52013PC0106

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli /* COM/2013/0106 final - 2013/0063 (COD) */


INDICE

RELAZIONE............................................................................................................................... 4

1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA............................................................................... 4

2........... CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 11

3........... ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA........................................................... 11

4........... INCIDENZA SUL BILANCIO................................................................................... 12

5........... INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI....................................................................... 12

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli........................................................................... 13

CAPITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI........................... 24

CAPITOLO II IMPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI..................... 25

SEZIONE I Disposizioni generali per le importazioni.................................................................... 25

Sottosezione I Dazi all'importazione sui prodotti agricoli trasformati.............................................. 25

Sottosezione II Importazione di ovoalbumina e lattoalbumina........................................................ 27

SEZIONE II Scambi preferenziali............................................................................................... 29

Sottosezione I Riduzione dei dazi all'importazione........................................................................ 29

Sottosezione II Contingenti tariffari.............................................................................................. 31

SEZIONE III Misure di salvaguardia........................................................................................... 33

SEZIONE IV Perfezionamento attivo.......................................................................................... 34

CAPITOLO III ESPORTAZIONI............................................................................................. 37

SEZIONE I Restituzioni all'esportazione...................................................................................... 37

Sezione II – Certificati di restituzione........................................................................................... 40

Sezione III – Altre misure relative alle esportazioni....................................................................... 43

CAPITOLO IV MISURE APPLICABILI SIA ALLE IMPORTAZIONI CHE ALLE ESPORTAZIONI        44

CAPITOLO V DELEGA DI POTERI E PROCEDURA DI COMITATO................................. 46

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI................................................................................. 48

ALLEGATO I............................................................................................................................ 50

ALLEGATO II........................................................................................................................... 59

ALLEGATO III......................................................................................................................... 76

ALLEGATO IV......................................................................................................................... 78

ALLEGATO V.......................................................................................................................... 80

ALLEGATO VI......................................................................................................................... 81

RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

(1) Motivazione e obiettivi della proposta

A.      L'obiettivo della proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio diretto a sostituire il regime di scambi dei prodotti agricoli trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I, di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli[1] è:

· allinearla all'obbligo giuridico di differenziare tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotto dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

· allinearla al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. …/… [COM (2010) 799 def.], recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli[2]. Detto regolamento propone un'unica organizzazione comune di mercato per i prodotti agricoli (OCM unica) dopo essere stato allineato alle prescrizioni giuridiche del trattato di Lisbona in materia di poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione.

· allinearla al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. …/… [COM (2011) 626 def.], recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli[3]. Detto regolamento propone un'unica organizzazione comune di mercato per i prodotti agricoli (OCM unica) dopo essere stato allineato alla politica agricola comune (PAC) verso il 2020 e al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020.

· allinearla al regolamento [COM (2011) 629 def.] del Consiglio recante misure per la fissazione di aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

· aggiornare gli allegati dell'attuale regolamento (CE) n. 1216/2009 e integrare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 578/2010 nell'atto di base, tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] non prevede un allegato che sostituisca l'allegato XX del regolamento (UE) n. 1234/2007;

· allineare il regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, effettivamente stabilito nel regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina[4], al trattato di Lisbona e alla differenziazione ivi contenuta tra poteri delegati e competenze di esecuzione. Per motivi di razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione, si propone di integrare il regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina - prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato e che non rientrano nell'organizzazione comune di mercato unica dei prodotti agricoli – nel regime degli scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, effettivamente stabilito dal regolamento (CE) n. 1216/2009.

· semplificare e aggiornare l'attuale testo giuridico che, sebbene codificato nel 2009, è in vigore dal 1993 senza particolari modifiche, migliorarne la leggibilità e la comprensibilità e fornire una più chiara e solida base giuridica per le modalità d'esecuzione. Per motivi di chiarezza e di semplificazione sono state eliminate le sovrapposizioni con altri atti giuridici quali il regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario[5], il regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune[6] e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per alcuni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[7];

· creare un solido quadro giuridico per la gestione dei dazi ridotti all'importazione e delle quote di importazione come previsto dagli accordi di libero scambio (ALS) e per la gestione del sistema di restituzione all'esportazione, nonché adattare il testo alle attuali pratiche negli ALS e nelle restituzioni all'esportazione.

B.      L'allineamento al trattato di Lisbona alla OCM unica riguarda il seguente punto:

· l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il regime di scambi applicabile ai prodotti agricoli trasformati contengono disposizioni simili per quanto riguarda rispettivamente il regime di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati (quali ad esempio riduzione dei dazi all'importazione, dazi addizionali all'importazione, contingenti di importazione, restituzioni all'esportazione, licenze di esportazione/certificati di restituzione ecc.). Esse conferiscono inoltre alla Commissione poteri di esecuzioni relativamente a competenze analoghe. Dovrebbe pertanto esservi parallelismo nel modo in cui i due regolamenti vengono adeguati al trattato di Lisbona.

C.      L'adeguamento alle soluzioni adottate per l'OCM unica dopo il 2013 rispetto agli attuali testi legislativi (regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 1216/2009) riguarda quanto segue:

· L'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'allegato XVII del regolamento (CE) n. …/…, COM (2010) 799 def. prevedono un elenco di merci trasformate che sono ammesse a beneficiare della concessione delle restituzioni all'esportazione di determinati prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione. Il regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] prevede all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b), che possano essere concesse restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci trasformate conformemente al regolamento (CE) n. 1216/2009. La presente proposta stabilisce pertanto nell'allegato II l'elenco di merci non comprese nell'allegato I che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

D.      Al fine di mantenere lo status quo, la proposta contiene i seguenti allegati:

(1)     L'allegato I è un elenco con prodotti agricoli trasformati e sostituisce l'attuale allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009;

(2)     l'allegato II è l'elenco di merci non comprese nell'allegato I e sostituisce l'attuale allegato II del regolamento (CE) n. 578/2010, del 29 giugno 2010, sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi[8] sostituendo inoltre l'attuale allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007;

(3)     l'allegato III è l'elenco dei prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I e sostituisce l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 578/2010;

(4)     l'allegato IV è l'elenco dei prodotti agricoli trasformati sui quali possono essere imposti dazi addizionali all'importazione e sostituisce l'attuale allegato III del regolamento (CE) n. 1216/2009;

(5)     l'allegato V è l'elenco dei prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di prodotti agricoli trasformati e sostituisce l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1216/2009.

E.      È di conseguenza opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009.

(2) Contesto generale

A.      Poteri delegati e competenze di esecuzione

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono una chiara distinzione tra i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi da un lato e i poteri conferiti alla Commissione di adottare atti di esecuzione dall'altro:

· L'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato gli atti giuridici adottati dalla Commissione in forza di tale articolo sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3).

· L'articolo 291 del TFUE prescrive agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Laddove si rendano necessarie condizioni uniformi di esecuzione di tali atti, questi ultimi possono conferire competenze esecutive alla Commissione. Nella terminologia usata dal trattato gli atti giuridici adottati dalla Commissione in forza di tale articolo sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

Per allineare il regolamento (CE) n. 1216/2009 alle nuove prescrizioni derivanti dagli articoli 290 e 291 del TFUE, si è proceduto a una meticolosa differenziazione dei poteri attualmente attribuiti alla Commissione dai regolamenti (CE) n. 1216/2009 e 614/2009 tra "poteri delegati" e "competenze di esecuzione" sulla base delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione in virtù delle sue attuali competenze.

Una volta effettuata questa operazione è stato elaborato un progetto di proposta che dà facoltà al legislatore di definire gli elementi essenziali del regime di scambi per i prodotti agricoli trasformati/merci non comprese nell'allegato I. Gli orientamenti generali di questo regime e i principi generali cui si basano sono stabiliti dal legislatore. I principi generali per la riduzione della parte agricola dei dazi all'importazione, per la gestione dei contingenti all'importazione o per la concessione delle restituzioni all'esportazione sono ad esempio stabiliti dal legislatore. Il legislatore sancisce parimenti il principio dell'istituzione di un sistema di certificati di restituzione e stabilisce gli elementi fondamentali delle norme per la fissazione dei tassi di restituzione all'esportazione e per lo scambio di informazioni.

A norma dell'articolo 290 del TFUE il legislatore conferisce alla Commissione il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Un atto delegato della Commissione può quindi definire gli elementi complementari necessari per il corretto funzionamento del regime di scambi stabilito dal legislatore. Ad esempio, la Commissione adotta atti delegati per stabilire i diritti (per ottenere restituzioni all'esportazione di merci non comprese nell'allegato I) e gli obblighi (di chiedere restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I) derivanti dal rilascio di un titolo e, se la situazione economica lo richiede, di precisare i casi in cui non viene richiesta la costituzione di una garanzia per il rilascio dei certificati. Alla Commissione verrà inoltre conferito il potere di adattare gli allegati del regolamento proposto agli accordi internazionali stipulati o applicati in via provvisoria in conformità dell'articolo 218 del TFUE. Il legislatore delega parimenti alla Commissione il potere di adottare norme adeguate per garantire l'attuazione degli accordi commerciali preferenziali e degli impegni internazionali e per evitare distorsioni degli scambi.

In forza dell'articolo 291 del TFUE gli Stati membri sono competenti ad attuare il regime istituito dal legislatore. È tuttavia necessario garantire un'attuazione uniforme del regime in tutti gli Stati membri, ragione per cui il legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione a termini dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE in merito alle condizioni uniformi di esecuzione degli accordi commerciali e al quadro generale delle misure e procedure che gli Stati membri devono attuare.

Tali competenze vanno esercitate in conformità del regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[9].

Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento occorre applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, quali contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011.

Al fine di garantire l'efficienza e buon funzionamento del regime degli scambi è inoltre opportuno conferire alla Commissione poteri che le consentano di svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione per quanto concerne: la fissazione dei prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini della riscossione dei dazi all'importazione nonché quella del livello del dazio addizionale all'importazione, la limitazione, la limitazione, il rigetto o la sospensione del rilascio di licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, la garanzia che i quantitativi disponibili dei contingenti tariffari non siano superati e che le quote non utilizzate di un contingente tariffario siano riassegnate, la gestione del processo per garantire che i quantitativi disponibili nel quadro del regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche non siano superati e le misure tecniche di adeguamento del sistema dei certificati di restituzione per mantenere la spesa entro i previsti limiti di bilancio.

B.      Poteri del Consiglio a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE

L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE dispone che "il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative". Tale disposizione deroga all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per stabilire "l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca". Essa costituisce inoltre un'eccezione all'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE che parimenti prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per adottare "le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune".

In quanto disposizione derogatoria l’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE deve essere pertanto interpretato in modo restrittivo per non ostacolare l'esercizio delle prerogative legislative assegnate al legislatore dal paragrafo 2 dello stesso articolo nonché dell'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE. Ciò comprende la disciplina da parte del legislatore degli elementi fondamentali della politica agricola comune e della politica commerciale comune e l'adozione delle decisioni politiche che definiscono la struttura e ne determinano gli strumenti e gli effetti. In questo contesto la procedura speciale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE va applicata soltanto quando le questioni menzionate in tale disposizione non rientrano nell'ambito delle decisioni politiche fondamentali riservate al legislatore a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo nonché dell'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non deve quindi essere applicato quando una di tali questioni risulti indissolubilmente legata alla sostanza politica delle decisioni che competono al legislatore.

La proposta si basa pertanto sui seguenti principi:

– I parametri strutturali e gli elementi fondamentali della politica agricola comune e della politica commerciale comune possono essere stabiliti soltanto dal legislatore. È ad esempio opportuno che il sistema delle restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I, istituito dal regolamento (CE) n. 1216/2009, e rimanga di competenza del legislatore in tutte le sue componenti (certificati di restituzione, riserva per piccoli esportatori), in quanto tali elementi sono indissolubilmente legati alla definizione del contenuto del regime istituito dal legislatore e dei limiti di tale regime.

