Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2013/082 final - 2013/0051 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Contesto generale La presente proposta viene presentata nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità degli obblighi sostanziali e procedurali di tale regolamento. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33) ha istituito misure antidumping provvisorie sullo stesso gruppo di prodotti. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità di quanto disposto dal regolamento di base. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione d'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non contiene disposizioni sulla valutazione d'impatto generale ma comprende un elenco completo delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Il 18 settembre 2012 la Commissione ha introdotto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame con conseguente pregiudizio per l'industria dell'Unione. È stato inoltre accertato che l'adozione di misure antidumping non era contraria all'interesse dell'Unione. Si propone pertanto che il Consiglio adotti proposta di regolamento allegata che dispone misure antidumping definitive sulle importazioni di taluni prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito "il regolamento di base"). Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte nel seguito. Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non è necessario indicare il modo per ridurre al minimo e adeguare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base non prevede opzioni alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0051 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping
definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti
sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico
originari della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (nel seguito "il
regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14,
paragrafo 1, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea (nel seguito "la Commissione") dopo aver sentito il comitato
consultivo, considerando quanto segue: 1. MISURE PROVVISORIE (1) Con il
regolamento (UE) n. 845/2012[2] (nel
seguito "il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un
dazio antidumping provvisorio (nel seguito "le misure provvisorie")
sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari
della Repubblica popolare cinese. (2) Il procedimento è stato
aperto in seguito a una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da
Eurofer (nel seguito "il denunciante") per conto di produttori che
rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 70%, della
produzione totale dell'Unione di prodotti di acciaio a rivestimento organico.
La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie di pratiche di
dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse
derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento. 2. PROCEDURA SUCCESSIVA (3) In seguito alla divulgazione
dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa
l'istituzione delle misure antidumping provvisorie (nel seguito
"comunicazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti
interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito. Le parti che ne
hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. (4) La Commissione ha continuato
a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini
delle conclusioni definitive. Sono state effettuate altre visite di verifica
presso le sedi delle società sottoelencate: –
Macrometal, Amburgo (5) In seguito tutte le parti
sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai
quali s'intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico
originari della Repubblica popolare cinese e la riscossione definitiva degli
importi depositati a titolo di dazi provvisori (nel seguito "comunicazione
delle conclusioni definitive") Alle parti è stato concesso un termine
entro il quale presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. (6) Se ritenute pertinenti le
osservazioni orali e scritte inviate dalle parti sono state esaminate e prese
in considerazione. 2.1. Periodo dell'inchiesta (7) Come indicato al considerando
12 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al
pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30
settembre 2011 (nel seguito ''periodo dell'inchiesta'' o ''PI''). L’analisi
delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo
compreso tra il gennaio 2008 e la fine del PI (nel seguito "periodo in
esame"). 3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO
SIMILE 3.1. Richieste di esclusione di
prodotti (8) Nei considerando 19 e 20 del
regolamento provvisorio si affermava che la Commissione aveva ricevuto numerose
richieste di esclusione di prodotti e che al momento della pubblicazione del
regolamento provvisorio non era stata raggiunta alcuna conclusione. (9) Dopo la comunicazione delle
conclusioni provvisorie la Commissione ha ricevuto altre domande che ha
esaminato nel modo seguente. 3.1.1. Prodotti d'acciaio a
rivestimento organico con rivestimento metallico di cromo o stagno (10) Un utilizzatore di prodotti di
acciaio a rivestimento organico ha chiesto di escludere dalla definizione del
prodotto quelli costituiti da un substrato sul quale è applicato un
rivestimento metallico di cromo o stagno. L’inchiesta ha stabilito che il
rivestimento metallico di cromo o stagno rende questo tipo di prodotto
fisicamente e chimicamente diverso dai prodotti di acciaio a rivestimento
organico in esame. I prodotti a rivestimento metallico di cromo o stagno sono
impiegati quasi esclusivamente nel settore degli imballaggi alimentari e in
quello dei cavi. Anche gli operatori dell'industria dell'Unione hanno chiarito
che non era loro intenzione inserire tale prodotto nella definizione del
prodotto. Per questi motivi i prodotti d'acciaio costituiti da un substrato sul
quale è applicato un rivestimento metallico di cromo o stagno sono stati
esclusi dall'ambito d'inchiesta sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico. (11) L'associazione dei produttori
siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association – nel seguito
"CISA"), due importatori e un utilizzatore hanno proposto di
escludere altri quattro tipi di prodotto. Tali richieste sono state respinte
dopo debito esame per i motivi esposti di seguito. 3.1.2. Lamiere laminate a caldo con
primer di protezione organico o inorganico (12) La richiesta è stata respinta
in quanto gli anzidetti prodotti non rientrano nei codici NC oggetto
dell'inchiesta. La loro verniciatura o rivestimento hanno solo lo scopo di
proteggerli dalla ruggine pertanto rientrano nella voce NC 7208 e non nella
voce NC 7210. Le lamiere laminate a caldo con primer di protezione, organico o
inorganico, non rientrano nella definizione del prodotto in esame e pertanto
non possono esserne escluse. 3.1.3. Prodotti d'acciaio a
rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0
millimetri (13) L'associazione CISA e due
importatori hanno richiesto di escludere i prodotti d'acciaio a rivestimento
organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri che
rappresentano tra il 5% e il 10% delle importazioni dalla Cina, affermando che
sussisteva concorrenza diretta tra le esportazioni cinesi e la produzione
dell'industria dell'Unione solo nel caso di prodotti d'acciaio a rivestimento
organico con substrato di spessore compreso tra 0,25 e 0,6 millimetri. (14) La richiesta non è stata accolta
poiché sia gli esportatori cinesi sia l'industria dell'Unione fabbricano e
vendono prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore
compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri e pertanto tali prodotti sono evidentemente
in concorrenza tra loro. Nessun elemento probante è stato addotto a
dimostrazione che i prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di
spessore maggiore di 0,6 millimetri non sono in concorrenza con prodotti
d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore inferiore a 0,6
millimetri e che pertanto questi ultimi costituiscono un tipo di prodotto
differente. I prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di
spessore inferiore e superiore a 0,6 millimetri presentano le medesime
caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati ai medesimi usi
finali quindi costituiscono lo stesso prodotto. 3.1.4. Prodotti d'acciaio a
rivestimento organico costituiti da substrato sul quale è applicato un
rivestimento di lega allumino-zinco (15) I due importatori hanno
asserito che solo quattro produttori dell'Unione posseggono la licenza per
produrre questo tipo di prodotto e che solo una società lo produce
effettivamente. Hanno inoltre asserito che il prodotto anzidetto ha
caratteristiche diverse da quelle dei prodotti d'acciaio a rivestimento
organico rivestiti di zinco. (16) La richiesta di esclusione non
è stata accolta in quanto i due tipi di prodotto sono intercambiabili con usi
che si sovrappongono e durante il periodo dell'inchiesta almeno due produttori
dell'Unione che hanno collaborato fabbricavano questo prodotto. Occorre
osservare che solo un produttore esportatore cinese che ha collaborato ha
esportato questo tipo di prodotto nell'Unione durante il periodo
dell'inchiesta. 3.1.5. Prodotti d'acciaio a
rivestimento organico costituititi da substrato sul quale è applicato un
rivestimento a lega di zinco (17) La richiesta di esclusione non
è stata accolta poiché, contrariamente all'asserzione di un utilizzatore, tale
prodotto è fabbricato e venduto in quantità notevoli da vari produttori
dell'Unione e ha sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e
gli stessi impieghi di altri tipi di prodotti d'acciaio a rivestimento
organico. 3.2. Richiesta di inclusione (18) In seguito alla comunicazione
delle conclusioni provvisorie, un'associazione ha chiesto di includere nella
definizione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico quelli con
rivestimento metallico di cromo o stagno, classificati nei codici TARIC 7210 12
20 10 e 7210 50 00 10. La richiesta è stata respinta in quanto tali codici non
