52013JC0027

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran /* JOIN/2013/027 final - 2013/0332 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 267/2012[1] del Consiglio, del 23 marzo 2012, attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati VIII e IX del regolamento.

(2) Il … ottobre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/…/PESC[2], che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e adegua un criterio di inserimento dell'elenco per includere le persone e le entità che aggirano o violano le misure restrittive.

(3) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare le misure in questione.

(4) L’Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012.

2013/0332 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC[3],

vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio[4] attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati VIII e IX del regolamento.

(2)       Il … ottobre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/…/PESC[5], che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e adegua un criterio di inserimento dell'elenco per includere le persone e le entità che aggirano o violano le misure restrittive.

(3)       Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

All’articolo 23, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

"b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o hanno aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare, le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

[2]               GU L ... del ..., pag.

[3]               GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

[4]               GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

[5]               GU L ... del ..., pag.