52013JC0017

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo /* JOIN/2013/017 final - 2013/0160 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.

(2) Con decisione 2012/811/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, il Consiglio ha modificato i criteri per l'inserimento delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi nell'allegato della decisione in conformità dell'UNSCR 2078 (2012) del 28 novembre 2012.

(3) Occorre inoltre modificare il regolamento (CE) n. 1183/2005 per tener conto della disposizione sulle garanzie giuridiche prevista dall'articolo 215, paragrafo 3, del TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

(4) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.           

(5) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea dovrebbero proporre di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005.

2013/0160 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC[1],

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo[2] attua le misure previste dalla decisione 2010/788/PESC. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)       La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2078 (2012) del 28 novembre 2012 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).

(3)       Il 20 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/811/PESC[3], che modifica la decisione 2010/788/PESC in conformità dell'UNSCR) 2078 (2012).

(4)       Occorre inoltre modificare il regolamento (CE) n. 1183/2005 per tener conto della disposizione sulle garanzie giuridiche prevista dall'articolo 215, paragrafo 3, del TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.           

(5)       Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è necessario conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4].

(6)       Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

(1) è inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

1.      L'allegato I comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come:

(a)     persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/ PESC e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2005[5];

(b)     capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

(c)     capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

(d)     capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;

(e)     persone o entità attive nella RDC che commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati;

(f)      persone o entità che ostruiscono l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC;

(g)     persone o entità che sostengono illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, oro compreso;

(h)     persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o di un'entità posseduta o controllata da una persona designata;

(i)      persone o entità che pianificano, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO).

2.      L'allegato I contiene solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, sulle entità o sugli organismi dell'elenco:

(a)     a scopo di identificazione: riguardo alle persone fisiche, cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli), data e luogo di nascita, nazionalità; numero del passaporto e della carta d'identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale, sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano, funzione o professione; riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività;

(b)     data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato I;

(c)     motivi dell'inserimento nell'elenco.

3.      L'allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione."

(2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1.      La Commissione è autorizzata:

(a)     a modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e

(b)     a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.      Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

3.      Nell'allegato I la Commissione motiva la sua decisione di inserire una voce nell'allegato stesso e rende note le sue decisioni, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alle persone, alle entità e agli organismi figuranti nell'elenco, se l'indirizzo è noto, oppure, se l'indirizzo non è noto, attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, offrendo loro la possibilità di formulare osservazioni.

4.      Anche le persone, le entità o gli organismi che sono stati inclusi nell'allegato I prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e continuano a figurare nell'elenco possono formulare osservazioni alla Commissione.

5.      Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione trasmette le osservazioni o le prove in questione al comitato per le sanzioni.

6.      La Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni formulate e di tutte le altre informazioni pertinenti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, e informa la persona, l'entità o l'organismo dell'esito del riesame. L'esito del riesame è comunicato altresì al comitato per le sanzioni."

(3) È inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

1.      La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[6].

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

(4) È inserito il seguente articolo 9 ter:

"Articolo 9 ter

1.      La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

(a)     la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I;

(b)     l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito web[7];

(c)     il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.      La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

3.      Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del medesimo regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

[2]               GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

[3]               GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24.

[4]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[5]               GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.

[6]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[7]               http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm