52013PC0102

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele /* COM/2013/0102 final - 2013/0062 (COD) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE") stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel "miglioramento […] dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori". A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, la Commissione può proporre direttive che stabiliscano le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

Sulla base di tali disposizioni giuridiche, è stato adottato un adeguato quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele[1], volto a dare attuazione al sistema generale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (in appresso GHS)[2] all'interno dell'Unione europea, occorre adattare alcuni aspetti di questo quadro giuridico.

Le direttive 92/58/CEE[3], 92/85/CEE[4], 94/33/CE[5], 98/24/CE[6] e 2004/37/CE[7] contengono riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Affinché queste direttive rimangano in vigore, occorre allinearle alla nuova legislazione in materia. La presente direttiva intende quindi aggiornare i riferimenti e la terminologia delle cinque suddette direttive per renderle compatibili con la legislazione UE applicabile in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tale obiettivo non richiede alcuna modifica del campo di applicazione né del livello di protezione previsto dalle suddette direttive.

Contesto generale

Il GHS è un sistema delle Nazioni Unite volto a identificare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti circa i rischi a esse connessi mediante simboli e frasi standard su imballaggi, etichette e schede dei dati di sicurezza.

Grazie all'esito positivo dei negoziati condotti su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele il 16 dicembre 2008. Questo regolamento, che allinea l'attuale legislazione UE al GHS, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2008.

Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009. I termini per la classificazione in conformità con le nuove norme sono il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele. Il regolamento sostituirà, da ultimo, le disposizioni attuali in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (direttiva 67/548/CEE) e dei preparati (direttiva 1999/45/CE), al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 61.

Si prevede che il regolamento CLP faciliti il commercio mondiale e la comunicazione armonizzata delle informazioni sui rischi costituiti dalle sostanze chimiche e promuova l'efficienza regolamentare. Esso integrerà il "regolamento REACH"[8].

L'applicazione del GHS nell'Unione europea attraverso il regolamento CLP richiederà alle imprese di classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele in modo appropriato prima di immetterle sul mercato, a seguito di un periodo transitorio durante il quale coesisteranno i due sistemi, vale a dire il regolamento CLP e la combinazione delle direttive sulle sostanze e i preparati. L'obiettivo è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche.

Le schede dei dati di sicurezza trasmesse dai fornitori delle sostanze chimiche costituiscono una fonte importante di informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori. Le disposizioni transitorie si applicheranno anche ai requisiti normativi in materia di schede dei dati di sicurezza, attualmente disciplinati dall'articolo 31 del regolamento REACH.

Le suddette cinque direttive devono essere modificate per aggiornare i riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche di cui sopra, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive stesse.

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione europea

La presente proposta riguarda l'azione chiave per la qualità del lavoro e delle condizioni di lavoro individuate nell'iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione[9]".

Si tratta di una proposta coerente con gli obiettivi di altre politiche dell'Unione europea, in particolare quelle volte al miglioramento del quadro normativo al fine di garantire un diritto derivato dell'UE chiaro, comprensibile, aggiornato e di facile accesso nell'interesse dei cittadini e degli operatori economici.

2.           Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

Consultazione delle parti interessate

- Consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, in conformità della decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce tale comitato[10]. Il comitato ha adottato il proprio parere il 1° dicembre 2011.

- Consultazione delle parti sociali in conformità con l'articolo 154, paragrafi 2 e 3, del TFUE. La prima fase di consultazione (articolo 154, paragrafo 2, del TFUE) ha avuto luogo tra il 9 dicembre 2009 e il 26 marzo 2010. La seconda fase della consultazione (articolo 154, paragrafo 3, del TFUE) ha avuto luogo tra il 17 gennaio e il 17 marzo 2011.

I risultati possono essere così sintetizzati:

· Cinque delle sei parti sociali che hanno risposto concordano con il contenuto dell'iniziativa normativa prevista.

· La maggior parte degli intervistati concorda con l'approccio di un'unica direttiva di modifica. Uno dei rappresentanti dei lavoratori ha suggerito che le modifiche necessarie siano effettuate separatamente e non mediante un'unica direttiva di modifica, poiché due delle cinque direttive in questione sono attualmente in corso di revisione per altri motivi.

· Un approccio che preveda il mantenimento di un collegamento formale al sistema di classificazione delle sostanze chimiche dell'UE (il regolamento CLP) è generalmente preferito.