– Le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono decise dal Consiglio. Ad esempio i principi generali per la fissazione dei tassi delle restituzioni all'esportazione vanno determinati dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. In questo contesto si propone che siano decise dal Consiglio le misure relative alla fissazione dei tassi di restituzione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo.

L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE rappresenta una base autonoma per l'adozione di atti giuridici da parte del Consiglio. Al fine di stabilire i tassi di restituzione si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE; per motivi di chiarezza la Commissione ha altresì adottato una proposta di regolamento del Consiglio per la fissazione delle restituzioni che fa esplicito riferimento a tale disposizione. La Commissione ha presentato tale proposta, che è in comune con quella richiesta per adeguare al trattato di Lisbona il regolamento unico OCM (CE) n. 1234/2007, al Consiglio nei termini prescritti (COM (2011) 629 def.)[10].

C.      La politica agricola comune dopo il 2013

La proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. …/… [COM (2011) 626 def.] mira ad adeguare la OCM unica per la politica agricola comune dopo il 2013 e al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Essa è attualmente oggetto di lunghe ed estenuanti discussioni a livello di Consiglio e Parlamento. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si basa su un attento esame della nuova proposta per l'OCM dopo il 2013 e dei necessari adattamenti del regime giuridico attualmente applicabile al regime commerciale per i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I al fine di mantenere lo status quo.

L'elenco contenente le merci non comprese nell'allegato I che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione (allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato XVII del COM (2010) 799 def.) è quindi trasferito dalla OCM unica al regolamento che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(3) Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è in linea con la politica agricola comune e con la politica commerciale comune.

La proposta è in linea con la proposta di adattare il regolamento unico OCM (CE) al trattato di Lisbona (COM (2010) 799 def.).

La proposta è in linea con la politica agricola comune (PAC) post 2013 e in particolare con la proposta di adattare il regolamento unico OCM (CE) n. …/… [COM (2010) 799 def.] alla PAC dopo il 2013 (COM (2011) 626 def.).

Per motivi di coerenza e per evitare un vuoto giuridico la presente proposta deve essere adattata per tenere conto del risultato delle discussioni in sede di Consiglio e di Parlamento sulle proposte (COM (2010) 799 def.) e (COM (2011) 626 def.).

La proposta è altresì in linea con la legislazione doganale dell'Unione e, in particolare, col regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, e con il regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Questi due regolamenti saranno anch'essi allineati al trattato di Lisbona. Pertanto, una volta che ne venga adottato un testo definitivo, potrà pertanto risultare necessario adeguare di conseguenza la presente proposta.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

(1) Consultazione delle parti interessate

Gli Stati membri sono stati informati e coinvolti attraverso il canale di un gruppo di esperti.

(2) Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1216/2009 al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale di rilevanza per tutti i regolamenti del Consiglio.

Lo stesso vale per l'adeguamento della PAC dopo il 2013 e per il nuovo QFP 2014-2020, che è un puro seguito tecnico all'adozione del nuovo regolamento unico OCM (CE) n. …/… [COM (2011) 626 def.].

(3) Valutazione d'impatto

Non occorre procedere ad una valutazione d'impatto, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 1216/2009 al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale di rilevanza per tutti i regolamenti del Consiglio e l'allineamento al nuovo regolamento unico OCM è una conseguenza della nuova PAC dopo il 2013 e del nuovo QFP 2014-2020.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

(4) Sintesi delle misure proposte

1.       Individuare nel regolamento (CE) n. 1216/2009 i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione e istituire la corrispondente procedura di adozione di tali atti e il presente in parallelo con l'allineamento della OCM unica al trattato di Lisbona (COM (2010) 799 def.).

2.       Adeguare il regolamento (CE) n. 1216/2009, al nuovo regolamento per l'OCM unica [COM (2011) 626 def.] nel contesto della PAC dopo il 2013 e del nuovo QFP 2014-2020.

3.       Integrare il sistema comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (regolamento (CE) n. 614/2009) nel regime di scambi per i prodotti agricoli trasformati (regolamento (CE) n. 1216/2009).

(5) Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6) Principio di sussidiarietà

La politica commerciale è una delle competenze esclusive dell'Unione e pertanto solo l'Unione, e non i singoli Stati membri, ha la facoltà di legiferare sul commercio. La politica agricola è oggetto di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri. Questo significa che gli Stati membri conservano la loro competenza se ed in quanto l'Unione non legifera in questo settore. La presente proposta si limita all'adeguamento dei regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 alle nuove prescrizioni introdotte dal trattato di Lisbona da un lato, e alla nuova politica agricola comune dopo il 2013 dall'altro; l'attuale approccio dell'Unione non è quindi messo in discussione.

(7) Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità che impone che ogni decisione e misura si basi su una valutazione e un bilanciamento equo degli interessi, nonché su una ragionevole scelta dei mezzi.

(8) Scelta dello strumento

Strumento proposto: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: l'applicazione diretta è dovuta alla natura della PAC e della politica commerciale comune e delle loro esigenze di gestione, ed è una caratteristica imprescindibile della legislazione sulla PAC e sugli scambi commerciali.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La proposta contribuirà a migliorare la comprensibilità e l'accessibilità del testo giuridico, che determina il regime di scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Essa consoliderà la base giuridica per i relativi regolamenti di attuazione e allineerà il testo con le disposizioni della Commissione già in essere, ad esempio aggiungendovi una disposizione che consenta l'apertura dei contingenti all'importazione e le loro modalità di gestione. Essa eliminerà inoltre le incoerenze dell'attuale testo giuridico, come quella presente nell'articolo 14 nel regolamento (EC) n. 1216/2009 del Consiglio che fa riferimento al regolamento di esecuzione (EC) n. 1460/96[11] della Commissione, laddove quest'ultimo regolamento ha la sua base giuridica nel regolamento (EC) No 1216/2009.

2013/0063 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[13],

considerando quanto segue:

(1)       Occorre adattare il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli[14], e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina[15], in conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda l'introduzione prevista da tale trattato di una distinzione tra poteri della Commissione per l'adozione di atti delegati e poteri per l'adozione di atti di esecuzione. Ulteriori adeguamenti risultano necessari al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei testi esistenti.

(2)       Il principale strumento della politica agricola comune previsto dal trattato è finora stato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[16].

(3)       Nel quadro della riforma della politica agricola comune il regolamento (UE) n. 1234/2007 deve essere sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con il regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 626 def.][17]. I regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 vanno adeguati per tener conto di tale regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime di scambi con i paesi terzi dei prodotti agricoli, da un lato, e per i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli, dall'altro.

(4)       Alcuni prodotti agricoli sono utilizzati per la fabbricazione sia dei prodotti agricoli trasformati sia delle merci non comprese nell'allegato I del trattato. È necessario adottare misure sia nell'ambito della politica agricola comune che in quello della politica commerciale comune così da tener conto delle ripercussioni che gli scambi di tali prodotti e merci ha sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e degli effetti che le misure adottate per dare attuazione all'articolo 43 del trattato hanno sulla situazione economica di tali prodotti e merci, tenuto conto delle differenze tra i costi di acquisto di prodotti agricoli sul mercato dell''Unione e su quello mondiale.

(5)       Nell'Unione si opera una distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato e prodotti agricoli trasformati non elencati in tale allegato al fine di tener conto delle diverse situazioni dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno dell'Unione stessa. In alcuni paesi terzi con i quali l'Unione conclude accordi risulta impossibile operare detta distinzione. È quindi opportuno prevedere disposizioni per estendere le norme generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato ad alcuni prodotti agricoli elencati in detto allegato laddove un accordo internazionale preveda l'assimilazione di questi due tipi di prodotti.

(6)       Al fine di evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di determinati prodotti agricoli possono avere sul mercato dell'Unione e sull'efficienza della politica agricola comune, dovrebbe risultare possibile subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, a condizione di rispettare determinate condizioni.

(7)       L'ovoalbumina e la lattoalbumina sono prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato. Per motivi di armonizzazione e di semplificazione è opportuno integrare il regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina di cui al regolamento (CE) n. 614/2009 negli accordi commerciali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. In considerazione del fatto che le uova possono in larga misura sostituite dall'ovoalbumina e in certa misura dalla lattoalbumina, gli accordi commerciali per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero corrispondere a quelli previsti per le uova.

(8)       È necessario stabilire le regole fondamentali che disciplinano il regime di scambi applicabile ai prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell'allegato I risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. È inoltre necessario articolare la fissazione dei dazi ridotti all'importazione e contingenti tariffari, nonché la concessione delle restituzioni all'esportazione, conformemente a tali norme principali. Tali norme e disposizioni devono altresì tenere conto dei vincoli relativi ai dazi all'importazione e alle sovvenzioni all' esportazione risultanti dagli impegni assunti dall'Unione nell'ambito degli accordi OMC e degli accordi bilaterali.

(9)       A causa degli stretti legami tra il mercato dell'ovoalbumina e della lattoalbumina e quello delle uova, dovrebbe essere possibile esigere la presentazione di una licenza d'importazione per le importazioni di ovoalbumina e la lattoalbumina e sospendere il regime di perfezionamento attivo per tali prodotti qualora il mercato dell'Unione di tali prodotti o quello delle uova subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo per ovoalbumina e la lattoalbumina. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di subordinare il rilascio di licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina nonché l'immissione in libera pratica di tali prodotti coperti da una licenza al rispetto di condizioni relative all'origine e alla provenienza del prodotto.

(10)     Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati dell'ovoalbumina e della lattoalbumina o di quello delle uova e dei risultati del monitoraggio delle importazioni di ovoalbumina e lattoalbumina è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per subordinare l'importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l'immissione in libera pratica alla presentazione di una licenza d'importazione che definisce i diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza i suoi effetti giuridici, determinare il livello di tolleranza per l'obbligo di importazione, stabilire le norme relative all'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria, subordinare il rilascio delle licenze d'importazione e l'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l'altro origine, autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti, istituire le norme sul trasferimento delle licenze di importazione, stabilire le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime delle licenze di importazione e fornire all'occorrenza apposita assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di prevenire o gestire i casi di frode e irregolarità, determinare i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria e i casi in cui la costituzione della cauzione non è richiesta e stabilire norme relative all'applicazione di disposizioni orizzontali in tema di licenze di importazione per i prodotti agricoli e di norme in tema di cauzione alle licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

(11)     Alcuni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato sono ottenuti utilizzando prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune. I dazi applicati alle importazioni di tali prodotti agricoli trasformati devono compensare la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi sul mercato dell'Unione per i prodotti agricoli utilizzati per la loro produzione, garantendo al tempo stesso la concorrenzialità dell'industria di trasformazione interessata.

(12)     Nel quadro di alcuni accordi preferenziali sono concesse riduzioni dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli trasformati, che nel quadro della politica commerciale dell'Unione possono portare ad una graduale eliminazione per gli elementi agricoli dei dazi all'importazione. Tali riduzioni dovrebbero essere stabilite in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali.

(13)     È opportuno che l'elemento agricolo del dazio all'importazione controbilanci la differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in questione sul mercato mondiale e sul mercato dell'Unione. È pertanto necessario mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo del dazio applicabile ai prodotti agricoli trasformati e quello applicabile ai prodotti agricoli importati allo stato originario.

(14)     Al fine di applicare gli accordi internazionali che prevedono la riduzione o l'eliminazione progressiva di dazi all'importazione sui prodotti agricoli trasformati in base a specifici prodotti agricoli utilizzati o che si ritiene vengano utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la creazione di una lista di specifici prodotti agricoli considerati come utilizzati, l'istituzione dei quantitativi equivalenti e delle norme di conversione dei quantitativi di prodotti agricoli diversi da quelli considerati come utilizzati a quantitativi equivalenti di tali prodotti agricoli specifici, la definizione degli elementi necessari per calcolare l'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti e la determinazione dei metodi di tale calcolo, la definizione dei requisiti documentali adeguati e la fissazione delle quantità trascurabili per i quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina sono fissati a zero.

(15)     Le concessioni tariffarie all'importazione possono essere concesse per quantitativi illimitati dei prodotti in questione o per quantitativi limitati che rientrano in un contingente tariffario. Laddove nell'ambito di specifici accordi preferenziali siano accordate concessioni tariffarie all'interno dei contingenti tariffari, dei contingenti devono essere aperte e venire amministrate dalla Commissione. Per motivi pratici è necessario che la gestione della parte non agricola dei dazi all'importazione dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state concordate sia soggetta alle stesse regole previste per la gestione dell'elemento agricolo.

(16)     A causa degli stretti legami tra il mercato per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e il mercato delle uova 9 contingenti tariffari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero essere aperti e gestiti allo stesso modo di quelli per le uova a norma del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. All'occorrenza, il modo di gestione dovrebbe tener conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, e basarsi su metodi utilizzati in passato, in considerazione dei diritti che derivano dagli accordi OMC.

(17)     Al fine di garantire un equo accesso al mercato per gli operatori e la loro parità di trattamento, di tenere conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato dell'Unione e di preservarne l'equilibrio, giova delegare il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato alla Commissione per quanto riguarda le condizioni da rispettare per presentare una domanda nel quadro di un contingente tariffario e le disposizioni relative al trasferimento di diritti nel quadro di un contingente tariffario, subordinare la partecipazione a un contingente tariffario alla presentazione di una licenza di importazione e al deposito di una cauzione, e stabilire le disposizioni in materia di prove documentali, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari.

(18)     È possibile che la domanda delle industrie di trasformazione di materie prime di origine agricola non possa essere coperta totalmente dalle materie prime dell'Unione in regime di concorrenza. Il regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[18], ammette tali merci al regime di perfezionamento attivo, purché vengano rispettate le condizioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[19]. In circostanze chiaramente definite, condizioni economiche dovrebbero essere considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo. Tali quantitativi vanno determinati in funzione del saldo previsionale dell'offerta. Pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili, parità di trattamento degli operatori e trasparenza sono garantite da un sistema di certificati perfezionamento attivo certificati rilasciati dagli Stati membri.

(19)     Al fine di garantire l'efficace e prudente gestione del regime di perfezionamento attivo, tenendo conto della situazione sul mercato dell'Unione dei prodotti di base in questione e delle esigenze e delle prassi delle industrie di trasformazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la stesura di una lista di determinati prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo, che fissa le condizioni e i requisiti di ammissibilità che gli operatori devono soddisfare per presentare una domanda di certificato di perfezionamento attivo, i diritti derivanti dai certificati di perfezionamento attivo e i relativi effetti giuridici, le disposizioni relative al trasferimento di tali diritti tra operatori e le disposizioni sulle prove documentali e la definizione delle norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del sistema dei certificati di perfezionamento attivo.

(20)     È opportuno prevedere disposizioni per la concessioni di restituzioni all'esportazione, entro i limiti fissati dagli impegni assunti dall'Unione nel contesto dell'OMC, per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I del trattato, così da non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali sono costretti ad approvvigionarsi in conseguenza della politica agricola comune. Tali restituzioni dovrebbero coprire solo la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo sul mercato dell'Unione e quello del mercato mondiale. Tali disposizioni devono pertanto far parte del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(21)     È opportuno stabilire l'elenco delle merci non comprese nell'allegato I che beneficiano di restituzioni tenendo conto dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione rispettivamente sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, nonché della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, al fine di agevolare l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati per tali merci.

(22)     È necessario garantire che non vengano concesse restituzioni all'esportazione per le merci non comprese nell'allegato I importate e immesse in libera pratica che sono riesportate, esportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese nell'allegato I. Per quanto riguarda le importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari e uova immessi in libera pratica, occorre garantire che non vengano concesse restituzioni se i prodotti sono esportati dopo trasformazione o incorporati in merci non comprese nell'allegato I.

(23)     È opportuno fissare i tassi delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I secondo le stesse norme e modalità e secondo la stessa procedura prevista per i tassi delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati allo stato naturale, conformemente al regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] e al regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 629 def.].

(24)     Visto lo stretto rapporto tra merci non comprese nell'allegato I e prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tali merci da un lato, e le differenze tra tali merci e prodotti dall'altro, è necessario prevedere l'applicazione delle norme e condizioni orizzontali relative alle restituzioni all'esportazione e alle licenze di esportazione stabilite e adottate ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.], per merci non comprese nell'allegato I. È inoltre necessario prevedere l'applicazione di disposizioni orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni previsti e adottati a norma del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 628 def.][20] per merci non comprese nell'allegato I.

(25)     Al fine di tener conto dei particolari processi di fabbricazione e requisiti commerciali di merci non comprese nell'allegato I che incorporano taluni prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la fissazione delle norme relative alla definizione e alle caratteristiche di tali merci da esportare e dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione, delle norme per il calcolo delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell'allegato I, delle norme relative alla prova della composizione delle merci esportate non comprese nell'allegato I, delle norme sulla semplificazione della prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate, delle norme relative all'obbligo di dichiarare l'uso di alcuni prodotti agricoli importati, delle norme sull'assimilazione di altri prodotti agricoli ai prodotti di base e sulla determinazione del quantitativo di riferimento di ciascuno dei prodotti di base, delle norme in materia di domanda e di rilascio dei certificati per l'esportazione di talune merci non comprese nell'allegato I per talune destinazioni quando previsto in un accordo internazionale concluso dall'Unione conformemente all'articolo 218 del trattato, e delle norme in tema di applicazione delle disposizioni orizzontali per le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli e su cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni per merci non comprese nell'allegato I.

(26)     È opportuno garantire il rispetto dei limiti delle esportazioni derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 218 del trattato mediante l'emissione di certificati di restituzione per i periodi di riferimento fissati negli accordi, tenendo conto dell'importo annuale previsto per i piccoli esportatori.

(27)     Le restituzioni all'esportazione vanno concesse fino all'importo totale delle disponibilità a seconda della particolare di commercio di merci non comprese nell'allegato I. Il sistema dei certificati di restituzione dovrebbe agevolare una gestione efficiente degli importi delle restituzioni.

(28)     È opportuno disporre che i certificati di restituzione rilasciati dagli Stati membri siano validi in tutta l'Unione e che la loro emissione sia subordinata alla costituzione di una cauzione che garantisca che l'operatore faccia domanda per le restituzioni. Occorre stabilire regole per concedere le restituzioni nell'ambito del sistema di fissazione anticipata per tutti i tassi di restituzione applicabili e per costituire e svincolare le cauzioni previste.

(29)     Al fine di controllare la spesa per le restituzioni all'esportazione e l'attuazione del sistema dei certificati di restituzione è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato quanto alla definizione di diritti e doveri derivanti dai certificati di restituzione, alla specificazione delle norme relative al loro trasferimento, all'individuazione dei casi in cui non sia richiesta la presentazione di un certificato di restituzione o la costituzione di una cauzione, e alla precisazione del livello di tolleranza in caso di mancato rispetto dell'obbligo di applicare per le restituzioni e delle norme in materia di applicazione delle norme orizzontali sulle licenze di esportazione e sulle cauzioni per i certificati di restituzione.

(30)     Nel tener conto dell'effetto dei provvedimenti mirati riguardanti le restituzioni all'esportazione, è opportuno prendere in considerazione le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in generale, e, in particolare, la situazione delle piccole e medie imprese. In considerazione delle esigenze specifiche dei piccoli esportatori, sarebbe opportuno assegnare loro un importo globale per ciascun esercizio di bilancio ed esonerarli dall'obbligo di presentare i certificati di restituzione nell'ambito del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione.

(31)     Qualora a norma del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] vengano adottate misure relative all'esportazione di un prodotto agricolo, e le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I ad elevato contenuto del prodotto agricolo siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, in conformità dell'articolo 290 del trattato, atti che dispongano misure equivalenti da prendere rispetto alle esportazioni di tali merci non comprese nell'allegato I.

(32)     Nel quadro di alcuni accordi preferenziali l'Unione può limitare i dazi all'importazione e gli importi da versare rispetto alle esportazioni al fine di compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati nella produzione di prodotti agricoli trasformati o le merci non comprese nell'allegato I in questione. Per queste categorie di prodotti agricoli trasformati e di merci non comprese nell'allegato I occorre stabilire che tali importi vadano determinati congiuntamente come parte dei dazi complessivi e controbilancino le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli da prendere in considerazione sul mercato del paese o della regione in questione e il mercato dell'Unione.

(33)     Poiché la composizione dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell'allegato I può essere rilevante per la corretta applicazione del regime di scambi di cui al presente regolamento, è consigliabile stabilirne la composizione per mezzo di analisi quantitative e qualitative.

(34)     Al fine di attuare gli accordi internazionali conclusi dall'Unione e garantire la chiarezza e la coerenza con le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune[21], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica di alcune parti di tale regolamento e dei suoi allegati per tali fini.

(35)     È opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione e reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell'allegato I.

(36)     Al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione è opportuno delegare a quest'ultima il potere di adottare atti in conformità dell' articolo 290 del trattato per quanto concerne la definizione della natura e della tipologia delle informazioni che devono essere comunicate, dei metodi di comunicazione, delle norme relative ai diritti di accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione e alle condizioni e ai mezzi di pubblicazione di tali informazioni.

(37)     Al fine di evitare inutili oneri amministrativi agli operatori e alle autorità nazionali è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la fissazione di una soglia al di sotto della quale gli importi non vadano applicati o concessi per dazi all'importazione, dazi addizionali all'importazione, dazi ridotti all'importazione, restituzioni all'esportazione e importi da riscuotere o pagabili in caso di compensazione di un prezzo stabilito in comune.

(38)     Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le importazioni e il regime di perfezionamento attivo è opportuno conferire alla Commissione le competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure che determinano i prodotti agricoli trasformati ai quali si applicano dazi addizionali all'importazione addizionali per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione; le misure di applicazione di tali dazi, in particolare per quanto riguarda i termini di tempo per dimostrare il prezzo all'importazione; la presentazione di prove documentali, la costituzione di una cauzione e la determinazione dei dazi addizionali all'importazione; le misure per fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione e le misure che determinano il livello di tali dazi in base alla differenza tra i prezzi di riferimento e prezzi limite o a quella tra prezzi CIF all'importazione e prezzi limite, nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione; le misure relative alla presentazione delle domande di licenze d'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, al rilascio e l'uso di tali licenze, il loro periodo di validità, all'importo della cauzione da costituire in relazione a tali licenze, alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per l'uso di tali licenze, al rilascio di duplicati di tali licenze, al trattamento di tali licenze da parte degli Stati membri, allo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime delle licenze d'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e all'applicazione delle norme orizzontali in materia di licenze d'importazione e delle relative cauzioni; misure volte a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciate le licenze, a rifiutare quantitativi richiesti, a sospendere la presentazione delle domande di licenza ai fini della gestione del mercato; misure sulla fissazione dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli trasformati nell'attuazione di regimi commerciali preferenziali; misure che stabiliscono i quantitativi di prodotti agricoli che si ritiene siano stati utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati ai fini della riduzione o dell'eliminazione progressiva dei dazi all'importazione applicabili negli scambi preferenziali e misure necessarie ad evitare distorsioni degli scambi; misure che stabiliscono i contingenti tariffari annui per l'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione; misure relative alla gestione di tali contingenti tariffari; misure per l'applicazione delle specifiche disposizioni previste negli accordi internazionali per quanto riguarda, tra l'altro, la presentazione di documenti rilasciati dal paese esportatore e sulla destinazione e sull'utilizzazione del prodotto; misure che stabiliscono il periodo di validità delle licenze di importazione, l'importo della cauzione da costituire, le norme relative all'uso di tali licenze, le norme specifiche relative, in particolare, alle procedure per presentare le domande di importazione e per rilasciare l'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario; misure per garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari non vengano superati; misure per ridistribuire i quantitativi dei contingenti tariffari che non sono stati usati; misure per adottare provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni nell'Unione in conformità dei regolamenti (CE) n. 260/2009, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[22] e (CE) n. 625/2009 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi[23] o misure di salvaguardia previste negli accordi internazionali; misure relative alla quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo; misure relative all'attuazione del regime dei certificati di perfezionamento attivo per quanto concerne documenti e procedure per presentare domande e rilasciare certificati di perfezionamento attivo; misure sulla gestione di tali certificati da parte degli Stati membri e sulle procedure relative all'assistenza amministrativa fra Stati membri; misure volte a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati tali certificati, a rifiutare quantitativi richiesti relativamente a tali certificati e a sospendere la presentazione delle domande per essi laddove vengano richiesti grandi quantitativi, e infine misure che sospendono l'uso del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

