19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/67


P7_TA(2013)0419

Rafforzare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'applicazione della legge nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2013/2586(RSP))

(2016/C 181/12)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (COM(2012)0735), del 7 dicembre 2012,

vista la relazione della Commissione sull'attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera («decisione di Prüm») (COM(2012)0732), del 7 dicembre 2012,

visti il programma di Stoccolma, la strategia di sicurezza interna e la strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione,

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (1),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87,

vista l'interrogazione alla Commissione sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (O-000067/2013 — B7-0501/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il programma di Stoccolma ha riconosciuto la necessità di rendere maggiormente coerenti e consolidare i molteplici strumenti per la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di informazioni fra le autorità incaricate di applicare la legge nell'UE, al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini dell'Unione;

B.

considerando che la strategia di sicurezza interna raccomandava lo sviluppo di un modello completo per lo scambio di informazioni;

C.

considerando che lo scambio di informazioni relative alla criminalità transfrontaliera rappresenta la base della cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE e assume particolare rilevanza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne; considerando che la criminalità transfrontaliera è in aumento nell'Unione e che, di conseguenza, si rende ancor più necessario uno scambio di informazioni sull'applicazione della legge che sia efficiente e sicuro e rispetti la protezione dei dati e i diritti fondamentali;

1.

osserva che le comunicazioni fanno un bilancio dei diversi strumenti, canali e mezzi esistenti nell'Unione per lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge; ritiene che l'attuale «panorama» dei vari strumenti, canali e mezzi sia complesso e frammentato, comporti un uso inefficiente di questi e un controllo democratico inadeguato a livello dell'UE e provochi, in alcuni casi, anche un'estensione indebita delle funzionalità e degli accessi;

2.

invita la Commissione a procedere a una mappatura delle legislazioni nazionali e dell'UE, compresi gli accordi internazionali (bilaterali), che disciplinano lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge; conviene con la Commissione sulla necessità di disporre di statistiche più significative per misurare il reale valore degli strumenti e richiede una valutazione esterna indipendente dei mezzi esistenti per lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge nell'UE, allo scopo di determinarne l'impatto misurabile;

3.

appoggia le raccomandazioni della Commissione intese a ottimizzare l'uso degli strumenti e dei canali esistenti (come ad esempio il ricorso automatico al canale dell'Europol e la creazione di uno sportello unico integrato nazionale) e a migliorare la formazione e la sensibilizzazione sullo scambio transfrontaliero di informazioni; si rammarica tuttavia che la Commissione non abbia offerto una visione più ambiziosa e orientata al futuro, come richiesto dal programma di Stoccolma e dalla strategia di sicurezza interna, che potrebbe essere il punto di partenza per una discussione politica su come configurare e ottimizzare la condivisione dei dati in materia di applicazione della legge all'interno dell'UE, garantendo al contempo un elevato livello di protezione e riservatezza degli stessi; incoraggia vivamente la Commissione a formulare questa visione e a tracciare un quadro ben strutturato per lo scambio di tali informazioni che si basi su principi quali la necessità, la qualità, la proporzionalità, l'efficienza e la responsabilità e contenga un'adeguata valutazione del principio di disponibilità e del concetto di verifica incrociata;

4.

invita la Commissione a studiare la possibilità di automatizzare le procedure manuali per l'applicazione degli strumenti esistenti, al fine di assicurare una maggiore efficacia in linea con gli orientamenti emersi dallo studio DAPIX condotto da vari Stati membri, e a valutare la creazione di un formato universale per lo scambio di informazioni che contribuisca a sveltire il trattamento delle richieste accolte;

5.

sottolinea che i diversi strumenti di scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge, incluso l'accesso transfrontaliero alle banche dati nazionali, fanno sì che il regime di protezione dei dati sia disomogeneo e poco chiaro, si basi spesso sul minimo comun denominatore e segua un approccio frammentato; ribadisce a tale proposito la propria posizione, secondo la quale sarebbe opportuno adottare quanto prima la direttiva proposta sulla protezione dei dati;

6.

invita la Commissione ad adottare, nell'ottica di consolidare e migliorare il sistema di scambio delle informazioni, misure tese a porre le basi per un sistema efficace che contribuisca anche a garantire la protezione dei dati, come indicato nel parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), prendendo come riferimento il quadro delineato nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Europol che abroga la decisione 2009/371/GAI;

7.

osserva che, per un numero crescente di Stati membri, la decisione di Prüm è diventata uno strumento ordinario nella cooperazione di polizia e nelle indagini sulla criminalità a livello transfrontaliero; si rammarica dei considerevoli ritardi nell'attuazione della decisione di Prüm da parte di diversi Stati membri; conviene con la Commissione sull'opportunità di attendere la completa applicazione di tale strumento prima di procedere a un suo ulteriore sviluppo; invita gli Stati membri interessati ad attuare la decisione di Prüm in modo pieno e adeguato, affinché se ne possa sfruttare l'intero potenziale;

8.

sottolinea che la suddetta decisione è stata adottata nel quadro dell'ex terzo pilastro e che per la sua attuazione mancano ancora una supervisione e un controllo democratici adeguati da parte del Parlamento; invita la Commissione ad avanzare rapidamente proposte volte a inserire nel quadro giuridico del trattato di Lisbona gli strumenti di cooperazione transfrontaliera di polizia esistenti adottati nell'ambito dell'ex terzo pilastro, quali la decisione di Prüm e l'iniziativa svedese;

9.

evidenzia che le iniziative europee di addestramento delle forze di polizia contribuiscono a rafforzare la fiducia reciproca tra di esse e a rendere quindi possibile uno scambio di informazioni e una cooperazione transfrontaliera migliori, e devono pertanto essere preservate e ampliate;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 1.