Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo /* JOIN/2013/017 final - 2013/0160 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio
attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei
confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la
Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni. (2)
Con decisione 2012/811/PESC del Consiglio, del 20
dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure
restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, il Consiglio
ha modificato i criteri per l'inserimento delle persone fisiche e giuridiche,
delle entità o degli organismi nell'allegato della decisione in conformità dell'UNSCR
2078 (2012) del 28 novembre 2012. (3)
Occorre inoltre modificare il regolamento (CE)
n. 1183/2005 per tener conto della disposizione sulle garanzie giuridiche
prevista dall'articolo 215, paragrafo 3, del TFUE e della giurisprudenza della
Corte di giustizia europea. (4)
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro
attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri. (5)
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea dovrebbero proporre
di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005. 2013/0160 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005
del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle
persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica
democratica del Congo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2010/788/PESC del
Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC[1], vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005
del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche
nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto
riguarda la Repubblica democratica del Congo[2]
attua le misure previste dalla decisione 2010/788/PESC. Nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e
giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) La risoluzione del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2078 (2012) del 28 novembre 2012 ha
modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da
assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della
risoluzione UNSCR 1807 (2008). (3) Il 20 dicembre 2012 il
Consiglio ha adottato la decisione 2012/811/PESC[3],
che modifica la decisione 2010/788/PESC in conformità dell'UNSCR) 2078 (2012). (4) Occorre inoltre modificare il
regolamento (CE) n. 1183/2005 per tener conto della disposizione sulle
garanzie giuridiche prevista dall'articolo 215, paragrafo 3, del TFUE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia europea. (5) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è necessario
conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono
essere esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[4]. (6) Queste misure rientrano nell'ambito
di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto,
la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine
di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di
tutti gli Stati membri. (7) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così
modificato: (1)
è inserito il seguente articolo 2 bis: "Articolo 2 bis 1. L'allegato I comprende le persone fisiche
o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le sanzioni
o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come: (a) persone o entità che violano l'embargo
sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/
PESC e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2005[5]; (b) capi politici e militari dei gruppi
armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che
impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei
combattenti appartenenti a tali gruppi; (c) capi politici e militari delle milizie
congolesi che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono ai combattenti di
tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e
reinserimento; (d) capi politici e militari attivi nella RDC
che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del
diritto internazionale applicabile; (e) persone o entità attive nella RDC che
commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in
situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze
sessuali, sequestri e trasferimenti forzati; (f) persone o entità che ostruiscono l'accesso
agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione
orientale della RDC; (g) persone o entità che sostengono
illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il
commercio illecito di risorse naturali, oro compreso; (h) persone o entità che agiscono per conto o
sotto la direzione di una persona designata o di un'entità posseduta o
controllata da una persona designata; (i) persone o entità che pianificano,
sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle
Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO). 2. L'allegato I contiene solo le seguenti
informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, sulle entità o sugli organismi
dell'elenco: (a) a scopo di identificazione: riguardo alle
persone fisiche, cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli), data e
luogo di nascita, nazionalità; numero del passaporto e della carta d'identità;
codice fiscale e numero di previdenza sociale, sesso; indirizzo o altre
informazioni sul luogo in cui si trovano, funzione o professione; riguardo alle
persone giuridiche, alle entità o agli organismi, i nomi, la data e il luogo di
registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività; (b) data in cui la persona fisica o
giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato I; (c) motivi dell'inserimento nell'elenco. 3. L'allegato I può contenere anche
informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali
informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di
verificare l'identità della persona fisica in questione." (2)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo
9 1. La Commissione è autorizzata: (a) a modificare l'allegato I in base a
quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite e (b) a modificare l'allegato II in base alle
informazioni fornite dagli Stati membri. 2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi
degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione
mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini
dell'effettiva attuazione del presente regolamento. 3. Nell'allegato I la Commissione motiva la
sua decisione di inserire una voce nell'allegato stesso e rende note le sue
decisioni, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alle persone, alle
entità e agli organismi figuranti nell'elenco, se l'indirizzo è noto, oppure,
se l'indirizzo non è noto, attraverso la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, offrendo loro la possibilità di
formulare osservazioni. 4. Anche le persone, le entità o gli
organismi che sono stati inclusi nell'allegato I prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento e continuano a figurare nell'elenco possono formulare
osservazioni alla Commissione. 5. Qualora siano formulate osservazioni o
siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione trasmette le
osservazioni o le prove in questione al comitato per le sanzioni. 6. La Commissione riesamina la propria
decisione alla luce delle osservazioni formulate e di tutte le altre
informazioni pertinenti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis,
paragrafo 2, e informa la persona, l'entità o l'organismo dell'esito del
riesame. L'esito del riesame è comunicato altresì al comitato per le sanzioni." (3)
È inserito il seguente articolo 9 bis: "Articolo 9 bis 1. La Commissione è assistita da un
comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[6]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011." (4)
È inserito il seguente articolo 9 ter: "Articolo 9 ter 1. La Commissione tratta i dati personali
per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti
comprendono: (a) la preparazione e l'introduzione delle
modifiche dell'allegato I; (b) l'inclusione del contenuto dell'allegato
I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità
oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito web[7]; (c) il trattamento delle informazioni sull'impatto
delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi
congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità
competenti. 2. La Commissione può trattare i dati
pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e
a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella
misura necessaria alla preparazione dell'allegato I del presente regolamento.
Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati. 3. Ai fini del presente regolamento, l'unità
della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile
del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d),
del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche
interessate possano esercitare i loro diritti a norma del medesimo regolamento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30. [2] GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. [3] GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24. [4] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [5] GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1. [6] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [7] http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm