Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati /* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta è diretta a modificare il
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen). Le modifiche proposte si rendono necessarie in vista dell'istituzione
un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES) e di un
programma per viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme -
RTP) prevista dalle due proposte legislative presentate contestualmente al
presente documento. Contesto generale Per una descrizione del contesto generale si
vedano le relazioni delle proposte legislative relative all'EES e all'RTP e le
valutazioni dell'impatto che le accompagnano. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Regolamento (CE) n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere Schengen) e convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen del 14 giugno 1985. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE D'IMPATTO Per una descrizione della consultazione delle
parti interessate e della valutazione d'impatto si vedano le relazioni delle
proposte legislative relative all'EES e all'RTP e le valutazioni dell'impatto
che le accompagnano. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi Le principali modifiche proposte sono le
seguenti: –
introduzione delle definizioni di sistema di
ingressi/uscite, programma per viaggiatori registrati, viaggiatore registrato e
controllo di frontiera automatizzato (articolo 2); –
inserimento nell'EES dei dati relativi ai cittadini
di paesi terzi e relative eccezioni (articolo 5 bis); –
accertamento dell'autenticità del chip dei
documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica
(articolo 7, paragrafo 2); –
sostituzione dell'attuale procedura di apposizione
di timbri sui documenti di viaggio con la registrazione e la verifica
elettroniche dei dati registrati nell'EES (articolo 5 bis, articolo 7,
paragrafo 3, lettera a), e articolo 7, paragrafo 3, lettera b)); obbligo di
accertare la concessione dell'accesso all'RTP (articolo 7, paragrafo 3, lettera
a bis bis)); –
accertamento dell'identità del viaggiatore
registrato (articolo 7, paragrafo 3, lettera b), punto v)); –
obbligo di informare il viaggiatore circa il
periodo di soggiorno autorizzato residuo (articolo 7, paragrafo 8); –
esenzione del viaggiatore registrato da alcuni
elementi della verifica approfondita (articolo 7 bis); –
obbligo di inserire i dati nell'EES anche in caso
di snellimento delle verifiche di frontiera (articolo 8, paragrafo 3); –
estensione dell'uso delle corsie indicate dal
pannello di cui alle parti A e B dell'allegato III (corsie riservate ai
cittadini dell'Unione) (articolo 9, paragrafo 2, lettera a)); –
indicazioni/pittogramma relativi alle porte di
controllo di frontiera automatizzato (articolo 9, paragrafo 6); –
soppressione dell'articolo 10 (obbligo di apporre i
timbri); –
presunzione di soggiorno irregolare in mancanza di
cartelle adeguate (articolo 11); –
modifica dell'allegato III; –
soppressione dell'allegato II, lettera f), dell'allegato
IV e dell'allegato VIII. Base giuridica La base giuridica è l'articolo 77, paragrafo
2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta
introduce disposizioni relative alle verifiche di frontiera delle persone che
attraversano la frontiera esterna. La presente proposta modifica il regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen), che si basava sulle disposizioni equivalenti del trattato che
istituisce la Comunità europea (articolo 62, paragrafo 1, e articolo 62,
paragrafo 2, lettera a)). Principio di sussidiarietà L'articolo 77 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione il compito
di sviluppare una politica volta a garantire "l'assenza di qualsiasi
controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento
delle frontiere interne" e "il controllo delle persone e la
sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne". La presente proposta si situa nei limiti posti
dalle richiamate disposizioni. Il suo obiettivo è apportare al codice frontiere
Schengen le modifiche necessarie per istituire l'EES e l'RTP. Tale obiettivo
non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché solo
l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice
frontiere Schengen). Principio di proporzionalità Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del
trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione
si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei
trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di
raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile. L'introduzione del codice frontiere Schengen
nel 2006 doveva rivestire la forma di regolamento per garantire che il codice
fosse applicato nello stesso modo da tutti gli Stati membri che applicano l'acquis
di Schengen. L'iniziativa proposta – la modifica del codice frontiere Schengen
– costituisce una modifica di un regolamento esistente e può essere realizzata
solo con regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita
a migliorare il regolamento esistente e si basa sugli orientamenti politici ivi
contenuti. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Conseguenze dei vari protocolli allegati ai
trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi La presente proposta sviluppa l'acquis di
Schengen, in quanto concerne l'attraversamento delle frontiere esterne. Devono
pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e
accordi di associazione in relazione a Danimarca, Irlanda, Regno Unito,
Bulgaria, Romania, Cipro, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. La
situazione di ciascuno di questi paesi è descritta nei considerando da 10 a 17
della presente proposta e precisata nelle relazioni delle proposte legislative
