "Lovoalbumina" si
intendono i prodotti dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90; i) "lattoalbumina" si
intendono i prodotti dei codici NC 3502 20 91 e 3502 20 99. CAPITOLO II
IMPORTAZIONI
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI SEZIONE I
Disposizioni generali per le importazioni Sottosezione I
Dazi all'importazione sui prodotti agricoli trasformati Articolo 3
Componenti dei dazi all'importazione 1. Per i prodotti agricoli
trasformati di cui alla tabella 1 dell'allegato I, i dazi all'importazione
fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un elemento agricolo
che non fa parte di un dazio doganale ad valorem e di un componente non
agricola che è invece un dazio ad valorem. 2. Per i prodotti agricoli
trasformati di cui alla tabella 2 dell'allegato I i dazi all'importazione
fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un dazio doganale ad
valorem e da un elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem. Articolo 4
Aliquota massima del dazio all'importazione 1. Laddove si applichi
un'aliquota massima del dazio, il metodo di calcolo per determinare tale
aliquota viene fissato nella tariffa doganale comune in forza dell'articolo 31
del trattato. 2. Se, per i prodotti agricoli
trasformati di cui alla tabella 1 dell'allegato I, l'aliquota massima del dazio
comprende un dazio addizionale su zucchero e farina, il metodo di calcolo per
determinare tale dazio viene fissato nella tariffa doganale comune in forza
dell'articolo 31 del trattato. Articolo 5
Dazi addizionali all'importazione per prevenire o
contrastare effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione 1. La Commissione può, mediante
atti di esecuzione, determinare i prodotti agricoli trasformati elencati
nell'allegato IV soggetti all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune
all'atto dell'importazione cui si applica un dazio addizionale al fine di
evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato
dell'Unione che potrebbero derivare da tali importazioni, se: a) le importazioni avvengono ad un prezzo
inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del
commercio ("prezzo limite"); oppure b) il volume delle importazioni realizzate
nel corso di un anno superi un determinato livello ("volume limite").
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. Non si applicano dazi
addizionali all'importazione ex paragrafo 1 se le importazioni non rischiano di
perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati
rispetto all'obiettivo perseguito. 3. Ai fini del paragrafo 1,
lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi
cif all’importazione della partita considerata. I prezzi CIF all'importazione sono verificati in
base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato
di importazione del prodotto nell'Unione. I prezzi rappresentativi sono determinate a
intervalli regolari in base a dati raccolti nell'ambito del sistema di
sorveglianza comunitaria istituita ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92. 4. Il volume limite è
determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come
importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni
precedenti. 5. La Commissione può prendere
le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo rispetto al
termine per provare il prezzo all'importazione, alla presentazione di prove
documentali e alla costituzione di una cauzione mediante atti di esecuzione.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 42, paragrafo 2. 6. La Commissione può prendere
mediante atti di esecuzione misure per: a) fissare i prezzi rappresentativi e i
volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione; b) fissare il livello dei dazi addizionali
all'importazione secondo le norme stabilite negli accordi internazionali
conclusi o applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 218 del trattato
e le norme adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente
regolamento. 7. La Commissione pubblica i
prezzi limite di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Sottosezione II
Importazione di ovoalbumina e lattoalbumina Articolo 6
Licenze di importazione per l'ovoalbumina e la
lattoalbumina 1. L'importazione per
l'immissione in libera pratica di ovoalbumina e lattoalbumina può essere
subordinata alla presentazione di una licenza di importazione, laddove questa
risulti necessaria per la gestione dei mercati interessati e, in particolare,
per la sorveglianza del commercio di tali prodotti. 2. Gli Stati membri rilasciano
le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente
stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, e fatte
salve le misure prese a norma dell'articolo 14. 3. Le licenze di importazione di
cui al paragrafo 1 sono valide in tutta l'Unione. 4. Il rilascio delle licenze di
importazione e l'immissione in libera pratica di merci coperte dalla licenza
possono essere subordinati a condizioni quali l'origine e la provenienza del
prodotto di cui al paragrafo 1 e alla presentazione di un documento emesso da
un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l’altro l'origine,
l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti Articolo 7
Cauzione in rapporto alle licenze di importazione 1. Il rilascio delle licenze di
importazione di cui all'articolo 6 è subordinato alla costituzione di una
cauzione che garantisca che l'operatore economico importi i prodotti durante il
periodo di validità della licenza. 2. La cauzione è incamerata,
integralmente o parzialmente, se i prodotti non sono importati entro tale
periodo. 3. La cauzione non viene
tuttavia incamerata nel caso in cui la mancata importazione dei prodotti entro
il termine fissato sia stata dovuta a cause di forza maggiore o se il
quantitativo che non è stato importato entro tale periodo rimanga nell'ambito
del livello di tolleranza. Articolo 8
Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di: a) subordinare l'importazione di ovoalbumina
e lattoalbumina per l'immissione in libera pratica alla presentazione di una
licenza di importazione; b) definire i diritti e gli obblighi
derivati dalla licenza di importazione e i suoi effetti giuridici; c) determinare il livello di tolleranza di
cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, tenendo conto della necessità
di controllare il commercio di detti prodotti; d) stabilire le modalità di applicazione per
quanto riguarda l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei
laddove tale indicazione sia obbligatoria; e) disporre che il rilascio di una licenza o
l'immissione in libera pratica delle merci coperte dalla licenza siano
subordinati alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un
organismo, che attesti tra l'altro origine, autenticità e caratteristiche
qualitative dei prodotti; f) stabilire norme sul trasferimento delle
licenze di importazione e prevedere limitazioni al loro trasferimento; g) stabilire le norme necessarie ai fini
dell'affidabilità e dell'efficienza del regime delle licenze di importazione e
prevedere all'occorrenza un'apposita assistenza amministrativa tra Stati membri
per prevenire e gestire i casi di frode e irregolarità; h) determinare i casi in cui la
presentazione di una licenza di importazione non è necessaria; i) determinare i casi in cui non è
richiesta la costituzione di una cauzione a norma dell'articolo 7; j) stabilire norme relative
all'applicazione delle regole orizzontali in materia di licenze di importazione
per i prodotti agricoli adottate a norma dell'articolo 118 del regolamento (UE)
n. …/… [COM (2011) 626 def.] alle licenze di importazione per l'ovoalbumina e
la lattoalbumina; k) stabilire norme relative all'applicazione
delle regole orizzontali in materia di cauzioni adottate a norma dell'articolo
67 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] alle licenze di
importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina; Articolo 9
Competenze di esecuzione 1. Mediante atti di esecuzione,
la Commissione prende le misure del caso riguardanti: a) la presentazione delle domande di licenza
di importazione, il rilascio e l'uso delle stesse; b) il periodo di validità delle licenze e
l'importo della cauzione da costituire; c) la prova che le prescrizioni per l'uso di
tali licenze siano state rispettate; d) il rilascio di licenze sostitutive o di
duplicati; e) il trattamento delle licenze da parte
degli Stati membri; f) lo scambio di informazioni necessario ai
fini della gestione del regime; g) l'applicazione delle norme orizzontali in
materia di licenze di importazione per i prodotti agricoli adottate a norma
dell'articolo 119 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] alle
licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina; h) l'applicazione delle norme orizzontali in
materia di cauzioni adottate a norma dell'articolo 67, articolo 4, del
regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] alle licenze di importazione per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina; Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. In caso di richieste relative
a quantitativi ingenti la Commissione ha la facoltà, ai fini della gestione del
mercato, mediante atti di esecuzione, di limitare i quantitativi per i quali
può essere rilasciata la licenza di importazione, respingere i quantitativi
oggetto di una domanda di licenza e sospendere la presentazione di domande di
licenze di importazione. SEZIONE II
Scambi preferenziali Sottosezione I
Riduzione dei dazi all'importazione Articolo 10
Riduzione ed eliminazione graduale di elementi agricoli,
dazi ad valorem e dazi addizionali 1. Quando un accordo
internazionale concluso o applicato in via provvisoria a norma dell'articolo
218 del trattato prevede una riduzione o riduzioni consecutive che portano ad
un graduale eliminazione dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli
trasformati oggetto di scambi preferenziali, sono soggetti a tale riduzione o
eliminazione graduale: a) l'elemento agricolo; b) i dazi addizionali su zucchero e farina; c) il dazio ad valorem. 2. Quando un accordo
internazionale concluso o applicato in via provvisoria a norma dell'articolo
218 del trattato prevede la riduzione o l'eliminazione graduale degli elementi
agricoli per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato
I del presente regolamento, il dazio costituito dall'elemento agricolo che fa
parte del dazio ad valorem è sostituito da un elemento agricolo non ad valorem.
Articolo 11
Quantitativi effettivamente utilizzati o considerati come
utilizzati 1. Le riduzioni o eliminazioni
graduali di elementi agricoli e dazi addizionali su zucchero e farina di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, sono determinate sulla base dei seguenti
elementi: a) i quantitativi dei prodotti agricoli
elencati nell'allegato V che sono stati effettivamente utilizzati o sono
considerati come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli
trasformati; b) i dazi applicabili ai prodotti agricoli
di cui alla lettera a) e utilizzati per il calcolo dell'elemento agricolo
ridotto e i dazi addizionali su zucchero e farina nel caso di alcuni accordi
commerciali preferenziali. 2. I prodotti agricoli da
considerare utilizzati nella fabbricazione del prodotto agricolo trasformato
sono scelti tra quelli utilizzati per la fabbricazione del prodotto agricolo
trasformato in base alla loro importanza nell'ambito del commercio
internazionale e al carattere rappresentativo del livello dei loro prezzi in
relazione a tutti gli altri prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di
tale prodotto agricolo trasformato. 3. I quantitativi dei prodotti
agricoli di cui all'allegato V ed effettivamente utilizzati sono convertiti in
quantitativi equivalenti di specifici prodotti agricoli considerati come
utilizzati. Articolo 12
Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di: a) stabilire un elenco dei prodotti agricoli
elencati nell'allegato V da considerarsi come utilizzati nella fabbricazione
dei prodotti agricoli trasformati in base ai criteri di selezione di cui
all'articolo 11, paragrafo 2; b) stabilire i quantitativi equivalenti e le
norme di conversione di cui all'articolo 11, paragrafo 3; c) definire gli elementi necessari per il
calcolo dell'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti e stabilire
i metodi di tale calcolo; d) stabilire requisiti documentali; e) stabilire le quantità trascurabili per i
quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina
sono fissati a zero. Articolo 13
Competenze di esecuzione 1. La Commissione prende,
all'occorrenza, mediante atti di esecuzione, misure per attuare gli accordi
internazionali conclusi o applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo
218 del trattato per quanto riguarda la fissazione dei dazi all'importazione
per i prodotti agricoli trasformati soggetti a riduzioni di cui all'articolo
10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. La Commissione può, mediante
atti di esecuzione, prendere le misure necessarie che stabiliscono: a) quantitativi fissi dei prodotti agricoli
di cui all'articolo 12, lettera a), che si ritiene vengano utilizzati per la
fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 12, lettera
a); b) quantitativi di prodotti agricoli di cui
all'articolo 12, lettera a), che si ritiene vengano utilizzati nella
fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, per ogni possibile
composizione di tali prodotti agricoli trasformati per i quali non possono
essere definite quantità fisse di prodotti agricoli specifici a norma della
lettera a). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Sottosezione II
Contingenti tariffari Articolo 14
Apertura e gestione dei contingenti tariffari 1. I contingenti tariffari per
le importazioni di prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli di cui
all'articolo 1, secondo comma, definiti in accordi conclusi o applicati in via
provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato, sono aperti e gestiti dalla
Commissione. 2. I contingenti tariffari di
cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli
operatori e da tenere nel giusto conto il fabbisogno di approvvigionamento del
mercato dell'Unione e la necessità di salvaguardarne l'equilibrio. 3. I contingenti tariffari di
cui al paragrafo 1 sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti: a) un metodo di ripartizione basato
sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio
"primo arrivato, primo servito"); b) un altro metodo di ripartizione adeguato. 4. In deroga al paragrafo 3,
qualora il contingente tariffario da gestire conformemente al paragrafo 1
riguardi l'ovoalbumina e la lattoalbumina esso è gestito mediante
l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione: a) un metodo di ripartizione dei contingenti
in proporzione ai quantitativi richiesti nelle domande ("metodo dell'esame
simultaneo"); b) un metodo di ripartizione basato sui
flussi commerciali tradizionali (metodo detto degli operatori
"tradizionali/nuovi arrivati"). c) un metodo di ripartizione basato
sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio
"primo arrivato, primo servito"); Articolo 15
Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per stabilire: a) le condizioni e i requisiti di
ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare o possedere per presentare
una domanda di accesso al contingente tariffario stabilito in un accordo
internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; b) disposizioni relative al trasferimento di
diritti tra operatori e, all'occorrenza, alle limitazioni a tale trasferimento
nell'ambito della gestione del contingente tariffario stabilito in un accordo
internazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 1; c) disposizioni che subordinano la
partecipazione al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale
di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alla presentazione di una licenza di
importazione e alla costituzione di una cauzione; d) le necessarie disposizioni in materia di
prove documentali, requisiti o limitazioni applicabili per il contingente
tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all'articolo 14,
paragrafo 1. Articolo 16
Competenze di esecuzione 1. La Commissione, mediante atti
di esecuzione, prende le misure necessarie che stabiliscono: a) i contingenti tariffari annuali; b) la gestione da utilizzare per i
contingenti tariffari annuali; c) le procedure per l'applicazione delle
disposizioni specifiche previste dall'accordo internazionale, in particolare in
tema di: i) presentazione di documenti emessi dal
paese esportatore; II destinazione e uso dei prodotti; d) periodo di validità delle licenze di
importazione da presentare in conformità dell'articolo 15 (c); e) importo della cauzione da costituire in
conformità dell'articolo 15, lettera c); f) norme in merito all'impiego delle
licenze di importazione da presentare in conformità dell'articolo 15, lettera
c), e disposizioni specifiche riguardanti in particolare le procedure da
seguire per presentare le domande di importazione e di concessione
dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. La Commissione prende,
mediante atti di esecuzione, misure per: a) garantire che i quantitativi disponibili
nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare
applicando un coefficiente di attribuzione a ciascuna domanda quando i
quantitativi disponibili sono raggiunti, respingendo domande pendenti e,
all'occorrenza, sospendendo la presentazione delle domande; b) riassegnare i quantitativi non utilizzati
del contingente tariffario. SEZIONE III
Misure di salvaguardia Articolo 17
Misure di salvaguardia 1. La Commissione prende, fatto
salvo il paragrafo 3 del presente articolo, mediante atti di esecuzione, misure
di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati
nell'Unione in conformità dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. Salvo disposizione contraria
contenuta in un qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e
qualsiasi altro atto del Consiglio, la Commissione prende, in applicazione del
paragrafo 3 del presente articolo e mediante atti di esecuzione, misure di
salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati
nell'Unione di cui agli accordi internazionali conclusi o applicati in via
provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 3. La Commissione può prendere
le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di
propria iniziativa. Ove tali misure siano richieste da uno Stato
membro la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla
data di ricezione della domanda. 4. Per ragioni imperative di
urgenza la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in
relazione alle misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente
alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. 5. Le misure di salvaguardia
prese a norma del paragrafo 3 e 4 sono revocate o modificate dalla Commissione
