19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/45


P7_TA(2013)0411

Negoziati fra l'UE e la Cina per la conclusione di un accordo bilaterale in materia di investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti (2013/2674(RSP))

(2016/C 181/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,

visto il protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'Organizzazione mondiale del commercio del 23 novembre 2001,

viste la sua risoluzione del 23 maggio 2012 dal titolo «UE e Cina: uno squilibrio commerciale?» (1) e la relazione del luglio 2011 della sua Direzione generale delle Politiche esterne sulle relazioni commerciali ed economiche con la Cina,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina (2),

visti i principi e le pratiche generalmente accettati, detti «principi di Santiago», adottati nell'ottobre 2008 dal gruppo di lavoro sui fondi sovrani del Fondo monetario internazionale,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione del 13o vertice UE-Cina tenutosi a Bruxelles il 20 settembre 2012,

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612) e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (3),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (4),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (5),

viste le sue risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (6), sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (7) e sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (8),

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte» (COM(2006)0631) e il documento programmatico che la accompagna concernente il commercio e gli investimenti tra l’UE e la Cina dal titolo «Concorrenza e cooperazione» (COM(2006)0632),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (9),

vista la sua recente decisione che introduce per le industrie estrattive e forestali obblighi di pubblicazione per i pagamenti effettuati ai governi (10),

vista la decisione congiunta dell'UE e della Cina, adottata al 14o vertice UE-Cina nel febbraio 2012 a Pechino, volta ad avviare negoziati per un accordo bilaterale di investimento,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il commercio tra l'UE e la Cina è cresciuto rapidamente e costantemente negli ultimi tre decenni, raggiungendo un picco di scambi complessivi pari a di 433,8 miliardi di euro nel 2012, e che lo squilibrio nel commercio bilaterale dal 1997 è a favore della Cina; che tale disavanzo commerciale ammontava a 146 miliardi di euro nel 2012, rispetto ai 49 miliardi di euro nel 2000;

B.

considerando che nel 2011 il volume degli investimenti esteri dell'UE in Cina ammontava a 102 miliardi di euro, mentre nel medesimo anno il volume degli investimenti esteri cinesi nell'UE era pari a 15 miliardi di euro; che nel 2006 il volume degli investimenti esteri cinesi nell'UE ammontava a soli 3,5 miliardi di euro;

C.

considerando che il trattato di Lisbona ha reso gli investimenti diretti esteri (IDE) di competenza esclusiva dell'Unione;

D.

considerando che attualmente sono in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti con la Cina sottoscritti individualmente da 26 Stati membri dell'UE; che l'UE non ha ancora sviluppato una politica industriale sostenibile a lungo termine che funga da propulsore per i suoi interessi offensivi e difensivi nel quadro della sua nuova politica di investimenti esteri;

E.

considerando che, anche con un aumento del costo del lavoro del 10 % annuo negli ultimi anni, la Cina è ancora tra i primi tre mercati a livello mondiale per gli investimenti;

F.

considerando che sia gli obiettivi di sviluppo espressi nel 12o piano quinquennale della Cina sia la strategia Europa 2020 includono un gran numero di interessi condivisi e sfide comuni; che un più alto livello di integrazione e di scambio tecnologico tra le economie dell'UE e della Cina potrebbe portare a sinergie e vantaggi reciproci;

G.

considerando che le imprese pubbliche e private dovrebbero beneficiare di condizioni di concorrenza paritarie;

H.

considerando che tale accordo in materia di investimenti è il primo ad essere negoziato dall'UE sulla base della sua competenza generale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona; che i negoziati su questo accordo in materia di investimenti, comprendenti l'accesso al mercato, hanno il potenziale di generare grande interesse e richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e devono pertanto essere condotti con la massima trasparenza possibile onde consentire l'indispensabile controllo parlamentare e così soddisfare uno dei presupposti affinché gli esiti dei negoziati ottengano la necessaria approvazione del Parlamento europeo;

I.

considerando che gli investitori, per beneficiare appieno della migliore protezione possibile dei loro investimenti, devono ottemperare sia alle leggi del paese ospitante che alle disposizioni di un eventuale accordo concluso tra l'UE e la Cina una volta entrato in vigore,