relative all'istituzione dell'EES e dell'RTP. Breve rassegna delle modifiche proposte Articolo 2 - Definizioni Definizioni aggiuntive Punto 20: definizione del nuovo sistema di
ingressi/uscite (EES) Punto 21: definizione del nuovo programma per
viaggiatori registrati (RTP) Punto 22: definizione di "viaggiatore
registrato" Punto 23: definizione di "controllo di
frontiera automatizzato" Nuovo articolo 5 bis - Dati da
inserire nell'EES Il nuovo articolo 5 bis introduce l'obbligo
generale per i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen di
essere registrati nell'EES, e prevede eccezioni per i cittadini di paesi terzi
che sono esenti dalle verifiche di frontiera o dall'obbligo di attraversare le
frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di
apertura stabiliti. Articolo 7 - Verifiche di frontiera sulle
persone Al paragrafo 2 è aggiunto l'obbligo di accertare
l'autenticità dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione
elettronica ricorrendo a certificati validi. Al paragrafo 3, lettera a), punto iii), l'obbligo
di disamina dei timbri sul passaporto per accertare che il cittadino di paese
terzo non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato è
sostituito dall'obbligo di consultare l'EES. Il nuovo paragrafo 3, lettera a bis bis),
disciplina l'obbligo per le guardie di frontiera di verificare se il viaggiatore
cittadino di paese terzo sia già registrato nell'EES. Al paragrafo 3, lettera b), punto iv),
concernente l'obbligo per le guardie di frontiera di verificare nell'ambito
della verifica all'uscita se il cittadino di paese terzo abbia oltrepassato la durata
massima di soggiorno autorizzato, è precisato che la verifica va effettuata
consultando l'EES. Al paragrafo 3, lettera b), punto v), è
descritto l'accertamento dell'identità del cittadino di paese terzo e della sua
partecipazione all'RTP. Il nuovo paragrafo 8 contempla l'obbligo per le
guardie di frontiera di informare il cittadino di paese terzo che ne faccia
richiesta circa il numero massimo di giorni durante i quali è autorizzato a
soggiornare nello spazio Schengen sulla base dei dati contenuti nell'EES e, se
del caso, nel VIS. Articolo 7 bis - Verifiche di
frontiera sui viaggiatori registrati e uso di strumenti automatizzati per le
verifiche di frontiera Il nuovo articolo 7 bis, paragrafo 1,
introduce deroghe alle verifiche approfondite di cui all'articolo 7, paragrafo
3, lettera a), per i viaggiatori registrati che entrano nello spazio Schengen.
Tali deroghe riguardano: - la disamina approfondita del documento di
viaggio (articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto ii)); - gli accertamenti relativi al luogo di
partenza e di destinazione e lo scopo del soggiorno, compresa la verifica dei
documenti giustificativi (articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto iv)); - l'accertamento del possesso di mezzi di
sussistenza sufficienti (articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto v)). Stabilisce inoltre la procedura per i
viaggiatori che alle porte di controllo di frontiera automatizzato risultano
essere viaggiatori non registrati e per i viaggiatori registrati che non
soddisfano le condizioni d'ingresso. In tali casi si segue la procedura normale
(applicata da una guardia di frontiera) di cui all'articolo 7, paragrafo 3,
lettera a). Il paragrafo 2 consente di utilizzare strumenti
di controllo di frontiera automatizzato in combinazione con terminali
self-service per i viaggiatori le cui impronte digitali sono conservate nel VIS
o nel documento di viaggio (passaporto biometrico) e sono accessibili alle
guardie di frontiera. Devono essere soddisfatte le condizioni d'ingresso di cui
all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). Il paragrafo 3 consente di utilizzare strumenti
di controllo di frontiera automatizzato per le verifiche all'uscita sulle
persone di cui ai paragrafi 1 e 2. Le verifiche previste all'articolo 7,
paragrafo 3, lettere b) e c), restano di applicazione a eccezione della
disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di
falsificazione o di contraffazione (articolo 7, paragrafo 3, lettera b), punto
ii)). I paragrafi 2 e 3 non contengono modifiche
tecniche legate all'istituzione dell'EES e dell'RTP, bensì disposizioni
aggiuntive per facilitare ulteriormente le procedure di controllo di frontiera
grazie al ricorso alle tecnologie moderne. Le condizioni d'ingresso e di uscita
per i viaggiatori in questione restano immutate. Articolo 8 - Snellimento delle verifiche di
frontiera L'attuale testo è adattato all'istituzione dell'EES
e all'abolizione dell'obbligo di apporre i timbri sui passaporti. È messo in
luce l'obbligo di inserire sempre nell'EES i dati dei viaggiatori in uscita
dallo spazio Schengen. Anche in caso di snellimento delle verifiche di
frontiera la registrazione nell'EES deve essere comunque effettuata. Articolo 9 - Allestimento di corsie separate
e segnaletica Il paragrafo 2, lettera a), precisa che i
viaggiatori registrati sono autorizzati a servirsi delle corsie riservate ai
cittadini dell'Unione. È aggiunto un nuovo paragrafo 6 per tener conto
dell'introduzione di strumenti di controllo di frontiera automatizzato. Al fine
di garantire un approccio armonizzato, gli Stati membri sono tenuti a
contrassegnare le corsie di controllo di frontiera automatizzato con i pannelli
di cui all'allegato III, parte D, presso tutti i valichi di frontiera. Articolo 11 - Presunzione in ordine alle
condizioni relative alla durata del soggiorno L'attuale articolo 11, che
disciplina le procedure e le presunzioni in mancanza del timbro d'ingresso o di
uscita, è adattato all'istituzione dell'EES, che sostituirà l'obbligo dell'apposizione
di timbri con l'inserimento dei dati nell'EES. Allegato III - Modelli di
segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera I modelli di segnaletica
contenuti nell'allegato 3 sono integrati da altri modelli correlati all'uso di
strumenti di controllo di frontiera automatizzato e all'istituzione dell'EES. 2013/0060 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006
per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per
viaggiatori registrati IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere Schengen)[1]
stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate concernenti l'attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri. (2)
[Il regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la
registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea] mira
a creare un sistema centralizzato per registrare i dati di ingresso e uscita
dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati
membri dell'Unione europea per un soggiorno di breve durata. (3)
[Il regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati] è
diretto a facilitare l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione
europea da parte dei cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono
stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza e a esame preventivo,
eventualmente utilizzando sistemi automatizzati di attraversamento delle
frontiere. (4)
Per effettuare le verifiche sui cittadini di paesi
terzi conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006, tra cui la verifica
del rispetto da parte del cittadino di paese terzo della durata massima di
soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, le guardie di
frontiera dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili, compresi i
dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite (EES) e nel programma per
viaggiatori registrati (RTP). (5)
Al fine di garantire la piena efficacia dell'EES e
dell'RTP, è opportuno che le verifiche all'ingresso e all'uscita dalle
frontiere esterne siano condotte in maniera armonizzata. (6)
L'istituzione dell'EES e dell'RTP rende necessario
adattare le procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle
frontiere esterne previste dal regolamento (CE) n. 562/2006. Ciò riguarda,
in particolare, la sostituzione dell'apposizione di timbri sui passaporti all'ingresso
e all'uscita con la registrazione dei dati alfanumerici e biometrici di
determinati cittadini di paesi terzi e l'eventuale uso di strumenti
automatizzati di attraversamento delle frontiere. (7)
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE)
n. 562/2006 di conseguenza. (8)
Tenuto conto delle diverse situazioni negli Stati
membri e presso i vari valichi di frontiera all'interno degli Stati membri per
quanto riguarda il numero di cittadini di paesi terzi che attraversano le
frontiere, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se, e in quale misura,
utilizzare tecnologie quali sistemi automatizzati di attraversamento delle
frontiere. (9)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a
dire modificare le disposizioni vigenti del codice frontiere Schengen, può
essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. (10)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non
partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis
di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo,
entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente
regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. (11)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della
decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad
alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua
applicazione. (12)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione
2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta
dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l'Irlanda
non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta
alla sua applicazione. (13)
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di
Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con
la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel
settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di
tale accordo. (14)
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione
e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo
1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo
3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio. (15)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione
svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del
Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e
la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della
decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione
2011/350/UE del Consiglio. (16)
Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento
costituisce, per quanto riguarda gli aspetti relativi al programma per
viaggiatori registrati, un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso
altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di
adesione del 2003. (17)
Per quanto concerne Bulgaria and Romania, il
presente regolamento costituisce, per quanto riguarda gli aspetti relativi al
programma per viaggiatori registrati, un atto basato sull'acquis di Schengen o
ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di
adesione del 2005, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così
modificato: (1)
All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti punti: "20. "sistema di ingressi/uscite"
(EES): il sistema istituito con [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la
registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea]; 21. "programma per viaggiatori registrati"
(RTP): il programma definito all'articolo 3 del [regolamento (UE) n. XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori
registrati]; 22. "viaggiatore registrato": il