con atti di esecuzione a norma dell'articolo 42, paragrafo 2. In caso di
urgenza la Commissione prende una decisione in applicazione dell'articolo 42,
paragrafo 3. SEZIONE IV
Perfezionamento attivo Articolo 18
Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame
delle condizioni economiche 1. In caso di merci non comprese
nell'allegato I ottenute da prodotti agricoli in regime di perfezionamento
attivo, le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 2913/92 si considerino rispettate su presentazione di un
certificato di perfezionamento attivo per tali prodotti agricoli. 2. I certificati di
perfezionamento attivo devono essere rilasciati per i prodotti agricoli
utilizzati nella fabbricazione delle merci non comprese nell'allegato I entro i
limiti dei quantitativi determinati dalla Commissione. Tali quantitativi sono determinati in base a una
valutazione comparata dei limiti di bilancio obbligatori per le restituzioni
all'esportazione delle merci non comprese nell'allegato I e il fabbisogno di
spesa previsto per le restituzioni all'esportazione per tali merci, tenendo conto
in particolare dei seguenti elementi: a) volume stimato delle esportazioni di
merci non comprese nell'allegato I; b) all'occorrenza, situazione dei relativi
prodotti di base sul mercato dell'Unione e su quello mondiale; c) fattori economici e normativi. I quantitativi sono riesaminati regolarmente alla
luce dell'evoluzione dei fattori economici e normativi. 3. Gli Stati membri rilasciano i
certificati di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 1 a qualsiasi
richiedente stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di perfezionamento attivo sono
validi in tutta l'Unione. Articolo 19
Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per stabilire: a) un elenco dei prodotti agricoli elencati
nell'allegato III e utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese
nell'allegato I per i quali possono essere rilasciati certificati di
perfezionamento attivo; b) le condizioni e i requisiti di
ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare o possedere per presentare
domanda di un certificato di perfezionamento attivo; c) i diritti derivanti dal certificato di
perfezionamento attivo e i suoi effetti giuridici; d) disposizioni relative al trasferimento di
diritti derivati da certificati di perfezionamento attivo tra operatori e
disposizioni in merito ai documenti giustificativi; e) le norme necessarie ai fini
dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei certificati di
perfezionamento attivo. Articolo 20
Competenze di esecuzione 1. Mediante atti di esecuzione,
la Commissione prende le misure del caso riguardanti: a) la definizione, in conformità
dell'articolo 18, paragrafo 2, della quantità di prodotti agricoli per i quali
possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo; b) il formato e il contenuto delle domande
di certificati di perfezionamento attivo; c) il formato, il contenuto e il periodo di
validità dei certificati di perfezionamento attivo; d) la procedura per la presentazione delle
domande e il rilascio dei certificati di perfezionamento attivo; e) la gestione dei certificati di
perfezionamento attivo da parte degli Stati membri; f) le procedure riguardanti l'assistenza
amministrativa tra Stati membri. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. In caso di richieste relative
a quantitativi ingenti la Commissione ha la facoltà, mediante atti di
esecuzione, di limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati
certificati di perfezionamento attivo, respingere i quantitativi richiesti
relativamente ai certificati di perfezionamento attivo, certificati e
sospendere la presentazione delle domande. Articolo 21
Sospensione del regime di perfezionamento attivo per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina 1. Qualora il mercato
dell'Unione subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di
perfezionamento attivo, la Commissione ha la facoltà, mediante atti di
esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa,
sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina. Ove riceva una richiesta da uno Stato membro la
Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque
giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. Per ragioni imperative di
urgenza la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in
materia di sospensione a norma del paragrafo 1 secondo la procedura di cui
all'articolo 42, paragrafo 3. CAPITOLO III
ESPORTAZIONI SEZIONE I
Restituzioni all'esportazione Articolo 22
Merci e prodotti sovvenzionabili 1. Quando sono esportate merci
non comprese nell'allegato I, i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii),
iii), v) e vii), dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] che sono stati utilizzati per la
fabbricazione di tali merci possono beneficiare di restituzioni
all'esportazione come disposto all'allegato II del presente regolamento. Si
applica l'articolo 133, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. 2. Le restituzioni
all'esportazione di cui al paragrafo 1 non possono essere concesse nei seguenti
casi: a) merci importate non comprese
nell'allegato I considerate in libera pratica a termini dell'articolo 29 del
trattato e successivamente riesportate; b) merci importate non comprese
nell'allegato I considerate in libera pratica a termini dell'articolo 29 del
trattato e successivamente riesportate dopo trasformazione o incorporate in
altre merci non comprese nell'allegato I; c) importazioni di cereali, riso, latte e
prodotti lattiero-caseari e uova considerate in libera pratica ai sensi
dell'articolo 29 del trattato ed esportate dopo trasformazione o incorporate in
merci non comprese nell'allegato I. Articolo 23
Determinazione delle restituzioni all'esportazione 1. Le restituzioni
all'esportazione di cui all' articolo 22 sono determinate in base alla
composizione delle merci esportate e i tassi di tali restituzioni fissati per
ciascuno dei prodotti di base di cui sono composte le merci esportate. 2. Per la determinazione delle
restituzioni all'esportazione i prodotti di cui ai punti i), ii), iii), v) e
vii), dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/…
[COM (2011) 626 def.] non elencati nell'allegato III del presente regolamento
sono assimilati ai prodotti di base. Articolo
24 Norme
orizzontali 1. Le norme orizzontali valide
per le restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo
136, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.], si
applicano alle merci non comprese nell'allegato I; 2. Le norme orizzontali su
cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni di cui agli articoli 60, 61, 62 e 65,
all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 79 a 87, all'articolo 105,
paragrafo 2, all'articolo 106, paragrafo 1, e paragrafo 2, e all'articolo 108
del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] si applicano alle merci non
comprese nell'allegato I; Articolo 25
Tassi delle restituzioni all'esportazione 1. Al fine di fissare I tassi
delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di base di prendono misure
conformemente all'articolo 135 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626
def.] e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 629 def.]. 2. Per il calcolo delle
restituzioni all'esportazione, si convertono in prodotti di base gli altri prodotti
agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell'articolo 133, paragrafo
1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] non elencati
nell'allegato III del presente regolamento ottenuti da prodotti di base o a
essi assimilati in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2. Articolo 26
Esportazioni di determinate merci non comprese nell'allegato I verso
destinazioni specifiche Laddove lo richieda un accordo internazionale concluso dall'Unione
conformemente all'articolo 218 del trattato, le autorità nazionali rilasciano,
su richiesta della parte interessata, un certificato nel quale si attesta che
le restituzioni all'esportazione sono state pagate riguardo a una data merce
non compresa nell'allegato I esportata verso destinazioni specifici. Articolo 27
Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per stabilire: a) norme sulla definizione e sulle
caratteristiche delle merci non comprese nell'allegato I da esportare e dei
prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione; b) norme per il calcolo delle restituzioni
all'esportazione per i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e