(39)     Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le esportazioni e talune disposizioni generali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda misure per l'applicazione dei tassi di restituzione, metodo di calcolo delle restituzioni all'esportazione, assimilazione di taluni prodotti ai prodotti di base e determinazione del quantitativo di riferimento di prodotti di base, gestione dei certificati per l'esportazione di talune merci non comprese nell'allegato I per alcune destinazioni quando previsto in un accordo internazionale concluso con l'Unione, conformemente all'articolo 218 del trattato e il trattamento delle sparizioni di prodotti e le perdite quantitative durante il processo di produzione e il trattamento dei sottoprodotti; misure che definiscono le procedure di dichiarazione e di prova della composizione delle merci esportate non comprese nell'allegato I necessarie per l'attuazione del sistema di restituzioni all'esportazione; misure per l'applicazione di disposizioni orizzontali su restituzioni all'esportazione, cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni per le restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I; misure relative all'attuazione del sistema di certificazione di restituzione all'esportazione in rapporto a documenti e procedure per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di restituzione, importo della cauzione da costituire e mezzi di prova che gli obblighi derivanti dal titolo di restituzione sono stati soddisfatti; misure relative alla gestione dei certificati di restituzione all'esportazione da parte degli Stati membri nonché procedure relative all'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i certificati di restituzione; misure sulla fissazione dell'importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e della soglia di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione; misure per l'applicazione di disposizioni orizzontali sulle licenze di esportazione e sulle cauzioni per i titoli di restituzione; misure che limitano l'importo per il quale possono essere rilasciati i certificati di restituzione, che respingono gli importi richiesti per tali certificati e sospendono la presentazione delle domande di certificati di restituzione se vengono richiesti grandi importi, norme, procedure e criteri tecnici necessari per l'applicazione di altre misure relative alle esportazioni; misure sulla definizione e pubblicazione dei dazi all'importazione e sugli importi da pagare sulle esportazioni nel caso di compensazione diretta negli scambi preferenziali; misure intese a garantire che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all'esportazione sotto un accordo commerciale preferenziale sono effettivamente esportati nel quadro di un accordo preferenziale; misure concernenti i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei prodotti agricoli trasformati e delle merci nono comprese nell'allegato I, le disposizioni tecniche necessarie per identificare i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I e le procedure di classificazione nella Nomenclatura Combinata di prodotti agricoli trasformati e merci non comprese nell'allegato I; misure necessarie per l'attuazione degli obblighi della Commissione e degli Stati membri quanto allo scambio di informazioni e infine misure per rendere disponibili informazioni e documenti.

(40)     Tali competenze di esecuzione, ad eccezione di quelle relative alle misure di fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione e il livello di tali dazi conformemente al rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, alle misure che limitano le quantità per cui possono essere rilasciate licenze di importazione, certificati di perfezionamento attivo e certificati di restituzione, che rifiutano le quantità richieste rispetto a tali licenze e certificati e sospendono la presentazione delle domande per essi, alle misure atte a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non vengano superati e alle misure per riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente tariffario, andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione[24].

(41)     Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento occorre applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la politica agricola comune, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011.

(42)     È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati riguardanti provvedimenti di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell'Unione o di turbative effettive o potenziali del mercato dell'Unione che richiedano la sospensione dell'uso di regimi di trasformazione o di perfezionamento attivo per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.

(43)     È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori prima dell'adozione di atti delegati, la Commissione proceda ad adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nell'elaborare e redigere atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(44)     Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire il regime di scambi applicabile ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

(45)     È pertanto opportune abrogare di conseguenza regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009.

(46)     Al fine di garantire la coerenza con la politica agricola comune il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def. sulla riforma della PAC],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile alle importazioni di prodotti agricoli trasformati e alle esportazioni di merci non comprese nell'allegato I e di prodotti agricoli incorporati in tali merci.

Il presente regolamento si applica anche alle importazioni di prodotti agricoli laddove un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato preveda l'assimilazione di tali prodotti ai prodotti agricoli trasformati oggetto di scambi preferenziali.

Articolo 2 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

a)           "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.];

b)           "prodotti agricoli trasformati" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

c)           "merci non comprese nell'allegato I" si intendono i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell' allegato II del presente regolamento;

d)           "prodotti di base" si intendono i prodotti agricoli elencati nell'allegato III del presente regolamento;

e)           "elemento agricolo" si intende una parte del dazio all'importazione applicabile ai prodotti agricoli trasformati corrispondente a quelli applicabili ai prodotti agricoli;

f)            "dazi addizionali su zucchero e farina" si intendono il dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e il dazio addizionale sulla farina (AD F/M) di cui alla parte I, sezione I, punto B.6, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e stabiliti alla parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 2 dell'allegato I di detto regolamento;

g)           "ad valorem" si intende la parte del dazio all'importazione espresso come percentuale del valore in dogana;

h)           "Lovoalbumina" si intendono i prodotti dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90;

i)            "lattoalbumina" si intendono i prodotti dei codici NC 3502 20 91 e 3502 20 99.

CAPITOLO II IMPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

SEZIONE I Disposizioni generali per le importazioni

Sottosezione I Dazi all'importazione sui prodotti agricoli trasformati

Articolo 3 Componenti dei dazi all'importazione

1.           Per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 1 dell'allegato I, i dazi all'importazione fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un elemento agricolo che non fa parte di un dazio doganale ad valorem e di un componente non agricola che è invece un dazio ad valorem.

2.           Per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 2 dell'allegato I i dazi all'importazione fissati nella tariffa doganale comune sono costituiti da un dazio doganale ad valorem e da un elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem.

Articolo 4 Aliquota massima del dazio all'importazione

1.           Laddove si applichi un'aliquota massima del dazio, il metodo di calcolo per determinare tale aliquota viene fissato nella tariffa doganale comune in forza dell'articolo 31 del trattato.

2.           Se, per i prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 1 dell'allegato I, l'aliquota massima del dazio comprende un dazio addizionale su zucchero e farina, il metodo di calcolo per determinare tale dazio viene fissato nella tariffa doganale comune in forza dell'articolo 31 del trattato.

Articolo 5 Dazi addizionali all'importazione per prevenire o contrastare effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione

1.           La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare i prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato IV soggetti all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune all'atto dell'importazione cui si applica un dazio addizionale al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero derivare da tali importazioni, se:

a)      le importazioni avvengono ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite"); oppure

b)      il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello ("volume limite").

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           Non si applicano dazi addizionali all'importazione ex paragrafo 1 se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

3.           Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi cif all’importazione della partita considerata.

I prezzi CIF all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

I prezzi rappresentativi sono determinate a intervalli regolari in base a dati raccolti nell'ambito del sistema di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

4.           Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

5.           La Commissione può prendere le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo rispetto al termine per provare il prezzo all'importazione, alla presentazione di prove documentali e alla costituzione di una cauzione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

6.           La Commissione può prendere mediante atti di esecuzione misure per:

a)      fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione;

b)      fissare il livello dei dazi addizionali all'importazione secondo le norme stabilite negli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 218 del trattato e le norme adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

7.           La Commissione pubblica i prezzi limite di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sottosezione II Importazione di ovoalbumina e lattoalbumina

Articolo 6 Licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

1.           L'importazione per l'immissione in libera pratica di ovoalbumina e lattoalbumina può essere subordinata alla presentazione di una licenza di importazione, laddove questa risulti necessaria per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per la sorveglianza del commercio di tali prodotti.

2.           Gli Stati membri rilasciano le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento, e fatte salve le misure prese a norma dell'articolo 14.

3.           Le licenze di importazione di cui al paragrafo 1 sono valide in tutta l'Unione.

4.           Il rilascio delle licenze di importazione e l'immissione in libera pratica di merci coperte dalla licenza possono essere subordinati a condizioni quali l'origine e la provenienza del prodotto di cui al paragrafo 1 e alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l’altro l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti

Articolo 7 Cauzione in rapporto alle licenze di importazione

1.           Il rilascio delle licenze di importazione di cui all'articolo 6 è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l'operatore economico importi i prodotti durante il periodo di validità della licenza.

2.           La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se i prodotti non sono importati entro tale periodo.

3.           La cauzione non viene tuttavia incamerata nel caso in cui la mancata importazione dei prodotti entro il termine fissato sia stata dovuta a cause di forza maggiore o se il quantitativo che non è stato importato entro tale periodo rimanga nell'ambito del livello di tolleranza.

Articolo 8 Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di:

a)      subordinare l'importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l'immissione in libera pratica alla presentazione di una licenza di importazione;

b)      definire i diritti e gli obblighi derivati dalla licenza di importazione e i suoi effetti giuridici;

c)      determinare il livello di tolleranza di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, tenendo conto della necessità di controllare il commercio di detti prodotti;

d)      stabilire le modalità di applicazione per quanto riguarda l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei laddove tale indicazione sia obbligatoria;

e)      disporre che il rilascio di una licenza o l'immissione in libera pratica delle merci coperte dalla licenza siano subordinati alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti tra l'altro origine, autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti;

f)       stabilire norme sul trasferimento delle licenze di importazione e prevedere limitazioni al loro trasferimento;

g)      stabilire le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime delle licenze di importazione e prevedere all'occorrenza un'apposita assistenza amministrativa tra Stati membri per prevenire e gestire i casi di frode e irregolarità;

h)      determinare i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria;

i)       determinare i casi in cui non è richiesta la costituzione di una cauzione a norma dell'articolo 7;

j)       stabilire norme relative all'applicazione delle regole orizzontali in materia di licenze di importazione per i prodotti agricoli adottate a norma dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] alle licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina;

k)      stabilire norme relative all'applicazione delle regole orizzontali in materia di cauzioni adottate a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] alle licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina;

Articolo 9 Competenze di esecuzione

1.           Mediante atti di esecuzione, la Commissione prende le misure del caso riguardanti:

a)      la presentazione delle domande di licenza di importazione, il rilascio e l'uso delle stesse;

b)      il periodo di validità delle licenze e l'importo della cauzione da costituire;

c)      la prova che le prescrizioni per l'uso di tali licenze siano state rispettate;

d)      il rilascio di licenze sostitutive o di duplicati;

e)      il trattamento delle licenze da parte degli Stati membri;

f)       lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime;

g)      l'applicazione delle norme orizzontali in materia di licenze di importazione per i prodotti agricoli adottate a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] alle licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina;

h)      l'applicazione delle norme orizzontali in materia di cauzioni adottate a norma dell'articolo 67, articolo 4, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] alle licenze di importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina;

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           In caso di richieste relative a quantitativi ingenti la Commissione ha la facoltà, ai fini della gestione del mercato, mediante atti di esecuzione, di limitare i quantitativi per i quali può essere rilasciata la licenza di importazione, respingere i quantitativi oggetto di una domanda di licenza e sospendere la presentazione di domande di licenze di importazione.

SEZIONE II Scambi preferenziali

Sottosezione I Riduzione dei dazi all'importazione

Articolo 10 Riduzione ed eliminazione graduale di elementi agricoli, dazi ad valorem e dazi addizionali

1.           Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato prevede una riduzione o riduzioni consecutive che portano ad un graduale eliminazione dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli trasformati oggetto di scambi preferenziali, sono soggetti a tale riduzione o eliminazione graduale:

a)      l'elemento agricolo;

b)      i dazi addizionali su zucchero e farina;

c)      il dazio ad valorem.

2.           Quando un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato prevede la riduzione o l'eliminazione graduale degli elementi agricoli per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato I del presente regolamento, il dazio costituito dall'elemento agricolo che fa parte del dazio ad valorem è sostituito da un elemento agricolo non ad valorem.

Articolo 11 Quantitativi effettivamente utilizzati o considerati come utilizzati

1.           Le riduzioni o eliminazioni graduali di elementi agricoli e dazi addizionali su zucchero e farina di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

a)      i quantitativi dei prodotti agricoli elencati nell'allegato V che sono stati effettivamente utilizzati o sono considerati come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati;

b)      i dazi applicabili ai prodotti agricoli di cui alla lettera a) e utilizzati per il calcolo dell'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali su zucchero e farina nel caso di alcuni accordi commerciali preferenziali.

2.           I prodotti agricoli da considerare utilizzati nella fabbricazione del prodotto agricolo trasformato sono scelti tra quelli utilizzati per la fabbricazione del prodotto agricolo trasformato in base alla loro importanza nell'ambito del commercio internazionale e al carattere rappresentativo del livello dei loro prezzi in relazione a tutti gli altri prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto agricolo trasformato.

3.           I quantitativi dei prodotti agricoli di cui all'allegato V ed effettivamente utilizzati sono convertiti in quantitativi equivalenti di specifici prodotti agricoli considerati come utilizzati.

Articolo 12 Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di:

a)      stabilire un elenco dei prodotti agricoli elencati nell'allegato V da considerarsi come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in base ai criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b)      stabilire i quantitativi equivalenti e le norme di conversione di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

c)      definire gli elementi necessari per il calcolo dell'elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali ridotti e stabilire i metodi di tale calcolo;

d)      stabilire requisiti documentali;

e)      stabilire le quantità trascurabili per i quali gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali su zucchero e farina sono fissati a zero.

Articolo 13 Competenze di esecuzione

1.           La Commissione prende, all'occorrenza, mediante atti di esecuzione, misure per attuare gli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 218 del trattato per quanto riguarda la fissazione dei dazi all'importazione per i prodotti agricoli trasformati soggetti a riduzioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           La Commissione può, mediante atti di esecuzione, prendere le misure necessarie che stabiliscono:

a)      quantitativi fissi dei prodotti agricoli di cui all'articolo 12, lettera a), che si ritiene vengano utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 12, lettera a);

b)      quantitativi di prodotti agricoli di cui all'articolo 12, lettera a), che si ritiene vengano utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, per ogni possibile composizione di tali prodotti agricoli trasformati per i quali non possono essere definite quantità fisse di prodotti agricoli specifici a norma della lettera a).

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Sottosezione II Contingenti tariffari

Articolo 14 Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1.           I contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, secondo comma, definiti in accordi conclusi o applicati in via provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato, sono aperti e gestiti dalla Commissione.

2.           I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori e da tenere nel giusto conto il fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e la necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

3.           I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti:

a)      un metodo di ripartizione basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b)      un altro metodo di ripartizione adeguato.

4.           In deroga al paragrafo 3, qualora il contingente tariffario da gestire conformemente al paragrafo 1 riguardi l'ovoalbumina e la lattoalbumina esso è gestito mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

a)      un metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti nelle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

b)      un metodo di ripartizione basato sui flussi commerciali tradizionali (metodo detto degli operatori "tradizionali/nuovi arrivati").

c)      un metodo di ripartizione basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

Articolo 15 Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per stabilire:

a)      le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare o possedere per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

b)      disposizioni relative al trasferimento di diritti tra operatori e, all'occorrenza, alle limitazioni a tale trasferimento nell'ambito della gestione del contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

c)      disposizioni che subordinano la partecipazione al contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alla presentazione di una licenza di importazione e alla costituzione di una cauzione;

d)      le necessarie disposizioni in materia di prove documentali, requisiti o limitazioni applicabili per il contingente tariffario stabilito in un accordo internazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 16 Competenze di esecuzione

1.           La Commissione, mediante atti di esecuzione, prende le misure necessarie che stabiliscono:

a)      i contingenti tariffari annuali;

b)      la gestione da utilizzare per i contingenti tariffari annuali;

c)      le procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo internazionale, in particolare in tema di:

i)           presentazione di documenti emessi dal paese esportatore;

II          destinazione e uso dei prodotti;

d)      periodo di validità delle licenze di importazione da presentare in conformità dell'articolo 15 (c);

e)      importo della cauzione da costituire in conformità dell'articolo 15, lettera c);

f)       norme in merito all'impiego delle licenze di importazione da presentare in conformità dell'articolo 15, lettera c), e disposizioni specifiche riguardanti in particolare le procedure da seguire per presentare le domande di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           La Commissione prende, mediante atti di esecuzione, misure per:

a)      garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare applicando un coefficiente di attribuzione a ciascuna domanda quando i quantitativi disponibili sono raggiunti, respingendo domande pendenti e, all'occorrenza, sospendendo la presentazione delle domande;

b)      riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente tariffario.

SEZIONE III Misure di salvaguardia

Articolo 17 Misure di salvaguardia

1.           La Commissione prende, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, mediante atti di esecuzione, misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell'Unione in conformità dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e qualsiasi altro atto del Consiglio, la Commissione prende, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo e mediante atti di esecuzione, misure di salvaguardia contro le importazioni di prodotti agricoli trasformati nell'Unione di cui agli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria a norma dell'articolo 218 del trattato.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

3.           La Commissione può prendere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

4.           Per ragioni imperative di urgenza la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in relazione alle misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5.           Le misure di salvaguardia prese a norma del paragrafo 3 e 4 sono revocate o modificate dalla Commissione con atti di esecuzione a norma dell'articolo 42, paragrafo 2. In caso di urgenza la Commissione prende una decisione in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3.

SEZIONE IV Perfezionamento attivo

Articolo 18 Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche

1.           In caso di merci non comprese nell'allegato I ottenute da prodotti agricoli in regime di perfezionamento attivo, le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 si considerino rispettate su presentazione di un certificato di perfezionamento attivo per tali prodotti agricoli.

2.           I certificati di perfezionamento attivo devono essere rilasciati per i prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione delle merci non comprese nell'allegato I entro i limiti dei quantitativi determinati dalla Commissione.

Tali quantitativi sono determinati in base a una valutazione comparata dei limiti di bilancio obbligatori per le restituzioni all'esportazione delle merci non comprese nell'allegato I e il fabbisogno di spesa previsto per le restituzioni all'esportazione per tali merci, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a)      volume stimato delle esportazioni di merci non comprese nell'allegato I;

b)      all'occorrenza, situazione dei relativi prodotti di base sul mercato dell'Unione e su quello mondiale;

c)      fattori economici e normativi.

I quantitativi sono riesaminati regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e normativi.

3.           Gli Stati membri rilasciano i certificati di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento.

I certificati di perfezionamento attivo sono validi in tutta l'Unione.

Articolo 19 Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per stabilire:

a)      un elenco dei prodotti agricoli elencati nell'allegato III e utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;

b)      le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare o possedere per presentare domanda di un certificato di perfezionamento attivo;

c)      i diritti derivanti dal certificato di perfezionamento attivo e i suoi effetti giuridici;

d)      disposizioni relative al trasferimento di diritti derivati da certificati di perfezionamento attivo tra operatori e disposizioni in merito ai documenti giustificativi;

e)      le norme necessarie ai fini dell'affidabilità e dell'efficienza del regime dei certificati di perfezionamento attivo.

Articolo 20 Competenze di esecuzione

1.           Mediante atti di esecuzione, la Commissione prende le misure del caso riguardanti:

a)      la definizione, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, della quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;

b)      il formato e il contenuto delle domande di certificati di perfezionamento attivo;

c)      il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di perfezionamento attivo;

d)      la procedura per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di perfezionamento attivo;

e)      la gestione dei certificati di perfezionamento attivo da parte degli Stati membri;

f)       le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           In caso di richieste relative a quantitativi ingenti la Commissione ha la facoltà, mediante atti di esecuzione, di limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo, respingere i quantitativi richiesti relativamente ai certificati di perfezionamento attivo, certificati e sospendere la presentazione delle domande.

Articolo 21 Sospensione del regime di perfezionamento attivo per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

1.           Qualora il mercato dell'Unione subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione ha la facoltà, mediante atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           Per ragioni imperative di urgenza la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in materia di sospensione a norma del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

CAPITOLO III ESPORTAZIONI

SEZIONE I Restituzioni all'esportazione

Articolo 22 Merci e prodotti sovvenzionabili

1.           Quando sono esportate merci non comprese nell'allegato I, i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] che sono stati utilizzati per la fabbricazione di tali merci possono beneficiare di restituzioni all'esportazione come disposto all'allegato II del presente regolamento. Si applica l'articolo 133, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.].

2.           Le restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 non possono essere concesse nei seguenti casi:

a)      merci importate non comprese nell'allegato I considerate in libera pratica a termini dell'articolo 29 del trattato e successivamente riesportate;

b)      merci importate non comprese nell'allegato I considerate in libera pratica a termini dell'articolo 29 del trattato e successivamente riesportate dopo trasformazione o incorporate in altre merci non comprese nell'allegato I;

c)      importazioni di cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari e uova considerate in libera pratica ai sensi dell'articolo 29 del trattato ed esportate dopo trasformazione o incorporate in merci non comprese nell'allegato I.

Articolo 23 Determinazione delle restituzioni all'esportazione

1.           Le restituzioni all'esportazione di cui all' articolo 22 sono determinate in base alla composizione delle merci esportate e i tassi di tali restituzioni fissati per ciascuno dei prodotti di base di cui sono composte le merci esportate.

2.           Per la determinazione delle restituzioni all'esportazione i prodotti di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] non elencati nell'allegato III del presente regolamento sono assimilati ai prodotti di base.

Articolo 24

Norme orizzontali

1.           Le norme orizzontali valide per le restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 136, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.], si applicano alle merci non comprese nell'allegato I;

2.           Le norme orizzontali su cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni di cui agli articoli 60, 61, 62 e 65, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 79 a 87, all'articolo 105, paragrafo 2, all'articolo 106, paragrafo 1, e paragrafo 2, e all'articolo 108 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] si applicano alle merci non comprese nell'allegato I;

Articolo 25 Tassi delle restituzioni all'esportazione

1.           Al fine di fissare I tassi delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di base di prendono misure conformemente all'articolo 135 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 629 def.].

2.           Per il calcolo delle restituzioni all'esportazione, si convertono in prodotti di base gli altri prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] non elencati nell'allegato III del presente regolamento ottenuti da prodotti di base o a essi assimilati in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 26 Esportazioni di determinate merci non comprese nell'allegato I verso destinazioni specifiche

Laddove lo richieda un accordo internazionale concluso dall'Unione conformemente all'articolo 218 del trattato, le autorità nazionali rilasciano, su richiesta della parte interessata, un certificato nel quale si attesta che le restituzioni all'esportazione sono state pagate riguardo a una data merce non compresa nell'allegato I esportata verso destinazioni specifici.

Articolo 27 Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per stabilire:

a)      norme sulla definizione e sulle caratteristiche delle merci non comprese nell'allegato I da esportare e dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione;

b)      norme per il calcolo delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.], esportati previa trasformazione in merci non comprese nell'allegato I;

c)      norme sulla prova della composizione delle merci non comprese nell'allegato I esportate;

d)      norme per semplificare la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate a seconda della destinazione;

e)      norme che richiedono una dichiarazione dell'uso di determinati prodotti agricoli importati;

f)       norme sull'assimilazione ai prodotti di base di prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] non elencati nell'allegato III del presente regolamento e sulla determinazione del quantitativo di riferimento di ogni prodotto di base;

g)      norme in fatto di domanda e di rilascio dei certificati di cui all'articolo 26;

h)      norme in tema di applicazione delle regole orizzontali sulle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli di cui all'articolo 139, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] alle merci non comprese nell'allegato I;

i)       norme relative all'applicazione delle regole orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni, adottate a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.] alle merci non comprese nell'allegato I.

