52013PC0082

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2013/082 final - 2013/0051 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Contesto generale La presente proposta viene presentata nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità degli obblighi sostanziali e procedurali di tale regolamento.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33) ha istituito misure antidumping provvisorie sullo stesso gruppo di prodotti.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità di quanto disposto dal regolamento di base.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non contiene disposizioni sulla valutazione d'impatto generale ma comprende un elenco completo delle condizioni da valutare.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte Il 18 settembre 2012 la Commissione ha introdotto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame con conseguente pregiudizio per l'industria dell'Unione. È stato inoltre accertato che l'adozione di misure antidumping non era contraria all'interesse dell'Unione. Si propone pertanto che il Consiglio adotti proposta di regolamento allegata che dispone misure antidumping definitive sulle importazioni di taluni prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese.

Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito "il regolamento di base").

Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte nel seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non è necessario indicare il modo per ridurre al minimo e adeguare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2013/0051 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (nel seguito "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (nel seguito "la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.           MISURE PROVVISORIE

(1)       Con il regolamento (UE) n. 845/2012[2] (nel seguito "il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio (nel seguito "le misure provvisorie") sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese.

(2)       Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da Eurofer (nel seguito "il denunciante") per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 70%, della produzione totale dell'Unione di prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2.           PROCEDURA SUCCESSIVA

(3)       In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie (nel seguito "comunicazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4)       La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi delle società sottoelencate:

– Macrometal, Amburgo

(5)       In seguito tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali s'intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori (nel seguito "comunicazione delle conclusioni definitive") Alle parti è stato concesso un termine entro il quale presentare osservazioni sulle conclusioni definitive.

(6)       Se ritenute pertinenti le osservazioni orali e scritte inviate dalle parti sono state esaminate e prese in considerazione.

2.1.        Periodo dell'inchiesta

(7)       Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 (nel seguito ''periodo dell'inchiesta'' o ''PI''). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2008 e la fine del PI (nel seguito "periodo in esame").

3.           PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

3.1.        Richieste di esclusione di prodotti

(8)       Nei considerando 19 e 20 del regolamento provvisorio si affermava che la Commissione aveva ricevuto numerose richieste di esclusione di prodotti e che al momento della pubblicazione del regolamento provvisorio non era stata raggiunta alcuna conclusione.

(9)       Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie la Commissione ha ricevuto altre domande che ha esaminato nel modo seguente.

3.1.1.     Prodotti d'acciaio a rivestimento organico con rivestimento metallico di cromo o stagno

(10)     Un utilizzatore di prodotti di acciaio a rivestimento organico ha chiesto di escludere dalla definizione del prodotto quelli costituiti da un substrato sul quale è applicato un rivestimento metallico di cromo o stagno. L’inchiesta ha stabilito che il rivestimento metallico di cromo o stagno rende questo tipo di prodotto fisicamente e chimicamente diverso dai prodotti di acciaio a rivestimento organico in esame. I prodotti a rivestimento metallico di cromo o stagno sono impiegati quasi esclusivamente nel settore degli imballaggi alimentari e in quello dei cavi. Anche gli operatori dell'industria dell'Unione hanno chiarito che non era loro intenzione inserire tale prodotto nella definizione del prodotto. Per questi motivi i prodotti d'acciaio costituiti da un substrato sul quale è applicato un rivestimento metallico di cromo o stagno sono stati esclusi dall'ambito d'inchiesta sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico.

(11)     L'associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association – nel seguito "CISA"), due importatori e un utilizzatore hanno proposto di escludere altri quattro tipi di prodotto. Tali richieste sono state respinte dopo debito esame per i motivi esposti di seguito.

3.1.2.     Lamiere laminate a caldo con primer di protezione organico o inorganico

(12)     La richiesta è stata respinta in quanto gli anzidetti prodotti non rientrano nei codici NC oggetto dell'inchiesta. La loro verniciatura o rivestimento hanno solo lo scopo di proteggerli dalla ruggine pertanto rientrano nella voce NC 7208 e non nella voce NC 7210. Le lamiere laminate a caldo con primer di protezione, organico o inorganico, non rientrano nella definizione del prodotto in esame e pertanto non possono esserne escluse.

3.1.3.     Prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri

(13)     L'associazione CISA e due importatori hanno richiesto di escludere i prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri che rappresentano tra il 5% e il 10% delle importazioni dalla Cina, affermando che sussisteva concorrenza diretta tra le esportazioni cinesi e la produzione dell'industria dell'Unione solo nel caso di prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,25 e 0,6 millimetri.

(14)     La richiesta non è stata accolta poiché sia gli esportatori cinesi sia l'industria dell'Unione fabbricano e vendono prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri e pertanto tali prodotti sono evidentemente in concorrenza tra loro. Nessun elemento probante è stato addotto a dimostrazione che i prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore maggiore di 0,6 millimetri non sono in concorrenza con prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore inferiore a 0,6 millimetri e che pertanto questi ultimi costituiscono un tipo di prodotto differente. I prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore inferiore e superiore a 0,6 millimetri presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati ai medesimi usi finali quindi costituiscono lo stesso prodotto.

3.1.4.     Prodotti d'acciaio a rivestimento organico costituiti da substrato sul quale è applicato un rivestimento di lega allumino-zinco

(15)     I due importatori hanno asserito che solo quattro produttori dell'Unione posseggono la licenza per produrre questo tipo di prodotto e che solo una società lo produce effettivamente. Hanno inoltre asserito che il prodotto anzidetto ha caratteristiche diverse da quelle dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico rivestiti di zinco.

(16)     La richiesta di esclusione non è stata accolta in quanto i due tipi di prodotto sono intercambiabili con usi che si sovrappongono e durante il periodo dell'inchiesta almeno due produttori dell'Unione che hanno collaborato fabbricavano questo prodotto. Occorre osservare che solo un produttore esportatore cinese che ha collaborato ha esportato questo tipo di prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3.1.5.     Prodotti d'acciaio a rivestimento organico costituititi da substrato sul quale è applicato un rivestimento a lega di zinco

(17)     La richiesta di esclusione non è stata accolta poiché, contrariamente all'asserzione di un utilizzatore, tale prodotto è fabbricato e venduto in quantità notevoli da vari produttori dell'Unione e ha sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi impieghi di altri tipi di prodotti d'acciaio a rivestimento organico.

3.2.        Richiesta di inclusione

(18)     In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, un'associazione ha chiesto di includere nella definizione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico quelli con rivestimento metallico di cromo o stagno, classificati nei codici TARIC 7210 12 20 10 e 7210 50 00 10. La richiesta è stata respinta in quanto tali codici non erano inclusi nella denuncia iniziale e i prodotti rientranti in tali codici presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse dai prodotti oggetto della denuncia.

