52013PC0096

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati /* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta è diretta a modificare il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Le modifiche proposte si rendono necessarie in vista dell'istituzione un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES) e di un programma per viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme - RTP) prevista dalle due proposte legislative presentate contestualmente al presente documento.

Contesto generale

Per una descrizione del contesto generale si vedano le relazioni delle proposte legislative relative all'EES e all'RTP e le valutazioni dell'impatto che le accompagnano.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Per una descrizione della consultazione delle parti interessate e della valutazione d'impatto si vedano le relazioni delle proposte legislative relative all'EES e all'RTP e le valutazioni dell'impatto che le accompagnano.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

– introduzione delle definizioni di sistema di ingressi/uscite, programma per viaggiatori registrati, viaggiatore registrato e controllo di frontiera automatizzato (articolo 2);

– inserimento nell'EES dei dati relativi ai cittadini di paesi terzi e relative eccezioni (articolo 5 bis);

– accertamento dell'autenticità del chip dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (articolo 7, paragrafo 2);

– sostituzione dell'attuale procedura di apposizione di timbri sui documenti di viaggio con la registrazione e la verifica elettroniche dei dati registrati nell'EES (articolo 5 bis, articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e articolo 7, paragrafo 3, lettera b)); obbligo di accertare la concessione dell'accesso all'RTP (articolo 7, paragrafo 3, lettera a bis bis));

– accertamento dell'identità del viaggiatore registrato (articolo 7, paragrafo 3, lettera b), punto v));

– obbligo di informare il viaggiatore circa il periodo di soggiorno autorizzato residuo (articolo 7, paragrafo 8);

– esenzione del viaggiatore registrato da alcuni elementi della verifica approfondita (articolo 7 bis);

– obbligo di inserire i dati nell'EES anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera (articolo 8, paragrafo 3);

– estensione dell'uso delle corsie indicate dal pannello di cui alle parti A e B dell'allegato III (corsie riservate ai cittadini dell'Unione) (articolo 9, paragrafo 2, lettera a));

– indicazioni/pittogramma relativi alle porte di controllo di frontiera automatizzato (articolo 9, paragrafo 6);

– soppressione dell'articolo 10 (obbligo di apporre i timbri);

– presunzione di soggiorno irregolare in mancanza di cartelle adeguate (articolo 11);

– modifica dell'allegato III;

– soppressione dell'allegato II, lettera f), dell'allegato IV e dell'allegato VIII.

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta introduce disposizioni relative alle verifiche di frontiera delle persone che attraversano la frontiera esterna.

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen), che si basava sulle disposizioni equivalenti del trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 62, paragrafo 1, e articolo 62, paragrafo 2, lettera a)).

Principio di sussidiarietà

L'articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire "l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne" e "il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne".

La presente proposta si situa nei limiti posti dalle richiamate disposizioni. Il suo obiettivo è apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire l'EES e l'RTP. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen).

Principio di proporzionalità

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile.

L'introduzione del codice frontiere Schengen nel 2006 doveva rivestire la forma di regolamento per garantire che il codice fosse applicato nello stesso modo da tutti gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen. L'iniziativa proposta – la modifica del codice frontiere Schengen – costituisce una modifica di un regolamento esistente e può essere realizzata solo con regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita a migliorare il regolamento esistente e si basa sugli orientamenti politici ivi contenuti. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi

La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen, in quanto concerne l'attraversamento delle frontiere esterne. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi di associazione in relazione a Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Bulgaria, Romania, Cipro, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. La situazione di ciascuno di questi paesi è descritta nei considerando da 10 a 17 della presente proposta e precisata nelle relazioni delle proposte legislative relative all'istituzione dell'EES e dell'RTP.

Breve rassegna delle modifiche proposte

Articolo 2 - Definizioni

Definizioni aggiuntive

Punto 20: definizione del nuovo sistema di ingressi/uscite (EES)

Punto 21: definizione del nuovo programma per viaggiatori registrati (RTP)

Punto 22: definizione di "viaggiatore registrato"

Punto 23: definizione di "controllo di frontiera automatizzato"

Nuovo articolo 5 bis - Dati da inserire nell'EES

Il nuovo articolo 5 bis introduce l'obbligo generale per i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen di essere registrati nell'EES, e prevede eccezioni per i cittadini di paesi terzi che sono esenti dalle verifiche di frontiera o dall'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di apertura stabiliti.