Articolo 28 Competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione, la Commissione prende le misure del caso riguardanti:

a)      l'applicazione dei tassi di restituzione qualora le caratteristiche delle componenti dei prodotti di cui alla lettera (c) e delle merci non comprese nell'allegato I debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione;

b)      il calcolo delle restituzioni all'esportazione per:

i)        I prodotti di base;

ii)       i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base;

iii)      i prodotti assimilati ai prodotti di cui al punto i) o ii);

c)      l'assimilazione ai prodotti di base dei prodotti alla lettera b), punti ii) e iii), elencati ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] e che non sono elencati nell'allegato III del presente regolamento;

d)      la determinazione del quantitativo di riferimento di ogni prodotto di base, che serve come base per determinare le restituzioni all'esportazione sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate o su base forfettaria, come specificato nell'allegato II;

e)      la gestione dei certificati di cui all'articolo 26;

f)       il trattamento da riservare alla scomparsa di prodotti e alle perdite quantitative durante il processo di produzione e il trattamento dei sottoprodotti;

g)      le procedure sulla dichiarazione e prova della composizione delle merci non comprese nell'allegato I esportate necessarie all'attuazione del regime delle restituzioni all'esportazione;

h)      l'applicazione alle restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I delle disposizioni orizzontali sulle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli di cui all'articolo 140, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.];

i)       l'applicazione alle merci non comprese nell'allegato I delle regole orizzontali in materia di cauzioni, controlli, verifiche e sanzioni, adottate a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 66, paragrafo 2, dell'articolo 67, paragrafo 4, e dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.].

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Sezione II – Certificati di restituzione

Articolo 29 Certificati di restituzione

1.           Le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I sono concesse in seguito alla presentazione di una domanda per tali restituzioni e di un certificato di restituzione valido al momento dell'esportazione.

I piccoli esportatori che presentano domanda per importi limitati che non mettono a rischio il rispetto dei vincoli di bilancio sono esentati dal presentare un certificato di restituzione. La somma di tali esenzioni non supera un importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori.

2.           Gli Stati membri rilasciano un certificato di restituzione a qualsiasi richiedente stabilito nell'Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di restituzione sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 30 Tassi di restituzioni applicabili

1.           A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, le restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I sono calcolate e concesse sulla base dei tassi di restituzione per i prodotti di base incorporati in tali merci.

2.           Il tasso della restituzione è quello che si applica il giorno in cui la dichiarazione di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I è accettata dall'autorità doganale a meno che una domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione in conformità del paragrafo 3

3.           La domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione può essere presentata al momento della presentazione della domanda di certificato di restituzione, il giorno in cui tale certificato è concesso o in qualsiasi momento dopo tale data ma va presentata prima della fine del periodo di validità del certificato.

4.           Il tasso è fissato in anticipo al valore applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata. La fissazione anticipata dei tassi di restituzione si applica a partire da tale giorno a tutti i tassi di restituzione coperti dal certificato di restituzione.

5.           Le restituzioni all'esportazione per merci non comprese nell'allegato I vengono concesse in base:

a)      ai tassi di restituzione per i prodotti di base incorporati nelle merci non comprese nell'allegato I applicabili il giorno dell'esportazione ai sensi del paragrafo 1, se i tassi di restituzione non sono stati fissati in anticipo; oppure

b)      ai tassi di restituzione per i prodotti di base incorporati in tali merci, fissati in anticipo conformemente al paragrafo 4.

Articolo 31 Cauzione relativa alle licenze di importazione

1.           Il rilascio dei certificati di restituzione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l’operatore economico presenterà una domanda di restituzioni all'esportazione alle autorità nazionali per quanto riguarda l'esportazione delle merci non comprese nell'allegato I effettuata entro il periodo di validità del certificato di restituzione.

2.           La cauzione è incamerata, integralmente o parzialmente, se la restituzione all'esportazione non è stata richiesta o è stata richiesta solo in parte per le esportazioni effettuate durante il periodo di validità del certificato di restituzione.

La cauzione non viene tuttavia incamerata se a causa di forza maggiore le merci non sono state esportate, o sono state esportate solo in parte, o la restituzione all'esportazione non è stata richiesta o è stata richiesta solo in parte, o se gli importi della restituzione non richiesti rimangono nell'ambito del margine di tolleranza.

Articolo 32 Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40, per specificare:

a)      i diritti e gli obblighi derivanti dal certificato di restituzione, compreso il diritto che le restituzioni all'esportazione siano garantite e l'obbligo di fare domanda di restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli esportati previa trasformazione in merci non comprese nell'allegato I;

b)      le norme applicabili al trasferimento del certificato di restituzione;

c)      i casi in cui non è richiesta la presentazione di un certificato di restituzione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, tenendo conto dei relativi importi e dell'importo complessivo che può essere concesso ai piccoli esportatori;

d)      i casi in cui non è richiesta la costituzione di una cauzione a norma dell'articolo 31;

e)      il livello di tolleranza di cui all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio;

f)       Le norme in fatto di applicazione ai certificati di restituzione delle regole orizzontali sulle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.];

g)      la definizione di norme relative all'applicazione ai certificati di restituzione delle regole orizzontali in materia di cauzioni adottate a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.].

Articolo 33 Competenze di esecuzione

1.           Mediante atti di esecuzione, la Commissione prende le misure del caso riguardanti:

a)      il formato e il contenuto della domanda del certificato di restituzione;

b)      il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di restituzione;

c)      la procedura per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di restituzione;           

d)      l'importo della cauzione da costituire;

e)      i mezzi di prova che gli obblighi derivanti dai certificati di restituzione sono stati rispettati;

f)       la gestione dei certificati di restituzione da parte degli Stati membri;

g)      le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa tra Stati membri;

h)      la fissazione dell'importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e la soglia individuale di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma;

i)       l'applicazione ai certificati di restituzione delle norme orizzontali sulle licenze di esportazione per i prodotti agricoli di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.];

j)       l'applicazione ai certificati di restituzione delle regole orizzontali in materia di cauzioni adottate a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 628 def.].

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2.           In caso di richieste relative a importi ingenti la Commissione ha la facoltà, mediante atti di esecuzione, limitare gli importi per i quali possono essere rilasciati certificati di restituzione, respingere gli importi richiesti relativamente ai certificati di restituzione e sospendere la presentazione delle domande.

Sezione III – Altre misure relative alle esportazioni

Articolo 34 Altre misure relative alle esportazioni

1.           Qualora a norma del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.] vengano prese misure relative all'esportazione di un prodotto agricolo compreso nell'allegato III aventi forma di tasse o di oneri, e le esportazioni di merci non comprese nell'allegato I ad elevato contenuto di prodotto agricolo siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 40 che dispone misure equivalenti riguardo a tali merci non comprese nell'allegato I.

Qualora nei casi di cui al primo comma lo richiedano ragioni imperative di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 41 del presente regolamento.

2.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme, le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione del paragrafo 1.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

CAPITOLO IV MISURE APPLICABILI SIA ALLE IMPORTAZIONI CHE ALLE ESPORTAZIONI

Articolo 35 Compensazione diretta negli scambi preferenziali

1.           Quando un accordo internazionale concluso o applicato provvisoriamente a norma dell'articolo 218 del trattato lo prevede, il dazio applicabile all'importazione di prodotti agricoli può essere sostituito da un importo stabilito in base allo scarto tra i prezzi agricoli praticati nell'Unione e quelli praticati nel paese o nella regione interessati dall'accordo, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito congiuntamente per il paese o la regione in questione.

In tal caso, gli importi da pagare sulle esportazioni nella regione o nel paese interessati dall'accordo sono determinati congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo del dazio all'importazione, alle condizioni stabilite nell'accordo.

2.           Mediante atti di esecuzione, la Commissione prende le misure necessarie al fine di:

a)      fissare il dazio applicabile di cui al paragrafo 1 e i relativi importi da pagare sulle esportazioni in paesi o regioni interessati dall'accordo;

b)      garantire che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all'esportazione sotto un regime preferenziale non siano esportati sotto un regime non preferenziale o viceversa.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 36 Metodi di analisi

1.           Ai fini dell'applicazione del regime degli scambi a norma del presente regolamento, le caratteristiche e la composizione dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell'allegato I sono determinati mediante analisi del loro elementi costituenti.

2.           Mediante atti di esecuzione, la Commissione prende le misure del caso riguardanti:

a)      i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell'allegato I;

b)      le disposizioni tecniche necessarie per identificare i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I;

c)      le procedure per la classificazione ai diversi codici NC dei prodotti agricoli trasformati e delle merci non comprese nell'allegato I.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 37 Adeguamento del presente regolamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 40 per i seguenti fini:

a)      Adattare gli allegati da I a V, compresa la soppressione di prodotti agricoli trasformati e di merci non comprese nell'allegato I e l'inclusione di nuovi prodotti agricoli trasformati e merci non comprese nell'allegato I, agli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 218 del trattato;

b)      adattare l'articolo 2, lettere h) e i), l'articolo 26 e gli allegati da I a V alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 38 Scambio di informazioni

1.           Laddove ciò sia necessario per l'attuazione del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)      importazioni di prodotti agricoli trasformati;

b)      esportazioni di merci non comprese nell'allegato I;

c)      domande e rilascio dei certificati di perfezionamento attivo per i prodotti agricoli di cui all'articolo 18;

d)      Domande, rilascio e uso dei certificati di restituzione di cui all'articolo 29, paragrafo 1;

e)      pagamenti delle restituzioni all'esportazione per le merci non comprese nell'allegato I di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

f)       misure amministrative d'esecuzione;

g)      altri dati pertinenti.

Se le restituzioni all'esportazione sono richieste in uno Stato membro diverso da quello in cuisono state prodotte le merci non comprese nell’allegato I, a tale secondo Stato si comunicano, su sua richiesta, le informazioni sulla produzione e la composizione di tali merci di cui alla lettera e).

2.           La Commissione può segnalare a tutti gli Stati membri le informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a g).

3.           La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 40. stabilendo:

a)      natura e tipologia delle informazioni che devono essere comunicate conformemente al paragrafo 1;

b)      i metodi di comunicazione;

c)      l regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione;

d)      le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.

4.           La Commissione può prendere atti di esecuzione, le misure del caso:

a)      informazioni necessarie per l''applicazione del paragrafo 1 e la sua comunicazione;

b)      contenuto, forma, momento di accadimento, frequenza e termini di presentazione delle informazioni che devono essere comunicate;

c)      la trasmissione o la messa a disposizione di informazioni e documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 39 Importi trascurabili

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40, che prevede soglie al di sotto delle quali gli Stati membri possono non applicare gli importi da riscuotere o concedere a norma degli articoli 3, 5, 10, 22 e 35. La soglia è fissata a un livello al di sotto del quale i costi amministrativi dell'applicazione degli importi sarebbero sproporzionati rispetto all'importo riscosso o concesso.

