Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele /* COM/2013/0102 final - 2013/0062 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta Motivazione e obiettivi della proposta L'articolo 153,
paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in
appresso "TFUE") stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione
degli Stati membri nel "miglioramento […] dell'ambiente di lavoro,
per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori". A norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, la Commissione può proporre direttive
che stabiliscano le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo
conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro. Sulla base di tali
disposizioni giuridiche, è stato adottato un adeguato quadro normativo in
materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all'esposizione agli agenti chimici
sul luogo di lavoro. In seguito all'adozione del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele[1],
volto a dare attuazione al sistema generale di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (in appresso GHS)[2] all'interno dell'Unione
europea, occorre adattare alcuni aspetti di questo quadro giuridico. Le direttive 92/58/CEE[3], 92/85/CEE[4], 94/33/CE[5], 98/24/CE[6] e 2004/37/CE[7] contengono riferimenti alla
legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze
chimiche. Affinché queste direttive rimangano in vigore, occorre allinearle
alla nuova legislazione in materia. La presente direttiva intende quindi
aggiornare i riferimenti e la terminologia delle cinque suddette direttive per
renderle compatibili con la legislazione UE applicabile in materia di
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tale obiettivo non
richiede alcuna modifica del campo di applicazione né del livello di protezione
previsto dalle suddette direttive. Contesto generale Il GHS è un sistema delle Nazioni Unite volto
a identificare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti circa i
rischi a esse connessi mediante simboli e frasi standard su imballaggi,
etichette e schede dei dati di sicurezza. Grazie all'esito positivo dei negoziati
condotti su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele il 16 dicembre 2008. Questo
regolamento, che allinea l'attuale legislazione UE al GHS, è stato pubblicato
nella Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2008. Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20
gennaio 2009. I termini per la classificazione in conformità con le nuove norme
sono il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le
miscele. Il regolamento sostituirà, da ultimo, le disposizioni attuali in
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze
(direttiva 67/548/CEE) e dei preparati (direttiva 1999/45/CE), al termine del
periodo transitorio di cui all'articolo 61. Si prevede che il regolamento CLP faciliti il
commercio mondiale e la comunicazione armonizzata delle informazioni sui rischi
costituiti dalle sostanze chimiche e promuova l'efficienza regolamentare. Esso
integrerà il "regolamento REACH"[8]. L'applicazione del GHS nell'Unione europea
attraverso il regolamento CLP richiederà alle imprese di classificare,
etichettare e imballare le sostanze e le miscele in modo appropriato prima di
immetterle sul mercato, a seguito di un periodo transitorio durante il quale
coesisteranno i due sistemi, vale a dire il regolamento CLP e la combinazione
delle direttive sulle sostanze e i preparati. L'obiettivo è quello di
proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette
qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche. Le schede dei dati di sicurezza trasmesse dai
fornitori delle sostanze chimiche costituiscono una fonte importante di
informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori. Le disposizioni transitorie
si applicheranno anche ai requisiti normativi in materia di schede dei dati di
sicurezza, attualmente disciplinati dall'articolo 31 del regolamento REACH. Le suddette cinque direttive devono essere
modificate per aggiornare i riferimenti alla legislazione UE in materia di
classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche di cui sopra, senza
modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle
direttive stesse. Coerenza con gli altri obiettivi e
politiche dell'Unione europea La presente proposta riguarda l'azione chiave
per la qualità del lavoro e delle condizioni di lavoro individuate
nell'iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione[9]". Si tratta di una proposta coerente con gli
obiettivi di altre politiche dell'Unione europea, in particolare quelle volte
al miglioramento del quadro normativo al fine di garantire un diritto derivato
dell'UE chiaro, comprensibile, aggiornato e di facile accesso nell'interesse
dei cittadini e degli operatori economici. 2. Consultazione delle parti interessate e
valutazione d'impatto Consultazione delle parti interessate - Consultazione del comitato consultivo per la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, in conformità della decisione del
Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce tale comitato[10]. Il comitato ha adottato il
proprio parere il 1° dicembre 2011. - Consultazione delle parti sociali in
conformità con l'articolo 154, paragrafi 2 e 3, del TFUE. La prima fase di
consultazione (articolo 154, paragrafo 2, del TFUE) ha avuto luogo tra il 9
dicembre 2009 e il 26 marzo 2010. La seconda fase della consultazione
(articolo 154, paragrafo 3, del TFUE) ha avuto luogo tra il 17 gennaio e il 17
marzo 2011. I risultati possono essere così sintetizzati: ·
Cinque delle sei parti sociali che hanno risposto
concordano con il contenuto dell'iniziativa normativa prevista. ·
La maggior parte degli intervistati concorda con
