Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Croazia /* COM/2013/059 final - 2013/0038 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta di direttiva del Consiglio che adegua
determinate direttive in materia di servizi finanziari è resa necessaria dalla
prossima adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Il trattato relativo all’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea[1]
è stato firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione europea e dalla
Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles. A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il
trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che
tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. L’articolo 3, paragrafo 4, del trattato di
adesione della Repubblica di Croazia consente alle istituzioni dell’Unione di
adottare prima dell’adesione le misure di cui, tra l’altro, all’articolo 50
dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2]. Dette misure entrano in vigore
su riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di
entrata in vigore del trattato stesso. L’articolo 50 dell’atto di adesione stabilisce
che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano
adattamenti a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di
adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in
cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti
necessari. Il punto 2 dell’atto finale[3] fa riferimento all’accordo
politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati
dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell’ambito dell’approvazione
del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del trattato di adesione
hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare tali adattamenti prima
dell’adesione conformemente all’articolo 50 dell’atto di adesione, integrato e
aggiornato, se necessario, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. La proposta riguarda tutte le direttive del
Consiglio nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che
richiedono adattamenti tecnici a motivo dell’adesione della Croazia nel settore
dei servizi finanziari, corrispondente al capitolo di negoziato 9. La presente proposta fa parte di una serie di
proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio,
che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di
negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura
faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici degli
Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha
trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del
Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i
regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio
sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con l’approccio
seguito in passato per l’adesione della Bulgaria e della Romania[4]. Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto
saranno pubblicati lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. La presente proposta e le altre proposte del
pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell’acquis pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da
lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi
corrispondenti e per l’adempimento, da parte degli Stati membri, dei
conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le
direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell’acquis pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno
previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo l’opportuna
procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente agli Stati
membri un elenco di questi atti normativi all’inizio di luglio 2013. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Poiché la presente proposta è di natura puramente
tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare
consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La base giuridica della presente proposta è l’articolo
50 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono
pienamente rispettati. L’azione dell’Unione è necessaria in base al principio
di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda
adattamenti tecnici di atti giuridici adottati dall’Unione. La proposta
rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE)
perché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi
perseguiti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0038 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia
di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Croazia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, visto il trattato di adesione della Repubblica
di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, visto l’atto di adesione della Repubblica di
Croazia, in particolare l’articolo 50, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50 dell’atto
di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione
richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non
sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli
atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla
Commissione. (2) Come risulta dall’atto finale
della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti
contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti
degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno
invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione,
integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione
del diritto dell’Unione. (3) Occorre pertanto modificare
opportunamente le direttive 73/239/CEE[5],
2002/83/CE[6],
2005/68/CE[7]
e 2009/138/CE[8], HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE,
2005/68/CE e 2009/138/CE sono modificate conformemente all’allegato. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione
europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano le disposizioni
suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione
europea. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore, con
riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di
Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO SERVIZI FINANZIARI ASSICURAZIONI 1. 31973
L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973,
recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta
diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3): All’articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), è aggiunto quanto segue: “- per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo
za uzajamno osiguranje”.” 2. 32002
L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del
19.12.2002, pag. 1): All’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dopo la
voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue: “— per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo
za uzajamno osiguranje”,” All’articolo 18, paragrafo 3, dopo il quinto
trattino è inserito quanto segue: “— alla data del 1° luglio 2013 per le imprese
autorizzate in Croazia e”. 3. 32005
L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle
direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE
e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1): All’allegato I è aggiunto quanto segue: “— per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”.” 4. 32009
L 0138: Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009,
pag. 1): (a)
all’articolo 73, il paragrafo 5 è sostituito dal
seguente: “5 || Le imprese che alle seguenti date praticavano il cumulo delle attività di assicurazione sia vita che non vita disciplinate dalla presente direttiva possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta conformemente all’articolo 74: (a)
alla data del 1° gennaio 1981 per le imprese
autorizzate in Grecia; (b)
alla data del 1° gennaio 1986 per le imprese
autorizzate in Spagna e Portogallo; (c)
alla data del 1° gennaio 1995 per le imprese
autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia; (d)
alla data del 1° maggio 2004 per le imprese
autorizzate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia; (e)
alla data del 1° gennaio 2007 per le imprese
autorizzate in Bulgaria e Romania; (f)
alla data del 1° luglio 2013 per le imprese
autorizzate in Croazia; (g)
alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre
imprese.” (b)
All’allegato III, punto A, dopo la voce relativa
alla Repubblica francese è inserito il seguente punto: “(10a) || per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”;” (c)
Nell’allegato III, punto B, dopo la voce relativa
alla Repubblica francese è inserito il seguente punto: “10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di
Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”;” (d)
Nell’allegato III, punto C, dopo la voce relativa
alla Repubblica francese è inserito il seguente punto: “10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di
Croazia: “dioničko društvo”;” [1] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10. [2] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [3] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95. [4] GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1. [5] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. [6] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. [7] GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1. [8] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.