52013PC0059

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Croazia /* COM/2013/059 final - 2013/0038 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di direttiva del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari è resa necessaria dalla prossima adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea[1] è stato firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione europea e dalla Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles.

A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

L’articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione della Repubblica di Croazia consente alle istituzioni dell’Unione di adottare prima dell’adesione le misure di cui, tra l’altro, all’articolo 50 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2]. Dette misure entrano in vigore su riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

L’articolo 50 dell’atto di adesione stabilisce che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano adattamenti a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti necessari.

Il punto 2 dell’atto finale[3] fa riferimento all’accordo politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell’ambito dell’approvazione del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del trattato di adesione hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare tali adattamenti prima dell’adesione conformemente all’articolo 50 dell’atto di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

La proposta riguarda tutte le direttive del Consiglio nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che richiedono adattamenti tecnici a motivo dell’adesione della Croazia nel settore dei servizi finanziari, corrispondente al capitolo di negoziato 9.

La presente proposta fa parte di una serie di proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio, che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con l’approccio seguito in passato per l’adesione della Bulgaria e della Romania[4].

Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto saranno pubblicati lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente proposta e le altre proposte del pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell’acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi corrispondenti e per l’adempimento, da parte degli Stati membri, dei conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell’acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo l’opportuna procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente agli Stati membri un elenco di questi atti normativi all’inizio di luglio 2013.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Poiché la presente proposta è di natura puramente tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d’impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 50 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. L’azione dell’Unione è necessaria in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda adattamenti tecnici di atti giuridici adottati dall’Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2013/0038 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)       Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

(3)       Occorre pertanto modificare opportunamente le direttive 73/239/CEE[5], 2002/83/CE[6], 2005/68/CE[7] e 2009/138/CE[8],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE e 2009/138/CE sono modificate conformemente all’allegato.

Articolo 2

1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

                                                                      

ALLEGATO

SERVIZI FINANZIARI

ASSICURAZIONI

1.           31973 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3):

All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto quanto segue:

“- per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”.”

2.           32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1):

All’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue:

“— per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”,”

All’articolo 18, paragrafo 3, dopo il quinto trattino è inserito quanto segue:

“— alla data del 1° luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia e”.

3.           32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1):

All’allegato I è aggiunto quanto segue:

“— per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”.”

4.           32009 L 0138: Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1):

(a) all’articolo 73, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5 || Le imprese che alle seguenti date praticavano il cumulo delle attività di assicurazione sia vita che non vita disciplinate dalla presente direttiva possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta conformemente all’articolo 74:

(a) alla data del 1° gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia;

(b) alla data del 1° gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo;

(c) alla data del 1° gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia;

(d) alla data del 1° maggio 2004 per le imprese autorizzate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia;

(e) alla data del 1° gennaio 2007 per le imprese autorizzate in Bulgaria e Romania;

(f) alla data del 1° luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia;

(g) alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese.”

(b) All’allegato III, punto A, dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito il seguente punto:

“(10a) || per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”;”

(c) Nell’allegato III, punto B, dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito il seguente punto:

“10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”;”

(d) Nell’allegato III, punto C, dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito il seguente punto:

“10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”;”

[1]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

[2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[3]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95.

[4]               GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

[5]               GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

[6]               GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

[7]               GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

[8]               GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.