vii) dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. …/… [COM
(2011) 626 def.], esportati previa trasformazione in merci non comprese
nell'allegato I; c) norme sulla prova della composizione
delle merci non comprese nell'allegato I esportate; d) norme per semplificare la prova di arrivo
a destinazione nel caso di restituzioni differenziate a seconda della
destinazione; e) norme che richiedono una dichiarazione
dell'uso di determinati prodotti agricoli importati; f) norme sull'assimilazione ai prodotti di
base di prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii)
dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/… [COM
(2011) 626 def.] non elencati nell'allegato III del presente regolamento e
sulla determinazione del quantitativo di riferimento di ogni prodotto di base; g) norme in fatto di domanda e di rilascio
dei certificati di cui all'articolo 26; h) norme in tema di applicazione delle
regole orizzontali sulle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli
di cui all'articolo 139, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] alle
merci non comprese nell'allegato I; i) norme relative all'applicazione delle
regole orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni,
adottate a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1,
dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] alle merci non comprese nell'allegato I. Articolo 28
Competenze di esecuzione Mediante atti di esecuzione, la Commissione
prende le misure del caso riguardanti: a) l'applicazione dei tassi di restituzione
qualora le caratteristiche delle componenti dei prodotti di cui alla lettera
(c) e delle merci non comprese nell'allegato I debbano essere prese in
considerazione ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione; b) il calcolo delle restituzioni
all'esportazione per: i) I prodotti di base; ii) i prodotti derivati dalla
trasformazione di prodotti di base; iii) i prodotti assimilati ai prodotti di
cui al punto i) o ii); c) l'assimilazione ai prodotti di base dei
prodotti alla lettera b), punti ii) e iii), elencati ai punti i), ii), iii), v)
e vii) dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/…
[COM (2011) 626 def.] e che non sono elencati nell'allegato III del presente
regolamento; d) la determinazione del quantitativo di
riferimento di ogni prodotto di base, che serve come base per determinare le
restituzioni all'esportazione sulla base della quantità di prodotto
effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate o su base
forfettaria, come specificato nell'allegato II; e) la gestione dei certificati di cui
all'articolo 26; f) il trattamento da riservare alla
scomparsa di prodotti e alle perdite quantitative durante il processo di
produzione e il trattamento dei sottoprodotti; g) le procedure sulla dichiarazione e prova
della composizione delle merci non comprese nell'allegato I esportate
necessarie all'attuazione del regime delle restituzioni all'esportazione; h) l'applicazione alle restituzioni
all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I delle disposizioni
orizzontali sulle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli di cui
all'articolo 140, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]; i) l'applicazione alle merci non comprese
nell'allegato I delle regole orizzontali in materia di cauzioni, controlli,
verifiche e sanzioni, adottate a norma dell'articolo 64, paragrafo 2,
dell'articolo 66, paragrafo 2, dell'articolo 67, paragrafo 4, e dell'articolo
88, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.]. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Sezione II –
Certificati di restituzione Articolo 29
Certificati di restituzione 1. Le restituzioni
all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese
nell'allegato I sono concesse in seguito alla presentazione di una domanda per
tali restituzioni e di un certificato di restituzione valido al momento
dell'esportazione. I piccoli esportatori che presentano domanda per
importi limitati che non mettono a rischio il rispetto dei vincoli di bilancio
sono esentati dal presentare un certificato di restituzione. La somma di tali
esenzioni non supera un importo complessivo stanziato per i piccoli
esportatori. 2. Gli Stati membri rilasciano
un certificato di restituzione a qualsiasi richiedente stabilito nell'Unione, a
prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di restituzione sono
validi in tutto il territorio dell'Unione. Articolo 30
Tassi di restituzioni applicabili 1. A norma dell'articolo 23,
paragrafo 1, le restituzioni all'esportazione per merci non comprese
nell'allegato I sono calcolate e concesse sulla base dei tassi di restituzione
per i prodotti di base incorporati in tali merci. 2. Il tasso della restituzione è
quello che si applica il giorno in cui la dichiarazione di esportazione delle
merci non comprese nell'allegato I è accettata dall'autorità doganale a meno
che una domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione in
conformità del paragrafo 3 3. La domanda di fissazione
anticipata del tasso di restituzione può essere presentata al momento della
presentazione della domanda di certificato di restituzione, il giorno in cui
tale certificato è concesso o in qualsiasi momento dopo tale data ma va
presentata prima della fine del periodo di validità del certificato. 4. Il tasso è fissato in
anticipo al valore applicabile il giorno della presentazione della domanda di
fissazione anticipata. La fissazione anticipata dei tassi di restituzione si
applica a partire da tale giorno a tutti i tassi di restituzione coperti dal
certificato di restituzione. 5. Le restituzioni
all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I vengono concesse in
base: a) ai tassi di restituzione per i prodotti
di base incorporati nelle merci non comprese nell'allegato I applicabili il
giorno dell'esportazione ai sensi del paragrafo 1, se i tassi di restituzione
non sono stati fissati in anticipo; oppure b) ai tassi di restituzione per i prodotti
di base incorporati in tali merci, fissati in anticipo conformemente al
paragrafo 4. Articolo 31
Cauzione relativa alle licenze di importazione 1. Il rilascio dei certificati
di restituzione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca
che l’operatore economico presenterà una domanda di restituzioni
all'esportazione alle autorità nazionali per quanto riguarda l'esportazione
delle merci non comprese nell'allegato I effettuata entro il periodo di
validità del certificato di restituzione. 2. La cauzione è incamerata,
integralmente o parzialmente, se la restituzione all'esportazione non è stata
richiesta o è stata richiesta solo in parte per le esportazioni effettuate
durante il periodo di validità del certificato di restituzione. La cauzione non viene tuttavia incamerata se a
causa di forza maggiore le merci non sono state esportate, o sono state
esportate solo in parte, o la restituzione all'esportazione non è stata
richiesta o è stata richiesta solo in parte, o se gli importi della
restituzione non richiesti rimangono nell'ambito del margine di tolleranza. Articolo 32
Poteri delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 40, per specificare: a) i diritti e gli obblighi derivanti dal
certificato di restituzione, compreso il diritto che le restituzioni
all'esportazione siano garantite e l'obbligo di fare domanda di restituzione
all'esportazione per i prodotti agricoli esportati previa trasformazione in
merci non comprese nell'allegato I; b) le norme applicabili al trasferimento del
certificato di restituzione; c) i casi in cui non è richiesta la
presentazione di un certificato di restituzione a norma dell'articolo 29,
paragrafo 1, tenendo conto dei relativi importi e dell'importo complessivo che
può essere concesso ai piccoli esportatori; d) i casi in cui non è richiesta la
costituzione di una cauzione a norma dell'articolo 31; e) il livello di tolleranza di cui
all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, tenendo conto della necessità di
rispettare i vincoli di bilancio; f) Le norme in fatto di applicazione ai
certificati di restituzione delle regole orizzontali sulle restituzioni
all'esportazione per i prodotti agricoli di cui all'articolo 118 del
regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]; g) la definizione di norme relative
all'applicazione ai certificati di restituzione delle regole orizzontali in
materia di cauzioni adottate a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n.