erano inclusi nella denuncia iniziale e i prodotti rientranti in tali codici
presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse dai prodotti oggetto
della denuncia. 3.3. Prodotto in esame (19) Essendo stata accettata
l'esclusione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico con rivestimento
metallico di cromo o stagno, le conclusioni provvisorie riguardanti il prodotto
in esame di cui ai considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio sono modificate
di conseguenza. (20) Il
prodotto in esame quindi è ora rappresentato da determinati prodotti di acciaio
a rivestimento organico, ossia i prodotti laminati piatti di acciaio legato e
non legato (escluso l'acciaio inossidabile) dipinti, verniciati o rivestiti di
materie plastiche almeno su un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo
utilizzato in edilizia e costituiti da due lamiere esterne in metallo con
un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro, esclusi i
prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco
contenente in peso il 70% o più di zinco) ed esclusi i prodotti costituititi da
substrato sul quale è applicato un rivestimento metallico di cromo o stagno,
attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225
99 00, ex 7226 99 70 e originari della Repubblica popolare cinese (nel seguito
"il prodotto in esame"). 3.4. Prodotto simile (21) In assenza di osservazioni in
merito alle conclusioni esposte nei considerando da 15 a 18 del regolamento
provvisorio, si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto
simile. 4. DUMPING (22) In seguito all'adozione di
misure provvisorie e alla comunicazione delle conclusioni provvisorie della
Commissione ai produttori esportatori cinesi, diversi tra questi ultimi hanno
inviato osservazioni sul tema del dumping. 4.1. Trattamento riservato alle
imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM") (23) In assenza di altre
osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 21 a 38 del
regolamento provvisorio. Dei due gruppi di produttori esportatori della
Repubblica popolare cinese che hanno collaborato e che avevano chiesto lo
status di società operante in condizioni di economia di mercato, nessuno ha
potuto dimostrare di soddisfare i criteri per la concessione del TEM. 4.2. Trattamento
individuale (TI) (24) Due produttori esportatori
hanno soddisfatto i criteri per la concessione del trattamento individuale
(cfr. considerando 40 del regolamento provvisorio). Un'altra parte ha
ripresentato la propria richiesta di TI e di esame individuale. Più
precisamente ha ritirato la richiesta di TEM ma ha confermato quella di
trattamento e di esame individuali. Si è considerato pertanto che la richiesta
riguardasse l'esame individuale ed è quindi stata inclusa tra quelle di cui al
considerando 41 del regolamento provvisorio. In forza dell'articolo 9,
paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, si applicano dazi individuali alle
importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti
ad esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di
base. Come spiegato in modo più dettagliato ai considerando da 26 a 31, la
richiesta di dazio individuale è stata respinta. (25) In assenza di osservazioni
riguardanti il trattamento individuale si confermano i considerando da 39 a 40
del regolamento provvisorio. 4.3. Esame individuale (26) Otto produttori esportatori
che hanno collaborato hanno richiesto l’esame individuale a norma dell’articolo
17, paragrafo 3, del regolamento di base. Come illustrato ai considerando 41 e
42 del regolamento provvisorio, confermati con il presente regolamento, un
produttore esportatore cinese, Union Steel China, che aveva richiesto lo status
di società operante in condizioni di economia di mercato era stato sottoposto a
controllo nell'ambito dell'esame della sua richiesta. (27) Per quanto riguarda tutte le
altre richieste di esame individuale si è concluso che tale esame sarebbe stato
indebitamente gravoso e avrebbe compromesso la tempestiva conclusione
dell'inchiesta. Di conseguenza le richieste non sono state accolte. (28) Una parte ha contestato la
gravosità della sua richiesta fosse ritenuta gravosa in termini amministrativi
in quanto dopo la fase provvisoria i servizi della Commissione dispongono
ancora di sei mesi prima della decisione definitiva. In altri procedimenti
inoltre i servizi della Commissione hanno concesso l'esame individuale dopo la
fase provvisoria. (29) Un'altra parte, già menzionata
al considerando 24, ha sostenuto che doveva esserle concesso un esame
individuale poiché aveva fornito le informazioni necessarie entro i termini
fissati e l'esame individuale era già stato concesso a Union Steel China, un
altro produttore esportatore. (30) Le decisioni riguardanti la
concessione dell'esame individuale sono prese caso per caso, tenendo conto del
numero di domande presentate e del tempo a disposizione per la loro
valutazione. Nel caso di specie, tenuto conto del numero di domande presentate,
della scarsa disponibilità di tempo dopo l'esame dei produttori esportatori
inseriti nel campione, della richiesta di TEM del produttore esportatore non
incluso nel campione e dei termini procedurali da rispettare, è stato deciso di
non accogliere le richieste, come affermato al considerando 27. (31) Come spiegato al considerando
41 del regolamento provvisorio per quanto riguarda Union Steel China le
circostanze sono diverse in quanto la società era già stata sottoposta a
controlli nell'ambito dell'esame della sua richiesta di TEM. 4.4. Valore normale 4.4.1. Paese di riferimento (32) In assenza di altre
osservazioni in merito alla scelta del Canada come paese di riferimento, si
confermano i considerando da 43 a 49 del regolamento provvisorio. 4.4.2. Determinazione del valore
normale (33) Il valore normale è stato
calcolato in base ai dati forniti dall'unico produttore che ha collaborato nel
paese di riferimento (il Canada). Il valore normale perciò è stato stabilito in
base ai prezzi sul mercato interno e al valore normale costruito di un
produttore canadese del prodotto simile, come è illustrato ai considerando da
50 a 55 del regolamento provvisorio. (34) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie due
produttori esportatori cinesi hanno asserito che la Commissione non ha fornito
informazioni sufficienti in merito al valore normale nel paese di riferimento,
in particolare per quanto concerne i diversi tipi di prodotto, la comparabilità
dei prodotti, la rappresentatività e gli adeguamenti. (35) Tali osservazioni sono state
accolte in parte. La Commissione ha fornito ai produttori esportatori cinesi
tutte le informazioni pertinenti riguardanti i dati utilizzati per calcolare il
valore normale che potevano essere divulgate senza violare le disposizioni
dell'articolo 19 del regolamento di base, ossia fornire le informazioni
garantendo al tempo stesso che i dati riservati forniti dal produttore canadese
fossero trattati in quanto tali e non fossero divulgati a terzi. Le
informazioni fornite al produttore esportatore permettevano di capire la
metodologia utilizzata a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del
regolamento di base. Si è constatato, tuttavia, che sarebbe stato possibile
fornire dati più dettagliati per tipo di prodotto ricorrendo a fasce di valori
per rispettare il carattere riservato dei dati. Nella comunicazione definitiva
sono state fornite sia le informazioni anzidette sia informazioni più
dettagliate in merito ai motivi per i quali alcuni tipi di prodotti non sono
stati ritenuti rappresentativi e in merito agli adeguamenti apportati al valore
normale. (36) Dopo la comunicazione finale
una parte ha riconosciuto che effettivamente erano stati forniti dati più
dettagliati, sostenendo tuttavia che essi erano ancora lacunosi, in particolare
rispetto al costo di fabbricazione impiegato per costruire il valore normale
dei tipi di prodotto non venduti sul mercato interno. (37) Per tali tipi di prodotto non
venduti sul mercato interno è stato impiegato come base il costo di
fabbricazione dei tipi di prodotto simili più aderenti, opportunamente
adeguato. Sebbene non fossero identici a quelli esportati dai produttori
esportatori cinesi, essi presentavano comunque notevoli somiglianze con quelli
venduti dai produttori esportatori cinesi, poiché in generale variava solo lo
spessore del rivestimento organico;di conseguenza le differenze dei costi di
fabbricazione sono state considerate irrilevanti. (38) Come riconosciuto da tale
parte nelle sue osservazioni, nella comunicazione finale la Commissione ha fornito
dati più dettagliati presentandoli per fasce, tra questi anche quelli relativi
ai costi di fabbricazione, alle spese generali, amministrative e di vendita e
al profitto nel paese di riferimento impiegati per costruire il valore normale,
i dati relativi al livello complessivo degli adeguamenti apportati al valore
normale, i dati relativi al valore normale finale per gruppo di tipi di
prodotto, i dati riguardanti la rappresentatività nonché la natura e gli
effetti degli adeguamenti apportati al valore normale. (39) Come si evince da quanto
precede la comunicazione finale effettuata a norma delle disposizioni
dell'articolo 20 del regolamento di base permetteva alle parti di comprendere
nei dettagli la metodologia impiegata a norma delle disposizioni dell'articolo
2 del regolamento di base. A tutte le parti inoltre è stata data la possibilità
di presentare osservazioni tale comunicazione. Se ne conclude pertanto che
l'informazione era completa e che i diritti di difesa delle parti in causa sono
stati pienamente rispettati. (40) Una parte ha sostenuto che nei
casi in cui era stato costruito il valore normale non era chiaro come si
generavano le spese generali, amministrative e di vendita né quale fosse la
fonte del profitto. Al considerando 55 del regolamento provvisorio si è già
spiegato tuttavia che nei casi in cui si è dovuto costruire il valore normale
si è fatto ricorso alle spese generali, amministrative e di vendita e al
margine di profitto del produttore canadese per i tipi di prodotto risultati remunerativi.
In conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, i
costi di vendita, generali e amministrativi e il profitto sono basati sui dati
verificati relativi ai costi sostenuti e alle vendite effettuate sul mercato
interno dal produttore del paese di riferimento, nel corso di normali
operazioni commerciali. (41) Stante quanto precede, sono
confermati i considerando da 50 a 55 del regolamento provvisorio. 4.5. Prezzo
all'esportazione (42) In mancanza di osservazioni si
conferma il considerando 56 del regolamento provvisorio. 4.6. Confronto (43) Due parti interessate hanno
sostenuto che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti in merito
alla comparabilità dei tipi di prodotto e alla rappresentatività a livello del
tipo di prodotto. (44) Come chiarito al precedente
considerando 35 la Commissione ha fornito ai produttori esportatori cinesi
tutti i dati pertinenti la cui divulgazioni le era consentita, tenendo conto
delle disposizioni in materia di riservatezza del regolamento di base. In
effetti in seguito a tale osservazione presentata dopo la comunicazione delle
conclusioni provvisorie sono state fornite informazioni più dettagliate per
tipo di prodotto e tra esse i motivi per i quali alcuni tipi di prodotto non
erano stati considerati rappresentativi, ragion per cui si è dovuto determinare
il valore normale costruito. (45) In seguito alla visita di
verifica presso il produttore canadese del paese di riferimento, il valore
normale di alcuni tipi di prodotto è stato ridotto effettuando un adeguamento a
titolo delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche a norma
dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, soprattutto
a ragione del fatto che la qualità del rivestimento organico utilizzato dal
produttore canadese per alcuni tipi di prodotto era diversa da quella del
rivestimento impiegato dai produttori esportatori cinesi. Questi adeguamenti
hanno dato luogo a una riduzione del valore normale per i tipi di prodotto in
esame. (46) Una parte ha chiesto di
conoscere l'importo di ogni adeguamento applicato nella determinazione del
valore normale, ma nel rispetto della riservatezza dei dati forniti dal
produttore canadese, la richiesta non è stata accolta. Nella comunicazione
finale è stata tuttavia resa nota la percentuale complessiva degli adeguamenti
che dimostrava l'irrilevanza degli effetti di tali adeguamenti. (47) Come indicato nel precedente
considerando 37, anche nei casi in cui si sono rilevate differenze, i tipi di
prodotto che erano venduti sul mercato interno presentavano comunque
somiglianze notevoli con i tipi venduti dai produttori esportatori cinesi. Le
somiglianze di questi tipi di prodotto riguardavano la qualità dell'acciaio,
l'ampiezza e lo spessore del substrato utilizzato nonché il tipo e la massa del
rivestimento metallico. (48) Come indicato nel precedente
considerando 45, ove opportuno è stato effettuato un adeguamento a titolo delle
differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, a causa della diversa qualità
del rivestimento organico rispetto ad alcuni tipi di prodotto. Per stabilire il
valore di mercato della differenza si è considerata sia la differenza di costo
media del prodotto maggiormente somigliante sia i prezzi di mercato a livello
internazionale. (49) La stessa parte desiderava
sapere se nelle spese generali, amministrative e di vendita erano state
calcolate anche le spese di trasporto e assicurazione. Occorre precisare che il
confronto è stato effettuato franco fabbrica, tali costi quindi non sono stati
inclusi. (50) Una parte ha osservato che si
sarebbe dovuta considerare sia la sua richiesta di adeguamento in relazione al
valore di tre fatture sia una particolare operazione di vendita, elementi
entrambi trascurati. La richiesta si riferiva al risarcimento di un cliente in
relazione a vendite effettuate prima del periodo d'inchiesta. Tale risarcimento
era stato trattato come sconto calcolato sul valore delle tre fatture anzidette
emesse nel periodo d'inchiesta, le quali presentavano pertanto valori artificialmente
ridotti. L'osservazione è stata accolta. L'adeguamento richiesto è stato
effettuato e l'operazione di vendita, erroneamente omessa, è stata inclusa nel
calcolo del prezzo all'esportazione. (51) In mancanza di altre
osservazioni, si conferma il considerando 57 del regolamento provvisorio. 4.7. Margine di dumping (52) In assenza di osservazioni al
riguardo, si conferma la metodologia di cui ai considerando 58 e 59 del
regolamento provvisorio. (53) Dopo la comunicazione delle
conclusioni provvisorie, la Commissione è stata informata del fatto che alcune
società commerciali, che non fabbricano il prodotto in esame, erano state
citate nel dispositivo del regolamento. Tali società commerciali sono state
rimosse dal dispositivo e ora vi sono citati solo i produttori esportatori. (54) Tenuto conto dell'adeguamento
del valore normale e dell'adeguamento minimo del prezzo all'esportazione di cui
ai precedenti considerando da 45 a 50, in mancanza di ulteriori osservazioni al
riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo
cif frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti: Nome della società || Margine di dumping Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 60,9% Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 48,9% Union Steel China || 50,9% Altre società che hanno collaborato || 55,0% Società che non hanno cooperato || 68,1% (55) In base
ai fatti di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio, il margine di
dumping definitivo a livello nazionale per la Repubblica popolare cinese è
stato calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato stabilito per i
tipi di prodotto rappresentativi di produttori esportatori. Tenuto conto
dell'adeguamento del valore normale di cui al precedente considerando 45, dei
dazi compensativi a fronte delle sovvenzioni alle esportazioni e imposti per
gli stessi prodotti nel parallelo procedimento antisovvenzioni e in mancanza di
ulteriori osservazioni al riguardo, si è stabilito che il livello di dumping
nazionale è pari al 68,1% del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non
pagato. 5. PREGIUDIZIO 5.1. Produzione dell'Unione e
industria dell'Unione (56) In assenza di ulteriori
osservazioni relative alla produzione dell'Unione, si confermano i considerando
63 e 64 del regolamento provvisorio. 5.2. Mercato dell’Unione (57) In assenza di ulteriori
osservazioni relative al mercato dell'Unione, si confermano i considerando da
65 a 69 del regolamento provvisorio. 5.3. Consumo nell’Unione (58) In seguito alla pubblicazione
