Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 /* COM/2013/027 final - 2013/0014 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Recenti sviluppi della politica dell'Unione europea
in ambito ferroviario
Nel libro bianco “Tabella di marcia verso uno
spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva
e sostenibile”, adottato il 28 marzo 2011 (“Libro bianco del 2011"), la
Commissione ha illustrato la sua visione in merito a uno spazio ferroviario
europeo unico, vale a dire un mercato ferroviario interno in cui le imprese
ferroviarie europee possano fornire servizi senza scontrarsi con inutili
barriere tecniche e amministrative. Anche le conclusioni del Consiglio europeo del
gennaio 2012 hanno posto l'accento sull'importanza della capacità di liberare
il potenziale di creazione di crescita di un mercato unico pienamente integrato,
anche per quanto riguarda le industrie di rete[1].
Allo stesso modo, la comunicazione della Commissione dal titolo "Azione
per la stabilità, la crescita e l'occupazione", adottata il 30 maggio 2012[2], ha sottolineato l'importanza
di un'ulteriore riduzione dell'onere normativo e degli ostacoli all'ingresso
nel settore ferroviario, formulando a tal fine raccomandazioni specifiche per
paese. Sull'importanza del settore dei trasporti ha insistito anche la
comunicazione della Commissione sul rafforzamento della governance del mercato
unico, adottata il 6 giugno 2012[3]. Nell'ultimo decennio, il mercato ferroviario
dell'Unione europea ha vissuto cambiamenti imponenti, introdotti gradualmente
da tre "pacchetti ferroviari" di norme legislative (e da alcuni atti
di accompagnamento) studiati per aprire i mercati nazionali e rendere le
ferrovie più concorrenziali e interoperabili a livello unionale, mantenendo
allo stesso tempo un livello elevato di sicurezza. Tuttavia, malgrado il
notevole sviluppo di norme giuridiche e altre misure dell'UE (acquis dell'Unione
europea), che hanno creato un mercato interno per i servizi di trasporto
ferroviario, la quota dei trasporti intraunionali rappresentata dalle ferrovie
si è mantenuta su livelli modesti. La Commissione ha perciò proposto un quarto
pacchetto ferroviario nell'intento di migliorare la qualità e l'efficienza dei
servizi ferroviari eliminando gli ostacoli di mercato che ancora esistono. Il presente regolamento fa parte del quarto
pacchetto ferroviario e si prefigge di eliminare gli ostacoli amministrativi e
tecnici ancora presenti, in particolare definendo un orientamento comune in
materia di norme sulla sicurezza e sull'interoperabilità al fine di accrescere
le economie di scala per le imprese ferroviarie attive nell'UE, riducendo i
costi e i tempi delle procedure amministrative, ed evitando ogni forma di
discriminazione dissimulata, attraverso un'Agenzia dell’Unione europea per le
ferrovie. Il presente regolamento, che è destinato a sostituire il regolamento
istitutivo originario, conferisce all'Agenzia nuovi e importanti compiti
trasformandola in un'autorità ferroviaria realmente europea nell'ambito
dell'interoperabilità e della sicurezza.
1.2.
Perché sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004
(modificato) con un nuovo atto?
Dal 2004, anno in cui fu emanato il
regolamento istitutivo dell'Agenzia, si sono registrati vari sviluppi
riguardanti le ferrovie europee e la stessa Agenzia. Sono stati acquisiti
riscontri crescenti sul funzionamento del mercato ferroviario interno dell'UE,
anche in relazione agli aspetti legati all'interoperabilità e alla sicurezza.
Sono stati emanati nuovi atti giuridici che hanno modificato il regolamento
sull'Agenzia (2008) o hanno ampliato i compiti dell'Agenzia senza modificare il
relativo regolamento (ad es. decisione 2011/155/UE). La relazione sulla valutazione d'impatto che
accompagna la presente proposta ha individuato una serie di misure che
conferirebbero nuovi poteri all'Agenzia e razionalizzerebbero i processi
esistenti. Appare
inoltre necessario apportare alcuni cambiamenti per migliorare il funzionamento
dell'Agenzia in risposta alla valutazione del regolamento istitutivo
dell'Agenzia e dell'Agenzia (2009-2010), nonché alle raccomandazioni contenute
nella dichiarazione congiunta della Commissione, del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle agenzie decentrate (2012), e al documento che illustra la
posizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sul futuro della stessa
Agenzia (2012). Tali cambiamenti riguardano in particolare miglioramenti della
struttura interna, della governance e dei processi decisionali
dell'Agenzia, nonché i suoi rapporti con le parti interessate. Un nuovo regolamento permetterà anche di
intervenire sulla struttura dell'atto giuridico per renderla più chiara (ad
esempio eliminando e rinumerando gli articoli) e più logica (ad esempio
spostando alcuni articoli in capi in cui la loro collocazione appare più
appropriata, creando nuovi capi e cancellando quelli diventati inutili).
Infine, questo pacchetto legislativo modifica anche le direttive concernenti
l'interoperabilità e la sicurezza in quanto strettamente connesse ai compiti
dell'Agenzia; pertanto, il presente regolamento deve tenerne conto in maniera
adeguata. Alla luce di quanto appena esposto e tenendo conto
delle indicazioni del servizio giuridico, la Commissione intende proporre un
nuovo regolamento sull'Agenzia in sostituzione del regolamento (CE) n. 881/2004
originario. Rispetto al regolamento (CE) n. 881/2004, il nuovo regolamento
proposto introduce vari cambiamenti che si possono raggruppare in tre diverse
categorie: ·
Nuove disposizioni:
nuovi compiti dell'Agenzia (rilascio di autorizzazioni all'immissione sul
mercato di veicoli, autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi
controllo-comando e segnalamento di terra e certificati di sicurezza),
rafforzamento del controllo sulle autorità nazionali, maggiori poteri in
relazione alle norme nazionali, nuova fonte di entrate per il bilancio
dell'Agenzia (diritti e corrispettivi), commissione di ricorso. Alcune nuove
disposizioni – in particolare nella parte dedicata all'organizzazione interna –
traggono origine dall'orientamento comune sulle agenzie dell'Unione europea. ·
Chiarimento/semplificazione delle disposizioni
esistenti specialmente in relazione a metodi di
lavoro, ERTMS, personale ferroviario, registri, altri compiti. ·
Aggiornamenti in
risposta all'evoluzione del quadro legislativo e politico: disposizioni
riguardanti la struttura interna e il funzionamento, nonché riferimenti alle
procedure di comitato e agli atti delegati. ·
Modifiche redazionali
rispetto al regolamento originario.
1.3.
Collegamenti tra il presente regolamento e le
direttive riguardanti l'interoperabilità e la sicurezza
La direttiva 2008/57/CE (direttiva
sull'interoperabilità ferroviaria) e la direttiva 2004/49/CE (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie) sono strettamente collegate al regolamento 881/2004
originario. Nel quarto pacchetto ferroviario, si propone la rifusione di tali
direttive, che comunque rimarranno in stretta relazione con il presente
regolamento. Questa relazione si spiega principalmente con il fatto che
l'Agenzia agisce nel campo dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie,
di cui dette direttive costituiscono il fondamento giuridico. Nel presente regolamento, i collegamenti
riguardano in particolare: –
specifiche tecniche di interoperabilità (STI;
direttiva sull'interoperabilità), obiettivi comuni di sicurezza (CST; direttiva
sulla sicurezza) e metodi comuni di sicurezza (CSM; direttiva sulla sicurezza):
l'Agenzia è incaricata di elaborare raccomandazioni da fare adottare alla
Commissione, nonché di formulare pareri destinati alla Commissione riguardanti
la mancata applicazione delle STI; –
certificati di sicurezza: il rilascio di tali
certificati rientra tra le responsabilità dell'Agenzia, ma la procedura
completa è definita nella direttiva sulla sicurezza; –
registri: l'Agenzia è incaricata di elaborare
raccomandazioni destinate alla Commissione sulle specifiche riguardanti i
registri (a cui fa riferimento la direttiva sull'interoperabilità) e la loro
revisione, e di garantirne l'accessibilità al pubblico; –
autorizzazioni all'immissione sul mercato di
veicoli ferroviari e tipi di veicoli e autorizzazione alla messa in servizio di
sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra: il rilascio di tali
certificati rientra tra le responsabilità dell'Agenzia, ma la procedura
completa è definita nella direttiva sull'interoperabilità; –
applicazioni telematiche e sistema europeo di
gestione del traffico ferroviario (ERTMS): in queste aree specifiche,
disciplinate dalle relative STI adottate ai sensi della direttiva
sull'interoperabilità, l'Agenzia ha un ruolo importante da svolgere in qualità
di autorità di sistema; –
organismi di valutazione della conformità
notificati: l'Agenzia ha il compito di sostenere e controllare le loro
attività, ma questi organismi sono istituiti e i loro compiti sono assegnati
dalla direttiva sull'interoperabilità; –
autorità nazionali per la sicurezza: l'Agenzia ha
il compito di sostenere e controllare le loro attività, ma queste autorità sono
istituite e i loro compiti sono assegnati dalla direttiva sulla sicurezza; –
norme ferroviarie nazionali: l'agenzia è incaricata
di esaminarle al fine di ridurne il numero, ma la procedura che regola la loro
notifica è stabilita nelle direttive sulla sicurezza e sull'interoperabilità. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO I
servizi della Commissione hanno continuato a discutere gli sviluppi dello
spazio ferroviario europeo unico con rappresentanti del settore. Nel 2010-2011
è stata effettuata una valutazione ex post del regolamento (CE) n.
881/2004 e del funzionamento dell'Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie[4]. In tale valutazione, così come
nella valutazione generale delle Agenzie UE del 2009, è stato posto in risalto
il valore aggiunto fornito dall'Agenzia e in generale è emersa un'opinione
positiva delle parti interessate sull'Agenzia e sulle sue attività. I risultati
della valutazione hanno fornito un contributo importante in vista del
successivo processo di valutazione d'impatto legato alla revisione del
regolamento. La Commissione europea ha effettuato una
valutazione d'impatto approfondita a sostegno delle proposte legislative tese a
migliorare l'efficienza e la competitività dello spazio ferroviario europeo
unico nell'area dell'interoperabilità e della sicurezza. Nel giugno 2011 è
stato creato un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto a cui hanno
partecipato tutte le DG su invito della DG MOVE. Una società di consulenza esterna ha
realizzato uno studio a sostegno della valutazione d'impatto e ha effettuato
una consultazione mirata delle parti interessate. La consultazione mirata è
iniziata il 18 novembre 2011 con un'indagine via Internet terminata il
30 dicembre 2011; è proseguita con interviste alle parti interessate
più significative ed è culminata alla fine di febbraio 2012 in un seminario per
le parti interessate. Successivamente, la DG MOVE ha avuto una serie
di incontri bilaterali che le hanno consentito di sondare le posizioni del
settore in relazione al contenuto auspicato del quarto pacchetto nell'area
dell'interoperabilità e della sicurezza. Vista la natura tecnica dell'iniziativa, non
sono state effettuate consultazioni pubbliche, ma la Commissione ha provveduto
a far estendere i colloqui a tempo debito a tutte le parti interessate e ha
fatto in modo che fossero discussi tutti gli elementi cardine dell'iniziativa. Comitato per la valutazione d'impatto Il comitato per la valutazione d'impatto si è
riunito il 5 settembre 2012 e ha espresso parere positivo. Le principali
raccomandazioni del comitato sono state incorporate nella relazione di
valutazione d'impatto: –
sono state inserite ulteriori statistiche e
informazioni sulla consultazione delle parti interessate; –
sono state inserite le sinergie attese con gli
altri elementi del quarto pacchetto ferroviario e sono stati chiariti gli
impatti indiretti; –
sono state descritte in modo più preciso le misure
essenziali comuni alle opzioni 2-5 e sono state chiarite le differenze tra di
loro; –
sono stati chiariti e precisati meglio i metodi
utilizzati per la valutazione d'impatto; è stata resa più evidente la logica
alla base della valutazione d'impatto attraverso l'inserimento di riferimenti
incrociati più puntuali; –
è stata operata una distinzione più chiara tra i
costi amministrativi per i soggetti economici (operatori ferroviari) e i costi
per le amministrazioni pubbliche (autorità nazionali, Agenzia e Commissione). Opzioni individuate Dopo aver passato al vaglio le singole misure,
la Commissione ha individuato cinque opzioni strategiche (opzioni 2-6), in
aggiunta allo scenario di riferimento. Per il modo in cui sono strutturate, le
opzioni 2-5 riguardano principalmente il livello di interazione tra l'Agenzia
dell’Unione europea per le ferrovie (l’Agenzia) e le autorità nazionali e sono
tutte in grado di perseguire i tre obiettivi operativi. L'opzione 6 è invece
costituita da una serie di misure orizzontali sostanzialmente indipendenti
dalle interazioni tra l'Agenzia e le autorità nazionali ed è realizzabile a
complemento di tutte le altre opzioni (2-5), di cui dovrebbe rafforzare
l'impatto finale complessivo. L'opzione 1 è lo scenario di riferimento
(invariato); prevede che si prosegua lungo il cammino attualmente tracciato per
il settore. L'opzione 2 prevede il rafforzamento del ruolo
di coordinamento dell'Agenzia per garantire una maggiore coerenza nella
certificazione delle imprese ferroviarie e nell'autorizzazione dei veicoli. L'opzione 3 prevede che all'Agenzia sia
attribuita la funzione di "sportello unico"; la decisione finale
sulla certificazione e sull'autorizzazione spetterebbe ancora alle autorità
nazionali per la sicurezza (ANS), ma l'Agenzia svolgerebbe i controlli in
entrata e in uscita sulle richieste e sulle decisioni. L'opzione 4 prevede competenze condivise tra
l'Agenzia e le ANS; la decisione finale sulla certificazione e
sull'autorizzazione sarebbe presa dall'Agenzia. L'opzione 5 prevede che l'Agenzia subentri
alle ANS per attività legate alla certificazione di imprese ferroviarie e
all'autorizzazione di veicoli. L'opzione 6 prevede misure orizzontali che
comprendono sia altre misure legislative, sia misure non vincolanti (oltre alla
condivisione di responsabilità tra le autorità nazionali e l'Agenzia) da
attuare per migliorare la competitività del settore ferroviario. Tali misure
potrebbero riguardare ad esempio il potenziamento del ruolo dell'Agenzia nella
diffusione di informazioni di pertinenza ferroviaria e la formazione o la
migrazione dalle norme tecniche e di sicurezza nazionali a un complesso di
norme UE (attraverso l'identificazione delle norme inutili da parte
dell'Agenzia e delle ANS e la successiva richiesta alle autorità nazionali di
eliminare tali norme, nonché la limitazione della possibilità di adottare nuove
norme). Impatti delle opzioni: l'impatto ambientale di
tutte le opzioni è stato giudicato positivo, seppure modesto. L'impatto sociale
di tutte le opzioni è stato giudicato modesto/marginale. Nella tabella seguente sono indicati i
benefici economici (efficienza) e il numero di obiettivi conseguiti (efficacia)
per le opzioni combinate: Opzione || Efficienza (beneficio netto totale, milioni di euro) || Efficacia (numero di obiettivi operativi conseguiti) Opzione 2+6: maggiori funzioni di coordinamento dell'Agenzia + misure orizzontali || 411 || 1 Opzione 3+6: attribuzione della funzione di "sportello unico" all'Agenzia + misure orizzontali || 461 || 2 Opzione 4+6: competenze condivise tra Agenzia e ANS + misure orizzontali || 497 || 3 Opzione 5+6: subentro dell'Agenzia alle ANS per le attività di autorizzazione e certificazione + misure orizzontali || 476 || 3 L'opzione 4 (combinata con l'opzione 6) è
stata giudicata l'opzione da preferire perché assicura il migliore insieme di
risultati per: –
l'industria, in termini di riduzione dei costi e
dei tempi delle procedure di certificazione di sicurezza e autorizzazione di
veicoli e altri sottosistemi; –
le implicazioni in termini di costi per il bilancio
dell'UE; –
gli impatti in termini di costi per le istituzioni
nazionali; –
il rispetto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità; –
la risposta ai problemi identificati; –
il conseguimento degli obiettivi. Maggiori informazioni sulla valutazione
d'impatto e sui risultati della consultazione delle parti interessate sono
contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna
le proposte legislative volte all'eliminazione degli ostacoli amministrativi e
tecnici ancora esistenti nel campo dell'interoperabilità e della sicurezza sul
mercato ferroviario dell'UE. Tale documento sarà pubblicato nel sito web del
segretariato generale della Commissione dopo l'adozione del presente atto
giuridico. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA In questo punto sono commentate e spiegate le
principali disposizioni del nuovo regolamento sull'Agenzia, facendo riferimento
ove necessario alle modifiche del testo originario del regolamento (CE) n.
881/2004. CAPO 1 – PRINCIPI Articolo 1: gli obiettivi sono stati riveduti
alla luce dei nuovi compiti dell'Agenzia e spostati nei considerando; al loro
posto sono indicati, per chiarezza, l'oggetto e il campo di applicazione. Articolo 2: lo status giuridico è stato
spostato in questa posizione perché più appropriata (articolo 22 nel
regolamento originario). Articolo 3: l'articolo è stato modificato con
l'inserimento dei nuovi tipi di atti dell'Agenzia. CAPO 2 – METODI
DI LAVORO È stato aggiunto un nuovo capo in cui sono
inseriti aspetti che in origine erano trattati in altri capi, ma che in realtà
riguardano i sistemi i utilizzati dall'Agenzia per conseguire i suoi obiettivi. Articolo 4, "gruppi di lavoro":
l'articolo è stato riscritto per renderlo giuridicamente più chiaro. In
particolare, il riferimento all'AEIF è superato e può essere eliminato;
inoltre, l'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento originario è stato
spostato in questa posizione al posto dell'articolo sul personale dell'Agenzia.