…/… [COM (2011) 628 def.]. Articolo 33
Competenze di esecuzione 1. Mediante atti di esecuzione,
la Commissione prende le misure del caso riguardanti: a) il formato e il contenuto della domanda
del certificato di restituzione; b) il formato, il contenuto e il periodo di
validità dei certificati di restituzione; c) la procedura per la presentazione delle
domande e il rilascio dei certificati di restituzione; d) l'importo della cauzione da costituire; e) i mezzi di prova che gli obblighi
derivanti dai certificati di restituzione sono stati rispettati; f) la gestione dei certificati di
restituzione da parte degli Stati membri; g) le procedure riguardanti l'assistenza
amministrativa tra Stati membri; h) la fissazione dell'importo complessivo
stanziato per i piccoli esportatori e la soglia individuale di esenzione dalla
presentazione dei certificati di restituzione a norma dell'articolo 29,
paragrafo 1, secondo comma; i) l'applicazione ai certificati di
restituzione delle norme orizzontali sulle licenze di esportazione per i
prodotti agricoli di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. …/… [COM
(2011) 626 def.]; j) l'applicazione ai certificati di
restituzione delle regole orizzontali in materia di cauzioni adottate a norma
dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.]. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. 2. In caso di richieste relative
a importi ingenti la Commissione ha la facoltà, mediante atti di esecuzione,
limitare gli importi per i quali possono essere rilasciati certificati di
restituzione, respingere gli importi richiesti relativamente ai certificati di
restituzione e sospendere la presentazione delle domande. Sezione III –
Altre misure relative alle esportazioni Articolo
34
Altre misure relative alle esportazioni 1. Qualora a norma del regolamento
(UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] vengano prese misure relative
all'esportazione di un prodotto agricolo compreso nell'allegato III aventi
forma di tasse o di oneri, e le esportazioni di merci non comprese
nell'allegato I ad elevato contenuto di prodotto agricolo siano verosimilmente
di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, alla Commissione è
delegato il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 40 che
dispone misure equivalenti riguardo a tali merci non comprese nell'allegato I. Qualora nei casi di cui al primo comma lo
richiedano ragioni imperative di urgenza, agli atti delegati adottati a norma
del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 41 del
presente regolamento. 2. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le norme, le procedure e i criteri tecnici
necessari per l'applicazione del paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. CAPITOLO IV
MISURE APPLICABILI SIA ALLE
IMPORTAZIONI CHE ALLE ESPORTAZIONI Articolo 35
Compensazione diretta negli scambi preferenziali 1. Quando un accordo
internazionale concluso o applicato provvisoriamente a norma dell'articolo 218
del trattato lo prevede, il dazio applicabile all'importazione di prodotti
agricoli può essere sostituito da un importo stabilito in base allo scarto tra
i prezzi agricoli praticati nell'Unione e quelli praticati nel paese o nella
regione interessati dall'accordo, oppure da una compensazione nei confronti di
un prezzo stabilito congiuntamente per il paese o la regione in questione. In tal caso, gli importi da pagare sulle
esportazioni nella regione o nel paese interessati dall'accordo sono
determinati congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo del dazio
all'importazione, alle condizioni stabilite nell'accordo. 2. Mediante atti di esecuzione,
la Commissione prende le misure necessarie al fine di: a) fissare il dazio applicabile di cui al
paragrafo 1 e i relativi importi da pagare sulle esportazioni in paesi o
regioni interessati dall'accordo; b) garantire che i prodotti agricoli
trasformati dichiarati all'esportazione sotto un regime preferenziale non siano
esportati sotto un regime non preferenziale o viceversa. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Articolo 36
Metodi di analisi 1. Ai fini dell'applicazione del
regime degli scambi a norma del presente regolamento, le caratteristiche e la
composizione dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese
nell'allegato I sono determinati mediante analisi del loro elementi
costituenti. 2. Mediante atti di esecuzione,
la Commissione prende le misure del caso riguardanti: a) i metodi di analisi qualitativa e
quantitativa dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese
nell'allegato I; b) le disposizioni tecniche necessarie per
identificare i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese
nell'allegato I; c) le procedure per la classificazione ai
diversi codici NC dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese
nell'allegato I. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Articolo
37
Adeguamento del presente regolamento Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati in conformità dell'articolo 40 per i seguenti fini: a) Adattare gli allegati da I a V, compresa
la soppressione di prodotti agricoli trasformati e di merci non comprese
nell'allegato I e l'inclusione di nuovi prodotti agricoli trasformati e merci
non comprese nell'allegato I, agli accordi internazionali conclusi o applicati
in via provvisoria ai sensi dell'articolo 218 del trattato; b) adattare l'articolo 2, lettere h) e i),
l'articolo 26 e gli allegati da I a V alle modifiche dell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87. Articolo 38
Scambio di informazioni 1. Laddove ciò sia necessario
per l'attuazione del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla
Commissione le seguenti informazioni: a) importazioni di prodotti agricoli
trasformati; b) esportazioni di merci non comprese
nell'allegato I; c) domande e rilascio dei certificati di
perfezionamento attivo per i prodotti agricoli di cui all'articolo 18; d) Domande, rilascio e uso dei certificati
di restituzione di cui all'articolo 29, paragrafo 1; e) pagamenti delle restituzioni
all'esportazione per le merci non comprese nell'allegato I di cui all'articolo
22, paragrafo 1; f) misure amministrative d'esecuzione; g) altri dati pertinenti. Se le restituzioni all'esportazione sono richieste
in uno Stato membro diverso da quello in cuisono state prodotte le merci non
comprese nell’allegato I, a tale secondo Stato si comunicano, su sua richiesta,
le informazioni sulla produzione e la composizione di tali merci di cui alla
lettera e). 2. La Commissione può segnalare
a tutti gli Stati membri le informazioni trasmesse conformemente al paragrafo
1, lettere da a) a g). 3. La Commissione adotta atti
delegati in conformità dell'articolo 40. stabilendo: a) natura e tipologia delle informazioni che
devono essere comunicate conformemente al paragrafo 1; b) i metodi di comunicazione; c) l regole relative ai diritti di accesso
alle informazioni o ai sistemi di informazione; d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione
delle informazioni. 4. La Commissione può prendere
atti di esecuzione, le misure del caso: a) informazioni necessarie per l''applicazione
del paragrafo 1 e la sua comunicazione; b) contenuto, forma, momento di accadimento,
frequenza e termini di presentazione delle informazioni che devono essere
comunicate; c) la trasmissione o la messa a disposizione
di informazioni e documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei
paesi terzi e al pubblico. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Articolo 39
Importi trascurabili La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 40, che prevede soglie al di sotto delle
quali gli Stati membri possono non applicare gli importi da riscuotere o
concedere a norma degli articoli 3, 5, 10, 22 e 35. La soglia è fissata a un
livello al di sotto del quale i costi amministrativi dell'applicazione degli
importi sarebbero sproporzionati rispetto all'importo riscosso o concesso. CAPITOLO V
DELEGA DI POTERI E PROCEDURA
DI COMITATO Articolo 40
Esercizio della delega 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare gli
atti delegati di cui agli articoli 8, 12, 15, 19, 27, 32, all'articolo 34,
paragrafo 2, all'articolo 37, all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39,
è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui
agli articoli 8, 12, 15, 19, 27, 32, all’articolo 34, paragrafo 1, all’articolo
37, l'articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 39 può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di
revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva
ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Al momento di adottare un
atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo
e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 8, 12, 15, 19, 27, 32, dell’articolo 34, paragrafo 1,
dell’articolo 37, dell’articolo 38, paragrafo 3, e dell’articolo 39 entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale
termine è prorogato di due mesi. Articolo 41
Procedura d'urgenza 1. Gli atti delegati adottati in
forza del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano
fino a quando non vengano sollevate obiezioni ai sensi del paragrafo 2. La
notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i
motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il
Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato
adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui
all'articolo 40, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga l'atto
immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il
Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. Articolo 42
Procedura di comitato 1. Ai fini dell'articolo 13,
dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo
28, dell’articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo
35, paragrafo 2, e dell'articolo 38, paragrafo 4, e, per quanto riguarda i
prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I diverse
da ovoalbumina e lattoalbumina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5,
paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione è assistita da
un comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di
prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, e
dell'articolo 21, paragrafo 1, e, per quanto riguarda l'ovoalbumina e la
lattoalbumina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, e
dell'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato per
l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 162,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. Tale comitato è