3.3.        Prodotto in esame

(19)     Essendo stata accettata l'esclusione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico con rivestimento metallico di cromo o stagno, le conclusioni provvisorie riguardanti il prodotto in esame di cui ai considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio sono modificate di conseguenza.

(20)     Il prodotto in esame quindi è ora rappresentato da determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, ossia i prodotti laminati piatti di acciaio legato e non legato (escluso l'acciaio inossidabile) dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo utilizzato in edilizia e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro, esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70% o più di zinco) ed esclusi i prodotti costituititi da substrato sul quale è applicato un rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 e originari della Repubblica popolare cinese (nel seguito "il prodotto in esame").

3.4.        Prodotto simile

(21)     In assenza di osservazioni in merito alle conclusioni esposte nei considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile.

4.           DUMPING

(22)     In seguito all'adozione di misure provvisorie e alla comunicazione delle conclusioni provvisorie della Commissione ai produttori esportatori cinesi, diversi tra questi ultimi hanno inviato osservazioni sul tema del dumping.

4.1.        Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM")

(23)     In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 21 a 38 del regolamento provvisorio. Dei due gruppi di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato e che avevano chiesto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato, nessuno ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri per la concessione del TEM.

4.2.        Trattamento individuale (TI)

(24)     Due produttori esportatori hanno soddisfatto i criteri per la concessione del trattamento individuale (cfr. considerando 40 del regolamento provvisorio). Un'altra parte ha ripresentato la propria richiesta di TI e di esame individuale. Più precisamente ha ritirato la richiesta di TEM ma ha confermato quella di trattamento e di esame individuali. Si è considerato pertanto che la richiesta riguardasse l'esame individuale ed è quindi stata inclusa tra quelle di cui al considerando 41 del regolamento provvisorio. In forza dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Come spiegato in modo più dettagliato ai considerando da 26 a 31, la richiesta di dazio individuale è stata respinta.

(25)     In assenza di osservazioni riguardanti il trattamento individuale si confermano i considerando da 39 a 40 del regolamento provvisorio.

4.3.        Esame individuale

(26)     Otto produttori esportatori che hanno collaborato hanno richiesto l’esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Come illustrato ai considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio, confermati con il presente regolamento, un produttore esportatore cinese, Union Steel China, che aveva richiesto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato era stato sottoposto a controllo nell'ambito dell'esame della sua richiesta.

(27)     Per quanto riguarda tutte le altre richieste di esame individuale si è concluso che tale esame sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe compromesso la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Di conseguenza le richieste non sono state accolte.

(28)     Una parte ha contestato la gravosità della sua richiesta fosse ritenuta gravosa in termini amministrativi in quanto dopo la fase provvisoria i servizi della Commissione dispongono ancora di sei mesi prima della decisione definitiva. In altri procedimenti inoltre i servizi della Commissione hanno concesso l'esame individuale dopo la fase provvisoria.

(29)     Un'altra parte, già menzionata al considerando 24, ha sostenuto che doveva esserle concesso un esame individuale poiché aveva fornito le informazioni necessarie entro i termini fissati e l'esame individuale era già stato concesso a Union Steel China, un altro produttore esportatore.

(30)     Le decisioni riguardanti la concessione dell'esame individuale sono prese caso per caso, tenendo conto del numero di domande presentate e del tempo a disposizione per la loro valutazione. Nel caso di specie, tenuto conto del numero di domande presentate, della scarsa disponibilità di tempo dopo l'esame dei produttori esportatori inseriti nel campione, della richiesta di TEM del produttore esportatore non incluso nel campione e dei termini procedurali da rispettare, è stato deciso di non accogliere le richieste, come affermato al considerando 27.

(31)     Come spiegato al considerando 41 del regolamento provvisorio per quanto riguarda Union Steel China le circostanze sono diverse in quanto la società era già stata sottoposta a controlli nell'ambito dell'esame della sua richiesta di TEM.

4.4.        Valore normale

4.4.1.     Paese di riferimento

(32)     In assenza di altre osservazioni in merito alla scelta del Canada come paese di riferimento, si confermano i considerando da 43 a 49 del regolamento provvisorio.

4.4.2.     Determinazione del valore normale

(33)     Il valore normale è stato calcolato in base ai dati forniti dall'unico produttore che ha collaborato nel paese di riferimento (il Canada). Il valore normale perciò è stato stabilito in base ai prezzi sul mercato interno e al valore normale costruito di un produttore canadese del prodotto simile, come è illustrato ai considerando da 50 a 55 del regolamento provvisorio.

(34)     Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie due produttori esportatori cinesi hanno asserito che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti in merito al valore normale nel paese di riferimento, in particolare per quanto concerne i diversi tipi di prodotto, la comparabilità dei prodotti, la rappresentatività e gli adeguamenti.

(35)     Tali osservazioni sono state accolte in parte. La Commissione ha fornito ai produttori esportatori cinesi tutte le informazioni pertinenti riguardanti i dati utilizzati per calcolare il valore normale che potevano essere divulgate senza violare le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base, ossia fornire le informazioni garantendo al tempo stesso che i dati riservati forniti dal produttore canadese fossero trattati in quanto tali e non fossero divulgati a terzi. Le informazioni fornite al produttore esportatore permettevano di capire la metodologia utilizzata a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base. Si è constatato, tuttavia, che sarebbe stato possibile fornire dati più dettagliati per tipo di prodotto ricorrendo a fasce di valori per rispettare il carattere riservato dei dati. Nella comunicazione definitiva sono state fornite sia le informazioni anzidette sia informazioni più dettagliate in merito ai motivi per i quali alcuni tipi di prodotti non sono stati ritenuti rappresentativi e in merito agli adeguamenti apportati al valore normale.

(36)     Dopo la comunicazione finale una parte ha riconosciuto che effettivamente erano stati forniti dati più dettagliati, sostenendo tuttavia che essi erano ancora lacunosi, in particolare rispetto al costo di fabbricazione impiegato per costruire il valore normale dei tipi di prodotto non venduti sul mercato interno.

(37)     Per tali tipi di prodotto non venduti sul mercato interno è stato impiegato come base il costo di fabbricazione dei tipi di prodotto simili più aderenti, opportunamente adeguato. Sebbene non fossero identici a quelli esportati dai produttori esportatori cinesi, essi presentavano comunque notevoli somiglianze con quelli venduti dai produttori esportatori cinesi, poiché in generale variava solo lo spessore del rivestimento organico;di conseguenza le differenze dei costi di fabbricazione sono state considerate irrilevanti.