L'articolo 4 indica anche che il regolamento interno deve essere elaborato dal
consiglio direttivo. Articolo 7 "Valutazione dell'impatto":
il testo originario limitava l'analisi costi/benefici alla sola sicurezza
(articolo 6, paragrafo 4). Questo compito non dovrebbe rientrare in una
particolare attività dell'Agenzia; da qui la necessità di spostare le relative
disposizioni in una sezione generale, renderle di applicabilità generale e
definire compiti chiari, in coerenza con quanto indicato nel documento che
illustra la posizione del consiglio di amministrazione sul futuro dell'Agenzia
con i principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Articolo 8 "Studi" (già articolo
20): l'articolo è stato spostato perché gli studi sono sistemi per conseguire
gli obiettivi e non compiti in senso proprio. Articolo 9 "Pareri" (già articolo 10
sui pareri tecnici): l'aggettivo "tecnici" è stato eliminato, in
coerenza con le direttive; il paragrafo 2 bis, lettera b), è stato
eliminato in quanto superato; il paragrafo 3 (in origine paragrafo 2 ter)
è stato modificato per ampliarne il campo di applicazione (in precedenza
limitato alle sole STI, senza una motivazione chiara). Articolo 10 "Visite presso gli Stati
membri" (già articolo 33): l'articolo è stato spostato in questa sezione
perché le visite sono un sistema per conseguire gli obiettivi dell'Agenzia. CAPO 3 –
COMPITI LEGATI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA Articolo 11 "Supporto tecnico –
sicurezza": sono stati apportati lievi modifiche che chiariscono i compiti
dell'Agenzia. Articolo 12 "Certificati di
sicurezza": è stato definito il nuovo ruolo dell'Agenzia (rilascio dei
certificati di sicurezza) proposto nella relazione di valutazione d'impatto, in
coerenza con la direttiva sulla sicurezza riveduta. Articolo 13 "Manutenzione dei
veicoli": si tratta di un nuovo articolo, tratto dal capo 3 bis
del regolamento originario, semplificato e spostato nella parte dedicata alla
sicurezza, dove è più appropriato inserirlo. Articolo 14 "Trasporto di merci
pericolose per ferrovia": si tratta di un nuovo articolo, che formalizza
le attività che l'Agenzia già svolge relativamente al trasporto di merci
pericolose per ferrovia. CAPO 4 –
COMPITI LEGATI ALL'INTEROPERABILITÀ Articolo 15 "Supporto tecnico –
interoperabilità": questo articolo è stato lievemente modificato per
rispecchiare i cambiamenti riguardanti la direttiva sull'interoperabilità
(lettere b) e c)) e per chiarire i compiti esistenti dell'Agenzia. Articolo 16 "Autorizzazioni di
veicoli": si tratta di un nuovo articolo riguardante il nuovo ruolo
attribuito all'Agenzia in materia di rilascio delle autorizzazioni
all'immissione sul mercato di veicoli, proposto nella relazione di valutazione
d'impatto, in coerenza con la direttiva modificata sull'interoperabilità. Articolo 17 "Autorizzazioni di tipi di
veicoli": si tratta di un nuovo articolo riguardante il nuovo ruolo
attribuito all'Agenzia in materia di rilascio delle autorizzazioni
all'immissione sul mercato di tipi di veicoli, in coerenza con la direttiva
modificata sull'interoperabilità. Articolo 18 "Autorizzazione alla messa in
servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra": si
tratta di un nuovo articolo riguardante il nuovo ruolo attribuito all'Agenzia
in materia di autorizzazione dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento
di terra; l'articolo è collegato al ruolo di autorità di sistema dell'Agenzia e
alle implicazioni del nuovo compito di rilascio delle autorizzazioni dei
veicoli ai fini dell'immissione sul mercato per l'ERTMS (lo scopo è assicurare
la compatibilità tra le autorizzazioni all'immissione sul mercato dei veicoli
dotati di attrezzature ERTMS di bordo e i sistemi di terra). Articolo 19 "Applicazioni
telematiche": nuovo articolo aggiunto per formalizzare il ruolo che
l'Agenzia già svolge, conformemente alle STI sulle applicazioni telematiche per
il trasporto merci e passeggeri, e in coerenza con la relazione di valutazione
d'impatto. Articolo 20 "Sostegno agli organismi di
valutazione della conformità notificati": articolo modificato; le
disposizioni sul controllo degli organismi notificati da parte della
Commissione sono state spostate nella nuova sezione sul monitoraggio; le
disposizioni mantenute in questo articolo riguardano il sostegno agli organismi
notificati (il 20 aprile 2011 la Commissione ha assegnato all'Agenzia mansioni
di segretariato tecnico degli organismi notificati per le ferrovie e queste
attività sono già in corso; queste nuove competenze devono essere adeguatamente
formalizzate nella normativa). CAPO 5 –
COMPITI LEGATI ALLE NORME NAZIONALI (spostato dopo il capo
sull'interoperabilità) Articoli 21, 22 e 23 "Norme
nazionali": si tratta di nuovi articoli che incorporano gli articoli
9 bis e 9 ter originari, modificati per allineare le
procedure alle direttive sull'interoperabilità e sulla sicurezza e per tenere
conto dell'ampliamento dei poteri dell'Agenzia relativamente alle norme
nazionali, che ha origine dalla relazione di valutazione d'impatto e dal
progetto di relazione della task force sulle norme di sicurezza nazionali. Gli
articoli attribuiscono chiaramente all'Agenzia la gestione della banca dati
informatica per rendere più esplicite le competenze, in precedenza ripartite
tra Commissione e Agenzia, e per superare gli attuali problemi tecnici, di
coordinamento e di proprietà. CAPO 6 –
COMPITI LEGATI ALL'ERTMS: la sezione sull'ERTMS merita un nuovo capo distinto. Articoli da 24 a 28 "Compiti relativi
all'ERTMS": questi articoli incorporano l'articolo 21 bis
originario, modificato per chiarire le competenze dell'Agenzia e degli altri
attori in relazione all'ERTMS, per migliorare l'implementazione dell'ERTMS e
per tenere conto delle attività che l'Agenzia svolge già in questo campo.
L'articolo 13 sexies è modificato in coerenza con la valutazione
preliminare della Commissione relativa a quattro anni di controlli tecnici. CAPO 7 –
COMPITI LEGATI AL MONITORAGGIO DELLO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO: nuovo
capo inserito per garantire maggiore chiarezza e visibilità; vari compiti
legati al monitoraggio sono ora raccolti in uno stesso capo. Articolo 29 "Monitoraggio delle autorità
nazionali per la sicurezza": questo nuovo articolo riguarda un nuovo
compito attribuito all'Agenzia, vale a dire il controllo delle autorità
nazionali per la sicurezza, come proposto nella relazione di valutazione
d'impatto (e nella valutazione del regolamento sull'Agenzia). Articolo 30 "Monitoraggio degli organismi
notificati": questo nuovo articolo riguarda un nuovo compito attribuito
all'Agenzia, vale a dire il controllo degli organismi notificati, come proposto
nella relazione di valutazione d'impatto. Articolo 31 "Monitoraggio dei progressi
nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza": questo articolo si
basa in parte sull'articolo 9 originario (nuovi paragrafi 1 e 2, con i compiti
dell'Agenzia in materia di monitoraggio della sicurezza ora chiariti) e
sull'articolo 14 originario (nuovi paragrafi 3 e 4, con due relazioni distinte
sull'interoperabilità e sulla sicurezza ora riunite in un'unica relazione); il
paragrafo 5 si basa sull'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera a), in
conformità alla relazione di valutazione d'impatto e alla valutazione del
regolamento sull'Agenzia. CAPO 8 – ALTRI
COMPITI: nuovo capo che combina i capi del regolamento originario relativi ai
registri, al personale ferroviario e agli altri compiti. Articolo 32 "Personale ferroviario":
riunisce, per maggior semplicità, gli articoli 16 ter, 16 quater
e 17 originari in quanto alcuni compiti sono ormai superati, mentre altri sono
descritti nella direttiva 2007/59/CE; l'articolo è stato modificato per evitare
ambiguità giuridiche e ripetizioni. Articolo 33 "Registri": questo
articolo combina gli articoli 18 e 19 originari, aggiornandoli e allineandoli
alla normativa. Articolo
34 "Reti di autorità nazionali per la sicurezza, organismi investigativi
nazionali e organismi rappresentativi": contiene disposizioni
precedentemente contenute in parte nell'articolo 6, paragrafo 5, e
nell'articolo 9 originali; la rete di organismi rappresentativi è stata
aggiunta (paragrafo 2) per migliorare e strutturare il coordinamento delle
parti interessate a livello di Agenzia; il paragrafo 3 è stato aggiunto per migliorare
e strutturare la consultazione di tutte le parti interessate e in prospettiva
per consentire all'Agenzia di ottenere risultati qualitativamente superiori (in
coerenza con la valutazione del regolamento sull'Agenzia e con il documento che
illustra la posizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sul futuro
dell'Agenzia). Articolo 35 "Comunicazione e
distribuzione": nuovo articolo che formalizza in parte le attività
esistenti dell'Agenzia e ha origine dalla relazione di valutazione d'impatto,
dalla valutazione del regolamento sull'Agenzia e dal documento che illustra la
posizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sul futuro
dell'Agenzia. Articolo 36 "Ricerca e promozione
dell'innovazione": si tratta dell'articolo originario a cui sono state
aggiunte disposizioni sulla ricerca, formalizzando attività già in larga misura
svolte dall'Agenzia, in coerenza con il documento che illustra la posizione del
consiglio di amministrazione sul futuro dell'Agenzia. Articolo 37 "Assistenza alla Commissione":
questo articolo è stato lievemente modificato. Articolo 38 "Assistenza nella valutazione
dei progetti ferroviari": si tratta dell'articolo 15 originario di cui è
stato ampliato il campo di applicazione per includere la sicurezza. Articolo 39 "Assistenza agli Stati membri
e alle parti interessate": si tratta di un nuovo articolo, inserito alla
luce della relazione di valutazione d'impatto (misura tratta dall'opzione 6) e
dei risultati della valutazione del regolamento sull'Agenzia. Articolo 40 "Relazioni internazionali: si
tratta di un nuovo articolo che formalizza attività già in larga misura svolte
dall'Agenzia, in coerenza con la relazione di valutazione d'impatto e con il
documento che illustra la posizione del consiglio di amministrazione sul futuro
dell'Agenzia. Articolo 41 "Pezzi di ricambio": si
tratta di un nuovo articolo riguardante un nuovo compito, definito in coerenza
con la relazione di valutazione d'impatto. CAPO 9 –
ORGANIZZAZIONE DELL'Agenzia: questo capo è stato elaborato sostanzialmente in
coerenza con la dichiarazione congiunta della Commissione, del Parlamento
europeo e del Consiglio e con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate
(2012), in particolare in relazione alle competenze ampliate del consiglio
direttivo (in precedenza consiglio di amministrazione), all'istituzione del
comitato esecutivo, al programma di lavoro pluriennale e all'inserimento di
altre disposizioni standard riguardanti le risorse umane e gli aspetti di
bilancio. Altri cambiamenti importanti: Articolo 48 "Programmi di lavoro annuali
e pluriennali": si tratta di un nuovo articolo distinto sui programmi di
lavoro che per chiarezza si ritiene utile inserire, in coerenza con la
dichiarazione congiunta e le raccomandazioni della Corte dei conti, del Parlamento
europeo, la valutazione del regolamento sull'Agenzia e il documento che
illustra la posizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sul futuro
dell'Agenzia (prospettiva pluriennale, formazione del bilancio per attività e
gestione per attività, rapporti con le parti interessate). Articoli 51-57 "Commissione di
ricorso": si tratta di nuovi articoli. La commissione di ricorso è resa
necessaria dall'ampliamento delle competenze dell'Agenzia (rilascio di
autorizzazioni all'autorizzazione sul mercato di veicoli e certificati di
sicurezza); la relazione di valutazione d'impatto prevede la creazione di un
organo di ricorso indipendente esterno all'Agenzia, ma la soluzione già
esistente presso l'AESA appare più appropriata. Gli articoli si basano sulle disposizioni
pertinenti del regolamento sull'AESA. CAPO 10 –
DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 58, paragrafo 2, nuova lettera c):
sono state aggiunte nuove fonti di entrate per l'Agenzia (diritti e
corrispettivi esterni per il rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul
mercato di veicoli e dei certificati di sicurezza (nuovi compiti)); nuova
lettera e) inserita per assicurare l'allineamento con il regolamento sull'AESA. CAPO 11 –
PERSONALE: nuovo capo che riprende sostanzialmente le disposizioni standard
derivanti dall'orientamento comune sulle agenzie (articoli 62 e 63). Articolo 61 "Personale – disposizioni
generali": si tratta dell'articolo 24 originario, modificato in conformità
alla dichiarazione congiunta sulle agenzie, alla valutazione del regolamento
sull'Agenzia e al documento che illustra la posizione del consiglio di
amministrazione sul futuro dell'agenzia; sono state cancellate limitazioni
precedenti riguardanti la durata massima dei contratti. CAPO 12 –
DISPOSIZIONI GENERALI Articoli 64, 66-68, 70-72: si tratta di
articoli spostati in questa posizione da altri punti del regolamento originario
e modificati all'occorrenza in conformità alla dichiarazione congiunta sulle
agenzie. Articolo 65 "Accordo sulla sede e
condizioni operative": si tratta di un nuovo articolo inserito in coerenza
con la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate (2012). Articolo 69 "Cooperazione con le autorità
e gli organismi nazionali": si tratta di nuovi articoli risultanti dalle
nuove competenze dell'Agenzia in materia di rilascio di certificati e
autorizzazioni; la cooperazione in qualche caso è ritenuta necessaria alla luce
delle competenze degli organismi e autorità nazionali; è prevista la
possibilità di affidare a tali organismi e autorità parte dei compiti
dell'Agenzia mediante contratti di (sub)appalto. CAPO 13 –
DISPOSIZIONI FINALI: nuovo capo Articoli 73 e 74 "Atti delegati": si
tratta di nuovi articoli; i nuovi poteri dell'Agenzia (rilascio di certificati
di sicurezza e autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli; risorse
proprie) rendono necessaria l'adozione di misure delegate, analogamente a
quanto avviene per l'AESA. Articolo 75 "Procedura di comitato":
si tratta di un nuovo articolo introdotto per non fare riferimento ad altri
atti (direttiva sull'interoperabilità). Articolo
76 "Valutazione e riesame": si tratta dell'articolo originario
modificato in coerenza con la dichiarazione congiunta sulle agenzie. ARTICOLI RIMASTI INVARIATI RISPETTO AL
REGOLAMENTO (CE) n. 881/2004: 5, 6, 58, 59, 60. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il nuovo regolamento crea una base giuridica
per gli impegni di bilancio e di personale per l'Agenzia dell’Unione europea
per le ferrovie. I calcoli dettagliati sono riportati nella scheda finanziaria
contenuta nell'allegato. È importante notare che, per quanto riguarda
il personale dell'Agenzia, il presente atto incorpora: 1.
calcoli sulle risorse ricavati dalle due precedenti
schede finanziarie legislative allegate al regolamento originario (CE) n.
881/2004 e alla relativa modifica del 2008 (regolamento (CE) n. 1335/2008), che
prevedeva 104 agenti temporanei per l'Agenzia; 2.
procedure di bilancio per il 2005-2013 con cui
l'autorità di bilancio ha concesso all'Agenzia altri 39 posti per coprire
compiti aggiuntivi non previsti dal regolamento istitutivo, e che portano a 143
gli agenti temporanei per il 2013; 3.
le implicazioni stimate, in termini di risorse,
derivanti dai nuovi compiti e poteri dell'Agenzia previsti dal presente nuovo
regolamento, fissate in 43 persone. Riguardo al punto 2, si noti che il
numero di posti è andato gradualmente aumentando dal 2005, anno di istituzione
dell'Agenzia, ad oggi. Questo aumento è stato sottoposto ad esame dettagliato
con cadenza annuale ed è stato adottato dall'autorità di bilancio ogni anno in
base al numero di posti proposto dalla Commissione. La principale spiegazione
della differenza tra i punti 1 e 2 è che nel regolamento istitutivo non erano
previste (o quantomeno non era previsto che fossero eseguite da personale
specifico) alcune funzioni e attività quali gli affari giuridici, il
responsabile della protezione dei dati, il segretariato del consiglio di
amministrazione, l'audit interno, la qualità e l'elaborazione di business
plan, la valutazione economica (valutazione d'impatto), gli appalti, la
gestione delle strutture e il responsabile amministrativo. Per alcune aree di
attività, tra cui risorse umane, strumenti informatici e finanza, il fabbisogno
di risorse era fortemente sottostimato. Per quanto riguarda la valutazione economica,
questa attività deriva dal fatto che l'Agenzia è stata istituita per
contribuire alla creazione di uno spazio ferroviario integrato e
concorrenziale. La valutazione economica è stata parte integrante delle
attività dell'Agenzia sin dagli inizi, anche se nella scheda finanziaria non le
era assegnato personale specifico. La necessità di questa attività è
indiscutibile ed anzi è recentemente aumentata, con la formazione del bilancio
per attività; per questo, nel nuovo regolamento sull'Agenzia è previsto un
nuovo articolo dedicato a questo aspetto. Oltre a questi sviluppi, vari atti della
Commissione hanno attribuito all'Agenzia compiti supplementari con incidenze in
termini di risorse, senza peraltro che questi aspetti fossero trattati in
maniera adeguata nella scheda finanziaria. Ad esempio, la decisione 2011/155/UE
della Commissione riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di
riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE
attribuisce all'Agenzia compiti supplementari relativi alla trasparenza e alla
semplificazione dei processi e delle norme utilizzati per l'autorizzazione di
veicoli e sottosistemi ferroviari. Più precisamente, il ruolo dell'Agenzia
riguarda la documentazione dei processi di autorizzazione negli Stati membri, la
documentazione delle norme nazionali applicate per l'autorizzazione di veicoli
ferroviari e il controllo della coerenza tra i dati, il sostegno alle autorità
nazionali e la gestione e manutenzione dei dati. Riguardo al punto 3, le implicazioni di
bilancio e personale legate ai compiti nuovi e allargati dell'Agenzia derivano
principalmente dai calcoli relativi alla valutazione d'impatto, dall'attuazione
delle raccomandazioni formulate nella dichiarazione congiunta della
Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle agenzie decentrate,
dalle raccomandazioni della Corte dei conti e del servizio di audit interno e
dalla valutazione del regolamento sull'Agenzia. Tutti i cambiamenti legislativi
sono spiegati sinteticamente nella parte 3 della presente relazione. Per lo
svolgimento dei compiti nuovi e allargati, si stima siano necessarie
complessivamente 70 persone, di cui 43 in più rispetto all'organico attuale
dell'Agenzia. Queste 43 persone si occuperanno del rilascio di autorizzazioni e
certificati e i relativi costi saranno coperti da diritti e corrispettivi
esterni; gli altri 27 posti saranno coperti mediante una ridistribuzione
interna del personale esistente in seno all'Agenzia. Pertanto, non vi saranno
incidenze aggiuntive sul bilancio dell'UE (tranne per gli anni 2015 e 2016, in
cui non saranno ancora riscossi diritti e corrispettivi esterni). Le 43 persone previste in più si
distribuiscono nelle seguenti categorie: ·
esperti tecnici (41 persone), che si occuperanno
del rilascio delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi
di veicoli (30), delle autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi
controllo-comando e segnalamento di terra (6) e dei certificati di sicurezza
(5); ·
personale amministrativo collegato (2), tra cui un
contabile che si occuperà della gestione di un sistema pianificato di diritti e
corrispettivi esterni, ivi compresa la cooperazione con le autorità nazionali. I diritti e corrispettivi esterni previsti
copriranno costi generali collegati e in particolare: ·
la traduzione nelle lingue nazionali delle
decisioni emanate dall'Agenzia; ·
il sistema informatico necessario per la
contabilità (diritti e corrispettivi esterni). Le altre 27 persone, rese disponibili dalla
ridistribuzione interna del personale esistente dell'Agenzia, si occuperanno
delle seguenti attività: ·
monitoraggio delle autorità nazionali per la
sicurezza e degli organismi notificati e applicazione della normativa nazionale
in materia di sicurezza e interoperabilità; ·
riduzione del numero di norme nazionali; ·
consulenza e sostegno agli Stati membri e alle
parti interessate, diffusione delle informazioni attinenti alle ferrovie,
formazione e coordinamento dei potenziali pezzi di ricambio da standardizzare. Si stima che l'incidenza complessiva dell’Agenzia
sul bilancio UE 2015-2020 sia pari a 157,113 Mio di EUR. Il costo per il
bilancio UE dei nuovi compiti ammonta a 0,4113 Mio di EUR che dal 2017 in poi
sarà coperto da diritti e corrispettivi pagati dall’industria. Vi sarà anche un impatto sulle risorse della
Commissione (nella DG MOVE); a questo riguardo, il presente regolamento
contiene: 1.
calcoli sulle risorse ricavati dalle due precedenti
schede finanziarie legislative allegate al regolamento originario (regolamento
(CE) n. 881/2004) e alla relativa modifica del 2008 (regolamento (CE) n.
