52013PC0079

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione europea in seno ai pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 e 129 e all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico internazionale n. 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite /* COM/2013/079 final - 2013/0050 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")[1] e con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo")[2] l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le sedute del WP29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si tengono tre volte l'anno, a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. In ogni seduta, si adottano nuove modifiche dei regolamenti o dei regolamenti tecnici internazionali vigenti dell'UNECE, per adeguarli al progresso tecnico. Prima di ogni seduta del WP29 le modifiche sono approvate da uno dei sei gruppi di lavoro in cui esso si articola.

Successivamente, in un'altra seduta del WP29, se viene raggiunto il quorum e se si manifesta una maggioranza qualificata delle parti contraenti, ha luogo la votazione finale che approva le modifiche, i supplementi e le rettifiche. L'UE è parte contraente di 2 accordi (accordo del 1958 e accordo del 1998) nell'ambito del WP29 e vota a nome degli Stati membri. Per consentire alla Commissione di votare a nome degli Stati membri a ogni seduta del WP29, viene di volta in volta elaborata una decisione del Consiglio, denominata “megadecisione”, contenente l'elenco delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche prevista durante la seduta del WP29 che si terrà dal 12 al 15 marzo 2013.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Il Comitato tecnico - Veicoli a motore è stato consultato in data 6 febbraio 2013 e si è tenuto conto delle osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle modifiche da apportare ai regolamenti UNECE nn. 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 e 129 e della rettifica 1 del regolamento tecnico internazionale UNECE n. 12.

· Base giuridica

Al fine di adeguarsi alle specificità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le basi giuridiche utilizzate in precedenza e di cui ai considerando 1 e 2, sono state sostituite da un riferimento diretto all'articolo 218, paragrafo 9.

· Principio di sussidiarietà

Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali come i progetti di regolamento e di regolamento tecnico internazionale dell'UNECE e della loro integrazione nel sistema di omologazione dei veicoli a motore dell'Unione. Ciò non solo previene la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche che in tutta l'Unione siano in vigore norme che assicurano gli stessi livelli di salute e di sicurezza. Ciò offre anche i vantaggi delle economie di scala: permette infatti di fabbricare prodotti per l'intero mercato europeo e anche per il mercato internazionale, invece di doverli adattare all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Il ricorso a una decisione del Consiglio è ritenuto appropriato in quanto rispondente ai requisiti dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2013/0050 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione europea in seno ai pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn. 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 e 129 e all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico internazionale n. 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con la decisione 97/836/CE del Consiglio[3], del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").

(2)       Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio[4], del 31 gennaio 2000, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").

(3)       La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)[5], ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione, che istituisce un quadro armonizzato comprendente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali cui devono rispondere tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche nuovi. Questa direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto requisiti per l'omologazione o in quanto alternativi alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE si sono via via sostituiti alla normativa dell'Unione ai fini dell'omologazione UE dei veicoli.

(4)       Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, è necessario aggiornare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UNECE nn. 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 e 129 e dal regolamento tecnico internazionale n. 12.

(5)       È opportuno definire la posizione che l'Unione deve assumere in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo parallelo del 1998 rispetto alle modifiche da apportare ai suddetti atti UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e al comitato esecutivo dell'accordo parallelo del 1998, le cui sedute si terranno dal 12 al 15 marzo 2013, è di votare a favore delle modifiche proposte in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 1:

Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 3 (Catadiottri per veicoli a motore) || ECE/TRANS/WP.29/2013/13

Proposta di supplemento 24 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6 (Indicatori di direzione) || ECE/TRANS/WP.29/2013/14

Proposta di supplemento 22 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 7 (Luci di posizione, di arresto, di ingombro) || ECE/TRANS/WP.29/2013/15

Proposta di rettifica 3 alla serie di modifiche 11 apportata al regolamento n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti) || ECE/TRANS/WP.29/2013/26

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori) || ECE/TRANS/WP.29/2013/16

Proposta di supplemento 41 alla serie di modifiche 03 apportata al regolamento n. 37 (Lampade a filamento) || ECE/TRANS/WP.29/2013/17

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 43 (Vetri di sicurezza) || ECE/TRANS/WP.29/2013/8

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 45 (Tergifari) || ECE/TRANS/WP.29/2013/19

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 e di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 apportate al regolamento n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta) || ECE/TRANS/WP.29/2013/9

Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 04 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/20

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 05 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/21

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 06 apportata al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/22

Proposta di rettifica 1 del supplemento 10 alla serie di modifiche 04, del supplemento 3 alla serie di modifiche 05 e del supplemento 1 alla serie di modifiche 06 apportate al regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) || ECE/TRANS/WP.29/2013/28

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 02 apportate al regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) || ECE/TRANS/WP.29/2013/3

Proposta di rettifica 1 del supplemento 14 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli della categoria L3) || ECE/TRANS/WP.29/2013/29 WP.29-159-02

Proposta di supplemento 4 al regolamento n. 60 (Comandi azionati dal conducente per i ciclomotori e i motocicli) || ECE/TRANS/WP.29/2013/10

Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 67 (Veicoli a GPL) || ECE/TRANS/WP.29/2013/11

Proposta di rettifica 1 del supplemento 5 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 69 (Targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli lenti) || ECE/TRANS/WP.29/2013/30

Proposta di supplemento 16 alla versione originale del regolamento n. 77 (Luci di stazionamento) || ECE/TRANS/WP.29/2013/39

Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 87 (Luci di marcia diurna) || ECE/TRANS/WP.29/2013/23

Proposta di supplemento 15 alla versione originale del regolamento n. 91 (Luci di posizione laterali) || ECE/TRANS/WP.29/2013/40

Proposta di supplemento 10 al regolamento n. 106 (Pneumatici destinati ai veicoli agricoli) || ECE/TRANS/WP.29/2013/6

Proposta di rettifica 1 della revisione 1 del regolamento n. 109 (Pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali) || ECE/TRANS/WP.29/2013/27

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 117 (Pneumatici: resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato) || ECE/TRANS/WP.29/2013/7

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 118 (Comportamento al fuoco) || ECE/TRANS/WP.29/2013/12

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 119 (Luci d'angolo) || ECE/TRANS/WP.29/2013/24

Proposta di serie di modifiche 01 da apportare al regolamento n. 121 (Identificazione di comandi, spie e indicatori) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30

Proposta di supplemento 1 al regolamento n. [128] [Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)] || ECE/TRANS/WP.29/2013/25

Proposta di rettifica 1 del regolamento n. [129] (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2013/31

Proposta di supplemento 1 al regolamento n. [129] (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini) || ECE/TRANS/WP.29/2013/37

Proposta di rettifica 1 del regolamento tecnico internazionale n. 12 (Controlli, spie e indicatori dei veicoli a due ruote) || ECE/TRANS/WP.29/2013/34 ECE/TRANS/WP.29/2013/35 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/35

[1]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[2]               GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

[3]               GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[4]               GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.

[5]               GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.