9.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/161


P7_TA(2013)0386

Contrattazione collettiva transfrontaliera e dialogo sociale transnazionale

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla contrattazione collettiva transfrontaliera e il dialogo sociale transnazionale (2012/2292(INI))

(2016/C 093/25)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 9, 151, 152, 154, 155 e 156, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 12, 28, 52, paragrafo 3, e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il preambolo della stessa e le pertinenti spiegazioni,

visto l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visti gli articoli 5 e 6 della Carta sociale europea (riveduta),

vista la decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo,

vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti,

viste la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, e la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori,

vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori,

vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie,

viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) adottate il 1o dicembre 2011 (17423/11),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 10 settembre 2012, dal titolo: «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Gli accordi societari transnazionali: realizzare il potenziale del dialogo sociale) (SWD(2012)0264),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2012, dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

vista la relazione del gruppo di esperti della Commissione, del 31 gennaio 2012, sugli accordi societari transnazionali,

vista la versione riveduta del documento di lavoro del gruppo di esperti della Commissione, del 31 gennaio 2012, sugli accordi societari transnazionali,

visti il Libro verde della Commissione, del 17 gennaio 2012, dal titolo «Ristrutturare e anticipare i mutamenti: quali insegnamenti trarre dall'esperienza recente?» (COM(2012)0007) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna, del 17 gennaio 2012, dal titolo «Restructuring in Europe 2011» (La ristrutturazione in Europa 2011 — SEC(2012)0059),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, dal titolo «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione — Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM(2010)0614),

visto lo studio della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo «Mapping of transnational texts negotiated at corporate level» (Mappatura dei documenti transnazionali negoziati a livello societario) (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2008 dal titolo «The role of transnational company agreements in the context of increasing international integration» (Il ruolo degli accordi societari transnazionali nel contesto della crescente integrazione internazionale — SEC(2008)2155),

vista la relazione della Commissione del febbraio 2006 dal titolo «Transnational collective bargaining: Past, present and future» (La contrattazione collettiva transnazionale fra passato, presente e futuro),

vista la comunicazione della Commissione, del 9 febbraio 2005, sull'Agenda sociale (COM(2005)0033),

viste le convenzioni dell'OIL n. 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) e n. 154 sulla contrattazione collettiva,

vista la giurisprudenza degli organi di controllo dell'OIL,

vista la dichiarazione tripartita di principi dell'OIL del 1977 concernente le imprese multinazionali e la politica sociale (dichiarazione sulle imprese multinazionali, MNE),

vista la dichiarazione dell'OIL, del 10 giugno 2008, sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa,

vista la dichiarazione dell'OIL, del 18 giugno 1998, sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro,

viste le convenzioni dell'OIL che stabiliscono le norme fondamentali universali in materia di lavoro con riferimento, fra l'altro, alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva (n. 87 del 1948 e n. 98 del 1949) nonché alla non discriminazione sul lavoro (n. 100 del 1951 e n. 111 del 1958),

visto il suo studio del settembre 2012 sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori (Enforcement of Fundamental Workers' Rights), richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

visto il suo studio del giugno 2011 sulla contrattazione collettiva transfrontaliera e il dialogo sociale transnazionale (Cross-border collective bargaining and transnational social dialogue), richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (1),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0258/2013),

A.

considerando che, secondo la Commissione (2), nel 2012 erano in vigore 244 accordi societari transnazionali; che tale circostanza è il segnale di una crescente integrazione delle relazioni di lavoro nelle società transnazionali in Europa;

B.

considerando che sempre più spesso i nuovi accordi societari transnazionali prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie, in linea con le raccomandazioni sia delle associazioni dei lavoratori che di quelle dei datori di lavoro;

C.

considerando che non esiste un quadro giuridico per gli accordi in questione, né a livello internazionale né a livello europeo, e che occorre verificare se tale circostanza sia una delle cause per cui se ne concludono di meno;

D.

considerando che ogni Stato membro dell'Unione ha un proprio sistema di relazioni industriali, basato su tradizioni e sviluppi storici differenti, che deve essere rispettato e non necessita di armonizzazione;

E.

considerando che i partenariati transfrontalieri tra le parti sociali si sono rivelati una buona prassi per promuovere la libera circolazione dei lavoratori e i diritti di questi ultimi a livello transfrontaliero; che il sostegno dell'UE per simili partenariati transfrontalieri è essenziale;

F.

considerando che il dialogo sociale su scala europea promuove il mantenimento e l'incremento dei posti di lavoro, il miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi un aumento del benessere dei lavoratori delle imprese transnazionali grazie a soluzioni innovative, mantenendo nel contempo l'autonomia della contrattazione collettiva;

G.

considerando che l'UE riconosce la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva come diritti fondamentali;

H.

considerando che le aziende operano sempre più spesso a livello europeo, mentre la rappresentanza dei lavoratori è prevalentemente organizzata su base nazionale;

1.

rileva che la presente risoluzione riguarda gli accordi societari transnazionali; osserva che tali accordi sono stipulati tra le confederazioni sindacali europee da un lato, e, dall'altro, le singole aziende e/o le organizzazioni dei datori di lavoro, di norma a livello settoriale, e che la risoluzione non riguarda gli accordi quadro internazionali conclusi dalle confederazioni sindacali internazionali con le imprese; sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo sociale europeo e transnazionale nonché la contrattazione collettiva a livello transfrontaliero;

2.

propone che la Commissione valuti, eventualmente, l'ipotesi di un quadro giuridico facoltativo europeo per gli accordi societari transnazionali in quanto strumento che potrebbe rivelarsi utile e necessario ai fini di una sicurezza giuridica e di una trasparenza maggiori, nonché della prevedibilità ed esecutività degli effetti giuridici per gli accordi conformi alle disposizioni quadro; propone di promuovere, in relazione agli accordi societari transnazionali europei, prassi che prevedano il riconoscimento dell'autonomia contrattuale delle parti contraenti; raccomanda inoltre di includere negli accordi disposizioni in materia di risoluzione delle controversie;

Quadro giuridico facoltativo per gli accordi societari transnazionali europei

3.

sottolinea l'autonomia delle parti sociali, che consente loro di avviare negoziati e concludere accordi a tutti i livelli;

4.

sottolinea che gli accordi societari transnazionali si differenziano in base a elementi quali ad esempio la portata, l'ambito di applicazione e le parti contraenti, a seconda delle finalità, dei presupposti, delle esigenze e degli obiettivi delle parti stesse; constata che tra le imprese e le culture aziendali esistono differenze notevoli, e che occorre rispettare l'autonomia delle parti contraenti in relazione all'elaborazione di diversi tipi di accordi societari transnazionali;

5.

raccomanda alle parti sociali di procedere allo scambio di esperienze nell'ambito degli accordi societari transnazionali;

6.

sottolinea l'opportunità che la Commissione basi le proprie valutazioni relative a un quadro giuridico facoltativo sul ricorso volontario, idealmente opzionale per le parti sociali, le società e i gruppi di società coinvolti, nonché fondato sulla flessibilità e il deferimento a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione di efficacia giuridica all'accordo societario transnazionale; sottolinea espressamente l'autonomia delle parti sociali e di quelle dei contratti collettivi;

7.

ritiene che, ove opportuno, i comitati aziendali europei debbano essere pienamente coinvolti nei negoziati con le federazioni sindacali europee, soprattutto in virtù del fatto che sono in grado di individuare la necessità/opportunità di un accordo societario transnazionale, di avviare il processo e preparare il terreno per i negoziati nonché di contribuire a garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni ai lavoratori interessati in merito agli accordi; si compiace dell'elaborazione, da parte di alcune federazioni sindacali europee, di regolamenti procedurali atti a coinvolgere i comitati aziendali europei;

8.

è convinto che l'inclusione della clausola del trattamento più favorevole e di quella di non-regressione sia necessaria per scongiurare il rischio che un accordo societario transazionale europeo possa dare adito al mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli accordi societari nazionali o comunque possa arrecare pregiudizio agli stessi;

9.

raccomanda l'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativi delle controversie; ritiene che sia opportuno stabilire un primo meccanismo comune ad hoc a livello aziendale, ad esempio invitando i firmatari a concordare volontariamente clausole in materia di risoluzione delle controversie onde pervenire alla soluzione dei conflitti fra le parti contraenti; suggerisce di basare dette clausole su modelli alternativi di risoluzione delle controversie concordati e messi a disposizione dalle parti sociali dell'UE a livello settoriale; riconosce che molti degli accordi societari transnazionali conclusi a livello europeo comprendono già meccanismi efficaci di risoluzione extragiudiziale delle controversie; esorta inoltre le parti sociali a intensificare gli scambi di opinioni in materia nonché a identificare soluzioni per un ulteriore sviluppo anche, eventualmente, in un'ottica di ottimizzazione in tal senso;

10.

propone alla Commissione di raccomandare alle parti sociali di tenere conto, in relazione agli accordi societari transnazionali europei, dei seguenti criteri: la procedura di attribuzione del mandato, ossia la precisazione della legittimazione e rappresentatività delle parti negoziali contraenti, il luogo e la data di conclusione dell'accordo, il relativo campo di applicazione in termini geografici e di contenuto, le clausole del trattamento più favorevole e di non-regressione, il periodo di validità, i presupposti per la rescissione e i meccanismi di risoluzione delle controversie, le materie oggetto dell'accordo e altri requisiti formali;

11.

si compiace delle attività che la Commissione mette attualmente a disposizione per lo scambio di esperienze fra parti sociali ed esperti a fini di sostegno fra cui figurano, ad esempio, la raccolta di casi esemplificativi, la creazione di banche dati e l'avvio di studi;

12.

ricorda, in tale contesto, le positive esperienze dei partenariati transfrontalieri tra parti sociali; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire in futuro il sostegno dell'UE per i partenariati in questione;

13.

esorta le parti sociali europee ad avvalersi appieno, nel pieno rispetto della loro autonomia, della possibilità di concludere accordi a livello di UE prevista dall'articolo 155 del TFUE;

14.

chiede un ruolo potenziato per le parti sociali europee nella definizione delle politiche europee; invita le parti sociali, in particolare, a partecipare alla redazione dell'analisi annuale della crescita e a svolgere un ruolo più incisivo nel monitoraggio dei progressi compiuti dagli Stati membri;

15.

sottolinea la necessità di incoraggiare, sostenere e incrementare la rappresentanza e la partecipazione delle donne nelle strutture del dialogo sociale e della contrattazione collettiva ai diversi livelli, nonché di integrare la dimensione di genere nelle sedi pertinenti, in modo da raccogliere le opinioni delle donne e includere le questioni legate all'uguaglianza di genere nella contrattazione collettiva; segnala che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva hanno indubbiamente un grande potenziale in quanto veicoli per promuovere l'uguaglianza di genere sul lavoro;

o

o o

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alle parti sociali dell'Unione europea, nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0005.

(2)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 10 settembre 2012, dal titolo «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Gli accordi societari transnazionali: realizzare il potenziale del dialogo sociale — (SWD(2012)0264, pag. 2).