Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea /* JOIN/2013/03 final - 2013/0078 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio,
del 27 marzo 2007, attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del
Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea ("Corea del Nord"). (2)
Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la
decisione 2013/88/PESC che modifica la decisione 2010/800/PESC, concernente
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di
Corea, disponendo ulteriori misure restrittive. (3)
Le misure supplementari comprendono un ulteriore
criterio di designazione autonoma da parte dell'Unione nonché divieti
riguardanti la fornitura di altri beni di interesse per i programmi della Corea
del Nord legati alle armi di distruzione di massa, l'oro, i metalli preziosi e
i diamanti, le banconote e le monete nordcoreane recentemente stampate o
coniate e le obbligazioni pubbliche. (4)
Le misure comprendono anche divieti riguardanti l'apertura
di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche nordcoreane
nel territorio degli Stati membri e la costituzione di nuove imprese comuni. (5)
Inoltre, conformemente al punto 13 della
risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU),
alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nella
Corea del Nord non deve essere concesso alcun diritto in relazione a contratti
o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure adottate ai sensi
delle pertinenti risoluzioni del CSNU, le misure dell'Unione adottate in
attuazione delle pertinenti decisioni del CSNU o le misure contemplate dal
presente regolamento. (6)
A norma dell'articolo 215 del TFUE, per attuare
queste misure è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione. (7)
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono pertanto di
modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007. 2013/0078 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sull'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1, vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante
dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della
Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007
del Consiglio[1]
attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC. (2) Il 18 febbraio 2013 il
Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC che modifica la decisione
2010/800/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
popolare democratica di Corea[2],
disponendo ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare
democratica di Corea (di seguito "Corea del Nord"). La decisione
2013/88/PESC attua le misure supplementari richieste dalla risoluzione 2087
(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) e altre misure
autonome dell'Unione. (3) Le misure supplementari
comprendono un ulteriore criterio di designazione autonoma, da parte dell'Unione,
di persone ed entità soggette a misure restrittive, cioè le persone che sono
coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura
alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di
tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che
potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi
nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. (4) Le misure vietano inoltre la
vendita, la fornitura o il trasferimento alla Corea del Nord di taluni altri
beni - specialmente determinati tipi di alluminio - di interesse per i
programmi della Corea del Nord legati alle armi di distruzione di massa, in
particolare al suo settore di missili balistici. (5) La decisione 2013/88/PESC
vieta altresì la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione di oro,
metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo della Corea del Nord,
la consegna di banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o
non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio, nonché
la vendita o l'acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità
pubbliche della Corea del Nord. La decisione 2013/88/PESC specifica inoltre
che, ove il Consiglio abbia previsto un divieto relativo ai servizi finanziari,
questo include la prestazione dei servizi di assicurazione e riassicurazione.
Questo richiede una modifica tecnica del regolamento. (6) La decisione 2013/88/PESC
vieta l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di
banche nordcoreane nel territorio degli Stati membri, nonché la costituzione di
nuove imprese comuni o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di
banche nordcoreane, inclusa la Banca centrale della Corea del Nord, con banche
sotto la giurisdizione degli Stati membri. (7) Inoltre, conformemente al
punto 13 della risoluzione 2087 (2013) del CSNU, è necessario stabilire che
alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nella
Corea del Nord non può essere concesso alcun diritto in relazione a contratti o
operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure in questione. (8) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento
n. 329/2007 è così modificato: (1)
l'articolo 2 è sostituito da quanto segue: "Articolo
2 1. È vietato: (a)
vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software,
elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell'Unione, a
qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord,
o per l'uso in tale paese; (b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad
attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla
lettera a). 2. L'allegato I comprende tutti
i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i
software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento
(CE) n. 428/2009*. L'allegato I bis comprende altri prodotti,
materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi
nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o
ai missili balistici. L'allegato I ter comprende talune componenti
chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio
utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici. 3. È vietato acquistare,
importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati
negli allegati I, I bis e I ter, a prescindere dal fatto che essi siano
originari o no di tale paese. ____________
* GU L 134 del
29.5.2009, pag. 1". (2)
All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è
sostituita da quanto segue: "b) fornire, direttamente o
indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle
tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione
europea o negli allegati I, I bis e I ter, compresi in particolare sovvenzioni,
prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e
riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione
dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza
tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo
nella Corea del Nord, o per l'uso nella Corea del Nord"; (3)
Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: "Articolo 4 bis 1. È vietato: (a)
vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato
VII, anche non originari dell'Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi
enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la
loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o
controllano; (b)
acquistare, importare o trasportare, direttamente o
indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII,
anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai
suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord
e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto
la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o
controllano, e (c)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria
connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord,
ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del
Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o
sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi
possiedono o controllano. 2. L'allegato VII comprende l'oro,
i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1. Articolo 4 ter È vietato vendere,
fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e
monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca
centrale della Corea del Nord o a suo beneficio". (4)
È inserito il seguente articolo 5 bis: "Articolo 5 bis 1. Agli enti finanziari o
creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato:
(a)
aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una
nuova succursale o una nuova filiale nella Corea del Nord; (b)
costituire una nuova impresa comune con un ente
finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con un qualsiasi ente
finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. 2. È vietato: (a)
autorizzare l'apertura nell'Unione di un ufficio di
rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o
creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o
creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; (b)
concludere accordi per, o per conto di, un ente
finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente
finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all'apertura
nell'Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una
filiale; (c)
concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento
dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che
richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di
rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio
con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di
cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la
succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013; (d)
acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire
qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio
rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 da parte di un
qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2".