1335/2008), che prevedevano 2 funzionari/agenti temporanei per la Commissione; 2.
cambiamenti per il 2005-2013, con tre agenti
supplementari della Commissione incaricati di occuparsi delle questioni legate
all'Agenzia e di svolgere compiti aggiuntivi non contemplati dal regolamento
istitutivo. Il totale generale per la Commissione legato
alla presente iniziativa sarà di 5 persone, tra cui non sono compresi nuovi
agenti. 2013/0014 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all'Agenzia dell'Unione europea per
le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n.
881/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], visto il parere del Comitato delle regioni[6], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La progressiva creazione di
uno spazio ferroviario europeo senza frontiere necessita di un'azione unionale
in materia di regolamentazione tecnica applicabile alle ferrovie, sia per gli
aspetti tecnici (interoperabilità), sia per gli aspetti legati alla sicurezza,
in quanto si tratta di aspetti indissociabili che richiedono un livello più
elevato di armonizzazione a livello di Unione. A questo riguardo, negli ultimi
due decenni è stata adottata una legislazione ferroviaria specifica
segnatamente nell'ambito dei tre pacchetti ferroviari, in particolare con la
direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e la direttiva
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. (2) Il perseguimento parallelo
degli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria richiede un
notevole lavoro tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un
organismo specializzato. Per questo, nel secondo pacchetto ferroviario del 2004
si è reso necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel
rispetto dell'equilibrio dei poteri all'interno dell'Unione, un'Agenzia
ferroviaria europea responsabile della sicurezza e dell'interoperabilità delle
ferrovie ("l'Agenzia"). (3) L'Agenzia ferroviaria europea
è stata istituita in origine dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004[7],
per promuovere la creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e
contribuire al rilancio del settore ferroviario rafforzandone i vantaggi essenziali
in materia di sicurezza. A causa dei notevoli cambiamenti riguardanti i compiti
dell'Agenzia e la sua organizzazione interna, è necessario sostituire il
regolamento (CE) n. 881/2004 con un nuovo atto. (4) Il quarto pacchetto
ferroviario propone cambiamenti importanti volti a migliorare il funzionamento
dello spazio ferroviario europeo unico attraverso una modifica mediante
rifusione della direttiva 2004/49/CE e della direttiva 2008/57/CE, entrambe
direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia. Tali direttive, insieme al
presente regolamento, prevedono in particolare l'attribuzione di compiti legati
al rilascio di autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza a livello
unionale, il che implica un ruolo più ampio dell'Agenzia. (5) L'Agenzia dovrebbe
contribuire alla realizzazione e al funzionamento efficace di uno spazio
ferroviario europeo unico senza frontiere, in grado di garantire un livello
elevato di sicurezza e allo stesso tempo di migliorare la concorrenzialità del
settore ferroviario. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto contribuendo, sul
piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione europea attraverso
il miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché
all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema
ferroviario europeo. L'Agenzia dovrebbe anche svolgere il ruolo di autorità
europea responsabile del rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato
di veicoli ferroviari e tipi di veicoli, certificati di sicurezza per le
imprese ferroviarie e autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi
controllo-comando e segnalamento di terra. Inoltre, l'Agenzia dovrebbe tenere
sotto osservazione le norme ferroviarie nazionali e le attività delle autorità
nazionali che operano nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza
ferroviarie. (6) Nel perseguire i suoi
obiettivi, l'Agenzia dovrebbe tenere pienamente conto del processo di
allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai
collegamenti ferroviari con i paesi terzi. La responsabilità delle funzioni e
delle competenze attribuite all'Agenzia dovrebbe ricadere esclusivamente
sull'Agenzia. (7) Nello svolgimento dei suoi
compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe
tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito
ferroviario. Tali competenze dovrebbero essere rappresentate essenzialmente da
professionisti del settore ferroviario e dalle autorità nazionali operanti nel
settore, che dovrebbero formare gruppi di lavoro competenti e rappresentativi
in seno all'Agenzia. (8) Per individuare gli effetti
economici sul settore ferroviario e le conseguenze per la società, permettere
ad altri soggetti di prendere decisioni informate e gestire in modo più efficace
le priorità di lavoro e l'assegnazione delle risorse all'interno dell'Agenzia,
è opportuno che l'Agenzia si impegni maggiormente nell'attività di valutazione
dell'impatto. (9) L'Agenzia dovrebbe fornire un
supporto tecnico indipendente e obiettivo, in particolare alla Commissione. La
direttiva … [interoperabilità ferroviaria] crea i presupposti per
l'elaborazione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità
(STI), mentre la direttiva … [sicurezza ferroviaria] crea i presupposti per l'elaborazione
e la revisione dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e degli obiettivi comuni di
sicurezza (CST). La continuità delle attività e l'evoluzione nel tempo delle
STI, dei CSM e dei CST richiedono un quadro tecnico permanente e personale
dedicato all'interno di un organismo specializzato. A tal fine l'Agenzia
dovrebbe avere la responsabilità di formulare all'indirizzo della Commissione
raccomandazioni relative all'elaborazione e alla revisione di STI, CSM e CST.
Anche gli organismi nazionali per la sicurezza e gli organismi di
regolamentazione dovrebbero poter chiedere un parere tecnico indipendente
all'Agenzia. (10) Nella richiesta di certificati
di sicurezza alle autorità nazionali competenti, le imprese ferroviarie si sono
scontrate con vari problemi, dai tempi e costi eccessivi delle procedure alle
disparità di trattamento, specialmente nei confronti dei nuovi operatori. I
certificati rilasciati in uno Stato membro non sono stati riconosciuti in modo
incondizionato negli altri Stati membri, a detrimento dello spazio ferroviario
unico europeo. Per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di
rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, è essenziale
passare a un unico certificato di sicurezza valido in tutta l'Unione e rilasciato
dall'Agenzia. La direttiva … riveduta [direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie] crea i presupposti per tale passaggio. (11) Attualmente la direttiva
2008/57/CE prevede che per i veicoli ferroviari sia rilasciata
un'autorizzazione alla messa in servizio in ciascuno Stato membro, tranne in
casi specifici. La task force sull'autorizzazione dei veicoli istituita dalla
Commissione nel 2011 ha discusso vari casi in cui fabbricanti e imprese
ferroviarie hanno subito conseguenze negative a causa della durata e dei costi
eccessivi del processo di autorizzazione e ha proposto una serie di
miglioramenti. Poiché alcuni problemi sono dovuti alla complessità dell'attuale
processo di autorizzazione dei veicoli, è opportuno semplificare tale processo.
Per ogni veicolo ferroviario è bene prevedere un'unica autorizzazione e
l'autorizzazione all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli
dovrebbe essere rilasciata dall'Agenzia. Questo assicurerebbe benefici
tangibili per il settore riducendo i costi e la durata della procedura, e
diminuirebbe il rischio di potenziali discriminazioni, in particolare nei
confronti di nuove società che intendano inserirsi nel mercato ferroviario. La
direttiva … riveduta [direttiva sull'interoperabilità] crea i presupposti per tale
evoluzione. (12) Per favorire l'ulteriore
sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico, in particolare fornendo le
opportune informazioni ai clienti del trasporto merci e ai passeggeri e tenendo
conto delle attività attualmente svolte dall'Agenzia, è necessario rafforzare
il ruolo dell'Agenzia nel campo delle applicazioni telematiche onde garantirne
uno sviluppo coerente e un'implementazione in tempi brevi. (13) Vista l'importanza del sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) ai fini di uno sviluppo
organico dello spazio ferroviario europeo unico e della sua sicurezza, e
tenendo conto della frammentarietà che ha segnato fino ad ora il suo sviluppo,
è necessario rafforzarne il coordinamento generale a livello di Unione. Essendo
l'Agenzia l'organismo più competente all'interno dell'Unione, ad essa dovrebbe
essere attribuito un ruolo più rilevante in questo campo per assicurare uno
sviluppo coerente dell'ERTMS, contribuire a garantire la conformità delle
attrezzature ERTMS alle specifiche in vigore e garantire il coordinamento tra i
programmi di ricerca europei legati all'ERTMS e l'elaborazione delle specifiche
tecniche sull'ERTMS. Inoltre, per rendere più efficienti ed imparziali le
procedure di rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di
sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, è essenziale passare a
un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione e rilasciata dall'Agenzia. La
direttiva … riveduta [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] crea i
presupposti per tale passaggio. (14) Le autorità nazionali
competenti hanno di norma imposto corrispettivi per il rilascio delle
autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza. Con il trasferimento
delle relative competenze a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe essere
autorizzata a imporre ai richiedenti il versamento di un corrispettivo per il
rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di cui ai considerando
precedenti. L'ammontare di tali corrispettivi dovrebbe essere uguale o
inferiore alla media attuale dell'Unione e dovrebbe essere stabilito in un atto
delegato adottato dalla Commissione. (15) Un obiettivo generale è
trasferire in modo adeguato all’Agenzia le funzioni e i compiti svolti finora
dagli Stati membri senza che ne risulti un abbassamento del livello di
sicurezza che è sempre stato elevato. L’Agenzia deve disporre di risorse
sufficienti per le sue nuove funzioni e il calendario relativo all'assegnazione
di queste risorse deve basarsi su esigenze chiaramente definite. Visto il
patrimonio di know-how in possesso delle autorità nazionali, in particolare
delle autorità nazionali per la sicurezza, all'Agenzia dovrebbe essere
consentito di avvalersi in modo appropriato di tali conoscenze nel rilascio
delle autorizzazioni e dei certificati di sua competenza. A tal fine è
opportuno incoraggiare il distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia. (16) La direttiva … [sicurezza
delle ferrovie] e la direttiva … [interoperabilità ferroviaria] prevedono
l'esame delle misure nazionali per gli aspetti legati alla sicurezza e
all'interoperabilità, nonché alla compatibilità con le norme sulla concorrenza.
Tali direttive limitano anche la possibilità, per gli Stati membri, di adottare
nuove norme nazionali. L'attuale sistema, in cui ancora sussiste un gran numero
di norme nazionali, può essere all'origine di conflitti con le norme
dell'Unione e crea il rischio di insufficiente trasparenza e di discriminazione
occulta di operatori stranieri, in particolare quelli costituiti da piccole e
nuove imprese. Per assicurare la migrazione verso una normativa ferroviaria
realmente trasparente e imparziale a livello di Unione europea, è necessario
intensificare la graduale riduzione delle norme nazionali. A livello di Unione
è essenziale un'opinione basata su competenze indipendenti e neutrali. A tal
fine, occorre rinforzare il ruolo dell'Agenzia. (17) Il funzionamento,
l'organizzazione e le procedure decisionali nell'ambito dell'interoperabilità e
della sicurezza ferroviarie variano notevolmente tra le diverse autorità nazionali
per la sicurezza e i diversi organismi di valutazione della conformità
notificati, con conseguenze negative per il buon funzionamento dello spazio
ferroviario europeo unico. Tali conseguenze negative possono riguardare in
particolare, le piccole e medie imprese che desiderino inserirsi nel mercato
ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il
coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di
Unione europea. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione, per
mezzo di audit e ispezioni, le autorità nazionali per la sicurezza e gli
organismi di valutazione della conformità notificati. (18) In materia di sicurezza è
importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace
delle informazioni. Un'analisi dei risultati, elaborata sulla base di
indicatori comuni e capace di mettere in relazione tutti i soggetti del
settore, è uno strumento importante e dovrebbe essere effettuata. Per gli
aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione con Eurostat. (19) Per monitorare i progressi
compiuti nel campo dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie,
l'Agenzia dovrebbe essere tenuta a pubblicare ogni due anni una relazione al
riguardo. Viste le competenze tecniche e l'imparzialità dell'Agenzia, questa
dovrebbe anche coadiuvare la Commissione nel controllo dell'attuazione della
normativa unionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie. (20) L'interoperabilità della rete
transeuropea dovrebbe essere potenziata e l'adozione dei nuovi progetti di
investimento sostenuti dall'Unione dovrebbe rispettare l'obiettivo di
interoperabilità stabilito nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti[8]. L'Agenzia è l'istituzione più
adatta per contribuire a questi obiettivi. (21) La manutenzione del materiale
rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Ad oggi
non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle
attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione
delle officine di manutenzione. Tale situazione ha comportato costi
supplementari per il settore e impone viaggi a vuoto. È quindi opportuno
realizzare gradualmente e aggiornare un sistema europeo di certificazione delle
officine di manutenzione, e l'Agenzia è l'organismo più adatto per proporre
soluzioni adeguate alla Commissione. (22) Le qualifiche professionali
richieste per la conduzione dei treni rappresentano un elemento importante sia
per la sicurezza che per l'interoperabilità nell'Unione. Esse costituiscono
inoltre un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore
ferroviario. La questione dovrebbe essere affrontata nel contesto esistente di
dialogo sociale. L'Agenzia dovrebbe fornire il supporto tecnico necessario
perché tale aspetto sia tenuto in considerazione a livello di Unione europea. (23) L'Agenzia dovrebbe organizzare
e facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali per la sicurezza, gli
organismi investigativi nazionali e gli organismi rappresentativi del settore
ferroviario operanti a livello europeo, al fine di promuovere la diffusione di
buone pratiche, lo scambio di informazioni utili, la raccolta di dati relativi
alle ferrovie e il monitoraggio dei risultati globali relativi alla sicurezza
del sistema ferroviario. (24) Per garantire la massima
trasparenza e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, è
bene che i documenti previsti per le procedure nelle aree dell'interoperabilità
e della sicurezza ferroviarie siano accessibili al pubblico. Lo stesso vale per
le licenze, i certificati di sicurezza e gli altri documenti ferroviari
pertinenti. L'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un sistema efficiente di
scambio e pubblicazione di tali informazioni. (25) La promozione dell'innovazione
e della ricerca in materia di sicurezza ferroviaria è un compito importante che
l'Agenzia dovrebbe incoraggiare, viste la sua reputazione e la sua posizione. A
questo riguardo, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito delle attività
dell'Agenzia non dovrebbe comportare distorsioni nel relativo mercato. (26) Per migliorare l'efficienza
del sostegno finanziario dell'Unione, la sua qualità e la compatibilità con le
normative tecniche in materia, l'Agenzia, che è l'unico organismo unionale
dotato di competenze riconosciute nel settore ferroviario, dovrebbe svolgere un
ruolo attivo nella valutazione dei progetti ferroviari. (27) La legislazione
sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie, le guide sull'applicazione
della stessa e le raccomandazioni dell'Agenzia in qualche caso possono
presentare problemi di interpretazione e altri problemi per le parti interessate.
Un'interpretazione corretta e uniforme di tali atti è un presupposto essenziale
per un'applicazione efficace dell'acquis in ambito ferroviario e per il
funzionamento del mercato ferroviario. L'Agenzia dovrebbe quindi impegnarsi
attivamente nella formazione e nelle attività di chiarimento e orientamento a
questo riguardo. (28) Per assolvere adeguatamente i
propri compiti, l'Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un
bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo
dell'Unione e diritti e corrispettivi versati dai richiedenti. Per garantire
l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di
pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia
trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il
personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente; per mantenere le
conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso
tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con
il settore ferroviario, è opportuno che sia assicurato un corretto equilibrio
tra contratti di assunzione a breve e a lungo termine. (29) Per garantire un efficace
adempimento delle funzioni dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione
dovrebbero essere rappresentati in un consiglio direttivo dotato dei poteri
necessari, tra cui il potere di predisporre il bilancio e il potere di
approvare i programmi di lavoro annuali e pluriennali. (30) Per garantire la trasparenza
delle decisioni del consiglio direttivo, i rappresentanti dei settori
interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto;
il diritto di voto dovrebbe essere riservato ai rappresentanti delle autorità
pubbliche, tenuti a rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico. I
rappresentanti di settore dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla
base della loro rappresentatività a livello unionale, riferita alle imprese
ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura, all'industria ferroviaria, ai
sindacati dei lavoratori, ai passeggeri e ai clienti del trasporto merci. (31) Per preparare adeguatamente le
riunioni del consiglio direttivo e per assistere quest'ultimo in relazione alle
decisioni da prendere, è opportuno che sia istituito un comitato esecutivo. (32) È necessario che le parti
sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza possano usufruire dei
mezzi di tutela necessari in modo indipendente e imparziale. Dovrebbe essere
istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni
del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso, avverso
le cui decisioni può essere adita la Corte di giustizia. (33) Una prospettiva strategica più
ampia in relazione alle attività dell'Agenzia sarebbe utile ai fini di una
pianificazione e gestione più efficaci delle sue risorse e contribuirebbe a
migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Pertanto, il consiglio
direttivo dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna
consultazione delle parti interessate, un programma di lavoro pluriennale. (34) I lavori dell'Agenzia
dovrebbero essere condotti in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il
controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbe poter
richiedere un'audizione del direttore esecutivo dell'Agenzia ed essere
consultato sul programma di lavoro pluriennale. L'Agenzia dovrebbe inoltre
applicare la pertinente legislazione unionale in materia di accesso del
pubblico ai documenti. (35) Negli ultimi anni, con la
creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di
migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi unionali ad
esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio
dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al
regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta).
Analogamente, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF)[9],
dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta
anche all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra
il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle
Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per
la lotta antifrode[10]. (36) Poiché gli scopi dell'azione
proposta, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di
elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità
ferroviarie, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, a causa del carattere collettivo delle attività da
svolgere, essere realizzati meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire
in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo, (37) Per stabilire correttamente il
livello dei diritti e corrispettivi che l'Agenzia è autorizzata ad imporre, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in
relazione agli articoli riguardanti il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni
alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di
terra, di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di
veicoli e di certificati di sicurezza. È particolarmente importante che la
Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a
livello di esperti.
In sede di preparazione e redazione di atti delegati, è opportuno che la
Commissione garantisca la simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei
pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (38) Per garantire l'attuazione
degli articoli 21 e 22 del presente regolamento, riguardanti l'esame dei
progetti di norme nazionali e delle norme in vigore, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione. (39) Per garantire condizioni
uniformi per l'attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 51 del presente
regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione.
Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione. (40) Per rispettare le indicazioni
contenute nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle
agenzie decentrate dell'Unione europea approvati nel luglio 2012 dal gruppo di
lavoro interistituzionale con l'obiettivo di razionalizzare le attività delle
agenzie e renderne più efficaci le attività, è necessario dare applicazione a
taluni principi stabiliti relativamente alla governance dell'Agenzia. (41) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in
particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO 1 PRINCIPI Articolo 1 Oggetto
e ambito di applicazione 1.
Il presente regolamento istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie ("Agenzia"). 2.
Il presente regolamento stabilisce: (a)
l'istituzione e i compiti dell'Agenzia; (b)
i compiti degli Stati membri. 3.