del regolamento provvisorio, alcune parti hanno fatto notare alcune incoerenze
nei dati relativi al pregiudizio pubblicati. La Commissione li ha riesaminati e
ha riveduto ove necessario quelli relativi all’industria e al mercato
dell’Unione. Sebbene la revisione abbia comportato la modifica di alcune cifre
in relazione a determinati anni, le tendenze e le conclusioni su tali dati
restano in linea di massima invariate. (59) Dopo la revisione menzionata
il consumo totale dell'Unione ha subito l'evoluzione seguente: || 2008 || 2009 || 2010 || PI Consumo (in tonnellate) || 5 197 716 || 3 879 380 || 4 548 528 || 4 811 310 Indice (2008=100) || 100 || 75 || 88 || 93 (60) Il consumo totale sul mercato
dell'UE si è ridotto del 7% nel corso del periodo considerato. Tra il 2008 e il
2009 ha subito una contrazione pari al 25% imputabile agli effetti negativi
della crisi economica a livello mondiale, in particolare nel settore delle
costruzioni. Successivamente, dal 2009 al PI, il consumo ha iniziato a
recuperare terreno aumentando di 18 punti percentuali, senza tuttavia
raggiungere il livello iniziale del 2008. (61) In assenza di osservazioni
relative al consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 70 a 72 del
regolamento provvisorio. 5.4. Importazioni
nell'Unione e quota di mercato (62) Nel periodo in esame le
importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno mostrato la seguente
evoluzione: le quote di mercato sono cambiate in seguito alle modifiche dei
dati relativi al consumo: || 2008 || 2009 || 2010 || PI Volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (in tonnellate) || 472 988 || 150 497 || 464 582 || 702 452 Indice (2008=100) || 100 || 32 || 98 || 149 Quota di mercato || 9,1% || 3,9% || 10,2% || 14,6% Indice (2008=100) || 100 || 43 || 112 || 160 Fonte: Eurostat (63) La modifica dei dati
riguardanti il consumo di cui sopra ha comportato anche la variazione della
quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese rispetto a
quella pubblicata nel regolamento provvisorio. L'andamento tuttavia rimane il
medesimo. La quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare
cinese è notevolmente aumentata passando da 9,1% all'inizio del periodo in
esame al 14,6% alla fine di tale periodo. Nel 2009 dopo una diminuzione che
rispecchiava la forte contrazione dei consumi dovuta alla crisi economica, le
importazioni sono riprese a ritmo molto sostenuto recuperando in un anno la
quota di mercato del 2008, ossia ritornando ai livelli precrisi e addirittura
superandoli ampiamente entro la fine del PI. 5.4.1. Prezzi delle importazioni e
sottoquotazione del prezzo (64) In seguito alla comunicazione
delle conclusioni un produttore esportatore ha chiesto maggiori dettagli sul
calcolo della sottoquotazione del prezzo nei casi in cui non vi era esatta
corrispondenza tra il tipo di prodotto esportato dalla Repubblica popolare
cinese e il tipo di prodotto venduto sul mercato dell'Unione dall'industria
dell'Unione. Ha inoltre chiesto di precisare se era stato applicato un
adeguamento per tener conto delle differenze fisiche nei casi in cui non si era
riscontrata l'esatta corrispondenza. (65) Nei casi in cui tra il tipo di
prodotto esportato e il tipo di prodotto venduto dall'industria dell'Unione non
vi era esatta corrispondenza, la Commissione ha confrontato il tipo di prodotto
esportato con il tipo di prodotto venduto dall'industria dell'Unione che
presentava le somiglianze maggiori. In tali casi si è eseguito un confronto con
il tipo di prodotto a forte somiglianza ossia la cui sola differenza riguardava
lo spessore del substrato. (66) Quando i
tipi di prodotto a forte somiglianza erano più di uno, la Commissione ha
confrontato il tipo di prodotto esportato con il tipo di prodotto meno costoso
venduto sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che lo spessore
del suo substrato fosse maggiore o minore. Non si è pertanto ritenuto
necessario applicare un adeguamento a titolo delle differenze fisiche. (67) In assenza di altre
osservazioni sui prezzi all'importazioni e sulla sottoquotazione del prezzo, si
confermano i considerando da 78 a 81 del regolamento provvisorio. 6. Situazione economica
dell’industria dell’Unione 6.1. Osservazioni preliminari (68) In assenza di commenti in
merito alle considerazioni preliminari sulla situazione economica
dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni dei considerando da 82
a 85. 6.2. Dati relativi all'industria
dell'Unione nel suo complesso (indicatori macroeconomici) (69) Dopo la comunicazione delle conclusioni
provvisorie dei considerando da 86 a 92 la Commissione ha aggiornato le fonti
di dati sulle quali tali conclusioni erano basate. L'aggiornamento non ha
comportato modifiche significative degli indicatori pubblicati nel regolamento
provvisorio né ha comportato modifiche degli andamenti su cui la Commissione
aveva basato la propria analisi del pregiudizio. I dati aggiornati sono
pubblicati in appresso. 6.2.1. Produzione, capacità di
produzione e utilizzo degli impianti || 2008 || 2009 || 2010 || PI Volume di produzione (in tonnellate) || 4 447 780 || 3 514 965 || 3 992 209 || 4 018 310 Indice (2008=100) || 100 || 79 || 90 || 90 Capacità produttiva (tonnellate) || 6 007 536 || 6 128 301 || 6 099 587 || 5 923 311 Indice (2008=100) || 100 || 102 || 102 || 99 Utilizzo degli impianti || 74% || 57% || 65% || 68% Indice (2008=100) || 100 || 77 || 88 || 92 Fonte: denuncia,
risposte al questionario (70) Sebbene i dati siano
leggermente cambiati gli andamenti e le conclusioni di cui ai considerando 87 e
88 del regolamento provvisorio rimangono identici, pertanto sono confermati. La
produzione è diminuita drasticamente nel 2009, per recuperare parzialmente nel
2010 e rimanere stabile nel PI, ma mantenendosi ancora sotto i livelli del
2008. La capacità di produzione si è mantenuta costante durante il periodo in
esame, mentre l'utilizzo degli impianti è diminuito, seguendo la tendenza
negativa della produzione. 6.2.2. Volume delle vendite, quota di
mercato e crescita || 2008 || 2009 || 2010 || PI Volume delle vendite (tonnellate) || 2 951 468 || 2 280 304 || 2 643 923 || 2 592 540 Indice (2008=100) || 100 || 77 || 90 || 88 Quota di mercato (%) || 56,8% || 58,8% || 58,1% || 53,9% Indice (2008=100) || 100 || 104 || 102 || 95 Fonte: denuncia,
risposte al questionario (71) Nel 2009 il volume delle
vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti ha subito un
brusco calo, pari al 23%. Nel 2010 il volume delle vendite è aumentato di 13