viaggiatore definito all'articolo 3 del [regolamento (UE) n. XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori
registrati]; 23. "controllo di frontiera automatizzato":
un sistema interamente automatizzato che autentica il documento di viaggio,
accerta che il viaggiatore sia il legittimo titolare del documento, interroga
le cartelle di controllo di frontiera e su tale base verifica automaticamente
le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1.". (2)
È inserito il seguente articolo 5 bis: "Articolo 5 bis Dati da inserire nell'EES 1. I dati di ingresso e uscita dei cittadini di
paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, sono inseriti nell'EES conformemente agli articoli 11 e 12
del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di
ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere
esterne degli Stati membri dell'Unione europea]. 2. In deroga al paragrafo 1, non sono inseriti
nell'EES i dati delle seguenti categorie di persone: a) capi di Stato e membri della loro
delegazione che beneficiano della facilitazione delle verifiche di frontiera in
virtù dell'allegato VII, punto 1; b) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio
che beneficiano della facilitazione delle verifiche di frontiera in virtù dell'allegato
VII, punto 2; c) marittimi che beneficiano della
facilitazione delle verifiche di frontiera in virtù dell'allegato VII, punto 3; d) membri dell'equipaggio e passeggeri di
navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi
dell'allegato VI; e) persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione
da diporto che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell'allegato
VI; f) persone che sono esenti dall'obbligo di
attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante
gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. 3. Possono essere inseriti nell'EES i dati di
ingresso e uscita dei titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale
ai sensi del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio[2]
tenuto conto delle agevolazioni del passaggio di frontiera di cui all'articolo 15
di tale regolamento.". (3)
L'articolo 7 è così modificato: a) Al paragrafo 2, primo comma, è
aggiunta la frase seguente: "Se il passaporto o il documento di viaggio
contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei
dati ivi memorizzati è accertata ricorrendo alla catena completa di certificati
validi, a meno che ciò sia impossibile per indisponibilità di certificati
validi o altri motivi tecnici.". b) Il paragrafo 3 è così modificato: i) La lettera a), punto iii), è sostituita
dalla seguente: "iii) l'accertamento che il cittadino di
paese terzo non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno
autorizzato nel territorio degli Stati membri tramite consultazione dell'EES,
conformemente all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la
registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea];". ii) La seguente lettera a bis bis)
è inserita dopo la lettera a bis): "a bis bis) La verifica approfondita
all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del viaggiatore
registrato e della concessione dell'accesso all'RTP, conformemente all'articolo
32 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per viaggiatori registrati], se pertinente;". iii) Alla lettera b), sono aggiunti i punti
iv) e v) seguenti: "iv) l'accertamento che il cittadino di
paese terzo non abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato
nel territorio degli Stati membri tramite consultazione dell'EES, conformemente
all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei
dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea]; v) l'accertamento dell'identità del
viaggiatore registrato e della concessione dell'accesso all'RTP è effettuato
conformemente all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori
registrati], se pertinente.". iv) Alla lettera c), il punto ii) è
soppresso. (c) È aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. Se richiesto, la guardia di frontiera
informa il cittadino di paese terzo circa il numero massimo di giorni di
soggiorno autorizzato, tenendo conto dei risultati della consultazione dell'EES
e della durata del soggiorno autorizzata dal visto, se pertinente. Il cittadino
di paese terzo può richiedere un documento scritto indicante la data e il luogo
di ingresso o uscita.". (4)
È inserito il seguente articolo 7 bis: "Articolo 7 bis Verifiche di frontiera sui viaggiatori
registrati e uso di strumenti automatizzati per le verifiche di frontiera 1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3,
lettera a), la verifica approfondita sul viaggiatore registrato non comporta l'esame
degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e
v). La verifica sul viaggiatore registrato può essere effettuata mediante
strumenti di controllo di frontiera automatizzato, sotto la sorveglianza di una
guardia di frontiera. Qualora dalla verifica effettuata mediante
strumenti di controllo di frontiera automatizzato risulti che il cittadino di
paese terzo non è un viaggiatore registrato o che non sono soddisfatte una o
più condizioni d'ingresso, il cittadino di paese terzo è sottoposto a verifica
conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). 2. Per quanto riguarda i cittadini di paesi
terzi le cui impronte digitali sono conservate nel VIS o in un documento di
viaggio grazie al quale la guardia di frontiera può, tecnicamente e legalmente,
avere accesso a tali impronte, la verifica approfondita all'ingresso può essere
effettuata mediante strumenti di controllo di frontiera automatizzato in
combinazione con dispositivi self-service per esaminare gli elementi di cui all'articolo
7, paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v). La guardia di frontiera