Articolo 7 - Verifiche di frontiera sulle persone

Al paragrafo 2 è aggiunto l'obbligo di accertare l'autenticità dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica ricorrendo a certificati validi.

Al paragrafo 3, lettera a), punto iii), l'obbligo di disamina dei timbri sul passaporto per accertare che il cittadino di paese terzo non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato è sostituito dall'obbligo di consultare l'EES.

Il nuovo paragrafo 3, lettera a bis bis), disciplina l'obbligo per le guardie di frontiera di verificare se il viaggiatore cittadino di paese terzo sia già registrato nell'EES.

Al paragrafo 3, lettera b), punto iv), concernente l'obbligo per le guardie di frontiera di verificare nell'ambito della verifica all'uscita se il cittadino di paese terzo abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato, è precisato che la verifica va effettuata consultando l'EES.

Al paragrafo 3, lettera b), punto v), è descritto l'accertamento dell'identità del cittadino di paese terzo e della sua partecipazione all'RTP.

Il nuovo paragrafo 8 contempla l'obbligo per le guardie di frontiera di informare il cittadino di paese terzo che ne faccia richiesta circa il numero massimo di giorni durante i quali è autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen sulla base dei dati contenuti nell'EES e, se del caso, nel VIS.

Articolo 7 bis - Verifiche di frontiera sui viaggiatori registrati e uso di strumenti automatizzati per le verifiche di frontiera

Il nuovo articolo 7 bis, paragrafo 1, introduce deroghe alle verifiche approfondite di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), per i viaggiatori registrati che entrano nello spazio Schengen. Tali deroghe riguardano:

- la disamina approfondita del documento di viaggio (articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto ii));

-   gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione e lo scopo del soggiorno, compresa la verifica dei documenti giustificativi (articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto iv));

-   l'accertamento del possesso di mezzi di sussistenza sufficienti (articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto v)).

Stabilisce inoltre la procedura per i viaggiatori che alle porte di controllo di frontiera automatizzato risultano essere viaggiatori non registrati e per i viaggiatori registrati che non soddisfano le condizioni d'ingresso. In tali casi si segue la procedura normale (applicata da una guardia di frontiera) di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

Il paragrafo 2 consente di utilizzare strumenti di controllo di frontiera automatizzato in combinazione con terminali self-service per i viaggiatori le cui impronte digitali sono conservate nel VIS o nel documento di viaggio (passaporto biometrico) e sono accessibili alle guardie di frontiera. Devono essere soddisfatte le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

Il paragrafo 3 consente di utilizzare strumenti di controllo di frontiera automatizzato per le verifiche all'uscita sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2. Le verifiche previste all'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), restano di applicazione a eccezione della disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione (articolo 7, paragrafo 3, lettera b), punto ii)).

I paragrafi 2 e 3 non contengono modifiche tecniche legate all'istituzione dell'EES e dell'RTP, bensì disposizioni aggiuntive per facilitare ulteriormente le procedure di controllo di frontiera grazie al ricorso alle tecnologie moderne. Le condizioni d'ingresso e di uscita per i viaggiatori in questione restano immutate.

Articolo 8 - Snellimento delle verifiche di frontiera

L'attuale testo è adattato all'istituzione dell'EES e all'abolizione dell'obbligo di apporre i timbri sui passaporti. È messo in luce l'obbligo di inserire sempre nell'EES i dati dei viaggiatori in uscita dallo spazio Schengen. Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la registrazione nell'EES deve essere comunque effettuata.

Articolo 9 - Allestimento di corsie separate e segnaletica

Il paragrafo 2, lettera a), precisa che i viaggiatori registrati sono autorizzati a servirsi delle corsie riservate ai cittadini dell'Unione.

È aggiunto un nuovo paragrafo 6 per tener conto dell'introduzione di strumenti di controllo di frontiera automatizzato. Al fine di garantire un approccio armonizzato, gli Stati membri sono tenuti a contrassegnare le corsie di controllo di frontiera automatizzato con i pannelli di cui all'allegato III, parte D, presso tutti i valichi di frontiera.

Articolo 11 - Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

L'attuale articolo 11, che disciplina le procedure e le presunzioni in mancanza del timbro d'ingresso o di uscita, è adattato all'istituzione dell'EES, che sostituirà l'obbligo dell'apposizione di timbri con l'inserimento dei dati nell'EES.

Allegato III - Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera

I modelli di segnaletica contenuti nell'allegato 3 sono integrati da altri modelli correlati all'uso di strumenti di controllo di frontiera automatizzato e all'istituzione dell'EES.