l'approccio di un'unica direttiva di modifica. Uno dei rappresentanti dei
lavoratori ha suggerito che le modifiche necessarie siano effettuate
separatamente e non mediante un'unica direttiva di modifica, poiché due delle
cinque direttive in questione sono attualmente in corso di revisione per altri
motivi. ·
Un approccio che preveda il mantenimento di un
collegamento formale al sistema di classificazione delle sostanze chimiche
dell'UE (il regolamento CLP) è generalmente preferito. ·
Le parti sociali sono favorevoli a ulteriori misure
non vincolanti in grado di aiutare i datori di lavoro e i lavoratori a comprendere
le questioni di sicurezza e salute professionale derivanti dalle nuove
prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle
sostanze chimiche. Una guida esplicativa, in particolare per le PMI, sarebbe
considerata utile. La Commissione, in collaborazione con il Comitato consultivo
per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, ha elaborato materiale
orientativo che sarà pubblicato prossimamente. ·
Nessuna delle parti sociali ha voluto avviare un
dialogo in merito. Valutazione d'impatto Le modifiche proposte alle cinque suddette
direttive mantengono l'attuale livello di protezione del lavoratore senza
introdurre requisiti supplementari. Di conseguenza, le modifiche proposte non
creano un impatto rilevante tale da richiedere una valutazione d'impatto
formale. Una valutazione d'impatto completa per il
principale atto legislativo, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stata
presentata nel corso del 2007[11]. 3. Elementi giuridici della proposta Sintesi delle misure proposte La proposta modifica gli articoli e gli
allegati pertinenti delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e
2004/37/CE, per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1. Base giuridica L'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE. Principio di
sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà
poiché la proposta riguarda un settore – la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro – che non è di competenza esclusiva
dell'Unione europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere raggiunti in modo sufficiente attraverso iniziative degli Stati membri,
in quanto le disposizioni delle direttive non possono essere modificate o
abrogate a livello nazionale. Gli obiettivi della proposta possono essere
raggiunti solo mediante un intervento dell'Unione comportante la modifica di un
atto legislativo dell'UE attualmente in vigore, azione che non può essere
compiuta dagli Stati membri. Il principio di sussidiarietà viene rispettato
in quanto la proposta modifica disposizioni dell'Unione esistenti. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. L'intervento dell'UE sarà il minimo necessario a garantire la
costante efficacia delle politiche esistenti, senza introdurre requisiti
supplementari. Scelta dello strumento Strumento proposto: direttiva. Altri strumenti non sarebbero stati adeguati.
Lo scopo è quello di modificare cinque direttive UE e il solo modo di farlo
consiste nell'adottare un'altra direttiva. 4. Incidenza sul bilancio Nessuna. 5. Informazioni supplementari Semplificazione La proposta contribuisce alla semplificazione
del quadro di riferimento legislativo introducendo un'adeguata proporzionalità
e flessibilità. Abrogazione di disposizioni vigenti Non pertinente. La presente proposta contiene
esclusivamente modifiche a direttive esistenti. Spazio
economico europeo Questo progetto di atto rientra in un settore
disciplinato dall'accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio
economico europeo. Illustrazione dettagliata della proposta
per articolo Gli articoli da 1 a 5 introducono le modifiche
necessarie alle disposizioni pertinenti delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE, al fine di allinearle ai riferimenti al
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele. Per quanto riguarda l'elenco non esauriente di
agenti di cui all'allegato, parte 1, sezione 3 della direttiva 94/33/CE, non è
possibile raggiungere un'esatta corrispondenza tra i sistemi di classificazione
delle sostanze chimiche esistenti e quelli nuovi. La proposta presenta dunque
un allineamento che può comportare un numero limitato di sostanze supplementari
che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato. Tuttavia, le modifiche
proposte sono intese a mantenere l'obiettivo strategico dell'articolo 7 della
presente direttiva, che resta invariato. Gli articoli 6 e 7 riguardano il recepimento,
l'entrata in vigore e l'applicazione della direttiva. L'articolo 8 è un articolo standard che
riflette la natura giuridica della direttiva. 2013/0062 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE)
n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], visto il parere del Comitato delle regioni[13], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 153
del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante
direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare
dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive devono
evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura
tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. (2) L'articolo 31, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabilisce che ogni
lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. (3) Il regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele[14]
ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle
sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione che si basa sul sistema
generale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze
chimiche (GHS) a livello internazionale, nell'ambito della struttura della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. (4) Le direttive del Consiglio
