Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie /* COM/2013/026 final - 2013/0013 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento (CEE) n. 1192/69 permette agli
Stati membri di compensare 36 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per
il pagamento di obblighi che le imprese che operano in altri modi di trasporto
non devono sostenere, come assegni familiari e pensioni. Se le norme per la normalizzazione sono
correttamente applicate, il suddetto sostegno statale è considerato compatibile
con il mercato interno e gli Stati membri sono esentati dagli obblighi di
notifica dell'aiuto di Stato, anche se devono pubblicare ufficialmente le loro
decisioni di compensazione. Oggi, solo pochi Stati membri si basano sul
regolamento per giustificare le compensazioni. Il regolamento è stato adottato prima della
liberalizzazione del mercato ferroviario e quando il trasporto ferroviario in
Europa si sviluppava principalmente all'interno dei confini nazionali, con
società integrate che gestivano sia i servizi ferroviari che l'infrastruttura
ferroviaria. Nel contesto di questo mercato monopolistico l'obiettivo del
regolamento allora era di porre le imprese ferroviarie e le imprese che operano
in altri modi di trasporto sullo stesso piano sotto il profilo della
concorrenza. Fin dagli anni novanta, a livello europeo, è
stata adottata una serie di misure legislative (note come pacchetti ferroviari)
allo scopo di rivitalizzare il trasporto ferroviario creando gradualmente uno
spazio ferroviario unico integrato a livello europeo. Questi atti giuridici
hanno aperto i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto
internazionale di passeggeri ed hanno stabilito, attraverso la direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce
uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)[1],
determinati principi fondamentali che prevedono che le imprese ferroviarie
debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali,
che le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere
separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari (separazione di
funzioni essenziali) e che vi sia una separazione contabile (per impedire
sussidi incrociati), che qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in
conformità ai criteri UE debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria a
condizioni eque e non discriminatorie e che i gestori dell'infrastruttura
possano beneficiare di finanziamenti statali. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è incoerente e
incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore per una serie di
ragioni. i) Dato che le imprese ferroviarie devono
essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, non sono
ammesse compensazioni statali per spese assicurative, pensionistiche o di
gestione (tranne nel caso di compensazioni per la fornitura di servizi
pubblici). Questo principio non solo è stabilito in linea generale nelle
norme del trattato sugli aiuti di Stato, ma è sancito in modo più specifico
nelle Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie
(GU C 184 del 22.7.2008). ii) L'elenco delle imprese ferroviarie
ammissibili alla compensazione a norma del regolamento e la classificazione
contenuta nel regolamento dei tipi di compensazioni che possono essere versate
alle imprese ferroviarie, presuppongono un'integrazione della gestione dell'infrastruttura
nelle attività delle imprese ferroviarie che è in contrasto con i principi
della separazione delle funzioni essenziali e della separazione contabile. iii) Il regolamento 1192/69 prevede che
solo 36 imprese ferroviarie abbiano diritto a ricevere una compensazione. Tale
regolamento può avere avuto un senso quando le imprese ferroviarie storiche
erano in concorrenza soltanto con altri modi di trasporto e non con altre
imprese ferroviarie; tuttavia, nel contesto di un mercato liberalizzato dove le
imprese ferroviarie competono direttamente con i monopoli tradizionali, non è
corretto operare discriminazioni tra le diverse imprese. Se le condizioni
finanziarie variano secondo le imprese ferroviarie (in conseguenza del
regolamento) ai nuovi operatori non è possibile garantire condizioni di accesso
non discriminatorie. Ad esempio, i nuovi operatori possono incontrare
difficoltà nel reclutare personale proveniente dalle imprese ferroviarie
storiche in quanto queste ultime possono essere in grado di offrire condizioni
pensionistiche più favorevoli attraverso le sovvenzioni ricevute a norma del
regolamento. Le compensazioni di cui alla categoria IV del
regolamento (spese relative agli impianti di passaggio a livello) sono spese
associate alle funzioni di un gestore dell'infrastruttura che, a norma dell'articolo
8 della direttiva 2012/34/UE, può beneficiare di finanziamenti statali. Infatti
mentre le compensazioni previste dalla categoria IV del regolamento sarebbero
compatibili con la normativa attuale, la suddetta categoria del regolamento è
inoltre superflua. Pertanto, la proposta di abrogare il
regolamento eliminerà le incoerenze presenti nell'ordinamento giuridico dell'UE