Il presente regolamento si applica: (a)
all'interoperabilità nel sistema ferroviario
dell'Unione, oggetto della direttiva ../../UE [direttiva
sull'interoperabilità]; (b)
alla sicurezza del sistema ferroviario nell'Unione,
oggetto della direttiva ../../UE [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]; (c)
alla certificazione dei macchinisti dei treni,
oggetto della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla
guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità [direttiva
sui macchinisti]. Articolo 2 Status
giuridico 1.
L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di
personalità giuridica. 2.
In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più
ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive
legislazioni nazionali. In particolare può acquisire o alienare beni mobili ed
immobili e stare in giudizio. 3.
L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore. Articolo 3 Tipi di
atti dell'Agenzia L'Agenzia può: a) formulare raccomandazioni all'attenzione
della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 11, 13, 14, 15, 23,
24, 26, 30, 32, 31, 33 e 41; b) formulare raccomandazioni
all'attenzione degli Stati membri in merito all'applicazione degli articoli 21,
22 e 30; c) emettere pareri all'attenzione della
Commissione, a norma degli articoli 9, 21, 22 e 38, e delle autorità
competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 9. d) emettere decisioni a norma degli
articoli 12, 16, 17, 18; e) emettere pareri sui metodi
accettabili di rispondenza a norma dell'articolo 15; f) emettere documenti tecnici a norma
dell'articolo 15; g) emettere relazioni di audit a norma
degli articoli 29 e 30; h) emettere linee-guida e altri
documenti non vincolanti che facilitino l'applicazione della legislazione
sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie a norma degli articoli 11,
15 e 24. CAPO 2 METODI DI LAVORO Articolo 4 Creazione
e composizione dei gruppi di lavoro 1.
L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi
di lavoro incaricati di elaborare raccomandazioni riguardanti in modo
particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di
sicurezza comuni (CST) e metodi di sicurezza comuni (CSM). L'Agenzia può istituire gruppi di lavoro in altri
casi debitamente giustificati, su richiesta della Commissione o di propria
iniziativa, previa consultazione della Commissione. 2.
L'Agenzia nomina esperti nei gruppi di lavoro. L'Agenzia nomina nei gruppi di lavoro
rappresentanti designati dalle autorità nazionali competenti per i gruppi di
lavoro a cui desiderano partecipare. L'Agenzia nomina nei gruppi di lavoro
professionisti del settore ferroviario scegliendoli nell'elenco di cui al
paragrafo 3. Essa garantisce un'adeguata rappresentanza dei settori
dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle
misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni
formulate dall'Agenzia al suo indirizzo. L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi
di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni
internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. Il
personale dell'Agenzia non può essere nominato nei gruppi di lavoro. 3.
Ogni organismo rappresentante di cui all'articolo
34 comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a
rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro. 4.
Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno
un impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei
lavoratori del settore, i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori
partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli
effetti. 5.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dei
gruppi di lavoro, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio direttivo,
sono a carico dell'Agenzia. 6.
I gruppi di lavoro sono presieduti da un
rappresentante dell'Agenzia. 7.
I lavori dei gruppi di lavoro sono trasparenti. Il
consiglio direttivo stabilisce il regolamento interno dei gruppi di lavoro. Articolo 5 Consultazione
delle parti sociali Quando le attività di cui agli articoli 11,
12, 15 e 32 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di
lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali
nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della
decisione 98/500/CE[11]. Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia
presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene
debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire
spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato
per il dialogo settoriale sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla
Commissione al comitato di cui dall'articolo 75. Articolo 6 Consultazione
dei clienti del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri Quando le attività di cui agli articoli 11 e
15 hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e
sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi. L'elenco
degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del
comitato di cui all'articolo 75. Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia
presenti le proprie proposte alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente
conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito
alle sue proposte. I pareri formulati dagli organismi interessati sono
trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui
all'articolo 75. Articolo 7 Valutazione
dell'impatto 1.
L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle
raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta
una metodologia di valutazione dell'impatto basata sulla metodologia della
Commissione. L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione al fine di
tenere nella dovuta considerazione il lavoro svolto al riguardo in seno alla
Commissione. 2.
Prima di avviare un'attività prevista dal programma
di lavoro, l'Agenzia effettua una valutazione d'impatto preliminare indicando: (a)
le questioni da affrontare e le probabili
soluzioni; (b)
il grado di necessità di un'azione specifica,
compresa la formulazione di una raccomandazione o di un parere dell'Agenzia; (c)
il contributo previsto dell'Agenzia alla soluzione
del problema. Inoltre, ogni attività e ogni progetto del
programma di lavoro saranno sottoposti a un'analisi dell'efficienza,
singolarmente e insieme ad ogni altra attività e progetto, al fine di
assicurare il migliore utilizzo del bilancio e delle risorse dell'Agenzia. 3.
L'Agenzia può effettuare una valutazione ex post
della legislazione emanata in risposta alle sue raccomandazioni. 4.
Gli Stati membri forniscono all'Agenzia i dati
necessari per la valutazione d'impatto. Articolo 8 Studi Se necessario ai fini dell'assolvimento dei
suoi compiti, l'Agenzia fa svolgere studi e li finanzia mediante il proprio
bilancio. Articolo 9 Pareri 1.
Su richiesta degli organismi di regolamentazione
nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE [direttiva che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)], l'Agenzia emette
pareri relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità
delle questioni portate all'attenzione di tali organismi. 2.
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emette
pareri relativamente alle modifiche di qualsiasi atto adottato sulla base della
direttiva … [direttiva sull'interoperabilità] o della direttiva … [direttiva
sulla sicurezza delle ferrovie], segnatamente nei casi in cui sia segnalata una
presunta carenza. 3.
I pareri menzionati nei paragrafi precedenti e in
altri articoli del presente regolamento sono formulati dall'Agenzia entro il
termine di due mesi, se non diversamente concordato. I pareri sono resi
pubblici dall'Agenzia entro il termine di due mesi in una versione privata di
tutto il materiale commerciale riservato. Articolo 10 Visite
presso gli Stati membri 1.
Per lo svolgimento dei compiti che le sono
assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 12, 21, 22, 16, 17, 27, 29,
30, 31 e 38, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri
conformemente agli orientamenti definiti dal consiglio direttivo. 2.
L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato
membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari dell'Agenzia cui ha
dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia
incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione
del direttore esecutivo, dalla quale risultino l'oggetto e lo scopo della
visita. 3.
Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano
il lavoro del personale dell'Agenzia. 4.
L'Agenzia redige una relazione su ciascuna visita e
la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. 5.
I paragrafi precedenti lasciano impregiudicate le
ispezioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 30, paragrafo 6,
che sono effettuate in conformità alla procedura ivi descritta. CAPO 3 COMPITI LEGATI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA Articolo 11 Supporto
tecnico – raccomandazioni sulla sicurezza ferroviaria 1.
L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione
della Commissione relativamente ai metodi comuni di sicurezza (CSM) e agli
obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 6 e 7 della
direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia formula anche
raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente alla revisione
periodica dei CSM e dei CST. 2.
L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione
della Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa,
relativamente ad altre misure in materia di sicurezza. 3.
L'Agenzia può emanare orientamenti e altri
documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della normativa in
materia di sicurezza ferroviaria. Articolo 12 Certificati
di sicurezza L'Agenzia rilascia certificati di sicurezza
unici ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva … [direttiva sulla
sicurezza]. Articolo 13 Manutenzione dei veicoli 1.
L'Agenzia assiste la Commissione in relazione al
sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva … [direttiva sulla sicurezza
delle ferrovie]. 2.
L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione
della Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva …
[direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. 3.
L'Agenzia analizza ogni eventuale misura
alternativa decisa ai sensi dell'articolo 15 della direttiva … [direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie] nella relazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2,
del presente regolamento. Articolo 14 Trasporto di merci pericolose per
ferrovia L'Agenzia segue gli sviluppi della
legislazione riguardante il trasporto di merci pericolose per ferrovia ai sensi
della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e li confronta con la
legislazione riguardante l'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, in
particolare per quanto riguarda le prescrizioni essenziali. A tal fine,
l'Agenzia assiste la Commissione e può formulare raccomandazioni, su richiesta
della Commissione o su sua propria iniziativa. CAPO 4 COMPITI LEGATI ALL'INTEROPERABILITÀ Articolo 15 Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità
ferroviaria 1.
L'Agenzia: (a)
formula raccomandazioni all'attenzione della
Commissione in merito alle STI e alla loro revisione, in conformità
all'articolo 5 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]; (b)
formula raccomandazioni all'attenzione della
Commissione in merito ai modelli da utilizzare per la dichiarazione
"UE" di verifica e ai documenti del fascicolo tecnico di
accompagnamento, in conformità all'articolo 15 della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità]; (c)
formula raccomandazioni all'attenzione della
Commissione in merito alle specifiche relative ai registri e alla loro
revisione, in conformità agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità]; (d)
formula pareri che costituiscono metodi accettabili
di rispondenza in merito alle carenze delle STI, in conformità all'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità], e li presenta
alla Commissione; (e)
formula pareri all'attenzione della Commissione in
merito alle richieste di non applicazione delle STI da parte degli Stati
membri, in conformità all'articolo 7 della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità]; (f)
emana documenti tecnici in conformità all'articolo
4, paragrafo 9, della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]; (g)
formula raccomandazioni all'attenzione della
Commissione in merito alle condizioni di lavoro di tutto il personale addetto a
compiti di sicurezza essenziali. 2.
Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui al
paragrafo 1, lettere a) e b), l'Agenzia: (a)
provvede all'adeguamento delle STI e delle
specifiche dei registri al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle
esigenze a livello sociale; (b)
provvede al coordinamento fra, da un lato,
l'elaborazione e l'aggiornamento delle STI e, dall'altro, l'elaborazione di
eventuali norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i
contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione. 3.
L'Agenzia può emanare orientamenti e altri
documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in
materia di interoperabilità ferroviaria. Articolo 16 Autorizzazioni
all'immissione sul mercato di veicoli L'Agenzia rilascia autorizzazioni
all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari in conformità all'articolo 20
della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]. Articolo 17 Autorizzazioni all'immissione sul
mercato di tipi di veicoli L'Agenzia rilascia autorizzazioni
all'immissione sul mercato di tipi di veicoli in conformità all'articolo 22
della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]. Articolo 18 Autorizzazioni alla messa in servizio
di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra L'Agenzia rilascia autorizzazioni alla messa
in servizio dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra che sono
installati o utilizzati in tutta l'Unione, in conformità all'articolo 18
della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]. Articolo 19 Applicazioni telematiche 1.
L'Agenzia svolge la funzione di autorità di sistema
responsabile della gestione delle specifiche tecniche relative alle
applicazioni telematiche, in conformità alle STI esistenti in materia. 2.
L'Agenzia definisce, pubblica e applica la
procedura di gestione delle richieste di modifica di tali specifiche. A tal
fine, l'Agenzia istituisce e tiene un registro delle richieste di modifica
delle specifiche relative alle applicazioni telematiche e del relativo status. 3.
L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici
per la gestione delle diverse versioni delle specifiche relative alle
applicazioni telematiche. 4.
L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio
dell'implementazione delle applicazioni telematiche in conformità alle STI
pertinenti. Articolo 20 Sostegno agli organismi di valutazione
della conformità notificati 1.
L'Agenzia sostiene le attività degli organismi di
valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 27 della direttiva
… [direttiva sull'interoperabilità]. Tale sostegno comprende in particolare
l'elaborazione di orientamenti per la valutazione della conformità o
dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui
all'articolo 9 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità] e
l'elaborazione di orientamenti per la procedura di verifica CE di cui
all'articolo 10 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]. 2.
L'Agenzia agevola la cooperazione degli organismi
di valutazione della conformità notificati; in particolare, svolge la funzione
di segretariato tecnico del loro gruppo di coordinamento. CAPO 5 COMPITI LEGATI ALLE NORME NAZIONALI Articolo 21 Esame dei progetti di norme nazionali 1.
L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui
li ha ricevuti, i progetti di norme nazionali sottoposti alla sua attenzione a
norma dei seguenti articoli: (a)
articolo 8, paragrafo 2, della direttiva …
[direttiva sulla sicurezza delle ferrovie], (b)
articolo 14 della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità]. 2.
Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al
paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento
dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il
conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di
produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle
operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla
Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua
valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di
cui all'articolo 23. 3.
Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una
valutazione negativa, l'Agenzia: (a)
emana una raccomandazione, all'indirizzo dello
Stato membro interessato, in cui precisa i motivi per i quali è opportuno che
la norma in questione non entri in vigore e/o non sia applicata; (b)
informa la Commissione dell'esito negativo della
sua valutazione. 4.
Se lo Stato membro non attua alcun provvedimento
entro 2 mesi dal ricevimento della raccomandazione dell'Agenzia di cui al
paragrafo 3, lettera a), la Commissione, dopo aver ricevuto le informazioni di
cui al paragrafo 3, lettera b), e sentite le ragioni dello Stato membro in
questione, può adottare all'indirizzo di tale Stato membro una decisione in cui
chiede la modifica del progetto di norma considerato, la sospensione della sua
adozione, entrata in vigore o applicazione. Articolo 22 Esame
delle norme nazionali in vigore 1.
L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui
le ha ricevute, le norme nazionali sottoposte alla sua attenzione a norma
dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità]. 2.
Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo
1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei
requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il
conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di
produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle
operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla
Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua
valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di
cui all'articolo 23. 3.
Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una
valutazione negativa, l'Agenzia: (a)
emana una raccomandazione, all'indirizzo dello
Stato membro interessato, in cui indica i motivi per i quali è opportuno che la
norma in questione sia modificata o abrogata; (b)
informa la Commissione dell'esito negativo della
sua valutazione. 4.
Se lo Stato membro non attua alcun provvedimento
entro 2 mesi dal ricevimento della raccomandazione dell'Agenzia di cui al
paragrafo 3, lettera a), la Commissione, dopo aver ricevuto le informazioni di
cui al paragrafo 3, lettera b), e sentite le ragioni dello Stato membro in
questione, può adottare all'indirizzo di tale Stato membro una decisione in cui
chiede la modifica o l'abrogazione della norma considerata. 5.
La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica, mutatis
mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma
nazionale, notificata o no, è superflua o in conflitto con i CSM, i CST, le STI
o qualsiasi altra norma dell'Unione in ambito ferroviario. Articolo 23 Sistema
informatico da utilizzare per la notifica e la classificazione delle norme
nazionali 1.
L'Agenzia crea e gestisce un sistema informatico
specifico contenente le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e
all'articolo 22, paragrafo 1, e lo rende accessibile alle parti interessate e
al pubblico. 2.
Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla
Commissione le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e
all'articolo 22, paragrafo 1, servendosi del sistema informatico di cui al
paragrafo 1. L'Agenzia pubblica le norme in tale sistema e lo utilizza per
informare la Commissione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22,
paragrafo 3. 3.
L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate
in conformità all'articolo 14, paragrafo 8, della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità]. A tal fine, essa utilizza il sistema di cui al
paragrafo 1 del presente articolo. 4.
L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate
in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva … [direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie], tenendo conto degli sviluppi della legislazione UE.
A tal fine, l'Agenzia elabora uno strumento di gestione delle norme destinato
ad essere utilizzato dagli Stati membri per semplificare le rispettive normative
nazionali. L'Agenzia utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente
articolo per pubblicare lo strumento di gestione delle norme. CAPO 6 Compiti legati al sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS) Articolo 24 Autorità di sistema per l'ERTMS 1.
L'Autorità svolge la funzione di autorità di
sistema responsabile della gestione delle specifiche tecniche relative
all'ERTMS. 2.
L'Agenzia definisce, pubblica e applica la
procedura di gestione delle richieste di modifica di tali specifiche. A tal
fine, l'Agenzia istituisce e tiene un registro delle richieste di modifica
delle specifiche relative all'ERTMS e del relativo status. 3.
L'Agenzia raccomanda l'adozione di una nuova
versione delle specifiche tecniche sull'ERTMS, ma lo fa soltanto quando la
versione precedente è stata implementata in misura sufficiente. L'elaborazione
di nuove versioni non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS,
della stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di
attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie e
della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS. 4.
L'Agenzia realizza e gestisce gli strumenti tecnici
per la gestione delle diverse versioni dell'ERTMS con l'obiettivo di assicurare
la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli attrezzati con versioni
diverse e di creare incentivi per una rapida implementazione delle versioni in
vigore. 5.
In conformità all'articolo 5, paragrafo 10, della
direttiva … [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], l'Agenzia provvede
affinché le versioni successive delle attrezzature ERTMS siano tecnicamente
compatibili con le versioni precedenti. 6.
L'Agenzia elabora e distribuisce gli orientamenti
pertinenti sull'applicazione per le parti interessate e la documentazione
esplicativa riguardante le specifiche tecniche dell'ERTMS. Articolo 25 Gruppo di lavoro ad hoc per l'ERTMS degli organismi di
valutazione della conformità notificati 1.
L'Agenzia crea e presiede un gruppo di lavoro ad
hoc per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati di
cui all'articolo 27 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]. Il gruppo di lavoro verifica l'applicazione
uniforme della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità
all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della
direttiva … [direttiva sull'interoperabilità] e delle procedure di verifica
"CE" di cui all'articolo 10 della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità], eseguite dagli organismi di valutazione della
conformità notificati. 2.
Ogni due anni, l'Agenzia presenta alla Commissione
una relazione sulle attività del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1; in
tale relazione sono incluse le statistiche sulla partecipazione alle attività
del gruppo di lavoro da parte dei rappresentanti degli organismi di valutazione
della conformità notificati. 3.
L'Agenzia valuta l'applicazione della procedura di
valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e della
procedura di verifica "CE" per le attrezzature ERTMS e ogni due anni
presenta una relazione in cui, se opportuno, propone alla Commissione
miglioramenti da apportare. Articolo 26 Sostegno finalizzato alla compatibilità tecnica ed operativa tra
sottosistemi ERTMS di bordo e di terra 1.
L'Agenzia può assistere le imprese ferroviarie, su
richiesta delle stesse, nella verifica della compatibilità tecnica e operativa
tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra prima della messa in servizio di un
veicolo. 2.
Se l'Agenzia rileva il rischio di mancata
compatibilità tecnica ed operativa tra reti e veicoli dotati di attrezzature
ERTMS nel contesto di specifici progetti ERTMS, può chiedere ai soggetti
appropriati, in particolare a fabbricanti, organismi di valutazione della
conformità notificati, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e
autorità nazionali per la sicurezza, di fornire informazioni aventi rilevanza
ai fini delle procedure applicate per la verifica "CE" e per la messa
in servizio, e delle condizioni operative. L'Agenzia informa la Commissione di
tale rischio e, se necessario, le raccomanda misure appropriate. Articolo 27 Sostegno all'implementazione dell'ERTMS e a progetti ERTMS 1.
L'Agenzia tiene sotto osservazione
l'implementazione dell'ERTMS conformemente al piano di implementazione
stabilito nella decisione 2012/88/UE[13]
e tiene altresì sotto osservazione il coordinamento dell'installazione
dell'ERTMS lungo i corridoi di trasporto transeuropei e i corridoi ferroviari
merci previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010[14]. 2.
