Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione europea in seno ai pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 e 129 e all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico internazionale n. 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite /* COM/2013/079 final - 2013/0050 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate
che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra
le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali
veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del
27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di
prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori
ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore
ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate
sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")[1] e con la decisione 2000/125/CE
del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo
sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai
veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o
utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")[2] l'Unione ha aderito all'accordo
parallelo. Le sedute del WP29 UNECE, il Forum mondiale
per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si tengono tre volte
l'anno, a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. In ogni seduta, si
adottano nuove modifiche dei regolamenti o dei regolamenti tecnici
internazionali vigenti dell'UNECE, per adeguarli al progresso tecnico. Prima di
ogni seduta del WP29 le modifiche sono approvate da uno dei sei gruppi di
lavoro in cui esso si articola. Successivamente, in un'altra seduta del WP29,
se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata
delle parti contraenti, ha luogo la votazione finale che approva le modifiche,
i supplementi e le rettifiche. L'UE è parte contraente di 2 accordi (accordo
del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29 e vota a nome degli Stati
membri. Per consentire alla Commissione di votare a nome degli Stati membri a
ogni seduta del WP29, viene di volta in volta elaborata una decisione del
Consiglio, denominata “megadecisione”, contenente l'elenco delle modifiche, dei
supplementi e delle rettifiche. La presente decisione del Consiglio definisce
la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e
delle rettifiche prevista durante la seduta del WP29 che si terrà dal 12 al 15
marzo 2013. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Il Comitato tecnico - Veicoli a motore è stato
consultato in data 6 febbraio 2013 e si è tenuto conto delle osservazioni
formulate dagli esperti degli Stati membri. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte La proposta definisce la posizione dell'Unione
nella votazione delle modifiche da apportare ai regolamenti UNECE nn. 3, 6, 7,
13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118,
119, 121, 128 e 129 e della rettifica 1 del regolamento tecnico internazionale
UNECE n. 12. ·
Base giuridica Al fine di adeguarsi alle specificità del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le basi giuridiche utilizzate
in precedenza e di cui ai considerando 1 e 2, sono state sostituite da un
riferimento diretto all'articolo 218, paragrafo 9. ·
Principio di sussidiarietà Solo l'Unione può votare a favore di strumenti
internazionali come i progetti di regolamento e di regolamento tecnico
internazionale dell'UNECE e della loro integrazione nel sistema di omologazione
dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò non solo previene la frammentazione del
mercato interno, ma garantisce anche che in tutta l'Unione siano in vigore
norme che assicurano gli stessi livelli di salute e di sicurezza. Ciò offre anche
i vantaggi delle economie di scala: permette infatti di fabbricare prodotti per
l'intero mercato europeo e anche per il mercato internazionale, invece di
doverli adattare all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta soddisfa il principio di
proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere
l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo
stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio. Il ricorso a una decisione del Consiglio è
ritenuto appropriato in quanto rispondente ai requisiti dell'articolo 218,
paragrafo 9, del TFUE. 2013/0050 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
assunta dall'Unione europea in seno ai pertinenti comitati della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo all'adeguamento al progresso
tecnico dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60,
67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 e 129 e all'adeguamento
al progresso tecnico del regolamento tecnico internazionale n. 12 della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo
9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 97/836/CE
del Consiglio[3],
del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo
all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore,
agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui
veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle
omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958
riveduto"). (2) Con la decisione 2000/125/CE
del Consiglio[4],
del 31 gennaio 2000, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di
regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli
accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli
a motore ("accordo parallelo"). (3) La direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un
quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva
quadro)[5],
ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di
omologazione dell'Unione, che istituisce un quadro armonizzato comprendente le
disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali cui devono
rispondere tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi.
Questa direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema UE di
omologazione dei veicoli in quanto requisiti per l'omologazione o in quanto alternativi
alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i
regolamenti UNECE si sono via via sostituiti alla normativa dell'Unione ai fini
dell'omologazione UE dei veicoli. (4) Alla luce dell'esperienza e
dei progressi tecnici, è necessario aggiornare le prescrizioni relative ad
alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UNECE nn. 3, 6,
7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117,
118, 119, 121, 128 e 129 e dal regolamento tecnico internazionale n. 12. (5) È opportuno definire la
posizione che l'Unione deve assumere in seno al comitato amministrativo
dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo parallelo
del 1998 rispetto alle modifiche da apportare ai suddetti atti UNECE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea deve
assumere in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al
comitato esecutivo dell'accordo parallelo del 1998, le cui sedute si terranno
dal 12 al 15 marzo 2013, è di votare a favore delle modifiche proposte in
allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua notifica. Articolo 3 La Commissione è destinataria della presente
decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Elenco di cui
all'articolo 1: Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 3 (Catadiottri per veicoli a motore) || ECE/TRANS/WP.29/2013/13 Proposta di supplemento 24 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6 (Indicatori di direzione) || ECE/TRANS/WP.29/2013/14 Proposta di supplemento 22 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 7 (Luci di posizione, di arresto, di ingombro) || ECE/TRANS/WP.29/2013/15 Proposta di rettifica 3 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2013/26 Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori) || ECE/TRANS/WP.29/2013/16 Proposta di supplemento 41 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 37 (Lampade a filamento) || ECE/TRANS/WP.29/2013/17 Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetri di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2013/8 Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 45 (Tergifari) || ECE/TRANS/WP.29/2013/19 Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 e di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 apportate al regolamento n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta) || ECE/TRANS/WP.29/2013/9 Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/20 Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/21 Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/22 Proposta di rettifica 1 del supplemento 10 alla serie di modifiche 04, del supplemento 3 alla serie di modifiche 05 e del supplemento 1 alla serie di modifiche 06 apportate al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/28 Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 02 apportate al regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) || ECE/TRANS/WP.29/2013/3 Proposta di rettifica 1 del supplemento 14 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli della categoria L3) || ECE/TRANS/WP.29/2013/29 WP.29-159-02 Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 60 (Comandi azionati dal conducente per i ciclomotori e i motocicli) || ECE/TRANS/WP.29/2013/10 Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 67 (Veicoli a GPL) || ECE/TRANS/WP.29/2013/11 Proposta di rettifica 1 del supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 69 (Targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli lenti) || ECE/TRANS/WP.29/2013/30 Proposta di supplemento 16 alla versione originale del regolamento n. 77 (Luci di stazionamento) || ECE/TRANS/WP.29/2013/39 Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 87 (Luci di marcia diurna) || ECE/TRANS/WP.29/2013/23 Proposta di supplemento 15 alla versione originale del regolamento n. 91 (Luci di posizione laterali) || ECE/TRANS/WP.29/2013/40 Proposta di supplemento 10 al regolamento n. 106 (Pneumatici destinati ai veicoli agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2013/6 Proposta di rettifica 1 della revisione 1 del regolamento n. 109 (Pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali) || ECE/TRANS/WP.29/2013/27 Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 117 (Pneumatici: resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato) || ECE/TRANS/WP.29/2013/7 Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 118 (Comportamento al fuoco) || ECE/TRANS/WP.29/2013/12 Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 119 (Luci d'angolo) || ECE/TRANS/WP.29/2013/24 Proposta di serie di modifiche 01 da apportare al regolamento n. 121 (Identificazione di comandi, spie e indicatori) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30 Proposta di supplemento 1 al regolamento n. [128] [Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)] || ECE/TRANS/WP.29/2013/25 Proposta di rettifica 1 del regolamento n. [129] (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2013/31 Proposta di supplemento 1 al regolamento n. [129] (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2013/37 Proposta di rettifica 1 del regolamento tecnico internazionale n. 12 (Controlli, spie e indicatori dei veicoli a due ruote) || ECE/TRANS/WP.29/2013/34 ECE/TRANS/WP.29/2013/35 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/35 [1] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. [2] GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12. [3] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78. [4] GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12. [5] GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.