52013JC0028

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2013/028 final - 2013/0417 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio[1]. La decisione 2012/739/PESC del Consiglio[2] ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. La decisione 2012/739/PESC, che è scaduta il 1° giugno 2013, è stata sostituita dalla decisione 2013/255/PESC, che si applica fino al 1° giugno 2014.

(2) È necessario specificare che la deroga al congelamento di fondi o risorse economiche necessari per l’assistenza umanitaria può essere concessa solo se i fondi o le risorse economiche sono svincolati a favore delle Nazioni Unite per la fornitura di tale assistenza conformemente al piano ONU di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria. Nell’esaminare le richieste di autorizzazione, le autorità competenti devono tener conto dei principi umanitari enunciati nel consenso europeo sull’aiuto umanitario.

(3) Occorre anche disporre una deroga al divieto di fornire finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4) È altresì necessario disporre un divieto in relazione ai beni appartenenti al patrimonio culturale siriano che sono stati rimossi illegalmente dalla Siria per agevolarne la restituzione ai legittimi proprietari in condizioni di sicurezza.

(5) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare le misure in questione. L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012.

2013/0417 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[3],

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il … dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/…/PESC che modifica la decisione 2013/255/PESC.

(2)       Occorre disporre una deroga al divieto di fornire finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a determinati beni e tecnologie in relazione ad attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)       È inoltre necessario prevedere misure restrittive supplementari per agevolare la restituzione in condizioni di sicurezza ai legittimi proprietari dei beni appartenenti al patrimonio culturale siriano che sono stati rimossi illegalmente dalla Siria.

(4)       La deroga al congelamento di fondi o risorse economiche necessari per l’assistenza umanitaria può essere concessa solo se i fondi o le risorse economiche sono svincolati a favore delle Nazioni Unite per la fornitura di tale assistenza conformemente al piano ONU di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria. Nell’esaminare le richieste di autorizzazione, le autorità competenti devono tener conto dei principi umanitari enunciati nel consenso europeo sull’aiuto umanitario.

(5)       Poiché queste misure rientrano nell’ambito del trattato, per la loro attuazione è necessaria un’azione a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1)        è inserito il seguente articolo 3 ter:

“Articolo 3 ter

L’articolo 3 ter non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all’importazione o al trasporto di armi chimiche identificate dal direttore generale dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), in linea con l’obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche), a norma del paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.”

(2)        È inserito il seguente articolo 11 quater:

“Articolo 11 quater

1. È vietato importare, esportare, trasferire, o fornire servizi di intermediazione connessi all’importazione, all’esportazione o al trasferimento di, beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato XI, se sono stati rimossi illegalmente dalla Siria, in particolare se:

i) i beni costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi o dei fondi di conservazione delle biblioteche siriani, o negli inventari delle istituzioni religiose siriane, o

ii) si può ragionevolmente sospettare che i beni siano stati rimossi dalla Siria senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione della legislazione siriana o della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se è dimostrato che i beni vengono rispediti in Siria perché siano restituiti ai legittimi proprietari in condizioni di sicurezza.”

(3)        All’articolo 16, la lettera f) è sostituita da quanto segue:

“f) necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, operatori umanitari e assistenza connessa, e purché i fondi o le risorse economiche siano svincolati a favore delle Nazioni Unite per fornire o facilitare la fornitura di assistenza in Siria, conformemente al piano ONU di risposta per l’assistenza umanitaria in Siria, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria;”.

(4)        L’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56).

[2]               Decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21).

[3]               GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.