L'Agenzia assicura il monitoraggio tecnico dei
progetti finanziati dall'Unione per l'implementazione dell'ERTMS; tale
monitoraggio comprende, se del caso, l'analisi dei documenti di gara al momento
delle gare d'appalto. L'Agenzia inoltre assiste, se necessario, i beneficiari
dei fondi dell'Unione onde garantire la piena conformità delle soluzioni
tecniche realizzate nei progetti alle STI relative al controllo-comando e
segnalamento, e quindi la piena interoperabilità di tali soluzioni. Articolo 28 Accreditamento dei laboratori 1.
L'Agenzia agevola, in particolare attraverso
l'elaborazione di orientamenti appropriati che mette a disposizione degli
organismi di accreditamento, l'accreditamento armonizzato dei laboratori ERTMS
a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. 2.
L'Agenzia può partecipare in qualità di osservatore
alle valutazioni inter pares prescritte dal regolamento (CE) n.
765/2008. CAPO 7 COMPITI LEGATI AL MONITORAGGIO DELLO SPAZIO
FERROVIARIO EUROPEO UNICO Articolo 29 Monitoraggio
delle autorità nazionali per la sicurezza 1.
L'Agenzia tiene sotto osservazione il funzionamento
e i processi decisionali delle autorità nazionali per la sicurezza effettuando
audit e ispezioni. 2.
L'Agenzia ha il diritto di sottoporre ad audit: (a)
la capacità delle autorità nazionali per la
sicurezza di assolvere compiti legati alla sicurezza e all'interoperabilità
ferroviarie; (b)
l'efficacia del monitoraggio, da parte delle
autorità nazionali per la sicurezza, dei sistemi di gestione della sicurezza
dei soggetti di cui all'articolo 16 della direttiva […] [direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie]. La procedura di effettuazione degli audit è
adottata dal consiglio direttivo. 3.
L'Agenzia elabora relazioni di audit e le invia
all'autorità nazionale per la sicurezza interessata e alla Commissione. Ogni
relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze
individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni
miglioramenti. 4.
Se l'Agenzia reputa che le carenze di cui al
paragrafo 3 impediscano all'autorità nazionale per la sicurezza in questione di
assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e
all'interoperabilità ferroviarie, essa raccomanda all'autorità nazionale per la
sicurezza di attuare gli opportuni provvedimenti entro un termine da definirsi
tenendo conto della rilevanza della carenza. 5.
Se un'autorità nazionale per la sicurezza è in
disaccordo con la raccomandazione dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 o se, in
risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un'autorità nazionale per la
sicurezza non attua alcun provvedimento entro il termine di 3 mesi dal
ricevimento della raccomandazione stessa, la Commissione può prendere una
decisione entro il termine di sei mesi in conformità alla procedura consultiva
di cui all'articolo 75. 6.
L'Agenzia è anche autorizzata ad effettuare
ispezioni annunciate o non annunciate presso le autorità nazionali per la
sicurezza allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del
funzionamento delle stesse e in particolare allo scopo di esaminare documenti,
processi e dati in relazione con i compiti di cui all'articolo 16 della
direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. Le ispezioni possono
essere decise di volta in volta o effettuate in base a un piano elaborato
dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Le autorità
nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.
L'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione su ciascuna ispezione. Articolo 30 Monitoraggio
degli organismi di valutazione della conformità notificati 1.
L'Agenzia controlla gli organismi di valutazione
della conformità notificati fornendo assistenza agli organismi di
accreditamento e in occasione di audit e ispezioni, come previsto nei paragrafi
2-5. 2.
L'Agenzia sostiene l'accreditamento armonizzato
degli organismi di valutazione della conformità notificati, in particolare
fornendo agli organismi di accreditamento opportuni orientamenti relativi ai
criteri e alle procedure di valutazione volti a stabilire se gli organismi
notificati soddisfino i requisiti di cui all'articolo 27 della direttiva …
[direttiva sull'interoperabilità], attraverso l'infrastruttura europea di
accreditamento riconosciuta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento
e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. 3.
Nel caso di organismi di valutazione della conformità
notificati che non sono accreditati ai sensi dell'articolo 24 della direttiva …
[direttiva sull'interoperabilità], l'Agenzia può effettuare un audit al fine di
accertarne la capacità di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 27 di
tale direttiva. La procedura di effettuazione degli audit è adottata dal
consiglio direttivo. 4.
L'Agenzia elabora relazioni di audit riguardanti le
attività di cui al paragrafo 3 e le trasmette all'organismo di valutazione
della conformità notificato interessato e alla Commissione. Ogni relazione di
audit precisa, in particolare, le eventuali carenze individuate dall'Agenzia e
formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. Se l'Agenzia
reputa che tali carenze impediscano all'organismo notificato in questione di
assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e
all'interoperabilità ferroviarie, essa adotta una raccomandazione in cui chiede
allo Stato membro in cui è stabilito tale organismo notificato di prendere gli
opportuni provvedimenti entro un termine stabilito. 5.
Se uno Stato membro è in disaccordo con la
raccomandazione di cui al paragrafo 4 o se, in risposta alla raccomandazione
dell'Agenzia, un organismo notificato non attua alcun provvedimento entro 3
mesi dal ricevimento della raccomandazione stessa, la Commissione può, entro il
termine di sei mesi, adottare un parere in conformità alla procedura consultiva
di cui all'articolo 75. 6.
L'Agenzia può, anche in cooperazione con gli
organismi nazionali di accreditamento pertinenti, effettuare ispezioni
annunciate o non annunciate presso gli organismi di valutazione della
conformità notificati, allo scopo di verificare aree specifiche delle attività
e del funzionamento degli stessi e in particolare per esaminare documenti,
certificati e dati relativi ai compiti di cui all'articolo 27 della direttiva …
[direttiva sull'interoperabilità]. Le ispezioni possono essere decise di volta
in volta o effettuate in base a un piano elaborato dall'Agenzia. La durata di
un'ispezione non supera i due giorni. Gli organismi di valutazione della
conformità notificati agevolano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia
trasmette alla Commissione una relazione su ciascuna ispezione. Articolo 31 Monitoraggio
dei progressi nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza 1.
L'Agenzia, insieme alla rete di organismi
investigativi nazionali, raccoglie dati utili sugli incidenti e inconvenienti e
tiene sotto osservazione il contributo degli organismi nazionali incaricati
delle indagini alla sicurezza del sistema ferroviario nel suo complesso. 2.
L'Agenzia tiene sotto osservazione i risultati
globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario. L'Agenzia può in
particolare chiedere l'assistenza delle reti di cui all'articolo 34, anche ai
fini della raccolta di dati. L'Agenzia si basa anche sui dati raccolti da
Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle
attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori comuni di
sicurezza e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto. 3.
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emana
raccomandazioni su come migliorare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari,
in particolare agevolando il coordinamento tra le imprese ferroviarie e i
gestori dell'infrastruttura o tra i gestori dell'infrastruttura. 4.
L'Agenzia tiene sotto osservazione i progressi
nell'ambito dell'interoperabilità e sicurezza dei sistemi ferroviari. Ogni due
anni, presenta alla Commissione e pubblica una relazione sui progressi compiuti
in materia di interoperabilità e sicurezza nello spazio ferroviario europeo
unico. 5.
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia presenta
una relazione sullo stato di attuazione e applicazione della legislazione
unionale in materia di sicurezza e interoperabilità in uno specifico Stato
membro. CAPO 8 ALTRI COMPITI Articolo 32 Personale
ferroviario 1.
L'Agenzia svolge i compiti appropriati relativi al
personale ferroviario definiti negli articoli 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35
e 37 della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. 2.
La Commissione può chiedere all'Agenzia di svolgere
altri compiti legati al personale ferroviario in conformità alla direttiva
2007/59/CE. 3.
L'Agenzia consulta le autorità competenti in
materia di personale ferroviario sui compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e può
promuovere la cooperazione tra tali autorità, anche attraverso l'organizzazione
di incontri con i loro rappresentanti. Articolo 33 Registri
e accessibilità dei registri 1.
L'Agenzia istituisce e tiene i registri europei
previsti agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva … [direttiva
sull'interoperabilità] e svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i
registri e le banche dati di cui alle direttive sulla sicurezza,
sull'interoperabilità e sui macchinisti. In particolare l'Agenzia: (a)
elabora e gestisce le specifiche sui registri; (b)
coordina gli sviluppi relativi ai registri negli
Stati membri; (c)
fornisce indicazioni sui registri alle parti
interessate; (d)
formula, all'attenzione della Commissione,
raccomandazioni sui miglioramenti delle specifiche dei registri esistenti e
sull'eventuale necessità di istituire altri registri. 2.
L'Agenzia rende pubblici i seguenti documenti e
registri previsti dalla direttiva … [direttiva sull'interoperabilità] e dalla
direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]: (a)
dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi; (b)
dichiarazioni CE di conformità dei componenti di
interoperabilità e dichiarazioni CE di idoneità all'impiego dei componenti di
interoperabilità; (c)
licenze rilasciate ai sensi della direttiva …
[direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)]; (d)
certificati di sicurezza rilasciati ai sensi
dell'articolo 10 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie]; (e)
relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia a norma
dell'articolo 24 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie]; (f)
norme nazionali notificate alla Commissione ai
sensi dell'articolo 8 della direttiva … [direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie] e dell'articolo 14 della direttiva … [direttiva sull'interoperabilità]; (g)
registri sui veicoli, anche attraverso collegamenti
che rimandano ai registri nazionali pertinenti; (h)
registri dell'infrastruttura, anche attraverso
collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti; (i)
registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati; (j)
registro delle richieste di modifica e delle
modifiche previste delle specifiche ERTMS; (k)
registro delle richieste di modifica e delle
modifiche previste delle STI sulle applicazioni telematiche per il trasporto
passeggeri e per il trasporto merci; (l)
registro delle marcature delle amministrazioni
proprietarie dei veicoli tenuto dall'Agenzia a norma della STI per il
sottosistema "Esercizio e gestione del traffico"; (m)
relazioni sulla qualità elaborate a norma
dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007. 3.
Le modalità pratiche per la trasmissione dei
documenti di cui al paragrafo 2 sono discusse e stabilite di comune accordo tra
la Commissione e gli Stati membri sulla base di un progetto elaborato
dall'Agenzia. 4.
Allorché trasmettono i documenti di cui al
paragrafo 2, gli organismi interessati possono indicare quali documenti
non devono essere resi pubblici per motivi di sicurezza. 5.
Le autorità nazionali preposte al rilascio delle
licenze e dei certificati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d),
notificano all'Agenzia, entro un mese, ogni decisione individuale di rilascio,
rinnovo, modifica o revoca di tali licenze e certificati. 6.
L'Agenzia può inserire nella banca dati pubblica
ogni documento pubblico o collegamento utile in relazione agli obiettivi del
presente regolamento, tenendo conto della legislazione unionale vigente in
materia di protezione dei dati. Articolo 34 Reti di
autorità nazionali per la sicurezza, organismi investigativi nazionali e
organismi rappresentativi 1.
L'Agenzia costituisce una rete di autorità
nazionali per la sicurezza e una rete formata dagli organismi investigativi di
cui all'articolo 21 della direttiva …/… [direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie]. L'Agenzia mette a disposizione di tali reti un segretariato. Le reti
hanno in particolare i seguenti compiti: (a)
scambio di informazioni legate alla sicurezza e
all'interoperabilità ferroviarie; (b)
promozione delle buone pratiche; (c)
trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la
sicurezza delle ferrovie e in particolare gli indicatori comuni di sicurezza. L'Agenzia agevola la cooperazione tra tali reti;
in particolare, può decidere di organizzare riunioni congiunte delle due reti. 2.
L'Agenzia costituisce una rete di organismi
rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello di Unione.
L'elenco di tali organismi è stabilito in un atto di esecuzione adottato dalla
Commissione in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75.
L'Agenzia mette a disposizione di tale rete un segretariato. La rete ha in particolare
i seguenti compiti: (a)
scambio di informazioni legate alla sicurezza e
all'interoperabilità ferroviarie; (b)
promozione delle buone pratiche; (c)
trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la
sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie. 3.
Le reti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono emettere
pareri non vincolanti sui progetti di raccomandazione di cui all'articolo 9,
paragrafo 2. 4.
L'Agenzia può costituire altre reti con organismi o
autorità cui sono attribuite responsabilità per una parte del sistema
ferroviario. 5.
La Commissione può partecipare alle riunioni delle
reti di cui al presente articolo. Articolo 35 Comunicazione
e distribuzione L'Agenzia comunica e distribuisce alle parti
interessate il quadro europeo di testi legislativi, norme e orientamenti sulle
ferrovie, conformemente ai piani di comunicazione e distribuzione adottati dal
consiglio direttivo. Tali piani, basati su un'analisi delle esigenze, sono
aggiornati regolarmente dal consiglio direttivo. Articolo 36 Ricerca
e promozione dell'innovazione 1.
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia
contribuisce alle attività di ricerca in ambito ferroviario a livello di
Unione, anche fornendo sostegno ai servizi della Commissione e agli organismi
rappresentativi competenti. Tale contributo lascia impregiudicate le altre
attività di ricerca a livello di Unione. 2.
La Commissione può affidare all'Agenzia il compito
di promuovere l'innovazione finalizzata al miglioramento dell'interoperabilità
e della sicurezza ferroviarie, in particolare per quanto concerne l'impiego delle
nuove tecnologie dell'informazione e dei sistemi di localizzazione e di
monitoraggio (tracking and tracing). Articolo 37 Assistenza alla Commissione 1.
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia assiste
la Commissione nell'attuazione della legislazione unionale volta al
miglioramento del livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché
all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema
ferroviario europeo. 2.
Possono rientrare in tale assistenza: (a)
la fornitura di consulenza tecnica su aspetti che
richiedono competenze specifiche; (b)
la raccolta di informazioni attraverso le reti di
cui all'articolo 34. Articolo 38 Assistenza
nella valutazione dei progetti ferroviari Fatte salve le deroghe previste all'articolo 9
della direttiva […] [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], su richiesta
della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista dell'interoperabilità e
della sicurezza, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il
rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un
contributo finanziario dell'Unione. Entro un termine da stabilirsi di comune
accordo con la Commissione in base all'importanza del progetto e alle risorse
disponibili, ma in ogni caso non superiore a due mesi, l'Agenzia esprime un
parere sulla conformità del progetto alla normativa vigente in materia di
interoperabilità e sicurezza ferroviarie. Articolo 39 Assistenza
agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate 1.
Di propria iniziativa o su richiesta della
Commissione, degli Stati membri, dei paesi candidati o delle reti di cui
all'articolo 34, l'Agenzia svolge attività di formazione e altre attività
appropriate di delucidazione e riguardanti l'applicazione della normativa in
materia di interoperabilità e sicurezza, nonché prodotti collegati dell'Agenzia
quali registri, guide all'attuazione o raccomandazioni. 2.
La natura e la portata delle attività di cui al
paragrafo 1 sono decise dal consiglio e incluse nel programma di lavoro. Articolo 40 Relazioni
internazionali 1.
Se necessario ai fini del conseguimento degli
obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive
competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, compreso il
servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può intrattenere rapporti e
concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni
internazionali e amministrazioni di paesi terzi aventi competenze in aree che
sono oggetto di attività dell'Agenzia, al fine di assicurare l'aggiornamento
sugli sviluppi scientifici e tecnici e promuovere la legislazione e le norme
ferroviarie dell'Unione europea. 2.
Tali accordi non creano obblighi giuridici per
l'Unione e per i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle
rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali
con tali autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e amministrazioni
di paesi terzi. Tali accordi e forme di cooperazione sono soggetti a
discussione preventiva con la Commissione e alla presentazione di relazioni
periodiche alla Commissione. 3.
Il consiglio direttivo adotta una strategia per le
relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni
che rientrano tra le competenze dell'Agenzia. Tale strategia è incorporata nel
programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia, con specificazione
delle risorse correlate. Articolo 41 Coordinamento
per i pezzi di ricambio L'Agenzia contribuisce all'identificazione di
potenziali pezzi di ricambio ferroviari da standardizzare. A tal fine,
l'Agenzia può costituire un gruppo di lavoro incaricato di coordinare le
attività delle parti interessate e può intrattenere rapporti con gli organismi
di normalizzazione europei. L'Agenzia presenta alla Commissione opportune raccomandazioni. CAPO 9 ORGANIZZAZIONE DELL'Agenzia Articolo 42 Struttura amministrativa e direttiva La struttura amministrativa e direttiva dell'Agenzia è costituita da: (a)
un consiglio direttivo, che esercita le funzioni
stabilite nell'articolo 47; (b)
un comitato esecutivo che esercita le funzioni
stabilite nell'articolo 49; (c)
un direttore esecutivo che esercita le funzioni
stabilite nell'articolo 50; (d)
una commissione di ricorso, che esercita le
funzioni stabilite negli articolo da 54 a 56. Articolo 43 Composizione
del consiglio direttivo 1.
Il consiglio direttivo è composto da un
rappresentante di ogni Stato membro e da quattro rappresentanti della
Commissione, tutti con diritto di voto. Nel consiglio direttivo siedono anche, senza
diritto di voto, sei rappresentanti a livello europeo delle seguenti categorie: (a)
le imprese ferroviarie; (b)
i gestori dell'infrastruttura; (c)
l'industria ferroviaria; (d)
i sindacati; (e)
i passeggeri; (f)
i clienti del trasporto merci. Per ognuna di queste categorie la Commissione
nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro
nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee. 2.
I membri del consiglio direttivo e i loro supplenti
sono nominati in base alla loro conoscenza delle attività principali
dell'agenzia, tenendo conto delle competenze manageriali, amministrative e di
bilancio pertinenti. Tutte le parti si sforzano di limitare l'avvicendamento
dei loro rappresentanti nel consiglio, per assicurare la continuità dei lavori.
Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzare una rappresentanza
equilibrata di uomini e donne. 3.
Gli Stati membri e la Commissione nominano i
rispettivi membri del consiglio direttivo nonché un supplente per
rappresentarli in caso di assenza. 4.
Il mandato dei membri ha durata di quattro anni e
può essere rinnovato. 5.
Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di
paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui
all'articolo 68. Articolo 44 Presidente
del consiglio direttivo 1.
Il consiglio direttivo elegge, a maggioranza di due
terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, un presidente scelto tra i
rappresentanti degli Stati membri e un vicepresidente scelto tra i suoi membri.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in
caso di impedimento di quest'ultimo. 2.
Il mandato del presidente e del vicepresidente ha
durata di quattro anni e può essere rinnovato. Se però essi cessano di far
parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, anche quest'ultimo
mandato termina automaticamente alla stessa data. Articolo 45 Riunioni 1.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione
del presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle riunioni. 2.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte
all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della
Commissione, della maggioranza dei suoi membri o di un terzo dei rappresentanti
degli Stati membri nel consiglio. Articolo 46 Votazioni Se non stabilito diversamente nel presente
regolamento, il consiglio direttivo prende le sue decisioni a maggioranza
assoluta dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto
dispone di un voto. Articolo 47 Funzioni
del consiglio direttivo 1.
Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il
consiglio direttivo: (a)
adotta la relazione annuale di attività
dell'Agenzia per l'anno precedente ed entro il 1° luglio la trasmette al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti,
curandone la pubblicazione; (b)
sentito il parere della Commissione e a norma
dell'articolo 48, adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei membri
aventi diritto di voto, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno
successivo e un programma di lavoro strategico pluriennale; (c)
adotta, a maggioranza di due terzi dei membri
aventi diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre
funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia, conformemente al capo 10; (d)
fissa le procedure per l'assunzione delle
deliberazioni del direttore esecutivo; (e)
adotta una politica sulle visite da effettuare a
norma dell'articolo 10; (f)
adotta il proprio regolamento interno; (g)
adotta e aggiorna i piani di comunicazione e
distribuzione di cui all'articolo 35; (h)
adotta procedure per l'effettuazione degli audit di
cui agli articoli 29 e 30; (i)
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al
personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati
dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal
regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i
contratti di assunzione (“poteri dell’autorità con potere di nomina”); (j)
adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione
dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma
della procedura prevista dall'articolo 110 dello statuto dei funzionari; (k)
nomina il direttore esecutivo e può prolungarne il
mandato o rimuoverlo dall'incarico, deliberando a maggioranza di due terzi dei
suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 62; (l)
adotta una strategia antifrode proporzionata ai
rischi di frode, tenendo conto del rapporto costo-benefici delle misure da
attuare; (m)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e
alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) e alle diverse relazioni di audit interno ed esterno e
valutazioni; (n)
adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei
conflitti di interesse in relazione ai membri del consiglio direttivo e della
commissione di ricorso. 2.
Il consiglio direttivo adotta, in conformità alla
procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una
decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e
sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al
direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e
definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il
direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Nell’applicare il comma precedente, se circostanze
del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una
decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina
delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest’ultimo,
per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a
uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore
esecutivo. Articolo 48 Programmi
di lavoro annuali e pluriennali 1.
Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio
dell'Agenzia, tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma
di lavoro e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e alle reti di cui all'articolo 34. 2.
Il programma di lavoro è adottato nel rispetto
della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Qualora la Commissione si
esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a
sfavore di tale programma, il consiglio direttivo lo riesamina e lo adotta
entro il termine di due mesi, se necessario in versione modificata, in seconda
lettura con votazione a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di
voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei
rappresentanti degli Stati membri. 3.
Il programma di lavoro dell'Agenzia individua, per
ogni attività, gli obiettivi perseguiti. In linea di massima ogni attività e
progetto è associato in modo chiaro alle risorse necessarie per il suo
svolgimento, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività
e gestione per attività e alla procedura di valutazione d'impatto preliminare
prevista all'articolo 7, paragrafo 2. 4.
Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito,
il consiglio direttivo modifica, se necessario, il programma di lavoro
adottato. L'inserimento di tale nuovo compito è subordinato all'analisi delle
implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio e può essere subordinato
a una decisione di rinvio di altri compiti. 5.
Il consiglio direttivo adotta e aggiorna, entro il
30 novembre di ogni anno, un programma di lavoro strategico pluriennale,
tenendo conto del parere della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e delle reti di cui all'articolo 34 in merito al progetto di
programma. Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso agli Stati
membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle reti di
cui all'articolo 34. Articolo 49 Comitato
esecutivo 1.
Il consiglio direttivo è assistito da un comitato
esecutivo. 2.
Il comitato esecutivo prepara decisioni che
dovranno essere adottate dal consiglio direttivo. Se necessario, per motivi di
urgenza, il comitato esecutivo prende talune decisioni provvisorie per conto
del consiglio direttivo, in particolare su questioni amministrative e di
bilancio. Insieme al consiglio direttivo, il comitato
esecutivo assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni
risultanti dalle indagini dell'OLAF e alle diverse relazioni di audit interno
ed esterno e valutazioni. Fatte salve le responsabilità del direttore
esecutivo, definite nell'articolo 30, assiste e consiglia il direttore
esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di
rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio. 3.
Il comitato esecutivo è composto dal presidente del
consiglio direttivo, da un rappresentante della Commissione e da [quattro]
altri membri del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo nomina i membri
del comitato esecutivo e il suo presidente. 4.
La durata del mandato dei membri del comitato
esecutivo coincide con la durata del mandato dei membri del consiglio
direttivo. 5.
Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta
ogni tre mesi. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni
supplementari su richiesta dei suoi membri. 6.
Il consiglio direttivo stabilisce il regolamento interno
del comitato esecutivo. Articolo 50 Funzioni
del direttore esecutivo 1.
L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che
è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore
esecutivo risponde delle sue attività al consiglio direttivo. 2.
Fatte salve le competenze della Commissione, del
consiglio direttivo o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non
sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3.
Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento
europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il
direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue
funzioni. 4.
Il direttore esecutivo è il rappresentante legale
dell'Agenzia e adotta le decisioni, le raccomandazioni, i pareri e gli altri
atti formali dell'Agenzia. 5.
Il direttore esecutivo è responsabile della
gestione amministrativa dell'Agenzia e dell'espletamento delle funzioni
affidatele dal presente regolamento. In particolare al direttore esecutivo sono
affidate le seguenti responsabilità: (a)
la gestione corrente dell'Agenzia; (b)
l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio
direttivo; (c)
l'elaborazione del programma di lavoro annuale e
del programma di lavoro pluriennale strategico e la loro presentazione
all'approvazione del consiglio direttivo, previa consultazione della
Commissione; (d)
l'attuazione del programma di lavoro annuale e del
programma di lavoro strategico pluriennale e, per quanto possibile, la risposta
alle richieste di assistenza della Commissione relativamente ai compiti
dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento; (e)
la presentazione di relazioni al consiglio
direttivo in merito all'attuazione del programma di lavoro strategico
pluriennale; (f)
l'adozione dei provvedimenti necessari, in
particolare le istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi,
per assicurare che l'Agenzia operi a norma del presente regolamento; (g)
la predisposizione di un efficace sistema di
monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi
operativi e la predisposizione di un sistema di valutazione regolare, conforme
a criteri professionali riconosciuti; (h)
la predisposizione, ogni anno, di un progetto di
relazione generale sulla base del monitoraggio e dei sistemi di valutazione di
cui alla lettera g), e la sua presentazione al consiglio direttivo; (i)
la preparazione del progetto di stato di previsione
delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 58 e
l'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 59; (j)
l'elaborazione della relazione annuale di attività
dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per valutazione; (k)
l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare
seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e la presentazione,
due volte l'anno, di una relazione alla Commissione sui progressi compiuti; (l)
la tutela degli interessi finanziari dell'Unione
mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione
e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso
in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente
corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni
amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; (m)
l'elaborazione di una strategia antifrode
dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per approvazione; (n)
la predisposizione del progetto di regolamento
finanziario dell'Agenzia, al fine della sua adozione da parte del consiglio
direttivo ai sensi dell'articolo 60, e delle sue misure di esecuzione. Articolo 51 Creazione
e composizione delle commissioni di ricorso 1.
L'Agenzia istituisce una o più commissioni di
ricorso. 2.
Una commissione di ricorso è composta da un
presidente e da altri due membri, rappresentati in loro assenza da supplenti. 3.
Il consiglio direttivo nomina il presidente, gli
altri membri e i supplenti scegliendoli in un elenco di candidati idonei
predisposto dalla Commissione. 4.
Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la
necessità per la natura stessa del ricorso, essa può chiedere al consiglio
direttivo di nominare altri due membri e i loro sostituti scegliendoli
nell'elenco di cui al paragrafo 3. 5.
Su proposta dell'Agenzia, sentito il consiglio
direttivo e in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75, la Commissione
stabilisce il regolamento interno della commissione di ricorso. Articolo 52 Membri
della commissione di ricorso 1.
Il mandato dei membri di una commissione di ricorso
e dei loro supplenti ha durata di quattro anni e può essere rinnovato. 2.
I membri della commissione di ricorso sono
indipendenti e non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Nelle
loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. 3.
Durante il loro mandato i membri della commissione
di ricorso possono essere esonerati dalle loro funzioni o rimossi dall'elenco
dei candidati idonei solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal
senso previo parere del consiglio direttivo. Articolo 53 Esclusione
e ricusazione 1.
I membri della commissione di ricorso non possono
partecipare al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se
vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle
parti, o se hanno partecipato alla decisione impugnata. 2.
I membri della commissione di ricorso che, per uno
dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritengano di
doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso ne informano la
commissione di ricorso, che decide sull'esclusione. Articolo 54 Decisioni
soggette a ricorso 1.
Si può presentare ricorso presso la commissione di
ricorso avverso le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16,
17 e 18. 2.
Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1
non ha effetto sospensivo. L'Agenzia può tuttavia sospendere l'esecuzione della
decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano. Articolo 55 Legittimazione
a presentare ricorso, termini di decadenza e forma 1.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre
un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti dall'Agenzia ai sensi
degli articoli 12, 16, 17 e 18. 2.
Il ricorso, insieme alla memoria contenente i
motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non
è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto
conoscenza. Articolo 56 Esame e
decisioni sui ricorsi 1.
Nell'esaminare il ricorso, la commissione di
ricorso agisce rapidamente. Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti
a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle sue
notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del
procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali. 2.
La commissione di ricorso può esercitare le
opportune attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa
all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione
della commissione di ricorso. Articolo 57 Ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia 1.
I ricorsi per l'annullamento di decisioni
dell'Agenzia prese a norma degli articoli 12, 16, 17 e 18 possono essere
presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano
state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno
dell'Agenzia. 2.
L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari
per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. CAPO 10 DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 58 Bilancio 1.
Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano
oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno
civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia. Le entrate e le spese devono
risultare in pareggio. 2.
Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: (a)
un contributo dell'Unione, (b)
un eventuale contributo dei paesi terzi che
partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 68, (c)
i diritti corrisposti dai richiedenti e detentori
di certificati e autorizzazioni rilasciati dall'agenzia a norma degli articoli
12, 16, 17 e 18; (d)
i corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione
ed altri servizi forniti dall'Agenzia; (e)
eventuali contributi finanziari volontari di Stati
membri, paesi terzi o altri enti, a condizione che detti contributi non
compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia. 3.
Le spese dell'Agenzia comprendono spese di
personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio. 4.
Le entrate e le spese devono risultare in pareggio. 5.
Ogni anno il consiglio direttivo, sulla base di un
progetto elaborato dal direttore esecutivo conformemente ai principi della formazione
del bilancio per attività, redige lo stato di previsione delle entrate e delle
spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Tale stato di previsione,
corredato di un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal
consiglio direttivo alla Commissione entro il 31 gennaio. 6.
Lo stato di previsione viene trasmesso dalla
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito "autorità di
bilancio") congiuntamente al progetto preliminare di bilancio generale
dell'Unione europea. 7.
Sulla base dello stato di previsione, la
Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione
europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella
dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, che
sottopone all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato,
unitamente a una descrizione e motivazione delle eventuali differenze tra lo
stato di previsione dell'Agenzia e l'importo della sovvenzione a carico del
bilancio generale. 8.
L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a
titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta
la tabella dell'organico dell'Agenzia. 9.
Il bilancio è approvato dal consiglio direttivo a
maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto. Il bilancio
dell'Agenzia diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio
generale dell'Unione. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza. 10.
Il consiglio direttivo notifica quanto prima
all'autorità di bilancio la propria intenzione di realizzare progetti
suscettibili di avere ripercussioni economiche significative sul finanziamento
del bilancio, in particolare progetti di carattere immobiliare, come la
locazione o l'acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un
ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende esprimere un parere, esso
lo trasmette al consiglio direttivo entro sei settimane dalla notifica del
progetto. Articolo 59 Esecuzione
e controllo del bilancio 1.
Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del
bilancio dell'Agenzia. 2.
Il contabile dell'Agenzia comunica al contabile
della Commissione, entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, i
conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e
finanziaria dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al
consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi
decentrati a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012 (regolamento finanziario generale). 3.
Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura
dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori
dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
dell'esercizio, alla Corte dei conti. Detta relazione sulla gestione di bilancio
e finanziaria dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al
Consiglio. La Corte dei conti esamina tale contabilità
conformemente all'articolo 287 del trattato e pubblica ogni anno una relazione
sulle attività dell'Agenzia. 4.
Una volta ricevute le osservazioni formulate dalla
Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma
dell'articolo 148 del regolamento finanziario generale, il direttore
esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria
responsabilità, e li trasmette, per parere, al consiglio direttivo. 5.
Il consiglio direttivo formula un parere sui conti
definitivi dell'Agenzia. 6.
Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura
dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati
dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Commissione e alla Corte dei conti. 7.
I conti definitivi vengono pubblicati. 8.
Dopo ogni esercizio, il direttore esecutivo invia
alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima entro il
30 settembre. Trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo. 9.
Il direttore esecutivo presenta al Parlamento
europeo, su richiesta dello stesso, come previsto all'articolo 165,
paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni
necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio
in oggetto. 10.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del
Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore
esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del
bilancio dell'esercizio n. Articolo 60 Regolamento
finanziario Il regolamento finanziario applicabile
all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo, previa consultazione della
Commissione. Esso non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002[17], a meno che le esigenze
specifiche del funzionamento dell'Agenzia non lo rendano necessario e con
l'accordo preliminare della Commissione. CAPO 11 PERSONALE Articolo 61 Disposizioni
generali 1.
Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto
dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti
dell'Unione europea e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni
dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto. 2.
Nell'interesse del servizio, l'Agenzia assume: (a)
personale che risponde ai criteri per l'assunzione
con contratto a tempo indeterminato (b)
personale che non risponde ai criteri per
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Appropriate disposizioni di attuazione del presente
paragrafo sono adottate in conformità alla procedura prevista all'articolo 110
dello statuto dei funzionari. 3.
L'Agenzia adotta opportune misure amministrative
per organizzare i suoi servizi in modo da evitare ogni eventuale conflitto di
interesse. Articolo 62 Direttore
esecutivo 1.
Il direttore esecutivo è assunto come agente
temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti. 2.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio
direttivo, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione,
seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Per la conclusione del contratto del direttore
esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo. Prima della nomina, il candidato prescelto dal
consiglio direttivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi
alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande
dei membri di tale commissione. 3.
Il mandato del direttore esecutivo è di cinque
anni, Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione
che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei
compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. 4.
Agendo su proposta della Commissione, la quale
tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può
prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di
cinque anni. 5.
Il consiglio direttivo informa il Parlamento
europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo.
Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere
invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del
Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. 6.
Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato
prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso
posto alla fine del periodo complessivo. 7.
Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo
incarico solo su decisione del consiglio direttivo presa su proposta della
Commissione. Articolo 63 Esperti
nazionali distaccati e altro personale L'Agenzia può anche avvalersi di esperti
nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Agenzia a norma
dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. Il consiglio direttivo adotta una decisione in
cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia. CAPO 12 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 64 Privilegi
e immunità All'Agenzia e al suo personale si applica il
protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Articolo 65 Accordo
sulla sede e condizioni operative 1.
Le necessarie disposizioni relative
all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che
tale Stato membro deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili
nello Stato membro ospitante al direttore esecutivo, ai membri del consiglio
direttivo, al personale dell'agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo
sulla sede tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante concluso previa
approvazione del consiglio direttivo e in ogni caso non oltre il 2015. 2.
Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori
condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una
scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di
trasporto adeguati. Articolo 66 Responsabilità 1.
La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è
disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in questione. 2.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è
competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei
contratti stipulati dall'Agenzia. 3.
In materia di responsabilità extracontrattuale
l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli
ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi
agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 4.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è
competente a giudicare in merito alle controversie relative al risarcimento dei
danni di cui al paragrafo 3. Articolo 67 Regime
linguistico 1.
All'Agenzia si applica il regolamento n. 1, del 15
aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica
europea[18]. 2.
I servizi di traduzione necessari per il
funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli
organismi dell'Unione europea. Articolo 68 Partecipazione
di paesi terzi ai lavori dell'Agenzia 1.
Fatto salvo l'articolo 40, l'Agenzia è aperta alla
partecipazione di paesi terzi, in particolare di paesi rientranti nel campo di
applicazione della politica europea di vicinato e della politica di
allargamento, nonché di paesi EFTA che hanno concluso con l'Unione accordi in
virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione dell'Unione o misure
nazionali equivalenti nella materia disciplinata dal presente regolamento. 2.
In conformità alle pertinenti disposizioni degli
accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborati accordi tra l'Agenzia e i paesi
terzi che precisano le modalità dettagliate della partecipazione di tali paesi
ai lavori dell'Agenzia, in particolare la natura e l'entità di tale
partecipazione, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul
personale. Tali accordi possono prevedere una partecipazione senza diritto di
voto in seno al consiglio direttivo. L'Agenzia sottoscrive gli accordi previo assenso
della Commissione e dopo aver consultato il consiglio direttivo. Articolo 69 Cooperazione
con le autorità e gli organismi nazionali 1.
L'Agenzia può concludere accordi con le autorità
nazionali competenti, in particolare le autorità nazionali per la sicurezza, e
altri organismi competenti, in relazione all'attuazione degli articoli 12, 16,
17 e 18. 2.
Gli accordi possono prevedere l'assegnazione alle
autorità nazionali di alcuni dei compiti dell'Agenzia, quali ad esempio il controllo
e la preparazione dei fascicoli, la verifica della compatibilità tecnica,
l'effettuazione di visite e l'elaborazione di studi tecnici. 3.
L'Agenzia si assicura che gli accordi contengano
almeno una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i
risultati da produrre, i limiti di tempo per la consegna e il livello e i
termini di pagamento. 4.
Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano
impregiudicata la responsabilità generale dell'Agenzia di svolgere i compiti
che le sono assegnati ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18. Articolo 70 Trasparenza Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica
il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]. Il consiglio direttivo adotta le misure
concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il […]. Le decisioni adottate dall'Agenzia in
applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore o essere
oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle
condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato. Il trattamento dei dati personali da parte
dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 71 Norme
di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate L'Agenzia applica i principi di sicurezza
contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle
informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non
classificate, stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA,
Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento
interno della Commissione. Tali principi si applicano, tra l'altro, allo
scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni. Articolo 72 Lotta
antifrode 1.
Per favorire la lotta alla frode, alla corruzione e
ad altre attività illegali a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia aderisce
all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini
svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune
disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando il
modello contenuto nell'allegato di tale accordo. 2.
La Corte dei conti europea ha la facoltà di
sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto
fondi dell'Unione dall'Agenzia. 3.
L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul
posto conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[20] e dal regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96 del Consiglio[21]
per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a
contratti finanziati dall'Agenzia. 4.
Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di
cooperazione con paesi terzi e organismi internazionali, i contratti e le
convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che
abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali
controlli e verifiche in base alle rispettive competenze. CAPO 13 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 73 Atti
delegati in relazione agli articoli 12, 16, 17 e 18 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati, a norma dell'articolo 74, riguardanti i diritti e corrispettivi
da riscuotere in applicazione degli articoli 12, 16, 17 e 18. 2.