CAPITOLO V DELEGA DI POTERI E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 40 Esercizio della delega

1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 12, 15, 19, 27, 32, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 37, all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere di cui agli articoli 8, 12, 15, 19, 27, 32, all’articolo 34, paragrafo 1, all’articolo 37, l'articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 39 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Al momento di adottare un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 12, 15, 19, 27, 32, dell’articolo 34, paragrafo 1, dell’articolo 37, dell’articolo 38, paragrafo 3, e dell’articolo 39 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 41 Procedura d'urgenza

1.           Gli atti delegati adottati in forza del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fino a quando non vengano sollevate obiezioni ai sensi del paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.           Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato adottato in virtù del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 42 Procedura di comitato

1.           Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 28, dell’articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 35, paragrafo 2, e dell'articolo 38, paragrafo 4, e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I diverse da ovoalbumina e lattoalbumina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, e, per quanto riguarda l'ovoalbumina e la lattoalbumina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.]. Tale comitato è un comitato a termini del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 614/2009 e il regolamento (CE) n. 1216/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

ALLEGATO I

Prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 2, lettera b)

TABELLA 1 Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all'importazione è composto da un dazio ad valorem e un elemento agricolo che non è parte del dazio ad valorem, di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Codice NC || Denominazione

ex 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

da 0403 10 51 a 0403 10 99 || - Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

da 0403 90 71 a 0403 90 99 || - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao

0405 20 10 e 0405 20 30 || Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% e inferiore o uguale a 75%

0710 40 00 || Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato

0711 90 30 || Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

ex 1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516;

1517 10 10 || - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% e inferiore o uguale a 15%

1517 90 10 || - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% e inferiore o uguale al 15%

1702 50 00 || Fruttosio chimicamente puro

ex 1704 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), ad esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, che rientrano nel codice NC 1704 90 10

1806 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91

ex 1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato, ad esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30

1903 00 00 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001 90 30 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2001 90 40 || Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

2004 10 91 || Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90 10 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico; congelato, diverso dai prodotti del codice NC 2006

2005 20 10 || Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti del codice NC 2006, sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006

2008 99 85 || Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri

2008 99 91 || Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole

2101 12 98 || Preparazioni a base di caffè

2101 20 98 || Preparazioni a base di tè o mate

2101 30 19 || Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta

2101 30 99 || Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta

2102 10 31 e 2102 10 39 || Lieviti di panificazione, anche secchi

2105 00 || Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2202 90 91, 2202 90 95 e 2202 90 99 || Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

2905 43 00 || Mannitolo

2905 44 || D-glucitolo (sorbitolo)

||

3302 10 29 || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, e altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5%, diversi da quelli che rientrano nel codice NC 3302 10 21

3501 || Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

ex 3502 || Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - ovoalbumina:

ex 3502 11 || - - essiccati:

3502 11 90 || - - - altri (diversa da quella inadatti o resi inadatti all'alimentazione umana)

ex 3502 19 || - - altri:

3502 19 90 || - - - altri (diversa da quella inadatti o resi inadatti all'alimentazione umana)

ex 3502 20 || - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

3502 20 91 e 3502 20 99 || - - Diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

ex 3505 10 || Destrine e altri amidi e fecole modificati, ad esclusione degli amidi e fecole esterificati o eterificati che rientrano nel codice NC 3505 10 50

3505 20 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati

3809 10 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove

3824 60 || Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

TABELLA 2 Prodotti agricoli trasformati per i quali il dazio all'importazione è composto da un dazio ad valorem compreso un elemento agricolo, di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

Codice NC || Denominazione

ex 0505 || Pelli e altre parti di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche rifilate) e calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10 90 || - Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine non greggia

0505 90 00 || - Altre

0511 99 39 || Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

ex 1212 29 00 || Alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, non adatte all'alimentazione umana, escluse quelle utilizzate in medicina

ex 1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 12 00 || - Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

1302 13 00 || - Succhi ed estratti vegetali di luppolo

1302 19 20 e 1302 19 70 || - Succhi ed estratti vegetali ad eccezione dei succhi ed estratti di liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia e oppio

ex 1302 20 || - Pectati

1302 31 00 || - Agar-agar, anche modificato

1302 32 10 || - Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

1505 00 || Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00 || Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515 90 11 || Olio di jojoba e sue frazioni, anche modificato, ma non modificato chimicamente

1516 20 10 || Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"

1517 90 93 || Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

ex 1518 00 || Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove esclusi gli oli dei codici NC 1518 00 31 e 1518 00 39

1520 00 00 || Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521 || Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00 10 || Degras

1702 90 10 || Maltosio chimicamente puro

1704 90 10 || Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie

1803 || Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00 || Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00 || Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

||

1901 90 91 || - - altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

ex 2001 90 92 || Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2008 || Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 11 10 || - Burro di arachidi

2008 91 00 || - Cuori di palma

ex 2101 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o mate, e preparazioni a base di questi prodotti; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati diversi dai prodotti descritti nei codici NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 e 2101 30 99

ex 2102 10 || Lieviti vivi:

2102 10 10 || - Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

2102 10 90 || - Altri, esclusi lieviti di panificazione

2102 20 || Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

2102 30 00 || Lieviti in polvere preparati

2103 || Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; Farina di senapa e senapa preparata:

2104 || Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 10 || - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 10 20 || - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola

ex 2106 90 || - altri:

2106 90 20 || - - Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

2106 90 92 || - - Altre preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido fecola

2201 10 || Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti

2202 10 00 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 10 || Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

2203 00 || Birra di malto

2205 || Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2207 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ad esclusione di quelli ottenuti dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

ex 2208 || Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol, diverso da quello ottenuto da prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2402 || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403 || Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco

3301 90 || Oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

||

ex 3302 || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10 10 || - Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol,

3302 10 21 || - Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diversi da quelli con titolo alcolometrico superiore allo 0,5%, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola

3823 || Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

ALLEGATO II

Prodotti agricoli, impiegati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I, che beneficiano di restituzioni all’esportazione, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1

|| Descrizione delle merci non comprese nell'allegato I || Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione

Codice NC || A. Quantitativo di riferimento determinata sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate (articolo 28, lettera d) B. Quantitativo di riferimento, stabilito su base forfettaria (articolo 28, lettera d)

|| || Cereali (1) || Riso (2) || Uova (3) || Zucchero, melassi, isoglucosio (4) || Prodotti lattiero - caseari (5)

1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7

ex 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: || || || || ||

ex 0403 10 || - Yogurt: || || || || ||

da 0403 10 51 a 0403 10 99 || - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: - - - aromatizzati - - - altri: || A || A || A || A ||

|| - - - - addizionati di frutta e/o di noci o simili || A || A || || A ||

|| - - - - addizionati di cacao || A || A || A || A ||

ex 0403 90 || - altri: || || || || ||

da 0403 90 71 a 0403 90 99 || - - aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao: - - - aromatizzati - - - altri: || A || A || A || A ||

|| - - - - addizionati di frutta o di noci o simili || A || A || || A ||

|| - - - - addizionati di cacao || A || A || A || A ||

ex 0405 || Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: || || || || ||

ex 0405 20 || - paste da spalmare lattiere: || || || || ||

0405 20 10 || - - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% || || || || || A

0405 20 30 || - - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% || || || || || A

ex 0710 || Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati: || || || || ||

0710 40 00 || - Granturco dolce - - in spighe - - in grani || A B || || || A A ||

ex 0711 || Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: || || || || ||

0711 90 30 || - - - Granturco dolce: - - - - in spighe - - - - in grani || A B || || || A A ||

ex 1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: || || || || ||

ex 1517 10 || Margarina, esclusa la margarina liquida: || || || || ||

1517 10 10 || - - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% || || || || || A

ex 1517 90 || - altra: || || || || ||

1517 90 10 || - - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% || || || || || A

1702 50 00 || Fruttosio chimicamente puro || || || || A ||

ex 1704 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): || || || || ||

1704 10 || - gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero || A || || || A ||

ex 1704 90 || - altri: || || || || ||

1704 90 30 || - - preparazione detta: "cioccolato bianco" || A || || || A || A

da 1704 90 51 a 1704 90 99 || - - Altri || A || A || || A || A

1806 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: || || || || ||

1806 10 || Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: || || || || ||

|| - - semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio || A || || A || A ||

|| - - Altri || A || || A || A || A

1806 20 || - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: || || || || ||

|| - - preparazioni dette "chocolate milk crumb" (codice NC 1806 20 70) || A || || A || A || A

|| - - altre preparazioni della sottovoce 1806 || A || A || A || A || A

1806 31 00 e 1806 32 || - Altre, in blocchi, tavolette o barre || A || A || A || A || A

1806 90 || - altri: || || || || ||

1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50 || - - Cioccolata e prodotti di cioccolata: prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao || A || A || A || A || A

1806 90 60, 1806 90 70, 1806 90 90 || - - Paste da spalmare contenenti cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao; altri || A || || A || A || A

ex 1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: || || || || ||

1901 10 00 || - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: || || || || ||

|| - - preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata || A || A || A || A || A

|| - - Altri || A || A || || A || A

1901 20 00 || - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905: || || || || ||

|| - - preparazioni alimentari di prodotti lattiero-caseari delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata || A || A || A || A || A

|| - - Altri || A || A || || A || A

ex 1901 90 || - altri: || || || || ||

1901 90 11 e 1901 90 19 || - - Estratti di malto || A || A || || ||

|| - - altri: || || || || ||

1901 90 99 || - - - altri: || || || || ||

|| - - - - Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata || A || A || A || A || A

|| - - - - Altri || A || A || || A || A

ex 1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: || || || || ||

|| - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: || || || || ||

1902 11 00 || - - contenenti uova: - - - di grano duro o di altri cereali - - - altre: || B A || || A A || ||

1902 19 || - - altri: - - - di grano duro o di altri cereali - - - Altri || B A || || || || A A

ex 1902 20 || - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate); || || || || ||

1902 20 91 e 1902 20 99 || - - Altri || A || A || || A || A

1902 30 || - altre paste alimentari || A || A || || A || A

1902 40 || - Cuscus: || || || || ||

1902 40 10 || - - Non preparato: - - - di grano duro - - - Altri || B A || || || ||

1902 40 90 || - - Altri || A || A || || A || A

1903 00 00 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili || A || || || ||

1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: || || || || ||

|| - riso soffiato, non zuccherato o riso precotto: || || || || ||

|| - - contenente cacao (6) || A || B || A || A || A

|| - - non contenente cacao || A || B || || A || A

|| - altri, contenenti cacao (6) || A || A || A || A || A

|| - Altri || A || A || || A || A

1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || || || || ||

1905 10 00 || Pane croccante detto «Knäckebrot» || A || || || A || A

1905 20 || - Pane con spezie (panpepato) || A || || A || A || A

|| - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine: || || || || ||

1905:31 e 1905:32 || - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini || A || || A || A || A

1905 40 || - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati || A || || A || A || A

1905 90 || - altri: || || || || ||

1905 90 10 || - - Pane azimo (mazoth) || A || || || ||

1905 90 20 || - - Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || A || A || || ||

|| - - altri: || || || || ||

1905 90 30 || - - - pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca || A || || || ||

da 1905 90 45 a 1905 90 90 || - - - Altri prodotti || A || || A || A || A

ex 2001 || Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: || || || || ||

ex 2001 90 || - altri: || || || || ||

2001 90 30 || - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - - in spighe - - - in grani || A B || || || A A ||

2001 90 40 || - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% || A || || || A ||

ex 2004 || Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: || || || || ||

ex 2004 10 || - Patate: - - altri: || || || || ||

2004 10 91 || - - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi || A || A || || A || A

ex 2004 90 || - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: || || || || ||

2004 90 10 || - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - - in spighe - - - in grani || A B || || || A A ||

ex 2005 || Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: || || || || ||

ex 2005 20 || - Patate: || || || || ||

2005 20 10 || sotto forma di farina, semolino o fiocchi || A || A || || A || A

2005 80 00 || - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - in spighe - - in grani || A B || || || A A ||

ex 2008 || Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: || || || || ||

ex 2008 99 || - - altri: - - - senza aggiunta di alcole: - - - - senza aggiunta di zuccheri: || || || || ||

2008 99 85 || - - - - - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata): - - - - - in spighe - - - - - - in grani || A B || || || ||

2008 99 91 || - - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% || A || || || ||

ex 2101 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: || || || || ||

|| - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: || || || || ||

2101 12 98 || - - - Altri || A || A || || A ||

ex 2101 20 || - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: || || || || ||