sorveglia il processo e decide in seguito, caso per caso, se autorizzare o
rifiutare l'ingresso. 3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3,
lettera b), punto ii), la verifica approfondita all'uscita sul viaggiatore
registrato e sulle persone le cui impronte digitali sono conservate nel VIS o
in un documento di viaggio grazie al quale la guardia di frontiera può,
tecnicamente e legalmente, avere accesso a tali impronte può essere effettuata
mediante strumenti di controllo di frontiera automatizzato, sotto la
sorveglianza di una guardia di frontiera.". (5)
All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: "3. Anche in caso di snellimento
delle verifiche di frontiera, la guardia di frontiera inserisce i dati nell'EES
sia in ingresso che in uscita, a norma dell'articolo 5 bis. Qualora non
possano essere inseriti con mezzi elettronici, i dati sono inseriti
manualmente. In deroga all'articolo 5 bis, in caso
di impossibilità tecnica o di guasto del sistema, i dati di ingresso e uscita
possono essere conservati localmente e inseriti nell'EES non appena sia
superata l'impossibilità o riparato il guasto.". (6)
L'articolo 9 è così modificato: a) Al paragrafo 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) I beneficiari del diritto alla libera
circolazione a norma del diritto dell'Unione e i viaggiatori registrati sono
autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alle parti A e
B dell'allegato III. Qualora posseggano passaporti biometrici possono altresì
servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte D dell'allegato
III.". b) È aggiunto il seguente paragrafo 6: "6. Qualora decidano di usare strumenti
di controllo di frontiera automatizzato, gli Stati membri contrassegnano le
rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte D dell'allegato III.". (7)
L'articolo 10 è soppresso. (8)
L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 Presunzione in ordine alle condizioni
relative alla durata del soggiorno 1. Se per un cittadino di paese terzo presente
nel territorio di uno Stato membro non esiste una cartella di ingresso nell'EES,
o la cartella di ingresso non contiene una data di uscita posteriore alla data
di scadenza del soggiorno autorizzato, le autorità nazionali competenti possono
presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le
condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati
membri. 2. La presunzione di cui al paragrafo 1 può
essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi
modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi
della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che
l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno
breve. La presunzione può essere altresì confutata
qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di
prova attendibili che dimostrino che egli beneficia del diritto alla libera
circolazione a norma del diritto dell'Unione. In tali casi le autorità competenti creano, se
necessario, un fascicolo EES relativo all'interessato e una cartella d'ingresso,
aggiornano l'ultima cartella d'ingresso inserendo i dati indicati di seguito,
oltre a quelli di cui agli articoli 11 e 12 del [regolamento (UE) n. XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite
per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi
che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea],
oppure cancellano la cartella esistente: a) data in cui il cittadino di paese
terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno Stato membro per farvi
ingresso o uscirne e relativo valico di frontiera; b) autorità che ha inserito i dati; c) data di inserimento dei dati; d) nuova data di scadenza dell'autorizzazione
di soggiorno. 3. Se la presunzione di cui al
paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono allontanare il
cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione. Il cittadino di paese terzo che dichiari di
beneficiare del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione
ma che non sia in grado di dimostrarlo può essere allontanato solo dalle
competenti autorità di frontiera e autorità competenti per l'immigrazione del
territorio dello Stato membro in questione, conformemente alla direttiva
2004/38/CE.". (9)
All'allegato II, la lettera f) è soppressa. (10)
L'allegato III è modificato conformemente all'allegato
del presente regolamento. (11)
L'allegato IV è soppresso. (12)
L'allegato VIII è soppresso. Articolo 2 La decisione del comitato esecutivo Schengen
del 21 novembre 1994 (SCH/Com-ex (94) 16 rev.) è abrogata. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore alla
data indicata all'articolo 48 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la
registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea] e all'articolo
64 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per viaggiatori registrati]. [La data esatta sarà
inserita appena possibile] Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente Allegato All'allegato III del regolamento (CE)
n. 562/2006, è aggiunta la parte D seguente: "PARTE D Parte D1: Corsie di controllo di frontiera
automatizzato riservate ai cittadini dell'Unione, dello Spazio economico
europeo e della Svizzera Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il
Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda. Parte D2: Corsie di controllo di frontiera
automatizzato riservate ai cittadini di paesi terzi Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il
Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda. Parte D3: corsie di controllo di frontiera automatizzato
per tutti i passaporti Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il
Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda." [1] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. [2] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.