92/58/CEE, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro[15], 92/85/CEE, del 19 ottobre
1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento[16],
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro[17], e 98/24/CE sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro[18],
nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro[19] contengono riferimenti al
precedente sistema di classificazione e di etichettatura. Occorre pertanto
modificarle allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento
(CE) n. 1272/2008. (5) Tali modifiche sono
necessarie per garantire la continuità dell'efficacia delle suddette direttive. (6) La sezione I, punto 2, e la
sezione II, punto 1, dell'allegato della direttiva 94/33/CE contengono
riferimenti alla direttiva 90/679/CEE, del 26 novembre 1990, relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro[20]
e alla direttiva 90/394/CEE, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
durante il lavoro[21],
entrambe abrogate. Tali riferimenti dovrebbero pertanto essere sostituiti da
riferimenti alle disposizioni pertinenti della direttiva 2000/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro[22]
e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro[23]. (7) In conformità
dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti
sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo. (8) A seguito di tale
consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un'azione dell'Unione e ha
nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista,
ai sensi dell'articolo 154 del trattato. (9) Al termine della seconda fase
di consultazione le parti sociali non hanno voluto avviare il processo che
avrebbe potuto condurre alla conclusione di un accordo, come previsto
all'articolo 154 del trattato, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Modifica della direttiva 92/58/CEE La direttiva 92/58/CEE è così modificata: (1)
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. La presente direttiva non riguarda le
disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze e miscele
pericolose e di prodotti e/o attrezzature pericolosi, salvo espliciti
riferimenti contenuti in altre disposizioni dell'Unione." (2)
Nell'allegato I, sezione 12, il termine
"preparati" è sostituito da "miscele" e il termine
"pericolosi" da "pericolose". (3)
L'allegato III è così modificato: a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente: "1. I recipienti utilizzati sui luoghi di
lavoro e contenenti sostanze chimiche o miscele classificate come pericolose
conformemente ai criteri relativi a una delle classi o categorie di pericolo da
2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2,
2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi
sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi
dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10, in conformità del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele, nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o
miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a
trasportare dette sostanze o miscele pericolose vanno etichettati con adeguati
pittogrammi in conformità di tale regolamento." b) Nella sezione 5 il termine «preparati» è
sostituito da «miscele» e il termine «pericolosi» da «pericolose». Articolo 2
Modifica della direttiva 92/85/CEE L'allegato I della direttiva 92/85/CEE è così
modificato: (1)
Alla sezione A, il punto 2 è sostituito dal
seguente: "2. Agenti
biologici Agenti biologici
dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, punti 2, 3 e 4 della
direttiva 2000/54/CE[24],
nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono
necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreché non figurino ancora nell'allegato II." (2)
Alla sezione A, il punto 3, lettera a), è
sostituito dal seguente: "a) agenti chimici etichettati come
cancerogeni di categoria 1A, 1B, agenti mutageni di cellule germinali di
categoria 1A o 1B, agenti tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o
tossici per la riproduzione con effetti sull'allattamento o attraverso
l'allattamento, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II;" (3)
Alla sezione A, il punto 3, lettera b), è
sostituito dal seguente: "b) agenti chimici che figurano
nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE." (4)
la sezione B è sostituita dalla seguente: "B. PROCESSI Processi industriali che figurano
nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE." Articolo 3
Modifiche della direttiva 94/33/CE La direttiva 94/33/CE è così modificata: (1)
Alla sezione I, punto 2, dell'allegato, la lettera
a) è sostituita dalla seguente: "Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici
durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[25]" (2)
Il punto 3 della sezione I dell'allegato è così
modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a) Sostanze e miscele classificate ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele: –
tossicità acuta, categorie 1, 2 e 3 –
corrosione della pelle, categorie 1A, 1B e 1C –
gas infiammabile, categorie 1 e 2 –
liquido infiammabile, categorie 1 e 2 –
esplosivo, categoria «esplosivo instabile», o
divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 –
tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione singola), categorie 1 e 2 –
tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione ripetuta), categoria 1 –
sensibilizzante delle vie respiratorie, categoria 1 –
sensibilizzante della pelle, categoria 1 –
sostanza cancerogena, categorie 1A e 1B –
agente mutageno per le cellule germinali, categorie
1A e 1B –
agente tossico per la riproduzione, categorie 1A e
1B –
lesioni oculari, categoria 1" b) la lettera b) è soppressa; c) la lettera c) è soppressa; d) la lettera d) è sostituita dalla