Le misure di cui al paragrafo 1 fissano in
particolare le prestazioni per le quali sono dovuti diritti e corrispettivi in
applicazione degli articoli 12, 16, 17 e 18, l'importo degli stessi e le
modalità di riscossione. 3.
Sono riscossi diritti e corrispettivi per: (a)
il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni alla
messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra e
autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli,
compresa l'eventuale indicazione della compatibilità con le reti o linee; (b)
il rilascio e il rinnovo di certificati di
sicurezza; (c)
la fornitura di servizi; essi rispecchiano i costi
effettivi di ciascuna prestazione; (d)
il trattamento dei ricorsi. I diritti e i corrispettivi sono espressi e
riscossi in euro. 4.
L'importo dei diritti e dei corrispettivi è
determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero
costo dei servizi forniti. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale
impegnato in attività di cui al paragrafo 3, compresi i contributi
pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla
formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio
significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai
corrispettivi occorrerà riesaminare il livello di tali diritti e corrispettivi.
Articolo 74 Esercizio
della delega 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega dei poteri di cui all'articolo 73 è
conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. 3.
La delega dei poteri di cui all'articolo 73 può
essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella
decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 73
entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di [2 mesi] dalla data in cui esso è stato
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [2 mesi] su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 75 Procedura
di comitato La Commissione è assistita dal comitato istituito
dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE. Esso è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 76 Valutazione e riesame 1.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa
eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia
e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro. La valutazione
riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato
dell'agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. 2.
La Commissione trasmette la relazione di
valutazione, corredata delle proprie conclusioni riguardo a tale relazione, al
Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati
della valutazione sono resi pubblici. 3.
Ogni due valutazioni, viene stilato anche un
bilancio dei risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al
suo mandato e ai suoi compiti. Articolo 77 Disposizioni
transitorie 1.
L'Agenzia sostituisce l'Agenzia ferroviaria europea
istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 e le succede per quanto
riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura
giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. 2.
In deroga all'articolo 43, i membri del consiglio
di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono in carica
fino alla data di scadenza del rispettivo mandato in qualità di membri del
consiglio direttivo. In deroga all'articolo 49, il direttore esecutivo
nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 rimane in carica fino alla
scadenza del suo mandato. 3.
In deroga all'articolo 61, tutti i contratti di
lavoro in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
onorati fino alla rispettiva data di scadenza. Articolo 78 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 881/2004 è
abrogato. Articolo 79 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta
di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE)
n. 881/2004.
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[22]
06:
Mobilità e trasporti 0602:
trasporto interno, aereo e marittimo 060208:
Agenzia ferroviaria europea 06020801:
Agenzia ferroviaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2 06020802:
Agenzia ferroviaria europea — Contributo al titolo 3
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[23] ý La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della Commissione
oggetto della proposta/iniziativa
Obiettivi/valore
aggiunto UE in linea con Europa 2020: L'Agenzia
contribuisce ad assicurare trasporti ferroviari interoperabili, sicuri e
sostenibili per l'economia dell'UE e per i cittadini dell'UE. Tali obiettivi
sono pienamente in linea con le tre priorità di Europa 2020: –
Crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e
sull'innovazione. L'Agenzia contribuisce all'elaborazione di standard tecnici
quanto più possibile elevati per le infrastrutture e i veicoli ferroviari,
promuovendo in tal modo la conoscenza e l'innovazione. –
Crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo
delle risorse, più verde e più competitiva. L'Agenzia contribuisce a rendere il
settore dei trasporti UE più sostenibile e più rispettoso dell'ambiente,
limitando il livello complessivo di emissioni e consumo di energia. Il
trasporto ferroviario contribuirà al conseguimento degli obiettivi
"20/20/20" in materia di clima ed energia e all'iniziativa faro
"Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse". L'Agenzia svolgerà
il proprio ruolo nell'attuazione della strategia a livello settoriale. –
Crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territoriale. Per le regioni periferiche e il
loro collegamento con le regioni centrali, il trasporto ferroviario è
essenziale per assicurare la coesione territoriale: mette infatti a
disposizione di gran parte della popolazione un sistema di trasporto
sostenibile e di costo contenuto, contribuendo ad accrescere la mobilità
sociale e le opportunità di impiego, e concorre a colmare il divario tra le
regioni e i paesi più ricchi e quelli più poveri dell'UE.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Settore di bilancio: 06 02 Attività ABM/ABB interessate: 060208 Agenzia
ferroviaria europea: -
Linea di bilancio 06 02 08 01 — Agenzia ferroviaria europea — Sovvenzione ai
titoli I e II (spese amministrative) -
Linea di bilancio 06 02 08 02 — Agenzia ferroviaria europea — Sovvenzione al
titolo III (spese operative) Obiettivi specifici: Obiettivo specifico 1: rendere più efficienti
le procedure di rilascio di certificati di sicurezza e autorizzazioni in ambito
ferroviario prevedendo il rilascio di un unico certificato di sicurezza,
un'unica autorizzazione all'immissione sul mercato dei veicoli e un'unica
autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi controllo-comando e
segnalamento di terra, validi in tutta l'UE, e garantire la non
discriminazione. Obiettivo specifico 2: rendere più coerente il
quadro ferroviario dell'UE attraverso il monitoraggio delle autorità
ferroviarie nazionali e la riduzione del numero di norme ferroviarie nazionali. Obiettivo specifico 3: migliorare l'attuazione
e l'applicazione della normativa ferroviaria dell'UE potenziando l'assistenza
fornita alla Commissione, agli Stati membri e alle parti interessate. Obiettivo specifico 4: assistere la
Commissione nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli atti di diritto
derivato riguardanti l'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, anche
attraverso l'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza. Obiettivo specifico 5: garantire uno sviluppo
coerente dell'ERTMS nell'UE e promuovere l'ERTMS al di fuori dell'UE. Obiettivo specifico 6: garantire una
certificazione appropriata dei macchinisti e altri compiti correlati, a norma
della direttiva 2007/59/CE. Obiettivo specifico 7: tenere e aggiornare
banche dati e registri pubblici riguardanti la sicurezza e l'interoperabilità
ferroviarie.
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Risultati
legati agli obiettivi specifici: Risultati dell'obiettivo specifico 1:
riduzione dei costi per i richiedenti e della durata della procedura di
rilascio dei certificati di sicurezza, delle autorizzazioni all'immissione sul
mercato di veicoli e delle autorizzazioni alla messa in servizio di
sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra; creazione di condizioni
identiche per tutti i richiedenti nell'UE; non discriminazione garantita per
gli operatori. Risultati dell'obiettivo specifico 2:
armonizzazione dell'applicazione della normativa ferroviaria dell'UE e delle
prassi delle autorità nazionali; maggiori chiarezza e trasparenza delle
disposizioni di legge e delle condizioni operative nell'UE grazie alla
riduzione delle norme inutili e conseguente limitazione delle possibilità di
discriminazione nei confronti degli operatori. Risultati dell'obiettivo specifico 3: migliore
conoscenza e interpretazione della normativa ferroviaria da parte degli Stati
membri e delle parti interessate e conseguente miglior funzionamento dello
spazio ferroviario europeo unico; maggiore efficacia ed efficienza del lavoro
dei diversi servizi della Commissione. Risultati dell'obiettivo specifico 4: maggiore
interoperabilità dello spazio ferroviario europeo unico accompagnata da un
livello elevato di sicurezza, con benefici per le imprese ferroviarie, i
clienti e i passeggeri. Risultati dell'obiettivo specifico 5:
implementazione coerente dell'ERTMS nell'UE e conformità delle relative
attrezzature alle specifiche in vigore; promozione delle norme sull'ERTMS al di
fuori dell'UE. Risultati dell'obiettivo specifico 6:
trattamento uniforme dei macchinisti nell'UE. Risultati dell'obiettivo specifico 7:
trasparenza per le parti interessate del settore ferroviario, gli Stati membri
e il pubblico generale in relazione a dati importanti sull'interoperabilità e
sulla sicurezza ferroviarie.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Indicatori dell'obiettivo specifico 1: -
numero di certificati di sicurezza rilasciati; -
numero di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli rilasciate; -
numero di autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi
controllo-comando e segnalamento di terra rilasciate. Indicatori dell'obiettivo specifico 2: -
numero di relazioni di audit delle autorità nazionali rilasciate; -
numero di norme nazionali revocate; -
numero di norme nazionali per le quali è dichiarato il riconoscimento
incrociato; -
altri risultati legati al controllo e al monitoraggio. Indicatori dell'obiettivo specifico 3: -
numero di relazioni di valutazione dell'attuazione della normativa ferroviaria; -
numero di progetti ferroviari valutati; -
numero di eventi di informazione e formazione (seminari, conferenze)
organizzati; -
numero di documenti interpretativi emanati; -
numero di visite di assistenza effettuate; -
altri risultati legati al potenziamento dell'assistenza. Indicatori dell'obiettivo specifico 4: -
numero di raccomandazioni di nuove specifiche tecniche di interoperabilità
(STI) trasmesse alla Commissione; -
numero di raccomandazioni di revisione di specifiche tecniche di
interoperabilità (STI) trasmesse alla Commissione; -
numero di raccomandazioni di nuovi metodi comuni di sicurezza (CSM) trasmesse
alla Commissione; -
numero di raccomandazioni di revisione di metodi comuni di sicurezza (CSM)
trasmesse alla Commissione; -
numero di pareri forniti alla Commissione, agli Stati membri e ad altre parti
interessate; -
numero di valutazioni d'impatto e analisi costi-benefici effettuate; -
altri risultati legati al miglioramento dell'interoperabilità e della
sicurezza. Indicatori dell'obiettivo specifico 5: -
numero di raccomandazioni emesse su modifiche e nuove versioni dell'ERTMS
formulate; -
numero di relazioni fornite alla Commissione sull'applicazione della
valutazione di conformità e della procedura CE di verifica delle attrezzature
ERTMS; -
numero di raccomandazioni relative a incompatibilità tecniche dei progetti
ERTMS trasmesse alla Commissione; -
altri risultati legati alle iniziative attuate per assicurare uno sviluppo e
un'implementazione coerenti dell'ERTMS. Indicatori dell'obiettivo specifico 6: -
numero di macchinisti certificati a norma della direttiva sui macchinisti; -
altri risultati legati all'armonizzazione delle condizioni per i macchinisti. Indicatori dell'obiettivo specifico 7: -
numero di banche dati e registri pubblici istituiti e gestiti; -
altri risultati legati alla trasparenza dei dati ferroviari.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Permettere
all'Agenzia di svolgere nuove attività e di continuare ad occuparsi in misura
sufficiente di compiti esistenti necessari per realizzare un mercato
ferroviario interno pienamente interoperabile e sicuro (spazio ferroviario
europeo unico).
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
L'attuale
intervento dell'Unione europea (compiti dell'Agenzia ferroviaria europea) è
definito nel regolamento istitutivo dell'Agenzia (regolamento (CE) n.
881/2004). Inoltre, la direttiva 2004/49/CE, la direttiva 2008/57/CE e la
direttiva 2007/59/CE hanno assegnato, direttamente o indirettamente, altri
compiti all'Agenzia. Analogamente, numerosi atti di diritto derivato adottati
dalla Commissione ai sensi delle direttive citate, in particolare STI, CSM e
CST, hanno avuto un'incidenza sulle attività e sul lavoro dell'Agenzia.
L'attuale regolamento intende riunire in un unico atto giuridico tutti i
compiti esistenti dell'Agenzia ed ampliare il ruolo dell'Agenzia in aree in cui
tale ampliamento sia giustificato. Coerentemente
con il libro bianco sui trasporti del 2011 "Tabella di marcia verso uno
spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva
e sostenibile" e con i risultati della valutazione d'impatto che
accompagna la presente iniziativa, questa proposta fornirà ulteriore aggiunto
UE eliminando gli ostacoli tecnici e amministrativi esistenti nel settore
ferroviario, in particolare: -
rendendo l'autorizzazione dei veicoli e la certificazione di sicurezza delle
imprese ferroviarie più efficiente (meno costosa e più rapida) e imparziale
attraverso il loro trasferimento a livello di UE; -
migliorando la coerenza e l'applicazione dell'acquis ferroviario UE
mettendo l'Agenzia in condizione di tenere sotto osservazione il funzionamento
delle autorità nazionali attive nel campo dell'interoperabilità e della
sicurezza; -
favorendo l'evoluzione verso norme ferroviarie realmente comuni a livello di
Unione europea attraverso il potenziamento del ruolo dell'Agenzia nella
riduzione delle norme ferroviarie nazionali; -
migliorando l'impiego dei fondi UE per le ferrovie (TEN, Fondo di coesione,
Fondi strutturali, programmi di ricerca, ecc.). Il
coinvolgimento dell'UE attraverso l'Agenzia assicura un elevato valore aggiunto
grazie a: -
impiego di una struttura specifica e di personale qualificato, in parte già
disponibili; -
esperienza positiva con metodi sperimentati e collaudati (ad esempio, uso della
rete consolidata e operativa di autorità nazionali per la sicurezza); -
obiettività e imparzialità, molto apprezzate dalle parti interessate.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La
valutazione del regolamento sull'Agenzia e del funzionamento dell'Agenzia
(2009-2010) e la valutazione generale delle Agenzie dell'UE del 2009 hanno
entrambe evidenziato il valore aggiunto fornito dall'Agenzia. La
presente iniziativa intende applicare, attraverso la revisione del regolamento
sull'Agenzia, le raccomandazioni della valutazione dell'Agenzia, della Corte
dei conti, del servizio di audit interno e la dichiarazione congiunta della
Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle agenzie decentrate,
in particolare per quanto riguarda la struttura interna, la governance e il
funzionamento dell'Agenzia.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
La presente proposta è coerente con il Libro bianco
sui trasporti del 2011, in particolare con le sue iniziative 1 e 19: - “Pervenire alla definizione di
un'autorizzazione unica dei tipi di veicolo e di un'unica certificazione di
sicurezza dell'impresa ferroviaria, rinforzando il ruolo dell'Agenzia
ferroviaria europea (ERA)”; - “Rafforzare il ruolo dell'ERA nel settore della
sicurezza ferroviaria e in particolare la sua funzione di controllo delle
misure adottate dalle autorità nazionali responsabili della sicurezza e la loro
progressiva armonizzazione”. La proposta è coerente con la politica e la
normativa UE in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviarie, in
particolare con la direttiva 2004/49/CE (direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie) e la direttiva 2008/57/CE (direttiva sull'interoperabilità
ferroviaria), che saranno anch'esse modificate nell'ambito della presente
iniziativa. I tre atti riveduti sono interconnessi e si prefiggono di eliminare
gli ostacoli amministrativi e tecnici che ancora esistono, in particolare
definendo un orientamento comune in materia di norme sulla sicurezza e
sull'interoperabilità al fine di accrescere le economie di scala per le imprese
ferroviarie attive nell'UE riducendo i costi amministrativi e i tempi delle
procedure amministrative, nonché evitando ogni forma di discriminazione
dissimulata. Inoltre,
questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio del quarto pacchetto
ferroviario, che in aggiunta all'obiettivo descritto in precedenza si prefigge
di aprire il mercato interno del trasporto ferroviario di passeggeri e di
ottimizzare la governance della gestione dell'infrastruttura; sono attese
sinergie, specialmente per quanto riguarda la riduzione della discriminazione
in relazione all'accesso all'infrastruttura, che permetteranno di ridurre le
barriere all'accesso per i nuovi operatori. Vi
è anche una sinergia importante tra i compiti riveduti dell'Agenzia e l'Agenzia
esecutiva TEN-T relativamente alla valutazione dei progetti ferroviari, con un
miglioramento del rapporto qualità/prezzo e dell'efficienza dei progetti
finanziati con fondi UE. Inoltre,
questa iniziativa è coerente con e applica le raccomandazioni formulate dalla
Corte dei conti, dal servizio di audit interno e nella dichiarazione congiunta
della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle agenzie
decentrate, nonché con la valutazione dell'Agenzia. Infine,
questa iniziativa intende inserire nel regolamento sull'Agenzia una serie di
compiti e attività assegnati all'Agenzia in virtù di altri atti giuridici, in
particolare la direttiva 2007/59/CE e le decisioni della Commissione relative
alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e ai metodi comuni di
sicurezza (CSM).
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
x Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2015 al
2020, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione prevista[24]
¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
x organismi creati dalle Comunità[25] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare)
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare frequenza e
condizioni. Tutte
le agenzie dell'UE sono soggette, nelle loro attività, a un rigoroso sistema di
monitoraggio a cui concorrono le capacità di audit interne, il servizio di
audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione, la
Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Questo sistema, già
previsto nel regolamento istitutivo dell'Agenzia, rimarrà valido.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Nessuno
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Non
pertinente
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Le
misure antifrode sono previste nell'articolo 41 del regolamento istitutivo
dell'Agenzia e rimarranno valide.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione] || diss./non diss.[26] || di paesi EFTA[27] || di paesi candidati[28] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1.1 || 06.02.08 [linea di bilancio Agenzia] || Non diss. || SÌ || NO || NO || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
Prima di esaminare nel dettaglio l’incidenza
stimata della presente proposta, occorre sottolineare che queste cifre sono
provvisorie in quanto legate all’adozione da parte dell’autorità di bilancio
del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva DG: MOVE || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2015-2020 Stanziamenti amministrativi || || || || || || || Numero della linea di bilancio 06.02.08 [Linea di bilancio ERA] Base: - punto di partenza - PB 2013 a 25 Mio di EUR, - 2% riduzione applicata al personale nel periodo 2014-2017, - aumento dell’1% del bilancio annuale dovuto all’adeguamento annuale. Dal 2017 intervengono entrate esterne derivanti da diritti e corrispettivi, quindi non si fa ricorso al bilancio UE per il nuovo personale. || Impegni || (1) || 25,613 (di cui 0,113 per nuovi compiti) || 26 (di cui 0,3 per nuovi compiti) || 26 (0 per nuovi compiti) || 26,25 (0 per nuovi compiti) || 26,5 (0 per nuovi compiti) || 26,75 (0 per nuovi compiti) || 157,113 (di cui 0,413 per coprire nuovi compiti nel 2015-2016) Pagamenti || (2) || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 TOTALE degli stanziamenti per la DG MOVE || Impegni || (5)=1+3 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 (di cui 0,413 per coprire nuovi compiti nel 2015-2016) Pagamenti || (6)=2+4 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =5 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 (di cui 0,413 per coprire nuovi compiti nel 2015-2016) Pagamenti || =6 || 25,613 || 26 || 26 || 26,25 || 26,5 || 26,75 || 157,113 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2015-2020 DG: MOVE || Risorse umane Base: livello attuale di bilancio per personale della DG MOVE che si occupa di questioni connesse all'Agenzia (0,655 Mio EUR – 5 persone) applicato ogni anno + 1% adeguamento annuale || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE DG MOVE || Stanziamenti || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,655 || 0,66 || 0,665 || 0,67 || 0,675 || 0,68 || 4,005 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 26,268 || 26,66 || 26,665 || 26,92 || 27,175 || 27,43 || 161,118 Pagamenti || 26,268 || 26,66 || 26,665 || 26,92 || 27,175 || 27,43 || 161,118
3.2.2.
Progetto di tabella dell'organico proposta per
l'Agenzia 2015-2020
TUTTO IL NUOVO
PERSONALE È FINANZIATO CON DIRITTI E CORRISPETTIVI ESTERNI A PARTIRE DAL 2017: Progetto di tabella dell'organico proposta per l'Agenzia, 2015-2020 [Base: 143 posti della tabella dell’organico nel 2013 e riduzione del 2% entro il 2017 (-2/3 persone l’anno)] || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || || || || || Gradi AD || || 101 || 100 || 99 || 99 || 99 || 99 Nuovi gradi AD || || 0 || 0 || 12 || 14 || 14 || 14 Totale AD || || 101 || 100 || 111 || 113 || 113 || 113 Gradi AST || || 37 || 36 || 34 || 34 || 34 || 34 Nuovi gradi AST || || 0 || 0 || 4 || 4 || 4 || 4 Totale AST || || 37 || 36 || 38 || 38 || 38 || 38 Totale parziale di posti della tabella dell’organico || || 138 || 136 || 149 || 151 || 151 || 151 END || || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 Nuovi END || || 2 || 5 || 12 || 13 || 13 || 13 Totale END || || 8 || 11 || 18 || 19 || 19 || 19 Agenti contrattuali || || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 Nuovi agenti contrattuali || || 1 || 3 || 7 || 9 || 10 || 12 Totale agenti contrattuali || || 16 || 18 || 22 || 24 || 25 || 27 Nuovo posti complessivi || || 5 || 10 || 35 || 40 || 41 || 43 Impatto sui posti della tabella dell’organico || || 0 || 0 || 16 || 18 || 18 || 18 Totale generale || || 162 || 165 || 189 || 194 || 195 || 197 || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti
amministrativi e operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi e
amministrativi, come spiegato di seguito: –
Si noti che i risultati indicati di seguito sono
riferiti al bilancio totale dell'Agenzia (titoli 1+2+3). –
Si noti che il costo dei risultati relativi
all'obiettivo specifico n. 1 costituirà un'entrata per l'Agenzia: l'Agenzia
addebiterà un corrispettivo ai richiedenti esterni per il rilascio di tali
documenti. Per questo, tale costo è indicato tra parentesi e non concorre alla
formazione del costo totale di tutti i risultati. Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || || Tipo di risultato[29] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || OBIETTIVO SPECIFICO N. 1[30]: rendere più efficienti le procedure di rilascio di certificati di sicurezza e autorizzazioni in ambito ferroviario prevedendo il rilascio di un unico certificato di sicurezza, un'unica autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli e un'unica autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, validi in tutta l'UE, e garantire la non discriminazione. || || || || || || || || || || || || || || Certificati di sicurezza unici || Numero di certificati di sicurezza rilasciati || (0,01) – saranno coperti da diritti e corrispettivi || 0 || || 0 || || 110 || (1,1) || 110 || (1,1) || 110 || (1,1) || 110 || (1,1) || 440 || (4,4) saranno coperti da diritti e corrispettivi Autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli || Numero di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli rilasciate || (0,017) – saranno coperti da diritti e corrispettivi || 0 || || 0 || || 456 || (7,752) || 452 || (7,684) || 449 || (7,632) || 447 || (7,598) || 1804 || (30,67) saranno coperti da diritti e corrispettivi Autorità di sistema per l'ERTMS || Numero di autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra rilasciate || (0,05) saranno coperti da diritti e corrispettivi || 0 || || 0 || || 30 || (1,5) || 32 || (1,6) || 35 || (1,75) || 40 || (2) || 137 || (6,85) saranno coperti da diritti e corrispettivi Totale parziale obiettivo specifico n. 1 || || || || || || (10,352) || || (10,384) || || (10,482) || || (10,698) || || (41,92) OBIETTIVO SPECIFICO N. 2: rendere più coerente il quadro ferroviario dell'UE attraverso il monitoraggio delle autorità ferroviarie nazionali e la riduzione del numero di norme ferroviarie nazionali || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale Monitoraggio autorità nazionali || Numero di relazioni di audit rilasciate || 0,2 || 2 || 0,4 || 3 || 0,6 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 25 || 5 Riduzione delle norme nazionali divergenti e aumento del riconoscimento trans-nazionale || Numero di norme nazionali revocate || 0,0015 || 1000 || 1,5 || 1500 || 2,25 || 1500 || 2,25 || 2000 || 3 || 1500 || 2,25 || 1500 || 2,25 || 9000 || 13,5 Numero di norme nazionali per le quali è dichiarato il riconoscimento incrociato || 0,001 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 1000 || 1,0 || 8000 || 6,0 Altro || Altri risultati legati al controllo e al monitoraggio || 0,001 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 125 || 0,125 || 125 || 0,125 || 150 || 0,15 || 150 || 0,15 || 750 || 0,75 Totale parziale obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || 25,25 OBIETTIVO SPECIFICO N. 3: migliorare l'attuazione e l'applicazione della normativa ferroviaria dell'UE potenziando l'assistenza fornita alla Commissione, agli Stati membri e alle parti interessate; altri compiti || || || || || || || || || || || || || || Assistenza alla Commissione || Numero di relazioni di valutazione dell'attuazione della normativa ferroviaria || 0,1 || 3 || 0,3 || 5 || 0,5 || 7 || 0,7 || 10 || 1 || 14 || 1 || 18 || 1 || 57 || 5,7 Numero di progetti ferroviari valutati || 0,05 || 5 || 0,25 || 7 || 0,35 || 10 || 0,5 || 15 || 0,75 || 20 || 1 || 25 || 1,25 || 82 || 4,1 Assistenza agli Stati membri e alle altre parti interessate || Numero di eventi di informazione e formazione (seminari, conferenze) organizzati || 0,1 || 5 || 0,5 || 7 || 0,7 || 10 || 1 || 12 || 1,2 || 14 || 1,4 || 16 || 1,6 || 64 || 6,4 Numero di documenti interpretativi emanati || 0,1 || 2 || 0,2 || 2 || 0,2 || 4 || 0,4 || 8 || 0,8 || 10 || 1 || 10 || 1 || 36 || 3,6 Numero di visite di assistenza effettuate || 0,1 || 2 || 0,2 || 4 || 0,4 || 8 || 0,8 || 10 || 1 || 10 || 1 || 12 || 1,2 || 46 || 4,6 Altri compiti || Altri risultati legati al potenziamento dell'assistenza || 0,001 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 600 || 0,6 Totale parziale obiettivo specifico n. 3 || || || || || || || || || || || || || || 25 OBIETTIVO SPECIFICO N. 4: assistere la Commissione nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli atti di diritto derivato riguardanti l'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, anche attraverso l'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale Miglioramento dell'interoperabilità || Numero di nuove STI inviate alla Commissione || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4 Numero di STI rivedute inviate alla Commissione || 0,6 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 24 || 14,4 Miglioramento del livello di sicurezza || Numero di nuovi CSM inviati alla Commissione || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 || 4 Numero di CSM riveduti inviati alla Commissione || 0,6 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 4 || 2,4 || 24 || 14,4 Agevolazione del funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico || Numero di pareri forniti alla Commissione, agli Stati membri e alle parti interessate || 0,2 || 6 || 1,2 || 6 || 1,2 || 8 || 1,6 || 8 || 1,6 || 8 || 1,6 || 8 || 1,6 || 44 || 8,8 Numero di valutazioni d'impatto e analisi costi-benefici effettuate || 0,06 || 20 || 1,2 || 20 || 12 || 25 || 1,5 || 27 || 1,62 || 29 || 1,74 || 30 || 1,8 || 15 || 9,06 Altro || Altri risultati legati al miglioramento dell'interoperabilità e della sicurezza || 0,006 || 50 || 0,3 || 80 || 0,48 || 80 || 0,48 || 80 || 0,48 || 80 || 0,48 || 80 || 0,6 || 450 || 2,7 Totale parziale obiettivo specifico n. 4 || || || || || || || || || || || || || || 57,36 OBIETTIVO SPECIFICO N. 5: garantire uno sviluppo coerente dell'ERTMS nell'UE e promuovere l'ERTMS al di fuori dell'UE || || || || || || || || || || || || || || Autorità di sistema per l'ERTMS || Numero di raccomandazioni emanate su modifiche e nuove versioni dell'ERTMS || 0,7 || 2 || 1,4 || 2 || 1,4 || 4 || 2,8 || 5 || 3,5 || 6 || 4,2 || 8 || 5,6 || 27 || 18,9 Verifica dell'implementazione dell'ERTMS || Numero di relazioni emesse sull'applicazione della valutazione di conformità e della procedura CE di verifica delle attrezzature ERTMS || 0,04 || 8 || 0,32 || 12 || 0,48 || 20 || 0,8 || 25 || 1 || 30 || 1,2 || 30 || 1,2 || 125 || 5 Numero di raccomandazioni emanate su incompatibilità tecniche dei progetti ERTMS || 0,1 || 3 || 0,3 || 3 || 0,3 || 5 || 0,5 || 8 || 0,8 || 10 || 1 || 12 || 1,2 || 41 || 4,1 Altri compiti || Altri risultati legati alle iniziative attuate per assicurare uno sviluppo e un'implementazione coerenti dell'ERTMS || 0,001 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 100 || 0,1 || 600 || 0,6 Totale parziale obiettivo specifico n. 5 || || || || || || || || || || || || || || 28,6 OBIETTIVO SPECIFICO N. 6: garantire una certificazione appropriata dei macchinisti e altri compiti correlati, a norma della direttiva 2007/59/CE || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale Armonizzazione dei criteri per i macchinisti || Numero di misure di armonizzazione delle condizioni dei macchinisti emanate ai sensi della direttiva sui macchinisti || 0,6 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 2 || 1,2 || 12 || 7,2 Altri risultati || 0,001 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 60 || 0,6 Totale parziale obiettivo specifico n. 6 || || || || || || || || || || || || || || 7,8 OBIETTIVO SPECIFICO N. 7: tenere e aggiornare banche dati e registri pubblici riguardanti la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie || || || || || || || || || || || || || || Trasparenza dei dati sull'interoperabilità e sicurezza ferroviarie per le parti interessate e il pubblico || Numero di banche dati e registri pubblici istituiti e gestiti || 0,1 || 15 || 1,5 || 17 || 1,7 || 20 || 2 || 20 || 2 || 25 || 2,5 || 25 || 2,5 || 122 || 12,2 Altri risultati || 0,001 || 10 || 0,01 || 10 || 0,01 || 15 || 0,015 || 15 || 0,015 || 15 || 0,015 || 15 || 0,015 || 80 || 0,8 Totale parziale obiettivo specifico n. 7 || || || || || || || || || || || || || || 13 COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || 157,01
3.2.4.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.4.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Base di calcolo: personale attuale della DG MOVE
che si occupa di questioni connesse all'Agenzia (5 persone, 0,131 Mio EUR
per persona/anno e 1% di adeguamento annuale) applicato ad ogni anno; nessun
aumento dovuto all'ampliamento delle competenze dell'Agenzia. Mio EUR (al terzo
decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2015-2020 Funzionari (gradi AD) || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 4,005 Funzionari (gradi AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Agenti contrattuali || || || || || || || Agenti temporanei || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Esperti nazionali distaccati || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 0,655 || 4,005
3.2.4.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Base di calcolo: personale attuale della DG MOVE
che si occupa di questioni connesse all'Agenzia (5 persone, 0,131 Mio EUR
per persona/anno) applicato ad ogni anno; nessun aumento dovuto all'ampliamento
delle competenze dell'Agenzia Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[31] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 04 yy [32] || - in sede[33] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 - nelle delegazioni || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre linee di bilancio (specificare) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Il personale esistente della DG MOVE si occupa di questioni legate all'Agenzia, tra cui: - gestione delle misure di attuazione adottate in risposta alle raccomandazioni dell'Agenzia (decisioni e regolamenti della Commissione) in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie; - coordinamento amministrativo e controllo sull'Agenzia: programmi di lavoro, piani pluriennali in materia di politica per il personale, riunioni del consiglio direttivo e della sotto-commissione bilancio; - coordinamento delle politiche: partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Agenzia, contenuto del programma di lavoro, mandati della Commissione all'Agenzia, riunioni di lavoro; - gestione dei pareri dell'Agenzia; - responsabilità finanziarie e contabili della Commissione riguardanti l'Agenzia (bilancio, discarico ecc.). Personale esterno ||
3.2.5.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
¨ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
x La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. La
linea di bilancio Agenzia (06.02.08) dovrà essere sottoposta ad aggiustamenti
per l'importo specificato nella presente scheda finanziaria (totale di 157,113
Mio EUR per il periodo 2015-2020). Per
il momento, nel quadro finanziario sono inclusi unicamente importi indicativi
per le agenzie. Nel caso dell'Agenzia, questo importo indicativo è stato
stimato prima di conoscere i risultati della valutazione d'impatto e di altri
calcoli connessi alla presente iniziativa. Per
il periodo 2015-2020, lo status dell'Agenzia si modificherà passando da
"agenzia a velocità di crociera" ad "agenzia con nuovi compiti
". –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del qua dro finanziario pluriennale[34]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.6.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Contributo EFTA proveniente dalla Norvegia e dall'Islanda pari al 2% del bilancio supplementare || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 3 TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 3
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
¨ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[35] 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Linea di bilancio Agenzia 06.02.08 || || || || 10,352 || 10,384 || 10,482 || 10,698 Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. Per
alcuni dei nuovi compiti dell'Agenzia (certificati di sicurezza, autorizzazioni
dei veicoli per l'immissione sul mercato e autorizzazioni alla messa in
servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra) è prevista
per il rilascio l'applicazione di corrispettivi a carico dei richiedenti
esterni. In
base alla valutazione d'impatto, questi nuovi compiti avranno inizio nel 2017;
le entrate per l'Agenzia sono state calcolate nel modo seguente: -
costo di rilascio di un certificato di sicurezza: 0,01 Mio EUR -
costo di rilascio di un'autorizzazione per un veicolo: 0,017 Mio EUR -
costo di rilascio di un'autorizzazione alla messa in servizio di un
sottosistema controllo-comando e segnalamento di terra: 0,05 Mio EUR -
il numero dei vari tipi di decisioni emanate ogni anno è indicato nella tabella
3.2.3. Riassunto
del metodo di calcolo: I
corrispettivi indicati nella relazione di valutazione d'impatto sono stati
calcolati in base alla media dei corrispettivi attuali versati dagli operatori
che chiedono il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione
per un veicolo nell'UE; un sistema simile è stato utilizzato nel caso delle
autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e
segnalamento di terra. Ampie differenze si registrano nei corrispettivi versati
e anche tra i corrispettivi versati negli Stati membri dell'UE15 (circa
20 000 euro per i certificati di sicurezza e 28 000 euro per le
autorizzazioni) e i corrispettivi versati negli Stati membri dell'UE12 (circa
3 000 euro per i certificati di sicurezza e 17 000 euro per le
autorizzazioni). Per stabilire il valore futuro di questi corrispettivi si è
ritenuto che, visti il costo del personale nell'Agenzia e la semplificazione
delle procedure di gestione delle richieste, un valore vicino al punto mediano
della media bassa e della media alta sia il più indicato per il futuro. È
importante notare che i calcoli effettuati per i corrispettivi sono una media
dei corrispettivi riscossi per tutti i tipi di certificati di sicurezza e
autorizzazioni di veicoli: nello studio di valutazione d'impatto sono stati
identificati 4 tipi di certificati di sicurezza e 20 tipi di autorizzazioni di
veicoli. Sebbene con il processo di "accentramento" nell'Agenzia
alcuni tipi di certificati e autorizzazioni siano destinati a scomparire,
diverse categorie rimarranno. Ad esempio, continueranno ad esistere procedure
diverse per l'autorizzazione dei locomotori e dei vagoni; pertanto, i
corrispettivi dovuti per queste due categorie dovranno essere differenziati. In
particolare, i corrispettivi per l'autorizzazione dei vagoni saranno inferiori
alla media, mentre i corrispettivi per l'autorizzazione di locomotori e unità
multiple saranno più elevati. L'importo
(prezzo per autorizzazione/certificato) calcolato nella relazione di
valutazione d'impatto è da intendersi come una media; spetterebbe all'Agenzia
definire i corrispettivi esatti per le diverse categorie in modo che la media
dei corrispettivi riscossi risulti uguale o superiore a tale media. Con questo
calcolo si è voluto fornire una stima realistica ma prudenziale degli introiti
per l'Agenzia, e non è escluso che i corrispettivi da applicare possano portare
in realtà a un valore medio più elevato, se ciò è necessario e giustificato. Il
numero di autorizzazioni e certificati è stato calcolato sulla base del numero
attuale. Per il futuro, nel caso dei certificati di sicurezza, si è ipotizzato
che il numero di nuovi operatori sul mercato determinerà un aumento del numero
di certificati di sicurezza rilasciati; d'altro canto, i tipi di certificati di
sicurezza potrebbero cambiare e quindi potrebbe ridursi il loro numero. In via
prudenziale si è quindi ipotizzato un numero annuo totale di certificati di
sicurezza invariato rispetto al livello attuale. Per
le autorizzazioni dei veicoli, si è utilizzato un sistema leggermente diverso:
il modello parte dai livelli esistenti, ricavati dai dati forniti dalle parti
interessate e da vari studi. Tuttavia, se è probabile che vi sia un aumento del
numero dei nuovi operatori, e quindi, in termini assoluti, dei veicoli da
autorizzare, è altresì probabile che i nuovi operatori utilizzino tecnologie
sperimentate e quindi materiale rotabile già certificato. Inoltre, con la
crescente standardizzazione dell'industria, è probabile che in futuro il numero
di tipi di veicoli da autorizzare diminuisca, e che quindi diminuisca
leggermente anche il numero di autorizzazioni. Anche in questo caso, nel
modello la valutazione è stata sdoppiata tra Stati membri dell'UE15 e Stati
membri dell'UE12. La
DG MOVE ritiene che i calcoli siano attendibili e fondati su dati solidi e
verificati messi a disposizione dalle parti interessate e dall'Agenzia
ferroviaria europea. Maggiori informazioni sulla metodologia sono contenute
nella relazione di valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta,
in particolare nell'allegato VII. [1] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/it/ec/127610.pdf [2] COM(2012)
299 final. [3] COM(2012) 259 final. [4] http://ec.europa.eu/transport/evaluations/doc/2011_era-evaluation-881-2004.pdf. [5] GU
C ... pag …. [6] GU C ...
pag …. [7] GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1 [8] GU
L 228 del 9.9.1996, pag. 1. [9] GU
L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [10] GU
L 136 del 31.5.1999, pag. 15. [11] Decisione
98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati
di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello
europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27). [12] GU
L 260 del 30.9.2008, pag. 13. [13] GU
L 51 del 23.2.2012, pag. 1. [14] GU
L 276 del 20.10.2010, pag. 22. [15] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [16] GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51. [17] Regolamento
(CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002 ,
che reca il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui
all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72). [18] GU
17 del 6.10.1958, pag. 385. [19] GU
L 145 del 31.5.2001, pag. 43. [20] GU
L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [21] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [22] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity
Based Budgeting (bilancio per attività). [23] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [24] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [25] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [26] Diss.
= stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati. [27] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [28] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [29] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.) [30] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…" [31] AC
= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;
INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in
delegazione (jeune expert en délégation). [32] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [33] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [34] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [35] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.