un comitato a termini del regolamento (UE) n. 182/2011. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 2, la
Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito
dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5. CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 43
Abrogazioni Il regolamento (CE) n. 614/2009 e il regolamento
(CE) n. 1216/2009 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato VI. Articolo 44
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente ALLEGATO I Prodotti
agricoli trasformati di cui all'articolo 2, lettera b) TABELLA 1 Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all'importazione è composto da un dazio ad valorem e un elemento agricolo che non è parte del dazio ad valorem, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 Codice NC || Denominazione ex 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: da 0403 10 51 a 0403 10 99 || - Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao da 0403 90 71 a 0403 90 99 || - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao 0405 20 10 e 0405 20 30 || Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% e inferiore o uguale a 75% 0710 40 00 || Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato 0711 90 30 || Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato ex 1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516; 1517 10 10 || - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% e inferiore o uguale a 15% 1517 90 10 || - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% e inferiore o uguale al 15% 1702 50 00 || Fruttosio chimicamente puro ex 1704 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, che rientrano nel codice NC 1704 90 10 1806 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao ex 1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91 ex 1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato, ad esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30 1903 00 00 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove 1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 2001 90 30 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico 2001 90 40 || Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2004 10 91 || Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2004 90 10 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico; congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006 2005 20 10 || Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2005 80 00 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006 2008 99 85 || Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri 2008 99 91 || Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole 2101 12 98 || Preparazioni a base di caffè 2101 20 98 || Preparazioni a base di tè o mate 2101 30 19 || Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta 2101 30 99 || Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta 2102 10 31 e 2102 10 39 || Lieviti di panificazione, anche secchi 2105 00 || Gelati, anche contenenti cacao ex 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati 2202 90 91, 2202 90 95 e 2202 90 99 || Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 2905 43 00 || Mannitolo 2905 44 || D-glucitolo (sorbitolo) || 3302 10 29 || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, e altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5%, diversi da quelli che rientrano nel codice NC 3302 10 21 3501 || Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina ex 3502 || Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - ovoalbumina: ex 3502 11 || - - essiccati: 3502 11 90 || - - - altri (diversa da quella inadatti o resi inadatti all'alimentazione umana) ex 3502 19 || - - altri: 3502 19 90 || - - - altri (diversa da quella inadatti o resi inadatti all'alimentazione umana) ex 3502 20 || - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: 3502 20 91 e 3502 20 99 || - - Diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) ex 3505 10 || Destrine e altri amidi e fecole modificati, ad esclusione degli amidi e fecole esterificati o eterificati che rientrano nel codice NC 3505 10 50 3505 20 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati 3809 10 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove 3824 60 || Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 TABELLA 2 Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all'importazione è composto da un dazio ad valorem compreso un elemento agricolo, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, Codice NC || Denominazione ex 0505 || Pelli e altre parti di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche rifilate) e calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: 0505 10 90 || - Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine non greggia 0505 90 00 || - Altre 0511 99 39 || Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge ex 1212 29 00 || Alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, non adatte all'alimentazione umana, escluse quelle utilizzate in medicina ex 1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 1302 12 00 || - Succhi ed estratti vegetali di liquirizia 1302 13 00 || - Succhi ed estratti vegetali di luppolo 1302 19 20 e 1302 19 70 || - Succhi ed estratti vegetali ad eccezione dei succhi ed estratti di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia e oppio ex 1302 20 || - Pectati 1302 31 00 || - Agar-agar, anche modificato 1302 32 10 || - Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati 1505 00 || Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina 1506 00 00 || Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ex 1515 90 11 || Olio di jojoba e sue frazioni, anche modificato, ma non modificato chimicamente 1516 20 10 || Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" 1517 90 93 || Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura ex 1518 00 || Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove esclusi gli oli dei codici NC 1518 00 31 e 1518 00 39 1520 00 00 || Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose 1521 || Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati 1522 00 10 || Degras 1702 90 10 || Maltosio chimicamente puro 1704 90 10 || Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie 1803 || Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 00 00 || Burro, grasso e olio di cacao 1805 00 00 || Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: || 1901 90 91 || - - altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 ex 2001 90 92 || Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico ex 2008 || Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: 2008 11 10 || - Burro di arachidi 2008 91 00 || - Cuori di palma ex 2101 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o mate, e preparazioni a base di questi prodotti; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati diversi dai prodotti descritti nei codici NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 e 2101 30 99 ex 2102 10 || Lieviti vivi: 2102 10 10 || - Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 2102 10 90 || - Altri, esclusi lieviti di panificazione 2102 20 || Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti 2102 30 00 || Lieviti in polvere preparati 2103 || Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; Farina di senapa e senapa preparata: 2104 || Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate ex 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ex 2106 10 || - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: 2106 10 20 || - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola ex 2106 90 || - altri: 2106 90 20 || - - Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande 2106 90 92 || - - Altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido fecola 2201 10 || Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti 2202 10 00 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 2202 90 10 || Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 2203 00 || Birra di malto 2205 || Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche ex 2207 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ad esclusione di quelli ottenuti dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato ex 2208 || Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol, diverso da quello ottenuto da prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione 2402 || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco 2403 || Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco 3301 90 || Oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali || ex 3302 || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: 3302 10 10 || - Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol, 3302 10 21 || - Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico superiore allo 0,5%, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola 3823 || Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali ALLEGATO II Prodotti agricoli, impiegati nella
fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I, che beneficiano di
restituzioni all’esportazione, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1 || Descrizione delle merci non comprese nell'allegato I || Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione Codice NC || A. Quantitativo di riferimento determinata sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate (articolo 28, lettera d) B. Quantitativo di riferimento, stabilito su base forfettaria (articolo 28, lettera d) || || Cereali (1) || Riso (2) || Uova (3) || Zucchero, melassi, isoglucosio (4) || Prodotti lattiero - caseari (5) 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 ex 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: || || || || || ex 0403 10 || - Yogurt: || || || || || da 0403 10 51 a 0403 10 99 || - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: - - - aromatizzati - - - altri: || A || A || A || A || || - - - - addizionati di frutta e/o di noci o simili || A || A || || A || || - - - - addizionati di cacao || A || A || A || A || ex 0403 90 || - altri: || || || || || da 0403 90 71 a 0403 90 99 || - - aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao: - - - aromatizzati - - - altri: || A || A || A || A || || - - - - addizionati di frutta o di noci o simili || A || A || || A || || - - - - addizionati di cacao || A || A || A || A || ex 0405 || Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: || || || || || ex 0405 20 || - paste da spalmare lattiere: || || || || || 0405 20 10 || - - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% || || || || || A 0405 20 30 || - - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% || || || || || A ex 0710 || Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati: || || || || || 0710 40 00 || - Granturco dolce - - in spighe - - in grani || A B || || || A A || ex 0711 || Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: || || || || || 0711 90 30 || - - - Granturco dolce: - - - - in spighe - - - - in grani || A B || || || A A || ex 1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: || || || || || ex 1517 10 || Margarina, esclusa la margarina liquida: || || || || || 1517 10 10 || - - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% || || || || || A ex 1517 90 || - altra: || || || || || 1517 90 10 || - - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% || || || || || A 1702 50 00 || Fruttosio chimicamente puro || || || || A || ex 1704 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): || || || || || 1704 10 || - gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero || A || || || A || ex 1704 90 || - altri: || || || || || 1704 90 30 || - - preparazione detta: "cioccolato bianco" || A || || || A || A da 1704 90 51 a 1704 90 99 || - - Altri || A || A || || A || A 1806 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: || || || || || 1806 10 || Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: || || || || || || - - semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio || A || || A || A || || - - Altri || A || || A || A || A 1806 20 || - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: || || || || || || - - preparazioni dette "chocolate milk crumb" (codice NC 1806 20 70) || A || || A || A || A || - - altre preparazioni della sottovoce 1806 || A || A || A || A || A 1806 31 00 e 1806 32 || - Altre, in blocchi, tavolette o barre || A || A || A || A || A 1806 90 || - altri: || || || || || 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50 || - - Cioccolata e prodotti di cioccolata: prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao || A || A || A || A || A 1806 90 60, 1806 90 70, 1806 90 90 || - - Paste da spalmare contenenti cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao; altri || A || || A || A || A ex 1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: || || || || || 1901 10 00 || - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: || || || || || || - - preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata || A || A || A || A || A || - - Altri || A || A || || A || A 1901 20 00 || - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905: || || || || || || - - preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata || A || A || A || A || A || - - Altri || A || A || || A || A ex 1901 90 || - altri: || || || || || 1901 90 11 e 1901 90 19 || - - Estratti di malto || A || A || || || || - - altri: || || || || || 1901 90 99 || - - - altri: || || || || || || - - - - Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata || A || A || A || A || A || - - - - Altri || A || A || || A || A ex 1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: || || || || || || - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: || || || || || 1902 11 00 || - - contenenti uova: - - - di grano duro o di altri cereali - - - altre: || B A || || A A || || 1902 19 || - - altri: - - - di grano duro o di altri cereali - - - Altri || B A || || || || A A ex 1902 20 || - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate); || || || || || 1902 20 91 e 1902 20 99 || - - Altri || A || A || || A || A 1902 30 || - altre paste alimentari || A || A || || A || A 1902 40 || - Cuscus: || || || || || 1902 40 10 || - - Non preparato: - - - di grano duro - - - Altri || B A || || || || 1902 40 90 || - - Altri || A || A || || A || A 1903 00 00 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili || A || || || || 1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: || || || || || || - riso soffiato, non zuccherato o riso precotto: || || || || || || - - contenente cacao (6) || A || B || A || A || A || - - non contenente cacao || A || B || || A || A || - altri, contenenti cacao (6) || A || A || A || A || A || - Altri || A || A || || A || A 1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || || || || || 1905 10 00 || Pane croccante detto «Knäckebrot» || A || || || A || A 1905 20 || - Pane con spezie (panpepato) || A || || A || A || A || - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine: || || || || || 1905:31 e 1905:32 || - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini || A || || A || A || A 1905 40 || - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati || A || || A || A || A 1905 90 || - altri: || || || || || 1905 90 10 || - - Pane azimo (mazoth) || A || || || || 1905 90 20 || - - Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || A || A || || || || - - altri: || || || || || 1905 90 30 || - - - pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca || A || || || || da 1905 90 45 a 1905 90 90 || - - - Altri prodotti || A || || A || A || A ex 2001 || Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: || || || || || ex 2001 90 || - altri: || || || || || 2001 90 30 || - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - - in spighe - - - in grani || A B || || || A A || 2001 90 40 || - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% || A || || || A || ex 2004 || Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: || || || || || ex 2004 10 || - Patate: - - altri: || || || || || 2004 10 91 || - - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi || A || A || || A || A ex 2004 90 || - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: || || || || || 2004 90 10 || - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - - in spighe - - - in grani || A B || || || A A || ex 2005 || Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: || || || || || ex 2005 20 || - Patate: || || || || || 2005 20 10 || sotto forma di farina, semolino o fiocchi || A || A || || A || A 2005 80 00 || - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - in spighe - - in grani || A B || || || A A || ex 2008 || Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: || || || || || ex 2008 99 || - - altri: - - - senza aggiunta di alcole: - - - - senza aggiunta di zuccheri: || || || || || 2008 99 85 || - - - - - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - - - - in spighe - - - - - - in grani || A B || || || || 2008 99 91 || - - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% || A || || || || ex 2101 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: || || || || || || - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: || || || || || 2101 12 98 || - - - Altri || A || A || || A || ex 2101 20 || - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: || || || || || 2101 20 98 || - - - Altri || A || A || || A || ex 2101 30 || - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: || || || || || || - - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: || || || || || 2101 30 19 || - - - Altri || A || || || A || || - - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: || || || || || 2101 30 99 || - - - Altri || A || || || A || ex 2102 || Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: || || || || || ex 2102 10 || - Lieviti vivi: || || || || || 2102 10 31 e 2102 10 39 || - - Lieviti di panificazione || A || || || || 2105 00 || Gelati, anche contenenti cacao: || || || || || || - contenenti cacao || A || A || A || A || A || - altri || A || A || || A || A ex 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: || || || || || ex 2106 90 || - altri: || || || || || 2106 90 92 e 2106 90 98 || - - Altri || A || A || || A || A 2202 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: || || || || || 2202 10 00 || - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti || A || || || A || 2202 90 || - altre: || || || || || 2202 90 10 || - - non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: - - - Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol - - - Altre || B A || || || A || da 2202 90 91 a 2202 90 99 || - - Altre || A || || || A || A 2205 || Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche || A || || || A || ex 2208 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: || || || || || 2208 20 || - Acquaviti di vino o di vinacce || || || || A || ex 2208 30 || - Whisky: - - eccetto il whisky detto "bourbon" || || || || || da ex 2208 30 30 a 2208 30 88 || - - - whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CE) n. 1670/2006 || A || || || || 2208 50 11 e 2208 50 19 || - - Gin || A || || || || 2208 50 91 e 2208 50 99 || - - Acquavite di ginepro (genièvre) || A || || || A || 2208 60 || - Vodka || A || || || || 2208 70 || - Liquori || A || || A || A || A ex 2208 90 || - altri: || || || || || 2208 90 41 || - - - - Ouzo, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || A || || || A || 2208 90 45 || - - - - - - - Calvados, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || || || || A || 2208 90 48 || - - - - - - - altre acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || || || || A || 2208 90 56 || - - - - - - - altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || A || || || A || 2208 90 69 || - - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || A || || || A || A 2208 90 71 || - - - - - acquaviti di frutta presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri || || || || A || 2208 90 77 || - - - - - - - altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri || A || || || A || 2208 90 78 || - - - - altre bevande alcoliche presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri || A || || || A || A ex 2905 || Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: || || || || || 2905 43 00 || - - Mannitolo || B || || || B || 2905 44 || - - D-glucitolo (sorbitolo) || B || || || B || ex 3302 || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: || || || || || ex 3302 10 || - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande || || || || || 3302 10 29 || - - - - - Altri || A || || || A || A 3501 || Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: || || || || || 3501 10 || - Caseina || || || || || B 3501 90 || - altri: || || || || || 3501 90 10 || - - Colle di caseina || || || || || A 3501 90 90 || - - Altri || || || || || B ex 3502 || Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - ovoalbumina: || || || || || ex 3502 11 || - - essiccata || || || || || 3502 11 90 || - - - altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana) || || || B || || ex 3502 19 || - - altra: || || || || || 3502 19 90 || - - - altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana) || || || B || || ex 3502 20 || - Lattoalbumina || || || || || 3502 20 91 e 3502 20 99 || - - Diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) || || || || || B ex 3505 || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50 || A || A || || || 3505 10 50 || - - - Amidi e fecole esterificati o eterificati || A || || || || ex 3809 || Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: || || || || || 3809 10 || - a base di sostanze amilacee || A || A || || || ex 3824 || Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: || || || || || 3824 60 || - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 || B || || || B || ________________________ (1) Allegato