seguente: "d) Sostanze e miscele di cui
all'articolo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio);" (3)
Alla sezione II dell'allegato, il punto 1 è
sostituito dal seguente: '1. Processi e lavori figuranti nell'allegato
I della direttiva 2004/37/CE." Articolo 4
Modifiche della direttiva 98/24/CE La direttiva 98/24/CE è così modificata: (1)
L'articolo 2, lettera b), è così modificato: a) Il punto i) è sostituito dal
seguente: "i) agenti chimici che soddisfano i
criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione in
una delle categorie o classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A
a F, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o
sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10,
indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati
nell'ambito di tale regolamento;" b) il punto ii) è soppresso; c) il punto iii) è sostituito dal seguente: "iii) agenti chimici che, pur non essendo
classificabili come pericolosi in base al punto i), comportano un rischio per
la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3." (2)
All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è
sostituito dal seguente: "— le
informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la
pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE)
n. 1907/2006[26])," (3)
All'articolo 8, paragrafo 1, il quarto trattino è
sostituito dal seguente: "—
dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore
a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006;" (4)
all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: "3. Gli Stati
membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di
lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal
fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi
prescritte ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della
presente direttiva, laddove il regolamento (CE) n. 1272/2008 non contempli
l'obbligo di fornire informazioni." Articolo 5
Modifiche della direttiva 2004/37/CE La direttiva 2004/37/CE è così modificata: (1)
all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal
seguente: "4. Per quanto riguarda l'amianto,
oggetto della direttiva 2009/148/CE, le disposizioni della presente direttiva
si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul
lavoro." (2)
L'articolo 2 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a) agente cancerogeno: i) sostanza o miscela che corrisponde ai
criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; ii) sostanza, miscela o procedimento
menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela
liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;" b) La lettera b), punto i), è
sostituita dalla seguente: "b) agente mutageno: i) sostanza o miscela corrispondente ai
criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di
categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE)
n. 1272/2008;" Articolo 6
Recepimento (1)
Gli Stati membri mettono in vigore entro il […] le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. (2)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia
disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 8 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente [1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al
regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12) (in
appresso il regolamento CLP). [2] Il sistema generale armonizzato di classificazione ed
etichettatura dei prodotti chimici prevede una base armonizzata per uniformare
a livello mondiale le informazioni fisiche, ambientali e di salute e sicurezza
riguardanti sostanze chimiche e miscele pericolose. Con il suo piano di
attuazione, adottato a Johannesburg il 4 settembre 2002, il Vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile ha invitato tutti i paesi ad applicare il sistema
armonizzato al più presto, con l'obiettivo di renderlo pienamente operativo
entro il 2008. [3] Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992,
recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute
sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23). [4] Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992,
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1). [5] Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12). [6] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998,
sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
(GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11). [7] Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50) [8] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE della Commissione. [9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni – Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo
europeo verso la piena occupazione, COM(2010)682. [10] Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce
un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C
218 del 13.9.2003, pag. 1). [11] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e
del regolamento (CE) n. 1907/2006. Valutazione d'impatto; COM(2007) 355
definitivo. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. [15] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23. [16] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1. [17] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12. [18] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. [19] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. [20] GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1. [21] GU L 196 del 23.7.1990, pag. 1. [22] GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21. [23] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. [24] GU
L 262 del 17.10.2000, pag. 21. [25] GU L 262 del 17.10.2000, pag.
21. [26] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.