52013JC0024

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2013/024 final - 2013/0227 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011. La decisione 2011/782/PESC è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2012/739/PESC del Consiglio.

(2) La decisione 2012/739/PESC è scaduta il 1° giugno 2013.

(3) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(4) Nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012 sono elencati i prodotti che possono essere venduti, forniti, trasferiti o esportati solo previa autorizzazione a norma dell'articolo 2 ter del medesimo regolamento. Occorre aggiungere altri prodotti all'elenco, prevedendo una deroga per i prodotti identificati come beni di consumo.

(5) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione 2013/255/PESC.

(6) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012.

2013/0227 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria[2] ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011[3]. La decisione 2012/739/PESC del Consiglio[4], del 29 novembre 2012, ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC.

(2)       La decisione 2012/739/PESC è scaduta il 1° giugno 2013.

(3)       Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC[5] relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(4)       Nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012 sono elencati i prodotti che possono essere venduti, forniti, trasferiti o esportati solo previa autorizzazione a norma dell'articolo 2 ter del medesimo regolamento. Occorre aggiungere altri prodotti all'elenco, prevedendo una deroga per i prodotti identificati come beni di consumo.

(5)       Poiché queste misure rientrano nell'ambito del trattato, per la loro attuazione è necessaria un'azione a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

(1) Dopo il titolo "Elenco di attrezzature, beni e tecnologie di cui all'articolo 2 ter" è inserito il seguente paragrafo:

"L'elenco del presente allegato IX non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale.".

(2) Nella sezione IX.A1 "Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"", le voci che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte come punto IX.A1.004.

(3) Nella sezione IX.A2 "Trattamento e lavorazione dei materiali", la voce che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunta come punto IX.A2.010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO I

Nella sezione IX.A1 è aggiunto il seguente punto IX.A1.004:

"Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, ai sensi della nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata, alla concentrazione di 95% o più*, come segue:

Acetone || (CAS RN 67-64-1) || (Codice NC 2914 11 00)

Acetilene || (CAS RN 74-86-2) || (Codice NC 2901 29 00)

Ammoniaca || (CAS RN 7664-41-7) || (Codice NC 2814 10 00)

Antimonio || (CAS RN 7440-36-0) || (voce 8110)

Arsenico || (CAS RN 7440-38-2) || Codice NC 2804 80 00

Triossido di arsenico || (CAS RN 1327-53-3) || Codice NC 2811 29 10

Bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato || (CAS RN 3590-07-6) || Codice NC 2921 19 99

Bis(2-clorometil)ammina, cloridrato || (CAS RN 55-86-7) || Codice NC 2921 19 99

Benzile || (CAS RN 134-81-6) || Codice NC 2914 39 00

Benzaldeide (aldeide benzoica) || (CAS RN 100-52-7) || (Codice NC 2912 21 00)

Benzoina || (CAS RN 119-53-9) || (Codice NC 2914 40 90)

Bromo-2-cloroetano || (CAS RN 107-04-0) || Codice NC 2903 79 90

1-Butanolo || (CAS RN 71-36-3) || (Codice NC 2905 13 00)

2-Butanolo || (CAS RN 78-92-2) || (Codice NC 2905 14 90)

Isobutanolo || (CAS RN 78-83-1) || (Codice NC 2905 14 90)

T-butanolo || (CAS RN 75-65-0) || (Codice NC 2905 14 10)

Carburo di calcio || (CAS RN 75-20-7) || Codice NC 2849 10 00

Ossido di carbonio || (CAS RN 630-08-0) || (Codice NC 2811 29 90)

Cloro || (CAS RN 7782-50-5) || (Codice NC 2801 10 00)

Cicloesanolo || (CAS RN 108-93-0) || (Codice NC 2906 12 00)

Dicicloesilammina (DCA) || (CAS RN 101-83-7) || (Codice NC 2921 30 99)