(38)     Come riconosciuto da tale parte nelle sue osservazioni, nella comunicazione finale la Commissione ha fornito dati più dettagliati presentandoli per fasce, tra questi anche quelli relativi ai costi di fabbricazione, alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto nel paese di riferimento impiegati per costruire il valore normale, i dati relativi al livello complessivo degli adeguamenti apportati al valore normale, i dati relativi al valore normale finale per gruppo di tipi di prodotto, i dati riguardanti la rappresentatività nonché la natura e gli effetti degli adeguamenti apportati al valore normale.

(39)     Come si evince da quanto precede la comunicazione finale effettuata a norma delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento di base permetteva alle parti di comprendere nei dettagli la metodologia impiegata a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di base. A tutte le parti inoltre è stata data la possibilità di presentare osservazioni tale comunicazione. Se ne conclude pertanto che l'informazione era completa e che i diritti di difesa delle parti in causa sono stati pienamente rispettati.

(40)     Una parte ha sostenuto che nei casi in cui era stato costruito il valore normale non era chiaro come si generavano le spese generali, amministrative e di vendita né quale fosse la fonte del profitto. Al considerando 55 del regolamento provvisorio si è già spiegato tuttavia che nei casi in cui si è dovuto costruire il valore normale si è fatto ricorso alle spese generali, amministrative e di vendita e al margine di profitto del produttore canadese per i tipi di prodotto risultati remunerativi. In conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, i costi di vendita, generali e amministrativi e il profitto sono basati sui dati verificati relativi ai costi sostenuti e alle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento, nel corso di normali operazioni commerciali.

(41)     Stante quanto precede, sono confermati i considerando da 50 a 55 del regolamento provvisorio.

4.5.        Prezzo all'esportazione

(42)     In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 56 del regolamento provvisorio.

4.6.        Confronto

(43)     Due parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti in merito alla comparabilità dei tipi di prodotto e alla rappresentatività a livello del tipo di prodotto.

(44)     Come chiarito al precedente considerando 35 la Commissione ha fornito ai produttori esportatori cinesi tutti i dati pertinenti la cui divulgazioni le era consentita, tenendo conto delle disposizioni in materia di riservatezza del regolamento di base. In effetti in seguito a tale osservazione presentata dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie sono state fornite informazioni più dettagliate per tipo di prodotto e tra esse i motivi per i quali alcuni tipi di prodotto non erano stati considerati rappresentativi, ragion per cui si è dovuto determinare il valore normale costruito.

(45)     In seguito alla visita di verifica presso il produttore canadese del paese di riferimento, il valore normale di alcuni tipi di prodotto è stato ridotto effettuando un adeguamento a titolo delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, soprattutto a ragione del fatto che la qualità del rivestimento organico utilizzato dal produttore canadese per alcuni tipi di prodotto era diversa da quella del rivestimento impiegato dai produttori esportatori cinesi. Questi adeguamenti hanno dato luogo a una riduzione del valore normale per i tipi di prodotto in esame.

(46)     Una parte ha chiesto di conoscere l'importo di ogni adeguamento applicato nella determinazione del valore normale, ma nel rispetto della riservatezza dei dati forniti dal produttore canadese, la richiesta non è stata accolta. Nella comunicazione finale è stata tuttavia resa nota la percentuale complessiva degli adeguamenti che dimostrava l'irrilevanza degli effetti di tali adeguamenti.

(47)     Come indicato nel precedente considerando 37, anche nei casi in cui si sono rilevate differenze, i tipi di prodotto che erano venduti sul mercato interno presentavano comunque somiglianze notevoli con i tipi venduti dai produttori esportatori cinesi. Le somiglianze di questi tipi di prodotto riguardavano la qualità dell'acciaio, l'ampiezza e lo spessore del substrato utilizzato nonché il tipo e la massa del rivestimento metallico.

(48)     Come indicato nel precedente considerando 45, ove opportuno è stato effettuato un adeguamento a titolo delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, a causa della diversa qualità del rivestimento organico rispetto ad alcuni tipi di prodotto. Per stabilire il valore di mercato della differenza si è considerata sia la differenza di costo media del prodotto maggiormente somigliante sia i prezzi di mercato a livello internazionale.

(49)     La stessa parte desiderava sapere se nelle spese generali, amministrative e di vendita erano state calcolate anche le spese di trasporto e assicurazione. Occorre precisare che il confronto è stato effettuato franco fabbrica, tali costi quindi non sono stati inclusi.

(50)     Una parte ha osservato che si sarebbe dovuta considerare sia la sua richiesta di adeguamento in relazione al valore di tre fatture sia una particolare operazione di vendita, elementi entrambi trascurati. La richiesta si riferiva al risarcimento di un cliente in relazione a vendite effettuate prima del periodo d'inchiesta. Tale risarcimento era stato trattato come sconto calcolato sul valore delle tre fatture anzidette emesse nel periodo d'inchiesta, le quali presentavano pertanto valori artificialmente ridotti. L'osservazione è stata accolta. L'adeguamento richiesto è stato effettuato e l'operazione di vendita, erroneamente omessa, è stata inclusa nel calcolo del prezzo all'esportazione.

(51)     In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 57 del regolamento provvisorio.

4.7.        Margine di dumping

(52)     In assenza di osservazioni al riguardo, si conferma la metodologia di cui ai considerando 58 e 59 del regolamento provvisorio.

(53)     Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione è stata informata del fatto che alcune società commerciali, che non fabbricano il prodotto in esame, erano state citate nel dispositivo del regolamento. Tali società commerciali sono state rimosse dal dispositivo e ora vi sono citati solo i produttori esportatori.

(54)     Tenuto conto dell'adeguamento del valore normale e dell'adeguamento minimo del prezzo all'esportazione di cui ai precedenti considerando da 45 a 50, in mancanza di ulteriori osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

Nome della società || Margine di dumping

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 60,9%

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 48,9%

Union Steel China || 50,9%

Altre società che hanno collaborato || 55,0%

Società che non hanno cooperato || 68,1%

(55)     In base ai fatti di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio, il margine di dumping definitivo a livello nazionale per la Repubblica popolare cinese è stato calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato stabilito per i tipi di prodotto rappresentativi di produttori esportatori. Tenuto conto dell'adeguamento del valore normale di cui al precedente considerando 45, dei dazi compensativi a fronte delle sovvenzioni alle esportazioni e imposti per gli stessi prodotti nel parallelo procedimento antisovvenzioni e in mancanza di ulteriori osservazioni al riguardo, si è stabilito che il livello di dumping nazionale è pari al 68,1% del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non pagato.

5.           PREGIUDIZIO

5.1.        Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(56)     In assenza di ulteriori osservazioni relative alla produzione dell'Unione, si confermano i considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio.

5.2.        Mercato dell’Unione

(57)     In assenza di ulteriori osservazioni relative al mercato dell'Unione, si confermano i considerando da 65 a 69 del regolamento provvisorio.

5.3.        Consumo nell’Unione

(58)     In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, alcune parti hanno fatto notare alcune incoerenze nei dati relativi al pregiudizio pubblicati. La Commissione li ha riesaminati e ha riveduto ove necessario quelli relativi all’industria e al mercato dell’Unione. Sebbene la revisione abbia comportato la modifica di alcune cifre in relazione a determinati anni, le tendenze e le conclusioni su tali dati restano in linea di massima invariate.

(59)     Dopo la revisione menzionata il consumo totale dell'Unione ha subito l'evoluzione seguente:

|| 2008 || 2009 || 2010 || PI

Consumo (in tonnellate) || 5 197 716 || 3 879 380 || 4 548 528 || 4 811 310

Indice (2008=100) || 100 || 75 || 88 || 93

(60)     Il consumo totale sul mercato dell'UE si è ridotto del 7% nel corso del periodo considerato. Tra il 2008 e il 2009 ha subito una contrazione pari al 25% imputabile agli effetti negativi della crisi economica a livello mondiale, in particolare nel settore delle costruzioni. Successivamente, dal 2009 al PI, il consumo ha iniziato a recuperare terreno aumentando di 18 punti percentuali, senza tuttavia raggiungere il livello iniziale del 2008.

(61)     In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 70 a 72 del regolamento provvisorio.

5.4.        Importazioni nell'Unione e quota di mercato

(62)     Nel periodo in esame le importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno mostrato la seguente evoluzione: le quote di mercato sono cambiate in seguito alle modifiche dei dati relativi al consumo:

|| 2008 || 2009 || 2010 || PI

Volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (in tonnellate) || 472 988 || 150 497 || 464 582 || 702 452

Indice (2008=100) || 100 || 32 || 98 || 149

Quota di mercato || 9,1% || 3,9% || 10,2% || 14,6%

Indice (2008=100) || 100 || 43 || 112 || 160

Fonte: Eurostat

(63)     La modifica dei dati riguardanti il consumo di cui sopra ha comportato anche la variazione della quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese rispetto a quella pubblicata nel regolamento provvisorio. L'andamento tuttavia rimane il medesimo. La quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è notevolmente aumentata passando da 9,1% all'inizio del periodo in esame al 14,6% alla fine di tale periodo. Nel 2009 dopo una diminuzione che rispecchiava la forte contrazione dei consumi dovuta alla crisi economica, le importazioni sono riprese a ritmo molto sostenuto recuperando in un anno la quota di mercato del 2008, ossia ritornando ai livelli precrisi e addirittura superandoli ampiamente entro la fine del PI.

5.4.1.     Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

(64)     In seguito alla comunicazione delle conclusioni un produttore esportatore ha chiesto maggiori dettagli sul calcolo della sottoquotazione del prezzo nei casi in cui non vi era esatta corrispondenza tra il tipo di prodotto esportato dalla Repubblica popolare cinese e il tipo di prodotto venduto sul mercato dell'Unione dall'industria dell'Unione. Ha inoltre chiesto di precisare se era stato applicato un adeguamento per tener conto delle differenze fisiche nei casi in cui non si era riscontrata l'esatta corrispondenza.

(65)     Nei casi in cui tra il tipo di prodotto esportato e il tipo di prodotto venduto dall'industria dell'Unione non vi era esatta corrispondenza, la Commissione ha confrontato il tipo di prodotto esportato con il tipo di prodotto venduto dall'industria dell'Unione che presentava le somiglianze maggiori. In tali casi si è eseguito un confronto con il tipo di prodotto a forte somiglianza ossia la cui sola differenza riguardava lo spessore del substrato.

(66)     Quando i tipi di prodotto a forte somiglianza erano più di uno, la Commissione ha confrontato il tipo di prodotto esportato con il tipo di prodotto meno costoso venduto sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che lo spessore del suo substrato fosse maggiore o minore. Non si è pertanto ritenuto necessario applicare un adeguamento a titolo delle differenze fisiche.

(67)     In assenza di altre osservazioni sui prezzi all'importazioni e sulla sottoquotazione del prezzo, si confermano i considerando da 78 a 81 del regolamento provvisorio.

6.           Situazione economica dell’industria dell’Unione

6.1.        Osservazioni preliminari

(68)     In assenza di commenti in merito alle considerazioni preliminari sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni dei considerando da 82 a 85.

6.2.        Dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso (indicatori macroeconomici)

(69)     Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie dei considerando da 86 a 92 la Commissione ha aggiornato le fonti di dati sulle quali tali conclusioni erano basate. L'aggiornamento non ha comportato modifiche significative degli indicatori pubblicati nel regolamento provvisorio né ha comportato modifiche degli andamenti su cui la Commissione aveva basato la propria analisi del pregiudizio. I dati aggiornati sono pubblicati in appresso.

6.2.1.     Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

|| 2008 || 2009 || 2010 || PI

Volume di produzione (in tonnellate) || 4 447 780 || 3 514 965 || 3 992 209 || 4 018 310

Indice (2008=100) || 100 || 79 || 90 || 90

Capacità produttiva (tonnellate) || 6 007 536 || 6 128 301 || 6 099 587 || 5 923 311

Indice (2008=100) || 100 || 102 || 102 || 99

Utilizzo degli impianti || 74% || 57% || 65% || 68%

Indice (2008=100) || 100 || 77 || 88 || 92

Fonte: denuncia, risposte al questionario

(70)     Sebbene i dati siano leggermente cambiati gli andamenti e le conclusioni di cui ai considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio rimangono identici, pertanto sono confermati. La produzione è diminuita drasticamente nel 2009, per recuperare parzialmente nel 2010 e rimanere stabile nel PI, ma mantenendosi ancora sotto i livelli del 2008. La capacità di produzione si è mantenuta costante durante il periodo in esame, mentre l'utilizzo degli impianti è diminuito, seguendo la tendenza negativa della produzione.

6.2.2.     Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

|| 2008 || 2009 || 2010 || PI

Volume delle vendite (tonnellate) || 2 951 468 || 2 280 304 || 2 643 923 || 2 592 540

Indice (2008=100) || 100 || 77 || 90 || 88

Quota di mercato (%) || 56,8% || 58,8% || 58,1% || 53,9%

Indice (2008=100) || 100 || 104 || 102 || 95

Fonte: denuncia, risposte al questionario

(71)     Nel 2009 il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti ha subito un brusco calo, pari al 23%. Nel 2010 il volume delle vendite è aumentato di 13 punti percentuali, ma ne ha persi due nel PI. Le conclusioni esposte nei considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

6.2.3.     Occupazione e produttività

              || 2008 || 2009 || 2010 || PI

Occupazione (in ETP) || 7 088 || 6 470 || 6 097 || 6 046

Indice (2008=100) || 100 || 91 || 86 || 85

Produttività (t./ETP) || 627 || 543 || 655 || 665

Indice (2008=100) || 100 || 87 || 104 || 106

Fonte: denuncia, risposte al questionario, Eurofer

(72)     Sebbene i dati siano leggermente cambiati le conclusioni sull'occupazione di cui al considerando 92 del regolamento provvisorio sono confermate.

6.3.        Dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione (indicatori microeconomici)

(73)     Dopo la comunicazione dei risultati provvisori di cui ai considerando da 93 a 108 la Commissione ha aggiornato le fonti di dati sulle quali aveva basato le sue conclusioni. L'aggiornamento non ha comportato modifiche significative degli indicatori pubblicati nel regolamento provvisorio né ha comportato modifiche degli andamenti su cui la Commissione aveva basato la propria analisi del pregiudizio. I dati aggiornati sono pubblicati in appresso.

6.3.1.     Prezzi medi unitari dei produttori rappresentativi dell'Unione

(74)     Nel 2009 dopo il calo del 21% del prezzo unitario ad acquirenti indipendenti e le perdite connesse, il prezzo unitario ha cominciato a risalire. Nel 2010 e durante il PI, l'aumento dei costi avvenuto nell'industria dell'Unione ha potuto essere compensato solo da un moderato aumento dei prezzi, appena sufficiente per mantenere la redditività allo stesso basso livello per il 2010 e per il PI. Tale circostanza ha comportato un'ulteriore perdita di quote di mercato in quanto i prezzi all'importazione cinesi erano costantemente sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.

              || 2008 || 2009 || 2010 || PI

Prezzo unitario nell'UE ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellate) || 1 023 || 805 || 911 || 994

Indice (2008=100) || 100 || 79 || 89 || 97

Costo unitario della produzione (EUR/tonnellate) || 925 || 884 || 893 || 978

Indice (2008=100) || 100 || 95 || 97 || 106

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

6.3.2.     Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

(75)     La tabella seguente è riproposta per facilità di consultazione poiché dati e quindi le conclusioni tratte non sono mutati.

              || 2008 || 2009 || 2010 || PI

Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE (in % del fatturato) || 6,7% || -9,3% || 2,8% || 2,6%

Indice (2008=100) || 100 || -138 || 41 || 39

Flusso di cassa (in EUR) || 328 190 880 || 211 298 356 || 152 030 083 || 204 650 414

Indice (2008=100) || 100 || 64 || 46 || 62

Investimenti (EUR) || 55 717 957 || 4 537 128 || 12 530 132 || 15 302 264

Indice (2008=100) || 100 || 8 || 22 || 27

Indice di redditività sul capitale investito || 13,8% || -13,9% || 5,9% || 6%

Indice (2008=100) || 100 || -101 || 43 || 44

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

6.3.3.     Scorte

(76)     La tabella seguente è riproposta per facilità di consultazione poiché dati e quindi le conclusioni tratte non sono mutati.

              || 2008 || 2009 || 2010 || PI

Scorte finali (in tonnellate) || 116 852 || 97 533 || 124 848 || 130 593

Indice (2008=100) || 100 || 83 || 107 || 112

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

6.3.4.     Occupazione, salari e produttività

(77)     La tabella seguente è riproposta per facilità di consultazione poiché dati e quindi le conclusioni tratte non sono mutati.

Costo medio del lavoro per addetto (EUR, produttori UE inclusi nel campione) || 60 959 || 57 892 || 58 637 || 62 347

Indice (2008=100) || 100 || 95 || 96 || 102

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

6.3.5.     Uso vincolato e vendite vincolate

              || 2008 || 2009 || 2010 || PI

Uso vincolato e vendite vincolate (in tonnellate) || 1 135 987 || 914 412 || 986 386 || 970 757

Indice (2008=100) || 100 || 80 || 87 || 85

Quota di mercato || 22% || 24% || 22% || 20%

Indice (2008=100) || 100 || 108 || 99 || 92

Fonte: denuncia e risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

|| 2008 || 2009 || 2010 || PI

Uso vincolato e vendite vincolate (EUR/tonnellate) || 962 || 802 || 901 || 965

Indice (2008=100) || 100 || 83 || 94 || 100

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(78)     Nonostante le correzioni apportate ai dati pubblicati nel regolamento provvisorio, le conclusioni sull'uso vincolato e le vendite vincolate restano immutate. Il valore medio per tonnellata delle vendite vincolate è rimasto stabile nel periodo in esame, mantenendosi durante il periodo dell'inchiesta inferiore del 3% rispetto al prezzo di vendita praticato ad acquirenti indipendenti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

6.4.        Conclusioni sul pregiudizio

(79)     Stante quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 110 a 113 del regolamento provvisorio.

(80)     In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio due parti si sono manifestate sostenendo che dati più recenti sono più pertinenti per la determinazione del pregiudizio e che la Commissione non avrebbe dovuto prendere l'anno 2008 come il punto di partenza dell’analisi del pregiudizio, ma piuttosto avrebbe dovuto riferirsi al 2009. Tali parti hanno affermato che secondo la giurisprudenza dell'OMC i dati recenti sono più pertinenti nella determinazione del pregiudizio dei dati storici e che il risultato di un confronto puntuale dipende in gran parte dagli anni impiegati poiché da un anno a un altro si può ottenere un risultato diverso. Un confronto effettuato sul periodo tra il 2009 e la fine del PI presenta pertanto un andamento diverso da quello risultante dal confronto tra l’inizio del periodo in esame e la fine del PI.

(81)     Tale argomentazione non è stata accolta. Seguendo la prassi consueta e le raccomandazioni dell'OMC il periodo considerato è stato definito come un periodo oggettivo di tre o quattro anni che termina alla fine del periodo d'inchiesta, già di per sé un periodo di 12 mesi che termina alla data più prossima possibile a quella di inizio.

(82)     Anche se il periodo considerato iniziasse nel 2009 l'esistenza del grave pregiudizio rimarrebbe accertata. L'industria dell'Unione non ha conseguito il proprio obiettivo di profitto in un periodo in cui le importazioni sono aumentate nonostante l'aumento dei volumi di produzione, dei volumi di vendite e della produttività. All'aumento dei consumi avvenuto dopo il 2009 si è risposto con importazioni dalla Cina e non con la produzione dell’industria dell’Unione, che tra il 2009 e la fine del PI ha perso quote di mercato.

7.           NESSO DI CAUSALITÀ

7.1.        Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(83)     In assenza di osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 115 a 119 del regolamento provvisorio.

7.2.        Effetto di altri fattori

7.2.1.     Importazioni da paesi terzi

              Paese || || 2008 || 2009 || 2010 || PI

Corea del Sud || Volume (tonnellate) || 228 123 || 226 568 || 173 935 || 237 164

|| Indice (2008=100) || 100 || 99 || 76 || 104

|| Quota di mercato (%) || 4,4% || 5,8% || 3,8% || 4,9%

|| Indice (2008=100) || 100 || 133 || 87 || 112

|| Prezzo medio || 901 || 727 || 846 || 903

|| Indice (2008=100) || 100 || 81 || 94 || 100

India || Volume (tonnellate) || 159 999 || 149 138 || 155 384 || 141 391

|| Indice (2008=100) || 100 || 93 || 97 || 88

|| Quota di mercato (%) || 3,1% || 3,8% || 3,4% || 2,9%

|| Indice (2008=100) || 100 || 125 || 111 || 95

|| Prezzo medio || 932 || 667 || 773 || 824

|| Indice (2008=100) || 100 || 72 || 83 || 88

Altri paesi || Volume (tonnellate) || 249 151 || 158 461 || 124 319 || 167 007

|| Indice (2008=100) || 100 || 64 || 50 || 67

|| Quota di mercato (%) || 4,8% || 4,1% || 2,7% || 3,5%

|| Indice (2008=100) || 100 || 85 || 57 || 72

|| Prezzo medio || 951 || 809 || 924 || 955

|| Indice (2008=100) || 100 || 85 || 97 || 100

Totale di tutti i paesi terzi con l'eccezione della Repubblica popolare cinese || Volume (tonnellate) || 637 274 || 534 167 || 453 637 || 545 562

|| Indice (2008=100) || 100 || 84 || 71 || 86

|| Quota di mercato (%) || 12,3% || 13,8% || 10,0% || 11,3%

|| Indice (2008=100) || 100 || 112 || 81 || 92

|| Prezzo medio || 929 || 735 || 842 || 898

|| Indice (2008=100) || 100 || 79 || 91 || 97

Fonte: Eurostat

(84)     Le modifiche di modesta entità apportate ai dati dell’industria dell’Unione hanno leggermente influito anche sui dati relativi alle quote di mercato delle importazioni da paesi terzi.

(85)     Alcune parti hanno contestato la decisione della Commissione di aprire un'inchiesta nei confronti della Cina ma non nei confronti di India e Corea del Sud, sebbene i volumi e gli andamenti dei prezzi di questi paesi collimassero con quelli della Repubblica popolare cinese.

(86)     Come precisato ai considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni dall'India è diminuito durante il periodo considerato e le importazioni dalla Corea del Sud sono aumentate solo del 4%. I prezzi dei prodotti indiani sono diminuiti del 12% e quelli dei prodotti della Corea del Sud sono rimasti stabili, mantenendosi tuttavia sempre più elevati di quelli della Cina. L' obiezione è pertanto respinta in quanto la Commissione non ha ricevuto né elementi di prova né denunce di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio relativi a tali paesi.

(87)     Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio.

7.2.2.     Andamento delle esportazioni dell’industria UE

              || 2008 || 2009 || 2010 || PI

Esportazioni, Eurostat (in tonnellate) || 669 790 || 612 204 || 580 477 || 605 760

Indice (2008=100) || 100 || 91 || 87 || 90

Prezzo medio (EUR/tonnellata) || 1 068 || 937 || 995 || 1 092

Indice (2008=100) || 100 || 88 || 93 || 102

Esportazioni da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione || 53 542 || 46 516 || 48 102 || 46 228

Indice (2008=100) || 100 || 87 || 90 || 86

Prezzo medio di vendita (EUR/t) || 1 086 || 826 || 984 || 1 132

Indice (2008=100) || 100 || 76 || 91 || 104

Fonte: Eurostat e risposte al questionario, sottoposte a verifica

(88)     In assenza di osservazioni sull'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 123 a 124.

7.2.3.     Importazioni dell'industria dell'Unione dalla Repubblica popolare cinese

(89)     Alcune parti continuato a sostenere che, contrariamente a quanto affermato al considerando 125 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni dell'industria dell'Unione dalla Repubblica popolare cinese rappresentava quote fino al 40% delle importazioni totali dalla Repubblica popolare cinese. Nessuna prova è stata presentata a sostegno di tale affermazione che quindi non è stata confermata. L'obiezione pertanto non è stata accolta.

(90)     Dopo la comunicazione delle conclusioni finali un importatore ha asserito che l'industria dell'Unione importava grandi quantità del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese e ha utilizzato a titolo dimostrativo i dati relativi alle sue rivendite.

(91)     Il fatto che l'industria dell'Unione abbia importato quantità di prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese non è in causa. Anche utilizzando i dati dell'importatore tuttavia il volume in questione è inferiore all'1% delle importazioni totali dalla Repubblica popolare cinese ed è pertanto trascurabile. Come affermato al considerando 125 del regolamento provvisorio le importazioni dell'industria dell'Unione dalla Repubblica popolare cinese rappresentavano il 2-3% delle importazioni totali dalla Repubblica popolare cinese nel periodo d'inchiesta.

(92)     Le conclusioni di cui al considerando 125 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

7.2.4.     Uso vincolato e vendite vincolate

(93)     Dopo la comunicazione delle conclusioni finali l'associazione CISA ha nuovamente denunciato il fatto che l'industria dell'Unione forniva prodotti d'acciaio a rivestimento organico alle proprie attività a valle "sovvenzionandole" con l'applicazione di prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti nel segmento a valle. Non è stato tuttavia presentato alcun elemento di prova che potesse modificare la conclusione della Commissione di cui al considerando 127 del regolamento provvisorio ossia che la differenza di prezzo tra vendite vincolate e non era minima (2%) e che non si trattava di un caso di pregiudizio autoinflitto.

(94)     L'associazione CISA ha inoltre contestato il costo di produzione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico e, per estensione, i prezzi applicati alle vendite vincolate di tali prodotti. Tenendo conto del prezzo dei nastri zincati per immersione, impiegati come materia prima nella fabbricazione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico, l'associazione sostiene che nel PI il costo di produzione di tali prodotti non poteva essere superiore a 900 EUR/tonnellata.

(95)     La Commissione non contesta i dati forniti dall'associazione CISA riguardanti il costo di produzione dei nastri zincati a caldo per immersione, tuttavia rammenta che il costo di produzione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico è stato verificato presso tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione si è accertata che l'importo citato al precedente considerando 74 corrisponda al costo di produzione nella sua integralità (materie prime, lavorazione, rivestimento, spese generali amministrative e di vendita, costi finanziari ecc.).