e contribuirà alla semplificazione eliminando un atto giuridico ormai obsoleto. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1 Consultazione La Commissione ha chiesto informazioni agli
Stati membri in merito all'applicazione del regolamento nel maggio 2010 e nel
giugno 2011. Dalle risposte è emerso che tra il 2007 e il 2010 la
maggioranza degli Stati membri non aveva ricevuto domande dalle imprese
ferroviarie e non aveva effettuato compensazioni a norma del regolamento. La maggior
parte degli Stati membri ha dichiarato di non vedere l'utilità del regolamento
e alcuni hanno esplicitamente manifestato appoggio per l'abrogazione o espresso
il parere che il regolamento sia obsoleto o superato. Alcuni Stati membri si
sono espressi a favore del mantenimento delle categorie pertinenti nel
regolamento, tuttavia dato che le compensazioni a titolo di tutte le categorie
tranne la categoria IV sono incompatibili con le altre norme, si tratta di
un'opzione che non può essere accolta. Altri Stati membri non hanno manifestato
preferenze o non si sono pronunciati sulla necessità del regolamento. Solo tre
Stati membri (Belgio, Germania e Irlanda) hanno dichiarato di aver utilizzato
il regolamento come base giuridica per compensazioni nel periodo 2008-2010. Compensazioni nel 2010 (stimate o effettive) a norma del regolamento n. 1192/69
comunicate dagli SM (in milioni di euro) || Categoria I Danni derivanti da infortuni sul lavoro || Categoria III Pensioni || Categoria IV Passaggi a livello || Totale Belgio || (0,322) || — || — || (0,322) Germania || — || — || 72,8 || 72,8 Irlanda || — || 24,1 || 4,2 || 28,3 Totale || (0,322) || 24,1 || 77,0 || 100,8 La Commissione è stata inoltre recentemente
informata dalla Polonia in merito a compensazioni a PKP PLK (a norma della
categoria IV) per l'anno 2012, dell'ordine di 7,9 milioni di euro. Oggi solo tre categorie di compensazione
vengono applicate dagli Stati membri (I, III e IV). Alcune categorie di
compensazione a norma del regolamento non sono più in vigore (da V a VIII).
Nessuna delle categorie residue di compensazione (II e da IX a XV) è più
applicata. Tranne nel caso di compensazione per la
fornitura di servizi pubblici, il pagamento da parte dello Stato alle imprese
ferroviarie di compensazioni è incompatibile una gestione delle imprese
ferroviarie secondo i principi validi per le società commerciali e alle norme
dell'UE sugli aiuti di Stato, la separazione contabile e l'accesso non
discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria. La categoria IV del regolamento
è superflua in quanto le compensazioni dello Stato per le funzioni di gestori
dell'infrastruttura possono ormai essere effettuate ai sensi della direttiva 2012/34/UE.
La riduzione del numero delle categorie del regolamento a quelle conformi alla
legislazione vigente avrebbe lo stesso effetto dell'opzione di abrogazione, in
quanto eliminerebbe le categorie incompatibili ma lascerebbe la possibilità
agli Stati membri di fornire al gestore dell'infrastruttura finanziamenti
coerenti con le sue funzioni, comprese le spese associate agli impianti di passaggio
a livello. 2.2 Impatto dell'abrogazione Sulla base dei dati trasmessi dagli Stati
membri, si può concludere che l'impatto dell'abrogazione sarebbe minimo. Categoria I Fra il 2008 e il 2010, il Belgio ha ricevuto
domande dalla SNCB Holding a titolo della categoria I (indennità imposte alle
aziende ferroviarie ed assunte a proprio carico dallo Stato per gli altri
settori economici, tra cui le indennità a titolo di risarcimento dai danni
derivanti da infortuni sul lavoro). Nel 2010 era stato calcolato un saldo di
compensazione negativo pari a 0,323 milioni di euro a norma del
regolamento, che la SNCB Holding doveva restituire allo Stato belga. L'impatto dell'abrogazione del regolamento n. 1192/69
sarebbe trascurabile per quanto riguarda le compensazioni previste dalla
categoria I. La SNCB dovrebbe aderire all'attuale sistema privato di
assicurazione sugli infortuni e il Belgio ha comunicato che esamina questa
possibilità. Gli eventuali costi associati al cambio di sistema sarebbero più
che compensati dalla soppressione degli oneri amministrativi connessi al
ricevimento annuale delle domande e dei calcoli delle compensazioni effettuati
a norma del regolamento. Categoria III Fra il 2008 e il 2010 l'Irlanda ha effettuato
dei pagamenti a CIE a titolo della categoria III (oneri di pensioni sostenuti
dalle aziende ferroviarie a condizioni diverse da quelle in vigore per le
imprese appartenenti agli altri modi di trasporto). Nel 2010 le compensazioni a
titolo della categoria III a CIE erano pari a 24,1 milioni di euro. L'impatto dell'abrogazione del regolamento
n. 1192/69 sarebbe trascurabile per quanto riguarda i pagamenti di
compensazione della categoria III. I pagamenti per pensioni a CIE relativi a
costi del lavoro associati alla gestione dell'infrastruttura possono essere
giustificati dall'articolo 8 della direttiva 2012/34/UE come finanziamenti di
un gestore dell'infrastruttura. I pagamenti per pensioni a CIE relativi a costi