J.

considerando che la scarsa o la mancata attuazione da parte della Cina di taluni diritti fondamentali in ambito sociale e del lavoro e delle norme ambientali, peraltro riconosciuti a livello internazionale, figura tra le cause sottese all'attuale squilibrio dei flussi commerciali tra l'UE e la Cina, squilibrio che potrebbe aggravarsi ulteriormente con l'approfondimento delle relazioni in materia di investimenti qualora non fossero compiuti progressi nell'attuazione di tali diritti e norme; che l'accordo in materia di investimenti non dovrebbe quindi avere l'effetto di ridurre ulteriormente gli standard sociali e ambientali in Cina, bensì, al contrario, contribuire al loro rafforzamento quale presupposto imprescindibile per relazioni commerciali e di investimento più equilibrate e reciprocamente vantaggiose;

K.

considerando che un accordo di investimento dovrebbe contemplare altresì obblighi per gli investitori, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti sindacali e di altri diritti del lavoro, la trasparenza e la tutela dell'ambiente, come definito nel diritto di ciascuna delle due parti, e dovrebbe essere concluso nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di altri pertinenti accordi internazionali e convenzioni fondamentali firmati e ratificati dalle parti; che gli accordi di investimento non devono riguardare gli investimenti in zone appositamente create che prevedano l'elusione dei diritti e delle norme del lavoro e di altri requisiti di legge;

L.

considerando che le merci destinate all'esportazione verso l'UE prodotte in campi di lavoro forzato, ad esempio nel quadro del sistema di rieducazione attraverso il lavoro, generalmente noto con il nome di Laogai, non dovrebbero beneficiare di investimenti nell'ambito dell'accordo bilaterale di investimento in questione;

M.

considerando che la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a garantire che la politica di investimento dell'UE tenga conto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi i diritti umani, e questo già a partire dal 2013;

N.

considerando che un accordo in materia di investimenti con la Cina migliorerebbe in maniera sostanziale le relazioni economiche UE-Cina e dovrebbe pertanto contribuire anche al miglioramento del dialogo politico tra l'UE e la Cina, in particolare su questioni quali i diritti umani — nel quadro di un dialogo in materia efficace e orientato ai risultati — e lo Stato di diritto, nell'ottica di portare avanti in parallelo le relazioni economiche e le relazioni politiche, nello spirito del partenariato strategico;

O.

considerando che gli investitori e gli investimenti dovrebbero sforzarsi, attraverso le loro politiche e prassi di gestione, di attenersi agli obiettivi di sviluppo dei paesi ospitanti e dei livelli locali di governo in cui ha luogo l'investimento;

1.

accoglie con favore il rafforzamento delle relazioni economiche tra l'UE e la Cina; invita l'UE e la Cina a perseguire un rapporto di partenariato ben equilibrato, un dialogo regolare ad alto livello e vantaggi reciproci piuttosto che competere in modo conflittuale;

2.

sottolinea che la Cina, dopo aver aderito all'OMC nel 2001, dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla liberalizzazione dei suoi scambi e sull'apertura del suo mercato al fine di garantire una migliore parità di condizioni e dovrebbe accelerare la rimozione degli ostacoli artificiali che le aziende devono affrontare nell'accedere al mercato cinese;

3.

rileva che le imprese europee deplorano l'esistenza di numerose barriere tariffarie e non tariffarie al mercato cinese, come ad esempio alcune forme di discriminazione nei confronti di operatori stranieri, così come la complessità della struttura tariffaria e gli ostacoli tecnici al commercio;

4.

accoglie con favore l'inclusione dell'accesso al mercato nel mandato negoziale; ritiene che una rassicurazione da parte della Cina sull'inclusione nei negoziati della questione dell'accesso al mercato dovrebbe costituire una precondizione per il loro avvio;

5.

sottolinea la necessità di includere esplicitamente sia gli investimenti diretti esteri che gli investimenti di portafoglio nel processo negoziale;

6.