(96)     L'associazione succitata ha inoltre sostenuto che i prodotti d'acciaio a rivestimento organico fossero venduti in perdita alle parti collegate avvenissero arrecando pregiudizio all'industria dell'Unione. L'affermazione si basa sul confronto del costo totale di produzione (978 EUR/tonnellata) rispetto al prezzo medio di vendita alle parti collegate (965 EUR/tonnellata).

(97)     Sebbene sia vero che da un semplice confronto matematico risulterebbe che le vendite alle parti collegate avvenivano in perdita, ciò implicherebbe altresì che l'industria dell'Unione avrebbe sostenuto per le vendite vincolate spese generali, amministrative e di vendita e altre spese generali uguali a quelle sostenute per le vendite non vincolate. Come si è affermato al considerando 105 del regolamento provvisorio, ai prezzi di vendita alle parti collegate è stato applicato il metodo del costo maggiorato o "cost plus" e pertanto l'industria dell'Unione recuperava i propri costi su tali vendite.

(98)     In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 126 a 127 del regolamento provvisorio.

7.2.5.     Crisi economica

(99)     Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni sulla comunicazione finale una parte ha fatto notare che era annunciata la chiusura di uno stabilimento in Belgio e che tale circostanza di forza maggiore creava difficoltà alla normale produzione e spedizione in altri stabilimenti del Belgio. Tale parte ha sostenuto che l'evento dimostrava la mancanza di sicurezza di approvvigionamento di prodotti d'acciaio a rivestimento organico nell'UE, ragion per cui a importatori e utenti doveva essere concessa la possibilità di procurarsi liberamente i prodotti d'acciaio a rivestimento organico nell'UE o in Cina.

(100)   Tale argomentazione è stata respinta. Dato che l'utilizzo degli impianti in UE è basso, la questione non sta in un problema di approvvigionamento poiché l'industria dell'Unione dispone della capacità adeguata. Comunque lo stabilimento che sarà chiuso in Belgio non fabbrica prodotti d'acciaio a rivestimento organico. La sicurezza dell'approvvigionamento è certo importante, ma i dazi proposti in tal caso non sono destinati a bloccare la fornitura di prodotti d'acciaio a rivestimento organico dalla Cina, ma semplicemente a evitare che tale fornitura sia oggetto di dumping sul mercato dell'UE.

(101)   In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 128 e 129 del regolamento provvisorio.

7.2.6.     Sovraccapacità strutturale

(102)   Alcune parti hanno asserito che i produttori dell'Unione presentavano una sovraccapacità strutturale risultante in un'offerta superiore alla domanda totale dell'Unione. Già in una fase precedente era stata avanzata tale obiezione esaminata ai considerando da 130 a 132 del regolamento provvisorio. In mancanza di ulteriori elementi di prova su questo punto, si confermano le conclusioni di tali considerando.

7.2.7.     Aumento dei costi di produzione

(103)   Alcune parti hanno asserito che il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione era in parte imputabile all'aumento dei loro costi di produzione durante il periodo in esame. I dati di cui sopra mostrano che il costo di produzione è aumentato in media solo del 6%. In assenza di importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, l'industria dell'Unione avrebbe dovuto essere poter trasferire tale aumento sugli acquirenti, invece i prezzi sono diminuiti del 3%. La richiesta di considerare il costo di produzione come causa del pregiudizio non è pertanto accolta.

7.3.        Conclusioni relative al nesso di causalità

(104)   In base a quanto detto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 133 a 136 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base sono quindi confermate. Si confermano inoltre le conclusioni provvisorie circa gli effetti di altri fattori noti che potrebbero aver causato pregiudizio all'industria dell'Unione: tali fattori non sono tali da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

8.           INTERESSE DELL’UNIONE

8.1.        Industria dell’Unione

(105)   Non sono pervenute né nuove osservazioni né ulteriori informazioni in merito all'interesse dei produttori dell'Unione in seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie. I considerando da 138 a 143 del regolamento provvisorio circa l'interesse dell'industria dell'Unione sono pertanto confermati.

8.2.        Importatori, operatori commerciali e utilizzatori

(106)   Alcuni importatori e altre parti in causa hanno presentato osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni finali, ma nulla è stato aggiunto in merito all'interesse di importatori, operatori commerciali e utilizzatori. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 144 a 152 del regolamento provvisorio circa l'interesse di questi gruppi.

8.3.        Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(107)   Stante quanto sopra, si confermano le conclusioni provvisorie riguardanti l'interesse dell'Unione: non vi sono motivi urgenti per impedire l'istituzione di misure definitive sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese.

9.           MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

9.1.        Livello di eliminazione del pregiudizio

(108)   Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, due parti hanno sostenuto che le informazioni fornite non spiegavano in modo esauriente il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto. Come spiegato nella comunicazione delle conclusioni provvisorie alcuni valori non sono stati comunicati nel rispetto della riservatezza, poiché il modello in questione è fabbricato solo da uno o due produttori dell'Unione. Nella comunicazione delle conclusioni finali tuttavia sono stati indicate fasce di valori per tali modelli.

(109)   Alcune parti hanno contestato il fatto che per calcolare il margine di pregiudizio si fosse stabilito il 6,7% come obiettivo di profitto dell’industria dell’Unione. Secondo le loro affermazioni un profitto simile è sovrastimato e irrealistico nell'attuale contesto economico e il 2008 non è un anno rappresentativo in termini di redditività, poiché si tratta di un anno eccezionale per l’industria siderurgica.

(110)   La contestazione non è stata accolta. In primis la redditività dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico in anni precedenti al 2008 è stata di fatto più elevata e ciò inficia l'affermazione che il 2008 sia stato un anno eccezionale. In secondo luogo, l'obiettivo di profitto è quello raggiungibile in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il 2008 è stato l'ultimo anno in cui gli effetti delle importazioni oggetto di dumping non erano stati ancora integralmente avvertiti dall'industria dell'Unione e quindi è un anno di riferimento adeguato a stabilire l'obiettivo di profitto.

(111)   In seguito alla comunicazione delle conclusioni finali alcune parti hanno nuovamente contestato il 6,7% come obiettivo di profitto e il 2008 come anno di riferimento per determinare la redditività. La questione non è accolta perché non è stata presentata alcuna prova su quale sarebbe stato il livello di profitto dell'industria dell'Unione nel 2008 in assenza della crisi finanziaria. L'ipotesi inoltre che il profitto dell'industria dell'Unione nel 2008 sarebbe stato influenzato dalla crisi finanziaria, rendendo tale anno eccezionale, sembrerebbe implicare che il profitto realizzato nel 2008 è inferiore alle previsioni dell'industria per un anno normale.