del lavoro associati a obblighi di pubblico servizio, possono essere
giustificati come compensazione per l'assolvimento di obblighi di servizio
pubblico definiti in conformità al regolamento n. 1370/2007 e possono essere
esonerati dal requisito della notifica di un aiuto di Stato. (Attualmente il 100%
di tutte le operazioni di passeggeri ferroviari rientrano negli obblighi di
servizio pubblico). I pagamenti per pensioni a CIE per i costi del lavoro
associati alle operazioni ferroviarie che non rientrano negli obblighi di
servizio pubblico (in altre parole, servizi di trasporto merci) sarebbero
soggetti a notifica di un aiuto di Stato. Si stima che le attività di trasporto
merci rappresentino circa il 5,2% di tutte le attività ferroviarie di CIE, il
che corrisponde circa al 3,4% dei suoi dipendenti. Pertanto, meno di 1 milione
di euro di pagamenti per pensioni a CIE sono associati alle attività di
trasporto di merci. Solo questi pagamenti (e i pagamenti a CIE relativi a
operazioni di trasporto di passeggeri per ferrovia che non rientrano negli
obblighi di servizio pubblico) sarebbero soggetti alle regole di notifica degli
aiuti di Stato. Categoria IV L'Irlanda, la Germania e la Polonia hanno
effettuato pagamenti a norma della categoria IV (spese relative agli impianti
di passaggio a livello). Nel 2010 l'Irlanda ha effettuato pagamenti a CIE per 4,2
milioni di euro a norma della categoria IV. Si stima che i pagamenti a titolo
di questa categoria a DB Netz AG e Usedomer Bäderbahn GmbH fossero dell'ordine
di 72,8 milioni di euro per il 2010, dei quali meno dello 0,5% è andato a
Usedomer Bäderbahn. Per quanto riguarda il 2012 la Polonia effettuerà
compensazioni a titolo della categoria IV a PKP PLK dell'ordine di 7,9 milioni
di euro. L'impatto dell'abrogazione del regolamento n. 1192/69
sarebbe trascurabile per quanto riguarda le compensazioni a titolo della
categoria IV. I pagamenti a CIE, DB Netz e PKP PLK rientrerebbero nell'articolo
8 della direttiva 2012/34/UE in quanto finanziamenti per funzioni di un gestore
dell'infrastruttura. Questi pagamenti possono continuare a essere effettuati
dopo l'abrogazione del regolamento, mentre verrebbero a cessare le formalità
amministrative relative all'applicazione del regolamento, come la gestione
delle domande annuali di normalizzazione delle imprese, la valutazione dell'onere
o del beneficio finanziario, la determinazione dell'importo della
compensazione, l'adeguata preparazione delle decisioni prese a norma delle
disposizioni del regolamento e la pubblicazione ufficiale di tali decisioni. I
pagamenti a Usedomer Bäderbahn, che sono di importi minimi, sarebbero soggetti
alle regole di notifica degli aiuti di Stato. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta consiste nell'abrogazione del
regolamento (CEE) n. 1192/69. 2013/0013 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69
del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle
aziende ferroviarie (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 91 e 109, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[2],
visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 1192/69
permette agli Stati membri di compensare 36 imprese ferroviarie che figurano in
un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese che operano in altri
settori di trasporto non devono sostenere. L'applicazione corretta delle regole
di normalizzazione conduce all'esenzione degli Stati membri dagli obblighi di
notifica degli aiuti di Stato. (2) E' stata adottata a livello
europeo una serie di misure legislative che hanno aperto i mercati ferroviari
del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri ed hanno
stabilito, attraverso la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione),
determinati principi fondamentali che prevedono che le imprese ferroviarie
debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali,
che le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione
di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere
separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una
separazione contabile, che qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in
conformità ai criteri UE debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria a
condizioni eque e non discriminatorie e che i gestori dell'infrastruttura
possano beneficiare di finanziamenti statali. (3) Il regolamento (CEE) n. 1192/69
è incoerente e incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore.
In particolare, nel contesto di un mercato liberalizzato dove le imprese
ferroviarie competono direttamente con le imprese ferroviarie figuranti nell'elenco,
non è più corretto operare discriminazioni tra questi due gruppi di imprese
diverse. (4) Di conseguenza, è opportuno
abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69 per eliminare le incoerenze presenti
nell'ordinamento giuridico dell'UE e contribuire alla semplificazione
eliminando un atto giuridico ormai obsoleto, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32. [2] GU C [….] del [….], pag. [….]. [3] GU C [….] del [….], pag. [….].