2101 20 98 || - - - Altri || A || A || || A ||

ex 2101 30 || - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: || || || || ||

|| - - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: || || || || ||

2101 30 19 || - - - Altri || A || || || A ||

|| - - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: || || || || ||

2101 30 99 || - - - Altri || A || || || A ||

ex 2102 || Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: || || || || ||

ex 2102 10 || - Lieviti vivi: || || || || ||

2102 10 31 e 2102 10 39 || - - Lieviti di panificazione || A || || || ||

2105 00 || Gelati, anche contenenti cacao: || || || || ||

|| - contenenti cacao || A || A || A || A || A

|| - altri || A || A || || A || A

ex 2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: || || || || ||

ex 2106 90 || - altri: || || || || ||

2106 90 92 e 2106 90 98 || - - Altri || A || A || || A || A

2202 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: || || || || ||

2202 10 00 || - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti || A || || || A ||

2202 90 || - altre: || || || || ||

2202 90 10 || - - non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: - - - Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol - - - Altre || B A || || || A ||

da 2202 90 91 a 2202 90 99 || - - Altre || A || || || A || A

2205 || Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche || A || || || A ||

ex 2208 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: || || || || ||

2208 20 || - Acquaviti di vino o di vinacce || || || || A ||

ex 2208 30 || - Whisky: - - eccetto il whisky detto "bourbon" || || || || ||

da ex 2208 30 30 a 2208 30 88 || - - - whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CE) n. 1670/2006 || A || || || ||

2208 50 11 e 2208 50 19 || - - Gin || A || || || ||

2208 50 91 e 2208 50 99 || - - Acquavite di ginepro (genièvre) || A || || || A ||

2208 60 || - Vodka || A || || || ||

2208 70 || - Liquori || A || || A || A || A

ex 2208 90 || - altri: || || || || ||

2208 90 41 || - - - - Ouzo, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || A || || || A ||

2208 90 45 || - - - - - - - Calvados, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || || || || A ||

2208 90 48 || - - - - - - - altre acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || || || || A ||

2208 90 56 || - - - - - - - altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || A || || || A ||

2208 90 69 || - - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri || A || || || A || A

2208 90 71 || - - - - - acquaviti di frutta presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri || || || || A ||

2208 90 77 || - - - - - - - altre acquaviti, liquori esclusi, diverse da quelle di frutta e diverse dalla tequila, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri || A || || || A ||

2208 90 78 || - - - - altre bevande alcoliche presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri || A || || || A || A

ex 2905 || Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: || || || || ||

2905 43 00 || - - Mannitolo || B || || || B ||

2905 44 || - - D-glucitolo (sorbitolo) || B || || || B ||

ex 3302 || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: || || || || ||

ex 3302 10 || - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande || || || || ||

3302 10 29 || - - - - - Altri || A || || || A || A

3501 || Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: || || || || ||

3501 10 || - Caseina || || || || || B

3501 90 || - altri: || || || || ||

3501 90 10 || - - Colle di caseina || || || || || A

3501 90 90 || - - Altri || || || || || B

ex 3502 || Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - ovoalbumina: || || || || ||

ex 3502 11 || - - essiccata || || || || ||

3502 11 90 || - - - altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana) || || || B || ||

ex 3502 19 || - - altra: || || || || ||

3502 19 90 || - - - altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana) || || || B || ||

ex 3502 20 || - Lattoalbumina || || || || ||

3502 20 91 e 3502 20 99 || - - Diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana, anche essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) || || || || || B

ex 3505 || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole della sottovoce 3505 10 50 || A || A || || ||

3505 10 50 || - - - Amidi e fecole esterificati o eterificati || A || || || ||

ex 3809 || Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: || || || || ||

3809 10 || - a base di sostanze amilacee || A || A || || ||

ex 3824 || Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: || || || || ||

3824 60 || - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 || B || || || B ||

________________________

(1)           Allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.].

(2)           Allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.].

(3)           Allegato I, parte XIX, del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.].

(4)           Allegato I, parte III, punti b), c), d) e g), del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.].

(5)           Allegato I, parte XVI, punti da a) a g) del regolamento (UE) n. …/… [COM (2011) 626 def.].

(6)           Contenente al massimo il 6% di cacao.

ALLEGATO III

Prodotti di base di cui all'articolo 2, lettera d)

Codice NC || Denominazione

ex 0402 10 19 || Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 2)

ex 0402 21 18 || Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 26%, diverso da quello in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (gruppo 3)

da ex 0404 10 02 a ex 0404 10 16 || Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1)

ex 0405 10 || Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all'82% (gruppo 6)

0407 21 00, 0407 29 10, ex 0407 90 10 || Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova

ex 0408 || Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1001 19 00 || Frumento (grano) duro, non destinato alla semina

ex 1001 99 00 || Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina

1002 90 00 || Segala non destinata alla semina

1003 90 00 || Orzo non destinato alla semina

1004 90 00 || Avena non destinata alla semina

1005 90 00 || Granturco non destinato alla semina

ex 1006 30 || Riso lavorato

1006 40 00 || Rotture di riso

1007 90 00 || Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1701 99 10 ex 1702 19 00 || Zucchero bianco Lattosio contenente, in peso, 98,5% o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1703 || Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

ALLEGATO IV

Prodotti agricoli trasformati che possono essere soggetti a un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Codice NC || Designazione delle merci

da 0403 10 51 a 0403 10 99 || Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao

da 0403 90 71 a 0403 90 99 || Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0710 40 00 || Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato

0711 90 30 || Granturco dolce, temporaneamente conservato (per es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

1517 10 10 || Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% e inferiore o uguale a 15%

1517 90 10 || Altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte, superiore al 10%, ma inferiore o uguale al 15%

1702 50 00 || Fruttosio chimicamente puro

2005 80 00 || Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006

2905 43 00 || Mannitolo

2905 44 || D-glucitolo (sorbitolo)

ex 3502 || Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - ovoalbumina:

ex 3502 11 || - - essiccata:

3502 11 90 || - - - diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana

ex 3502 19 || - - altra:

3502 19 90 || - - - diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana

ex 3502 20 || - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

|| - - diversa da quella inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana

3502 20 91 || - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99 || - - - altra

3505 10 10 || Destrina

3505 10 90 || Altri amidi e fecole modificati diversi dalla destrina , eccetto amidi e fecole esterificati e eterificati,

3505 20 || Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati

3809 10 || Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amidacee, non nominati né compresi altrove

3824 60 || Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

ALLEGATO V

Prodotti agricoli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)1

Codice NC || Designazione dei prodotti agricoli

0401 || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 || Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

0404 || Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

ex 0405 0407 21 00 || Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, di galli e galline della specie Gallus domesticus, diverse dalle uova da cova

0709 99 60 || Granturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19 || Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

Capitolo 10 || Cereali2

1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1703 || Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

1             Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II. 2             Escluso frumento (grano) e frumento segalato, destinati alla semina, del codice NC 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 e 1001 91 90, sementi di segale del codice 1002 10 00, semi di orzo del codice NC 1003 10 00, sementi di avena del codice NC 1004 10 00, sementi di granturco del codice NC 1005 10, riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10, semi di sorgo del codice NC 1007 10 e sementi di miglio del codice NC 1008 21 00.

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Presente regolamento || Regolamento (CE) n. 1216/2009 || Regolamento (CE) n. 614/2009

Articolo 1, primo comma || Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 1, secondo comma || Articolo 3 || -

Articolo 2, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a) || -

Articolo 2, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b) || -

Articolo 2, lettera c) || Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma || -

Articolo 2, lettera d) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) || -

Articolo 2, lettera e) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) || -

- || Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) || -

Articolo 2, lettera f) || - || -

Articolo 2, lettera g) || - || -

Articolo 2, lettera h) || - || Articolo 1

Articolo 2, lettera i) || - || Articolo 1

Articolo 3 || Articolo 4, paragrafo 1 || -

- || Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 1

- || Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 8, paragrafo 2

- || Articolo 4, paragrafo 4 || -

Articolo 4 || Articolo 5 || -

Articolo 5 || Articolo 11 || Articolo 3

Articolo 6, paragrafo 1 || - || Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2 || - || Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3 || - || Articolo 2, paragrafo 3, prima frase

Articolo 6, paragrafo 4 || - || -

Articolo 7 || - || Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 8 || - || Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 9 || - || Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 || -

- || Articolo 6, paragrafo 2 || -

Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 3 || -

Articolo 11 || Articolo 14, paragrafo 1 || -

Articolo 12, lettere a), b), c) || Articolo 6, paragrafo 4, e articolo 14, paragrafo 2 || -

Articolo 12, lettera d) || Articolo 6, paragrafo 4, e articolo 15, paragrafo 1 || -

Articolo 13, paragrafi 1 e 2 || Articolo 6, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 14, paragrafo 1 || -

Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 14, paragrafo 2 || -

Articolo 14, paragrafo 1 || - || Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2 || - || Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3 || - || -

Articolo 14, paragrafo 4 || - || Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3

Articolo 15 || - || Articolo 4, paragrafi 1 e 4

Articolo 16 || - || Articolo 4, paragrafi 1 e 4

Articolo 17 || Articolo 10 || -

Articolo 18 || Articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma || -

Articolo 19 || Articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma || -

Articolo 20 || Articolo 12, punto 1, terzo comma || -

- || Articolo 12, paragrafo 2 || -

Articolo 21 || - || Articolo 7

Articolo 22, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafi 1 e 2 || -

Articolo 22, paragrafo 2 || - || -

Articolo 23 || - || -

Articolo 24 || - || -

Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma || -

Articolo 25, paragrafo 2 || - || -

Articolo 26 || - || -

Articolo 27 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma || -

Articolo 28 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma || -

Articolo 29 || Articolo 8, paragrafo 5 || -

Articolo 30 || - || -

Articolo 31 || - || -

Articolo 32 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6 || -

Articolo 33 || Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 5 e 6 || -

Articolo 34 || Articolo 9 || Articolo 5

Articolo 35, paragrafi 1 e 2 || Articolo 8, paragrafo 4, primo comma || -

Articolo 35, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma || -

Articolo 36 || Articolo 18, articolo 6, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 4, terzo comma || -

Articolo 37 || Articolo 13 || -

Articolo 38 || Articolo 19 || Articolo 10

Articolo 39 || Articolo 15, paragrafo 2 || -

Articolo 40 || Articolo 16 || -

Articolo 41 || Articolo 16 || -

Articolo 42 || Articolo 16 || -

- || Articolo 17 || -

Articolo 43 || Articolo 20 || Articolo 11

Articolo 44 || Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 12

- || Articolo 21, paragrafo 2 ||

- || - || Articolo 6

- || - || Articolo 9

Allegato I || Allegato II || Articolo 1

Allegato II || - || -

Allegato III || - || -

Allegato IV || Allegato III || Articolo 1

Allegato V || Allegato I ||

- || Allegato IV || Allegato I

Allegato VI || Allegato V || Allegato II

[1]               GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

[2]               COM(2010) 799 def., del 21.12.2010.

[3]               COM(2011) 626 def., del 12.10.2011.

[4]               GU L 181 del 14.07.2009, pag. 8.

[5]               GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[6]               GU L 256 del 07.09.1987, pag. 1.

[7]               GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[8]               GU L 171 del 06.07.2010, pag. 1.

[9]               GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13.

[10]             COM(2011) 629 def. del 12.10.2011.

[11]             GU L 187 del 26.07.1996, pag. 18.

[12]             GU C […] del […], pag. […].

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

[15]             GU L 181 del 14.07.2009, pag. 8.

[16]             GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[17]             GU C […] del […], pag. […].

[18]             GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[19]             GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

[20]             COM(2011) 628 definitivo, del 12.10.2011.

[21]             GU L 256 del 07.09.1987, pag. 1.

[22]             GU L 84 del 31.3.2009, pag.1.

[23]             GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

[24]             GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13.