I, parte I, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. (2) Allegato
I, parte II, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. (3) Allegato
I, parte XIX, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. (4) Allegato
I, parte III, punti b), c), d) e g), del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011)
626 def.]. (5) Allegato
I, parte XVI, punti da a) a g) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626
def.]. (6) Contenente
al massimo il 6% di cacao. ALLEGATO III Prodotti di base di cui all'articolo 2, lettera d) Codice NC || Denominazione ex 0402 10 19 || Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 2) ex 0402 21 18 || Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 26%, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 3) da ex 0404 10 02 a ex 0404 10 16 || Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1) ex 0405 10 || Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all'82% (gruppo 6) 0407 21 00, 0407 29 10, ex 0407 90 10 || Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova ex 0408 || Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1001 19 00 || Frumento (grano) duro, non destinato alla semina ex 1001 99 00 || Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina 1002 90 00 || Segala non destinata alla semina 1003 90 00 || Orzo non destinato alla semina 1004 90 00 || Avena non destinata alla semina 1005 90 00 || Granturco non destinato alla semina ex 1006 30 || Riso lavorato 1006 40 00 || Rotture di riso 1007 90 00 || Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina 1701 99 10 ex 1702 19 00 || Zucchero bianco Lattosio contenente, in peso, 98,5% o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 1703 || Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero ALLEGATO IV Prodotti
agricoli trasformati che possono essere soggetti a un dazio addizionale
all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 Codice NC || Designazione delle merci da 0403 10 51 a 0403 10 99 || Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao da 0403 90 71 a 0403 90 99 || Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao 0710 40 00 || Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato 0711 90 30 || Granturco dolce, temporaneamente conservato (per es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato 1517 10 10 || Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% e inferiore o uguale a 15% 1517 90 10 || Altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte, superiore al 10%, ma inferiore o uguale al 15% 1702 50 00 || Fruttosio chimicamente puro 2005 80 00 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006 2905 43 00 || Mannitolo 2905 44 || D-glucitolo (sorbitolo) ex 3502 || Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - ovoalbumina: ex 3502 11 || - - essiccata: 3502 11 90 || - - - diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana ex 3502 19 || - - altra: 3502 19 90 || - - - diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana ex 3502 20 || - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: || - - diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana 3502 20 91 || - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 3502 20 99 || - - - altra 3505 10 10 || Destrina 3505 10 90 || Altri amidi e fecole modificati diversi dalla destrina , eccetto amidi e fecole esterificati e eterificati, 3505 20 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati 3809 10 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove 3824 60 || Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: ALLEGATO V Prodotti
agricoli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)1 Codice NC || Designazione dei prodotti agricoli 0401 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0402 || Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao 0404 || Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove ex 0405 0407 21 00 || Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, di galli e galline della specie Gallus domesticus, diverse dalle uova da cova 0709 99 60 || Granturco dolce, fresco o refrigerato 0712 90 19 || Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina Capitolo 10 || Cereali2 1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido 1703 || Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero 1 Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II. 2 Escluso frumento (grano) e frumento segalato, destinati alla semina, del codice NC 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 e 1001 91 90, sementi di segale del codice 1002 10 00, semi di orzo del codice NC 1003 10 00, sementi di avena del codice NC 1004 10 00, sementi di granturco del codice NC 1005 10, riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10, semi di sorgo del codice NC 1007 10 e sementi di miglio del codice NC 1008 21 00. ALLEGATO VI Tavola di concordanza Presente regolamento || Regolamento (CE) n. 1216/2009 || Regolamento (CE) n. 614/2009 Articolo 1, primo comma || Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 1, secondo comma || Articolo 3 || - Articolo 2, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a) || - Articolo 2, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b) || - Articolo 2, lettera c) || Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma || - Articolo 2, lettera d) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) || - Articolo 2, lettera e) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) || - - || Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) || - Articolo 2, lettera f) || - || - Articolo 2, lettera g) || - || - Articolo 2, lettera h) || - || Articolo 1 Articolo 2, lettera i) || - || Articolo 1 Articolo 3 || Articolo 4, paragrafo 1 || - - || Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 1 - || Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 8, paragrafo 2 - || Articolo 4, paragrafo 4 || - Articolo 4 || Articolo 5 || - Articolo 5 || Articolo 11 || Articolo 3 Articolo 6, paragrafo 1 || - || Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 || - || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 || - || Articolo 2, paragrafo 3, prima frase Articolo 6, paragrafo 4 || - || - Articolo 7 || - || Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase Articolo 8 || - || Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 9 || - || Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 || - - || Articolo 6, paragrafo 2 || - Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 3 || - Articolo 11 || Articolo 14, paragrafo 1 || - Articolo 12, lettere a), b), c) || Articolo 6, paragrafo 4, e articolo 14, paragrafo 2 || - Articolo 12, lettera d) || Articolo 6, paragrafo 4, e articolo 15, paragrafo 1 || - Articolo 13, paragrafi 1 e 2 || Articolo 6, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 14, paragrafo 1 || - Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 14, paragrafo 2 || - Articolo 14, paragrafo 1 || - || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 || - || Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 3 || - || - Articolo 14, paragrafo 4 || - || Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3 Articolo 15 || - || Articolo 4, paragrafi 1 e 4 Articolo 16 || - || Articolo 4, paragrafi 1 e 4 Articolo 17 || Articolo 10 || - Articolo 18 || Articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma || - Articolo 19 || Articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma || - Articolo 20 || Articolo 12, punto 1, terzo comma || - - || Articolo 12, paragrafo 2 || - Articolo 21 || - || Articolo 7 Articolo 22, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafi 1 e 2 || - Articolo 22, paragrafo 2 || - || - Articolo 23 || - || - Articolo 24 || - || - Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma || - Articolo 25, paragrafo 2 || - || - Articolo 26 || - || - Articolo 27 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma || - Articolo 28 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma || - Articolo 29 || Articolo 8, paragrafo 5 || - Articolo 30 || - || - Articolo 31 || - || - Articolo 32 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6 || - Articolo 33 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6 || - Articolo 34 || Articolo 9 || Articolo 5 Articolo 35, paragrafi 1 e 2 || Articolo 8, paragrafo 4, primo comma || - Articolo 35, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma || - Articolo 36 || Articolo 18, articolo 6, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 4, terzo comma || - Articolo 37 || Articolo 13 || - Articolo 38 || Articolo 19 || Articolo 10 Articolo 39 || Articolo 15, paragrafo 2 || - Articolo 40 || Articolo 16 || - Articolo 41 || Articolo 16 || - Articolo 42 || Articolo 16 || - - || Articolo 17 || - Articolo 43 || Articolo 20 || Articolo 11 Articolo 44 || Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 12 - || Articolo 21, paragrafo 2 || - || - || Articolo 6 - || - || Articolo 9 Allegato I || Allegato II || Articolo 1 Allegato II || - || - Allegato III || - || - Allegato IV || Allegato III || Articolo 1 Allegato V || Allegato I || - || Allegato IV || Allegato I Allegato VI || Allegato V || Allegato II [1] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10. [2] COM(2010) 799 def., del 21.12.2010. [3] COM(2011) 626 def., del 12.10.2011. [4] GU L 181 del 14.07.2009, pag. 8. [5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [6] GU L 256 del 07.09.1987, pag. 1. [7] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. [8] GU L 171 del 06.07.2010, pag. 1. [9] GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13. [10] COM(2011) 629 def. del 12.10.2011. [11] GU L 187 del 26.07.1996, pag. 18. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10. [15] GU L 181 del 14.07.2009, pag. 8. [16] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. [19] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. [20] COM(2011) 628 definitivo, del
12.10.2011. [21] GU L 256 del 07.09.1987, pag. 1. [22] GU L 84 del 31.3.2009, pag.1. [23] GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1. [24] GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13.