Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran /* JOIN/2013/027 final - 2013/0332 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (UE) n. 267/2012[1] del Consiglio, del 23 marzo 2012,
attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC, concernente misure
restrittive nei confronti dell'Iran, e dispone, tra l'altro, il congelamento di
tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti,
detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli allegati
VIII e IX del regolamento. (2)
Il … ottobre 2013, il Consiglio ha adottato la
decisione 2013/…/PESC[2],
che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e adegua un criterio di
inserimento dell'elenco per includere le persone e le entità che aggirano o
violano le misure restrittive. (3)
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per
attuare le misure in questione. (4)
L’Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012. 2013/0332 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2010/413/PESC del
Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC[3], vista la proposta congiunta dell’Alta
rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 267/2012
del Consiglio[4]
attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro,
il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti,
posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui agli
allegati VIII e IX del regolamento. (2) Il … ottobre 2013, il
Consiglio ha adottato la decisione 2013/…/PESC[5],
che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e adegua un criterio di
inserimento dell'elenco per includere le persone e le entità che aggirano o
violano le misure restrittive. (3) Poiché la misura in questione
rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede
un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne
l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati
membri. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 267/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così
modificato: All’articolo 23, paragrafo 2, la lettera b) è
sostituita da quanto segue: "b) persone fisiche o giuridiche, entità o
organismi che hanno aggirato o violato, o hanno aiutato una persona, un'entità
o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare, le disposizioni del presente
regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006),
della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1. [2] GU L ... del ..., pag. [3] GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39. [4] GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1. [5] GU L ... del ..., pag.