rileva che le imprese cinesi percepiscono l'Unione in generale come un ambiente stabile per gli investimenti, ma deplorano ciò che vedono come restanti sovvenzioni all'esportazione dell'UE per i prodotti agricoli europei e l'esistenza di alcune barriere commerciali verso il mercato UE, come ad esempio gli ostacoli tecnici al commercio e le barriere erette per bloccare gli investimenti di paesi terzi in alcuni Stati membri, e chiedono la rimozione dei rimanenti ostacoli ingiustificati e la facilitazione degli investimenti negli Stati membri; rammenta tuttavia che in Cina è stato recentemente istituito un meccanismo di revisione di sicurezza volto a esaminare gli investimenti stranieri e che l'uso di tali meccanismi da entrambe le parti può fondarsi su motivi legittimi; evidenzia che l'UE e la Cina potrebbero vantare legittime preoccupazioni di ordine pubblico per giustificare l'esclusione totale o parziale di alcuni settori dagli investimenti esteri;

7.

rileva che la joint venture è la principale forma autorizzata di insediamento di imprese straniere in Cina, forma spesso associata con il trasferimento di tecnologie strategiche che promuovono lo sviluppo competitivo della Cina a danno dell'industria europea; è convinto che una maggiore apertura da parte della Cina nei confronti di altre disposizioni di legge che consentono lo stabilimento di investitori stranieri, in combinazione con la dovuta protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti di proprietà industriale, dei marchi e delle indicazioni geografiche dei prodotti, è fondamentale e sarebbe reciprocamente vantaggiosa, promuovendo un maggior grado di integrazione delle economie europea e cinese sulla base di un approccio più strategico a una cooperazione economica orientata, tra l'altro, verso una tecnologia rispettosa dell'ambiente e l'innovazione;

8.

è convinto che una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale e l'effettiva attuazione in Cina delle norme ad essi correlate promuoverebbero in misura notevole l'obiettivo di investimento dell'Unione europea e di altri investitori stranieri, la condivisione di nuove capacità tecnologiche e l'aggiornamento delle tecnologie esistenti in quel paese, in particolare per quanto riguarda le tecnologie compatibili con l'ambiente;

9.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità cinesi dopo l'adesione della Cina all'OMC per migliorare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ma lamenta ancora l'inadeguatezza della protezione degli stessi nel paese e considera deplorevole la mancanza di mezzi specifici a disposizione delle imprese europee, in particolare delle PMI, per contrastare efficacemente le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

10.

è preoccupato per l'inaffidabilità del sistema giudiziario cinese, che non riesce a far rispettare gli obblighi contrattuali, e per la mancanza di trasparenza e di uniformità nell'applicazione del regime normativo che disciplina gli investimenti;

11.

esorta la Commissione a negoziare un accordo di investimento UE-Cina ambizioso ed equilibrato che cerchi di creare un ambiente migliore per gli investitori dell'UE in Cina e viceversa, compreso un migliore accesso al mercato, al fine di aumentare il livello dei flussi di capitale reciproci e garantire la trasparenza per quanto riguarda la governance delle imprese, sia statali che private, che investono nell'ambito dell'economia partner; raccomanda come documento di riferimento le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul governo societario; insiste altresì su una migliore applicazione della legge al fine di garantire una concorrenza leale tra gli attori pubblici e privati, ridurre la corruzione e migliorare la certezza del diritto e la prevedibilità del clima imprenditoriale in Cina;

12.

sottolinea l'importanza di istituire, attraverso l'accordo, i presupposti di una concorrenza leale tra l'UE e la Cina; raccomanda a tal fine alla Commissione di negoziare disposizioni solide e vincolanti in materia di trasparenza e concorrenza leale, in modo che il principio della parità di condizioni valga anche per le imprese statali e per le pratiche di investimento dei fondi sovrani;

13.

chiede che l'accordo in fase di negoziazione verta sia sull'accesso al mercato sia sulla tutela degli investitori;

14.

sottolinea che nessun elemento di un accordo in materia di investimenti deve limitare il margine di manovra politica delle parti e la loro capacità di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica legittimi e giustificati cercando al tempo stesso di non vanificare i benefici derivanti dagli impegni assunti dalle parti; sottolinea che garantire lo Stato di diritto per tutti gli investitori e i cittadini cinesi e dell'UE deve rimanere la priorità;