punti percentuali, ma ne ha persi due nel PI. Le conclusioni esposte nei
considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate. 6.2.3. Occupazione e produttività || 2008 || 2009 || 2010 || PI Occupazione (in ETP) || 7 088 || 6 470 || 6 097 || 6 046 Indice (2008=100) || 100 || 91 || 86 || 85 Produttività (t./ETP) || 627 || 543 || 655 || 665 Indice (2008=100) || 100 || 87 || 104 || 106 Fonte: denuncia,
risposte al questionario, Eurofer (72) Sebbene i dati siano
leggermente cambiati le conclusioni sull'occupazione di cui al considerando 92
del regolamento provvisorio sono confermate. 6.3. Dati relativi ai produttori
dell’Unione inclusi nel campione (indicatori microeconomici) (73) Dopo
la comunicazione dei risultati provvisori di cui ai considerando da 93 a 108 la
Commissione ha aggiornato le fonti di dati sulle quali aveva basato le sue
conclusioni. L'aggiornamento non ha comportato modifiche significative degli
indicatori pubblicati nel regolamento provvisorio né ha comportato modifiche
degli andamenti su cui la Commissione aveva basato la propria analisi del
pregiudizio. I dati aggiornati sono pubblicati in appresso. 6.3.1. Prezzi medi unitari dei
produttori rappresentativi dell'Unione (74) Nel 2009 dopo il calo del 21%
del prezzo unitario ad acquirenti indipendenti e le perdite connesse, il prezzo
unitario ha cominciato a risalire. Nel 2010 e durante il PI, l'aumento dei
costi avvenuto nell'industria dell'Unione ha potuto essere compensato solo da
un moderato aumento dei prezzi, appena sufficiente per mantenere la redditività
allo stesso basso livello per il 2010 e per il PI. Tale circostanza ha
comportato un'ulteriore perdita di quote di mercato in quanto i prezzi
all'importazione cinesi erano costantemente sottoquotati rispetto ai prezzi
dell'industria dell'Unione. || 2008 || 2009 || 2010 || PI Prezzo unitario nell'UE ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellate) || 1 023 || 805 || 911 || 994 Indice (2008=100) || 100 || 79 || 89 || 97 Costo unitario della produzione (EUR/tonnellate) || 925 || 884 || 893 || 978 Indice (2008=100) || 100 || 95 || 97 || 106 Fonte: risposte al
questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione 6.3.2. Redditività, flusso di cassa,
investimenti e utile sul capitale investito (75) La tabella seguente è
riproposta per facilità di consultazione poiché dati e quindi le conclusioni
tratte non sono mutati. || 2008 || 2009 || 2010 || PI Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE (in % del fatturato) || 6,7% || -9,3% || 2,8% || 2,6% Indice (2008=100) || 100 || -138 || 41 || 39 Flusso di cassa (in EUR) || 328 190 880 || 211 298 356 || 152 030 083 || 204 650 414 Indice (2008=100) || 100 || 64 || 46 || 62 Investimenti (EUR) || 55 717 957 || 4 537 128 || 12 530 132 || 15 302 264 Indice (2008=100) || 100 || 8 || 22 || 27 Indice di redditività sul capitale investito || 13,8% || -13,9% || 5,9% || 6% Indice (2008=100) || 100 || -101 || 43 || 44 Fonte: risposte al
questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione 6.3.3. Scorte (76) La tabella seguente è
riproposta per facilità di consultazione poiché dati e quindi le conclusioni
tratte non sono mutati. || 2008 || 2009 || 2010 || PI Scorte finali (in tonnellate) || 116 852 || 97 533 || 124 848 || 130 593 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 107 || 112 Fonte: risposte al
questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione 6.3.4. Occupazione, salari e
produttività (77) La tabella seguente è
riproposta per facilità di consultazione poiché dati e quindi le conclusioni
tratte non sono mutati. Costo medio del lavoro per addetto (EUR, produttori UE inclusi nel campione) || 60 959 || 57 892 || 58 637 || 62 347 Indice (2008=100) || 100 || 95 || 96 || 102 Fonte: risposte al
questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione 6.3.5. Uso vincolato e vendite
vincolate || 2008 || 2009 || 2010 || PI Uso vincolato e vendite vincolate (in tonnellate) || 1 135 987 || 914 412 || 986 386 || 970 757 Indice (2008=100) || 100 || 80 || 87 || 85 Quota di mercato || 22% || 24% || 22% || 20% Indice (2008=100) || 100 || 108 || 99 || 92 Fonte: denuncia e
risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel
campione || 2008 || 2009 || 2010 || PI Uso vincolato e vendite vincolate (EUR/tonnellate) || 962 || 802 || 901 || 965 Indice (2008=100) || 100 || 83 || 94 || 100 Fonte: risposte al
questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione (78) Nonostante le correzioni
apportate ai dati pubblicati nel regolamento provvisorio, le conclusioni
sull'uso vincolato e le vendite vincolate restano immutate. Il valore medio per
tonnellata delle vendite vincolate è rimasto stabile nel periodo in esame,
mantenendosi durante il periodo dell'inchiesta inferiore del 3% rispetto al
prezzo di vendita praticato ad acquirenti indipendenti dai produttori
dell'Unione inseriti nel campione. 6.4. Conclusioni sul pregiudizio (79) Stante quanto precede, si
confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 110 a 113 del
regolamento provvisorio. (80) In seguito alla pubblicazione
del regolamento provvisorio due parti si sono manifestate sostenendo che dati
più recenti sono più pertinenti per la determinazione del pregiudizio e che la
Commissione non avrebbe dovuto prendere l'anno 2008 come il punto di partenza
dell’analisi del pregiudizio, ma piuttosto avrebbe dovuto riferirsi al 2009.
Tali parti hanno affermato che secondo la giurisprudenza dell'OMC i dati
recenti sono più pertinenti nella determinazione del pregiudizio dei dati
storici e che il risultato di un confronto puntuale dipende in gran parte dagli
anni impiegati poiché da un anno a un altro si può ottenere un risultato
diverso. Un confronto effettuato sul periodo tra il 2009 e la fine del PI
presenta pertanto un andamento diverso da quello risultante dal confronto tra
l’inizio del periodo in esame e la fine del PI. (81) Tale argomentazione non è stata accolta. Seguendo la prassi
consueta e le raccomandazioni dell'OMC il periodo considerato è stato definito
come un periodo oggettivo di tre o quattro anni che termina alla fine del
periodo d'inchiesta, già di per sé un periodo di 12 mesi che termina alla data
più prossima possibile a quella di inizio. (82) Anche se il periodo
considerato iniziasse nel 2009 l'esistenza del grave pregiudizio rimarrebbe
accertata. L'industria dell'Unione non ha conseguito il proprio obiettivo di
profitto in un periodo in cui le importazioni sono aumentate nonostante
l'aumento dei volumi di produzione, dei volumi di vendite e della produttività.