· Le parti sociali sono favorevoli a ulteriori misure non vincolanti in grado di aiutare i datori di lavoro e i lavoratori a comprendere le questioni di sicurezza e salute professionale derivanti dalle nuove prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche. Una guida esplicativa, in particolare per le PMI, sarebbe considerata utile. La Commissione, in collaborazione con il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, ha elaborato materiale orientativo che sarà pubblicato prossimamente.

· Nessuna delle parti sociali ha voluto avviare un dialogo in merito.

Valutazione d'impatto

Le modifiche proposte alle cinque suddette direttive mantengono l'attuale livello di protezione del lavoratore senza introdurre requisiti supplementari. Di conseguenza, le modifiche proposte non creano un impatto rilevante tale da richiedere una valutazione d'impatto formale.

Una valutazione d'impatto completa per il principale atto legislativo, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stata presentata nel corso del 2007[11].

3.           Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

La proposta modifica gli articoli e gli allegati pertinenti delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE, per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1.

Base giuridica

L'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà poiché la proposta riguarda un settore – la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro – che non è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in modo sufficiente attraverso iniziative degli Stati membri, in quanto le disposizioni delle direttive non possono essere modificate o abrogate a livello nazionale.

Gli obiettivi della proposta possono essere raggiunti solo mediante un intervento dell'Unione comportante la modifica di un atto legislativo dell'UE attualmente in vigore, azione che non può essere compiuta dagli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà viene rispettato in quanto la proposta modifica disposizioni dell'Unione esistenti.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. L'intervento dell'UE sarà il minimo necessario a garantire la costante efficacia delle politiche esistenti, senza introdurre requisiti supplementari.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero stati adeguati. Lo scopo è quello di modificare cinque direttive UE e il solo modo di farlo consiste nell'adottare un'altra direttiva.

4.           Incidenza sul bilancio

Nessuna.

5.           Informazioni supplementari

Semplificazione

La proposta contribuisce alla semplificazione del quadro di riferimento legislativo introducendo un'adeguata proporzionalità e flessibilità.

Abrogazione di disposizioni vigenti

Non pertinente. La presente proposta contiene esclusivamente modifiche a direttive esistenti.

Spazio economico europeo

Questo progetto di atto rientra in un settore disciplinato dall'accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico europeo.

Illustrazione dettagliata della proposta per articolo

Gli articoli da 1 a 5 introducono le modifiche necessarie alle disposizioni pertinenti delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE, al fine di allinearle ai riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Per quanto riguarda l'elenco non esauriente di agenti di cui all'allegato, parte 1, sezione 3 della direttiva 94/33/CE, non è possibile raggiungere un'esatta corrispondenza tra i sistemi di classificazione delle sostanze chimiche esistenti e quelli nuovi. La proposta presenta dunque un allineamento che può comportare un numero limitato di sostanze supplementari che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato. Tuttavia, le modifiche proposte sono intese a mantenere l'obiettivo strategico dell'articolo 7 della presente direttiva, che resta invariato.

Gli articoli 6 e 7 riguardano il recepimento, l'entrata in vigore e l'applicazione della direttiva.

L'articolo 8 è un articolo standard che riflette la natura giuridica della direttiva.

2013/0062 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

visto il parere del Comitato delle regioni[13],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2)       L'articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

(3)       Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele[14] ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione che si basa sul sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell'ambito della struttura della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

(4)       Le direttive del Consiglio 92/58/CEE, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro[15], 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento[16], 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro[17], e 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro[18], nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro[19] contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura. Occorre pertanto modificarle allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

(5)       Tali modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell'efficacia delle suddette direttive.

(6)       La sezione I, punto 2, e la sezione II, punto 1, dell'allegato della direttiva 94/33/CE contengono riferimenti alla direttiva 90/679/CEE, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro[20] e alla direttiva 90/394/CEE, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro[21], entrambe abrogate. Tali riferimenti dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alle disposizioni pertinenti della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro[22] e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro[23].

(7)       In conformità dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo.

(8)       A seguito di tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un'azione dell'Unione e ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 154 del trattato.

(9)       Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno voluto avviare il processo che avrebbe potuto condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 154 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifica della direttiva 92/58/CEE

La direttiva 92/58/CEE è così modificata:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature pericolosi, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell'Unione."