Etere dietilico || (CAS RN 60-29-7) || Codice NC 2909 11 00

Dietilammina || (CAS RN 109-89-7) || Codice NC 2921 19 50

Etere dimetilico || (CAS RN 115-10-6) || Codice NC 2909 19 90

Dimetilamminoetanolo || (CAS RN 108-01-0) || Codice NC 2922 19 85

Etanolo || (CAS RN 64-17-5) || (Codice NC 2207 10 00)

Etilene || (CAS RN 74-85-1) || (Codice NC 2901 21 00)

Dicloruro di etilene || (CAS RN 107-06-2) || Codice NC 2903 15 00

2-metossietanolo || (CAS RN 109-86-4) || Codice NC 2909 44 00

Bromuro di etile || (CAS RN 74-96-4) || Codice NC 2903 39 19

Cloruro di etile || (CAS RN 75-00-3) || Codice NC 2903 11 00

Etilammina || (CAS RN 75-04-7) || Codice NC 2921 19 99

Ossido di etilene || (CAS RN 75-21-8) || Codice NC 2910 10 00

Fluoroapatite || (CAS RN 1306-05-4) || (Codice NC 2835 39 00)

Esammina || (CAS RN 100-97-0) || Codice NC 2933 69 40

Acido cloridrico || (CAS RN 7647-01-0) || (Codice NC 2806 10 00)

Acido solfidrico || (CAS RN 7783-06-4) || Codice NC 2811 19 80

Isocianato di metile || (CAS RN 624-83-9) || Codice NC 2929 10 00

Isopropanolo, concentrazione di 95% o più || (CAS RN 67-63-0) || (Codice NC 2905 12 00)

Acido mandelico || (CAS RN 90-64-2) || (Codice NC 2918 19 98)

Metanolo || (CAS RN 67-56-1) || (Codice NC 2905 11 00)

Metilammina || (CAS RN 74-89-5) || Codice NC 2921 11 00

Bromuro di metile || (CAS RN 74-83-9) || Codice NC 2903 39 11

Cloruro di metile || (CAS RN 74-87-3) || (Codice NC 2903 11 00)

Ioduro di metile || (CAS RN 74-88-4) || (Codice NC 2903 39 90)

Metilmercaptano || (CAS RN 74-93-1) || (Codice NC 2930 90 99)

Monoetilenglicole || (CAS RN 107-21-1) || (Codice NC 2905 31 00)

Nitrometano || (CAS RN 75-52-5) || Codice NC 2904 20 00

Cloruro di ossalile || (CAS RN 79-37-8) || (Codice NC 2917 19 90)

Acido picrico || (CAS RN 88-89-1) || Codice NC 2908 99 00

Solfuro di potassio || (CAS RN 1312-73-8) || (Codice NC 2830 90 85)

Tiocianato di potassio (KSCN) || (CAS RN 333-20-0) || (Codice NC 2842 90 80)

Chinaldina || (CAS RN 91-63-4) || Codice NC 2933 49 90

Ipoclorito di sodio || (CAS RN 7681-52-9) || (Codice NC 2828 90 00)

Zolfo || (CAS RN 7704-34-9) || (Codice NC 2802 00 00)

Diossido di zolfo || (CAS RN 7446-09-5) || (Codice NC 2811 29 05)

Triossido di zolfo || (CAS RN 7446-11-9) || Codice NC 2811 29 10

Cloruro di dimetitiofosforile || (CAS RN 3982-91-0) || Codice NC 2853 00 90

Tributil fosfato || (CAS RN 102-85-2) || Codice NC 2920 90 85

Fosfato di tri-isobutile || (CAS RN 1606-96-8) || (Codice NC 2920 90 85)

Tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato || (CAS RN 817-09-4) || Codice NC 2921 19 99

Fosforo bianco/giallo || (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) || Codice NC 2804 70 00

* L'elenco del presente punto IX.A1.004 non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale.".

ALLEGATO II

Nella sezione IX.A2 è aggiunto il seguente punto IX.A2.010:

IX.A2.010 || Apparecchiature Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l'analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche.

[1]               GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

[2]               GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

[3]               GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

[4]               GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.

[5]               GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.