All'aumento dei consumi avvenuto dopo il 2009 si è risposto con importazioni
dalla Cina e non con la produzione dell’industria dell’Unione, che tra il 2009
e la fine del PI ha perso quote di mercato. 7. NESSO DI CAUSALITÀ 7.1. Effetto delle importazioni
oggetto di dumping (83) In assenza
di osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando
da 115 a 119 del regolamento provvisorio. 7.2. Effetto di altri fattori 7.2.1. Importazioni da paesi terzi Paese || || 2008 || 2009 || 2010 || PI Corea del Sud || Volume (tonnellate) || 228 123 || 226 568 || 173 935 || 237 164 || Indice (2008=100) || 100 || 99 || 76 || 104 || Quota di mercato (%) || 4,4% || 5,8% || 3,8% || 4,9% || Indice (2008=100) || 100 || 133 || 87 || 112 || Prezzo medio || 901 || 727 || 846 || 903 || Indice (2008=100) || 100 || 81 || 94 || 100 India || Volume (tonnellate) || 159 999 || 149 138 || 155 384 || 141 391 || Indice (2008=100) || 100 || 93 || 97 || 88 || Quota di mercato (%) || 3,1% || 3,8% || 3,4% || 2,9% || Indice (2008=100) || 100 || 125 || 111 || 95 || Prezzo medio || 932 || 667 || 773 || 824 || Indice (2008=100) || 100 || 72 || 83 || 88 Altri paesi || Volume (tonnellate) || 249 151 || 158 461 || 124 319 || 167 007 || Indice (2008=100) || 100 || 64 || 50 || 67 || Quota di mercato (%) || 4,8% || 4,1% || 2,7% || 3,5% || Indice (2008=100) || 100 || 85 || 57 || 72 || Prezzo medio || 951 || 809 || 924 || 955 || Indice (2008=100) || 100 || 85 || 97 || 100 Totale di tutti i paesi terzi con l'eccezione della Repubblica popolare cinese || Volume (tonnellate) || 637 274 || 534 167 || 453 637 || 545 562 || Indice (2008=100) || 100 || 84 || 71 || 86 || Quota di mercato (%) || 12,3% || 13,8% || 10,0% || 11,3% || Indice (2008=100) || 100 || 112 || 81 || 92 || Prezzo medio || 929 || 735 || 842 || 898 || Indice (2008=100) || 100 || 79 || 91 || 97 Fonte: Eurostat (84) Le modifiche di modesta entità
apportate ai dati dell’industria dell’Unione hanno leggermente influito anche
sui dati relativi alle quote di mercato delle importazioni da paesi terzi. (85) Alcune parti hanno contestato
la decisione della Commissione di aprire un'inchiesta nei confronti della Cina
ma non nei confronti di India e Corea del Sud, sebbene i volumi e gli andamenti
dei prezzi di questi paesi collimassero con quelli della Repubblica popolare
cinese. (86) Come precisato ai considerando
da 120 a 122 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni
dall'India è diminuito durante il periodo considerato e le importazioni dalla
Corea del Sud sono aumentate solo del 4%. I prezzi dei prodotti indiani sono
diminuiti del 12% e quelli dei prodotti della Corea del Sud sono rimasti
stabili, mantenendosi tuttavia sempre più elevati di quelli della Cina. L'
obiezione è pertanto respinta in quanto la Commissione non ha ricevuto né
elementi di prova né denunce di pratiche di dumping e di un conseguente
pregiudizio relativi a tali paesi. (87) Si confermano pertanto le
conclusioni di cui ai considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio. 7.2.2. Andamento delle esportazioni
dell’industria UE || 2008 || 2009 || 2010 || PI Esportazioni, Eurostat (in tonnellate) || 669 790 || 612 204 || 580 477 || 605 760 Indice (2008=100) || 100 || 91 || 87 || 90 Prezzo medio (EUR/tonnellata) || 1 068 || 937 || 995 || 1 092 Indice (2008=100) || 100 || 88 || 93 || 102 Esportazioni da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione || 53 542 || 46 516 || 48 102 || 46 228 Indice (2008=100) || 100 || 87 || 90 || 86 Prezzo medio di vendita (EUR/t) || 1 086 || 826 || 984 || 1 132 Indice (2008=100) || 100 || 76 || 91 || 104 Fonte: Eurostat e
risposte al questionario, sottoposte a verifica (88) In assenza di osservazioni
sull'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le
conclusioni di cui ai considerando da 123 a 124. 7.2.3. Importazioni dell'industria
dell'Unione dalla Repubblica popolare cinese (89) Alcune parti continuato a
sostenere che, contrariamente a quanto affermato al considerando 125 del
regolamento provvisorio, il volume delle importazioni dell'industria
dell'Unione dalla Repubblica popolare cinese rappresentava quote fino al 40%
delle importazioni totali dalla Repubblica popolare cinese. Nessuna prova è
stata presentata a sostegno di tale affermazione che quindi non è stata
confermata. L'obiezione pertanto non è stata accolta. (90) Dopo la comunicazione delle
conclusioni finali un importatore ha asserito che l'industria dell'Unione
importava grandi quantità del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese
e ha utilizzato a titolo dimostrativo i dati relativi alle sue rivendite. (91) Il fatto che l'industria
dell'Unione abbia importato quantità di prodotto in esame dalla Repubblica
popolare cinese non è in causa. Anche utilizzando i dati dell'importatore
tuttavia il volume in questione è inferiore all'1% delle importazioni totali
dalla Repubblica popolare cinese ed è pertanto trascurabile. Come affermato al
considerando 125 del regolamento provvisorio le importazioni dell'industria
dell'Unione dalla Repubblica popolare cinese rappresentavano il 2-3% delle
importazioni totali dalla Repubblica popolare cinese nel periodo d'inchiesta. (92) Le conclusioni di cui al
considerando 125 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate. 7.2.4. Uso vincolato e vendite
vincolate (93) Dopo la comunicazione delle
conclusioni finali l'associazione CISA ha nuovamente denunciato il fatto che
l'industria dell'Unione forniva prodotti d'acciaio a rivestimento organico alle
proprie attività a valle "sovvenzionandole" con l'applicazione di
prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti nel segmento a valle. Non è
stato tuttavia presentato alcun elemento di prova che potesse modificare la
conclusione della Commissione di cui al considerando 127 del regolamento
provvisorio ossia che la differenza di prezzo tra vendite vincolate e non era
minima (2%) e che non si trattava di un caso di pregiudizio autoinflitto. (94) L'associazione CISA ha inoltre
contestato il costo di produzione dei prodotti d'acciaio a rivestimento
organico e, per estensione, i prezzi applicati alle vendite vincolate di tali
prodotti. Tenendo conto del prezzo dei nastri zincati per immersione, impiegati
come materia prima nella fabbricazione dei prodotti d'acciaio a rivestimento
organico, l'associazione sostiene che nel PI il costo di produzione di tali
prodotti non poteva essere superiore a 900 EUR/tonnellata. (95) La Commissione non contesta i
dati forniti dall'associazione CISA riguardanti il costo di produzione dei
nastri zincati a caldo per immersione, tuttavia rammenta che il costo di
produzione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico è stato verificato
presso tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione si è
accertata che l'importo citato al precedente considerando 74 corrisponda al
costo di produzione nella sua integralità (materie prime, lavorazione,
rivestimento, spese generali amministrative e di vendita, costi finanziari
ecc.). (96) L'associazione succitata ha
inoltre sostenuto che i prodotti d'acciaio a rivestimento organico fossero
venduti in perdita alle parti collegate avvenissero arrecando pregiudizio
all'industria dell'Unione. L'affermazione si basa sul confronto del costo
totale di produzione (978 EUR/tonnellata) rispetto al prezzo medio di vendita
alle parti collegate (965 EUR/tonnellata). (97) Sebbene sia vero che da un
semplice confronto matematico risulterebbe che le vendite alle parti collegate
avvenivano in perdita, ciò implicherebbe altresì che l'industria dell'Unione
avrebbe sostenuto per le vendite vincolate spese generali, amministrative e di
vendita e altre spese generali uguali a quelle sostenute per le vendite non
vincolate. Come si è affermato al considerando 105 del regolamento provvisorio,
ai prezzi di vendita alle parti collegate è stato applicato il metodo del costo
maggiorato o "cost plus" e pertanto l'industria dell'Unione
recuperava i propri costi su tali vendite. (98) In assenza di altre
osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 126 a 127 del
regolamento provvisorio. 7.2.5. Crisi economica (99) Dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni sulla comunicazione finale una parte ha
fatto notare che era annunciata la chiusura di uno stabilimento in Belgio e che
tale circostanza di forza maggiore creava difficoltà alla normale produzione e
spedizione in altri stabilimenti del Belgio. Tale parte ha sostenuto che
l'evento dimostrava la mancanza di sicurezza di approvvigionamento di prodotti
d'acciaio a rivestimento organico nell'UE, ragion per cui a importatori e utenti
doveva essere concessa la possibilità di procurarsi liberamente i prodotti
d'acciaio a rivestimento organico nell'UE o in Cina. (100) Tale argomentazione è stata
respinta. Dato che l'utilizzo degli impianti in UE è basso, la questione non
sta in un problema di approvvigionamento poiché l'industria dell'Unione dispone
della capacità adeguata. Comunque lo stabilimento che sarà chiuso in Belgio non
fabbrica prodotti d'acciaio a rivestimento organico. La sicurezza
dell'approvvigionamento è certo importante, ma i dazi proposti in tal caso non
sono destinati a bloccare la fornitura di prodotti d'acciaio a rivestimento
organico dalla Cina, ma semplicemente a evitare che tale fornitura sia oggetto
di dumping sul mercato dell'UE. (101) In assenza di altre osservazioni
su questo punto, si confermano i considerando 128 e 129 del regolamento
provvisorio. 7.2.6. Sovraccapacità strutturale (102) Alcune parti hanno asserito che
i produttori dell'Unione presentavano una sovraccapacità strutturale risultante
in un'offerta superiore alla domanda totale dell'Unione. Già in una fase
precedente era stata avanzata tale obiezione esaminata ai considerando da 130 a
132 del regolamento provvisorio. In mancanza di ulteriori elementi di prova su
questo punto, si confermano le conclusioni di tali considerando. 7.2.7. Aumento dei costi di produzione (103) Alcune parti hanno asserito che
il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione era in parte imputabile
all'aumento dei loro costi di produzione durante il periodo in esame. I dati di
cui sopra mostrano che il costo di produzione è aumentato in media solo del 6%.
In assenza di importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese,
l'industria dell'Unione avrebbe dovuto essere poter trasferire tale aumento
sugli acquirenti, invece i prezzi sono diminuiti del 3%. La richiesta di
considerare il costo di produzione come causa del pregiudizio non è pertanto
accolta. 7.3. Conclusioni relative al nesso
di causalità (104) In base a quanto detto le
conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 133 a 136 del regolamento
provvisorio, secondo cui le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica
popolare cinese hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base sono quindi
confermate. Si confermano inoltre le conclusioni provvisorie circa gli effetti
di altri fattori noti che potrebbero aver causato pregiudizio all'industria
dell'Unione: tali fattori non sono tali da inficiare il nesso di causalità stabilito
tra le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese e il
pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 8. INTERESSE DELL’UNIONE 8.1. Industria dell’Unione (105) Non sono pervenute né nuove
osservazioni né ulteriori informazioni in merito all'interesse dei produttori
dell'Unione in seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie. I
considerando da 138 a 143 del regolamento provvisorio circa l'interesse
dell'industria dell'Unione sono pertanto confermati. 8.2. Importatori, operatori
commerciali e utilizzatori (106) Alcuni importatori e altre
parti in causa hanno presentato osservazioni in seguito alla comunicazione
delle conclusioni finali, ma nulla è stato aggiunto in merito all'interesse di
importatori, operatori commerciali e utilizzatori. Si confermano pertanto le
conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 144 a 152 del regolamento
provvisorio circa l'interesse di questi gruppi. 8.3. Conclusioni relative
all’interesse dell’Unione (107) Stante quanto sopra, si confermano
le conclusioni provvisorie riguardanti l'interesse dell'Unione: non vi sono
motivi urgenti per impedire l'istituzione di misure definitive sulle
importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della
Repubblica popolare cinese. 9. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 9.1. Livello di eliminazione del
pregiudizio (108) Dopo la comunicazione delle
conclusioni provvisorie, due parti hanno sostenuto che le informazioni fornite
non spiegavano in modo esauriente il calcolo dei margini di sottoquotazione e
di vendita sottocosto. Come spiegato nella comunicazione delle conclusioni
provvisorie alcuni valori non sono stati comunicati nel rispetto della
riservatezza, poiché il modello in questione è fabbricato solo da uno o due
produttori dell'Unione. Nella comunicazione delle conclusioni finali tuttavia
sono stati indicate fasce di valori per tali modelli. (109) Alcune parti hanno contestato
il fatto che per calcolare il margine di pregiudizio si fosse stabilito il 6,7%
come obiettivo di profitto dell’industria dell’Unione. Secondo le loro
affermazioni un profitto simile è sovrastimato e irrealistico nell'attuale
contesto economico e il 2008 non è un anno rappresentativo in termini di
redditività, poiché si tratta di un anno eccezionale per l’industria
siderurgica. (110) La contestazione non è stata
accolta. In primis la redditività dei prodotti d'acciaio a rivestimento
organico in anni precedenti al 2008 è stata di fatto più elevata e ciò inficia
l'affermazione che il 2008 sia stato un anno eccezionale. In secondo luogo,
l'obiettivo di profitto è quello raggiungibile in assenza di importazioni
oggetto di dumping. Il 2008 è stato l'ultimo anno in cui gli effetti delle
importazioni oggetto di dumping non erano stati ancora integralmente avvertiti
dall'industria dell'Unione e quindi è un anno di riferimento adeguato a
stabilire l'obiettivo di profitto. (111) In seguito alla comunicazione
delle conclusioni finali alcune parti hanno nuovamente contestato il 6,7% come
obiettivo di profitto e il 2008 come anno di riferimento per determinare la
redditività. La questione non è accolta perché non è stata presentata alcuna
prova su quale sarebbe stato il livello di profitto dell'industria dell'Unione
nel 2008 in assenza della crisi finanziaria. L'ipotesi inoltre che il profitto
dell'industria dell'Unione nel 2008 sarebbe stato influenzato dalla crisi
finanziaria, rendendo tale anno eccezionale, sembrerebbe implicare che il
profitto realizzato nel 2008 è inferiore alle previsioni dell'industria per un
anno normale. (112) Le parti inoltre hanno
sostenuto che i volumi d'importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno
toccato il limite minimo nel 2009 e non nel 2008. Comunque, stante il fatto che
l'industria dell'Unione non ha realizzato profitti nel 2009, è impossibile
riferirsi a tale anno per stabilire un suo obiettivo di profitto. (113) L'associazione CISA ha
sostenuto inoltre che il profitto realizzato nel 2008 sulle vendite non
vincolate non può essere considerato come obiettivo di profitto perché in
quell'anno si è registrata la differenza maggiore tra vendite vincolate e non
vincolate. L'obiezione è stata respinta perché la differenza di prezzo non è
rilevante ai fini del calcolo del profitto sulle vendite non vincolate. (114) L'associazione CISA ha proposto
inoltre di basare l'obiettivo di profitto sulle vendite non vincolate di
prodotti d'acciaio a rivestimento organico sul profitto medio complessivo
realizzato dalla multinazionale ArceloMittal negli anni 2010 e 2011. La
proposta non è stata accolta in quanto non ritenuta una fonte attendibile di
profitto sulle vendite nell'Unione di prodotti d'acciaio a rivestimento
organico in assenza di importazioni oggetto di dumping; infatti il profitto del
gruppo ArceloMittal in tutto il mondo chiaramente non è rappresentativo del
profitto sulle vendite di prodotti d'acciaio a rivestimento organico
nell'Unione. (115) Le parti hanno inoltre
contestato i costi successivi all'importazione utilizzati per calcolare il
dazio provvisorio in quanto basati su dati forniti da un solo importatore. La
Commissione ha verificato i dati presso un secondo importatore in una fase
successiva e li ha utilizzati per ricalcolare i suddetti costi che, calcolata
la media tra le due società, sono leggermente diminuiti, aumentando in tal modo
i margini di pregiudizio. (116) Una parte ha contestato il
metodo di calcolo del margine di underselling impiegato dalla Commissione. Tale
contestazione tuttavia si basava sull'erronea supposizione che la Commissione
avesse calcolato il margine di underselling sottraendo il profitto medio