2013/0060 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[1] stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

(2) [Il regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea] mira a creare un sistema centralizzato per registrare i dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per un soggiorno di breve durata.

(3) [Il regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati] è diretto a facilitare l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea da parte dei cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza e a esame preventivo, eventualmente utilizzando sistemi automatizzati di attraversamento delle frontiere.

(4) Per effettuare le verifiche sui cittadini di paesi terzi conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006, tra cui la verifica del rispetto da parte del cittadino di paese terzo della durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, le guardie di frontiera dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili, compresi i dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite (EES) e nel programma per viaggiatori registrati (RTP).

(5) Al fine di garantire la piena efficacia dell'EES e dell'RTP, è opportuno che le verifiche all'ingresso e all'uscita dalle frontiere esterne siano condotte in maniera armonizzata.

(6) L'istituzione dell'EES e dell'RTP rende necessario adattare le procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne previste dal regolamento (CE) n. 562/2006. Ciò riguarda, in particolare, la sostituzione dell'apposizione di timbri sui passaporti all'ingresso e all'uscita con la registrazione dei dati alfanumerici e biometrici di determinati cittadini di paesi terzi e l'eventuale uso di strumenti automatizzati di attraversamento delle frontiere.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 562/2006 di conseguenza.

(8) Tenuto conto delle diverse situazioni negli Stati membri e presso i vari valichi di frontiera all'interno degli Stati membri per quanto riguarda il numero di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se, e in quale misura, utilizzare tecnologie quali sistemi automatizzati di attraversamento delle frontiere.

(9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare le disposizioni vigenti del codice frontiere Schengen, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.

(15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.

(16) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce, per quanto riguarda gli aspetti relativi al programma per viaggiatori registrati, un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(17) Per quanto concerne Bulgaria and Romania, il presente regolamento costituisce, per quanto riguarda gli aspetti relativi al programma per viaggiatori registrati, un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

(1) All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti punti:

"20. "sistema di ingressi/uscite" (EES): il sistema istituito con [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea];

21. "programma per viaggiatori registrati" (RTP): il programma definito all'articolo 3 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati];

22. "viaggiatore registrato": il viaggiatore definito all'articolo 3 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati];

23. "controllo di frontiera automatizzato": un sistema interamente automatizzato che autentica il documento di viaggio, accerta che il viaggiatore sia il legittimo titolare del documento, interroga le cartelle di controllo di frontiera e su tale base verifica automaticamente le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1.".

(2) È inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Dati da inserire nell'EES

1. I dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono inseriti nell'EES conformemente agli articoli 11 e 12 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea].

2. In deroga al paragrafo 1, non sono inseriti nell'EES i dati delle seguenti categorie di persone:

a)      capi di Stato e membri della loro delegazione che beneficiano della facilitazione delle verifiche di frontiera in virtù dell'allegato VII, punto 1;

b)      piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio che beneficiano della facilitazione delle verifiche di frontiera in virtù dell'allegato VII, punto 2;

c)      marittimi che beneficiano della facilitazione delle verifiche di frontiera in virtù dell'allegato VII, punto 3;

d)      membri dell'equipaggio e passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell'allegato VI;

e)       persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell'allegato VI;

f)        persone che sono esenti dall'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Possono essere inseriti nell'EES i dati di ingresso e uscita dei titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale ai sensi del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] tenuto conto delle agevolazioni del passaggio di frontiera di cui all'articolo 15 di tale regolamento.".

(3) L'articolo 7 è così modificato:

a)           Al paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Se il passaporto o il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è accertata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per indisponibilità di certificati validi o altri motivi tecnici.".

b)           Il paragrafo 3 è così modificato:

i)        La lettera a), punto iii), è sostituita dalla seguente:

"iii)     l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri tramite consultazione dell'EES, conformemente all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea];".

ii)       La seguente lettera a bis bis) è inserita dopo la lettera a bis):

"a bis bis) La verifica approfondita all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del viaggiatore registrato e della concessione dell'accesso all'RTP, conformemente all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati], se pertinente;".

iii)      Alla lettera b), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

"iv) l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri tramite consultazione dell'EES, conformemente all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea];

v) l'accertamento dell'identità del viaggiatore registrato e della concessione dell'accesso all'RTP è effettuato conformemente all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati], se pertinente.".

iv)      Alla lettera c), il punto ii) è soppresso.

(c)        È aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. Se richiesto, la guardia di frontiera informa il cittadino di paese terzo circa il numero massimo di giorni di soggiorno autorizzato, tenendo conto dei risultati della consultazione dell'EES e della durata del soggiorno autorizzata dal visto, se pertinente. Il cittadino di paese terzo può richiedere un documento scritto indicante la data e il luogo di ingresso o uscita.".

(4) È inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Verifiche di frontiera sui viaggiatori registrati e uso di strumenti automatizzati per le verifiche di frontiera

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), la verifica approfondita sul viaggiatore registrato non comporta l'esame degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v). La verifica sul viaggiatore registrato può essere effettuata mediante strumenti di controllo di frontiera automatizzato, sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera.

Qualora dalla verifica effettuata mediante strumenti di controllo di frontiera automatizzato risulti che il cittadino di paese terzo non è un viaggiatore registrato o che non sono soddisfatte una o più condizioni d'ingresso, il cittadino di paese terzo è sottoposto a verifica conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

2. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi le cui impronte digitali sono conservate nel VIS o in un documento di viaggio grazie al quale la guardia di frontiera può, tecnicamente e legalmente, avere accesso a tali impronte, la verifica approfondita all'ingresso può essere effettuata mediante strumenti di controllo di frontiera automatizzato in combinazione con dispositivi self-service per esaminare gli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v). La guardia di frontiera sorveglia il processo e decide in seguito, caso per caso, se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la verifica approfondita all'uscita sul viaggiatore registrato e sulle persone le cui impronte digitali sono conservate nel VIS o in un documento di viaggio grazie al quale la guardia di frontiera può, tecnicamente e legalmente, avere accesso a tali impronte può essere effettuata mediante strumenti di controllo di frontiera automatizzato, sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera.".

(5) All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.        Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera, la guardia di frontiera inserisce i dati nell'EES sia in ingresso che in uscita, a norma dell'articolo 5 bis. Qualora non possano essere inseriti con mezzi elettronici, i dati sono inseriti manualmente.

In deroga all'articolo 5 bis, in caso di impossibilità tecnica o di guasto del sistema, i dati di ingresso e uscita possono essere conservati localmente e inseriti nell'EES non appena sia superata l'impossibilità o riparato il guasto.".

(6) L'articolo 9 è così modificato:

a)           Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) I beneficiari del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e i viaggiatori registrati sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alle parti A e B dell'allegato III. Qualora posseggano passaporti biometrici possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte D dell'allegato III.".

b)           È aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Qualora decidano di usare strumenti di controllo di frontiera automatizzato, gli Stati membri contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte D dell'allegato III.".

(7) L'articolo 10 è soppresso.

(8) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

1. Se per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro non esiste una cartella di ingresso nell'EES, o la cartella di ingresso non contiene una data di uscita posteriore alla data di scadenza del soggiorno autorizzato, le autorità nazionali competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

2. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

La presunzione può essere altresì confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che egli beneficia del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione.

In tali casi le autorità competenti creano, se necessario, un fascicolo EES relativo all'interessato e una cartella d'ingresso, aggiornano l'ultima cartella d'ingresso inserendo i dati indicati di seguito, oltre a quelli di cui agli articoli 11 e 12 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea], oppure cancellano la cartella esistente:

a)         data in cui il cittadino di paese terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno Stato membro per farvi ingresso o uscirne e relativo valico di frontiera;

b)         autorità che ha inserito i dati;

c)         data di inserimento dei dati;

d)         nuova data di scadenza dell'autorizzazione di soggiorno.

3.         Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono allontanare il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.

Il cittadino di paese terzo che dichiari di beneficiare del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione ma che non sia in grado di dimostrarlo può essere allontanato solo dalle competenti autorità di frontiera e autorità competenti per l'immigrazione del territorio dello Stato membro in questione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE.".

(9) All'allegato II, la lettera f) è soppressa.

(10) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(11) L'allegato IV è soppresso.

(12) L'allegato VIII è soppresso.

Articolo 2

La decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 novembre 1994 (SCH/Com-ex (94) 16 rev.) è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data indicata all'articolo 48 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea] e all'articolo 64 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati]. [La data esatta sarà inserita appena possibile]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

Allegato

All'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2006, è aggiunta la parte D seguente:

"PARTE D

Parte D1: Corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini dell'Unione, dello Spazio economico europeo e della Svizzera

Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda.

Parte D2: Corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini di paesi terzi

Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda.

Parte D3: corsie di controllo di frontiera automatizzato per tutti i passaporti

Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda."

[1]               GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[2]               GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.