15.

invita la Commissione ad assicurare piena trasparenza per quanto concerne i fondi sovrani;

16.

osserva che è opportuno definire un chiaro calendario negoziale e prevedere periodi transitori ragionevoli e pertinenti;

17.

ritiene che l'accordo in materia di investimenti con la Cina debba fondarsi sulle migliori prassi derivanti dall'esperienza degli Stati membri, contribuire a una maggiore coerenza e includere i seguenti requisiti:

non discriminazione (trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per investitori e investimenti in circostanze analoghe);

divieto di arbitrarietà manifesta nel processo decisionale;

divieto del diniego di giustizia e della violazione dei principi fondamentali del giusto processo;

obbligo di rispettare il divieto del diniego di giustizia nei procedimenti giurisdizionali penali, civili o amministrativi, conformemente al principio del giusto processo sancito dai principali orientamenti giuridici del mondo;

divieto di trattamento abusivo degli investitori, ivi inclusi coercizione, costrizione e vessazioni;

protezione contro l'espropriazione diretta e indiretta e possibilità di ricevere una compensazione adeguata per qualunque danno subito in caso di espropriazione;

rispetto del principio di legalità in relazione alle nazionalizzazioni;

18.

ribadisce che ai fini di un esito positivo dei negoziati la qualità deve sempre prevalere sulla rapidità;

19.

osserva che è necessario che l'accordo per la protezione degli investimenti contenga definizioni chiare dell'investimento e dell'investitore da proteggere e che non devono essere tutelate forme di investimento puramente speculativo;

20.

chiede che l'accordo sia compatibile con gli obblighi multilaterali previsti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in modo da soddisfare i criteri per un accordo di integrazione economica;

21.

accoglie con favore il fatto che i miglioramenti attesi in termini di certezza giuridica incentiveranno le PMI a investire all'estero e sottolinea la necessità di ascoltare le istanze di tale categoria di imprese durante i negoziati (anche attraverso il coinvolgimento del nuovo centro dell'Unione per le PMI in Cina, dell'helpdesk DPI PMI dell'UE e della Camera di commercio dell'UE in Cina), di modo che l'accordo da concludere favorisca l'internazionalizzazione delle PMI che intendono accedere al mercato dell'altra parte;

22.

sottolinea la necessità che l'inclusione di un risoluto impegno delle parti a favore dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e per quanto concerne gli investimenti, costituisca una condizione essenziale per la conclusione dell'accordo, al fine di sviluppare una relazione commerciale e in materia di investimenti più equilibrata tra l'Unione e la Cina che non si fondi principalmente sul basso costo del lavoro e su norme ambientali inadeguate in Cina;

23.

sottolinea che gli accordi in materia di investimenti conclusi dall'UE non devono essere in contrasto con i valori fondamentali che l'UE auspica di promuovere attraverso le sue politiche esterne e non devono compromettere la capacità di intervento pubblico, in particolare nel perseguire obiettivi di interesse generale quali i criteri sociali e ambientali, i diritti umani, la lotta alla contraffazione, la sicurezza, i diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la sicurezza pubblica, la politica industriale e la diversità culturale; invita a includere le pertinenti clausole specifiche e vincolanti nell'accordo;

24.

chiede che la protezione dei servizi pubblici rimanga un principio fondamentale nel quadro dell'accordo in questione, analogamente a quanto avviene nell'ambito di altri impegni commerciali assunti dall'Unione;

25.

sottolinea che la futura elaborazione dell'accordo in materia di investimenti tra l'UE e la Cina deve basarsi sulla fiducia reciproca e sul pieno rispetto degli obblighi previsti dall'OMC; deplora gli altissimi livelli di sovvenzionamento pubblico in taluni settori aventi potenziale di crescita, compreso quello dei pannelli solari, e invita la Commissione a garantire la piena eliminazione degli effetti lesivi di tali pratiche di dumping e sovvenzionamento al fine di accelerare i negoziati;