dell'industria dell'Unione nel PI (2,6%) dal prezzo di mercato per ottenere il
punto di pareggio (ossia un prezzo al quale sarebbe corrisposto un profitto
pari a zero) per poi aggiungervi l'obiettivo di profitto. (117) La Commissione ha calcolato il
margine di underselling aggiungendo l'obiettivo di profitto al costo di
produzione di ogni tipo di prodotto. Il metodo proposto dalla parte
summenzionata è viziato in quanto il profitto medio di 2,6% non è stato
automaticamente raggiunto per ogni vendita di ogni modello da tutte le aziende
di cui si sono utilizzati i dati. (118) Un parte ha inoltre contestato
i calcoli effettuati dalla Commissione per determinare il pregiudizio. La parte
summenzionata non aveva pieno accesso ai dati utilizzati dalla Commissione per
calcolare il margine di pregiudizio pertanto ha tentato di calcolarlo in base
ai propri dati, secondo una sua interpretazione della differenza di prezzo di
commercializzazione tra substrato rivestito di lega alluminio-zinco e substrato
rivestito di zinco, che ha calcolato in 50 USD/tonnellata. Questo
"ricalcolo", basato su dati incompleti, ha prodotto un margine di
pregiudizio minore rispetto a quello calcolato e comunicato dalla Commissione. (119) Questa argomentazione è stata
respinta perché analizzando integralmente i dati dei produttori esportatori e
dell'industria dell'Unione, non si è potuto ricavare la differenza di prezzo
presupposta. Di conseguenza va sottolineato che i dati impiegati dalla parte
summenzionata non erano completi e perciò non potevano costituire un base
attendibile per riprodurre i calcoli effettuati dalla Commissione per
determinare il pregiudizio. (120) Sono pertanto confermati i
considerando da 154 a 158 del regolamento provvisorio. 9.2. Misure definitive (121) Alla luce delle conclusioni
raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità
e l'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del
regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari
della Repubblica popolare cinese, di importo corrispondente al più basso tra il
margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla
regola del dazio inferiore. Nel caso di specie, l’aliquota del dazio deve
pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato. (122) Sette società che non facevano
parte del campione hanno collaborato all'inchiesta antidumping, ma non
all'inchiesta parallela antisovvenzioni. Per queste società, l'aliquota del
dazio antidumping è fissata a zero. Nell'inchiesta antisovvenzioni, queste
società saranno soggette all'aliquota di dazio residua. (123) Per garantire la parità di
trattamento tra eventuali nuovi produttori esportatori e le società che hanno
collaborato all’inchiesta ma che non inserite nel campione, si ritiene
opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di
dette società venga applicata anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero
altrimenti diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del
regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al
campionamento. (124) In base a quanto precede, le
aliquote alle quale tali dazi saranno introdotti sono fissate come segue: Nome della società || Margine di sovvenzione || Margine di dumping || Margine di pregiudizio || Dazio compensativo || Dazio antidumping Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 29,7% || 60,9% || 55,8% || 29,7% || 26,1% Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 23,8% || 48,9% || 29,7% || 23,8% || 5,9% Union Steel China || 26,8% || 50,9% || 13,7% || 13,7% || 0% Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping (fatta eccezione per le società soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento antisovvenzioni) || 26,8% || 55,0% || 43,0% || 26,8% || 16,2% Società che non hanno cooperato || 44,7% || 68,1% || 58,3% || 44,7% || 13,6% 10. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL
DAZIO PROVVISORIO (125) In considerazione dell'entità
dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito
dall'industria dell'Unione, tenendo conto del fatto che nell'inchiesta
antisovvenzioni parallela non sono state istituite misure provvisorie, si
ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping
provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente
riscossi sino a concorrenza del dazio istituito in via provvisoria. In tali
circostanze è opportuno riscuotere definitivamente il dazio provvisorio alle
aliquote definite nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
845/2012. È opportuno tuttavia liberare gli importi depositati a titolo
provvisorio per i prodotti con un substrato con un rivestimento metallico di
cromo o stagno, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti d'acciaio a rivestimento
organico, vale a dire prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati
(escluso l'acciaio inossidabile) che sono dipinti, verniciati o rivestiti di
materie plastiche, almeno su un lato, esclusi i cosiddetti "pannelli
sandwich" del tipo utilizzato in edilizia e costituiti da due lamiere
esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita
tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco
(vernice ricca di zinco contenente in peso il 70% o più di zinco) ed esclusi i
prodotti costituititi da substrato con rivestimento metallico di cromo o
stagno, attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80 11, 7210 70 80
91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91,
7226 99 70 11 e 7226 99 70 91) e originari della Repubblica popolare cinese. 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo
è la seguente: Società || Dazio (%) || Codice addizionale TARIC Union Steel China || 0% || B311 Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 26,1% || B312 Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 5,9% || B313 Angang Steel Company Limited || 16,2% || B314 Anyang Iron Steel Co. Ltd || 0% || B315 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd || 0% || B316 Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd. || 16,2% || B317 Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd. || 16,2% || B318 Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd. || 16,2% || B319 Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd. || 0% || B320 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd. || 16,2% || B321 Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd. || 0% || B322 Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd. || 0% || B323 Jigang Group Co., Ltd. || 16,2% || B324 Maanshan Iron&Steel Company Limited || 16,2% || B325 Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd. || 16.2% || B326 Shandong Guanzhou Co. Ltd. || 16,2% || B327 Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd. || 16,2% || B328 Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd. || 16,2% || B329 Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd. || 16,2% || B330 Wuhan Iron And Steel Company Limited || 16,2% || B331 Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd. || 0% || B332 Xinyu Iron And Steel Co.Ltd. || 0% || B333 Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd. || 16,2% || B334 Tutte le altre società || 13,6% || B999 5. Salvo diversa indicazione, si applicano le
norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi
depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n.
845/2012 sono definitivamente riscossi all'aliquota fissata all'articolo 1 di
tale regolamento. Tuttavia è opportuno liberare gli importi depositati a titolo
provvisorio per i prodotti costituiti di un substrato con rivestimento
metallico di cromo o stagno. Articolo 3 Qualora un produttore della Repubblica
popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della
Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta
(1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011), non collegato ad alcun esportatore
o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, che ha
effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale
irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante nell'Unione dopo la fine
del periodo di inchiesta, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su
proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato
consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, in modo da attribuire al
produttore in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che
hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33.