(5)
All'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti
da quanto segue: "1. Sono congelati tutti i
fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone,
entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. L'allegato
IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per
le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del
punto 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del CSNU. 2. Sono congelati tutti i fondi
e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e
organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V
comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell'allegato IV
che il Consiglio ha identificato, conformemente all'articolo 5, lettere b), c)
e d), della decisione 2010/800/PESC del Consiglio**, come: (a)
responsabili dei programmi della Corea del Nord
legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili
balistici, nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o sotto
la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; (b)
persone, entità od organismi che forniscono servizi
finanziari o provvedono, eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli
Stati membri, o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di
persone o enti finanziari ubicati nel territorio dell'Unione, al trasferimento
verso, attraverso o dal territorio dell'Unione di attività o risorse
finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea
del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai
missili balistici nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o
sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; (c)
persone, entità od organismi coinvolti, anche
mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del
Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di
prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire
ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ai missili
balistici o ad altre armi di distruzione di massa. L'allegato V è riesaminato
periodicamente e almeno ogni dodici mesi. ___________
** GU L 341 del 23.12.2010,
pag. 32". (6)
Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter: "Articolo 9 bis 1. È vietato: (a)
vendere o acquistare, direttamente o
indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche
emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti: (1)
la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti,
imprese e agenzie pubblici; (2)
la Banca centrale della Corea del Nord; (3)
un ente finanziario o creditizio con sede nella
Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11
bis, paragrafo 2; (4)
una persona fisica o una persona giuridica, entità
od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona
giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); (5)
una persona giuridica, un'entità o un organismo
posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai
punti i), ii) o iii); (b)
fornire servizi di intermediazione concernenti
obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il
19 febbraio 2013 a una persona, entità od organismo di cui alla lettera
a); (c)
assistere una persona, un'entità o un organismo di
cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle
autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o
qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni. Articolo 9 ter 1. Non è concesso alcun diritto
in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso,
direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai
sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo,
ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia,
segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una
controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,
se la richiesta è presentata da: (a)
persone, entità od organismi designati elencati
negli allegati IV e V; (b)
qualsiasi altra persona, entità o un organismo
della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
(c)
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca
per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle
lettere a) e b). 2. Si considera che le misure
istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un
contratto o di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta
derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure. 3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della
prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla
persona che intende esercitare il diritto. 4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone,
delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo
giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del
presente regolamento". (7)
Il testo dell'allegato I del presente regolamento è
inserito come allegato I ter. (8)
All'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3 bis,
i riferimenti "allegati I e I bis" sono sostituiti dai riferimenti "allegati
I, I bis e I ter". (9)
Il testo dell'allegato II del presente regolamento
è inserito come allegato VII". Articolo 2 Il presente
regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO I "ALLEGATO
I ter Beni
di cui all'articolo 2, paragrafo 2 Talune componenti chiave del settore dei
missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi
legati ai missili balistici 7601 || Alluminio greggio 7602 || Cascami ed avanzi di alluminio 7603 || Polveri e pagliette di alluminio 7605 || Fili di alluminio 7606 || Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm 7609 || Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 7614 || Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità 7604 || Barre e profilati di alluminio 7608 || Tubi di alluminio" ALLEGATO II "ALLEGATO VII Elenco di oro, metalli
preziosi e diamanti di cui all'articolo 4 bis Codice SA Designazione 7102 || Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati 7106 || Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere 7108 || Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere 7109 || Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati 7110 || Platino, greggio, semilavorato o in polvere 7111 || Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati 7112 || Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi" [1] GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1. [2] GU L 46 del 19.2.2013, pag. 28.