26.

raccomanda, per quanto concerne l'accesso al mercato, che entrambe le parti si impegnino ad applicare adeguati periodi di introduzione graduale e disposizioni transitorie per taluni settori, al fine di agevolarne il passaggio alla piena o parziale liberalizzazione; riconosce altresì che le due parti potrebbero non essere in grado di assumersi impegni in determinati settori; chiede, a tal proposito, l'esclusione dei servizi culturali e audiovisivi dai negoziati sull'accesso al mercato, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati dell'Unione; sottolinea la necessità di occuparsi delle politiche industriali interventiste, dell'inadeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, delle ambiguità a livello di contenuto e applicazione delle norme nonché delle altre barriere tecniche e non tariffarie al commercio;

27.

ritiene che, considerate le difficoltà di accesso al mercato cinese dovute alla preponderanza delle imprese statali, l'accordo, per essere equilibrato, debba essere visto come un'opportunità fondamentale di stabilire condizioni di parità per le imprese statali e le imprese private;

28.

evidenzia la necessità che l'accordo garantisca la facoltà dell'Unione di escludere taluni settori strategici dagli investimenti cinesi;

29.

sottolinea che l'accordo dovrebbe consentire alle parti e, nel caso dell'Unione, ai suoi singoli Stati membri, di definire e attuare politiche fondamentali di promozione e protezione della diversità culturale;

30.

pone l'accento sulla necessità che l'accordo promuova investimenti sostenibili, inclusivi e rispettosi dell'ambiente, in particolare nel settore delle industrie estrattive, nonché volti a incoraggiare condizioni lavorative di qualità nelle imprese interessate dagli investimenti;

31.

chiede l'inclusione di una clausola che preveda la fornitura da parte di un investitore a un potenziale Stato ospitante di qualunque informazione eventualmente richiesta in merito all'investimento in questione, per motivi attinenti al processo decisionale relativo a detto investimento o per finalità esclusivamente statistiche, come pure la tutela da parte dello Stato in questione delle informazioni commerciali riservate da qualsiasi divulgazione suscettibile di pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o l'investimento;

32.

insiste sulla necessità di includere nel futuro accordo alcune disposizioni sulla trasparenza e la governance delle imprese statali e dei fondi sovrani sulla base dei principi di Santiago, che sono stati adottati sotto l'egida del Fondo monetario internazionale e definiscono i principi applicabili alla governance e alla struttura istituzionale dei fondi sovrani nonché alla trasparenza delle loro strategie di investimento;

33.

ribadisce l'invito a introdurre un'efficace clausola sulla responsabilità sociale delle imprese in conformità dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sostiene la necessità che gli investitori applichino rispettivamente la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, nonché norme internazionali settoriali o specifiche in materia di pratiche responsabili, laddove esistano; chiede clausole vincolanti in materia sociale e ambientale nel quadro di un capitolo completo sullo sviluppo sostenibile soggetto a un meccanismo di risoluzione delle controversie; invita entrambe le parti ad attuare una strategia di investimento sostenibile e inclusiva che preveda una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese, comprensiva di orientamenti concreti per gli investitori e di un'efficace metodologia di valutazione per le autorità pubbliche che si occupano di monitorare l'impatto sociale e ambientale degli investimenti;

34.

sottolinea che l'accordo deve obbligare gli investitori cinesi nell'Unione a rispettare le norme sociali e le disposizioni in materia di dialogo sociale europee;

35.

evidenzia la necessità che l'accordo bilaterale di investimento UE-Cina produca risultati sul fronte sia della crescita sostenibile sia della creazione di posti di lavoro e favorisca sinergie ed effetti di ricaduta positivi su altri accordi regionali in materia di commercio e investimenti di cui l'Unione o la Cina sono parte;

36.

invita la Commissione a integrare la sua valutazione d'impatto valutando altresì l'impatto che l'accordo UE-Cina in materia di investimenti esercita sui diritti umani, conformemente all'impegno assunto nell'ambito del quadro strategico e piano d'azione per i diritti umani e la democrazia;

37.