(112)   Le parti inoltre hanno sostenuto che i volumi d'importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno toccato il limite minimo nel 2009 e non nel 2008. Comunque, stante il fatto che l'industria dell'Unione non ha realizzato profitti nel 2009, è impossibile riferirsi a tale anno per stabilire un suo obiettivo di profitto.

(113)   L'associazione CISA ha sostenuto inoltre che il profitto realizzato nel 2008 sulle vendite non vincolate non può essere considerato come obiettivo di profitto perché in quell'anno si è registrata la differenza maggiore tra vendite vincolate e non vincolate. L'obiezione è stata respinta perché la differenza di prezzo non è rilevante ai fini del calcolo del profitto sulle vendite non vincolate.

(114)   L'associazione CISA ha proposto inoltre di basare l'obiettivo di profitto sulle vendite non vincolate di prodotti d'acciaio a rivestimento organico sul profitto medio complessivo realizzato dalla multinazionale ArceloMittal negli anni 2010 e 2011. La proposta non è stata accolta in quanto non ritenuta una fonte attendibile di profitto sulle vendite nell'Unione di prodotti d'acciaio a rivestimento organico in assenza di importazioni oggetto di dumping; infatti il profitto del gruppo ArceloMittal in tutto il mondo chiaramente non è rappresentativo del profitto sulle vendite di prodotti d'acciaio a rivestimento organico nell'Unione.

(115)   Le parti hanno inoltre contestato i costi successivi all'importazione utilizzati per calcolare il dazio provvisorio in quanto basati su dati forniti da un solo importatore. La Commissione ha verificato i dati presso un secondo importatore in una fase successiva e li ha utilizzati per ricalcolare i suddetti costi che, calcolata la media tra le due società, sono leggermente diminuiti, aumentando in tal modo i margini di pregiudizio.

(116)   Una parte ha contestato il metodo di calcolo del margine di underselling impiegato dalla Commissione. Tale contestazione tuttavia si basava sull'erronea supposizione che la Commissione avesse calcolato il margine di underselling sottraendo il profitto medio dell'industria dell'Unione nel PI (2,6%) dal prezzo di mercato per ottenere il punto di pareggio (ossia un prezzo al quale sarebbe corrisposto un profitto pari a zero) per poi aggiungervi l'obiettivo di profitto.

(117)   La Commissione ha calcolato il margine di underselling aggiungendo l'obiettivo di profitto al costo di produzione di ogni tipo di prodotto. Il metodo proposto dalla parte summenzionata è viziato in quanto il profitto medio di 2,6% non è stato automaticamente raggiunto per ogni vendita di ogni modello da tutte le aziende di cui si sono utilizzati i dati.

(118)   Un parte ha inoltre contestato i calcoli effettuati dalla Commissione per determinare il pregiudizio. La parte summenzionata non aveva pieno accesso ai dati utilizzati dalla Commissione per calcolare il margine di pregiudizio pertanto ha tentato di calcolarlo in base ai propri dati, secondo una sua interpretazione della differenza di prezzo di commercializzazione tra substrato rivestito di lega alluminio-zinco e substrato rivestito di zinco, che ha calcolato in 50 USD/tonnellata. Questo "ricalcolo", basato su dati incompleti, ha prodotto un margine di pregiudizio minore rispetto a quello calcolato e comunicato dalla Commissione.

(119)   Questa argomentazione è stata respinta perché analizzando integralmente i dati dei produttori esportatori e dell'industria dell'Unione, non si è potuto ricavare la differenza di prezzo presupposta. Di conseguenza va sottolineato che i dati impiegati dalla parte summenzionata non erano completi e perciò non potevano costituire un base attendibile per riprodurre i calcoli effettuati dalla Commissione per determinare il pregiudizio.

(120)   Sono pertanto confermati i considerando da 154 a 158 del regolamento provvisorio.

9.2.        Misure definitive

(121)   Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese, di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso di specie, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato.

(122)   Sette società che non facevano parte del campione hanno collaborato all'inchiesta antidumping, ma non all'inchiesta parallela antisovvenzioni. Per queste società, l'aliquota del dazio antidumping è fissata a zero. Nell'inchiesta antisovvenzioni, queste società saranno soggette all'aliquota di dazio residua.

(123)   Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non inserite nel campione, si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicata anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento.

(124)   In base a quanto precede, le aliquote alle quale tali dazi saranno introdotti sono fissate come segue:

Nome della società || Margine di sovvenzione || Margine di dumping || Margine di pregiudizio || Dazio compensativo || Dazio antidumping

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 29,7% || 60,9% || 55,8% || 29,7% || 26,1%

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 23,8% || 48,9% || 29,7% || 23,8% || 5,9%

Union Steel China || 26,8% || 50,9% || 13,7% || 13,7% || 0%

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping (fatta eccezione per le società soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento antisovvenzioni) || 26,8% || 55,0% || 43,0% || 26,8% || 16,2%

Società che non hanno cooperato || 44,7% || 68,1% || 58,3% || 44,7% || 13,6%

10.         RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(125)   In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, tenendo conto del fatto che nell'inchiesta antisovvenzioni parallela non sono state istituite misure provvisorie, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza del dazio istituito in via provvisoria. In tali circostanze è opportuno riscuotere definitivamente il dazio provvisorio alle aliquote definite nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 845/2012. È opportuno tuttavia liberare gli importi depositati a titolo provvisorio per i prodotti con un substrato con un rivestimento metallico di cromo o stagno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti d'acciaio a rivestimento organico, vale a dire prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile) che sono dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche, almeno su un lato, esclusi i cosiddetti "pannelli sandwich" del tipo utilizzato in edilizia e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70% o più di zinco) ed esclusi i prodotti costituititi da substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 e 7226 99 70 91) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è la seguente:

Società || Dazio (%) || Codice addizionale TARIC

Union Steel China || 0% || B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 26,1% || B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 5,9% || B313

Angang Steel Company Limited || 16,2% || B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd || 0% || B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd || 0% || B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd. || 16,2% || B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd. || 16,2% || B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd. || 16,2% || B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd. || 0% || B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd. || 16,2% || B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd. || 0% || B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd. || 0% || B323

Jigang Group Co., Ltd. || 16,2% || B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited || 16,2% || B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd. || 16.2% || B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd. || 16,2% || B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd. || 16,2% || B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd. || 16,2% || B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd. || 16,2% || B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited || 16,2% || B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd. || 0% || B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd. || 0% || B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd. || 16,2% || B334

Tutte le altre società || 13,6% || B999

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 845/2012 sono definitivamente riscossi all'aliquota fissata all'articolo 1 di tale regolamento. Tuttavia è opportuno liberare gli importi depositati a titolo provvisorio per i prodotti costituiti di un substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno.

Articolo 3

Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011), non collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, che ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo di inchiesta, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, in modo da attribuire al produttore in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]        GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]        GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33.