(2) Nell'allegato I, sezione 12, il termine "preparati" è sostituito da "miscele" e il termine "pericolosi" da "pericolose".

(3) L'allegato III è così modificato:

a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze chimiche o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi o categorie di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o miscele pericolose vanno etichettati con adeguati pittogrammi in conformità di tale regolamento."

b) Nella sezione 5 il termine «preparati» è sostituito da «miscele» e il termine «pericolosi» da «pericolose».

Articolo 2 Modifica della direttiva 92/85/CEE

L'allegato I della direttiva 92/85/CEE è così modificato:

(1) Alla sezione A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, punti 2, 3 e 4 della direttiva 2000/54/CE[24], nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II."

(2) Alla sezione A, il punto 3, lettera a), è sostituito dal seguente:

"a) agenti chimici etichettati come cancerogeni di categoria 1A, 1B, agenti mutageni di cellule germinali di categoria 1A o 1B, agenti tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o tossici per la riproduzione con effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, sempreché non figurino ancora nell'allegato II;"

(3) Alla sezione A, il punto 3, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) agenti chimici che figurano nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE."

(4) la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B. PROCESSI

Processi industriali che figurano nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE."

Articolo 3 Modifiche della direttiva 94/33/CE

La direttiva 94/33/CE è così modificata:

(1) Alla sezione I, punto 2, dell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[25]"

(2) Il punto 3 della sezione I dell'allegato è così modificato:

a)         la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Sostanze e miscele classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

– tossicità acuta, categorie 1, 2 e 3

– corrosione della pelle, categorie 1A, 1B e 1C

– gas infiammabile, categorie 1 e 2

– liquido infiammabile, categorie 1 e 2

– esplosivo, categoria «esplosivo instabile», o divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5

– tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categorie 1 e 2

– tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1

– sensibilizzante delle vie respiratorie, categoria 1

– sensibilizzante della pelle, categoria 1

– sostanza cancerogena, categorie 1A e 1B

– agente mutageno per le cellule germinali, categorie 1A e 1B

– agente tossico per la riproduzione, categorie 1A e 1B

– lesioni oculari, categoria 1"

b)         la lettera b) è soppressa;

c)         la lettera c) è soppressa;

d)         la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Sostanze e miscele di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio);"

(3) Alla sezione II dell'allegato, il punto 1 è sostituito dal seguente:

'1. Processi e lavori figuranti nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE."

Articolo 4 Modifiche della direttiva 98/24/CE

La direttiva 98/24/CE è così modificata:

(1) L'articolo 2, lettera b), è così modificato:

a)         Il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) agenti chimici che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione in una delle categorie o classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"

b) il punto ii) è soppresso;

c) il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3."

(2) All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006[26]),"

(3) All'articolo 8, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006;"

(4) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prescritte ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove il regolamento (CE) n. 1272/2008 non contempli l'obbligo di fornire informazioni."

Articolo 5 Modifiche della direttiva 2004/37/CE

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE, le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro."

(2) L'articolo 2 è così modificato:

a)         la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) agente cancerogeno:

i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"

b)         La lettera b), punto i), è sostituita dalla seguente:

"b) agente mutageno:

i) sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;"

Articolo 6 Recepimento

(1) Gli Stati membri mettono in vigore entro il […] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7 Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

[1]               Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12) (in appresso il regolamento CLP).

[2]               Il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici prevede una base armonizzata per uniformare a livello mondiale le informazioni fisiche, ambientali e di salute e sicurezza riguardanti sostanze chimiche e miscele pericolose. Con il suo piano di attuazione, adottato a Johannesburg il 4 settembre 2002, il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile ha invitato tutti i paesi ad applicare il sistema armonizzato al più presto, con l'obiettivo di renderlo pienamente operativo entro il 2008.

[3]               Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).

[4]               Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

[5]               Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

[6]               Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

[7]               Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)

[8]               Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione.

[9]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione, COM(2010)682.

[10]             Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

[11]             Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006. Valutazione d'impatto; COM(2007) 355 definitivo.

[12]             GU C […] del […], pag. […].

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

[15]             GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

[16]             GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

[17]             GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.

[18]             GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

[19]             GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

[20]             GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1.

[21]             GU L 196 del 23.7.1990, pag. 1.

[22]             GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

[23]             GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

[24]             GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

[25]             GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

[26]             GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.