ritiene che l'accordo debba includere una disposizione secondo cui tutti gli investitori sono tenuti a rispettare pienamente le leggi della parte ospitante a livello locale, regionale, nazionale e, ove applicabile, sovranazionale e il mancato rispetto da parte degli investitori dello Stato di diritto è passibile di azioni di responsabilità civile nell'ambito di un procedimento giudiziario nella giurisdizione competente per gli atti o le decisioni illecite inerenti all'investimento, in particolare nel caso in cui tali atti o decisioni causino gravi danni all'ambiente, lesioni personali o decessi;

38.

ribadisce il bisogno di includere nell'accordo una clausola che vieti l'indebolimento della normativa sociale e ambientale per attrarre gli investimenti e garantisca che nessuna delle parti possa omettere di dare efficace applicazione alla normativa pertinente attraverso un'azione o inazione prolungata o ricorrente per incoraggiare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento degli investimenti nel proprio territorio;

39.

insiste sulla necessità che l'accordo bilaterale di investimento UE-Cina rispetti l'acquis dell'Unione, comprese le normative sociali e ambientali in vigore, e che nessuna delle parti possa omettere di applicare in modo efficace le proprie leggi in tali settori, affinché tutte le disposizioni dell'accordo incoraggino lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento legittimi di un investimento nel rispettivo territorio delle due parti e promuovano le migliori pratiche imprenditoriali e la lealtà commerciale;

40.

ribadisce che è necessario che l'accordo imponga il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati da parte degli investitori stranieri;

41.

esprime profonda preoccupazione riguardo al livello di discrezionalità di taluni arbitri internazionali nell'elaborare un'interpretazione ampia delle clausole di protezione degli investitori, determinando in tal modo l'esclusione di legittime regolamentazioni pubbliche; chiede che gli arbitri designati dalle parti nell'ambito di controversie siano indipendenti e imparziali e che l'arbitrato sia conforme a un codice di condotta fondato sulle norme adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), su quelle del centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) o su qualsiasi altra convenzione e norma internazionale riconosciuta e accettata dalle parti;

42.

ritiene opportuno che l'accordo includa, quale priorità essenziale, efficaci meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e tra investitore e Stato con l'obiettivo, da un lato, di impedire che controversie infondate diano luogo ad arbitrati ingiustificati e, dall'altro, di garantire che tutti gli investitori abbiano accesso a un processo equo cui faccia immediatamente seguito l'applicazione di tutti i lodi arbitrali;

43.

ritiene che l'accordo debba prevedere procedure di composizione delle controversie tra Stati nonché meccanismi di composizione delle controversie tra investitore e Stato che rientrino in un quadro giuridico adeguato e siano soggetti a rigidi criteri di trasparenza;

44.

invita l'UE e la Cina a sviluppare insieme un meccanismo di allerta rapida per darsi la possibilità di risolvere nei tempi più brevi possibili e in maniera proattiva qualsiasi nuova controversia in materia commerciale o di investimenti con ogni mezzo idoneo, compresi il «soft power» e la diplomazia commerciale;

45.

reputa altresì opportuno che l'accordo includa disposizioni in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie onde favorire una composizione rapida, economica e amichevole delle vertenze fra le parti che decidano liberamente di avvalersi di tale meccanismo;

46.

propone che nell'accordo siano definiti con precisione dei meccanismi flessibili di risoluzione delle controversie, come la mediazione, per quanto concerne, ad esempio, la durata, il costo e l'attuazione delle soluzioni concordate dalle parti;

47.

reputa che, una volta concluso e pienamente ratificato, l'accordo di investimento UE-Cina sostituirà tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti in vigore tra i singoli Stati membri dell'UE e la Cina, conformemente al diritto dell'Unione;

48.

raccomanda di avviare i negoziati solo a condizione che il Consiglio di Stato cinese abbia dato il proprio previo consenso formale all'inclusione dell'accesso al mercato nell'accordo di investimento;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 33.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0097.

(3)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

(4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 1.

(5)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.

(6)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(7)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(8)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

(9)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

(10)  Testi approvati del 12.6.2013, P7_TA(2013)0261 e 0262.